BENCHMARKING SUI TIROCINI IN EUROPA FRANCIA
BENCHMARKING SUI TIROCINI IN EUROPA FRANCIA
A cura dello Staff Sistema documentale, Banche Dati e Benchmarking di Italia Lavoro S.p.A.
I TIROCINI IN EUROPA: FRANCIA | |
Capitolo I: tipi di tirocini | |
Definizione | Il tirocinio o stage consiste in una esperienza pratica in impresa, destinata a completare la formazione teorica acquisita o in corso di acquisizione. Si effettua nel quadro di una convenzione di stage e non di un contratto di lavoro. Tutti i percorsi di formazione professionale in Francia prevedono attualmente dei periodi in impresa, la cui durata varia in funzione del diploma. |
Descrizione dell’istituto | Il tirocinio o stage rappresenta un periodo di formazione pratica complementare alla formazione accademica dell’individuo, destinato a favorire l’orientamento e l’inserimento professionale dei giovani. Tale istituto permette allo studente di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite nel corso degli studi, e, contemporaneamente, di acquisire una esperienza diretta del mondo del lavoro. In taluni casi si tratta di un passaggio obbligato per l’ottenimento di un diploma. I tirocini qui considerati sono quelli oggetto della Carta dei tirocini e della Guida ai tirocini in impresa, e soggetti ad obbligo di convenzione. Si tratta della quasi totalità dei tirocini in impresa, con l’eccezione degli stage regolati dall’art. 4153-1 del nuovo Codice del Lavoro e dagli articoli D. 331-1 e seguenti del Codice dell’istruzione (visite di informazione, sequenze di osservazione e stage per i minori di 16 anni), nonché gli stage rientranti nell’ambito della formazione professionale continua, così come definiti dalla 6a parte (Libro III) del Codice del Lavoro. I tirocini effettuati in impresa possono essere sia obbligatori che facoltativi: con l’entrata in vigore della legge 31 marzo 2006 sulla Uguaglianza delle opportunità, tuttavia, tale distinzione ha perso molta della propria importanza, salvo che in ambito fiscale. Per tirocini obbligatori si intende tutti i periodi di formazione in ambito professionale previsti dal regolamento interno dell’istituto di formazione e facenti parte del percorso di studi. Rientrano in tale categoria: • i tirocini per gli allievi dell’insegnamento secondario che favoriscono l’accesso ad una formazione professionale prima della fuoriuscita dalla scuola o che accompagnano l’uscita dal sistema di formazione, quali le sequenze di osservazione e le SIO (sessioni di informazione e di orientamento); • i tirocini per studenti della formazione superiore o tecnica, quando fanno parte integrante del piano di studi e sono considerati necessari per il conseguimento di un diploma o di un titolo. Sono riconducibili a questo gruppo: gli studenti dello IUT (Istituto universitario di Tecnologia), di ingegneria, di scuole commerciali o gestionali, gli studenti dei DESS (diplomi di studi superiori specialistici) o di magistero, tenuti a completare con una esperienza sul campo la formazione teorica dispensata in ambito scolastico. |
Vengono considerati tirocini non obbligatori, o facoltativi: • i tirocini non integrati in un percorso di studi; • i tirocini effettuati dopo il conseguimento di un diploma; • i tirocini realizzati dallo studente di propria iniziativa benché non previsti dal regolamento degli studi; • i tirocini considerati obbligatori per l’accesso ad una professione (avvocati, cancellieri ecc.) ma non integrati nel percorso di istruzione in quanto tale. | |
Beneficiari e durata | I beneficiari sono, in tutti i casi, studenti iscritti in un istituto di insegnamento superiore (università, ecc.) che effettuano stage in impresa, siano essi di iniziazione, di formazione o di completamento della formazione professionale, al di fuori di un contratto di lavoro e non rientranti nel quadro della formazione professionale continua. La durata massima dello stage è di sei mesi, proroghe incluse. Fanno eccezione solo gli stages integrati ad un corso di studi, la cui durata deve comunque rimanere nei limiti dell’anno accademico. Per gli stage di durata fino a tre mesi la remunerazione è facoltativa. Qualora la durata sia superiore a tre mesi consecutivi, lo stagista deve percepire mensilmente una remunerazione, a partire dall’inizio dello stage, fissata per contratto collettivo di settore o per accordo collettivo esteso. Qualora l’ammontare della remunerazione non sia stato precisato nella convenzione di stage, il decreto n° 2008-96 del 31 gennaio 2008 ne fissa il livello minimo al 12,5% del tetto orario della previdenza sociale (fissato, per il 2008, a 21 €) e corrispondente al 31,1% del Salario Minimo garantito (Smic). |
