ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxxxx - 00000 XXXX - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal suo Presidente e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
E
Il Ministero per lo Sviluppo Economico – Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Piccole e Medie Imprese (di seguito denominato “DGPICPMI”), con sede in Xxxx, xxx Xxxxxx, 00 – 00187 – Partita IVA 80230390587 rappresentato dal Direttore generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
di seguito anche indicate singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”
per
Programma a stralcio dal Programma Space Economy
PREMESSE
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;
CONSIDERATO che il CIPE, con Delibera n. 52 dell’1 dicembre 2016 ha approvato il Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, assegnandone la competenza al MISE;
CONSIDERATO che il suddetto Piano ricomprende al suo interno il Piano Space economy, quale piano strategico per l’attuazione della SNSI relativamente alla sub area “Space Economy” dell’area tematica nazionale “Aerospazio e Difesa”, attribuendo così al Ministero dello sviluppo economico il ruolo di Amministrazione centrale capofila per questa sub-area tematica e alla Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le Piccole e medie imprese (di seguito DGPICPMI) il ruolo di soggetto attuatore dell’Asse I – Space Economy del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020;
CONSIDERATO che il Piano Space Economy nasce dai lavori della Cabina di Regia Spazio, iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la definizione della politica nazionale nel settore Spaziale e di cui fa parte l’Agenzia Spaziale Italiana;
CONSIDERATO che nel proprio ruolo di Amministrazione capofila ed al fine della realizzazione degli obiettivi del piano Space Economy, il DGPICPMI ha il potere di individuare una stazione appaltante a cui affidare il compito della gestione delle procedure di affidamento di appalti nel rispetto del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che le Parti hanno interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione e consentire all’Agenzia Spaziale Italiana di poter operare direttamente quale stazione appaltante, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;
VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse ed ogni documento allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Scopo dell'Accordo
1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione nel campo spaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell’Asse I Space Economy del Piano operativo imprese e competitività FSC 2014-2020, approvato dal CIPE, con Delibera n. 52 dell’1 dicembre 2016, mediante la realizzazione, congiunta e coordinata, di iniziative, attività e programmi, che si realizzeranno tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3 comma 3.
Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo
1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata delle seguenti iniziative, attività e programmi:
a. attivazione di azioni di domanda pubblica di sistemi e/o servizi innovativi, anche nella forma dei Partenariati per l’innovazione, così come definiti all’art. 65 del d.lgs n. 50/2016;
b. realizzazione di Programmi multiregionali di aiuti alla ricerca e sviluppo sui temi coerenti e funzionali agli obiettivi realizzativi della domanda pubblica innovativa di cui al punto precedente;
c. realizzazione di azioni di collaborazione interistituzionale, ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di accompagnamento e di amplificazione degli effetti delle precedenti;
d. attivazione di ogni altra forma di collaborazione funzionale alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. Lo svolgimento delle funzioni e compiti affidati all’ASI dovrà essere ulteriormente regolato tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
4. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.
Art. 4 - Comitato di supervisione
1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati da ASI e da due membri designati dalla DGPICPMI del MISE. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato:
- supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
- formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero in merito a loro eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l’eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
- esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
- favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
- propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
- presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti.
4. Il funzionamento del suddetto Comitato non comporterà compensi o indennizzi per i partecipanti né altri oneri aggiuntivi a carico delle Parti.
Art. 5 - Responsabilità
1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un’organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce:
a) la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro e per malattie professionali del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, presta servizio o è chiamato a frequentare i laboratori o i centri dell’altra Parte;
b) una copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che il proprio personale potrà causare nell'espletamento delle attività presso terzi.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 6 – Xxxxx e fondi messi a disposizione dalle parti
1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
2. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all’esecuzione del presente Accordo.
3. Gli eventuali impegni economici verranno definiti mediante gli Accordi attuativi richiamati all’ art. 3 comma 3.
Art. 7 – Riservatezza
1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
Art. 8 - Risultati
1. La proprietà dei risultati sviluppati nell’ambito dei singoli Accordi attuativi sarà disciplinata dagli Accordi medesimi.
2. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche, dei risultati conseguiti o, in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni
1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
Art. 10 - Informativa trattamento dati
1. Ai sensi di quanto previsto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati personali nell’ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente Accordo. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente Accordo le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.
Art. 11 - Durata, modifiche e recesso
1. Il presente Accordo avrà una durata di cinque anni, rinnovabile tacitamente alla prima scadenza di altri cinque anni. Alla seconda scadenza potrà essere rinnovato di ulteriori cinque anni mediante apposito atto scritto.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
Art. 12 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.
Art. 13 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata. Esso sconta l’imposta di bollo sin dall’origine, assolta in formato virtuale da entrambe le Parti secondo le procedure interne di ciascuna.
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma,
PER L’ASI PER IL MISE
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese…….…
Il Presidente Il Direttore generale
Xxxx. Xxxxxxx XXXXX
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX