SCHEMA DI CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
Lotto 1
SCHEMA DI CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
RISCHI AERONAUTICI E NON AERONAUTICI
Durata del contratto
Polizza Primary 2012-2013
Dalle ore 24.00 del : | 16/05/2012 |
Alle ore 24.00 del : | 16/05/2013 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Definizioni comuni alle sezioni tutte
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e, ai soli effetti delle prestazioni della presente assicurazione, anche tutti i suoi amministratori e i suoi dipendenti; Assicurazione, a seconda del contesto, la prestazione indennitaria della Società o il contratto di assicurazione;
Attività istituzionale/statutaria, l’attività risultante dal Decreto Legislativo 25 Luglio 1997
n. 250 “Istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.)” e/o dallo statuto dell’Assicurato e successive leggi, atti, o integrazioni;
Polizza, il documento che prova l'assicurazione;
Premio, la somma dovuta dall'Assicurato alla Società quale corrispettivo per l’assicurazione;
Società, la compagnia d’assicurazione delegataria e le eventuali compagnie coassicuratrici
Definizioni specifiche del Capo I – sezioni I,II,III
Nel testo che segue si intende per:
Aeromobile, ogni macchina atta al trasporto per aria di persone e/o cose, come definita dalle norme vigenti;
Aeromobile militare, l’aeromobile di proprietà e/o esercito dalle Forze Armate;
Aeroporto e/o Eliporto, l’area e le infrastrutture permanentemente adibite al movimento degli aeromobili, all'assistenza agli stessi ed ai passeggeri ed alla movimentazione e deposito delle merci e dei bagagli e comunque l’area aeroportuale che risulta sotto le competenze dell’Enac.
Atto, ogni normativa, regolamentazione, certificazione, abilitazione, qualificazione, autorizzazione, concessione, licenza, prescrizione ed ogni altro documento emesso e/o prestazione effettuata dall’Assicurato nello svolgimento della sua attività istituzionale/statutaria;
Avvenimento, un sinistro o una serie di sinistri verificatisi durante il periodo di polizza e riconducibile a cause, circostanze o condizioni comuni, simili o collegate.
Cose, gli oggetti materiali, diversi dagli aeromobili, e gli animali;
Xxxxx, se si tratta di persone o animali: la morte o le lesioni; se si tratta di oggetti materiali: la distruzione o il deterioramento (danneggiamento);
Danno involontario, danno derivante da comportamento non doloso e del quale l’Assicurato sia civilmente responsabile a sensi di legge;
Esercente, colui che assume l’esercizio dell’aeromobile, ai sensi dell’art. 874 cod. nav.;
Franchigia, la parte di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato;
Grounding, l'interruzione totale - con o senza sospensione o ritiro del certificato di navigabilità - dell'attività di volo di uno o più aeromobili, decretata nell'interesse della sicurezza, dalle competenti Autorità aeronautiche.
Tale interruzione dovrà essere conseguente a difetti, accertati o sospettati, in almeno due aeromobili ed inoltre dovrà essere decisa contemporaneamente nei confronti di tutti gli aeromobili, soggetti all'Autorità aeronautica decretante il “grounding”, che si trovino nelle medesime condizioni, indipendentemente dal numero degli stessi che determineranno in concreto la risarcibilità dei danni da “grounding” a norma della presente polizza.
Ai fini dell'operatività dell'assicurazione, lo stato di “grounding” dovrà inoltre essere decretato a seguito di un sinistro aeronautico;
Passeggero, il soggetto terzo trasportato a bordo dell’aeromobile;
Prodotto aeronautico, l'aeromobile finito, i singoli componenti dello stesso ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo. Non sono pertanto considerati prodotti aeronautici i missili, i satelliti, i veicoli spaziali, i relativi equipaggiamenti ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al loro funzionamento ed utilizzo a terra e nello spazio;
Prodotto aeronautico militare, il prodotto aeronautico di proprietà delle o in uso e/o dotazione alle Forze Armate;
RC Prodotti, la responsabilità facente capo all’Assicurato in relazione all’attività da questo svolta ma verificatisi successivamente allo svolgimento dell’attività stessa. In particolare rientrano in tale fattispecie i danni:
- derivanti dall’effettuazione dell’attività di gestione diretta di aeroporti e verificatisi dopo la conclusione della prestazione fornita dall’Assicurato;
- derivanti dallo svolgimento dell’attività istituzionale;;
Sinistro aeronautico, il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l’assicurazione, dal quale è derivato danno a:
- prodotti aeronautici;
- persone e/o cose e/o aeromobili derivante dall’utilizzo di prodotti aeronautici;
Sinistro aeroportuale, il verificarsi, all’interno di uno degli aeroporti italiani, del fatto per il quale è prestata l’assicurazione dal quale è derivato danno a persone e/o cose;
Volo, per i velivoli: il periodo che va dall’inizio della corsa di decollo al termine della corsa di atterraggio; per gli elicotteri: il periodo durante il quale i rotori sono in movimento.
CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E VARIAZIONI
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile).
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio se sottoscritte o conosciute dall’Assicurato; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).
La Società prende atto dell’esistenza di polizze stipulate dai Gestori totali, parziali e/o precari degli aeroporti a copertura della loro responsabilità verso i Terzi.
ART. 3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 - SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il legale rappresentante e gli amministratori dell’Assicurato;
b) i dipendenti dell’Assicurato ed i lavoratori parasubordinati che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
c) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
ART. 5 - ESCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA E ASSIMILATI
La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o da altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso dell’Assicurato;
g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.
ART. 6 - RISCHI ATOMICI
La Società non risponde dei danni e delle spese causati da contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche.
ART. 7 - DANNI DA RUMORE E DA INQUINAMENTO
Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di ogni e qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche, da interferenza nell'esercizio del diritto di proprietà, a meno che detti danni non siano causati da o causino caduta, incendio o esplosione, collisione o emergenze determinanti anormali manovre di aeromobili, a condizione che le stesse risultino registrate dagli appositi strumenti di bordo.
ART. 8 - ESCLUSIONE DEI RISCHI CONNESSI AL CAMBIO DI DATA
La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:
a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).
La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.
ART. 9 - DANNI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AMIANTO
La Società non risponde dei danni diretti od indiretti causati da:
o presenza, reale, presunta o minacciata di amianto in qualunque forma, ovvero di materiali o prodotti contenenti o anche solamente sospettati di contenere amianto; o
o ogni obbligazione, richiesta, ingiunzione, ordine o a norme di legge o regolamenti che impongano all'assicurato ovvero a terzi l'esame, il monitoraggio, la decontaminazione, la rimozione, il contenimento, il trattamento, la neutralizzazione, la protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza reale, presunta o minacciata di amianto o di qualsiasi materiale o prodotto contenente o sospettato di contenere amianto.
La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione i ovvero nel caso di un'emergenza in volo, registrata , che sia causa di un’anormale condotta dell'aeromobile.
Nonostante qualsiasi altra disposizione di Xxxxxxx, la Società non sarà tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto od in parte, ai danni indicati dai paragrafi 1) e 2) della presente clausola.
Tutti gli altri termini e condizioni della presente polizza restano invariati.
ART. 10 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale nel territorio italiano .
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo, e la causa del sinistro.
Alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti, o gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).
ART. 12 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE DI DIFESA
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati con essa preventivamente concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 13 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno da quello del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dal contratto dandone avviso all’altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal contraente ha effetto dalla data di ricevimento della raccomandata. Il recesso esercitato dalla Società, invece, ha efficacia dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di ricevimento della lettera da parte del Contraente. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 14 - DECORRENZA DELLA GARANZIA, PAGAMENTO DEL PREMIO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).
Nel rispetto delle norme di cui alla Legge 136/2010 si precisa che:
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
ART. 15 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio della presente polizza è convenuto in base ad elementi di rischio indicati preventivamente dalla Contraente in sede di gara.
Pertanto non è prevista la regolazione del premio alla fine dell’annualità assicurativa.
ART. 16 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
ART. 17 - ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi di recesso o di risoluzione del contratto di cui agli artt. 1 e 13 delle presenti Condizioni Generali sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute e rimaste insoddisfatte, anche il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo al recesso od alla risoluzione.
ART. 18 - FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede dell’ Assicurato o del Contraente.
ART. 19 - CLAUSOLA BROKER
L’assicurato dichiara di aver affidato la gestione dell’assicurazione alla società AON SPA (il “Broker”), sede di Roma, Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxx n. 149 – 00147. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker, Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell’Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall’Assicurato e parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta all’Assicurato, restando obbligo del Broker del pronto inoltro della comunicazione stessa.
Tutte la comunicazioni alle quali le Parti sono tenute devono essere fatte con lettera raccomandata, telex o fax per il tramite del Broker.
Il pagamento dei premi di polizza verrà effettuato direttamente dall’Assicurato alla Società, ferma la liquidazione successiva da Parte della Società al Broker assicurativo incaricato della commissione prestabilita.
ART. 20 - COASSICURAZIONE
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, eventualmente partecipante, risulta dal seguente prospetto .
Il rischio, così come indicato in sede di offerta pubblica, viene stabilito in :
compagnia ...... | quota % premio € | di cui Imposte |
compagnia ...... | quota % premio € | di cui Imposte |
compagnia | quota % premio € | di cui Imposte |
CAPO I RESPONSABILITA’ CIVILE AERONAUTICA
CAPO I - Sezione I
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GESTORE AEROPORTUALE ENAC
ART. 21 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili conseguenti ad un avvenimento verificatosi in relazione all'attività di gestione Xxxxxxx o Parziale di aeroporti e/o di altri siti aeronautici in cui l’Assicurato svolge le attività per cui è prestata l’assicurazione.
ART. 22 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni;
d) da furto;
e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge;
g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie;
m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti.
CAPO I - Sezione II
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE GESTORE AEROPORTUALE TERZO
ART. 23 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili conseguenti a sinistri aeroportuali e/o aeronautici verificatisi all’interno degli aeroporti concessi dall’Assicurato in gestione Totale o Precaria a Terzi.
ART. 24 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione non comprende i danni:
a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato;
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età;
c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni;
d) da furto;
e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge;
g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività;
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza;
k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile;
l) derivanti da responsabilità contrattualmente assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie;
m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni;
o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico;
p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante;
r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione;
s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti.
CAPO I - Sezione III
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE
DALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE (ESCLUSA GESTIONE AEROPORTUALE)
ART. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) Responsabilità per danni a persone e cose
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi a seguito dell’emissione - o della mancata emissione - degli atti o dell’effettuazione delle prestazioni oggetto dell’attività dell’Assicurato, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e/o aeromobili in conseguenza di un sinistro aeronautico.
B) Responsabilità per danni da grounding
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento ai proprietari e/o esercenti degli aeromobili finiti per danni da perdita d'uso conseguente a "grounding" degli aeromobili stessi decretato a seguito di un sinistro aeronautico risarcibile sotto il punto A) che precede.
ART. 26 - INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE
Ai fini della presente sezione l'assicurazione vale per i sinistri con danni a persone e cose e/o aeromobili verificatisi durante il periodo di vigenza della stessa e per i "grounding" che abbiano inizio nello stesso periodo.
In caso di aeromobile disperso il sinistro s'intende avvenuto nel momento immediatamente successivo a quello delle ultime notizie.