Previdenza e sicurezza sociale | Durante lo stage, il tirocinante rimane assoggettato al regime di previdenza sociale di cui beneficia in qualità di studente. Incidenti sul lavoro e responsabilità civile La copertura assicurativa dello stagista per gli incidenti sul lavoro e per la responsabilità civile deve obbligatoriamente essere menzionata nella convenzione. Lo studente deve necessariamente sottoscrivere una assicurazione per la responsabilità civile. A sua volta, l’impresa che accoglie dei tirocinanti è tenuta a stipulare una polizza di responsabilità civile. Il tirocinante beneficia del regime generale di previdenza relativo agli incidenti sul lavoro e alle malattie professionali: la presa in carico di tale copertura dipende dall’ammontare della eventuale remunerazione percepita. Se il tirocinante non riceve una remunerazione oppure questa è inferiore alla soglia di esonero dagli oneri sociali (407 € mensili per 35 ore lavorative settimanali, a partire dal 1 maggio 2008) la copertura previdenziale è a carico dell’istituto scolastico. Se la remunerazione è uguale o superiore a 407 € mensili per 35 ore lavorative settimanali, la copertura previdenziale è a carico dell’impresa di accoglienza. |
Soggetti promotori | Dopo l’entrata in vigore della legge del 2006-396 del 31 marzo 2006, gli unici tirocini autorizzati – obbligatori o meno - sono quelli oggetto di una convenzione tripartita tra il tirocinante, un istituto scolastico e |
l’impresa di accoglienza e, sia pure in assenza di una esplicita menzione in tal senso, i compiti previsti dalla legge in relazione alla promozione dei tirocini, a partire dalla elaborazione delle convenzioni di stage sulla base di una convenzione tipo, fanno capo alla struttura scolastica. | |
Soggetti ospitanti | Non ci sono vincoli in relazione al soggetto ospitante, o impresa di accoglienza. Il settore (industria o servizi) così come le dimensioni dell’impresa o il tipo di organizzazione (impresa, associazione o ente pubblico) dipendono dalla scelta dello studente o dalle opportunità. |
Obblighi delle parti | Lo studente si impegna a: • realizzare la propria missione ed essere disponibile allo svolgimento dei compiti affidatigli; • rispettare le regole aziendali, così come le norme e la cultura di impresa; • rispettare le esigenze di riservatezza fissate dall’impresa; • redigere, ove richiesto, un rapporto o relazione nei tempi previsti; tale documento andrà presentato ai responsabili dell’impresa prima di essere consegnato (se il contenuto lo necessita, la relazione potrà rimanere riservata, su richiesta dell’impresa); • fornire all’istituto scolastico una valutazione della qualità del tirocinio L’Istituto scolastico si impegna a : • definire gli obiettivi del tirocinio e assicurarsi che lo stage proposto vi si conformi; • assistere lo studente nella ricerca di un tirocinio; • preparare lo studente al tirocinio; • assicurare il tutoraggio dello studente nel corso del tirocinio, assegnandogli un insegnante che possa vegliare sul corretto svolgimento del percorso di stage; • mettere a disposizione dello studente gli strumenti necessari perché possa esprimere un giudizio sulla qualità dello stage; • per le formazioni superiori che lo richiedono, guidare e consigliare il tirocinante nella realizzazione del rapporto di stage o della tesina ed organizzare la discussione della tesi, permettendo ad un rappresentate dell’azienda di parteciparvi. L’impresa si impegna a: • proporre un tirocinio coerente col progetto pedagogico definito dall’istituto scolastico; • accogliere lo studente, offrendogli gli strumenti per completare i compiti affidatigli; • designare un responsabile di tirocinio o una equipe di tutor col compito di seguire l’addestramento e assistere il tirocinante. |
Le procedure | I tirocini, obbligatori o meno, devono essere necessariamente oggetto di una convenzione tra il tirocinante, l’impresa che lo accoglie e l’istituto di istruzione (legge 396 del 31 marzo 2006). Tale |
convenzione deve definire durata, modalità e finalità dello stage. L’obbligo di concludere una convenzione riguarda tutti i tirocini in impresa, ad esclusione di quelli previsti dall’art. 211.1 del Codice del lavoro (visite di informazione, periodi di osservazione, stage per i minori di 16 anni), nonché gli stage rientranti nella formazione continua, così come definiti nella parte 6, libro III del Codice del Lavoro (per i quali le modalità di convenzione sono previste per legge). Le Convenzioni, nel caso dei tirocini obbligatori, devono essere elaborate dagli istituti scolastici di concerto con le imprese interessate, sulla base di una convenzione tipo, vengono approvate dalle competenti autorità degli istituti scolastici e rese pubbliche. Una convenzione di stage deve necessariamente contenere i seguenti 11 elementi: 1. Definizione dei compiti affidati al tirocinante, in funzione degli obiettivi formativi 2. Date di inizio e di fine del tirocinio 3. La durata massima di presenza settimanale del tirocinante in impresa (che non può eccedere le 35 ore settimanali). L’eventuale presenza del tirocinante di notte, di domenica o in giorni festivi deve essere esplicitamente indicata. 4. L’ammontare della remunerazione riconosciuta al tirocinante e le modalità di pagamento 5. L’elenco degli eventuali vantaggi offerti dall’impresa al tirocinante, con particolare riferimento a vitto, alloggio, o rimborso delle spese affrontate in connessione con lo svolgimento dello stage 6. Il regime di previdenza sociale di cui beneficia lo stagista, ivi compresa la copertura in caso di incidente, secondo quanto previsto dall’articolo L. 412-8 del codice della sicurezza sociale, nonché l’eventuale obbligo per il tirocinante di dotarsi di una polizza assicurativa di responsabilità civile; 7. I requisiti sulla base dei quali i responsabili dello stage, rispettivamente dell’istituto di formazione e dell’impresa, assicurano la formazione del tirocinante; 8. I requisiti per il rilascio di un «attestato di stage» e, ove pertinente, le modalità di validazione dello stage al fine del rilascio del diploma di studi; 9. Le modalità di sospensione e di cancellazione dello stage; 10. I casi in cui il tirocinante è autorizzato ad assentarsi, in particolare nel quadro degli obblighi previsti dall’istituto scolastico; 11. Le eventuali clausole del regolamento interno aziendale applicabili al tirocinante. In assenza di convenzione tipo, le convenzioni di tirocinio devono comunque includere le clausole sopra indicate. Al termine del tirocinio, viene formulata una valutazione che ha valore ai fini del rilascio del diploma o altro titolo di studi collegato. La legge vieta di porre in atto una convenzione di stage, qualora il tirocinante venga destinato a: • sostituire un salariato in caso di assenza, di sospensione del contratto di lavoro o di licenziamento; • eseguire attività corrispondenti ad un posto di lavoro fisso; • far fronte a periodi temporanei di accresciuta attività lavorativa dell’impresa; • occupare un impiego stagionale. |
Il valore dei corsi | Come previsto dalla Carta dei tirocini, l’attività del tirocinante dovrà essere oggetto di un giudizio che deriva dalla duplice valutazione formulata dall’insegnante dell’istituto scolastico responsabile del tirocinio, nonché dal tutor aziendale. Ciascun istituto scolastico decide il valore da accordare allo stage, nell’ambito del percorso formativo. Le modalità concrete di valutazione devono essere menzionate nella convenzione di stage. Il giudizio viene riportato in una “scheda di valutazione” che, insieme alla convenzione, va a costituire il “dossier di stage”. Tale dossier viene conservato dall’istituto scolastico. |
Capitolo II: a chi sono rivolti | |
Lo status e le fasce di età | Lo status previsto per effettuare un tirocinio in impresa è quello di studente. La legge non prevede limiti di età. La legge 396 del 31 marzo 2006 sulla Uguaglianza delle opportunità, anzi, specifica che l’età non può essere causa di esclusione dalla procedura di accesso ad un tirocinio. |
