CONVENZIONE
CONVENZIONE
per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico – DGMEREEN-Div. VIII, in qualità di Organismo Intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 di seguito anche PON “IC” e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. – Invitalia – inerenti l’affidamento delle attività di assistenza tecnica di cui agli obiettivi specifici 1 e 2 dell’Asse V del PON “IC” 2014-2020
TRA
il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare (DGMEREEN), Divisione VIII – “Programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile”, in qualità di Organismo Intermedio del PON “IC”, nel seguito denominato anche OI, per la quale interviene il dirigente pro tempore dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXX,
E
l’Agenzia nazionale per l’attrazione di investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia (di seguito anche Invitalia e/o Agenzia), con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale 05678721001, per la quale interviene il xxxx. Xxxxxxxx XXXXXX, Amministratore Delegato,
entrambi, di seguito, denominati le “Parti”,
VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale ed a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- l'art. 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità";
- l’Accordo di partenariato con l’Italia, adottato con decisione C(2014)8021 della Commissione, del 29 ottobre 2014,
- il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2015) 4444 final del 23 giugno 2015 e successive modifiche, che individua il MiSE-DGMEREEN quale Organismo intermedio per le azioni 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti a incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio, come infrastruttura delle “città” e delle aree periurbane” e 4.3.2 – “Realizzazione di sistemi intelligenti di stoccaggio asserviti a reti intelligenti di distribuzione (smart grids) e a impianti di distribuzione da FER” relative all’Asse IV “Efficienza Energetica”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese l’«esercizio delle funzioni di Autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali europei nella titolarità del Ministero»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico” e, in particolare, l’articolo 11, comma 1, lettera n), che attribuisce alla Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare la gestione di «programmi di incentivazione anche a finanziamento europeo, in materia di energie rinnovabili, efficienza e risparmio energetico e per la promozione dello sviluppo sostenibile»
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 ottobre 2014, n. 254, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale”;
- il Decreto direttoriale del 23 ottobre 2015, con il quale il Direttore Generale del MiSE-DGMEREEN attribuisce al Dirigente pro-tempore della Divisione VIII le funzioni di Organismo intermedio del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020;
- la Convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2016, con la quale sono identificate e disciplinate le funzioni che l’Autorità di Gestione del PON IC delega alla Divisione VIII del MiSE DGMEREEN per la gestione delle suddette azioni 4.3.1 e 4.3.2 con una dotazione finanziaria pari a Euro 357.355.805,00 a valere sulle risorse dell’Asse IV “Efficienza Energetica” e di Euro 8.900.000 sull’Asse V “Assistenza tecnica”;
- il Piano di Rafforzamento Amministrativo, adottato con decreto ministeriale 6 luglio 2015, attraverso il quale gli organismi coinvolti nella gestione e nell’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” FESR 2014-2020 esplicitano e rendono operative le azioni finalizzate a rendere più efficienti le proprie organizzazioni amministrative, con particolare riferimento al capitolo 7 “Ruolo dell’assistenza tecnica e del rafforzamento della capacità amministrativa a supporto del PRA”;
- l’articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che ha istituito una società per azioni denominata Sviluppo Italia Spa, con lo scopo di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare
sistemi locali d’impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
- l’articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 1/1999, che prevede la possibilità per le amministrazioni centrali di stipulare convenzioni con Sviluppo Italia S.p.A.;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’articolo 53 riguardante disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
- l’articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che Sviluppo Italia assuma la denominazione di “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa” e demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
- il medesimo articolo 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ove recita che “la Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa" ed è società a capitale interamente pubblico”.
- la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello Sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che individua l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. “quale Ente strumentale dell’Amministrazione Centrale” (punto 2.1.1); che nella citata direttiva 27 marzo 2007 si stabilisce che l'Agenzia ha come mission, fra le altre, quella di perseguire la priorità di “sviluppare l’innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2); si prevede altresì che l'Agenzia predisponga un piano di riordino finalizzato a ridurre a non più di tre il numero delle Società controllate che dovranno caratterizzarsi (3.3.1) “a) per la capacità di promozione e gestione di interventi di innovazione tecnologica nella costituzione di reti materiali e immateriali ovvero
b) per la capacità di promozione e gestione di interventi di finanza d’impresa anche attraverso l’eventuale coinvolgimento di investitori privati";
- l’articolo 55 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che nell’abrogare l’art. 8 della legge 1 agosto 2002, n. 166, consente alle Amministrazioni centrali di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. per la realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, attraverso convenzioni;
- l'articolo 33, comma 12, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, qualifica l’Agenzia/Invitalia quale società in house dello Stato;
- l’articolo 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i
concorsi pubblici di progettazione”, ha definito i "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";
- l’articolo 59 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che le spese dell’Assistenza Tecnica cofinanziata con la dotazione finanziaria 2014-2020 possa “interessare periodi di programmazione precedenti e successivi”;
- gli orientamenti sulla chiusura della programamazione 2007-2013, adottati con Decisione della Commissione Europea C(2015)2771 Final, con particolare riferimento al paragrafo 6;
- le linee guida MEF, versione 1.2 del 22 dicembre 2015, sulla chiusura della programmazione 2007-2013, pag. 176;
- che l’ammissibilità delle spese per le attività di assistenza tecnica dettagliate nel piano presentato da Invitalia decorre dal 01.01.2014, come previsto dalla normativa comunitaria succitata;
- la nota n. 26636 del 30 settembre 2016 con cui l’OI richiede che sia assicurata la necessaria continuità con la precedente Convenzione terminata il 30 settembre 2016, al fine di salvaguardare il raggiungimento degli impegni assunti su entrambe le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, in conformità a quanto disposto dall’articolo 65 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in tema di ammisssibilità delle spese;
- la nota prot. n. 21958 del 3 ottobre 2016 del Capo di Gabinetto del MISE (con allegato il parere del competente Ufficio Legislativo) relativa alla sussistenza in capo all’Agenzia dei requisisti normativamente previsti dal suddetto d.lgs 18.04.2016 n. 50, ai fini della configurazione del modello dell’in house providing;
- che con nota del Direttore Generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. 393100 del 14/12/2016, destinata a tutte le Direzioni generali del medesimo Ministero, si comunica che in capo ad Invitalia sussistono le condizioni di cui all’art. 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche al fine di consentire alle Direzioni generali di procedere alla stipula di convenzioni con la stessa Agenzia;
- la nota n. 27965 del 13 ottobre 2016, con cui l’OI ha invitato l’Agenzia a presentare:
- idonea certificazione riguardante la sussistenza del requisito previsto dall’art. dall’art. 5 comma 1 lettera b) e comma 7 del d.lgs. 50/2016 per una valutazione preliminare in merito al nuovo affidamento dei servizi di assistenza tecnica in regime di in house providing;
- un Piano di Assistenza tecnica che identificasse, per il periodo 2016 – 2023, le attività e le risorse necessarie a soddisfare i fabbisogni espressi nel documento allegato “ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA ED AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO - Organismo Intermedio MISE – DGMEREEN,
ATTIVITA’ DA SVOLGERE”, completo di tutti gli elementi relativi alla descrizione delle attività, dei tempi e delle stime di impegno delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all’acquisizione di beni e servizi, nonché il relativo costo per la valutazione sulla congruità economica, come disposto dal comma 2 dell’art. 192 del d.lgs. 18.04.2016 n. 50;
- la nota di trasmissione prot. n. 18892/AD del 10.11.2016, integrata con successiva lettera prot. n.
20248/AD del1 30.11.2016, con cui l’Agenzia attesta di aver realizzato, nel periodo 2013-2015, una quota superiore all’80% dei propri ricavi per servizi attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati da Amministrazioni centrali, in ottemperanza alla sussistenza della condizione posta dall’art. 5 comma 1 lettera b) e comma 7 del d.lgs. 50/2016;
- la nota prot n. 22007/12/2016 del 22.12.2016 con la quale l’Agenzia ha trasmesso il Piano dettagliato delle attività di assistenza tecnica 2016 - 2023, completo degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell’offerta;
- la nota prot. n. 2476 del 01.02.2017 con la quale l’Organismo Intermedio DGMEREEN divisione VIII ha comunicato all’Agenzia l’approvazione del Piano dettagliato delle attività di cui al capoverso che precede;
- la PEC di mercoledì 01/03/2017 (17:26) con cui Invitalia ha trasmesso alla DGMEREEN la dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165/2001 prodotta secondo il modello fornito in allegato alla direttiva Pantouflage della Direzione generale per gli incentivi alla imprese del 24 novembre 2016 e che pertanto può ritenersi rispettata la previsione relativa alla condizione soggettiva dell’Agenzia, di non aver concluso nell’ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Ministero che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero nel triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione;
- il provvedimento MiSE DGMEREEN Div. VIII del 10.02.2017, con il quale l’OI ha impegnato la somma di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) IVA inclusa per l’acquisizione dei servizi e delle attività di assistenza tecnica per le operazioni di chiusura del POI Energia e per la gestione e attuazione delle azioni
4.3.1 e 4.3.2 del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 FESR Registrato dall’Ufficio centrale di bilancio presso il MISE il 21 febbraio 2017 con numero 149.
TENUTO CONTO:
- che nell’ambito delle funzioni delegate dall’AdG sono previste nell’Asse V del PON anche le attività di assistenza tecnica, al fine del corretto svolgimento dei compiti dell’OI;
- dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del PON IC;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Attività oggetto della Convenzione)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Con la presente Convenzione sono regolati i rapporti tra l’OI DGMEREEN Div. VIII ed Invitalia per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica e di accompagnamento per l’attuazione e gestione delle azioni 4.3.1 e 4.3.2 del Programma Operativo Imprese e Competitività” 2014-2020 e per il completamento delle attività di chiusura del Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio
Energetico 2007-2013 a supporto del MiSE DGMEREEN Div. VIII in qualità di Autorità di Gestione del medesimo programma.
Articolo 2 (Struttura organizzativa)
1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia individuerà, nell’ambito della propria struttura organizzativa, un’unità operativa sottoposta al coordinamento della medesima Agenzia, la quale opererà in stretta collaborazione con l’OI.
2. I componenti ed il responsabile del gruppo di lavoro dedicati alle attività di assistenza tecnica e collocati nell’ambito dell’unità operativa di cui al comma precedente verranno individuati nei piani operativi annuali di cui al successivo articolo 3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro dovranno essere concordate tra le parti. Le risorse assegnate alle attività di assistenza tecnica, in numero adeguato al volume di attività da svolgere ed alle correlate esigenze tecnico-amministrative, dovranno essere in possesso di adeguata e qualificata esperienza nelle aree di intervento contemplate nei richiamati obiettivi operativi, maturata anche nel corso dell’attuazione del POI Energia 2007-2013.
3. Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del proprio personale, per specifiche professionalità, anche non appartenente all’area organizzativa di cui al comma 1, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, della collaborazione di consulenti/soggetti esterni laddove ne ricorra la necessità.
4. L’Agenzia, nel prestare assistenza e supporto tecnico, s’impegna all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria – Reg. (CE) 1301/2013, Reg. (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e degli altri regolamenti applicabili – dall’Accordo di Partenariato e dal PON “Imprese e Competitività” 2014-2020, secondo le modalità ed i termini ivi indicati e sulla base delle indicazioni dell’OI.
5. La Div.VIII DGMEREEN indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione il dirigente pro tempore della Divisione VIII, dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx.
6. Invitalia indica quale referente per le attività oggetto della presente Convenzione la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx.
Articolo 3
(Piani di attività e Rapporti)
1. In coerenza con il Piano pluriennale 2016-2023, l’Agenzia presenta entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Piano operativo delle attività previste per l’annualità 2017.
2. I successivi Piani annuali dovranno essere presentati entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, in coerenza con il suddetto Piano pluriennale.
3. I Piani operativi annuali sono articolati nel rispetto dell’obiettivo specifico di cui all’art. 1 della presente Convenzione e prevedono:
- l’indicazione delle attività previste;
- l’articolazione dei costi per categoria di spesa di cui all’articolo 5 della presente Convenzione;
- il numero di risorse professionali impegnate nel progetto (espresso in full time equivalent), ove possibile già nominativamente individuate, con indicazione della relativa qualifica e del costo medio anno per ciascun livello contrattuale.
4. Previo accordo tra le parti, le risorse professionali di cui al punto precedente potranno essere integrate e/o sostituite sulla base di eventuali esigenze operative dell’Amministrazione e/o dell’Agenzia connesse alla
gestione degli interventi in corso, ovvero all’avvio di nuovi interventi, nonché per ulteriori esigenze connesse all’adeguamento delle procedure di gestione e controllo del PON.
5. Per consentire all’OI di racccogliere tutti i dati e gli elementi necessari per adempiere agli obblighi comunitari di monitoraggio e informazione, è fatto obbligo ad Invitalia di presentare all’OI un Rapporto annuale di esecuzione delle attività svolte da inviare entro il successivo mese di febbraio.
6. Il primo Rapporto annuale di escuzione sarà presentato dall’Agenzia entro il 28 febbraio 2018 in relazione alle attività svolte dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2017.
7. L’OI approva i Piani operativi e i Rapporti sulle attività, di norma, entro 30 giorni dalla loro ricezione, richiedendo le necessarie eventuali modifiche e integrazioni.
Articolo 4 (Risorse finanziarie)
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione sono destinate risorse complessive massime nella misura di 8.000.000,00 euro a valere sulle risorse dell’Asse V del PON “Imprese e Competitività” 2014- 2023 di competenza dell’OI. Tale importo s’intende comprensivo dell’IVA calcolato in base all’aliquota vigente al momento dell’emissione di ciascuna fattura da parte dell’Agenzia. L’IVA verrà versata dall’OI DGMEREEN div. VIII direttamente all’Erario dello Stato ai sensi della art.1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2015).
2. Nel Piano pluriennale delle attività di assistenza tecnica 2016-2023 e nei relativi Piani operativi annuali gli importi indicati sono da intendersi comprensivi di IVA.
3. Le risorse di cui al comma 1 saranno erogate all’Agenzia mediante l’apposito c/c della Contabilità Speciale n. 1726 "Interventi per le aree depresse”, subordinatamente alla effettiva disponibilità delle risorse medesime.
Articolo 5
(Modalità di pagamento e rendicontazione)
1. Il corrispettivo di cui all’articolo 4 è erogato secondo le seguenti modalità:
- una prima quota, pari al 20% dell’importo complessivo, è riconosciuta a titolo di anticipo entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e successivamente all’approvazione del Piano pluriennale;
- i successivi pagamenti sono effettuati dall’OI a fronte di presentazione di Stati di Avanzamento Lavori relativi a spese effettivamente sostenute, debitamente giustificati e rendicontati sulla base di quanto stabilito all’interno di apposito disciplinare di rendicontazione che sarà trasmesso dall’OI ad Invitalia; il pagamento del corrispettivo avverrà solo a seguito della verifica di coerenza e pertinenza dei costi esposti nella rendicontazione di cui sopra.
2. L’OI valuta l’ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte approvando ciascuna rendicontazione effettuata e procede al pagamento entro 60 giorni dalla presentazione delle rendicontazioni di cui al punto precedente.
3. Ciascun pagamento è decurtato di un importo pari al 20% delle spese di volta in volta rendicontate e ritenute ammissibili, sino al recupero di quanto già erogato a titolo di anticipo ai sensi del comma 1.
4. Per ogni annualità del piano operativo 2016-2023 l’Agenzia dovrà presentare entro il mese di luglio di
ciascun anno, con riferimento all’anno precedente, almeno una richiesta di pagamento.
5. Per l’annualità 2023, al fine di effettuare la liquidazione dell’importo a saldo, l’OI procederà all’erogazione dell’importo residuo, a fronte della richiesta di pagamento finale che l’Agenzia dovrà presentare entro il 30 settembre 2023. La richiesta di pagamento finale dovrà indicare l’importo richiesto per le attività svolte dal 1 gennaio 2023 e fino al completamento del servizio di assistenza tecnica, sulla base di una previsione dei costi da sostenere rispetto alla pianificazione delle attività non ancora realizzate.
6. L’importo richiesto su base previsionale o comunque non oggetto di rendicontazione dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, di importo pari alla somma da erogare. La fideiussione o la polizza dovrà avere durata fino al 30 giugno 2024 con effetto fino alla data in cui l’OI, ricevuta da parte dell’Agenzia la richiesta di svincolo unitamente alla documentazione di spesa, certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite. Tale richiesta di svincolo dovrà essere inoltrata dall’Agenzia entro il 30 aprile 2024 in sede di presentazione della documentazione attestante la spesa effettivamente sostenuta. Le spese sostenute dall’Agenzia per la concessione della fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) relativa alla annualità 2023 sono ammissibili a rendicontazione.
7. Qualora l’importo rendicontato a consuntivo risulti inferiore a quanto previsto, l’OI procederà a un’escussione parziale o totale della fideiussione bancaria o polizza assicurativa presentata pari all’importo pagato in eccedenza. Nel caso in cui l’importo rendicontato a consuntivo sia superiore a quanto presentato, nulla sarà corrisposto dall’OI.
8. Le richieste di pagamento intermedie e finale devono essere articolate con riferimento all’obiettivo specifico di cui all’art. 1 della presente Convenzione e alle categorie di spesa di cui al comma successivo del presente articolo.