ART. 27 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione R.C. derivante dall’attività istituzionale non comprende:
a) i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in ragione di attività svolte e/o di atti emessi precedentemente alla data di costituzione dell’Ente Assicurato o da soggetti diversi dall’Assicurato stesso e confluiti all’interno della struttura organizzativa dell’Assicurato in data successiva a quella di costituzione a meno che l’Assicurato non abbia emesso un documento di validazione e/o aggiornamento riguardante lo specifico atto di cui trattasi;
b) i danni a cose e/o aeromobili in qualsiasi modo detenuti od eserciti dall'Assicurato;
c) le spese e gli oneri sostenuti a seguito dell’emissione di un atto non “conforme” che non ha dato origine ad un sinistro aeronautico e/o aeroportuale;
d) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società ovvero che i risultati delle stesse siano utilizzati dalla Società in sede giudiziaria;
e) i danni derivanti da responsabilità assunte dall'Assicurato al di fuori di quelle previste da norme primarie e/o secondarie;
f) gli importi che l'assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo (“punitive” o “exemplary damages”);
g) i danni da perdita d'uso di un aeromobile non danneggiato in un sinistro, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile abbia effettuato un atterraggio forzato;
h) i danni da perdita d'uso di un aeromobile causata da fatto gravemente colposo dell'Assicurato per non aver preso le misure necessarie al fine di procurare o consegnare tempestivamente al proprietario od all'esercente dello stesso i prodotti aeronautici necessari per la rimessa in efficienza dell'aeromobile;
i) i danni a prodotti aeronautici militari derivanti dall’emissione (o dalla mancata emissione) di atti, o dall’effettuazione di prestazioni, riguardanti tali prodotti;
j) i danni derivanti da mancato uso di prodotti aeronautici militari.
CAPO I - Sezione IV
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AEROMOBILI
(Forma Contingency)
ART. 28 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili involontariamente cagionati a terzi:
- sulla superficie;
- in conseguenza di urto in volo;
derivanti da un sinistro aeronautico cagionato da un aeromobile a bordo del quale si trovi un dipendente dell’Assicurato o persona qualificata comandata dall’Assicurato per lo svolgimento di mansioni alle quali è istituzionalmente preposto.
Inoltre la Società risponde dei danni subiti dalle merci o dai passeggeri dal momento in cui salgono a bordo degli aeromobili fino al momento in cui ne sono discesi .
L’assicurazione opera a secondo rischio e cioè ad esaurimento di ogni altra polizza vigente per il medesimo rischio. Qualora tale polizza non esista o non sia operante l’assicurazione opererà a primo rischio così come in caso di azione di rivalsa del Danneggiato o suo assicuratore nei confronti dell’Assicurato.
ART. 29 - RISCHI ESCLUSI
Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 5 delle Condizioni Generali, la Società non risponde dei danni verificatisi mentre l’aeromobile si trova fuori del controllo dell’Esercente a causa di uno degli eventi menzionati nel suddetto articolo 5. L’aeromobile si riterrà nuovamente sotto il controllo dell’Esercente a partire dal momento in cui verrà restituito all’Esercente medesimo in un aeroporto incluso entro i limiti geografici di cui al successivo articolo e completamente attrezzato per l’assistenza a quel tipo di aeromobile. La restituzione dovrà avvenire ad aeromobile parcheggiato, con i motori spenti e senza interventi forzosi.
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Comuni a tutte le Sezioni ed al precedente comma, la Società non risponde dei danni:
- per i quali la responsabilità dell'Assicurato sia regolata da un contratto di lavoro o di trasporto o da altro contratto non afferente l’attività Istituzionale e complementare dell’Assicurato;
- a cose che l'Assicurato abbia in custodia a qualsiasi titolo o destinazione per le lavorazioni;
- derivanti da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto;
- alle cose che il passeggero conserva presso di sé;
- verificatisi in occasione di impiego dell’aeromobile a scopo illecito.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE COMUNI ALLE SEZIONI TUTTE
ART. 30 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - ATTIVITÀ DELL’ASSICURATO
Le garanzie di cui alle Sezioni I, II, III, IV e V, valgono per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un sinistro di cui l’Assicurato debba rispondere, in tutto o in parte, quale soggetto istituzionalmente preposto ai compiti di cui all’art. 2 dello statuto dell’Ente e successive leggi, atti, variazioni e/o regolamenti.
La Società dichiara altresì di aver preso visione della nota informativa redatta dal broker che riepiloga, a titolo indicativo e non esaustivo, le attività assicurate svolte dall’Assicurato.
E’ coperta inoltre, secondo quanto disposto specificatamente nel Capo I e Capo II, la responsabilità civile personale degli Amministratori, di dirigenti, quadri e dipendenti dell’Assicurato per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a dipendenti, personale parasubordinato e terzi nello svolgimento delle loro mansioni.
Detta garanzia vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96.
ART. 31 - MASSIMALE
L'assicurazione vale fino alla concorrenza del massimale di:
1. per le garanzie di cui al Capo I:
o € 50.000.000,00 per avvenimento ma per avvenimento ed in aggregato annuo in relazione ai danni riconducibili alla RC Prodotti (di cui alla Sezione I e III).
2. per le garanzie di cui al capo II:
o € 10.000.000,00 per i sinistri di cui alla sezione V,garanzia A)
o € 5.000.000,00 per sinistro per la garanzia B) di cui alla sezione V, con un sottolimite di € 1.5000.000,00 per persona.
ART. 32 - STATO DI RISCHIO
L’Assicurato dichiara che:
a) all’inizio dell’assicurazione il numero dei propri dipendenti è pari a 908 unità di cui 52
dirigenti;
b) l’importo dei proventi derivanti dall’attività istituzionale dell’Ente per l’anno 2011 è stato pari ad € 23.228.836,00.
