Segreteria 0872.706783 Fax 0872.706738 Ufficio 0872.706841
C.1 - Capitolato speciale d’appalto (parte normativa) – Art. 53, comma 2, lettera c)
A. S. L. 02 Lanciano- Vasto- Chieti
Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x.00/00 - 00000 Xxxxxx Cod.Fisc. e Part.IVA 02307130696
U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE Xxx X. Xxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXXX (XX)
Segreteria 0000.000000 Fax 0000.000000 Ufficio 0872.706841
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare, intervento di: | |
RISTRUTTURAZIONE UNITA’ DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E PUNTO NASCITA P.O. DI LANCIANO | |
CUP: | CIG: |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (appalto concorso)
(articolo 53, comma 2, lettera c), comma 3 e comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006)
(articoli 43, commi 3 e seguenti, 138, commi 1 e 2, e 168, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
Contratto a corpo
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavorazioni | € 4.074.000,00 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 126.000,00 |
T | Totale lavori (1 + 2) | € 4.200.000,00 |
3 | Importo corrispettivi progettazione definitiva ed esecutiva | € 200.000,00 |
TOT | Totale appalto (T + 3) | € 4.400.000,00 |
Il responsabile del servizio | Il progettista del progetto preliminare | |
Il responsabile del procedimento |
Sommario
PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell’appalto
TITOLO I – Definizione economica e rapporti contrattuali
Capo 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni ..........................................................................................................
Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto ..................................................................................
Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto ....................................................................................................
Art. 4 Categorie dei lavori..................................................................................................................................
Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................
Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto..........................................................
Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto...............................................................................................
Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto ........................................................................................
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore ....................................................................................................................
Art. 10 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere .......................................................
Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .....................................................
Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini ..............................................................................
Capo 3 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13 Progettazione definitiva ..........................................................................................................................
Art. 14 Progettazione esecutiva: modalità e termini ..........................................................................................
Art. 15 Ritardo nella progettazione esecutiva.....................................................................................................
Art. 16 Approvazione della progettazione esecutiva ..........................................................................................
Art. 17 Consegna e inizio dei lavori .....................................................................................................................
Art. 18 Termini per l'ultimazione dei lavori.........................................................................................................
Art. 19 Proroghe ..................................................................................................................................................
Art. 20 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori .........................................................................................
Art. 21 Sospensioni ordinate dal RUP..................................................................................................................
Art. 22 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (1) ..............................................................................
Art. 23 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e Piano di qualità (2) ..................................................
Art. 24 Inderogabilità dei termini di progettazione esecutiva e di esecuzione...................................................
Art. 25 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini ...................................................................
Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26 Lavoro a corpo ........................................................................................................................................
Art. 27 Eventuali lavori a misura .........................................................................................................................
Art. 28 Eventuali lavori in economia ..................................................................................................................
Art. 29 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera .........................................................................
Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 30 Anticipazione del prezzo .........................................................................................................................
Art. 31 Pagamento del prezzo per la progettazione ...........................................................................................
Art. 32 Pagamenti in acconto ..............................................................................................................................
Art. 33 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................
Art. 34 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti ...........................................................
Art. 35 Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo...........................................................
Art. 36 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo .................................................................................
Art. 37 Anticipazione del pagamento di taluni materiali ....................................................................................
Art. 38 Cessione del contratto e cessione dei crediti ..........................................................................................
Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 39 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................
Art. 40 Cauzione definitiva ..................................................................................................................................
Art. 41 Riduzione delle garanzie..........................................................................................................................
Art. 42 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................
Art. 43 Assicurazione della progettazione esecutiva ..........................................................................................
Capo 7 - DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 44 Variazione dei lavori ................................................................................................................................
Art. 45 Varianti per errori od omissioni progettuali............................................................................................
Art. 46 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi........................................................................................
Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza ...................................................................................
Art. 48 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere .............................................................................
Art. 49 Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ..........................................................................................
Art. 50 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .......................................................
Art. 51 Piano operativo di sicurezza (POS) ..........................................................................................................
Art. 52 Xxxxxxxxxx e attuazione dei piani di sicurezza .......................................................................................
Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 53 Subappalto...............................................................................................................................................
Art. 54 Responsabilità in materia di subappalto .................................................................................................
Art. 55 Pagamento dei subappaltatori ................................................................................................................
Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 56 Accordo bonario e transazione................................................................................................................
Art. 57 Definizione delle controversie ................................................................................................................
Art. 58 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera ...............................................................................
Art. 59 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).............................................................................
Art. 60 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori......................................................................
Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 61 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione .....................................................................................
Art. 62 Termini per il collaudo ............................................................................................................................
Art. 63 Presa in consegna dei lavori ultimati.......................................................................................................
Capo 12 - NORME FINALI
Art. | 64 |
Art. | 65 |
Art. | 66 |
Art. | 67 |
Art. | 68 |
Art. | 69 |
Art. | 70 |
Art. | 71 |
Art. | 72 |
Art. | 73 |
Art. | 74 |
Art. | 75 |
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore ...............................................................................................
Conformità agli standard sociali .............................................................................................................
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione ...................................................................................
Utilizzo di materiali recuperati o riciclati ................................................................................................
Terre e rocce da scavo .............................................................................................................................
Custodia del cantiere...............................................................................................................................
Cartello di cantiere ..................................................................................................................................
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto ..................................................................................
Tracciabilità dei pagamenti .....................................................................................................................
Disciplina antimafia ................................................................................................................................
Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali (3) ................................................
Spese contrattuali, imposte, tasse ..........................................................................................................
ALLEGATI AL TITOLO I DELLA PARTE PRIMA
Allegato A – Elaborati integranti il progetto a base di gara ......................................................................................
Allegato B – Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi ........................................................................
Allegato C – Cartello di cantiere ................................................................................................................................
Allegato D – Riepilogo degli elementi principali del contratto..................................................................................
PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto
Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. Ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante, necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.
2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “RISTRUTTURAZIONE UNITA’ DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA E PUNTO NASCITA P.O. DI LANCIANO”;
b) descrizione sommaria: il progetto prevede la ristrutturazione secondo le normative vigenti dell’unità di Ostetricia e Ginecologia e punto nascita P.O. di lanciano. Dal punto di vista distributivo e funzionale, si prevedono interventi architettonici, impiantistici elettrici (speciali e non), impiantistici idraulici - termotecnici e di rifacimento della distribuzione gas medicale.
c) ubicazione: Piano Primo Corpo “B” Presidio Ospedaliero di Lanciano .
3. Sono compresi nell’appalto:
a) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
b) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo presentato in sede di gara dall’appaltatore, così come approvato dalla Stazione appaltante con apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 6; il progetto esecutivo è soggetto ad approvazione da parte di quest’ultima prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica, comprensiva del progetto definitivo, presentata dall’appaltatore e approvata dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell’articolo 13, comma 5.
4. La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
Codice identificativo della gara (CIG) | Codice Unico di Progetto (CUP) |
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10 del Regolamento generale;
h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei contratti e degli articoli da 147 a 149 del Regolamento;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
o) Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all’articolo 39, comma 3, del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
p) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui all’articolo 32, comma 4, lettera o), del Regolamento, agli articoli 82, comma 3-bis, 86, comma 3-bis, 87, comma 4, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
q) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a.2), del Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, e 131, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
7. Il presente Capitolato Speciale d’appalto integra il Capitolato prestazionale di cui all’articolo 23 del Regolamento generale, a sua volta parte integrante del Progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | TOTALE | |||
1 | Lavori ( L ) A CORPO (C) soggetti a ribasso | € 4.074.000,00 | ||
di | 1.a | Costo del personale (CP) solo stimato | (€ 1.233.506,44) | |
cui | 1.b | Costi di sicurezza aziendali (CS) solo stimati | (€ 24.154,15) | |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) NON soggetti a ribasso | € 126.000,00 | ||
IMPORTO TOTALE LAVORI (1 + 2) | € 4.200.000,00 | |||
3 | Corrispettivi per la progettazione (P) soggetti a ribasso | € 200.000,00 | ||
di | 3.a | Progettazione definitiva | (€ 104.808,76) | |
cui | 3.b | Progettazione esecutiva | (€ 95.191,24) | |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3) | € 4.400.000,00 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2;
c) importo dei Corrispettivi per la progettazione (P), determinati al rigo 3, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, distintamente per la progettazione definitiva (PD) di cui al rigo 3.a e la progettazione esecutiva (PE) di cui al rigo 3.b;
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «IMPORTO TOTALE LAVORI (1+2)».
3. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «1 – LAVORI (L)».
4. Ai fini del combinato disposto degli articoli 86, comma 3-bis, e 89, comma 3, del Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.
5. Gli importi dei corrispettivi per la progettazione definitiva di cui all’articolo 13 e la progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, riportati nella tabella di cui al comma 1, rispettivamente al rigo 3.a (PD) e al rigo 3.b (PE), sono stati determinati dalla Stazione appaltante in sede di progettazione preliminare (posta a base di gara) sulla base dei criteri di cui d.m. n. 143 del 2013 e rapportati secondo il disposto di cui all’art. 2 della L.R. n. 3 del 08.01.1993 e successivo aggiornamento con Delibera di Giunta Regionale n. 101 del 21.02.2003.
6. Le incidenze delle spese generali e dell’utile di impresa sui prezzi unitari e sugli importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
b) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti,
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L’importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2, lettera a), sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 46, comma 2.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 14, comma 4, i vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo la presentazione e l’approvazione della progettazione esecutiva.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Art. 4. Categorie dei lavori
1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali(4) «OG11» - IMPIANTI TECNOLOGICI. (5)
2. La categoria di cui al comma 1 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente, al netto dell’importo delle categorie scorporabili di cui al comma 3, ammonta a euro 2.596.700,00 in classifica IV.
3. Ai sensi degli articoli 92, comma 1, e 108, del Regolamento generale, e dell’articolo 12, commi 1, 2 e 3, della legge
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, indicati nel bando di gara (6), con i relativi importi, sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
(7)
b) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla/e categoria/e elencata/e a «qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto Regolamento), di importo superiore a
150.000 euro o (8) superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a), (9) possono essere eseguite dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso della qualificazione pertinente; se l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima, ai sensi dell’articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
categoria | Importo (10) (>150.000 o >10%) | Classi- fica | % sul totale | ||
1) | OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | € 256.990,72 | I | 6,12% |
c) ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del Regolamento generale, e all’articolo 12, comma 2, lettera a), della legge
n. 80 del 2014, i lavori appartenenti alla/e categoria/e specializzata/e (serie «OS»), diverse da elencate a
«qualificazione obbligatoria» all’articolo 12, comma 2, lettera b), della stessa legge (già allegato A al predetto
Regolamento), di importo superiore a 150.000 euro o (11) superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dell’appalto, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in tal caso concorrono all’importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in quest’ultima; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante oppure realizzati da un’impresa subappaltatrice se sono indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:
categoria | Importo (12) (>150.000 o >10%) | Classi- fica | % sul totale | ||
1) | OS6 | FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI | € 1.346.309,28 | III-bis | 32,05% |
4. La categoria prevalente di cui al comma 2 ricomprende le lavorazioni riconducibili a categorie diverse, ciascuna di importo non superiore a 150.000 euro e (13) non superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto. Tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore, il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente di cui al comma 2, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto di cui al successivo articolo 53, comma 1, ultimo periodo lettera d); (14) ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del Regolamento generale, il Certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato B al citato Regolamento generale, riporterà le stesse lavorazioni come appartenenti alla categoria prevalente; tali lavorazioni sono così elencate:
categoria | importo (<=150.000 e <=10%) | classifica | % sul totale | ||
1) | OG12 | OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE | € 90.200,00 | I | 2,15% |
5. Ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del Regolamento generale, ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui la categoria OG11 è stata individuata in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, come segue:
categoria | importo | incidenza sul totale degli impianti | uguale o maggiore del | |
OS3 | Impianti idrico-sanitario e simili | € 421.500,00 | 16,82% | => 10% |
OS28 | Impianti termici e condizionamento | € 1.255.000,00 | 50,07% | => 25% |
OS30 | Impianti interni elettrici e simili | € 830.000,00 | 33,11% | => 25% |
Totale impianti riconducibili alla OG11 | 100,00% | --- |
Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli articoli 3, comma 1, lettera s), 43, commi 6 e 8, 161, comma 16 e 184 del Regolamento generale e all’articolo 44 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella: (15)
n. | categ. | Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee | Importi in euro | Inci- denza % (16) | ||||
Lavori «1» ( L ) | oneri sicurezza del PSC «2» (OS) | Totale «T = 1 + 2» ( L + OS ) | ||||||
1 | OG11 | IMPIANTI TECNOLOGICI | € 2.518.799,00 | € 77.901,00 | € 2.596.700,00 | 61,83% | ||
1.a | OS 3-Impianto Idrico Sanitario | 10,04% | ||||||
1.b | OS28-Impianti termici e di condizionamento | 29,88% | ||||||
1.c | OS30-Impianti elettrici | 19,76% | ||||||
1.d | OG12-Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale | 2,15% | ||||||
2 | OG1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | € 249.281,00 | € 7.709,72 | € 256.990,72 | 6,12% | ||
3 | OS6 | FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI | € 1.305.920,00 | € 40.389,28 | € 1.346.309,28 | 32,05% | ||
TOTALE GENERALE APPALTO | € 4.074.000,00 | € 126.000,00 | € 4.200.000,00 | 100% |
2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 26.
3. I lavori individuati al comma 1, numero 1 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37. Inoltre:
a. per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 numero 1.a, per quel che concerne la realizzazione dell’impianto gas medicali, è necessario essere in possesso del sistema completo di garanzia della qualità approvato da organismo notificato ai sensi di quanto previsto dall’allegato 2 del D.Lgs 24.02.1997 n. 46 e
s.m.i. “Attuazione della Direttiva 93/42/CEE, concernente i Dispositivi Medici”;
b. per l’esecuzione dei lavori di cui al comma 1 numero 1.d, per quel che concerne la dismissione dell’amianto, è necessario il possesso della relativa iscrizione nella relativa categoria di appartenenza presso la Camera di Commercio di appartenenza;
4. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 161, comma 16, del Regolamento generale.
CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;
b) il presente Capitolato speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nell’allegato «A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; (17)
d) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo 3;
e) il PSC di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
f) il POS di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, il progetto definitivo comprensivo delle relazioni e degli elaborati presentati dall’appaltatore in sede di offerta.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del Codice dei contratti.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE
Art. 13. Progettazione definitiva
1. La progettazione definitiva presentata dall’appaltatore in sede di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, completa in ogni sua parte, deve conseguire l’acquisizione dei nulla–osta, autorizzazioni, pareri o atti di assenso, comunque denominati, con particolare riguardo: (18)
a) al parere di conformità del Comando dei Vigili del Fuoco in materia di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 151 del 2011:
b) al parere della A.S.L. in materia igienico sanitaria ai sensi della legge regionale 32/07;
c) all’eventuale autorizzazione / decreto di natura paesistica ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
d) all’eventuale autorizzazione di natura storico-architettonica ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
e) all’assenso delle Aziende e Società erogatrici di servizi pubblici a rete;
f) all’assenso di Enti od Organismi competenti in materia di viabilità;
g) il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001;
h) ad ogni altra eventuale autorizzazione di qualsiasi natura e specificità necessaria non menzionata nel presente
C.S.A. .
2. I Progettisti si fanno carico di ogni adempimento coordinandosi con gli organi preposti all’espressione obbligatoria di pareri, nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati nonché ai soggetti incaricati della verifica indicati dalla Stazione appaltante, fermo restando il prioritario coordinamento con il RUP. La Stazione appaltante assicura la leale collaborazione ai fini dell’ottenimento dei predetti atti di assenso, anche mediante convocazione e gestione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
3. Eventuali prescrizioni o condizioni imposte in occasione dei procedimenti e sub-procedimenti di cui al comma 1, devono essere obbligatoriamente ottemperate dall’appaltatore, a sua cura e spese, senza oneri per la Stazione appaltante, se riconducibili a responsabilità progettuale, a discordanze rispetto agli atti posti a base di gara o comunque prevedibili in base alla «best practice» in materia di progettazione. Alle prescrizioni e condizioni imposte ai sensi del presente comma si applica la disciplina del successivo comma 4. In caso di mancato adeguamento nei termini prescritti dall’invito ad adeguarsi, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione definitiva.
4. Nell’ambito dei procedimenti di verifica di cui agli articoli da 45 a 54 del Regolamento generale, l’organismo di verifica, con proprio verbale, determina quali condizioni, prescrizioni di cui al comma 3, e inadempimenti progettuali rilevati:
a) sono irrimediabili o il cui rimedio comporti sostanziali modifiche progettuali o costi aggiuntivi a carico della Stazione appaltante; in tal caso l’aggiudicazione è revocata e, se è stato stipulato il contratto, questo è risolto per inadempimento dell’appaltatore;
b) sono rimediabili senza sostanziali modifiche progettuali ma che necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva deve essere adeguata prima della sua approvazione ai sensi del comma 1;
c) sono rimediabili con modifiche progettuali marginali che non necessitano di verifica dopo il loro rimedio; in tal caso la progettazione definitiva può essere approvata ai sensi del comma 1, con rinvio alla progettazione definitiva degli adeguamenti.
5. La progettazione definitiva è verificata entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore e, ottenuta la verifica favorevole, è approvata dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara, entro i successivi 30 (trenta) giorni. L’avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del RUP.
6. La verifica e l’approvazione di cui al comma 5 si estendono anche al merito del computo metrico estimativo presentato, in relazione alla completezza delle voci delle singole lavorazioni e alla congruità delle quantità delle voci stesse, adeguandole, se del caso, a quanto rilevabile dagli elaborati progettuali. In caso di:
a) sostituzione di una o più voci di lavorazioni, ritenute non coerenti con gli elaborati grafici, queste sono valutate utilizzando i medesimi prezzi unitari previsti dal progetto definitivo presentato;
b) maggiorazione o riduzione delle quantità di una o più voci di lavorazioni, ritenute non coerenti con gli elaborati grafici, queste sono adeguate alle risultanze degli elaborati grafici del progetto definitivo presentato adeguando in tal modo il computo metrico estimativo;
c) aggiunta di una o più voci di lavorazioni, ritenute mancanti, queste sono valutate utilizzando nuovi prezzi unitari determinati in analogia alle modalità di cui all’articolo 163, commi 1 e 4, del Regolamento generale, integrando in tal modo lo stesso computo metrico estimativo.
7. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo dei lavori risultante dal computo metrico estimativo di cui al comma 6 e l’importo dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. Tali prezzi unitari, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
8. Ai sensi dell’articolo 168, comma 1, del Regolamento generale, il contratto può essere stipulato solo dopo l’acquisizione di tutti gli atti di assenso prescritti, comunque denominati, e l’approvazione del progetto definitivo ai sensi del comma 5.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle misure in materia di sicurezza e salute integranti l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, che dovranno essere integrati nel PSC in fase di progetto esecutivo, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 50.
Art. 14. Progettazione esecutiva: modalità e termini
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 168, comma 1, del Regolamento generale, dopo la stipulazione del contratto e l’approvazione della progettazione definitiva di cui all’articolo 13, comma 6, il RUP ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. Se tale provvedimento non è emesso o non perviene all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del progetto definitivo, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
2. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, quarto periodo, e comma 12, del Codice dei contratti, il RUP può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto; in tal caso nell’ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione. L’avvio della progettazione in via d’urgenza prima della stipula del contratto non è ammesso nel periodo dilatorio di cui all’articolo 11, comma 10, del Codice dei contratti, salvo che il mancato avvio della progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari. (19)
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato dall’appaltatore in sede di gara e approvato dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 13 Resta fermo che:
a) eventuali variazioni quantitative o qualitative diverse da quelle di cui al comma 5, lettere a) e b), non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
b) per quanto non diversamente disposto al successivo comma 4, trova applicazione l’articolo 168, commi 4 e 5, del Regolamento generale.
4. Sono ammesse variazioni in sede di progettazione esecutiva esclusivamente nei seguenti casi:
a) al verificarsi di una delle ipotesi eccezionali di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti;
b) all’accertamento di errori od omissioni nel progetto preliminare posto a base di gara;
c) a motivati miglioramenti, contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) (20) delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti di cui all’articolo 13, comma 3, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b) la Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle varianti entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della necessità della loro introduzione nella progettazione esecutiva. In sede di approvazione delle varianti può riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3, adeguata alla complessità e importanza della variante; in ogni caso la proroga non può essere superiore ad un quarto del predetto termine. Le varianti sono valutate in base ai prezzi di cui all’articolo 46, sono approvate tempestivamente unitamente all’eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi. Il provvedimento di approvazione, da comunicare tempestivamente all’appaltatore:
a) è adottato dal competente organo della Stazione appaltante nel caso di cui al comma 4, lettera a) e nel caso di cui al comma 4, lettera b), se eccedente la misura di cui alla lettera c);
b) è adottato direttamente il RUP nel caso di cui al comma 4, lettera c) e nel caso di cui al comma 4, lettera b), se non eccedente la misura di cui alla predetta lettera c).
6. Xxxxx restando quanto previsto dagli articoli 49 e 50, le disposizioni del presente articolo si applicano anche al PSC, redatto dal coordinatore per la progettazione di cui all’articolo 168, comma 10, del Regolamento, in conformità alle misure in materia di sicurezza e salute integranti l’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
7. Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria per eventuali adempimenti connessi ad opere strutturali di qualsiasi natura e specie, anche riguardo alla struttura esistente oggetto di ristrutturazione (21) ai sensi dell’articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché all’ottenimento dell’autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. (22) Unitamente alla progettazione esecutiva l’appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. (23)
Art. 15. Xxxxxxx nella progettazione esecutiva
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall’articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo viene applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nelle misura prevista dall’articolo 22, comma 1.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all’approvazione da pare di quest’ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l’acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all’ottenimento della verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all’appaltatore o ai progettisti dell’appaltatore.
4. La penale è trattenuta sul pagamento di cui all’articolo 31.
Art. 16. Approvazione della progettazione esecutiva
1. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell’appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento generale, è approvata dalla medesima Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto preliminare posto a base di gara, entro i successivi 15 (quindici) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all’appaltatore a cura del RUP
2. Se nell’emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall’appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata di cui all’articolo 13.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l’hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 168, comma 11, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.
6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all’appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall’articolo 134 del Codice dei contratti, all’appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale;
b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall’articolo 157, comma 1, del Regolamento generale.
Art. 17. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo l’approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) (24) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell’esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del Regolamento generale e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; (25) la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 47, 50 e 51 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L’inizio dei lavori è comunque subordinato all’approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del Regolamento generale.
6. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia delle eventuali opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo (26) o l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, comma 6. (27)
7. L’inizio dei lavori non può avvenire se non è accertata l’avvenuta denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all’uso razionale dell’energia di cui all’articolo 14, comma 7.
8. Le disposizioni sulla consegna, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati; a tale scopo si stabilisce sin d’ora che la consegna sarà frazionata tenendo conto che nell’area oggetto di ristrutturazione dovranno continuare a svolgersi le normali attività di reparto ospedaliero.
Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 550 (cinquecentocinquanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall’appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.
6. Essendo l’appalto caratterizzato da consegna frazionata, nel computo dei termini non si calcola il tempo intercorrente tra una consegna e l’altra. L’esecuzione dei lavori si svolgerà in più fasi, in base alla proposta progettuale che risulterà da parte dell’O.E. aggiudicatario dell’appalto.
Art. 19. Proroghe
1. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 18, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 18.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Trova altresì applicazione l’articolo 159, commi 8, 9 e 10, del Regolamento generale.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe parziali relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23; in tal caso per termine di ultimazione di cui all’articolo 18 si intendono i singoli termini delle soglie parziali dal predetto articolo 23 e il periodo di proroga è proporzionato all’importo dei lavori per l’ultimazione dei quali è concessa la proroga.
Art. 20. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Allo stesso modo si procede a sospensione dei lavori ogni qualvolta si ponga ultimata una fase dei lavori in una determinata area d’intervento e sia necessaria la predisposizione e l’inizio dei lavori di una successiva fase in una ulteriore area.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della DL;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento generale.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all’appaltatore.
6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 18, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23.
Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e alla DL.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 20, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
Art. 22. Penali in caso di ritardo
1. Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del Regolamento generale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro e centesimi ogni mille) (28) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro . (29) n relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, come previsto dal progetto esecutivo e dal presente Capitolato speciale, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 17, comma 2 oppure comma 3;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo ai sensi dell’articolo 23, comma 4.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 23.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 25, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 23. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità (30)
1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all’articolo 14, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. (31)
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL per l’approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5 e delle consegne frazionate di cui al comma 6.
5. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le seguenti soglie temporali, considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma: (32)
a) entro giorni ;
b) entro giorni ;
c) entro giorni .
6. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 17, comma 8, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del Regolamento generale.
Art. 24. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione:
a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga ai sensi dell’articolo 14, comma 8;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 22, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 25.
Art. 25. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 14, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
6. La risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti, è possibile anche in caso di ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai sensi dell’articolo 23, comma 5, superiore a 60 (sessanta) (33) giorni naturali consecutivi. Trovano comunque applicazione i commi 3, 4 e 5.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 26. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo contrattuale, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale.
5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nel bando di gara / nella lettera di invito (34), secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale, per l’accertamento della regolare esecuzione delle quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 61, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
Art. 27. Eventuali lavori a misura
1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 46, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
7. Si applica quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, in quanto compatibile.
Art. 28. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:
a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell’articolo 46;
b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi degli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti;
b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).
c) nella misura minima prevista dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento generale, non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla DL.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 30. Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) (35) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.
2. L’anticipazione è compensata nel corso dell’anno contabile nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento emesso nello stesso anno. L’importo della trattenuta è determinato proporzionalmente suddividendo l’importo dell’anticipazione per le mensilità intercorrenti tra l’erogazione e la conclusione del primo anno contabile o la data prevista per l’ultimazione dei lavori, se anteriore; in ogni caso alla conclusione del primo anno contabile o all’ultimazione dei lavori, se anteriore, l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e l’articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.
Art. 31. Pagamento del corrispettivo per la progettazione
1. Ai sensi dell’articolo 168, comma 9, del Regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto; successivamente provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: (36)
a) un primo acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) (37) entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 17;
b) un secondo acconto, pari al pari al 25% (venticinque per cento) (38) entro i successivi 60 (sessanta) (39) giorni;
c) il saldo, entro i successivi 60 (sessanta) (40) giorni.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’appaltatore e all’efficacia della polizza assicurativa di cui all’articolo 43, ai sensi dell’articolo 111, comma
1, quarto periodo, del Codice dei contratti. Gli stessi pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 34.
4. Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista ai sensi dell’articolo 59, comma 2. Il DURC non è richiesto se il progettista non ha dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all’INPS (comprese le gestioni separate) né all’INAIL e, comunque, non sia tenuto all’iscrizione né all’INPS (comprese le gestioni separate) né all’INAIL, in quanto titolare di iscrizione alle Casse professionali autonome; in tal caso in luogo è acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti tali condizioni, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione appaltante e quanto dichiarato non abbia subito variazioni.
5. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’appaltatore, di cui all’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato direttamente a favore dei progettisti, ai sensi dell’articolo 53, comma 3-bis, del Codice dei contratti, previa presentazione della fattura fiscale da parte di questi ultimi.
Art. 32. Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 27, 28 e 29, raggiungono un importo non inferiore a euro 380.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data
di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo 30, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.
5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 % (dieci per cento) (41) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
Art. 33. Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) (42) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) (43) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) (44) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio (45) previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 34, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 34. Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
b) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;
c) agli adempimenti di cui all’articolo 55 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
d) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 58, comma 2.
Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 32 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 32, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) (46) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4
(47) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
5. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 144 del Regolamento generale.
6. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 33, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora nella misura di cui al comma 2.
Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
a.2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla DL;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso;
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.
Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 39. Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. (48)
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, (49) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (50) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (51) in conformità all’articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le imprese raggruppate; può essere omessa l’indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.
Art. 40. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del Regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Per ribasso offerto si intende il ribasso medio ponderato tra il ribasso offerto per la sola esecuzione dei lavori e i ribassi offerti per la progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dagli atti di gara.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (52) in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 (53) allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, (54) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente
all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione (55); lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 39 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 41. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento generale. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum).
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (56)
5. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.
6. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento.
7. In deroga al comma 6, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.
Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del Regolamento generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
(57)
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, (58) cosi distinta: (59)
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00; partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 800.000,00;
b) essere adeguatamente integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00(60)
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del Regolamento generale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128 del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione della progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 1, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che
l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004,
n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro 500.000,00. (61)
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
4. L’assicurazione deve essere presentata dall’appaltatore e, fermo restando che deve avere come oggetto la copertura di quanto previsto dall’articolo 111, comma 1, secondo periodo, del Codice dei contratti (errori e omissioni del progetto esecutivo):
a) può essere stipulata dall’appaltatore medesimo oppure dal progettista titolare della progettazione esecutiva, indicato in sede di gara e incaricato dallo stesso appaltatore o associato temporaneamente a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti;
b) deve essere stipulata dall’appaltatore se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del Regolamento generale e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 44. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore superiore al 5% (cinque per cento) (62) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui all’articolo 5, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 49, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 50, nonché l’adeguamento del POS di cui all’articolo 51.
8. Qualora le varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, Anche in seguito alla segnalazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all’articolo 37 della legge n. 114 del 20014, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22.
Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione appaltante. Se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione
appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore l’importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Se gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva sono di lieve entità, la Stazione appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.
6. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 60, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.
Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del Regolamento generale.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 47. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: (63)
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del PSC di cui all’articolo 49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 50;
d) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;
e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 o 52.
Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC predisposto dal coordinatore per la sicurezza in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al Decreto n. 81 del 2008, nonché le eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50.
2. Gli oneri di sicurezza del PSC devono essere esplicitati in un computo metrico estimativo in conformità al punto 4 dell’allegato XV al citato Decreto n. 81 del 2008, e non possono essere superiori alla misura predeterminata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’articolo 2, comma 1, numero 2, del presente Capitolato speciale, non soggetta a ribasso.
3. La redazione del PSC è a carico dell’appaltatore in quanto parte integrante del progetto esecutivo di cui all’articolo 14, comma 6. Ai sensi dell’articolo 168, comma 10, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante è titolare della formale nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. A tale scopo, se il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione è stato proposto dall’appaltatore in fase di gara, la Stazione appaltante può chiederne motivatamente la sostituzione. Se non è stato proposto o ne viene chiesta la sostituzione, la Stazione appaltante chiede all’appaltatore l’indicazione di una terna di soggetti abilitati e in possesso dei requisiti, corredata dal curriculum di ciascuno, proposti in elenco secondo l’ordine di preferenza. La nomina avviene nell’ordine di preferenza, salvo discostarsene motivatamente. In ogni caso si applica il principio di leale collaborazione tra le parti.
Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.
Art. 51. Piano operativo di sicurezza (POS)
1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 53, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 47, comma 4.
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 49.
Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 53. Subappalto
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), (64) in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4, comma 2. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell’appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del Regolamento generale, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: (65)
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera c), possono essere subappaltati per intero;
c) i lavori individuati all’articolo 4, comma 4, possono essere subappaltati per intero ma l’importo subappaltato concorre alla determinazione della quota subappaltabile della categoria prevalente e il certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83, commi 4 e seguenti, del Regolamento generale è rilasciato con riferimento alla categoria prevalente.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara / dalla lettera di invito (66) con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori
(67) da realizzare in subappalto o in cottimo;
2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
1) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 73, comma 2;
2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 49 e 51.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 53 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’articolo 58, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
7. I progettisti dell’appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.
Art. 55. Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in
subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. (68) In deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, (69) . In caso di pagamento diretto dei subappaltatori l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 59, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 34, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 4.
3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 53, comma 4, lettera b);
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
6. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 56. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 112 del Codice dei contratti.
2. Il RUP può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata della DL e, ove nominato, del collaudatore, e, se ritiene che le riserve non siano manifestamente infondate o palesemente inammissibili, formula una proposta motivata di accordo bonario.
3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dall’appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all’appaltatore, previa audizione del medesimo.
7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240-bis del Codice dei contratti.
Art. 57. Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 56 e l’appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di CHIETI ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 32, comma 8 e 33, comma 8, del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 59. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione (70), sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione. (71)
4. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento generale e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 32 e 33 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 60, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 60. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre ai casi di cui all’articolo 25, i seguenti casi:
a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 72, comma 5, del presente Capitolato speciale;
n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;
b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
3. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendono necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 61. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 22, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato alla DL tutte le certificazioni e tutti i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 33.
Art. 62. Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) (72) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.
3. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
4. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, La stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore.
5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art. 63. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 61, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 237-bis del Codice dei contratti, l’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 61, comma 3.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 64. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza, arredati e illuminati;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse- guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Xxxxx alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l’ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
y) l’installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
z) l’installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. Ai sensi degli articoli 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/2 (un mezzo ) (73) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della percentuale di incidenza dell’utile, determinate con le modalità di cui all’articolo 28 comma 3.
5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto) dell’importo contrattuale dei lavori, trova applicazione l’articolo 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra condizione trova applicazione l’articolo 166 del Regolamento generale.
6. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
7. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 65. Conformità agli standard sociali
1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;
b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all’Allegato III al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 22, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.
Art. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione (74)
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. (75)
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 67.
Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. (76)
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: (77)
a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 68. Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 69. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 70. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C».
Art. 71. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245- quinquies, del Codice dei contratti.
Art. 72. Tracciabilità dei pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli interessi di cui agli articoli 34, commi 1 e 2, e 35, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 34, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 60, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 73. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, (78) presso la competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo), oppure, se attivata, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Art. 74. Patto di integrità, protocolli multilaterali, doveri comportamentali
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara
1.a di essere a conoscenza di tutte le norme di natura pattizia di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto in data 31.07.2009 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura di Chieti, approvato per presa d’atto con delibera del Direttore Generale n. 922 del 07.09.2009, che qui si intendono integralmente richiamate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; copia della delibera n. 922 con relativi allegati è integrativa della Documentazione depositata per la presa visione presso questa Stazione Appaltante.
1.b di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari. L’impresa si impegna altresì a dare comunicazione della avvenuta formalizzazione della denuncia alla Prefettura di Xxxxxx;
1.c di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98 e s.m.i..
2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.
3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.
4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.
Art. 75. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 139 del Regolamento generale sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
e) l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di cui all’articolo 122, comma 5, del Codice dei contratti, ai sensi del comma 5-bis dello stesso articolo.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 75_BIS. DOCUMENTO INFORMATIVO PER LE DITTE - ART.26 - D.Lgs. 81/2008
1. OBIETTIVO
Scopo del presente documento sui principali rischi presenti nelle aree della ASL di LANCIANO VASTO CHIETI, è far si che il personale delle Imprese Esterne mantenga, all’interno delle strutture, un comportamento consono alla politica di sicurezza ivi operante ed abbia informazioni sui rischi potenzialmente presenti. Tutto ciò fatto salvo quanto precisato da eventuali altri documenti concernenti indicazioni di sicurezza e parte integrante del contratto d’appalto. E’ altresì evidente che le indicazioni di seguito riportate previste dall’art.26 del D.Lgs 81/2008 sono integrative e non sostitutive delle norme di legge vigenti e di eventuali norme tecniche e regolamenti xxxxxxxxx.Xx caso di necessità di informazioni più particolareggiate, le Ditte devono rivolgersi al Servizio Prevenzione e Protezione della ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI.
2. INTRODUZIONE
La ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI desidera prevenire gli infortuni nei propri ambienti di lavoro e vuole pertanto che anche le Imprese Esterne che effettuano lavori o servizi nell’ambito dell’Ente si attengano scrupolosamente alle norme di legge vigenti nella prevenzione degli infortuni nonché alle particolari norme di sicurezza presenti ed ai regolamenti sull’argomento vigenti. Si fa pertanto affidamento nella massima collaborazione dalle Imprese Xxxxxxx che lavorano presso l’Ente affinché con un’opera preventiva d’istruzione del personale dipendente, con un’accurata organizzazione tecnica antinfortunistica e con un’adeguata e continua vigilanza, vengano evitati incidenti ed xxxxxxxxx.Xx ricorda che è obbligo dell’Impresa Esterna rendere edotto il proprio personale sulle norme contenute nelle presenti informazioni e sulle norme di legge in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
3. COORDINAMENTO DELLA PREVENZIONE
Il coordinamento esercitato dal Datore di lavoro committente (art. 26 D.Lgs. 81/2008) sarà di fatto svolto dal Responsabile del Servizio che gestisce tecnicamente l’appalto/contratto d’opera. Sono tenuti a collaborare il Servizio Prevenzione e Protezione, la Direzione Sanitaria di Presidio o il Responsabile di Dipartimento, e il Dirigente responsabile del Servizio /Divisione /Laboratorio /Reparto ecc. presso il quale verrà svolta l’attività, in base alle specifiche competenze. Qualora l’appalto rientri in quelli soggetti all’applicazione del TITOLO IV D.Lgs. 81/2008 (ex Direttiva Cantieri) il coordinamento sarà svolto dal Coordinatore per l’esecuzione, appositamente designato ed ove previsto. Negli altri casi il Coordinamento sarà assicurato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale.
4. DESCRIZIONE DELLE MODALITA’ DI COORDINAMENTO E DELLA PERIODICITA’ DELLE RIUNIONI
Il coordinamento svolto dai soggetti citati, avviene tramite la predisposizione di regole e l'indicazione, sia nel momento di stesura e formulazione del contratto, sia nella valutazione tecnica e di sicurezza, dei lavori/servizi da eseguire. L'ufficializzazione del presente documento per l’illustrazione generale dei rischi specifici e delle modalità organizzative interne rappresenta un momento di rilievo ai fini della sicurezza. Seguiranno incontri specifici, per la messa a punto di particolari interventi organizzativi, tra Servizio che gestisce tecnicamente il contratto d’appalto/opera, Ditta affidataria, Dirigente responsabile del Servizio/Divisione/Laboratorio/Reparto ecc. presso il quale verrà svolta l’attività, RSPP ASL 2 Lanciano Vasto Chieti e RSPP della Ditta Appaltatrice.
Tali incontri possono essere identificati come:
riunioni periodiche sulla qualità del servizio:
o riunioni periodiche tra i responsabili dei SPP per la verifica di eventuali problemi inerenti la sicurezza;
o riunioni convocate in caso di insorgenza di problemi (es. modifiche o cambiamenti in corso d’opera, infortuni, danneggiamenti di varia origine e gestione delle emergenze relative);
o comunicazioni inerenti modifiche organizzative e gestionali dei luoghi di lavoro o delle emergenze (piano di emergenza).
Questi incontri saranno necessari per appalti/contratti d’opera la cui durata superi, continuativamente, le 500h/uomo/xxxx.Xx coordinamento della prevenzione effettuato con imprese edili, per lavori non rientranti nel campo di applicazione del TITOLO IV D.Lgs. 81/1008, sarà svolto, di norma, dopo sopralluogo presso i cantieri da parte del SPP Aziendale.
5. MODALITA’ D’ACCESSO/PERMESSI
Se è previsto l’accesso alle zone oggetto di intervento, questo deve essere sempre preceduto, a cura delle Imprese, da puntuale comunicazione da inoltrare al Servizio che gestisce tecnicamente l’appalto/contratto d’opera (es.Dipartimento Tecnico oppure Servizio Attività Economali e di Approvvigionamento) o al Dirigente Responsabile del Servizio/Divisione/Laboratorio/Reparto ecc. presso il quale sarà svolta l’attività. Nel caso l’attività sia svolta da una squadra o da un gruppo di lavoratori, nella comunicazione è necessario indicare il Preposto di riferimento e possibilmente il numero dei componenti del gruppo o della xxxxxxx.Xx personale della Ditta deve essere identificabile tramite cartellino di riconoscimento, che riporti in modo leggibile il nome della Ditta, il nome dell’operatore e la qualifica, ciò al fine di una più agevole ed immediata possibilità di riconoscimento e identificazione da parte dei Dirigenti e Preposti della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Gli accessi dovranno essere concordati con i Responsabili dei luoghi ove si svolgeranno le operazioni lavorative o i servizi (per evitare eventuali interazioni che possano aggravare i rischi) o secondo le specifiche indicazioni definite al momento del contratto. L’accesso di mezzi motorizzati per il trasporto di beni e materiali utili all’attività (operazioni di carico e scarico) o di macchine operatrici deve avvenire nel rispetto delle regole sull’ordinaria circolazione e della segnaletica interna. La concessione di specifici permessi per l’accesso o la sosta operativa sarà valutata dal Servizio responsabile del procedimento. La movimentazione di mezzi deve comunque avvenire a velocità limitata (10Km/ora) .Si ricorda inoltre l’assoluto divieto di stazionamento e parcheggio davanti a uscite di sicurezza, in corrispondenza di percorsi di sicurezza e di fronte agli attacchi idrici motopompa VV.FF.
6. PERCORSI ALL’INTERNO DELL’AZIENDA
E’ necessario il corretto utilizzo degli spazi ed attrezzature comuni (corridoi, ascensori, ecc.) e della segnaletica esistente con particolare riguardo a quella posta in essere in occasione di lavori di xxxxxxxxxxxx.Xx Ditta al termine dell’orario di lavoro deve lasciare sgombri dalle proprie attrezzature e materiali tutti gli spazi dell’Azienda, in particolare corridoi, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc.
Qualsiasi deposito, anche temporaneo, di materiali ed attrezzature va concordato di volta in volta con il responsabile della struttura all’interno della quale si opera o con un suo delegato.
7. UTILIZZO DELLE STRUTTURE E ATTREZZATURE DELLA ASL
Ogni utilizzo di macchine, attrezzature, materiali o servizi da parte delle Ditte dovrà essere preventivamente concordato con il Committente.
Attrezzature fisse e portatili di proprietà della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti
Alla Ditta appaltatrice non è consentito, a meno che non sia espressamente previsto dal contratto, l’utilizzo di attrezzature ed impianti dell’Azienda per lo svolgimento della prestazione richiesta.
La ditta appaltatrice deve astenersi dal richiedere al personale dell’Azienda di intervenire sulle proprie attrezzature ed impianti. In caso di concessione in uso di attrezzature fisse e/o portatili del Committente si dovrà predisporre, per ciascuna attrezzatura, una scheda tecnica che ne evidenzi lo stato e la conformità alle norme di sicurezza nel momento della cessione. Nel Piano Generale di Emergenza o in altro specifico documento di coordinamento dell’appalto, deve essere evidenziata l’assunzione di responsabilità della Ditta per i controlli o le manutenzioni da mettere in atto ai fini del mantenimento della sicurezza di quanto concesso in uso.
Servizi igienici e spogliatoi
Qualora l’Impresa sia autorizzata all’uso degli spogliatoi e dei servizi igienici della ASL dovrà garantire:
o il rispetto delle norme igieniche;
o la salvaguardia dei presidi, quali dosatori di detergenti e salviette o simili.
Mensa
Nel caso sia accettata la richiesta di utilizzo della mensa l’impresa dovrà garantire:
o il rispetto delle norme igieniche;
o l’accesso con indumenti e calzature pulite.
Danni a cose o persone
Di seguito si indicano le procedure da seguire nel caso i lavoratori delle Ditte procurino danni a cose o persone:
o informare tempestivamente (a cura del lavoratore o del Referente della Ditta) i Dirigenti e/o Preposti della ASL di quell’area lavorativa o il responsabile aziendale incaricato di seguire i lavori;
o informare chi svolge attività di coordinamento per il Datore di lavoro committente (normalmente esercitato dal Servizio che gestisce tecnicamente l’appalto/contratto d’opera in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e la Direzione Sanitaria.
8. RISPETTO DELL’UTENZA
Il personale delle Ditte è tenuto a seguire le regole di comportamento e di rispetto dell’utenza riportate negli accordi generali. Nel caso dovessero verificarsi impedimenti di varia natura al normale svolgimento del lavoro occorre fare riferimento ai Dirigenti e ai Preposti di zona per segnalare i problemi riscontrati. I lavoratori delle Ditte, nello svolgimento delle loro mansioni, dovranno:
o procedere con attenzione nella movimentazione dei materiali;
o mantenere una velocità limitata negli spostamenti con mezzi operativi;
o aumentare la visibilità e l’identificazione dei mezzi (es. fari accesi o luci lampeggianti);
o separare con transenne o simili le zone rischiose;
o utilizzare ove possibile segnalazioni acustiche o visive;
o rispettare la segnaletica stradale esposta;
o nel caso siano stati provocati danni, seguire le procedure previste da ciascuna Ditta nel Piano di Emergenza, dandone immediata comunicazione al Responsabile del procedimento.
9. PIANI DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE
Sono attualmente predisposti, per le condizioni strutturali ed organizzative esistenti, il Piano Generale di Emergenza e di Evacuazione ed i Piani di Emergenza e di Evacuazione specifici per ogni struttura della ASL.. Gli operatori delle Ditte devono seguire le istruzioni riportate nel Piano Generale di Emergenza e di Evacuazione, oppure impartite dagli addetti alla gestione delle emergenze di zona. I Piani di Emergenza sono disponibili presso il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale. La Ditta deve prendere visione della situazione in atto per quel che concerne i xxxxxx, xx xxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxx.Xxxxx svolgimento delle proprie attività la Ditta non deve intralciare con materiali ed attrezzature spazi comuni, luoghi di passaggio, vie di fuga, porte di emergenza, sbarchi degli ascensori, ecc. Qualora il personale della Ditta appaltatrice rilevi situazioni di pericolo (fumo o principi di incendio, difetti o mal funzionamento di macchine ed impianti, o altro) deve informare immediatamente le squadre di emergenza (qualora costituite e comunicate alle Ditte), i responsabili dei locali, i direttori, i preposti, i servizi tecnici e il servizio di emergenza.
10. NORME GENERALI
❑ Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
Si ricorda in particolare l’obbligo di NON USARE il telefono cellulare nelle zone in cui è vietato; in particolar modo negli spazi adibiti ad attività assistenziale.
❑ Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori
❑ Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito.
❑ Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque nocive.
❑ Divieto di usare, coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme utensili elettrici portatili alimentati a tensioni superiori a quelli previsti in funzione dei luoghi dove hanno esecuzione i lavori.
❑ Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni, installati su impianti, macchine o attrezzature
❑ Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone.
❑ Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto.
❑ Obbligo di usare mezzi protettivi individuali.
❑ Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa.
❑ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.
❑ Obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge.
❑ Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.
).
❑ Divieto di passare sotto carichi sospesi.
❑ Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze e pericoli).
❑ Divieto di abbandonare all’interno o all’esterno delle aree degli edifici della ASL, imballaggi di arredi, apparecchiature o materiali in genere. Tali imballaggi vanno allontanati direttamente dalle Ditte fornitrici o, in casi particolari, presi in carico dai responsabili delle strutture o loro delegati.
11. ALTRE NORME GENERALI
E’ fatto divieto di utilizzare, senza autorizzazione, biancheria di proprietà della ASL Lanciano Xxxxx Xxxxxx durante i lavori. Al termine della prestazione la Ditta provvede tramite i propri operatori alla asportazione ed allo smaltimento dei materiali residui avendo cura della massima pulizia.
12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Tutti gli operatori delle Imprese esterne dovranno fare uso dei propri dispositivi di protezione individuale, definiti nei rispettivi Piani di Emergenza; in alcuni casi potranno essere indicati, da parte dei Dirigenti responsabili dei Servizi/Divisioni/Laboratori/Reparti ecc. presso i quali verrà svolta l’attività, specifici dispositivi di protezione individuale per l’accesso ai luoghi, che saranno forniti dalla ASL 2 LANCIANO VASTO CHIETI.
13. OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AI LAVORI
Impianti elettrici
E’ probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione perché potrebbe non essere possibile disattivare tutti gli impianti elettrici a causa di attività sanitarie in corso. Conseguentemente gli operatori delle Ditte dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando verranno effettuate le operazioni di demolizione anche concomitante; durante tali lavorazioni i lavoratori dovranno essere dotati degli appositi dispositivi di protezione nonché delle apparecchiature idonee al rilevamento dei cavi in tensione anche sotto traccia. Nel caso di intercettazione di cavi dovranno essere avvertiti immediatamente gli elettricisti o il personale del Dipartimento Tecnico della ASL 2 Lanciano Vasto Chieti. Per ulteriori dettagli si rimanda al successivo paragrafo sui rischi generali. Impianti termo-idraulici e gas
Durante le operazioni di demolizione potrebbe essere possibile intercettare accidentalmente le tubazioni di acqua calda/fredda e tubi adducenti gas medicali.
In caso di fuoriuscita dei fluidi liquidi o gassosi, occorrerà:
o sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita ad esempio schiacciando le estremità dei tubi di rame;
o avvertire immediatamente gli operatori tecnici idraulici/meccanici della ASL il Dipartimento Tecnico al fine di limitare le conseguenze e i disservizi;
o in caso di fuoriuscita di gas, aerare gli ambienti interessati ed adottare i provvedimenti suggeriti dalle schede di sicurezza allegate;
o gli operai, prima delle operazioni di demolizione dovranno utilizzare idonee apparecchiature atte ad individuare tubazioni metalliche sotto traccia;
o in caso di incidente o di situazione di emergenza, dovranno essere adottati i necessari provvedimenti cautelativi (tamponando le perdite, spegnendo principi di incendio, disattivando apparecchiature elettriche, ecc.) prima di raggiungere l’uscita più prossima da individuarsi all’atto dell’impianto del cantiere.
L’utilizzo nelle lavorazioni di sostanze infiammabili o combustibili dovrà essere limitato al minimo indispensabile e gli operatori dovranno essere edotti rispetto ai relativi rischi e cautele da adottare; gli operatori dovranno essere dotati di mezzi di spegnimento di primo intervento (estintori in numero e tipologie adeguati al tipo di sostanze impiegate; la ditta dovrà comunque attenersi alle norme di cui al DM 10/03/98.
14. RISCHI GENERALI
Rischio elettrico
Per l’utilizzo della energia elettrica di rete, ai fini della esecuzione di lavori valgono le clausole del contratto d’appalto/opera e comunque è bene fare specifica richiesta al Dipartimento Tecnico indicando le necessità tecniche e quanto predisposto per la prevenzione di incidenti e danneggiamenti.
I rischi principali, connessi all’utilizzo dell’elettricità, sono identificabili in rischi alle persone per contatto diretto e per contatto indiretto; i rischi secondari dovuti ad un errato o non conforme utilizzo di impianti elettrici, consistono nella probabilità di innesco incendio degli stessi o di materiali posti nelle immediate vicinanze.
Per contatto diretto si intende un contatto con un elemento normalmente in tensione che può determinarsi per:
o rimozione della protezione o involucro
o rimozione dell’isolamento
o lavori o interventi su parti ritenute non in tensione
o riattivazione intempestiva delle parti in tensione precedentemente scollegate
Per contatto indiretto si intende un contatto con un elemento (massa) normalmente non in tensione, ma che per un guasto o difetto di isolamento può andare in tensione per:
o assenza o interruzione del conduttore di protezione o di terra (es.: inserimento forzato di spina “tipo tedesca” nelle prese tradizionali).
o assenza di coordinamento fra impianto di terra o interruttore differenziale e/o magnetotermico.
o assenza di “equipotenzialità” fra le masse metalliche.
Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina; nonché gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione.
Norme Precauzionali
Non effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente. Un impianto elettrico o una apparecchiatura definiti sicuri possono, per errato intervento o riparazione, diventare pericolosi. Inoltre la manomissione di un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore.
Non effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica. Non utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme. Tutta la sicurezza di un impianto finisce quando si usano utilizzatori elettrici (ad esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili, ecc.) non rispondenti alle norme. Non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore. In questi casi l’uso improprio del componente può generare situazioni di rischio elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione. Non usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi). Non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito: perché, oltre a determinare intralcio o possibilità di caduta di persone, possono essere sottoposte a sollecitazioni meccaniche non previste dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio. Al fine di evitare rischi connessi all’utilizzo di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando i problemi riscontrati. L’uso di componenti elettrici deteriorati (conduttori con isolamento non integro, custodie rotte, connessioni elettriche approssimate, prese e spine spaccate, ecc.) aumenta considerevolmente il rischio di contatti elettrici quindi sarà indispensabile non utilizzare:
o cavi o attrezzature non isolati;
o linee o circuiti il cui sezionamento delle parti attive non permette il controllo diretto o sicuro delle parti sezionate.
Le prese a spina di tutti gli utilizzatori devono:
o essere protette contro i contatti diretti;
o essere provviste di un dispositivo di trattenuta del cavo;
o essere smontabili solo con l’uso di un utensile (es. cacciavite);
o gli spinotti devono essere trattenuti dal corpo isolante della spina.
Le prese non devono:
o permettere l’inserzione unipolare della spina.
La probabilità di innesco incendio a causa di effetti dovuti al surriscaldamento degli impianti o loro parti oppure guasti elettrici da corto circuito rientrano nella trattazione che segue relativa al rischio di incendio.
Rischio di incendio
Il sistema organizzativo di cui è dotato la ASL 2 Lanciano Vasto Chieti prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell’evento (Piani di Emergenza e di Evacuazione); esistono pertanto nei Servizi/Divisioni/Laboratori/Reparti ecc. , lavoratori che si occupano del controllo/segnalazione ai Dirigenti e Preposti interni ed a tutti gli altri servizi interessati di tutte le situazioni che possono comportare un aggravio del rischio d’incendio.
Questi lavoratori hanno il compito specifico della gestione dell’emergenza nonché della gestione delle operazioni di segnalazione dell’evento, di primo intervento per il soccorso agli infortunati o coinvolti e del tentativo di spegnimento dei focolai d’incendio, di allontanamento/evacuazione delle persone presenti, di prima messa in sicurezza di materiali, attrezzature ed impianti. Come successivamente messo in evidenza attraverso l’esposizione delle procedure, sono i soggetti di riferimento che impartiscono istruzioni od ordini per la gestione dell’emergenza incendio fino al momento in cui sopraggiungono i soccorritori (Vigili del Fuoco). Le Imprese esterne sono pertanto invitate ad osservare quanto previsto dal D. M. 10/03/98 ed in particolare tutte le possibili misure di tipo organizzativo e gestionale come:
o rispetto dell’ordine e della pulizia;
o controlli sulle misure di sicurezza;
predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare:
o informazione e formazione dei lavoratori.
Nel caso di lavori di manutenzione e di ristrutturazione, le imprese esterne devono prendere in considerazione, in relazione alla presenza di lavori, le seguenti problematiche (DM 10/03/98):
o accumulo di materiali combustibili;
o ostruzione delle vie di esodo;
o realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.
All’inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l’esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito.
Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l’innesco di un incendio. Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l’ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano residui di materiali accesi o di braci. Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo asciutto e ventilato. Il fumo e l’uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all’interno del luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rilevazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione. Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.
15. RISCHI SPECIFICI
Rischio Biologico e Infettivo
Il X.Xxx. 81/2008 definisce agente biologico qualsiasi microrganismo che può provocare infezioni, allergie o intossicazioni nell’uomo. Le modalità di esposizione più frequenti agli agenti biologici sono: puntura, taglio, abrasione con superfici, oggetti, macchine/attrezzature o sue parti.
Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele):
o Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso, per gli interventi lavorativi definiti nell’appalto/contratto d’opera ed i relativi rischi evidenziati.
o Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
o Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del Servizio /Divisione /Laboratorio /Reparto ecc.
o Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi.
o Applicare le norme igieniche evitando di portarsi le mani alla bocca e agli occhi, mangiare e fumare durante il lavoro.
o Dopo aver eseguito il lavoro, lavarsi le mani e coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
Note particolari relative a incidenti che comportino contaminazione:
in caso di puntura o taglio:
o aumentare il sanguinamento della lesione;
o detergere abbondantemente con acqua e sapone;
o disinfettare la ferita;
o Chiedere al personale di reparto. in caso di contatto con mucosa orale:
o lavare con acqua il viso e la bocca;
o procedere al risciacquo della bocca con soluzioni a base di cloro al 5%. in caso di contatto con la congiuntiva:
o lavare il viso con acqua;
o risciacquare la congiuntiva con abbondante acqua. in caso di contatto cutaneo:
o lavare la zona con acqua e sapone;
o disinfettare la cute;
o Chiedere al personale di reparto.
· quindi, in ogni caso
o informare il Dirigente o Preposto del Servizio/Divisione/Laboratorio/Reparto ecc. in cui si opera;
o recarsi al Pronto Soccorso;
o se il materiale biologico appartiene ad un paziente con HIV positivo o sospetto tale recarsi al pronto soccorso entro un’ora per l’eventuale terapia;
o presentare il certificato INAIL e il referto del Pronto Soccorso all’ufficio personale della Ditta di appartenenza;
o recarsi al settore “Epidemiologico” della direzione ospedaliera per notificare l’incidente e per l’indagine sul paziente fonte di infortunio;
o accertare con il proprio Medico Competente la necessità di accertamenti sierologici.
16. RISCHI CHIMICI
Nell’ambito delle attività dell’Ente è possibile entrare in contatto con diversi agenti chimici in particolare nei laboratori di analisi e di ricerca, nelle sale operatorie (gas anestetici), nelle anatomie patologiche, nelle endoscopie, ecc. E’ da precisare che nell’ambito delle attività di Ditte esterne che non effettuano direttamente le lavorazioni specifiche della ASL il rischio è contenuto in quanto le concentrazioni in aria di alcune delle sostanze chimiche adoperate in alcuni ambienti e di cui si sono effettuate le misure sono risultate inferiori ai TLV (indicati dall’ACGIH).
Xxxxxxx in generale alcune regole di buona condotta:
a. prima di iniziare attività lavorativa in luoghi quali quelli citati, chiedere al responsabile presente (capo sala, preposto o responsabile tecnico di laboratorio) se sono presenti rischi particolari di cui tenere conto (situazioni particolari di rischio) al momento dell’intervento
b. le pulizie vanno in genere effettuate al di fuori degli spazi di lavorazione
c. evitare il contatto con qualsiasi sostanza di cui non si conoscano le caratteristiche ed i pericoli
d. in caso di presenza di sostanze non note astenersi da qualsiasi contatto con esse senza prima chiedere informazioni al responsabile presente (capo sala, responsabile tecnico di laboratorio) e se necessario operare solo dopo la bonifica
Per le indicazioni dei rischi relativi ad altre diverse sostanze chiedere ai Servizi di Prevenzione e Protezione
17. ESPOSIZIONE AD AMIANTO
Si segnala la possibile presenza di materiali contenenti amianto nei locali dove sono collocati impianti tecnologici e distribuzione di calore, oltre che nelle attrezzature con isolanti termici (caldaie, tubi per la distribuzione del calore anche fuori delle sottostazioni tecnologiche, ecc.) e in alcuni altri ambienti di passaggio, nonché nei pavimenti o rivestimenti presenti. Nel caso vi sia ragionevole dubbio o certezza della presenza di amianto nei manufatti, è necessario astenersi da compiere qualsiasi azione che possa ledere i manufatti stessi liberando particelle di essi nell’ambiente e segnalare eventuali necessità di bonifica preventiva al Servizio di Prevenzione e Protezione della ASL, ai Servizi Tecnici in considerazione del fatto che è in corso un radicale intervento di bonifica dall’amianto negli impianti tecnologici per mezzo di Ditte Specializzate coordinate dai Servizi Tecnici. Ogni presenza di amianto, nota all’Ente, verrà segnalata direttamente alla Ditta in fase di consegna di lavori e/o direttamente segnalata da cartelli esposti nelle immediate vicinanze dei manufatti interessati.
18. ESPOSIZIONE A PIOMBO
Non è presente nell’Azienda rischio di assorbimento di Piombo.
La manipolazione di piombo metallico, usato ad esempio per la sua funzione schermante le radiazioni ionizzanti nelle radioterapie, medicine nucleari, non costituisce rischio; va comunque indicato che in eventuali operazioni che comportino la manipolazione di manufatti in Piombo non si deve mangiare, bere, fumare, prima di essersi lavati le mani (si tratta comunque di norma generale di buon comportamento).
19. RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA FARMACI ANTIBLASTICI
Alcuni farmaci usati per la cura dei tumori (farmaci antiblastici), sono considerati cancerogeni per l’uomo. In realtà il rischio di entrare in contatto con questi farmaci è presente essenzialmente per gli operatori sanitari nelle operazioni di trasporto, preparazione, somministrazione, smaltimento, bonifica di eventuali spandimenti accidentali, pulizia delle cappe, contatto con escreti/secreti dei pazienti. Le operazioni citate non riguardano quindi operatori di Ditte esterne che quindi devono considerare il problema come evento accidentale possibile in caso di contatto con superfici dei piani di lavoro, degli ambienti di lavoro contaminate con tali farmaci; tali contaminazioni possono avvenire in caso di spandimenti accidentali, o per deposizione di goccioline di aerosol o polveri in forma inapparente (sono già state programmate indagini specifiche).
Qualora gli operatori di Ditte esterne debbano operare in reparti ove si suppone l’uso di farmaci antiblastici
❑ non devono operare mentre gli operatori sanitari eseguono le operazioni su citate
❑ devono accertarsi che le superfici che devono toccare, qualora possano essere state in precedenza contaminate con i farmaci citati, siano state accuratamente pulite
❑ nel caso siano presenti durante un incidente con spandimento accidentale di questi farmaci, devono allontanarsi dall’area contaminata sia per non contaminarsi sia per non intralciare le operazioni di bonifica. Qualora malgrado le precauzioni indicate vi sia contaminazione della cute o degli occhi con uno di tali farmaci è necessario:
❑ lavare subito ed accuratamente la parte contaminata con acqua corrente se si tratta di cute o con soluzione fisiologica se si tratta di contaminazione oculare
❑ se la parte contaminata è irritata, recarsi al Pronto Soccorso più vicino della ASL 2 LANCIANO VATO CHIETI per i provvedimenti del caso
❑ successivamente informare il medico competente della Ditta appaltatrice
Per ulteriori e più specifiche indicazioni sono a disposizione, a richiesta, presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale le procedure complete per l’utilizzazione in sicurezza dei farmaci antiblastici.
20. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE NON IONIZZANTI (Radiofrequenze e Microonde)
Si tratta di radiazioni elettromagnetiche (cioè della stessa natura della luce visibile) non ionizzanti (come lo sono invece i raggi x ed i raggi ). Queste radiazioni non ionizzanti sono in grado di produrre nel corpo umano esposto ad esse riscaldamento dei tessuti. limiti di esposizione di riferimento sono finalizzati ad escludere danno termico agli organi del corpo umano più suscettibili: testicoli, cristallino, encefalo. Misure effettuate ad un metro di distanza dagli apparecchi in funzione non hanno mai evidenziato superamento del limite di 194 V/m per le radiofrequenze (range
delle misure 1-40) e di 5 mW/cm2 (range delle misure 0-0.3). Non si ritiene necessario fornire particolari indicazioni salvo precisare che le attività di operatori di Ditte esterne a macchine (segnalate agli accessi da appositi cartelli con il simbolo delle radiazioni elettromagnetiche) che emettano radiazioni non ionizzanti devono esser eseguite con le stesse macchine spente. Qualora fosse necessario operare con le macchine in funzione è necessario operare ad oltre un metro di distanza da esse.
21. ESPOSIZIONE A CAMPI MAGNETICI
Si tratta di campi magnetici stabili o variabili a bassa frequenza non ionizzanti che non sono in grado di produrre nel corpo umano esposto ad esse riscaldamento dei tessuti, possono però provocare malfunzionamenti dei pacemaker. Per questo è necessario informare gli operatori delle Ditte portatori di pacemaker che le attività a macchine (segnalate agli accessi da appositi cartelli) che emettano campo magnetico devono esser eseguite con le stesse macchine spente.
22. ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI
Per quel che concerne gli apparecchi che emettono raggi x (apparecchi per radiografie e Tac e altri), essi sono in grado di emettere radiazioni solo quando sono in funzione; quando sono spenti non rappresentano un pericolo per emissione di radiazioni. E’ quindi necessario che qualsiasi attività di Ditte esterne che avvenga all’interno di una zona controllata ove sono posizionate apparecchiature a raggi x (segnalata agli accessi da appositi cartelli con il simbolo delle radiazioni) si svolga rigorosamente a macchine spente (assicurarsi di ciò dai preposti presenti quali il capo sala o capo tecnico). Per quel che concerne il potenziale rischio da contaminazione con radioisotopi, da tenere in considerazione le indicazioni dei rischi fornite dai servizi di radioprotezione.
❑ in presenza di pazienti portatori di sorgenti radioattive (presso Radioterapia sez. Xxxx) chiedere che questi siano allontanati dalla zona di lavoro
❑ entrare nelle aree potenzialmente a rischio di contaminazione solo dopo aver concordato con il responsabile presente il tipo di intervento da eseguire e dopo aver indossato guanti a perdere e soprascarpe a perdere
❑ non fumare, bere, mangiare, masticare gomma americana, truccarsi nelle aree considerate
❑ eventuali spandimenti dai lavandini o wc collocati in aree a rischio di contaminazione devono essere immediatamente asciugati con carta assorbente; il materiale potenzialmente contaminato ed i mezzi di protezione personale usati, vanno gettati nei contenitori per rifiuti radioattivi
❑ manutenzione delle reti di scarico delle acque bianche nei reparti a rischio non comportano necessità di protezione personale aggiuntiva oltre all’uso di guanti a perdere e dei vestiti da lavoro
❑ nel caso di manutenzione degli scarichi nei reparti di Medicina Nucleare, Radioterapia Sez. Protetta ogni intervento va preventivamente programmato in accordo con i Servizi di radioprotezione
❑ la manutenzione o la sostituzione dei filtri di trattamento aria nelle aree a rischio di contaminazione vanno programmate con il Servizio di Fisica Sanitaria della ASL; in ogni caso essi devono essere manipolati evitando di produrre polvere, indossando indumenti protettivi compresa mascherina ad alta efficienza (P3) per la protezione delle vie respiratorie, guanti e copricapo
❑ prima di uscire dalle aree a rischio di contaminazione per cui è stato necessario l’intervento dei Servizi di Radioprotezione, dopo aver tolto gli indumenti protettivi, verificare che non ci sia contaminazione residua su vesti, mani e piedi mediante gli appositi rilevatori (Servizio di Radioprotezione)
❑ nel caso di allagamento dei locali con rischio di contaminazione, oltre alle precauzioni già elencate, prevenire il più possibile la diffusione dei liquidi raccogliendoli con opportuni aspiratori ed evitando poi di rilasciarli nell’ambiente. Contattare il Servizio di Radioprotezione per indicazioni a riguardo
❑ in Radioterapia i locali contenenti sorgenti radioattive sono segnalati all’ingresso con appositi cartelli. Gli interventi in questi locali, del resto molto improbabili, devono essere preventivamente concordati con il Servizio di Radioprotezione
❑ nel seminterrato della Radioterapia, destinato al deposito dei rifiuti radioattivi è assolutamente vietato fumare, bere o mangiare. Ogni intervento sui tubi di scarico in questo locale, così come gli interventi nel locale adiacente, devono essere preventivamente concordati con il Servizio di Radioprotezione.
❑ Misure e cautele specifiche per quei laboratori di ricerca dove vengono utilizzate sorgenti radiogene (segnalati da appositi cartelli), devono essere fornite e/o richieste ai responsabili/preposti dei laboratori stessi
23. ESPOSIZIONE A RAGGI LASER
I raggi laser possono provocare danni diversi a seconda della potenza dell’apparecchio emettitore. Sono possibili sia danni alla retina anche irreversibili che, per elevate potenze, danni da ustione alla superficie esterna del corpo. Sono presenti inoltre, sempre per elevate potenze, rischi di incendio od esplosione se vengono impiegate sostanze infiammabili od esplodenti in concomitanza con l’emissione dei raggi laser. E’ quindi necessario che gli operatori delle Ditte esterne, prima di accedere in locali ove è posizionata un’apparecchiatura laser (segnalati da appositi cartelli), si assicurino dal responsabile presente (es. capo sala o preposto del laboratorio) che l’apparecchiatura non sia in funzione. E’ altresì necessario che da parte degli operatori delle ditte esterne non siano depositati materiali combustibili, solventi volatili, liquidi infiammabili, gas infiammabili o altro che possa rappresentare pericolo di esplosione o incendio in locali ove sia presente un’apparecchiatura laser.
ATTENZIONE
Nella ASL 2 Lanciano Vasto Chieti, lo smaltimento dei rifiuti avviene in modo differenziato:
o Rifiuti assimilabili agli urbani, mediante contenitori comuni;
o Rifiuti infetti mediante contenitori specifici e contenitori di plastica rigida per contenere oggetti taglienti o pungenti;
Le Ditte che nel corso delle attività lavorative appaltate producono rifiuti pericolosi, sono tenute ad effettuare lo smaltimento dei residui di lavorazione per proprio conto ed in maniera conforme alla normativa di riferimento.. Rischio Radiologico
In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch’esse utilizzate a scopi diagnostici o terapeutici.
I locali dove può essere presente il rischio radiologico sono contrassegnati con il segnale triangolare specifico.
Rischio chimico
Si può definire rischio chimico qualunque esposizione a sostanze chimiche, siano esse presenti sotto forma di solidi, liquidi, aerosol o vapori.
Il rischio chimico è legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o alla accidentale interazione con lavorazioni che avvengono nelle immediate vicinanze.
Tale rischio risulta molto basso per gli operatori che non devono operare direttamente con sostanze pericolose purché al corrente delle situazioni o sorgenti di rischio.
Le modalità di esposizioni più frequenti sono:
o contatto (pelle, occhi), con liquidi, polveri (corrosivi, caustici, solventi)
o inalazione di vapori, aerosol o polveri che si sviluppano o sollevano durante le lavorazioni
Sono potenziali sorgenti di rischio: i contenitori dei prodotti chimici in origine o utilizzati per le lavorazioni o lo smaltimento.
Comportamenti generali e precauzioni (procedure, misure o cautele)
a. Avvertire Dirigenti o Preposti dei luoghi di lavoro del proprio accesso.
b. Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale.
c. Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l’uso e comunque senza l’autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera.
d. Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con attività o persone al fine di non costituire pericolo o intralcio. Particolare attenzione andrà posta nella esecuzione delle istruzioni relativamente alla prevenzione incendi.
e. Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca e agli occhi, mangiare, fumare. E’ buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
f. Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (fare riferimento alle informazioni poste sull’etichetta dei prodotti) e comunque senza l’autorizzazione del responsabile/referente del Servizio /Divisione /Laboratorio/Reparto ecc..
g. Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all’interno dei laboratori aziendali (fumare, ecc.).
Alcune note particolari:
a. Se è necessario l’ingresso in laboratorio o in un deposito di sostanze chimiche o in altri luoghi a rischio, accertarsi (mediante richiesta di informazioni ai Responsabili/Referenti del Servizio/Divisione/Laboratorio/Reparto) sulla necessità o meno di indossare dispositivi di protezione individuali;
b. Se il lavoro che si deve eseguire comporta il contatto con sostanze chimiche si devono indossare i dispositivi individuali di protezione previsti. Indossare sempre i guanti, quando si procede alle pulizie ambientali o al ripristino del materiale utilizzato per le pulizie;
c. E’ vietato utilizzare sostanze chimiche presenti presso Servizi/ Divisioni/ Laboratori/Reparti ecc. della ASL senza il preventivo consenso o autorizzazione del Responsabile del Servizio/Divisione/Laboratorio/Reparto stesso.
Se vi è spargimento di sostanze chimiche procedere come segue:
1. segnalare la situazione anomala al Preposto di zona, valutare congiuntamente la pericolosità dell’operazione e le misure di protezione da mettere in atto nonché i necessari dispositivi di protezione individuale;
2. coprire il materiale con inerte (sabbia o adsorbenti sintetici) mai con carta o stracci (salvo indicazioni diverse nelle procedure in uso presso quel Servizio/ Divisione /Laboratorio/Reparto);
3. raccogliere il tutto con una paletta e smaltire immediatamente nei contenitori dei rifiuti pericolosi;
4. è vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale.
Attenzione
Se dovesse verificarsi un’esposizione accidentale a sostanze chimiche (inalazione di vapori, contatto con le mani o altre parti del corpo, schizzi negli occhi) adottare le procedure predisposte e contenute nel Piano Generale di Emergenza o in caso di indisponibilità di questo consultare il Preposto di zona ed attivare la seguente procedura.
In caso di inalazione di vapori
o allontanare immediatamente l’operatore dalla zona inquinata e favorire la respirazione di aria pulita anche mediante la respirazione artificiale se necessaria;
o accompagnarlo al pronto soccorso.
In caso di contatto con le parti del corpo
o lavare con abbondante acqua la parte esposta;
o accompagnarlo al pronto soccorso.
N. B. Avvertire il Servizio di Prevenzione e Protezione ASL (Tel. 0000.000000 - 0000000000 - 0000.000000 - 3283808214)
Al termine dell’incidente relazionare al Preposto e al Servizio Prevenzione e Protezione sull’accaduto.
Rischio Cancerogeno
Per agente cancerogeno si intende genericamente, in questo documento, ogni sostanza o preparato chimico in grado di alterare in modo irreversibile il materiale genetico di una cellula, fornendola così della potenzialità di sviluppare un tumore.
La normativa individua tre classi di cancerogenicità:
classe 1 sostanze per cui esistono sufficienti prove per stabilire un nesso causale tra esposizione e sviluppo di tumori. classe 2 sostanze a cui carico esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile un nesso tra esposizione e sviluppo di tumori.
classe 3 sostanze sospette di possibili effetti cancerogeni sull’uomo, per cui tuttavia le informazioni e le prove disponibili non sono sufficienti a giustificarne l’inclusione in classe 2.
Non è definito un simbolo specifico per i cancerogeni, ma per classe 1 e classe 2 in etichetta debbono essere riportate le frasi di rischio R45 “può provocare il cancro” o R49 “può provocare il cancro per inalazione”.
classe 3 in etichetta deve essere riportata la frase di rischio R40 “possibilità di effetti irreversibili”. La normativa definisce cancerogene un centinaio di sostanze.
I preparati che contengono più dello 0.1% di sostanze di classe 1 o 2, o più dell’1% di quelle di classe 3 sono da considerare a loro volta cancerogeni, con l’obbligo delle relative frasi di rischio.
Per incidente cancerogeno si intende l’evento imprevisto (rottura di recipienti o altro) che può aumentare la concentrazione di sostanze cancerogene nell’ambiente di lavoro.
Come comportarsi in caso di “incidente cancerogeno”
❑ evitare di nascondere o minimizzare l’accaduto;
❑ delimitare l’area dell’incidente;
❑ utilizzare dpi supplementari prima di effettuare la rimozione dell’agente svasato nell’ambiente lavorativo;
❑ impedire l’accesso all’area a personale non addestrato ed autorizzato;
❑ fare evacuare l’area dell’incidente da tutti i dipendenti non addetti all’emergenza e permettere la ripresa del lavoro solo a rischio od emergenza risolti;
❑ provvedere affinché il materiale risultante dall’operazione di bonifica venga trattato come rifiuto pericoloso, secondo la sostanza e le concentrazioni della stessa.
ALLEGATI al Titolo I della Parte prima
Allegato «A» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO (articolo 7, comma 1, lettera c)) |
tavola | denominazione | note |
Allegato «B» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (articolo 65, comma 1) |
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto ………….……………………………………………………………………………...
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i………………………………………………………………….
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma, …………………………………………………..
Data:………………….
Timbro
Allegato «C» | CARTELLO DI CANTIERE (articolo 70) |
Ente appaltante: | |||
Ufficio competente: | |||
ASSESSORATO A | UFFICIO TECNICO | ||
Dipartimento/Settore/Unità operativa | |||
LAVORI DI | |||
Progetto approvato con del n. del | |||
Progetto definitivo | |||
Progetto esecutivo: | |||
Direzione dei lavori: | |||
Progetto esecutivo opere in c.a. | Direzione lavori opere in c.a | ||
Progettista dell’impianto |
| ||
Progettista dell’impianto |
| ||
Progettista dell’impianto |
| ||
Responsabile dei lavori: |
| ||
Coordinatore per la progettazione: |
| ||
Coordinatore per l’esecuzione: |
| ||
Xxxxxx stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: | ||
Responsabile unico del procedimento: |
| ||
IMPORTO DEL PROGETTO: | euro | ||
IMPORTO a base d’asta: | euro di cui: | ||
Importo dei lavori: | euro | ||
Oneri per la sicurezza: | euro | ||
Spese tecniche progetto esecutivo: | euro | ||
IMPORTO DEL CONTRATTO: | euro | ||
Gara in data , offerta di ribasso del % | |||
Impresa esecutrice: | |||
con sede | |||
Qualificata per i lavori delle categorie: | , classifica | ||
, classifica | |||
direttore tecnico del cantiere: | |||
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | euro | |
Intervento finanziato con fondi propri (oppure) | |||
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale | |||
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il | |||
prorogato il con fine lavori prevista per il | |||
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio | |||
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ |
Allegato «D» | RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO |
euro | |
1 Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 3 Corrispettivo per la progettazione esecutiva | |
TOT Importo della procedura d’affidamento (1 + 2 + 3) | |
R.a Ribasso offerto in percentuale R.b Offerta risultante in cifra assoluta | % |
3 Importo del contratto (TOT – R.b) | |
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1) (articolo 39) 2 % 4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a) 5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 % 5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) % 5.c Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b) (articolo 30) 5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà (50% di 5.c) 6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 42, comma 3, lettera a) 6.b di cui: per le opere (articolo 42, comma 3, lettera a), partita 1) 6.c per le preesistenze (articolo 42, comma 3, lettera a), partita 2) 6.d per demolizioni e sgomberi (art. 42, comma 3, lettera a), partita 3) 6.e Importo assicurazione R.C.T. articolo 42, comma 4, lettera a) 7 Estensione assicurazione periodo di garanzia articolo 42, comma 7 mesi 8.a Importo limite indennizzo polizza decennale art. 42, comma 8, lett. a) 8.b Massimale polizza indennitaria decennale art. 42, comma 8, lett. a) 8.c di cui: per le opere (articolo 42, comma 8, lettera a), partita 1) 8.d per demolizioni e sgomberi (art. 42, comma 8, lettera a), partita 2) 8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. art. 42, comma 8, lett. b) 9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 32, comma 1 10 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 37, comma 6 11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori, articolo 18 giorni 12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 22 o/oo 12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo o/oo …… …………………………………………………………… | |
PARTE SECONDA
Definizione tecnica dell’appalto
CAPO 13. INTRODUZIONE
L’intervento prevede la ristrutturazione edile ed impiantistica ed impianti speciali dell’intera area dell’U.O. di ostetricia e Ginecologia e Punto Nascita del’Ospedale di Lanciano, sita al piano primo del corpo “B”. L’Appalto comprende anche i dispositivi medici relativamente alle sale parto e alla sala operatoria.
Art. 1. Disponibilita’ delle utenze
Tutte le utenze sono disponibili in sede. Esse saranno opportunamente staccate e sezionate in base agli interventi che occorreranno essere eseguite.
Art. 2. Opere propedeutiche
L’appalto prevede più fasi realizzative dovute alla necessità di dover assicurare la continuazione delle attività ospedaliere di reparto. Pertanto la proposta progettuale dovrà prevedere dettagliatamente le soluzioni tecniche e logistiche atte ad assicurare sia la realizzazione dell’opera che a scongiurare l’interruzione dei servizi. Precisamente sono da prevedere tutte le lavorazioni protese allo sgombera delle aree di ogni fase lavorativa ed allo stesso tempo le opere propedeutiche per assicurare la continuazione delle attività nella totale sicurezza.
Art. 3. Linee guida per la progettazione
La progettazione compresa quella relativa a tutti gli impianti dovrà altresì essere sviluppata in osservanza di tutte le Norme e Leggi, con i relativi aggiornamenti, in essere al momento della presentazione delle offerte. Tutte le opere da realizzarsi dovranno essere conformi alle principali disposizioni normative e di Legge di settore con particolare riferimento al DPR n° 37/1997 detto Decreto Bindi indicante i requisiti minimi, strutturali, tecnologici ed organizzativi per l’accreditamento sanitario, nonché alle linee guida ISPESL dell’anno 2000 in merito alla definizione degli standard di sicurezza e di igiene ambientale dei reparti operatori. Si prescrive in modo particolare l’osservanza delle seguenti norme: di carattere nazionale e regionale :
- D.Lgs. 31.07.2007 n. 113 “codice appalti”,
- D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “codice appalti”,
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 “Regolamento”,
- D. Min. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 “Capitolato generale d’appalto”,
- D.P.R. 25.01.2000 n. 34 “Regolamento per la qualificazione”,
- DPR 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. “Testo unico”,
- Legge 02.03.1949 n. 143 (Tariffa professionale) e, per quanto non in contrasto, il D.M. 15.12.1956 (Disciplinare Min. LL.PP.) e le circolari dei competenti ordini professionali,
- D.P.R. 14.01.1997 e successive leggi, deliberazioni e circolari regionali in tema di “accreditamento” emanate
- DPCM 1 aprile 2008 (trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni in materia di Sanità penitenziaria)
- Legge 17 febbraio 2012 n°9 art. 3 ter (disposizioni per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari)
- Decreto 1 ottobre 2012 – Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia;
- Legge 05.11.1971 n. 1086 e Legge 02.02.1974 n. 64 e con successive norme tecniche/regolamenti, in particolare il DM 14.09.2005 come le norme tecniche per le costruzioni "Strutture";
- Legge 01.03.1968 n. 186 "Regola d'arte";
- Legge 05.03.1990 n. 46 a D.P.R 06.12.1991 n. 447 "Sicurezza impianti";
- D.M. 37/08 recante regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici
- Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
- D.L. 192/05 attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico in edilizia
- D.L. 311/06 disposizioni correttive ed integrative al D.L. 192/05
- D.P.R. 59/09 regolamento di attuazione del D.L. 192/05.
- Legge 09.01.1991 n. 10 e D.P.R. 26.08.1993 n. 412, D.Lgs. 19.08.2005 n. 192 modificato ed integrato dal D.Lgs. 29.12.2006 n°311 "Energia";
- D.P.R. N.151 del 01/08/2011"Attività soggetta a prevenzione incendi";
- R.D. 12.05.1927 n. 824 "Apparecchi a pressione" con relative norme tecniche/regolamenti;
- Decreto Min. Ambiente 24.05.1999 n. 246 “serbatoi”;
- D.P.R. 24.07.1996 n. 503 "Barriere architettoniche";
- Regolamento edilizio comunale;
- D.Lgs. 09/04/2008 n°81 - “ Testo unico sicurezza cantieri”
- D.P.R. n°37 del 14.01.1997 recante l’approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, in materia dì requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Decreto Bindi.
- Norme UNI di riferimento
- Norme CEI di riferimento
- Xxxxx XXXXXX di riferimento
- Norme DIN di riferimento
Impianto di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell'offerta e per il collaudo - UNI 5364- 76..
- Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici- UNI 10349-94.
- Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione - UNI 8199 - 81.
- Legge 26-10-95 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- DPC 01-03-91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni"
- DPCM 14-11-97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPCM 05.12.97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
Art. 4. Prevenzione incendi
D.P.R. n.151 DEL 01/08/2011 – Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’art.49, comma 4-quater, del decreto legge 3/05/2010 n.78
X.Xxx.vo n.139 del 08/03/2006 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell’art.11 della legge 29/07/2003 n.229
Decreto 07/08/2012 – Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art.2, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011 n.151.
Decreto 15/09/2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Decreto 20/12/2012 regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Decreto 16/02/2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
Decreto Ministero Interno 18/09/2002 – Approvazione della Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Art. 5. Standard di esecuzione
L’esecuzione delle opere dovrà essere condotta in conformità della normativa ufficiale italiana di standardizzazione e buona costruzione emessa dall'UNI, laddove questa risulti mancante si terranno in considerazione la normativa ISO e/o le normative ufficiali emesse dagli Stati Membri della CEE.
Ad ogni buon fine si elencano, di seguito, le normative e gli standard di interesse generale.
Assicurazione della qualità
norme UNI EN 29000/1/2/3/4 norme ISO/DIS 9001/9004
Impianti CDZ, riscaldamento e ventilazione
norme UNI – CTI (tra le altre UNI 10339, UNI 10381-1, UNI 10381-2, CEN - CR1752)
norme ASHRAE - ARI norme ISO
impianti piping norme UNI - DIN norme ANSI
Impianti idrosanitari norme ASSISTAL - UNI
Impianti antincendio norme UNI
prescrizioni del Comando Provinciale dei VVF competente per territorio Impianti e sistemi strumentali
norme ISA
norme ASHRAE - UNI Impianti elettrici
norme CEI norme IEC
circolari e prescrizioni ASL
CAPO 14. OPERE EDILI
Art. 6. Movimenti di terra
SCAVI IN GENERE
Generalità
Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la configurazione del terreno di impianto per il raggiungimento del piano di posa delle fondazioni, nonché per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassettoni e simili, opere d'arte in genere, saranno eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che potrà dare la Direzione Lavori in sede esecutiva.
Le sezioni degli scavi e dei rilevati dovranno essere rese dall'Appaltatore ai giusti piani prescritti, con scarpate regolari e spianate, cigli ben tracciati e profilati, fossi esattamente sagomati.
Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti restando lo stesso oltre che responsabile di eventuali danni a persone ed opere, anche obbligato alla rimozione delle materie franate .
Per l'effettuazione sia degli scavi, che dei rilevati, l'Appaltatore sarà tenuto a curare, a proprie spese, l'estirpamento di piante, cespugli, arbusti e relative radici e questo tanto sui terreni da scavare, quanto su quelli destinati all'impianto di rilevati.
L'Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materie con mezzi adeguati, meccanici e di mano d'opera, in modo da dare gli scavi possibilmente completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato; inoltre dovrà immediatamente provvedere ad aprire le cunette ed i fossi occorrenti e comunque evitare che le acque superficiali si riversino nei cavi, mantenendo all'occorrenza dei canali di fuga.
Allontanamento e deposito delle materie di scavo
Le materie provenienti dagli scavi che non fossero utilizzabili, o che a giudizio della Direzione non fossero ritenute idonee per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto, alle pubbliche discariche o su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese, evitando, in questo caso, che le materie depositate arrechino danno ai lavori od alle proprietà, provochino frane od ostacolino il libero deflusso delle acque.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate in tempo differito per riempimenti o rinterri, esse saranno depositate nei pressi dei cavi, o nell'ambito del cantiere ed in ogni caso in luogo tale che non possano riuscire di danno o provocare intralci al traffico.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Qualora i materiali fossero ceduti all'Appaltatore, si applicherà il disposto del 3° comma dell'art.36 del Capitolato Generale d'Appalto.
SCAVI DI FONDAZIONI
Generalità
Per scavi di fondazione in generale si intenderanno quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui al precedente articolo, chiusi fra pareti verticali o meno, riproducenti il perimetro delle fondazioni; nella pluralità di casi quindi, si tratterà di scavi incassati ed a sezione ristretta.
Saranno comunque considerati come scavi di fondazione quelli eseguiti per dar luogo alle fogne, alle condutture, ai fossi ed alle cunette (per la parte ricadente sotto il piano di cassonetto o, più in generale, di splateamento).
Modo di esecuzione
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno interessato, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che la Direzione Lavori riterrà più opportuna, intendendosi quella di progetto unicamente indicativa, senza che per questo l'Appaltatore possa muovere eccezioni o far richiesta di particolari compensi.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e l'Appaltatore dovrà, occorrendo, sostenerli con convenienti armature e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno a persone e cose provocato da frammenti e simili. Il piano di fondazione sarà reso perfettamente orizzontale ed ove il terreno dovesse risultare in pendenza, sarà sagomato a gradoni con piani in leggera contropendenza.
Gli scavi potranno anche venire eseguiti con pareti a scarpa, od a sezione più larga, ove l'Appaltatore lo ritenesse di sua convenienza. In questo caso però non verrà compensato il maggiore scavo, oltre quello strettamente necessario all'esecuzione dell'opera e l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adattato, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera ed al ripristino, con gli stessi oneri, delle maggiori quantità di pavimentazione divelte, ove lo scavo dovesse interessare strade pavimentate.
Gli scavi delle trincee per dar luogo ai canali di fogna dovranno, all'occorrenza, garantire sia il traffico tangenziale degli autoveicoli, sia quello di attraversamento, nei punti stabiliti dalla Direzione e per qualsiasi carico viaggiante.
Divieti ed oneri
Sarà tassativamente vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle strutture od altro, prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani di fondazione.
Il rinterro dei cavi, per il volume non impegnato dalle strutture o dalle canalizzazioni, dovrà sempre intendersi compreso nel prezzo degli scavi (se non diversamente disposto).
Descrizione dei lavori
L’intervento prevede l’esecuzione di tutti i movimenti terra ( fondazioni) relativi alla costruzione della nuova struttura.
I diversi tipi di materiali scavati (Vegetale, Limo, Naturale) dovranno essere strategicamente accantonati o portati alle pubbliche discariche in funzione del loro successivo riutilizzo.
Gli scavi da eseguire sono rappresentati da:
Scavo di sbancamento generale relativo alla costruzione dei fabbricati previsti in progetto e quelli relativi alla costruzione delle massicciate stradali ed in generale di tutta la viabilità, ivi comprese le zone a parcheggio, le aree pedonali e gli scavi necessari alla modellazione delle aree verdi.
Scavi a sezione ristretta da realizzare sul fondo degli scavi generali di sbancamento per la formazione di plinti, cunicoli, ribassamenti in genere rispetto al piano di splateamento generale, nonché per la costruzione di tutti i muri di contenimento e dei manufatti in genere non compresi nello scavo di sbancamento generale.
Scavi in trincea da realizzare per la formazione di tutte le condotte di fognatura bianca e nera, per il passaggio di tutte le adduzioni di servizio o di collegamento impiantistico sotterraneo nonché per installazione di impianti provvisori di cantiere o relativi alla formazione di reti provvisorie di allontanamento o di captazione delle acque di falda.
Localizzazione: fondazioni o interramenti di manufatti con profondità di scavo superiore a m 1,5.
Materiale di risulta degli scavi
Il materiale di risulta degli scavi non giudicato idoneo per i reinterri dovrà essere allontanato e trasportato alle pubbliche discariche.
Per contro, il materiale costituito da materie giudicate idonee dalla D.L. per i reinterri, rilevati, sottofondi, aree verdi ecc. dovrà essere accantonato in cantiere nei quantitativi strettamente necessari e successivamente utilizzato.
Generalità
Art. 7. Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti di scorie, soffiature, saldature, paglia e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinature e simili.
Essi inoltre dovranno soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con X.X. 00 luglio 1925.
Designazione, definizione e classificazione
Si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione:
UNI EN - 10020 Definizione e classificazione dei tipi di acciaio UNI EU - 27 Designazione convenzionale degli acciai
UNI 7856 Ghise gregge. Definizioni e classificazioni. ISO 1083 Ghisa a grafite sferoidale. Classificazione.
Come acciai si definiranno i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio, limite che li separerà dalle ghise definite dalla UNI 7856 sopra richiamata.
