Contract
Le “Condizioni Generali di Acquisto” qui di seguito riportate, debbono intendersi a tutti gli effetti parte integrante dell’ordine di acquisto. Qualsiasi clausola aggiunta dal COMMITTENTE nel testo dell’ordine di acquisto avente uguale titolo, annulla e sostituisce in tutto o in parte la corrispondente clausola delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
1. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni riguardanti il presente ordine dovranno essere in forma scritta utilizzando il portale aziendale fornitori NCM, le mail dovranno essere utilizzate solo nei casi in cui il portale non è adatto al contenuto del messaggio in questione. Tutte le comunicazioni effettuate fuori dal portale devono essere indirizzate al referente presso l’ufficio Acquisti e/o Supply Chain di NCM ad esclusione delle questioni amministrative che vanno indirizzate al referente dell’Amministrazione NCM.
2. OBBLIGHI DELLE PARTI
I seguenti articoli 2.1 e 2.2 si applicheranno in caso di fornitura esclusivamente di Lavorazioni. Il seguente articolo 2.3 si applicherà in caso di fornitura di Prodotti verticalizzati. Tutti i seguenti articoli 2.1, 2.2 e 2.3 si applicheranno cumulativamente in caso di fornitura di entrambi.
2.1. Obblighi del Fornitore di Lavorazioni
2.1.1. Il FORNITORE si obbliga ad eseguire, a seguito della ricezione degli ORDINATIVI di cui all’art.3 che segue, le lavorazioni indicate e dettagliate all’interno dell’ordine di acquisto.
2.1.2. Il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a garantire per tutta la vigenza degli ORDINATIVI un’adeguata struttura tecnica ed industriale che consenta la regolare e puntuale esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.
2.1.3. Il FORNITORE dovrà rispettare le normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza.
2.1.4. Le LAVORAZIONI devono essere effettuate dal FORNITORE presso il luogo concordato tra le PARTI; eventuali variazioni del luogo dovranno essere preventivamente comunicate dal FORNITORE ed accettate dal COMMITTENTE.
2.1.5. Per tutta la durata del presente ordine il FORNITORE deve garantire il livello di qualità richiesto e per il quale è stato identificato come FORNITORE ed iscritto nello specifico albo.
2.2. Materiali forniti dal Committente al Fornitore di Lavorazioni
2.2.1. Per l’esecuzione della fornitura il COMMITTENTE fornirà al FORNITORE i semilavorati o i materiali di volta in volta indicati nel relativo Documento di Trasporto (DDT).
2.2.2. Il FORNITORE dovrà segnalare prontamente al COMMITTENTE ogni mancanza, difetto o vizio riconoscibile nei semilavorati o materiali entro 2 (due) giorni dalla consegna. La tempestiva segnalazione, nel caso in cui il COMMITTENTE decida di non provvedere alla sostituzione del SEMILAVORATO difettoso e lo comunichi per iscritto al FORNITORE, esclude la responsabilità del FORNITORE per le conseguenze che i vizi o i difetti dei SEMILAVORATI possono avere sulla lavorazione ad opera del FORNITORE stesso.
2.2.3. In caso di tardiva comunicazione del FORNITORE sulle mancanze, difetti o vizi riscontrati, sarà facoltà del COMMITTENTE addebitare al FORNITORE eventuali costi accessori o aggiuntivi per il reperimento dei nuovi SEMILAVORATI.
2.3. Obblighi del Fornitore di Prodotti Verticalizzati
2.3.1. Il FORNITORE si obbliga a realizzare, nell’interesse del COMMITTENTE e a seguito della ricezione degli ORDINATIVI di cui all’art.3 che segue, i prodotti indicati e dettagliati all’interno dell’ordine di acquisto.
2.3.2. Il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE a garantire per tutta la vigenza degli ORDINATIVI un’adeguata struttura tecnica ed industriale che consenta la regolare e puntuale esecuzione dei suoi obblighi contrattuali.
2.3.3. Il FORNITORE dovrà rispettare le normative nazionali ed internazionali in materia di sicurezza.
2.3.4. Per tutta la durata del presente ordine, il FORNITORE deve garantire il livello di qualità richiesto e per il quale è stato identificato come FORNITORE ed iscritto nello specifico albo.
3. ORDINATIVI ED ACCETTAZIONI
3.1. Il COMMITTENTE dovrà inviare al FORNITORE degli ordinativi ed eventuali materiali in Conto Lavoro tramite un DDT. Gli ORDINATIVI riporteranno una chiara e dettagliata descrizione dei PRODOTTI, delle LAVORAZIONI o dei SEMILAVORATI richiesti oltre al corrispettivo concordato e le altre condizioni commerciali.
3.2. Le Condizioni Generali di Acquisto, se non allegate all’ordine, sono disponibili presso il COMMITTENTE e scaricabili dal portale o dal sito internet. Le Condizioni di Acquisto, se menzionate negli ORDINATIVI, si intendono quindi tacitamente accettate se non risultano agli atti contestazioni specifiche.
3.3. Le PARTI concordano che gli ORDINATIVI dovranno intendersi come autorizzazione a procedere nell’esecuzione della fornitura. Negli ORDINATIVI è specificata la data di consegna contrattuale. Le PARTI concordano altresì che la data di consegna contrattuale può essere di volta in volta modificata automaticamente in caso di variazione e accettazione nel portale telematico del COMMITTENTE. La data di consegna richiesta in ordine, se dal FORNITORE non ripianificata entro 2 giorni dalla ricezione dell’ordine a portale, sarà ritenuta accettata. Le date di consegna indicate nel PORTALE saranno considerate vincolanti per il FORNITORE laddove rispettino il lead-time standard eventualmente concordato tra le PARTI. La modifica dei termini di consegna si intenderà quindi valida solo dietro approvazione del COMMITTENTE. La data di consegna contrattuale sarà quindi sempre quella riportata nel portale del COMMITTENTE.
3.4. Il COMMITTENTE metterà quindi a disposizione del FORNITORE l’accesso al proprio PORTALE, tramite il quale le PARTI potranno anche scambiarsi dati tecnici quali disegni e informazioni relative allo stato di esecuzione degli ORDINATIVI.
4. PROPRIETA’ DEL COMMITTENTE
Durante l’esecuzione dell’ordine di acquisto gli strumenti, l’equipaggiamento od il materiale eventualmente forniti dal COMMITTENTE al FORNITORE, o specificamente pagati dal COMMITTENTE, incluso qualsiasi pezzo in sostituzione o qualsiasi altro materiale necessario, saranno e rimarranno di proprietà del COMMITTENTE.
Tale materiale e, quando praticabile, ogni singolo componente di questi, dovrà essere marcato e comunque adeguatamente identificato dal FORNITORE come proprietà del COMMITTENTE; dovrà essere immagazzinato al sicuro, separatamente rispetto al materiale di proprietà del FORNITORE ed utilizzato solo a fronte di ogni specifico ordine del COMMITTENTE. Il materiale oggetto della proprietà, mentre è sotto il controllo del FORNITORE, dovrà essere custodito a rischio del FORNITORE a sue spese ed è responsabile per un ammontare equivalente al costo della sostituzione o della sua perdita. Dovrà inoltre essere pronto per essere spostato su richiesta scritta del
COMMITTENTE ed in tal caso il FORNITORE dovrà preparare tale materiale per la spedizione. Lo dovrà riconsegnare a sue spese al COMMITTENTE, nella stessa condizione originaria di ricezione, eccetto il ragionevole uso e consumo. La corretta gestione del materiale inviato dal COMMITTENTE al FORNITORE in Xxxxx Xxxxxx dovrà essere gestito come indicato nella procedura NTQ340.
5. TERMINI DI CONSEGNA
5.1. I termini per l’esecuzione delle LAVORAZIONI o per la consegna dei PRODOTTI saranno determinati dal COMMITTENTE all’interno degli ORDINATIVI, nel rispetto del lead-time concordato tra le PARTI. Il termine di consegna è quindi automaticamente riportato nel PORTALE costituendo di fatto una SCHEDULAZIONE dinamica.
5.2. Il FORNITORE sarà tenuto, con cadenza giornaliera, ad aggiornare nel PORTALE le eventuali variazioni della SCHEDULAZIONE.
5.3. Nel caso in cui il FORNITORE proponga una nuova data di consegna, quest’ultima si intenderà accettata dal COMMITTENTE solo nel caso di validazione della stessa nel PORTALE (vedasi anche art. 3.3).
5.4. In caso di mancata validazione nel PORTALE, un ritardo nella consegna che si protragga oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine comporterà il diritto del COMMITTENTE ad una penale pari all’1% del corrispettivo convenuto per ogni giorno di ritardo a partire dall’undicesimo giorno; la penale comunque non potrà eccedere il 20% del corrispettivo concordato.
5.5. Nel caso in cui il ritardo nella consegna ecceda il termine di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.1382 del Codice Civile, è fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l’ammontare delle penali, che il COMMITTENTE dovesse sopportare a causa del ritardo occorso, compresi i maggiori costi che il COMMITTENTE dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato.
6. MODALITA’ DI CONSEGNA
6.1. I PRODOTTI e/o le LAVORAZIONI devono essere indirizzati dal FORNITORE presso lo stabilimento sito in xxx X. Xxxx 00, Xxxxxxx (XX), salvo diverse disposizioni dettate dal COMMITTENTE, negli orari abilitati per il carico e scarico merci. L’accesso merci è localizzato alla Via Xxxxxxx Xxxxxxxx.
6.2. La spedizione dei PRODOTTI/LAVORAZIONI dovrà avvenire a cura del FORNITORE, Franco stabilimento NCM.
6.3. Il FORNITORE, nel caso in cui diversi accordi indicati in ordine, stabilissero condizioni di resa non a suo carico, dovrà utilizzare i trasportatori e/o gli spedizionieri indicati dal COMMITTENTE. In caso di inosservanza, il COMMITTENTE provvederà ad addebitare le spese sostenute. Il FORNITORE, qualora fosse autorizzato dal COMMITTENTE ad effettuare direttamente la spedizione, dovrà utilizzare il mezzo più idoneo ed economico e documentarne il costo mediante regolari fatture.
6.4. Lo svincolo del materiale si intende eseguito con riserva di controllo. Nel caso di resa “franco destinazione” la qualità e il peso riconosciuti, sono quelli rilevati all’arrivo negli stabilimenti del COMMITTENTE o nei luoghi da esso indicati.
7. SOSPENSIONE DELL’ORDINE
Sarà facoltà del COMMITTENTE sospendere temporaneamente, previa notifica al FORNITORE, un ordine o parte di esso qualora si verifichino circostanze tali da determinare un mutamento rilevante delle condizione che hanno portato alla stipula dell’ordine stesso.
A seguito della ricezione della notifica, il FORNITORE sospenderà prontamente l’esecuzione del lavoro per il periodo indicato, avendo cura di salvaguardare i lavori ancora in fase di esecuzione ed il materiale, le forniture e le apparecchiature in suo possesso per l’esecuzione del lavoro.
Il COMMITTENTE potrà in ogni momento revocare la sospensione, per tutto o parte del lavoro sospeso, mediante notifica al FORNITORE, specificando la data effettiva della revoca.
Il FORNITORE, quindi, riprenderà l’esecuzione del lavoro, a partire dalla data specificata nella revoca notificata. Se la sospensione dell’ordine supera i 6 mesi sarà facoltà del FORNITORE chiedere compensazione per i costi di lavorazione sostenuti fino al momento della sospensione stessa.
8. IMBALLAGGIO
Il FORNITORE dovrà provvedere ad una adeguata pulizia, protezione ed imballaggio dei materiali oggetto della fornitura, secondo quanto specificato nell’ordine di acquisto, oppure, se non specificato nell’ordine, secondo le migliori tecniche generalmente applicate nel commercio, in maniera tale da garantire che i componenti sciolti possano essere facilmente controllati e i pezzi di macchina lavorati non siano danneggiati durante il trasporto. In ogni caso il FORNITORE sarà interamente responsabile per tutti i danni subiti dal materiale per imballaggio non idoneo e dovrà risarcire il COMMITTENTE per tutte le conseguenze derivanti. I materiali che per dimensione o peso non permettessero un imballo idoneo, dovranno essere sistemati su pianali, pallet, o comunque appoggiati su traverse di spessore adeguato in modo da permettere il sollevamento e lo scarico in condizioni di sicurezza. I mezzi che giungessero a destinazione presentando difficoltà di scarico, non saranno accettati e verranno rimandati al mittente.
9. MODALITA DI LAVORAZIONE E/O PRODUZIONE
9.1. Nell’esecuzione della prestazione, il FORNITORE dovrà attenersi alle specifiche tecniche e di qualità riportate negli ORDINATIVI e/o negli allegati agli ORDINATIVI. Il COMMITTENTE potrà modificare le direttive tecniche riportate negli ORDINATIVI con le modalità previste dall’art.1, salva l’eventuale necessità di adeguare il corrispettivo ai sensi dell’art.14 che segue.
9.2. E’ responsabilità del FORNITORE verificare che la documentazione in suo possesso per l’espletamento della fornitura sia completa ed aggiornata secondo quanto indicato nell’ordine; nonché è responsabilità del FORNITORE seguire tutte le indicazioni contenute nelle prescrizioni di processo inserite con nota di ordine.
9.3. Per l’attività di realizzazione dei PRODOTTI e/o esecuzione delle LAVORAZIONI, il FORNITORE potrebbe avere la necessità di realizzare o acquistare delle specifiche attrezzature. In tal caso il COMMITTENTE deciderà a sua insindacabile discrezione se farsi carico delle spese relative alla realizzazione e/o all’acquisto di tali attrezzature o meno. Nel caso il COMMITTENTE concordi con la partecipazione a tutto o parte del costo di dette attrezzature, l’importo riconosciuto verrà coperto da specifico ORDINE. Le PARTI concordano sin d’ora che saranno disponibili a stipulare un Contratto di Comodato d’Uso che regoli l’utilizzo di dette attrezzature che rimarranno di proprietà del COMMITTENTE, ovvero del cliente del COMMITTENTE.
10. TERMINI DI COLLAUDO DEL COMMITTENTE
10.1. La verifica da parte del COMMITTENTE della corretta realizzazione dei PRODOTTI e/o esecuzione delle LAVORAZIONI dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla consegna delle LAVORAZIONI o dei PRODOTTI.
10.2. Resta salvo il diritto del COMMITTENTE ad emettere eventuali addebiti per scarti e/o rilavorazioni.
11. COLLAUDO E CERTIFICAZIONI DEL FORNITORE
I materiali forniti a fronte di ordini del COMMITTENTE, dovranno sempre essere corredati di una copia della certificazione richiesta, nella specificità delle lavorazioni meccaniche, una copia del PDC (Piano di Xxxxxxxx) compilato deve essere sempre prodotto ed inserito nel portale del COMMITTENTE prima della consegna e per ciascun lotto di produzione. Tutta la certificazione prodotta dal FORNITORE, anche quella richiesta ma non soggetta alla trasmissione al COMMITTENTE, dovrà essere dal FORNITORE accuratamente archiviata per un periodo di almeno 10 anni ed in caso eventuale esplicita richiesta del COMMITTENTE, a questi tempestivamente inviata.
Tutta la certificazione da produrre costituisce a tutti gli effetti parte integrante della fornitura. Il mancato invio della certificazione potrà costituire motivo per rifiutare i materiali spediti dal FORNITORE. Qualora ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE i materiali fossero ugualmente trattenuti ed utilizzati, i termini di pagamento della relativa fattura decorreranno inderogabilmente dalla data di ricevimento della documentazione mancante.
Requisiti di Qualità Fornitori applicabili secondo SQR-NCM disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
12. MODALITA’ DI VERIFICA E CONTESTAZIONI
12.1. La verifica dei PRODOTTI o delle LAVORAZIONI eseguite avverrà presso la sede del COMMITTENTE, tramite il proprio servizio di controllo qualità.
12.2. Ogni contestazione dovrà essere comunicata al FORNITORE in forma scritta, con la chiara descrizione delle difformità rilevate.
12.3. E’ facoltà del COMMITTENTE inviare i particolari in rilavorazione presso il FORNITORE a titolo gratuito o rilavorarli in casa addebitando i relativi costi di rilavorazione ed i corrispettivi eventualmente già riconosciuti.
12.4. A seguito delle contestazioni da parte del COMMITTENTE, il FORNITORE, qualora incaricato dallo stesso, dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, difetti o difformità riscontrate nel più breve tempo possibile e comunque entro massimo 4 (quattro) giorni dalla contestazione salvo differenti accordi.
12.5. Nel caso in cui la contestazione da parte del COMMITTENTE comporti lo scarto del PRODOTTO o LAVORAZIONE, sarà diritto del COMMITTENTE, oltre al mancato riconoscimento del corrispettivo se non pagato (eventualmente sotto forma di diritto di ricevere eventuale nota di credito nel caso di fatture già emesse), l’addebitare il costo del materiale eventualmente fornito dal COMMITTENTE sommando ulteriori costi sostenuti per le lavorazioni già eseguite sulla parte inviata in Conto Lavoro.
