ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
SAPIENZA
UNIVERSITÀ D I ROM A
SCIENZE DELLA COOPERAZIONE E DELLO SVILUPPO FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
L'Area Didattica "Scienze della Cooperazione e dello Sviluppo" istituita presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università "Sapienza" di Roma, con sede in Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0 , rappresentata dal Presidente xxxx. Xxxxxxx Xxxxx di Magliano, di seguito denominata "Area Didattica"
E
L'Istituto Italo-Latino Americano, con sede e domicilio fiscale a Roma in Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000,
X.X. 80443910585 rappresentata dal suo Segretario Generale, Ambasciatore Xxxxx Xxxxx, di seguito denominata "Partner"
Considerato che l'Iila è Istituto costituito con Convenzione Internazionale conclusa a Roma il 1° giugno 1966 la quale stabilisce, tra l'altro, che l'Istituto medesimo abbia sede a Roma; Considerato che con la legge 12 luglio 2005, n. 141, pubblicata in G.U. n. 169 del 22 luglio 2005 è stato ratificato ed è stata data attuazione all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) con il quale è stato riconosciuto all'Istituto lo status di extraterritorialità;
considerata l'opportunità di attivare iniziative congiunte in materia di internazionalizzazione, in una strategia di sistema-paese che valorizzi le sinergie dei diversi soggetti interessati, pubblici e privati, e l'apporto integrato di risorse;
vista l'opportunità di realizzare analisi, studi e ricerche sull'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane, nonché la necessità di organizzare convegni, seminari e workshop di sensibilizzazione su tali questioni;
sentita la necessità di progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze professionali specifiche a favore delle imprese italiane;
premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, è opportuno ed utile promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859.
L'Area Didattica e il Partner convengono e stipulano quanto segue
Art. 1 Oggetto
L'Area Didattica e il Partner intendono attivare una collaborazione ai fini di:
a) accogliere giovani studenti e laureati in "Scienze della cooperazione" della Sapienza, Università di Roma, presso la propria struttura per la realizzazione di tirocini;
b) favorire attività congiunte di formazione, informazione e promozione rivolta al mondo imprenditoriale, in particolare alle piccole e medie imprese e agli organismi di internazionalizzazione italiani e stranieri;
c) progettare e/o gestire progetti formativi allo sviluppo di competenze necessarie a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane;
d) realizzare possibili attività formative aventi per oggetto tematiche concernenti l'economia ed il commercio internazionale, la cooperazione economica e finanziaria e gli scambi commerciali;
e) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di comune interesse istituzionale specifico;
f) realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane;
g) promuovere la specializzazione di giovani nei settori della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, politica e culturale fra l'Italia e Paesi terzi;
h) pubblicizzare e promuovere la propria attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando tutti i mezzi visivi e di comunicazione (sia su supporto cartaceo che informatico).
Per quanto riguarda la strutturazione di tirocini di formazione ed orientamento, di cui al punto a), si rimanda alla convenzione allegata (all.l).
Art. 2 Modalità di attuazione delle attività
Per il conseguimento delle attività di cui al precedente articolo, si potranno utilizzare particolari attrezzature e specifici impianti di proprietà delle parti, previa deliberazione dei rispettivi organi competenti. Le parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati nelle proposte, anche se non espressamente specificato nelle stesse.
Le parti si impegnano a svolgere le attività, oggetto delle proposte, secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi decisionali.
Art. 3 Responsabile scientifico
Le parti individuano, nell'ambito della propria autonomia, un responsabile scientifico per le attività previste da tale convenzione:
Art. 4 Durata
Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di un anno, rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da effettuarsi con lettera raccomandata o e-mail con ricevuta di ritorno, tre mesi prima della scadenza, senza alcun onere per le parti.
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera di entrambe le parti.
Art. 5 Riservatezza
Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo secondo la normativa vigente. Pertanto, le parti si impegnano a
diffidare il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'Accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.
Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 31/12/1996 n. 675.
Art. 7 Responsabilità
Il Partner è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Area Didattica durante la permanenza presso i propri uffici o laboratori, salvo i casi di dolo e di colpa grave.
Il Partner esonera e comunque tiene indenne l'Area Didattica da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.
L'Area Didattica da parte sua è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Partner durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo e di colpa grave.
L'Area Didattica esonera e comunque tiene indenne II Partner da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.
Art. 8 Impegni assicurativi
Ciascuna parte prowederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.
Art. 9 Foro Competente
L'Area Didattica e XXXXX accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'intesa, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo, che fungerà da presidente del collegio arbitrale, nominato di comune accordo dalle parti.
Xx, X l ^ ^ ^
Per ITILA
Il Segretario Generale
Per l'Area Didattica Sapienza, Università di Roma Il Presidente
xxxx. Xxxxxxx Xxxxx di Magliano
SAPIENZA
UNIVERSITÀ D I ROM A
SCIENZE DELLA COOPERAZIONE E DELLO SVILUPPO FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE
Ali. 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO, DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
TRA
L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Facoltà di Scienze Politiche, con sede in Roma,
c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dalla prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, nata a Napoli il 19/06/57, giusta delega rilasciata con D.R. del 12.1.99
E
L'Istituto Italo-Latino Americano, con sede e domicilio fiscale a Roma in Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000,
C.F. 80443910585, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Premesso che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962 n. 1859 e successive modificazioni e integrazioni,
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 l'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 1 soggetto in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università.
Art. 2
Il tirocinio formativo e di orientamento, attivato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non costituisce rapporto di lavoro.
Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dall'Azienda.
Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento (allegato sub lettera A) contenente:
• il nominativo del tirocinante;
• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4
L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, l'Università.
Art. 5
L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 6
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e lo automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali , nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Azienda e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.
(data)
(firma per l'Università)
(data)
(firma per l'Azienda/Ente)
Progetto formativo e di orientamento
(Rif. Convenzione /2007 stipulata in data ) Nominativo del tirocinante :
Nato a il
residente in , Via n° - C.F. condizione: Laureando/Laureato (data laurea)
(barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) SI NO
Azienda ospitante:
Sede del tirocinio (ufficio) Via
Tempi di accesso ai locali aziendali:
Periodo di tirocinio: mesi dal al
Tutor universitario: xxxx. Xxxxxx Xxxxx Tutor aziendale:
Polizze Assicurative
Infortuni sul lavoro INAIL "Gestione per conto dello Stato"
R.C. : RAS ASSICURAZIONI n. 55620021
Obiettivi e modalità del tirocinio:
Facilitazioni previste:
Obblighi del Tirocinante
• seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
• rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
• rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.
(data)
firma per presa visione ed accettazione del tirocinante
firma per l'Università
v j
firma per l'Azienda/Ente. ^
• obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4
L'Azienda si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere, fatti salvi quelli previsti nella convenzione di tirocinio, l'Università.
Art. 5
L'Università assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.
Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
Art. 6
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali , nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Azienda e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.
(data)
(firma per l'Università)
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