REPUBBLICA ITALIANA
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO LOTTO 1 COMUNE DI LATINA
REP.N°
CONTRATTO: …………………………………………………..
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciassette in questo giorno del mese di in Latina nella Casa Comunale - Piazza del Popolo.
Avanti a me , Segretario Generale del Comune di Latina, sono personalmente comparsi:
1) Il Dott. nato a il / / domiciliato per la carica nella Casa Comunale nella qualità di Dirigente Comunale del Servizio “ ” e legale rappresentante del Comune di Latina - Partita IVA n°00097020598 il quale dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, per gli effetti del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000, della disposizione del Sindaco Prot. del / / , e dell’Ordine di Servizio del Direttore Generale Prot. del / / , depositati agli atti del Comune di Latina;
2) Il Sig. , nato a ( ) il
/ / domiciliato come appresso nella sede sociale, il quale dichiara di
intervenire al presente atto in qualità di Socio Amministratore con firma disgiunta e legale rappresentante dell’Impresa , Codice Fiscale
e Partita IVA N° con sede in ( ) Via n° iscritta al n° del Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. di come risulta dal certificato rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. in data / / che in copia conforme è depositato agli atti di questo Comune. (appaltatrice in forma singola)
(Ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
Capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1) impresa con sede in , via codice fiscale e partita IVA ;
2) impresa con sede in , via codice fiscale e partita IVA ; di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”;
Detti comparenti, della cui identità personale, io, ufficiale rogante, sono certo, rinunziano di comune accordo e con il mio consenso alla assistenza dei testimoni e premettono:
- che, con provvedimento dirigenziale n° 1754 del 06/11/2017 del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione si è, tra l’altro, determinato:
- Di approvare il progetto degli interventi di “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24, SUDDIVISI IN DUE DISTINTI LOTTI (LOTTO 1 NORD – EST E LOTTO 2 SUD- OVEST)” il cui corrispettivo massimo di lavori e servizi affidabili attraverso la conclusione di un accordo quadro avente validità biennale, ascende complessivamente per i due lotti ad € 1.932.000,00 a cui vanno aggiunte le somme a disposizione per € 668.000,00 per un totale complessivo di € 2.600.000,00, come risulta dai quadri economici riportati in premessa che, con il presente atto vengono approvati;
- Di dare atto che la presente determinazione a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 T.U.E.L., costituisce la prima fase della procedura di scelta del terzo contraente ed è finalizzata ad impegnare le somme allo scopo di poter procedere con l’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici nel rispetto della normativa vigente e senza creare c.d. debiti fuori bilancio;
- Di garantire la copertura finanziaria limitatamente ai due lotti minimi (Lotto 1 per € 749.750,17 e Lotto 2 per € 721.669,57), dando atto che, all’esaurimento dei lotti minimi, le prestazioni oggetto d’appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso offerto dall’aggiudicatario, secondo le modalità previste nel capitolato speciale e nell’offerta dell’aggiudicatario stesso;
- Di stabilire che i lavori saranno affidati "a misura" salvo alcune opere "a corpo" per compensare, in via forfettaria, le voci espressamente indicate nell’elenco prezzi ed aggiudicati secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del medesimo Decreto e la validità anche in presenza di una sola offerta;
- che con lo stesso provvedimento è stato approvato il seguente quadro economico del LOTTO 1 minimo garantito:
A1) | Importo lavori (soggetto a ribasso) | € 530.000,00 | |
A2) | Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) | € 26.500,00 | |
Sommano A | € 556.500,00 | ||
B) | Somme a disposizione | ||
B1) | IVA 22% su A) | € 122.430,00 | |
B2) | Spese Tecniche | € 20.000,00 | |
B3) | IVA 22% su Spese Tecniche | € 4.400,00 |
B4) Accantonamento per accordi bonari, assicurazione progettista e imprevisti (Iva inclusa)
B5) Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 7.192,25 + Oneri € 1.711,75)
B6) Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
Quota 20% (comma 4)
€ 29.078,83
€ 8.904,00
€ 2.226,00
B7) Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 7.192,25) € 611,34
Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e
B8) B9) | verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto Contributo ANAC | € 5.000,00 € 600,00 | |
B10) | Sommano B | € 193.250,17 | € 193.250,17 |
TOTALE A+B | € 749.750,17 | ||
- |
- Che con il provvedimento n° del , il Dirigente del Servizio “Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni” ha, tra l’altro, determinato:
a. di approvare il verbale/i di gara del ;
b. di aggiudicare l’esecuzione dei lavori del LOTTO 1 alla Ditta
con sede in ( ) via
per l’importo di € ( euro / ) al netto del ribasso d’asta del % ( per cento);
c. di dare atto che per effetto del ribasso d’asta il quadro economico di €
…………… ( ) è così ripartito:
A1) Importo lavori (soggetto a ribasso) €
A2) Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 26.500,00 Sommano A €
B) Somme a disposizione
B1) IVA 22% su A) €
B2) Spese Tecniche € 20.000,00
B3) IVA 22% su Spese Tecniche € 4.400,00
B4) Accantonamento per accordi bonari, assicurazione progettista e imprevisti (Iva inclusa)
B5) Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 7.192,25 + Oneri € 1.711,75)
B6) Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)
Quota 20% (comma 4)
€
€ 8.904,00
€ 2.226,00
B7) Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 7.192,25) € 611,34
Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e
B8) B9) | verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto Contributo ANAC | € 5.000,00 € 600,00 | ||
B10) | Sommano B | € | € | |
TOTALE A+B | € |
d. di nominare per la Direzione dei Lavori;
e. di nominare per Il Coordinamento sicurezza lavori in fase di esecuzione;
Tutto ciò premesso e confermato, i signori comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
Art.1) Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede alla Ditta di ( ) chiamata in prosieguo "IMPRESA AGGIUDICATARIA" che, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori citati nella premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni e forniture necessarie per gli interventi di “MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24 – LOTTO 1 NORD – EST”, ivi
comprese la mano d’opera, la fornitura di materiali, mezzi, assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e sinteticamente descritte al presente articolo.