Qualità, prescrizioni e prove
Per i materiali ferrosi, ferma restando l'applicazione del D.P. 15 luglio 1925 in precedenza richiamato, saranno rispettate le norme di unificazione contenute negli argomenti e nei sub-argomenti di cui alla classifica UNI.
Acciai per cemento armato
Dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14 febbraio 1992 (e successive modifiche ed integrazioni) riportate le "Norme tecniche per la esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al conglomerato. Essi inoltre dovranno essere controllati in stabilimento.
Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento allo stabilimento produttore, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. La data del certificato deve essere non inferiore a tre mesi a quella di spedizione, salvo quanto previsto al punto 2.2.8.2. del D.M. citato.
I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al punto 2.2.8.2 (1) ed effettuati con il prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro, scelto entro ciascun gruppo di ciascuna partita di comune provenienza. Le prove, da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la resistenza e la duttibilità del materiale. Eventuali risultati anomali, saranno dal Direttore dei Lavori comunicati sia al Laboratorio Ufficiale incaricato in stabilimento, sia al Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei LL.PP.
Acciaio per barre ad aderenza migliorata
Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21 (parzialmente sostituita da UNI EN 10204). Il prelievo dai campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407 salvo quanto stabilito al punto 2.2.8.2., Parte 1a, del Decreto citato. Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle EN 10002/1a (1990), UNI 564 ed UNI 6407, salvo indicazioni contrarie o complementari.
L'acciaio per barre tonde lisce dovrà possedere le proprietà indicate nella seguente tabella:
Caratteristiche meccaniche | Designazione del tipo di acciaio | ||
Fe B 22k | Fe B 32k | ||
Tensione caratteristica di snervamento fyk | N/mm2 | =215 | =315 |
Tensione caratteristica di rottura ftk | N/mm2 | =335 | =490 |
Allungamento A5 | % | =24 | =23 |
Piegamento a 180° su mandrino con diametro D | 2d | 3d |
L'acciaio ad aderenza migliorata, caratterizzato dal diametro della barra tonda equipesante, dovrà possedere le caratteristiche parzialmente indicate nella seguente tabella:
Caratteristiche meccaniche | Designazione del tipo di acciaio | ||
Fe B 44k | B 450C | ||
Tensione caratteristica di snervamento ftk | N/mm2 | =430 | =450 |
Tensione caratteristiche di rottura ftk | N/mm2 | =540 | =540 |
Allungamento A5 | % | =12 | =12 |
Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo "Beam test") da eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalità specificate dalla norma CNR - uni 10020-71
Tensioni ammissibili
Per le barre tonde o ad aderenza migliorata le tensioni ammissibili dovranno risultare conformi, nei vari tipi di acciaio, ai valori riportati nella seguente tabella:
Tipo di acciaio | Barre tonde lisce | Barre ad aderenza migliorata | ||
Tensione ammissibile N/mm2 (Kgf/cm2) | Fe B 22 K | Fe B 32 K | Fe B 38 K | Fe B 44 K B 450C |
115 (1200) | 155 (1600) | 215 (2200) | 255 (2600) 255 (2600) |
Diametri delle barre
Le barre tonde lisce avranno diametri compresi tra 5 e 30 mm Le barre ad aderenza migliorata avranno, a differenza, il massimo diametro limitato a 26 mm per l'acciaio Fe B 44 K e B450C.
Ancoraggio delle barre
Le barre tese dovranno essere prolungate oltre la sezione nella quale esse sono soggette alla massima tensione in misura sufficiente a garantire l'ancoraggio. Per le barre tonde lisce questo sarà realizzato con uncini semicircolari, di luce interna non minore di 5 diametri. Nelle barre ad aderenza gli uncini potranno essere omessi; le barre dovranno essere ancorate per una lunghezza non minore di 20 diametri o di 15 cm.
Lavorazione delle barre - Giunzioni
Le barre non dovranno in nessun caso essere piegate a caldo. Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non fossero evitabili, si dovranno realizzare nelle regioni di minore sollecitazione; in ogni caso dovranno essere sfalsate in guisa che ciascuna interruzione non interessi una sezione metallica maggiore di 1/4 di quella complessiva e sia distante dalle interruzioni contigue non meno di 60 volte il diametro delle barre di maggiore diametro. La Direzione Lavori prescriverà il tipo di giunzione più adatto a norma del punto 6.1.2., Parte I del D.M. citato.
Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3, Parte I del D.M. citato.
Copriferro ed interferro
Qualunque superficie metallica dovrà distare dalle facce esterne del conglomerato 0,8 cm nel caso di solette ed almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure dovranno essere aumentate, nel caso di ambienti aggressivi.
Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanti in ogni direzione di almeno 1 diametro e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Per le barre di sezione non circolare si dovrà considerare il diametro del cerchio circoscritto. Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza tra le coppie ad almeno 4 cm.
Acciaio in fili lisci o nervati
I fili lisci o nervati di acciaio trafilato di diametro compreso fra 5 e 12 mm, dovranno corrispondere, per l'impiego nel cemento armato, alle proprietà indicate nel prospetto 3 di cui al punto 2.2.4, Parte I, delle "Norme tecniche".
Reti di acciaio elettrosaldate
Dovranno avere fili elementari compresi fra 5 e 12 mm e rispondere altresì alle caratteristiche riportate nel prospetto 4 di cui al punto 2.2.5., Parte I, delle "Norme tecniche".
Acciai per strutture metalliche
I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella Parte II delle norme tecniche di cui al D.M. 14 febbraio 1992 più volte richiamato, con le eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo) dovranno essere del tipo S 235 (Fe37), del tipo S 275 (Fe44) o del tipo S 355 (Fe 52) definiti, per le caratteristiche meccaniche al punto 2.1.1 della Parte II di che trattasi e di cui si riporta, parzialmente, il prospetto 2-1:
Simbolo | Simbolo | Caratteristica | S 235 | S 275 | S 355 | |
Adottato | UNI | |||||
ft | Rm | Tensione di rottura a trazione | N/mm2 | >360 | >430 | >510 |
fy | Re | Tensione di snervamento | N/mm2 | >235 | >275 | >355 |
Tra gli acciai dei tipi indicati rientrano pertanto gli acciai S 235, S 275 e S 355 dei gradi B, C, D, della EN 10025.
Rientrano anche altri tipi di acciai purché rispondenti alle caratteristiche indicate nel prospetto 2-1 citato. Per i profilati cavi, oltre agli acciai S 235, S 275 e S 355 nei gradi B, C, D delle UNI 7806 e 7810, rientrano anche altri tipi purché rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 2-It del punto 2.1.1.2 delle "Norme tecniche".
PROFILATI, BARRE E LARGHI PIATTI DI USO GENERALE
Saranno conformi alle prescrizioni di cui alle norme di unificazione indicate nell'elenco dei prezzi unitari o negli elaborati progettuali.
Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d'impiego. Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.
Valgono sull'argomento le norme UNI EN 10163/1/2/3.
LAMIERE DI ACCIAIO
Saranno conformi per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni delle UNI EN 10025 ed inoltre della UNI EN 10029.
LAMIERE ZINCATE
Generalità
Fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate avranno come base acciaio non legato, di norma laminato a freddo. Qualità e tolleranze saranno conformi alla UNI EN 10142 con la prescrizione che la base, in rapporto agli impieghi, sarà conforme ad uno dei tipi di cui al prospettato I della norma citata .
Per gli impieghi strutturali, la lamiera di base sarà conforme ad uno dei tipi di cui al prospetto I della UNI EN 10147.
La zincatura dovrà essere effettuata per immersione a caldo nello zinco fuso; questo sarà di prima fusione, almeno di titolo ZN A 99 UNI 2013.
Con riguardo al procedimento di zincatura questo potrà essere di tipo normale a bagno continuo o discontinuo (più idoneamente indicato quest'ultimo per manufatti lavorati pre-zincatura e per i quali si rimanda alla norma UNI 5744), o continuo Sendzimir.
Lamiere zincate con bagno continuo o discontinuo a caldo
Avranno strato di zincatura conforme ai tipi indicati nel prospetto che segue con la prescrizione che in nessun caso, la fornitura potrà provvedere manufatti con grado di zincatura inferiore a Z 275.
Tipo | Massa complessiva di zinco sulle due superfici | (g/m2) | ||||||
di | ||||||||
rivestimento | Z100 | Z140 | Z200 | Z225 | Z275 | Z350 | Z450 | Z600 |
La zincatura pesante sarà tassativamente prescritta per lamiere destinate alla costruzione di serbatoi d'acqua o da impiegarsi in ambienti aggressivi.
Non sarà ammessa però, in ogni caso, la frnitura di lamiere con strato di zincatura inferiore al "normale".
Lamiere zincate preverniciate
Saranno ottenute con procedimento industriale di verniciatura continua, previa fosfatizzazione a caldo ed essicazione in forno a temperature rapportate al processo polimerizzazione. Tra le finiture più adottate sono da annoverare quelle a base di resine alchidiche - ammidiche, acriliche termoplastiche e termoindurenti, epossimelamminiche o ureiche, epossiacriliche e vniliche, poliestere siliconate.
Qualunque sia comunque il prodotto verniciante, lo spessore reso dello stesso dovrà risultare, per la faccia esposta, non inferiore a 30 micron, mentre per l'altra faccia dovrà essere non inferiore a 10 micron, qualora per la faccia non esposta non fosse richiesta la verniciatura, questa sarà quanto meno trattata con una mano di fondo (primer). I controlli di qualità accerterrano il grado di polimerizzazione, lo spessore e la durezza del rivestimento, la resistenza all'abrasione, al distacco ed il grado di brilantezza. Per le proprietà più indicative si riporta di seguito, in tabella comparativa, una sintesi dei diversi tipi di rivestimento:
Tipo di rivestimento | Flessibilità | Resistenza chimica | Durezza film | Adesione | Resistenza al calore | Durata in esterno |
Vinilico | E | E | B | E | S | E |
Alchidico | D | S | B | B | D | O |
Plastisol e organosol | E | E | D | E | S | E |
Epossidico | E | E | E | E | D | S |
Fenolico | S | E | B | E | B | S |
Vinilalchidico | O | B | B | B | S | O |
Acrilico | B | B | B | E | B | O |
Fluoruro di Polivinile | E | E | B | B | E | E |
Poliesteri | B | D | E | B | E | B |
Alchidico siliconico | D | B | B | B | E | E |
Acrilico siliconico | E | B | B | B | B | E |
E= eccellente; O= ottima; B= buona; D= discreta; S= scarsa. Per i rivestimenti vinilico e palstisol la resistenza chimica è classificata con eccezione ai solventi. |
Lamiere stirate
Reti in lamiera stirata utilizzate sia per la realizzazione di parapetti di ringhiere pedonali, che per la realizzazione di moduli di grigliati pedonali autoportanti. Per modelli e le caratteristiche il riferimento è costituito dalle indicazioni riportate sugli elaborati di progetto.
Acciaio inossidabile
Caratterizzato da un contenuto di cromo superiore al 12%, dovrà presentare elevata resistenza alla ossidazione ed alla corrosione e rispondere alle prescrizione alle prescrizione di cui alla seguente norma di unificazione:
UNI 6900-71 - Acciai legati speciali inossadabili resistenti alla corrosione ed al calore.
Oltre alla classificazione Uni verrà abitualmente usata anche la classificazione AISI (American Iron and Steel Institute) per la quale si riporta di seguito una tabella di approssimativa corrispondenza:
NOMENCLATURA AISI | NOMENCLATURA UNI | GRUPPO UNI | |
301 | x 12 CrNi 17 07 | austenitico |
Serie 300 | 302 | x 10 CrNi 18 09 | austenitico |
304 | x 5 CrNi 18 10 | austenitico | |
316 | x 5 CrNiMO 17 12 | austenitico | |
Serie 400 | x 12 CrNi 17 | ferritico |
Per la designazione si farà riferimento alla UNI EU 27, specificando che trattasi di acciai designati per composizione chimica dove X sta per "acciaio legato", il primo numero indica la percentuale di carnonio moltiplicata per 100, ed i numeri finali i tenori degli elementi di lega in %.
Pannelli per tamponamenti verticali
Pannello metallico autoportante coibentato in lana di roccia per pareti perimetrali ad alte prestazioni di resistenza al fuoco e fonoisolanti, costituito da due lamiere micronervate in acciaio con interposto strato isolanete in lana di roccia. Reazione al fuoco secondo norme EN13501-1. Fonoisolamento corforme alle norme ISO 140/3/78 ISO 717/82. In opera su struttura portante da pagarsi a parte.
TUBI DI ACCIAIO
Generalità
Per le condizioni tecniche generali di fornitura vale la norma UNI EU 21. I tubi saranno costituiti da acciaio non legato e dovranno corrispondere alla normativa generale di unificazione di seguito riportata:
UNI 663-68 Tubi senza saldatura di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici - Qualità, prescrizione e prove (Sostituita in parte da UNI 7287).
UNI 7091 Tubi saldati di acciaio non legato - Tubi lisci per usi generici (Sostituita in parte da UNI 7288). UNI 7287 Tubi con estremità lisce, senza saldatura, di acciaio non legato, senza prescrizioni di qualità. UNI 7288 Tubi con estremità lisce, saldati, di acciaio non legato, senza prescrizioni di qualità.
I tubi dovranno risultare ragionevolmente dritti a vista e presentare sezione circolare entro le tolleranze prescritte; saranno privi di difetti superficiali (interni ed esterni) che possano pregiudicarne l'impiego: é ammessa la loro eliminazione purché lo spessore non scenda sotto il minimo prescritto. Tubi e relativi pezzi speciali dovranno inoltre avere la superficie interna ed esterna protetta con rivestimenti appropriati e specificati in Elenco. In ogni caso, qualunque sua il tipo di rivestimento, questo dovrà risultare omogeneo, continuo, ben aderente ed impermeabile.
Generalità
Art. 8. Metalli diversi
Tutti i metalli da impiegare nelle costruzioni, e le relative leghe, dovranno essere della migliore qualità, ottimamente lavorati e scevri di ogni impurità o difetto che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la durata.
Xxxx e sue leghe Rame
Dovrà essere conforme alla normativa UNI 5649-1. Per i tubi, oltre che al D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1095 si farà riferimento alla seguente norma:
UNI 6507 - Tubi di rame senza saldatura per distribuzione fluidi - Dimensioni, prescrizioni e prove.
I tubi dovranno essere fabbricati con rame CU-DHP; valgono per le prove di trazione, allargamento e schiacciamento le UNI 7268, 7269 e 7270. Lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 33110/2/3/4.
Ottone
Si rimanda, per le prescrizioni, alle specifiche voci di fornitura previste con tale materiale.
Alluminio e sue leghe - alluminio anodizzato
Alluminio, leghe e prodotti
Salvo diversa prescrizione, profilati e trafilati saranno forniti in alluminio primario ALP 99,5 UNI 9001/2. Gli stessi materiali dovranno presentare per tutta la loro lunghezza sezione costante, superficie regolare, senza scaglie, vaiolature, striature ed ammanchi di materia.
Le lamiere non dovranno presentare sdoppiature né tracce di riparazione.
Alluminio anodizzato
Dovrà risultare conforme alla seguente normativa di unificazione:
UNI 4522 - Rivestimenti per ossidazione anodica dell'alluminio e sue leghe. Classificazione, caratteristiche e collaudo.
Gli strati normalizzati di ossido anodico saranno definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP, ARS, ARC, IND, VET, rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico ludico, spazzolato, satinato, industriale grezzo, vetroso), un numero che ne indica la classe di spessore e l'eventuale indicazione della colorazione.
Per gli strati architettonici la norma prevede quattro classi di spessore:
- Classe 5: spessore strato min. 5/1000mm Classe 10: spessore strato min. 10/1000mm
- Classe 15: spessore strato min. 15/1000mm Classe 20: spessore strato min. 20/1000mm
Di queste la prima verrà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequente manipolazione, la seconda per parti architettoniche esposte all'atmosfera con manutenzione periodica, la terza in parti esposte ad atmosfere industriali o marine e la quarta, di tipo rinforzato, in atmosfere particolarmente aggressive.
Il materiale da anodizzare od anodizzato dovrà essere accuratamente imballato e protetto dell'umidità, da fumi o da spruzzi acidi od alcalini. Il collaudo dell'ossido anodico sarà sempre eseguito, ove possibile, su pezzi smontati, per partite ben definite ed in conformità alle norme UNI.
Art. 9. Materiali per copertura e impermeabilizzazione
Pannelli
Pannello metallico autoportante coibentato in poliuretano, preimpermeabilizzato con uno strato sintetico realizzato in TPO flessibilizato dello spessore di mm 1.6 ottenuto per spalmatura ed armato con fibra di vetro da 50 g/mq e tessuto non tessuto polipropilene da 100g/mq. In opera su struttura portante da pagarsi a parte.
Guaine di pvc plastificato
Avranno diversa formulazione in rapporto ai diversi campi di impiego e comunque caratteristiche generati rispondenti alle norme UNI 5575 e 5576. Avranno inoltre resistenza a trazione non inferiore a 150 kgf/cm2, allungamento a rottura non inferiore al 200%, durezza Shore A non inferiore a 75 e resistenza alla temperatura esterna al campo - 20/+ 70°C.
Nell'impiego sulle coperture le guaine dovranno avere spessore non inferiore a 0,8 mm se usate come barriera al vapore ed a 1,2 mm se destinate allo strato impermeabilizzante.
Membrane a base di bitume polimero
membrana a base di bitume polimero, mediante rinvenimento "a fiamma", con giunti sormontati di 7 - 10 cm debitamente stuccati a caldo su superfici pianeggianti dello spessore fino a 4 mm e del peso fino a 4,3 Kg/mq.
Art. 10. Adesivi - sigillanti - idrofughi - idrorepellenti – additivi
Adesivi
Saranno costituiti da resine o da prodotti diversi, di resistenza adeguata (mediamente nel rapporto 3:1) agli sforzi cui potranno essere interessati i materiali aderenti (trazione, taglio, spaccatura, spellatura) e presenteranno assoluta compatibilità con gli stessi ed alto grado di bagnabilità relativa (wetting).
Ad applicazione avvenuta gli adesivi saranno inoltre insolubili in acqua, chimicamente inerti, stabili agli sbalzi di temperatura, ininfiammabili ed atossici. Gli eventuali additivi (catalizzatori, stabilizzanti, solventi, plastificanti cariche) dovranno essere compatibili con Ie resine di base senza compromettere i risultati finali dell'adesivo.
