Allegato A
Allegato A
Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale.
Premessa
La deliberazione della giunta regionale del 18 luglio 2013, n. 199 ha regolamentato il tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento e reinserimento al lavoro, attuando l’Accordo Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 (di seguito denominato “Accordo”) in applicazione dell’art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92. Detto accordo definisce la disciplina dei tirocini e gli standard minimi per quanto riguarda gli interventi e le misure aventi la medesima struttura dei tirocini, anche se diversamente denominati.
Al fine di garantire l’inclusione sociale dei soggetti indicati al paragrafo 1, lett. c) dell’Accordo, quest’ultimo consente alle Regioni di definire misure di agevolazione, nonché prevedere eventuali circostanziate deroghe in materia di durata, ripetibilità, corresponsione e ammontare dell’indennità.
Il presente atto intende regolamentare i tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale non disciplinati dalla DGR n. 199/2013.
1. Disposizioni generali
1. I tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale non configurano un rapporto di lavoro.
2. I soggetti destinatari di tali tipologie di tirocinio sono:
a) i soggetti con disabilità non inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i .;
b) i soggetti svantaggiati ai sensi dell’art. 4, co. 1, legge 8 novembre 1991, n. 381;
c) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza ai sensi dell’art. 13 legge 11 agosto 2003, n. 228 a favore delle vittime di tratta;
d) i soggetti inseriti nei programmi di assistenza e integrazione sociale ai sensi dell’art. 18 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 a favore di vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali;
e) i soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari di cui all’articolo 5, co. 6, decreto legislativo n. 286/1998;
f) i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria di cui all’art. 2, lett. e) e g), decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
g) i richiedenti asilo come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. I soggetti di cui al co. 2, al momento di attivazione del tirocinio, devono:
a) essere già in carico al servizio pubblico, il quale valutate le condizioni del soggetto, attesti che il raggiungimento della riabilitazione e dell’inclusione sociale può avvenire anche attraverso l’inserimento in contesti lavorativi;
b) non svolgere un tirocinio previsto dalla DGR n. 199/2013 e non avere un rapporto di lavoro;
4. Il servizio pubblico di cui al co. 3, è regolato dal sistema integrato di interventi e servizi sociali ai sensi della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49, dell’art. 22 legge 8 novembre 2000, n. 328 e/o delle disposizione regionali in vigore.
2. Soggetti promotori
1. I tirocini finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale possono essere promossi da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) centri per l’impiego;
b) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
c) centri pubblici o a partecipazione pubblica, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi dell’art. 7 dell’allegato A della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
d) cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;
e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro dell’associazionismo ai sensi della legge regionale 22/99;
f) organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale dell’organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 29/93;
g) Enti locali;
h) Aziende Sanitarie Locali.
3. Soggetti ospitanti
1. Sono soggetti ospitanti le imprese, gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e gli studi professionali presso cui viene realizzato il tirocinio.
2. Il soggetto ospitante non può impiegare i tirocinanti in attività che non siano coerenti con il piano formativo/inserimento del tirocinio stesso.
3. Il soggetto ospitante deve adempiere alle prescrizioni previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i e dalla normativa per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.
4. La sede di realizzazione dei tirocini deve essere situata nel territorio della Regione Lazio e può essere costituita dalle sedi operative dei soggetti di cui al co. 1 ovvero dalla sede legale qualora non coincidente con quella operativa, salvo quanto previsto dall’art. 4 dell’allegato A della DGR n. 199/2013 per le imprese multi localizzate. Le disposizioni dell’art. 4 dell’allegato A della DGR n. 199/2013 si applicano in quanto compatibili.
4. Xxxxxx e proroga dei tirocini
1. I tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati all’inclusione sociale hanno una durata:
a) non superiore ai dodici mesi per i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. b), c), d) e), f), g), prorogabili per ulteriori 12 mesi.
b) non superiore ai ventiquattro mesi per i soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), prorogabili per ulteriori 36 mesi.
2. La durata dei tirocini di inserimento o reinserimento dei soggetti di cui all’art. 1, co. 2, lett. b) finalizzati alla riabilitazione e già presi in carico dal Dipartimento di salute mentale ai sensi dalla legge regionale n. 49/1983 e s.m.i. è stabilita dal piano di recupero terapeutico.
3. Al fine di combattere l’abuso del tirocinio di inserimento e reinserimento finalizzato alla riabilitazione e all’inclusione sociale la proroga dell’esperienza di tirocinio è ammessa solo qualora il servizio pubblico valuti che essa sia necessaria al fine dell’inclusione sociale e della riabilitazione.
4. I tirocinanti non devono essere iscritti come disoccupati al centro per l’impiego nell’ipotesi di eventuale proroga dell’esperienza di tirocinio.
5. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. Al termine del periodo di sospensione il soggetto promotore, il servizio pubblico, il soggetto ospitante e il tirocinante, di comune accordo possono valutare l’eventuale interruzione del tirocinio, considerata la capacità del soggetto ospitante e del tirocinante di portare a compimento quanto indicato nel progetto formativo/inserimento di cui all’art. 5, co. 3.
5. Modalità di attivazione: convenzione e progetto formativo/inserimento
1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni conformi al modello dell’allegato sub 1, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3.
2. Le convenzioni di cui al co. 1 possono riguardare più tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prorogabile di ulteriori trentasei.
3. Ogni tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento, da unirsi alla convenzione di cui al co. 1, definito secondo lo schema allegato sub 2 e da consegnare al tirocinante all’inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo/inserimento contiene:
a) i dati identificativi:
1. del soggetto promotore;
2. del soggetto ospitante;
3. del servizio pubblico di cui all’art. 1, co. 4;
4. del tirocinante;
5. del tutor individuato dal soggetto promotore;
6. del tutor individuato dal soggetto ospitante;
7. del tutor individuato dal soggetto di cui al n. 3;
b) gli elementi descrittivi del tirocinio:
1. tipologia di tirocinio di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all’art. 1, co. 2, finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale;
2. settore di attività economica del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO qualora si tratti di azienda);
3. area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT);
4. sede presso la quale è svolto il tirocinio;
5. estremi identificativi delle assicurazioni;
6. durata e periodo di svolgimento del tirocinio;
7. entità dell'eventuale indennità corrisposta al tirocinante;
c) specifiche del progetto formativo/inserimento:
1. indicazione, ove possibile e coerentemente con gli obiettivi indicati al punto successivo, della figura professionale di riferimento e delle competenze da acquisire, in relazione alle figure professionali individuate nel Repertorio nazionale di cui all’art. 4, co. 67, legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e dell’eventuale livello EQF;
2. indicazione del percorso di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all’art. 1, co. 2, e dei relativi documenti;
3. attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio;
4. modalità di svolgimento del tirocinio;
d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio, quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante, il tutor del soggetto promotore e il tutor dei soggetti di cui al comma 3, lett. a), n. 3;
4. Relativamente alle informazioni previste al co. 3, lett. c), punto 1, ove possibile, nelle more della definizione del Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, co. 67, si fa riferimento al Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla deliberazione della giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452.
5. Eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti dei modelli di convenzione e di progetto formativo/inserimento di cui agli allegati sub 1 e sub 2 sono definite con provvedimento della Direzione competente in materia di lavoro.
6. Limiti numerici
1. I tirocini ai sensi dell’art. 1, co. 1, non sono soggetti a limiti numerici e non concorrono al computo dei limiti quantitativi di cui all’art. 7 dell’allegato A della DGR n. 199/2013.
7. Garanzie assicurative
1. Il soggetto promotore è tenuto a garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione di cui all’art. 5, co. 1, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice.
2. Nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione, nelle relative convenzioni sono definite le modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a proprio carico l’onere delle coperture assicurative.
3. La Regione, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, può assumere a proprio carico la spesa relativa alla polizza assicurativa INAIL e quella relativa all’assicurazione civile per danni contro terzi.
4. La copertura assicurativa deve comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel progetto formativo/inserimento.
8. Il sistema informatico
1. La Regione rende accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio per il tramite del sistema regionale informatico sui tirocini, anche al fine di evitare l’abuso del tirocinio:
a. ai servizi pubblici di all’art. 1, co. 4;
b. alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti;
c. alle rappresentanze sindacali aziendali e/o unitarie ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2. Nelle more l’attivazione del sistema informativo le convezioni e i piani formativi/inserimento devono essere inviate alla direzione politiche sociali della Regione Lazio entro il termine trenta giorni dall’attivazione del tirocinio.
9. Modalità di attuazione
1. Al soggetto promotore spetta, in collaborazione con i soggetti di cui all’art. 1, co. 4, il presidio della qualità dell’esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto promotore:
a) favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo/inserimento insieme ai soggetti di cui all’art. 5, co. 3,
lett. a), n. 3;
b) designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate alle funzioni di raccordo con il soggetto ospitante per monitorare l’attuazione del progetto formativo/inserimento;
c) promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio con il soggetto ospitante, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo/inserimento;
d) rilascia l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
e) contribuisce al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dal sistema regionale informatico sui tirocini.
2. Il soggetto ospitante garantisce la regolare attuazione dell’esperienza di tirocinio. In particolare il soggetto ospitante:
a) stipula la convenzione con il soggetto promotore;
b) definisce il progetto formativo/inserimento insieme ai soggetti di cui all’art. 5, co. 3, lett. a),
n. 3;
c) designa un tutor quale responsabile dell'attuazione del progetto formativo/inserimento con funzioni di affiancamento al tirocinante, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il corretto svolgimento del tirocinio;
d) assicura la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto formativo/inserimento;
e) trasmette al soggetto promotore le comunicazioni di xxxxxxx, di interruzione e di infortuni;
f) trasmette la relazione sull’esperienza svolta dal tirocinante al soggetto promotore e al soggetto di cui all’art. 5, co. 3, lett. a), n. 3 ai fini del rilascio, da parte di quest’ultimo, dell’attestazione dell’attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite;
g) mette a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti e quanto altro idoneo e necessario allo svolgimento delle attività di tirocinio, ivi compresi quelli relativi alla protezione individuale nei casi previsti dal decreto legislativo n. 81/2008.
3. Il soggetto di cui all’art. 5, co. 3, lett. a), n. 3:
a) definisce insieme al soggetto promotore e al soggetto ospitante la predisposizione del progetto formativo/inserimento;
b) designa un tutor quale responsabile della corretta attuazione del progetto formativo/inserimento.
10. Tutoraggio
1. Il tutor designato dal soggetto promotore, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. b) svolge le seguenti funzioni:
a) collabora insieme al tutor di cui all’art. 5, co. 3, lett. a) n. 7 alla stesura del progetto formativo/inserimento del tirocinio;
b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo/inserimento;
d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
e) concorre, anche sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell’attestazione delle competenze eventualmente acquisite.
2. Il tutor designato dal soggetto ospitante, ai sensi dell’art. 9, co. 2, lett. c), svolge le seguenti funzioni:
a) affianca il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e insieme al tutor di cui all’art. 5, co. 3, lett. a) n. 7 supervisiona il percorso di tirocinio;.
b) promuove l'acquisizione delle competenze eventualmente acquisite secondo le previsioni del progetto formativo/inserimento;
c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;
3. Il tutor designato dal soggetto di cui all’art. 9, co. 3, lett. b) svolge le seguenti funzioni:
a) collabora insieme al tutor del soggetto promotore alla stesura del progetto formativo/inserimento del tirocinio;
b) monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo/inserimento;
c) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e gli esiti della stessa;
d) supporta il tirocinante per tutta la durata del tirocinio.
4. Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente. Tale limite numerico è comprensivo dei tirocinanti di cui all’allegato A della DGR n. 199/2013.
5. I tutor di cui ai precedenti commi collaborano per:
a) definire le condizioni organizzative nel rispetto degli obiettivi prevista dal progetto formativo/inserimento;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso del tirocinante, attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero percorso.
11. Attestazione delle competenze
1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, ove possibile e coerentemente con il percorso di inserimento o reinserimento, rilascia al tirocinante un’attestazione dei risultati dell’attività svolta, specificando le competenze eventualmente acquisite, con riferimento a quelle indicate nel progetto formativo/inserimento di cui all’art. 5, co. 3.
2. Le disposizioni dell’art. 12 dell’allegato A della DGR n. 199/2013 si applicano ai tirocini di inserimento o reinserimento alla riabilitazione e all’inclusione sociale in quanto compatibili.
12. Indennità di partecipazione
1. Al tirocinante può essere corrisposta un'indennità per la partecipazione al tirocinio che deve essere indicata nel progetto di inserimento/formativo.
2. Nel caso di tirocinanti di cui all’art. 1, co. 2, la Regione può corrispondere, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, un’indennità cui al co. 1, eventualmente integrabile, da parte di altri soggetti. La Regione può definire ulteriori modalità di sostegno per i tirocini, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, co. 3.
3. L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante è considerata ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. L’eventuale indennità corrisposta al tirocinante è esente ai fini fiscali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601 art. 34 co. 3, quando proviene dalle provvidenze economiche concesse ai sensi del regolamento n.1/2000 della Regione Lazio.
5. L’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante, stante la non configurabilità della partecipazione al tirocinio quale attività lavorativa, salvo quanto previsto dall’art. 4, co. 4.
6. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Vigilanza, controllo e sanzioni
1. Ferme restando le competenze dello Stato e dei competenti organi ispettivi in materia di vigilanza e controllo, la Regione può sottoscrivere un protocollo di intesa con gli organi di vigilanza preposti, per concordare le modalità attuative di tali controlli, utilizzando gli strumenti di cui alla legge regionale 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all’emersione del lavoro non regolare” ed al regolamento regionale di attuazione e integrazione del 14 maggio 2008, n. 7”.
2. La Regione promuove misure finalizzate ad evitare l’abuso del tirocinio, anche attraverso campagne di informazione e formazione di concerto con le parti sociali.
3. L’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 0000, x. 00”, xx ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9, co. 2, comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti.
4. La sospensione, di cui al co. 3, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
5. La sospensione, di cui co. 3 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall’accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo n. 124/2004 emerga il mancato rispetto alle disposizione di cui all’art. 9, co. 1.