CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO QUADRO ECONOMICO
Comune di Modugno
ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE DI MODUGNO PER LA DURATA COMPLESSIVA DI ANNI 1 (UNO)
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO QUADRO ECONOMICO
PARTE A
CAPO I - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO. DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DEGLI INTERVENTI Art. A.01 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro annuale per interventi di manutenzione del verde urbano, di salvaguardia ed incremento delle alberature comunali che fa capo ad un programma generale e globale di interventi di manutenzione del verde, teso alla conservazione e messa in sicurezza del patrimonio vegetale che unitamente all'incremento dello stesso è finalizzato a migliorare ed aumentare il livello di qualità ambientale della città di Modugno, con facoltà per la stazione appaltante di prorogare o ridurre il termine di durata fino alla data di realizzazione degli interventi a concorrenza dell’importo contrattuale.
E’ previsto un accordo quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art.59, comma 4, D.Lgs.n.163/2006.
I siti d’intervento riguardano aree e alberature comunali. Le operazioni di manutenzione e riqualificazione del verde urbano saranno determinate (in numero e specie) nell'arco temporale di un anno, durata dell'appalto, con facoltà per la stazione appaltante di prorogare o ridurre il termine di durata fino alla data di realizzazione delle opere a concorrenza dell’importo contrattuale, in seguito alle necessità specifiche della Stazione appaltante, e si esplicheranno nella esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di lavori, per interventi ordinati dall'amministrazione, di salvaguardia e manutenzione di qualsiasi tipo.
Gli interventi potranno interessare tutte le tipologie di lavoro presenti nell'Elenco Prezzi unitari inerenti la manutenzione e la salvaguardia e riqualificazione di alberature, lavori di arredo urbano collegati, oltre a richiedere maestranze specializzate di qualsiasi tipo, quali: giardinieri specializzati, potatori, muratori, idraulici, nonché operatori di supporto.
Art. A.02 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo dell'appalto, dei lavori e delle provviste ammonta ad € 97.335,00 al netto dell'I. V.A. del 22%, da suddividere nel periodo temporale dell'appalto di mesi dodici.
Tale importo comprende:
• il totale dei lavori soggetti a ribasso pari a € 94.500,00,
• gli oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso, compresi nei prezzi unitari di elenco, e che ammontano a
€2.835,00 .
In applicazione del comma 3 bis dell’art.82 del D.lgs 163/2006), si precisa che nel presente appalto il costo del personale è stato valutato in complessivi € 29.200,00.
L'importo netto contrattuale sarà costituito dall'importo dei lavori, soggetto a ribasso, più i compensi per gli oneri della sicurezza (inclusi nei prezzi unitari), non assoggettabili a ribasso d'asta.
L’operatore economico che si aggiudicherà l’accordo quadro sarà tenuto ad eseguire le singole lavorazioni ordinate dall’Amministrazione comunale, applicando i corrispondenti prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi posto a base di gara, diminuiti del ribasso di aggiudicazione.
All’operatore economico che si aggiudicherà l’accordo quadro, saranno corrisposti unicamente i corrispettivi, calcolati come nel comma precedente, per le lavorazioni effettivamente eseguite durante il periodo di durata dell’accordo quadro. L’importo contrattuale, computato ai sensi dell’art.29, comma 13 del D.Lgs 163/2006, costituisce il plafond massimo, ipoteticamente spendibile, da cui si attingerà per il pagamento dei singoli interventi oggetto del presente affidamento effettivamente realizzati. Pertanto, se alla fine della gestione dell’accordo quadro dovessero sopravanzare delle somme, su di esse nulla potrà essere preteso dall’affidatario dell’accordo quadro.
L’esecuzione degli interventi di manutenzione del patrimonio vegetale comunale, prevedono un compenso a misura e sarà regolato dalle disposizioni del presente Capitolato.
L’appalto può essere soggetto ad aumenti di spesa così come previsti dalla Legge o comunque non superiore alla soglia di legge, e l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire le ulteriori opere agli stessi patti e condizioni di cui all’accordo quadro.
Art. A.03 - IMPORTO COMPLESSIVO
I lavori sono da affidare “a misura” con procedura aperta ex art.3 comma 37 e art.55 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., mediante offerta di ribasso unico sull’Elenco prezzi posto a base di gara.
Ai sensi dell'art.122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 si applica l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art. 86, comma 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Nel caso di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci non si procede all'esclusione automatica, ma l'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 86, comma 3, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Se la migliore offerta appare anormalmente bassa, e se è esclusa, si procede, nella stessa maniera, progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fine ad individuare la migliore offerta non anomala (art.88, comma 7, D.Lgs. 163/2006).
L'importo del contratto, determinato in sede di gara, pari all'importo netto dei lavori incrementato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oneri sicurezza inclusi nei prezzi unitari), resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore attribuito a ciascuna lavorazione, fornitura e posa in opera eseguite. Per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006 e s.m. ed i. e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, si farà riferimento (ai prezzi di elenco ribassati del ribasso d'asta offerto).
Si precisa che per tali “prezzi unitari" sono stati rispettati i criteri di cui al comma 1 e 2 dell’art. 32 del Regolamento
D.P.R. n. 207/2010, pertanto i prezzi dedotti da Prezzari Regionali o correnti sono comprensivi degli Oneri per la Sicurezza in cantiere inclusi nei prezzi unitari di cui al D.Lgs. n.81/2008.
Possono presentare un’offerta i soggetti, che non versino nelle condizioni di esclusione previste dalla normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) in caso di concorrente in possesso di attestazione SOA: attestazione SOA relativa alla categoria OS24 attinente alla natura dei lavori da appaltare;
b) in caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA: i requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010:
• importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
• costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
• adeguata attrezzatura tecnica
Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla categoria OS 24
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti specificati nell'art.34 del D.Lgs 163/2006 ed in possesso dei requisiti di ordine generale specificati all'art. 38 dello stesso Decreto.
Per l'esecuzione degli impianti idrici ed elettrici dovrà essere rilasciata da parte dell'esecutore dichiarazione di conformità ai sensi del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
Ai sensi dell'art. 49, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, in relazione alla natura dell'appalto, le imprese operanti sul mercato in possesso di requisito di carattere tecnico (particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato), possono prestare l’avvalimento sino ad un massimo di n.1 impresa concorrente, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.
Art. A.04 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO
L'ubicazione, la forma, e le principali dimensioni degli interventi oggetto dell'Appalto, costituiti da un insieme di lavorazioni individuate nel loro contenuto tecnico ed esecutivo ma non nel loro numero, quali risultano dagli atti di progetto, sono sommariamente così sintetizzabili:
1. Messa a dimora di alberi, compresa la fornitura in opera ed il relativo tutoraggio.
2. Abbattimento di alberi secchi, o con portamento sbilanciato e non stabile, con taglio e rimozione della pianta.
3. Svellimento ceppaie.
4. Potatura piante e/o interventi di dendrochirurgia;
5. Scavo di buche per la messa a dimora di alberi e successivo riempimento con terreno vegetale, compresa la fornitura in opera del terreno.
6. Lavori vari di manutenzione e di qualunque natura attinenti la messa a dimora di piante, quali tra l'altro quelli riguardanti l'irrigazione con fornitura in opera di ali gocciolati, irrigatori, elettrovalvole, pozzetti e compresi i relativi scavi.
7. Taglio, svellimento, ripristino delle pavimentazioni degli alloggiamenti degli alberi messi a dimora e dei relativi cordoli e nelle porzioni interessate da rete idrica per innaffiamento.
8. Ogni fornitura di materiali, arredi ed attrezzature necessarie per l'intervento di che trattasi o che sia richiesto dall'amministrazione per lavori in economia.
9. Irrigazione delle piante.
10. Rifacimenti e /o manutenzioni straordinarie di manti erbosi.
11. Opere varie di rifinitura.
Gli interventi potranno essere anche di natura urgente, riguardanti la rimozione di stati di pericolo incombente per la pubblica incolumità (alberi pericolanti, rami penzoloni, ecc.). L’impresa è obbligata a mettere a disposizione del Servizio LL.PP., 24 ore su 24, una sede operativa come meglio specificato all’art.14 del presente Capitolato ubicata tassativamente nel Comune di Modugno onde fronteggiare tutte le situazioni che richiedano un intervento immediato, entro le 24 ore, per l’eliminazione di pericoli.
Resta contrattualmente stabilito che l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altre ditte lavori simili a quelli di cui al progetto in oggetto.
Nel caso in cui l'Amministrazione provvedesse direttamente alle forniture di materiale, l'Appaltatore dovrà assumersi, senza speciali compensi, gli oneri generali di cui al punto 7) dell'elenco sopra citato.
L'impresa assuntrice dei lavori dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarto ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei lavori, e dovrà provvedere alla loro custodia e guardiania, oltre agli altri oneri che saranno elencati.
