Tav. A
Tav. A
Variante di specificazione Articolo 34 legge 865/71 - Intervento pubblico
2005
COMUNE DI MODENA
PIANO
INSEDIAMENTI
PRODUTTIVI
COMPARTO PIP N° 6- NONANTOLANA - Z.E. n.770 - Area 01.
Approvato con delibera di X.X. xx 00 xxx 00-00-0000
XXXXXX XX XXXXXX
Settore trasformazione urbana e qualità edilizia
Variante di specificazione art. 34 L.865/71
approvazione
COMPARTO n° 6 NONANTOLANA-TANGENZIALE
zona elementare n. 770 - area 01
(intervento pubblico)
SCHEMA DI CONVENZIONE
da applicarsi in caso di attuazione diretta del PIP da parte dei privati proprietari in conformità alla delibera di C.C. n° 181
Dirigente di settore
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Strumenti Urbanistici Attuativi
di iniziativa pubblica
Il responsabile: Arch. Xxxxxxx Xxxxxx
Progettisti Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx Arch. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Collaboratori
Add. Prog. Xxxxxx Xxxxx
Febbraio 2005
COMPARTO: n° 6 via Nonatolana
C O N V E N Z I O N E
Tra:
- Comune di Modena, di seguito denominato Comune, rappresentato da
………………………………………….
- Consorzio Attività Produttive, di seguito denominato Consorzio, rappresentato da
……………………………..
- Proprietario dell’area nonché soggetto attuatore dell’intervento, di seguito denominato soggetto attuatore ………………………………………..
si conviene e si stipula quanto segue:
p r e m e s s o
1. che il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Modena adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 310 del 3.3.1989 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 5354 del 26.11.1991, e successivamente oggetto di variante approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1147 del 28-10-1997;
2. che con deliberazione consiliare n.77 del 15 aprile 1993, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il nuovo Piano per Insediamenti Produttivi e le variazioni di Piano Regolatore introdotte in base all’approvazione del Piano, conseguenti allo scorporo dell’area da destinarsi all’intervento privato;
3. che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 21.07.2003 è stata adottata la variante al piano delle aree per insediamenti produttivi, approvata successivamente con delibera di Consiglio comunale n. 94 del 22.12.2003;
4. che il P.I.P approvato in riferimento alla zona elementare n.770 ubicata in via Nonatolana, in conformità alle modalità attuative di cui all’X.x.X. xxx X.X. x.0 xxx 0.0.0000, nel definire lo scorporo dell’area, di seguito descritta, ne ha previsto la possibilità di realizzazione anche ad opera dei privati proprietari;
5. che con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 14.03.1996 è stata adottata la Variante a carattere generale al vigente P.R.G. che ha confermato le previsioni afferenti il comparto in oggetto;
6. che con deliberazione della Giunta Comunale n.1264 del 24 settembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Modena ha stabilito competenze, ruoli e funzioni del Consorzio Attività Produttive per l’attuazione e gestione dei Piani per Insediamenti Produttivi, come già conferito con proprie deliberazioni n. 2311 del 30.9.1993, n. 1271 del 9.6.1994 e n. 1244 del 16 giugno 1995;
7. che con deliberazione del Consiglio Comunale n.181 del 3 dicembre 1998 è stata attribuita la facoltà di procedere all’attuazione dell’area in oggetto anche da parte dei privati proprietari;
8. che con deliberazione del C.C. n. 20 del 07-04-2003 è stata adottato l’adeguamento del Piano Regolatore Generale alla L.R. 20/2000 ed approvato con deliberazione del
C.C. n. 20 del 07.07.2003, che ha confermato le previsioni afferenti il comparto in oggetto;
9. che l’area di proprietà della Cooperativa di Costruzioni scarl identificata in Catasto al foglio 99 mapp. 20, è classificata nelle tavv. di Piano Regolatore Generale come al capo I° del presente atto;
10.che con delibera di Giunta Comunale n° 72 del 10/02/2004 è stato approvato lo schema urbanistico dell’area 01 e 09 sulla base dell’accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000 tra la proprietà e il Comune di Modena;
11.che con deliberazione del C.C. n° 23 del 15/03/2004 è stata adottata una variante al POC con la quale veniva scorporata l’area 01 assoggettata a PIP dall’area 09 ad iniziativa privata;
12.che con deliberazione del C.C. n° 132 del 20/12/2004 veniva approvata la variante al POC;
13.che il Piano Particolareggiato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. … del ………, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato con successiva deliberazione consiliare n….. del ……., esecutiva ai sensi di legge ;
14.che si deve ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio comunale n°.181 e degli artt. 22 e 24 della LR n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni, delle obbligazioni da assumersi da parte dei proprietari per l’attuazione del Piano Particolareggiato (PIP) in parola, per il quale si fa espresso richiamo agli allegati disegni di progetto che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Tutto ciò premesso:
- la Ditta Cooperativa di Costruzioni s.c.a.r.l. quale proprietaria dell’area e soggetto attuatore, per sè, successori ed aventi causa, dichiara di accettare, in ordine al piano di cui in premessa, i seguenti patti di convenzione;
Preventivamente all’attuazione delle opere di urbanizzazione primaria e del programma edificatorio mediante presentazione dei rispettivi progetti, dovrà essere stipulata la relativa convenzione definitiva con i contenuti ed i riferimenti definiti dallo schema di seguito riportato, e dai patti e condizioni previste nell’accordo di pianificazione approvato con delibera della Giunta Comunale n° 72 del 10/02/2004, di cui fa parte strettamente integrante.