2. Sono parte integrante dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena
conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
3. Le indicazioni del presente schema di contratto, gli elaborati grafici e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.
4. L’appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori accettando tutte le condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, che si intendono qui integralmente trascritti. Ciò ha valore di patto.
Art. 2) Documenti del contratto
L'appalto viene concesso ed accettato dall'Impresa Aggiudicataria, come rappresentata, sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, modalità dedotti e risultanti:
− dalla Determinazione dirigenziale n° del ;
− dagli elaborati grafici;
− dal capitolato speciale d’appalto;
− dall’elenco prezzi;
− dal bando di gara;
− dal disciplinare di gara;
− dalla domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta sottoscritta in data ;
− dall’offerta sottoscritta in data ;
− dal/dai verbale/i di gara:
▪ n° 1 del ;
▪ n°2 del .
− dalla determinazione di aggiudicazione del / / n° del del Servizio “Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni Comuni”;
− Costituiscono altresì parte integrante del presente contratto il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto ai sensi dell’art. 100 del Decreto legislativo n° 81/2008, nonché il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’IMPRESA AGGIUDICATARIA.
Le parti dichiarano di ben conoscere tutti i documenti elencati e a conferma di ciò li sottoscrivono in segno di accettazione. Le parti dichiarano di ben conoscere anche gli altri atti del progetto, anche se qui non materialmente allegati, che si devono intendere parimenti facenti parte integrante del presente contratto.
Art. 3 Ammontare del contratto
1. Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Impresa Aggiudicataria, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto è valutato in €
( ) così ridotto a causa del ribasso d’asta del
% ( ) offerto in sede di gara, più IVA …….%.
2. All’impresa aggiudicataria è dovuto inoltre, l’importo di € più
IVA, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore.
1. L’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Latina, nel corso dell’appalto, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari nella struttura di impresa e negli organi tecnici e amministrativi.
2. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con DM 19 aprile 2000 n°145, l’appaltatore ha eletto domicilio presso la sede della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato n. ……. della Banca ……………. ag. N. .. di Via ………………….
Città …………- Codice Banca n. ………..- Codice Filiale (CAB) N………. – per i movimenti finanziari relativi ai lavori pubblici oggetto del presente contratto (CUP: B26G17000160004, CIG ).
4. Ai sensi dell’articolo 3, comma 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera “ ”, è/sono autorizzat a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a
saldo, per conto dell’appaltatore i
signor
in qualità di
dell’impresa.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, se l’appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
7. Le parti, in riferimento alla Legge n° 136/2010 e s.m.i. danno atto che per il presente contratto si obbligano, pena la nullità assoluta dell’atto stesso, ad assumere gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla normativa di legge vigente.
Art. 5 Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori
I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula con le modalità prescritte dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida dell’ANAC.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
La durata dell’accordo quadro è prevista fino al conseguimento dell’importo contrattuale e, in ogni caso, non oltre 24 mesi a decorrere dall’inizio, previsto orientativamente per il 01/01/2018 o, comunque, a fare data dal verbale di consegna lavori.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50 del 2016.
Art. 6 Penale
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, si applicano le penali di cui all’art. 9 del Capitolato speciale d’Appalto – Parte Amministrativa.
2. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione
Art. 7 Sospensioni o riprese dei lavori
1. Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8 Oneri a carico dell’appaltatore
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza di capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
2.1. l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
2.2. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
2.3. xxxxxxxx e opere provvisionali e quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
2.4. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
2.5. le vie di accesso al cantiere;
2.6. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
2.7. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
2.8. la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 30 del presente contratto.
Art. 9 Danni di forza maggiore
1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
2. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
3. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all’appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.
4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell’evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:
− lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subìto;
− le cause dei danni specificando l’eventuale causa di forza maggiore;
− le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall’appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso, con l’indicazione del soggetto direttamente responsabile;
− lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori.
5. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
6. L’indennizzo per quanto riguarda i danni delle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni stabiliti dal contratto principale dell’appalto.
Art.10 Contabilizzazione dei lavori
1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata attraverso la registrazione in apposito documento, con le modalità previste dal Capo 3 del capitolato speciale (Parte amministrativa) per ciascuna lavorazione.
3. Le misurazione e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 11 Invariabilità del corrispettivo
1. Il prezzo contrattualmente convenuto comprende tutte le opere, i lavori, le forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente previsti dal contratto e dal capitolato speciale d’appalto, necessari a
dare compiute in tutte le loro parti sia qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
2. I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco prezzi allegato al contratto e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, sfridi di impiego, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro.
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera.
3. I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto, fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
4. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 12 Variazioni al progetto
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione di lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il relativo verbale di concordamento.
Art. 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00), al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, oltre la relativa quota degli oneri per la sicurezza determinati dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva.
3. Il pagamento delle ritenute della rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
4. Qualunque altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.
Art. 14 Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d’appalto, spettano all’appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli articoli 142, 143 e 144 del DPR n° 208/2010.
2. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all’appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
Art. 15 Conto finale
1. Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l’appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di trenta giorni.
2. Qualora l’appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
Art. 16 Certificato di ultimazione dei lavori
1. In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazione di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali o non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 17 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione definitiva, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 18 Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
1.1. frode nell’esecuzione dei lavori;
1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
1.3. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
1.4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
1.5. sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
1.6. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
1.7. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
1.9. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo n° 81/2008;
1.10 perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Art. 19 Controversie
1. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e l’appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa a norma degli artt. da 205 a 211del D. Lgs. n°50/2016.
2. Qualora l’importo dell’opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
3. Con la sottoscrizione dell’accordo bonario da parte dell’appaltatore cessa la materia del contendere.
4. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell’articolo 209 del D.Lgs. n° 50/2016.
Art. 20 Adempimenti in materia di lavori dipendente, previdenza e assistenza
1. L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia di cui all’art. 13, comma 2 del presente contratto.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’articolo 30 del D.lgs. n° 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105.
Art. 21 Lavoro notturno e festivo
1. Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi.
Art. 22 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L’appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
1.1. Il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n° 81/1008;
1.2. Un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui al punto 1.2 forma parte integrante del presente contratto di appalto.
3. L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
Art. 23 Proprietà degli oggetti ritrovati
1. La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso dei lavori.
2. Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori; l’appaltatore sarà direttamente responsabile dell’eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e dovrà disporre, se necessario, l’interruzione dei lavori in corso.
3. La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà essere considerata in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente contratto.
Art. 24 Adempimenti in materia antimafia
Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8/08/1994 n° 490 e del DPR 3/06/1998 n° 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n°575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui
all’articolo 9 del DPR n° 252/98 rilasciata in data al numero
dalla C.C.I.A.A. di , ai sensi dell’articolo 6 del citato DPR.
Art. 25 Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del D. Lgs. n° 50/2016, i lavori che l’appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Art. 26 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016, l’IMPRESA AGGIUDICATARIA a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo mediante atto di
fideiussione n.
Rep. n° il / /
prestata da
per €
( ) pari al per cento dell’importo del presente contratto.
2. In caso di inadempienza contrattuale il Comune di Latina avrà diritto di provvedere alla eliminazione di tale inadempienza mediante prelevamento della relativa somma dal deposito come sopra costituito e l’IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà reintegrarlo nel termine che le sarà prefisso.
3. Per gli effetti dell’art. 103 comma 5 del D. Lgs. n° 50/2016, la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli
stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata
4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto io Segretario ricevo il presente atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti le quali a mia richiesta, lo trovano conforme alla loro volontà e lo firmano con me Ufficiale Rogante.
Le parti contraenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne già piena conoscenza.
Il presente contratto scritto a macchina da persona di mia fiducia consta di
( ) fogli bollati da € 16,00 ( ) cadauno di cui pagine ( ) scritte per intero e la ( ) sin qui.
Il Rappresentante della stazione appaltante L’appaltatore
…………………………...…………………….. ………………………. Il Segretario Generale
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