Contratto di Assicurazione per la Piccola e Media Impresa.
Contratto di Assicurazione per la Piccola e Media Impresa.
Modello 3222 – Ed. 01.03.2014
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Divisione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
UnipolSai IMPRESA
Ed. 01.03.2014
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
• A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
• B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
6. Premi
7. Rivalse
8. Diritto di recesso
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
10. Legislazione applicabile
11. Regime fiscale
• C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
13. Reclami
14. Perizia contrattuale e arbitrato
• GLOSSARIO
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
• A. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
• B. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
• C. NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
3. Sezione Incendio - Rischi nominati
3. Sezione Incendio - All Risks
4. Sezione Terremoto
5. Sezione Furto
6. Sezione Danni da interruzione di attività
7. Sezione Responsabilità civile
8. Sezione Responsabilità civile da prodotto difettoso
9. Sezione Tutela Legale
10. Sezione Assistenza
• NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
Modello 3222
NOTA INFORMATIVA
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
1
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al Contratto di Assicurazione contro i danni per la piccola e media impresa “UnipolSai IMPRESA” (Re- golamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonchè le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con par- ticolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione con- tenute nella presente Nota Informativa, si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Inter- mediario assicurativo di fiducia è a dispo- sizione per darLe tutte le risposte neces- sarie.
La Nota Informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’ IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in bre- ve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamen- to di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assi- curativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx
- xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettro- nica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con
D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.
U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assi- curazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2012, il patrimonio netto dell’Im- presa è pari ad € 1.627.332.680,00 con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706,00. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di sol- vibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)
riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non infe- riore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della sca- denza dell’assicurazione, è prorogato per un ulteriore anno e così successivamente. Si rin- via all’Articolo 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione delle Norme che re- golano il contratto in generale, per gli aspetti di dettaglio.
Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdet- ta.
Si rinvia all’Art. 1.16 - Pattuizione della non rin- novabilità del contratto delle Norme che re- golano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio. L’assicurazione prevista alla Sezione Terremoto ha durata contrattuale annuale senza tacito rinnovo. Le parti posso- no concordare di rinnovarla per un altro anno alle condizioni previste all’art. 1.11 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione re- lativamente alla Sezione Terremoto delle Norme che regolano il contratto in generale, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le mo- dalità, i limiti e le esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alle scelte effettuate dal Contraente sono le seguenti:
a) INCENDIO - Rischi nominati: la Società, nella forma a Valore intero se non diver- samente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti alle
cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate nel- la Scheda di polizza, causati da Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosio- ne, Implosione, Scoppio, acqua condotta, sviluppo di fumi, gas vapori provocati da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio di enti anche non assicurati posti nell’ambito di 20 metri dalle cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Art. 3.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Incendio - Rischi nominati, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
b) INCENDIO - All Risks: la Società, nella for- ma a Valore intero se non diversamente previsto, indennizza tutti danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indi- cate nella scheda di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni espressamente indicate. Si rinvia all’Art. 3.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Incendio - All Risks per gli aspetti di dettaglio.
c) TERREMOTO - La Società indennizza l’As- sicurato per i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di ter- remoto e a causa di incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.
Si rinvia all’Art. 4.1 - Garanzia Base e se- guenti della Sezione Terremoto per gli aspetti di dettaglio. La garanzia è obbli- gatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio (Rischi nominati o All Risks) del Fabbricato e/o Contenuto. Non è consentita la sottoscrizione della Sezio- ne Terremoto, in assenza dell’attivazione della Sezione Incendio che dovrà com- prendere obbligatoriamente la partita Fabbricato e/o Contenuto.
d) FURTO - la Società, nella forma a Primo ri- schio assoluto indennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto,
esclusi i Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da Furto all’interno dell’a- zienda assicurata, Xxxxx commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, Rapina avvenuta nei locali con- tenenti le cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati all’Art. 5.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Furto, ai qua- li si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
e) DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
- la Società nei limiti del massimale indi- cato in scheda polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, a seguito di sinistro indennizzabile nella Sezione Incendio anche qualora detto sinistro non risulti indennizzabile per effetto di una Fran- chigia, della perdita di Margine di contri- buzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle spese supplementari necessariamente e ragionevolmente so- stenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita. Si rinvia all’Art. 6.1 - Garanzia Base e seguenti della Sezione Danni da Interruzione di attività per gli aspetti di dettaglio. La garanzia è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio. Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Danni da Interruzione di attività, in assenza dell’at- tivazione della Sezione Incendio.
f) RESPONSABILITÀ CIVILE - la Società nei limiti del massimale indicato in scheda po- lizza si obbliga a tenere indenne l’Assicu- rato, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, in- teressi e spese) di danni involontariamen- te cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto inerente allo svol- gimento dell’ Attività esercitata. L’assicu- razione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali deb-
ba rispondere.
Si rinvia all’Art. 7.1 - Garanzia Base e se- guenti della Sezione Responsabilità civile per gli aspetti di dettaglio.
g) RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOT- TO DIFETTOSO - la Società nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagio- nati a terzi da difetto dei prodotti ineren- ti la sua attività – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore
- dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal pro- dotto difettoso in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazio- ne comprende i danni materiali cagionati dai suddetti prodotti derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezio- namento o nelle istruzioni per l’uso e/o la manutenzione.
Si rinvia all’Art. 8.1 - Rischio assicurato – Assicurazione Responsabilità civile pro- dotti e seguenti della Sezione Responsa- bilità civile da prodotto difettoso per gli aspetti di dettaglio. La garanzia è obbli- gatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Responsabilità civile terzi. Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Responsabilità civile da prodotto difetto- so, in assenza dell’attivazione della Sezio- ne Responsabilità civile.
h) TUTELA LEGALE: la Società assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale in- dicato nella Scheda di polizza, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede ex- tragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati
all’Art. 9.1 Garanzia Base e seguenti della Sezione Tutela Legale, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Tutela Legale in assenza dell’at- tivazione della Sezione Responsabilità civile verso terzi.
i) ASSISTENZA - la Società si obbliga a met- tere a disposizione dell’Assicurato, nei limiti e con le prestazioni previste nelle Condizio- ni di assicurazione, una prestazione di im- mediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi previsti dall’Art. 10.1 - Ga- ranzia Base della Sezione Assistenza, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla ridu- zione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per le esclusioni e le limitazioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle Norme che regolano le singole sezioni: Artt.3.2 e 3.3 della Sezione Incendio - Rischi nominati, Artt. 3.2 e 3.3 della Sezione In- cendio - All Risks; Artt. 4.2 e 4.3 della Sezione Terremoto; Artt. 5.2 e 5.3 della Sezione Furto; Artt. 6.2 e 6.3 della Sezione danni da interru- zione di attività; Artt. 7.2 e 7.3 della Sezione Responsabilità civile; Artt. 8.2 e 8.4 della Se- zione Responsabilità civile da prodotto difet- toso; Art. 9.3 della Sezione Tutela Legale; Artt.
10.2 e 10.4 della Sezione Assistenza. Inoltre
ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia alle sin- gole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
Si segnalano in particolare gli artt. 2.8 - Esage- razione dolosa del danno - e 2.24 – Gestione del sinistr o- delle Norme che regolano la liqui- dazione dei sinistri e l’ipotesi di risoluzione del rapporto contrattuale prevista all’art. 6.5 - Ag- giornamento della somma da assicurare – Ob- blighi di comunicazione,- della Sezione Danni da interruzione di attività, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Per le sospensioni di garanzia si rimanda
all’Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorren- za delle garanzie delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di detta- glio.
Avvertenza: le suddette coperture sono pre- state con specifiche Franchigie, Scoperti e limiti di Indennizzo per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicu- razione delle singole Sezioni e/o alla Scheda di polizza del contratto.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e mas- simali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della Franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Indennizzo: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun Indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla Franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello Scoperto:
1° esempio
Massimale: € 50.000,00
Danno: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Massimale: € 50.000,00
Danno: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo non indennizzabi- le di € 500,00
Indennizzo: € 3.000,00 - €500,00 =
€ 2.500,00 (perché lo Scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Massimale: € 50.000,00
Danno: € 60.000,00
Risarcimento: € 50.000,00.
Assicurazione parziale: nella forma a valore intero, la somma assicurata deve corrispon- dere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l’Indenniz- zo pagato dalla Società sarà parziale.
L’Indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.
Indennizzo =
ammontare del danno x somma assicurata Valore delle cose assicurate
Esempio relativo alla garanzia Incendio: Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000,00 Valore del Contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 90.000,00 x (€ 100.000,00/
€ 150.000,00) = € 60.000,00
La suddetta Regola proporzionale è applicabi- le soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del Sinistro supera le somme assicurate di oltre:
• il 15% se la polizza è indicizzata;
• il 5% se la polizza non è indicizzata.
Se tale limite viene superato, la Regola pro- porzionale sarà applicata alla sola parte ec- cedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.
Esempio relativo alla garanzia Incendio Somma assicurata per il Contenuto: € 100.000 Valore del Contenuto: € 150.000
Danno: € 90.000
1) 15% con polizza indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio € 115.000 (+15%)
Indennizzo: € 90.000 x (€ 115.000 / € 150.000)
= € 68.999
2) 5% con polizza non indicizzata
Valore utilizzato per il conteggio
Indennizzo: € 90.000 x (€ 105.000 / € 150.000)
= € 63.000
Si rinvia agli Artt. 2.11 - Criterio di valutazione del danno e 2.12 - Deroga alla proporziona- le - Cosa fare in caso di Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesat- te o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com- portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostan- ze del rischio delle Norme che regolano il con- tratto in generale per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mu- tamenti che diminuiscono o aggravano il ri- schio. Si rinvia agli Artt. 1.5 - Aggravamento del rischio e 1.6 - Diminuzione del rischio del- le Norme che regolano il contratto in genera- le per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplifica- tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.
1° esempio relativo ad aggravamento del ri- schio per la garanzia Incendio
Al momento della stipulazione del contrat- to il Contraente ha dichiarato che l’attività è svolta in un capannone con strutture portanti verticali in cemento armato, per cui la Società ha inquadrato il Fabbricato in classe 1 e ap- plicato il relativo tasso di premio. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali in metallo, per cui il Fabbricato dovrebbe essere inquadrato in classe 2. Qualora il contraente non comunichi alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di Sinistro la Società ridurrà l’Inden-
nizzo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.
2°esempio relativo a diminuzione del rischio per la garanzia Furto
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali conte- nenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto.
In seguito però il Contraente decide di instal- lare un impianto antifurto e lo comunica alla Società.
Nel caso in cui l’impianto installato sia dota- to dei requisiti previsti dal contratto, la So- cietà applicherà una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazio- ne ricevuta.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera Annualità assicurativa all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Società, tramite gli ordinari mezzi di paga- mento e nel rispetto della normativa vigente. La Società può concedere il pagamento fra- zionato del premio annuale in più rate antici- pate che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% della singola rata di premio.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli Artt.
1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie e 1.4 - Frazionamento del premio del- le Norme che regolano il contratto in generale. Avvertenza: la Società può applicare sconti sul premio delle garanzie Incendio, Furto e Responsabilità civile quando l’Assicurato ac- quisti almeno due sezioni tra quelle suddette.
7. Rivalse
Il contratto assicurativo prevede, per la sezione Incendio, la rinuncia alla rivalsa da parte della Società, salvo il caso di dolo, nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato deve risponde- re a norma di legge delle società controllanti, controllate, collegate e dei clienti dell’Assicura- to, a condizione che quest’ultimo non risulti ga-
rantito mediante altri contratti di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.
Si rinvia al punto 17) dell’Art. 3.1 - Garanzia Base della Sezione Incendio - Rischi nominati ed al punto 7) dell’Art. 3.1 - Garanzia Base della Sezione Incendio - All Risks per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiu- to dell’Indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dandone preventiva co- municazione scritta al Contraente, spedita almeno trenta giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso.
Si rinvia all’Art. 1.8 - Recesso in caso di Sini- stro delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.
Nel caso in cui il contratto abbia durata po- liennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere dal contratto senza oneri al termine di ogni ricorrenza an- nuale, mediante invio di lettera raccomanda- ta spedita almeno trenta giorni prima della scadenza; si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all’Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione delle Norme che regolano il contratto in generale.
Nel caso in cui il Contraente e/o l’Assicurato comunichi alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assi- curatori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate, la Società può recedere dal contratto entro ses- santa giorni dalla comunicazione, con preav- viso di trenta giorni. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio all’Art.1.9 – Altre assicurazioni - delle Norme che regolano il contratto in generale.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952, comma 2, del Codice Civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il ter-
mine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assi- curato o ha promosso contro questo l’azione (Art. 2952, comma 3, del Codice Civile). Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine de- corre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Avvertenza: alcune specifiche garanzie del- la Sezione Responsabilità civile verso terzi sono soggette a termine dell’Art. 2.19 - Obbli- ghi del Contraente o dell’Assicurato in caso di sinistro, a termini di decadenza. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai punti 5) e 7) dell’Art.
7.1 - Garanzia Base, agli Artt. 7.4.14 - Autoffici- ne e annessi distributori di carburante, sta- zioni di servizio, stazioni di lavaggio automa- tico, 7.4.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparato- ri), 7.4.12 - Responsabilità civile postuma per le attività previste del Decreto Ministeriale
n. 37/2008 (installatori, manutentori, ripara- tori) - estensione 7.4.13 - Autofficine, Respon- sabilità civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992).
10. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali presenti e futu- ri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è sog- getto all’imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) Incendio, Xxxxxxxxx , Xxxxx, Danni da in- terruzione d’attività, Responsabilità civile, Responsabilità civile da prodotto difetto- so: 21,25% (oltre 1% quale addizionale an- tiracket);
b) Tutela legale: 21,25%;
c) Assistenza: 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo Avvertenza: in caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è as- segnato il contratto o alla Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimati- vo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni.
I contenuti della denuncia devono essere an-
ticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di Sini- stro grave. Per la garanzia Xxxxx da interru- zione di attività il Contraente o l’Assicurato devono inoltre fornire a proprie spese alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro 30 giorni dalla fine del perio- do di indennizzo, uno stato particolareggiato della pardita subita per l’interruzione o la ri- duzione dell’attività.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno, agli Artt. 2.1 e seguenti delle Nor- me comuni alle Sezioni Incendio, Terremoto, Furto e Danni da interruzione di attività, 2.11 e seguenti delle Norme per la Sezione Incendio e Terremoto, 2.15 e seguenti delle Norme per la Sezione Furto, 2.19 e seguenti delle Nor- me per la Sezione Responsabilità civile, 2.21 e seguenti delle Norme per la Sezione Tutela Legale e 2.27 delle Norme per la Sezione As- sistenza.
Avvertenza: La gestione dei sinistri relativi
alla sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx.
In caso di necessità, l’Assicurato deve contat- tare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’Art.
2.27 - Come ottenere le prestazioni di Assi- stenza - Cosa fare in caso di Sinistro. Avvertenza: La gestione dei sinistri relati- vi alla Sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG.
In caso di Xxxxxxxx il fatto deve essere denun- ciato immediatamente per iscritto all’Agen- zia alla quale è assegnato il contratto o alla Società o ad Arag.
Si rinvia all’Art. 2.21 e seguenti delle Norme per la sezione Tutela Legale per gli aspetti di dettaglio.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto con- trattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indi- rizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) - Fax: 00.0000.0000 - Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela de- gli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclaman- te, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Socie- tà e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della
Società xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx. In relazione alle controversie inerenti la quan- tificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autori- tà Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclaman- te avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la riso- luzione delle controversie in via stragiu- diziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o ade- rente allo SEE (Spazio Economico Eu- ropeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organi- smi nazionali.
Nel caso in cui il Cliente e la Società concor- dino di assoggettare il contratto alla legisla- zione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’I- VASS si impegnerà a facilitare le comunica- zioni tra l’Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
14. Perizia contrattuale e arbitrato
Il contratto prevede che, per le garanzie In- cendio, Xxxxx, Xxxxxxxxx e Xxxxx da interru- zione di attività, in difetto di accordo tra la Società ed il Contraente e previa richiesta scritta di uno di essi, la quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo debbano essere effettuate da un collegio di periti. Per la garanzia Tutela Legale, è invece previsto che la Società ed il Contraente in caso di con-
flitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi possono demandare la decisione ad un Arbitro.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società ed il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi signi- ficati:
Addetti: titolari, loro Familiari e soci che pre- stino la loro opera nell’azienda, i legali rap- presentanti, i prestatori di lavoro intesi come tutte le persone fisiche delle quali l’Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge vi- genti in tema di occupazione e mercato del la- voro al momento del Sinistro, nello svolgimen- to dell’Attività esercitata e delle quali debba rispondere ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile. Sono comunque esclusi dalla presente definizione: professionisti, subappaltatori e loro dipendenti, lavoratori a progetto, lavo- ratori assunti da un’agenzia di somministra- zione di lavoro, lavoratori atipici assunti con contratto di lavoro stipulato nell’ambito del D. Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed inte- grazioni, stagisti.
Allagamento: eccesso o accumulo d’acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla sua raccolta.
Alluvione e inondazione: Allagamento di un ter- ritorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, di- ghe anche se derivanti da eventi atmosferici.
Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di Anno bisestile.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protet- to dall’assicurazione.
Assicurazione: contratto di assicurazione.
Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in dif- ficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Attività esercitata: attività artigianale o indu- striale svolta dallA’ ssicurato e dichiarata nella scheda di polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi purché strettamente attinenti all’attività stessa.
Cassaforte: mezzo di custodia di peso non in- feriore a 100 kg o murato e ancorato nel solaio o nel muro.
Caso assicurativo (per la sezione Tutela Le- gale): Sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista l’assicurazione.
Contenuto: si compone dei seguenti beni ine- renti l’Attività esercitata, anche se posti nell’a- rea di pertinenza dell’attività o nell’abitazione comunicante del titolare e/o dei soci dell’Atti-
vità esercitata:
- Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici: sistemi elettronici per l’elabo- razione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, elaboratori elet- tronici, minicomputer e relativi supporti per la memorizzazione dei dati, modem, scanner, plotter, registratori di cassa, bi- lance elettroniche, terminali P.O.S., mac- chine da scrivere e da calcolo, telefax, fotocopiatrici, centralini telefonici e re- lativi apparecchi di tipo fisso, impianti di segnalazione, comunicazione o allarme, impianti ed apparecchi audiovisivi, appa- recchi televisivi, apparecchi di proiezio- ne, distributori automatici ed ogni altra apparecchiatura o macchinario inerente l’Attività esercitata, esclusi apparecchi e macchine non elettriche né elettroniche e quanto destinato alla vendita od in sempli- ce deposito.
- Attrezzature e Arredamento:
• macchine e apparecchi non elettrici né elettronici, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, mezzi di solleva- mento pesa, traino e trasporto (esclusi ascensori, scale mobili, montacarichi e veicoli iscritti al P.R.A.), ed altri impianti di pertinenza dell’Attività esercitata;
• piscine mobili; rivestimenti, soffittatu- re, soppalchi nonché migliorie edili e/o impiantistiche effettuate dal condut- tore non proprietario del Fabbricato, mobilio, arredi ed attrezzatura dell’at- tività, insegne e cartelloni pubblicitari posti all’indirizzo riportato nella Sche- da di polizza,
• Oggetti d’arte, tappeti e quadri di valo- re singolo non superiore a € 5.000,00; sono escluse le Cose particolari, Mo- delli e stampi e ogni impianto rientran- te nelle definizioni di Fabbricato o di Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici.
- Merci: prodotti, merci (anche infiammabi-
li e speciali) inerenti l’Attività esercitata comprese materie prime, ingredienti di la- vorazione e prodotti dell’attività azienda- le, semilavorati o finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, oggetti di carattere promozionale, anche se di proprietà di ter- zi, sono comprese anche le merci in attesa di essere scaricate da automezzi o di es- sere caricate sugli stessi. Sono parificate a merci le cose mobili di proprietà di terzi in lavorazione, manutenzione, riparazione. Sono compresi i veicoli iscritti al P.R.A. se oggetto di compravendita o, se di terzi, quando in manutenzione o riparazione.
Per la Sezione Furto sono compresi Mo- delli e stampi.
Se richiamato nella Scheda di polizza, il Conte- nuto si intende assicurato anche nel Deposito di riserva.
Se previsto nella Scheda di polizza sono, inol- tre, compresi:
- Contenuto dell’abitazione dell’Assicurato comunicante con i Locali adibiti all’Attività esercitata; se non diversamente conve- nuto: gli oggetti d’arte, tappeti e quadri, pellicce, oggetti e servizi di argenteria sono compresi fino alla concorrenza di
€ 5.000,00 per singolo oggetto (elevato a
€ 20.000,00 se costituenti Merci dell’at- tività); detto limite concorre anche alla determinazione del valore delle cose as- sicurate; mobilio, arredamento, dotazioni dell’abitazione, e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell’Assicurato e delle persone con lui coabitanti;
- Macchinari e Apparecchiature elettrici ed elettronici - Attrezzature e Arreda- mento in leasing.
Contraente: soggetto che stipula l’assicurazione.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Se- zione Responsabilità Civile, gli animali.
Cose particolari: archivi, documenti, registri,
disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, na- stri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.
Costo variabile della produzione venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendi- ta e la produzione realizzata dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo il costo va- riabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra Variazione di rimanenze di ma- terie prime, sussidiarie, di consumo, merci e la Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sommata all’acquisto delle materie prime, ai consumi energetici, alle spese di manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l’attività pro- duttiva.
Danno di natura contrattuale: inadempimen- to o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto con- seguente a fatto illecito.
Danni indiretti: danni non inerenti la materiali- tà della cosa assicurata.
Danni materiali e diretti: danni inerenti la ma- terialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligen- za, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di cau- sare l’evento lesivo.
Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Deposito di riserva: locale destinato a depo- sito accessorio all’attività e sito nell’ubicazio-
ne indicata nella Scheda di polizza, posto al di fuori dell’area di pertinenza dell’Attività eser- citata, purché nell’ambito della provincia ove ha sede l’attività assicurata. Ai fini dell’operati- vità delle Sezioni Incendio e/o Terremoto e/o Furto, deve avere le medesime caratteristiche costruttive e/o mezzi di chiusura e prevenzio- ne del Fabbricato, richiesti dalle Sezioni.
Dipendenze e/o pertinenze: locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al Fabbricato in cui si trova l’Azienda assicurata utilizzati per l’attività.
Effetti personali: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, appa- recchi audiovisivi, telefoni, personal computer e videogiochi, il tutto di uso privato e personale.
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità: a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosio- ne; per azione meccanica o termica esplodono e, comunque, gli esplosivi considerati dall’Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 Maggio 1940 ed elenca- ti nel relativo allegato A.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chi- mica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato: complesso delle opere edili costi- tuenti l’intero immobile od una sua porzione, siti nella ubicazione riportata nella Scheda di polizza ed adibiti all’Attività esercitata; esclusi cortili e strade private.
Sono compresi:
- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze e/o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, muri di cinta;
- tinteggiature, tappezzerie, moquette, ten- de frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- ascensori scale mobili e montacarichi, im- pianti elettrici ed elettronici, idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento e condiziona-
mento d’aria, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condiziona- mento, tutti purché fissi e stabilmente in- stallati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa per natura e destinazione, escluse le cabi- ne elettriche se di proprietà di società di servizi;
- statue, affreschi e decorazioni che non ab-
biano valore artistico;
- antenne e parabole radiotelericeventi, pannelli solari termici e/o fotovoltaici.
Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso, compresa la pertinente quota delle pro- prietà in comune.
Se previsto nella Scheda di polizza sono, inol- tre, compresi:
- l’abitazione dell’Assicurato comunicante con i Locali adibiti all’Attività esercitata;
- il Deposito di riserva.
Familiari: persone risultanti dallo stato di fami- glia dell’Assicurato, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
Fascicolo Informativo: insieme della docu- mentazione informativa da consegnare al po- tenziale cliente, composto da: Nota Informa- tiva comprensiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o com- portamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
Franchigia: importo che rimane a carico dell’As- sicurato, espresso in cifra che viene detratto:
- dall’importo del danno Xxxxxxxxx, Danni da interruzione di attività per le garanzie delle Sezioni Incendio e Responsabilità Civile;
- dall’importo del danno indennizzabile per le garanzie della sezione Furto.
Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato foco- lare che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili: sostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dal- la Società in caso di Sinistro.
Infiammabili: sostanze e prodotti non classifi- cabili “esplodenti” - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti ca- ratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno; sostanze e prodotti decomponi- bili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M.17 Dicembre 1977 - Allegato V.
IVASS: Istituito per la vigilanza sulle Assicura- zioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
Lastre: insegne, lastre di cristallo e/o vetro (ivi compresi gli specchi) e/o materiale plastico/sin- tetico rigido, piane o curve, sia fisse che movibili su cardini, cerniere o guide, il tutto stabilmente collocato su vetrine, porte, finestre, tavoli, ban-
chi, mensole e simili, comprese loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
Sono comprese le Lastre esterne al Fabbricato poste all’indirizzo indicato nella Scheda di polizza. Sono escluse le lastre facenti parte delle Mer- ci, i lucernari e le lastre aventi valore artistico e/o d’antiquariato.
Limite di Indennizzo: xxxxxxx xxxxxxx, do- vuto dalla Società per un singolo Sinistro o, quando precisato, per più sinistri verificatisi in un periodo di tempo.
Locali: vedi Fabbricato.
Margini di contribuzione: la differenza fra i ricavi di vendita e il costo variabile della pro- duzione venduta.
Merci speciali:
- celluloide (grezza ed oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e micro- porosa;
- materie plastiche espanse od alveolari;
- imballaggi in materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combusti- bili (eccettuati quelli racchiusi nella confe- zione delle merci).
Non si considerano merci speciali quelle entra- te a far parte del prodotto finito.
Modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, mes- se in carta, clichè, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Oblazione: pagamento delle somme dovute all’erario. Può estinguere un reato, per il quale è stata stabilita la sola pena dell’ammenda.
Oggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, tappeti, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d’antiquariato, raccolte e collezioni in genere.
Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali oa danni materiali.
Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a un Anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a un Anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle ore 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.
Periodo di indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell’attività risentono delle conseguenze del sinistro che ha inizio al mo- mento del sinistro e ha la durata massima di 12 mesi. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensio- ne del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo.
Premio: somma dovuta alla Società dal Con- traente a corrispettivo dell’assicurazione.
Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o platino, metal- li preziosi, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrispo- sto fino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, qua- lunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
Procedimento penale: inizia con la contesta- zione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa spe-
cie e categoria, rari, “curiosi” il cui valore unitario è influenzato dall’appartenenza alla raccolta.
Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla per- sona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pe- cuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggetti- vo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
Regola proporzionale: qualora risulti assi- curata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del Sinistro, viene corrisposto un Indennizzo ridotto in propor- zione della parte suddetta, così come previsto dall’Art. 1907 del Codice Civile.
Responsabilità contrattuale: attiene alla vio- lazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli vali- di erga omnes e come tali tutelati dall’ordina- mento giuridico.
Ricavi di vendita: quanto pagato o pagabile all’Assicurato sulla base del principio di com- petenza per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell’attività dichiarata indicata nella scheda di polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato nella scheda di polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi quali: Prefettura, Ministeri, Tribunale Amministrativo Regiona-
le, Consiglio di Stato.
Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
Rischio locativo: responsabilità civile che gra- va sull’Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito dalla presente Polizza al Fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato.
Se previsto nella Scheda di polizza, sono assi- curati anche i locali adibiti a Deposito di riserva.
Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.
Xxxxxx: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto: importo che rimane a carico dellA’ ssicu- rato, espresso in percentuale, che viene detratto:
- dall’importo del danno per le garanzie del- le Sezioni Incendio e Responsabilità civile
- dall’importo del danno indennizzabile per le garanzie della Sezione Furto
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d’ariete non sono considerati Scoppio.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai As- sicurazioni S.p.A.
Solai: complesso degli elementi che costituisco- no la separazione orizzontale tra i piani del Fab- bricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma assicurata (vale solo per la Sezione Danni da Interruzione di attività): la cifra indica- ta a tale titolo nella scheda di polizza e che non deve essere inferiore al Margine di contribuzio- ne relativo all’ultimo bilancio approvato.
Struttura organizzativa (per la Sezione Assisten- za): è la Struttura di IMA ITALIA ASSISTANCE
S.p.A. - Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 - 20099 Sesto
X.Xxxxxxxx(MI),costituita damedici,tecniciedope- ratori, in funzione 24 ore su 24, tuttiigiorni dell’anno che, in virtù di specifica sottoscritta con la Società, provvede, perincaricodiquest’ultima, aderogarele prestazioni di assistenza previste in polizza.
Supporti informatici: materiali intercambiabi- li per la memorizzazione di informazioni leggi- bili dalle apparecchiature elettroniche ed altri programmi in licenza d’uso quali programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.
Terremoto: movimento brusco e repentino del- la crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro in- dennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono consi- derati pertanto “singolo sinistro”.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
Valore allo stato d’uso: tipo di garanzia in base
alla quale il valore delle cose assicurate è de- terminato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubica- zione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla qua- le il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalen- ti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
Valore intero: forma di assicurazione che co- pre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accer- tato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
Valori: denaro e, se non costituenti Merci: carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerente l’Attività Esercitata.
Vetri Stratificati: sono costituiti da due o più strati di vetro, accoppiati tra loro tramite l’in- terposizione con procedimento particolare, di strato di materiale plastico. Sono parificate ai vetri stratificati anche le lastre, di adeguato spessore, di materiale plastico rigido in plexi- glass, PVC, policarbonato.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Ed. 01/03/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. L’ Amministratore Delegato (Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 - Capitale Sociale i.v. Euro 1.996.129.451,62 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggeta all’atività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscrita all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscrito all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
A
NORME CHE REGOLANO IL COTRATTO IN GENERALE
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente deroga- te, valgono le seguenti condizioni di assicura- zione:
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostan- ze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circo- stanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione de- vono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorren- za delle garanzie
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della So- cietà al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Dire- zione della Società.
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il disposto dell’art. 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato paga- mento del premio.
Art. 1.4 - Frazionamento del premio Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento fra- zionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero inte- grale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà ef- fettuato il pagamento del premio arretrato.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comu- nicazione scritta alla Società di ogni aggrava- mento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società posso- no comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessa- zione dell’assicurazione ai sensi delle disposi- zioni dell’Art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla scadenza di premio o dalla rata successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Con- traente, ai sensi delle disposizioni dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata, tele- fax o posta certificata.
Art. 1.8 - Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo gior- no dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione dando- ne preventiva comunicazione scritta al Contra- ente con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.
La Società, entro i trenta giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al pe- riodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
L’eventuale incasso dei premi venuti a sca- denza dopo il Sinistro non potrà essere inter- pretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 1.9 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a comunicare per iscritto alla Società l’even- tuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto indicandone le somme assicurate.
In ogni caso la Società può recedere dal con- tratto entro sessanta giorni dalla comunica- zione, con preavviso di trenta giorni, rimbor- sando, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di pre- mio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicu- rato devono darne avviso a tutti gli assicura- tori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’Art. 1910 del Codice Civile. Il Contra- ente è esonerato dal comunicare l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicura- zioni per la garanzia Assistenza.
In particolare, in caso di Sinistro relativo alle sezioni Incendio, Terremoto, Furto, Danni da interruzione di attività, Responsabilità civile, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente consi- derato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’omessa comunicazione di cui sopra deter- mina la decadenza del diritto all’Indennizzo se commessa con dolo.
Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta, mediante lettera rac- comandata, o telefax, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamen- te. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza sia di durata polien- nale, le Parti avranno comunque facoltà di re- cedere senza oneri dal contratto al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno tren- ta giorni prima della scadenza annuale.
Nel caso in cui la polizza sia vincolata a favo- re di un Ente Vincolatario, il Contraente avrà comunque la facoltà di recedere a patto che alleghi alla comunicazione una dichiarazione di consenso dell’Ente sopra citato.
Relativamente alla copertura prevista alla Sezione Rischio Terremoto, se attivata valgo- no le condizioni previste al successivo Art. 1.11.
Art. 1.11– Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativamente alla Sezione Terremoto
In deroga a quanto indicato al precedente Art. 1.10, si conviene che l’assicurazione relati- va alla Sezione Terremoto ha durata annuale, senza tacito rinnovo.
La Società potrà comunicare al Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza an- nuale del contratto, la propria disponibilità a rinnovare per un ulteriore anno la copertura assicurativa relativa alla Sezione Terremoto, sulla base di nuove condizioni tariffarie e/o normative; in tale caso il Contraente, se non
intende accettare la proposta, ha facoltà di inviare comunicazione di disdetta dell’intero contratto nei termini previsti all’art. 1.10.
In assenza di disdetta da parte del Contraen- te, il contratto, a scelta del Contraente:
1) se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza senza la copertura prevista per la Sezione Terremoto;
2) se di durata annuale si rinnoverà tacita- mente di anno in anno senza la copertura prevista per la Sezione Terremoto;
3) proseguirà o si rinnoverà integralmente, ma alle nuove condizioni proposte dalla Società per la copertura prevista per la Sezione Terremoto.
In assenza di comunicazione da parte della So- cietà almeno 90 giorni prima della scadenza an- nuale, le Parti alla scadenza di polizza potranno:
- concordare di rinnovare la copertura pre- vista alla Sezione Xxxxxxxxx alle stesse condizioni previste per il primo anno, pre- vio pagamento del premio annuale di po- lizza, comprensivo di quello per la Sezione Terremoto;
- non concordare di rinnovare la copertu- ra prevista alla Sezione Terremoto: in tal caso il contratto proseguirà solamente per le altre coperture, qualora non sia sta- ta inviata disdetta o comunicato il recesso nel caso di polizza poliennale.
Art. 1.12 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’as- sicurazione sono a carico del Contraente an- che se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art. 1.13 - Indicizzazione
Salvo che non sia diversamente convenuto nella Scheda di polizza, il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazio- ne secondo le regole seguenti.
Le somme assicurate e il premio sono colle- gati all’indice nazionale generale dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai (FOI) e di impiegati pubblicato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), come segue:
• alla polizza è assegnato come riferimen- to iniziale l’indice del mese di settembre dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
• alla scadenza di ciascuna Annualità assi- curativa si effettua il confronto fra l’indice iniziale di riferimento (o quello dell’ultimo aggiornamento) e l’indice del mese di set- tembre dell’anno solare precedente quello della scadenza. Se si verifica una variazio- ne in aumento o in diminuzione, le somme assicurate ed il premio vengono adeguati in proporzione;
• l’aumento o la riduzione decorrono da tale scadenza dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Non sono soggetti ad adeguamento le Fran- chigie espresse in cifra assoluta, i minimi ed i massimi di Scoperto, i valori espressi in percen- tuale, nonché tutte le prestazioni delle Sezioni Danni da Interruzione di attività, Responsabili- tà civile da prodotto difettoso, Tutela legale e Assistenza.
Art. 1.14 - Assistenza
La Società presta le garanzie indicate alla Se- zione Assistenza in collaborazione con IMA Italia Assistance S.p.A. che si avvale della propria Struttura Organizzativa, riservandosi la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tal caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente ga- rantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.
Art. 1.15 - Tutela legale
La gestione dei sinistri di Tutela Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE Rap- presentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx,
00 - 00000 Xxxxxx, in seguito denominata ARAG.
La Società si riserva la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa; in tal caso la Società ne darà pre- ventivo avviso al Contraente garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.
Art. 1.16 - Pattuizione della non rinnovabilità del contratto
Quando è pattuita la non rinnovabilità, il con- tratto cessa alla scadenza contrattuale sen- za obbligo di disdetta.
Art. 1.17 - Trasferimento della sede dell’atti- vità - Nuova ubicazione degli enti assicurati Nel caso in cui l’Attività esercitata venga tra- sferita, la garanzia è prestata per periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuo- vo indirizzo per i sette giorni successivi alla
comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova ubicazione dell’attività sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’Art. 1.5 - Aggravamento del rischio. Questa estensione non opera per le partite Fabbricato e Rischio locativo assicurate nelle Sezioni Incendio e Terremoto.
Art. 1.18 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è a scelta della Parte attrice, quello del luogo di residenza o sede del Convenuto ovvero quel- lo del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è asse- gnata la polizza.
Art. 1.19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regola- to nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
B
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
2. NORME CHE REGOLANO
LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Norme comuni alle Sezioni
INCENDIO – TERREMOTO – FURTO – DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell’Assi- curato in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
• fare quanto è possibile per evitare o dimi- nuire il danno;
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Socie- tà la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo ap- prossimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momen- to in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegra- fica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnato il con- tratto o alla Società, in caso di Sinistro grave.
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve:
• trasmettere, appena sia noto, una distin- ta con indicazione del danno subito con il dettaglio delle cose danneggiate, distrut- te o sottratte, della loro qualità e quanti- tà;
• inoltrare denuncia del Sinistro alle Au- torità competenti e trasmetterne copia all’agenzia o alla Direzione della Società, in caso di Furto, Rapina, Scippo o quando si ipotizzi un reato doloso;
• conservare le tracce ed i residui del Sini- stro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l’accertamen-
to del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad al- cuna indennità; sono consentite le modi- fiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
• mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ri- chiesto dalla Società o dai periti incarica- ti, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
• fare tempestiva denuncia anche al debi- tore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
Art. 2.2 - Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno
La quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo deve essere effettuata:
a) direttamente dalle Parti; oppure, in difetto di accordo:
b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico, previa richiesta scritta di una di esse; nel caso in cui una delle Parti non nomini il proprio perito, l’altra Parte le comunicherà la nomina del proprio tramite raccomanda- ta A/R, con invito a provvedere alla nomina del suo perito entro 30 giorni; in difetto di risposta, la Parte diligente potrà richiedere la nomina del perito della Parte inadem- piente al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il Sinistro.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assi- stere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle opera- zioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
I due periti nominati da ciascuna Parte (o uno dal Presidente del Tribunale) ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo sulla quantificazione del danno e dell’eventuale Indennizzo. Se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è av- venuto il Sinistro. Le decisioni del Collegio peritale saranno prese a maggioranza.
Ciascuna delle Parti sosterrà la spese del proprio perito; quelle del terzo faran- no carico per metà al Contraente e per metà alla Società.
Art. 2.3 - Mandato dei periti nominati dalle Parti
I Periti devono:
1) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti con- trattuali e riferire se al momento del Sini- stro esistevano circostanze che avessero aggravato e/o mutato il rischio e non fos- sero state comunicate;
3) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 2.1
- Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx;
4) verificare l’esistenza, la qualità, la quan- tità ed il valore delle cose assicurate, le caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 2.11 - Criterio di valutazione del
danno delle Norme per le Sezioni Incendio e Xxxxxxxxx e all’Art. 2.15 - Criterio di valuta- zione del danno delle Norme per la Sezione Furto, nonchè il margine di contribuzione secondo i criteri di cui all’Art. 2.18 - Deter- minazione del danno per le Norsme della Sezione Danni da interruzione di attività;
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo i criteri di cui ai sopra citati Artt. 2.11 , 2.15 e 2.18.
Nel caso di procedimento per la valutazio- ne del danno effettuato ai sensi del punto b) dell’Art. 2.2 - Controversie e procedura per l’accertamento del danno delle presenti nor- me, i risultati delle operazioni peritali devo- no essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 4) ed 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impu- gnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, im- pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Peri- to si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 2.4 - Pagamento dell’Indennizzo
Entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’Indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società, verificata la titolarità dell’Indennizzo, paga quanto dovu- to, salvo che:
a) il Contraente o l’Assicurato non sia in gra- do, per qualunque motivo, di dare quietan- za alla Società per il pagamento;
b) alla Società venga notificato un atto di op- posizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia;
d) in caso di Xxxxx si evidenzino, dalla docu- mentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato, dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia.
Art. 2.5 - Anticipo sull’Indennizzo Limitatamente alle Sezioni Incendio, Ter- remoto e Furto, fermo il disposto dell’Art.
2.4 - Pagamento dell’Indennizzo - e a richie- sta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno indennizzabile a condizione che:
• l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro - e che ne faccia esplicita richie- sta;
• non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indenniz- zabilità del danno;
• l’Indennizzo presumibile non sia inferiore a
€ 15.000,00;
• non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).
La Società corrisponderà l’anticipo dopo sessanta giorni dalla data di denuncia del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta.
L’acconto non potrà comunque superare:
• € 50.000,00 in caso di Sinistro relativo alla Sezione Furto;
• € 250.000,00 in caso di Sinistro relativo alle Sezioni Incendio e Terremoto qualun- que sia l’entità del danno stimato.
Art. 2.6 - Raccolte e collezioni
Qualora una raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la
Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 2.7 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire alla Società l’Indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammorta- mento (se consentita);
• il loro valore è dato dall’importo nominale un esso riportato.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicu- razione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate o non ruba- te, che adopera a giustificazione mezzi o docu- menti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i resi- dui del Sinistro, perde il diritto all’Indennizzo.
Art. 2.9 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La polizza deve intendersi stipulata dal Con- traente in nome proprio e anche nell’interes- se di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compie- re gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni e
dell’Indennizzo è vincolante anche per l’Assi- curato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini di contratto non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’inte- resse assicurato.
Art. 2.10 - Limite massimo dell’Indennizzo Per ciascun Sinistro, la Società non ricono- scerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’Art. 1914 del Codi- ce Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.
Norme per le Sezioni INCENDIO e TERREMOTO
Art. 2.11 - Criterio di valutazione del danno Premesso che, salvo ove diversamente preci- sato, l’assicurazione è prestata nella forma a Valore intero, la garanzia può essere presta- ta in base al Valore a nuovo o in base al Valore allo stato d’uso nei seguenti casi:
- per le Lastre per le Cose particolari e per Modelli e stampi viene applicato sempre il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per le Merci viene applicato il criterio di valutazione valore allo stato d’uso stiman- do il loro valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale (compresi gli oneri fiscali se dovuti) meno il valore del residuo danneggiate e delle Merci illese.
Se richiamato nella Scheda di polizza il crite- rio Selling Price: per le Merci già vendute e in attesa di consegna, la stima delle merci stes- se sarà effettuata in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spe- se non sostenuti per la mancata consegna. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si appli- cherà quest’ultimo.
La presente pattuizione è operante a condi- zione che:
a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
b) l’avvenuta vendita risulti comprovata;
Se non diversamente convenuto sulla Scheda di polizza:
- per il Fabbricato, Macchinari e Apparec- chiature elettrici ed elettronici, Attrezza- ture e arredamento, il Contenuto dell’abi- tazione, si applica il criterio di valutazione Valore a nuovo;
- per il Rischio locativo si applica il criterio di valutazione Valore allo stato d’uso.
L’ ammontare del danno viene determinato, se prestato il Valore a nuovo:
• per il Fabbricato (o Rischio locativo) è pari alla spesa necessaria per ricostruire le par- ti distrutte o ripristinare quelle danneggia- te, deducendo solo il valore dei recuperi;
• per Macchinari e Apparecchiature Elettri- ci ed Elettronici, Attrezzature e Arreda- mento, Contenuto dell’abitazione dell’As- sicurato è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, carat- teristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi. La stima non sarà ef- fettuata col criterio del Valore a nuovo per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli oggetti d’arte, Prezio- si e Valori, oggetti fuori uso ed inservibili. Per queste la garanzia è prestata in base all’effettivo valore allo stato d’uso al mo- mento del Sinistro.
Per il Contenuto dell’abitazione dell’Assicura- to, la stima non sarà effettuata col criterio del Valore a nuovo:
- per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 24 mesi, per gli oggetti d’arte, Pre- ziosi e Xxxxxx, oggetti fuori uso ed inservibili;
- per queste la garanzia è prestata in base all’effettivo valore allo stato d’uso al mo- mento del Sinistro.
Per le Cose particolari, per Modelli e stampi il danno è pari alle spese per la loro ricostruzio-
ne o riparazione sostenute entro il termine di un Anno dal Sinistro.
Per le Lastre si stima la spesa necessaria per il rimpiazzo, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione, delle xxxxxx xxx- neggiate deducendo il valore degli eventuali residui, senza applicazione della regola pro- porzionale.
Qualora queste valutazioni dovessero su- perare i corrispondenti prezzi di mercato, si applicheranno queti ultimi.
La Società non corrisponderà somma supe- riore al doppio del valore allo stato d’uso del bene distrutto o danneggiato qualora il valo- re a nuovo della corrispondente partita supe- ri il doppio del suo valore allo stato d’uso.
Quando la garanzia è prestata a valore a nuo- vo l’indennizzo viene erogato inizialmente se- condo il criterio del valore allo stato d’uso e il versamento del supplemento d’indennità a nuovo (differenza tra la stima dell’Indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso) verrà corrisposto al- lorché l’Assicurato proceda nel termine di 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione ami- chevole o verbale definitivo di perizia al ripri- stino o alla ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo e/o al rimpiazzo del Contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamen- to del supplemento ed il danno resterà deter- minato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d’uso.
Quando la garanzia è prestata a Valore allo stato d’uso, l’ammontare del danno liquidabi- le viene così determinato:
• per il Fabbricato o Rischio locativo, Mac- chinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e arredamento, Contenuto dell’abitazione, applicando al danno determinato secondo il criterio Va- lore a nuovo un deprezzamento stabilito in
relazione a: grado di vetustà, ubicazione del Fabbricato, tipo, uso, qualità, funziona- lità, stato di conservazione dei beni perdu- ti o danneggiati.
Art. 2.12 - Deroga alla proporzionale Premesso che, salvo per le garanzie ove di- versamente previsto, l’ assicurazione è sti- pulata nella forma Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al mo- mento del Sinistro supera le somme assicu- rate di oltre:
• il 15% se la polizza è indicizzata;
• il 5% se la polizza non è indicizzata.
Se tale limite viene superato, la Società ri- sponde del danno in proporzione del rappor- to tra il valore assicurato maggiorato delle percentuali di cui sopra e quello risultante al momento del sinistro.
Art. 2.13 - Gestione delle vertenze e spese di difesa (valido esclusivamente per la Garan- zia Supplementare Opzionale Ricorso terzi) La Società può assumere a nome dell’Assicu- rato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicu- rato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclu- sione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma do- vuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia-
no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L’Assicurato è tenuto a comparire personal- mente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o la Società lo richieda.
Art. 2.14 - Buona fede
L’omessa comunicazione da parte dell’Assi- curato o del Contraente di circostanze aggra- vanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all’integrale Inden- nizzo dei danni, sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave, e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le ca- ratteristiche essenziali e durevoli del rischio stesso ma riguardino mutamenti episodici e transitori.
Alla Società spetterà il maggior premio, pro- porzionale all’eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Norme per la Sezione FURTO
Art. 2.15 - Criterio di valutazione del danno Premesso che l’ assicurazione è stipulata nel- la forma Primo rischio assoluto, l’ammontare del danno é determinato secondo i seguenti criteri:
• per Merci, Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, Attrezzature e Ar- redamento, si stima il loro valore al mo- mento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commer- ciale, (compresi gli oneri fiscali se dovuti), meno il valore del residuo e delle cose ille- se. Qualora queste valutazioni dovessero superare i corrispondenti prezzi di merca- to, si applicheranno questi ultimi;
• per le Merci, se richiamato nella Scheda di polizza il criterio Selling Price, la stima
delle Merci già vendute e in attesa di con- segna, sarà effettuata in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commis- sioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.
Ove il prezzo di vendita convenuto supe- rasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo.
La presente pattuizione è operante a con- dizione che:
a) le Merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti Merci illese;
b) l’avvenuta vendita risulti comprovata;
• per le Cose particolari il danno è pari alle spese per la loro ricostruzione o riparazio- ne sostenute entro il termine di un Anno dal Sinistro.
Se il contratto è soggetto ad adeguamento automatico per indicizzazione, per Macchi- nari e Apparecchiature Elettrici ed Elettro- nici, Attrezzature e arredamento, Contenuto dell’abitazione dell’Assicurato, viene applica- to il criterio di valutazione Valore a nuovo.
Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamen- to del supplemento d’indennità a nuovo (la differenza tra la stima dell’Indennizzo ef- fettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore allo stato d’uso) verrà corrisposto allorché l’Assicurato, salvo ritardi per legitti- mi impedimenti, proceda nel termine di 547 giorni (18 mesi) dalla data dell’atto di liqui- dazione amichevole o verbale definitivo di xxxxxxx, al rimpiazzo/riparazione delle cose rubate/danneggiate.
In caso contrario non si procederà al ver- samento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore allo stato d’uso. La Società non corrisponderà somma supe- riore al doppio del valore allo stato d’uso del singolo bene distrutto o danneggiato.
Art. 2.16 - Recupero delle cose rubate
Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avu- tane notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato in- dennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore del- le cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società.
È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni re- cuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni mede- simi.
L’Assicurato ha il diritto di lasciare alla Socie- tà le cose rubate che vengano ritrovate dopo sessanta giorni dalla data di avviso del Sini- stro; relativamente ai veicoli a motore que- sto diritto decorre dopo novanta giorni dalla data di avviso del Sinistro.
Norme per la Sezione
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
Art. 2.17– Obblighi del Contraente o dell’As- sicurato in caso di Xxxxxxxx
Xxxxx gli obblighi previsti all’Art. 2.1 - Obblighi del Contraente o dell’Assicurato, in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve in particolare:
- eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ri- corso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni inter- ruzione o riduzione dell’attività e per evi- tare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- fornire a proprie spese alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnato il con- tratto, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l’interruzione o la riduzione dell’attività;
- per le aziende tenute alle scritture ob- bligatorie di magazzino e alla redazione
dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documen- tazione contabile e, per le sole aziende industriale, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.
Art. 2.18 - Determinazione del danno
L’ammontare del danno si determina:
a) relativamente alla perdita di margine di contribuzione: calcolando la differenza fra il margine di contribuzione che si sa- rebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indenniz- zo. Per la determinazione del margine di contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati fa- cendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produ- zione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l’azienda o l’andamento di mercato;
b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessa- riamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la ridu- zione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del margine di contribuzione in tal modo evi- tata, al netto di qualsiasi risparmio di quel- le spese incluse nella Somma Assicurata che venissero a cessare o a ridursi in con- seguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.
Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 2.19 - Obblighi del Contraente o dell’As- sicurato in caso di Sinistro
Il Contraente o l’Assicurato deve:
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla So- cietà entro tre giorni dalla data di avveni- mento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora, luogo, conse- guenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del Sini- stro;
• in caso di lesioni gravi a persona o decessi; anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegra- fica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnato il con- tratto;
• astenersi dal riconoscimento di responsa- bilità.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato deve comunicare tempestivamente le notizie, ri- chieste od azioni avanzate, relativamente al Sinistro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acqui- sizione di ogni elemento utile.
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabi- lità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicu- rato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta amminisrativa dalla direzione provinciale del lavoro ai sensi delle normative vigenti, ferma restando la comuni- cazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo.
Art. 2.20 - Gestione delle vertenze e spese di difesa
La Società può assumere a nome dell’assicu- rato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicu- rato stesso e con facoltà di designare legali,
periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclu- sione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massima- le, le spese vengono ripartite tra la Società e Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia- no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia pena- le.
L’Assicurato è tenuto a comparire personal- mente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o la Società lo richieda.
Norme per la Sezione TUTELA LEGALE
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a:
ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, in segui- to denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
Principali riferimenti:
• telefono centralino: 000.0000000;
• fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557;
• mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx;
• fax per invio successiva documenta- zione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449.
Art. 2.21 - Denuncia del Sinistro
Il Contraente e/o Assicurato deve immedia- tamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla So- cietà o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel mo- mento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire alla Direzio- ne della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.
Art. 2.22 - Libera scelta del legale L’Assicurato ha il diritto di scegliere libera- mente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto:
a) presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudi- ziario competente per la controversia;
b) presso il foro del proprio luogo di residen- za o della sede legale del Contraente
indicandolo alla Società o ad ARAG contem- poraneamente alla denuncia del Sinistro.
Se l’Assicurato non fornisce tale indicazio- ne, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda può nominare direttamente il legale al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
L’Assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
Art. 2.23 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicu- rativa è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché in- formarlo in modo completo e veritiero su
tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, forni- re ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 2.24 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia del Sinistro, ARAG, at- traverso il legale scelto liberamente dall’Assi- curato o il legale scelto dalla stessa, si adope- ra per realizzare un bonario componimento della controversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. 2.22 - Libera scelta del Legale.
La garanzia assicurativa viene prestata an- che per ogni grado superiore di procedimen- to sia civile che penale se l’impugnazione pre- senta possibilità di successo.
L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione del- la vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spe- se sostenute.
L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. La Società o ARAG non è responsabile dell’o- perato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la deci- sione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che de- cide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
Ciascuna delle parti contribuisce alla metà
delle spese arbitrali, salvo il caso di esito to- talmente favorevole all’Assicurato.
In caso di esito negativo dell’arbitrato, l’As- sicurato potrà egualmente procedere auto- nomamente ed a proprio rischio nella tratta-
zione della controversia, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non ripetute dalla controparte, qualora il risul- tato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.
Art. 2.25 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nel contratto di assicurazione di Responsabilità Civile stipulata dal Contraen- te o da singoli Assicurati relativa all’attività dichiarata nella garanzia relativa alla Tutela Legale nella scheda di polizza previsto dal presente contratto opera:
- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo l’esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.