Capitolo III: durata dei tirocini | |
La durata, l’orario di lavoro e gli obiettivi progettuali | La durata massima dei tirocini in impresa, fissata per legge (art. 9 L. 2006-396), è: - di sei mesi, proroghe incluse, nel caso degli stage al di fuori di un percorso pedagogico; - nei limiti dell’anno accademico, per gli stage integrati in un corso di studi. La presenza del tirocinante in impresa non deve essere superiore alla giornata di lavoro prevista dalla legge (35 ore) o convenzionale, in vigore nell’impresa. Qualora l’attività implichi lo svolgimento di lavoro notturno, domenicale o in giorni festivi, è necessario che il tirocinante venga specificamente informato e che ne venga fatta menzione nella convenzione. Lo stage deve avere necessariamente un obiettivo pedagogico riconosciuto dall’istituto di istruzione/scolastico, che si tratti o meno di stage integrato al corso di studi. Gli obiettivi del progetto e le finalità del tirocinio, articolati in conoscenze e competenze che il tirocinante deve acquisire nel corso dello stage devono essere parte integrante della convenzione. |
Capitolo IV: limiti numerici previsti | |
I limiti numerici previsti | La legge non prevede limiti numerici, né massimi né minimi, in relazione ai tirocini attivabili in impresa. Tuttavia, tra i casi di riqualificazione dello stage in contratto di lavoro da parte di un giudice, esiste anche il caso di un numero troppo elevato di stagisti all’interno dell’impresa (CA Douai, 30 Settembre 1988). |
Capitolo V: i soggetti promotori e i settori produttivi | |
I soggetti promotori e i settori produttivi | Nell’attuale quadro normativo, si può parlare di tirocinio o stage convenzionato – obbligatorio o meno - solo all’interno di un percorso di formazione, ossia quando il tirocinante è iscritto ad un istituto scolastico ed è appunto la struttura scolastica che fa da soggetto promotore nei contatti, definendo gli obiettivi dello stage, assistendo lo studente nella ricerca di un tirocinio adeguato, ed elaborando la convenzione di stage di concerto con l’impresa di accoglienza. Il tirocinio può essere effettuato indifferentemente presso imprese appartenenti a qualunque settore (industria o servizi), sia pubbliche che private. |
Capitolo VI: chi sono le strutture di riferimento | |
Le figure di riferimento | Le figure di riferimento, responsabili del tutoraggio nell’ambito di ciascuno stage, devono essere almeno due: - un insegnante dell’istituto scolastico, che svolga la funzione di garante dell’articolazione tra le finalità del piano formativo e quelle del tirocinio, secondo i principi della Carta dei tirocini; - un rappresentante dell’azienda che possa addestrare e guidare il tirocinante all’interno dell’impresa. Il responsabile dello stage interno all’istituto di istruzione deve assicurare una presenza attiva degli insegnanti sul luogo di svolgimento del tirocinio, e verificare che lo svolgimento dello stage sia coerente con le finalità predefinite nella convenzione e con quelle del corso di studi. Il responsabile di tirocinio o l’equipe di tutor designati dall’azienda svolgono nei confronti del tirocinante le seguenti attività: • assistere e consigliare lo studente; • informarlo su regole codici e cultura interna aziendale; • favorire la sua integrazione nell’impresa e l’accesso alle informazioni che gli sono necessarie; • assicurare un monitoraggio delle attività affidategli; • valutare la qualità del lavoro svolto; • consigliarlo sul progetto professionale; • redigere un attestato di stage con la descrizione delle attività svolte che potrà andare a corredo del futuro curriculum vitae dello studente. Insegnante e rappresentante aziendale lavorano in collaborazione, e si scambiano informazioni sullo stato di avanzamento del tirocinio. |
Capitolo VII: come attivare un tirocinio formativo | |