Sigillanti
Composti atti a garantire il riempimento di interspazi e la emermeticità dei giunti mediante forze di adesione, potranno essere di tipo preformato o non preformato, questi ultimi a media consistenza (mastici) od alta consistenza (stucchi).
Nel tipo preformato i sigillanti saranno in genere costituiti da nastri, strisce e cordoni non vulcanizzati o parzialmente vulcanizzati. Nel tipo non preformato a media consistenza saranno in genere costituiti da prodotti non vulcanizzati di tipo liquido (autolivellanti) o pastoso (a diverso grado di consistenza o tixotropici), ad uno o più componenti.
In rapporto alle prestazioni poi, potranno essere distinti in sigillanti ad alto recupero elastico (elastomerici) e sigillanti a basso recupero (elastoplastici e plastici). Caratteristiche comuni saranno comunque la facilità e possibilità d'impiego entro un ampio arco di temperature (mediamente: + 5/ + 40°C), la perfetta adesività, la resistenza all'acqua, all'ossigeno ed agli sbalzi di temperatura, la resistenza all'invecchiamento e, per i giunti mobili, anche ai fenomeni di fatica. Per i metodi di prova si farà in genere riferimento alle norme A.S.T.M. Prove diverse ed ulteriori potranno comunque venire richieste dalla Direzione in rapporto a particolari requisiti e specifiche di accettazione connesse alle condizioni d'impiego.
Idrofughi
Qualunque sia la composizione chimica (fluati, soluzioni saponose, ecc.) dovranno conferire alle malte cui verranno addizionati efficace e duratura idrorepellenza senza peraltro alterare negativamente le qualità fisico-meccaniche delle stesse. Dovranno altresì lasciare inalterati i colori nonché, per intonachi cementizi a contatto con acque potabili, non alterare in alcun modo i requisiti di potabilità.
Gli idrofughi saranno approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione del tipo, dei modi d'impiego e della Ditta produttrice.
Idrorepellenti
Costituiti in linea generale da resine siliconiche in soluzione acquosa od in solvente, dovranno essere compatibili con i materiali sui quali verranno applicati, dei quali non dovranno in alcun modo alterare le proprietà, né l'aspetto od il colore. Tali prodotti saranno perciò perfettamente trasparenti, inalterabili agli agenti meteorologici, alle atmosfere aggressive, agli sbalzi di temperatura e dovranno conservare la porosità e la trasparibilità delle strutture. Prove di idrorepellenza, effettuate su campioni di materiale trattato e sottoposti per non meno di 5 ore a getti di acqua continuati, dovranno dare percentuali di assorbimento assolutamente nulle.
Gli idrorepellenti saranno approvvigionati come al precedente punto C. Le qualità richieste dovranno essere idoneamente certificate e garantite per un periodo di durata non inferiore a 5 anni.
Additivi
Gli additivi per calcestruzzi e malte, a qualunque tipo appartengano (fluidificanti, aeranti, acceleranti, antigelo, ad azione combinata), dovranno essere conformi alla specifica normativa UNI, da 7102 a 7109 , nonché a quanto prescritto al punto 5., all. 1, del D.M. 25 luglio 1985.
Gli additivi dovranno migliorare e potenziare le caratteristiche del calcestruzzo o della malta (lavorabilità, resistenza, impermeabilità, uniformità, adesione, durabilità) e dovranno essere impiegati secondo le precise prescrizioni del produttore che dimostrerà, con prove di Laboratorio Ufficiale, la conformità del prodotto ai requisiti richiesti ed alle disposizioni vigenti.
Gli additivi a base di aggregati metallici ferrosi catalizzati, per malte e calcestruzzi esenti da ritiro od a espansione controllata, dovranno essere esenti da prodotti chimici generatori di gas, nonché da olii, grassi e particelle metalliche non ferrose; l'aggregato metallico base sarà permeabile all'acqua e non conterrà più dello 0,75% di materiale solubile in acqua.
Art. 11. Prodotti di materie plastiche
Prodotti di cloruro di polivinile (pvc)
Tubi e raccordi di PVC rigido
Saranno fabbricati con mescolanze a base di cloruro di polivinile, esenti da plastificanti ed opportunamente stabilizzate Saranno inoltre conformi alle prescrizioni delle seguenti norme di unificazione:
UNI 7441 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7443 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7445 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili, Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7447 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e caratteristiche.
UNI 7448 Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.
a) Tubi di PVC per condotte di fluidi in pressione: Dovranno corrispondere, per Ie categorie ed i tipi prescritti, alle caratteristiche di resistenza ed alle condizioni di cui alla classifica riportata al punto 4. della UNI 7441 e della quale si riporta, nella successiva tabella , un prospetto sintetico.
I diametri esterni (. . 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63 - 75 - 90 . . 630 mm), gli spessori (in 5 serie, con minimo di 1,6 mm per 12 < D = 32 mm e di 1,8 mm per D > 32 mm) e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto III di cui al punto 5. della UNI citata.
CATEGORIA | ||
2 | ||
2 | ||
Tipo | Tipo | Campo di impiego |
311 | In pressione per temperature | Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari |
fino a 60°C | ||
312 | In pressione per temperature | Tubi per convogliamento di liquidi alimentari ed acqua potabile, |
Rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie | ||
del Ministero della Sanità (*) | ||
313 | In pressione | Tubi per convogliamento di acqua potabile rispondenti |
alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (**) | ||
* D.M. 15 aprile 1966 e Circ. 29 luglio 1960, n. 135 ** Circ. 18 luglio 1967 n. 125 |
La designazione dei tubi dovrà comprendere la denominazione, l'indicazione della categoria e del tipo, il diametro esterno D, l'indicazione della pressione nominale, il riferimento alla norma UNI 7441.
b) Tubi di PVC per condotte di scarico di fluidi: Dovranno essere, in rapporto alle prescrizioni, del tipo 301 (temperatura massima permanente dei fluidi convogliati: 50°C) o del tipo 302 (temperatura massima permanente dei fluidi convogliati 70°C).
I diametri esterni (32-40-50-75-110-125-160-200 mm), gli spessori (con minimo di 1,8 mm per il tipo 301 e di 3,2 mm per il tipo 302) e le relative tolleranze dovranno essere conformi al prospetto 11 di cui al punto 5. della UNI 7443. I bicchieri potranno essere sia del tipo da incollare, sia con anello di clastomero; dimensioni e spessori dovranno corrispondere alle prescrizioni della UNI citata.
c) Tubi di PVC per condotte di scarico interrate: Potranno essere del tipo 303/1 o 303/2 UNI 7447 e saranno adibiti alla condotta di fluidi la cui temperatura massima non risulti superiore a 40°.
I tubi, se non idoneamente protetti, ammetteranno un ricoprimento massimo sulla generatrice rispettivamente di 6,00 m e di 4,00 m (con traffico stradale pesante di 18 t/asse max o leggero di 12 t/asse max), mentre il ricoprimento minimo sarà di 1,00 m con traffico leggero e di 1,50 m con traffico pesante. I diametri esterni (110 - 125 - 160 - 200 - 315 .... 800), gli spessori e le relative tolleranze saranno conformi, per i rispettivi tipi (bicchiere cilindrico ad incollaggio, conico o con anello elastomerico) ai prospetti riportati nella UNI 7447.
Prodotti termoplastici dl polietilene (PE)
Potranno essere del tipo a bassa densità o del tipo ad alta densità. In entrambi i casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo (Carbon Black) in proporzioni del 2 ÷ 3% sulla massa (per resistenza all'invecchiamento da raggi U.V.). Per la classificazione ed i metodi di prova si farà riferimento alla normativa UNI ISO 1872/ 1 e 2.
Tubi
I tubi del 1° tipo (PE b.d.) presenteranno massa volumica di 0,92 ÷ 0,93 kg/dm3, resistenza a trazione minima di 100 kgf/cm2, allungamento a rottura minimo del 300%, resistenza alla temperatura da/a - 50/ + 60øC, assoluta atossicità ed infrangibilità. Gli spessori dei tubi saranno rapportati a 4 valori normalizzati della pressione nominale di esercizio (PN 2,5 4 - 6 - 10 kgf/cm2 ) riferita alla temperatura di 20°C. Per tali spessori, unitamente alle altre caratteristiche, si farà riferimento alla normativa UNI 7990 ed UNI 7991.
I tubi del 2° tipo (PE a.d.) presenteranno, a differenza, i seguenti requisiti: massa volumica di 0,94 ÷ 0,96 kg/dm3, resistenza a trazione minima di 150 kgf/cm2, allungamento a rottura minimo del 500%, temperatura di rammollimento minima di 124°C (Vicat). Per i diametri, gli spessori, i requisiti particolari ed i metodi di prova si farà riferimento alle seguenti norme di unificazione:
UNI 7611 Tubi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7612 Raccordi di PE ad alta densità per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e requisiti. UNI 7613 Tubi di PE ad alta densità per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e requisiti.
UNI 7615 Tubi di PE ad alta densità. Metodi di prova.
Per la fornitura i tubi, ove non diversamente specificato, dovranno essere esclusivamente del 2° tipo.
Prodotti plastici metacrilici
Caratterizzati da infrangibilità, leggerezza, ed elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione:
UNI 7067 Materie plastiche metacriliche per stampaggio ed estrusione. Xxxx, requisiti e metodi di prova. UNI 7074 Lastre di polimetilmetacrilato Tipi, dimensioni e caratteristiche.
Le lastre potranno essere di tipo I (colorate in forma e successivamente polimerizzate in blocco) e di tipo II (prepolimerizzate e termoestruse).
In ogni caso saranno assolutamente prive di difetti superficiali e di forma.
I lucernari, sia a cupola (a semplice od a doppia parete anticondensa) che continui, saranno fabbricati con lastre di polimetilmetacrilato delle migliori qualità (plexiglass, perspex, ecc.).
Art. 12. Calcestruzzi e conglomerati
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione dei calcestruzzi e dei conglomerati (cementizi o speciali) ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato, alle voci di Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla Direzione Lavori.
MATERIALI NATURALI E DI CAVA
Sabbia Generalità
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolutamente scevra di materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granita o
calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%.
Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà apprestare a porre a disposizione della Direzione gli stacci UNI 2332/1.
Sabbia per murature in genere
Sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332/1
Sabbia per intonaci ed altri lavori
Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1.
Sabbia per conglomerati
Dovrà corrispondere ai requisiti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2., nonché per quanto compatibile, alle caratteristiche e limiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520/1 ed UNI 8520/2. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
La granulometria dovrà essere assortita (tra 1 e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione Lavori.
Ghiaia-pietrisco Generalità
I materiali in argomento dovranno essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, resistenti, non gessose o marnose, né gelive. Tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite da incrostazioni.
I pietrischi e le graniglie dovranno provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materia eterogenee od organiche. Per il controllo granulometrico l'Appaltatore dovrà approvvigionare e porre a disposizione della Direzione i xxxxxxxx UNI 2334.
Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi
Dovranno corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 14 febbraio 1992, All. 1, punto 2 e, per quanto compatibile, ai requisiti di accettazione di cui alle norme UNI 8520 precedentemente citate. La granulometria degli aggregati sarà in genere indicata dalla Direzione in base alla destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera dei calcestruzzi. In ogni caso la dimensione massima degli elementi per le strutture armate, non dovrà superare il 60% dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. La categoria (A, B o C) sarà rapportata alla classe dei conglomerati.
CALCESTRUZZI DI MALTA
Calcestruzzo ordinario
Sarà composto da 0,45 m3 di malta idraulica o bastarda e da 0,90 m3 di ghiaia o pietrisco. Il calcestruzzo sarà confezionato preparando separatamente i due componenti e procedendo successivamente al mescolamento previo lavaggio o bagnatura degli inerti.
CONGLOMERATI CEMENTIZI
Generalità
I conglomerati cementizi adoperati per l'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione che in elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le norme tecniche emanate con D.M. 9 gennaio 1996 nonché sulla base delle prescrizioni del presente Capitolato. L'impiego dei conglomerati sarà preceduto in ogni caso da uno studio preliminare, con relative prove, sia sui materiali da impiegare che sulla composizione degli impasti, e cio' allo
scopo di determinare, con sufficiente anticipo e mediante certificazione di laboratorio, la migliore formulazione atta a garantire i requisiti richiesti dal contratto.
Leganti
Per i conglomerati oggetto delle presenti norme dovranno impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici definiti come cementi dalle disposizioni vigenti in materia. Si richiamano peraltro, specificatamente, le disposizioni di cui al punto 1, Allegato 1, del D.M. citato nonché quelle riportate al capo precedente.
Inerti - Granulometria e miscele
Oltre a quanto stabilito al punto 2 , allegato 1, del D.M. 06 gennaio 1996, gli inerti dovranno corrispondere alle prescrizioni riportate al capo precedente. Le caratteristiche e la granulometria dovranno essere preventivamente studiate e sottoposte all'approvazione della Direzione Lavori.
Le miscele degli inerti, fini e grossi, in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, pompabilità) che in quello indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, fluage, ecc.). La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo compatibilmente con gli altri requisiti richiesti. Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del "bleeding" nel calcestruzzo.
La dimensione massima dei grani dell'inerte dovrà essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni parte del manufatto tenendo conto della lavorabilità, dell'armatura metallica e relativo copriferro, della carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi d'opera.
Gli inerti saranno classificati in categorie a seconda della dimensione massima dell'elemento più grosso. Indicativamente sono previste sette categorie (D15 - X00 - X00 - X00 - X00 - X00 - X00).
L'idoneità dell'inerte sarà verificata su prelievi rappresentativi della fornitura. Saranno accertati il tenore d'impurità organiche; il materiale xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 0,000 UNI 2332 che dovrà essere minore del 5% in massa per la sabbia e dell'1% in massa per la ghiaia ed il pietrisco (UNI 8520/7); il coefficiente di forma non dovrà essere inferiore a 0,15 (D max = 32 mm) o 0,12 (D max = 64 mm).
Gli inerti comunque dovranno essere di categoria A UNI 8520/2 per conglomerati con resistenza caratteristica Rck non inferiore a 30 N/mm2, di categoria B UNI 8520/2 per conglomerati con resistenza fino a 30 N/mm2, e potranno essere di categoria C UNI 8520/2 solo per conglomerati con resistenza non superiore a 15 N/mm2.
Acqua
Oltre a quanto stabilito al punto 3., allegato 1, del D.M. 09 gennaio 1996, l'acqua dovrà corrispondere alle prescrizioni riportate al capo precedente.
Impasto
L'impasto del conglomerato dovrà essere effettuato con impianti di betonaggio forniti di dispositivo di dosaggio e contatori tali da garantire un accurato controllo nella quantità dei componenti.
Questi (cemento, inerti, acqua ed additivi) dovranno essere misurati a peso; per l'acqua e gli additivi sarà ammessa anche la misurazione a volume. I dispositivi di misura dovranno essere collaudati periodicamente secondo le richieste della Direzione che, se necessario, potrà servirsi dell'Ufficio abilitato alla relativa certificazione.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo di acqua di impasto dovrà essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo anche conto dell'acqua contenuta negli inerti.
Tale quantitativo determinerà la consistenza del calcestruzzo che, a seconda delle prescrizioni, potrà essere in una delle classi da S1 a S5. In ogni caso il rapporto acqua/cemento, conformemente a quanto prescritto dalla UNI 9858, non dovrà superare, in relazione alle diverse classi di conglomerato richieste, i valori riportati in tabella.
Il getto deve essere convenientemente compattato; la superficie dei getti deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni. Non si deve mettere in opera conglomerato a temperature minori di 0°, salvo il ricorso ad opportune cautele.
Classificazione dei conglomerati
Con riguardo alla classificazione, i conglomerati verranno divisi in due categorie:
a) Conglomerati a resistenza garantita (CR), per i quali l'Appaltatore dovrà garantire la resistenza caratteristica (Rck), la consistenza, la categoria degli inerti ed il tipo e la classe del cemento.
b) Conglomerati a dosaggio (CD), per i quali l'Appaltatore dovrà garantire il dosaggio dei cementi in Kg/m³, la consistenza od il rapporto acqua-cemento (A/C), la categoria degli inerti ed il relativo fuso granulometrico, il tipo e classe del cemento.
La resistenza caratteristica del cemento verrà determinata con le modalità previste dal D.M. 09 gennaio1996. Anche per i calcestruzzi a resistenza garantita sarà prescritto comunque un dosaggio minimo di cemento. Tale dosaggio, rapportato alla classe del conglomerato, sarà non inferiore ai valori riportati nella sottostante tabella.
Classe | Slump | Denominazione |
di consistenza | (cm) | corrente |
S1 | da 1 a 4 | umida |
S2 | da 5 a 9 | plastica |
S3 | da 10 a 15 | semifluida |
S4 | da 16 a 20 | fluida |
S5 | >21 | superfluida |
Classi di resistenza | Classi del | Rapporto |
del calcestruzzo | cemento | |
richieste | impiegato | a/c |
C 12/15 | CE 32.5 | 0,75 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,80 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,70 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,75 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,65 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,70 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,60 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,65 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,55 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,60 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,50 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,55 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,45 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,50 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,40 |
X 00/00 | XX 42.5 | 0,45 |
X 00/00 | XX 32.5 | 0,35 |
C 50/60 | CE 42.5 | 0,40 |
Resistenza | Dosaggio minimo |
Caratteristica | di cemento |
Rck = 150 | 225 Kg/m3 |
Rck = 200 | 250 Kg/m3 |
Rck = 250 | 275 Kg/m3 |
Rck = 300 | 300 Kg/m3 |
Rck = 400 | 325 Kg/m3 |
Rck = 500 | 350 Kg/m3 |
Rck = 550 | 375 Kg/m3 |
Valori validi per granulometrie fino a D 30
Prelievo dei campioni
La Direzione Lavori farà prelevare nel luogo d'impiego, dagli impasti destinatati all'esecuzione delle varie strutture, la quantità di conglomerato necessario per la confezione di due provini (prelievo), conformemente alle prescrizioni di cui al punto 3, all. 2 del D.M. citato e con le modalità indicate al punto 2.3. della seguente norma di unificazione: UNI 6126-72 - Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere.