Nessuna limitazione sussiste per le imputa- zioni penali.
Art. 2.26 - Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risar- cimenti ottenuti ed in genere le somme recu- perate o comunque corrisposte dalla contro- parte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenu- ti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concor- date transattivamente e/o stragiudizialmen- te.
Norme per la Sezione ASSISTENZA
Art. 2.27 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza
In caso di necessità, l’Assicurato deve contat- tare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance fornendo le seguenti informazio- ni:
1. cognome e nome e Xxx indirizzo o recapi- to temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta; 3. numero di polizza.
La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita ad IMA Italia Assistan- ce S.p.A. - Xxxxxx X. Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx.
Il diritto ad ottenere assistenza viene meno qualora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il Sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero Verde: 800.810.820 (per l’Italia) oppure il numero +39 02 24128.285
(per chiamate dall’estero e dall’Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione per la piccola e media impresa
C
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
3. SEZIONE INCENDIO - Rischi nominati (acquistabile in alternativa alla Sezione In- cendio - All Risks così come indicato nella Scheda di polizza)
Art.3.1 - Garanzia Base
La Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto dalle singole garanzie, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche se di proprietà di terzi e poste nelle ubicazioni indicate nella Scheda di polizza, da:
1) Incendio.
2) Fulmine.
3) Esplosione, Implosione, Scoppio.
Con esclusione dei danni:
a) da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che, ad insaputa dell’Assicura- to, siano presenti in locali non oggetto dell’attività assicurata;
b) a macchine o impianti in cui si sono veri- ficati, se originati da usura, corrosione o difetti del materiale.
4) Urto di veicoli di terzi, bang sonico, urto o caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti.
5) Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere. Sono esclusi i danni:
a) da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;
b) alle Merci poste in locali interrati o se- minterrati la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suo- lo ad eccezione di quelle in esposizione;
c) conseguenti a rottura di grondaie e pluviali. La garanzia è prestata con una Franchigia di € 150,00.
6) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale agli im- pianti per la produzione di calore facenti
parte degli enti assicurati, purché detti im- pianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriate canne fumarie.
7) Caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni.
8) Colaggio di acqua da impianti fissi di estinzione automatici a pioggia incluse le relative alimentazioni a seguito di guasto. Con esclusione:
a) dei danni verificatisi in occasione dei lavori di installazione o riparazione, col- laudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto sia dei locali protetti;
b) delle spese relative alla ricerca della rottura e per la sua riparazione.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 100.000,00 per Annualità assicura- tiva, con l’applicazione di una Franchigia di
€ 1.000,00.
9) Sono inoltre comprese:
a) le spese di ricerca rottura e riparazione di condutture gas in caso di dispersione a valle del contatore.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 2% della somma assicurata per il Fabbricato col massimo di € 2.000,00 e con l’applicazione di una Franchigia di € 500,00.
Sono in garanzia:
10)Colpa grave: i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione Incendio determinati da colpa grave, anche se del Contraente e/o dell’Assicurato.
11) Xxxxx consequenziali: i danni materiali conseguenti a Incendio, fulmine, Esplosio- ne o Scoppio che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, causati da:
a) sviluppo di fumi, gas, vapori;
b) mancata o anormale produzione o di-
stribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzio- namento di apparecchiature elettro- niche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
c) colaggio o fuoriuscita di liquidi.
12) i Guasti arrecati dai soccorritori allo sco- po di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti.
13) Perdita delle pigioni: nel caso in cui il Fab- bricato assicurato sia colpito da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio, la Società rifonderà all’Assicurato quella parte di canone di locazione che egli non potesse percepire per i Locali regolarmente locati a terzi e ri- masti danneggiati. Ciò per il tempo neces- sario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno. La garanzia è prestata nella for- ma a Primo rischio assoluto, fino alla con- correnza del 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per ogni Annualità assicurativa.
14)Spese di ricostruzione di Cose particolari: se assicurato il Contenuto, la Società rim- borsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose Particolari fino alla concorrenza di € 3.000,00 nella forma a Primo rischio assoluto.
Dalla presente garanzia si intendono esclu- se le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d’uso.
15) Merci di categoria diversa: nella partita Contenuto sono comprese, anche Merci di categoria diversa da quelle attinenti l’At- tività Esercitata, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto.
16)Assicurazione di beni presso terzi: conte- nuto, Modelli e stampi intendono assicura- te anche all’esterno dell’esercizio assicu- rato, quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za del 70% della somma assicurata alla partita Contenuto e/o Modelli e stampi con il massimo di € 50.000,00.
17) Rinuncia al diritto di rivalsa: la Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllanti, controllate e col- legate;
c) i clienti dell’Assicurato
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti me- diante altre polizze di assicurazione perifatti che hanno provocato il danno.
Art. 3.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1) causati da Atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di ter- rorismo o sabotaggio, atti dolosi compresi quelli vandalici;
2) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmu- tazione del nucleo dell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) di smarrimento, Furto o tentato Furto del- le cose assicurate;
4) subiti dalle Merci in refrigerazione per ef- fetto di anormale o mancata produzione o distribuzione del freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguen- ti a eventi per i quali è prestata l’assicura- zione;
5) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, Alluvione e maremoto;
6) avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
7) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancato godimento, sospensione di lavo-
ro o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
8) di fenomeno elettrico a impianti, Macchi- nari e Apparecchiature Elettrici ed Elet- tronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conse- guenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
9) causati da gelo.
Art. 3.3 - Delimitazioni
Ferma la somma assicurata alla partita Conte- nuto, per Preziosi e Valori la garanzia è prestata:
1) fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 3.000,00; questo limite sopraindicato si intende elevato ad € 10.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti e a €
20.000.00 se costituenti Merci.
Salvo quanto previsto dall’Art. 1914 Xxxxxx Xxxx- le per le spese di salvataggio o esplicitamente previsto dalle singole garanzie, per nessun tito- lo la Società sarà tenuta a pagare somma supe- riore a quella assicurata.
Art. 3.4 - Destinazione del Fabbricato e carat- teristiche costruttive
L’Assicurazione è convenuta sulla base:
1) dell’attività indicata dal Contraente nella Scheda di polizza;
2) della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a kg 500 complessivi.
In tale quantitativo non si considerano gli infiammabili posti in appositi depositi se- parati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.
3) delle caratteristiche costruttive del Fab- bricato descritte in una delle classi di se- guito indicate e dichiarate nella Scheda di polizza:
Classe 1
• strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
• solai in materiali incombustibili;
• strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizio;
• copertura del fabbricato e relativo man- to in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
• pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive super- fici;
• rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici.
Classe 2
• strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
• pareti esterne e copertura del Fabbricato in materiali incombustibili per almeno i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili. E’ tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
• strutture portanti del Tetto, Solai, rive- stimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
Classe 3
• strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
• copertura del fabbricato in materiali in- combustibili per almeno i 2/3 della super- ficie (sono ammessi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili). E’ tollerato il manto di copertura del tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
• pareti esterne, strutture portanti del tetto, solai, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili.
Sono sempre tollerati e non hanno perciò in- fluenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coiben- tazioni o rivestimenti applicati all’esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, lateri- zio armato, laterocemento.
Le caratteristiche costruttive della classe del Fabbricato non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipendenze staccate, eventual- mente esistenti all’interno del recinto del com- plesso assicurato e/o negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso, purché queste non abbia- no area coperta complessivamente superiore a 1/10 di quella totale.
Art. 3.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)
Art. 3.5.1 - Spese di ricerca rottura e riparazio- ne di condutture di acqua
In caso di danno indennizzabile ai sensi del pun- to 5) dell’Art. 3.1.5 - Acqua condotta, la Società rimborsa le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura di impianti del Xxxxxx- cato che ha provocato la fuoriuscita di acqua nei locali assicurati.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto fino alla concorrenza della somma assicurata, indicata nella Scheda di polizza e con l’applica- zione di una Franchigia di € 500,00.
La garanzia è operante se è assicurato il Xxxxxx- cato.
Art. 3.5.2 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento
La Società rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un Sinistro indennizza- bile a termini della presente Sezione Incendio per:
1) demolire, sgomberare, trasportare, stoc- care e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro (con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
2) rimuovere, trasportare, depositare e ricol- locare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rima- sti illesi per consentire il ripristino dei Lo- cali.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza)
Art. 3.6.1- Fenomeni Atmosferici A - Scelta Basic
Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1) Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quan- do detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscon- trabile su una pluralità di enti, assicurati o non.
2) Acqua penetrata all’interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rottu- re, lesioni al Tetto, alle pareti, ai serramen- ti, causate dagli eventi sopraddetti.
Sono esclusi i danni:
a) a serramenti, vetrate, lucernari, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tet- to o dalle pareti. Sono altresì esclusi i danni a pannelli fotovoltaici e solari termici;
b) a lastre in fibrocemento, cemento-amianto, materia plastica, per effetto della grandine;
c) a enti posti sotto tettoie o all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
d) a tende frangisole, tettoie, Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, gazebo, coper- ture pressostatiche e tensostatiche, serre e a quanto in essi Contenuto;
e) da infiltrazione, umidità, stillicidio;
f) da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
g) da sovraccarico di neve;
h) da inondazioni, alluvioni, allagamenti, slavi- ne, frane e mareggiate.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo non indennizza- bile di € 1.000,00. In nessun caso la Società in- dennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicu- rata alle singole partite.
B - Scelta Medium
La garanzia prestata con la Scelta Basic è così integrata:
Gelo
A parziale deroga del punto 9) dell’Art. 3.2
- Esclusioni la Società indennizza i danni ma- teriali e diretti causati alla cose assicurate da rottura conseguente a gelo di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installati all’inter- no del Fabbricato ed al servizio dello stesso.
Sono comprese, fino alla concorrenza di € 5.000,00, le spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura.
Sono esclusi i danni:
a) conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione agli impianti idrici e tecnici al servizio del Fabbricato;
b) a Fabbricati privi di impianto di riscalda- mento oppure con impianto non funzio- nante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro;
c) a pannelli solari termici e fotovoltaici.
Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società indennizzerà importo superio- re al 10% delle somme rispettivamente assi- curate alle singole partite, col massimo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa, con l’ap- plicazione di una Franchigia di € 500,00.
Acqua piovana, occlusione di condutture, ri- gurgito di scarichi
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1) infiltrazione dal Tetto a seguito di intasa- mento delle gronde e dei pluviali causati da grandine o neve. Sono inoltre garan- titi i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde e pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
2) rigurgito dei sistemi di scarico delle ac- que e delle fogne verificatosi nell’interno del Fabbricato assicurato; sono compresi i danni causati da fuoriuscita di acqua da apparecchiature e macchine a seguito di
rottura, difetto, ingorgo e/o traboccamen- to;
Sono tuttavia esclusi:
a) i danni conseguenti ad usura o ad anorma- le o mancata manutenzione o pulizia;
b) le spese per la ricerca dei guasti per ripa- rare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
c) danni alle Merci poste in locali interrati o seminterrati la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo ad eccezione di quelle in esposizione;
Per questa estensione di garanzia, in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 10% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Model- li e stampi, col massimo complessivo di € 20.000,00 per Annualità assicurativa, con l’ap- plicazione di uno Scoperto del 10% col mini- mo non indennizzabile di € 1.000,00.
Sovraccarico Neve
La Società indennizza i danni materiali e diret- ti alle cose assicurate causati dal crollo totale del Tetto per effetto del sovraccarico di neve nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose assicurate.
Sono esclusi i danni causati:
1) da valanghe e slavine;
2) ai Fabbricati non conformi alle norme vi- genti, al momento della costruzione, rela- tive ai sovraccarichi di neve ed a quanto in essi contenuto;
3) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garan- zia) ed a quanto in essi contenuto;
4) ai capannoni pressostatici, gazebo, tenso- strutture, tendo strutture ed a quanto in essi contenuto;
5) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, grondaie o altre strut- ture di conduzione dell’acqua e consimili installazioni esterne, nonché all’imperme- abilizzazione, a meno che il loro danneg- giamento sia causato da crollo totale o
parziale del Tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
6) ai pannelli fotovoltaici e solari termici;
7) da scivolamento delle tegole.
La garanzia, per ciascuna Annualità Assicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate alle partite Fabbricato, Contenuto e Modelli e stampi con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il mi- nimo non indennizzabile di€ 500,00.
C - Scelta Large
Le garanzie prestate con la Scelta Medium sono così integrate:
Grandine su fragili
la garanzia è estesa ai danni materiali alle cose assicurate causati dalla grandine a:
a) serramenti, vetrate e lucernari in genere;
b) lastre di fibrocemento o cemento - amian- to e manufatti in materia plastica;
Sono esclusi i danni ai pannelli solari termici e fotovoltaici.
La garanzia, per ciascuna Annualità Assicura- tiva, è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alle partite Fabbrica- to e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 e con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 2.000,00.
Art. 3.6.2 - Danni elettrici e meccanici A - Scelta Basic
Fenomeni elettrici
A parziale deroga del punto 8) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza:
i danni materiali e diretti arrecati ai macchi- nari, attrezzature, apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, com- presa l’azione del fulmine.
Sono esclusi i danni:
1) a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce;
2) dovuti ad usura, carenza di manutenzione o a manomissione;
3) avvenuti durante le fasi di montaggio, pro- va, manutenzione;
4) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
La garanzia è prestata nella forma indicata nella Scheda di Polizza, con l’applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.
Si precisa che per anno assicurativo non verrà indennizzato importo superiore alla somma as- sicurata.
B - Scelta Medium
La garanzia prestata con la Scelta Basic di cui al punto A del presente articolo è così integrata: Guasti
La Società indennizza, nella forma indicata nel- la Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti agli impianti e a Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da:
1) errori dell’operatore, imperizia, negligen- za ed xxxxxx xxxxxxx;
2) difetti di funzionamento, mancato o difet- toso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione;
3) guasti o rotture meccanici;
4) errore di progettazione o di costruzione;
5) vizi di materiale o difetti di fusione anche se causati con colpa del Contraente o dell’Assicurato.
La Società rimborsa, inoltre, nella forma a Pri- mo rischio assoluto le spese necessariamente sostenute a seguito di Sinistro indennizzabile, per:
a) la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti danneggiati dal Sinistro e per il ri- acquisto di programmi in licenza d’uso fino ad un massimo complessivo di € 3.000,00. L’Indennizzo è corrisposto all’Assicurato pur- ché la necessaria ricostruzione dei dati ed il riacquisto siano avvenuti entro un anno dalla data del Sinistro. Sono escluse le spese deri- vanti da errata registrazione di dati, cancella- zione per errore, cestinatura per svista;
b) i maggiori costi per la prosecuzione dell’at- tività dovuti a:
• uso di un apparecchio sostitutivo;
• applicazione di altri metodi di lavoro;
• utilizzo di servizi effettuati da terzi;
la garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 3.000,00.
c) ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 3.000,00.
Sono esclusi i danni:
• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
• causati, limitatamente alla parte diret- tamente danneggiata, da deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale, carenza di ma- nutenzione, manomissione;
• verificatisi a seguito di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o tra- sferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell’azienda;
• di natura estetica che non comprometta- no la funzionalità delle cose assicurate.
Sono inoltre esclusi:
• i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
• le spese per eventuali riparazioni provvi- sorie, per modifiche o miglioramenti.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non in- dennizzabile di 500,00 elevato a € 1.500,00 per enti per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di costruzione.
Art. 3.6.3 - Danni Indiretti A1 - Scelta Basic
Danni indiretti a diaria
A parziale deroga del punto 7) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza i danni de-
rivanti all’Assicurato in seguito alla inattività dell’azienda assicurata, a seguito di Sinistro indennizzabile alla sezione Incendio . La ga- ranzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata nella Scheda di polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inatti- vità, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni per Sinistro e Annualità assicurativa.
Qualora detta forzata inattività fosse par- ziale, cioè riguardante solo parte dell’attività assicurata, l’indennità giornaliera nei termini suindicati sarà ridotta proporzionalmente alla diminuzione dell’attività.
Questa indennità non viene corrisposta per: danni da Acqua condotta, Xxxxx elettrici e meccanici, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).
La garanzia opera con una Franchigia di 3 (tre) giorni.
A2 - Scelta Basic - Danni indiretti a percen- tuale
A parziale deroga del punto 7) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, la Società, a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, corri- sponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell’Indennizzo relative alle partite Fabbrica- to, Rischio locativo, Contenuto e Modelli e stampi.
Questa indennità non viene corrisposta per: danni da: Acqua condotta, Danni elettrici e mec- canici, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme), Spese accessorie.
B - Scelta Medium - Maggiori costi
Le garanzie prestate con la Scelta Basic A1 o A2 e precisato nella Scheda di polizza, sono così integrate:
la Società rimborsa le spese conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente Sezione necessariamente e non inconsideratamente sostenute e debitamente documentate per:
1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripre- sa dell’attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l’interruzione;
nonché, escluse quelle relative ai primi 3 (tre)
giorni, le spese sostenute per:
2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
3) lavoro straordinario, anche notturno e fe- stivo, del personale;
4) lavorazioni presso terzi;
5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
6) affitti di locali per il trasferimento tempo- raneo dell’attività.
Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai dan- ni previsti al punto 5) - Acqua condotta dell’ Art.
3.1 della Garanzia base e alle garanzie supple- mentari opzionali Guasti e danni a Merci in re- frigerazione (anche se con impianto di allarme). Il rimborso è comunque limitato ai maggiori co- sti sostenuti nei 90 (novanta) giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata.
Art. 3.6.4 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicu- rato, fino alla concorrenza del massimale con- venuto e nella forma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrisponde- re per capitale, interessi e spese - quale civil- mente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.
L’assicurazione comprende anche le attrezzatu- re utilizzate da ditte terze per l’esecuzione di la- vori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massi- male stabilito e fino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo le cabine elettriche di proprietà di Società e di servizi e salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sot-
to carico e scarico, ovvero in sosta nell’am- bito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi purché non destinate all’Assicurato né in corso di spe- dizione da parte dello stesso;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
3) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
4) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
5) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali pro- mosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si ap- plica l’Art. 1917 del Codice Civile.
Art. 3.6.5 - Aumento periodico Merci assicu- rate
La somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, di un’ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.
Art. 3.6.6 - Merci ed Attrezzature trasportate La Società, nella forma a Primo rischio assolu- to, fino alla concorrenza della somma assicura- ta alla relativa partita, indennizza i danni mate- riali e diretti subiti dalle Merci ed attrezzature inerenti l’attività dichiarata durante il trasporto all’esterno dell’azienda, comprese eventuali so-
ste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all’Attività dichiarata, causati da:
1) Incendio;
2) Esplosione o Scoppio non causati da ordi- gni esplosivi;
3) urto con veicolo di terzi identificato, ri- baltamento, uscita di strada, sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata;
4) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vanda- lici e dolosi (qualora operante la Garan- zia Supplementare Opzionale prevista dall’Art. 3.6.13 - Atti vandalici e dolosi).
La garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00.
L’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Sta- to Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 3.6.7 - Danni a Merci in refrigerazione
La Società indennizza, a parziale deroga del punto 4) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, i danni mate- riali e diretti a Merci in refrigerazione causati da mancata od anormale produzione o distri- buzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:
1) eventi garantiti in polizza alla Sezione In- cendio;
Con esclusione dei danni:
2) guasti o rotture accidentali degli impianti dell’azienda assicurata.
a) da mancata od anormale produzione o di- stribuzione del freddo per una durata con- tinuativa inferiore a 6 ore;
b) a Merci poste su automezzi.
con lo Scoperto del
La garanzia è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata,
20% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per Sinistro.
Art. 3.6.8 - Danni a Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)
La garanzia indicata all’Art. 3.6.7 - Danni a Merci in refrigerazione delle Garanzie Supplementari (Opzionali), si intenderà operante alla condizio-
ne, che tutti gli apparecchi per la produzione del freddo siano protetti da impianto automa- tico di allarme.
Detto dispositivo deve essere dotato di sen- sori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del xxxx- do segnalandone l’anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.
L’impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancanza del- la rete pubblica, abbia una capacità sufficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza. Il Contraente/Assicurato si obbliga a:
1) mantenere costantemente inserito il si- stema d’allarme;
2) mantenere invariato ed efficiente il siste- ma stesso;
3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di inter- ruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
4) prendere tutte le misure necessarie a ri- durre od evitare gli effetti dell’interruzio- ne o dell’anormale produzione del freddo.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo non indenniz- zabile di € 250,00 per Sinistro.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto sarà elevato al 25% con il minimo non inden- nizzabile di € 250,00.
Art. 3.6.9 - Lastre
La Società rimborsa, nella forma a Primo ri- schio assoluto e fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle Lastre poste nell’ubicazione indicata nella Scheda di polizza (compresi i costi di trasporto ed installazione ed esclusa qualsiasi altra spe- sa), con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, a seguito della loro rottura do- vuta a qualsiasi causa accidentale non espres- samente esclusa.
Sono inclusi in garanzia i danni:
1) determinati da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato e delle per- sone delle quali questi deve rispondere a norma di legge;
2) verificatisi in occasione di scioperi, tumul- ti popolari, sommosse, sabotaggio e van- dalismo;
3) determinati da Incendio, fulmine, Scoppio, Esplosione nonché da Furto o Rapina con- sumati e/o tentati;
4) causati da xxxxxxxx, uragano, tempesta, trombe d’aria e bufera e da urto di cose trascinate o crollate per effetto del vento;
5) provocati al Contenuto dalla rottura delle Lastre ed insegne, fino alla concorrenza del 20% dell’Indennizzo dovuto per le spe- se di cui sopra.
Ferme le esclusioni previste dall’Art. 3.2 - Esclusioni, sono inoltre esclusi i danni:
a) derivanti da inoltre crollo di Fabbricato o di- stacco di parti di esso, cedimento del terre- no o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) a Lastre che alla data di effetto della pre- sente assicurazione non fossero integre ed esenti da difetti;
c) alle sorgenti luminose e alle insegne, a se- guito di surriscaldamento e/o corto circui- to;
d) a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
e) a cornici, intelaiature e supporti in genere;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri even- tuali pregiudizi;
g) di semplice scheggiatura, rigature in gene- re tali da non compromettere la stabilità delle Lastre.
La garanzia è prestata con una Franchigia di € 100,00.
Art. 3.6.10 - Pannelli fotovoltaici e solari termici La Società indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli fotovoltaici e solari termici causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non.
La garanzia comprende anche i danni materiali causati da gelo e da sovraccarico neve qualora i Fabbricati su cui sono installati siano conformi alle norme vigenti, al momento della costruzio- ne, relative ai sovraccarichi di neve;
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.
Art. 3.6.11 - Spese accessorie
In caso di danno indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società si obbliga a rim- borsare le spese per:
1) gli onorari di periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle Norme che regola- no la liquidazione dei sinistri, la garanzia è prestata con il limite del 2% dell’Indenniz- zo con il massimo di € 5.000,00;
2) gli onorari di Consulenti, Ingegneri, Archi- tetti per prestazioni non attinenti la liqui- dazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell’Indennizzo con il massimo di € 5.000,00;
3) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di ur- banizzazione, che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o au-
5.000,00;
torità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposi- zioni di legge in vigore al momento della ri- costruzione. Sono comunque escluse mul- te, ammende o sanzioni amministrative; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell’Indennizzo, col massimo di €
con il limite del 5% del danno in-
4) la riprogettazione del Fabbricato assicu- rato e la direzione dei lavori; la garanzia è prestata
dennizzabile per la partita Fabbricato.
Le garanzie sono prestate per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell’Annualità assicu- rativa fino alla concorrenza complessiva di
€ 10.000,00, xxxxx i sottolimiti previsti alle singole voci ed in eccedenza alle somme as- sicurate.
Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti entro un Anno dal verificarsi del Sinistro.
3.6.12 – Dispersione di carburanti e altri li- quidi
La Società indennizza, nella forma “a primo rischio assoluto” e fino alla concorrenza della somma assicurata i danni materiali e diretti agli enti assicurati causati da dispersione di carburanti o altri liquidi a seguito di rottura accidentale di serbatoi, vasche o silos e rela- tivi raccordi.
Se si assicura anche il Contenuto, la garanzia comprende anche il valore del liquido perduto fino alla concorrenza di € 10.000,00.
Con esclusione:
a) dei danni danni dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei con- tenitori o stillicidio;
b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
c) dei danni a serbatoi di capacità inferiore a 100 litri.
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia di € 1.000,00.
Art. 3.6.13 - Atti vandalici e dolosi
La Società indennizza, a parziale deroga dei punti 1) e 6) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di terrorismo, atti vandalici e dolosi anche se avvenuti:
- con impiego di esplosivi;
- in occasione di Xxxxx, Xxxxxx, tentato Furto;
- in occasione di occupazione non militare del Fabbricato, con l’intesa che, se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni, l’assicurazione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da esplosivi.
Sono esclusi i danni causati con dolo dell’As- sicurato o del Contraente, degli amministra- tori, dei rappresentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10%, con il minimo non in- dennizzabile di € 1.000,00.
In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso della stessa Annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somme assicurate alle singole partite.
Art. 3.6.14 - Fabbricati aperti e enti all’aperto (esclusi veicoli)
A parziale deroga della lettera d) dell’Art. 3.6.1 - Eventi atmosferici - A - Scelta Basic la Società indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose, assicurate alle partite Fabbrica- to e/o Contenuto, causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasci- nate, tromba d’aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non:
1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tenso- strutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tetto- ie, gazebo o tensostrutture o all’aperto, nell’area di pertinenza dell’attività.
Questa garanzia, per ciascuna Annualità assi- curativa, è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma complessivamente assicu- rata per Fabbricato e Contenuto, con l’applica- zione di uno Scoperto del 10% col minimo non indennizabile di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.
Se è richiamata la Condizione specifica 3.7.2, è compresa l’attività di Commercio Ambulante.
Art. 3.6.15 - Fabbricati aperti e enti all’aperto (compresi veicoli costituenti Merci)
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle sotto elencate cose, assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da grandi- ne, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non:
1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tenso- strutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
2) enti posti sotto tettoie, gazebo o tenso- strutture o all’aperto nell’area di pertinen- za dell’Attività dichiarata;
3) autoveicoli e caravan costituenti Merci. Questa garanzia, per ciascuna Annualità as- sicurativa, è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto. Rela- tivamente agli enti indicati nei punti 1) e 2) la garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole ten- de frangisole.
Relativamente agli enti assicurati al punto 3) il pagamento dell’Indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una Franchigia di € 250,00 e non sarà corrisposta, per singolo veicolo, importo superiore a € 2.500,00.
