CONTRATTO INTEGRATIVO DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
CONTRATTO INTEGRATIVO DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA
In vigore dal 1° luglio 2013
Il presente fascicolo contiene il testo integrale del nuovo contratto integra- tivo provinciale per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzio- ne e dei servizi, sottoscritto il 13 set- tembre 2013 dalla CONFCOMMER- CIO di Vicenza e dalle organizzazioni sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT- CISL e UILTUCS-UIL.
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO
DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Il giorno 13 settembre 2013 presso la sede della Confcommercio Im- prese per l’Italia della Provincia di Vicenza in Xxx Xxxxxx , 00 - Xxxxxxx
Tra
L’Associazione delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo CONFCOMMERCIO Imprese per l’Italia, rappresentata dal Direttore Xxxxxxx Xxxxxxxxx, dal responsabile area lavoro Xxxxx Xxxxxx- xxxx, dai Funzionari Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx
E
Le Organizzazioni Sindacali:
FILCAMS CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
FISASCAT CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xx Xxxxx e da Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Comiati Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx;
UILTUCS UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxx e da Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxx;
PREMESSA
La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo provinciale è coin- cisa con una fase particolarmente critica caratterizzata dal permane- re di una pesante crisi economico-finanziaria che colpisce lavoratori, famiglie e aziende, da un susseguirsi di interventi legislativi in materia lavoristica e soprattutto dalla contemporanea apertura della trattativa per il rinnovo del CCNL Terziario.
Le parti, preso atto dei motivi sopra esposti hanno ritenuto di comune interesse, a favore delle categorie rappresentate, di addivenire ad un nuovo accordo, che tenesse conto anche della tassazione agevolata e della decontribuzione dei premi di risultato.
CONSIDERATA
- Che le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e svilup- pare politiche efficaci a sostegno dei lavoratori e delle aziende;
- Che le parti riconoscono l’importanza delle relazioni sindacali come strumento di realizzazione piena degli obiettivi di governo del merca- to del lavoro;
- Che il sistema delle aziende del terziario, distribuzione e servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività che assi- curano occupazione nel territorio;
- Che le parti riconoscendo il ruolo positivo sino ad oggi svolto dall’Ente Bilaterale, condividono l’impegno nel voler ripercorrere e confermare strumenti di fondamentale interesse quali: l’Organismo Paritetico Provinciale in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, la Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione delle contro- versie e l’Osservatorio Occupazionale;
- Che le parti intendono rimarcare l’importanza delle iniziative di soste- gno al reddito create a favore dei lavoratori e delle aziende anche in considerazione del perdurare della difficile congiuntura economica;
- Che le parti, secondo quanto disposto dall’art. 47 T.U. e dall’art. 7 della L. 30 dicembre 1971 n. 1204 come modificato dalla L. 8 marzo 2000 n. 53, concordano che il genitore ha il diritto di astenersi dal lavoro durante i primi tre anni di vita del bambino per un massimo di cinque giorni lavorativi l’anno in caso di malattia del figlio certificata da un medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, ed ha diritto ad un sostegno economico corrispon- dente alla retribuzione di fatto. A tal fine le parti formulano un avviso comune sulla necessità che l’Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Vicenza, nell’ambito delle iniziative di sostegno al reddito, eroghi un sussidio a copertura del reddito perso dalle lavoratrici e dai lavo- ratori assenti dal lavoro a causa della malattia del bambino di età fino a tre anni, nel limite di 5 giorni per ciascun anno;
- Che le parti confermano la validità e l’operatività della Commissio- ne Paritetica Provinciale di Conciliazione delle Controversie istituita dall’Ente Bilaterale della Provincia di Vicenza in data 17 dicembre 1992;
- Che le parti ritengono opportuno istituire e rendere operativo il Col- legio Arbitrale in materia di lavoro previsto dall’art. 38 del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi, definendone compiti e mo- dalità entro il 31 dicembre 2014;
- Che le parti confermano quanto stabilito nell’accordo sindacale pro- vinciale del 10 luglio 1990 relativamente alle quote di finanziamento dell’Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Vicenza, determinate nella misura dello 0,25% di cui 0,20% a carico azienda e 0,05% a carico lavoratore da calcolarsi sull’imponibile previdenziale dei lavo- ratori dipendenti ritenendole idonee al raggiungimento degli scopi della bilateralità;
- Che le parti ritengono opportuno continuare a promuovere l’adesio- ne al Fondo di assistenza sanitaria integrativa (Fondo Est) previste dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi ;
- Che le parti, vista la comune valutazione positiva della previdenza complementare nel sistema generale previdenziale del lavoro dipen- dente, convengono sulla necessità di continuare a promuovere, a livello provinciale, iniziative idonee per lo sviluppo della previdenza complementare di categoria (Fondo Fon.te) prevista dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi;
- Che le parti ritengono di fondamentale importanza la formazione con- tinua per i lavoratori e le lavoratrici individuando in FOR.TE il fondo paritetico interprofessionale di riferimento, convengono sulla neces- sità di continuare a promuovere e rafforzare il ruolo svolto dall’Ente Bilaterale nella promozione e nello studio dei fabbisogni formativi sul territorio utili allo sviluppo della capacità competitiva delle imprese del Terziario della distribuzione e dei servizi e al consolidamento delle competenze dei lavoratori/lavoratrici.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente accordo si applica alle aziende della Provincia di Vicen- za di qualsiasi dimensione - in assenza di contrattazione aziendale - che applicano il CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi - CONFCOMMERCIO.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi aziendali di II livello in essere.