ART. I) DESTINAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI CONVENZIONE
1. L’area, oggetto della presente convenzione, è classificata nella tavola di zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente confermata dalla variante adottata sopra citata, come ambito specializzato per attività produttive (ex zona territoriale omogenea D) e inserita nella Zona Elementare n. 770 - area 01
Destinazioni ammesse:
B/5 C/2/3/4 D/1/7 E/3/4/9 G/1/4/6 Altezza massima: 2p+pt (11,00 ml.)
Capacità insediativa massima per attività produttive: 7.000 mq. Superficie fondiaria minima per servizi di quartiere: mq. 8.180
2. La superficie territoriale dell’area è di mq. 24.128
ART. II) OBBLIGHI E MODALITA’ DI ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
Gli obblighi e i patti di seguito riportati dovranno rispettare i patti sottoscritti con l’accordo di pianificazione approvato con delibera della Giunta Comunale n° 72 del 10/02/2004 allegato al presente schema di convenzione di cui fa parte integrante.
.
1. Il soggetto attuatore, a seguito della progettazione urbanistica coordinata di dettaglio dell’intero comparto costituito dalla parte di intervento privato (area 09) e dall’area 01 di cui alla presente convenzione, in relazione alla scelta operata dal soggetto proprietario di avvalersi della facoltà di intervenire direttamente nell’attuazione dell’area in oggetto, secondo le disposizioni di cui alla delibera consiliare n.181 del 3.12.1998, si impegna a dar corso alla realizzazione degli interventi previsti, secondo le seguenti modalità operative:
a) presentazione di un progetto esecutivo unico e coordinato delle opere di urbanizzazione relative all’intero comparto (area 09 e 01), attribuendosi il relativo onere, entro 6 mesi dall’avvenuta approvazione di entrambi i piani particolareggiati di iniziativa pubblica costituenti l’intero comparto;
b) obbligo della stipula della presente convenzione per la gestione ed attuazione delle aree assoggettate al P.I.P;
c) obbligo della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nei tempi seguenti:
d) avvio dei lavori entro e non oltre anni uno dalla data di stipula della convenzione salvo proroga rilasciata dal Consorzio/Comune;
e) completamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria entro cinque anni dalla data della stipula della convenzione salvo proroga rilasciata dal Consorzio/Comune.
Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Consorzio, contestualmente alla comunicazione inviata agli uffici competenti del Comune, le date di inizio e fine lavori.
2. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, pur trattandosi di realizzazione di opere su aree di proprietà privata, il Comune ritiene opportuno, vista la futura destinazione pubblica delle opere medesime con conseguente cessione al Comune stesso delle aree di sedime di tali opere, stabilire che, qualora le opere in questione non siano realizzate dal soggetto attuatore, lo stesso sia tenuto a far realizzare le opere medesime da soggetto in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria previsti per la realizzazione di lavori pubblici.
3. Il soggetto attuatore si obbliga:
a) a realizzare le opere di urbanizzazione primaria, se presenti, e secondaria ricadenti all’interno dell’area di proprietà ed indicate negli elaborati di piano, e a cederle successivamente alla loro attuazione all’Amministrazione comunale;
b) ad includere nei rogiti di vendita le servitù perpetue ed inamovibili, a favore di META, degli elettrodotti, gasdotti, acquedotti e fognature che interessano il comparto come opere di urbanizzazione primaria: si impegna inoltre ad includere nei rogiti di vendita l’obbligo, da parte degli acquirenti, di mettere a disposizione delle Aziende un locale per l’allestimento delle cabine elettriche, qualora la richiesta di potenza, da parte dell’acquirente, superi le previsioni originarie di progetto;
c) ad eseguire, altresì a propria cura e spese tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano particolareggiato, sotto la sorveglianza
dell’Ufficio Tecnico Comunale e di Meta s.p.a., cui spetta il collaudo finale delle opere.
d) Xxxx opere così come previsto dall’art. 31 della LR 7.12.1978 n. 47 e s.m. sono così specificate:
1. le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio, ivi compresi i percorsi pedonali sia fiancheggianti la sede stradale che altrove collocati, ma comunque riservati al pubblico passaggio, e l’eventuale verde di arredo alla viabilità;
2. le fognature e gli eventuali impianti di depurazione;
3. la rete di distribuzione idrica e del gasdotto;
4. il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
5. la rete di illuminazione pubblica;
6. gli allacciamenti alle preesistenti pubbliche reti, ancorchè da realizzarsi all’esterno del comparto, ma tali da risultare al diretto servizio del nuovo insediamento. A tali opere sono riconducibili anche le chiusure in maglia dei servizi a rete, da prevedersi per una più corretta funzionalità della gestione dei servizi stessi;
7. i nuclei di verde attrezzato o verde condominiale e relative opere di xxxxxx;
8. la rete telefonica;
E’ facoltà del Comune contribuire alla realizzazione degli allacciamenti di cui al punto 6 ove tali opere, oltre che servire il comparto possono rivestire carattere di più generale utilità, rendendo possibile l’allacciamento al servizio di altri interventi edificatori, pubblici o privati, preesistenti o di progetto;
a) a non trasferire a terzi le obbligazioni inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione, né a cedere le aree e le opere stesse anche nel caso di trasferimento frazionato a terzi. Ove risultassero mancanti nella zona le reti di alimentazione relative a gasdotto e acquedotto è riconosciuta al soggetto attuatore la facoltà di differirne la realizzazione all’interno del comparto, fino a quando tali infrastrutture non siano presenti. Solo in questo caso è riconosciuta la facoltà di trasferire l’onere in questione, anche frazionatamente;
b) a predisporre le canalizzazioni relative alla rete telefonica contestualmente alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione primaria, previo accordo tra proprietà e Telecom quando le canalizzazioni stesse siano previste sulle aree destinate a divenire di proprietà comunale;
c) a riconoscere al Comune la facoltà di prescrivere l’allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria ed alle reti da realizzare nell’ambito della presente convenzione anche a finitimi interventi edificatori. Ciò per esigenze di esercizio e di funzionalità dei servizi complessivamente previsti, potendosi procedere a tali allacciamenti anche prima che le opere siano prese in carico dal Comune o da Meta s.p.a..
ART. III) REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EDIFICATORIO
Gli obblighi e i patti di seguito riportati dovranno rispettare i patti sottoscritti con l’accordo di pianificazione approvato con delibera della Giunta Comunale n° 72 del 10/02/2004, allegato al presente schema di convenzione di cui fa parte integrante..
1. Entro due anni dalla data della stipula della presente convenzione dovrà essere iniziata la realizzazione del programma edificatorio e dovrà essere terminata non oltre anni 5 dalla stipula della seguente convenzione salvo proroghe autorizzate dal Consorzio.
2. All’atto della stipula della convenzione, il soggetto attuatore è tenuto a dichiarare l’uso proprio di tutto o di parte degli immobili previsti nel comparto (aree urbanizzate ed edifici), o in favore di soggetti terzi di cui alle graduatorie di assegnazione predisposte e gestite dal Consorzio.
3. L’immobile edificato ed usato in proprio non può essere venduto o locato se non siano trascorsi almeno 5 anni dal rilascio del certificato di abitabilità, secondo le norme vigenti, salvo specifica autorizzazione del Consorzio.
4. Solo qualora il privato proprietario non intenda attuare direttamente, tramite il modulo convenzionale prescelto dall’Amministrazione per le zone P.I.P., si procederà all’espropriazione dell’area e alla loro urbanizzazione con le modalità di cui alla normativa vigente, secondo quanto stabilito nelle clausole particolari della presente convenzione.