Come attivare un tirocinio formativo | La scelta dell’impresa presso la quale il tirocinio va svolto spetta allo studente, con l’assistenza dell’istituto scolastico. Per quanto riguarda i contatti con l’impresa, nella gran parte dei casi è l’istituto scolastico che si rivolge alle imprese per chiedere loro di accogliere gli studenti nella loro qualità di tirocinanti. Non è escluso tuttavia che possano essere gli stessi studenti, per mezzo di una candidatura spontanea o di contatti personali, a prendere l’iniziativa. Spetta quindi all’istituto di formazione elaborare, di concerto con l’impresa di accoglienza, la convenzione di stage. Tale convenzione, che formalizza il rapporto di stage, deve essere firmata dall’istituto di formazione (scuola di formazione superiore o università), dall’impresa e dallo stagista. Essa deve precisare: obblighi e responsabilità dell’istituto, dell’impresa e dello studente; gli obiettivi del progetto e le finalità del tirocinio; la durata del tirocinio, che non può eccedere i sei mesi; l’eventuale ammontare della remunerazione riconosciuta allo studente. |
Capitolo VIII: i tirocini per cittadini stranieri | |
Per i cittadini non comunitari | Ai cittadini stranieri che effettuano un tirocinio in Francia, secondo il principio di territorialità, si applicano le leggi nazionali, fatti salvi i trattati e gli accordi internazionali (convenzione tripartita, remunerazione, ecc.). Sono esentati dall’applicazione del diritto francese, relativamente alle norme sulla previdenza sociale, i soli tirocinanti previsti nel protocollo di intesa sulla tutela sociale di allievi e studenti concluso tra Francia e Québec il 19 dicembre 1998, ai quali si applicano le disposizioni di tale testo. Per quanto riguarda il titolo di soggiorno in Francia, la legge sull’immigrazione N. 911 del 24 luglio 2006 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo come tirocinante per lo straniero che segue, nel quadro di una convenzione di stage sottoposta a visto delle autorità amministrative, un tirocinio non retribuito in Francia e che dispone di mezzi di sostentamento sufficienti per il proprio soggiorno. La stessa legge prevede che l’associazione che si occupa del collocamento dello straniero debba essere autorizzata. Secondo la DDTEFP Direzione dipartimentale Lavoro, Impiego e Formazione professionale, esistono due tipi di tirocini: • lo stage convenzionale; • lo stage professionale. La procedura amministrativa differisce a seconda della natura del tirocinio, tuttavia in entrambi i casi è necessaria una autorizzazione della stessa Direzione dipartimentale Lavoro, Impiego e Formazione professionale perché il cittadino straniero possa intraprendere lo stage. |
STAGE REGOLAMENTATO DA CONVENZIONE Studenti stranieri iscritti in una università estera La procedura da seguire per svolgere un tirocinio in Francia nell’ambito di una Convenzione, prevede l’invio alla DDTEFP di: - copia della convenzione di stage firmata dall’organismo che offre lo stage, dall’università cui lo studente fa riferimento e dallo stesso studente - richiesta di permesso - copia di un documento di identità del tirocinante Con questa autorizzazione, lo studente può richiedere un visto di ingresso in Francia al consolato situato nel proprio paese di origine. La durata massima prevista per lo stage è di 12 mesi. Studenti stranieri iscritti in una università francese Gli studenti stranieri iscritti ad un programma di studi in Francia che prevede l’obbligo di tirocinio ai fini del rilascio di un diploma, sono comunque tenuti a richiedere una carta di lavoro alla DDTEFP, presentando essi stessi: - richiesta di permesso - copia della convenzione di stage - copia del permesso di soggiorno - carta dello studente Per quanto riguarda la durata dello stage e l’eventuale remunerazione, valgono le regole applicabili ai tirocinanti francesi. STAGE PROFESSIONALE I cittadini stranieri che desiderano intraprendere uno stage professionale in Francia devono ritirare e restituire completata alla Direzione dipartimentale Lavoro, Impiego e Formazione professionale una domanda comprendente un questionario relativo all’alloggio, un contratto di lavoro prestampato (se lo stage supera i tre mesi), il consenso al pagamento della quota OMI - Ufficio delle Migrazioni Internazionali. Il dossier deve essere accompagnato da documenti aggiuntivi: - lettera che espone i motivi della richiesta - date precise dello stage - fotocopia del passaporto Il dossier viene trasmesso all’OMI. La durata massima dello stage è di sei mesi, eventualmente rinnovabile fino a 12 (e, in casi eccezionali, 18 mesi). Con questa autorizzazione, lo studente può far domanda di un visto di soggiorno di lunga durata in Francia presso la sede consolare del proprio paese. Da notare che esistono delle regole meno restrittive per alcuni paesi con i quali la Francia ha concluso delle convenzioni relative agli stage professionali: Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx. | |
Per i cittadini comunitari | Ai cittadini dei paesi dell’Unione Europea o appartenenti all’area economica europea ed ai cittadini della Svizzera che effettuano un tirocinio in Francia si applicano le leggi francesi, ed è quindi sufficiente la convenzione di stage, conclusa tra l’istituto scolastico di appartenenza, l’azienda ospitante e il tirocinante. Per ciò che |
concerne la previdenza sociale, sono esentati dalla relativa normativa francese i tirocinanti muniti del formulario E101, attestante la copertura assicurativa per malattia, maternità, incidenti sul lavoro e malattie professionali conforme alla legislazione del paese di residenza. | |
Capitolo IX: tirocini formativi per cittadini extracomunitari (Richiedente asilo politico) | |
I tirocini formativi per i cittadini extracomunitari | A favore dei cittadini extra comunitari che abbiano richiesto asilo politico non sono previste agevolazioni in relazione all’accesso a tirocini formativi, per i quali sono parificati ai cittadini francesi, una volta ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiati politici. A favore di tali soggetti è prevista la concessione di un sussidio (allocation temporaire d'attente o ATA), come da Direttiva n° 2006- 25 del 22 novembre 2006 (Regime di solidarietà – Sussidio temporaneo di attesa). Il sussidio viene riconosciuto ai cittadini stranieri che abbiano presentato domanda di asilo politico, per tutta la durata della procedura di istruzione della domanda di asilo, fino a che non abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiati, o finché tale riconoscimento sia stato loro rifiutato a titolo definitivo dall’OFPRA – Ufficio francese rifugiati e apolidi. |
Capitolo X: i tirocini per persone disabili ed appartenenti a categorie protette | |
I tirocini per persone disabili ed appartenenti a categorie protette | La normativa e gli strumenti relativi ai tirocini in impresa non contengono riferimenti specifici a disabili o appartenenti a categorie protette, per i quali vale naturalmente il principio di non discriminazione, sancito dalla legge 87-157 del 10 luglio 1987 per l’eguaglianza dei diritti e delle opportunità, la partecipazione e la “cittadinanza” delle persone portatrici di handicap e assimilate. Nel caso di stage convenzionati, l'AGEFIPH (Associazione di Gestione dei Fondi per l’Inserimento professionale delle Persone portatrici di Handicap) può intervenire per partecipare al finanziamento del costo pedagogico della formazione a favore di portatori di handicap e farsi carico dei costi aggiuntivi legati al superamento di barriere e ostacoli che limitino il campo di azione dei disabili. L'AGEFIPH (Associazione di Gestione dei Fondi per l’Inserimento professionale delle Persone portatrici di Handicap) ha la possibilità di accordare alle imprese aiuti mirati a favorire l’assunzione stabile dei disabili, cumulabili con i dispositivi di aiuto previsti per l’adattamento dei posti di lavoro o l’accessibilità agli stessi, anche in seguito alla conclusione di un contratto di professionalizzazione o di apprendistato (illustrati in seguito). Sintetizziamo qui di seguito le misure di sostegno relative alla formazione in alternanza ed in particolar modo al contratto di apprendistato e di professionalizzazione per giovani portatori di handicap. Le imprese che accolgono un disabile con contratto di apprendistato ricevono: • una sovvenzione forfettaria pari a 1.525 € per un periodo di 6 mesi, o 3.050 € per un periodo 12 mesi, se il giovane ha meno di |