Art. 2 Maggiorazione per lavoro domenicale
Vista la disciplina che regola il lavoro domenicale, ai lavoratori a tempo pieno con giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica sarà riconosciuta, a partire dalla venticinquesima dome- nica individualmente lavorata in ciascun anno solare (1 gennaio - 31 dicembre), per ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di dome- nica la maggiorazione (omnicomprensiva e non cumulabile) del 35 % sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 CCNL del Terziario.
Il presente articolo non si applica ai dipendenti delle aziende di cui all’art. 145 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e ai la- voratori indicati dall’art. 134 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.
Art. 3 Maggiorazione per lavoro festivo
Le ore di lavoro prestate nelle Festività Nazionali di cui all’art. 142 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi saranno retribuite con la maggiorazione del 45% (omnicomprensiva e non cumulabile) sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.
Il presente articolo non si applica ai dipendenti delle aziende di cui all’art. 145 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e ai lavoratori indicati dall’art. 134 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.
FLESSIBILITÀ
Nell’attuale contesto economico, nel quale si susseguono rapidamente picchi e flessioni negli ordini o acquisti, spesso di non facile prevedibi- lità, è quanto mai necessario, al fine di migliorare il servizio al consuma- tore, che le imprese siano pronte nella risposta non potendo di certo farsi trovare impreparate di fronte a un mercato divenuto più difficile ed esigente. In tal senso le parti hanno ritenuto il sistema della flessibilità dell’orario un rimedio utile e vantaggioso per entrambe le parti.
Art. 4 Flessibilità dell’orario
Il presente accordo costituisce contrattazione di secondo livello così come prevista dall’art. 125 secondo comma e dell’art. 127 primo com- ma del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e rende così immediatamente applicabili - fatti salvi gli obblighi previsti dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e dall’art. 6 del presente accordo - i regimi orari previsti dagli articoli 125, 126, 127 e 129 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi.
Art. 5 Banca ore II Livello
Le parti concordano di istituire un regime orario di banca ore con saldo semestrale (primo gennaio - 30 giugno e primo luglio - 31 dicembre). La nuova banca ore deve intendersi quale regime orario ulteriore, al-
ternativo ed opzionale rispetto a quelli previsti dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi ed è interamente regolato dal presente contratto integrativo provinciale.
Essa è applicabile unicamente ai lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di prestazione ridotta rispetto all’orario contrattuale.
Nella nuova banca ore confluiranno le ore di lavoro svolte in eccedenza rispetto all’orario settimanale contrattuale e verranno sottratte le ore accantonate via via recuperate senza che si possa produrre un saldo negativo.
Al termine di ciascun periodo di paga mensile il lavoratore si vedrà riconosciuta la maggiorazione del 5 % (omnicomprensiva e non cumu- labile) sul valore orario di ciascuna ora accantonata in banca ore con la sola eccezione delle ore di lavoro straordinario domenicale per le quali verrà riconosciuta la maggiorazione prevista dal CCNL.
Il recupero delle ore in eccedenza sarà disposto dal datore di lavoro e comunicato con congruo anticipo al lavoratore (di norma con program- mazione bisettimanale) e comunque con preavviso non inferiore a 48 ore. Su richiesta del lavoratore da farsi con almeno 48 ore di anticipo e comunque per non più del 50% delle ore accantonate sarà possibile il godimento delle stesse con le modalità previste dall’art. 129.
Qualora al termine del semestre di riferimento dovesse risultare un sal- do positivo, le ore di lavoro residue saranno retribuite con la quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi con la maggiorazione del 20% (omni- comprensiva e non cumulabile).
In ogni caso il saldo positivo delle ore annualmente accantonate e retri- buibili, nella nuova banca ore, non potrà superare le 250 ore come pre- visto dall’art. 136 del CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi. Nel prospetto paga sarà riportato mensilmente lo stato individuale del- la banca ore distinte per maturate, godute e residue.
Art. 6 Informativa alle Organizzazioni Sindacali
Le aziende di cui all’art 1) che vogliano istituire sistemi di flessibili- tà dell’orario definiti dal CCNL del Terziario della distribuzione e dei servizi e dal presente accordo, fatto salvo quanto previsto dal CCNL,
potranno accedere agli stessi previa comunicazione, almeno 30 giorni prima dell’inizio del semestre di riferimento, alle RSA/RSU, alle XX.XX. firmatarie del presente accordo, ai dipendenti interessati e all’Osser- vatorio dell’Ente Bilaterale Settore Terziario della provincia di Vicenza. Le aziende che, per esigenze tecnico produttive, necessitano una de- correnza del semestre diversa dal primo gennaio - 30 giugno e primo luglio - 31 dicembre integreranno a tal fine la comunicazione.
Considerato l’innovativo regime di flessibilità introdotto dal CCNL e dal presente accordo, le XX.XX, su istanza dei lavoratori potranno ri- chiedere alle aziende la disponibilità ad un incontro per illustrare ai lavoratori il nuovo regime orario applicato o incontri di verifica sull’ap- plicazione del regime di flessibilità adottato.
Art. 7 Controversie relative all’applicazione della flessibilità oraria
La Commissione di Conciliazione dell’Ente Bilaterale Xxxxxxxxx viene in- dividuata dalle parti quale sede idonea a conoscere e dirimere le even- tuali controversie o difficoltà applicative che dovessero insorgere relati- vamente ai regimi orari adottati in applicazione dei precedenti artt. 4 e 5.
Interpretazione autentica
Le parti convengono che i trattamenti economici di cui agli art. 2;3;4;5 del presente accordo rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 come prorogata per il 2013 dall’art. 1, comma 481 legge n. 228 del 2012 e dal D.P.C.M 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013 n. 75.
RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ
Le parti convengono di istituire un premio collettivo annuale lordo to- talmente variabile correlato ai risultati conseguiti dalle aziende e subor- dinato ad indici attribuibili al personale dipendente.
Le parti stesse individuano nella presenza individuale al lavoro un pa- rametro oggettivo proprio del settore ai fini della determinazione del premio di risultato.
Art. 8 Premio variabile collettivo
Alla fine di ciascun anno (unitamente alla retribuzione del mese di feb- braio dell’anno successivo) il lavoratore avrà diritto alla corresponsione dell’importo di € 170,00 lordi per tutti i livelli di inquadramento al rag- giungimento dei seguenti obiettivi:
- al superamento delle 260 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;
- al superamento delle 210 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su cinque giornate setti- manali;
- al superamento delle 173 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate setti- manali;
- al superamento delle 129 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;
- al superamento delle 85 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimana- li;
- al superamento delle 40 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata setti- manale.
Ai fini di tale computo dovranno essere considerate quali giornate di effettiva presenza anche le giornate non lavorate per recupero banca ore, per ricovero ospedaliero, per infortunio, per congedo di materni- tà e paternità (obbligatoria), per permessi sindacali, per donazione di sangue, per congedi art. 4, comma 1 L. 53/2000 e per malattia grave che comporti terapie salvavita.
In caso di ricorso ad ammortizzatori sociali con sospensione a zero ore le giornate di cui ai commi precedenti si intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro ed allo stesso modo sarà riproporzionato l’importo del premio.
