FAQ_Obbligazioni giuridicamente vincolanti
FAQ_Obbligazioni giuridicamente vincolanti
1. In merito alle scadenze previste dalla programmazione FSC (31 dicembre 2021), è pos- sibile considerare quale riferimento utile per non incorrere nella revoca delle risorse assegnate la determinazione a contrarre?
Come stabilito dalla Delibera CIPE n. 57/2020 “Per gli interventi di valore inferiori a 10 milioni di euro, le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori devono essere assunte, in coerenza con quanto disposto dalla Delibera CIPE 28 febbraio 2018 n. 26, entro il termine del 31 dicembre 2021 (…). La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il ter- mine del 31 dicembre 2021 comporta la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi (…)”.
Inoltre, come espressamente previsto al punto 2.3 della Delibera CIPE n. 26/2018, richiamata dalla succitata Delibera CIPE n. 57/2000 “L’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del Decreto Le- gislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici)”.
Detta prescrizione è, peraltro, coerentemente ripresa al paragrafo 7.1 del XX.XX.XX del POA: “Ai sensi del punto 2.3 della Delibera CIPE n. 26/2018, l’OGV si intende assunta allorquando sia inter- venuta la proposta di aggiudicazione dei lavori (e/o servizi e/o forniture) di cui all’art.33 del D. Lgs.
n. 50/2016, ovvero di un atto equivalente nelle casistiche diverse”. Nel medesimo paragrafo viene, inoltre, chiarito che “nell’ipotesi di procedura negoziata, l’OGV discende dall’atto amministrativo con il quale l’Amministrazione individua il soggetto terzo contraente”. In altri termini, con il prov- vedimento di aggiudicazione/affidamento.
2. Nel caso di lavori in economia, per i quali non è prevista una procedura di appalto con relativa aggiudicazione, il Decreto di approvazione del progetto può assumersi come “Obbligazione giuridicamente vincolante” (art. 4 comma 3 L. prov. 35 /75) in quanto “autorizza l'esecuzione dei lavori riferibili ai singoli progetti, impegnando contempora- neamente la spesa prevista” sul bilancio annuale e che corrisponde di fatto all’avvio della spesa, anche se non coincide necessariamente con l’apertura fisica del cantiere?
Come espressamente riportato al paragrafo 2.7 delle Linee Guida per il Beneficiario (parte integrante del XX.XX.XX. del POA), “L’OGV può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di ag- giudicazione, disciplinata dall’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse), come previsto al punto 2.3 della Delibera CIPE n. 26/2018.
Tale principio, applicabile alle categorie “opere pubbliche ed acquisizione di beni e servizi”, in relazione ad altre tipologie di opere si declina, a titolo esemplificativo, come segue:
- Lavori in economia: provvedimento formale di approvazione del programma di lavoro da parte del Soggetto Attuatore”.
Pertanto, nel caso di specie, se il Decreto costituisce formale approvazione del “programma di lavoro” da eseguirsi “in economia” (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con mate- riali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventual- mente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento - cfr. art.3, comma 1, lett. g), l’OGV potrà considerarsi assunta con l’adozione dello stesso.
3. Nel caso in cui per la realizzazione dei progetti si ricorra a forme di c.d. partenariato pubblico-pubblico, l’OGV può considerarsi assunta con la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90?
Il riferimento operato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 a “l’affidamento dei lavori” attiene in senso stretto agli interventi che consistono nella realizzazione di opere pubbliche. Per le altre casistiche occorrerà, pertanto, in via analogica, fare riferimento ad un atto equivalente.
Inoltre, la succitata Delibera CIPE n. 25/2016, quale condizione per evitare la revoca del finanzia- mento, fa esclusivo riferimento all’aggiudicazione dei lavori (“appalto principale”), senza alcun ri- chiamo ad altra procedura a monte delle altre voci di spesa (inerenti all’intervento) inserite fra le c.d. somme a disposizione della stazione appaltante (ad es. lavori in economia al di fuori dell’appalto principale, direzione lavori, collaudo, ecc.). In altri termini, l’OGV sembra potersi considerare as- sunta allorché sia individuato il soggetto che, in forza di un vincolo giuridico, è tenuto (obbligato) ad eseguire le prestazioni “principali” per l’attuazione dell’opera pubblica.
Nel caso di fattispecie, assimilabile a progetti di servizi, per la cui attuazione, anziché ricorrere all’af- fidamento di appalti di servizi, si intenda procedere mediante forme di c.d. partenariato pubblico- pubblico, quali, ad es., l’Accordo ex art.15 L. 241/90, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.5, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in analogia, l’OGV potrà considerarsi assunta con la stipula di apposito Accordo di Collaborazione, a condizione che tale atto individui il soggetto che si impe- gna alla esecuzione delle prestazioni “principali” dell’intervento di che trattasi e che i relativi obblighi a adempiere a carico dello stesso (ivi comprese tempistiche e modalità di attuazione) siano puntualmente indicati nell'atto tra le parti.
L’OGV non potrà considerarsi, pertanto, assunto nel caso in cui l’Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90 preveda al suo interno solo la generica manifestazione di volontà di collaborazione tra le due Pubbliche Amministrazioni.
4. Quale deve essere la rilevanza in termini percentuali del valore economico degli Accordi di Collaborazione sottoscritti rispetto al finanziamento totale assentito, per considerare perfezionata l’OGV?
La rilevanza delle prestazioni oggetto dell’Accordo, per considerare perfezionata l’OGV, non sembra potersi ricondurre a specifiche e puntuali soglie percentuali del valore economico dell’intervento.
Poiché la ratio della prescrizione inerente l’OGV recata dalla Delibera CIPE sembra quella di fornire un indicatore riguardo la grave e conclamata inerzia dell’avanzamento procedurale dell’attuazione dell’intervento, tale da giustificare la revoca del finanziamento, in relazione alla fattispecie dell’Ac- cordo di Collaborazione potrà, piuttosto, farsi riferimento a quelle prestazioni/attività progettuali la cui realizzazione appare essenziale per l’attuazione dell’intervento di che trattasi, non solo sotto il profilo del valore economico ma anche dell’avanzamento delle fasi di lavoro in rapporto al cronopro- gramma progettuale.
5. Quali campi del Protocollo Unico di Colloquio (PUC) della BDU sono funzionali alla verifica dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante in caso di sottoscrizione di Ac- cordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/90?
Tenuto conto che la stipula dell’Accordo di Collaborazione non è preceduta da un formale iter pro- cedimentalizzato (analogo a quello che, ad esempio, precede i contratti di appalti pubblici: gara, pro- posta di aggiudicazione, aggiudicazione), per la verifica dell’osservanza del termine entro il quale deve essere assunta l’OGV, potrà farsi riferimento alla data di sottoscrizione dell’Accordo fra le parti.