ART. IV) CONDIZIONI PER LA VENDITA E LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI
1. In caso di vendita o locazione dell’immobile, o di contratti anche societari che producono i medesimi effetti, il soggetto attuatore si obbliga per sé e per i suoi aventi causa, a pena di nullità dell’atto di vendita o di locazione, a praticare un prezzo od un canone da determinarsi secondo i criteri di seguito specificati ed a richiedere, al fine di garantire l’osservanza di tali criteri, apposita autorizzazione al Consorzio, che si riserva il diritto di prelazione, anche in favore di altri soggetti designati e presenti nelle proprie graduatorie di assegnazione, da esercitarsi entro 90 giorni dalla comunicazione che dovrà essere fatta dalla parte acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. A tal fine il soggetto attuatore si obbliga a trasferire il diritto di prelazione di cui sopra in tutti i successivi contratti di compravendita e locazione dell’immobile e a porre a carico della parte acquirente l’impegno di trascrizione nei registri immobiliari, unitamente al titolo di proprietà, dell’esistenza di tale diritto di prelazione del Consorzio, nonché il previsto effetto di nullità dei relativi atti qualora sia mancata la preventiva autorizzazione del Consorzio, ovvero qualora vengano praticati prezzi o canoni superiori a quelli da determinarsi secondo i criteri stabiliti nella presente convenzione, della quale dovranno essere indicati gli estremi identificativi e di registrazione.
3. Il valore dell’immobile da alienare sarà determinato nel corrispettivo versato per il suo acquisto, maggiorato delle opere eseguite a parte, aggiuntive rispetto alla consistenza dell’immobile all’atto dell’acquisto, documentate con fatture di spesa, il tutto aggiornato secondo l’ultimo indice generale dei costi di costruzione di un capannone tipo per uso industriale pubblicato dall’I.S.T.A.T e diminuito di una percentuale di deprezzamento per vetustà, pari all’1% all’anno per un massimo di quindici anni. L’indicizzazione dei costi sarà applicata con riferimento alla data di ogni singola fattura e documentazione di spesa, mentre il deprezzamento per vetustà, opportunamente
corretto in caso di evidente degrado o insufficiente manutenzione, decorrerà dopo cinque anni dalla data di ultimazione delle opere.
Nel caso di carenza legalmente giustificata della documentazione di spesa, o di lavori eseguiti in economia, potrà essere eseguita una apposita stima peritale.
Per i primi quindici anni il prezzo di vendita dell’immobile non potrà superare il valore determinato con le modalità sopra descritte.
Contestualmente alla richiesta di autorizzazione a vendere o locare, Il soggetto attuatore dovrà presentare al Consorzio il conteggio del valore dell’immobile, determinato come sopra, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato.
4. Il canone annuo di locazione non potrà superare la misura del 7% del valore dell’immobile, come determinato ai fini della cessione. La revisione del canone di locazione potrà avvenire solo come adeguamento conseguente alle variazioni di valore dell’immobile.
5. I contratti relativi a successive vendite o locazioni degli immobili o gli atti di operazioni societarie che producano i medesimi effetti, dovranno contenere l’espressa annotazione degli obblighi e delle condizioni sopra indicati, in ordine alla previa autorizzazione ed al diritto di prelazione del Consorzio, nonché alla determinazione del prezzo e del canone secondo i criteri specificati nella presente convenzione, della quale saranno annotati gli estremi identificativi e di registrazione.
6. Il soggetto attuatore si obbliga per sé ed i suoi aventi causa, nei casi di vendite successive dell’immobile, a trascrivere, a carico dei nuovi acquirenti, tutte le prescrizioni e gli impegni previsti dalla presente convenzione, che s’intendono vincolanti anche nel caso di alienazione avvenuta a causa di fallimento.
I contratti anzidetti dovranno essere depositati, in copia, presso il Consorzio entro sessanta giorni dalla loro registrazione.
7. In caso di vendita dell’immobile edificato ad un prezzo superiore a quanto previsto dal presente atto, sarà fatta valere la nullità del patto inerente il prezzo di vendita.
I terzi acquirenti avranno diritto alla revisione del prezzo di vendita ed alla restituzione della differenza relativa. Inoltre, sarà applicata una penale a carico del venditore, in favore del Consorzio, pari al doppio dello stesso importo di cui alla differenza come sopra calcolata.
8. In caso di locazione dell’immobile ad un canone superiore a quanto previsto dal presente atto, sarà applicata una penale, a favore del Consorzio ed a carico del locatore, pari al doppio della differenza dei due canoni, riferita all’intera durata del contratto di locazione. Il locatario avrà inoltre diritto di ottenere che il canone di locazione corrisponda a quello determinato secondo i criteri della presente convenzione, nonché la restituzione della differenza versata in più.
9. Il Consorzio potrà dichiarare risolto il presente atto e, in ogni caso, far valere la nullità degli atti posti in essere in mancanza delle relative autorizzazioni:
a) nel caso di inosservanza da parte dell soggetto attuatore del divieto di cedere a terzi, l’area o parte di essa non ancora edificate, salvo preventiva autorizzazione;
b) in caso di mancato rispetto dei termini iniziali e finali dei lavori, salvo proroga autorizzata dal Consorzio;
c) in caso di vendita o locazione dell’immobile edificato, senza autorizzazione, ovvero senza la previa comunicazione al Consorzio per l’esercizio del diritto di prelazione.
10. La presente convenzione, limitatamente a quanto disposto dal presente paragrafo, ha efficacia per anni 15 decorrenti dalla data di rilascio del certificato di abitabilità degli immobili realizzati.
ART. V) CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA CONVENZIONATO
1. La superficie vendibile, alla quale è riferito il prezzo di vendita convenzionato, è calcolata attribuendo a ciascuna unità immobiliare le seguenti superfici, secondo le aliquote indicate:
- superficie netta di calpestio dell’unità immobiliare, chiusure esterne misurate al filo esterno dei pannelli, tramezzature e murature interne;. 100%
- divisorie con altre unità immobiliari; 50%
- balconi e terrazzi; 50%
2. Il prezzo unitario di vendita delle unità immobiliari oggetto della presente convenzione, al netto d’IVA, non potrà essere superiore a Lire .............. al metro quadrato di superficie vendibile con riferimento al mese di ......... 199... e riferite a una incidenza delle opere di urbanizzazione, quale risultante dalla relativa apposita convenzione, pari a lire al mq. di superficie vendibile.
Tali prezzi non sono comprensivi di servizi igienici, spogliatoi, uffici, abitazioni, centrali termiche, che potranno essere scelti dagli acquirenti nell’ambito dell’assortimento previsto dal progetto. I corrispettivi a corpo per la fornitura delle suddette componenti non potranno superare gli importi indicati dal seguente prospetto:
.......................................... lire .............
.......................................... lire .............
.......................................... lire .............
.......................................... lire .............
.......................................... lire .............
.......................................... lire .............
.......................................... lire .............
.......................................... lire .............
3. Tutti i prezzi sopraindicati sono riferiti alle caratteristiche tecniche contenute nel computo metrico estimativo; eventuali miglioramenti eseguiti a richiesta dell’acquirente saranno conteggiati a parte e specificatamente indicati, con relativo costo, nell’atto di vendita delle unità immobiliari.
4. Il prezzo di cessione delle unità immobiliari resterà fisso ed invariabile per la durata di un anno a decorrere dall’approvazione della presente convenzione.
Successivamente potrà essere aggiornato a cadenza annuale secondo l’indice generale dei costi di costruzione di un capannone tipo per uso industriale pubblicato dall’ISTAT.
ART. VI) MODALITA’ DI PAGAMENTO ED ONERI FINANZIARI
1. Il soggetto attuatore si impegna ad applicare per la vendita di ciascuna unità immobiliare le seguenti modalità e tempi di pagamento, espressi in percentuale rispetto al prezzo globale:
- 25% alla stipula del contratto preliminare di compravendita;
- 25% a inizio lavori;
- 25% a copertura;
- 20% a fine lavori;
- 5% alla stipula del contratto definitivo di compravendita.
2. Nel caso di contratto preliminare di compravendita sia stipulato dopo l’inizio dei lavori, all’acquirente potranno essere addebitati, come oneri finanziari, gli interessi semplici passivi maturati sulle rate di pagamento già scadute, calcolati per l’intervallo di tempo intercorso dalla scadenza di ciascuna rata ed il momento della determinazione impegnativa di compravendita, in misura pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nei periodi interessati aumentato del venticinque per cento. Per il calcolo degli interessi sulla rata del 25% alla prenotazione, la data cui fare riferimento è quella d’inizio dei lavori.
ART. VII) OBBLIGHI DELLA PROPRIETA’ IN ORDINE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE
1. Il soggetto attuatore dovrà realizzare a propria cura e spese il verde in conformità alle prescrizioni del Piano Particolareggiato e del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Una sistemazione diversa dell’area a verde dovrà essere concordata preventivamente ed approvata dalla Comune;
2. Il verde dovrà risultare sistemato al completamento del programma edilizio e comunque prima del rilascio dell’ultimo certificato di abitabilità relativo all’intero intervento, ovvero del singolo stralcio funzionale e non oltre 5 anni dalla stipula della presente convenzione.
3. Nei rogiti di compravendita dovrà inoltre essere specificato il divieto, per gli acquirenti, di stralciare parti di dette aree con recinzioni; le recinzioni potranno eventualmente delimitare solo le aree di pertinenza dei singoli edifici così come risultino dai progetti edilizi.
ART. VIII) CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1. Il rilascio della concessione per opere di urbanizzazione primaria e secondaria è subordinato:
a) alla stipula della presente convenzione;
b) al versamento di una garanzia corrispondente ad una percentuale del pari all’intero importo della spesa presunta per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione del comparto in oggetto. Tale importo sarà determinato mediante computo metrico estimativo redatto sulla base dell’elenco prezzi forniti dalla Camera di Commercio di Modena e sottoscritto da tecnico abilitato. La garanzia potrà essere costituita a mezzo di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
c) all’attestazione di congruità del computo metrico relativo alle opere di urbanizzazione, da rilasciarsi da parte del Consorzio aree Produttive;
d) all’avvenuta presentazione del frazionamento, inoltrato al Ministero delle Finanze - Ufficio del Territorio di Modena con la identificazione delle aree di urbanizzazione primaria, di urbanizzazione secondaria e dei lotti edificabili, coerentemente con il progetto delle opere di urbanizzazione suddetto.
ART. IX) POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
1. Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare la data di ultimazione degli impianti eseguiti (rete di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, illuminazione pubblica ecc.). Conseguentemente al collaudo di META s.p.a. e dal verbale di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, predisposto dal Comune, tali impianti passeranno in gestione a META s.p.a., che provvederà alla loro manutenzione.
2. Il Direttore dei Lavori dovrà certificare la conformità delle opere eseguite al progetto delle opere di urbanizzazione e la loro esecuzione a regola d’arte, nel pieno rispetto delle vigenti normative.
3. Al completamento delle opere di urbanizzazione e dietro richiesta del soggetto attuatore, il Comune, verificata la perfetta esecuzione degli stessi, mediante verbale di regolare esecuzione, e dopo l’avvenuta stipulazione e relativa registrazione dell’atto pubblico di cessione delle aree di urbanizzazione primaria, così come indicato negli elaborati tecnici e meglio precisato nel progetto delle opere di urbanizzazione primaria, libererà la garanzia e prendere in carico eventualmente tutte le opere di urbanizzazione, così come indicato negli elaborati tecnici e meglio precisato nel progetto delle opere di urbanizzazione;
4. La presa in carico di tali opere è comunque subordinata alle seguenti condizioni:
a) che le opere relative siano realizzate completamente, regolarmente eseguite, collaudate e funzionanti;
b) che le opere presentino carattere di pubblico interesse, riconosciuto con apposito atto deliberativo, al fine di essere incluse tra le proprietà comunali.
5. Nell’ipotesi in cui l’esecuzione delle opere dei servizi a rete e delle relative cabine di trasformazione e/o decompressione, sia stata affidata a META s.p.a., la comunicazione di fine lavori da parte di META stessa, è considerata come certificato di regolare esecuzione delle stesse; in caso in cui le suddette opere siano state affidate ad altre imprese private, la regolare e completa esecuzione delle medesime dovrà risultare da regolare collaudo di tecnico abilitato, vistato da META, a cura e spese del soggetto attuatore.
6. Il frazionamento delle aree relative alle opere di urbanizzazione che il Comune assumerà in carico sarà eseguito a totale cura e spese dei proprietari.
7. L’istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese del soggetto attuatore.
8. Le opere di urbanizzazione dovranno in ogni caso risultare complete al momento dell’ultimazione del 100% degli edifici.
9. E’ riconosciuto al Comune il diritto di fare uso della somma versata quale garanzia, per la realizzazione di quelle opere di cui avesse richiesto l’anticipata esecuzione, nel caso di diniego da parte del soggetto attuatore, o dei successori e aventi causa.
ART. X) CONDIZIONE PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE
1. Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato:
a) all’avvenuto ritiro della concessione relativa al progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
b) all’avvenuta presentazione del frazionamento del lotto di pertinenza dell’edificio oggetto della concessione;
c) all’attestazione, da parte del consorzio attività produttive, del computo metrico, da redigersi a cura del soggetto attuatore.
2. La concessione edilizia dovrà riportare la condizione, con obbligo del concessionario, al ripristino delle opere di urbanizzazione primaria esistenti eventualmente danneggiate nel corso dei lavori.