12.6. La contestazione comporterà la proroga del termine di pagamento del corrispettivo sino a che il FORNITORE non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo.
12.7. Il semilavorato inutilizzabile resterà presso la sede del COMMITTENTE, per tutto il tempo necessario ad ottenere dal Cliente del COMMITTENTE autorizzazione alla restituzione od allo smaltimento.
Nel caso di autorizzazione allo smaltimento, il semilavorato diventa di proprietà del FORNITORE e potrà ritirarlo presso la sede del COMMITTENTE entro trenta giorni dalla notifica della resa disponibilità. Trascorso tale termine il COMMITTENTE avrà facoltà di smaltimento.
12.8. Per ogni non conformità di prodotto o di processo non segnalata con apposita CONCESSIONE a PORTALE che il COMMITTENTE dovrà gestire a causa del FORNITORE, il COMMITTENTE addebiterà un costo forfettario pari ad € 200,00.
Sulle non conformità dichiarate, le possibilità sono le seguenti:
- il prodotto può essere recuperato e la rilavorazione è fatta dal FORNITORE;
- il prodotto può essere recuperato e la rilavorazione è fatta dal COMMITTENTE o terzi Fornitori;
- il prodotto non può essere recuperato.
In questi casi gli addebiti saranno i seguenti:
- nessun addebito;
- addebiti dei costi sostenuti per il recupero;
- addebito del valore del prodotto o del materiale, comprensivo delle lavorazioni eseguite sullo stesso antecedenti alla fase dello scarto.
13. CONTESTAZIONI SUCCESSIVE ALLA VERIFICA
13.1. In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulti o che non siano emersi nel corso della verifica perché comunque di difficile riscontro, le contestazioni devono essere dal COMMITTENTE effettuate, nelle forme e secondo le modalità indicate nell’art.1, entro i termini stabiliti dalla legge; i termini inderogabili sono quelli previsti dalle norme dettate per l’appalto e per la vendita, a seconda delle singole fattispecie concrete:
i) Se si applicano le regole dell’appalto 60 giorni dalla scoperta del vizio ed entro due anni dalla consegna (art. 1667 c.c. e ss.).
ii) Se si applicano le regole della vendita 8 giorni dalla scoperta del vizio ed entro un anno dalla consegna (art. 1495 c.c. e ss.).
14. CORRISPETTIVI
14.1. I corrispettivi dovuti dal COMMITTENTE sono precisati negli ORDINATIVI e sempre desunti da offerte, da ordini precedenti o da eventuale LISTINO.
14.2. Qualora nel corso dell’esecuzione vengano apportate varianti o modifiche nelle lavorazioni concordate, il corrispettivo potrà essere adeguato all’eventuale variazione dei costi di produzione e concordato quindi di volta in volta tra le PARTI.
14.3. Le PARTI si impegnano a rinegoziare i corrispettivi in buona fede per tenere conto degli eventuali sconti periodicamente imposti al COMMITTENTE dal cliente finale dello stesso.
15. TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
15.1. Il pagamento delle lavorazioni dovrà avvenire con i termini concordati confermati nel rispettivo ordine. Il FORNITORE, entro il 10 di ogni mese, emetterà fattura che riepiloghi le forniture del mese precedente.
15.2. Con l’accettazione degli ordinativi il FORNITORE riconosce e dichiara che il termine di pagamento convenuto costituisce deroga espressa dei termini ordinari di pagamento previsti ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, così come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012 n.192.
16. FATTURAZIONE
16.1. La consegna da parte del FORNITORE dei PRODOTTI e/o delle LAVORAZIONI oggetto di ciascun ORDINATIVO sarà accompagnata dal relativo DDT (Documento di Trasporto).
16.2. La fatturazione dovrà essere mensile, riepilogativa di tutte le righe d’ordine evase nel corso del mese, indicando i DDT di riferimento, i codici prodotto consegnati, la loro descrizione ed il costo unitario.
16.3. L’originale della fattura deve essere spedita all’indirizzo indicato nell’ordine di acquisto tramite posta o anche esclusivamente mezzo posta elettronica agli indirizzi specifici dell’Amministrazione del COMMITTENTE. Le fatture non contenenti i dati come sopra indicati saranno considerate incomplete e restituite al FORNITORE.