Art 3.6.16 - Xxxxxx, Preziosi e Oggetti d’arte
I limiti previsti nella definizione di Contenuto e all’Art. 3.3 - Delimitazioni sono così modificati:
• fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 6.000,00 per Preziosi e Valori; il limi- te sopraindicato si intende elevato a € 20.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti;
• fino alla concorrenza di€ 10.000,00 per singo- lo oggetto relativamente quadri, tappeti, pel- licce, oggetti di argento e servizi di argenteria, elevati ad € 30.000,00 se costituenti Merci;
Art 3.6.17 – Autoveicoli dell’Assicurato
La partita Contenuto comprende i veicoli iscrit- ti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) di proprietà dell’Assicurato/Contraente, non altri- menti assicurati, purchè trovantisi nell’ambito dell’azienda.
Il valore di tali veicoli non concorre alla deter- minazione del valore complessivo della par- tita Contenuto per l’applicazione delle regole proporzionali, prevista all’art. 2.12 - Deroga alla proporzionale delle – Norme che regolano la li- quidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita Con- tenuto con il massimo di € 15.000,00.
3.7 - Condizioni Specifiche
(operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza)
Art. 3.7.1 - Danni Elettrici - Sistemi di protezione In riferimento alla Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.2 Danni Elettrici e meccanici - A
- Scelta Basic, il Contraente dichiara che gli im- pianti elettrici hanno i seguenti requisiti:
1) sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti” e successive mo- difiche e integrazioni;
2) sono protetti da scaricatori di sovraten- sioni, con capacità nominale di scarica di almeno 10KA, forma d’onda 8/20 micro
secondi (norme C.E.I. 8/1 3a edizione).
Il Contraente dichiara inoltre che:
3) tutte le condutture metalliche degli im- pianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipo- tenziale, all’impianto di messa a terra.
In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all’Assicura- to la somma liquidabile a termine di polizza sotto deduzione del 20% di Scoperto. Se lo Scoperto è operante in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20%, la Franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.
Art. 3.7.2 - Commercio Ambulante
Premesso che il Contraente/Assicurato esercita l’attività di commercio ambulante ovvero come attività accessoria all’Azienda assicurata, le ga- ranzie prestate sugli enti assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno operanti anche:
1) a bordo dell’automezzo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
2) nel luogo in cui si svolge il commercio am- bulante, con l’esclusione dei danni previsti all’Art. 3.6.1 - Eventi Atmosferici se non è richiamata la Garanzia Supplementare Opzionale 3.6.14 - Fabbricati aperti e enti all’aperto (esclusi veicoli).
Art. 3.7.3– Presenza di Infiammabili e/o Merci speciali
A parziale deroga dell’art.3.4 – Destinazione del
fabbricato e caratteristiche del rischio l’assicu- razione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a kg
1.500 complessivi.
Art 3.7.4 - Franchigia di € 1.500,00 L’assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore.
Se previsto uno Scoperto, l’importo di Franchigia verrà parificato all’importo di minimo non inden- nizzabile dello Scoperto.
Art 3.7.5 - Franchigia di € 2.500,00 L’assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore.
Se previsto uno Scoperto, l’importo di Franchigia verrà parificato all’importo di minimo non inden- nizzabile dello Scoperto.
Art 3.7.6 - Franchigia di € 10.000,00
L’assicurazione è prestata con la Franchigia di
€ 10.000,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore.
Se previsto uno Scoperto, l’importo di Franchi- gia verrà parificato all’importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.
3. SEZIONE INCENDIO - All Risks (acquistabile in alternativa alla Sezione Incen- dio - Rischi nominati così come indicato nella Scheda di polizza)
Art. 3.1 - Garanzia Base
La Società, nella forma a Valore intero se non diversamente previsto, indennizza tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indica- te nella Scheda di polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo le esclusioni previste dalla presente Sezione.
Sono, inoltre, incluse in garanzia:
1) Colpa grave:
i danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente Sezione Incendio determinati da colpa grave anche se del Contraente e/o dell’Assicurato.
2) Guasti arrecati dai soccorritori:
i costi sostenuti allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garan- titi.
3) Perdita delle pigioni:
nel caso in cui il Fabbricato assicurato sia colpito da Sinistro indennizzabile a termi- ni della presente Sezione Incendio, la So- cietà rifonderà all’Assicurato quella parte di canone di locazione che egli non potes- se percepire per i Locali regolarmente lo- cati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un Anno. La garanzia è pre- stata nella forma a Primo rischio assoluto entro il limite indicato al punto 3) dell’Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Sco- perti.
4) Spese di ricostruzione di Cose particolari: se assicurato il Contenuto, la Socie- tà rimborsa le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di Cose Par-
ticolari fino alla concorrenza del limite indicato al punto 4) dell’art. 3.3.2 – Li- miti d’indennizzo, franchigie, scoperti. Dalla presente garanzia si intendono esclu- se le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici e il riacquisto di programmi in licenza d’uso.
5) Merci di categoria diversa:
nella partita Contenuto sono comprese anche Merci di categoria diversa da quel- le attinenti all’Attività esercitata, fino alla concorrenza del limite indicato al punto 5) dell’Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchi- gie, Scoperti.
6) Assicurazione di beni presso terzi : Macchinari, attrezzature, arredamento e Merci si intendono assicurate, all’esterno dell’esercizio assicurato, anche quando si trovano temporaneamente presso terzi e/o fiere e mostre.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite indicato al punto 6) dell’Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti.
7) Rinuncia al diritto di rivalsa:
la Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art. 1916 del Codice Civile verso:
a) le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
b) le Società controllanti, controllate e col- legate;
c) i clienti dell’Assicurato
purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile e sempre che, al momento del Sinistro, il responsabile stesso e/o gli enti colpiti, non risultino garantiti me- diante altre polizze di assicurazione per i fatti che hanno provocato il danno.
Art. 3.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni causati da:
1) atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2) esplosione o emanazione di calore o di ra- diazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) inquinamento, contaminazione di sostan- ze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
4) eruzioni vulcaniche, terremoti, Inondazio- ni, Alluvioni, infiltrazioni e/o penetrazione di acque sotterranee o dal terreno, piene, maremoto, mareggiate, maree e penetra- zioni di acqua marina, bradisismo; allaga- menti derivanti da accumulo esterno di acqua;
5) movimenti del terreno a seguito di scavi/ sbancamenti, smottamento, cedimento del terreno, valanghe, caduta sassi, frana- menti, slavine, dilavamento;
6) dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministrato- ri o dei soci a responsabilità illimitata;
7) mancata o anormale refrigerazione, raf- freddamento, surgelamento, conservazio- ne in atmosfera controllata, riscaldamen- to e/o climatizzazione, subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
8) ordinanze di autorità o di leggi che regoli- no la conduzione, costruzione, ricostruzio- ne o demolizione dei Fabbricati, macchina- ri ed impianti;
salvo i conseguenti danni di Xxxxxxxx, Esplo- sione e Xxxxxxx, quelli causati da:
9) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate;
10)umidità, brina e condensa, siccità; animali, vegetali in genere;
11) mancata e/o anormale manutenzione;
12) guasti o rotture di natura meccanica o elettrica di impianti, Macchinari e Apparec- chiature Elettrici ed Elettronici (sempreché non dovuti a Incendio, Esplosione e Scop- pio) salvo i danni relativi allo spargimento di liquidi nei limiti previsti ai punti 8) e 12) dell’Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchi- gia, Scoperto;
13) montaggio o smontaggio di macchinari,
impianti e apparecchiature elettronici, costruzione o demolizione di Fabbricati, operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
14)difetti noti all’Assicurato, suoi amministra- xxxx e dirigenti, all’atto della stipulazione del contratto;
15) eventi per i quali deve rispondere, per leg- ge o per contratto, il costruttore o il forni- tore;
16)difetti di fusione, vizio di materiale, errori di costruzione o calcolo;
17) funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne pro- vochino sovraccarico o condizionamento;
18)sospensione di fornitura di energia, gas , acqua.
Sono esclusi i danni di:
19)Furto, frode, truffa, ammanchi, smarri- menti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, Rapina, saccheg- gio, estorsione, scippo e loro tentativi;
20) lavorazione, stoccaggio, conservazione e impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi che influiscono sulle prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore delle Merci;
21) cambiamenti di costruzione; mancato go- dimento; mancato reddito nonchè qual- siasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
22) crolli, collassi strutturali, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimen- ti, stacco di intonaci, finiture, cornicioni e grondaie, salvo che siano determinati da Incendio, fulmine, Esplosioni, Scoppio, trombe d’aria, tempeste, vento, uragani, fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di tubazioni;
23)ammaccature, deformazioni, deterio- ramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, deperi- mento, stillicidio, perdita di peso, fermen- tazione, infiltrazione, evaporazione, salvo che siano l’immediata conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;
24) natura estetica.
Art. 3.3 - Delimitazione di Garanzia - Limiti di Indennizzo, Franchigie/Scoperti
Art. 3.3.1 - Delimitazioni di garanzia Relativamente ai danni causati da grandine, pioggia, neve, vento o cose da esso trasportate si intendono esclusi i danni:
1) ad enti posti sotto tettoie o all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
2) a tettoie, a Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, a gazebo, a coperture presso- statiche e tensostatiche, serre, nonché al loro contenuto, a tende frangisole;
3) a pannelli fotovoltaici e solari termici.
Sono inoltre esclusi i danni:
4) causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all’interno dei Fabbricati, qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti Fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmo- sferici, tale da essere riscontrata su una plu- ralità di enti assicurati e non;
5) causati dalla grandine a:
a) Serramenti, vetrate e lucernari;
b) Lastre in fibro-cemento, cemento- amianto, materia plastica.
Relativamente al sovraccarico di neve, la Socie- tà non indennizza i danni:
6) a locali, strutture o serbatoi (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione;
7) da scivolamento di tegole;
8) ai capannoni pressostatici, gazebo, tenso- strutture, tendostrutture e quanto in essi contenuto;
9) a tettoie e grondaie salvo che siano causa- ti dal crollo del tetto.
Relativamente ai danni da gelo, sono esclusi quelli avvenuti in Fabbricati privi di impianto
di riscaldamento oppure con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive pri- ma del Sinistro.
Relativamente ai danni da allagamento sono esclusi quelli alle Merci poste in locali interrati o seminterrati la cui base di impilamento è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal suolo ad ecce- zione di quelle in esposizione.
Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di occupazione (purchè non militare) del Fabbricato, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi l’assicura- zione è limitata ai danni da Incendio e a quelli da Esplosione o Scoppio non causati da ordi- gni esplosivi.
Relativamente alle Cose Particolari, sono esclusi i costi per la ricostruzione degli archivi su supporti informatici, restando limitato l’In- dennizzo al solo costo del supporto materiale.
Art. 3.3.2 - Limiti di Indennizzo, Franchigie, Scoperti
Limiti di Indennizzo
Limitatamente agli eventi sotto riportati, la Società non indennizza importo superiore a quanto indicato:
1) 80% della somma assicurata alle partite Fabbricato, Contenuto e Modelli e stampi per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio e terrorismo, atti vanda- lici o dolosi, grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate;
2) 50% della somma assicurata alle partite Fabbricato, Contenuto e Modelli e stampi per sovraccarico neve ;
3) 5% della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di € 30.000,00 per ogni sinistro per Perdita delle pigioni;
4) € 10.000,00 per spese di ricostruzione di Cose Particolari;
5) 10% della somma assicurata alle partite Contenuto e Modelli e stampi per Merci di categoria diversa;
6) 70% della somma assicurata alle partite Contenuto e Modelli e stampi con il massi- mo di € 50.000,00 per beni presso terzi;
7) € 30.000,00 per danni da gelo;
8) 10% della somma assicurata rispettiva- mente alle partite Fabbricato e Contenuto per Allagamento ferme le esclusioni previ- ste al punto 4) dell’Art. 3.2 – Esclusioni, con il limite complessivo per anno assicurativo di € 50.000,00;
9) € 200.000,00 per colaggio di acqua da im- pianti automatici di estinzione;
10)10% della somma assicurata con il massi- mo di € 6.000,00, per Preziosi e Valori; il li- mite sopraindicato si intende elevato ad € 20.000,00 se detti enti vengono custoditi in casseforti e/o armadi di sicurezza;
11) € 20.000,00 per danni causati da disper- sione di carburanti o altri liquidi a seguito di rotture accidentali di serbatoi, vasche, silos e relativi raccordi. Se è assicurato il Contenuto il limite comprende anche il va- lore del liquido perduto.
Franchigie/Scoperti
Per ogni Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, rimangono a carico dell’Assicurato i seguenti importi:
1) Scoperto del 10% con il minimo non inden- nizzabile di € 1.000,00 per danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, attentati, terro- rismo e sabotaggio, grandine, pioggia, ven- to e cose da esso trasportate;
2) Franchigia di € 100,00 per la garanzia La- stre di cui all’art 3.5.3;
3) Scoperto del 10% con il minimo non inden- nizzabile di € 1.000,00 per sovraccarico di neve;
4) Scoperto del 10% con il minimo non in- dennizabile di € 1.000,00 per allagamenti subiti del Contenuto e da Modelli e Stampi posti in locali interrati o seminterrati;
5) Franchigia di € 1.000,00 per danni da fuo- riuscita di acqua a seguito di guasto o rot- tura di impianti automatici di estinzione;
6) Franchigia di € 500,00 per ogni altra cau- sa. Questa Franchigia si applica anche alle Garanzie supplementari salvo che ne siano previste altre ma non si applica per sinistri causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio non causati da esplosivi.
Art. 3.4 - Destinazione del Fabbricato e carat- teristiche costruttive
L’Assicurazione è convenuta sulla base:
1) dell’attività indicata dal Contraente nella Scheda di polizza;
2) della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali fino a kg 500 complessivi.
In tale quantitativo non si considerano gli infiammabili posti in appositi depositi sepa- rati o contenuti nei serbatoi dei veicoli.
3) delle caratteristiche costruttive del Xxxxxx- cato descritte in una delle Classi di seguito indicate e dichiarata nella Scheda di polizza;
Classe1
• strutture portanti verticali in cemento armato e/o laterizio;
• solai in materiali incombustibili;
• strutture portanti del tetto in cemento armato e/o laterizio;
• copertura del fabbricato e relativo man- to in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
• pareti esterne in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici;
• rivestimenti e coibentazioni in materiali incombustibili per almeno il 90% delle rispettive superfici.
Classe 2
• strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
• pareti esterne e copertura del Fabbrica- to in materiali incombustibili per alme- no i 2/3 delle rispettive superfici. Sono ammesse pareti esterne e copertura del Fabbricato costituite da pannelli prefab- bricati aventi coibentazioni combustibili
rivestite con materiali incombustibili. E’ tollerato il manto di copertura del Tetto costituito da materiali bitumati o catra- mati;
• strutture portanti del Tetto, Solai, rive- stimenti interni e coibentazioni anche in materiali combustibili.
Classe 3
• strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
• copertura del fabbricato in materiali in- combustibili per almeno i 2/3 della super- ficie (sono ammessi pannelli prefabbricati aventi coibentazioni combustibili rivestite con materiali incombustibili). E’ tollerato il manto di copertura del tetto costituito da materiali bitumati o catramati;
• pareti esterne, strutture portanti del tetto, solai, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili.
Qualunque sia la classe di Fabbricato richiama- ta , le caratteristiche in essa riportate non sono richieste per eventuali tettoie e minori dipen- denze staccate, eventualmente esistenti all’in- terno del recinto del complesso assicurato e/o negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso, purché queste non abbiano area coperta com- plessivamente superiore a 1/10 di quella totale.
Sono sempre tollerate e non hanno perciò in- fluenza le caratteristiche relative ai materiali impiegati per impermeabilizzazioni, coiben- tazioni o rivestimenti applicati all’esterno di pareti perimetrali o di coperture costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo, lateri- zio armato, laterocemento.
Art. 3.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)
Art. 3.5.1 - Spese di ricerca rottura e riparazio- ne di condutture
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della Sezione Incendio, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per ricercare e
riparare le rotture accidentali di impianti del Fabbricato che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata. La garanzia è operante se è assicurato il Xxxxxx- cato.
Art. 3.5.2 - Spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento
La Società rimborsa, le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un Sinistro indennizza- bile a termini della presente Sezione Incendio per:
1) demolire, sgomberare, trasportare, stoc- care e smaltire in idonea discarica i residui del Sinistro (con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni);
2) rimuovere, trasportare, depositare e ricol- locare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi per consentire il ripristino dei Locali.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di polizza.
Art. 3.5.3 - Lastre
Relativamente alla rottura di Lastre a seguito di qualsiasi evento non esplicitamente escluso, la Società rimborsa le spese sostenute dall’As- sicurato per la loro sostituzione, comprensiva dei costi di trasporto ed installazione, con altre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche. La garanzia opera, a Primo rischio assoluto, per le Lastre poste nell’ubicazione indicato nella Scheda di polizza e fino alla concorrenza della somma as- sicurata; fermo questo limite, sono inoltre inclusi in garanzia, fino alla concorrenza del 20% dell’In- dennizzo, anche idanni provocati dalla rottura del- le Lastre al Contenuto, purchè assicurato.
La presente copertura non comprende:
a) i danni derivanti da crollo di Fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti del Fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco,
lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione del- le lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) i danni a Lastre che alla data di effetto del presente contratto non fossero integre ed esenti da difetti;
c) i danni a sorgenti luminose e alle insegne, a seguito di surriscaldamento e/o corto circuito;
d) i danni a Lastre costituenti Merci o aventi valore artistico;
e) i danni a cornici, intelaiature e supporti in genere;
f) i danni indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) le scheggiature e le rigature in genere tali da non compromettere la stabilità delle Lastre;
h) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, d’insurrezione, di oc- cupazione militare, di invasione qualora il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
i) i danni causati da terremoto, da maremo- to, da eruzione vulcanica, da mareggiate, Inondazioni, Alluvioni.
Art. 3.5.4. - Danni elettrici e meccanici (operanti nella scelta espressamente indicata nella scheda di xxxxxxx)
A - Scelta Basic Fenomeni elettrici
A parziale deroga del punto 12) dell’Art. 3.2 - Esclusioni delle presente Sezione, la Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai macchinari, attrezzature, apparecchiature e im- pianti elettrici ed elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenu- to, per effetto di correnti, scariche o altri feno- meni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine.
Sono esclusi i danni:
1) a tubi elettronici o a lampade elettriche o altre fonti di luce;
2) dovuti ad usura, carenza di manutenzione o a manomissione;
3) avvenuti durante le fasi di montaggio, pro- va, manutenzione;
4) dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
La garanzia è prestata nella forma indicata nel- la Scheda di Polizza, con l’applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni Sinistro.
Si precisa che per anno assicurativo non verrà indennizzato importo superiore alla somma assicurata.
B - Scelta Medium
La garanzia prestata con la Scelta Basic è così integrata:
Guasti
A parziale deroga del punto 12 della presente Sezione dell’Art. 3.2 - Esclusioni la Società in- dennizza, nella forma indicata nella Scheda di Polizza, i danni materiali e diretti agli impianti e a Macchinari e Apparecchiature Elettrici ed Elettronici, qualora assicurati alle rispettive partite Fabbricato e/o Contenuto, causati da:
1) errori dell’operatore, imperizia, negligen- za ed xxxxxx xxxxxxx;
2) difetti di funzionamento, mancato o difet- toso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di automatismi di regolazione e segnalazione;
3) guasti o rotture meccanici;
4) errore di progettazione o di costruzione;
5) vizi di materiale o difetti di fusione;
anche se causati con Colpa del Contraente o dell’Assicurato.
La Società rimborsa, inoltre, nella forma a Pri- mo rischio assoluto le spese necessariamente sostenute a seguito di Sinistro indennizzabile, per:
a) la ricostituzione dei dati memorizzati su supporti danneggiati dal Sinistro e per il ri- acquisto di programmi in licenza d’uso fino ad un massimo complessivo di € 3.000,00. L’Indennizzo è corrisposto all’Assicurato purché la necessaria ricostruzione dei dati
ed il riacquisto siano avvenuti entro un anno dalla data del Sinistro. Sono escluse le spese derivanti da errata registrazione di dati, cancellazione per errore, cestina- tura per svista;
b) i maggiori costi per la prosecuzione dell’at- tività dovuti a:
• uso di un apparecchio sostitutivo;
• applicazione di altri metodi di lavoro;
• utilizzo di servizi effettuati da terzi;
la garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 3.000,00.
c) ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rimpiazzo delle cose danneggiate.
la garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 3.000,00.
Sono esclusi i danni:
• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
• causati, limitatamente alla parte diret- tamente danneggiata da deperimento, corrosione, incrostazione, logoramento, usura, alterazione naturale, carenza di ma- nutenzione, manomissione;
• verificatisi a seguito di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché quelli verificatisi a seguito di trasporto e/o tra- sferimento e relative operazioni di carico, scarico e sollevamento al di fuori dei locali di pertinenza dell’azienda;
• di natura estetica che non comprometta- no la funzionalità delle cose assicurate;
Sono inoltre esclusi:
• i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato Italiano;
• le spese per eventuali riparazioni provvi- sorie, per modifiche o miglioramenti.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indenniz- zabile di 500,00 elevato a € 1.500,00 per enti per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di costruzione.
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza)
Art. 3.6.1 - Danni Indiretti A1 - Scelta Basic
Danni indiretti a diaria
A parziale deroga del punto 21) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, della presente Sezione la Società indennizza:
i danni derivanti all’Assicurato in seguito alla inattività dell’azienda assicurata, causata di- rettamente da un Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio. La garanzia è convenuta in forma forfettaria per la somma riportata nella Scheda di polizza, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, fino ad un massimo di 90 giorni per Sinistro e Annualità assicurativa. Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardante solo parte dell’attività assicu- rata, l’indennità giornaliera nei termini suindi- cati sarà ridotta proporzionalmente alla dimi- nuzione delle vendite e/o dell’attività. Questa indennità non viene corrisposta per i danni da fuoriuscita di acqua da impianti, fenomeni elettrici, guasti, danni a Merci in refrigerazio- ne (anche se con impianto di allarme).
La garanzia opera dal 4° giorno successivo al Sinistro.
A2 - Scelta Basic
Danni indiretti a percentuale
A parziale deroga del punto 21) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, la Società a seguito di Sinistro indennizzabile alla Sezione Incendio, corri- sponderà una ulteriore indennità pari al 20% dell’Indennizzo relative alle partite Xxxxxx- cato, Rischio locativo, Contenuto e Modelli
e stampi. Questa indennità non viene corri- sposta per i danni da fuoriuscita di acqua da impianti, fenomeni elettrici, guasti, danni a Merci in refrigerazione (anche se con impian- to di allarme).
B - Scelta Medium Maggiori costi
Le garanzie prestate con la Scelta A1 o A2 Basic e precisate nella Scheda di polizza sono così inte-
grate: la Società rimborsa le spese conseguenti a sinistri indennizzabili dalla presente Sezione necessariamente e non inconsideratamente so- stenute e debitamente documentate per:
1) spese pubblicitarie per la realizzazione di iniziative destinate a comunicare la ripre- sa dell’attività a seguito di Sinistro che ne abbia comportato l’interruzione;
nonché, escluse quelle relative ai primi 3 (tre) giorni, le spese sostenute per:
2) uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
3) lavoro straordinario, anche notturno e fe- stivo, del personale;
4) lavorazioni presso terzi;
5) fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
6) affitti di locali per il trasferimento tempo- raneo dell’attività.
Sono esclusi i maggiori costi conseguenti ai Danni e Xxxxx a Merci in refrigerazione (anche se con impianto di allarme).
Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti nei 90 giorni successivi al mo- mento in cui si è verificato il Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata.
Art. 3.6.2 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’As- sicurato, fino alla concorrenza del massima- le convenuto e nella forma a Primo rischio assoluto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spe- se - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione Incendio.
L’assicurazione comprende, anche le attrez- zature utilizzate da ditte terze per l’ese- cuzione di lavori di manutenzione presso i Locali assicurati, fino alla concorrenza di € 5.000,00.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o par-
ziali - dell’utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e fino alla concor- renza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo le cabine elettriche di proprietà di società di servizi e i veicoli dei dipendenti dell’As- sicurato ed i mezzi di trasporto sotto ca- rico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi;
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
3) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
4) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
5) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qua- lificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle me- desime.
L’Assicurato deve immediatamente informa- re la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i docu- menti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 del Codi- ce Civile.
Art. 3.6.3 - Aumento periodico Merci assicu- rate
La somma assicurata alla partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci,
di un’ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.
Art. 3.6.4 - Merci ed Attrezzature trasportate La Società, a parziale deroga del punto 9) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, indennizza i danni mate- riali e diretti subiti dalle Merci ed attrezzature inerenti l’Attività esercitata durante il traspor- to, anche all’esterno dell’azienda comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprie- tà od in uso all’attività dichiarata, causati da:
1) Incendio;
2) Esplosione o Scoppio non causati da ordi- gni esplosivi;
3) urto con veicolo di terzi identificato, ri- baltamento, uscita di strada sempreché la merce sia imballata e opportunamente stivata;
4) tumulti, scioperi, terrorismo, atti vandalici e dolosi.
La garanzia è prestata con una Franchigia di € 500,00.
L’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Sta- to Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Questa garanzia è prestata nella forma a Pri- mo rischio assoluto, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.
Art. 3.6.5 - Danni a Merci in refrigerazione
A parziale deroga del punto 7) dell’Art. 3.2 - Esclusioni, la Società indennizza i danni mate- riali a Merci in refrigerazione causati da manca- ta od anormale produzione o distribuzione del freddo o da fuoriuscita del fluido frigorigeno conseguenti a:
1) eventi garantiti in polizza alla Sezione In- cendio;
2) guasti o rotture accidentali degli impianti dell’azienda assicurata.
Sono esclusi i danni:
a) da mancata od anormale produzione o di- stribuzione del freddo per una durata con- tinuativa inferiore a 6 ore;
b) a Merci poste su automezzi.
La garanzia è prestata, con lo Scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di € 500,00 per Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.
Art. 3.6.6 - Danni a Merci in refrigerazione (con impianto di allarme)
La garanzia indicata all’Art. 3.6.5 - Danni a Mer- ci in refrigerazione, si intenderà operante alla condizione che tutti gli apparecchi per la pro- duzione del freddo siano protetti da impianto automatico di allarme.
Detto dispositivo deve essere dotato di sen- sori che consentano di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del xxxx- do segnalandone l’anomalia tramite chiamata su linea telefonica direttamente a personale specializzato in grado di provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento degli apparecchi, oppure ad incaricati che avvertano immediatamente il personale suddetto.
L’impianto di allarme dovrà essere dotato di una alimentazione secondaria che, in mancan- za della rete pubblica, abbia una capacità suf- ficiente ad azionare il dispositivo di chiamata a distanza.
Il Contraente/Assicurato si obbliga a:
1) mantenere costantemente inserito il si- stema d’allarme;
2) mantenere invariato ed efficiente il siste- ma stesso;
3) provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione. Durante il periodo di inter- ruzione, il Contraente deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente, o chi per esso, deve avvisare la Società concordando le misure del caso;
4) prendere tutte le misure necessarie a ri-
durre od evitare gli effetti dell’interruzio- ne o dell’anormale produzione del freddo.
La garanzia è prestata, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 per Sinistro, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita.
Nel caso in cui l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente non abbia adempiuto ai suindicati obblighi, lo Scoperto sarà elevato al 25% e il minimo non indenniz- zabile di € 500,00.
Art. 3.6.7 - Pannelli fotovoltaici e solari termici A parziale deroga del punto 3) dell’articolo 3.3.1 Delimitazioni di garanzia, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai pannelli fotovoltaici e solari termici causati da grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasci- nate, tromba d’aria quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non.
La garanzia comprende anche i danni materiali causati da gelo e da sovraccarico neve qualora i Fabbricati su cui sono installati siano conformi alle norme vigenti, al momento della costruzio- ne, relative ai sovraccarichi di neve.
La garanzia è prestata, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00.
Art.3.6.8 - Spese accessorie
In caso di danno indennizzabile, ai termini della presente Sezione, la Società si obbliga a rim- borsare le spese per:
1) gli onorari periti nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell’Indenniz- zo liquidato con il massimo di € 5.000,00;
2) gli onorari di Consulenti, Ingegneri, Archi- tetti per prestazioni non attinenti la liqui- dazione dei sinistri; la garanzia è prestata con il limite del 2% dell’Indennizzo liquida- to con il massimo di € 5.000,00;
3) i costi e/o gli oneri, compresi quelli di ur- banizzazione, che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o au- torità pubblica in caso di ricostruzione dei Fabbricati assicurati, in base alle disposi-
zioni di legge in vigore al momento della ri- costruzione. Sono comunque escluse mul- te, ammende o sanzioni amministrative; la garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% dell’Indennizzo, col massimo di € 5.000,00;
4) la riprogettazione del Fabbricato assicu- rato e la direzione dei lavori; la garanzia è prestata con il limite del 5% del danno in- dennizzabile per la partita Fabbricato.
Le garanzie, per uno o più sinistri che avvenga- no nel corso dell’Annualità assicurativa, sono prestate fino alla concorrenza complessiva di €10.000,00 fermi i sottolimiti previsti alle singole voci.
Il rimborso è comunque limitato ai maggiori costi sostenuti entro un Anno dal verificarsi del Sinistro.
Art. 3.6.9 - Grandine su fragili
A parziale deroga del punto 5) dell’Art. 3.3.1 - De- limitazioni di garanzia, la garanzia è estesa fino alla concorrenza del 10% della somma assi- curata per annualità assicurativa alla partita Fabbricato e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 e con l’applicazione di uno scoper- to del 10% con il minimo non indennizzabile di
€ 2.000,00.
Si intendono esclusi i pannelli fotovoltaici e so- lari termici.
Art. 3.6.10 - Fabbricati aperti e enti all’aperto (esclusi veicoli)
A parziale deroga dei punti 1) e 2) dell’Art. 3.3.1
- Delimitazioni della garanzia, la Società inden- nizza i danni materiali e diretti alle sottoelen- cate cose assicurate alle partite Fabbricato e Contenuto:
1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tensostrut- ture, Fabbricati aperti da uno o più lati od in- completi nelle coperture o nei serramenti;
2) enti, esclusi veicoli, posti sotto tettoie, ga- zebo o tensostrutture o all’aperto, nell’a- rea di pertinenza dell’attività.
Questa estensione di garanzia, per ciascuna An- nualità assicurativa, è prestata fino alla concor- renza del 10% della somma complessivamen-
te assicurata per Fabbricato e/o Contenuto, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.
Se è richiamata la Condizione Specifica 3.7.2, è compresa l’attività di Commercio Ambulante.
Art. 3.6.11 - Fabbricati aperti e enti all’aperto (compresi veicoli costituenti Merci)
A parziale deroga dei punti 1) e 2) dell’Art. 3.3.1
- Delimitazioni di garanzia, la Società inden- nizza i danni materiali e diretti alle sottoelen- cate cose assicurate alle partite Fabbricato e/o Contenuto:
1) tende frangisole, tettoie, gazebo, tenso- strutture, Fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti;
2) enti posti sotto tettoie, gazebo o tenso- strutture o all’aperto nell’area di pertinen- za dell’Attività dichiarata;
3) autoveicoli e caravan costituenti Merci. Questa garanzia, per ciascuna Annualità assi- curativa, è prestata fino alla concorrenza del 15% della somma complessiva assicurata per Fabbricato e Contenuto.
Relativamente agli enti indicati nei punti 1) e 2) la garanzia è prestata con l’applicazio- ne di uno Scoperto del 10% col minimo di € 2.000,00 ridotto a € 500,00 se danneggiate le sole tende frangisole.
Relativamente agli enti assicurati al punto 3) il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per singolo veicolo, di una Franchigia di € 250,00 e non sarà corrisposta per il singolo veicolo importo superiore a € 2.500,00
Art 3.6.12 - Autoveicoli dell’Assicurato
La partita Contenuto comprende i veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobili- stico) di proprietà dell’Assicurato/Contraen- te, non altrimenti assicurati, non costituenti Merci purchè trovantisi nell’ambito dell’a- zienda.
Il valore di tali veicoli non concorre alla deter- minazione del valore complessivo della parti-
ta Contenuto per l’applicazione della regola proporzionale, prevista all’art. 2.12 - Deroga alla proporzionale delle – Norme che regola- no la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo € 15.000.
Art. 3.7 - Condizioni Specifiche
(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art. 3.7.1 - Danni Elettrici - Sistemi di prote- zione
Ad integrazione della Garanzia Supplemen- tare sempre operante prevista dall’Art. 3.5.4
- Danni elettrici che si intende richiamata nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza, il Contraente dichiara che gli impianti elettrici hanno i seguenti requisiti:
1) sono realizzati in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti” e successive mo- difiche e integrazioni;
2) sono protetti da scaricatori di sovraten- sioni, con capacità nominale di scarica di almeno 10KA, forma d’onda 8/20 micro secondi (norme C.E.I. 8/1 - 3a edizione).
Il Contraente dichiara inoltre che:
3) tutte le condutture metalliche degli im- pianti che entrano o escono dai locali sono collegate, tramite un collettore equipo- tenziale, all’impianto di messa a terra.
In caso di non rispondenza dei requisiti di cui sopra, la Società corrisponderà all’Assicura- to la somma liquidabile a termine di polizza sotto deduzione del 20% di Scoperto. Se lo Scoperto è operante in concomitanza con una Franchigia, fermo lo Scoperto del 20%, la Franchigia verrà considerata come minimo non indennizzabile.
Art. 3.7.2 - Commercio Ambulante Premesso che il Contraente/Assicurato eser- cita l’attività di commercio ambulante, come attività accessoria all’Azienda assicurata, le
garanzie prestate sugli enti assicurati alla partita Contenuto, si intenderanno operanti:
1) a bordo dell’automezzo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto verso il luogo di vendita e viceversa;
2) nel luogo in cui si svolge il commercio am- bulante con l’esclusione dei danni causati da grandine, pioggia, neve, vento o cose da esso trasportati salvo quanto previsto alla Garanzia Supplementare Opzionale
3.6.10 - Fabbricati aperti e enti all’aperto (esclusi veicoli) .
Art. 3.7.3 – Presenza di Infiammabili e/o Merci speciali
A parziale deroga dell’art.3.4 – Destinazione del fabbricato e caratteristiche del rischio l’assicu- razione è convenuta sulla base della presenza di Infiammabili e/o Merci Speciali. fino a kg
1.500 complessivi.
Art 3.7.4 - Franchigia di € 1.500,00 L’assicurazione è prestata con la Franchigia di € 1.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore. Se previsto uno Scoperto, l’im- porto di Franchigia verrà parificato all’importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.
Art 3.7.5 - Franchigia di € 2.500,00 L’assicurazione è prestata con la Franchigia di € 2.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore. Se previsto uno Scoperto, l’im- porto di Franchigia verrà parificato all’importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.
Art 3.7.6 - Franchigia di € 10.000,00 L’assicurazione è prestata con la Franchigia di € 10.000,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore. Se previsto uno Scoperto, l’im- porto di Franchigia verrà parificato all’importo di minimo non indennizzabile dello Scoperto.
4. SEZIONE TERREMOTO
Art. 4.1 - Garanzie Base Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati:
- a causa di terremoto;
- a causa di incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La garanzia prevista dalla presente Sezio- ne Terremoto è obbligatoriamente abbina- ta alla garanzia della Sezione Incendio (Ri- schi nominati o All Risks). Sono assicurabili solo le partite assicurate nella sezione In- cendio.
I fabbricati sono così classificati per:
- TIPOLOGIA DEL FABBRICATO
(classificazione valida solo per la presente sezione)
A. Fabbricato facente parte di edificio adibi- to per almeno il 50% delle superfici com- plessive di tutti i piani a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze;
B. altri Fabbricati (ad esempio, capannoni indu- striali adibiti in misura prevalente ad attività commerciale, artigianale o industriale).
- CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ferme le
Classi dichiarate nella Sezione Incendio:
1) Fabbricato ANTISISMICO, intendendosi per tale l’intera costruzione che sia con- forme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infra- strutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
2) Fabbricato TRADIZIONALE, intendendosi per tale l’intera costruzione con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemen- to armato e/o metallo.
Sono tollerati e pertanto non costituisco- no aggravamento di rischio, per la costru- zione tradizionale:
• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dalla costruzione stessa;
• l’armatura del tetto in legno;
3) Fabbricato in MURATURA, intendendosi per tale la costruzione che non possiede nè le caratteristiche di Fabbricato antisismico nè quelle di Fabbricato tradizionale.
Nella scheda di polizza sono dichiarate sia la Tipologia sia le Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Art. 4.2 - Esclusioni
Anche se avvenuti in occasione di terremoto o conseguenti a esso, la Società non risponde dei danni:
1) causati da esplosione, emanazione di ca- lore o radiazioni provenienti da trasmuta- zioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
2) causati da eruzione vulcanica, da inonda- zioni, da maremoto, di mareggiata, marea, alluvioni, umidità, stillicidio, trasudamen- to, infiltrazione;
3) causati da mancata od anormale produ- zione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circo- stanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
4) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
5) indiretti, quali cambiamenti di costruzio- ne, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, so- spensione di lavoro o qualsiasi danno che
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE TERREMOTO
non riguardi la materialità degli enti assi- curati, comprese le spese di demolizione e sgombero;
6) a Fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelli dichia- rati inagibili con provvedimento dell’Auto- xxxx al momento della sottoscrizione del presente contratto.
Art. 4.3 - Limiti di indennizzo e xxxxxxxxxx
La garanzia Terremoto viene prestata :
- con i limiti di indennizzo per sinistro e anno assicurativo, espressi in percentuale delle somme assicurate alle singole partite ri- chiamate.
- con la Franchigia per singolo sinistro, ri- portata in Scheda di polizza.
5. SEZIONE FURTO
Art.5. 1 - Garanzia Base
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza e nella forma a Primo rischio assoluto, i danni ma- teriali e diretti dovuti alla perdita del Contenu- to dell’azienda assicurata (compresi Modelli e stampi), esclusi Preziosi, anche se di proprietà di terzi, causati da:
1) Furto commesso all’interno dell’azienda assicurata purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate con una delle seguenti modalità:
a) a seguito di rottura o scasso di robusti sistemi di chiusura esterni, delle pareti, del Tetto, di soffitti, di pavimenti, di Vetri stratificati;
b) con uso di grimaldelli o arnesi simili;
c) con uso fraudolento di chiavi. Per l’ope- ratività della garanzia è condizione es- senziale che l’Assicurato provveda alla sostituzione della serratura non appena sia venuto a conoscenza della sottra- zione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti per la cu- stodia dei locali;
d) mediante apertura di serrature elettro- niche, senza rottura o scasso, utilizzan- do tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purchè dette serrature siano collegate ad una centralina di control- lo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
e) a seguito di scasso delle sole superfici di vetro non stratificato poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani prati- cabili ed accessibili per via ordinaria, a condizione che non siano assicurate Merci di categoria merceologica A1 o A2 come indicato nella scheda di polizza; la garanzia è prestata con uno Scoperto del 25 %;
f) durante i periodi di chiusura diurna e sera- le, con esposizione fra le ore 8 e le ore 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, ri- mangono protette da solo vetro fisso;
g) mediante l’impiego di attrezzi o di parti- colare agilità personale, qualora le aper- ture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
h) per via diversa da quella ordinaria supe- rando ostacoli o ripari con uso di mezzi ar- tificiosi o di particolare agilità personale;
i) in modo clandestino e abbia poi asporta- to la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate è prevista in poliz- za custodia in cassaforte, la Società è obbli- gata a pagare soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia asportato la cas- saforte o l’abbia violata mediante rottura o scasso.
2) Furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate con una delle seguenti modalità:
a) dall’esterno attraverso luci nelle infer- riate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
b) con rottura dei vetri delle vetrine du- rante l’orario di apertura al pubblico e presenza di persone addette all’Attività esercitata.
La garanzia è operante anche durante i periodi di chiusura diurna e serale tra le ore 8 e le ore 24.
3) Xxxxxx avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’ester- no e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è estesa agli effetti personali, compresi Preziosi e Valori, di dipendenti, fornitori e clienti presenti all’interno dell’azienda assicurata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per Sini- stro.
4) Xxxxx commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall’Assicurato purché il furto sia avvenuto nei modi previsti ai precedenti punti 1 e 2, fuori dalle ore di lavoro e l’autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi relative alla protezione delle cose assicurate.
Sono inoltre prestate le seguenti operatività delle garanzie:
5) Furto o Rapina commessi in occasioni di eventi sociopolitici ed atmosferici.
Le garanzie di cui ai punti precedenti sono operanti anche se il Sinistro sia avvenuto in occasione di scioperi, sommosse, tu- multi, atti di terrorismo e sabotaggio or- ganizzato, uragani, bufere, trombe d’aria, grandine e neve. Qualora il Sinistro fosse in rapporto con tali eventi, la garanzia è prestata con una Franchigia di € 250,00, ferme Franchigie e Scoperti di maggiore entità previsti in polizza.
6) Furto e Rapina presso fiere, mostre, terzi o presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell’Attività esercitata. Il Contenuto (compresi Modelli e stampi) si intende assicurato contro Xxxxx e Rapi- na quando si trova all’esterno dell’azienda assicurata, si trova presso l’abitazione non comunicante del titolare e/o dei soci dell’Attività esercitata o, temporanea- mente, presso terzi e/o fiere e mostre. La garanzia Furto è operante a condizione che l’autore si sia introdotto nei locali con- tenenti le cose assicurate con le modalità di cui al punto 1) del presente articolo ed è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Conte- nuto con il massimo di € 5.000,00 e con uno Scoperto del 10%.
7) Furto utilizzando veicoli ricoverati nell’azienda assicurata.
Se a aeguito del Furto commesso con le modalità riportate al presente art. 5.1 sia- no utilizzati per l’asportazione delle cose
assicurate, veicoli che si trovano nell’ambito dell’azienda assicurata il pagamento, dell’In- dennizzo sarà effettuato con uno Scoperto del 25%. Qualora tali veicoli siano assicu- rati con la copertura obbligatoria RCA con la Società siano provvisti di Unibox o altra apparecchiatura analoga l’indennizzo verrà corrisposto senza scoperto.
La garanzia entro i limiti della somma assi- curata alla partita Contenuto, Macchine, at- trezzi, utensili e relativi ricambi comprende:
8) Guasti cagionati dai ladri nel commette- re il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli:
a) alle cose assicurate (esclusi i Valori) purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3). La ga- ranzia opera anche durante il loro possesso o l’uso abusivo conseguente al reato;
b) ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi infissi, senza l’applicazione di eventuali Franchigie o Scoperti previ- sti in polizza e sino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro, purché le modalità dell’evento siano conformi a quanto previ- sto ai precedenti punti 1), 2) e 3);
c) ai componenti degli impianti di allarme posti all’esterno dei locali, senza l’appli- cazione di eventuali Franchigie o Scoperti previsti in polizza.
9) Atti vandalici commessi dai ladri alle cose assicurate (esclusi i Valori) nel commet- tere il Furto o la Rapina o nel tentativo di commetterli, purché le modalità dell’even- to siano conformi a quanto previsto ai precedenti punti 1), 2) e 3); la garanzia è prestata con uno Scoperto del 10 % con il minimo di € 1.000,00. Detto scoperto non è applicato se prestata analoga garanzia nella Sezione Incendio.
10) Spese di ricostruzione di Cose particola- ri e Modelli e stampi.
La Società rimborsa le spese effettiva- mente sostenute per le operazioni manua- li e meccaniche di rifacimento di Cose par-
ticolari e di Modelli e stampi. La garanzia è prestata nella forma a Primo rischio as- soluto sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per Sinistro. Dalla presente garanzia si intendono esclu- se le spese sostenute per la ricostruzione di dati memorizzati su supporti informatici.
Art. 5.2. - Esclusioni
Salvo che il Sinistro non abbia avuto alcun rap- porto con tali eventi, sono esclusi i danni verifi- catisi in occasione di:
1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, Inondazioni, Alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
2) guerra, insurrezione, occupazione milita- re, invasione;
3) emanazione di calore, radiazioni, Esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio anche se provocati dall’autore del Sinistro.
Sono esclusi altresì i danni:
5) determinati o agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o Contraente, degli Amministratori, dei soci a responsabilità illimitata dall’azienda assicurata;
6) commessi o agevolati con xxxx:
a) da persone legate da vincoli di paren- tela o di affinità con le persone di cui al precedente punto 5);
b) da persone che abitano con l’Assicura- to o Contraente o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
c) dai dipendenti dell’Assicurato o Contra- ente durante l’orario di lavoro;
d) dagli incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le con- tengono;
7) indiretti, quali i profitti sperati, i danni da mancato godimento od uso o non riguar- danti la materialità delle cose assicurate;
8) da Furto avvenuto quando i locali conte- nenti le cose assicurate rimangono incu- stoditi per più di 45 giorni consecutivi ri- dotti a 8 giorni per Preziosi e Valori; Relativamente ai Preziosi e Valori l’esclusio- ne decorre dalle ore 24 dell’ottavo giorno;
9) ai veicoli a motore non costituenti Merci;
10) a seguito di scasso di vetri non stratificati, salvo i casi previsti dalla lettera e) e f) del punto 1) dell’Art. 5.1 – Garanzia Base;
11) derivanti da truffa;
12) derivanti da Furto con destrezza;
13) alle cose poste all’aperto anche se in aree recintate;
14) da Xxxxx e Rapina di Xxxxxx, salvo quanto pre- visto al punto 3) dell’Art. 5.1 – Garanzia Base.
Art. 5.3 - Delimitazioni
Ferma la somma assicurata alla partita Con- tenuto, l’assicurazione comprende Merci di categoria diversa da quella dell’attività di- chiarata, esclusi comunque Preziosi, fino alla concorrenza del 10% della somma assicu- rata alla partita Contenuto col massimo di € 5.000,00.
Si conviene inoltre che:
1) qualora siano assicurate Merci di “catego- rie A1 e A2” come indicato nella Scheda di polizza l’Indennizzo viene corrisposto con uno Scoperto del 10% con il massimo di € 3.000,00 e detto scoperto non si applica per l’ubicazione a destinazione ufficio;
2) per ogni Sinistro e per ciascuna Annualità assicurativa, la Società non riconoscerà, in ogni caso, somme superiori a quelle assi- curate, salvo quanto previsto dall’art.1914 Codice Civile per le spese di salvataggio. In caso di Xxxxxxxx, le somme assicurate con le singole partite di polizza, si intendo- no ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in cor- so, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti, senza cor- rispondente restituzione di premio;
3) in concomitanza di due o più Scoperti previ- sti nelle condizioni di assicurazione, fatta ec- cezione per quelli relativi a Mezzi di chiusura e protezione particolari (artt. 5.6.4 - 5.7.4) e a impianti di allarme (artt. 5.7.5 - 5.7.6 - 5.7.7, 5.7.8) gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Se richiamate la Garanzie Supplementari le e Condizioni Specifiche di cui agli articoli sopra indicati, lo Scoperto massimo si intende elevato al 40%. Qualo- ra sia prevista una Franchigia, quest’ultima, verrà considerata come minimo non inden- nizzabile. Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato, conformemente all’Art. 1.9 - Al- tre Assicurazioni, senza tener conto dello Scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Art. 5.4 - Caratteristiche costruttive del Fab- bricato
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie contro il Furto all’interno di locali che i Fabbricati contenenti le cose assicurate ab- biano le pareti confinanti con l’esterno o con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune e il Tetto (qualora la linea di gronda sia situata, in verticale, ad un’altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee non- ché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall’esterno) in muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, vetrocemento ar- mato o vetro stratificato. Queste caratteristi- che non sono richieste per il Contenuto posto presso fiere e/o mostre.
Art. 5.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)
(operanti nella scelta espressamente indicata nella Scheda di polizza)
Art.5.5.1 - Furto di fissi e infissi Scelta A)
La Società rimborsa le spese sostenute a se-
guito del Furto di fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura degli elementi di transito, illuminazione, ed aerazione, di appa- recchiature di allarme e sorveglianza, di altre componenti fisse facenti parte del Fabbricato ad esclusione delle componenti in rame.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Sinistro ed entro i limiti della somma assicurata alla partita Contenuto.
Scelta B)
La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese sostenute a seguito del Furto di fissi ed infissi, intesi come i manufatti per la chiusura degli ele- menti di transito, illuminazione, ed aerazione, di apparecchiature di allarme e sorveglianza, di altre componenti fisse facenti parte del Xxxxxx- cato ad esclusione delle componenti in rame.
Art.5.5.2 - Furto Valori
In caso di Xxxxx commesso con le modalità de- scritte ai punti 1) e 4) dell’Art. 5.1 della Garanzia Base, la Società, per il solo rischio Furto ed in de- roga al punto 14) dell’Art. 5.2 - Esclusioni, assicura:
Scelta A)
I Valori riposti sotto chiave, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Con- tenuto, con il massimo di € 2.000,00 ed entro i limi- ti della somma assicurata alla partita Contenuto .
Scelta B)
I Valori custoditi in Cassaforte entro i limiti del- la somma garantita alla relativa partita.
L’assicurazione è operante nei seguenti casi:
1) quando l’autore del furto abbia violato i mezzi di custodia mediante scasso, aspor- tando comunque i Valori in uno dei modi previsti ai punti 1) e 4) oppure dell’Art. 5.1;
2) quando vi sia stata l’asportazione totale della cassaforte;
3) quando la cassaforte venga aperta con uso fraudolento di xxxxxx; per l’operatività della garanzia è condizione essenziale che l’Assi- curato provveda alla sostituzione della ser- ratura non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento.
Fermo il limite della somma assicurata per questa garanzia, sono compresi anche i Valori fuori cassaforte, sempreché custoditi sot- to chiave; questa estensione opera fino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00.
Se è Assicurato il Contenuto dell’abitazione comunicante i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti e alle condi- zioni della Scelta A).
Art. 5.5.3 - Rapina Valori all’interno dei locali La Società assicura, in deroga al punto 14) dell’Art.5.2, contro il solo rischio di Rapina di Valori:
Scelta A)
fino alla concorrenza del 10% della somma as- sicurata alla partita Contenuto con il massimo di € 2.000,00, a condizione che la Rapina sia avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel casoin cui le persone sulle quali viene fatta vio- lenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costretti a recarsi nei locali stessi.
Scelta B)
fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, a condizione che la Rapina sia avvenuta nei locali indicati in polizza anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’ester- no e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 10%. Se è assicurato il Contenuto dell’abitazione comunicante, i relativi Preziosi sono assimilati ai Valori e sono assicurati nei limiti della Scelta A).
Art. 5.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza)
Art. 5.6.1 – Portavalori
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza la perdita di Valori in conseguenza di Rapina o
Xxxxxx commessi sulla persona dell’Assicurato o Contraente o degli Addetti all’attività stessa, durante il trasferimento al domicilio dell’Assicu- rato, a banche, fornitori, clienti o viceversa, all’e- sterno del Fabbricato in cui si esercita l’attività assicurata. La garanzia è inoltre estesa al Furto:
• in seguito ad infortunio o malore della per- sona incaricata del trasporto;
• con destrezza limitatamente al caso in cui la persona incaricata abbia indosso o a portata di mano i Xxxxxx.
La garanzia si intende prestata dalle ore 6 alle ore 23 e non opera se la persona che trasporta i Valori e/o le Ricette all’esterno del Fabbricato ha età inferiore a 18 anni o superiore a 70 anni. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20%, ridotto al 10% in caso di Rapina.
Art. 5.6.2 - Aumento periodico Merci assicurate La somma assicurata per la partita Contenuto si intende aumentata, relativamente alle Merci, dell’ulteriore somma e per i mesi indicati nella Scheda di polizza.
Art. 5.6.3 - Merci trasportate
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla presente partita, indennizza i dan- ni materiali e diretti derivanti da Furto o Rapina di Merci inerenti all’attività dichiarata (esclusi Valori e Preziosi) durante il trasporto all’esterno dell’azienda, comprese eventuali soste, poste su autoveicoli di proprietà od in uso all’attività dichiarata. Nel caso in cui l’autoveicolo venga lasciato momentaneamente incustodito, la ga- ranzia opera solo a condizione che sia completa- mente chiuso e con le portiere bloccate, e non te- lonato. La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di€ 200,00.
Art.5.6.4 - Furto di Merci all’aperto con im- pianto di allarme
A parziale deroga del punto 13) dell’art.5.2 - Esclusioni, la Società, fino alla concorrenza della somma alla relativa partita, indennizza il Furto, a seguito di rottura o scasso dei sistemi di chiusura o protezione, delle Merci o prodotti inerenti all’Attività assicurata posti all’aperto
nell’ambito dell’area pertinente al complesso immobiliare in cui si trova l’azienda, compreso, se assicurato, il Deposito di Riserva. Questa ga- ranzia non è operante per Furto di:
- Valori e Preziosi;
- acciaio, alluminio, rame ed xxxxxx.
La garanzia è prestata con uno Scoperto del 20% con il minimo di € 2.500,00. Tale Xxxxxx- to sostituisce eventuali altri Scoperti previsti nel contratto.