I lavoratori che non raggiungessero l’obiettivo sopra indicato avranno comunque diritto alla corresponsione dell’importo di € 130,00 lordi per tutti i livelli di inquadramento al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- al superamento delle 240 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su sei giornate settimanali;
- al superamento delle 200 giornate di effettiva presenza al lavoro per
i dipendenti con orario di lavoro distribuito su cinque giornate setti- manali;
- al superamento delle 160 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su quattro giornate setti- manali;
- al superamento delle 120 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su tre giornate settimanali;
- al superamento delle 80 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su due giornate settimanali;
- al superamento delle 38 giornate di effettiva presenza al lavoro per i dipendenti con orario di lavoro distribuito su una sola giornata setti- manale.
Nel caso del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di cui al precedente capoverso non verrà corrisposto alcun elemento econo- mico.
Il lavoratore prima dell’inizio di ciascun anno, potrà richiedere che le somme eventualmente spettatigli siano versate a favore del fondo di previdenza complementare cui aderisce.
Disciplina transitoria
Le parti convengono che per l’anno 2013, in considerazione del fatto che il premio variabile collettivo decorre dal primo luglio, l’importo sia rapportato a sei dodicesimi ed assorbito sino a concorrenza del terzo elemento provinciale eventualmente erogato successivamente al 1 lu- glio 2013.
Art. 9 Riproporzionamento del premio variabile per i lavoratori a tempo parziale
L’importo del premio di cui al precedente articolo 8 si riferisce ai lavo- ratori impiegati a tempo pieno e va riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
Interpretazione autentica
Le parti convengono che i trattamenti economici di cui agli art. 8 e 9 del presente accordo rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1,
lett. c) del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008 come prorogata per il 2013 dall’art. 1, comma 481 legge n. 228 del 2012 e dal D.P.C.M 22 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2013 n. 75 e possono beneficiare dello sgravio contributivo pre- visto sui premi di risultato incerti nel loro ammontare e corresponsione legati ad incrementi di produttività, così come disciplinato in origine dall’articolo 1, commi 67 e 68 della Legge n. 247/2007.
Art. 10 Anticipazione del trattamento di fine rapporto
Le parti convengono sull’utilità di ampliare l’utilizzo dell’istituto dell’an- ticipazione del trattamento di fine rapporto, così come disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e dal CCNL del Terziario della distribu- zione e dei servizi, ove demanda alla contrattazione collettiva l’indivi- duazione di ulteriori condizioni di miglior favore per le quali concedere detta anticipazione al lavoratore subordinato.
Le parti stabiliscono che, oltre alle ipotesi di legge, il lavoratore dipen- dente con almeno quattro anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, possa chiedere l’anticipazione del trattamento di fine rapporto in misura non superiore al 70% del trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) spese sanitarie anche non straordinarie, riconosciute dalle strutture pubbliche;
b) spese da sostenere in occasione di matrimonio;
c) ristrutturazione della propria abitazione;
d) altri eventi di carattere assolutamente straordinario legati alla vita familiare;
e) acquisto della propria autovettura;
L’anticipazione potrà essere concessa non più di due volte nel corso del rapporto di lavoro.
L’anticipazione potrà essere erogata nei limiti di capienza del TFR ac- cantonato presso l’azienda ad esclusione quindi di quello destinato ai fondi di previdenza integrativa.
DECORRENZA E DURATA
Art. 11 Decorrenza e durata
Il presente accordo ha vigore dal primo luglio 2013 e scadrà il 31 di- cembre 2014.
Successivamente il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata
A.R. con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza annuale.
Art. 12 Abrogazioni
Il presente accordo abroga e sostituisce il contratto integrativo provin- ciale sottoscritto il 21 settembre 2000: tutte le previsioni economiche e normative in esso contenute cessano di venir applicate alla data del 30 giugno 2013.
Le parti riconoscono che il terzo elemento di Euro 6,20 lordi mensili, già congelato con il CCNL 21 novembre 1973, dovrà continuare a venir corrisposto.
Interpretazione autentica
Il contenuto del presente accordo ed in particolare la pattuizione del premio variabile costituisce un trattamento alternativo e complessiva- mente di miglior favore rispetto a quello previsto dall’art. 17 del Con- tratto Integrativo provinciale Terziario stipulato il 21 settembre 2000. Esso pertanto cessa di venir corrisposto dal 30 giugno 2013.
