Contract
c) Suini
Sezione I – Contrattazione in genere
Oggetto del contratto Art. 57
Forma del contratto - Mediazione ” 58
Sezione II – Suini grassi
Contrattazioni ” 59
Pagamento – Caparra – Spese fino alla pesatura ” 60
Contratto a peso morto ” 61
Determinazione del peso morto ” 62
Prova della consegna Art. 63
Esclusione delle parti incommestibili ” 64
Contratti a peso vivo ” 65
Determinazione del peso vivo ” 66
Xxxxx con odori sgradevoli – Riduzione del prezzo ” 67
Consegna ” 68
Tempo della macellazione ” 69
Vizi da risoluzione del contratto ” 70
Malattie infettive ” 71
Sezione III – Magroni e lattonzoli per macello
Contrattazioni ” 72
Usi applicabili ” 73
Sezione IV – Magroni e lattonzoli per allevamento
Contrattazioni ” 74
Pesatura ” 75
Caparra ” 76
Spese e rischio del trasporto ” 77
Garanzia di sanità – Pagamento – Risoluzione del contratto” 78
Sezione V – Verri e scrofe
Contrattazione
” 79
c) Suini
Sezione I Contrattazione in genere
Art. 57 - Oggetto del contratto.
Formano oggetto del contratto:
a) i maiali grassi - i maschi e le femmine castrati da giovani e poi ingrassati;
b) i magroni - i maschi e le femmine già sanati e pronti per l’ingrasso;
c) i lattonzoli - i maiali giovani, appena slattati e già sanati, di circa 60 giorni;
d) i verri;
e) le scrofe.
Le contrattazioni avvengono per gruppi, a capo o a peso, e si intendo- no sempre per merce mercantile, qualora nel contratto non si faccia altra dichiarazione.
Art. 58 - Forma del contratto - Mediazione.
Nel commercio dei suini il contratto può essere verbale o scritto e si sti- pula anche con l’intervento del mediatore, nel qual caso gli spetta una provvigione dell’1 % da parte di ciascun contraente.
Sezione II Suini grassi
Art. 59 - Contrattazioni.
Le contrattazioni possono essere a peso morto o a peso vivo.
Art. 60 - Pagamento - Caparra - Spese fino alla pesatura.
Se il contratto viene concluso sul mercato, il pagamento dovrà avveni- re sul mercato stesso e nella successiva giornata di mercato.
Se l’acquisto viene pattuito a peso vivo, nella fattoria del produttore, questi ha diritto a caparra dal compratore all’atto della consegna, ed il saldo deve essere eseguito entro gli 8 giorni dalla stessa.
Tutte le spese di mercato antecedenti alla pesatura e la pesatura stes- sa sono a carico del venditore.
Art. 61 - Contratto a peso morto.
I contratti a peso morto si stipulano quasi sempre senza vedere i suini e, salvo dichiarazioni in contrario, non si ammette xxxx.
Art. 62 - Determinazione del peso morto.
Il peso morto si ottiene dalla pesatura dell’animale, dedotti il sangue, la vescica, la milza, la rete, le budella ed il ventricolo, che si intendono ceduti gratuitamente al compratore. Tutto il rimanente deve essere pesato.
Il retto sino ai reni, il fegato, i polmoni, il cuore, la lingua con le relative parti grasse, devono far parte del peso riconosciuto.
La pesatura deve però essere fatta dopo le operazioni di scannatura, d’immersione nell’acqua bollente, di depilazione e di sventratura e dopo la visita sanitaria.
Art. 63 - Prova della consegna.
Il possesso della bolletta di peso, rilasciata dal pubblico macello oppu- re dal macello del compratore, costituisce prova dell’avvenuta conse- gna.
Art. 64 - Esclusione delle parti incommestibili.
Nei contratti a peso morto, quando per ragioni sanitarie qualche parte del maiale viene esclusa dal consumo, nella determinazione del peso non si tiene conto della parte esclusa ed il venditore non può pretende- re il prezzo di detta parte.
Art. 65 - Contratti a peso vivo.
I contratti a peso vivo si stipulano normalmente sulla piazza, su sempli- ce dichiarazione di merce mercantile.
Con l’espressione “merce mercantile” si intendono i maiali sani, di razza determinata, di buona forma e rispondenti (molto approssimativamente) al peso dichiarato dal venditore e al grado di ingrassamento richiesto dal compratore.
Il prezzo e, eventualmente, le tare vengono stabiliti volta per volta.
Art. 66 - Determinazione del peso vivo.
Il peso vivo si determina nel luogo stabilito per la consegna e la bollet- ta della pesa pubblica del luogo di consegna fa fede, in assenza del compratore o di un suo rappresentante, del peso riconosciuto.
Art. 67 - Carni con odori sgradevoli - Riduzione del prezzo.
Le carni che risultano avere odori sgradevoli e le carni sottoposte a sequestro sanitario, subiscono una riduzione del prezzo in misura da determinarsi tra le parti, comunque adeguata al deprezzamento.
Art. 68 - Consegna.
Salvo diversi accordi scritti la consegna si fa al macello indicato dal compratore, a spese e rischio del venditore.
Salvo casi di forza maggiore, la consegna deve essere fatta nel giorno e nella località stabilita all’atto del contratto.
Art. 69 - Tempo della macellazione.
Il compratore deve macellare i maiali nel giorno stabilito per la conse- gna e appena scaricati dal carro del venditore, se si tratta di merce acquistata a peso morto.
Art. 70 - Vizi da risoluzione del contratto.
Sono vizi redibitori la tubercolosi diffusa, la panicatura, e tutte quelle altre malattie che danno luogo al sequestro totale dell’animale da parte delle autorità sanitarie.
Art. 71 - Malattie infettive.
Valgono gli usi di cui all’Art. 23.
Sezione III
Magroni e lattonzoli per macello
Art. 72 - Contrattazioni.
I magroni ed i lattonzoli per xxxxxxx si contrattano quasi sempre a peso vivo.
Il venditore non è tenuto ad alcuna garanzia.
Se le contrattazioni avvengono con riferimento al peso morto, non esi- stono particolari usi, e i patti sono stabiliti, volta per volta, all’atto del contratto.
Art. 73 - Usi applicabili.
In quanto compatibili con le norme dell’articolo precedente, valgono per le contrattazioni dei magroni e dei lattonzoli gli usi stabiliti per i suini grassi.
Sezione IV
Magroni e lattonzoli per allevamento
Art. 74 - Contrattazioni.
Il contratto può essere stipulato a capo o a gruppo, a peso o a vista.
Art. 75 - Pesatura.
La pesa sulla quale deve essere effettuata la pesatura viene stabilita volta per volta, di comune accordo tra le parti, all’atto della conclusione del contratto.
I contratti a peso vivo si stipulano ad “animale satollo” o ad “animale digiuno”. Il digiuno deve decorrere da almeno 12 ore.
Art. 76 - Caparra.
Generalmente, all’atto della stipulazione del contratto, il compratore dà al venditore una congrua caparra.
Art. 77 - Spese e rischio del trasporto.
Se la consegna è fatta alla porcilaia del venditore, il compratore sostie- ne le spese ed il rischio del trasporto.
Quando si conviene il trasporto a mezzo ferrovia o con automezzo, il venditore, una volta effettuata la consegna alla stazione ferroviaria, che deve essere la più vicina alla porcilaia, oppure al vettore dell’automez- zo, è liberato da ogni ulteriore spesa e rischio.
Art. 78 - Garanzia di sanità - Pagamento - Risoluzione del contratto. In genere il venditore non dà garanzia di sanità. Tuttavia di questa risponde quando sia data la prova che, prima della vendita, aveva la porcilaia infetta.
Se non vien data garanzia di sanità, il pagamento deve essere fatto all’atto della consegna degli animali; se invece viene data, il pagamen- to deve farsi quando è spirato il termine di garanzia.
Qualora sia data garanzia di sanità oppure si accerti che il venditore aveva la porcilaia infetta, il compratore ha diritto alla risoluzione dell’in- tero contratto, se nel gruppo consegnato vi è anche un solo maiale affetto da malattie infettive o contagiose, purché denunciato nei termini di cui alla tavola VIII.
In tal caso di risoluzione del contratto, la spesa per il ritorno degli ani- mali è a carico del venditore.
Sezione V Verri e scrofe
Art. 79 - Contrattazione.
Per i verri e le scrofe si fanno, di solito, contratti a capo e a vista, di rado a peso vivo, con clausole speciali, che mutano di volta in volta con rife- rimento al prezzo.