Per costruzioni ed opere in getti non superiori a 1500 m³, ogni controllo di accettazione (tipo A) sarà rappresentato da n. 3 prelievi, ciascuno dei quali seguito su un massimo di 100 m³ di getto di miscela omogenea . Per ogni giorno di getto sarà comunque effettuato almeno un prelievo (con deroga per le costruzioni con meno di 100 mq³ di getto di miscela omogenea). Per costruzioni ed opere con getti superiori a 1500 mq³ sarà ammesso il controllo di accettazione di tipo statistico (tipo B) eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 mq³ di conglomerato. Per ogni giorno di getto di miscela omogenea sarà effettuato almeno un prelievo e complessivamente almeno 15 prelievi sui 1500 mq³. L'ordine dei prelievi sarà quello risultante dalla data di confezione dei provini, corrispondente alla rigorosa successione dei relativi getti. Per ogni prelievo sarà redatto apposito verbale, in conformità al punto 3 della UNI 6126/72, riportante le seguenti indicazioni: località e denominazione del cantiere, numero e sigla del prelievo, composizione del calcestruzzo, data ed ora del prelevamento, provenienza del prelevamento, posizione in opera del calcestruzzo.
Preparazione e stagionatura dei provini
Dovranno essere effettuate con le modalità di cui alle seguenti norme di unificazione: UNI 6127 - Preparazione e stagionatura provini di calcestruzzo prelevato in cantiere
UNI 6130 - Provini di calcestruzzo per prove di resistenza meccanica. Forma e dimensioni - casseforme (1ª e 2ª)
Trasporto del conglomerato
Se confezionato fuori opera il trasporto del conglomerato a pie' d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l'impasto. Il tempo intercorso tra l'inizio delle operazioni d'impasto ed il termine dello scarico in opera non dovrà comunque causare un aumento di consistenza superiore di 5 cm alla prova del cono.
Sarà assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera; eventuali correzioni, se ammesse, della lavorabilità dovranno quindi essere effettuate prima dello scarico e con l'ulteriore mescolamento in betoniera non inferiore a 30 giri.
CONGLOMERATI SPECIALI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
Dovrà corrispondere, oltre che alle prescrizioni in elenco od a quelle impartite dalla Direzione, alla normativa generale UNI 9858 che ne precisa la definizione, le condizioni di fabbricazione e di trasporto, fissa le caratteristiche
delle materie prime, stabilisce le caratteristiche del prodotto che dovranno essere garantite ed infine indica le prove atte a verificarne la conformità.
MURATURA DI GETTO IN CONGLOMERATO
Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro di fondazione o di elevazione sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali, dell'altezza di 20/30 cm su tutta l'estensione delle parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato e, prescritto, anche vibrato, per modo che non resistino vuoti tanto nella massa, quanto nello spazio di contenimento. Quando il conglomerato dovesse essere collocato in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovrà venire versato nello scavo mediante secchi a ribaltamento od altra idonea attrezzatura. Per impieghi sott'acqua, si dovranno usare tramogge, casse apribili od altri mezzi, accettati dalla Direzione Lavori, onde evitare il dilavamento del conglomerato nel passaggio attraverso l'acqua.
Il calcestruzzo sarà posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza gibbosità, incavi, sbavature od irregolarità di sorta, tali comunque da non richiedere intonaci, spianamenti, abbozzi o rinzaffi. Le casseformi saranno pertanto preferibilmente metalliche o, se di legno, di ottima fattura. Le riprese del getto saranno effettuate previo lavaggio della superficie del getto precedente e ripresa con malta liquida dosata a 600 kg di cemento. Durante la stagionatura si avrà cura di evitare rapidi prosciugamenti nonche' di proteggere i getti da sollecitazioni e sbalzi di temperatura.
CASSEFORME - ARMATURE - CENTINATURE
Le casseforme e le relative armature di sostegno dovranno essere sufficientemente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione, ai carichi accidentali di lavoro ed alla vibrazione o battitura del conglomerato. Le superfici interne delle casseforme dovranno presentarsi lisce, pulite e senza incrostazioni di sorta; il potere assorbente delle stesse dovrà essere uniforme e non superiore a 1 g/m2h (misurato sotto battente di acqua di 12 mm), salvo diversa prescrizione. Sarà ammesso l'uso di disarmanti; questi pero' non dovranno macchiare o danneggiare le superfici del conglomerato.
I giunti nelle casseforme saranno eseguiti in modo da evitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singoli elementi che costituiscono i pannelli, ma anche attraverso le giunzioni verticali ed orizzontali dei pannelli stessi. Nei casseri dei pilastri si lascerà uno sportello al piede per consentire la pulizia alla base che assicuri un'efficace ripresa e continuità del getto. Quando la portata delle membrature principali oltrepassasse i 6 m verranno disposti opportuni apparecchi di disarmo; dovrà curarsi, in ogni caso, che i cedimenti elastici, in ogni punto della struttura, avvengano con simultaneità.
Per getti su superfici con inclinazione sull'orizzontale maggiore di 30°C deve essere previsto il controcassero (oppure una rete sufficiente a tenere in forma il calcestruzzo).
Nelle zone dei casseri in cui si prevede, dato il loro particolare posizionamento o conformazione, la formazione di bolle d'aria, si dovranno prevedere fori o dispositivi tali da permetterne la fuoriuscita.
Prima del getto verranno eseguiti, sulle casseforme predisposte, controlli della stabilita', delle dimensioni, della stesura del disarmante, della posa delle armature e degli inserti; controlli piu' accurati andranno eseguiti, sempre prima del getto, per la verifica dei puntelli (che non dovranno mai poggiare su terreno gelato), per l'esecuzione dei giunti, dei fissaggi e delle connessioni dei casseri.
Le casseforme potranno essere realizzate in legno, plastica, calcestruzzo e metallo.
Casseforme in legno (tavole)
Saranno costituite da tavole di spessore non inferiore a 25 mm, di larghezza standard esenti da nodi o tarlature ed avendo cura che la direzione delle fibre non si scosti dalla direzione longitudinale della tavola.
L'assemblaggio delle tavole verra' eseguito con giunti, tra l'una e l'altra, di 1/3mm (per la dilatazione) dai quali non dovra' fuoriuscire l'impasto; si dovranno prevedere (per evitare la rottura degli spigoli) listelli a sezione triangolare disposti opportunamente all'interno dei casseri.
Il numero dei reimpieghi previsto e' di 4 o 5.
Casseforme in legno (pannelli)
Verranno usati pannelli con spessore non inferiore ai 12 mm, con le fibre degli strati esterni disposte nella direzione portante, con adeguata resistenza agli urti, all'abrasione.
Il numero dei reimpieghi da prevedere é di 20 ca.
Stoccaggio (tavole o pannelli)
Il legname dovrà essere sistemato in cataste su appoggi con altezza dal terreno tale da consentire una sufficiente aerazione senza introdurre deformazioni dovute alle distanze degli appoggi.
Le cataste andranno collocate in luoghi al riparo dagli agenti atmosferici e protette con teli impermeabili; la pulizia del legname (estrazione chiodi, raschiamento dei residui di malta, etc.) dovrà' avvenire immediatamente dopo il disarmo e, comunque, prima dell'accatastamento o del successivo impiego.
Casseforme in plastica
Verranno usate per ottenere superfici particolarmente lisce, non dovranno essere usate per getti all'aperto; dovrà essere posta estrema attenzione alla preparazione delle superfici interne dei casseri evitando eccessiva durezza e levigatura delle stesse (per impedire la formazione di ragnatele e simili dovute all'effetto della vibrazione dell'impasto).
Il materiale di sigillatura dei giunti dovrà' essere compatibile con quello dei casseri; il numero dei reimpieghi da prevedere e' 50/60.
Casseforme in calcestruzzo
Saranno conformi alla normativa vigente per il c.a. ed avranno resistenza non inferiore a 29 N/mm². (300 Kg./cm².), gli eventuali inserti metallici (escluse le piastre di saldatura) dovranno essere in acciaio inossidabile.
La movimentazione e lo stoccaggio di tali casseri dovranno essere eseguiti con cura particolare, lo stoccaggio dovrà' avvenire al coperto, le operazioni di saldatura non dovranno danneggiare le superfici adiacenti, la vibrazione verrà effettuata solo con vibratori esterni e le operazioni di raschiatura e pulizia delle casseforme dovranno essere ultimate prima della presa del calcestruzzo.
Il numero dei reimpieghi da prevedere per questi casseri è di 100 ca.
Casseforme metalliche
Nel caso di casseri realizzati con metalli leggeri (alluminio o magnesio) si dovranno impiegare delle leghe idonee ad evitare la corrosione dovuta al calcestruzzo umido; particolare attenzione sara' posta alla possibile formazione di coppie galvaniche derivanti dal contatto con metalli differenti in presenza di calcestruzzo fresco.
Nel caso di casseri realizzati in lamiere d'acciaio piane o sagomate, dovranno essere usati opportuni irrigidimenti, e diversi trattamenti della superficie interna (lamiera levigata, sabbiata o grezza di laminazione) con il seguente numero di reimpieghi:
- lamiera levigata 2
- lamiera sabbiata 10
- lamiera grezza di laminazione oltre i 10.
Queste casseforme potranno essere costituite da pannelli assemblati o da impianti fissi specificamente per le opere da eseguire (tavoli ribaltabili, batterie, etc.), i criteri di scelta saranno legati al numero dei reimpieghi previsto, alla tenuta dei giunti, alle tolleranze, alle deformazioni, alla facilità di assemblaggio ed agli standards di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.
Art. 13. Palificazioni
Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del terreno, in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.
Le palificazioni potranno essere composte da:
- pali di legno infissi;
- pali di calcestruzzo armato infissi;
- pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.
I lavori saranno eseguiti in conformità, ma non limitatamente, alle seguenti normative :
- D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 «Xxxxx Xxxxxxxx riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizione per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione»;
- Circolare del Ministero LL.PP. del 24 settembre 1988 n. 30483 «Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione»;
- Circolare del Ministero LL.PP. del 25 febbraio 1991 n. 34233 «Istruzioni relative alla normativa tecnica sui ponti stradali»;
- D.P.R. 380/2001 e s.m.i., art. 52;
- D.M. LL.PP. 4 maggio 1990 «Istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali»;
- D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996 «Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche»;
- Decreto Ministeriale del 16 gennaio 1996, «Norme tecniche relative ai "criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi"»;
- D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996 «Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche»;
- CNR «Istruzioni sulla pianificazione della manutenzione stradale»;
- Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione, dicembre 1984.
Pali Costruiti in Opera.
Pali trivellati di piccolo diametro di malta cementizia iniettata ed armatura metallica.
La perforazione, con asportazione del terreno, verrà eseguita con il sistema più adatto alle condizioni che di volta in volta si incontrano e che abbia avuto la preventiva approvazione da parte della Direzione dei Lavori.
Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovrà superare 5 cm e l'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovrà superare il 3%.
Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei Lavori deciderà se scartare i pali che dovranno eventualmente essere rimossi e sostituiti.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con le modalità stabilite per i diaframmi di calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.
I pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal D.M. 11 marzo 1988 integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9 gennaio 1996, n. 218/24/3.
Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la Direzione dei Lavori potrà richiedere prove secondo il metodo dell'eco o carotaggi sonici in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuità.
Art. 14. Malte intonaci massetti
MALTE - QUALITÀ E COMPOSIZIONE
La manipolazione delle malte dovrà essere eseguita, se possibile, con macchine impastatrici oppure sopra una area pavimentata, in luoghi e modi tali da garantire la rispondenza del materiale ai requisiti fissati; le malte dovranno risultare come una pasta omogenea, di tinta uniforme. I vari componenti, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati a peso od a volume.
La calce spenta in pasta dovrà essere accuratamente rimescolata in modo che la sua misurazione, a mezzo di cassa parallelepipeda, riesca semplice e di sicura esattezza.
Gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato e, per quanto possibile, in prossimità del lavoro. I residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere gettati al rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune che dovranno essere utilizzati il giorno stesso della loro manipolazione. I componenti delle malte cementizie ed idrauliche saranno mescolati a secco.
I tipi di malta utilizzabili sono indicati nel seguente elenco:
a) malta di calce spenta e pozzolana, formata da un volume di calce e tre volumi di pozzolana vagliata;
b) malta di calce spenta in pasta e sabbia, formata da un volume di calce e tre volumi di sabbia;
c) malta di calce idrata e pozzolana, formata da 2,5/3 quintali di calce per mc di xxxxxxxxx xxxxxxxx;
d) malta di calce idrata e sabbia, formata da 300 kg. di calce per mc di sabbia vagliata e lavata;
e) malta bastarda formata da mc. 0,90 di calce in pasta e di sabbia del n. B2 e 100 kg. di gesso da presa;
f) malta per stucchi formata da mc 0,45 di xxxxx spenta e mc 0,90 di polvere di marmo.
La Direzione si riserva la facoltà di poter variare le proporzioni dei vari componenti delle malte, in rapporto ai quantitativi stabiliti alla tabella che segue; in questo caso saranno addebitate od accreditate all'Appaltatore unicamente le differenze di peso o di volume dei materiali per i quali sarà stato variato il dosaggio, con i relativi prezzi di elenco.
Tipo | Quantità ed impieghi | Riferimento | calce spenta | calce idraul. | pozzolana | cemento | sabbia |
di malta | (*materiali vagliati) | in pasta | in polvere | 325 | |||
N. | (m3) | (Kg) | (m3) | (Kg) | (m3) | ||
Malta | Magra per murature | 1 | 0,33 | 1,00 | |||
comune | Grassa per murature | 2 | 0,40 | 1,00 | |||
Per opere di rifinitura | 3 | 0,50 | 1,00* | ||||
Per intonaci | 4 | 0,66 | 1,00* | ||||
Malta | Magra per murature | 5 | 300 | 1,00 | |||
idraulica | Grassa per murature M4 | 6 | 400 | 1,00 | |||
Per opere di rifinitura | 7 | 450 | 1,00* | ||||
Per intonaci | 8 | 550 | 1,00* | ||||
Malta | Magra per murature M2 | 9 | 300 | 1,00 | |||
cemetizia | Grassa per murature M1 | 10 | 400 | 1,00 | |||
Per opere di rifinitura | 11 | 500 | 1,00* | ||||
Per intonaci | 12 | 600 | 1,00* | ||||
Malta | Grossa | 13 | 0,20 | 1,00 | Per murature a | ||
secco | |||||||
pozzolanica | Mezzana | 14 | 0,24 | 1,00* | per muratura | ||
ordinaria | |||||||
Fina M4 | 15 | 0,33 | 1,00* | Per muratura in | |||
laterizi | |||||||
Colla di malta fine | 16 | 0,48 | 1,00* | Per | |||
intonaci | |||||||
Malta | Media comune | 17 | 0,30 | 100 | 1,00 | ||
bastarda | Energica comune | 18 | 0,30 | 150 | 1,00 | ||
Cemen- | Media idraulica M4 | 19 | 300 | 150 | 1,00 | ||
Tizia | Energica idraulica M3 | 20 | 200 | 300 | 1,00 |
Malte di diverse proporzioni nella composizione, confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai seguenti valori:
N/mm2 | Kgf/cm2 | Equivalenza alla malta |
12,0 | 120 | M1 |
8,0 | 80 | M2 |
5,0 | 50 | M3 |
2,5 | 25 | M4 |
La Direzione potrà ordinare, se necessario, che le malte siano passate allo staccio; tale operazione sarà comunque effettuata per le malte da impiegare nelle murature in mattoni od in pietra da taglio, per lo strato di finitura degli intonaci e per le malte fini (staccio 4 UNI 2332) e le colle (staccio 2 UNI 2332).
Per le caratteristiche specifiche dei singoli materiali da impiegare per la preparazione delle malte valgono le seguenti prescrizioni:
Calci - Pozzolane - Leganti Calci aeree
La calce grassa in zolle dovra' provenire da calcari puri, essere di cottura uniforme, non bruciata ne' lenta all'idratazione e tale che, mescolata con l'acqua necessaria all'estinzione, divenga una pasta omogenea con residui inferiori al 5%.
La calce viva in zolle dovra' essere, al momento dell'estinzione, perfettamente anidra e conservata in luogo asciutto.
La calce grassa destinata alle murature dovra' essere spenta almeno quindici giorni prima dell'impiego, quella destinata agli intonaci almeno tre mesi prima.
La calce idrata in polvere dovra' essere confezionata in imballaggi idonei contenenti tutte le informazioni necessarie riguardanti il prodotto e conservata in luogo asciutto.
Pozzolana
La pozzolana sara' ricavata da strati esenti da sostanze eterogenee, sara' di grana fina, asciutta ed accuratamente vagliata, con resistenza a pressione su malta normale a 28 giorni di 2,4 N/mm². (25 Kg/cm².) e residuo insolubile non superiore al 40% ad attacco acido basico.
Leganti idraulici
Sono considerati leganti idraulici:
a) cementi normali e ad alta resistenza
b) cemento alluminoso
c) cementi per sbarramenti di ritenuta
d) agglomerati cementizi
e) calci idrauliche.
Le caratteristiche, le modalita' di fornitura, il prelievo dei campioni, la conservazione e tutte le operazioni relative ai materiali sopracitati, dovranno essere in accordo alla normativa vigente.
I cementi pozzolanici verranno impiegati per opere in contatto con terreni gessosi, acque saline o solfatate; i cementi d'alto forno dovranno essere impiegati per pavimentazioni stradali, per opere in contatto con terreni gessosi, per manufatti dove e' richiesto un basso ritiro e non dovranno, invece, essere impiegati per strutture a vista.
I cementi bianchi dovranno corrispondere alle prescrizioni della normativa indicata, avere caratteristiche di alta resistenza e verranno impiegati, mescolandoli a pigmenti colorati, per ottenere cementi colorati.
I cementi alluminosi verranno impiegati per getti subacquei, per getti a bassa temperatura e per opere a contatto con terreni ed acque chimicamente o fisicamente aggressive.
Gessi
Dovranno essere ottenuti per frantumazione, cottura e macinazione di pietra da gesso e presentarsi asciutti, di fine macinazione ed esenti da materie eterogenee. In relazione all'impiego saranno indicati come gessi per muro, per intonaco e per pavimento.
I gessi per l'edilizia non dovranno contenere quantita' superiori al 30% di sostanze estranee al solfato di calcio.
Malte additivate
La preparazione delle malte potra' essere effettuata anche con l'impiego di additivi che contribuiscano a migliorare le caratteristiche degli impasti in relazione alle esigenze legate ai vari tipi di applicazioni.
Tutti gli additivi da usare per la preparazione delle malte (aeranti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate.