CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
COMUNE DI FIDENZA
CIG ……………………………….……
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
L’anno duemila…………………, il giorno …………………, del mese di ,
presso , nell’Ufficio di Segreteria.
Avanti a me ,
Segretario del , autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-
amministrativa, nell’interesse del ……………………….., senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
Il/La Responsabile/ Dirigente ,
nato/a a……………………………………………………….., il ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA …………………………….
che rappresenta nella sua qualità di …………………………………. di seguito nel presente atto denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.
Il/La Sig ,
nato/a a ..................................................................................., il ,
residente a ........................................, in Via ....................................................., n. ..........
nella sua qualità di ......................................, dell’Impresa ,
con sede legale in ,
Via ............................................., n. ................, C.F./P.IVA ,
di seguito nel presente atto denominato “appaltatore”;
PREMESSO CHE
- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n , in
data …………………….., si stabiliva di procedere all’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo diante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 6 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 501 sulla base del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi;
- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n ,
in data ………………….………, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto del servizio all’impresa suddetta;
- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data a
seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria;
- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque
giorni previsti dall’articolo dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
1 Trattasi dell’opzione ordinaria secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 2 - Oggetto
L’Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida a
……………………………………………………………………………….………............. in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Fidenza, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.
Art. 3 - Durata
Il contratto ha una durata dal 1 gernnaio 2017 e termina il 31 dicembre 2020
Art. 4 - Proroga
1. Il presente contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente / appaltatore / affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
3. La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
Art. 5 – Cauzione definitiva
1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del
contratto, è stata costituita mediante n.
……………………………………………… emessa da
………………………………………………… in data ……………………per un importo di euro .......................................................................................................
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Art. 6 - Modalità di esecuzione Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico prestazionale e nell’offerta tecnica prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l’offerta tecnica sono allegati al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale ( Allegati “A” e “B”). Art. 7 - Prezzo I compensi al Broker resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione che si aggiudicheranno i relativi servizi assicurativi, a seguito dell’espletamento della pubblica gara e, pertanto, nulla sarà dovuto dall’Ente al Broker per le attività previste dal capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo. L’importo delle provvigioni dovrà essere espressamente indicato in ogni procedura di gara e/o selezione per l’affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale. L’attività del broker sarà remunerata con l’applicazione delle seguenti percentuali di provvigione: | |||
Ramo | Provvigione % | ||
RCA veicoli | 4% | ||
ARD veicoli non di proprietà | 4% | ||
Altri rami esclusi RCT/RCO e rami di cui ai punti precedenti | 9% | ||
RCT/RCO | 9% |
Art. 8 - Verifica dell’attività contributiva
1. L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell’appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
2 L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte dell’appaltatore non rileva ai fini della verifica.
Art. 9 – Cessione del contratto - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto né subappaltato, a pena di nullità ai sensi dell’art.
105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 - Pagamenti2
1. I pagamenti dei premi assicurativi saranno disposti con le modalità previste dall’articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:
…………………………………………………………………………………..……............
…………………………………………………………………………………..……............
…………………………………………………………………………………..……............
2. L’appaltatore dichiara che il/la sig/ra …………………..……………………...................
………………………………………..... nato/a a ……...…………………………........…, il
……………………………, è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito
2 Si rammenta quanto previsto dalla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 192/2012 in tema di pagamenti nei contratti pubblici. Si rinvia alla normativa menzionata per la tempistica nei pagamenti e la decorrenza degli interessi moratori
preventivamente riconosciute dall’Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.
3. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all’amministrazione aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.
Art. 11 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
4. L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 12 - Responsabilità
1. L’impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati,
eventualmente, all’amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
2. L’impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.
Art. 13 - Inadempienze e risoluzione del contratto
1. L’eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale e nell'offerta dell'apapltatore sarà contestata all’aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall’inadempienza, specificando la natura e l’entità dell’inadempienza stessa.
2. L’aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l’Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l’inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell’appalto, darà diritto all’Amministrazione di procedere alla risoluzione “ipso iure” del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi:
1) fallimento dell’aggiudicatario;
2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato
3) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
4) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l’amministrazione
comunale può incamerare la cauzione prestata.
Art. 14 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016
Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.
Art. 15 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall’appaltatore;
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 16 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in xxx xxxxxxxxxxx
0. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il
Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. L’accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.
n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Parma.
Art. 17 - Obblighi dell’appaltatore
L’aggiudicatario svolgerà l’attività connessa con il servizio in appalto con l’osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.
Art. 18 - Ultimazione delle prestazioni
L’appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 19 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione
1. Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, all0 la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.
2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all’appaltatore, l’importo delle spese di pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo stesso.
Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro
1. L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.
4. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all’impresa dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale.
6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. Art. 22 - Oneri, stipula e registrazione
1. Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge.
2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.
5. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
ARTICOLO 23 – CODICE DI COMPORTAMENTO
L'appaltatore si impegna ad applicare e far rispettare al personale, impiegato
nell'esecuzione dell'appalto, le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014, per quanto compatibile. Copia del predetto codice è stato pubblicato con la documentazione per la partecipazione alla procedura di affidamento. La violazione anche di uno solo degli obblighi comportamentali contenuti nel codice sarà causa di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 24 - Protocollo di legalità
6 1. L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto presso la Prefettura di Parma e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
7 2. In particolare:
7.2 L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s. m. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art. 1, septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.
8 L'appaltatore si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola che segue.
9 L'appaltatore 'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate l'amministrazione aggiudicatrice e e la Prefettura, come da clausola che precede.
10 L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. L'appaltatore dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
11 L'appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e
all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato finzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.
11.2 L'amministrazione aggiudicatrice s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
articolo 25 – Contratto in formato digitale
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma “di videoscrittura Open Office”, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.
X.xx per l’Amministrazione Aggiudicatrice
......................................................
X.xx per l’Appaltatore
......................................................
X.xx Il Segretario Comunale
.........................................................................