Condizione essenziale per l’operatività della garanzia è che detta area sia:
1) fornita di illuminazione;
2) completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m. con una base in cemento o laterizi di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto anti- strappo;
3) protetta lungo tutto il perimetro con im- pianto di allarme, installato da ditta spe- cializzata e dotato dei seguenti requisiti:
a) n.1 centralina autoprotetta;
b) alimentazione secondaria che, in man- canza della rete pubblica, abbia un’xx- xxxxxxx xx xxxxxx 00 ore consecutive, al termine delle quali vi dovrà essere una capacità residua sufficiente ad azionare il dispositivo di allarme;
c) sensori di contatto su tutti i cancelli di accesso;
d) registratore di eventi (di controllo);
e) trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare dedicato e/o ponte radio con collegamento ad Istituto di Vigilanza.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
4) ad inserire il sistema d’allarme ogniqual- volta i locali rimangono incustoditi;
5) a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
6) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto al- meno una volta all’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
7) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di in- terruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessa- rie per ovviare alla non efficienza dell’im- pianto; se tale interruzione dovesse dura- re oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Qualora, in caso di Sinistro, vi fosse inosser- vanza degli obblighi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma indennizzabile a ter- mini di polizza sotto deduzione di un ulteriore Scoperto del 20% col minimo di € 300,00.
Qualora si assicurino veicoli, la garanzia è operante a condizione che siano regolarmen- te chiusi a chiave, i cristalli, se presenti, siano completamente alzati e le chiavi di avviamen- to siano riposte nei locali dell’azienda in cas- setti o armadi chiusi a chiave. Si precisa che il Furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricam- bio o di singole parti del veicolo, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiunta- mente al Furto del veicolo stesso.
Per la presente garanzia non è operante la Con- dizione Specifica “Reintegro automatico” di cui all’Art. 5.7.1 anche se richiamata nelle sche- da di polizza.
Art. 5.6.5 - Infedeltà dei dipendenti
La Società, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, indennizza le perdite derivanti da reati di Furto, Rapina, appro- priazione indebita, truffa, commessi da dipen- denti dell’Assicurato nell’esercizio delle incom- benze alle quali sono adibiti, a condizione che:
1) tanto gli atti diretti al compimento del rea- to, quanto la consumazione di esso, siano avvenuti durante la validità dell’assicura- zione;
2) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consuma-
zione;
3) il dipendente infedele sia stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la So- cietà risponderà solo se l’attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell’as- sicurazione.
Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle per- dite derivanti dalle azioni consumate ante- riormente alla scadenza dell’assicurazione, ancorché le violazioni di legge, compiute prima e dopo tale termine, siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
La garanzia è operante per la totalità dei di- pendenti, regolarmente iscritti nei libri paga obbligatori. La somma assicurata rappresen- ta il massimo che la Società è tenuta a paga- re per ciascuna Annualità assicurativa. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore dei beni sottratti, sia che facciano parte del patrimonio dell’Assicurato sia che di essi l’Assicurato debba rispondere per essergli stati affidati da terzi, dedotto il va- lore di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente e di ogni recupero. Sono esclusi dall’Indennizzo i lucri mancanti, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. L’assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipen- dente infedele, dal momento in cui l’infedeltà è scoperta, senza diritto per l’Assicurato a rimborso di premio.
Art. 5.6.6 - Spese accessorie
La Società rimborsa, se conseguenti ad un Si- nistro indennizzabile a termini di contratto, fer- mo il limite della somma assicurata alla partita Contenuto, le spese:
1) sostenute per gli onorari dei periti scelti e nominati in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri fino alla concorrenza del 2% dell’Indennizzo liquidato, col massimo di €
2.500,00 per Annualità assicurativa;
2) sanitarie, comprese quelle psicoterapeu- tiche, esclusi comunque i medicinali, con- seguenti ad infortunio subito dall’Assicu- rato o dagli Addetti a seguito di Scippo o Rapina, consumati o tentati, indennizza- bili a termini di fino alla concorrenza di € 2.000,00 per Annualità assicurativa;
3) relative ai costi del materiale e delle ope- razioni manuali e meccaniche per la rico- struzione di documenti, anche personali dell’Assicurato o degli Addetti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, di- schi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elabo- ratori elettronici fino alla concorrenza di € 5.000,00 per Sinistro;
4) necessarie e non inconsideratamente so- stenute, a seguito di forzata inattività, e documentate per:
a) pubblicizzare il riavvio dell’attività;
b) utilizzare macchinari e impianti in sosti- tuzione di quelli danneggiati o sottratti;
c) svolgere lavoro straordinario del perso- nale per il riavvio dell’attività;
d) affittare nuovi locali per il trasferimento temporaneo dell’attività;
e) rispettare altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato, escluse le penali.
Il rimborso è comunque limitato alle spese so- stenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro fino alla concorren- za di € 5.000,00 per Annualità assicurativa.
Art.5.6.7 - Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione
La Società rimborsa le spese sostenute entro 60 giorni dalla data di accadimento di un Sini- stro indennizzabile a termine della presente Sezione, per installare e/o potenziare gli im- pianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali conte- nenti le cose assicurate. Questa garanzia è pre- stata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per Annualità assicurativa.
Art.5.7 - Condizioni Specifiche
(operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza)
Art. 5.7.1 - Reintegro automatico
A parziale deroga del punto 2) dell’Art. 5.3 - Deli- mitazioni, dopo ogni Sinistro la Società provve- derà automaticamente a reintegrare la somma assicurata alle partite Contenuto, Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi, nonchè alle Garanzie supplementari, Furto di fissi ed infissi, Portavalori Aumento periodico Merci assicu- rate e Merci trasportate dello stesso importo dell’Indennizzo. I reintegri nel corso della stes- sa Annualità assicurativa non potranno essere complessivamente superiori alla somma origi- nariamente assicurata.
Su richiesta del Contraente e previo assenso della Società, si potranno concordare eventuali ulteriori reintegri con pagamento del corri- spondente premio. Qualora a seguito del Sini- stro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto dell’imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 5.7.2 - Commercio ambulante
Premesso che il Contraente/Assicurato eser- cita l’attività di commercio ambulante, come attività accessoria all’Attività esercitata, le ga- ranzie comprendono: la Rapina di Merci, Mac- chinari, Arredamento e Attrezzature inerenti all’Attività esercitata (esclusi Valori e Preziosi), quando si trovino all’aperto negli spazi ove si svolge il commercio ambulante o all’interno dell’automezzo ivi parcheggiato.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Conte- nuto con il massimo di € 1.500,00 per sinistro e con uno Scoperto del 20%.
Art.5.7.3 - Deroga alle caratteristiche costruttive A parziale deroga dell’art.5.4 – Caratteristiche costruttive del Fabbricato, si precisa che il Fabbricato contenente le cose assicurate può avere le pareti esterne e/o il Tetto costruito con robuste strutture metalliche o in lega metalli-
ca oppure costituite da pannelli prefabbricati aventi coibentazioni rivestite da materiale me- tallico. Per il solo Tetto è tollerata la copertura con tegole purché sovrastanti strutture conti- nue in fibrocemento o con materiali similari.
In caso di furto avvenuto con introduzione nei locali attraverso pareti o tetto aventi queste caratteristiche, si conviene che l’indennizzo liquidato sarà corrisposto con la detrazione di uno scoperto del 20%.
Art. 5.7.4 - Mezzi di Chiusura Particolari
A parziale deroga del punto 1) lett. a) ed e) dell’Art. 5.1 - Garanzia Base, l’assicurazione per i danni di Furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali conte- nenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordi- naria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
1) serramenti di legno pieno di spessore mi- nimo di 15 mm, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lun- ghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
2) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 cm e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm².
Nel caso in cui i mezzi di protezione e chiusura utilizzati per commettere il furto non siano con- formi a quelli sopra descritti, la garanzia Furto:
• si intenderà operante con l’applicazione di uno Scoperto del 25% qualora ricor- ra il caso previsto dal punto 1) lettera a) dell’Art. 5.1 - Garanzia Base;
• si intenderà operante con l’applicazione
di un ulteriore Scoperto del 25% qualora i casi previsti dal punto 1) lettera e) dell’Art.
5.1 - Garanzia Base;
• non sarà operante così come indicato al punto 10) dell’Art. 5.2 - Esclusioni, se l’Atti- vità esercitata rientri nella classe merceo- logica A1 o A2.
Art. 5.7.5. Impianto di allarme
Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automa- tico d’allarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale dotato almeno dei seguenti requisiti di base:
1) n° 1 centralina auto protetta;
2) n° 2 sirene autoalimentate di cui una posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;
3) un’alimentazione elettrica di soccorso che, interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
4) ad inserire il sistema d’allarme ogniqual- volta i locali rimangono incustoditi;
5) a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
6) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di in- terruzione, il Contraente/Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impian- to; se tale interruzione dovesse durare ol- tre 3 giorni, il Contraente/Assicurato,deve avvisare la Società concordando le misure del caso.
Qualora l’impianto di allarme non abbia i requisiti richiesti e/o il Contraente/Assi- curato (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma dovuta a termini di contratto pre- via deduzione del 15% di Scoperto, che ri-
xxxxx a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 15% sia ope- rante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Art. 5.7.6 - Impianto d’allarme antifurto con re- gistratore e trasmissione a distanza di eventi Si prende atto che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automa- tico d’allarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico e perimetrale, installato da ditta specializzata e dotato almeno dei seguenti requisiti di base:
1) n°1 centralina autoprotetta collocata in una posizione non raggiungibile per xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx- tificiosi o di particolare agilità personale;
2) un’alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
3) registratore di eventi (di controllo) in gra- do di memorizzare tutti i cambiamenti di stato dell’impianto;
4) trasmissione a distanza degli allarmi tra- mite linea telefonica cellulare e/o ponte radio e/o linea ISDN e/o linea ADSL.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
5) ad inserire il sistema d’allarme ogniqual- volta i locali rimangono incustoditi;
6) a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
7) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all’assistenza tecnica, al- meno una volta all’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
8) a provvedere con la massima urgenza al ri- pristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interru- zione l’Assicurato deve prendere tutte quel- le misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione
dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/ Assicurato deve avvisare la Società concor- dando le misure del caso.
Qualora l’impianto di allarme non abbia i re- quisiti richiesti e/o il Contraente/o l’Assicura- to (o chi per essi) non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma dovuta a termini di contratto previa deduzione del 25% di Scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicura- to stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata quale minimo non indennizzabile dello Scoperto.
Art. 5.7.7 - Impianto d’allarme antifurto con doppio livello di protezione
E’ condizione essenziale per l’efficacia delle presente Sezione che siano rispettati i seguen- ti requisiti:
1) i locali, contenenti le cose assicurate, sono protetti da impianto di allarme antifurto di tipo volumetrico realizzato con rivelatori antiaccecamento collocati in punti non raggiungibili per via ordinaria;
2) ogni apertura, verso l’esterno, dei locali contenenti le cose assicurate, posta a meno di quattro metri da piani accessibili e praticabili per xxx xxxxxxxxx, x protetta da rivelatori di apertura di elementi apribi- li (porte e finestre) e/o rivelatori di rottura di elementi fragili (lastre di vetro, plastica rigida, simili) installati da Ditta specializ- zata e dotati almeno dei seguenti requisiti di base:
3) n°1 centralina autoprotetta collocata in una posizione non raggiungibile per via or- dinaria;
4) alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive;
5) registratore di eventi (di controllo) in gra- do di memorizzare tutti cambiamenti di stato dell’impianto;
6) sensori in grado di fornire oltre alla se- gnalazione di allarme per intrusione, an- che:
- le manomissioni dovute ad illecita apertura dell’involucro del rivelatore o a tentativo di accecamento;
- la rimozione dalla sede d’installazione del rivelatore stesso;
- la manomissione con mezzi magnetici;
- la mancanza del segnale di sopravvi- venza del rivelatore;
7) trasmissione a distanza di un segnale di stato di ogni singolo rivelatore, tramite linea telefonica ISDN e/o ADSL e/o linea cellulare e/o ponte radio.
Il Contraente/Assicurato si obbliga:
8) ad inserire il sistema d’allarme ogniqual- volta i locali rimangono incustoditi;
9) a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
10) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all’assistenza tecnica, al- meno una volta all’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
11) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento del rivelatore in caso di urto, rottura, guasto, danneggiamento, manomissione; durante il periodo di interruzione l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorveglianza che si rendessero
necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse du- rare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concor- dando le misure del caso.
Qualora il Contraente o l’Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma dovuta a termini di con- tratto previa deduzione del 25% di Scoperto, che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operan- te in concomitanza con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Art. 5.7.8 - Impianto, d’allarme antifurto con videosorveglianza e condizioni
E’ essenziale per l’efficacia della presente Se- zione, che i locali, contenenti le cose assicurate, sono monitorati da un sistema di televisione a circuito chiuso (TVCC), costituito da telecame- re collegate a monitor locali e remoti, installato da ditta specializzata e dotato, almeno, dei se- guenti requisiti di base:
1) collegamento con un impianto di allarme antifurto avente requisiti corrispondenti a quanto indicato in polizza all’Art. 5.7.6 o 5.7.7;
2) collegamento ad un videoregistratore time-lapse (con sovrapposizione di data e ora sull’immagine); i supporti registrati de- vono essere conservati per almeno 48 ore;
3) trasmissione a distanza delle immagini, di- rettamente a centrali di telesorveglianza o teleassistenza, tramite linea telefonica ISDN o ADSL, protetta contro l’interruzio- ne dolosa;
4) la centrale di telesorveglianza deve pren- dere visione delle immagini riprese nei momenti immediatamente precedenti all’invio dell’allarme;
5) un’alimentazione elettrica di soccorso, che interviene automaticamente in mancanza della rete pubblica, in grado di alimentare autonomamente il sistema per almeno 12 ore consecutive.
Il Contraente/Assicurato, o chi per esso, si obbliga:
6) ad inserire il sistema TVCC ogniqualvolta i locali rimangono incustoditi;
7) a mantenere invariato ed efficiente l’im- pianto stesso;
8) a presentare, su richiesta della Società, Certificato di Manutenzione redatto dalla Ditta incaricata all’assistenza tecnica, al- meno una volta all’anno, comprovante che l’impianto è tenuto in perfetta efficienza;
9) a provvedere con la massima urgenza al ripristino del normale funzionamento in caso di urto, rottura, guasto, danneggia-
mento, manomissione; durante il periodo di interruzione l’Assicurato deve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sorve- glianza che si rendessero necessarie per ovviare alla non efficienza dell’impianto; se tale interruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicurato, o chi per esso, deve avvisare la Società concordan- do le misure del caso.
Qualora il Contraente o l’Assicurato, o chi per esso, non abbia adempiuto anche ad uno solo dei suindicati obblighi, la Società corrispon- derà all’Assicurato la somma indennizzabile a termini di contratto previa deduzione del 25% di Scoperto che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso. Nel caso in cui detto Scoperto del 25% sia operante in concomitanza con una Fran- chigia, questa verrà considerata quale minimo non indennizzabile dello Scoperto.
Art. 5.7.9 - Abrogazione dello Scoperto per Merci di Categoria A1 e A2 (come da scheda di polizza)
Si intende abolito lo Scoperto previsto al punto 3) dellA’ rt. 5.3 per le Merci di “categoria A1 e A2”.
Art. 5.7.10. - Inserimento dello Scoperto per Merci di categoria B1-B2-C1-C2-D1-D2 (come da scheda di polizza)
Si conviene che l’Indennizzo liquidato a seguito di Sinistro alla partita Contenuto, limitatamen- te alle garanzie descritte all’Art. 5.1, sarà corri- sposto con la detrazione di uno Scoperto pari al 10% con il minimo di € 250,00.
In caso di concomitanza di più Scoperti, si appli- ca il disposto previsto dal punto 5) dell’Art. 5.3.
Art. 5.7.11 - Pluralità Aziende assicurate
Si conviene che, per uno o più sinistri che abbia- no colpito le ubicazioni dell’azienda assicurata indicate nella Scheda di polizza, la garanzia per la partita Contenuto è prestata fino alla con- correnza annua del “limite aggregato annuo” indicato nella scheda di polizza.
Per ciascun Sinistro, la Società non corrispon- derà somma superiore a quella assicurata per la singola ubicazione dell’azienda.
6. SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
Art.6.1 - Garanzia base
La Società indennizza:
− la perdita di Margine di contribuzione do- vuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
− le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo fine di evitare o contenere la riduzione dei Ri- cavi di vendita,
conseguenti all’interruzione forzata a se- guito di sinistro indennizzabile dall’attività esercitata verificatasi nella sezione Incendio, anche qualora detto sinistro non risulti inden- nizzabile per effetto di una Franchigia.
Sono inoltre comprese in garanzia:
1) Perdite conseguenti a disposizioni delle autorità
La Società risponde anche della perdi- ta derivante da provvedimenti imposti dell’Autorità che precludono l’eccesso all’insediamento assicurato e colpito da sinistro indennizzabile a termini della Se- zione Incendio per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane.
Si intendono comunque esclusi i danni ve- rificatisi in occasione di atti di terrorismo.
2) Impedimento e difficoltà di accesso
La Società risponde anche della perdita effettiva derivante da impossibilità par- ziale o totale di accesso all’insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 4 settimane causata da un si- nistro che abbia colpito altre cose site nel- le vicinanze dell’insediamento stesso ma non assicurate con la presente polizza né detenute a qualunque titolo dall’Assicura- to e purché l’evento che ha originato il pre- detto sinistro sia garantito dalla presente polizza.
Si intendono comunque esclusi i danni ve- rificatisi in occasione di atti di terrorismo.
Art. 6.2 - Esclusioni
La Società non risponde delle perdite o delle spese:
1) conseguenti ad un sinistro, ancorchè in- dennizzabile a termini della Sezione In- cendio causato da Danni elettrici e mec- canici, danni a Merci in refrigerazione (anche con impianto di allarme) salvo che non ne sia scaturito incendio o esplosio- ne.
2) conseguenti a prolungamento ed esten- sione dell’inattività causati da:
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) provvedimenti imposti dall’autorità salvo quanto indicato all’art. 6.1.1;
c) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o dan- neggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
d) mancata disponibilità da parte dell’As- sicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle mac- chine o degli impianti danneggiati o di- strutti.
Art. 6.3 - Delimitazioni
Se la interruzione di attività è conseguente a sinistro indennizzabile ai sensi della sezione Incendio in conseguenza di:
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sa- botaggio
- eventi atmosferici, sovraccarico neve, grandine
resta convenuto che in nessun caso la Socie- tà sarà tenuta a indennizzare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo di assicurazione, importo superiore al 70%
della somma assicurata, ridotto al 50% per il sovraccarico neve.
Art. 6.4 - Riserve di magazzino
Se al verificarsi di un sinistro, l’Assicurato per contenere la riduzione del Margine di contri- buzione, ricorre all’utilizzo di scorte a magaz- zino, compresi i pezzi di ricambio, la liquida- zione del danno sarà effettuata prevedendo:
1) il rimborso dei costi per la ricostruzione del livello delle scorte di magazzino, com- presi i pezzi di ricambio, al giorno del sini- stro;
2) l’eventuale perdita della produzione e/o del Margine di contribuzione causata dal- la mancanza e/o riduzione delle scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò entro i limiti della perdita evitata con l’utilizzo delle scorte, compresi i pezzi di ricambio a magazzino.
In tal caso, nel conteggio del periodo di inden- nizzo si terrà conto che questo potrà avere un inizio posticipato rispetto alla data del sinistro per effetto dell’autonomia garantita dalle riserve di magazzino. Pertanto il perio- do di indennizzo sarà calcolato a partire dal primo giorno in cui si verifica l’effettiva ridu- zione del Margine di contribuzione a seguito dell’esaurimento e/o della riduzione delle scorte.
Art. 6.5 - Aggiornamento della somma da as- sicurare - Obblighi di comunicazione
Entro trenta giorni dalla data di approvazio- ne del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l’Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione, il ri- sultato (utile o perdita) dell’esercizio appena trascorso e la nuova Somma Assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione. Al ricevimento di tali dati la Società, emetterà un’appendice, valida fino a nuova successiva comunicazio- ne, in cui verranno indicati:
1) la nuova somma assicurata;
2) l’ammontare del premio per l’annualità as- sicurativa futura, calcolato sulla base della nuova Somma Assicurata;
3) l’eventuale importo di conguaglio per l’an- nualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assi- curata e la precedente applicando il tasso previsto in polizza e nel caso di differenza positiva dell’imposta vigente al momento del pagamento.
Qualora il Contraente non comunichi il Margi- ne di contribuzione nei termini sopra indicati, il risultato dell’esercizio e la nuova Somma Assicurata, la Società fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la co- municazione suddetta, avrà facoltà di risol- vere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile a mezzo racco- mandata con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia della risoluzione, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Clausola di aggiustamento
Premesso che il Margine di contribuzione può subire variazioni rispetto a quanto assicura- to, la Società, a condizione che il Contraente e/o l’Assicurato adempia nei tempi previsti all’obbligo di comunicazione del risultato di esercizio, si obbliga a ritenere garantito un aumento sino al 20% della somma assicura- ta indicata nella scheda di polizza, anche agli effetti dell’art. 6.8 – Limite Massimo di Inden- nizzo.
Art. 6.6 - Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro la Somma Assicu- rata risulta inferiore al Margine di contribu- zione relativo all’ultimo bilancio d’esercizio approvato almeno trenta giorni prima del si- nistro, l’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 20 lettera a) e b) sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
La somma assicurata tiene conto, al momento del sinistro della clausola di aggiustamento.
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
Art.6.7 - Franchigia
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari 5/365 della Somma Assicurata.
Art. 6.8- Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che av- vengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.
La somma assicurata tiene conto, al momento del sinistro della clausola di aggiustamento.
Art. 6.9 - Cessazione del rischio. Inoperativi- tà della garanzia
La garanzia prestata con la presente Sezione
diviene inoperante al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
1) ammissione dell’azienda alla procedura di fallimento o ad altra procedura concor- suale o, comunque, il ricorso a procedura prevista dalla Legge Fallimentare;
2) messa in liquidazione o cessazione dell’azienda;
3) cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda stessa;
In tutti i casi, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso è dovuto per intero alla Società.
7. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 7.1 - Garanzia Base - R.C.T.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza ed alle condizioni che seguo- no, di quanto sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggia- menti a cose, in conseguenza di un fatto ine- rente allo svolgimento dell’Attività esercitata. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispon- dere.
A titolo esemplificativo e non limitativo, la ga- ranzia comprende l’esercizio delle seguenti at- tività:
a) uso di macchine automatiche per la distri- buzione di cibi e bevande in genere, posti all’interno dei locali dell’azienda assicurata;
b) esercizio di mense e spacci aziendali inter- ni, esclusivamente per la somministrazio- ne di cibi e bevande;
c) servizi di vigilanza effettuati con guardiani anche armati e/o con cani;
d) servizi sanitari aziendali prestati in ambu- latori, infermerie e punti di pronto soccor- so all’interno dell’azienda assicurata;
e) servizio antincendio interno o intervento degli Addetti per tale scopo;
f) partecipazione dell’Assicurato a mostre, fiere, mercati ed esposizioni, compreso il rischio derivante dall’ allestimento e smontaggio degli stand; nel caso in cui allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato in qualità di committente;
g) organizzazione di visite guidate all’interno dell’azienda assicurata, corsi di aggiorna- mento professionale, convegni, seminari e gite aziendali;
h) proprietà, uso, possesso, detenzione di cani;
i) pulizia e manutenzione dei locali.
l) mancata o insufficiente segnalazione dei cantieri.
L’assicurazione comprende, altresì, le seguenti garanzie:
1) Impiego veicoli
La garanzia comprende la responsabilità civi- le derivante all’Assicurato da:
a) uso e circolazione di biciclette, anche a pedalata assistita, o ciclo furgoncini senza motore;
b) proprietà ed uso di veicoli a motore, macchine anche semoventi, macchinari ed impianti speciali e mezzi di solle- vamento in genere, con esclusione dei danni alle persone trasportate, purché gli stessi siano azionati o condotti da persona abilitata a norma delle disposi- zioni in vigore e che abbia compiuto il 16° anno di età; resta ferma l’esclusione di cui al punto 12) dell’Art. 7.2 - Esclusioni;
c) committenza, ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati ai ter- zi dai suoi Addetti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 Kg che non siano di proprietà o in usufrutto all’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locate. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate purché su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esauri- mento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il condu- cente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del Sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
2) Danni da interruzione di attività
La garanzia è estesa ai danni da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, di attività industriali, artigianali, commer- ciali, professionali, agricole o di servizi, purché
conseguenti ad un Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale di polizza per Sinistro e per Periodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di
€1.500,00.
3) Danni da operazioni di carico o scarico
A parziale deroga del punto 11) dell’Art. 7.2 – Esclusioni, la garanzia, durante le operazioni di carico o scarico, comprende i danni:
a) a mezzi di trasporto sotto carico o scarico e ai veicoli (anche di proprietà dei prestatori di lavoro dell’Assicurato) in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni con l’applicazione di una Franchigia di € 150,00 per ciascun mezzo danneggiato;
b) alle cose che si trovano nell’ambito di ese- cuzione delle suddette operazioni negli spazi di pertinenza dell’AZIENDA ASSICU- RATA, con l’applicazione di una Franchigia di € 200,00.
Restano, in ogni caso, esclusi dalla copertura assicurativa i danni:
• a cose che si trovano su mezzi di traspor- to soggetti e non soggetti ad operazioni di carico o scarico;
• a cose movimentate, sollevate, caricate, scaricate;
• conseguenti a mancato uso.
4) Autoveicoli e motoveicoli posteggiati
La garanzia è operante per i danni cagionati ad autoveicoli e motoveicoli di clienti, fornitori, dipendenti posteggiati negli spazi di pertinen- za dell’azienda assicurata adibiti a parcheggio, esclusi i danni da Furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.
Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettua- to con l’applicazione della Franchigia di € 200,00 per Sinistro.
La garanzia non opera per le attività di auto- rimessa e di rimessa di imbarcazioni, moto e cicli, camper, roulottes.
5) Operazioni di prelievo, rifornimento, conse- gna, installazione, manutenzione e riparazione presso terzi - Garanzia postuma da installazio- ne, manutenzione, riparazione
La garanzia, nell’ambito dell’Attività esercitata, comprende:
1) i danni provocati durante l’esecuzione di lavori di prelievo, rifornimento, consegna, installazione, manutenzione o riparazione presso terzi; a parziale deroga del punto
20) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, sono altresì compresi i danni da Incendio provocati du- rante la suddette operazioni. Sono altresì compresi i danni ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi. Limitata- mente ai danni a cose, la garanzia è pre- stata con uno Scoperto del 10% col mini- mo di € 500,00 sino alla concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza di RCT col massimo di € 500.000,00;
2) a parziale deroga del punto 17) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia è operante per la re- sponsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a terzi, dopo il compi- mento dei lavori di installazione, (se previ- sti nella descrizione dell’attività) manuten- zione e riparazione di cose, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione dei lavori stessi attinenti l’Attività esercitata. La garanzia è operante a condizione che:
a) i lavori siano stati effettuati durante il periodo di validità del contratto;
b) il danno si sia manifestato non oltre 180 giorni dall’esecuzione dei lavori e, co- munque, non oltre la data di scadenza del contratto;
c) la denuncia del Sinistro pervenga alla Società durante il periodo di validità dell’assicurazione.
Sono esclusi dalla garanzia:
• i danni derivanti da vizio o da difetto ori- ginario dei prodotti venduti, da chiunque fabbricati;
• i danni derivanti da inidoneità delle cose all’uso cui sono destinate;
• i danni cagionati da mancato o intempe- stivo intervento di manutenzione.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nella scheda di polizza col massimo di € 500.000,00 per Sinistro.
Relativamente ai danni a cose la garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 20% col minimo di € 250,00.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia:
a. i lavori di autoriparazione di cui all’Art. 1 del- la Legge n°122/92 e successive modifiche.
b. le attività soggette al D.M. 37/2008 (ri- ordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici).
c. i danni alle cose oggetto di installazione, manutenzione o riparazione e le spese per le relative riparazioni o sostituzioni nonchè i danni conseguenti al loro man- cato uso.
6) Errato trattamento dei dati personali
La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decre- to Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione de dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, per Per- dite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazio- ne, elaborazione, conservazione, utilizzo, comu- nicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comporta- mento illecito continuativo.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale di polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00.
Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga del punto 4) dell’Art. 7.2 - Esclu- sioni, i dipendenti sono parificati a terzi.
7) Danni da somministrazione e vendita di pro- dotti
A parziale deroga del punto 17) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, l’assicurazione comprende i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, co- munque, durante il periodo di validità dell’assi- curazione, dai prodotti somministrati o venduti direttamente al Consumatore presso l’azienda assicurata o in occasione di partecipazione a fiere, mostre, manifestazioni, mercati e/o di- mostrazioni.
Questa garanzia, a parziale deroga del punto 18) dell’Art. 7.2 - Esclusioni comprende anche i danni dovuti a difetto originario del prodotto limitata- mente a:
a) generi alimentari di produzione propria;
b) preparati erboristici di produzione propria.
Sono esclusi i danni:
a) relativi alla distribuzione di carburante;
b) da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
c) conseguenti a mancato uso o mancata di- sponibilità;
d) subiti dalle cose stesse, nonché le spese per le relative riparazioni o sostituzioni.
Per questa garanzia il massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per Periodo assicurativo.
8) Rivalsa Inps ex legge 222/1984 L’assicurazione R.C.T. vale anche per le surroghe esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modi- fiche ed integrazioni.
9) Responsabilità civile personale degli Ad- detti
L’assicurazione R.C.T. comprende anche la re- sponsabilità civile personale degli Addetti, così come definiti a termini del contratto nel Glossario, per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi nello svol- gimento delle loro mansioni inerenti l’Attività esercitata.
Rientra nel novero degli Addetti anche la perso- na che, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di componente del servizio di prevenzione e pro- tezione in qualità di responsabile, addetto, me- dico competente nominato dal datore di lavoro o rappresentante per la sicurezza per conto dei lavoratori.
Ai fini della presente garanzia e limitatamen- te ai danni dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime ex Art. 583 Codice Penale, gli Addetti vengono considerati terzi tra loro sempre che sia operante la Garanzia Supplementare Opzionale di cui all’Art. 7.4.1 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro
- R.C.O./R.C.I.
La garanzia non comprende:
a) i danni subiti dall’Assicurato/Contraente;
b) i danni provocati da persone non rientranti nella definizione di “Addetti”, della cui ope- ra l’Assicurato si avvalga nell’esercizio del- la propria attività.
10) Xxxxx causati da non dipendenti che par- tecipano ai lavori - Cessione di lavori in subap- palto – Rapporti con Professionisti
A parziale deroga del punto 16) dell’Art.7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. comprende la re- sponsabilità civile derivante all’Assicurato:
• per danni provocati da altre persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicu- rato della cui opera lo stesso si avvalga nello svolgimento dell’Attività esercitata. esclusi comunque i lavoratori assunti da un’agenzia di somministrazione del lavoro o in rapporto di collaborazione a progetto
• per i danni cagionati a terzi dalle ditte su- bappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto dell’As- sicurato stesso. La presente estensione di garanzia è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano ineren- ti all’attività esercitata e non superino complessivamente il 30% del fatturato dell’intera attività dell’Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, la
Società risponderà del danno in proporzio- ne al minor premio percepito.
• per i danni provocati da Professionisti del- la cui opera lo stesso si avvalga nello svol- gimento dell’attività esercitata.
11) Xxxxx subiti da non dipendenti e subappal- tatori
A parziale deroga di quanto previsto al punto 5) dell’Art.7.2 - Esclusioni l’assicurazione compren- de la responsabilità civile derivante all’Assicu- rato, limitatamente alla morte o lesioni gravi o gravissime come definite dall’Art. 583 Codice Penale, per i danni subiti da:
• i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali dell’Assicurato o che in via oc- casionale possono partecipare a lavori complementari all’attività oggetto dell’as- sicurazione, nonché i clienti che occasio- nalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico.
• gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti xxxxxx- strativi tecnici, legali ed altri liberi profes- sionisti in genere;
• titolari e dipendenti delle ditte alle quali l’As- sicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condi- zione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 30% del fat- turato dell’intera attività dell’Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, la Società risponderà del danno in propor- zione al minor premio percepito.
La garanzia non comprende le malattie pro- fessionali.
12) Conduzione del Fabbricato - Antenne, insegne
a) Conduzione del Fabbricato
La garanzia R.C.T. è estesa, alle condi- zioni che seguono, alla responsabilità derivante all’Assicurato in relazione
alla conduzione dei Fabbricati, inclusi i relativi impianti e dipendenze, di strade e viali privati, dei cortili, dei terreni e/o delle strutture fisse purché utilizzati per l’esercizio dell’attività. Rientrano in garanzia, a titolo esemplificativo, i dan- ni derivanti da:
• manutenzione ordinaria
• mancata rimozione di neve o ghiaccio
b) Xxxxxxx, insegne
La garanzia R.C.T. comprende la respon- sabilità derivante all’Assicurato in rela- zione alla caduta dell’antenna o parabo- la radio telericevente (centralizzata e non), nonché alla proprietà, uso e manu- tenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e vetrinette espositive fisse, con esclusione dei danni al Tetto sul qua- le gli stessi sono fissati o installati; nel caso in cui la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’ Assicurato in qualità di committente.
Art. 7.2 - Esclusioni
Non sono considerati “terzi” ai fini dell’assicu- razione R.C.T.
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché i componenti il suo nucleo familia- re risultanti dal certificato anagrafico di “Stato di famiglia”;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto precedente;
3) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualifi- cabili come controllanti, controllate o colle- gate, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile nonché gli amministratori delle medesime;
4) gli Addetti all’Attività esercitata che subi- scano il danno in occasione di lavoro;
5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato,
subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
L’assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non com- prende i danni:
6) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessio- ne con fenomeni di trasmutazione del nu- cleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7) derivanti da presenza, uso, contaminazio- ne, estrazione, manipolazione, lavorazio- ne, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
8) conseguenti o derivanti dall’ emissione o generazione di onde e campi elettroma- gnetici;
9) conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutina- mento, tumulti popolari, terrorismo, sa- botaggio e da tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché da incidenti dovuti a ordigni di guerra.
L’ assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:
10)da Furto; sono assicurabili mediante espressa pattuizione contrattuale i danni a cose portate dai clienti (Garanzia Sup- plementare Opzionale 7.4.6) ed i danni da Furto (Garanzia Supplementare Opziona- le 7.4.5);
11) alle cose che l’Assicurato abbia in conse- gna o custodia o detenga a qualsiasi titolo nonchè a quelle movimentate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate;
12) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti
a motore e da impiego di aeromobili;
13) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle di- sposizioni in vigore o che non abbia com- piuto il 16° anno di età;
14) alle cose in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
15) conseguenti a: inquinamento dell’atmo- sfera, anche se causato da esalazioni fumogene o gassose; inquinamento, infil- trazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; al- terazioni od impoverimento di falde acqui- fere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Sono assicurabili, mediante espressa pattuizione contrattuale, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo (Garanzia Supplementare 7.4.16);
16) cagionati da persone non rientranti nella de- finizione di Xxxxxxx e della cui opera l’Assicu- rato si avvalga nell’esercizio dell’attività;
17) cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto pre- visto ai punti 5) e 7) dell’Art.7.1 - Garanzia Base;
18) dovuti a difetto originario delle cose ven- dute, consegnate e/o somministrate, sal- vo quanto previsto al punto 7) dell’Art.7.1
- Garanzia Base;
19) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, fra- namento o vibrazioni del terreno, da qual- siasi causa provocati, nonché determinati da scavi e reinterri;
20) a cose altrui derivanti da Incendio;
21) da terremoti, Inondazioni, Alluvioni ed eru- zioni vulcaniche;
22) determinati da umidità, stillicidio, insalu- brità dei locali in cui viene svolta l’Attività esercitata e quelli da rigurgito di fogna;
23) consistenti in risarcimenti a carattere
punitivo (es.: punitive or exemplary dama- ges) e/o sanzionatorio;
24) derivanti a seguito di malattia già mani- festatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongifor- me (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
25) derivanti da prodotti geneticamente mo- dificati;
26) derivanti da responsabilità volontaria- mente assunte dall’Assicurato e non diret- tamente derivantigli dalla legge;
27) di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 bis e 1786 del Codice Civile;
28) proprietà del fabbricato.
Art. 7.3 - Delimitazioni
Art. 7.3.1 - Massimale per Sinistro
In caso di Sinistro che interessi contempora- neamente le garanzie di R.C.T. ed R.C.O./R.C.I. previste in polizza, la Società non risarcirà complessivamente somme superiori all’impor- to indicato nella Scheda di polizza relativo alla Responsabilità civile per l’attività assicurata.
Art. 7.3.2 - Pluralità di assicurati
Il massimale stabilito nella scheda di polizza per ciascuna delle garanzie resta, ad ogni ef- fetto, unico anche nel caso di corresponsabili- tà di più assicurati tra di loro per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento.
Art. 7.3.3 - Validità territoriale
L’assicurazione di Responsabilità civile verso terzi opera per i danni che avvengono in tutti i Paesi europei.
Limitatamente alla garanzia prevista alla lette- ra f) dell’Art. 7.1 (partecipazione a mostre e fie- re), e per i viaggi d’affari sono compresi i danni avvenuti nel mondo intero, ferma l’esclusione al punto 23) dell’Art. 7.2 (per quanto dovuto per risarcimenti a carattere punitivo e/o sanziona- torio).
L’assicurazione per la garanzia supplementare
Proprietà del Fabbricato se prestata, vale per i danni che avvengono nel territorio della Re- pubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
L’assicurazione per la Responsabilità civile ver- so i prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I.- vale per i danni che avvengono in tutto il mondo.
Art. 7.4 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza)
Art. 7.4.1 - Responsabilità civile verso presta- tori di lavoro - R.C.O./R.C.I.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi delle disposizioni di legge discipli- nanti l’azione di rivalsa esperita dall’INAIL per gli infortuni subiti dai prestatori di la- voro da lui dipendenti e dai soci a respon- sabilità limitata nonché gli associati in partecipazione;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risar- cimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1) o eccedenti gli stessi, cagionati ai prestatori di lavoro da lui dipendenti, ai soci a responsabilità limi- tata e agli associati in partecipazione, per infortuni da cui sia derivata morte o invali- dità permanente. Tale garanzia è prestata con l’applicazione della Franchigia fissa di
€ 2.500,00 per ciascuna persona infortu- nata;
3) per gli infortuni subiti dai prestatori di la- voro dipendenti dell’Assicurato, dai soci a responsabilità limitata e dagli associati in partecipazione non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, che subiscano danni in occa- sione di lavoro o di servizio;
4) la garanzia di cui al punto 1) si estende anche a titolari, soci a responsabilità illi- mitata, ai familiari coadiuvanti ed ai legali
rappresentanti.
La garanzia non comprende le malattie pro- fessionali.
- Buona fede INAIL
Premesso che l’assicurazione R.C.O./R.C.I. è prestata per il personale per il quale è instaurato un rapporto giuridico di lavoro conferma alla normativa in vigore, l’assicu- razione di responsabilità civile verso i pre- statori di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni conserva la propria validità anche se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non è in regola con gli obblighi di cui sopra purché ciò derivi da erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
- Rivalsa Inps ex Legge 222/1984 L’assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le surroghe esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 7.4.2 - Lavoratori a progetto (“Legge Biagi”) La garanzia è prestata per i lavoratori a progetto e/o altri rapporti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (attuazione della legge delega 14 febbraio 2003), n.30 - cosiddette “Leg- ge Biagi” e successive modifiche e integrazioni. Premesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambito della propria attività di:
1) lavoratori a progetto
2) prestatori di lavoro assunti da un’agenzia di somministrazione di lavoro
3) altri lavoratori atipici assunti con contrat- to stipulato nell’ambito e nel rispetto del suddetto Decreto Legislativo
4) stagisti, corsisti
l’assicurazione, a parziale deroga del punto 16) dell’Art.7.2 - Esclusioni, comprende la respon- sabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati o subiti dalle suddette persone a con- dizione che la loro contemporanea presenza in azienda non sia superiore al 30% (arroton- dato all’unità superiore) del numero Addetti dichiarato in polizza.
La garanzia si intende operante nell’ambito della garanzia R.C.O./R.C.I., per i danni corporali
subiti dalle persone per le quali l’Assicurato ha l’obbligo di legge di iscrizione all’I.N.A.I.L. E’ inve- ce operante nell’ambito della garanzia R.C.T. per gli altri soggetti.
La garanzia è valida a condizione che i rappor- ti di lavoro di cui alle persone elencate ai pre- cedenti punti risultino da regolare contratto. Anche l’assicurazione di cui al punto 9) dell’Art.
7.1 - Garanzia Base è estesa ai soggetti sopra elencati.
Art. 7.4.3 - Malattie professionali
In deroga a quanto previsto dalla Garanzia Sup- plementare Opzionale Art. 7.4.1 - Responsabili- tà civile verso prestatori di lavoro - R.C.O./R.C.I., l’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro dipendenti è estesa al ri- schio delle malattie professionali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.
Tale estensione è efficace a condizione che la ma- lattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizzae sia conseguenza difat- ti colposi commessi e verificatisi per la prima vol- ta durante il periodo divalidità dell’assicurazione. La garanzia non opera:
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale, precedentemente indennizza- ta o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
- per le malattie professionali che si manife- stino dopo un Anno dalla data di cessazio- ne della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi e/o connesse alla lavorazione dell’a¬mianto e/o per i casi di contagio da virus HIV;
- per le malattie professionali riconducibili o connesse a situazioni di mobbing, discri- minazione razziale, sessuale o religiosa;
- per i prestatori di lavoro non più in servizio al momento della sottoscrizione del pre- sente contratto.
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari al 50% di
quello prevista nella scheda di polizza. Tale massimale rappresenta la massima espo- sizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o originati dal medesimo tipo di malattia professionale.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza solu- zione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazione vale anche per malattie manifestatesi dopo la cessazio- ne della polizza sostituita (entro un Anno dalla cessazione stessa) ma che siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della poliz- za sostituita e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali e delle garanzie prestate dalla/e polizza/e sostituite e solo per i sinistri non più garantiti dalla/e stessa/e.
Art. 7.4.4 - Ricorso terzi da Incendio
Ferma l’esclusione al punto 11) dell’Art. 7.2 Esclusioni ed, a parziale deroga del punto 20) del medesimo articolo, l’assicurazione è ope- rante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati a cose di ter- zi derivanti da Incendio. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Pe- riodo assicurativo con uno Scoperto del 10% con un minimo non indennizzabile di € 500,00. Sono esclusi i danni derivanti dalle attività svolte presso terzi.
Qualora per lo stesso rischio esista altra analo- ga copertura assicurativa, la presente garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza.
Art. 7.4.5 - Danni da Furto
A parziale deroga di quanto previsto al punto
10) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni da Furto cagionati a ter- zi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impianti e/o macchinari e/o strutture e/o attrezzature e/o veicoli di proprie- tà dell’Assicurato o in locazione allo stesso.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 10.000,00 per Periodo assicurativo con una Franchigia di € 500,00.
Art. 7.4.6 - Xxxxx a cose portate dai clienti
A parziale deroga di quanto previsto al punto
10) dell’Art.7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile per sottrazione, di- struzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, con la precisazione che i componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati unico cliente.
Restano comunque esclusi i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, nonché Valori, Preziosi, veicoli, natanti e cose in essi conte- nute.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 5.500,00 per anno con l’applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo non indennizza- bile di € 250,00.
Art. 7.4.7 - Cessione di lavori in subappalto
Le garanzie di cui ai punti 10) e 11) dell’Art. 7.1 - Garanzia Base sono prestate a condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino com- plessivamente il 60% del fatturato dell’intera attività dell’Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, la Società risponderà del danno in proporzione al minor premio percepi- to.
Art. 7.4.8 - Danni a cose oggetto di lavorazione A parziale deroga di quanto previsto ai punti 11) e 14) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni alle cose in consegna e custodia o sottoposte a lavorazione. Restano in ogni caso esclusi i danni alle parti direttamente interessate alla lavorazione e quelli alle cose movimentate (sollevate, caricate e scaricate). La garanzia è prestata con l’applicazione di Scoperto del 20% col minimo non indennizza- bile di € 500,00 con il massimo indennizzo di € 10.000,00 per Periodo assicurativo.
Art. 7.4.9 - Danni alle cose movimentate
A parziale deroga di quanto previsto al punto
11) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, l’assicurazione è ope- rante per i danni alle cose movimentate (solle- vate, caricate, scaricate) nell’ambito dell’azien- da assicurata o di terzi.
La garanzia è prestata con l’applicazione di uno Scoperto del 20% con il minimo di € 500,00 con il massimo Indennizzo di € 15.000,00 per Periodo assicurativo.
Art. 7.4.10 - Danni a condutture ed impianti sotterranei – Danni da cedimento o franamen- to del terreno – Scavi e reinterri
A parziale deroga di quanto previsto al punto 19) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia RCT è operan- te per la responsabilità civile derivante all’Assi- curato per i danni:
• a condutture ed impianti sotterranei;
• a fabbricati e cose in genere, dovuti a cedi- mento o franamento del terreno, a condi- zione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tec- niche sostitutive;
• determinati da lavori di xxxxx e reinterro, purché verificatisi entro trenta giorni dalla consegna dei lavori al committente. I dan- ni in superficie sono compresi in garanzia, purché manifestatisi entro tale periodo, ed imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 50.000,00 per periodo assicurativo con uno scoperto del 10% con il minimo non indenniz- zabile di € 1.500,00.
Art. 7.4.11 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori) A parziale deroga di quanto previsto al punto
17) lettera b) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, la garan- zia è operante per la responsabilità civile deri- vante all’Assicurato per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l’ultimazione dei lavori di installazione e/o manutenzione e/o riparazione di impianti, effettuati nel periodo di validità del contratto.
La garanzia è prestata per le attività previ- ste dal D.M. 37/08 e purché l’Assicurato sia in
possesso dell’abilitazione richiesta dallo stes- so D.M. all’Art. 3, con esclusione comunque dell’attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili ed assimilabili. La garanzia è operante a condizione che:
• i danni si siano verificati in vigenza di con- tratto e comunque entro cinque anni dall’e- secuzione dei lavori;
• la denuncia di sinistro pervenga alla Socie- tà durante il periodo di validità dell’assicu- razione.
Relativamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza di € 500.000,00 per periodo as- sicurativo.
Relativamente ai danni a persone la garanzia è prestata per l’intero massimale indicato nella scheda di polizza, previsto per la responsabilità civile dell’attività aziendale.
Restano comunque esclusi dalla garanzia:
a) i danni derivanti da vizio o difetto origi- nario dei prodotti installati e da chiunque fabbricati, nonché i danneggiamenti alle cose installate;
b) qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione delle cose installate, nonché i danni conseguenti al loro mancato uso;
c) i danni derivanti da inidoneità degli im- pianti o delle opere installate, riparate o manutentute, nonché dalla loro mancata rispondenza all’uso a cui sono destinati;
d) i danni cagionati da mancato o intempesti- vo intervento di manutenzione.
Nel caso di interruzione del rapporto assicura- tivo conseguente a cessazione da parte dell’As- sicurato dell’attività per motivi diversi da falli- mento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l’Assicurato – previo paga- mento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifi- ca polizza - di poter disporre di un’ulteriore ga- ranzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può es- sere presentata, in caso di decesso dell’Assicu- rato, anche dai suoi eredi.
Tale richiesta dovrà essere presentata alla
Società entro 90 giorni dalla cessazione dell’attività.
polizza. La garanzia opera nei limiti dei mas- simali della polizza sostituita e solo per i sini- stri non più garantiti dalla stessa.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza solu- zione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della po- lizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente
Art. 7.4.12 - Responsabilità civile postuma per le attività previste dal Decreto Ministeriale n. 37/2008 (installatori, manutentori, riparatori)
- estensione
Il termine di cinque anni di cui alla garanzia prevista all’articolo precedente, che si intende esplicitamente richiamata, è elevato a dieci anni. Fermo il resto.
Art. 7.4.13 - Autofficine, Responsabilità civile postuma degli autoriparatori (Legge n. 122 del 5 febbraio 1992)
A parziale deroga di quanto previsto al punto 17 dell’Art. 7.2 - Esclusioni, limitatamente agli Assi- curati che effettuano lavori di autoriparazione di cui all’Art. 1 della Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di autoriparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l’ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità del con- tratto, dai veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti ad installazione o manutenzione.
Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 e fino alla concorrenza di € 300.000,00 per annualità assicurativa.
Relativamente ai danni a persone, la garanzia è prestata per l’intero massimale indicato nel- la scheda di polizza previsto per la responsa- bilità civile dell’attività aziendale.
La garanzia assicurativa è operante condizio- ne che:
• l’Assicurato risulti in possesso dell’abilita-
zione richiesta dalla legge;
• i danni si siano verificati in vigenza di con-
tratto e comunque entro due anni dall’ese- cuzione dei lavori;
• la denuncia di sinistro pervenga alla Socie- tà durante il periodo di validità dell’assicu- razione.
La garanzia assicurativa, limitatamente ai danni che si verifichino nel luogo dove si eser- cita l’attività ed a parziale deroga di quanto previsto al punto 14) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, è estesa inoltre ai danni subiti dal veicolo in riparazione o manutenzione con l’applica- zione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo risarcimento di € 20.000,00 per sinistro ed € 40.000,00 per an- nualità assicurativa.
Restano comunque esclusi i danni:
• alle parti direttamente oggetto della ri- parazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
• da incendio e da furto anche se conse- guenti a mancato o insufficiente funziona- mento di impianti antincendio e antifurto;
• da mancato uso o disponibilità del veicolo;
• derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.
Nel caso di interruzione del rapporto assicura- tivo conseguente a cessazione da parte dell’As- sicurato dell’attività per motivi diversi da falli- mento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l’Assicurato – previo paga- mento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifi- ca polizza - di poter disporre di un’ulteriore ga- ranzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può es- sere presentata, in caso di decesso dell’Assicu- rato, anche dai suoi eredi e dovràesserepresen- tata alla Società entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione dell’attività.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima vol- ta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel cor-
so di validità della presente polizza. La garan- zia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.
Art. 7.4.14 - Autofficine e annessi distributori di carburante, stazioni di servizio, stazioni di lavaggio automatico
A parziale deroga di quanto previsto ai punti
14) e 17) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, limitatamente agli Assicurati che effettuano lavori di auto- riparazione di cui all’Art. 1 della Legge n° 122 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, la garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di autoriparatore, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti), dopo l’ultimazione dei lavori effettuati nel periodo di validità del contratto, dai veicoli a motore ripa- rati, revisionati o sottoposti ad installazione o manutenzione.
Relativamente ai dannia cose, la garanzia è pre- stata con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di e 500,00 e fino alla concorren- za di e 300.000,00 per annualità assicurativa. Relativamente ai danni a persone, la garanzia è prestata per l’intero massimale indicato nella scheda di polizza previsto per la responsabilità civile dell’attività aziendale.
La garanzia assicurativa è operante a condi- zione che:
• l’Assicurato risulti in possesso dell’abilita- zione richiesta dalla legge;
• i danni si siano verificati in vigenza di con- tratto e comunque entro 2 anni dall’esecu- zione dei lavori;
• la denuncia di Xxxxxxxx pervenga alla So- cietà durante il periodo di validità dell’as- sicurazione.
La garanzia assicurativa, limitatamente ai danni che si verifichino nel luogo dove si esercita l’at- tività ed a parziale deroga di quanto previsto al punto 14) dell’Art. 7.2 - Esclusioni, è estesa inoltre:
• ai danni subiti dal veicolo in riparazio-
ne o manutenzione con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo risarcimento € 20.000,00 per sinistro e € 40.000,00 per an- nualità assicurativa. Relativamente alle sta-
zioni di lavaggio automatico sono esclusi i danni arrecati a modanature, specchietti retrovisori esterni, tergivetri e tergifari;
• ai danni subiti dal veicolo sotto rifornimento di carburante o cambio olio, o sottoposto a lavori di installazione, con la sola esclusione delle parti direttamente interessate dalle suddette operazioni.
Questa estensione di garanzia è presta- ta con applicazione di una Franchigia di € 100,00;
• ai danni subiti dal veicolo che si verifichi- no entro le 36 ore successive a operazio- ni - ed in conseguenza alle stesse - presso attività di rifornimento di carburante e/o cambio dell’olio. Questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione di una Franchigia di € 100,00 ed un limite di
€ 2.500,00 per veicolo danneggiato e di €
25.000,00 per annualità assicurativa.
Restano comunque esclusi i danni:
• alle parti direttamente oggetto della ri- parazione, revisione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
• da Xxxxx anche se conseguenti a mancato o insufficiente funzionamento di impianti antifurto;
• da mancato uso o disponibilità del veicolo;
• derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.
Nel caso di interruzione del rapporto assicura- tivo conseguente a cessazione da parte dell’As- sicurato dell’attività per motivi diversi da falli- mento e procedure concorsuali in genere, con conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese abilitate, l’Assicurato - previo paga- mento di un ulteriore premio da stabilirsi - può richiedere alla Società - che si riserva di dare corso a tale richiesta con emissione di specifi- ca polizza - di poter disporre di un’ulteriore ga- ranzia e massimale quale limite di risarcimento per danni derivanti da comportamento colposo posto in essere durante il periodo di validità del
presente contratto e non ancora manifestatisi e denunciati alla Società. Tale richiesta può es- sere presentata, in caso di decesso dell’Assicu- rato, anche dai suoi eredi e dovràesserepresen- tata alla Società entro 90 (novanta) giorni dalla cessazione dell’attività.