3. Il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità per ogni edificio è comunque subordinato all’esistenza e al perfetto funzionamento di rete fognante, acquedotto, ed energia elettrica in bassa tensione, oltre al rispetto della condizione di cui al patto precedente per quanto riguarda gli eventuali ripristini, nonché alla realizzazione di tutte le altre opere relative allo stralcio funzionale in cui l’edificio in oggetto venga a trovarsi, secondo le clausole stabilite al precedente capo IX del presente atto.
4. E’ fatto divieto di realizzare l’accantieramento su aree destinate alle opere di urbanizzazione. In casi eccezionali la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con il Servizio Trasformazioni urbanistiche del Comune.
ART. XI) ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 765/67 ED ARTT. 3, 5 E DELLA LEGGE 10/77)
A) NATURA DEGLI ONERI
1. Gli oneri di urbanizzazione secondaria si concretizzano in aree da cedere al Comune, ove espressamente previsto dalla disciplina di Piano Regolatore Generale e in compensazioni finanziarie o parziali compensazioni finanziarie a conguaglio, ove la cessione non sia prevista dalla disciplina di piano regolatore generale o sia prevista solo parzialmente o ecceda lo standard obbligatorio fissato dall’art. 46 della LR n. 47/78 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Il soggetto attuatore dovrà corrispondere al Comune gli oneri di urbanizzazione secondaria e di disinquinamento previsti dalla legge n. 10/77, al momento del rilascio della/e concessione/i edilizia/e relativa/e all’area oggetto della presente convenzione, con le modalità e secondo le tariffe al momento vigenti.
In relazione al programma edilizio, inoltre, dovranno essere corrisposti gli oneri di urbanizzazione secondaria, all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, sulla base delle tabelle parametriche regionali e degli atti deliberativi comunali di applicazione di tali tabelle.
B) DETERMINAZIONE E MODALITÀ DI CESSIONE DI AREE E/O MONETIZZAZIONE DI AREE RELATIVE AGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA AI SENSI DELL’ART.8 DELLA LEGGE 765/67.
1. Per quanto concerne le quote di aree da cedere a titolo gratuito, queste sono quantificate dalla disciplina di Piano Regolatore Generale individuate nelle tabelle di progetto di piano particolareggiato e che saranno puntualmente definite in sede di frazionamento.
2. Tali aree, evidenziate nell’allegata planimetria ed il cui frazionamento dovrà essere eseguito a totale cura e spese del soggetto attuatore, devono essere cedute in stato di buona manutenzione, sistemate a verde, recintate e prive di servitù e gravami di alcun genere. Le aree medesime sono cedute al Comune all’atto della stipula della presente convenzione, restando inteso che ogni onere inerente e conseguente è a carico del soggetto attuatore. Le aree sono censite al catasto terreni meccanizzato del Comune di Modena al foglio ... mappale/i ..... Ai soli fini fiscali viene attribuito all’immobile suddetto ceduto gratuitamente un valore di .... lire. Gli effetti attivi e passivi della cessione gratuita si intendono riferiti al momento della stipula della presente convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità delle aree suddette, nonché la loro completa libertà da ipoteche, vincoli, oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi anche fiscali in genere e vengono date e accettate nello stato di fatto e nella condizione di diritto in cui attualmente si trova con annessi, connessi, accessi e recessi, aderenze e pertinenze, usi, diritti, ragioni, azioni eventuali servitù attive e passive se e legalmente esistenti. La cessione è esentata dal pagamento dell’imposta di cui al DPR 26.10.1972 n. 643 dell’art. 25 lettera a).
ART. XII) PATTI GENERALI
1. La manutenzione di tutte le aree ed opere pubbliche o di uso pubblico comprese nel comparto, avverrà a cura e spese del soggetto attuatore, fino al momento in cui le opere e le aree stesse passeranno in carico al Comune.
2. La presente convenzione ha una validità di anni 7 a partire dalla data della stipula stessa che dovrà intervenire al più tardi entro un anno dall’esecutività della deliberazione di approvazione del piano in oggetto.
3. In ogni atto di alienazione dell’immobile in oggetto, che intervenga nel periodo di validità della presente convenzione, l’acquirente dovrà dichiarare:
a) di essere pienamente consapevole che l’immobile acquistato è soggetto al piano particolareggiato e alla relativa convenzione;
b) di ben conoscere e accettare ogni e qualsiasi obbligo che competa alla parte acquirente nei confronti del Comune di Modena in ottemperanza alla presente convenzione.
4. Per eventuali inadempimenti ai patti, il venditore e l’acquirente verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse derivarne.
5. Le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e relative aree, nonchè le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, sono a carico del soggetto attuatore.
ART. XIII) CLAUSOLE PARTICOLARI
Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria, pur trattandosi di realizzazione di opere di urbanizzazione su aree di proprietà privata, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno, vista la futura destinazione pubblica delle opere medesime con conseguente cessione al Comune stesso delle aree di sedime di tali opere, stabilire:
• che, qualora le opere in questione non siano realizzate dal soggetto privato convenzionatario, lo stesso sia tenuto a far realizzare le opere medesime da soggetto in possesso dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria previsti per la realizzazione di lavori pubblici.
La progettazione delle opere dovrà essere conforme ai principi generali in materia di lavori pubblici e dovrà essere preventivamente verificata dal Comune; analogamente, ai fini dell’esercizio di un controllo e vigilanza significativi sull’esecuzione delle opere, durante la realizzazione delle medesime, dovranno essere compilati i relativi libretti delle misure e liste settimanali, a norma del regolamento R.D. n. 350/1895.
A) FACOLTA’ DI RECESSO
1. Il soggetto attuatore può esercitare la facoltà di recesso sino a quando le opere di urbanizzazione delle aree non abbiano avuto inizio, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune e al Consorzio.
2. In tal caso egli rimane obbligato, fin da ora, a cedere al Consorzio le aree libere da vincoli, servitù e gravami di alcun genere, al prezzo determinato di € 31,67, sulla base del regolamento comunale di determinazione del prezzo di esproprio, giusta deliberazioni......., aumentato di eventuali adeguamenti ISTAT dei prezzi ,
intervenuti sino alla data di comunicazione dell’esercizio della facoltà di recesso.
B) INADEMPIMENTO DA PARTE DELLA PROPRIETA’ E CLAUSOLA PENALE
1. Il Comune ed il Consorzio possono esercitare attività di controllo sullo stato di attuazione dei lavori sulle aree oggetto della presente convenzione.
2. A seguito del verificarsi di situazioni di manifesto inadempimento e di gravi ritardi sull’esecuzione dei lavori, il Comune ed il Consorzio chiedono al soggetto attuatore di motivare le ragioni dell’inadempimento, invitandolo contestualmente a procedere, assegnando un termine non inferiore a giorni 15 (quindici). Sono fatti salvi gli inadempimenti ed i ritardi dovuti a cause di forza maggiore o a cause non imputabili alle volontà del soggetto attuatore, nel qual caso verrà fissato un diverso termine in contraddittorio con lo stesso.
3. In caso di mancata o elusiva risposta alla richiesta di cui sopra e stante il perdurare dell’inadempimento e dei ritardi, il Consorzio procede a darne comunicazione alle altre parti, al fine di consentire l’avvio del procedimento di trasferimento delle aree e delle opere eventualmente realizzate, al Comune.
Ai fini di cui sopra il soggetto attuatore si obbliga:
a) a cedere integralmente al Comune le aree interessate dall’intervento PIP secondo il prezzo determinato sulla base del regolamento comunale di determinazione del prezzo di esproprio, giusta deliberazioni e secondo le modalità e alle condizioni di cui alla precedente clausola particolare e tutte le opere e manufatti già eventualmente realizzati;
b) ad accettare la determinazione del corrispettivo da corrispondere da parte del Comune per la quota di opere già, calcolato sulla base del computo metrico allegato al progetto delle medesime, ridotto di una quota pari al 25%;
c) ad accettare la determinazione della effettiva consistenza delle aree e delle opere oggetto di cessione, che avverrà a cura del Settore Patrimonio del Comune, con riferimento alla data di comunicazione del Consorzio di cui al terzo capoverso dalla presente clausola.
ART. XV) SANZIONI
1. Per quanto attiene alla mancata attuazione o completamento di opere di urbanizzazione e alle parziali difformità, riscontrate in sede di collaudo, il Comune e il Consorzio potranno concedere 180 giorni per la loro regolarizzazione dalla data prevista all’art. IX) punto f), trascorsi i quali si procederà a far ultimare o correggere quanto incompleto o mal eseguito o difforme, utilizzando la somma versata a garanzia e facendo gravare sul soggetto attuatore l’eventuale maggior spesa.
IL COMUNE DI MODENA
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IL CONSORZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
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IL PROPRIETARIO DELL’AREA E SOGGETTO ATTUATORE
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