Rimane stabilito che sarà carico dell'Impresa ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno.
L’Amministrazione si riserva il controllo e, in particolare:
- il rapporto con l’utenza in fase di richiesta di intervento;
- l'ordine all'appaltatore di eseguire sopralluoghi e riferirne i risultati, nonché di fornire preventivi e progetti finalizzati alla risoluzione dei problemi di manutenzione e riqualificazione;
- la decisione su quali interventi eseguire e l'emissione di ordini di servizio di lavoro;
- la possibilità di variare il programma dei lavori;
- la verifica delle disponibilità finanziarie residue durante il procedere dei lavori.
Gli interventi di manutenzione possono riguardare interventi di urgenza, quali alberi pericolanti, presenza di fusti, branche penzoloni a seguito di eventi imprevedibili
CAPO II - NORME GENERALI DI CONDUZIONE DELL'APPALTO Art. A.05 - RIFERIMENTO ALLE LEGGI ED AI REGOLAMENTI
I lavori e le forniture oggetto dell'Appalto dovranno essere eseguiti in base alle condizioni del Capitolato Generale per l'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. e del presente Capitolato Speciale, nel rispetto degli articoli dell'Elenco Prezzi allegato e delle schede allegate, che fa parte integrante del Contratto.
L'Appalto è subordinato alle disposizioni delle seguenti leggi e regolamenti e dalle successive modifiche e integrazioni:
1a) D.Lgs 18 aprile 2016 n.50;
1) D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
2) D.P.R.. n. 207 del 05/10/2010 -Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti degli Appalti;
3) D.M. 19 aprile 2000, n. 145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici che qui si richiama in quanto applicabile;
4) Legge 20 marzo 1865, n.2248 all.F, articoli non abrogati dal Regolamento D.P.R. n.207/2010 e dal D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.;
5) Legge Xxxxxxx Xxxxxx 00 Xxxxxx 0000 x. 00;
6) D. L.vo 19 novembre 1999 n° 528 ;
7) Legge e regolamento per gli infortuni sul lavoro;
8) Regio Decreto 18 novembre Regio Decreto 18 Novembre 1923 n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e regolamento per l'esecuzione del medesima n. 827 del 23 Maggio 1924;
9) D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;
10) Legge 21 Agosto 1921 n. 1312 per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonché alle disposizioni dei RR. DD. 30 Dicembre 1923 n.3158 e 21 Agosto 1924 n. 1422 relativi alle assicurazioni obbligatorie contro la disoccupazione involontaria, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi;
11) Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e ai regolamenti di Polizia Urbana e stradale per quanto riguarda la sicurezza della circolazione diurna e notturna;
12) Legge 30 Marzo 1893 n. 184 sulla Polizia Mineraria e il relativo regolamento 14 Gennaio 184 n. 19;
13) Legge 13 Settembre 1982 n. 646;
14) Legge 23 Dicembre 1982 n. 936;
15) Legge 26 Aprile 1983 n.131;
16) Legge 10 Giugno 1982 n. 348;
17) Legge 17 Febbraio 1987 n. 80;
18) Legge 10 dicembre 1981 n.741, articoli non abrogati dal Reg. n.554/1999 e dal DLgs 163/06;
19) Legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni e integrazioni limitato alle disposizioni vigenti;
20) Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s. m. i.;
21) D.L.vo 19 agosto 2005, n. 192;
22) Legge Regionale 23 novembre 2005, n. 15 - "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico ";
23) Legge 28 Dicembre 1995 n. 549;
24) Legge 16 Giugno 1998 n. 191;
25) Legge n° 64 del 02/02/1974 e s.m.i.;
26) Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20/03/2003 e s.m.i.;
27) Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni"
28) D.lgs n.81/2008
A norma dell'art. 1 del Capitolato generale dei lavori pubblici, D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145, le disposizioni del Capitolato generale su citato, si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole di contratto o di Capitolato speciale, in contrasto con il d.lgs 163/2006 e s.m. ed i., e il regolamento D.P.R.. n. 207 del 05/10/2010.
L’Impresa con la sottoscrizione dell’accordo quadro conferma espressamente di essere a conoscenza del Capitolato, del Regolamento e delle Leggi predette e di accettare specificatamente ed incondizionatamente, anche ai fini e per gli effetti previsti dagli Articoli 1341 e 1342 C.C., tutte le norme nessuna esclusa vigenti in materia di LL.PP. che sono state o saranno emanate dai competenti Ministeri.
Oltre le leggi, decreti e regolamenti citati nel testo del presente capitolato, l’Impresa è tenuta ad osservare tutte le disposizioni che regolano gli appalti dipendenti dalla Amministrazione dei LL.PP. se ed in quanto non siano modificate dal presente Capitolato e dal Contratto.
Una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, in osservanza all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 e s.m.i. quali quelle del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
− L'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge dovranno essere realizzati da soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti a sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima;
− Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alle norme vigenti per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti e garantita l'utilizzazione di materiali di qualità;
− Dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità degli impianti così come prescritto dalla legge, completa degli elaborati grafici "come costruito" di tutti gli impianti in almeno numero due copie, nonché dovranno essere effettuati i collaudi funzionali degli impianti da parte di tecnico a ciò abilitato, a cura e spese dell'Appaltatore.
Con l’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, D.lgs. del 18/04/2016 n.50 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”, sono state abrogate gran parte delle norme precedenti, pertanto tutti i riferimenti a tali norme, all’interno degli elaborati progettuali, dovranno intendersi implicitamente riferiti alle nuove disposizioni dettate dal decreto legislativo 50/2016;
Conseguentemente l’Accordo quadro oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art.54, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà concluso con un solo operatore economico individuato sulla base del criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi.
Art. A.06 - PIANI DI SICUREZZA
Nel presente Appalto si prevede che le lavorazioni, essendo normalmente riferite a interventi puntuali di manutenzione da definire volta per volta in funzione delle esigenze dell'Amministrazione, non comportino, nella generalità dei casi, né installazione di cantieri di entità superiore a 200 uomini-giorno né rischi particolari di cui all'Allegato II del D. L.vo n°81/2008 e s.m.i.
Il Piano di Sicurezza Sostitutivo:
In considerazione che il cantiere per l’esecuzione dei lavori in questione non rientra tra quelli previsti dal D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. l’impresa è tenuta a redigere a propria cura e spese, ed a trasmettere alla stazione appaltante prima della stipula del contratto il “Piano di Sicurezza Sostitutivo” in base a quanto previsto al comma 2. lettera b) dell’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
L’appaltatore dovrà nominare altresì, un Direttore Tecnico di cantiere quale responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il Piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del contratto d’appalto.
L’impresa è comunque tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, contenute nella normativa vigente.
Il Piano Operativo di Sicurezza:
Redatto a cura e spese della impresa ai sensi del comma 2. lettera c) dell’art. 131 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.
Il Piano Operativo di Xxxxxxxxx, redatto dall'Impresa Appaltatrice, deve essere consegnato all'Amministrazione almeno 15 giorni prima della consegna lavori.
La dichiarazione dì accettazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo ed il Piano Operativo di Sicurezza (con il piano delle misure della sicurezza fisica dei lavoratori) dovrà essere consegnato e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
L'eventuale mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza nonché la ripetuta inosservanza delle prescrizioni contenute in detti Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza, può costituire motivo di rescissione anticipata del contratto in danno all'Appaltatore.
In particolare, l'Impresa è tenuta ad osservare integralmente, nei riguardi dei lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, anche se l'Impresa non è aderente alle associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'Impresa è, inoltre, obbligata ad osservare quanto segue:
• la documentazione d’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro dieci giorni dalla data di consegna dei lavori;
• la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede d’emissione dei certificati di pagamento;
• il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e del Coordinatore della sicurezza in fase d’esecuzione, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi;
• l'Appaltatore aggiornerà di volta in volta e coordinerà a sua cura il piano di sicurezza per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere compatibili tra loro e coerenti con il piano generale, i piani specifici redatti dalle Imprese subappaltatrici;
• nell'ipotesi d’associazione temporanea d’impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo;
• il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
• ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato Generale per gli appalti dei lavori pubblici, D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i., l’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione comunale. L’Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo del lavoro. Quando lo richieda, l’Amministrazione committente, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. Eventualmente il Direttore tecnico di cantiere può coincidere con il legale rappresentante dell’Appaltatore.
Art. A. 00 -XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX X'XXXXXXX
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 - comma 2 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010 l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulta di avere esaminato gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità e delle aree verdi della città di Modugno, delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, i xxxxxx congruenti al progetto e nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Inoltre lo stesso Appaltatore con la sottoscrizione del contratto dichiara di conoscere pienamente gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza nonché le particolari limitazioni da rispettare in merito ai mezzi d'opera che potranno essere usati; dichiara inoltre di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei tempi contrattuali predeterminati per la consegna e di tutti gli oneri particolari di cui all'art. A.14 — Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore.
