Capo III
4.
Articoli 19-40, decreto legislativo n. 81/2015,
testo consolidato
Capo III
Lavoro a tempo determinato
Art. 19
Apposizione del termine e durata massima
((1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il con- tratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.)) ((10))
((1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata su- periore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo in- determinato dalla data di superamento del termine di dodi- ci mesi)). ((10))
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i ((ventiquattro)) mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tie- ne altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto man- sioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi sogget- ti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determina- to. Qualora il limite dei ((ventiquattro)) mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. ((10))
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in con- tratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
((4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non su-
periore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contrat- to è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al la- voratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della pre- stazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la spe- cificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto ta- le indicazione è necessaria solo quando il termine comples- sivo eccede i dodici mesi.)) ((10))
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali ovvero la rappresen- tanza sindacale unitaria, circa i posti vacanti che si rendono di- sponibili nell’impresa, secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
(5)
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto:
- (con l’art. 1, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applica- no ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle pro- roghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”;
- (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le dispo- sizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente de- creto”;
- (con l’art. 2, comma 1-ter) che “Le condizioni di cui all’articolo 19, com- ma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all’utilizzatore”.
Art. 20 Divieti
1. L’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavo- ro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di scio- pero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per prov- vedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavora- tori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospen- sione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa in- tegrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle man- sioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valuta- zione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della sa- lute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
Art. 21 Proroghe e rinnovi
((01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, suc- cessivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto di- sposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si tra- sforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1.)) ((10))
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere pro- rogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata ini- ziale del contratto sia inferiore a ((ventiquattro)) mesi, e, co- munque, per un massimo di ((quattro)) volte nell’arco di ((ven-
tiquattro)) mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della ((quinta)) proroga. ((10))
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contrat- to di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al pre- sente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavora- tori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle im- prese start-up innovative di cui di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con xxxx- ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più li- mitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.
(5)
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a
tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 22
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
1. Xxxxx i limiti di durata massima di cui all’articolo 19, se il rap- porto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizial- mente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della re- tribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno successivo e al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo gior- no in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti ter- mini.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
Art. 23
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arroton- damento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tem- po indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i da- tori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivi-
tà, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazio- ni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previ- sto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costi- tuite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi ((o per la produzione di specifiche opere audiovi- sive));
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnolo- gica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e dire- zione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di pre- cedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produ- zione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di inte- resse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ri-
cerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono.
4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in con- tratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavo- ro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite per- centuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavo- ro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite per- centuale è superiore a uno.
5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle in- formazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o al- la rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.
(5)
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
Art. 24
Diritti di precedenza
1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un pe- riodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assun- zioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espleta- te in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il pe- riodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di prece- denza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì rico- nosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove as- sunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di la- voro per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di cui all’articolo 19, comma 4, e può essere eser- citato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la pro- pria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla
data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro tre mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
Art. 25
Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento eco- nomico e normativo in atto nell’impresa per i lavoratori con con- tratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classifi- cazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82
euro a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
Art. 26 Formazione
1. I contratti collettivi possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualifica- zione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupa- zionale.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4,
comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
Art. 27 Criteri di computo
1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determi- nato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
((5))
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter-
minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
Art. 28 Decadenza e tutele
1. L’impugnazione del contratto a tempo determinato deve avve- nire, con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro ((centottanta giorni)) dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6. ((10))
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabi- lendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retri- buzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rap- porto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge
n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiu- dizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del ter- mine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricosti- tuzione del rapporto di lavoro.
3. In presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con con- tratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 2 è ridotto alla metà. (5)
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 29
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo, in quanto già disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 25 e 27, i rap- porti instaurati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario del Corpo na- zionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del co- dice civile una volta trascorso un triennio;
b) i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non su- periore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, ((nonché quelli in- staurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,)) fermo l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro en- tro il giorno antecedente; ((10))
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il personale do- cente ed ATA per il conferimento delle supplenze e con il perso- nale sanitario, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, commi da 1 a 3, e 21.
4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legi- slativo n. 165 del 2001.
(5)
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l’art. 1, comma 5-bis) che “Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifi- cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da bandire entro il 31 dicembre 2018 e i cui requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal perso- nale dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di scadenza dei contratti del personale in servizio a tempo determinato, fissato al 31 dicembre 2017, è prorogato, an- che in deroga alla normativa vigente sul rapporto di lavoro a tempo deter- minato di cui agli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, fino alla conclusione delle medesime procedure e comunque non ol- tre il 31 dicembre 2019”.
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Capo IV Somministrazione di lavoro
Art. 30 Definizione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missio-
ne, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.
Art. 31 Somministrazione di lavoro
a tempo indeterminato e determinato
1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con con- tratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamen- to del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o supe- riore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono es- sere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavo- ratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.
((2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall’articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contrat- to a tempo determinato ovvero con contratto di sommini- strazione a tempo determinato non può eccedere comples- sivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti, con arroton- damento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento
della stipulazione del contratto di somministrazione di la- voro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la sommi- nistrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trat- tamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)). ((10))
3. I lavoratori somministrati sono informati dall’utilizzatore dei posti vacanti presso quest’ultimo, anche mediante un avviso ge- nerale affisso all’interno dei locali dell’utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall’articolo 36 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo in- determinato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 32 Divieti
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di scio- pero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di sommini- strazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per prov- vedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospen- sione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa in- tegrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavo- ro;
d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valu- tazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 33
Forma del contratto di somministrazione
1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico e norma- tivo dei lavoratori.
2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l’utilizzatore as- sume l’obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da sommini- strare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei la- voratori.
3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all’atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio in missione presso l’utilizzatore.
Art. 34
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di la- voro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nel contratto di lavoro è determinata l’indennità mensile di disponi- bilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali egli rimane in attesa di essere in- viato in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle po- litiche sociali. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
2. ((In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto
di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla di- sciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.)) Il termine inizial- mente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere pro-
rogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal som- ministratore.
((10))
3. Il lavoratore somministrato non è computato nell’organico dell’utilizzatore ai fini dell’applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In caso di somministra- zione di lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di cessazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, cui si applica l’articolo 3 della legge n. 604 del 1966.
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 35
Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà
1. Per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavora- tori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svol- te, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. 2. L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corri-
spondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il sommi- nistratore.
3. I contratti collettivi applicati dall’utilizzatore stabiliscono mo- dalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle ero- gazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizza- zione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa. I lavoratori somministrati hanno altresì diritto a fruire dei servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità pro- duttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscri- zione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
4. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurez- za e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in con- formità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confron- ti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e pro- tezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confron- ti dei propri dipendenti.
5. Nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello supe- riore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore con- segnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adem- piuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore oc- cupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori.
6. Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al somministratore, l’utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
7. L’utilizzatore risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni.
8. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al termine della sua missione, fatta salva l’ipotesi in cui al lavoratore sia corrispo- sta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal contrat- to collettivo applicabile al somministratore.
Art. 36
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ai lavoratori delle agenzie di somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge n. 300 del 1970, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore somministrato ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del per- sonale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della asso- ciazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce man- dato, comunica alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativa- mente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei con- tratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stes- si, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 37 Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenzia- li, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previ- denziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
2. Il somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui all’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicem- bre 1978, n. 845.
3. Gli obblighi dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono deter- minati in relazione al tipo e al rischio delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio o medio ponderato, stabilito per l’attività svolta dall’impresa uti- lizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori somministrati, ovvero in base al tasso medio o medio ponderato della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione ef- fettivamente prestata dal lavoratore somministrato, ove presso l’impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano applicazione i criteri di erogazione e gli oneri previdenziali e assistenziali previsti dai relativi settori.
Art. 38 Somministrazione irregolare
1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
2. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, an- che soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previden- ziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente uti- lizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concor- renza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal sog- getto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.
4. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Art. 38-bis.
(( (Somministrazione fraudolenta). ))
((1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18 del de- creto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la som- ministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica fi- nalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione)).
((10))
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l’art. 1, comma 3) che “Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Art. 39 Decadenza e tutele
1. Nel caso in cui il lavoratore chieda la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966, e il termine di cui al primo comma del predetto ar- ticolo decorre dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l’utilizzatore.
2. Nel caso in cui il giudice accolga la domanda di cui al comma 1, condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno in favo- re del lavoratore, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 men- silità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trat- tamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo com- preso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la pro-
pria attività presso l’utilizzatore e la pronuncia con la quale il giu- dice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Art. 40 Sanzioni
1. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 33, comma 1, nonché, per il solo utilizzatore, di cui agli articoli 31 e 32 e, per il solo somministratore, di cui all’articolo 33, comma 3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.
2. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, e per il solo utilizzatore, di cui all’articolo 35, comma 3, secondo periodo, e 36, comma 3, sono punite con la sanzione amministra- tiva pecuniaria prevista dal comma 1.