PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE
DIREZIONE VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E AREE PROTETTE
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PROGETTO PER LA TABELLAZIONE E RECINZIONE DELLA
R.N.O. “ISOLA DI USTICA”
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SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno duemila __________, il giorno __________ del mese di ________, in , sono presenti i signori:
_________ ____ _____ _____ _____ _____ ___ ________ ____ _____ _____ _____
Premesso
• Che la Provincia Regionale di Palermo ha indetto il _____ _______ un pubblico incanto avente per
oggetto i lavori di “TABELLAZIONE E RECINZIONE DELLA R.N.O. “ISOLA DI USTICA”
• Che ________ _____ ___ si è aggiudicata il contratto in oggetto per l’importo complessivo di
€ ______ _____ _.__ (______ _____ /__), pari ad un ribasso del % sull’importo a base d’asta
di € 53.529,50 (euro cinquantatremilacinquecentoventinive/50), comprensivo dell’importo per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso, pari a € 1.044,90 (euro millequarantaquattro/90).
Tutto ciò premesso in comparenti convengono e stipulano quanto appresso, in un unico contesto con la superiore narrativa:
ART. 1. - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per i lavori di TABELLAZIONE E RECINZIONE R.N.O. “ISOLA DI USTICA”
ART. 2. - AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente appalto è dato a misura.
L’importo riportato in premessa risulta dalla specificazione delle varie categorie di cui al prospetto riportato nell’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Tutti gli importi di cui sopra sono soggetti al ribasso d'asta a meno dell’importo per l’attuazione dei piani di sicu- rezza.
ART. 3. - VARIAZIONE NEGLI IMPORTI E NELLE CATEGORIE
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trar- ne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 02.08.2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 4. - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
il Capitolato generale di appalto approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145 e successive modifiche e integrazioni; il Capitolato Speciale di Appalto;
l'Elenco delle voci e dei prezzi unitari; gli elaborati grafici progettuali;
f) il Piano operativo di sicurezza del cantiere;
g) il Cronoprogramma.
Sono esclusi tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati (art. 110 c.2 del Regolamento generale di attuazione di cui al D.P.R. 554/99).
E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.
ART. 5. - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Contratto d'Appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, qualora diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposi- zioni del Codice Civile.
La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni erme- neutici dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal Capitolato Speciale e dal Contratto, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciu- te ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:
a) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", art. 1655-1677 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
b) la Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L. 109/1994"), così come recepita dalla L.R. n. 7 del 2 ago- sto 2002 e successive modifiche ed integrazioni.;
c) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
d) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono esse- re eseguite le opere oggetto del presente appalto;
e) le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI, le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
f) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L. LL.PP.");
g) il Regolamento d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 559, e successive modifiche e integrazioni (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "Re- golamento");
h) Il Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DM 19 aprile 2000, n. 145 (in questo capitolato viene chiamato "Cap. Gen.").
ART. 6. - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L'Appaltatore dichiara (art. 71 Regolamento) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e di aver giudicato i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, e pertanto di:
a) aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni, e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché‚ di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche au- torizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
c) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, rela- tive a linee elettriche, telefoniche e di altri Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell’art. 4 L. 1/1978;
d) di avere individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario pro- cedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli art. 1171 e 1172 c.c.
d) di prendere atto e di accettare che la collocazione delle tabelle, della taccionata, dei lavori di decespugliamento e relalizzazione dei muretti a secco deve essere eseguita sotto la sorveglianza, oltre della Direzione lavori, dei responsabili dell’Ente gestore della R.N.O. che daranno indicazione sull’esatta e precisa ubicazione delle opere. Pertanto l’ubicazione delle opere e lavorazioni indicate negli elaborati grafici è da ritenensi puramente indicativa. L'Appaltatore dichiara, inoltre:
di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, ricono- scendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del Capitolato Speciale, in modo particolare quelle di cui all'articolo “Oneri, obblighi e responsabilità dell’Appaltatore”, e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrat- tuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.
ART. 7. – CATEGORIE DI LAVORO
La categoria prevalente che identifica la categoria de lavori da appaltare è la:
- OS10 – SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA per € 53.529,50
Nell’oggetto dell’appalto rientrano anche lavori di altro contenuto e di non rilevante complessità tecnica che rien- trano nella categoria prevalente.
ART. 8. - CAUZIONE, GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
La garanzia contrattuale e le coperture assicurative sono regolate dall’art. 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla L.R. n. 7/2002 e s.m.i..
ART. 9. - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre quelli previsti dal Capitolato Generale, e quindi da considerarsi compresi nel- l'appalto e remunerati con i prezzi di contratto gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti oltre il quinto d'obbligo.
Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione dei lavori:
1 - le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori; 2 - il compenso per il proprio rappresentante;
3 - il compenso per il Direttore tecnico del cantiere;
4 - le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le strade di ser- vizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
5 - le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e i relativi eventuali contratti e ca- noni;
6 - l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
7 - le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
8 - le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;
Oneri finalizzati all'esercizio del potere di ingerenza dell'Amministrazione sui lavori:
1 - le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale d'opera e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
2 - la costruzione di un locale ufficio per la Direzione dei lavori, nell'ambito del cantiere, con le necessarie suppel- lettili;
3 - la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo, - giorni in cui non si è lavorato e motivo, - lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una set- timana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
4 - le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto diretto dell'Ammini- strazione opere non comprese nel presente appalto;
5 - lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei lavori di tutti i materiali e manufatti approvvigionati da altre ditte per conto dell'Amministrazione e non comprese nel presente appalto;
6 - l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. richiederà;
7 - la esecuzione di fotografie, di formato minimo 10x15 cm, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
Oneri derivanti da obblighi e responsabilità dell'Appaltatore:
1 - le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché‚ le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo;
2 - le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione del- l'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
3 - le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che privato, le spese per risarci- mento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;
4 - le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
5 - le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente pro- prietario, nonché‚ le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
6 - le spese per la redazione del Piano di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre im- prese operanti nel cantiere, a norma dell’art. 18, c. 8 della L. 55/1990 e art. 31, c. 2 della L. 109/1994, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavo- ro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e forni- tori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Am- ministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e loro successive modificazioni;
7 - le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
8 - le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi pre- senti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982): la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dall'Amministrazione;
9 - le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
10 - la predisposizione dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da tecnico laureato i- scritto all'Albo professionale, e l'approntamento di quanto necessario per le denunce, le autorizzazioni, ecc., se- condo quanto previsto dalla L. 64 /1974 per le zone sismiche, dalla L. 1086/1971 per le opere in cemento armato e metalliche, dal. D.M. 20/11/1987 per le opere in muratura, nonché da leggi regionali, territorialmente vigenti, emanate in seguito al disposto dell’art. 20 della L. 741/1981;
11 - la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all’art. 9 della L. 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché‚ il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
12 - gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16/02/1982 e della L. 07/12/1984 n. 818, e successive modifiche e integrazioni;
13 - la recinzione del cantiere con robusto stecconato;
14 - l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200x150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1 giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
15 - le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
16 - il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata all'Amministrazione;
17 - la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in di- pendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò l'Amministrazione, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
18 - le spese per la ricerca nella zona di lavoro di ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di zona;
19 - le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
20 - il versamento del contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per ingegneri e archi- tetti, di cui all’art. 24 della L. 179/1958: tale contributo dovrà essere versato anche per i lavori aggiuntivi. Il corri- spettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo è conglobato nel prezzo dei lavori con- giuntamente al compenso a corpo di cui al precedente art. 2.
21 - tutte le operazioni di tracciamento sia superficiale, sia subacqueo, propedeutico alla collocazione dei manu- fatti; in particolare l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al corretto tracciamento degli allinea- menti che individuano i centri dei punti di posa delle singole piramidi. Il tracciamento dovrà avvenire con l'ausilio di idoneo DGPS georeferenziato e di ecoscandaglio digitale di precisione. I dati di tracciamento in sito, approvati in contraddittorio dalla Direzione dei lavori, dovranno essere materializzati sul fondo marino con idonea sagola piombata adeguatamente ancorata e mantenuta in posto sino all'espletamento del collaudo. I punti che individua- no i centri di posa di ciascuna piramide, individuati in corrispondenza delle intersezione delle predette sagole do- vranno essere inoltre segnalati con corpi morti e gavitelli. I gavitelli che dovranno restare in sito fino al collaudo dovranno avere colore che consenta di distinguere quelli per i quali si è già provveduto alla posa in opera della corrispondente piramide. Nel prezzo d'elenco sono altresì compresi tutti gli oneri delle segnalazioni provvisionali in corso d'opera fino al collaudo.
22 - tutti gli oneri necessari per la verifica e la sorveglianza di tutte le operazioni subacquee (tracciamento e posa dei prefabbricati, ecc.) durante tutto lo svolgimento del lavoro. Le maestranze impiegate per il controllo subac- queo saranno di fiducia della Direzione dei lavori.
ART. 10. - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI
L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i la- vori; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappal- tatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di competenza, l'Amministrazione or- dinerà per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza contrattuale, potrà pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Appalta- tore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfe- tario delle spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, e salvo i sequestri già concessi.
ART. 11. - TUTELA DEI LAVORATORI
L'Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunisti- ci; trasmetteranno periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi fino alla ultima- zione dei lavori.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, l'Amministrazione opererà una ritenuta dello 0,50% sull'impor- to netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltato- re, salvo le maggiori responsabilità di esso.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto adempimento.
ART. 12. - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli in- fortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 2087 c.c., del persona- le dipendente dall'Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si inten- dono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R. 164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965,
D.P.R. 524/1982 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "Piano di sicurezza del cantiere" di cui all’art. 18, c. 8, della L. 55/1990 e all’art. 31 della L. 109/1994, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata sia l'Amministrazione, sia la Direzione dei lavori. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei lavori.
