CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale d’appalto s’intende per:
Stazione appaltante: | Comune di Schiavon |
Codice | D.lgs. 18/04/2016 n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in mate- ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” |
Regolamento: | D.P.R. 05/10/2010, n. 207: “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” – nelle parti vigenti ex art. 216, D.Lgs. 50/2016, ossia: limitatamente a quanto rimasto in vigore a seguito della pubblicazione del D.lgs 50/16, ossia: articoli da 14 a 43 (contenuti della pro- gettazione), articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese e SOA, arti- coli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità), articoli da 215 a 238 (collaudo), articoli da 239 a 248 e 251 (lavori sul patrimonio culturale e sui beni vincolati, arti- coli 254, 255 e 256 (società e raggruppamenti per servizi tecnici, articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero); |
Linea Guida ANAC n. 3 | “Nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvata con Xxxxxxxx n. 1096 del 26/10/2016 |
Capitolato Generale d’Appalto: | “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni” di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145, nelle parti tuttora vi- genti e non abrogate dal D.P.R. 207/2000 |
C.S. d’A. | Il presente Capitolato Speciale d’Appalto redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016 |
X.X.xx 81 | D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. G.U. 30/04/2008 n. 101, SO. |
P.S.C. | Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto da D.Lgs. 81/2008 |
L.R. 27/2003 | Per lavori pubblici nei settori ordinari o nei settori esclusi di competenza del Comu- ne di Schiavon e da esso appaltati L.R. 7 novembre 2003, n. 27 modificata con L.R. 20 luglio 2007, n. 17, “Disposizio- ni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche. Nel presente C.S.d’A. la parte della L.R. 27/03 riguardante i lavori pubblici è assun- ta in guisa di “regolamento interno” |
Schemi polizze tipo | Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza ti- po) |
Terre e rocce da scavo | Se il progetto è sottoposto a VIA o a AIA La procedura prevista D.M. 10 agosto 2012 , n. 161 “Regolamento recante la disci- plina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. Se il progetto non è sottoposto a VIA o a AIA La procedura in deroga, prevista dalla L. 98/2013 artt. 41 e 41bis del D.L. 19.06.2013 n. 69, convertito in L. 09.08.2013 n. 98. |
NTC | “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con D.M. 14/01/2008 e Circolare e- splicativa 617/2009. |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE I^: DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO
CAPO I : OGGETTO DELL'APPALTO - DESIGNAZIONE DEI LAVORI
ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di per la
realizzazione di un nuovo campo da calcio presso gli impianti sportivi comunali di Longa a SCHIAVON (VI).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le carat- teristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed e- satta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve confor- marsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
ART. N. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso salvo quelle speciali disposizioni che all'at- to esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
I lavori “a corpo”, ex art. 3, comma 1, lettera ddddd), d.lgs. n. 50/2016, comprendono la realizzazione di tutte le opere che sono indicate e descritte negli elaborati progettuali che fanno parte integrante dell’Appalto:
- realizzazione di drenaggi profondi e superficiali
- realizzazione di impianto di illuminazione
- realizzazione di impianto di irrigazione
- formazione di fondo per campo in erba naturale e semina di tappeto erboso
- formazione di recizioni e barriere parapalloni
- realizzazione di strada di accesso
Le opere che formano oggetto dell'appalto e che s’intendono compensate a corpo possono riassumersi come indicato nelle voci contenute nell’elenco prezzi che verrà compilato dall’offerente in fase di gara.
ART. N. 3 AMMONTARE DELL'APPALTOERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3.1 Importo dei lavori
L’importo dei lavori a base di gara è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a) + b) | |
Importo esecuzione lavori (compresi gli oneri della sicurez- za impliciti e il costo personale) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | A corpo | 227.025,34 | 2.974,66 | 230.000,00 |
2 | In economia | |||
3 | Importo totale | 227.025,34 | 2.974,66 | 230.000,00 |
L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla riga n. 4, colonna a), della tabella sopra citata, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito alla riga 4, colonna b) e non oggetto dell'offerta ai sensidell'articolo 26 del de- creto legislativo n. 81/2008 e dell’allegato XV punto 4.1.4 dello stesso D.lgs.
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Tale importo s’intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso, necessario a dare l’opera finita a regola d’arte e, pertanto, comprendente l’esecuzione dei lavori, la fornitura e la posa in opera di tutti i manufatti e le forniture necessarie per la piena funzionalità dell’opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere connesse.
Potranno inoltre essere ordinate per iscritto all’Appaltatore dalla Direzione Lavori opere in economia, qualora se ne veri- ficasse la necessità.
I prezzi unitari offerti dall’Appaltatore s’intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, ed in particolare, s’intendono, comprensivi delle prestazioni riportate nell’articolo “pre- scrizioni di carattere generale” del Capo 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3.2 Opere ad economia
Il D.LL. potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione ad economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari di elenco offerti dall’Appaltatore e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della D.LL.
Xxxx non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che e- seguano lavori a corpo o a misura.
Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia prin- cipio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.
Per l’esecuzione delle opere in economia l’Appaltatore è tenuto a fornire entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine i mate- riali, i mezzi d’opera e gli operai che gli fossero richiesti.
In caso di urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 ore.
Qualora l’Appaltatore non provveda con la necessaria tempestività la Stazione Appaltante potrà, senza formalità, ricorrere all’esecuzione d’ufficio addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
Le prestazioni in economia saranno compensate con l’applicazione dei prezzi unitari come previsto dal contratto.
ART. N. 4 CONTRATTO
4.1 Effetto obbligatorio
L’Appaltatore resterà vincolato dal momento in cui avviene la presentazione dell’offerta, mentre il Comune di Schiavon dal momento della sottoscrizione del contratto d’appalto.
4.2 Riservatezza del contratto
Con riferimento al D.lgs. n. 196/2006 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Appaltatore ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l’uso di tutti i documenti, i disegni di progetto o la cartografia forniti dal Comune di Schiavon.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni, articoli, fotografie o altra documentazione sui luoghi di lavoro o su altri documenti di cui sia venuto in possesso per fatto relativo all’esecuzione del presente appalto salvo l’esplicita autorizzazione scritta del Comune di Schiavon.
Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
4.3 Risoluzione del contratto ex art. 108 del Codice
Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione facoltative e obbligatorie di cui all’art. 108 del Codice, il Comune di Schiavon si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometter- ne la buona riuscita delle prestazioni.
In tal caso il Direttore dei Lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il ter- mine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento di- chiara risolto il contratto.
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Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Ap- paltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Ap- paltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, ser- vizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Codice.
Il Responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, di- spone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve provvedere al ri- piegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine asse- gnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di even- tuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vinco- lato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, Codice, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
4.4 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per clausola risolutiva espressa
4.4.1 Risoluzione per fatto dell’Appaltatore
il Comune di Schiavon, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, in- dirizzata al Referente del Contratto, ha il diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, c.c. nei seguenti casi:
1. violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
2. accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all’attuazione delle misure di pre- venzione e protezione dai rischi sul lavoro;
3. frode o negligenza grave nella condotta dei lavori;
4. sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine ge- nerale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’art. 80 del Codice;
5. l’Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare im- pieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostitu- zione delle attrezzature, o parti di esse, malfunzionanti;
6. sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di ripren- dere l’esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
7. venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l’espletamento delle presta- zioni oggetto del Contratto;
8. venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
9. compimento di reiterati atti lesivi dell’immagine del Comune di Schiavon
10. l’Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l’approvazione e/o l’autorizzazione scritta della Commit- tente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
11. violazione dell’obbligo di adozione del sistema di gestione informatica (art. 20);
12. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale di- pendente;
13. violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
14. mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;
15. omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
16. violazione dell’Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
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17. inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della crimi- nalità organizzata nell’Appaltatore o subappaltatore;
18. mancata informazione in merito ad atti di intimidazione nel corso del Contratto;
19. manomissione dei dati relativi a data e ora durante lo svolgimento dei servizi di gestione delle utenze idriche.
4.4.2 Risoluzione per fatto della Committente
In caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento a carico della Committente, l’Appaltatore rinuncia a far valere rimedi risolutori e si impegna ad agire esclusivamente al fine di ottenere l’adempimento delle prestazioni contrat- tuali da parte della Committente, con esclusione di qualsivoglia diritto al risarcimento del danno, salvo il diritto al ricono- scimento degli interessi di legge.
Fermo ed impregiudicato quanto previsto al punto che precede, l’Appaltatore potrà agire per ottenere l’adempimento delle prestazioni contrattuali solo qualora, al verificarsi dell’inadempimento protrattosi per oltre 30 (trenta) giorni dalla scaden- za del relativo termine e notificato formale atto di messa in mora al Referente del Contratto non sia seguita una bonaria composizione della contestazione
4.5 Risoluzione del contratto ai sensi del codice civile per inadempimento di non scarsa importanza L'Amministrazione Comunale. ha la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1455, c.c., nei seguenti casi:
1. reiterata e grave inosservanza alle direttive del Responsabile del Procedimento;
2. violazione degli obblighi generali;
3. violazione degli obblighi correlati al Servizio Pubblico;
4. violazione agli obblighi relativi al personale addetto alle attività, o resistenza all’allontanamento dal cantiere di personale estraneo all’elenco presentato alla Direzione dei Lavori;
5. mancato superamento della verifica finale relativa agli obblighi preliminari e propedeutici alla consegna dei lavo- ri;
6. ritardo superiore a 30 (trenta) giorni nell’adempimento degli obblighi successivi al perfezionamento del Contrat- to;
7. reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;
8. violazioni in merito alla costituzione e/o al mancato reintegro della cauzione definitiva;
9. mancata presa in consegna delle attività contrattuali o mancata presenza per la presa in consegna delle attività contrattuali;
10. accertata negligenza dell’Appaltatore nell’esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
11. violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
12. mancata predisposizione e/o mancata disponibilità all’accesso alle sedi operative/magazzini;
13. occultamento di gravi vizi e difetti;
14. raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all’Appaltatore superiore al 10% dell’ammontare net- to del Contratto;
15. violazione degli obblighi in materia di proprietà industriale e commerciale;
16. violazione agli obblighi in materia di privacy e riservatezza;
17. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Appaltatore dal modello di gestione.
In tali casi il Comune di Schiavon diffida l’Appaltatore per iscritto ad adempiere entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto.
Decorso il termine di giorni 15 (quindici) assegnato per l’adempimento senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.
Nella comunicazione di risoluzione il Comune di Schiavon indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali, l’immissione in possesso dei cantieri, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la redazione dello stato di consistenza. Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddit- torio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Schiavon procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.
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4.6 Restituzione del cantiere in caso di risoluzione
Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo, è fatto salvo il diritto del Comune di Schiavon di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, lavori o le attività attinenti ad O.d.I. accettati e non iniziati ovvero eseguiti sol- tanto parzialmente e comunque non ultimati, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia prov- veduto nonostante la richiesta scritta del Comune di Schiavon . In questo caso il Comune di Schiavon darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r o a mezzo P.E.C., all'Appaltatore, quantificando il lavoro, o l’attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i lavori da parte di altre imprese o direttamente a cura del Comune di Schiavon. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.
In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire le attività, ai prezzi e alle condizioni contenute nel Contratto fino a quando sarà attivato un nuovo Contratto sostitutivo presso un terzo, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dal Comune di Schiavon. e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento.
In caso di risoluzione il Comune di Schiavon avrà facoltà di escutere la cauzione definitiva di cui all’art. 33, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento di tutti i danni.
La decisione del Comune di Schiavon di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.
4.7 Effetti della risoluzione
In tutti i casi in cui l’Appaltatore perda la legittimazione a detenere i luoghi al medesimo consegnati per l’esecuzione del Contratto (come ad esempio un cantiere mobile, ovvero gli spazi specificamente destinati all’esecuzione delle prestazioni contrattuali), anche a seguito di recesso o risoluzione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a rilasciare immediatamente i medesimi luoghi liberi e vuoti da persone e cose, in buono stato di manutenzione, e nella piena disponibilità della Com- mittente, rinunciando ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o co-detentore dell'area ove debba svolgersi l'attività ine- rente al Contratto.
L’Appaltatore è altresì obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dell’opera nello stato in cui si trova ed a rilevare tutte le attrezzature ed i macchinari di sua proprietà.
Rimanendo non ottemperati nel termine massimo assegnato gli obblighi di cui ai commi precedenti, faranno carico all’Appaltatore tutti gli oneri e costi di pulizia e/o sgombero e/o le spese di custodia e di trasporto in altro luogo che sa- ranno effettuati dal Comune di Schiavon, forfettariamente sin d’ora quantificati in un ventesimo dell’importo contrattuale dei lavori.
I lavori regolarmente eseguiti saranno contabilizzati in base alle risultanze dell’ultimo stato avanzamento lavori secondo i prezzi e i corrispettivi contrattuali dedotte le penali e le spese sostenute.
Qualora all’avvenuta ultimazione il costo totale sostenuto dal Comune di Schiavon per il completamento e la complessiva esecuzione risulti superiore a quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto all’Appaltatore, se detti lavori fossero stati dallo stesso ultimati, l’Appaltatore dovrà rifondere il maggior costo ed il Comune di Schiavon avrà diritto di trattenere tali maggiori oneri dalle somme ancora dovute all’Appaltatore, fermi restando tutti gli altri diritti.
Il Comune di Schiavon ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale e/o da even- tuali crediti dell’Appaltatore, salvo il risarcimento dei danni.
4.8 Recesso
Il Comune di Schiavon, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, ha il diritto di recedere, come pre- visto dall’art. 109 del Codice, unilateralmente dal Contratto dandone preavviso all’Appaltatore, con comunicazione a mezzo raccomandata a/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto, almeno 20 (venti) giorni solari prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà immediatamente cessare tutte le prestazioni contrattuali assicuran- do che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Schiavon.
In caso di recesso, l’Appaltatore è obbligato, inoltre, alla immediata riconsegna dei cantieri, allo smobilizzo degli stessi, al ritiro dei mezzi e macchinari.
Il Direttore dei Lavori comunica il giorno in cui avrà luogo la consegna delle opere, la immissione in possesso dei cantieri da parte del Comune di Schiavon, la constatazione dello stato dei luoghi e dello stato di avanzamento dell’opera, la reda- zione dello stato di consistenza.
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Qualora l’Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, il Comune di Schiavon procederà alle constatazioni in presenza di due testi- moni che sottoscriveranno il verbale.
Nel caso in cui il Comune di Schiavon eserciti il diritto di recesso, all’Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale dei soli lavori effettuati sino alla data sopra indicata, rinunciando il medesimo sin d’ora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
È espressamente esclusa la facoltà di recesso a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti stipulati in esecuzione del Contratto, idonee clausole che prevedano a carico dei subappaltatori e/o subcontraenti obblighi speculari a quelli sopra indicati, restando l’Appaltatore medesimo responsabile, in caso di mancato adempimento, di tutti i danni eventualmente subiti dalla Committente.
4.9 Recesso per fallimento dell’Appaltatore
Il fallimento dell’Appaltatore e/o la sottoposizione del medesimo a procedure concorsuali (quali liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx X.X. 16/03/1942, n. 267), costituisce causa di risoluzione del Contratto. In tale ipotesi e in tutte quelle indicate dall’art. 110, la Committente si riserva di procedere con l’interpello dei concorrenti in graduatoria di gara.
ART. N. 5 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Sono ammesse le modifiche come previste nell’art. 106 del Codice e, fatto salvo in ogni caso quanto ivi prescritto, ogni modifica contrattuale dovrà essere autorizzata dal RUP.
5.1 Varianti in corso d’opera (art. 106 del Codice)
E’ ammessa la redazione e approvazione di varianti in corso d’opera esclusivamente nei casi consentiti dall’articolo 106 comma 1, lett. c) e comma 2 del Codice e purchè non sia alterata la natura generale del contratto.
In particolare ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) punto 1), quando le necessità di modifica sono determinate da cir- costanze impreviste e imprevedibili per la stazione Appaltante le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denomi- nazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposi- zioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, nonché per errore progettuale nei limiti di cui all’art. 106, comma 2;
Nei soli casi di cui al comma 2° dell’art. 106 le varianti devono anche rispettare i limiti ivi indicati alle lettere a) e b).
Se le varianti, diverse da quelle per errore progettuale, superano il quinto d’obbligo, l’appaltatore ha diritto di sciogliersi dal contratto (art. 106, comma 12).
Il Comune di Schiavon: si riserva il diritto di incrementare in corso di esecuzione l’importo dei lavori per motivi propri della stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, comma 1 , lett. e.
5.2 Lavori supplementari (art. 106, comma 1, lett. b) Codice
Sono ammessi i lavori supplementari, nei limiti del 50% del valore dell’appalto iniziale e delle condizioni di cui ai commi 1, lett. b) e 7 del Codice.
5.3 Proroga tecnica e rinnovo (art. 106, comma 1, lett. a) e comma 11, Codice)
Ai sensi del comma 11, è ammessa unicamente la proroga tecnica per la durata necessaria ad ultimare le procedure di scel- ta di un nuovo contraente, con assunzione di un apposito provvedimento entro due mesi anteriori alla ultimazione della durata del contratto. La proroga tecnica non ptrà superare, di norma, mesi sei tranne motivate ragioni da esprimere nel provvedimento di proroga tecnica.
5.4 Nuovi prezzi
Le variazioni saranno valutate coi prezzi originari di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi.
I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezzario regionale vigente;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
Le analisi dei nuovi prezzi saranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e tra- sporti alla data di formulazione dell’offerta.
I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, ed approvati dal RUP. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appal- tante su proposta del RUP prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune di Schiavon potrà ingiungergli l'esecu- zione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitiva- mente accettati.
5.1 Revisione prezzi
Per il presente appalto non è prevista la revisione dei prezzi.
ART. N. 6 OSSERVANZA DI LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
La sottoscrizione del Contratto equivale, da parte dell’Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.
In tutti i casi:
TESTO UNICO EDILIZIA
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.
NORME TECNICHE STRUTTURALI
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64 – Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
- Circolare M.LL.PP. del 9 gennaio 1980, n. 20049 – Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;
- D.M. 20 novembre 1987 n. 86100 – Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in mura- tura e per il loro consolidamento;
- D.M. 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di soste- gno delle terre e delle opere di fondazione;
- Circolare M.LL.PP. del 24 settembre 1988, n. 30483 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle o- pere di fondazione. Istruzioni per l’applicazione;
- Circolare M.LL.PP. del 4 gennaio 1989, n. 30787 – Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;
- Circolare M.LL.PP. del 16 marzo 1989, n. 31104 – Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle nor- me tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;
- D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;
- D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;
- Circolare M.LL.PP. 4 luglio 1996, n. 000XX.XX/XXX – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- Circolare M.LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 XX.XX./S.T.C. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalli- che, di cui al D.M. 9 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 29 ottobre 1996 – Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architetto- nici di valore storico-artistico in zona sismica;
- Circolare M.LL.PP. 10 aprile 1997, n. 65/XX.XX. – Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costru- zioni in zone sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;
- Circolare M.LL.PP. 14 dicembre 1999, n. 346/STC – Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai labo- ratori per prove sui materiali da costruzione;
- Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 – Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
- D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.M. 6 maggio 2008 – Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.
- Circolare M.LL.PP. 2 febbraio 2009, n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costru- zioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
PRODOTTI DA COSTRUZIONE
- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 – Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costru- zione;
- D.M. 9 maggio 2003, n. 156 – Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione, i- spezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25685 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25700 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Accessori per serramenti»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25692 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25686 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25694 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25693 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25702 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Sistemi a polvere»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25701 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio. Componenti per sistemi a CO2»;
- D.M. 5 marzo 2007 n. 25699 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Componenti di impianti di estin- zione a gas»;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26004 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26002 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali;
- D.M. 11 aprile 2007 n. 26003 – Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di geotessili e prodotti affini.
PREVENZIONE INCENDI
- D.M. 15 settembre 2005 n. 19423 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli im- pianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 16 febbraio 2007 n. 25807 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione;
- D.M. 9 marzo 2007 n. 25808 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 – Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lette- ra a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;
- Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 27 febbraio 2007, n. 11411 – Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici civili.
RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA
- D.M. 27 luglio 2005 n. 18869 – Norma concernente il regolamento d’attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (articolo 4, commi 1 e 2), recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 – Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
- D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 – Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce, relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
- D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislati- vo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabili- tà degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici, spazi e servizi pubblici.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 – Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità.
RIFIUTI E AMBIENTE
- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 – Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non infe- riore al 30% del fabbisogno medesimo;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei.– Norme in materia ambientale;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TERRE E ROCCE DA SCAVO
- D.M. 10 agosto 2012 , n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
- L. 9-8-2013 n. 98, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposi- zioni urgenti per il rilancio dell'economia, artt. 41 e 41bis (Decreto del Fare).
ACQUE
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.ei.– Norme in materia ambientale (cd. Codice dell’Ambiente).
BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
NUOVO CODICE DELLA STRADA
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.
- D.P.R. 16-12-1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada
CONTRATTI PUBBLICI
- D.P.R. 5 aprile 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» limitatamente alle parti vigenti alla data di pubblicazione della procedura ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016
- Legge 21 dicembre 2001, n. 443 – Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e altri interventi per il rilancio delle attività produttive, ad eccezione dell’art. 1, co. da 1 a 5, abrogati dall’art. 217 del D.lgs. 50/2016;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004, n. 123 (Schemi di polizza tipo);
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 3, co. 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’“Atto di indirizzo con- tenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provincia- le, nonché per gli interventi comportanti limitazioni o sospensione del traffico”.
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 12 marzo 2004 n. 123. (Schemi di polizza tipo);
- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, parzialmente abrogato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2582 del 07 agosto 2007 (B.U.R.V. n. 82 del 18/09/2007) (Capitola- to generale d’appalto per lavori pubblici di interesse regionale).
- L.R. 07 novembre 2003 n. 27
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore è soggetto inoltre alla osservanza delle seguenti norme, fatte salve le successive modifiche o integrazioni:
- Deliberazione della Giunta Provinciale di Padova n. 674 del 13/12/2004 di approvazione dell’”Atto di indirizzo con- tenente linee guida per la realizzazione e la modifica delle reti di sottoservizi interessanti la rete di viabilità provincia- le, nonché per gli interventi comportanti limitazioni e/o sospensione del traffico”
- Xxxxx Xxxxxxxx di cui all’allegato 4 della Delibera del Ministero della Sanità 4 febbraio 1977 (G.U. n° 48 del 21 Febbraio 1977);
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- Xxxxx Xxxxxxxx relative alle tubazioni di cui al D.M. 12 dicembre 1985 (G.U. 61 del 14 marzo 1986);
- Nuove norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con fer- rovie ed altre linee di trasporto, D. M. 4 aprile 2014 prot. 137, G. U. n.97 del 28/04/ 2014.
- Norme UNI - UNI EN - UNI ISO - UNI CEI - ecc. vigenti in materia di materiali e controlli qualitativi;
- D.M. 3/3/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce”;
- tutte le Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-CNEL e testi citati nel presente Capi- tolato.
La sottoscrizione del contratto equivale, da parte dell’Appaltatore, a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di LL.PP. anche se non espressamente citate nel presente capitolato e di incondizionate loro accettazioni; non sono esclusi gli oneri derivanti dall'aggiornamento delle stesse norme.
ART. N. 7 CATEGORIE DEI LAVORI
Fino all'adozione, da parte dell’ANAC, delle linee guida indicate all’art. 83, co. 2 del Codice, continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216, co. 14 del Codice, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli alle- gati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. 207/2010.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OS24 "Verde e arredo urbano" e nella categoria subappaltabile o scorporabile OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi".
Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell’art. 105 del Codice e dell’art. 32 del D.P.R. n. 207/10, vigente ai sensi di quanto sopra detto, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi impor- ti, sono indicate nella tabella “A”, allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutti scorporabili e, a scelta dell’Impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato Speciale e sempre tenuto conto del limite del 30% dell’importo complessivo del Contratto.
Attenzione alla compilazione della tabella che segue. Nella colonna NOTE possono essere scelti: nulla = non ci sono opere elettriche o spazi confinati
(*) = ci sono opere elettriche
(**) = ci sono opere in spazi confinati
(*)(**) = ci sono opere elettriche all’interno di spazi confinati TABELLA “A” CATEGORIE DEI LAVORI
Lavori di | Categoria allegato A al Regola- mento | Euro | % sul totale | % Incidenza manodo- pera | |||
Categoria | Note | € | Sulla cate- goria | Sul totale lavori | |||
1 | Realizzazione campo di gioco per il calcio | OS24 | 170'623,26 | 74,18 | 30% | 22,26 | |
2 | Realizzazione di impianto di il- luminazione campo di gioco | OS30 | (*) O (**) | 59'376,74 | 25,82 | 25% | 6,45 |
3 | O…. | ||||||
4 | O…. | ||||||
5 | O…. | ||||||
6 | O…. | ||||||
7 | O…. | ||||||
8 | O…. | ||||||
9 | O…. | ||||||
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI | 100 % | 28,71% sul totale |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Lavori di | Categoria allegato A al Regola- mento | Euro | % sul totale | % Incidenza manodo- pera | |
(*) Per l’esecuzione dei lavori così contrassegnati, vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37; essi devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero, da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. | |||||
Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l’esecuzione delle opere e degli altri materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, le imprese concorrenti devono essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali per l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti nella categoria 2bis per i seguenti CER 17.03.02, 17.09.04, 17.01.01, 17.05.04,
17.06.05 (demolizione amianto fino a 30 kg/giorno).
ART. N. 8 GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI
I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, all’articolo 43 commi 6, 7 e 8, e all’articolo 184 del Regolamento, sono indicati nella seguente tabella “B”.
TABELLA “B” PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera
n. | Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | Euro |
1 | Scavi e movimenti terra | 26'706,26 |
2 | Opere in calcestruzzo e ferro per c.a. | 12'635,51 |
3 | Tubazioni e sottoservizi | 53'308,97 |
4 | Opere a verde | 30'728,00 |
5 | Impianto di illuminazione | 53'928,80 |
6 | Impianto di irrigazione | 24'761,80 |
7 | Recinzioni | 17'225,00 |
8 | Attrezzature sportive | 2'220,00 |
9 | Opere stradali | 5'511,00 |
Parte 2 – TOTALE LAVORO A CORPO | 227'025,34 | |
… | ||
… | ||
… | ||
… | ||
Parte 3 – TOTALE LAVORI IN ECONOMIA | ||
a) | Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) (parti 1 + 2 + 3) | 227'025,34 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso | 2'974,66 |
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) | 230'000,00 |
I lavori indicati ai numeri …. sono inmpianti tecnologici per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di istalla tori aventi i requisiti di cui al D.M. 22-1-2008 n. 37.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
TABELLA “C” LAVORI A CORPO - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità (art. 43 c. 6 del Regolamento)
Cod. art. corpo | Designazione delle categorie (e sottocategorie) o- mogenee dei lavori | Euro di progetto | % d’incidenza |
C.1 | Scavi e movimenti terra | 26'706,26 | 11.61% |
C.2 | Opere in calcestruzzo e ferro per c.a. | 12'635,51 | 5.49 |
C.3 | Tubazioni e sottoservizi | 53'308,97 | 23.18% |
C.4 | Opere a verde | 30'728,00 | 13.36% |
C.5 | Impianto di illuminazione | 53'928,80 | 23.45% |
C.6 | Impianto di irrigazione | 24'761,80 | 10.77 |
C.7 | Recinzioni | 17'225,00 | 7.49 |
C.8 | Attrezzature sportive | 2'220,00 | 0.97 |
C.9 | Opere stradali | 5'511,00 | 2.39 |
C.10 | Oneri per la sicurezza | 2'974,66 | 1.29 |
TOTALE LAVORI A CORPO | 100% |
ART. N. 9 PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE (ART. 43 C. 4 REGOLAM.)
L’intervento in oggetto si configura come complesso, pertanto vi è l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un “piano di qualità di installazione e di costruzione”, da sottoporre all’approvazione della direzione lavori, che preveda, pianifichi e programmi la fase esecutiva, specificando:
• condizioni;
• sequenze;
• modalità;
• strumentazioni;
• mezzi d’opera;
• fasi delle attività di controllo.
Il piano, inoltre, deve definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
A tal fine il presente capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza:
• critica;
• importante;
• comune;
come da prospetto seguente:
n. | Designazione delle categorie omogenee dei lavori | Classe |
OPERE EDILI | ||
1 | Scavi e movimenti terra | Comune |
2 | Opere in calcestruzzo e ferro per c.a. | Importante |
3 | Tubazioni e sottoservizi | Importante |
4 | Opere a verde | Comune |
5 | Recinzioni | Comune |
6 | Attrezzature sportive | Comune |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
7 | Opere stradali | Comune |
OPERE IMPIANTISTICHE | ||
8 | Impianto di illuminazione | Critica |
9 | Impianto di irrigazione | Critica |
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPO II : DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
ART. N. 10 CONDIZIONI DI APPALTO
10.1 Condizioni ambientali
Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire (con particolare riguardo alle dimensioni, alle caratteristiche specifiche e alle eventuali connessioni con altri lavori di costruzione, movimenti di terra e sistemazione ambientale in genere), di avere visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di ac- cesso, nonche' gli impianti che la riguardano, alla quantità, alla utilizzabilità e alla effettiva disponibilità di acqua per l'irrigazione e la manutenzione.
b) Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita' sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione an- che ai tempi previsti per la durata dei lavori.
c) Di aver valutato, nell'offerta , tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita' delle stesse per la durata e l'entita' dei lavori.
e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In ca- renza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei la- vori.
f) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento clima- tico sfavorevole.
g) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
h) Xx aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri derivanti dai tempi previsti per i pagamenti.
L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravve- nienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza mag- giore contemplate dal Codice Civile, dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del Codice o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.Con l'accettazione dei lavori l'Appaltato- re dichiara implicitamente di avere la possibilita' ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu' aggiornati sistemi costruttivi.
Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possono avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dai materiali, delle vie di ac- cesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali, e della u- bicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui de- rivanti dallo svolgimento contemporaneo degli altri lavori che si eseguono per conto dell'Ente Appaltante.
10.2 Difesa ambientale
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di sca- vo,
di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
10.3 Riservatezza del contratto
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
10.4 Trattamento dei dati personali - informativa
Secondo la normativa vigente, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante fornisce la seguente informativa:
1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dal D.lgs. 50/2016;
2) Il conferimento dei dati richiesti, sia in sede di gara, sia ad avvenuta aggiudicazione, ha natura obbligatoria. A tal ri- guardo si precisa che
a) – per i documenti da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesti, a pena di esclusione dalla gara medesima;
b) – per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dell’aggiudicazione.
3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
a) – al personale dipendente della Stazione Appaltante, responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
b) – a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi del D.lgs. 50/2016;
c) – ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
4) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
5) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
6) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza di dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata nonchè ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco in caso di trattazione in violazione di legge ed infine il diritto di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento, al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, come previsto dall’art.7 del d.lgs 196/2003.
1) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schiavon con sede in Schiavon Piazza Risorgimento, 4 36060 nella persona del legale rappresentante, mentre l’elenco nominativo dei responsabili può essere richiesto all’Ufficio Lavori Pubblici Ecoogia e Tributi.
Con la sottoscrizione dell’offerta, la ditta dichiara di avere ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del d.lgs 196/2003 ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 196/2003.
10.5 Proprietà industriale e commerciale
L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento delle attività, nonché per i materiali, i proce- dimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo la Committente e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento delle prestazioni, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto stesso.
Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti di privati- va connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima do- vesse essere condannata a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamen- te esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Nell’ipotesi di cui sopra, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456, c.c., fermo restando l’integrale risarcimento del danno subito.
L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto, non coperta da alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasfe- xxxx in proprietà esclusiva alla Committente, il quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pre- tendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artisti- ca etc.
Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi agli interventi oggetto del Contratto, non potranno essere né riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con caratteristiche analoghe sen- za specifica autorizzazione scritta della Committente.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto sopra stabilito fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456, c.c..
ART. N. 11 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito e disciplinato dagli artt. 105 e 80 del Codice, nonché dal D.Lgs. 81/2008, previa autorizzazione della Stazione Appaltante rispetto alle specifiche parti indicate nella lettera di invito o nel bando.
Nel caso di subappalto, almeno 20 giorni prima dell’entrata in cantiere della ditta Subappaltatrice, deve essere fornito, u- nitamente al Contratto, al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), il Piano Operativo per la Sicurezza (POS) della ditta subappaltatrice.
Resta inteso che nessun dipendente della Ditta Subappaltatrice potrà essere accettato in cantiere dal Direttore dei Lavori, dal CSE, o da persona da questi delegata, se non sia stata precedentemente trasmessa all’Ufficio di Direzione Lavori ed al CSE da parte dell’Appaltatore, tutta la documentazione dovuta, compresi l’autorizzazione ed il contratto.
La percentuale globale di lavori subappaltabili come previsti dal Comune di Schiavon. è stabilita nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dall’art. 105, co. 2 del Codice.
Per le opere di cui all’art. 89, co. 11 del Codice e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subap- palto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non co- stituisce subappalto; agli stessi si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice.
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera e come tale sarà disciplinato dall’art. 105 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105, co. 4 del Codice, l’affidatario puà affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara, anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le fornitre o parti di servizi e forni- ture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
c) dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Ai sensi dell’art. 105, co. 6, 7 e 18 del Codice, ai fini dell’efficacia dell’ottenuta autorizzazione e per poter usufruire del subappalto l’affidatario deve:
- aver indicato la terna di subappaltatori;
- depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazio- ne tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto di subappalto deve prevede-
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
re la clausola di tracciabilità di cui alla l. 136/2010 ed evidenziare gli oneri per la sicurezza; in caso contrario il con- tratto di subappalto è da ritenersi nullo;
- al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, trasmettere altresì la certificazio- ne attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359, c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione de- ve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consor- zio.
1. che, nel caso che il contratto di subappalto sia di importo maggiore di Euro 154.937,07, non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67, D.lgs. 06/09/2011 n. 159.
2. che sia dimostrato il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, art. 90 comma 9, con la presentazione di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavo- ro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore nello svolgimento dell’attività di subappalto o cottimo dovrà:
- praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (ventipercento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art. 105, co. 14 del Codice);
- corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (art. 105, co. 14 del Codice);
- provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (art. 105, co. 12 del Codice);
- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese Subappaltatri- ci e per ciascuna saranno riportati i relativi dati di iscrizione per categorie e classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (art. 105, co. 15 del Codice);
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'os- servanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (art. 105, co. 9 del Codice).
Resta inteso che:
- l’Appaltatore è in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Committente per l’esecuzione delle o- pere oggetto di subappalto;
- l’Amministrazione Committente anche se ha autorizzato il subappalto, resta estranea e sollevata da ogni rapporto contrattuale intercorrente tra l’Appaltatore e tutte le Ditte subappaltatrici;
- ai sensi dell'art. 105, co. 13, Codice e dell’art. 13, co. 2, lett. a) della l. 180/2011, il Comune di Schiavon provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore; su richiesta del subappaltatore. L'impresa appaltatrice dovrà pertanto comunicare al Comune di Schiavon la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo im- porto e con proposta motivata di pagamento. Tale documento dovrà essere sottoscritto dai subappaltatori e dai cot- timisti interessati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'affidatario deve comunicare al Comune di Schia- von, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'ap- palto:
- il nome del sub‐contraente;
- l'importo del sub‐contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Devono essere, altresì, comunicate al Comune di Schiavon eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire un nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto su- bisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del Codice.
A tale proposito si precisa che:
- la stipulazione di più contratti di forniture, o più noli a caldo, come da specifici provvedimenti AVCP/ANAC, è ammessa solo nei limiti in cui ciascun soggetto contrattuale abbia una sua particolare specificità, che non consenta il suo accorpamento, fermo restando il divieto di razionamento;
- i sub-contratti non possono assumere una consistenza tale da determinare l’elusione dell’esecuzione diretta dei lavori da parte dell’impresa aggiudicataria o, di contro, l’elusione delle norme sul subappalto.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimen- to danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori sub¬appaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibi- lità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’art. 1456,
c.c. con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme re- stando le sanzioni penali previste dall’art. 21, l. 13/09/1982, n. 646 (Per l’appaltatore: da un terzo del subappalto a un ter- zo dell’a’ppalto; per il subappaltatore: ammenda di un terzo dell’importo del subappalto, arresto da sei mesi ad un anno). Fermo restando quanto previsto all’art. 47, co. 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’articolo 105, co. 2 del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovun- que espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolar- mente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappal- to. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto (comprese le subforniture di ogni genere) devono essere comunica- ti al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in can- tiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
Ai sensi dell’art. 105, co. 3 del Codice e ai fini dell’art. 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto:
- l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- le subforniture in genere, ivi compresi informatici:
- l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nel comuni classificati to- talmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole mi- nori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto si ap- plica l’art. 52, co. 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
La tessera di riconoscimento, di cui all’art. 18, comma 1, lett. u), D.Lgs. 81/2008, dovrà essere conforme a quanto previ- sto dall’art. 5 della l. 136/2010 e dovrà contenere, oltre agli elementi ivi specificati (la fotografia, le generalità del lavora- tore e l’indicazione del datore di lavoro) anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Si precisa che nell’ipotesi in cui è consentito e dovuto il pagamento dei subappaltatori da parte degli appaltatori, questi ultimi devono trasmettere alla stazione appaltante le fatture quietanzate dei subappaltatori. In difetto, la stazione appaltan- te sospende il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori successivi.
ART. N. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
12.1 Generalità
Ai sensi dell’ Art. 103, comma 10, del Codice (Garanzie di raggruppamenti temporanei), in caso di raggruppamenti tem- poranei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'arti- colo 37, comma 5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
12.2 Garanzie da presentare in sede di offerta (Garanzia provvisoria)
Ai sensi dell’art. 93 del Codice è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento entità normale che può essere va- riata (con adeguata motivazione) dal 1 al 4 per cento dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al mo- mento della partecipazione alla gara che copra la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momen- to della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai non aggiudicatari verrà restituita la cauzione entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
La cauzione deve essere accompagnata dall’impegno del fideiussore, anche diverso da quello che l’ha rilasciata, verso il concorrente a rilasciare la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.1 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123.
L'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nei casi e nei modi previsti dall’art. 93, comma 7 del Codice (le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50 per cento.
12.3 Garanzie da presentare ad aggiudicazione avvenuta (Garanzia definitiva)
L’esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103 del Codice, è obbligato a costituire una cauzione del 10% dell’importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata come previsto dall’art. 103 del Codice.
La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l’approvazione, riservandosi lo stesso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.
La mancata costituzione della garanzia determina, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 del Codice, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempi- mento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regola- re esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori risultante dal certificato.
La garanzia fidejussoria sarà conforme allo schema tipo 1.2 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123.
Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del Codice per la ga- ranzia provvisoria.
12.4 Copertura assicurativa RCT/O
L’appaltatore è tenuto a depositare agli atti copia, di una propria copertura assicurativa RCT/O (polizza assicurativa della attività dell’appaltatore) con la prova del pagamento della quietanza del premio per l’annualità in corso al momento della sottoscrizione del contratto e per tutte le annualità successive sino al termine del contratto di appalto. La mancata conse- gna e validità della polizza RCT/O dell’attività dell’appaltatore determina l’impossibilità di sottoscrivere il contratto di appalto e, pertanto, conseguentemente, la decadenza della aggiudicazione del contratto/appalto e l’escussione della garan- zia fideiussoria provvisoria.
L'operatività o meno delle coperture assicurative per carenza, invalidità, mancato o ritardato pagamento del premio e per qualsiasi altra causa, non esonerano – in ogni caso– lo stesso appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere nei confronti del Comune di Schiavon di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative.
12.5 Copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
L’Appaltatore provvederà a proprie cure e spese, ed in nome e per conto proprio, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Co- dice e conformemente allo schema tipo 2.3 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123, alla stipula di una polizza che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamento e distruzione totale o parziale di impianti ed ope- re, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per l’importo indicato nel bando di gara. La polizza dovrà anche assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari al 5% della somma assicurata con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049, c.c., e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Schiavon autorizzati all’accesso al cantiere, della D.LL., dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d’opera.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il re- gime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del Regolamento generale e dall’art. 48, co. 5 del Codice, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle im- prese mandanti. Nel caso che l’Aggiudicatario dei lavori di cui al presente Capitolato sia un raggruppamento di imprese, le coperture assicurative dovranno essere prestate con un’unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. La copertura avrà decorrenza il giorno della consegna dei lavori e cesserà all’emissione del certificato di collaudo provvi- sorio e di regolare esecuzione.
Restano a carico dell’Appaltatore, oltre agli eventuali scoperti e franchigie di polizza, altresì tutti gli altri rischi ed in par- ticolare quelli inerenti a macchine, automezzi, macchinari ed attrezzature di cantiere e quelli di responsabilità civile verso i dipendenti, per i quali ultimi l’Appaltatore ha l’obbligo di stipulare un‘adeguata polizza R.C.O.
L’aggiudicatario è tenuto a norma dell’art. 103, co. 7 del Codice a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante copia della suddetta polizza almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
L’aggiudicatario è, inoltre, tenuto a fornire copia delle quietanze di pagamento del rinnovo della polizza fino al certificato di collaudo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'ese- cutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
La polizza di cui al presente articolo dovrà essere presentata al Committente per l’approvazione, riservandosi lo stesso, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche e/o integrazioni, prima della stipula del contratto di appalto.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto nella presentazione della polizza a seguire lo schema tipo 2.3 previsto nell’allegato al
D.M. 12-3-2004 n. 123 con l’integrazione in appendice “C” del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
12.6 Garanzie da presentare per il pagamento della rata di saldo (Cauzione a garanzia dei saldi)
L’esecutore dei lavori ai sensi dell’art. 103, co. 6 del Codice, è obbligato a costituire una cauzione di importo pari alla ra- ta di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
In ogni caso l’Appaltatore è tenuto nella presentazione della fidejussione a seguire lo schema tipo 1.4 previsto nell’allegato al D.M. 12-3-2004 n. 123 .
ART. N. 13 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, OBBLIGHI ASSISTENZIALI E PRE- VIDENZIALI, APPLICAZIONE CONTRATTI COLLETTIVI
L’Appaltatore è obbligato ad osservare e rispettare, per le varie categorie di maestranze impiegate nello svolgimento dei lavori, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di assunzione, retribuzione e tutela per assistenza e assicura- zioni sociali, igiene, salute, sicurezza, prevenzione e infortuni sul lavoro. In particolare, ferme restando le vigenti disposi- zioni normative statali di tutela dei lavoratori.
In particolare l’appaltatore ha l’obbligo di:
1. applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integra-
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
tivi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
2. rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel con- tratto collettivo della categoria di appartenenza;
1 - Per lavori di importo maggiore a 40.000 € (praticamente sempre)
Tutti gli oneri da ciò derivanti saranno a carico dell’Appaltatore: a garanzia di ciò, il Responsabile del Procedimento in sede di redazione del certificato di pagamento per rate in acconto, o a saldo, tratterrà sull'importo netto progressivo dei lavori, la ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento) ai sensi dell’art. 30, c. 5 del Codice.
L'Appaltatore, qualora fosse una Cooperativa, è obbligato ad applicare quanto menzionato in precedenza anche ai propri Soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per sé medesimo, nonché per le Ditte ad esso aderenti, ovvero per le Ditte che eseguiranno per Suo conto lavori in subappalto, cottimo e prestazioni per noli a caldo.
L'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle condizioni anzidette, inol- tre, lo sarà, ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice, anche per gli eventuali Subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti e anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla suddetta responsabilità, e ciò senza pregiudi- zio degli altri diritti dell’Ente Appaltante.
L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato ai disposti:
- Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie;
- Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche;
- Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni;
- Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni;
- Legge 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili;
- Legge 383/01 sul lavoro sommerso.
In applicazione di quanto disposto dall’art. 105, comma 10 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, co. 5 e 6 del Codice.
In particolare, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosa- mente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune di Schiavon potrà pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribu- zioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
I pagamenti, di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
L’appaltatore e il sub-appaltatore garantiscono al direttore dei lavori l’accesso ai dati e alle informazioni necessari a veri- ficare la regolarità retributiva e contributiva delle rispettive maestranze; l’omessa collaborazione in tal senso giustifica di per sé il trattenimento precauzionale dei pagamenti secondo quanto previsto alla lettera c) del precedente comma.
13.1 12.1. Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)
Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, prima dell’inizio dei lavori L’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antin- fortunistici, inclusa la Cassa Edile.
In occasione di ogni S.A.L., il Comune di Schiavon, provvederà alla richiesta del D.U.R.C., certificato che attesta conte- stualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento, sia relativo al proprio personale che a quello del- le imprese subappaltatrici.
Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice, Comune di Schiavon acquisisce d’ufficio, anche attraverso strumenti infor- matici, il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 80, co. 4 del Codice;
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b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 32, co. 7 del Codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Ferme restando le ipotesi di cui alle lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’art. 194 del Regolamento (articolo vigente sino alla sua espressa abrogazione), o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o accer- tamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, il Comune di Schiavon acquisirà il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori en- tro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottantagiorni.
13.2 Ottenimento del totale accredito dei pagamenti in acconto e a saldo
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che se- gnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, in conformità all’art. 30, co. 5 del Codice il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è di- sposto dal Comune di Schiavon, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Le ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento), applicate sull'importo netto progressivo dei lavori, potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Resta quindi stabilito che, per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre ecce- zioni di alcun tipo verso la Stazione Appaltante e nemmeno ha titolo di risarcimento danni.
Il Comune di Schiavon corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Co- dice.
Ai fini della corresponsione diretta, al subappaltatore o al cottimista, delle prestazioni da essi eseguite, l’appaltatore dovrà produrre, prima della emissione del certificato di pagamento relativo a ciscun S.A.L. una dichiarazione idonea alla speci- ficazione degli importi da liquidare all’appaltatore e a ciascuno dei subappaltatori e cottimisti unitamente alla proposta motivata di pagamento. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall’appaltatore e da ciascuno dei dei subappaltatori e cottimisti.
Entro i dieci giorni successivi alla emissione di ciascun certificato di pagamento, l’appaltatore dovrà produrre copia delle regolari fatture emesse nei suoi confronti da ciascuno dei subappaltatori e dei cottimisti, relative ai pagamenti spettanti e indicati nella dichiarazione congiunta.
L’eventuale ritardo nella presentazione di dette fatture darà luogo ad un corrispondente allungamento dei tempi di paga- mento.
ART. N. 14 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
14.1 Oneri Generali
Sarà a totale ed esclusivo carico e spese dell’Appaltatore, in quanto si intende compensato e compreso nei prezzi e nei corrispettivi di contratto, quanto di seguito elencato.
1. La presentazione, ai sensi dell’art. 43 comma 10 Regolamento e prima dell'inizio dei lavori, di un programma esecu- tivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40 comma 1 dello stesso Regolamento, nel quale sono ri- portate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pa- gamento.
2. Fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n. 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie, nonché alle disposizioni previste: dalla Legge n. 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche, dalla Legge n. 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni e dalla Legge n. 763 in data 26 dicembre 1981 e successive modificazioni.
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3. Provvedere al pagamento di tutti gli oneri fiscali ed eventuali altre spese inerenti al contratto; delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all’appalto; di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che l’esemplificazione diminuisca la generalità dell’impegno, le copie richieste dalle Autorità Militari, dai Comuni, dalle Province, dagli Enti Statali e Parastatali, dalle Banche ed Istituti finanziatori, dall’A.N.A.S., dai collaudatori, dall’ENEL, dalla Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.
4. L’Appaltatore provvederà a propria cura e spese, ed in nome e per conto proprio, alla stipula di una polizza contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tale da coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli de- rivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve esse- re stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
5. Pertanto l’Appaltatore dovrà provvedere alla copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdi- te di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi.
6. Prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecni- che da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile.
7. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Si richiama in particolare, a questo proposito, quanto stabilito nel presente Capitolato Speciale e dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.
8. Osservare le norme in applicazione della Legge sulla Polizia mineraria, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leg- gi e regolamenti in vigore per l’uso delle mine, quando necessita.
9. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demo- lizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica quanto previsto dall’articolo 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In particolare l’Appaltatore assume l’obbligo di denunciare alla Direzione Lavori le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose d’interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc., (art. 35 del capitolato generale) o soggette comunque alle norme del D.Lgsv. 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche ed integrazioni. Soltanto l’Ente Appaltan- te avrà figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi. L’appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante.
10. Provvedere alla custodia diurna e notturna dei cantieri che dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di
«guardia particolare giurata» così come prescritto dall’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646.
11. Disporre, a propria cura e spese, prima dell’inizio dei lavori n.2 (due) tabelle recanti le indicazioni relative all’autorità, all’ufficio ed all’opera che viene eseguita, secondo le disposizioni della circolare del Ministero dei Lavo- ri Pubblici, Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale n. 3127/129 in data 19 febbraio 1959
Per lavori pubblici nei settori ordinari appaltati esclusivamente in vece dei Comuni o di altri soggetti che delegano Nel cartello di cantiere devono essere indicati tutti i nominativi delle imprese subappaltarici.
12. Applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fari, se necessario anche presi- diati da idoneo personale, nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e devia- zione provvisoria. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal “Nuovo Codice della Strada” ap-
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provato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo gli schemi del D.M. 10 luglio 2002.
13. Mantenere, in tutta la zona interessata direttamente od indirettamente dai lavori, e per tutta la durata di questi ultimi, il transito sulle strade pubbliche e private e la continuità dei corsi d’acqua, delle opere di irrigazione, di scolo, di bo- nifica, sia pubblici che privati. A tale scopo l’Appaltatore dovrà costruire accessi, deviazioni, ponti, canali, condotti provvisori ed in genere tutte le opere provvisionali necessarie per garantire i transiti e le continuità di cui sopra. Le caratteristiche e le dimensioni di tutte le opere sopra descritte dovranno essere concordate con gli Enti pubblici e pri- vati proprietari o concessionari. Le opere, in ogni caso, dovranno essere complete delle necessarie protezioni. Tutti gli oneri e spese per le occupazioni temporanee e/o definitive delle superfici necessarie per costruire le opere soprac- citate saranno a completo e totale carico dell’Appaltatore.
14. L’esecuzione e assunzione, a propria cura e spese, di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recin- xxxx provvisoriamente il terreno, la sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori; tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite, ove necessario, al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo; resta inteso, inoltre, che sono anche a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per tutte le opere provvisionali necessarie a garantire la continuità del servizio nelle zone adiacenti a quelle di cantiere e pertanto l'Appaltatore dovrà predisporre opportune e adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità degli utenti del servizio e la minimizzazione di rumori, polveri, vibrazioni, ecc.
15. Il reperimento, la fornitura e il trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni onere in merito. Detto onere compren- derà anche l'esecuzione delle prove di collaudo degli impianti.
16. Provvedere alle progettazioni di massima ed esecutiva ed a tutte le documentazioni necessarie per ottenere l’approvazione, da parte di tutti gli Enti interessati, delle strade di servizio, delle discariche, delle cave di prestito, dei cantieri di lavoro.
17. Provvedere a tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni provocati all’ambiente naturale dalle strade di servi- zio, dalle discariche, dalle cave di prestito e dai cantieri di lavoro ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l’ambiente naturale turbato dalle opere sopraccitate. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che saranno impartiti dagli Enti interessati, al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni, e dalla Direzione Lavori
18. Adempiere a tutte le soggezioni derivanti dall’esecuzione di opere intersecanti ferrovie, autostrade, strade ordinarie, fiumi o canali, acquedotti, elettrodotti, oleodotti, gasdotti, ecc. di competenza di Enti pubblici o privati al fine di ga- rantire la continuità dei servizi sollevando l’Ente Appaltante da ogni onere che potesse derivargli da disservizi, di- scontinuità, ecc. Saranno a carico dell’Ente Appaltante gli oneri per il versamento di eventuali somme e compensi a fondo perduto e per eventuali depositi cauzionali purché non riguardino obblighi a carico dell’Appaltatore, ferma re- stando la facoltà dell’Ente Appaltante di rivalersi sull’Appaltatore stesso nel caso in cui per motivi da quest’ultimo dipendenti, i depositi cauzionali venissero incamerati in tutto od in parte dagli Enti competenti.
19. Eseguire, a proprie complete cure e spese, tutte le ulteriori indagini e prove, anche geotecniche, che riterrà necessarie per avere la conferma della validità dei dati forniti dall’Ente Appaltante.
20. Ottenere da parte degli Enti preposti quali INAIL, SPISAL, VIGILI DEL FUOCO, ANAS, COMUNI, PROVINCE, CONSORZI, VENETO STRADE, ecc. e di tutti gli enti interessati dall’esecuzione delle opere, a propria cura e spe- se, tutte le autorizzazioni (compreso ordinanze per la disciplina della circolazione stradale) e i permessi necessari.
21. Sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indica- ti dalla Direzione Lavori, secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale; nonché la spesa se ritenuta necessaria per la D.L., per la costruzione, l’arredamento, la dotazione delle necessarie attrezzature di un idoneo laboratorio di cantiere e le spese per i materiali, il personale e quanto altro occorra per il suo funzionamento; le attrezzature in dota- zione saranno quelle usuali per l’esecuzione delle prove su materiali e manufatti relativi alle opere appaltate.
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22. Sostenere tutte le spese per le verifiche e per i collaudi provvisori e definitivi prescritte dal Capitolato Speciale, non- ché per le operazioni di prova, statica e dinamica. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le prove di accettazione dei materiali nonché le pratiche di cui alla Legge 1086/71.
23. Assumere gli obblighi e le soggezioni derivanti dalla installazione, durante l’esecuzione degli scavi, dei rilevati, dei getti, di apparecchi di misura e di controllo di qualsiasi genere, ancorché tali apparecchi fossero installati dalla Dire- zione Lavori direttamente od a mezzo terzi.
24. Provvedere al pagamento dei canoni e dei diritti di brevetto ed all’adempimento di tutti gli obblighi di Legge relativi nel caso in cui fossero introdotti nei progetti disposizioni e sistemi di costruzione protetti da brevetto e ciò sia nel ca- so che egli vi ricorresse di sua iniziativa (previo consenso della Direzione Lavori), sia che tali disposizioni e sistemi fossero prescritti dalla Direzione Lavori stessa. E’ fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta della Di- rezione Lavori, di pubblicare o di autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell’appalto.
25. Fornire tutte le prestazioni, i canneggiatori, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per i rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi ad operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo lavori. Provvedere a propria cura e spese al tracciamento plano-altimetrico delle opere da eseguire, conservando sempre, fino ad avvenuto collaudo, i ca- posaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna.
26. Provvedere all’impianto, nell’area di cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale di Direzione Lavori e di assi- stenza, adeguatamente arredati, illuminati, riscaldati e dotati di telefono, fax e personal computer. Le spese per abbo- namenti, canoni e consumi saranno a completo carico dell’Appaltatore.
27. Fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che saranno richiesti dalla Direzione Lavori restando inteso che detta fornitura sarà compensata come previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.
28. Presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all’impiego di manodopera e /o di personale impiegatizio mettendo a disposizione, se richiesti, i libri paga e l’elenco nominativo dei dipendenti. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione Lavori per l’inoltro delle notizie suddette verrà applicata una penale pari al 10% della penalità previste dallo Schema di contratto per il ritardo nell’ultimazione delle opere, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il capitolato generale di appalto per l’irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
29. Fornire fotografie o riprese filmate delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, secondo le richieste dell’Ente Appaltante e della D.L. L’appaltatore deve comunque produrre alla direzione dei lavori un’adeguata docu- mentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verifica- bili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
30. Allontanare dal cantiere i materiali di risulta da collocarsi su idonea area da procurasi a propria cura e spese o su e- ventuali siti indicati dalla D.L.
31. Fornire i supporti di ancoraggio, sostegni, rinforzi, staffe, guide, punti fissi, pezzi speciali non esplicitamente men- zionati ecc., necessari per la esecuzione degli impianti.
32. Lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiature che possono compromettere, a giudizio insindacabile della Dire- zione Lavori, la buona esecuzione di altri lavori in corso.
33. Il provvisorio smontaggio e rimontaggio degli apparecchi e di altre parti degli impianti, eventuali trasporti di essi in magazzini temporanei per proteggerli da deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi lavori di coloritura.
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34. La protezione mediante fasciatura, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non risultino a- gevolmente rimuovibili, onde proteggerli dal rischio di rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ulti- mato il materiale sia restituito come nuovo.
35. Lo sgombero e la pulizia dei locali adibiti a deposito, nonché la rimozione di materiali e mezzi d'opera presenti nel cantiere e di proprietà dell'Appaltatore ogniqualvolta ciò sia ordinato dalla Direzione Lavori e comunque entro trenta giorni naturali consecutivi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
36. La fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione o segnalazione, relativi agli impianti eseguiti.
37. Per quanto concerne le strutture in cemento armato di tipo prefabbricato, qualora, per motivi costruttivi, o comunque legati alla produzione delle suddette opere, l’Appaltatore ritenesse necessario modificare alcuni particolari costruttivi o strutturali, formulerà una proposta in tal senso alla Stazione Appaltante, presentando altresì, alla stessa, un nuovo progetto statico, redatto da ingegnere di propria fiducia, iscritto all’albo, che dovrà essere vistato per approvazione dal professionista che ha effettuato la progettazione delle strutture in cemento armato per conto della Stazione Appal- tante. Resta inteso che, qualora la Stazione Appaltante accedesse alle richieste dell’Appaltatore in merito alle suddet- te modifiche, la stessa non corrisponderà all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo per la diversa qualità o quantità delle suddette opere, ne’ per i maggiori oneri sostenuti dall’Appaltatore in conseguenza alla riprogettazione e al rifa- cimento dei calcoli, né per le eventuali e maggiori quantità di magisteri correlati alle strutture prefabbricate che si do- vessero realizzare conseguentemente all’adozione delle summenzionate richieste dell’Appaltatore. Comunque è onere dell’Appaltatore l'espletamento di ogni pratica posta a carico del costruttore dalla L. 5.11.1971, n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica” e suc- cessive modifiche e integrazioni. L’Appaltatore, inoltre, eseguirà e consegnerà alla Direzione Lavori, senza alcun compenso, n. 1 originale in lucido, tre copie di tutti i disegni necessari alla contabilizzazione delle suddette opere og- getto dell'appalto nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite e su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF.
38. Adottare ogni precauzione relativa alla conduzione dei lavori in presenza di amianto, qualora nelle opere appaltate si riscontrasse la presenza di detto materiale, attraverso l’adozione di particolari modalità e/o criteri operativi che risul- tino rispettosi della seguente normativa:
- Circ. 45 del 10.07.86 Ministero della Sanità;
- D.Lgs. 81/2008 Titolo IX Capo III;
- Legge 257 del 27.03.92 Cessazione impiego amianto;
- D.G.R. n. 265 del 15 marzo 2011 - Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione - linee interpretative regionali.(Bur n. 26 del 05/04/2011)
- D.G.R. n. 1773 del 28 agosto 2012 -Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attivita' di costruzione e de- molizione. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152; L.R. 3/2000.
39. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della di- rezione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approv- vigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
40. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, non- ché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
41. I tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla dire- zione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultima-
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
zione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
42. In riferimento ai lavori da eseguirsi in sede stradale saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori secondo le disposizioni e i disciplinari emessi dagli enti proprietari delle strade.
43. L’allestimento e l’attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all’entità delle opere, con tutti i più moderni e perfezio- nati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e il rispetto del tempo utile per dare i lavori fi- niti, e l’esecuzione di tutte le opere occorrenti e necessarie per mantenere la continuita' delle comunicazioni, nonche' di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
44. L'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, circolari ecc. vigenti o che venissero emanate in corso d'opera, compreso il rispetto del nuovo Codice della Strada e del rispettivo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495). In par- ticolare l’Impresa dovrà predisporre il piano segnaletico previsto dal suddetto Regolamento di attuazione prima dell’inizio dei lavori.
45. L’obbligo di presentare, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Xxxxx Xxxxx, assicurativi e infortunistici.
46. L’Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad inviare per conoscenza al Comune di Schiavon. copia della denuncia alla Compagnia assicuratrice di tutti i danni causati nello svolgimento dei lavori oggetto dell’Appalto.
47. Nel caso in cui non sia previsto nel bando di gara il pagamento diretto al subappaltatore, l’Impresa appaltatrice è ob- bligata a trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento effettuato al subappaltatore copia delle fatture quietanzate come previsto dall’art. 105 del D.Lgsv. 50/2016. Al fine di una corretta verifica l’Impresa è tenuta a trasmettere l’elenco delle fatture emesse dal/i subappaltatore/i controfirmata dalla/e stessa/e. Non si provvederà a pagare i suc- cessivi certificati di pagamento in assenza delle predette fatture e il riepilogo.
48. Fornitura di disegni di montaggio, per i seguenti apparecchi (se presenti): quadri di B.T.; quadri di M.T.; gruppi elet- trogeni; gruppi di continuità assoluta; stabilizzatori; trasformatori M.T./B.T; apparecchi carica batterie; batterie di ac- cumulatori; gruppi di rifasamento automatico; centraline rivelazione fumi, incendio, gas; centraline telefoniche inter- comunicanti; centraline citofoniche; centraline controllo impianto luci di sicurezza. I disegni dovranno essere comple- ti di schemi elettrici funzionali.
49. Fornitura, basandosi sulla documentazione di progetto esecutivo fornita dal committente su supporto magnetico, della seguente documentazione costruttiva (as built):
- disegni esecutivi, (n. 3 copie su carta n.1 su supporto magnetico), degli impianti eseguiti corredati di piante ed even- tuali sezioni su cui saranno riportati i percorsi di tutte le canalizzazioni protettive distinte per i vari impianti completi dell'indicazione delle dimensioni e delle linee o dei cavi contenuti e le posizioni e i tipi di tutte le utenze e apparec- chiature installate;
- schemi unifilari dei quadri elettrici, con indicati campi e valori effettivi di taratura degli interruttori e dei relè correda- ti degli schemi funzionali e di collegamento dei vari apparecchi e degli eventuali impianti o dispositivi di segnalazio- ne, comando, controllo, ecc.;
- studi, calcoli, certificazioni ed omologazioni necessari durante l'esecuzione delle opere a giudizio della D.L. e secon- do quanto richiesto dalla Normativa Vigente;
- depliant tecnico-illustrativi di tutte le apparecchiature installate completi di dati e caratteristiche ed istruzioni per l'uso e la manutenzione in lingua italiana;
- copia integrale di tutti gli elaborati tecnici, comprendenti disegni, relazioni e quant'altro occorra per l'ottenimento dei permessi dei vari Enti (VV.FF., ISPESL, ARPAV etc.) ed associazioni tecniche aventi il compito di esercitare con- trolli di qualsiasi genere.
50. Fornitura di un manuale di conduzione e manutenzione completo dell’impianto così come installato.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
51. Operazioni di taratura, regolazione e messa a punto di ogni parte dell’impianto (sono ivi compresi gli accordi diretti con l'ente distributore (settori tecnici della distribuzione del compartimento di appartenenza) per le tarature delle pro- tezioni a monte dell’impianto.
52. Rilascio a fine lavori della "dichiarazione di conformità", in ottemperanza al D. M. 37/08; ad essa andranno allegate tutte le dichiarazioni di conformità in accordo alle Direttive Europee vigenti.
14.2 Obbligo di collaborazione
L'Appaltatore dovrà assicurare al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, al R.U.P., al D. LL. (o ai soggetti da essi delegati quali i Direttori Operativi e/o gli Ispettori di Cantiere), in qualsiasi mo- mento, e per tutta la durata di efficacia del Contratto, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza neces- saria per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i mate- riali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato.
14.3 Obbligo di risultato – rinuncia ad eccezioni
L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i lavori ed i servizi che gli verranno assegnati nei termini indicati e comunque secondo le prescrizioni ricevute senza che questi debbano essere rimandati o sospesi, fatti salvi i casi di forza maggiore.
L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, in conformità a quanto stabilito dal Con- tratto, alle direttive della Direzione dei Lavori e nel pieno rispetto delle disposizioni previste e richiamate nel Piano di Si- curezza e Coordinamento e, in generale, nei documenti per la sicurezza.
Ai sensi dell’art. 1462, c.c., l’obbligo dell’Appaltatore di dare esatta e puntuale esecuzione alle prestazioni oggetto del presente Capitolato, visto il successivo art. 21, non potrà in alcun caso essere sospeso o dilazionato, nemmeno qualora l’Appaltatore vantasse diritti o ragioni di credito od eccezioni di inadempimento altrui o contestazioni di qualsiasi genere da far valere nei confronti della Committente.
L’Appaltatore potrà far valere tali diritti, ragioni, eccezioni e contestazioni soltanto dopo aver provveduto all’integrale adempimento degli obblighi inerenti all’esecuzione della prestazione, con facoltà di ripetere eventualmente la rivendica- zione con successiva, separata ed autonoma azione. L’Appaltatore rinuncia inoltre a qualsiasi diritto possa derivargli dall’art. 1460, c.c..
14.4 Obbligo di prosecuzione dei lavori
È fatto divieto all’Appaltatore di sospendere o ritardare l’esecuzione degli obblighi assunti con il Contratto in mpresenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
Nel caso in cui l’Appaltatore intenda avanzare riserve in ordine alle prestazioni eseguite, queste ultime dovranno essere tempestivamente formulate esclusivamente per iscritto.
ART. N. 15 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE VERSO LA STAZIONE APPLATANTE E VERSO TERZI
L’Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta ese- cuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato so- no da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.
La presenza in luogo del personale di direzione e sorveglianza e l’eventuale approvazione di opere e disegni da parte dell’Ente Appaltante e/o della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.
L’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali, di terzi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto o risentiti dal Comune di Schiavon, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia l’Ente Appaltante che le persone che lo rappresentano, nonostante l’obbligo dell’Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà impartito.
L’appaltatore assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione del lavoro, esercizio del servizio, erogazione della fornitura, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è direttamente responsabi-
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
le dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali, per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.
L'appaltatore è, altresì, esclusivamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose appartenenti direttamente ed indi- rettamente alla propria organizzazione d’impresa e a quella delle imprese subappaltatrici utilizzate; a tale titolo, l’appaltatore è obbligato a tenere indenne il Comune di Schiavon da qualsiasi danno, pretesa o molestia arrecata alla committente e/o ai terzi e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi all’utilizzo del proprio personale.
L’Appaltatore sarà parimenti tenuto a rispondere, nei termini suaccennati, dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.
L’eventuale tolleranza da partedel Comune di Schiavon dell’inadempimento dell’Appaltatore ad una o più disposizioni del Contratto non costituirà né potrà essere interpretata come rinunzia del Comune di Schiavon ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento, che essa si riserva comunque di far valere.
ART. N. 16 ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA AMBIENTALE
16.1 Osservanza delle prescrizioni
L’Appaltatore è tenuto alla più stretta osservanza della normativa in materia ambientale e ad adottare tutte le iniziative e le misure di prevenzione atte a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente ed evitare eventi lesivi delle matrici ambientali, in particolare l’art. 30 del Codice (nella esecuzione di appalti pubblici, gli operatori eco- nomici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X).
L’Appaltatore si obbliga, durante l’esecuzione dei lavori, ad osservare e far osservare scrupolosamente ai propri dipen- denti ed ai subappaltatori, tutte le norme di legge per la protezione ambientale.
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto di seguito specificato al fine di garantire la tutela dell’ambiente, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione, demolizione, escavazione e da atti- vità di manutenzione, eseguite presso il cantiere;
L’Appaltatore garantisce, inoltre, per se e per i subappaltatori, di adeguarsi alle nuove normative in materia ambientale che dovessero entrare in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara, nonché alle disposizioni legislative vigenti ed applicabili, di carattere comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale, qualora non richiamate e- spressamente nel presente Capitolato, impegnandosi altresì, nello specifico, per se e per i suoi subappaltatori, a rispettare le disposizioni del D.LL.
Gestione dei rifiuti
L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera f) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, sarà considerato “produttore” dei rifiuti derivanti dalle attività al medesimo commissionate e, pertanto, dei rifiuti generati dalle lavorazioni e dalle attività necessarie per l’esecuzione dell’appalto;
È fatto espresso divieto all'Appaltatore di gestire i materiali derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, ed in particolare dalle attività di demolizione e di manutenzione (a titolo esemplificativo: conglomerato bituminoso, fresato d'asfalto, cal- cestruzzo) come “sottoprodotti” ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. L'Appaltatore è pertanto obbliga- to a gestire i materiali di risulta derivanti dalle attività oggetto dell'appalto, esclusivamente come “rifiuti” ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a)
Laddove ne sussistano i presupposti e le condizioni, la cui osservanza dovrà essere preliminarmente garantita dall'Appal- tatore medesimo, le “terre e rocce da scavo” potranno essere gestite come “sottoprodotti” ed essere assoggettate al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013; per esse si riconosce la facoltà, ri- servata all'Appaltatore, di una gestione derogatoria alle condizioni stabilite nel punto di cui sopra - ed è pertanto obbligato a conferirle in impianti di recupero o, in via residuale, di smaltimento, debitamente autorizzati, alle condizioni di seguito riportate.
l’Appaltatore, con riguardo all'espletamento di attività di manutenzione da infrastrutture, si impegna a garantire l'osser- vanza delle condizioni espressamente stabilite dal disposto di cui all'articolo 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., laddove de- cida di avvalersi delle condizioni derogatorie previste da tale disposto; al riguardo, l'Appaltatore si impegna a fornire alla Committente, laddove richiesto, qualsivoglia documentazione (es. documento di trasporto; modulo di valutazione tecnica del materiale; titolo legittimante il godimento dell'area adibita a “deposito temporaneo”) tale da legittimare l'osservanza delle condizioni stabilite dal succitato articolo 230.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Con la sottoscrizione del Contratto d’Appalto, l’Appaltatore si assume piena ed effettiva responsabilità, di ogni aspetto amministrativo ed operativo relativo alla produzione, raccolta, trasporto, avvio a recupero e/o smaltimento, dei rifiuti ge- nerati dalla propria attività, sollevando il Comune di Schiavon da qualsiasi responsabilità concernente la gestione dei ri- fiuti provenienti dalle attività lavorative eseguite dal medesimo Appaltatore, il quale si assumerà pertanto gli oneri e le responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, come stabiliti dall’articolo 188 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i; in particolare, l’Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti generati dalla propria attività, è tenuto a:
1) provvedere ad una corretta classificazione e caratterizzazione di ciascuna tipologia di rifiuto generato e ad una preci- sa attribuzione del codice CER secondo i capitoli dell’elenco di cui all’allegato D alla parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
2) disporre, in previsione o in occasione del conferimento (eventuale) dei rifiuti ed ai fini dell’ammissione degli stessi in discarica, di documentazione attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità previsti dal D.M. 27 set- tembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e dal d.lgs. n. 36/2003 e s.m.i. ”Attua- zione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, per la specifica categoria di discarica, e provvede- re ad eseguire analisi sul rifiuto in occasione del conferimento ad impianti autorizzati in procedura semplificata ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.M. 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i., oppure, in caso di conferimento ad impianti autorizzati al recupero in regime ordinario, laddove espressamente richiesto dal gestore dell’impianto oppure contenuto nelle prescrizioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto;
3) rispettare le condizioni temporali e/o quantitative, nel senso delle limitazioni di tempo e/o di volume del “deposito temporaneo” dei rifiuti, nonché le altre condizioni prescritte ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., impegnandosi ad utilizzare a tale scopo, in qualità di custode, qualora interne alle aree di cantiere, oppure, in alternativa, aree esterne al cantiere che siano in disponibilità dell'Appaltatore medesimo, restando in capo a quest'ultimo l’onere di attrezzarle in maniera adeguata alle tipologie di rifiuti prodotti e di disporre di un titolo di go- dimento legittimo, adottando, a proprie cure e spese, tutte le misure finalizzate al rispetto delle condizioni e modalità di conduzione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.; La scelta delle aree dovrà es- sere preventivamente autorizzata dal Comune di Schiavon;
4) conferire i rifiuti prodotti a soggetti autorizzati alle operazioni di recupero o di smaltimento, avvalendosi, in virtù dell’assunzione degli oneri e delle responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, stabiliti dall’articolo 188 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, di ditte ed impianti in possesso di regolari e vigenti autorizzazio- ni/iscrizioni, avvalendosi di imprese autorizzate, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di recupero o smalti- mento di rifiuti, ai sensi degli articoli 208-210 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., oppure ai sensi delle procedure semplifi- cate di cui agli articoli 214-216, oppure autorizzate ai sensi degli articoli 29-bis e seguenti del Titolo III-bis della Par- te seconda (“Autorizzazione integrata ambientale”) di cui al medesimo d.lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente ad im- pianti rientranti in tale campo di applicazione, verificandone, in particolare, la durata e le tipologie di codici CER ammissibili all’impianto (riscontrando, quindi, che le tipologie di rifiuti ad esso conferite risultino comprese ed inse- rite nel provvedimento autorizzativo);
5) avvalersi di imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i, relativamente allo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oppure, in alternativa, disporre di provvedimento di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, qualora l’Appaltatore medesimo, in qualità di produttore iniziale di rifiuti non pe- ricolosi, provveda ad effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, riscon- trando, nello specifico, che l’impresa incaricata delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti, sia iscritta all’Albo per le categorie e classi di iscrizione con riferimento alla specifica natura ed al codice CER che si intende far traspor- tare ed altresì che il mezzo di trasporto, utilizzato dal vettore prescelto per il trasporto dei rifiuti, sia contemplato e- spressamente nel provvedimento di iscrizione all’Albo esibito;
6) verificare, nelle circostanze in cui si ricorra all’ausilio di un Intermediario di rifiuti senza detenzione, che lo stesso soggetto sia munito di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8;
7) compilare, datare e firmare, in occasione di ogni trasporto di rifiuti, il formulario di identificazione di cui all’articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in cui dovrà comparire, in qualità di “produttore” del rifiuto, esclusivamente l’Appaltatore medesimo. In nessuna circostanza il Comune di Schiavon dovrà risultare quale “produttore” del rifiuto generato dalle attività eseguite dall’Appaltatore;
8) riscontrare la restituzione, da parte del trasportatore, della quarta copia del formulario di identificazione entro tre me- si dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore stesso, ovvero alla scadenza del predetto termine provvedere a dare comunicazione alla Provincia della mancata ricezione del formulario;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
9) provvedere ad inoltrare copia della quarta copia del formulario di identificazione al Comune di Schiavon, qualora ne venga fatta richiesta da parte di quest'ultima;
10) tenere a disposizione della D.LL. tutta la documentazione concernente la gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo derivanti dall’esecuzione del presente appalto;
11) accertarsi che, durante la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia, verificando, in particolare, l’applicabilità della normativa ADR (“Accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada”);
12) tenere presso il luogo di produzione ed aggiornare il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti debitamente nume- rato e vidimato dalla Camera di Commercio territorialmente competente, laddove esso sia prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati, con le modalità e la periodicità di annotazioni di cui all’articolo 190 del decreto legislati- vo 152/2006 e s.m.i.;
13) garantire, in qualità di produttore di rifiuti, l'osservanza degli adempimenti di cui al Sistema di controllo della trac- ciabilità di rifiuti (Sistri) di cui al D.M. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., laddove prescritto in relazione alle tipologie di rifiuti generati.
l Comune di Schiavon ha facoltà di richiedere all’Appaltatore, in qualsiasi momento, copia del registro e dei relativi for- mulari di identificazione e/o delle schede Sistri, nonché dei documenti di trasporto, e delle autorizzazioni dei propri forni- tori, al fine di verificarne la corretta gestione.
16.2 Gestione delle terre e rocce da scavo
Con riguardo alle “terre e rocce da scavo” derivanti da operazioni di escavazione eseguite dall’Appaltatore, si dispone che quest'ultimo, laddove intenda gestire tali materiali come “sottoprodotti” assoggettati al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, deve preliminarmente verificarne e dimostrarne la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che possano legittimare la gestione derogatoria;
Nel caso di gestione delle “terre e rocce da scavo” - derivanti dalle attività oggetto dell'appalto - , ai sensi degli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, l'Appaltatore è riconosciuto quale unico detento- re/produttore; pertanto, detenendone, quale unico soggetto, la disponibilità, avrà l'obbligo di redazione, compilazione e trasmissione agli enti preposti (prima dell'inizio dell'attività di scavo) della preventiva comunicazione di cui all'articolo 41-bis della legge n. 98/2013;
L’Appaltatore riconosce espressamente che le “terre e rocce da scavo” potranno essere assoggettate al regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, solo ed esclusivamente qualora sia accertata la sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabilite dalla vigente normativa come richiamata, riconoscendo di avere l'obbligo di garantire ed assicurare preliminarmente, tra le altre, la certezza della destinazione all'utilizzo presso siti de- terminati nonchè la garanzia del rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colon- na B della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;
l'Appaltatore, in qualità di soggetto proponente, evidenzierà di rispettare le condizioni legittimanti la gestione di tali mate- riali come “sottoprodotti”.
Per quanto concerne gli adempimenti di natura “formale” richiesti dalla vigente normativa, come richiamata, l'Appaltatore garantisce di attestare il rispetto delle condizioni succitate (di cui al comma 1 del medesimo articolo 41-bis) tramite di- chiarazione resa all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ai sensi e per gli effetti del Testo Unico di cui al
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo.
L'Appaltatore si impegna, in caso di modifica dei requisiti e delle condizioni indicati nella dichiarazione sopra richiamata (di cui al primo periodo del menzionato articolo 41-bis), a comunicare tale variazione al Comune del luogo di produzione ed all'Arpav territorialmente competente; Egli si impegna, inoltre, a confermare all’Arpav e al Comune, territorialmente competenti, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.
Occorre precisare che l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine, il trasporto di tali materiali sarà accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.
L'Appaltatore è riconosciuto ed individuato quale unico soggetto giuridicamente detentore della disponibilità del materiale di scavo e, pertanto, nelle vesti di unico produttore/proponente ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge n.98/2013, risulterà esso soltanto tenuto ad assolvere gli obblighi delle dichiarazioni/comunicazioni prescritte dal succitato articolo 41-bis;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
È fatto obbligo per l'Appaltatore di conferire in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati, i quantitativi di terre e rocce da scavo che dovessero risultare contaminate con riferimento alla destinazione d'uso, oppure qualora non ri- corrano le condizioni ed i presupposti sanciti dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall'articolo 41-bis della legge n.98/2013, ed a gestirle pertanto in qualità di rifiuti ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
È fatto salvo, tuttavia, il rispetto, da parte dell’impresa, delle disposizioni regionali e provinciali più restrittive eventual- mente vigenti in materia di riutilizzo di terre e rocce da scavo, nonché delle relative procedure operative, amministrative e gestionali.
L’impresa garantisce di essere a conoscenza che l’utilizzo di terre e rocce provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, è disciplinato dal progetto di bonifica re- datto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislati- vo n. 152/2006.
Qualora l’appaltatore abbia optato per l’applicazione del regime di cui agli articoli 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e 41-bis della legge n. 98/2013, il Comune di Schiavon. ha facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, copia della docu- mentazione (es. documenti di trasporto; dichiarazione resa all'Arpav) al fine di verificarne la corretta gestione.
16.3 Gestione del rumore
L’Appaltatore è responsabile delle emissioni di rumore generate all’interno dei cantieri e derivanti dall’utilizzo di impianti e macchine nelle zone di lavoro.
L’appaltatore si obbliga a garantire il rispetto delle normative vigenti; in particolare, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a fun- zionare all’aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.
L’Appaltatore ha l’obbligo, di dotarsi, laddove prescritto dal Comune e nelle modalità e forme stabilite dallo specifico Regolamento Comunale o dal Piano di Zonizzazione Acustica, di specifica autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee. Se tale autorizzazione in deroga non fosse necessaria l’Appaltatore dovrà provvedere alla mera comunicazio- ne e comunque garantisce di attenersi alle disposizioni locali (Comune/Provincia) sugli orari e livelli di rumore ammessi.
16.4 Gestione scarichi di acque reflue
L’Appaltatore garantisce, in assenza di espressa autorizzazione allo scarico di acque reflue, di non immettere in rete fo- gnaria, in acqua superficiale, nel suolo/sottosuolo, alcun refluo, impegnandosi a raccogliere ed a gestire in qualità di rifiuti eventuali acque reflue che dovessero derivare da particolari lavorazioni o da lavaggi di attrezzature e mezzi, con conferi- mento delle stesse in impianti di recupero/smaltimento debitamente autorizzati.
16.5 Protezione del suolo/sottosuolo e rilevazione di potenziale contaminazione in corso d’opera
L’Appaltatore è tenuto a mantenere pulita l’area di lavorazione nonché quella adibita a “deposito temporaneo” di rifiuti. Egli non può abbandonare o realizzare depositi incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo, immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee e smaltire rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
L’Appaltatore, fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora si verifichino le situazioni sopra illustrate, si obbliga a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, sollevando il Comune di Schiavon da qualsiasi responsabilità;
l’Appaltatore dovrà adottare, durante lo svolgimento delle lavorazioni dalla medesima eseguite, tutti gli accorgimenti fina- lizzati alla protezione delle matrici ambientali;
Qualora si dovesse verificare un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, attribuibile responsabilità dell’Appaltatore, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., concernenti le procedure operative ed amministrative in materia di siti inquinati, Egli dovrà mettere in opera, entro ventiquattro ore, le misure necessarie di pre- venzione e dovrà darne immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2; di svolgere, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e di seguire, in qualità di responsabile dell’inquinamento, tutte le procedure operative ed amministrative descritte nell’articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i;
In tali circostanze, di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura, l’Appaltatore garantisce di mettere in opera - nelle condizioni di emergenza (ad esempio, in presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda) - interventi immediati atti a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di con- taminazione, impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle;
Qualora esista una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale, l’Appaltatore garantisce, ai sensi dell’articolo 304 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., di adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
prevenzione e di messa in sicurezza, facendo precedere tali interventi da apposita comunicazione al Comune, alla Provin- cia, alla Regione nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, al Prefetto della provincia (comunicazione che abbia ad og- getto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito inte- ressato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire); di adottare - qualora si sia verificato un danno ambientale - le necessarie misure di ripristino ambientale di cui all’articolo 306 del medesimo decreto legislativo;
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Committente, e comunque entro ventiquattro ore, l’eventuale individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situa- zione di contaminazione;
L’Appaltatore, qualora individuata come responsabile di inquinamento ai sensi ed agli effetti del Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., si obbliga, sollevando la Committente da qualsiasi obbligo risarcitorio e ripristinatorio, nonché da qualsivoglia responsabilità derivante, ad eseguire le procedure operative ed amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo medesimo, ed in particolare, qualora ricorrano le condizioni, ad attuare, in aggiunta a quanto stabilito nei punti sopra indicati, le necessarie misure di prevenzione, e, laddove prescritto, a redigere ed a pre- sentare alle amministrazioni territorialmente competenti il piano di caratterizzazione, ad applicare la procedura di analisi del rischio sito specifica, a svolgere un programma di monitoraggio sul sito, ed a redigere il progetto operativo degli in- terventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contamina- zione presente nel sito;
L’Appaltatore è inoltre responsabile di danni ambientali che dovessero verificarsi per qualsiasi motivo comunque connes- so con l’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, ed è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza del personale preposto alla organizzazione, conduzione ed esecuzione dei lavori.
16.6 Controlli in corso d’opera
La D.LL potrà accedere senza preavviso e per qualsiasi motivo nell’area di lavorazione dell’Appaltatore, concessagli per il solo tempo pattuito per la prestazione dei servizi e la realizzazione dell’incarico affidatogli.
Il Comune di Schiavon, in particolare, ha il diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, potendo accedere in ogni momento all'area di cantiere per effettuare controlli e verifiche.
I controlli in corso d’opera potranno essere eseguiti con la frequenza richiesta dalla Committente e non potranno essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso.
La D.LL potrà in ogni momento e per qualsiasi motivo controllare e verificare lo stato e la regolarità del “deposito tempo- raneo” dei rifiuti tenuto dall’impresa, ed eventualmente richiederle specifiche informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti da manutenzione alle infrastrutture, e dei rifiuti da attività di demo- lizione ed escavazione.
La Committente si riserva di svolgere, direttamente o tramite consulenti terzi di propria fiducia, visite ispettive sul campo e verifiche di conformità legislativa al fine di accertare il rispetto delle norme di tutela dell’ambiente e delle condizioni di attuazione del Capitolato.
Nelle circostanze in cui, durante lo svolgimento dei lavori ed in corso d’opera, si dovesse accertare che l’esecuzione non procede secondo quanto prescritto dalla specifica normativa in materia ambientale e/o secondo quanto contenuto nelle condizioni del presente articolo del Capitolato Speciale d’Appalto e/o secondo quanto riportato nelle Procedure ed Istru- zioni Operative costituenti il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Schiavon secondo la norma ISO 14001, la D.LL. potrà fissare un congruo termine entro il quale l’Appaltatore si dovrà conformare a tali condizioni; trascorso inutil- mente il termine stabilito, il contratto si risolverà automaticamente.
Tali inadempienze saranno considerate di particolare gravità e quindi tali da dar luogo alla risoluzione del contratto d’appalto prevista dagli articoli 1662 e 1564 del Codice Civile.
In caso di risoluzione del contratto, il Comune di Schiavon avrà diritto di richiedere e di ottenere dall’Appaltatore il ri- sarcimento di tutti i danni subiti e subendi;
L’Appaltatore si impegna, al termine della prestazione dei servizi e della realizzazione dell’incarico affidatogli, qualora richiesto al Comune di Schiavon, a consegnare a quest'ultima un apposito rapporto dettagliato contenente almeno le se- guenti informazioni: dettaglio quantitativo e qualitativo delle tipologie di rifiuti generati dall’Appaltatore e/o da subappal- tatori durante l’attività; copie dei formulari di identificazione dei rifiuti di cui all’articolo 193 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e/o delle schede Xxxxxx, di cui al d.m. 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i., al fine di attestarne l’avvenuto conferimento ad ope- razioni di recupero e/o smaltimento, anche nelle circostanze in cui le attività siano state subappaltate; copia dei documenti di trasporto (con riguardo alla movimentazione di rifiuti da attività di manutenzione alle infrastrutture ai sensi dell'articolo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché alle “terre e rocce da scavo” laddove gestite ai sensi dell'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'articolo 41-bis della legge n. 98/2013).
16.7 Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei subappaltatori
Nel caso di affidamento in subappalto, rimane impregiudicata la responsabilità dell’Appaltatore, dell’operato dei suoi su- bappaltatori, tenendo indenne il Comune di Schiavon da qualsiasi loro richiesta e pretesa.
E’ inoltre obbligo dell’Appaltatore attuare nei confronti dei propri subappaltatori quanto previsto all’art. 30 del Codice (nella esecuzione di appalti pubblici, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X) e nel presente articolo, recante “Oneri ed obblighi dell’Appaltatore in materia ambientale, che l’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.
E’ a cura dell’Appaltatore la verifica della idoneità tecnico/professionale, in particolare per gli aspetti di protezione am- bientale, dei subappaltatori ai quale intende ricorrere dandone evidenza.
L’Appaltatore è obbligato a far assumere al subappaltatore tutti gli obblighi e gli oneri, nessuno escluso, previsti per l’Appaltatore nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora, durante l’esecuzione dei lavori, si trovino ad operare in cantiere simultaneamente diverse od altre imprese per lavori di specializzazioni diverse, l’Appaltatore dovrà garantire il corretto assolvimento, da parte di ciascun suo subappal- tatore, degli oneri ed obblighi in materia di protezione ambientale stabiliti dalla legislazione vigente.
In particolare, l’Appaltatore si impegna a garantire, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, la pre- ventiva individuazione del soggetto (o dei soggetti) da individuarsi quale “produttore” dei rifiuti derivanti dalle attività oggetto del contratto, il quale risulterà responsabile della gestione dei rifiuti prodotti nel cantiere solidalmente con l’Appaltatore.
E’ comunque prescritto che ciascun soggetto operante in cantiere, individuato come produttore di rifiuti, sarà autonoma- mente tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti nel presente articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
16.8 Adeguamento a nuove normative
L’Appaltatore garantisce, per se e per i suoi subappaltatori, di adeguarsi inoltre alle nuove normative in materia ambienta- le che dovessero entrare in vigore nel corso dell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
16.9 Responsabilità verso terzi
L’Appaltatore risponderà e manleverà il Comune di Schiavon da ogni domanda giudiziale e stragiudiziale e da ogni ri- chiesta di risarcimento per danni a persone e beni che possa essere avanzata da terzi per qualunque titolo connesso o co- munque derivante dall’esecuzione dei lavori.
ART. N. 17 ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ED ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Le opere e le prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso che non necessitino di approvazione superiore, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione Lavori.
Qualora risultasse che le opere e le forniture non fossero state effettuate in conformità al contratto e secondo le regole d’arte, la Direzione Lavori ordinerà all’Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all’Ente Appaltante degli eventuali danni conseguenti.
L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni nelle forme e nei termini previsti dalle Leggi vigenti.
Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
Nessuna variante ed aggiunta nell’esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non sarà ordinata all’Appaltatore dalla Direzione Lavori mediante ordine di servizio.
Fermo restando quanto disposto all’art. 161 del Regolamento, nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impar- tite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalita' di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu' gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra' inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Poiche' tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.
Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripri- stino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
ART. N. 18 ANDAMENTO DELL’APPALTO
18.1 Sospensioni e ripresa dei lavori (art. 107 del Codice degli appalti e concessioni)
Sospensioni ordinate dal D.LL.
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 107 del d.lgs. n. 50/2016. La sospensione può essere ordinata dal D.LL. nelle fattispecie previste:
- Nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la e- secuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
- tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla re- dazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/16; nei casi previsti dall'arti- colo 106 del d.lgs. n. 50/2016, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve es- sere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.
Il verbale di sospensione deve contenere:
a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale succes- sivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pro- nunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Si applicano, in ogni caso le disposizioni definite dall’art. 107 del Codice.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per og- getto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Non appena venute a cessare le cause della sospensione, il D.LL. redigerà i verbali di ripresa dei lavori
Ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Codice degli appalti e concessioni, qualora l’appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei la- vori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei la- vori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Sospensioni ordinate dal R.U.P.
È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per ragioni di pubblico interesse o necessità. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.
In conformità a quanto previsto dall’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, l'esecutore che per cause a lui non imputabi- li non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo' richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'even- tuale imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per iscritto al
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direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto ne' ad alcuna indennita' qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appal- tante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice degli appalti e concessioni, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determi- nato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospen- sione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento.
18.2 Proroga dei lavori (Art. 107 c. 11 del Codice)
Se l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiu- dica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad al- cun indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
18.3 Variazioni dei lavori (Art. 106 del Codice)
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
La violazione del divieto comporta la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione origianaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Qualora sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel con- tratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.
L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite di un quinto dell’importo dell’appalto, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, in- vece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscrit- to dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.
Se la variante, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali con- dizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammonta-
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
re degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti. Nel calcolo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni
18.4 Ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e alla redazione, entro 10 giorni dalla richiesta, del certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori pro- cede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite
L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiega- to.
In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i ne- cessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il cer- tificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'ese- cutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni so- praindicate.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
18.5 Danni
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verifi- carsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o ina- deguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
18.6 Danni di forza maggiore
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne farà denuncia al direttore dei lavori entro due giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamen- ti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, né gli interramenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell’Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell’Impresa che è te- nuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.
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18.7 Presa in consegna dei lavori ultimati (Art. 230 del Regolamento)
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appal- tatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili dan- ni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Ai sensi dell’art. 230, comma 3, del Regolamento, “la presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’esecutore”. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavo- ri, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
18.8 Collaudo (Art. 102 del d.lgs. n. 50/2016)
Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regola- re esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Ai sensi dell’art. 235 del Regolamento, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto della garanzia fideius- xxxxx relativa alla cauzione di cui al comma 1.
18.9 Riserve dell’appaltatore - accordo bonario (art. 205 del Codice)
Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata, pena la sua decadenza, nei modi e termini prescritti dall’art. 191 del Regolamento. La definizione della riserva e dell’eventuale accordo bonario avverranno secondo quanto previsto dall’art. 205 del Codice. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante, la direzione lavori nei confronti dell’appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario saranno attribuite al giudice del luogo dove il contratto e stato stipulato.
18.10 Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ri- tardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a Euro ……… .
La misura complessiva della penale non può superare il 10 % dell’ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
18.11 Altre Penali - Inadempimenti - Risoluzione
In relazione all’esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti di seguito classificati (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo):
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Inadempimento/evento pregiudizievole | Penalità |
Causazione danni a terzi e/o alla committente in occasione e/o a causa dei lavori affidati | € 500,00 (cinquecento/00) per ciascuna richiesta danni per la quale risulta accertata dalla committente la responsabilità dell’appaltatore per i danni arrecati o reclamati dai terzi. In caso di danni arrecati dall’appaltatore in misura superiore a € 500,00 al Comune di Schiavon e/o richiesti al Comune di di Schiavon in qualità di committente, la penalità verrà commisurata - fino a cinque volta la misura della penalità - al danno effettivamente arrecato e/o alla somma effettiva- mente liquidata e corrisposta a terzi a titolo di risarcimento danni/indennizzo. |
Prestazione resa da personale privo dei requisiti richiesti o non in regola con le disposizioni di legge (fatte salve le de- nunce e le sanzioni di legge a carico dell’appaltatore) | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata |
Mancata osservanza delle norme sulla sicurezza dei lavora- tori, obblighi assicurativi e previdenziali | € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata |
La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte del Comune di Schiavon., a titolo esemplificativo e non limita- tivo:
a) nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto,
b) a seguito di verifiche specifiche;
c) a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla committente.
La contestazione dell’inadempimento è comunicata tramite fax, e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ri- cevimento: l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni natura- li consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune di Schiavon.
In caso di mancata presentazione, accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell’Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi dell’appaltatore, Il Comune di Schiavon procederà all’applicazione delle penali individuate nella tabella precedente.
Qualora le penali applicate superino il 20% dell’importo contrattuale il contratto sarà dichiarato risolto dall’organo com- petente ex art. 1456 c.c.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per il Comune di Schiavon, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudi- ziale, all’Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso di inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dal- la risoluzione del contratto.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune di Schiavon può rivalersi, mediante trattenuta diretta, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore maturati in relazione ai lavori oggetto di contratto, oppure, in alternativa, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato nell’ammontare originario previsto, pena la risoluzione del contratto.
18.12 Contabilizzazione delle opere
Gli stati d’avanzamento saranno rilasciati al maturare del credito di € 80.000,00 accertato sulla base delle risultanze con- tabili.
La liquidazione degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza avverrà ad ogni SAL, e sarà corrisposta, mediante contabilizzazione a misura, sulla base del riscontro documentato dell’effettiva contabilizzazione dei suddetti oneri. La contabilizzazione avverrà applicando alle quantità eseguite i prezzi, non soggetti a ribasso d’asta, previsti dallo speci- fico computo dei costi per la sicurezza contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa conta- bilità e il responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento.
Sulla base del predetto certificato di pagamento l’Appaltatore emetterà fattura.
Ai sensi dell’art. 4 del D. lsg.vo 231/2002 cosi come modificato dal D. lgs.vo 192/2012, la Stazione appaltante prov- vede all’emissione del mandato al pagamento, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura fiscale, che potrà essere emessa solo a seguito della sot- toscrizione del predetto certificato di pagamento da parte del RUP.6.I succitati termini saranno rispettati anche in caso di sospensione dei lavori.
La liquidazione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione del DURC, ai sensi della normativa vigente (art. 48);
b) agli adempimenti di cui all’articolo 43 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di legge in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di ver- samento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accerta- to, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
ART. N. 19 PREZZI UNITARI E PAGAMENTI
19.1 Prezzi unitari
L’elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico estimativo sono redatti ai sensi dell’art. 32 del Regolamento.
I corrispettivi per l’esecuzione dell’appalto, oltre a tutti gli oneri descritti nel presente Capitolato, comprendono anche:
a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, tiri in alto, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per i consumi di energia elettrica, carburante, lubrificante e per il perso- nale di guida e comando;
c) per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari ed i mezzi d’opera pronti al loro uso;
d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.
I lavori e le somministrazioni appaltati a misura saranno liquidati in base ai prezzi offerti dall’Appaltatore e comprendenti anch’essi gli oneri di cui ai sopraddetti punti a), b), c), d).
Per prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall’Ente Appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell’Appaltatore, salvo che le stesse prestazioni straordinarie fossero state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.
I corrispettivi, a corpo ed a misura (corrispettivo dell’opera), sono sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quin- di invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazio- ni eventualmente previste ed approvate in perizie di variante, con variazioni di quantità entro i limiti previsti dalle Leggi in vigore.
L’Appaltatore non potrà pretendere sovrapprezzi od indennità speciali per eventuali soggezioni che all’esecuzione dei la- vori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri o dalla contemporanea esecuzione di opere affidate ad altre ditte ad esclusione del tempo impiegato nelle riunioni di coordinamento previste dal P.S.C.e compensato a parte; e non potrà, qualora tale situazione si verificasse, aver diritto a variazione alcuna nel termine generale di consegna e nei termini parziali stabiliti nel programma esecutivo lavori (P.E.L.).
Egli è invece impegnato a consentire, salvo richiedere la partecipazione delle spese come previsto dall’art. “Espropriazio- ni, occupazioni temporanee, discariche, strade di servizio e di accesso ai cantieri, permessi e relativi nulla osta” del pre- sente Capitolato Speciale, l’uso delle sue strade di servizio da parte di altre ditte ed a mettere a disposizione di queste ul- time le zone interessate dai lavori a loro affidati.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla diligente custodia e conservazione in cantiere dei materiali e/o elementi di manufatti che saranno forniti dall’Ente Appaltante e dichiara di non avere ragione di pretendere a tale xxxx- lo sovrapprezzi od indennità di alcun genere, mentre si obbliga formalmente ad eseguire i lavori in modo che tutte le ope- re oggetto delle forniture stesse si svolgano con regolarità e nel rispetto dei programmi stabiliti.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
19.2 Anticipazione (art. 35, comma 18, del Codice))
Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sull’importo dei lavori messo in gara da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'antici- pazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa se- condo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può es- sere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione
ART. N. 20 REVISIONE PREZZI
Ai sensi dell’articolo 106, lett. b), del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
ART. N. 21 ESPROPRIAZIONI - OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI - DISCARICHE - STRADE DI SERVIZIO E DI ACCESSO AI CANTIERI - PERMESSI E RELATIVI NULLA OSTA.
21.1 Espropri e servitu’
L’Amministrazione provvederà a sua cura e spese agli espropri e servitù per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi avvalendosi di propri tecnici e con assistenza dell’Impresa Appaltatrice per i tracciamenti e altre operazione di tipo tecnico. A tale scopo l’Impresa dovrà mettere a disposizione il personale tecnico per l’effettuazione delle misura- zioni di campagna.
21.2 Occupazioni temporanee
L’Impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accessi ai vari cantieri, per l’impianto e la rimozione dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali indi- cati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave di prestito e per tutto il necessario alla esecuzione dei lavori; sono pure a carico dell’Impresa ogni e qualsiasi indennizzo a privati ed Enti o a qualsiasi altro soggetto interessato per danni alle colture e/o frutti pendenti, la quantificazione di tali indennizzi e ogni altro onere per il completo espletamento delle pratiche connesse alle occupazioni in oggetto.
Gli indennizzi dovranno essere quantificati sulla base delle tabelle ufficiali dell’Ispettorato Agrario riferite all’epoca in cui si svolgono i lavori e liquidati per 1,5 volte l’annualità; tali indennizzi dovranno comunque essere sottoposti, prima di es- sere liquidati, all’approvazione dell’Amministrazione appaltante.
Qualora l’impresa non fosse in grado di trovare un accordo amichevole con la controparte, essa potrà richiedere l’assistenza dell’Amministrazione per la risoluzione delle eventuali controversie; resta inteso che l’eventuale assistenza legale per la definizione dei contenziosi è totalmente a carico dell’impresa.
In ogni caso l’Impresa non potrà occupare aree maggiori di quelle di seguito specificate:
• per la costruzione di manufatti particolari, edifici e opere murarie in genere: oltre all’area occupata dall’opera una fascia perimetrale di larghezza pari a mt. 1,00 aumentata di una misura pari alla massima profondità di scavo misura- ta dal filo estremo dell’opera.
• per la costruzione delle condotte e dei manufatti relativi: una fascia in funzione del DN delle stesse e cioè:
- DN fino a mm 600, larghezza massima m. 8,00;
- DN da mm 601 a mm 1600, larghezza massima m. 10,00;
- DN da mm 1601 a mm 2500, larghezza massima m. 14,00.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
• per la costruzione o il risezionamento di canali: una fascia di m. 8,00 oltre alla occupazione massima dell’opera da eseguire.
Si precisa che le disposizioni sopra elencate valgono esclusivamente per opere eseguite in aree private e non hanno al- cun riferimento per le opere eseguite in area pubblica, strade, pertinenze demaniali, oppure in aree private urbanizzate, per le quali saranno assegnate le aree concesse dall’Ente tutore o dalla tipologia del luogo.
21.3 Strade di servizio e di accesso ai cantieri, cave, aree di deposito, depositi e relative occupazioni temporanee e definitive
L’Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze occorrenti per le occupazioni temporanee per strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri e per l’impianto dei cantieri stessi diversi da quanto previsto dal P.S.C., per il deposito temporaneo dei materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori.
La costruzione delle strade di servizio, le cave di prestito per i materiali da utilizzare nella costruzione delle opere, le aree da adibire a deposito temporaneo dei materiali da porre a rifiuto od a deposito dei materiali eventualmente riutilizzabili, le aree da adibire a cantieri ed i provvedimenti che l’Appaltatore intende adottare per escavazioni e deposito avvenute dopo lo sgombero dei cantieri e delle strade di servizio per ripristinare l’ambiente naturale, dovranno avere la preventiva auto- rizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le aree prescritte (Magistrato alle Acque, Genio Civile, Demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, En- ti di Bonifica, Sovrintendenza ai Monumenti, ecc.).
L’Appaltatore, dovrà avere altresì l’approvazione degli schemi di deviazione del traffico da parte degli organi competenti. La documentazione da trasmettere agli Enti di cui sopra e da redigere da parte dell’Appaltatore (planimetrie, sezioni, rela- zioni illustrative e quanto altro necessario e richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla Direzione Lavori per l’esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere dei progettisti.
In assenza delle sopraccitate autorizzazioni, l’Appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.
La Direzione Lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni intervenute, potrà, comunque, sempre ordinare opere di presidio per provvedere affinché le cave e i depositi non procurino danni a persone o cose, il tutto a spese dell’Appaltatore.
Per quanto riguarda poi l’utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l’Appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.
Prima della presentazione dell’offerta, l’Appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche, anche per rifiuti pericolosi, delle aree di deposito, delle cave, delle aree per strade di servizio e per i can- tieri, delle disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l’utilizzo a servizio dei cantieri e del loro stato di conserva- zione.
Resta anche stabilito che le strade di servizio potranno essere utilizzate da altri appaltatori o persone preventivamente au- torizzate dall’Ente Appaltante, salvo in questi casi il diritto, da parte dell’Appaltatore, di chiedere ai succitati utilizzatori adeguata partecipazione alle spese sostenute e da sostenere per tutte le manutenzioni e le riparazioni comunque connesse all’effettivo uso delle strade stesse.