16.4. In caso di materiale spedito verso destinazioni diverse rispetto allo stabilimento/magazzino del COMMITTENTE, sempre nel rispetto di indicazioni del COMMITTENTE, una copia dei documenti di consegna dovrà essere spedita all’Ufficio Acquisti per fini amministrativi.
16.5. Se la documentazione spedita al COMMITTENTE viene trovata incompleta o non conforme con le precedenti istruzioni, i termini di pagamento delle relative fatture decorreranno dalla ricezione della completa e corretta documentazione richiesta.
16.6. Nessun costo extra sarà ammesso in fattura senza specifica accettazione scritta del COMMITTENTE (i.e. Imballi, trasporti, bolli o altre spese accessorie).
17. AGEVOLAZIONE I.V.A.
La fattura del FORNITORE sarà soggetta alle condizioni fiscali in vigore al momento dell’emissione. Il COMMITTENTE si riserva il diritto di inviare al FORNITORE nei tempi previsti dalla legge lettere di esenzione dall’applicazione dell’IVA sulle forniture, laddove ne sussistano i requisiti.
18. DIRITTI DI PRIVATIVA E PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how forniti dal COMMITTENTE per l’esecuzione della fornitura rimangono di sua esclusiva proprietà o di proprietà del cliente finale. Il FORNITORE non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti negli ORDINATIVI e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso del COMMITTENTE manifestato nei modi previsti dall’art.1.
I diritti economici relativi ad eventuali invenzioni o innovazioni che il FORNITORE realizzi nell’esecuzione degli ORDINATIVI, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal COMMITTENTE, apparteranno di diritto al COMMITTENTE stesso. Le PARTI convengono espressamente che il corrispettivo pattuito negli ORDINATIVI rappresenta controprestazione adeguata per questa clausola sui diritti di proprietà intellettuale.
19. ACCESSO E RISERVATEZZA DEL COMMITENTE
19.1. Il COMMITTENTE può accedere ai locali ove il FORNITORE svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento della realizzazione dei PRODOTTI e/o dell’esecuzione delle LAVORAZIONI. La facoltà di accesso potrà essere esercitata dal COMMITTENTE in qualsiasi momento, senza necessità di un preavviso, ma comunque durante il normale orario di lavoro.
20. RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
20.1. Il FORNITORE risponde della qualità dei PRODOTTI e/o delle LAVORAZIONI eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni di queste condizioni e alle regole dell’arte.
20.2. Il FORNITORE non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità dei PRODOTTI o delle LAVORAZIONI che derivino dalle specifiche tecniche fornite dal COMMITTENTE. Il FORNITORE è però tenuto a segnalare al COMMITTENTE entro 5 (cinque) giorni, nelle forme e con le modalità previste dall’art.1, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive ricevute, che siano stati dal FORNITORE stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l’impiego di adeguata diligenza.
20.3. Il COMMITTENTE o il FORNITORE che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi in connessione con quanto regolato dagli ORDINATIVI devono tempestivamente darne notizia all’altra PARTE nei modi previsti dall’art.1.
20.4. Il FORNITORE dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del COMMITTENTE, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla fornitura oggetto dell’ordine.
20.5. Il FORNITORE sarà tenuto a conservare rigorosamente il segreto professionale e la riservatezza, e dovrà astenersi dal divulgare, comunicare o rendere noto a persone non autorizzate, qualsivoglia conoscenza o informazione relativa alla produzione, alle attività tecniche o ai dati commerciali (comprese le informazioni sulla clientela, i piani aziendali e informazioni analoghe) di natura necessariamente riservata e di cui il FORNITORE verrà a conoscenza nell’ambito o per motivi inerenti al suo rapporto con il COMMITTENTE.
20.6. Tale vincolo di segretezza deve essere rigorosamente osservato dal FORNITORE per un periodo di venti anni in ragione del rapporto professionale instaurato con il COMMITTENTE e rimarrà valido anche dopo il termine della collaborazione con lo stesso, sia per annullamento degli ORDINATIVI che per altri motivi.
20.7. Il FORNITORE sarà ritenuto responsabile del risarcimento per qualsiasi danno o perdita causati al COMMITTENTE per effetto della non osservanza del vincolo di riservatezza.
21. FORZA MAGGIORE
21.1. Qualora l’esecuzione degli ORDINATIVI non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento. Il pagamento della prestazione decorrerà dalla data effettiva di consegna.
21.2. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle PARTI e non prevedibili con l’ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le PARTI (per esempio: guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, restrizioni dell’impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.).
21.3. Qualora il FORNITORE si trovi nell’impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo al COMMITTENTE, nelle forme previste dall’art.1, entro due giorni dal verificarsi dell’evento, indicando altresì la data in cui l’esecuzione dell’ordinativo potrà, presumibilmente, essere ripresa.
21.4. Qualora le cause di forza maggiore perdurino o si possa ragionevolmente prevedere che perdurino per più di 90 (novanta) giorni, il COMMITTENTE avrà facoltà di annullare gli ORDINATIVI.
22. ASSICURAZIONE
Il FORNITORE adotterà tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare qualsiasi danno alle persone e alla proprietà del COMMITTENTE e/o di terze parti, durante l’esecuzione dei lavori oggetto dell’ordine, eccetto il caso in cui tali lesioni siano state unica e diretta conseguenza della negligenza del COMMITTENTE o dei suoi Clienti. Resta inteso che il FORNITORE indennizzerà e tutelerà il COMMITTENTE rispetto a qualunque rivendicazione comunque motivata da un’azione o da un’omissione del FORNITORE stesso, dei suoi agenti, dipendenti o sub fornitori. Il FORNITORE, durante l’esecuzione dell’ordine, dovrà accendere a proprie spese un’assicurazione generale contro tutti i rischi, di completo gradimento del COMMITTENTE e dovrà fornire, su richiesta del COMMITTENTE, il relativo certificato rilasciato dal proprio assicuratore, o propri assicuratori, in cui si attesti che la copertura assicurativa è in atto. Una specifica assicurazione, ove ritenuto necessario, dovrà espressamente garantire non soltanto per il valore del materiale o del semilavorato reso inutilizzabile dalle errate lavorazioni eseguite, ma anche del costo di tutte le lavorazioni che il prodotto dovesse aver subito prima della consegna al COMMITTENTE e dei conseguenti controlli. Il FORNITORE si impegna altresì a non annullare o modificare i termini dell’assicurazione senza preventiva autorizzazione da parte del COMMITTENTE.
Oltre a quanto sopra indicato, il FORNITORE indennizzerà il COMMITTENTE per i danni alle persone ed alla proprietà che deriveranno dall’uso e dalla vendita del materiale, conformemente alla normativa italiana applicabile in fatto di assicurazione delle cose vendute.
23. CESSIONE DEL CONTRATTO
23.1. Il FORNITORE non potrà cedere o trasferire i diritti e/o le obbligazioni di cui agli ORDINATIVI salvo diversi accordi tra le PARTI.
24. CASI DI RISOLUZIONE DEGLI ORDINATIVI
24.1. Risoluzione degli ORDINATIVI senza motivo specifico.
Il COMMITTENTE avrà sempre il diritto di risolvere l’ordine di acquisto e dovrà comunicare tale decisione al FORNITORE in forma scritta. Una volta risolto, il COMMITTENTE ed il FORNITORE potranno negoziare eventuali spese di risoluzione in cui sia necessariamente incorso il FORNITORE, come diretta conseguenza della risoluzione. Tali spese dovranno essere ragionevoli, giustificate e documentate e dovranno essere considerate come unica e finale compensazione dovuta al FORNITORE per causa della risoluzione. Dal momento dell’avvenuto pagamento da parte del COMMITTENTE delle spese di risoluzione, il titolo della proprietà del materiale fornito, inclusi i manufatti e gli articoli di produzione già prodotti o in produzione e la relativa documentazione, passerà al COMMITTENTE. Per il periodo durante il quale il materiale sopra menzionato rimarrà fisicamente presso gli stabilimenti del FORNITORE, il FORNITORE sarà ritenuto direttamente responsabile per la sua buona conservazione e custodia.
24.2. Risoluzione degli ORDINATIVI per inadempimento.
In caso di grave inadempienza contrattuale o comportamento gravemente scorretto, come anche di grave negligenza o di sostanziale incapacità ad assicurare la prestazione da parte del FORNITORE, il COMMITTENTE potrà risolvere gli ORDINATIVI con effetto immediato. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera grave inadempienza la violazione, anche non reiterata, delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 9, 18 e 20 delle Condizioni Generali di Acquisto. In caso di grave inadempienza da parte del FORNITORE, il COMMITTENTE avrà il diritto di sospendere i pagamenti, salvo il maggior danno da quantificare nella sede adeguata.
24.3. Risoluzione degli ORDINATIVI per fallimento o insolvenza del fornitore.
Se un procedimento di fallimento o di insolvenza viene intentato nei riguardi del FORNITORE, il COMMITTENTE avrà la facoltà, previa notifica di risoluzione per inadempimento, di risolvere gli ORDINATIVI o parte di essi senza alcuna responsabilità né il pagamento di alcuna spesa di risoluzione, ad eccezione del materiale, spedito ed accettato entro un ragionevole periodo di tempo dopo tale risoluzione.
Il presente articolo deve essere inteso in aggiunta a qualsiasi altro diritto e rimedio garantito dalla legge applicabile, incluso il risarcimento per qualsiasi danno documentato eventualmente sofferto dal COMMITTENTE in relazione al presente articolo.
25. TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE
25.1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione degli ORDINATIVI, le PARTI devono preliminarmente intraprendere il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la CCIAA di Perugia.
25.2. La domanda di conciliazione dovrà essere presentata congiuntamente dalle PARTI, o dalla PARTE più diligente, presso la Segreteria della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Perugia.
26. CLAUSOLA COMPROMISSORIA
26.1. Tutte le controversie derivanti dagli ORDINATIVI, qualora fallisca il tentativo di conciliazione di cui all’art.25, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale di Perugia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati ognuno da ciascuna parte, ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri già designati o, in mancanza di accordo, nominati dalla Camera Arbitrale di Perugia. Il Tribunale Arbitrale ha natura rituale e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile. Il lodo dovrà essere reso entro 90 giorni.
27. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Le parti si danno reciprocamente atto di essere state informate ai sensi dell'art. 13 Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei loro dati personali, necessari all'esecuzione del Contratto e ai consequenziali obblighi di legge, di natura contabile e fiscale. Ciascuna delle parti dichiara di avere acquisito in modo lecito i dati personali che comunicherà all'altra parte e che essi sono esatti ed aggiornati. Le parti consentiranno l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22, GDPR, anche agli interessati dei quali trattano i dati personali in esecuzione del presente ordine, che potranno azionarli inviando una e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. A detto indirizzo potranno essere richieste anche informazioni ulteriori su questo trattamento.
28. CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
In ambito di Codice Etico e Modello di Organizzazione, gestione e controllo Ex D.Lgs 231/2001 (MOGC) il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza del contenuto del D.Lgs n. 231/2001 in tema di Responsabilità Amministrativa delle Società, del Codice Etico e del MOGC del CLIENTE disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx. Eventuali violazioni del Codice Etico o del Modello potranno determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del Contratto, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal CLIENTE.
29. DISPOSIZIONI FINALI
29.1. Nel caso in cui qualsiasi termine, disposizione, clausola, frase, articolo o altra parte di queste Condizioni Generali di Acquisto siano ritenute invalide, illegali, contrarie all'ordine pubblico, nulle o inapplicabili dalla legge, le PARTI intendono che le restanti disposizioni rimangano in pieno vigore ed efficacia. In seguito a tale determinazione che qualsiasi termine o altra disposizione dovesse essere ritenuta invalida, illegale, contraria all'ordine pubblico, nulla o inapplicabile in legge a qualsiasi persona o circostanza, le PARTI si impegnano a sostituire tale clausola con una clausola valida ed efficace che si avvicini il più possibile all'effettivo intento della disposizione originale.
29.2. Gli ORDINATIVI non costituiscono vincolo di esclusiva per le PARTI per l’acquisto e la fornitura dei PRODOTTI e/o LAVORAZIONI.
29.3. Gli ORDINATIVI con le loro Condizioni Generali saranno disciplinati dalla legge Italiana. Ogni riferimento a leggi o a disposizioni di legge si deve intendere riferito a ogni successiva modifica o reiterazione delle stesse o a qualsivoglia regola o regolamento emanato ai loro sensi o a ogni atto avente forza di legge che abroghi o sostituisca la disposizione alla quale si riferisce.
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