ART. 13. - DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per l’esecuzione del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in _______________ _____ _____ _ via ___________ _____ _____ ___ _-
ART. 14. - PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE
I pagamenti relativi al presente contratto saranno effettuati sul ____________ _____ ____ , e la perso-
na autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo è dallo stesso indicata in ____________ _.
Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempe- stivamente notificata all'Amministrazione.
ART. 15. - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato, depositato presso l'Amministrazione, da persona gradita all'Amministrazione e fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali. Tale persona potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell'Amministrazione e a suo insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Di- rettore dei lavori, gli assistenti e gli operai non di gradimento dell'Amministrazione.
ART. 16. - DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE
L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito di laurea in In- gegneria o in Architettura, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichia- razione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori anche per tale persona l'Amministrazione, se ne- cessario e a suo insindacabile giudizio, potrà esigerne l'allontanamento e la sostituzione.
ART. 17. - DENUNCE AGLI ENTI PREVIDENZIALI
Dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. L’Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comun- que entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previden- ziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui so- pra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
ART. 18. - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori sarà disposta entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto ed avverrà sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con almeno otto giorni di anticipo.
La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al persona- le a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
Nei casi di urgenza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna in pendenza della stipula del contratto. Nel caso di mancata stipula, il Direttore dei lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall’Appaltatore, per il rimborso delle relative spese.
L’Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00).
Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni si farà luogo alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.
Nel caso in cui i lavori in concessione fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso program- ma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il qua- le, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conse- guente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal pro- gramma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’esecutore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richie- sta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
ART. 19. - AREE DA ADIBIRE A CANTIERE
Resta a totale carico dell’Appaltatore l’onere della richiesta in concessione dell’impiego delle aree che dovranno essere adibite a cantiere; essa dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelle eventuali imposte dalle Autorità militari e da tutte le altre Amministrazioni compe- tenti. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non po- tranno, per nessuna circostanza, essere destinati, sia pure temporaneamente, ad altro uso.
L’Amministrazione curerà di richiedere alle competenti Autorità marittime un affidamento circa la disponibilità delle aree di cantiere per il previsto tempo di realizzazione dei lavori.
ART. 20. - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO
I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprietà dell'Amministrazione, e per essi il Di- rettore dei lavori potrà ordinare all'Appaltatore la cernita, l'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine del Direttore dei lavori, e dopo averne pattuito il prezzo, eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.
ART. 21. - RINVENIMENTI FORTUITI
L'Amministrazione, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mo- bili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi.
L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; l'Amministrazione rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressa- mente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell’art. 48, c. 2 della L. 1089/1939.
L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tom- be, cadaveri e scheletri umani, ancorché‚ attinenti a pratiche funerarie antiche o non più in uso, nonché‚ il rinve- nimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti (art. 404-413 c.p.).
L'Appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall'Amministrazione all’autorità giudiziaria.
ART. 22. - INIZIO E ANDAMENTO DEI LAVORI
L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali documenti deve essere consegnata al Direttore dei lavori.
L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 20 giorni dalla data del verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della penale per ritardo nella ultimazione dei lavori di cui all'appo- sito successivo articolo: qualora il ritardo superasse il termine di cui sopra l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente com- piuti nel termine contrattuale, purché‚ ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.
Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogamma, dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gant, PERT o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di ese- cuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
ART. 23. - ORARIO DI LAVORO
L'Appaltatore può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori. Il Direttore dei Lavori può vieta- re l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. Qualora l’esercizio di tale facoltà sia esercitata per ragioni di convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali, dovrà indennizzare l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori.
Qualora l'Amministrazione ravvisi la necessità che i lavori siano continuati oltre il normale orario, oppure ininter- rottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne dà ordine scritto all'Appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.
ART. 24. - APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali im- piegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.
Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del Direttore dei lavori. L'ac- cettazione sarà definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.
Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche che dia- no luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico
dell'Amministrazione.
Qualora, senza opposizione dell'Amministrazione, l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impie- gasse materiali migliori o con lavorazione più accurata, non avrà diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta. Se invece sia ammessa dall'Amministrazione qualche scarsezza, pur- ché‚ accettabile senza pregiudizio, si applicherà una adeguata riduzione del prezzo, salvo giudizio definitivo in sede di collaudo.
L'Appaltatore può approvvigionare i materiali da qualsiasi località, ma qualora il presente Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la necessità di ricorrere ad altre località, l'Appaltatore dovrà chiedere l'assenso scritto all'Amministrazione.
ART. 25. - PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI LABORATORIO
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993 n. 246 sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale: ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri Enti normatori ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.
L'Amministrazione potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appal- tatore.
ART. 26. - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori, di propria iniziativa o su segna- lazione dell'Appaltatore, può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Per ragioni di pubblico interesse o necessità il responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
La durata della sospensione, salvo che non sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, non è calcolata nel ter- mine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.
Salvo quanto previsto dall’ultimo periodo del quarto comma dell’art. 24 del Capitolato Generale, per la sospensio- ne de lavori, qualunque sia la causa non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
ART. 27. - PROROGHE
L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute giustificate, sono concesse dall'Amministrazione purché‚ le domande pervengano, al fine di tenere conto del termine previsto dal comma 3 dell’art. 26 del Capitolato Generale, entro trenta giorni prima della sca- denza del termine contrattuale.
Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.
ART. 28. - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giormi 90 (novanta) naturali successivi e continui decorrenti dal- la data del verbale di consegna.
Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista nel successivo apposito articolo.
Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente sia la particolare organizzazione lavorati- va richiesta, sia il normale andamento meteorologico per la zona dei lavori, sia per l'impianto del cantiere, da in- tendersi già conteggiato nel termine di ultimazione dei lavori.
ART. 29. - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E AVVISO AI CREDITORI
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei la- vori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i riscontri risultano positivi redige il certi- ficato di ultimazione.
ART. 30. - VARIANTI IN CORSO D'OPERA
L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in con- fronto alle previsioni contrattuali se non disposte dal Direttore dei lavori per iscritto e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 25 della Legge L. 109/1994. E' in facoltà dell'Amministrazione di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore anche se queste non importano una diminuzione di valore dell'opera e anche se ne comportano un aumento. Resta salva la facoltà del Collaudatore di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Ap- paltatore.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire, entro il quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione, purché‚ non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nel- l'appalto.
L'Appaltatore è tenuto a denunciare la erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente ac- cettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.
ART. 31. - VARIANTI IN DIMINUZIONI MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL’APPALTATORE
L’Impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può, secondo le disposizioni dell’art. 11 del Capitolato Geneale, proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art. 25, terzo comma, secon- do periodo della L. 109/1994, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori.
ART. 32. - DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano sta- te approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne dà denuncia all'Amministrazione immediatamen- te o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteg- gi e attrezzature dell'Appaltatore. Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore.
Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.
ART. 33. - CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nell'allegato elenco dei prezzi.
I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure me- diante ordine scritto del Direttore dei lavori.
La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore.
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed ope- rante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.
L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.
ART. 34. - ANTICIPAZIONE DI SOMME DELL'APPALTATORE
Non è prevista alcuna forma di anticipazione.
ART. 35. - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta l’ammontare dei lavori eseguiti al netto del ribasso d’asta raggiunga l’importo di € 30.000,00 (trentamila/00).
All'atto del pagamento in acconto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche la ritenuta di garanzia, previa prestazione di fideiussione.
Il pagamento in acconto verrà disposto non oltre 45 giorni dal giorno della maturazione; quello dell'ultima rata di acconto verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori; quello relativo al conto finale verrà emesso dopo il collaudo. Per il ritardo nel pagamento delle rate saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi di cui all’art. 30 del Capitolato Generale, e ciò esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni.
Nel calcolo del credito dell'Appaltatore si comprenderà anche la metà del valore dei materiali provvisti a piè d'ope- ra ed accettati dal Direttore dei lavori, a prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
Nel calcolo del credito, nel caso di lavori a corpo di modesta entità, l'accredito sarà eseguito in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori, a discrezione del Direttore dei lavori.
L’Amministrazione provvederà a liquidare gli stati di avanzamento ed il saldo di ultimazione lavori solo dietro pre- sentazione di copia autenticata delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e con- trattuali.
ART. 36. - PROGRAMMA DEI LAVORI
E’ annesso al presente contratto il cronoprogramma dei lavori, predisposto dall'Amministrazione, al fine di regola- re preventivamente l'avanzamento dei lavori.
Se durante l'esecuzione dei lavori si verificassero sospensioni per fatti non imputabili all’impresa appaltatrice, o fossero riconosciute proroghe per l'ultimazione degli stessi o fossero eseguiti lavori suppletivi comportanti aumen- to degli importi, il programma di cui sopra verrà variato mediante gli atti stessi che ne dispongono l'esecuzione.
ART. 37. - REVISIONE DEI PREZZI
La revisione dei prezzi non è ammessa per i lavori pubblici.
Si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo al netto del ribasso d'asta aumentato di una percentuale da ap- plicarsi all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale verrà fissata da Decreto del Min. LL. PP. entro il 30 giugno di ogni anno nella misura eccedente il 2% della differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente.
ART. 38. - PENALE PER RITARDO NEI LAVORI
L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo; l'am- montare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto dal conto finale.
ART. 39. - CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Con il conto finale saranno restituite le ritenute per infortuni del 0,5%.
L'Amministrazione sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni.
ART. 40. – COLLAUDO O CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
La visita per la redazione del certificato di regolare esecuzione dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione devono essere concluse entro 3 mesi dalla data di ultimazione.
Il certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo e/o certificato di regolare esecu- zione si intende tacitamente approvato ancorché‚ l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.
L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecu- zione entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.
L'Amministrazione delibererà sul certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.
L'Appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione la cartografia con lo schema di tutti gli impianti eventualmente rea- lizzati nell'opera e fino al confine di eventuali lotti limitrofi prima dell'approvazione del collaudo certificato di rego- lare esecuzione, nonché‚ la documentazione di tutti gli atti il cui onere è a suo carico.
L'Amministrazione si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera.
ART. 41. - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA
L'opera deve essere consegnata all'Amministrazione a cura dell'Appaltatore, sul quale graverà l'onere della ma- nutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva.
L'opera potrà essere presa in consegna dall'Amministrazione anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un certi- ficato di collaudo provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere: in ogni caso ri- mane impregiudicato il giudizio definitivo sull'intera opera che il collaudatore riterrà di esprimere.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli art. 1667 e1669 del c.c.
ART. 42. - GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’art. 1666, c. 2 del c.c.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché rico- noscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
I danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessa- rio al completo ripristino della funzionalità di progetto, compreso la ricerca del guasto, e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio1988 n. 224).
E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai la- vori di cui sopra.
ART. 43. - GARANZIA DECENNALE PER GRAVI DIFETTI DELL'OPERA
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evi- dente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabi- le (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.
In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:
dispositivi contro l’umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tec- nici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico e delle acque meteoriche compreso i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti;
le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze d'uso degli utenti cui è destinato l'impianto;
le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti.
ART. 44. - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO, FUSIONI E CONFERIMENTI, TRASFERIMENTO
L'Amministrazione intende avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo.
Nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Appaltatore, o di uno o più soci della ditta, in caso di società, l'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Appaltatore, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l’art. 35 della L. 109/1994; per il trasferimento o l'affitto di azienda si applicherà l’art. 36 della stessa legge.
ART. 45. - ESECUZIONE D'UFFICIO E RESCISSIONE CONTRATTUALE
Quando per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali l'Appaltatore compromet- ta la buona riuscita dell'opera, l'Amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva constata- zione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato da notificarsi all'Appaltatore.
Nel caso di frode dell'Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l'Amministrazione, in attesa del- la definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.
Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, co- stituiscono causa di risoluzione contrattuale.
ART. 46. - RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA DELLE CONTROVERSIE
Qualora sorgano contestazioni tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.
Qualora a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimen- to acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collau- do e, sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, una proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.
ART. 47. - ARBITRATO
Le controversie tra l'Amministratore e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa, so- no deferite ad arbitri, e si fa esplicito richiamo all’art. 150 del Regolamento.
* * * *
PROGETTO PER LA TABELLAZIONE E RECINZIONE DELLA
R.N.O. “ISOLA DI USTICA”
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CAPITOLO 1
OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
ART. 1. – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per la TABELLAZIONE E RECINZIONE DELLA R.N.O. “ISOLA DI USTICA”
Tutti i richiami normativi di cui alla legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni riportati nel presente Capitolato sono da intendersi riferiti alla Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7 e s.m.i.
ART. 2. - IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO
2.01. Importo dell’appalto
L’importo complessivo a base d’asta dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a
€ 53.529,50 (euro cinquantatremilacinquecentoventinove/50)
Nella Tabella che segue sono riportati gli importi dei lavori ripartiti tra “Lavori a corpo” e “Lavori a Misura”, con l’individuazione dei rispettivi importi relativi a lavori e a oneri per la sicurezza.
A Importo dei lavori (soggetti a ribasso) Euro | B Importo costi sicurezza (non soggetti a ribasso) euro | C = A+B Importo complessivo dei lavori euro | |
Lavori a misura | 52.484,60 | 1.044,90 | 53.529,50 |
Lavori a corpo | 0 | 0 | 0 |
Totali | 52.484,60 | 1.044,90 | 53.529,50 |
Ai sensi del D.P.R. del 25/01/2000 n. 34, i lavori, ripartiti secondo l’articolo 2 del CSA rientrano nella classifica I (art. 3 comma 4), categoria prevalente è la OS10 - SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
lavorazione | Categoria DPR 34/2000 | qualificazione obbligatoria (si/no) | Importo (euro) | % | indicazioni speciali ai fini della gara prevalente o scorporabile | subappalta- bile (si/no) |
SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA | OS10 | Si | 53.529,50 | 100% | Prevalente (Unica) | Si al 30% |
Gli importi sopra indicati sono comprensivi dei costi relativi all’attuazione delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, che sono stati fissati, per l’intervento in oggetto nella misura del 1,952% del costo unitario delle singole lavorazioni. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell’importo da sottoporre a ribasso d’asta l’ammontare complessivo dell’appalto, di cui al presente articolo deve essere così suddiviso:
A. Importo per lavori (soggetti a ribasso)
€ 52.484,60 (euro cinquantaduemilaquttrocentottantaquatro/60)
B. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 1.044,90 (euro millequarantaquattro/90).
L’ammontare complessivo dell’appalto è pertanto ammonta pertanto alla somma C = A+B
C. Importo complessivo dell’appalto
€ 53.529,50 (euro cinquantatremilacinquecentoventinove/50)
2.02. Variazione degli importi
L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna del- le parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
ART. 3. - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI DA ESEGUIRSI
3.01. Descrizione dei lavori
Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.
• realizzazione e posa in opera di tabelle di segnaletica in lamiera di acciaio e legno di varie dimensioni con so- stegni in legno;
• realizzazione di recinzione/staccionata in pali di castagno in alcune zone della riserva;
• sistemazione e/o creazione di muretti in pietrame a secco;
• decespugliamento e pulizia di superfici all’interno della R.N.O.
3.02. Forma e principali dimensioni delle opere e loro ubicazione
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto, risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
La scelta dei siti su cui collocare le tabelle, la staccionata, l’individuazione delle aree oggetto dei lavori di de- cespugliamento e relalizzazione dei muretti a secco deve essere eseguita sotto la sorveglianza, oltre della Dire- zione lavori, dei responsabili dell’Ente gestore della R.N.O. che insieme all’Ufficio di D.L. daranno indicazione sull’esatta e precisa ubicazione delle opere. Pertanto l’ubicazione delle opere e lavorazioni indicate negli elabora- ti grafici è da ritenensi puramente indicativa.
ART. 4. - OPERE ESCLUSE DALL’APPALTO
Tutte le opere non comprese nel progetto di cui il presente capitolato costituisce parte integrante restano e- scluse dal presente appalto, riservandosi l'Amministrazione di affidare dette opere in tutto o in parte ad altra/e dit- ta/e senza che l'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
CAPITOLO 2
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ART. 5. - MATERIALI IN GENERE
I materiali e quanto necessita per la realizzazione dell'opera proverranno dalle località che l'Appaltatore riterrà più di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia, dalla normativa del presente Capitolato Speciale e dalle prescrizioni del Capitolato Generale approvato con D.M.LL.PP. 16 aprile 2000, n. 145.
Tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.
I materiali ritenuti non idonei dovranno essere allontanati immediatamente, a cura e spese dell'impresa e l'accet- tazione dei materiali da parete della D.L. non solleva l'Appaltatore dalle sue responsabilità.
ART. 6. - ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI
6.01. Acqua
L'acqua dovrà essere proveniente da acquedotto e quando ciò non è possibile dovrà avere caratteristiche simili. L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al massimo 1 g/litro di solfati.
6.02. Calce
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bru- ciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce ne- cessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare resi- dui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò l'approvvigionamento dovrà essere effettuato in funzione del fabbisogno e la calce stessa dovrà essere conservata in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta al- meno sei mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.
La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento dell'impiego, asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il nominativo del produttore, il peso del prodotto e la indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.
6.03. Leganti idraulici
I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n. 595 ed al D.M. 3 Giugno 1968 così come modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e l'Appal- tatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione del cemento.
I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene.
La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l'osservanza delle condizioni e modalità di cui all'art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595.
Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento.
Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del Produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispon- denza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 595.
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante prelievo di campioni come stabilito dal- l'art. 4 della Legge sopra ricordata.
I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati quelli che presentassero manomis- sioni.
Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui cartellini, la Direzione Lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese dell'Appaltatore, le prove prescritte.
ART. 7. - SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO, ARGILLA ESPANSA, POMICE
7.01. Sabbia
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale ma dovrà essere, in ordi- ne di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovrà essere ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere scevra da materie terrose, argillose, limacciose e pulverulente e co- munque la prova di decantazione in acqua non deve dare una perdita di peso superiore al 2%.
La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e le murature di paramento od in pietra da taglio.
L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri indicati nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985 e la distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.
7.02. Ghiaia - Pietrisco
Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo, pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marno- se ad alta resistenza a compressione.
I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la granulometria che sarà indicata dalla Direzione Lavori in funzione delle opere da eseguire.
Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti prescritti nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985.
Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la granulometria indi- cata dalla Direzione Lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed alle modalità di posa in opera preci- sando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà essere tale da non superare il 60-70% dell'interfer- ro ed il 25% della dimensione minima della struttura.
7.03. Argilla Espansa - Pomice
Gli inerti leggeri di argilla espansa dovranno essere formati da granuli a struttura interna cellulare clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna.
Ogni granulo di colore bruno, dovrà avere forma rotondeggiante ed essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un xxxxx xxxxx- xxxxx xx xxxxxxxxxxx, dovrà avere la granulometria prescritta e dovrà galleggiare sull'acqua senza assorbirla.
Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli di pomice asciutti e scevri da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, dovranno essere la granulometria prescritta e per gli impieghi strutturali do- vranno possedere una resistenza meccanica granulare non inferiore a 15 N/mmq (150 Kgf/cmq).
ART. 8. - PIETRE NATURALI
Le pietre naturali, da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno essere conformi al X.X. 00 novembre 1939, n. 2232 e dovranno essere omogenee, a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee, cavità, ecc.; dovranno avere dimensioni adatte al loro particolare impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecita- zione cui devono essere soggette, ed avere una efficace aderibilità alle malte.
Saranno assolutamente escluse le pietre marmose, quelle gessose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmo- sferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche generali sopra indicate, dovranno avere una struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità. Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso e quel- lo facilmente friabile.
L'ardesia in lastre per copertura dovrà essere di 1a scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno essere sono- re, di superficie piuttosto rugosa che liscia, e scevre da inclusioni e venature.
ART. 9. - MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno essere conformi a tutte le condizioni previste dal D.M. 29 febbraio 1908, modificato dal D.P. 15 lu- glio 1925 e dalle vigenti norme UNI; dovranno, altresì, presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisi- ti:
9.01. Tubolari, barre e larghi piatti di uso generale
Dovranno essere di prima qualità, privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità, per- fettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o alterazioni, dovranno, altresì, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera.
9.02. Acciai per strutture metalliche
Gli acciai per strutture metalliche, laminati a caldo, tubolari, barre, larghi piatti, lamiere e profilati così dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al parte quarta del D.M. 27 luglio 1985 e successive modificazioni ed inte- grazioni.
− Lamiere zincate
Fornite in fogli, rotoli o in profilati vari per la lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate avranno come base acciaio non legato, di normma laminato a freddo. Qualità e tolleranze saranno conformi alla UNI EN 10142 con la prescrizione che la base, in rapporto agli impieghi, sarà conforme ad uno dei tipi di cui al prospetto I della norma citata.
La zincatura dovrà essere effettuata per immersione a caldo nello zinco allo stato fuso; questo sarà di prima fu- sione, almeno del tipo XX X 00, 00 XXX 0000-00. Con riguardo al procedimento di zincatura questo potrà essere di tipo normale a bagno continuo o discontinuo (più idoneamente indicato quest’ultmo per manufatti lavorati pre- zincatura e per i quali si rimanda alla norma UNI 5744-66), o continuo Sendzimir.
In ogni caso le lamiere sottili zincate non dovranno presentare zone prive di rivestimento, ossidazione bianca, grossi grumi di zinco, soffiature od altri difetti superficiali.
Le lamiere zincate con bagno continuo o discontinuo a caldo avranno strato di zincatura conforme ai tipi indicati nel prospetto accanto con la prescrizione che, in nessun caso, la fornitura potrà prevedere manufatti con grado di zincatura inferiore a Z 275 (15).
9.03. Metalli vari
Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame, l'alluminio e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle co- struzioni devono essere conformi alle vigenti norme UNI, delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori cui sono destinati e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza e la durata.
ART. 10. – LEGNAMI
Per la nomenclatura delle specie legnose, sia di produzione nazionale che d’importazione, si farà riferimento alle norme UNI 2853-73, 2854 e 3917; per la nomenclatura dimensionale degli assortimenti alla UNI 3517; per la no- menclatura dei difetti alla UNI 3016; per la misurazione e cubatura degli assortimenti alla UNI 3518.
I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le più scelte di qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
I legnami destinati ad alcuni sostegni delle tabelle dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati a meno che non siano stati essiccati artificialmente, dovranno presen- tare colore e venature uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemen- te diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore dei 2 diametri.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione tra- sversale.
ART. 11. - PROVE SUL LEGNO
Saranno effettuate in conformità alla normativa UNI da 3252 a 3266, da 4143 a 4146 e norme sostitutiva UNI ISO sa 3130 e da 3345 a 3350.
ART. 12. - PITTURE - VERNICI – SMALTI
Le pitture e le vernici dovranno essere di recente produzione e dovranno essere approvvigionati in cantiere in re- cipienti sigillati con l'indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la qualità, le modalità d'uso e di conservazione del prodotto e l'eventuale data di scadenza; i recipienti dovranno essere aperti al momento dell'impiego, alla presen- za della Direzione Lavori ed i prodotti negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni od altri degradi.
Tutti i prodotti dovranno essere pronti all'uso salvo le diluizioni previste dalle Ditte produttrici nei rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.
Le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed UNICHIM vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:
12.01. Acquaragia
Dovrà essere limpida, incolore di odore sgradevole e volatissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.
12.02. Minio di piombo
Il minio di piombo dovrà presentarsi come polvere finissima impalpabile, pesante, insolubile in acqua ed in acido cloridrico diluito: dovrà avere colore rosso brillante o rosso arancione ed essere esente da qualsiasi colorazione artificiale; non dovrà essere sofisticato con solfato di bario, argilla, creta, gesso, colori a base di ossido di ferro, colori del catrame, ecc.
12.03. Vernici
Le vernici dovranno essere perfettamente trasparenti e potranno essere composte da resine o gomme naturali di piante esotiche (flatting) o da resine sintetiche con assoluta esclusione di gomme prodotte dalla distillazione.
Le vernici sintetiche dovranno avere ottima adesività, uniforme applicabilità, assenza di grumi, rapidità d'essicca- zione, resistenza all'abrasione ed alle macchie, inalterabilità all'acqua ed agli agenti atmosferici e dovranno esse- re rispondenti alle caratteristiche d'impiego e di qualità richieste.
12.04. Mastice
Il mastice per la preparazione alle coloriture delle opere in legno dovrà essere costituito da creta di Sciacca mani- polata con olio di lino e da biacca.
12.05. Pitture antiruggine ed anticorrosive
Saranno rapportate al tipo di materiale da proteggere, al grado di protezione, alle modalità d’impiego, al tipo di finitura nonché alle condizioni ambientali nelle quali dovranno esplicare la loro azione protettiva. Con riguardo comunque alle pitture di più comune impiego, si prescrive:
1) – Antiruggine ad olio al minio di piombo (29): Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.1. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 2,80 – 3,40, finezza di macinazione 20 - 40 micron, essicazione f.p. max. 6 ore, essiccazione max. 72 ore (28).
La pittura sarà preparata con l’80% min. di pigmento, il 13% min. di legante ed il 5% max. di solvente. Il pig- mento sarà composto da non meno del 60% di minio al 32,5% PbO2 e da non oltre il 40% di barite, silicati di Mg, di Al, grafite ed ossidi di ferro; il legante dal 100% di olio di lino cotto, pressocchè esente da acidità ed assolutamente esente da colofonia; il solvente, infine, da almeno l’80% di idrocarburi distillati oltre 150°C.
2) - Antirruggine oleosintetica al minio di piombo (29): Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto
4.2. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 2,10 – 2,40, finezza di macinazio- ne 30 - 40 micron, essicazione all’aria max. 16 ore. (28)
La pittura sarà preparata con il 70% min. di pigmento, il 15% min. di legante ed il 15% max. di solvente. Il pigmento ed il solvente saranno composti come alla precedente lett. a); il legante sarà costituito da resina al- chidica lungolio modificata con olii e standoli, con un contenuto di olio min. del 70%.
3) - Antirruggine al cromato di piombo (29): Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.3. del Ma- nuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 1,50 – 1,80, finezza di macinazione 20 - 40 micron, essicazione all’aria max. 16 ore. (28)
La pittura sarà preparata con il 54 - 58% di pigmento, il 19% min. di legante ed il 23% max. di solvente. Il pigmento sarà composto dal 50% min. di cromato basico di piombo; il legante da resina alchidica lungolio al 100% con contenuto in olio del 63%.
4) – Anticorrosiva al cromato di zinco: Dovrà corrispondere alle caratteristiche di cui al punto 4.4. del Manuale UNICHIM 43 e dare, in prova, i seguenti risultati: densità 1,35 – 1,48, finezza di macinazione 30 - 40 micron, essicazione all’aria max. 16 ore.
La pittura sarà preparata con il 46 - 52% di pigmento, il 22 - 25% di legante ed il 32% max. di solvente. Il pigmento sarà composto dal 50% min. di cromato di zinco; il legante da resina alchidica lungolio alla lett. c).
5) – Anticorrosive al catrame e speciali: Dovranno possedere caratteristiche medie di composizione e fisico- meccaniche rientranti nei limiti alla tabella III-15. Dovranno inoltre presentare resistenza alle corrosioni chimi-
che correlata alle condizioni di impiego e comunque non inferiore alle specifiche particolari richieste.
Le prove termiche, nonché quelle di durezza, di imbutitura e di impermeabilità verranno eseguite su rivesti- mento di 100 micron applicato a lamierini di acciaio dolcissimo conformemente alle norme UNI 4715; quelle di corrosione, su rivestimento di 400 micron; quelle di urto, su rivestimento di 200 micron applicato su provino di calcestruzzo. Al termine delle prove, i rivestimenti non dovranno presentare spaccature, sfogliature, vesci- cature, distacchi od alterazioni di sorta. L’eventuale alterazione di colore del rivestimento non sarà comunque considerato motivo di inidoneità.
6) – Zincati a freddo: Potranno essere di tipo organico od inorganico in rapporto alla natura del legante (resine epossidiche, viniliche, alchidiche, fenoliche, poliuretiche, siliconiche, ecc. nel prino caso e particolari derivati del silicio solubili in solventi alifatici od in acqua nel secondo); in entrambi i casi saranno costituiti di una per- centuale di zinco metallico nel film secco non inferiore all’80% in massa. I “primer” zincanti dovranno presen- tare limiti di temperatura di esercizio non inferiori a 200°C (organici) ed a 400°C (inorganici); tra questi ultimi comunque escludersi quelli impieganti come veicolo silicati solubili in acqua. I zincanti inorganici dovranno inoltre presentare: pigmento metallico composto del 98% minimo di zinco, di cui il 94% di zinco riducente; ot- tima resistenza all’abrasione, elevata durezza, residuo secco non inferiore al 95%, massa volumica compre- sa tra 2,5-2,6 kg/dm cubico.
12.06. Smalti
Gli smalti potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, pigmenti, cariche minerali ed ossidi vari e do- vranno possedere alto potere coprente, facilità di applicazione, luminosità e resistenza agli urti.
12.07. Pitture ad olio ed oleosintetiche
Le pitture ad olio ed oleosintetiche potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze colo- ranti e dovranno possedere uno spiccato potere coprente e risultare resistenti all'azione degradante delle piogge acide e dei raggi ultravioletti.
ART. 13. - SEGNALI STRADALI E PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
Tutti i segnali dovranno essere rigorosamente conformi ai tipi, alle dimensioni indicate negli elaborati grafici che rispecchiano il D.M. 23/05/88 e il D.A. n.741/88 del 23/05/88 pubblicati entrambi nella G.U.R.S. n.30 del 09/07/88 n.30.
I segnali dovranno riportare, sul retro, il nome del fabbricante, quello dell’Ente proprietario e l’anno di fabbrica- zione.
L’Appaltatore sarà tenuto a presentare, per la relativa accettazione preliminare, i campioni rappresentativi della fornitura ed inoltre, a garanzia della conformità dei campioni stessi alle norme prescritte, dichiarazioni impegna- tive e certificati ufficiali di analisi da cui risultino:
- le caratteristiche tecniche dei prodotti impiegati nella fornitura;
- i tipi e i cicli di lavorazione eseguiti presso il fabbricante con l’indicazione delle attrezzature impiegate;
- le prove tecnologiche e le analisi fotometriche effettuate.
La Direzione Lavori si riserva cmunque la facoltà di prelevare in qualsiasi momento, senza preavviso, campioni di tutti i materiali impiegati per sottoporli agli accertamenti che riterrà opportuno eseguire presso riconosciuti Istituti specializzati. Il tutto a carico dell’Appaltatore che sarà pertanto tenuto, ove non fosse il diretto produttore, a comunicare tempestivamente il nome del fabbricante.
ART. 14. - PELLICOLE RETRORIFLETTENTI
Le pellicole retroriflettenti, da impiegare nella realizzazione della segnaletica stradale, dovranno essere flessibili, piane e lisce, resistenti alla trazione ed all’abrasione nonché ai solventi, ai carburanti e lubrificanti, agli agenti atmosferici, alle atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti. Le superfici inoltre dovranno essere stampabili con apposite paste serigrafiche trasparenti (e coprenti) e lavabili con detersivi anche forti senza subire decolora- zione alcuna, o fessurazione o corrugamento. Per le proprietà di riflessione dovranno infine essere conformi alle prescrizioni di cui alla Circolare 6 dicembre 1979, n. 2130, diffusa dall’Ispettorato Circolazione e Traffico del Ministero dei LL.PP..
In termini quantitativi le pellicole retroriflettenti saranno ritenute accettabili se avranno superato positivamente le seguenti prove:
1) Prova di flessibilità: una striscia di pellicola, applicata su un provino di lastra di alluminio dello spessore di 1 mm e piegata su un cilindretto di 10 mm di diametro (a 20°C e 50% di U.R.), non dovrà subire fessurazio- ne di sorta;
2) Prova di trazione: una striscia di pellicola, sottoposta a trazione (senza cartoncino di protezione), dovrà pre- sentare una resistenza non inferiore a 9 N/cm (900 g/cm) ed avere un allungamento compreso tra il 10 ed il 45%;
3) Prova di invecchiamento:un camione di pellicola, sottoposto ad invecchiamento accelerato attraverso l’esposizione per 1000 ore in apposita apparecchiatura “weather-ometer”, non dovrà presentare alcun distac- co dal supporto, ovvero alcuna fessurazione o corrugamento, cambio di dimensioni, formazione di scaglie o bolle, decolorazione né perdita di brillantezza superiore al 15% dei valori iniziali.
Per l’applicazione le pellicole retroriflettenti dovranno essere munite di adesivo secco da attivare con il calore; il cartoncino di protezione dell’adesivo dovrà potersi rimuovere senza difficoltà così da non richiedere sforzi di spellamento od impiego di umidificanti o solventi. Ad applicazione avvenuta lo stesso adesivo dovrà presentare alta resistenza alla trazione (superiore alla resistenza della pellicola), nonché all’acqua, alle muffe, alle soluzioi saline, a quelle detergenti ed agli agenti atmosferici in generale.
Su richiesta della Direzione Lavori l’Appaltatore, o per esso la Ditta fornitrice, dovrà presentare apposita certifi- cazione, rilasciata da laboratori od istituti riconosciuti, dalla quale risultino superate favorevolmente le prove in precedenza specificate, od altre eventualmente richieste, e risultino altresì comprovati i valori del coefficiente specifico di intensità luminosa di cui ai punti che seguono.
Le pellicole di tipo ordinario dovranno presentare, per l’accettazione, valori minimi del coefficiente di intensità luminosa retroriflessa (espresso in millicandele per lux di luce bianca incidente – sistema CIE illuminante A, temperatura di colore Tc 2856 k) per ogni centimetro quadro di pellicola.
Le pellicole di tipo ad alta intensità dovranno presentare, per l’accettazione, valori minimi del coefficiente di in- tensità luminosa retroriflessa (espresso come al punto precedente) per ogni centimetro quadro di pellicola riflet- tente ad elevato coefficiente specifico di intensità luminosa.
ART. 15. MURATURA E RIEMPIMENTI DI PIETRAME A SECCO
Dovrà essere eseguita con pietre ridotte col martello alla forma più che sia possibile regolare, restando assoluta- mente escluse quelle di forma rotonda. Le pietre saranno collocate in opera ben collegate, scegliendo per i para- menti quelle di maggiori dimensioni, di lato comunque non inferiore a 20 cm, ed atte a combaciare fra di loro.
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell’interno della muratura si farà uso delle scaglie sol- tanto per appianare i corsi e riempire gli intersizi tra pietra e pietra.
La muratura di pietrame a secco, per muri di sostegno, di controripa o comunque isolati, sarà preferibilmente co- ronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 cm.
I riempimenti di pietrame saranno eseguiti collocando il pietrame in opera a mano, su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto di carichi, spinte od assestamenti. La pezzatura del materiale adoperato dovrà essere decrescente dal basso verso l’alto onde impedire la penetrazione delle materie di rinterro e la conseguen- te occlusione dei vuoti.
CAPITOLO 3
MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 16. MALTE E CONGLOMERATI
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a) Malta comune Calce spenta in pasta | mc | 0,25 ÷ 0,40 |
Sabbia | mc | 0,85 ÷ 1,00 |
b) Malta idraulica Calce idraulica | x.xx | 3,00 ÷ 5,00 |
Sabbia | mc | 0,90 |
c) Malta bastarda Malte di cui alle lettere a) ,e), g) | mc | 1,00 |
Agglomerante cementizio a lenta presa | x.xx | 1,50 |
d) Malta cementizia forte Cemento idraulico normale | x.xx | 3,00 ÷ 6,00 |
Sabbia | mc | 1,00 |
e) Malta cementizia debole Agglomerante cementizio a lenta presa | x.xx | 2,50 ÷ 4,00 |
Sabbia | mc | 1,00 |
Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. i materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile del calcinaio, bensì dopo essere rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rime- scolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità d'acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nelle Norme tecniche di cui all'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
ART. 17. OPERE IN FERRO
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione Lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che prestino imperfezione od indizio d'imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d'opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.
L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
ART. 18. COLLOCAZIONE IN OPERA
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte.
La collocazione in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà esse- re convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli ope- rai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manu- fatto.
18.01. Collocazione di manufatti in ferro ed in legno
I manufatti in ferro ed in legno quali tabelle, pali, staccionata ecc., saranno collocati in opera con i massimi accor- gimenti e cure.
Il montaggio in sito e collocazione delle opere dovrà essere eseguito da operai in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando op- portunamente quegli elementi che non fossero a perfetta rogola d’arte.
ART. 19. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554 del 1999, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli acces- sori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
ART. 20. SEGNALETICA STRADALE
GENERALITA’
Tutta la segnaletica stradale dovrà essere realizzata nel pieno rispetto del Regolamento di esecuzione del “Codi- ce della Strada” ed inoltre delle norme particolari diffuse con le Circolari riportate al punto 52.5. del presente Capi- tolato. La Direzione Lavori potrà peraltro richiedere all’Appaltatore la redazione di un preventivo progetto grafico il quale, nei casi specificatamente previsti dalle norme (autostrade, strade di grande traffico) dovrà essere sottopo- sto all’esame ed all’approvazione del Ministero dei LL.PP..
I simboli dovranno essere sempre rigorosamente identici a quelli previsti dalle norme, salvo la diversità delle di- mensioni a seconda del formato del segnale. Anche il proporzionamento tra simboli e zone di colore, tra iscrizioni e fondo circostante dovrà essere rigorosamente costante per tutti i segnali dello stesso tipo, per qualunque di- mensione. Il progetto dei vari segnali dovrà pertanto essere condotto sul piano della perfetta similitudine ovvero, praticamente, per ingrandimento o trasporto fotografico dei disegni ufficiali.
L’Appaltatore dovrà garantire per la durata di almeno tre mesi dalla data del collaudo la buona conservazione del- la segnaletica verticale, tanto contro i difetti di costruzione quanto contro quelli di ogni singolo materiale costituen- te il segnale. Pertanto resteranno a suo carico la sostituzione ed il ripristino di tutti quei cartelli che abbiano ad alterarsi o deformarsi per cause naturali (temperatura, vento, acqua, ecc.), senza onere alcuno da parte dell’Amministrazione e dietro semplice richiesta scritta.
SEGNALETICA VERTICALE
Sarà costituita da cartelli triangolari e da cartelli rettangolari. I cartelli saranno realizzati in lamiera di acciaio od in lamiera di alluminio (semicrudo, puro al 99%) secondo prescrizione; nel primo caso avranno spessore non inferio-
re a 10/10 di mm (12/10 nel caso di dimensione minima libera superiore a 1,20 m), nel secondo caso avranno spessore non inferiore a 25/10 di mm (30/10 nel caso corrispondente).
Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro con una bordatura di irrigidimento realizzata a scatola oppure, secondo le dimensioni del cartello, mediante opportuni profilati saldati posteriormente. Qualora le dimen- sioni dei segnali dovessero superare la superficie di 1,25 mq, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane o le diagonali. Qualora poi i segnali fossero costituiti da due o più pannelli contigui, questi dovranno essere perfettamente accostati mediante angolari, in metallo resisten- te alla corrosione, opportunamente forati e muniti di un sufficiente numero di bulloni zincati.
La lamiera di ferro dovrà essere prima decappata, quindi fosfatizzata mediante procedimento di bonderizzazione; la lamiera di alluminio dovrà essere resa scabra mediante carteggiatura, sgrassata a fondo, quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatazione su tutte le superfici. Il materiale grezzo dopo aver subito detti processi di pre- parazione dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà finito in colore grigio neutro.
La pellicola retroriflettente, avente le caratteristiche di cui al punto 52.6 del presente Capitolato, dovrà costituire, nel caso della segnaletica di pericolo e di prescrizione, un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile el cartello, nome convenzionale “a pezzo unico”; nel caso invece della segnaletica di indicazione, la pellicola potrà venire applicata a più strati in sovrapposizione, ma comunque tutta la superficie dovrà essere riflet- torizzata (sia per ciò che concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli e le iscrizioni) in ottemperanza all’art. 28 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. In ogni caso quando i segnali di indicazione, ed in particolare le frecce di direzione, fossero di tipo perfettamente identico ed in numero tale da giustificare in senso economico l’attrezzatura per la stampa, essi potranno venire richiesti nel tipo “a pezzo unico”.
Le pellicole retroriflettenti dovranno essere applicate sui supporti metallici mediante apposita apparecchiatura che sfrutti l’azione combinata della depressione e del calore e comunque l’applicazione dovrà essere eseguita a per- fetta regola d’arte secondo le prescrizioni della Ditta produttrice delle pellicole. Queste ultime potranno essere ri- chieste anche nel tipo “ad alta intensità luminosa”.
Ad evitare forature, tutti i segnali dovranno essere forniti di attacco standard (adatto a sostegni in ferro tubolari diametro 48 o diametro 60) composta da staffe a corsoio della lunghezza utile di 12 cm saldate al segnale, da controstaffe in acciaio zincato di spessore non inferiore a 3 mm nonché da bulloni zincati e relativi dadi. I sostegni saranno trattati previa fosfatizzazione del grezzo, con vernici di fondo antiruggine e strato di finitura termoinduren- te di colore grigio neutro.
La posa dei sostegni sulle banchine dovrà essere effettuata annegando il piede degli stessi in blocchi di calce- struzzo a 300 kg/mc di cemento, blocchi le cui dimensioni dovranno essere proporzionate agli sforzi da sopporta- re in rapporto alle dimensioni dei pannelli segnaletici e che comunque non dovranno essere mai inferiori a 30x30x60 cm. L’altezza di posa dei segnali dovrà essere compresa tra 1,60-2,00 m, misurati tra il bordo inferiore dei cartelli ed il piano stradale; ove comunque speciali motivi di visibilità non dovessero consigliare altrimenti, tale altezza dovrà essere di 1,80 m.
ART. 21. LAVORI DI VERNICIATURA
Materiali – Terminologia – Preparazione delle superfici
I materiali da impiegare per l’esecuzione dei lavori in argomento dovranno corrispondere alle caratteristiche ripor- tate all’art. 44 del presente Capitolato ed a quanto più in particolare potrà specificare l’Elenco Prezzi o prescrivere la Direzione Lavori.
Per la terminologia si farà riferimento al “Glossario delle Vernici” di cui al Manuale Unichim 26 precedentemente citato al punto 44.1.1. Resta comunque inteso che con il termine di “verniciatura” si dovrà intendere il trattamento sia con vernici vere e proprie che con pitture e smalti.
Qualunque operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, levigature e lisciature con le modalità ed i sistemi più atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro. In particolare dovrà curarsi che le super- fici si presentino perfettamente pulite e pertanto esenti da macchie di sostanze grasse ed untuose, da ossidazio- ne, ruggine, scorie, calamina, ecc; speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici traspa- renti.
Colori – Campionatura – Mani di verniciatura
La scelta dei colori è demandata al criterio insindacabile della Direzione Lavori. L’Appaltatore avrà l’obbligo di e- seguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, ed ancor prima di iniziare i lavori, i campioni delle varie finiture, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l’approvazione della stessa Direzione.
Le successive passate (mani) di pitture, vernici e smalti dovranno essere di tonalità diverse in modo che sia pos- sibile, in qualunque momento, controllarne il numero. Lo spessore delle varie mani dovrà risultare conforme a quanto particolarmente prescritto; tale spessore verrà attentamente controllato dalla Direzione Lavori con idonei strumenti e ciò sia nello strato umido che in quello secco. I controlli, ed i relativi risultati, verranno verbalizzati in contraddittorio.
Le successive mani di pitture, vernici e smalti dovranno essere applicate, ove non sia prescritto un maggiore in-
tervallo, a distanza non inferiore a 24 ore e semprechè la mano precedente risulti perfettamente essiccata. Qualo- ra per motivi di ordine diverso e comunque in linea eccezionale l’intervallo dovesse prolungarsi oltre i tempi previ- sti, si dovrà procedere, prima di rprendere il trattamento di verniciatura, ad una accurata puklizia delle superfici interessate.
Preparazione dei prodotti
La miscellazione dei prodotti monocomponenti con i diluenti e dei bicomponenti con l’indurente ed il relativo di- luente dovrà avvenire nei rapporti indicati dalla scheda tecnica del fornitore della pittura. Per i prodotti a due com- ponenti sarà necessario controllare che l’impiego della miscela avvenga nei limiti di tempo previsti alla voce “pot- life”.
Umidità ed alcalinità delle superfici
Le opere ed i manufatti da sottoporre a trattamento di verniciatura dovranno essere asciutti sia in superficie che in profondità; il tenore di umidità, in ambiente al 65% di U.R., non dovrà superare il 3% (riferito a legno secco).
Dovrà accertarsi ancora che il grado di alcalinità residua dei supporti sia a bassissima percentuale, viceversa si dovrà ricorrere all’uso di idonei prodotti onde rendere neutri i supporti stessi od a prodotti vernicianti particolar- mente resistenti agli alcali.
Protezioni e precauzioni
Le operazioni di verniciatura non dovranno venire eseguite, di norma, con temperature inferiori a 5°C o cn U.R. superiore all’85% (per pitture monocomponenti, a filmazione fisica) e con temperature inferiori a 10°C ed U.R. su- periore all’80% (per pitture bicomponenti, a filmazione chimica). La temperatura ambiente non dovrà in ogni caso superare i 40°C, mentre la temperatura delle superfici dovrà sempre essere compresa fra 5 e 50°C. L’applicazione dei prodotti vernicianti non dovrà venire effettuata su superfici umide; in esterno pertanto, salvo l’adozione di particolari ripari, le stesse operazioni saranno sospese con tempo piovoso, nebbioso od in presenza di vento. In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino a completo essiccamento in profondità, dalle correnti d’aria, dalla polvere, dall’acqua, dal sole e da ogni altra causa che possa costituire origine di danni o di degradazioni in genere.
L’Appaltatore dovrà adottare inoltre ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi, sbavature e macchie di pit- ture, vernici, ecc. sulle opere già eseguite, restando a carico dello stesso ogni lavoro e provvedimento necessari per l’eliminazione degli imbrattamenti, dei degradamenti, nonché degli eventuali danni apportati.
Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore
La Direzione Lavori avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità esecutive delle varie lavora- zioni, in questo caso il prezzo del lavoro subirà unicamente le variazioni corrispondenti alle modifiche introdotte, con esclusione di qualsiasi extracompenso.
La stessa Direzione avrà altresì la facoltà di ordinare, a cura e spese dell’Appaltatore, il rifacimento delle lavora- zioni risultanti da esecuzione non soddisfacente e questo sia per difetto dei materiali impiegati, sia per non idonea preparazione delle superfici, per non corretta applicazione degli stessi, per mancanza di cautele o protezioni o per qualunque altra causa ascrivibile all’Appaltatore. Questo dovrà provvedere con immediatezza a tali rifacimenti, eliminando nel contempo eventuali danni conseguenti dei quali rimane, in ogni caso ed a tutti gli effetti, unico re- sponsabile.
Disposizioni legislative
Nei lavori di verniciatura dovranno essere osservate le disposizioni antinfortunistiche di cui alle Leggi 19 luglio 1961, n. 706 e 5 marzo 1963, n. 245.
ART. 22. SUPPORTI IN ACCIAIO ZINCATO – VERNICIATURE E PROTEZIONI
Condizioni di essenzialità
Qualunque manufatto in acciaio zincato, con grado di zincatura non superiore a “Z 275” dovrà essere sottoposto a trattamento di protezione anticorrosiva mediante idonea verniciatura.
Pretrattamento delle superfici zincate
Le superfici di acciaio zincato, da sottoporre a cicli di verniciatura, dovranno essere innanzi tutto sgrassate (se nuove) mediante idonei solventi od anche spazzolate e carteggiate (se esposte da lungo tempo); quindi lavate energicamente e sottoposte a particolari pretrattamenti oppure all’applicazione di pitture non reattive nei riguardi dello zinco.
I sistemi di pretrattamento più idonei per ottenere una adeguata preparazione delle superfici zincate saranno rea- lizzate in uno dei modi seguenti:
a) Fosfatazione a caldo: sarà eseguita in stabilimento e consisterà nella deposizione di uno strato di fosfato di zinco seguita da un trattamento passivante con acido cromico e successivo lavaggio neutralizzante a freddo.
b) Applicazione di “wash primer”: si effettuerà trattando la superficie zincata con prodotti formulati a base di re- sine polivinilbutirraliche, resine fenoliche, e tetraossicromato di zinco ed acido fosforico quale catalizzatore.
Lo spessore del wash primer, a pellicola asciutta, dovrà risultare non inferioe a 5 micron.
Fondi che non richiedono pretrattamento
Saranno costituiti di norma da antiruggini epossidiche ad alto spessore (A.S.) bicomponenti (con indrente po- liammidico) o da fondi poliuretanici bicomponenti (o monocomponenti) a base di dispersioni fenoliche. Tali strati saranno dati, se non diversamente prescritto, in una sola mano, a spruzzo od a pennello, con spessore reso non inferiore ad 80 micron.
Pigmenti
Risulta tassativamente vietato impiegare pitture con pigmenti catodici rispetto allo zinco (ad es.: minio e cromato di piombo).
Cicli di verniciatura
Con riferimento a quanto in precedenza espresso ai punti precedenti i manufatti in acciaio zincato dovranno esse- re sottoposti, se non diversamente disposto, a cicli di verniciatura protettiva effettuati come di seguito:
- Sgrassaggio, spazzolatura e successivo lavaggio a caldo delle superfici;
- Fosfatizzazione a caldo od applicazione di “wash primer” od ancora applicazione di pitture di fondo che non richiedono pretrattamento;
- Doppia mano di antiruggine al cromato di zinco (80 micron in totale) od unica mano di antiruggine vinilica
A.S. (70 micron) nel caso di pretrattamenti a “wash primer”;
- Doppia mano di pittura oleosintetica o di smalto sintetico nei tipi e colori prescritti ed in rapporto al tipo dei fondi.
ART. 23 SUPPORTI IN LEGNO – PITTURAZIONI E VERNICIATURE
Preperazione delle superfici – Pretrattamento di imprimitura
Qualunque sia il ciclo di verniciatura al quale sottoporre le superfici dei manufatti in legno, queste dovranno esse- re convenientemente preparate. La preparazione dovrà portare dette superfici al miglior grado di uniformità e le- vigatezza dotandole nel contempo, con riguardo ai superiori strati di pitturazione, delle massime caratteristiche di ancoraggio.
Tale preparazione, comprensiva del primo trattamento di imprimitura, sarà di norma così eseguita:
- Asportazione parziale o totale (secondo prescrizione) dei precedenti strati di verniciatura eventualmente esistenti su superfici non nuove, mediante raschiatura previo rammollimento alla fiamma o con sverniciato- ri (su superfici non destinate ad essere verniciate con prodotti trasparenti) o mediante carteggiatura a fon- do.
- Carteggiatura di preparazione, necessaria ad asportare grasso, unto od altre sostanze estranee, eseguita a secco con carte abrasive dei numeri 80-180 (usate in ordine di grana decrescente) e successiva spolve- ratura.
- Stuccatura con stucco a spatola onde eliminare eventuali, limitati e consentiti difetti del supporto e secon- da carteggiatura, a secco, eseguita con carte abrasive dei numeri 180-220; successiva spolveratura.
- Prima mano di imprimitura, data a pennello, con olio cotto, con fondi alchidici o con fondi propri delle ver- niciature speciali.
- Ripresa della stuccatura, carteggiatura di livellamento a secco od a umido (secondo i casi) con carte abra- sive dei numeri 220-280 e successiva pulizia o spolveratura.
Verniciatura con pitture all’olio di lino
Verrà eseguita sulle superfici preparate come al precedente punto (con 1^ mano di imprimitura ad olio), mediante le seguenti operazioni:
- Seconda mano di imprimitura con tinta ad olio e leggera levigatura con carte abrasive di numero non infe- riore a 280.
- Due mani di pittura all’olio, nei colori prescelti e con diluizione decrescente.
Verniciatura con pitture oleosintetiche od a smalto
Verrà eseguita sulle superfici preparate come al precedente punto (con 1^ mano di imprimitura costituita da olio di lino o fondo alchidico), mediante le seguenti operazioni:
- Seconda mano di imprimitura (o fondo) con pittura opaca (fondo alchidico).
- Leggera carteggiatura di preparazione con carte abrasive di numero non inferiore a 380 (la carteggiatura sarà effettuata a secco od in umido secondo il grado di essiccamento dello strato di pittura).
- Due mani di pittura oleosintetica o di smalto sintetico, nei tipi e nei colori prescenti; l’ultima mano di norma sarà applicata pura, del tutto esente cioè da diluizione.
Verniciatura con smalti al clorocaucciù, epossidici, poliuretanici, poliestere ecc. (mono e bicomponenti) Verrà eseguita sulle superfici preparate come al precedente punto con l’esclusione della 1^ mano di imprimitura con olio di xxxx xxxxx. La verniciatura comunque sarà sempre eseguita a non meno di tre mani delle quali la prima di fondo, con i corrispondenti “primer” degli smalti da applicare (fondi epossidici, uretanici, ecc.) e le altre due, di finitura, con gli smalti prescritti dati con le modalità, i tempi e le diluizioni esattamente indicati dal produttore.
Sull’ultima mano potrà venire richiesta, se del caso e con relativo compenso, l’ulteriore applicazione del corri- spondente “trasparente”, mono o bicomponente.
Verniciatura con vernici trasparenti (flatting e sintetiche)
Verrà eseguita sulle superfici preparate come al precedente punto con esclusione, nel caso vengano adoperati cicli di verniciatura sintetici o speciali, (al clorocaucciù, epossidici, vinilici, poliestere, poliuretanici) o nel caso che non si voglia alterare la tonalità dei legni chiari, della prima mano di imprimitura con olio di lino cotto.
La verniciatura comunque, qualunque sia il tipo di vernice da impiegare, sarà sempre eseguita a non meno di tre mani, diluire gradualmente in decrescendo (la terza mano pura) con acquaragia o con diluente proprio della ver- nice.
Ogni mano sarà applicata sulla precedente a non meno di 48 ore di distanza e previa leggera carteggiatura di quest’ultima con carte abrasive finissime in umido e successivo lavaggio.
A verniciatura ultimata lo spessore complessivo degli strati di vernice, misurati a secco, dovrà risultare non infe- rioe a 90 micro, gli strati dovranno inoltre risultare perfettamente ed uniformemente trasparenti nonché esenti da difetti di qualsiasi genere.
CAPITOLO 4
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
ART. 24 NORME GENERALI
I prezzi contrattuali al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicita- mente richiamato, deve intendersi conseguenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed gli obblighi precisati nel presente Capitolato Speciale, le spese generali e l'utile del- l'Appaltatore.
I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all'atto della misurazione, do- vessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le necessarie veri- fiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.
Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi.
ART. 25 VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite.
Per gli appalti effettuati a forfait le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantità di lavoro risultanti in un aumento od in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di varia- zioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera.
Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Xxxxxx, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti d’Appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua (con l’onore dell’esaurimento).
L’Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l’iniziativa per le necessarie verifi- che, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più es- sere accertate.
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici od a numero od a massa in relazione a quanto è previsto nell’Elenco Prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori. Soltanto nel caso che la Direzione Lavori aves- se ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione; in nessun caso saranno pe- rò accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Appaltatore.
Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su ap- positi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.
ART. 26 OPERE IN FERRO
Tutti i lavori in ferro saranno, in genere, valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal peso le verniciature e le colori- ture.
Nei prezzi dei lavori in ferro è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture accessorie, per lavorazioni, montaggio e posa in opera.
Sono pure compresi nei compensati:
- l'esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e suggellature, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature;
- gli oneri e le spese derivanti da tutte le norme e prescrizioni contenute negli articoli specifici;
- il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso, e tutto quanto è necessario per dare i lavori compiuti
in opera a qualsiasi altezza.
In particolare i prezzi dei tubolari in ferro o con qualsiasi altro profilo, sostegni, collegamenti, ecc., valgono an- che in caso di eccezionale lunghezza, grandezza o sezione delle stesse, e di tipi per cui occorra un'apposita fab- bricazione.
ART. 27 TABELLE DI SEGNALETICA
Tutte le tabelle saranno compensate a numero secondo i prezzi indicati nell’elenco prezzi detratto il ribasso d’asta della Ditta appaltatrice.
In esse sono comprese le fondazioni in cls, i sostegni in ferro o in legno, minuteria in ferro e legno, le staffe di an- coraggio e tutto quanto occorre per dare la tabella finita e collocata
ART. 28 LAVORI COMPENSATI IN ECONOMIA
22.01. Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate la disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai con- tratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
1) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare in- tegralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dal- le aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economi- ca o sindacale.
2) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il con- tratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma pre- cedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerate subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese:
a) per la fornitura dei materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione appal- tante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante medesima comunicherà al- l'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detra- zione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospen- sione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garan- zia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavo- ro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni all'Ammini- stratore appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
22.02. Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli ac- cessori necessari per il loro regolare funzionamento.
E' a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, al-
l'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, e la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccani- smi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per i meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi so- no in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo di ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanen- do escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
22.03. Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con riferimento alla distanza.
22.04. Materiali a pie d'opera o in cantiere
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni indicate qui appresso ov- vero nei vari articoli delle presenti Prescrizioni e nell'art. 34 del Capitolato Generale.
Inoltre:
Pietra
Le pietre a piè d'opera saranno valutati a volume, applicando il prezzo al volume del minimo parallelepipedo retto circoscrivibile a ciascun pezzo.
Legnami
Il volume e la superficie dei legnami saranno computati in base alle lunghezze e sezioni ordinate, intendendosi compreso nei prezzi stessi qualunque compenso per spreco di legname e per la sua riduzione alle esatte dimen- sioni prescritte.
Per i legnami rotondi e grossolanamente squadrati, il volume è dato dal prodotto della lunghezza minima per la sezione di mezzeria.
Le assicelle, le tavole, i tavoloni, i panconi si misureranno moltiplicando la larghezza di mezzeria per la lunghezza minima.
ART. 29 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, tra- sporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’ opera necessari, le impo- ste di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l’ impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l’ utile dell’ Appaltatore e quant’ altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’ arte.
Scavi in genere
Oneri generali
Oltre agli particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore do- vrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per:
- l’ esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l’ innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rile- vato e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto e le eventuali indenni- tà di deposito;
- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto;
- le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni, nonché sfridi, deterioramenti e per- dite parziali del legname o dei ferri;
- le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l’ esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuità di passaggi, attra- versamenti, ecc.
Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza (con esclusione della sola roccia da mina) si inten- deranno compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di
volume non superiore ad 1,00 m3 ; quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i relativi prezzi di Elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie.
Per gli scavi oltre i limiti assegnati, non solo si terrà conto del maggiore lavoro effettuato, ma l’ Appaltatore dovrà
a sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso e comunque provvedere a quanto necessario per ga- rantire la regolare esecuzione delle opere.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell’ Amministrazione appaltante, che ne disporrà come riterrà più opprtuno. L’ Appaltatore potrà usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai quanitativi necessari all’ esecuzione delle opere appaltate e per quelle ca- tegorie di lavoro per le quali é stabilito il prezzo di Elenco per l’ impiego dei materiali provenienti dagli scavi.
Per il resto competerà all’ Appaltatore l’ onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti dalla Direzione ovvero, quando tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto (1).
Agli effetti della contabilizzazione in acconto, i prezzi per i movimenti di materie si considerano riferiti per l’ 80% ai movimenti veri e propri e per il 20% ai lavori di finitura (profilatura delle scarpate e dei cigli, regolarizzazione dei tagli, sistemazione dei riempimenti o delle discariche, ecc.). Di conseguenza i relativi acconti, alla cui liquidazione si provvedesse prima ancora dei prescritti lavori di finitura, non potranno superare l’ 80% dell’ acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sarà accreditato all’ Appaltatore negli stati di avanzamento sus- seguenti alla completa esecuzione di detti lavori.
Scavi di fondazione
Il volume degli scavi di fondazione sarà computato come prodotto delle superficie della fondazione per la sua profondità sotto il piano di sbancamento o del terreno naturale; tale volume sarà eventualmente frazionato, in rapporto alle diverse zone di profondità previste dai prezzi di Elenco.
Per gli scavi con cigli a quota diversa, il volume verrà calcolato col metodo delle sezioni successive, valutando però in ogni sezione come volume di fondazione la parte sottostante al piano orizzontale passante per il ciglio più depresso; la parte sovrastante sarà considerata volume di sbancamento e come tale sarà riportata nei relativi computi.
Qualora il fondo dei cavi venisse ordinato con pareti scampanate, la base di fondazione di cui in precedenza si intenderà limitata alla proiezione delle sovrastanti pareti verticali e lo scavo di scampanatura, per il suo effettivo volume, andrà in aggiunta a quello precedentemente computato.
Murature
Norme generali
Le murature in genere, salvo le eccezioni specificate di seguito, dovranno essere misurate geometricamente, in base al loro volume od alla loro superficie, secondo la categoria, con misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioé gli intonachi.
Nei prezzi delle murature da eseguire con materiali di proprietà dell’ Amministrazione sarà compreso ogni traspor- to, ripulitura ed adattamento dei materiali per renderli idonei all’ impiego, nonché il loro collocamento in opera. Le murature eseguite con materiali ceduti all’ Appaltatore saranno valutate con i prezzi delle murature eseguite con materiale fornito dall’ Appaltatore, diminuito del 20% (salvo diversa disposizione), intendendosi con la differenza compreso o compensato ogni trasporto ed ogni onere di lavorazione, collocamento in opera ecc.
Muratura a secco - Riempimenti di pietrame - Vespai
La muratura di pietrame a secco sarà valutata per il suo effettivo volume; il prezzo comprende l’ onere della for- mazione di un cordolo in conglomerato cementizio di coronamento.
Il riempimento di pietrame a ridosso delle murature, o comunque effettuato, sarà valutato a metro cubo, per il suo volume efettivo misurata in opera.
I vespai saranno di norma valutati a metro cubo in opera se realizzati in pietrame, a metro quadrato di superficie se realizzati in laterizio. In ognicaso la valutazione deve ritenersi comprensiva di tuutti gli oneri particolarmente riportati al punto 70.1.3.
Calcestruzzi e Conglomerati Cementizi
I calcestruzzi per fondazioni, murature, ecc., gli smalti ed i conglomerati cementizi in genere, costruiti di getto in opera, saranno di norma valutati in base al loro volume, escludendosi dagli oneri la fornitura e posa in opera degli degli acciai per i cementi armati, che verranno considerati a parte.
I calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, anorché inevitabile, e dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori, trascurando soltanto la deduzione delle eventuali smussature previste agli spigoli (di larghezza non superiore a 10 cm) e la deduzione del volume occupato dai ferri.
Nei prezzo di Elenco dei calcestruzzi, smalti e conglomerati cementizi, armati o meno, sono compresi e compen- sati la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali necessari, la mano d’ opera, i ponteggi, le attrezzature ed i macchinari per la confezione ed in genere tutti gli obblighi ed oneri esecutivi particolarmente riportati agli art.
71,72,73,74 del presente Capitolato; sono altresì compresi, se non diversamente disposto, gli stampi di ogni for- ma, i casseri, le casseforme di contenimento, le armature e centinaure di ogni forma e dimensione, il relativo di- sarmo, nonché l’ eventuale rifinitura dei getti.
L’ impiego di eventuali aeranti, plastificanti, impermeabilizzanti, acceleranti di presa ed additivi in genere nei cal- cestruzzi e nei conglomerati darà diritto unicamente al compenso del costo di detti materiali.
Il conglomerato cementizio per volte, ponticelli, tubolari rettangolari od ovoidali, da eseguire in opera o fuori ope- ra, ove non diversamente specificato, sarà contabilizzato come conglomerato ordinario, secondo la dosatura od altro tipo di classifica, qualunque fossero le difficoltà o le modalità del getto.
I lastroni di copertura in cemento armato saranno valutati, se previsti in Elenco, a superficie, comprendendo per essi relativo prezzo anche i ferri di armatura e la malta per la messa in opera. In caso diverso, rientreranno nella categoria del cemento armato.
Per gli elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietre artificiali), la misurazione verrà effettuata consi- derando il minimo parallelepipedo retto di base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo ed il prezzo dovrà ri- tenersi comprensivo, oltre che dell’ armatura metallica, anche di ogni onere di collocazione.
Casseforme - Armature
Le strutture di cui al presente titolo, se non diversamente specificato, dovranno sempre intendersi comprese e compensate con i prezzi di Elenco relative alle categorie di lavoro per le quali le strutture stesse sono necessarie, murature o conglomerati che siano.
Il prezzo delle strutture provvisionali di cui sopra é comprensivo di tutti gli oneri relativi alla fornitura dei materiali, alla mano d’ opera, alla costruzione, al montaggio, disarmo, sfrido, chioderia, ecc.,nonché di ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola.
Armature principali
L’ onere delle armature principali di sostegno delle casseforme per i getti di conglomerato cementizio, semplice od armato, a qualunque altezza, é compreso in genere nei prezzi di Elenco relativi a detti getti e, nel caso di valu- tazione scorporata delle casseforme, nel prezzo relativo a queste ultime.
Il compenso per armature di sostegno non é dovuto, in quanto compenetrato nel prezzo, nel caso di strutture in acciaio.
Opere e Manufatti in acciaio ed altri metalli
Generalità
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati in base alla massa dei manufatti, determinata a lavorazione completamente ultimata e misurata prima della loro posa in opera, con misurazione effettuata a cura e spese dell’ Appaltatore e verbalizzata in contradditorio.
Nei prezzi delle opere in metallo é compreso ogni onere particolarmente previsto all’ art. 79 del presente Capitola- to ed inoltre ogni e qualunque compenso per forniture accessorie e per lavorazione, montaggio e collocamento in opera.
Manufatti in acciaio e lavori speciali
I manufatti in acciaio, in tubolari o speciali, od in getti di fusione, saranno pagati secondo i prezzi di Elenco. Que- sti si intendono comprensivi della fornitura dei materiali, della lavorazione secondo disegno, della posa e fissaggio in opera, nonché, se non diversamente previsto, della verniciatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’ arte.
Glia apparecchi di appoggio di qualsiasi tipo saranno compensati con i rispettivi prezzi di Elenco. Le cerniere a snodo in acciaio per il collegamento delle strutture costruite a sbalzo saranno contabilizzate con il prezzo relativo agli apparecchi di appoggio metallici di tipo mobile, pendolare od a rulli.
Per i manufatti in acciaio, in genere, potrà essere corrisposto in contabilità un acconto pari al 50% dell’ opera fini- ta quando il materiale per l’ esecuzione del manufatto fosse giunto in cantiere (a pié d’ opera) e già verificato tec- nologicamente e dimensionalmente (pesatura compresa) dalla Direzione Lavori.
Barriere di sicurezza e Parapetti metallici
Le barriere di sicurezza, rette o curve che siano, verranno misurati sulla effettiva lunghezza, in questa compresi i terminali.
Resta stabilito che nei prezzi di Elenco devono intendersi compresi e compensati i pezzi speciali in rettilineo, in curva, terminali, eventuali blocchi di fondazione in calcestruzzo (se non diversamente specificato) ed in particola- re,per le barriere od i parapetti ricadenti su opere d’ arte, anche l’ onere della formazione dei fori nelle varie opere d’ arte e del fissaggio dei sostegni con malta confezionata con cemento tipo 425.
Nei prezzi di Xxxxxx deve intendersi sempre compreso e compensato anche l’ onere della interposizione di idonei elementi distanziatori tra la fascia ed il sostegno, nonché quello della fornitura e posa in opera dei dispositivi rifra- genti.