Copia del presente verbale di accordo sarà notificata alle sedi provin- ciali INPS ed alla Direzione Territoriale del lavoro.
Le parti si impegnano a dare ampia diffusione del presente accordo.
INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI VICENZA SOTTOSCRITTO IL 13 SETTEMBRE 2013
Permessi per malattia del bambino
Nel rispetto dei principi di libertà sindacale ed associativa, fermo re- stando il diritto di cui all’art 15 del contratto provinciale del 2000, le aziende che non aderiscono al sistema Confcommercio ed Ente Bi- laterale garantiranno analoga protezione riconoscendo fino a cinque giornate annuali di permesso retribuito a favore dei genitori che si as- sentano dal lavoro per la malattia del figlio fino ai tre anni di età.
Premio variabile di risultato
Le parti riconoscono di comune interesse la tutela del potere di acqui- sto dei lavoratori, e in particolare in riferimento all’art. 17 del contratto provinciale 2000 pertali motivi successivamente all’eventuale disdetta del contratto integrativo, la sola norma relativa al premio variabile col- lettivo (art. 8) continuerà a trovare applicazione per ulteriori sei mesi durante i quali le parti si impegnano a ricercare una soluzione negozia- le rispettosa dei principi sopra enunciati.
Lavoro Domenicale
Nel ricorso al lavoro domenicale, le parti condividono la necessità di individuare strumenti idonei a una equa distribuzione del disagio nello spirito della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e lavoratrici.
Vicenza, 2 ottobre 2013
CONFCOMMERCIO FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL
CONTRATTO INTEGRATIVO 15
NOTA A VERBALE
“Preso atto del testo dell’accordo integrativo e dell’interpretazione au- tentica, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL a seguito del- le nuove disposizioni introdotte dal decreto Legge 6 dic. 0000 X. 000 convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha modificato in modo sostanziale le norme relative agli orari e alle giornate di apertura, ritengono che il provvedimento di cui sopra non sia una risposta alle esigenze di rilancio dei consumi e favorisce la desertificazione com- merciale dei centri storici oltre a peggiorare le condizioni di lavoro di chi opera nel settore.
Richiedono che le parti si impegnino in ogni ambito istituzionale a fa- vorire ogni azione utile che riconsegni la materia alla gestione della regione e dei comuni”.
FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS UIL
CONTRATTO INTEGRATIVO 17
CONTRATTO INTEGRATIVO 19
INDICE
PREMESSA | Pag. | 3 |
CONTRATTO INTEGRATIVO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI VICENZA | Pag. | 4 |
CONSIDERATA Pag. 5
ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE Pag. 7
ART. 2
MAGGIORAZIONE PER LAVORO DOMENICALE Pag. 7
ART. 3
MAGGIORAZIONE PER LAVORO FESTIVO Pag. 8
FLESSIBILITÀ
ART. 4
FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO Pag. 8
ART. 5
BANCA ORE II LIVELLO Pag. 8
ART. 6
INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI Pag. 9
ART. 7
CONTROVERSIE RELATIVE ALL’APPLICAZIONE
DELLA FLESSIBILITÀ ORARIA Pag. 10
RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ
ART. 8
PREMIO VARIABILE COLLETTIVO Pag. 11
ART. 9
RIPROPORZIONAMENTO DEL PREMIO VARIABILE
PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE | Pag. | 12 |
INTERPRETAZIONE AUTENTICA | Pag. | 12 |
ART. 10
ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO Pag. 13
DECORRENZA E DURATA
ART. 11
DECORRENZA E DURATA Pag. 14
ART. 12
ABROGAZIONI | Pag. | 14 |
INTERPRETAZIONE AUTENTICA | Pag. | 14 |
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE | Pag. | 15 |
NOTA A VERBALE | Pag. | 16 |
ACCORDO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI CHE DANNO LUOGO A INCENTIVI FISCALI E CONTRIBUTIVI SULLA RETRIBUZIONE VARIABILE Sottoscritto il 13 settembre 2013 | Pag. | 17 |
ACCORDO TERRITORIALE PER LA PROROGA DEL TERMINE DI FUIZIONE DEI PERMESSI INDIVIDUALI | Pag. | 19 |