Gli aeroporti in totale gestione diretta da parte dell’Assicurato, si cui alla sezione I, sono i seguenti:
o ALESSANDRIA
x XXXXXX MONFERRATO
o FANO
o LAMPEDUSA
o NOVI LIGURE
o PANTELLERIA
o ROMA URBE
x XXXXXXXX
o ALTRI AEROPORTI MINORI
Gli aeroporti in gestione diretta parziale da parte dell’Assicurato, di cui alla sezione I, sono i seguenti:
o FORLI
o PARMA
o REGGIO EMILIA
o RIMINI
o SALERNO
o SIENA
o TREVISO
Gli aeroporti concessi o affidati in Totale gestione Precaria a società terze, di cui alla sezione II, sui quali insistono beni anche in gestione diretta da parte dell’Assicurato sono i seguenti:
o ALBENGA
x XXXXXX
o ASIAGO
o BOLZANO
o BRESCIA
o CROTONE
x XXXXX
o GROSSETO
o LUCCA
o ORISTANO
o PADOVA
o PERUGIA
o REGGIO CALABRIA
x XXXXXXX
o VENEZIA LIDO
Gli aeroporti affidati o concessi in gestione totale a società terze menzionate alla sezione II sono i seguenti:
Per legge speciale
o ROMA FIUMICINO
o ROMA CIAMPINO
o MILANO LINATE
o MILANO MALPENSA
o VENEZIA TESSERA
o TORINO CASELLE
o GENOVA
o BERGAMO
ex D.M. 521/97
o BARI
x XXXXXXXX
o FOGGIA
o TARANTO
o NAPOLI CAPODICHINO
o FIRENZE PERETOLA
o OLBIA
o BOLOGNA
o PISA
o CAGLIARI ELMAS
o CATANIA FONTANAROSSA
o PALERMO PUNTA RAISI
o RONCHI DEI REGIONARI
o ALGHERO FERTILIA
o PESCARA
o VERONA VILLA FRANCA
o LAMEZIA TERME
ART. 33 - PREMIO E TERMINI DI PAGAMENTO (DA COMPILARE SOLO SUCCESSIVAMENTE ALL’AGGIUDICAZIONE)
Il premio relativo alla presente assicurazione ammonta a € (pari all’offerta rilasciata
in sede di gara) come risulta dal seguente conteggio:
Premio imponibile | Imposte | Premio finito | |
Sezione I | |||
Sezione II | |||
Sezione III | |||
Sezione IV | |||
Sezione V | |||
TOTALE |
Il versamento del suddetto premio sarà effettuato dall'Assicurato alla Compagnia in due rate semestrali anticipate di pari importo rispettivamente entro il 16 giugno 2012 ed il 16 dicembre 2012.
ART. 34 - BUONA FEDE
L’omissione da parte dell’Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, nonché i suoi amministratori, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave.
Resta inteso che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio
proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
ART. 35 - DURATA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha la durata dalle ore 24 del giorno 16 maggio 2012 e termine alle ore 24 del 16 maggio 2013.
La Società si impegna a concedere una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed in prorata temporis fino al 30.06.2013, finalizzata all’espletamento delle procedure di gara per l’aggiudicazione della nuova assicurazione, purché la richiesta del Contraente avvenga con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
ART. 36 - AVN 111 SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE
Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:
1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given.
In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium(as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.
Art. 37- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di
servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Società sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CAPO I – RESPONSABILITA’ AERONAUTICA
ART. 37 - CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 22 delle Condizioni Generali l'assicurazione di cui alla Sezioni I vale anche per i danni derivanti da circolazione di veicoli a motore soggetta all’assicurazione obbligatoria R.C. Auto. Tale garanzia opererà soltanto ad esaurimento del massimale della polizza R.C. Auto, ove questa esista e sia operante; qualora invece la polizza R.C. Auto non esista o non sia operante la garanzia opererà in eccedenza del massimale minimo previsto dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto al tempo del sinistro.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, anche se i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone terze trasportate.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
ART. 38 - INCLUSIONI E PRECISAZIONI
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 22, l’assicurazione di cui alla Sezione I comprende i danni a cose altrui diverse da bagagli e merci derivanti da incendio di beni detenuti dall’Assicurato .
Si precisa inoltre che a parziale deroga delle esclusioni di cui ai punti all’artt. 22 e 24 del Capo I, punti e) e g), non sono operanti in caso di danno agli aeromobili e agli altri prodotti aeronautici in genere.
A parziale deroga del punto n) del succitato art. 22 ed art. 24, vengono ricompresi i danni riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sua qualità di committente a terzi di:
- lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste ed installazioni, aree di manovra, infrastrutture ,
- servizi/attività oggetto dell’assicurazione.
A parziale deroga del punto s) del succitato art. 22 ed art. 24, vengono ricompresi i danni riconducibili alla responsabilità civile derivante all’Assicurato durante l’espletamento del servizio antincendio presso gli aeroporti a gestione diretta di Roma Urbe e gli altri aeroporti minori che saranno dichiarati alla data di effetto della presente polizza.
Resta inteso che le assicurazioni di cui alla sezione I,II e III valgono anche per tutte le somme delle quali l’Assicurato sia chiamato a rispondere quale civilmente responsabile, anche in via solidale, ai sensi di legge, con l’esclusione dei fatti dolosi, a fronte di:
- danni imputabili o derivanti da colpa lieve o grave delle persone di cui l’Assicurato si avvale e deve rispondere ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile;
- danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 del Codice Civile purché conseguenti a danni per morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose e/o aeromobili risarcibili a termini di polizza.
ART. 39 - LIMITI TERRITORIALI
A parziale deroga dell’art. 10 delle condizioni generali comuni , l’assicurazione vale:
a) per i rischi di cui alle Sezioni I e II – Assicurazione della Responsabilità Civile Generale Aeroportuale:
o limitatamente ai danni riconducibili alla R.C. Prodotti per i danni ovunque verificatisi; in tutti gli altri casi per i danni verificatisi all’interno degli aeroporti e/o degli altri siti in cui l’Assicurato svolge le attività per cui è prestata l’assicurazione;
b) per i rischi di cui alla Sezione III – Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dall’Attività Istituzionale:
o per i danni ovunque verificatisi;
c) per i rischi di cui alla Sezione IV – Assicurazione della Responsabilità Civile Aeromobili:
o per i danni verificatisi entro i limiti geografici dell’Italia o paesi comunitari. L’assicurazione tuttavia vale anche al di fuori di detti limiti territoriali nei casi in cui l’aeromobile ne sia uscito per causa di forza maggiore.