9. La rendicontazione di Invitalia, ai fini della liquidazione dei corrispettivi, sarà articolata per le seguenti categorie di spesa:
- costi del personale con indicazione dei nominativi, livello di inquadramento, impegno temporale (ore/giorni) prestati alla commessa, dettaglio delle attività svolte dal singolo con riferimento alle attività individuate nel Piano Operativo di riferimento, costo imputato alla commessa e indicazione di eventuali costi di missione. Il costo del personale nonché dei collaboratori esterni sarà rimborsato sulla base dei costi effettivamente sostenuti dall’Agenzia includendo la retribuzione lorda, la differita e gli oneri sociali;
- acquisizione di beni e servizi, fornendo l’elenco analitico dei titoli di spesa e relativi importi, specificando le modalità di acquisizione dei beni e servizi;
- costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività, fino ad un massimo del 25% dei costi diretti ammissibili (personale/collaboratori e acquisizione beni e servizi), con indicazione delle modalità di calcolo dell’imputazione delle stesse alla commessa.
10. La rendicontazione sarà accompagnata da una relazione tecnico-amministrativa delle attività svolte da Invitalia.
11. Il pagamento del corrispettivo, da parte dell’OI, avverrà a seguito della verifica di coerenza e pertinenza dei costi esposti nella rendicontazione di cui sopra.
12. La documentazione di spesa è conservata presso Invitalia per non meno di cinque anni dal completamento di tutti gli adempimenti relativi al PON “Imprese e Competitività” 2014-2020 ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte dell’OI e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.
Articolo 6 (Restituzioni)
1. In caso di erogazioni di somme non dovute, imputabili al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, addebitabili all’Agenzia, questa si impegna a restituire tempestivamente le risorse percepite all’OI.
2. L’Agenzia è tenuta altresì alla restituzione delle somme percepite nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e dalla Convenzione.
3. L’OI si rivarrà, in tali casi, sulle quote di corrispettivo ancora da erogare in forza della presente Convenzione e sulle somme che, in dipendenza da qualunque rapporto tra le Parti, siano dovute all’Agenzia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In difetto, si procederà al recupero mediante ruolo delle risorse finanziarie spettanti all’OI, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 46/1999.
Articolo 7 (Interruzione)
1. Nei casi di interruzione delle attività, per cause non imputabili ad Invitalia, modifiche normative intervenute successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, venir meno dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, l’OI, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il corrispettivo spettante, commisurato ai costi sostenuti e agli impegni già assunti formalmente in forza di contratti già sottoscritti e/o obbligazioni già in essere all’atto del verificarsi delle cause dell’interruzione.
2. L’eventuale importo erogato ad Invitalia a titolo di anticipazione e non rendicontato che risulti eccedente a seguito dell’interruzione dovrà essere rimborsato. L’OI si rivarrà, in tali casi, sulla quota di corrispettivo ancora da erogare.
3. Con riferimento alle modalità di recupero, si applica l’articolo 6, comma 3 della presente Convenzione.
Articolo 8 (Informazione e Pubblicità)
1. Invitalia è tenuta al rispetto degli obblighi di Informazione e Pubblicità, previsti dalla normativa comunitaria.
Articolo 9 (Durata)
1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino al completamento delle attività previste nel PON “Imprese e Competitività”.
2. L’ammissibilità delle spese sostenute a fronte di prestazioni previste nell’ambito della presente Convenzione decorre dal 1° gennaio 2014.
Articolo 10
(Modifiche)
1. Eventuali modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto.
Articolo 11
(Trasparenza e prevenzione della corruzione)
1. Ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, della avvenuta sottoscrizione della presente convenzione sarà data notizia nella apposita sezione del sito del MISE, a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione, il personale di Invitalia che collaborerà con la struttura dell’OI, sarà tenuto al rispetto del codice di comportamento valido per i dipendenti del Ministero dello sviluppo economico, di cui al DM 17 marzo 2015.
Articolo 12 (Riservatezza)
1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Xxxxxxxxx viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l’Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
Articolo 13 (Diritto di recesso)
1. L’OI può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti di Xxxxxxxxx, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività, intervengano fatti e provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della medesima Convenzione e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciuti ad Invitalia i costi sostenuti e valutati ammissibili alla data di comunicazione scritta del recesso, nonché quelli che, anche se non materialmente sostenuti, risultino già impegnati con atti giuridicamente vincolanti in forza di contratti già sottoscritti e/o obbligazioni già in essere all’atto del recesso.
Articolo 14
(Consenso al trattamento dei dati personali)
1. Le parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all’esecuzione della presente Convenzione.
Articolo 15 (Controversie)
1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle parti, il Foro di Roma.
Articolo 16 (Rinvio a norme)
1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia a quanto richiamato nelle premesse ed alla normativa vigente.
2. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 2-bis, della L. 7 agosto 1990, n.241.
Documento sottoscritto con firma digitale dalla Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx (Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare, Divisione VIII), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Documento sottoscritto con firma digitale dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.