CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO
1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (di seguito denominate "CGA") disciplinano qualsiasi ordine o accordo specifico e, di conseguenza, qualsiasi contratto come definito all’articolo 2, concluso da Continental Italia S.p.A., iscritta al registro delle imprese di Milano, partita iva 00775770159 con sede legale in Xxx X. X. Xxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx, Xxxxxx (di seguito denominata "CONTINENTAL") con qualsiasi fornitore di prodotti o di servizi (il "Fornitore"), entrambe in seguito denominate individualmente "Parte" o collettivamente "Parti", per fornitura di prodotti (in seguito denominati “Prodotti”) e/o servizi (in seguito denominati "Servizi"). I Prodotti includono anche i risultati dell’esecuzione di un Servizio. La fornitura di Prodotti e/o l’esecuzione di Servizi potranno essere genericamente denominate nel seguito “Prestazione”.
1.2 Le presenti CGA prevalgono su qualsiasi altra disposizione contenuta nei documenti scambiati tra le Parti e in particolare su tutti gli altri termini e condizioni generali del Fornitore, riportate in calce a fatture del Fornitore o trasmesse in qualsiasi altro modo dal Fornitore, a meno che non sia stata previamente pattuita una deroga espressa con un accordo scritto e sottoscritto dalle Parti.
1.3 Con l’accettazione delle presenti CGA il Fornitore dichiara di aver preso conoscenza del Codice di Condotta di CONTINENTAL, riconosce che sarà parte integrante ed essenziale di qualsiasi Contratto, come di seguito definito, concluso con CONTINENTAL e s’impegna a rispettarne integralmente le disposizioni.
2. CONTRATTO
2.1 Il contratto (di seguito il "Contratto") che disciplinerà le Prestazioni del Fornitore, è costituito dagli elementi appresso citati, nel seguente ordine di prevalenza:
1.L’ordine di CONTINENTAL e/o l’accordo specifico; 2.Le eventuali condizioni speciali negoziate tra le Parti; 3.Le presenti CGA;
4.L’offerta del Fornitore se espressamente indicata nell’ordine e, in ogni caso, con
l’esclusione di eventuali condizioni generali del Fornitore allegate all’offerta.
2.2 Qualsiasi ordine, accordo specifico o modifica deve obbligatoriamente, per essere valido ed efficace, essere firmato da CONTINENTAL.
2.3 L'ordine è considerato tacitamente accettato dal Fornitore se, in assenza di rifiuto entro due (2) giorni dal ricevimento dello stesso da parte di Fornitore, quest’ultimo inizia a dare esecuzione all’ordine in questione.
3. ESECUZIONE - CONSEGNA
3.1 Il Fornitore eseguirà la Prestazione a regola d’arte, secondo gli specifici obblighi contrattuali e secondo il calendario definito nel Contratto. Al riguardo, il Fornitore assume una obbligazione di risultato.
3.2 I tempi di consegna e/o adempimento della Prestazione indicati nel Contratto sono tassativi e s’intendono termini essenziali ai sensi dell’articolo 1457 c.c.; potranno essere estesi o ridotti solo ed esclusivamente mediante una modifica scritta del Contratto sottoscritta da entrambe le Parti. In caso di circostanze in grado di causare un ritardo o un vizio nell’esecuzione o nella consegna della Prestazione, il Fornitore deve informarne CONTINENTAL tempestivamente, indicando le misure che intende adottare per ovviare al ritardo o ridurlo.
3.3 I Prodotti e/o le Prestazione consegnati in anticipo rispetto alla data convenuta, senza che vi sia stata specifica richiesta di CONTINENTAL, potranno essere rifiutati. In caso di ritardo il Fornitore pagherà una penale fissa del due (2) % dell'importo, IVA esclusa, dei Prodotti o Servizi consegnati o eseguiti in ritardo, da calcolarsi per giorno di ritardo e nel limite di trenta (30) giorni, fatto comunque salvo il diritto per CONTINENTAL di ottenere il risarcimento del danno ulteriore e di risolvere il Contratto.
3.4 Il Fornitore sarà responsabile per vizi, mancanze e danni dovuti ad un imballaggio, ad una marcatura o ad una etichettatura errati e/o inappropriati.
3.5 Salvo diverso accordo scritto, la Prestazione è resa secondo l’INCOTERMS® 2010 DDP
nel luogo determinato da CONTINENTAL.
3.6 In caso di inadempimento o non corretto adempimento della Prestazione e, più generalmente, delle proprie obbligazioni da parte del Fornitore, quindici (15) giorni dopo la ricezione da parte di questi di un formale avviso richiedente l’adempimento a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, non seguito dall’integrale e esatto adempimento del Fornitore, CONTINENTAL può a sua discrezione utilizzare qualsiasi rimedio offerto dal diritto applicabile, tra cui la risoluzione del Contratto alle condizioni di cui all'articolo 6 qui di seguito, fatto comunque salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.
3.7 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile nei confronti dell'altra in caso di inadempimento o ritardo nell’esecuzione di una obbligazione ai sensi del Contratto causato dal verificarsi di un evento di forza maggiore, con ciò intendendosi un evento
(i) straordinario e imprevedibile al momento della conclusione del Contratto, (ii) al di fuori della disponibilità della Parte e (iii) che impedisce a detta Parte di adempiere le proprie obbligazioni. La Parte le cui obbligazioni sono impedite dal verificarsi di un evento di forza maggiore ha l’obbligo di informare immediatamente l'altra Parte. L’evento di forza maggiore sospende le obbligazioni a carico delle Parti per il tempo in cui perdura. Tuttavia, se l’evento di forza maggiore ha una durata superiore a quindici
(15) giorni consecutivi, il Contratto può essere risolto di diritto dall’una o dall’altra Parte. La risoluzione avrà effetto otto (8) giorni dopo la data di prima presentazione all’indirizzo del destinatario di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. ACCETTAZIONE
4.1 Non sarà accettato alcun Prodotto che non sia accompagnato da una bolla di consegna che indichi la natura, il codice, l’unità di misura e la quantità del Prodotto e/o del Servizio, il codice del Fornitore e il numero, la data e il riferimento dell'ordine d'acquisto.
4.2 Il trasferimento dei rischi sui Prodotti si realizza al momento dell’accettazione, nel luogo di consegna indicato sull’ordine. Qualsiasi patto di riserva di proprietà in favore del Fornitore è espressamente escluso.
4.3 Il trasferimento dei rischi relativi ad un Servizio si realizza solo dopo l’accettazione del
Servizio da parte di CONTINENTAL.
4.4 Nonostante quanto sopra stabilito, se il Contratto prevede che i Prodotti saranno testati dopo la loro realizzazione e/o consegna a CONTINENTAL, l’accettazione ricezione si realizza nel momento in cui tali test abbiano dimostrato la conformità dei Prodotti ai requisiti definiti nel Contratto.
4.5 Quando il Contratto prevede una procedura di accettazione in contraddittorio tra le Parti, le Parti redigeranno, alla fine di questa, un verbale di accettazione, se constatano la conformità della Prestazione al Contratto. Il verbale di accettazione sarà redatto in due
(2) copie. La firma del verbale di accetazione senza riserve dalle Parti autorizzerà il Fornitore a emettere fattura nei confronti di CONTINENTAL per l’importo dovuto.
4.6 A seconda delle circostanze, lasciate alla valutazione discrezionale di CONTINENTAL, e se le non conformità hanno un carattere minore, specialmente quando non influenzano la sicurezza e/o lo sfruttamento dei Prodotti e/o dell’ambiente nel quale saranno inseriti, CONTINENTAL potrà accettare i Prodotti con riserve, in tutto o in parte. Il Fornitore si impegna a porre rimedio alle non conformità identificate nel verbale, entro il termine ivi stabilito.
4.7 In tal caso, tutto o parte del pagamento dovuto può essere trattenuto da CONTINENTAL fino alla constatazione in contraddittorio della risoluzione delle riserve constatate.
4.8 Qualsiasi consegna non conforme al Contratto sarà rifiutata e trattenuta a disposizione del Fornitore che riceverà una comunicazione entro due (2) giorni. Se il Fornitore non recupera i Prodotti entro otto (8) giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto, CONTINENTAL si riserva il diritto di addebitare i costi di deposito e/o rinviare la merce al Fornitore a spese di quest’ultimo.
4.9 CONTINENTAL ha il diritto di denunciare, entro sessanta (60) giorni dalla scoperta, qualsiasi vizio materiale, di produzione, di costruzione, di conservazione o di montaggio e chiedere, eventualmente, un risarcimento. In ogni caso, il Fornitore si impegna a sostituire o riparare immediatamente e gratuitamente i Prodotti in questione, come specificato nell’articolo 7. In caso di consegna di Prodotti sostitutivi o riparati, il periodo di garanzia per questi articoli inizia dalla data di loro consegna.
5. PREZZO - FATTURAZIONE - PAGAMENTO
5.1 I prezzi concordati sono invariabili e definitivi e restano tali anche nel caso di un cambiamento di circostanze che rendesse la Prestazione più onerosa, anche in deroga all’articolo 1467 c.c.; i prezzi non potranno essere modificati se non con espresso accordo scritto delle Parti. A meno che le Parti non abbiano altrimenti convenuto per iscritto, i prezzi includono tutte le spese e, specialmente, il trasporto, l’imballaggio, lo scarico, lo sdoganamento, l’assicurazione e le tasse diverse dall'IVA. Qualunque costo aggiuntivo, di qualsiasi natura, deve essere preventivamente convenuto per iscritto con CONTINENTAL.
5.2 Il pagamento da parte di CONTINENTAL della fattura del Fornitore non sarà considerato un'accettazione della consegna o della fattura del Fornitore. Ai sensi dell’articolo 1460 c.c. qualsiasi pagamento può essere sospeso da CONTINENTAL se il Fornitore non esegue, in tutto o in parte, le proprie obbligazioni.
5.3 Il Fornitore si impegna inoltre a rispettare i propri obblighi contrattuali e legali di fatturazione. Le fatture dovranno contemplare la/le Prestazione/i eseguite e riportare almeno: il numero, la data e il riferimento dell’ordine/degli ordini a cui si riferiscono, il codice del Prodotto o del Servizio, il numero della/e bolla/e di consegna, la quantità consegnata, il prezzo unitario, il prezzo totale, l’IVA e il codice del Fornitore.
5.4 In caso di ritardo di pagamento, il tasso di interesse per il ritardo sarà pari al tasso di interesse legale di cui all’articolo 1284 c.c.
5.5 Al momento del pagamento delle fatture CONTINENTAL si riserva il diritto di trattenere in compensazione le somme di cui il Fornitore possa essere debitore, senza che il Fornitore possa applicare sanzioni per il ritardato pagamento.
5.6 A meno che ciò non sia espressamente stabilito nel Contratto, gli ordini non danno luogo a pagamenti sistematici di anticipi (né acconti, né rate). Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 4.5, le fatture devono essere emesse al momento della consegna del Prodotto o dell’esecuzione del Servizio e essere inviate all'attenzione del servizio di contabilità di CONTINENTAL. Salvo se diversamente stabilito nell'ordine, il pagamento viene effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.
6. RISOLUZIONE
Qualsiasi Parte può risolvere il Contratto, fatto salvo l'esercizio dei suoi altri diritti e mezzi di ricorso, se l'altra Parte non adempie a una delle sue obbligazioni in base al Contratto e non pone rimedio al suo inadempimento entro quindici (15) giorni dal ricevimento di un avviso formale inviato dalla Parte non inadempiente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
7. RESPONSABILITÀ – GARANZIA
7.1 Il Fornitore si impegna a rispettare le normative italiane ed europee nonché le specifiche richieste di CONTINENTAL in termini di imballaggio e confezionamento dei Prodotti (compresa l'etichettatura), nonché per i documenti di accompagnamento come, ad esempio, la bolla di consegna.
7.2 Salvo se diversamente previsto nel Contratto, il Fornitore garantisce i Prodotti per almeno dodici (12) mesi, ed i Servizi - ivi inclusi i Prodotti risultanti dall’esecuzione di un Servizio, fatta comunque salva l’applicazione dell’articolo 1669 Codice Civile, ove applicabile - per almeno ventiquattro (24) mesi, in ogni caso dalla data di ricezione. I Prodotti e i Servizi consegnati o realizzati devono essere conformi alle specifiche contrattuali, esenti da vizi e/o non conformità e atti all’uso a cui CONTINENTAL intende destinarli. Il Fornitore garantisce inoltre il buon funzionamento dei Prodotti per le stesse durate di cui sopra.
7.3 Il Fornitore ha un obbligo di informazione e consulenza nei confronti di CONTINENTAL.
7.4 Il Fornitore è responsabile per qualsiasi difetto o vizio, che esso sia apparente o meno, qualunque ne sia l'origine; a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: vizi di materiale, di design, di costruzione, di fabbricazione, di assemblaggio o di esecuzione. Il Fornitore si impegna a porvi rimedio a proprie spese e tempestivamente, riparando il vizio. Se la riparazione si rivela impossibile o se non è ragionevole per CONTINENTAL accettare i Prodotti riparati, il Fornitore sostituirà tempestivamente i Prodotti difettosi con Prodotti privi di vizi. Quanto sopra non pregiudica eventuali altri diritti o rimedi esperibili da CONTINENTAL, in particolare per il risarcimento dei danni.
7.5 Se il Fornitore non pone rimedio alla situazione entro un lasso di tempo ragionevole ed in ogni caso inferiore a trenta (30) giorni, CONTINENTAL si riserva il diritto di rivolgersi ad un terzo e le spese di intervento, assicurazione e trasporto saranno a carico al Fornitore. Il Fornitore risarcirà inoltre CONTINENTAL per l'intero danno sofferto indipendentemente dalla sua natura o dal suo importo, per quanto sia ad egli imputabile.
7.6 Il Fornitore autorizza CONTINENTAL a eseguire audit di controllo qualità nei suoi locali per verificare la conformità del sistema di qualità ai requisiti contrattuali. Questi controlli possono essere condotti da CONTINENTAL o da suoi rappresentanti e consulenti.
7.7 L'esecuzione del Contratto non può essere subappaltata in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta di CONTINENTAL. Il Fornitore si impegna a far rispettare tutti i suoi impegni e/o obblighi nei confronti di CONTINENTAL dai suoi subappaltatori, ma rimarrà completamente responsabile dell'esecuzione del Contratto e del rispetto dei suddetti impegni e/o obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti di CONTINENTAL.
7.8 Il Fornitore si impegna a manlevare ed a tenere indenne CONTINENTAL da qualunque danno materiale, immateriale, diretto ed indiretto (ivi inclusi perdita di chance, perdita di profitto, danno emergente, lucro cessante, danno all’immagine, danno alla reputazione) causato nell’ambito dell’esecuzione (o inesecuzione) del Contratto.
8. ASSICURAZIONE
Il Fornitore è titolare di polizze assicurative a copertura della propria responsabilità civile e professionale per i danni che potrebbero derivare da suoi inadempimenti ai Contratti che stipulerà con CONTINENTAL. Queste polizze sono sottoscritte per importi adeguati rispetto agli impegni contrattuali. Il Fornitore fornirà tempestivamente i certificati di assicurazione che giustificano la copertura dei rischi corrispondenti. Queste attestazioni devono indicare l’importo e la portata delle garanzie e i loro periodi di validità e devono menzionare che il pagamento dei premi è stato regolarmente effettuato.
9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
9.1 CONTINENTAL è proprietaria dei diritti di proprietà intellettuale su tutti i risultati, i progetti, i disegni, i processi, le invenzioni, i software e i siti internet (compresi i codici sorgente), le informazioni, i documenti e i beni prodotti in base al Contratto (di seguito denominati “Risultati”), su qualunque supporto.
9.2 Il Fornitore si impegna a cedere e trasferire, al momento di loro realizzazione, esclusivamente a CONTINENTAL, l'integralità dei diritti di proprietà intellettuale afferenti ai Risultati, aventi validità per il mondo intero, per il periodo di validità di tali diritti e senza limitazione di alcun tipo sulla riproduzione, utilizzazione, trasmissione o ritrasmissione, e lo sfruttamento.
9.3 I suddetti di diritti che il Fornitore si impegna a cedere includono i diritti di:
- Riproduzione, rappresentazione, pubblicazione, con qualsiasi mezzo, su qualunque supporto ed in qualunque luogo;
- Modifica, manutenzione, correzione, incorporazione ad altre creazioni, trascrizioni, traduzioni, di evoluzione o adattamento ad altre creazioni, di creazione di opere derivate,
- Utilizzo, commercializzazione e sfruttamento in qualunque forma, con la possibilità di cedere o concedere licenze a terzi su tutti i predetti diritti.
9.4 Su richiesta, il Fornitore trasmette gratuitamente a CONTINENTAL tutte le informazioni o i documenti necessari per presentare una domanda di deposito, di riconoscimento e/o tutela di diritti di proprietà industriale o intellettuale di qualsiasi natura. Se del caso, CONTINENTAL si farà carico dei costi di spedizione preventivati e documentati.
9.5 Il Fornitore garantisce che i Prodotti e/o il loro l'uso non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi. In caso di violazione di questi diritti, il Fornitore è pienamente responsabile e sopporta l'onere economico derivante dalle azioni di terzi contro CONTINENTAL.
9.6 Nel momento in cui ne avranno conoscenza, CONTINENTAL o il Fornitore si informeranno l’un l’altro sulla potenziale o effettiva violazione dei diritti di terzi e si metteranno d’accordo sul comportamento da tenere.
10. RISERVATEZZA
Le Parti si impegnano, per tutta la durata del Contratto e per i cinque (5) anni successivi al suo termine, a rispettare la natura riservata di tutti i documenti, i modelli, i piani, i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni, i dati e altri elementi non conosciuti al pubblico che saranno trasmessi dall’altra Parte o di cui potrebbe avere conoscenza nell'esecuzione del Contratto (di seguito definite le “Informazioni Riservate”) e si impegnano altresì a (i) non divulgarli a terzi; (ii) non riprodurli o utilizzarli per scopi diversi dalla sola esecuzione del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte; (iii) restituirli entro quindici (15) giorni dalla richiesta dell’altra Parte. Il Fornitore riconosce ed accetta che le Società Affiliate di CONTINENTAL (come sotto definite) non siano considerate terzi ai sensi del presente articolo. Pertanto, il Fornitore accetta sin da ora che CONTINENTAL possa trasmettere le Informazioni Riservate del Fornitore alle proprie Società Affiliate che abbiano bisogno di conoscerle per l’esecuzione del Contratto e/o degli ordini di CONTINENTAL. Per “Società Affiliate” di CONTINENTAL si intendono CONTINENTAL AG e qualunque entità giuridica di cui CONTINENTAL AG detenga, direttamente o indirettamente, più del 50 % del capitale o dei diritti di voto.
11. DATI PERSONALI
11.1 Ciascuna Parte si impegna a rispettare tutte le disposizioni legali e regolamentari in vigore in materia di dati personali, in particolare quelle del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come aggiornato dalla disciplina del Regolamento del Parlamento Europeo (CE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (RGPD). Eventuali sviluppi legislativi o regolamentari relativi alla protezione dei dati personali che potrebbero portare a un rafforzamento degli obblighi delle Parti ai sensi del presente articolo devono essere attuati quanto prima da queste ultime e a proprie spese.
11.2 Ciascuna delle Parti è responsabile del trattamento dei dati personali dei firmatari e dei referenti dell'altra Parte. Lo scopo del trattamento di tali dati personali è la costituzione, l'esecuzione ed il controllo del Contratto instaurato tra le Parti.
11.3 Questi dati personali possono essere divulgati da CONTINENTAL per lo stesso scopo ai propri fornitori di servizi o Società Affiliate. In caso di trasferimento di dati personali al di fuori dell'Unione Europea, questo trasferimento deve essere effettuato nel rigoroso rispetto delle norme applicabili.
11.4 I dati personali saranno trattati durante il periodo del rapporto contrattuale e poi per un periodo di cinque (5) anni dopo il termine del Contratto. Al termine di questo periodo, i dati personali saranno cancellati, a condizione che questa cancellazione non sia in conflitto con alcun obbligo statutario di conservarli.
11.5 Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, le persone interessate hanno i seguenti diritti (diritti di informazione degli articoli 13 e 14 RGPD dell'UE):
- Diritto di revocare il consenso ai sensi dell'articolo 7 RGPD dell'UE;
- Diritto di accesso ai sensi dell'articolo 15 RGPD dell'UE;
- Diritto di rettifica ai sensi dell'articolo 16 RGPD dell'UE;
- Diritto di cancellazione ai sensi dell'articolo 17 RGPD dell'UE;
- Diritto alla limitazione del trattamento ai sensi dell'articolo 18 RGPD dell'UE;
- Diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'articolo 20 RGPD dell'UE;
- Diritti di opposizione al trattamento ai sensi dell'articolo 21 RGPD dell'UE.
11.6 In caso di domande su questo argomento o per esercitare tali diritti, le persone interessate possono contattare il responsabile del trattamento dei dati di CONTINENTAL:
- Tramite email: xxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxx.xx;
- Per posta: Ufficio Purchasing & internal Compliance Xxx X. X. Xxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx.
11.7 Il Fornitore fornirà senza indugio a CONTINENTAL le stesse informazioni di cui all’articolo
che precede.
11.8 Nel caso in cui il Contratto implichi il trattamento di dati personali specifici, le Parti sottoscriveranno un accordo di trattamento dei dati contestualmente al Contratto.
12. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI
L'esportazione e la riesportazione di determinati prodotti, servizi e/o tecnologie associate possono essere soggetti all'emissione di autorizzazioni specifiche in conformità con i regolamenti degli Stati Uniti, dell'Unione Europea o dei suoi Stati membri o di qualsiasi altro paese interessato. Il Fornitore si impegna a rispettare i suddetti regolamenti per i suddetti prodotti, servizi e/o le tecnologie associate. Se applicabile, il Fornitore si impegna in particolare a fornire a CONTINENTAL tutta la documentazione necessaria. Il Fornitore sarà responsabile nei confronti di CONTINENTAL per qualsiasi costo o danno causato dalla sua violazione delle obbligazioni di cui sopra.
13. NULLITÀ PARZIALE - INDIPENDENZA - LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
13.1 La nullità di una o più delle disposizioni delle CGA o del Contratto, non ha effetti sulla validità o efficacia delle altre disposizioni.
13.2 Le Parti agiscono indipendentemente l'una dall'altra e concordano che né con il Contratto né con un ordine né con un accordo specifico intendono creare congiuntamente alcuna entità, dotata o meno di personalità giuridica.
13.3 Le presenti CGA e ogni Contratto saranno regolate dal diritto italiano, Il foro di Milano avrà competenza esclusiva e inderogabile per ogni controversia, di qualsiasi natura, comunque legata, a qualsiasi titolo, alle presenti CGA e a ogni Contratto. 00.0.Xx espressa deroga a quanto precede, laddove sia stata citata da un terzo davanti a una diversa autorità giudiziaria o arbitrale, CONTINENTAL avrà facoltà di chiamare in causa il Fornitore davanti alla predetta autorità giudiziaria o arbitrale, anche ai sensi degli articoli 106 e 269 c.p.c.
Firma Fornitore per accettazione
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore approva specificamente per iscritto i seguenti articoli:
art. 1.2 (Prevalenza CGA); art. 2.3 (Accettazione tacita);
art. 3 (Consegna / Termini tassativi / Penali / Risoluzione per inadempimento / Sospensione per forza maggiore);
art. 4 (Momento della Ricezione / Ricezione in contraddittorio / Trasferimento rischi e proprietà / Trattenuta per non conformità / Xxxxxxx recupero prodotti non conformi / Termine denuncia vizi);
art. 5.1, 5.2, 5.5 (Prezzo invariabili / Trattenute / Sospensione);
art. 7 (Responsabilità vizi e difetti / Xxxxxxx xxxxxxxx / Intervento del terzo); art. 9 (Cessione diritti di proprietà intellettuale esclusiva);
art. 13 (Nullità / Legge applicabile / Foro competente).
Firma Fornitore per accettazione