ART. 40 - RISCHIO GUERRA E “US TERRORISM RISK INSURANCE XXX 0000” ART. 40.1 - PARZIALE INCLUSIONE DEI RISCHI GUERRA ED ASSIMILATI
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 5 delle Condizioni Generali comuni, l’assicurazione di cui alle Sezioni I, II e III comprende i danni causati da:
a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo d’usurpazione di potere;
b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;
f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull’aeromobile o sull’equipaggio dell’aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell’aeromobile e agiscano senza il consenso dell’Assicurato.
L’inclusione dei rischi di cui alla lettera a) non copre comunque i danni a cose e/o aeromobili sulla superficie a meno che gli stessi non siano stati causati o derivino dall'impiego di aeromobili.
Le assicurazioni non valgono nei seguenti paesi:
(a) Algeria, Cabinda, Burundi, Repubblica Centrafricana, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eritrea, Etiopia, Costa d’Avorio, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudan, sud Sudan.
(b) Colombia, Ecuador, Perù.
(c) Afghanistan, Xxxxx & Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx
(x) Xxxxxxx, Xxxxxxx-Xxxxxxxx, North Caucasian Federal District
(e) Iran, Iraq, Libia, Siria, Yemen
e in tutti quei paesi nei quali il traffico aereo non è consentito a seguito di sanzioni adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Le coperture di cui alla presente estensione cesseranno automaticamente, che sia stata data o meno la notifica di disdetta:
1) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra: in caso di scoppio di ostilità, sia che si tratti di guerra dichiarata che non dichiarata, tra due o più delle seguenti nazioni: Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Federazione Russa e Repubblica Popolare Cinese;
2) con riferimento alla copertura di cui al punto a) di cui sopra: in caso di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, ovunque e in qualsiasi momento questo accada ed anche se l'aeromobile assicurato non è coinvolto;
3) con riferimento a tutte le coperture di cui sopra e relativamente all’aeromobile oggetto di requisizione: al momento della requisizione stessa.
Qualora tuttavia un aeromobile assicurato si trovasse in volo al momento dell'accadimento di una delle circostanze riportate ai precedenti punti 1), 2) o 3) l'assicurazione, sempreché non vi siano state altre valide disdette, annullamenti o sospensioni della stessa, resterà valida fino al compimento del primo atterraggio.
La Società può rivedere in qualunque momento il sovrappremio ed i limiti territoriali della presente estensione, dandone comunicazione all’Assicurato a mezzo lettera raccomandata, telegramma, facsimile o telex. Le modifiche avranno effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
A seguito del verificarsi di impiego per motivi bellici di armi da guerra comportanti fissione o fusione atomica o nucleare ed ogni altra reazione o forza o materiali radioattivi, la Società può cancellare una o più delle coperture prestate dalla presente estensione. La cancellazione avrà effetto trascorse 48 ore dalle ore 24 del giorno del ricevimento della comunicazione.
Le assicurazioni di cui alla presente estensione possono essere cancellate tanto dalla Società che dall’Assicurato. La cancellazione avrà effetto alle ore 24 del settimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
Nel caso di cancellazione delle assicurazioni di cui alla presente estensione, la Società rimborserà all’Assicurato entro 30 giorni dal recesso, la proporzione di premio imponibile pagato corrispondente al periodo di rischio non corso.
La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo di Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni) per avvenimento ed in aggregato annuo. Tale importo
non costituisce massimale autonomo ma deve essere considerato quale sottolimite del massimale di cui all’art. 31 delle Condizioni Particolari Comuni di polizza.
Art.40.2 - “US TERRORISM RISK INSURANCE XXX 0000” (TRIA)Ai sensi e per gli
effetti di cui al “US Terrorism Risk Insurance Xxx 0000” (TRIA) – fermi comunque tutti gli altri termini e condizioni della copertura – l’Assicurato prende atto del ripristino e mantenimento dell’esclusione dalla copertura del rischio terrorismo così come definito nel TRIA succitato.
Art.41 - “ FRANCHIGIA PER SINISTRI AEROPORTUALI”
I risarcimenti a fronte di danni a cose e/o aeromobili derivanti da sinistri aeroportuali, inclusi quelli di cui all’appendice n. 1, comporteranno l’applicazione delle seguenti franchigie assolute:
- € 15.000,00 (quindicimila) per ciascun sinistro accaduto di cui alla Sezione I;
- € 25.000,00 (venticinquemila) per ciascun sinistro di cui alla Sezione II.
Da ciò consegue che l’Assicurato rimborserà alla Società, una volta definite le vertenze, le suddette franchigie, laddove non opponibili direttamente dalla Società al Terzo danneggiato.
CAPO II – RESPONSABILITA’ CIVILE NON AERONAUTICA
CAPO II – SEZIONE V
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA
ART. 41 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Garanzia A)
Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) non aeronautica
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, anche con colpa grave, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività non aeronautiche svolte.
La copertura è operante inoltre per i danni generati a terzi dalle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere, anche se da questi commessi con colpa grave o dolo.
Garanzia B)
Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, e successive modifiche, integrazioni e interpretazioni, nonché ai sensi del D.lgs. 23/2/2000
n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati dalla legge;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs. 23/2/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
La garanzia è operante a condizione che il Contraente sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione obbligatoria di legge. Tuttavia la Società tiene indenne l’Assicurato anche nel caso in cui la mancata osservanza di tale norma derivi da una inesatta od erronea interpretazione dell’Assicurato delle norme di legge vigenti in materia.
La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, dai dipendenti dell’Assicurato non soggetti all’ obbligo di assicurazione ai sensi del
D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 per lesioni corporali (escluse le malattie professionali).
La presente garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo. Quest’ultimi, nel solo caso in cui l’INAIL esercitasse l’ azione surrogatoria ex art.1916 c.c. a seguito di infortuni sul lavoro.
La presente garanzia vale anche per l’azione di surroga esperita dall’ INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
L’assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) i quali prestano servizio presso il Contraente per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Garanzia B.1.) malattia professionale
La garanzia comprende inoltre il rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, ma verificatisi durante la validità della polizza ed in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti :
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La suddetta esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
ART. 42 - ESCLUSIONI
Dalla garanzia A della presente sezione V - Responsabilità Civile verso Terzi non aeronautica - sono esclusi i danni:
1. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’ acqua o del suolo non dovuto a rottura improvvisa ed accidentale d’impianti, condutture, tubazioni e serbatoi;
2. da proprietà o uso del Contraente di:
a) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico, anche se effettuate con mezzi e dispositivi meccanici; ferma comunque l’ esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
b) natanti ed aeromobili;
c) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che comunque non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
3. alle cose:
a) sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall’ esecuzione degli stessi;
b) trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
c) trovantesi nell’ ambito di esecuzione dei lavori salvo quanto previsto ai seguenti articoli di polizza;
d) da vibrazioni del terreno salvo quanto previsto specificatamente.
4. conseguenti a sinistri aeronautici e/o aeroportuali, per i quali sono operanti le garanzie di cui al Capo I della presente polizza;
5. cagionati da:
a) prodotti dell’assicurato dopo la loro messa in circolazione;
b) opere, installazioni in genere dopo l’ ultimazione dei lavori;
c) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l’esecuzione dei lavori ;
d) produzione e distribuzione di energia elettrica;
e) da furto, semprechè non commesso a terzi a mezzo di ponteggi o impalcature erette dall’Assicurato;
6. ad aeromobili e natanti;
7. di tipo “punitivi” o “esemplari” di qualunque natura;
8. errori /difetti di natura professionale/progettuale;
Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. non comprendono:
a) i sinistri derivanti da detenzione, produzione o impiego di esplosivi;
b) verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, sabotaggio, guerra dichiarata o non, insurrezione.
c) i danni dovuti a contaminazione batteriologica e chimica;
d) le malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme (BSE)
ART. 43 - DEFINIZIONE DELLA FIGURA DEL TERZO
Ai fini della presente sezione, non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli di tutti i soggetti assicurati, nonché qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
b) il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l’ amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al comma a);
c) le persone che, essendo con l’Assicurato in rapporto di dipendenza, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
Limitatamente alla morte ed alle lesioni personali sono considerati terzi:
1. i titolari ed i dipendenti di altre ditte che si trovino negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di manutenzione, riparazione, collaudo o pulizia, nonché titolari e dipendenti di altre ditte che prendano parte a lavori oggetto dell’ attività dell’Assicurato;
2. i titolari ed i dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all’ attività oggetto dell’Assicurazione;
3. ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria – appartenenti ad altre ditte – che, a prescindere dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro, per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.
4. i borsisti, prestatori d’opera non dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo, e tutti coloro che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione della loro partecipazione all’attività assicurata o prestino occasionalmente la opera a favore dell’Assicurato.
ART. 44 - PRECISAZIONI ED ESTENSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE V
Le Parti espressamente convengono che:
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato :
• dalla proprietà, uso e conduzione di fabbricati anche ad uso abitativo o di foresteria terreni, di magazzini, depositi, officine meccaniche, laboratori, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura, attrezzature ed impianti necessari allo svolgimento dell’attività, compreso il rischio relativo alla ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione e demolizione dei succitati beni, avvalendosi anche di soggetti terzi (cd RC della Committenza lavori);
• dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
• dal servizio di vigilanza con guardie armate e cani in qualità di committente;
• in qualità di organizzatore, gestore, committente e/o partecipante di congressi, corsi, fiere, ricevimenti, spettacoli, mostre, eventi sportivi non professionistici, ricreativi e simili, compresi i danni derivanti dall’allestimento o dallo smontaggio degli stands, con rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti degl’enti organizzatori,
• dalla somministrazione di cibi e vivande, anche con macchine automatiche, nonché di mense aziendali;
• dai servizi sanitari o ambulatoriali dell’Assicurato, compresa la responsabilità del personale sanitario e del personale ausiliario addetto al servizio;
La presente polizza tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a Xxxxx per i danni :
• cagionati dalla squadra antincendio;
• cagionati dal personale del Contraente, ai sensi dell'Art. 2049 C.C., in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a questo locati. La garanzia comprende i danni per morte e lesioni personali alle persone trasportate e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
• ai veicoli di terzi e/o di dipendenti in sosta nei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;
• generati da dipendenti di società od enti distaccati presso le proprie sedi;
• generati da dipendenti dell’Assicurato distaccati presso altre società od enti;
• verificatisi in occasione di istallazione, manutenzione, riparazione, dimostrazioni, di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere presso terzi;
• Derivanti dalla caduta di neve da fabbricati e piante.
Sono comprese inoltre:
• La Responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: “Datore di Lavoro”; “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi del D.Lgs. n°626/1994 e successive modifiche ed integrazioni; nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 494/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
• La responsabilità civile personale degli Amministratori, di dirigenti, quadri e dipendenti dell’Assicurato per danni materiali e diretti involontariamente cagionati a cose e dipendenti, personale parasubordinato e terzi nello svolgimento delle loro mansioni. Detta garanzia vale anche per le responsabilità derivanti ai sensi del D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96.
• La responsabilità civile, con l'esclusione dei danni da incendio, di cui agli artt.1783 - 1784 - 1785 bis c.c. e successive variazioni di legge
ART. 45 - ESTENSIONE DELLA QUALIFICA DI TERZI
Ai fini della presente assicurazione, di cui al Capo II, sono considerate terzi:
- i dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL (DPR 30.6.65 n. 1124 e s.m.) qualora subiscano il danno non in occasione di lavoro o di servizio;
- I componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione del/i Legale rappresentante/i
ART. 46 - LAVORI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI
La garanzia si intende operante durante l’esecuzione di lavori complementari e/o accessori necessari per l’esecuzione dell’attività assicurata, nonché lavori di manutenzione straordinaria, modifiche e/o installazioni di impianti e macchinari.
ART.47 - COMMITTENZA LAVORI
Premesso che l’Assicurato può subappaltare parte dei lavori, è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell’Assicurato.
L’assicurazione comprende anche la committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell’attività esercitata dall’Assicurato.
Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per lo stesso rischio la presente polizza, fermi i limiti massimi previsti dal contratto, opera per la parte di danno eccedente quella assorbibile dalle altre assicurazioni.
ART. 48 - DANNI A COSE DI TERZI IN AMBITO LAVORI
La garanzia è operante per i danni a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, nonché, per i danni cagionati ai locali nell’ambito dei quali vengono eseguiti i lavori entro il limite di € 400.000,00.
ART. 49 - DANNI A COSE DI TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE E SCOPPIO DI COSE DELL’ASSICURATO
La garanzia è operante, durante i lavori presso Terzi, per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute. La garanzia opera in caso di esistenza di altra polizza incendio vigente in secondo rischio.
Tale garanzia è prestata con una franchigia fissa di € 5.000,00 per ogni sinistro fino ad un massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.
ART. 50 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
A parziale deroga di quanto disposto dalle condizioni Generali di Assicurazioni la garanzia si intende estesa ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprietà dell’Assicurato o semplicemente in sua consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Qualora l'Assicurato sia coperto per tali eventi anche dalla polizza incendio con garanzia "RICORSO VICINI/TERZI", la presente garanzia opererà in eccedenza alle somme liquidate dalla polizza incendio.
Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di € 2.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo, dopo eventuale esaurimento delle somme assicurate mediante estensione ricorso terzi della polizza incendio.
ART. 51 - DANNI A COSE DI TERZI IN CONSEGNA O CUSTODIA
A parziale deroga di quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall’Assicurato. Sono esclusi dall’assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, i danni a cose strumentali all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.
L’estensione in argomento viene prestata con applicazione di una franchigia per danno di € 1.000,00 fino a concorrenza del limite stabilito in polizza per i danni materiali con il massimo comunque di € 1.500.000,00.
ART. 52 - INQUINAMENTO
A parziale deroga si conviene che dalla presente garanzia devono intendersi esclusi i danni cagionati da esalazioni fumogene o gassose o dallo scolo delle acque utilizzate per le lavorazioni, fuorché nel caso che tali danni siano provocati da fatto improvviso ed accidentale.
Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette, come per esempio: mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.
ART. 53 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei ed il relativo risarcimento viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro di € 1.000,00 nel limite del massimale previsto dalla polizza per danni a cose, con il massimo – per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo di € 200.000,00.
ART. 54 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO
La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche di consolidamento sostitutive.
Il risarcimento viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 e fino a concorrenza del limite di risarcimento per anno di € 300.000,00 .
ART. 55 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’
La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 5.000,00 nel limite del massimale previsto dalla polizza per danni a cose ed il massimo per periodo di € 2.500.000,00.
ART. 56 - LESIONI PERSONALI SUBITE DAI SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazioni, si conviene che sono considerati terzi limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) i titolari delle ditte subappaltatrici dei lavori nonché i loro dipendenti sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 Codice Penale. Per i dipendenti di ditte subappaltatrici la copertura è operante se dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall’Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell’art. 2049 c.c.
ART. 57 - R.C. POSTUMA DELL’INSTALLATORE (esclusa la manutenzione)
La garanzia è operante per i danni verificatisi dopo l’ultimazione dei lavori di installazione di impianti o di parti di essi, eseguiti dall’Assicurato a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori stessi e, se previsto dal contratto di appalto o da norme di legge, entro 6 mesi dalla dato di effettuazione di eventuali collaudi. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di € 1.500,00 e fino ad un massimo risarcimento di € 51.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.
ART. 58 – OPERAZIONI DI CONSEGNA E PRELIEVO
L’assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore.
ART. 59 – VEICOLI IN SOSTA NELL’AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI
L’assicurazione comprende i danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, che si trovano in sosta nell’ambito di esecuzione lavori in conseguenza dell’attività che sono chiamati a svolgere per l’Assicurato, ferma restando la franchigia assoluta di € 52,00 per ogni veicolo. Restano esclusi i danni da furto, incendio e quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle cose trovatisi nei veicoli stessi.
ART. 60 – MEZZI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO
La garanzia è estesa anche ai rischi dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’Azienda, fermi gli obblighi previsti dalla Legge 990/69 e s.m.
ART. 61 – MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia comprende i danni diretti e materiali a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, sono altresì esclusi i danni da furto ed incendio, nonché quelli da mancato uso; La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 200,00 per ogni mezzo danneggiato.
ART. 62 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
ART. 63 – COLPA GRAVE
Le garanzie di polizza sono operanti anche se i sinistri si sono verificati per colpa grave dell’Assicurato nonché per dolo e colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere per legge.
ART. 64– SOTTOLIMITI e FRANCHIGIE
La Società, nel rispetto delle norme di polizza e nei limiti dei massimali di cui all’art. 31 delle condizioni particolari comuni alle sezioni tutte, liquida i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Garanzia | Sottolimite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia | ||
Danni da Furto a seguito di uso di ponteggi eretti dall’Assicurato | € € | 40.000 per sinistro 200.000 per anno | e | |
Danni da inquinamento accidentale | € | 1.000.000,00 | 10% min. 10.000 |
Per ogni altro danno la franchigia è di euro 1.000,00 per sinistro, fatto salvo ove diversamente regolato.
ART. 65 - ESTENSIONE TERRITORIALE
A parziale deroga dell’art. 10 delle condizioni generali comuni alle sezioni tutte l'assicurazione di cui alla presente sezione V è validità nel mondo intero.
Art.66- STATO AVANZAMENTO SINISTRI
La Società ogni sei mesi invierà ad ENAC per il tramite del Broker incaricato una situazione aggiornata dello stato di avanzamento dei sinistri corredata dei seguenti dati:
• N° sinistro
• Data del sinistro
• Data denuncia del Sinistro
• Importo pagato
• Importo riservato
• Data del pagamento o della chiusura senza seguito
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
APPENDICE N. 1 - RC AERONAUTICA APPALTI
La presente appendice, unitamente alla seguenti Condizioni Generali, forma copertura a sé stante e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alle Condizioni Particolari del Capo I ad eccezione di quanto regolato all’articolo 31 per le sezz. I,II,III e art. 40 dello stesso e di quanto previsto al successivo punto 6.
1. La garanzia di cui all'art. 22 delle Condizioni di polizza, sezione I, viene estesa ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori:
a) di costruzione, demolizione, modifica di edifici, piste od installazioni all’interno degli aeroporti gestiti direttamente dall’Assicurato
b) rientranti negli “appalti di servizio”, considerati a titolo esemplificativo e non limitativo, i servizi di pulizia, la cura del verde, la fornitura, conduzione e manutenzione di impianti di ogni genere.
Tale garanzia è estesa inoltre ai danni cagionati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
La garanzia vale tanto per la responsabilità dell'Assicurato quale committente delle opere predette quanto per la responsabilità degli appaltatori e subappaltatori, d'ora in avanti denominati "Assicurati Congiunti".
2. Ciascun Assicurato Congiunto è considerato terzo nei confronti degli altri. L’Assicurato a sua volta, è terzo nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.
Sono considerati terzi, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro (con esclusione pertanto delle malattie professionali):
a) i titolari delle ditte appaltatrici e subappaltatrici dei lavori ed i rispettivi dipendenti, nei confronti dell'Assicurato e degli Assicurati Congiunti;
b) i dipendenti dell'Assicurato nei confronti di ciascun Assicurato Congiunto.
3. Per luogo di esecuzione delle opere devono intendersi comprese, oltre all'area delimitata entro la recinzione del cantiere, anche le relative strade di servizio necessarie per l'esecuzione dei lavori, le aree utilizzate per la realizzazione degli impianti di cantiere, di urbanizzazione di cantiere nonché le vie di percorso tra un'area del cantiere e l'altra per il trasferimento del materiale e dei macchinari, ed in genere tutti i luoghi ove possano trovarsi anche temporaneamente e/o provvisoriamente, impianti, servizi sociali, attrezzature od effettuarsi lavori principali e/o accessori esclusivamente inerenti al contratto di appalto oggetto della presente polizza.
4. La garanzia vale in particolare per i danni derivanti da:
- impiego di materiale esplosivo;
- impiego di veicoli a motore, mezzi meccanici ed altre macchine utili per l'esecuzione dei lavori;
- sollevamento o deposito di polvere;
- impiego di gru, anche quando il raggio di azione delle stesse superi la recinzione del cantiere;
- furto di cose di terzi, ove la perpetrazione dello stesso sia stata agevolata dalla forma delle strutture e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
- colpa grave dell'Assicurato o degli Assicurati Congiunti e dolo e colpa grave delle persone di cui o con cui l'Assicurato o gli Assicurati Congiunti debbano rispondere;
- vibrazioni- ad eccezione di quelle causate da rumore – rimozioni, franamento e cedimento di terreno;
e per danni a:
- colture e boschi,
- condutture sotterranee,
- fabbricati in adiacenza e/o aderenza,
- cose in consegna o custodia.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
L’eventuale inclusione dei danni indiretti, conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza, potrà essere concessa a fronte del pagamento di un premio addizionale pari al 10% del premio complessivo applicato all’appalto in questione.
5. La garanzia è inoltre estendibile per il periodo di un anno dalla data di conclusione dei lavori, a copertura di eventuali sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza in oggetto o dei suoi futuri rinnovi.
Per tale estensione è dovuto il pagamento di un premio addizionale netto, pari al 10% del premio netto complessivo applicato agli appalti in questione.
Nel caso in cui il periodo annuale di garanzia si estenda su due o più esercizi, tale premio addizionale verrà pagato a pro rata.
6. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato all’art. 31 per le sezz. I,II e III ed è soggetta alle franchigie di cui all’art. 40 delle stesse Condizioni Particolari del capo I.
L’importo di cui sopra non costituisce massimale autonomo ma rappresenta il massimo possibile esborso che la Società può essere chiamata ad effettuare a fronte di un singolo sinistro garantito dalla polizza e dalla presente appendice, indipendentemente dal numero degli Assicurati Congiunti coinvolti nel sinistro.
7. Per l'attivazione della presente assicurazione l'Assicurato comunicherà alla Società, per ogni appalto da includere in copertura, i seguenti estremi:
a. le generalità dell'appaltatore;
b. i lavori da eseguire e le aree in cui verranno effettuati;
c. il valore del contratto;
d. l'inizio ed il termine indicativo dei lavori
La Società si impegna a riscontrare dette segnalazioni a stretto giro indicando data e ora di decorrenza della copertura.
Al termine di ogni appalto l'Assicurato comunicherà il valore definitivo del contratto per l'eventuale conguaglio.
8. Il premio, da regolarsi a fine annualità assicurativa, viene determinato sul valore dell'appalto ed a prorata sulla base dei tassi netti sottoindicati:
a. 0,45% per lavori ed attività in prossimità degli aerei;
b. 0,30% per lavori ed attività nell'interno ed intorno alle aree passeggeri;
c. 0,20% per lavori ed attività entro il recinto dell'aeroporto ma lontano dagli aerei e dai passeggeri;
oltre all'imposta di legge
e sarà versato alla Compagnia per il tramite del broker.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE