ACCORDO TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA Legge 7 AGOSTO 1990, n. 241 e DELL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23
Allegato 9
ACCORDO TRA COMUNE E SOGGETTI PRIVATI AI SENSI DELL’ART. 11 DELLA Legge 7 AGOSTO 1990, n. 241 e DELL’ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23
APRILE 2004, n. 11
L’anno il giorno del mese di in Piovene Rocchette, nella residenza municipale, sono presenti i signori:
arch. Xxxx Xxxxxxx Xxx Xxxx , nato a Schio il 29.03.1956 domiciliato per la carica, nella sede municipale, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Piovene Rocchette, c.f. 83000930244, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del servizio urbanistica edilizia e ambiente in forza del Decreto sindacale di nomina n. 47 del 17.06.2009 , legittimato/a/i alla sottoscrizione del presente atto dalla deliberazione di G.C. n. 28 del 22.03.2013 ,di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Comune”;
- I Sigg. XXXXXXXX XXXXXX nato a Piovene Rocchette (VI) il 28/08/1933 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXX XXXXXX nata a Mareno di Piave (TV) il 12/02/1922 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX nato a
Piovene Rocchette (VI) il 13/02/1954 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X - XXXXXXXXX XXXXX nata ad Arsiero (VI) il 29/10/1937 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X – XXXXXXXXX XXXXX nato a Thiene (VI) il 21/03/1963 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X – XXXXXXXXX XXXXXXXXXX nata a Thiene (VI) il 15/06/1964 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X – XXXXXXXXX XXXXXXX nato a
Thiene (VI) il 04/01/1967 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, legittimati alla sottoscrizione del presente atto e che dichiarano di intervenire nella qualità di proponenti l'intervento in questione, che nel proseguo potranno essere indicati per brevità anche
“Ditta proponente”.
PREMESSO
a) che il Comune di Piovene Rocchette è dotato di Piano di Assetto del Territorio comunale (PAT), redatto ai sensi dell’art. 15 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni, approvato nella conferenza dei servizi in data 29.09.2011, il cui verbale di approvazione è stato ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1784 del 08.11.2011, pubblicata sul B.U.R. n. 89 del 29.11.2011;
b) che l’articolo 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la partecipazione al procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l’amministrazione procedente di “concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo”;
c) che l’articolo 6 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, prevede da parte dei Comuni, delle Province, della Regione la possibilità di “concludere accordi con soggetti pubblici e privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”, confermando che tali accordi “costituiscono parte integrante degli strumenti di pianificazione cui accedono”;
d) che gli accordi di cui al sopra citato art. 6 della L.R. 11/2004 sono finalizzati alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e costituiscono parte integrante dello strumento di pianificazione cui accedono e sono soggetti alle
medesime forme di pubblicità e di partecipazione;
e) che il Comune, nell’ambito della propria attività pianificatoria, ritiene che la stipulazione di accordi formati ai sensi dei richiamati art. 11 della Legge 241/1990 e art. 6 della l.r. 11/2004 possa costituire valido strumento per recepire nella pianificazione iniziative di incidenza strategica sull’assetto del territorio, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza consacrati dal comma 2 dell’art. 2 della l.r. 11/2004, e senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
f) che con deliberazione n. 34 del 25.09.2012 il Consiglio Comunale ha approvato il documento programmatico preliminare del Sindaco ai sensi dell’articolo 18 della L.R.
n. 11/2004 e smi relativo al Piano degli Interventi;
g) che con deliberazione n. 5 del 29.01.2013 il Consiglio Comunale ha approvato gli “indirizzi e criteri per la perequazione urbanistica da applicare nel Piano degli Interventi” nell’ambito degli accordi pubblico-privati in attuazione dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i., demandando alla Giunta comunale l'approvazione degli schemi di accordo o dell'atto unilaterale d'obbligo;
h) che la Giunta comunale con deliberazione n. 28 del 22/03/2013 ha approvato lo schema di accordo tra Comune e Soggetti privati ai sensi dell’art. 11 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 della Legge regionale n. 11/2004 relativo alla perequazione urbanistica da applicare nel piano degli interventi;
i) - che il Sig. XXXXXXXX XXXXXX nato a Piovene Rocchette (VI) il 28/08/1933 è proprietario dell' immobile sito in Piovene R.tte, censito al Catasto Terreni:
foglio 8 (ottavo): Mapp. N° 473 pari a mq. 1'938 catastali;
- che i Sigg. XXXXXXX XXXXXX nata a Mareno di Piave (TV) il 12/02/1922 e XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX nato a Piovene Rocchette (VI) il 13/02/1954, sono
proprietari degli immobili siti in Piovene R.tte, censiti al Catasto Terreni: foglio 8 (ottavo): Mapp. N° 474 – 237 pari a mq. 1'850 catastali;
- che i Sigg. XXXXXXXXX XXXXX nata ad Arsiero (VI) il 29/10/1937 – XXXXXXXXX XXXXX nato a Thiene (VI) il 21/03/1963 – XXXXXXXXX XXXXXXXXXX nata a Thiene (VI) il 15/06/1964 – XXXXXXXXX XXXXXXX nato a Thiene (VI) il 04/01/1967 sono proprietari degli immobili siti in Piovene X.xxx, censiti al Catasto Terreni:
foglio 8 (ottavo): Mapp. N° 475 – 476 pari a mq. 1'860 catastali;
per un Totale Complessivo pari a MQ. 5'648 catastali (MQ. 5'580 circa reali escludendo l'allargamento stradale già eseguito su Via Garziere); il tutto risulta meglio individuato in color giallo nell'Estratto di Mappa Catastale Allegato;
j) che l’area denominata “GARIBALDI DUE” in Via Garibaldi identificata catastalmente al foglio 8° mapp. n. 473-474-237-475-476, è destinata dal vigente Piano Regolatore Generale ad “AGRICOLA E2/a” e gravata in parte da fascia rispetto stradale;
k) che il PAT di Piovene Rocchette, ratificato con DGRV. n. 1784 del 8.11.2011, pubblicata sul BUR n. 89 del 29.11.2011 ed entrato in vigore il 14.11.2011, nella tavola 4A destina l’area a ATO 2 – Contesto urbano residenziale e Ambiti trasformabili/linee preferenziali di sviluppo insediativo, come da artt. 55 e 63 delle NTA;
l) che il Proponente in data 21.03.2012 al prot n. 3692 ha inoltrato al Comune di Piovene Rocchette una proposta di modifica della destinazione urbanistica dell’area denominata “GARIBALDI DUE”, da zona “AGRICOLA E2/b” a “C2 - RESIDENZIALE di ESPANSIONE”, al fine di poterla utilzzare a scopi edilizi mediante Piano Attuativo (P. di Lottizzazione).
m) che l’ipotizzata modifica della destinazione urbanistica dell’area “GARIBALDI DUE”
potrebbe conseguire una più razionale sistemazione del territorio e la contestuale
acquisizione di risorse economiche per la futura realizzazione di opere pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale in base al programma annuale e triennale delle opere pubbliche;
n) che la L.R. n. 11/2004, all’art. 2, enuncia gli obiettivi cui la pianificazione deve conformarsi, al fine del miglior perseguimento degli obiettivi di coerenza programmatica, attendibilità ed efficacia nel governo del territorio;
o) che l’Amministrazione comunale è intenzionata a perseguire il prevalente interesse pubblico attraverso un’apposita previsione urbanistica per la realizzazione dell’intervento proposto e mediante la stipulazione di un accordo con i soggetti privati interessati a salvaguardia dell’interesse pubblico;
p) che l'area “GARIBALDI DUE” è idonea a ricevere la nuova destinazione “C2 - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE” e che anche l’Amministrazione Comunale ha espresso interesse a tale variazione urbanistica per una migliore utilizzazione dei terreni elencati al precedente punto i);
q) che la proposta presentata dalla ditta proponente costituirà parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione così come previsto dagli artt. 2 e 6 della L.R. 11/2004 e s.m.i.;
r) che sussistono le condizioni che legittimano l’applicazione dell'art. 6 della l.r. 11/2004 alla fattispecie, poiché la natura ed il carattere dell’iniziativa in oggetto esprimono contenuti di indiscutibile interesse generale;
s) che con deliberazione n. del la Giunta comunale ha approvato lo
schema definitivo sulla base della quale è stata formalizzata la presente proposta di accordo, autorizzando il Responsabile del Servizio urbanistica, edilizia e ambiente alla sua sottoscrizione;
TUTTO CIÒ PREMESSO
tra il Comune di Piovene Rocchette, nella persona del Responsabile del Servizio urbanistica, edilizia e ambiente arch. Xxxx Xxxxxxx Xxx Xxxx e la Ditta proponente nella persona del Sigg.ri XXXXXXXX XXXXXX – XXXXXXX XXXXXX – XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX – XXXXXXXXX XXXXX – XXXXXXXXX XXXXX – XXXXXXXXX XXXXXXXXXX –
XXXXXXXXX XXXXXXX si conclude il seguente accordo, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e dell’art. 6 della L.R. 11/2004:
Articolo 1 - Approvazione degli atti
Le premesse e gli allegati vengono condivisi, acquisiti ed approvati quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Impegno congiunto delle parti
Le Parti si impegnano, ciascuna per la propria competenza, a coordinare e promuovere le attività professionali, informative, promozionali necessarie per condurre l’iniziativa dalla fase della proposta a quella del progetto e alla successiva attuazione.
Articolo 3 - Riconoscimento dell’interesse pubblico e previsione urbanistica
Il Comune è intenzionato a perseguire il prevalente interesse pubblico mediante la realizzazione di un’apposita previsione urbanistica che coinvolga la Ditta proponente, sulla base di un accordo che garantisca i diritti di ognuno, salvaguardando comunque l’interesse pubblico.
Le Parti convengono sul fatto che la proposta presentata dalla Xxxxx proponente, come citata nelle premesse, costituisce proposta di progetto di rilevante interesse pubblico, da inserire nella pianificazione urbanistica, e si impegnano espressamente in tal senso.
Articolo 4 – Obiettivi dell’accordo
Gli obiettivi che i soggetti sottoscrittori raggiungono con il presente accordo sono i seguenti:
DITTA PROPONENTE:
- − realizzazione di un “PIANO DI LOTTIZZAZIONE” come da allegata planimetria;
in conformità agli indirizzi e criteri sulla perequazione urbanistica stabiliti dall'Amministrazione Comunale con la delibera di C.C. n. 5/2013;
COMUNE:
- individuazione di un ambito di intervento “C2 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE”
ai fini del proseguimento della realizzazione di opere di notevole interesse pubblico, sulla base del programma annuale e triennale delle opere pubbliche
Articolo 5 - Adempimenti e obblighi
Gli obblighi che i soggetti sottoscrittori assumono nel presente Accordo sono i seguenti;
- XXXXX PROPONENTE:
- la ditta proponente, che fornisce, nei limiti di cui alla premessa, la più ampia garanzia di disponibilità delle aree elencate nella premessa stessa nello stato di fatto in cui si trovano, in relazione ai criteri di perequazione stabiliti dall'Amministrazione Comunale con delibera di Consiglio Comunale n. 5/2013, si impegna a versare al Comune di Piovene Rocchette la somma di Euro 29,88 (77,00-7,52*43%) al mq edificabile applicata alla superficie reale del comparto, stimata in circa mq 5.580 che sarà esattamente quantificata in sede di presentazione del piano di lottizzazione, per un totale stimato di euro 166.710,31, quale contributo integrativo finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico prevista dal programma annuale e triennale delle opere pubbliche,
- COMUNE:
Il Comune si impegna a modificare la propria pianificazione urbanistica (Piano degli Interventi) mediante inserimento dell'area in “C2 – RESIDENZIALE DI ESPANSIONE”, con indice 1,0 mc/mq. Tali terreni sono individuati nella planimetria catastale che si allega.
- EVENTUALI PRESCRIZIONI:
Le parti si danno reciprocamente atto che l'accesso carraio e pedonale (Strada larga ml. 5,50 + Marciapiede largo ml. 1,50 con relativi sottoservizi) al Piano di Lottizzazione denominato “GARIBALDI DUE”, dovrà avvenire direttamente da Via Garibaldi a cavallo tra i MN° 1637 e MN° 1638 in proprietà dei Sigg. XXXXXXX XXXXX nata ad Arsiero (VI) il 24/10/1920 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X – XXXXXX XXXXXXX nato ad Arsiero
(VI) il 10/08/1951 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X – XXXXXX XXXXXX nata ad Arsiero (VI) il 12/04/1948 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X (vedi Planimetria Proposta Piano di Lottizzazione allegata), come da Convenzione Privata sottoscritta tra le parti il giorno 08/05/2013 presso lo Studio Tecnico del Geom. Xxxxxx Xxxxxxx in Xxx X. Xxxxxxx xx 00 – Xxxxxxx Xxxxxxxxx (XX), consegnata al Comune in data 14.05.2013 al n. 6077 di prot. A riconferma di quanto sopracitato e sottoscritto nella suddetta Convenzione Privata per l'individuazione nel Piano Interventi e la piena disponibilità alla realizzazione della nuova strada di lottizzazione, gli stessi Sigg. XXXXXXX XXXXX – XXXXXX XXXXXXX e XXXXXX XXXXXX sottoscrivono per accettazione il presente Accordo.
Articolo 6 – Tempi e modalità di attuazione
I tempi e le modalità di attuazione fissati con il presente Accordo, in conformità agli indirizzi stabiliti nella delibera di G.C. n. 28 del 22/03/2013 di approvazione del presente schema di accordo, sono i seguenti:
DITTA PROPONENTE:
− La ditta proponente si impegna a presentare il progetto del Piano di Lottizzazione entro UN ANNO dalla data di approvazione del Piano Interventi;
- La ditta proponente si impegna a versare la somma di Euro 14,94 al MQ. EDIFICABILE (50% della Perequazione concordata) quale contributo integrativo finalizzato alla realizzazione di opere di interesse pubblico previste dal programma annuale e triennale delle opere pubbliche, in sede di stipula della convenzione entro UN
ANNO dalla data di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione (con contestuale presentazione di Polizza fidejussoria per la parte residua), mentre il rimanente 50 % pari ad Euro 14,94 al MQ. EDIFICABILE sarà versato contestualmente al rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo per l'edificazione. La presentazione delle richieste dei permessi di costruire per la realizzazione degli edifici dovrà avvenire entro DUE ANNI dalla stipula della convenzione. L'inizio dei lavori per la realizzazione degli edifici dovrà avvenire comunque entro CINQUE ANNI dalla data di approvazione del Piano Interventi, pena la decadenza delle previsioni edificatorie;
COMUNE:
Il Comune si impegna ad inserire nella propria pianificazione urbanistica (Piano degli Interventi) l’apposita previsione di destinazione a zona “C2 - RESIDENZIALE di ESPANSIONE” con indice territoriale pari a 1,00 mc/mq. e R.C.T. Pari al 30% con Tipologia Edilizia Bifamiliare – Schiera - Blocco.
Articolo 7 – Efficacia
Le obbligazioni contenute nel presente atto sono immediatamente impegnative per la parte proponente già al momento della formalizzazione/sottoscrizione della proposta. L’efficacia del presente accordo è condizionata alla conferma delle sue previsioni nel Piano degli Interventi che verrà approvato. Da quel momento saranno, altresì, efficaci le obbligazioni a carico del Comune.
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Consiglio Comunale di Piovene Rocchette non dovesse approvare il Piano degli Interventi entro il 31.12.2013 il presente Accordo si risolverà di diritto e rimarrà privo di qualsiasi efficacia, salvo proroghe che potranno essere concordate tra le parti. Nel caso in cui il Piano degli Interventi venisse approvato con contenuti solo parzialmente conformi a quelli proposti dalla Ditta proponente, il presente accordo diverrà automaticamente inefficace se entro i successivi 6
(sei) mesi le parti non avranno raggiunto un accordo modificativo o sostitutivo idoneo a contemperare equamente i rispettivi diritti ed interessi. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, così come nell’ipotesi di inadempimento della Ditta proponente che determini la risoluzione del presente accordo, il Comune avrà la facoltà di soprassedere dal rilascio di provvedimenti amministrativi per l’area in oggetto, ivi compresi i titoli edilizi relativi agli interventi privati, e di modificare le scelte pianificatorie senza dover riconoscere alcun indennizzo alla Ditta proponente.
Articolo 8 - Estensione degli impegni e dei vincoli
La Ditta proponente assume le obbligazioni di cui al presente accordo per sé, successori ed aventi causa anche a titolo particolare e comunque si obbliga, in caso di alienazioni o di costituzioni di diritti reali relativi ad aree od edifici inclusi nell’ambito, a trasferire in capo agli aventi causa tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, che all’atto del trasferimento non fossero, in tutto o in parte, adempiuti.
Articolo 9 – Inadempimento
La violazione del presente accordo ad opera della Ditta proponente comporta il ritiro del procedimento amministrativo di pianificazione
Articolo 10 – Spese e regime fiscale – Formalizzazione
Tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti al presente accordo sono a carico della Ditta proponente che, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di assumerle, fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente accordo. Ai fini dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, del D.P.R. 260 aprile 1986, n. 131, il presente contratto è registrabile solo in caso d’uso con le spese a carico della parte che ne intende farne uso.
Articolo 11 - Controversie
In caso di controversie inerenti l’esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti,
le stesse sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo competente territorialmente.
La Ditta Proponente il Piano di Lottizzazione:
La Ditta Cedente l'Accesso da Via Garibaldi :
Il Comune
Allegati:
Estratto di Mappa Catastale. Proposta Piano di Lottizzazione