30 anni; • una sovvenzione forfettaria pari a 3.050 € per un periodo di 6 mesi, se la formazione in apprendistato è legata ad un progetto di creazione di impresa, indipendentemente dall’età del disabile; • un premio di inserimento di 1.600 € alla firma di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi, col disabile, al termine dell’apprendistato. Il disabile riceve a sua volta un sussidio forfettario di 1.525 € se il contratto di apprendistato dura almeno 12 mesi, purché non sia già beneficiario di un premio di inserimento. Le imprese che accolgono un disabile con contratto di professionalizzazione per un periodo di 6 mesi ricevono: • una sovvenzione forfettaria pari a 1.525 € se il giovane ha meno di 30 anni; • una sovvenzione forfettaria pari a 3.050 € se il disabile ha più di 30 anni; • un premio di inserimento di 1.600 € alla firma di un contratto di professionalizzazione a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi con un disabile, al completamento del contratto di professionalizzazione. Il disabile, a sua volta, riceve un sussidio forfettario di 1.525 € se il contratto di professionalizzazione dura almeno 12 mesi, purché non sia già beneficiario di un premio di inserimento, oppure un premio di inserimento di 800 € alla firma di un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 12 mesi, al completamento del contratto di professionalizzazione. I disabili possono cumulare tali sussidi con le misure di sostegno a favore dell’inserimento, quali gli aiuti relativi ai trasporti, all’alloggio, all’interpretariato, all’accompagnamento professionale, agli ausili tecnici ecc. Oltre alle misure di sostegno, sono previste delle deroghe, in particolar modo per il contratto di formazione in apprendistato, riguardanti i limiti di età e la durata contrattuale, come si vedrà nel successivo capitolo. | |
Capitolo XI: altri contratti a contenuto formativo | |
Altri contratti a contenuto formativo | Gli altri principali contratti a contenuto formativo rivolti ai giovani sono il contratto di apprendistato, finalizzato a fornire una formazione professionale sia teorica che pratica, al fine di ottenere una qualificazione professionale attestata da un diploma, ed il contratto di professionalizzazione che, a partire dal 1 ottobre 2004 ha sostituito il contratto di qualificazione ed il contratto di orientamento. Quest’ultimo corrisponde ad un percorso in alternanza mirato al conseguimento di una qualifica professionale e all’inserimento, o reinserimento, nel mondo del lavoro. Contratto di apprendistato Obiettivo: consentire di acquisire una formazione teorica e pratica in vista del conseguimento di una qualifica professionale sancita da |
un diploma di stato o titolo equivalente. Beneficiari e durata Giovani di età compresa tra 16 e 25 anni, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Il limite massimo di età è portato a 30 anni nei seguenti casi: • lavoratori portatori di handicap; • il contratto succede, entro un periodo massimo di un anno, ad un precedente contratto di apprendistato ed è finalizzato al conseguimento di un diploma di livello superiore; • il contratto succede, entro un periodo massimo di un anno, ad un precedente contratto di apprendistato, interrotto per cause indipendenti dalla volontà del giovane (es.: fallimento dell’impresa, impedimento fisico temporaneo, ecc.). Si prescinde dal limite massimo di età per i lavoratori con un progetto di creazione o di riavvio di impresa, condizionato dal possesso di un diploma. La durata del contratto di apprendistato può variare da 1 a 3 anni (fino a 4, nel caso di lavoratori disabili) in funzione della durata della formazione. Il contratto deve essere a tempo pieno, in quanto l’orario include anche le ore di formazione, presso il CFA – Centro di formazione per apprendisti. L’orario di lavoro non può eccedere le 35 ore settimanali o l’orario di lavoro aziendale, incluse le ore di formazione (minimo: 400 ore per anno). Soggetti ospitanti Tutte le imprese del settore artigianale, commerciale, industriale liberale e associativo, le imprese pubbliche industriali e commerciali. Vantaggi Esoneri: - artigiani e datori di lavoro con meno di 11 dipendenti: esonero dagli oneri sociali (fatta salva la copertura dagli infortuni sul lavoro e malattie professionali) - imprese con 11 dipendenti e oltre: esonero dai contributi previdenziali padronali (fatta salva la copertura dagli infortuni sul lavoro e malattie professionali) e salariali - indennità compensatrice forfettaria fissata dalla regione (1000 €/anno minimo) - esclusione dal computo ai fini della determinazione dell’organico aziendale, salvo che per la valorizzazione del rischio di infortuni sul lavoro - credito di imposta: 1600 € (2200 € in determinati casi, ad es.: contrattualizzazione di apprendisti disabili) Procedure - Stipula del contratto e trasmissione dello stesso alla camera consolare (Camera commercio e industria, camera dell’artigianato, camera dell’agricoltura). - Versamento di un salario, il cui ammontare varia in funzione dell’età dell’apprendista e dell’anzianità in azienda. |
- Iscrizione dell’apprendista presso un CFA Centro di formazione per apprendisti - Designazione di un maestro di apprendistato o di una equipe di tutor con un maestro di apprendistato di riferimento. Contratto di professionalizzazione Obiettivo: consentire l’acquisizione di un certificato professionale (diploma o titolo a finalità professionale), favorendo in tal modo l’inserimento o il reinserimento lavorativo. Beneficiari e durata Giovani di età compresa tra 16 e 25 anni. Adulti in cerca di occupazione di 26 anni e oltre, iscritti all’ANPE – Agenzia nazionale per l’impiego. Il contratto di professionalizzazione può essere a tempo determinato, con una durata compresa tra 6 e 12 mesi (24 mesi in determinati settori professionali), oppure a tempo indeterminato, con un periodo di professionalizzazione compreso tra 6 e 12 mesi (24 in determinati settori). In entrambi i casi il datore di lavoro deve garantire un periodo di formazione professionale da svolgersi presso strutture pubbliche o private, di durata compresa tra il 15% e il 25% dell’intero contratto, per un minimo di 150 ore. Soggetti ospitanti Tutti i datori di lavoro, ad eccezione dello Stato, delle collettività territoriali e dei loro enti pubblici di carattere amministrativo. Vantaggi Esoneri: - esonero scalare , detto riduzione Xxxxxx, dai contributi previdenziali padronali secondo il personale effettivo e sulla base dei salari entro il limite massimo di 13,80 € lordi orari, a partire dal 1 maggio 2008, nel caso di lavoratori di età compresa tra i 26 ed i 45 anni - esonero dai contributi previdenziali padronali, dagli assegni familiari e dalla copertura per infortuni sul lavoro, nel caso di lavoratori di 45 anni e oltre - esclusione dal computo ai fini della determinazione dell’organico aziendale, salvo che per la valorizzazione del rischio di infortuni sul lavoro - possibile presa in carico, da parte dell’OPCA – Organismo paritario collettore autorizzato (organismo che gestisce fondi per il finanziamento della formazione professionale continua), delle spese di formazione, valutazione e accompagnamento del lavoratore, nonché delle spese legate alla funzione di tutoraggio (230 €/mensili per massimo 6 mesi) Procedure - Stipula del contratto - Versamento di un salario minimo compreso tra il 55% e l’80% dello SMIC (salario minimo garantito), in funzione dell’età e de livello di formazione del lavoratore - Formazione obbligatoria, , di durata compresa tra il 15% e il 25% dell’intero contratto (e oltre, per accordo collettivo), per un |
minimo di 150 ore - Designazione di un tutor obbligatoria o meno, in funzione del settore lavorativo Deposito presso l’OPCA – Organismo paritario collettore autorizzato, del contratto scritto e del piano formativo. | |
Capitolo XII: la documentazione | |
La documentazione | Riferimenti normativi Codice del Lavoro Codice dell’istruzione Legge n° 1987-157 del 10 luglio 1987 Legge n° 2006-396 del 31 marzo 2006 Decreto n°2006-757 del 29 giugno 2006 Legge n° 2006-911 del 24 luglio 2006 Decreto n°2006-1093 del 29 agosto 2006 Direttiva n° 2006-25 del 22 novembre 2006 Decreto n°2006-1627 del 18 dicembre 2006 Decreto n° 2008-96 del 31 gennaio 2008 Documenti di riferimento Charte des stages étudiants en entreprise. Guide des stages des étudiants en entreprise. Siti di riferimento xxx.xxxxxxx.xx xxx.xxxx.xx xxx.xxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxxxx.x-0xxx.xx xxx.xxxxxx.xx xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxxx.xx xxx.xxxxxx.xx |