Qualora il presente contratto ne sostituisca un altro stipulato con la Società, senza soluzione di continuità, per il medesimo rischio e la stessa garanzia, l’assicurazione vale anche per i fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta nel periodo di validità della polizza sostituita e per i danni manifestatisi e denunciati nel corso di validità della presente polizza. La garanzia opera nei limiti dei massimali della polizza sostituita e solo per i sinistri non più garantiti dalla stessa.
Art. 7.4 .15 – Proprietà del fabbricato
La garanzia RCTè estesa, alle condizioni che se- guono, alla responsabilità derivante all’Assicu- rato in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei terreni ove l’Assicurato esercita l’attività, in- clusi i relativi impianti e dipendenze; è compre- sa la proprietà dei fabbricati divenuti inattivi, purché tenuti in buono stato di manutenzione. Qualora la proprietà sia riferita alla singola por- zione di un fabbricato condominiale o plurifami- liare, l’assicurazione comprende anche la respon- sabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
Rientrano a titolo esemplificativo in garanzia i danni derivanti da:
a) proprietà degli spazi adiacenti di pertinen- za del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco, alberi compresi, e relative strade e viali privati, cortili, binari di raccordo non- ché recinzioni e cancelli automatici purché gli stessi vengano utilizzati per l’esercizio dell’attività assicurata;
b) manutenzione straordinaria del xxxxxx- cato predetto, restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità ci- vile incombente sull’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori;
c) spargimento di liquidi conseguente a rot- tura accidentale degli impianti idrici, igie-
nici, tecnici, di riscaldamento o condizio- namento di pertinenza del fabbricato, con applicazione della franchigia per sinistro di € 250,00;
d) rigurgito di fogna, purché riguardanti im- pianti di esclusiva pertinenza del fabbrica- to assicurato, con applicazione della fran- chigia per sinistro di € 500,00. Restano esclusi i danni determinati da umidità, stil- licidio, insalubrità dei locali del fabbricato e quelli da rigurgito di fogna non rientranti nel presente punto.
Art. 7.4.16 - Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo
A parziale deroga di quanto previsto al punto
15) dall’Art. 7.2 - Esclusioni, la garanzia R.C.T. è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento non graduale dell’aria, dell’acqua e del suolo provocati da so- stanze di qualunque natura emesse o comun- que fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, macchinari o condutture.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 100.000,00 per Periodo assicurativo, con uno Scoperto del 20 % con il minimo di € 5.000,00.
Art. 7.5 - Condizioni Specifiche
(operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza)
Art. 7.5.1 - Ditta individuale
L’assicurazione della Responsabilità Civile è operante per l’attività svolta unicamente dal Titolare senza che lo stesso si avvalga di altre persone. Qualora l’Assicurato si avvalga di altre persone, la Società risponde del danno in pro- porzione al minor premio percepito.
Art.7.5.2 - Commercio ambulante L’assicurazione di responsabilità civile si inten- de operante anche per l’esercizio in forma am- bulante dell’attività commerciale accessoria all’Attività esercitata nel territorio italiano, del- la Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano.
Sono comprese le operazioni di allestimento,
conduzione e smontaggio degli stand.
Nel caso che l’attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l’assicurazione opera esclusi- vamente quando essi sostino nelle aree desti- nate allo svolgimento dell’Attività esercitata, ferma l’esclusione dei rischi della circolazione. Il massimale per Sinistro indicato in polizza co- stituisce anche il limite massimo di copertura per anno assicurativo.
Art. 7.5.3 - Limitazione della garanzia alla sola proprietà del Fabbricato
Si richiama la Garanzia Supplementare di cui all’Art. 7.4.15 – Proprietà del fabbricato e si con- viene che la garanzia R.C.T. sia limitata al rischio attinente la proprietà del Fabbricato assicura- to nella Sezione Incendio.
Il premio per la presente garanzia è determina- to in base al costo di ricostruzione del Xxxxxx- cato dichiarato dall’Assicurato; nel caso in cui l’effettivo costo di ricostruzione risulti più ele- vato di oltre il 5% (elevato al 15% in caso di po- lizza indicizzata) rispetto a quanto dichiarato, la Società risponde del danno in proporzione al minor premio percepito e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.
Art. 7.5.4 - Estensione al mondo intero
A parziale deroga dell’Art. 7.3.3 – Validità territo- riale, si conviene che la garanzia di responsabili- tà civile verso terzi opera per i danni cagionati nel mondo intero, con esclusione degli Stati Uniti, del Canada e del Messico.
Art. 7.5.5 - Aumento dei limiti di garanzia
Il limite di risarcimento previsto per le sotto in- dicate garanzie si intende raddoppiato:
Art. 7.1 .punto 2) – Danni da interruzione di atti- vità
Art. 7.1 punto 5) punto 1) – Xxxxx a cose Art. 7.4.6 – Xxxxx a cose portate da clienti Art. 7.4.9 – Danni a cose movimentate
Art. 7.4.16 – Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
I limiti temporali previsti al punto 2 dell’art. 7.1.5 (garanzia postuma annuale da installazione, manutenzione, riparazione) si intendono elevati
da 180 giorni a un anno.
Art. 7.5.6 - Franchigia di € 1.500,00 per danni a cose
L’assicurazione è prestata con la Franchigia di
€ 1.500,00 per ogni Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia verrà applicata quella di impor- to superiore.
Resta ferma l’applicazione dell’eventuale Scoperto o maggiori Franchigie ove previste.
Art. 7.5.7 - Franchigia di € 2.500,00 per danni a persone e/o cose
L’assicurazione è prestata con la Franchigia di
€ 2.500,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore.
Se previsto uno Scoperto, l’importo di Franchigia verrà parificato all’importo di minimo Scoperto. Questa franchigia non si applica per le garanzie operanti nell’ambito della garanzia RCO/RCI.
Art. 7.5.8 - Franchigia di € 10.000,00 per danni a persone e/o cose
L’assicurazione è prestata con la Franchigia di
€ 10.000,00 per ciascun Sinistro.
In caso di coesistenza di più Franchigie sulla stessa garanzia, verrà applicata quella di im- porto superiore.
Se previsto uno Scoperto, l’importo di Fran- chigia verrà parificato all’importo di minimo Scoperto.
Questa franchigia non si applica per le garanzie operanti nell’ambito della garanzia RCO/RCI.
Art. 7.6 - Calcolo del premio e variazione del numero degli Addetti
Ai fini del calcolo del premio, il Contraente deve dichiarare il numero degli Addetti, che viene in- dicato nella Scheda di polizza.
Qualora negli anni successivi a quello della stipula del contratto il numero degli Addetti dovesse appartenere ad una “fascia di Addet- ti” (vedere Tabella che segue) diversa da quella dichiarata e riportata nella scheda di polizza o comunicata, il Contraente sarà tenuto a comu-
nicare per iscritto alla Società le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell’anno, almeno 15 giorni prima della scadenza della rata annua, al fine di con- sentire l’esatto conteggio del premio dovuto. La Società provvederà ad emettere un nuovo contratto in base alla nuova fascia risultante a tale data, mentre il pagamento di quanto do- vuto dal Contraente potrà essere differito di ulteriori quindici giorni rispetto a quanto pre- visto dall’articolo 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie delle Norme che regolano il contratto in generale.
Si conviene tra le Parti che:
1) in caso di omessa comunicazione da parte del Contraente dell’esatto numero degli Addetti, se al momento del Sinistro tale numero risul- ti compreso in una fascia superiore a quella precedentemente comunicata, l’indennizzo dovuto dalla Società sarà ridotto in base alla regola proporzionale di cui all’articolo 1893, comma 2, del Codice e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione;
2) la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni ne- cessarie (quali il libro unico del lavoro prescrit- to dallA’ rt. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Fino 3 addetti |
Oltre 3 fino 5 addetti |
Oltre 5 fino 8 addetti |
Oltre 8 fino 12 addetti |
Oltre 12 fino 15 addetti |
Oltre 15 fino 18 addetti |
Oltre 18 fino 21 addetti |
Oltre 21 fino 25 addetti |
Oltre 25 fino 30 addetti |
Oltre 30 addetti |
8. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO
Art. 8.1 - Oggetto dell’assicurazione – Assicu- razione Responsabilità civile prodotti Garanzie Base
La Società nei limiti del massimale indicato in polizza si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti inerenti la sua attività – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto di- fettoso in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assi- curazione.
L’assicurazione comprende i danni materiali ca- gionati dai suddetti prodotti derivanti da errori di progettazione, imballaggio, confezionamento o nelle istruzioni per l’uso e/o la manutenzione. L’assicurazione comprende altresì i danni deri- vanti da interruzioni o sospensioni, totali o par- ziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro inden- nizzabile a termini di polizza.
Art. 8.2 - Esclusioni
Non sono considerati “terzi” ai fini dell’assicu- razione:
1) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonchè i componenti il suo nucleo familia- re risultanti dal certificato anagrafico di Stato di famiglia;
2) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che trovino con loro nei rappor- ti di cui al punto precedente;
3) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualifica- bili come controllanti, controllate collega- te, ai sensi dell’Art. 2359 del Codice Civile,
nonchè gli amministratori delle medesime;
4) gli addetti all’attività assicurata soggetti all’INAIL;
5) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
L’Assicurazione non comprende:
6) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l’importo pari al suo controvalore;
7) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
8) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini vol- te ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
9) i danni derivanti da responsabilità volon- tariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
10) i danni imputabili all’Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio o di instal- latore;
11) i danni che si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energe- tici dell’atomo, naturali o provocati artificial- mente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
12) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquina- mento dell’atmosfera, inquinamento, infil- trazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento
o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni o impoverimento di falde ac- quifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
13) i danni derivanti da prodotti fabbricati per l’utilizzo specifico nell’industria automo- bilistica, aeronautica e/o spaziale nonché
nell’industria componentistica automobi- listica, aeronautica e/o spaziale;
14) i danni derivanti da prodotti importati dal- la Repubblica Popolare Cinese.
15) i danni punitivi e/o sanzionatori (es.puniti- ve or exemplary damages);
16) i danni direttamente riconducibili alla in- tenzionale mancata osservanza di leggi, norme o regole vincolanti, ai fini della si- curezza dei prodotti descritti in polizza, in vigore al momento della messa in circola- zione del prodotto;
17) i danni derivanti da malattia già manifesta- tasi o che potrebbe manifestarsi in relazio- ne alla encefalopatia spongiforme (TSE) come, a titolo esemplificativo, l’encefalo- patia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
18) i danni derivanti da prodotti geneticamen- te modificati;
19) i danni derivanti da presenza di amianto nei prodotti assicurati;
20) i danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
21) derivanti da muffe tossiche (muffe, fungo, fermento e biocontaminante);
22) i danni di cattiva conservazione, derivan- ti da mancata o anormale produzione o mantenimento delle corrette condizioni ambientali (temperatura, umidità, compo- sizione dei gas ambientali);
23) i danni da incendio e furto da mancato funzionamento degli apparecchi e impian- ti antincendio e antifurto;
24) i danni da insufficiente o mancata germi- nazione delle sementi;
25) i danni agli immobili e ai manufatti co- struiti in tutto o in parte con cemento, calcestruzzo, casseforme, prefabbricati e manufatti per costruzioni, prodotti di car- penteria metallica;
26) i danneggiamenti fisici alle cose trattate con vernici, stucchi, pitture, colori, inchiostri, smalti, detergenti, anticongelanti, lubrifican- ti, non direttamente causati da tali prodotti;
27) derivanti da prototipi.
Art. 8.3 - Limitazioni
Le sotto indicate coperture hanno le seguenti limitazioni:
a) la garanzia per i danni derivanti da interruzio- ni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi è prestata con il limite del 30% del massi- male indicato sulla Scheda di polizza;
b) per i danni provocati da prodotti con- segnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Canada e Messico) e per i danni ivi verificatisi la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo di € 750,00 ed il massimo di € 12.500,00. Per i danni verificatisi in U.S.A., Canada e Messico per prodotti consegnati in territori di Paesi di- versi da questi (c.d. esportazione occulta), la garanzia è prestata con uno scoperto del 10% dell’importo di ciascun sinistro con il minimo di € 15.000,00 ed il massimo di € 75.000,00;
c) per i danni che i prodotti indicati in polizza, quali componenti di altri prodotti, provo- chino al prodotto finito o ad altro compo- nente con un massimo risarcimento pari al 20% del massimale assicurato.
Art. 8.4 – Massimale
Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società:
- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso perio- do annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’anno - per più sinistri avvenuti nell’intero periodo di assicurazione;
- per sinistri in serie.
Art. 8.5 - Estensione Territoriale L’assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi U.S.A., Cana- da e Messico) e per i danni ovunque verificatisi.
Art. 8.6 - Inizio e termine della garanzia L’assicurazione vale per le richieste di risarci- mento presentate all’Assicurato per la prima
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DA PRODOTTO DIFETTOSO
volta durante il periodo di efficacia dell’assicu- razione, indipendentemente dalla data di fab- bricazione o di consegna dei prodotti.
E’ condizione essenziale per l’operatività della garanzia che al momento della stipula del con- tratto il Contraente non sia già a conoscenza di atti o fatti che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili e termini della pre- senti Sezione.
Le richieste di risarcimento originate da un me- desimo difetto, anche se presentate in tempi successivie dopo la cessazione dell’assicurazio- ne, sono considerate tutte presentate alla data della prima richiesta, purché avvenuta nel perio- do di efficacia dell’assicurazione.
Art. 8.7 – Regolazione e adeguamento del pre- mio
Il premio è convenuto sulla base di elementi va- riabili, viene anticipato in via provvisoria come risulta nel conteggio indicato nella scheda di polizza - che deve intendersi come premio mini- mo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun pe- riodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito.
A tale scopo si conviene quanto segue:
a) Comunicazione dei dati e pagamento del- la differenza di premio
Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo an- nuo di assicurazione o della minore durata del contratto, al fine di consentire l’esatto conteggio del nuovo premio dovuto, il Con- traente deve fornire per iscritto alla Socie- tà, il volume di affari (fatturato con esclusio- ne dell’IVA).
Le differenze attive risultanti dalla regolazio- ne devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.
b) Inosservanza dell’obbligo di comunicazio- ne dei dati
Nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato:
- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo as- sicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.
In tale eventualità la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei termini di cui al preceden- te comma a) e riprende vigore alle ore 24 del giorno in cui Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.
ta regolazione.
Per i contratti cessati per qualsiasi motivo: nel caso in cui il Contraente non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri acca- duti nel periodo al quale si riferisce la manca-
Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.
c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria
quest’ultimo viene rettificato,
Se all’atto della regolazione annuale il consuntivo del volume d’affari supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata,
a partire dalla prima scadenza annua suc- cessiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli ele- menti variabili, comunque non inferiore al 75% dell’ultimo consuntivo.
d) Verifiche e controlli
La Società ha il diritto di effettuare verifi- che e controlli, nei limiti del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di pro- tezione dei dati personali), per i quali Con- traente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
9. SEZIONE TUTELA LEGALE
Art. 9.1 - Garanzia Base Oggetto dell’Assicurazione
La Società, alle condizioni della presente con- tratto, assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza, compresi i relativi oneri anche non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudi- ziale e giudiziale per i fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in polizza, nei casi indicati di seguito al presente articolo:
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale inca- ricato della gestione del Sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
• le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizza- ta dalla Società ai sensi dell’Art. 2.24 - Ge- stione del Sinistro delle Norme che rego- lano la liquidazione dei sinistri;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell’Art. 2.24 - Gestione del Sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura Penale);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.Lg. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91 e suc- cessive modifiche e integrazioni), se non ripetuto dalla controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima.
• le spese per la registrazione degli atti giu- diziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca-
rico della Controparte;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta.
• le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di conciliazione co- stituito da un Ente di diritto pubblico op- pure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per i mediatori costituiti da Enti di diritto pubblico. Tali spese saranno og- getto di copertura assicurativa qualora la mediazione sia obbligatoria.
Per quanto riguarda le spese relative all’esecu- zione forzata, la Società tiene indenne l’Assicu- rato limitatamente ai primi 2 (due) tentativi.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente compe- tente ai sensi dell’Art. 2.21 - Denuncia del Sinistro e dell’Art. 2.22 - Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è operante per:
Prestazioni garantite
a) Xxxxx subiti
sostenere l’esercizio di pretese al risarci- mento danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
b) Danni causati
sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti ille- citi di questi ultimi. La prestazione opera:
- dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile;
- in primo rischio qualora, dopo aver atti- vato la polizza di responsabilità civile, la stessa non sia operante sulla fattispecie in esame o in quanto venga rigettata la chiamata in causa.
c) Difesa penale colposa
sostenere la difesa in procedimenti pena- li per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi i casi di oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, am-
nistia ed indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
d) Difesa penale dolosa
sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell’attività o professio- ne descritta in polizza, comprese le viola- zioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale) o sia intervenuta archi- viazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra cau- sa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicu- rati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG anticiperà al Contraente le spese legali, fino ad un massimo di € 5.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nei casi in cui il giudizio anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscio- glimento e/o derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà al Con- traente il rimborso di tutti gli oneri even- tualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. Ad integrazione dell’Art.
9.4 - Decorrenza della garanzia, l’Assicurato è obbligato ad informare ARAG circa l’esi- to del procedimento entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della pubblicazio- ne della sentenza. La prestazione opera in deroga all’Art. 9.3 - Esclusioni lett. b) ed f);
e) Rapporti di lavoro
sostenere controversie individuali di lavo- ro con i soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro. La presente prestazione vale esclu- sivamente per il Contraente.
f) Locali dell’Attività assicurata
sostenere controversie relative alla pro- prietà e/o locazione degli immobili nei quali il Contraente esercita l’attività pur-
ché indicati nella Scheda di polizza. La pre- sente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
g) Inadempienze contrattuali
sostenere le controversie nascenti da pre- sunte inadempienze contrattuali, relativa- mente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dal Con- traente, sempreché il valore in lite sia supe- riore a € 300,00. La presente prestazione vale esclusivamente per il Contraente.
h) Arbitrati
sostenere arbitrati per la decisione di con- troversie previste dal presente articolo. Sono assicurate anche le spese degli arbi- tri comunque sopportate dall’Assicurato.
i) Xxxxxx nei contratti e/o nelle ordinazioni sostenere controversie contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un esborso massimo di € 5.000,00 per ver- tenza, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.
j) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed inte- grazioni)
in relazione al D. Lgs. 81/2008 ed alle di- sposizioni integrative e correttive conte- nute nel D. Lgs. 106/2009, le garanzie ven- gono prestate al Contraente a tutela dei diritti dei propri: Legali Rappresentanti, Dirigenti, Preposti, Medico Competente, Responsabili dei Servizi di Prevenzione, Lavoratori dipendenti.
Le garanzie vengono prestate altresì al Contra- ente a tutela dei diritti dei propri Addetti, nella loro qualità di: Responsabile dei lavori, Coor- dinatore per la sicurezza in fase di progetta- zione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Ciò a condizione che lo stesso Contraente sia in regola con gli adempi- menti in materia disciplinati dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, i so- pra elencati assicurati sono garantiti se ed in quanto dipendenti del Contraente.
Le garanzie valgono nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti
di cui al Decreto sopra citato e delle altre dispo- sizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l’Assicurato sia in re- gola con gli adempimenti in materia, per:
1. la difesa nei procedimenti penali per de- litti colposi e/o contravvenzioni;
2. la difesa in procedimenti penali per omi- cidio colposo e/o lesioni personali col- pose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
3. l’opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le san- zioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non infe- riore a € 300,00.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.
k) Tutela della Privacy (D. Lgs. 196/03 e suc- cessive modifiche ed integrazioni)
Le garanzie vengono prestate a favore del Contraente ai sensi del Decreto Legisla- tivo 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni a tutela dei diritti del:
• titolare del trattamento, purché Contra- ente, ai sensi dell’art.28 del DLgs.196/03;
• responsabile/i e incaricato/i del tratta- mento, purché dipendente/i del Contra- ente.
Le garanzie vengono prestate a condizione che il titolare abbia provveduto, quando pre- vista, alla notificazione all’Autorità Garante, ai sensi e per gli effetti dell’Art.37 e seguenti del D. Lgs. 196/03.
Le garanzie previste vengono prestate per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svol- gimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affida- ti dal Contraente su espressa delega scritta, ai sensi degli Artt. 29 e 30 del D. Lgs. 196/03.
Le garanzie valgono per:
1. sostenere la difesa in procedimenti pe- nali per delitti colposi e/o contravven- zioni previsti dal D. Lgs. n. 196/03;
2. sostenere la difesa in procedimenti pe-
nali per delitti dolosi previsti dal D. Lgs.
n. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto do- loso verranno rimborsate da ARAG nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza; Fermo restando l’obbligo per gli Assicu- rati di denunciare il Sinistro nel momen- to in cui ha inizio il procedimento penale, ARAG rimborserà le spese di difesa so- stenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La presente garanzia opera in deroga a quanto prescritto all’Art. 9.3
- Esclusioni lettera f);
3. sostenere la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Codice Civile, gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civi- le. La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.
Insorgenza del Sinistro
A parziale deroga dell’Art. 9.6 - Insorgenza del Sinistro, si conviene che, ai fini delle lettere j) e
k) del presente articolo, per insorgenza del Sini- stro si intende:
• il compimento da parte della competen- te Autorità del primo atto di accerta- mento ispettivo o di indagine, ammini- strativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento pena- le per omicidio colposo e/o lesioni per- sonali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il pe- riodo di validità del contratto ed insorti nel ter-
mine di un anno dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Non è consentita la sottoscrizione della Se- zione Tutela Legale in assenza dell’attivazione della Sezione Responsabilità civile verso terzi.
Art. 9.2 - Persone assicurate
Le garanzie previste all’Art. 9.1 - Garanzia Base, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, ven- gono prestate a tutela dei diritti del Contra- ente per fatti inerenti all’esercizio dell’attivi- tà indicata in polizza, ed in particolare:
- per le società di persone: a tutela dei diritti dei Soci iscritti nel relativo libro, dei sogget- ti iscritti nel Libro Unico del lavoro, dei fami- liari del titolare dell’impresa che collabora- no nell’attività e tutti gli altri collaboratori assunti con contratto di lavoro a progetto;
- per le società di capitale: a tutela dei diritti del Legale rappresentante, dei soci lavoratori di S.r.l., dei soggetti iscritti nel Libro unico del la- voro e tutti gli altri collaboratori con contratto di lavoro a progetto ad eccezione degli Xxxx- xxxxxxxxxx, dei Sindaci e dei Revisori;
- per le ditte individuali e le imprese familiari: a tutela dei diritti del Titolare, dei soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro ed i familia- ri del titolare che collaborano nell’attività.
Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.
Vengono, inoltre, garantiti i sinistri di cui all’Art. 9.1. - Garanzia Base, relativi all’im- mobile ove ha sede il Contraente nonché ad eventuali altri immobili nei quali il Contraente esercita l’attività, purché espressamente in- dicati nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio.
Art. 9.3 - Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) per vertenze concernenti il diritto di fami- glia, delle successioni e delle donazioni;
b) in materia amministrativa, tributaria e fi-
scale, salvo laddove previsto dalle Condi- zioni Particolari di Assicurazione;
c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandali- smo, terremoto, sciopero e serrate, non- ché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
d) per vertenze concernenti diritti di brevet- to, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci, e/o amministratori di società;
e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo laddove previsto dalle Condizioni Particolari di Assicurazione;
g) per fatti non accidentali relativi ad inquina- mento dell’ambiente;
h) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli;
i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
j) per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell’eser- cizio della sua attività;
k) per contratti di compravendita di immobili; l) limitatamente al punto f) dell’Art. 9.1 - Ga- ranzia Base, per le controversie relative alla compravendita, permuta di immobili o relative ad interventi di restauro e risana- mento conservativo, ristrutturazione e co- struzione ex novo degli edifici comprese le connesse controversie di fornitura e posa
in opera di materiali e/o impianti;
m) per controversie relative all’affitto d’azienda; n) per controversie relative a contratti di lea-
sing immobiliare;
o) per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti;
p) per controversie derivanti dall’esercizio della professione medica;
q) per le controversie con la Società.
Art. 9.4 - Decorrenza della garanzia
Salvo la limitazione prevista dall’Art. 9.6 - In-
sorgenza del Sinistro, la garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti veri- ficatisi nel periodo di validità dell’assicurazio- ne e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza degli stessi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempi- mento.
Qualora il fatto che origina il Sinistro si pro- tragga attraverso più atti successivi, il Sini- stro stesso si considera avvenuto nel momen- to in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al mede- simo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a fa- vore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relati- vo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 9.5 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nel- la Scheda di polizza e se corrisposto il relativo sovrappremio)
Art. 9.5.1 - D. Lgs. 193/07 relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare
Le garanzie previste all’Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate al Contraente per:
a) sostenere la difesa nei procedimenti pe- nali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non infe- riore a € 300,00 nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempi- menti di cui al D. Lgs. 193/07 e successive
modifiche e integrazioni.
Ad eccezione dei Legali rappresentanti, gli As- sicurati sono garantiti se ed in quanto dipen- denti del Contraente.
La presente garanzia opera in parziale deroga all’Art. 9.3 - Esclusioni lettera b) per la materia amministrativa.
Art. 9.5.2 - D. Lgs 231/2001 - Responsabilità amministrative delle persone giuridiche socie- tà e assicurazione
Le garanzie previste dall’Art. 9.1 - Garanzia Base vengono prestate, in deroga all’Art. 9.2 - Perso- ne Assicurate e all’Art. 9.3 - Esclusioni lettera b), per le spese sostenute:
- dal Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi deri- vanti da reato di cui al D. Lgs 231/01;
- dai soggetti di cui all’ Art. 5 del D. Lgs. 231/01, anche se non dipendenti del Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colpo- si previsti dal D. Lgs 231/01. Per i delitti dolosi le garanzie valgono per come descritte all’Art 9.1 punto d) della presente Sezione.
Le garanzie vengono prestate esclusivamen- te per le seguenti prestazioni:
a) sostenere la difesa nei procedimenti pe- nali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (Artt. 589 - 590 Codice Penale);
c) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non infe- riore a € 300,00 nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempi- menti di cui al D. Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.
Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gli As- sicurati sono garantiti se ed in quanto dipen- denti del Contraente.
Art. 9.5.3 - D. Lgs 472/97 Riforma fiscale e tributaria
La garanzia vale esclusivamente per i proce-