Art. A.08 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore deve eleggere, nel contratto, domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell’Amministrazione appaltante.
Art. A.09 - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORIO, DEFINITIVO ED A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE
a) Cauzione provvisoria
L’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando comprensivo degli oneri della sicurezza sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
b) Cauzione definitiva
Contestualmente alla stipula del contratto, l'esecutore delle opere è obbligato, ai sensi e con le modalità di cui all’art.113, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s. m. i .a costituire, a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, oltre a quanto previsto dall'art. 113 comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s. m. i.
Essa dovrà essere depositata in data antecedente alla data fissata del contratto a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
La garanzia fideiussoria potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da Società Assicuratrice ovvero Istituto Bancario all'uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a vista in favore del Comune di Modugno, in caso d'inadempienza del soggetto appaltatore.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui innanzi, ai sensi del comma 2 dell'art.113 del D.Lgs. 12/04/2006,
n. 163 e s.m.i. dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria di cui innanzi è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s. m. i. da parte del soggetto appaltante o concedente che aggiudicherà l'Appalto o la Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Inoltre la clausola seguente dovrà essere riportata nel contesto della suddetta polizza fideiussoria: "La cauzione definitiva contrattuale potrà essere svincolata - ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i e per gli effetti degli artt.123 e 235 del DPR 207/2010 e s.m.i.”
La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno o in parte o in tutto; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere su cauzione è ridotta al 50%.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la fideiussione e/o la polizza.
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 252, comma 6, del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i..
Quando vi sono perizie in aumento, inoltre, le cauzioni e le polizze fideiussorie dovranno essere integrate con appendici aventi la stessa forma dell’originaria.
c) Copertura assicurativa
Fermo restando quanto disposto dall'art. 75 e dall'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., l'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 s.m.i., contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dall'Amministrazione Comunale per il danneggiamento o la distruzione, totale o parziale, d'opere o impianti, anche situati sotto suolo, verificatisi durante il corso dei lavori e connessi con i lavori stessi, per una somma non inferiore all’importo a base d’appalto (comma 1 art. 125 del DPR 207/2010).
La medesima polizza deve, inoltre, assicurare l'Amministrazione comunale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose, nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, cose, animali, deve essere stipulata per una somma assicurativa non inferiore a € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persona si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera del collaudo.
La mancata esibizione di detta polizza, in originale o in copia autenticata, all'atto della sottoscrizione del "verbale di consegna dei lavori" costituisce "colpa gravissima" che faculta l'Amministrazione alla immediata risoluzione del contratto senza formalità alcuna e salvo, in ogni caso, il diritto di adire l'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.
d) Fideiussione a garanzia dei saldi
Il pagamento della rata di saldo è subordinato, così come prescritto dalla normativa vigente (art. 141, comma 9, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.), alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari alla rata stessa, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Resta convenuto che anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all'Impresa non sia a giudizio dell'Amministrazione sufficiente.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno possedere la firma con autentica che accerti identità personale, qualifica e potere del firmatario a rilasciare la polizza.
Le polizze assicurative di cui innanzi dovranno essere redatte conformemente alla normativa vigente ed a quanto disposto dall'art. 252, comma 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.
Art. A.10 - DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto:
• Il Capitolato Generale dei lavori pubblici di cui al D.M. LL.PP. 19/04/2000 n° 145, anche se non materialmente allegato, per la parte vigente;
• La Relazione Tecnica;
• Il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
• La dichiarazione dell'Appaltatore ai sensi dell’art.106 comma 2 del Regolamento n.207/2010;
• L'elenco dei prezzi unitari, comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 ;
Art. A.11 - SUB APPALTO
Non è ammesso il subappalto.
Art. A.12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI. PERSONALE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori e giusta il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.
L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della Direzione dei Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti. L'Appaltatore è tenuto a nominare il Direttore di cantiere nella persona di un tecnico abilitato comunicare il nominativo prima dell'inizio dei lavori.
Deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.
L 'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti. Il Direttore dei Lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per insubordinazione, incapaci o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.
Art. A.13 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI. CUSTODIA DEI CANTIERI
Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, comunicandone all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell’Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.
Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell' Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.
L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione d'opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
Art. A.14 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui al precedente art. A.02 ed all'elenco prezzi:
1. l'istituzione nella città di Modugno, oltre che nel luogo della sede sociale, di un Ufficio-recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione di "ordini" durante le ore lavorative, nonché di segreteria telefonica, funzionante nelle ore serali e giorni festivi.
2. l'indicazione di un recapito telefonico cellulare per conferire in casi eccezionali e per eventuali richieste di interventi urgenti ed indilazionabili nelle ore serali e giorni festivi;
3. tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore delle Casse degli Ordini Professionali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U. T. C., se ed in quanto dovuti a sensi dei regolamenti comunali vigenti;
4. le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza;
5. le spese per esperienze, saggi e prelievi, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante; dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
6. tutti gli oneri rivenienti da procedure tecnico-amministrative ed economiche per il rilascio di Occupazione di suolo pubblico, ecc;
7. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che per tutta la durata dei lavori dovrà sovrintendere alla direzione del cantiere per l'Impresa, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Direttore dei lavori al momento della consegna lavori unitamente all'apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
8. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidi e vecchiaia, contro la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20 % se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero si procederà alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
9. E’ fatto obbligo all’Impresa e, per suo tramite alle Imprese subappaltatrici, di trasmettere all’Amministrazione Comunale periodicamente copia dei versamenti contributivi e previdenziali assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
10. La riparazione o il rifacimento di eventuali danni che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori vengano arrecati a proprietà pubbliche e/o private o a persone, sollevando l'amministrazione appaltante, la direzione lavori ed il personale di assistenza e di sorveglianza da qualsivoglia responsabilità,; il risarcimento dei danni comunque arrecati dall'Impresa agli edifici dell'Amministrazione ed ai relativi spazi a verde nella misura che sarà fissata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione stessa;
11. Tutti i componenti del personale devono essere preparati e muniti dei titoli professionali adeguati al tipo di lavoro da eseguire. In caso contrario la Stazione Appaltante chiederà l'immediato allontanamento del personale non idoneo e la sua sostituzione. Il personale preposto ai lavori di manutenzione deve effettuare le vaccinazioni obbligatorie per legge;
12. Tutti i componenti del personale in servizio dell'Impresa appaltatrice dovranno indossare appositi abiti da lavoro ed accessori in conformità alle norme antinfortunistiche in vigore; inoltre, il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante la costante e ben visibile esposizione di una targhetta di identificazione o mediante l'uso di divise di tipologia e caratteristiche uguali fra tutti i membri del personale medesimo. La ditta appaltatrice deve garantire l'idoneità e correttezza dei dipendenti, assumendo a proprio carico ogni eventuale danno o molestia che, nel corso dei lavori, possano derivare a persone e cose da fatti, colpe, negligenza o difetti dei dipendenti medesimi, adottando di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone ed alle cose.
13. L’esecuzione degli interventi deve essere svolta dall’Impresa non solo nel rispetto delle norme vigenti, ma anche delle indicazioni e prescrizioni contenute negli atti che fanno parte integrante del contratto;
14. L’esecuzione di qualsiasi lavorazione, salvo i casi esclusi a norma del presente capitolato, dovrà comunque essere preceduta dalla approvazione da parte della D.L.;
15. L’Impresa dovrà utilizzare in cantiere esclusivamente copie autentiche dei documenti che fanno parte del contratto;
16. E a carico dell'Impresa l'onere delle attrezzature e dei mezzi d'opera necessari all'effettuazione di tutte le operazioni di manutenzione previste nel presente contratto e quelle non menzionate o che, comunque, rientrano nell'attività specifica di difesa e conservazione del verde pubblico. Le attrezzature dovranno essere sottoposte ai
collaudi previsti dalle leggi vigenti e nel caso di utilizzo di piattaforma aerea, quest'ultima dovrà consentire uno sbraccio di altezza adeguata alle dimensioni degli alberi;
17. La Direzione Lavori potrà vietare l'uso di macchine o attrezzi ritenuti a suo insindacabile giudizio pericolosi per il pubblico;
18. La sostituzione di eventuali alberi irrimediabilmente danneggiati dall'Appaltatore a seguito di azioni meccaniche dovute al modo di esecuzione dei lavori sarà a carico dello stesso;
19. La sostituzione immediata delle piante morte per mancato attecchimento, o per mancata o insufficiente manutenzione con nuove piante di uguali caratteristiche;
20. La manutenzione di tutti gli interventi eseguiti, nel periodo che intercorrerà dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art.24 del capitolato Generale;
21. Evitare di intralciare la circolazione del traffico veicolare;
22. Collocare, ove necessario, durante le ore di lavoro, transenne, cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità che siano in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale;
23. Evitare ingombro di suolo pubblico non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori;
24. I lavori dovranno essere effettuati nella stagione tecnicamente opportuna, e comunque, secondo le specifiche ed esclusive direttive della D.L.;
25. In nessun momento gli attrezzi di lavoro dovranno essere lasciati incustoditi;
26. E' fatto assoluto divieto all'Impresa di bruciare qualsiasi materiale di risulta sul posto di lavoro;
27. A ritirare in giornata, con mezzi propri, ed a condurre agli impianti di compostaggio autorizzati, a qualunque distanza e località prevista dalla normativa vigente (Leggi, decreti, regolamenti, ordinanze), a propria cura e spese, tutto il materiale di risulta proveniente dai lavori, nonché a lasciare libero e perfettamente pulito lo spazio occupato nella sede di lavoro. E', inoltre, obbligata a tenere una scrupolosa pulizia quotidiana dei locali, delle aree e della via di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto eventualmente lasciati da altre ditte nonché delle scale, dei passaggi, di tutte le aree impegnate per l'esecuzione dei lavori stessi. Ad effettuare gli interventi di irrigazione delle alberature stradali messe a dimora e delle aree a verde non fornite di idranti, con autobotti a cura e spese della Impresa Appaltatrice;
28. Ad utilizzare materiali rispondenti ai requisiti prescritti ed al giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori sulla loro idoneità. A tal proposito si evidenzia che la Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza allo scopo di scegliere le piante; si riserva quindi la facoltà di scartare quelle piante non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi, in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare;
29. A provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde, in ottemperanza al
D. L. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni ed in ottemperanza a tutte le leggi, decreti, regolamenti, ordinanze vigenti in materia ed a quelli entrati in vigore nel corso dell'appalto. L'impresa, comunque, si obbliga a produrre alla D.L. copia del formulario debitamente vidimato dall'impianto di compostaggio abilitato a tale servizio.
30. Ad adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni, anche nel pieno rispetto del D.P.C.M. n.55/91 e del D.Leg. 626/94 e D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il personale della D.L.; a tale scopo l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla D.L. e all'Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche;
31. Ad eseguire una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla D.L., riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori;
32. A comunicare alla D.L., mediante relazione scritta, tutti i dati relativi alle lavorazioni eseguite, indicando in dettaglio le superfici trattate, la manodopera, i materiali e le attrezzature impiegati nel cantiere e quanto altro venga richiesto dalla Direzione Lavori;
33. L'Impresa assuntrice dei lavori è tenuta a mettersi in contatto giornalmente con i tecnici della Direzione Lavori, al fine di predisporre i tempi e le località di intervento e per ricevere eventuali nuovi ordini in caso di priorità;
34. Segnalare immediatamente alla Direzione Lavori eventuali situazioni di pericolo che dovessero manifestarsi nelle aree per la presenza di piante pericolanti, pozzetti o altre strutture danneggiate che potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità. Le superfici dovranno essere prontamente segnalate con cavalletti, nastro e quant'altro necessario per evitare l'accesso del pubblico nelle zone soggette a pericolo ed in attesa delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori. L'Impresa è tenuta, per tutta la durata dell'appalto, a segnalare rotture o anomalie di qualsiasi genere a carico delle aree verdi oggetto dell'appalto;
35. Sono a totale carico dell'Impresa tutti gli oneri organizzativi e i relativi costi per l' eventuale disattivazione di linee elettriche o di illuminazione o di altre reti tecnologiche, da parte delle relative aziende;
36. L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
37. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venga specificatamente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;
38. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione;
39. L'adozione, nella esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956,
n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
40. Tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
41. Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà far conoscere per iscritto il nominativo di un proprio dipendente di fiducia per il ritiro giornaliero degli ordinativi di lavoro e per disporre con la massima rapidità i lavori urgenti di cui all'art. A.23 (Ordinativi dei singoli lavori).
Qualora l'appaltatore non provvedesse a tali adempimenti, sarà passibile di una penale di € 150,00 (Euro centocinquanta / 00) per ogni giorno di inadempienza, da applicarsi dalla D.L., mediante detrazione diretta dalla contabilità;
Inoltre si stabilisce che:
1. resta contrattualmente stabilito che l'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di indire apposite gare per lavori da effettuare nelle Piazze o nelle strade alberate o aree a verde oggetto dell'appalto o all'esterno, in adiacenza di esse. In tale evenienza, l'Impresa assuntrice dei lavori dovrà curare il ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera,
2. Considerando che l'Amministrazione appaltante potrebbe eseguire direttamente, ovvero per mezzo di altre ditte, lavori non compresi nel presente appalto, l'Impresa dovrà permettere (su autorizzazione scritta della D.L.) il libero accesso agli impianti a verde ed il passaggio nelle aree oggetto del presente Appalto, al personale addetto di qualsiasi altra ditta o impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle maestranze che eventualmente eseguiranno lavori direttamente per conto dell'Amministrazione appaltante.
Dovrà inoltre concedere (soltanto a richiesta della Direzione dei Lavori), l'uso parziale o totale - da parte delle suddette maestranze e del personale di altre ditte - degli impianti, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione di tali lavori.
La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.
Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti
da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante recupererà la spesa sostenuta dal successivo acconto.
Sarà applicata una penale pari al 10 % sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.
Tale penale sarà ridotta del 5 % qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
L'Appaltatore ha l'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, di verificare sui luoghi tutte le misurazioni previste nel progetto e, nel caso riscontrasse differenze, di segnalarlo alla D.L. in modo da dare la possibilità di predisporre la eventuale variante in tempo utile, rispetto ai tempi dell'appalto, senza che ciò comporti la necessità di sospendere i lavori.
Art. A.15 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art. 20 del Capitolato Generale sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.
Spetta all'appaltatore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all'eccezionalità dell'evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d'opera perché non si verificasse il danno lamentato.
Pertanto l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.
Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della direzione dei lavori.
Art. A.16 - RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori. Sarà suo obbligo adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai.
Rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile sia penale nel caso d'infortuni, sollevando da tali responsabilità il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, conformemente a quanto indicato dal Regolamento di cui D.P.R. n.207/2010.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all’Amministrazione appaltante:
- La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la Cassa edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.
- Le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, se richiesti dal Direttore dei Lavori, sia relativi alla propria impresa, sia relativi a quelle subappaltatrici.
- Entro 30 gg. dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà presentare il piano della sicurezza operativo. Tale documento è un elaborato contrattuale ed il suo mancato rispetto può costituire motivo di rescissione contrattuale. Nel caso di affidamento ad associazione di imprese o consorzio, tale obbligo incombe sull’impresa mandataria o capogruppo. Nessun maggior compenso o dilazione del tempo contrattuale potrà essere riconosciuto se conseguente alle modifiche di cui sopra o per l’effetto D.Lgs. n° 81/2008. La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere.
Art. A.17 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'
Nel prezzo devono intendersi comprese tutte le opere e le prestazioni necessarie al raggiungimento delle finalità dell'Appalto, realizzato dall'Appaltatore anche per quelle prestazioni o interventi che non fossero eventualmente specificati negli atti contrattuali. S'intendono compresi, inoltre, il pagamento delle tasse e l'accollo d'altri oneri per concessioni comunali, nonché l'assolvimento d'ogni tassa presente e futura relativa ai materiali ed ai mezzi d'opera da impiegarsi. Conseguentemente l'Appaltatore dichiara, e specificatamente sottoscrive, di aver preso perfetta e completa visione dei luoghi oggetto dell'Appalto, e conseguentemente d'avere piena e completa contezza degli oneri derivanti in relazione agli obblighi contrattuali, alle pertinenze, alle accessibilità, alle servitù ed alle limitazioni, e
pertanto dichiara che nella formulazione dell'offerta ha tenuto in debito conto sia quanto sopra descritto, sia la valutazione economica dei tempi, degli oneri generali, delle penalità, degli obblighi, delle circostanze di fatto che possono influire sull'onerosità dei lavori, e su quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi d'Appalto.
Si richiama l'attenzione sul fatto che i lavori si eseguiranno sempre in aree che rimangono permanentemente destinate al pubblico, e nelle quali si svolgono attività che non potranno essere interrotte a causa dei lavori di ripristino, riqualificazione o di manutenzione.
Per questo disagio l'Impresa dichiara che sono da considerarsi compresi nel prezzo dell'appalto i particolari oneri che graveranno, per la prestazione delle opere provvisionali, per la sicurezza dei terzi e per tutto ciò che sarà necessario per i lavori di manutenzione ordinaria oggetto del presente Capitolato.
Art. A.18 - ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE
Ai sensi della Legge 9 agosto 2013, n.98 e s.m.i., è prevista, con i limiti ivi indicati, per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori. L’importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante
Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la decadenza dall’anticipazione; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. A.19 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI. LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori sono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.
All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese d'assistenza.
Art. A.20 - VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA
Le variazioni in corso d'opera potranno essere ammesse solo nel rispetto dell'art. 132 del Dlg 12 aprile 2006 e s.m.i.
Nessuna variazione potrà essere apportata dalla ditta appaltatrice al progetto originario senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Appaltante.
Ogni contravvenzione a questa tassativa disposizione comporterà per la Ditta l'onere della rimozione a propria cura e spese delle opere eseguite e non autorizzate, senza che la Ditta stessa possa comunque pretendere compensi od indennizzi e senza pregiudizio per il termine dell'ultimazione delle opere.
Le varianti e le modificazioni richieste dall'Amministrazione Appaltante saranno indicate tempestivamente, prima cioè dell'esecuzione di quella parte di lavoro che dovrà essere modificata, e saranno eseguite dalla Ditta Appaltatrice secondo gli oneri ed obblighi previsti dal presente capitolato. Se invece quella parte di lavoro da modificare fosse già effettuata, il lavoro di modificazione sarà eseguito in economia, le ore lavorative ed i materiali saranno pagati secondo note compilate dalla D.L.
Art. A.2I - REVISIONE DEI PREZZI
Per i lavori di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 133 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.mi.
Per i lavori di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, ai sensi del 3° comma dell’art.133 del D.Lgs 12 aprile 2006 e s.m.i., non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi né dare applicazione al 1° comma dell’art.1664 del Codice Civile.
Art. A.22 - CONTROVERSIE
Ogni controversia tra l'Amministrazione appaltante e l'Impresa sarà risolta in linea amministrativa nei modi e nei termini tassativamente prescritti dall'art. 240 del Dlgs 12 aprile 2006.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO Art. A.23 - ORDINATIVI DEI SINGOLI LAVORI
L'impresa, per dare inizio ad ogni intervento, dovrà preventivamente ricevere disposizione per iscritto dal Direttore dei Lavori mediante appositi ordinativi numerati progressivamente, nei quali saranno dettagliatamente indicati i lavori da eseguire e sarà fissato il termine entro il quale dovranno essere ultimati i lavori stessi.
A norma dell'art. 161 del Regolamento 207/2010, non saranno pagati i lavori che eccederanno quelli particolareggiatamente ordinati come su detto e quelli ordinati in corso d'opera dalla Direzione Lavori.
Pertanto, nel caso che all'atto esecutivo sorgesse la necessità di eseguire lavori in quantità maggiore di quella ordinata, dovrà esserne informata la D.L. per effettuare un sopralluogo e per apportare l'eventuale variante per iscritto all'ordinativo.
L'Appaltatore dovrà ritirare gli ordinativi dei lavori presso gli Uffici della Direzione Lavori personalmente o a mezzo di persona di sua fiducia di cui all'art. A.12 (Rappresentante dell'Appaltatore sui lavori. Personale dell'Appaltatore), firmandone copia in segno di ricevuta.
Gli ordinativi saranno restituiti, dalla Impresa alla D.L., entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori come indicato in calce agli ordinativi medesimi, unitamente al consuntivo dei lavori eseguiti. Il consuntivo sarà analitico e perfettamente esaustivo, compilato su idonei modelli e riferente per i singoli "articoli di elenco prezzi" (ordinati progressivamente) il relativo e dettagliato computo metrico con il preciso riferimento all'ubicazione di ciascuna misura e con la raffigurazione grafica di scavi, strutture, condotte, e di ogni altra fornitura o lavorazione, con particolare riguardo per ciò che non è a vista.
La Direzione Lavori si riserva la facoltà di respingere, sia in sede di accettazione sia di verifica, consuntivi non conformi alle prescrizioni di cui al comma precedente.
L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente all'esecuzione od al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando all'Impresa inadempiente anche la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.
Per l'esecuzione dei lavori di natura urgente, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare o ridurre danni a persone e a cose, spetta all'Impresa l'obbligo del più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale anche telefonica della Direzione Lavori, prescindendo, in questo caso, da quanto disposto al primo comma del presente articolo. Tali lavori dovranno essere iniziati al massimo entro sei ore dalla comunicazione.
Anche per i lavori di natura urgente vale la disposizione su descritta per l'immediata esecuzione diretta dei lavori in danno in caso di inadempienza.
Art. A.24 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati sono quelli riportati nell’elaborato n.3 "Elenco Prezzi Unitari".
I prezzi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, ecc.), che venga sostenuta per fondi pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno, ecc. Anche per questa categoria di prezzi si applicherà il ribasso d'asta;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. S'intende compreso nei prezzi stessi ogni compenso per gli tutti oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli, nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;
e) circa gli oneri della Sicurezza, sia quanto escluso dal 1° comma lett a) dell'art. 5 del DM. 145/2000 e s.m.i., sia quanto indicato al 1° comma lett. i) dell'art. 5 del D.M. 145/2000 e s.m.i.. Ai fini della valutazione dell'incidenza di detti oneri, si individua nella percentuale del 3% (tre per cento) del prezzo unitario lordo della singola lavorazione l'importo da non assoggettare a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.lgs 163/2006. Pertanto da ogni prezzo unitario (PU) sarà dedotta l'aliquota SCS degli oneri della sicurezza con la seguente formula: SCS = PU x 3/103.
Ai prezzi, al netto degli oneri della sicurezza calcolati come alla precedente lettera e), va comunque applicato il ribasso d'asta pattuito.
I prezzi medesimi per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a suo totale rischio.
Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui all’art. 163 del Regolamento n. 207/2010.
Art. A.25 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI
Il programma dei lavori e l'individuazione delle fasi di cantierizzazione dovranno comunque rispettare il Piano Operativo della Sicurezza e gli obiettivi degli elaborati allegati al contratto e dovranno essere approvati, ai sensi del 5° comma dell'art.100 del D.Lgs. n. 81/2008 dalla D.L.
Nel rispetto di quanto sinora esposto l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante, pertanto, alla consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori, rielaborato in funzione della propria organizzazione aziendale. Il programma esecutivo dei lavori, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso d'attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma d'esecuzione.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.
L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Art. A.26 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI. SOSPENSIONI. PROROGHE. PENALITA'
Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’Amministrazione, qualora lo ritenesse opportuno, con comunicazione all’Impresa antecedente di almeno 30 giorni la scadenza contrattuale, potrà richiedere all’Appaltatore di prolungare l’appalto oltre la scadenza, alle medesime condizioni dell’appalto scaduto e comunque nei limiti dell’importo approvato nel quadro economico di aggiudicazione.
Il tempo utile per l'esecuzione di ciascun intervento sarà stabilito dalla Direzione Lavori in giorni naturali, successivi e continui con decorrenza dalla ricezione dell'ordinativo da parte dell’Appaltatore.
L'ultimazione di ogni intervento sarà tempestivamente comunicata alla Direzione dei Lavori che la accerterà mediante sopralluogo in contraddittorio dandone atto sul relativo consuntivo. La penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo sul termine stabilito sull'ordinativo, ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale, è stabilita nella misura dello 0,3%o (dicesi zero virgola tre per mille) dell'importo del singolo ordinativo; la penale sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, in tal caso si procede con la risoluzione del contratto.
Eventuali sospensioni derivanti per omissioni e/o irregolarità da parte dell'Appaltatore in tema d'osservanza dei D. L.vo n° 81/2008, non daranno a quest'ultimo alcun titolo per avanzare richieste di modifica dei programmi o dei termini contrattuali.
La data d'ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell'art. 199 del Regolamento 207/2010.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora precedentemente descritta.
Sono dovuti ed a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. A.27 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Non è previsto il premio di accelerazione.
Art. A.28 – PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO
I pagamenti avvengono per Stati d'Avanzamento Lavori, mediante emissione del Certificati di Pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a € 30.0000 (trentamila), al netto delle ritenute.
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattuali. Al credito netto maturato dall'Appaltatore sarà aggiunto, in proporzione dell'ammontare dei lavori eseguiti in ciascuno stato di avanzamento, l'importo degli oneri della sicurezza che si intendono compensati a corpo.
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ai sensi dell'art.29 del Capitolato generale entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il Direttore dei Lavori redige la Contabilità ed il Responsabile del Procedimento, entro i 15 giorni, emette il conseguente Certificato di Pagamento.
La stazione appaltate provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del succitato Certificato, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'Appaltatore.
Qualora il pagamento avvenga in ritardo si procede secondo quanto previsto dal Capitolato Generale.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà emesso, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori, dell'ultimazione dei lavori stessi. La rata di saldo sarà invece pagata dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore, dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi.
Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. A.29 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
Art. A.30 - CONTO FINALE E COLLAUDO
Il conto finale sarà compilato ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010 entro tre mesi dalla scadenza dell'appalto. Sino al collaudo dei lavori l’impresa dovrà curare la manutenzione e l'attecchimento del verde.
Il certificato di collaudo dei lavori è sostituito, ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D. Lgs 163 del 12/04/2006, da certificato di regolare esecuzione; il certificato è emesso non oltre tre mesi dalla data di cui sopra, fatto salvo quanto disposto dall'art. 199 del DPR 207/2010.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all'art.141 del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e al D.P.R. 207/2010 e successive loro modifiche ed integrazioni.
Art. A.31 - PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA
Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui all'art. 163 del D.P.R. 207/2010 , e si farà riferimento all’Elenco Prezzi delle opere pubbliche della Regione Puglia (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.1314/2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n.105 del 18 luglio 2012).
Per quei lavori e quelle somministrazioni che la Stazione Appaltante intende fare eseguire mediante forniture di operai e materiali, l'Impresa avrà obbligo di somministrare gli operai giornalieri forniti dei relativi attrezzi che le saranno richiesti d'ufficio e gliene sarà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari della mano d'opera desunti dal Bollettino Ufficiale della Regione Puglia — "Listino regionale dei prezzi delle opere pubbliche ", ed in assenza della specifica voce di prezzo, dal "Bollettino d'informazione tecnica - elenco prezzi dei materiali e delle opere" dall'ARIAP, ultimo edito alla data di ordinazione dei lavori, con applicazione dell'incremento del 15% a compenso delle spese generali e dell'ulteriore 10% per utile d'impresa.
Per i lavori di cui al capoverso precedente, l'Impresa avrà anche l'obbligo di somministrare i noli di mezzi d'opera che le saranno richiesti d'ufficio e gliene sarà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari di Contratto, senza alcun'ulteriore incremento.
Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.
Sull'importo maturato non sarà applicato alcun ribasso.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
I materiali forniti saranno liquidati in base alle quotazioni medie di mercato sulle quali verrà corrisposto l'incremento per spese generali del 15% e per utile di impresa del 10%.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato d'efficienza e il loro corrispettivo si intenderà comprensivo del costo dell'operatore.
Art. A.32 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
- finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della prestazione nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell'Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990:
- Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati.
PARTE B
CAPO IV - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODALITA' DI ESECUZIONE
art. B.01-Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
art. B.02-Fornitura e messa a dimora di alberi e di piante arbustive
L'appalto prevede l'esclusivo utilizzo di piante di elevato standard qualitativo, con portamento e dimensioni rispondenti alle caratteristiche richieste dal progetto e comunque tipici della specie e della varietà, prive di qualsiasi difetto, come di seguito specificato.
Gli alberi devono essere stati specificatamente allevati per il tipo di impiego previsto (es. alberature stradali con fusto libero da rami fino a metri 2, esemplari isolati con ramificazioni su tutto il fusto, etc.).
Il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, capitozzature, ferite di qualsiasi origine e tipo, grosse cicatrici o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in genere, attacchi di insetti e malattie crittogamiche oda virus.
La chioma, salvo quanto diversamente richiesto, deve essere ben ramificata, uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione delle branche principali e secondarie all'interno della stesso.
L'apparato radicale deve presentarsi ben accestito, ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari fresche e sane, privo di tagli di diametro maggiore di un centimetro.
Gli alberi devono essere forniti in contenitore. Il contenitore deve essere proporzionato alle dimensioni delle piante, la terra deve essere compatta, ben aderente alle radici, senza crepe evidenti con struttura tessitura tali da non determinare condizioni di asfissia. Le piante in contenitore devono essere state adeguatamente rinvasate in modo da non presentare un apparato radicale non eccessivamente sviluppato lungo la superficie del contenitore stesso.
Gli alberi devono corrispondere alla circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto e indicato nell'elenco prezzi.
Le piante devono aver subito le necessarie lavorazioni in vivaio.
La Direzione Lavori si riserva comunque la facoltà di effettuare, contestualmente all'Impresa appaltatrice, visite ai vivai di provenienza delle piante allo scopo di scegliere quelle previste in progetto; si riserva, quindi, la facoltà di scartare quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi, in quanto non conformi ai requisiti fisiologici e fitosanitari che garantiscono la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione da realizzare.
Ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, tutte le piante non rispondenti ai requisiti qualitativi del presente Capitolato e dell'Elenco prezzi, saranno rifiutate e dovranno essere prontamente sostituite con soggetti privi di difetti.
I lavori di messa a dimora comprendono tutte le operazioni atte a mettere a dimora le piante.
L'apertura delle buche, su terreno di qualsiasi natura e consistenza, verrà eseguita meccanicamente o a mano, ove ritenuto necessario a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le dimensioni della buca devono essere doppie di quelle dell'apparato radicale e della zolla e comunque non inferiori a mt.1,20 x 1,20 x 1,20 o a mt. 1,00 x 1,00 x 1,00 a seconda delle indicazioni della D.L.
Lo scavo delle buche deve essere effettuato in modo da recuperare il terreno vegetale di buona qualità, per riutilizzarlo per il riempimento delle buche stesse. Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato o, a insindacabile giudizio della D.L., non ritenuto idoneo deve essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla discarica autorizzata.
Nella preparazione delle buche l'Impresa deve assicurarsi che nella zona in cui le piante sviluppano le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque piovane superficiali avvenga in modo corretto.
Nel caso in cui fossero riscontrati gravi problemi di ristagno l'Impresa provvederà, su autorizzazione della D.L. a predisporre idonei drenaggi.
Questi ultimi dovranno essere eseguiti collocando nel fondo della buca uno strato di materiale atto a favorire lo scolo dell'acqua (pietre di varie dimensioni, pezzate di tufo, argilla espansa, ecc.).
Si provvederà al miglioramento della struttura ed alla concimazione del terreno con l'apporto di un sacco da litri 80 di terriccio universale per gli alberi somministrando un concime a lenta cessione tipo OSMOCOTE 24 MESI, nella dose di grammi 2.000 per gli alberi e grammi 300 per gli arbusti.
Nel lavoro di piantagione degli alberi è compresa la posa in opera dei tutori: da uno a tre, secondo le dimensioni della pianta e le indicazioni della D.L., costituiti da pali di pino scortecciato, stagionato, tornito e trattato in autoclave di diametro pari o leggermente superiore a quello della pianta (diametri minimi consentiti cm 8 o 10 a seconda delle dimensioni della pianta e delle indicazioni della D.L) e di altezza tale, una volta infissi per la profondità della buca, da poter lasciare i 2/3 superiori della chioma liberi di oscillare sotto la spinta del vento. Si fa presente che il posizionamento dei pali tutori deve avvenire secondo le disposizioni della Direzione Lavori. In particolare, a seconda delle dimensione dei tronco dell'albero saranno posizionati uno, due o tre pali tutori posti verticalmente e parallelamente al tronco dell'albero. Nel caso vengano disposti due pali essi verranno conficcati ai due lati del tronco (reo a destra e uno a sinistra) e collegati tra loro ed alla pianta nella zona sottochioma per mezzo di un paletto trasversale disposto sulla sommità, legato alla pianta con fasce alte almeno cm. 4 di tessuto plastico, o in alternativa con iuta. Nel caso in cui la Direzione Lavori disponga il posizionamento di tre pali tutori, questi devono essere disposti verticalmente e parallelamente intorno al tronco a formare un triangolo. I pali tra loro devono essere resi solidali per mezzo di paletti trasversali disposti sulla sommità; il fusto della pianta deve essere ancorato a ciascuno dei tre pali tutori mediante apposite fasce elastiche o legacci in juta o materiale similare idoneo e comunque secondo le indicazioni della D. L.
Per le alberature stradali i tutori dovranno essere perfettamente allineati lungo il viale.
Il riporto della terra nella buca verrà completato dal costipamento della stessa e dalla realizzazione di una sconcatura alla base della pianta per permettere l'irrigazione; nel caso delle piante arbustive si dovrà eseguire apposita canaletta per l'irrigazione.
Le piante dovranno essere accuratamente interrate fino e non oltre il colletto salvo indicazioni diverse impartite dalla
D.L. La potatura di trapianto della chioma deve essere autorizzata dalla D. L. e dovrà seguire rigorosamente le disposizioni impartite.
La Ditta è tenuta ad effettuare tutte le pratiche colturali necessarie alla manutenzione con l'esecuzione, per la durata dell'Appalto, delle seguenti operazioni:
- tutte le irrigazioni necessarie per mantenere le piante sempre rigogliose. Il primo innaffiamento dovrà essere effettuato subito dopo la messa a dimora delle piante con 1t.80 di acqua;
- il controllo della verticalità delle essenze e la verifica delle legature;
- la zappettatura della superficie di copertura della buca intorno alla pianta;
- la pronta sostituzione di tutte le piante che dovessero deperire o attecchire parzialmente fino alla data del verbale di ultimazione dei lavori.
È fatto obbligo all'Impresa, terminato l'impianto, di asportare i materiali di risulta dovuti all'escavazione delle buche, lasciando la sede di lavoro perfettamente pulita.
Particolare attenzione dovrà essere posta ai cavi ipogei e alle altre condutture situate in prossimità della zona di lavoro.
Qualora le linee costituiscono ostacolo è obbligo dell'Impresa richiedere l'intervento dell'Azienda relativa.
art. B.03-Garanzia di attecchimento delle piante fornite
L'Impresa si impegna a fornire una garanzia di attecchimento del 100% per tutte le piante fornite.
L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di 90 giorni a decorrere dall'inizio della prima vegetazione successiva alla messa a dimora, le piante si presentino sane, con chiome prive di disseccamenti ed in buono stato vegetativo.
Entro tale periodo tutte le piante non attecchite, ad insindacabile giudizio della D.L. dovranno essere prontamente sostituite.
La garanzia di attecchimento vale per tutta la durata dell'appalto. L 'avvenuto attecchimento deve essere verbalizzato in contraddittorio fra D.L. e Impresa entro 10 giorni dalla scadenza del periodo sopra definito.
art. B.04-Abbattimento degli alberi secchi e pericolanti
Gli alberi presenti sulle aree di intervento, che manifestano un evidente stato di deperimento a che sono secchi o che sono pericolanti, devono essere abbattuti, seguendo le indicazioni e disposizioni della D.L., ponendo la massima attenzione nell'estirpazione completa della ceppaia, compreso il carico e trasporto del materiale vegetale residuo alle discariche autorizzate, in ottemperanza alle leggi e alle normativa vigente.
art. B.05-Svellimento delle ceppaie
L'estrazione delle ceppaie presenti nelle aiuole e negli alloggiamenti deve essere effettuata con l'uso di cava ceppi autorizzati dalla D. L. e, dove occorra, il lavoro deve essere integrato manualmente in modo da togliere la ceppaia con le radici principali.
Lo scavo deve essere riempito con terreno vegetale, in base alle indicazioni della D.L.
L'impresa deve provvedere alla raccolta del materiale vegetale di risulta, alla rimozione con automezzo autorizzato al trasporto dello stesso ed allo smaltimento presso gli impianti di compostaggio autorizzati.
L'Impresa deve assicurarsi, presso le aziende relative, della posizione delle condotte ipogee e in ogni caso deve porre ogni attenzione per evitare danni, a tutti i manufatti e le condutture presenti, che in ogni caso restano a suo carico.
art. B.06- Irrigazione
Si deve procedere alla irrigazione nelle ore notturne, serali o mattutine. Solo nelle giornate fresche oli cielo coperto si può procedere alla irrigazione per aspersione durante il giorno.
La frequenza dell'irrigazione deve essere massima nel periodo primaverile-estivo e comunque secondo le indicazioni della D.L. e successivamente varierà al variare della stagione, e comunque dovrà essere effettuata in modo tale da garantire sempre uno stato vegetativo ottimale delle piante.
L'acqua erogata in ogni irrigazione deve soddisfare le esigenze dei singoli impianti a verde, tenendo presente che si deve bagnare in profondità ed uniformemente, e possibilmente nelle prime ore della giornata. Nelle somministrazioni irrigue si deve, inoltre, tenere presente: il decorso stagionale, lo stato fisiologico delle piante, il momento più opportuno e la stratigrafia dei terreni, assai variabile nel nostro caso in quanto artificiale.
art. B. 07- Raddrizzamento e risistemazione dei pali tutori dissestati
I pali tutori devono essere mantenuti efficienti per le piante che ne siano provviste e devono essere posizionati secondo le indicazioni della D.L. I sostegni e le legature non devono danneggiare i fusti e i rami delle piante. Le legature devono essere fatte con gli specifici legacci in materiale plastico o di altro materiale idoneo stabilito in accordo con la D.L.; nel rifarle si deve cambiare la loro posizione in modo da essere certi di evitare incassature e strozzamenti del fusto. I pali tutori devono essere uno due o tre per albero, a seconda delle dimensioni dell'albero e devono essere disposti verticalmente e parallelamente al fusto dell'albero, a formare un triangolo. I pali devono essere resi solidali per mezzo di paletti trasversali disposti sulla sommità, il fusto dell'albero deve essere ancorato a ciascuno dei pali tutori mediante apposite fasce elastiche o legacci in juta o materiale similare idoneo e comunque secondo le indicazioni della D.L.
Art. B. 08-Realizzazione di tappeto erboso
Il rifacimento del tappeto erboso deve essere effettuato nella stagione tecnicamente idonea a tale operazione (inizio primavera o inizio autunno) e comunque secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
La formazione del tappeto erboso comprende: la preparazione del terreno per la semina con pulizia dell’area e raccolta e allontanamento di tutti i rifiuti, compreso l’allontanamento dei ciottoli; lavorazione del terreno ad una profondità di cm. 20 con l’ausilio di zappe e/o motozappatrici, in relazione all’accessibilità dell’area; esecuzione del diserbo chimico su tutta la superficie interessata, con l’impiego di glyphosate alla dose di 5 (cinque) litri ogni 100 (cento) litri di acqua, o a dosi diverse indicate dal Direttore dell’esecuzione del contratto e/o con altro tipo di diserbante indicato dal Direttore dell’esecuzione del contratto; successivamente si deve eseguire un’altra lavorazione del terreno alla profondità di cm. 10; concimazione di fondo con 100 gr/mq di concime ternario, e relativo interramento;
regolarizzazione del piano di semina; la semina è da effettuare meccanicamente e, dove occorre, manualmente. Il seme da distribuire deve essere costituito da miscuglio di graminacee pari a gr. 50 di seme per metro quadrato. Dopo la semina si deve effettuare la copertura del seme con uno strato di torba; la rullatura, prima irrigazione.
art. B. 09-Potatura di riduzione e modellamento della chioma e risanamento degli alberi
La potatura può iniziarsi da ottobre fino a marzo e può, comunque, essere anticipata o posticipata a seconda dell'andamento stagionale e della specie botanica; deve essere eseguita secondo lo stato degli alberi e la specie botanica e comunque secondo le indicazioni e i campioni predisposti dal Direttore dei Lavori.
Il taglio dei rami deve essere eseguito in corrispondenza di un punto di attività di crescita.
La superficie di taglio deve risultare aderente al fusto o alle branche principali, di forma possibilmente ovoidale ed allungata nel senso dell'altezza della pianta, liscia al tatto. Si deve aver cura, inoltre, di non produrre slabbrature della corteccia. Durante i lavori di potatura bisogna eseguire anche i lavori di rimondatura, e cioè l'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente malati.
Come norma generale per le latifoglie si tenga presente che ogni ramo convergente verso il centro della chioma deve essere reciso alla base di inserzione: si cerchi, inoltre, di eliminare i rami e le branche sopranumerarie che si sono sviluppati in maniera eccessiva all'interno della chioma, onde favorire la buona formazione e funzionalità di quelli espansi verso l'esterno. Come regola fondamentale, comunque, si cerchi in tutti i modi di rispettare rigorosamente la forma naturale della pianta. L'alleggerimento della chioma deve comunque essere eseguito in modo conforme al campione predisposto su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto e seguendo comunque il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
Per le conifere la potatura consiste nel taglio di uno o più palchi di rami basali e nell’alleggerimento interno della chioma con eliminazione delle branche secche e di quelle soprannumerarie.
Per le latifoglie, subito dopo il taglio di potatura, bisogna provvedere con solerzia alla cura delle ferite con disinfettanti tipo solfato di ferro o soluzione acquosa di solfato di rame.
Le branche compromesse da lesioni e cavità devono essere opportunamente alleggerite o accorciate.
Su indicazione del Direttore dei Lavori le piccole cavità e le sacche alle biforcazioni devono essere drenate.
L’Impresa deve provvedere al risanamento degli alberi. Il risanamento degli alberi consiste nel rifacimento di tutti i tagli precedenti non correttamente eseguiti, con asporto e ripulitura delle parti intaccate da marciume. Qualora le piante da risanare siano intaccate da marciumi estesi tali da pregiudicarne il recupero, su indicazione del Direttore dei Lavori si deve procedere all'apertura, alla sommaria pulizia e al drenaggio delle cavità, mentre la chioma deve essere ridotta in modo tale da garantire la stabilità della pianta.
Le parti ripulite da marciume devono venire disinfettate e protette con prodotti autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Le branche compromesse da lesioni e cavità che vengono mantenute devono essere accorciate ed alleggerite in modo da garantirne la stabilità.
La sagomatura dei lecci deve essere effettuata su tre lati e in forma obbligata della chioma degli alberi disposti in filare e con alleggerimento interno, secondo le indicazioni della D.L.
Art. B. 10-Potatura verde o estiva
E' da intendersi quale intervento di contenimento dell'eccessivo sviluppo di tutte quelle piante che sopportano il taglio estivo e che dovessero costituire ingombro o molestia a fabbricati o manufatti, o danni agli impianti accessori ad essi pertinenti, oppure dovessero creare turbativa alla circolazione pedonale.
Art. B. 11-Potatura dei Palmizi
La potatura palmizi, deve essere effettuata durante i mesi invernali più freddi, al fine di evitare l’attacco da parte del Punteruolo rosso, e comunque nel periodo indicato dal Direttore dei Lavori, eliminando le foglie secche e parzialmente secche e i semi. Si deve porre particolare attenzione ad eliminare tutti i residui fogliari presenti lungo tutto lo stipite delle piante fino al colletto.
I Palmizi più alti devono essere potati utilizzando le tecniche e le attrezzature più idonee all’altezza delle piante (scale, piattaforma aerea, potatura in “tree climbing”).
Per l’esecuzione della potatura dei palmizi del parco, in relazione alla loro distribuzione in aree lontane dalla viabilità carrabile, l’Impresa è tenuta all’adozione di mezzi ed accessori idonei per evitare il calpestio del terreno sottostante i palmizi. Tutti i mezzi di lavoro impiegati non potranno essere introdotti nelle aiuole e sul terreno.
Inoltre, al fine di prevenire la diffusione dei parassiti delle palme, l’Impresa è tenuta alla disinfezione degli attrezzi impiegati nella potatura dei palmizi prima di intervenire su ciascun esemplare, mediante l’impiego di presidi preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore dei Lavori.
Art. B. 12-Potatura di contenimento di cespugli e xxxxxxx xxxxxxxxx
Si dovrà procedere al diradamento dei rami, con eliminazione di quelli secchi e di quelli soprannumerari. Il taglio dei rami deve essere netto e non deve produrre monconi.
Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse sotto l'area di insistenza degli arbusti, dovranno essere asportati e trasportati in giornata a discarica autorizzata.
Art. B. 13-Trattamenti fitosanitari
Un aspetto molto importante è la scelta di prodotti selettivi, cioè di sostanze chimiche efficaci contro le specie dannose alla vegetazione (parassiti) e non letali a quelle utili (predatori), evitando di eseguire gli interventi quando queste ultime specie sono più numerose e sensibili, ciò per la salvaguardia dell'equilibrio biologico.
I fitofarmaci da usare dovranno essere forniti in contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l’indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente.
Nel caso si verificassero anomalie vegetative provocate da carenze nutrizionali, devono essere somministrati al terreno o alla parte aerea delle piante fertilizzanti di soccorso, impiegando prodotti complessi e completi di microelementi, secondo le indicazioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
La difesa fitosanitaria, di norma, va eseguita nei periodi coincidenti con le epoche di pieno rigoglio vegetativo (primaverile ed autunnale); nel periodo di riposo (invernale) vanno eseguiti gli interventi fitoiatrici tendenti alla eliminazione dei rami secchi traumatizzati o ammalati in conseguenza di evenienze climatiche o meccaniche. E' opportuno nei grossi tagli l'uso di sostanze disinfettanti, escludendo quelle cicatrizzanti.
Si deve curare l'oculata scelta dei presidi sanitari dando assoluta priorità a quei formulati dichiarati non tossici per l'uomo, gli animali e le piante. I presidi sanitari devono essere manipolati ed impiegati correttamente, adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. L'operatore deve essere munito di patentino valido al momento della esecuzione delle operazioni.
Per ottenere i migliori risultati fitoterapici, le irrorazioni devono essere eseguite con attrezzature idonee, distribuendo i prodotti in modo da ricoprire bene ed uniformemente tutte le parti della pianta e si deve evitare di effettuarle in presenza di vento, se vi è minaccia di pioggia e nelle ore più calde della giornata.
Gli interventi fitosanitari potranno essere effettuati solo dopo averli attentamente valutati insieme al Direttore dei Lavori. A quest’ultimo andranno pure sottoposte le proposte dell’Impresa relative alle modalità di lotta, ai trattamenti chimici da adottare e alle epoche di intervento più idonee.
I trattamenti fitosanitari prevedono pure la lotta a qualsiasi forma di agente patogeno o parassita delle piante su esemplari arborei, mediante l'utilizzo di principi attivi specifici, autorizzati dal Ministero della Sanità, secondo le prescritte modalità tecniche di somministrazione, privilegiando, quando possibile, l'intervento di tipo endoterapico attenendosi alle seguenti prescrizioni:
• Che si utilizzi il principio attivo in prodotto registrato dal Ministero della Sanità in soluzione acquosa;
• il prodotto antiparassitario sia introdotto a mezzo di fori realizzati con trapano a ridotto numero di giri (trapano avvitatore) e punta del diametro di mm. 6 ad un'altezza compresa fra m. 1 e m. 1,5 dal colletto;
• i fori siano eseguiti lungo la circonferenza del tronco ad una distanza compresa fra i 25 e i 30 cm.
• all'interno dei fori siano inserite viti cave in acciaio sulle quali saranno innestati, a mezzo attacco rapido tubi collegati alla pompa per passaggio del liquido; durante l'iniezione la pressione di mandata della pompa non sia superiore a 5 atmosfere, alfine di evitare danni irreparabili al sistema vascolare delle piante;
• la quantità di miscela antiparassitaria da iniettare in ogni pianta sia determinata in funzione della circonferenza del tronco, dello sviluppo della chioma e del tempo trascorso dall'ultima potatura;
• terminato il trattamento sulla pianta sia effettuata la disinfezione delle punte da trapano e delle viti cave utilizzate sulla stessa con immersione delle stesse in soluzione a base di sali quaternari d'ammonio al 4%;
• sia effettuata la disinfezione delle ferite prodotte sull'albero con soluzione fungicida a base di Carbendazim o Tiabendazolo o altri prodotti specifici preventivamente approvati dal Direttore dei Lavori;
• nel caso in cui, durante l'esecuzione dei trattamenti si rilevassero fondati sospetti di piante di Platanus spp. affette da "Ceratocystis Fimbriata F. Platani", gli stessi alberi non siano trattati e si provveda a darne comunicazione al Servizio fitosanitario regionale secondo quanto disposto dal D.M. 03/09/1987.
Art. B. 14-Trattamenti fitosanitari delle palme
L’impresa dovrà predisporre dei trattamenti aerei preventivi impiegando un miscuglio di prodotti chimici, preventivamente approvati dal Direttore dei Lavori, che dovranno essere irrorati sulla chioma delle palme con l’impiego di atomizzatore con lancia ad alta pressione e piattaforma aerea semovente.
Gli interventi fitosanitari saranno eseguiti nei tempi e nelle fasi fenologiche indicati dal Direttore dei Lavori. I presìdi sanitari da utilizzare dovranno essere autorizzati dal Ministero della Salute (ASL). L’operatore deve essere munito di patentino valido al momento dell’esecuzione delle operazioni. I fitofarmaci da usare dovranno essere forniti in contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con l’indicazione della composizione e della classe di tossicità, secondo la normativa vigente. Gli interventi previsti nel presente appalto riguardano principalmente, ma non esclusivamente, il controllo delle popolazioni di punteruolo rosso e Paisandisia ma potranno essere destinati anche ad altri fitofagi sinoici.
Il Responsabile del Procedimento | Il Responsabile del Servizio |
P.a. Xxxxxxxxxxxx XXXXX | Xxx. Xxxxxx XXXXX |
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione VERDE PUBBLICO del territorio comunale | ||||||
A | Lavori di manutenzione | Importi in Euro | ||||
Lavori a misura | ||||||
1 | Lavori propriament e det t i | € | 94.500,00 | |||
2 | Costi Sicurezza | € | 2.835,00 | |||
3 | in Uno €. | € | 97.335,00 | |||
B | Somme a disposizione dell'Amministrazione | |||||
1 | I.V.A. sui Lavori A : | € | 21.413,70 | |||
2 | Contributo Autorità Vig. LL.PP. (art . 1, commi 65 e 67, L. 266/05) | € | 30,00 | |||
3 | Imprevisti ed arrot ondament i (max il 10%): | € | 1.221,30 | |||
In Uno €. | € | 22.665,00 | ||||
Totale Progetto €. | € | 120.000,00 |
Il Responsabile del Procedimento | Il Responsabile del Servizio |
P.a. Xxxxxxxxxxxx XXXXX | Xxx. Xxxxxx XXXXX |