CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE COMMERCIALE
ALLEGATO 3
all’Avviso Pubblico per la sublocazione attiva di alcuni spazi di Palazzo Xxxxxxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx, del 31 marzo 2016
SCHEMA di
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE COMMERCIALE
Con riserva di definire in seguito il testo completo, si riporta il contenuto minimo del contratto di sublocazione commerciale di cui all’Avviso Pubblico per la sublocazione attiva di alcuni spazi di Palazzo Xxxxxxxxx Xxxxxx in Xxx Xxxxxxxxx 0, Xxxxxx, del 31 marzo 2016:
ARTICOLO [•]
(OGGETTO E DESTINAZIONE D’USO)
La Sublocatrice concede in sublocazione a corpo e non a misura alla Subconduttrice, che a tale titolo accetta, la porzione di immobile individuata catastalmente come segue: [•] ed evidenziata nella planimetria allegata (Allegato 1) (la “Porzione Sublocata”).
La Porzione Sublocata viene sublocata da Camera di Commercio a [•], nello stato in cui si trova, salvo quanto previsto nel successivo articolo [•].
La Porzione Sublocata viene concessa in locazione per essere adibita esclusivamente all’attività di uffici amministrativi, con espresso divieto alla Subconduttrice di mutarne, anche solo parzialmente e/o temporaneamente, tale destinazione d’uso.
Il silenzio o l’acquiescenza della Sublocatrice al mutamento dell’uso convenuto avranno esclusivamente valore di mera tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore della Subconduttrice.
Ai fini degli articoli 34 e seguenti della legge n. 392 del 27 luglio 1978, la Subconduttrice dichiara che l’attività che essa svolgerà nella Porzione Sublocata non rientra tra quelle per le quali spetta, nelle eventualità previste dalla legge, l’indennità per perdita di avviamento commerciale alla cessazione della locazione, né il diritto di prelazione in caso di vendita o nuova locazione.
L’espletamento di attività che determinano destinazioni della Porzione Sublocata diverse da quelle contrattualmente pattuite, determinerà, in ogni caso, la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile per fatto e colpa della Subconduttrice, la quale sarà in ogni modo tenuta a risarcire i danni patiti dalla Sublocatrice.
La Sublocatrice dichiara e garantisce che la Porzione Sublocata è idonea alla destinazione d’uso indicata all’articolo [•]ed è in regola con tutte le disposizioni normative attualmente in vigore ed applicabili in considerazione anche dell’attività che la Subconduttrice intende svolgervi.
La Sublocatrice sarà tenuta ad indennizzare la Subconduttrice per qualsivoglia danno, onere, costo e spesa (incluse le ragionevoli spese legali) che la Subconduttrice dovesse sostenere in relazione alla non veridicità, correttezza, completezza delle dichiarazioni e garanzie di cui al comma che precede.
ARTICOLO [•]
(DURATA)
La sublocazione avrà durata di 6 (sei) anni dalla data odierna.
La Subconduttrice non avrà facoltà di recedere dal presente Contratto di Sublocazione.
Resta inteso che qualora il Contratto di Locazione cessi, si risolva o perda comunque efficacia, per qualsivoglia motivo, ivi incluso l’esercizio del recesso da parte di Camera di Commercio e/o delle altre conduttrici ai sensi del Contratto di Locazione, il presente Contratto di Sublocazione si risolverà, con efficacia a far data dalla cessazione, risoluzione o perdita di efficacia del Contratto di Locazione.
ARTICOLO [•]
(CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE)
E’ fatto espresso divieto alla Subconduttrice di cedere ad altri il presente Contratto di Sublocazione, anche parzialmente, nonché di sublocare o concedere in uso/gestione o in comodato la Porzione Sublocata, anche parzialmente.
ARTICOLO [•]
(CANONE, UTENZE E SERVIZI. GARANZIA)
Il canone di sublocazione è convenuto a corpo in € [•] annui (Euro [•]/00), oltre alle imposte applicabili. Il canone non è comprensivo delle utenze e degli oneri accessori e in particolare, delle utenze di acqua e luce (le “Utenze”) e dei servizi (i “Servizi”) indicati nell’allegato 2 al presente contratto, che saranno forniti al subconduttore come indicato di seguito e come precisato nell’allegato 2 al presente contratto, e i cui costi saranno a carico del subconduttore, in aggiunta al canone, per l’intera durata del Contratto di Sublocazione. I costi delle Utenze e dei Servizi di cui all’allegato 2 saranno dovuti dal Subconduttore al Sublocatore nella misura forfetaria complessiva annua di euro 28.644,62, IVA inclusa (assumendo un costo di euro 36,60 IVA inclusa al mq). La Subconduttrice prende atto che le Utenze sono intestate alla Sublocatrice e i Servizi sono prestati da soggetti terzi, in virtù di rapporti contrattuali tra tali terzi e la Sublocatrice. Pertanto, con riferimento alle Utenze e ai Servizi, la Subconduttrice dovrà segnalare eventuali malfunzionamenti, disservizi o altre questioni alla Sublocatrice, la quale si attiverà per la soluzione delle problematiche con le società di vendita e/o distribuzione e i fornitori dei Servizi, in virtù dei rapporti contrattuali in essere. Resta inteso tra le Parti che in caso di malfunzionamento, di disservizio e di altre questioni relative alle Utenze e ai Servizi che causino un minore o peggiore godimento della Pozione Sublocata la Sublocatrice non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile, qualora si sia attivata diligentemente con le società di vendita e/o distribuzione e i fornitori dei Servizi, a fronte della richiesta della Subconduttrice.
Il canone dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate di € [•], oltre imposte applicabili cadauna, entro il giorno 15 dei mesi di [•], [•], [•],[•] di ogni anno.
Il pagamento del canone avverrà esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente bancario che la Sublocatrice comunicherà alla Subconduttrice. Sarà cura della Sublocatrice emettere relativa fattura.
L’obbligazione di pagamento deve intendersi adempiuta unicamente alla data dell’effettivo accredito delle somme dovute sul conto corrente della Sublocatrice.
A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto di Subolocazione, la Subconduttrice presta una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore della Sublocatrice di importo pari ad una annualità di canone e di durata pari a quella del contratto di sublocazione. La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Camera di Commercio di Milano.
La garanzia cessa di avere efficacia a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni
nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al ricostituzione.
ARTICOLO [•]
(ASSICURAZIONE)
La Subconduttrice ha stipulato, impegnandosi a mantenerla valida per tutta la durata della locazione, idonea copertura assicurativa di “Responsabilità civile verso terzi”, per danni cagionati verso terzi, compresa la Camera di commercio di Milano, con massimale minimo per sinistro di [•] e comprensiva della copertura dei danni ai beni della Camera di commercio di Milano, oltre a una polizza per “Rischio Locativo”, per i danni diretti e materiali cagionati da incendio ai locali derivanti da responsabilità della Subconduttrice e a tutela dei beni immobili dati in sublocazione con massimale a primo rischio assoluto di € [•].