Verificandosi disaccordo tra l’Appaltatore e gli altri eventuali utenti circa la ripartizione delle spese sostenute e da soste- nere, la Direzione Lavori sarà arbitro inappellabile.
Qualora poi l’Appaltatore e gli altri utilizzatori non provvedessero alla manutenzione delle strade di servizio, la Direzione Lavori si riserva di intervenire d’ufficio ripartendo la relativa spesa in relazione all’effettivo uso delle strade da parte dell’Appaltatore o di altri utilizzatori.
L’Appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell’Ente Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli enti proprietari di strade pubbliche e/o private.
Per quanto fin qui descritto si precisa che l’Appaltatore, per le strade di servizio, le cave, le aree di deposito, ed i cantieri di lavoro, è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le acquisizioni ed occupazioni dei terreni co- me già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richieste per il rilascio delle ap- provazioni da parte degli Enti interessati e tutti i lavori ed opere necessari previsti o comunque imposti in qualsiasi mo- mento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l’utilizzo delle strade, dei depositi temporanei, delle aree di de- posito, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento e per il ripristino dell’ambiente naturale a lavori ultimati.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In particolare le aree per il deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere gestite in conformità alla specifica normativa in tema ambientale.
ART. N. 22 OPERE DI TERZI INTERESSATE DAI LAVORI.
L’Appaltatore dovrà prendere contatto con gli Enti pubblici o privati che esercitano o sono proprietari dei cavi o condotte (società elettriche, telegrafiche e telefoniche, comuni, province, consorzi, società, ecc.) per verificare, sulla base della do- cumentazione allegata al progetto, con i suddetti Enti, l’esatta ubicazione delle loro competenze e per informare i mede- simi sui tempi e metodi di esecuzione dei lavori senza provocare danni e concordando tutti i provvedimenti necessari per garantire la continuità, e la sicurezza delle opere interessate.
Nei casi in cui l’esecuzione di parte o di tutti i lavori relativi ai cavi e condotte di Enti pubblici e privati sia da questi ulti- mi demandata a terzi, l’Appaltatore dovrà attivarsi con la massima cura e diligenza perché i suddetti lavori siano eseguiti con sollecitudine e non portino intralci e rallentamenti ai lavori principali di sua competenza.
Qualora, nonostante le cautele adottate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, l’Appaltatore dovrà prov- vedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli Enti comunque interessati nonché all’Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori.
Rimane stabilito che, nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate, l’unico responsabile rimane l’Appaltatore re- stando del tutto estraneo l’Ente Appaltante e la Direzione Lavori da qualsiasi vertenza civile e penale. L’Appaltatore sarà quindi obbligato a tenere sollevato ed indenne l’Ente Appaltante da ogni pretesa ed azione di terzi.
ART. N. 23 APPROVAZIONE DEI PROGETTI COSTRUTTIVI DI CANTIERE.
Per quel che riguarda, in particolare, il progetto esecutivo delle opere strutturali, l’Appaltatore dovrà dichiarare, per iscrit- to, di aver preso conoscenza del progetto, di averne controllato i calcoli di stabilità a mezzo di un ingegnere di sua fiducia (qualora l’Appaltatore non abbia tale titolo), di concordare con i risultati finali, di riconoscere il progetto perfettamente attendibile e di assumere pertanto piena e totale responsabilità sia del progetto che dell’esecuzione dell’opera; tale dichia- razione dovrà essere trasmessa sia all’Ente appaltante che alla Direzione Lavori entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in tale quadro, il Progettista ha dovuto operare delle scelte tecniche anche di tipo dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui individuazione è specifica attribuzione dell’Impresa.
Pertanto l’Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e che queste siano state approvate dalla Direzione Lavori, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti all’individuazione di determinati prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descrittivi, necessa- ri a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio delle opere, vengono definiti “progetti costruttivi di cantiere”, il cui sviluppo è necessariamente esclusivo obbligo ed onere dell’Impresa. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia lucida all’Ente Appaltante.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di produrre i progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui ve ne sia la necessità, fer- ma restando la facoltà del Direttore dei Lavori di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, lo sviluppo dei co- struttivi di cantiere che Egli riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione preventiva della qua- lità delle opere.
Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti dall’Appaltatore ed esaminati dalla Direzione Lavori, dovranno avere il visto di approvazione finale dell’Ente Appaltante.
Quest’ultimo visto verrà apposto solo dopo che il progetto costruttivo e la documentazione relativa saranno stati esaminati e risulteranno conformi al progetto esecutivo a base d’appalto, agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del ca- pitolato speciale ed alle vigenti norme di Legge.
Si avverte che i progetti costruttivi non saranno esaminati se non saranno completi ed esaurienti in ogni loro parte.
Si avverte anche che i tempi riservati all’Ente Appaltante per l’esame e l’approvazione dei progetti esecutivi, decorreran- no dalla data del ricevimento del progetto solo se quest’ultimo risulterà completo e bene documentato, della qual cosa sarà data comunicazione scritta all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data del ricevimento dei singoli progetti.
In caso contrario, il progetto e la relativa documentazione verranno restituiti con la sola indicazione delle incompletezze ed insufficienze riscontrate, ma senza alcun parere sulla loro accettabilità.
L’Appaltatore dovrà allora provvedere al completamento della documentazione ed a ripresentare il tutto. Solo nel caso in cui la nuova presentazione fosse completa, decorreranno i tempi previsti per l’esame.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
I progetti completi e ben documentati verranno invece esaminati e, se conformi agli ordini della Direzione Lavori, alle prescrizioni del presente capitolato, alle disposizioni dell’Ente Appaltante ed alle norme di Legge, verranno approvati e restituiti col visto finale. Se dall’esame risultassero necessarie delle modifiche e/o integrazioni, queste ultime, nel termine prima indicato, verranno segnalate all’Appaltatore perché provveda in merito. Solo in quest’ultimo caso il progetto, modi- ficato e rettificato secondo le indicazioni avute, verrà esaminato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle modifiche e rettifiche.
L’Appaltatore potrà proporre anche opere diverse dai tipi predisposti dall’Ente Appaltante.
In tal caso egli dovrà corredare la proposta di variante di tutti gli elementi tecnici ed economici che riterrà opportuni per sostenerne la validità.
L’Ente Appaltante esaminerà, a suo insindacabile giudizio, la proposta, ne stabilirà o meno l’accettabilità e darà comuni- cazione delle sue decisioni all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data di ricevimento della documentazione a cor- redo della proposta di variante. Nel caso in cui la variante venisse giudicata opportuna e/o conveniente, l’Ente Appaltante, a suo esclusivo giudizio, ordinerà all’Appaltatore di provvedere, a cura e spese del medesimo, allo sviluppo del progetto esecutivo e costruttivo nei tempi che saranno fissati di comune accordo in funzione dell’entità e della complessità delle opere da progettare.
In ogni caso, tali tempi non saranno mai superiori a 2 (due) mesi a partire dalla data in cui l’Appaltatore avrà consegnato alla Direzione Lavori la documentazione che interessa le opere oggetto della variante.
La variante così completata sarà inviata agli organi di controllo e diventerà operante solo dopo l’approvazione di questi ultimi.
Al ricevimento del progetto di variante, l’Appaltatore dovrà rilasciare la dichiarazione prevista nel caso in cui i progetti costruttivi vengano forniti dall’Ente Appaltante, tramite la Direzione Lavori, dopodiché l’intera pratica verrà munita del visto di approvazione finale necessario per dare inizio ai lavori ed alle provviste.
Tutti i tempi operativi previsti nel presente articolo si intendono compresi nel tempo utile totale contrattuale fissato nel presente Capitolato e devono essere previsti ed evidenziati nel P.E.L. di cui al relativo articolo.
I ritardi rispetto ai termini sopra fissati che dovessero conseguire alle opere per le varianti proposte dall’Appaltatore o per il ritardato visto di approvazione finale e dovuti ad uno qualsiasi dei motivi precedentemente elencati o ad altri motivi comunque addebitabili ad inosservanze da parte dell’Appaltatore, degli ordini della Direzione Lavori, delle disposizioni dell’Ente Appaltante, delle prescrizioni di capitolato e delle norme di Legge, non potranno costituire argomento per la ri- chiesta di proroghe né di indennizzi.
Le opere e/o parti di opere in variante o soggette a variante che fossero eseguite dall’Appaltatore prima del visto di ap- provazione finale dei relativi progetti da parte dell’Ente Appaltante, non saranno riconosciute dalla Direzione Lavori a nessun effetto contrattuale, e dovranno essere demolite qualora venga ordinato. Quest’ultima norma deve intendersi tassa- tiva e pertanto non ammette deroghe.
Al fine di dare alle predette disposizioni una esecuzione uniforme, resta stabilito che la restituzione alla Direzione Lavori di una copia dei progetti come sopra forniti, munita del visto di accettazione, sottoscritto dall’Appaltatore e dall’Ingegnere di sua fiducia, equivale ad ogni effetto alle dichiarazioni previste nei precedenti capoversi, ed alla conseguente assunzione di responsabilità.
ART. N. 24 MANUTENZIONE DELLE OPERE IN GENERE.
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dagli Artt. 1668 e 1669 del codice civile, l’Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo e- sclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempe- stivamente e con ogni cautela, provvedendo l’Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione Lavori.
Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
ART. N. 25 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e a- zione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016.
ART. N. 26 SOGGETTI COINVOLTI NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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26.1 Il Responsabile dei lavori (art. 89 c.1 lettera c D.lgs 81/2008)
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto incaricato dall'Amministrazione Comunale ai fini della progettazione o della ese- cuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art. 89 c.1 lettera c D.lgs 81/2008 e s.m.ei.), salvo che il soggetto che ricopre il ruolo di Committente non ritenga di nominarlo. In applicazione dell’art. 31 comma 10 del D.lgs. 50/2016, il Re- sponsabile dei Lavori può essere un soggetto diverso dal Responsabile del Procedimento.
Nel caso in cui il Responsabile dei Lavori venga nominato dal Committente, la delega specifica ed accettata deve contene- re l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico. Il Responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni competenza in merito alla effettiva organizzazione delle varie nomine e dei documenti già indicati, oltre alla verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome valutazioni per eventua- li miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.
Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.
26.2 Il Direttore dei lavori (art. 101 del Codice)
Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e ammini- strativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al con- tratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di di- rezione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantita- tivo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamen- te demandati dal codice nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore, della documen-
tazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manu- tenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'ar- ticolo 105;
d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previ- sti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazio- ni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla nor- mativa, a cui affidarle
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo di- ritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli nei termini e modalità di cui all’art. 14 del presente C.S.A.
L'Appaltatore o un suo incaricato dovrà recarsi all'Ufficio della Direzione dei Lavori, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo dei lavori, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sot- toscrivere quei documenti contabili che l'Impresa é tenuta a firmare.
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
26.3 Il Direttore operativo (Art. 101, comma 3, lett. d) del Codice)
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrisponden- za di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Al Direttore Operativo compete, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
- verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- programmare e coordinare le attività dell’Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità ri- spetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei Lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecu- tivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili;
26.4 L’Ispettore di cantiere (Art. 101, comma 5 del Codice)
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispon- dono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
h) direzione di lavorazioni specialistiche.
ART. N. 27 RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATORE E DISCIPLINA DI CANTIERE
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Appaltatore, inoltre, é l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica, all’esatto adempimento degli obblighi di contratto e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti all'epoca della loro realizzazione. Resta inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita comunque, né riduce, la sua responsabilità.
Alla Ditta Aggiudicataria incombe anzi l'obbligo di preporre alla Direzione del Cantiere un Ingegnere o un Tecnico di- plomato. La nomina del Tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori prima che abbia luogo la consegna dei lavori. In mancanza, il cantiere non potrà essere avviato per colpa dell'Appaltatore e quindi con addebito degli eventuali giorni di ritardo.
Qualora, prima dell'inizio o durante l'esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola dovesse essere sostituito anche per cau- sa non dipendente dall’Appaltatore dovrà esserne data comunicazione alla Direzione dei Lavori con almeno venti giorni di preavviso.
In difetto, il Direttore dei Lavori potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento della obbligazio- ne, ed in tale ipotesi all'Appaltatore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.
L'impegno al rispetto della suddetta clausola e la conseguente persistenza dello stato di responsabilità fino allo spirare del preavviso dovranno essere espressamente richiamati nella lettera con cui l'Appaltatore comunicherà il nome del Tec- xxxx incaricato, lettera che dovrà essere controfirmata, per accettazione, dallo stesso.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
La presenza sul luogo del personale di Direzioni o le disposizioni da loro impartite, l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non dimi- nuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al periodo di un anno dalla data di ultimazione a prescindere dal buon esito delle operazioni di collaudo, fatto salvo il maggior ter- mine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice civile.
Compete esclusivamente all'Appaltatore ed al Direttore del Cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda:
• le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di Direzione del cantiere;
• le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico vei- colare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.
Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Stazione Ap- paltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarci- mento o azione legale.
L'Appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
Il Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere, dei Capi Cantiere e degli operai dell'Appal- tatore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:
• all'effettuazione dei rilievi e dei tracciati;
• all'impiego di materiali idonei;
• all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimen- sioni dei manufatti;
• al rispetto delle norme di progetto e di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonaci, dei tubi e prefabbricati in genere, dei reinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.
• l’obbligo di assicurare il rispetto del piano di sicurezza generale, comprendente cioè quello dell’impresa capogruppo o mandataria e quelli specifici delle altre imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.
L'Appaltatore è comunque, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
ART. N. 28 INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO
L'Appaltatore prende atto che altre Imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sul- le strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro. In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nel- le opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione Appaltan- te; nonchè, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministra- zione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
ART. N. 29
ART. N. 30 SICUREZZA DEL CANTIERE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Il presente articolo riguarda le procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a consentire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, il cui costo risulta dalla stima contenuta nel piano di sicurezza e coordinamento.
30.1 Obblighi ed oneri dell'appaltatore o del Datore di Lavoro Ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08
L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza.
Con la presentazione dell’offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'e- secuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonchè di evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e dal D.P.R. n. 302 del 20/3/1956 (All. 1).
Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori, compreso l’eventuale staff tecnico di supporto, consulenza, sorveglianza e la
D.L. stessa.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazio- ne, nonchè il personale preposto alla direzione e sorveglianza, a qualsiasi ragione debba imputarsi l'incidente.
Ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 81/08, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osserva- no le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositi- vi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Inoltre l’Appaltatore dovrà:
1. consegnare, in conformità all’Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:
f) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'ap- palto
g) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'arti- colo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
h) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di mac- chine, attrezzature e opere provvisionali
i) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
j) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
k) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
l) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
m) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legi- slativo
n) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
2. consegnare, in conformità all’articolo 32 del d.lgs. n. 50/2016, all’Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di ad- dizione del provvedimento che determina l’aggiudicazione definitiva, e comunque prima dell’inizio dei lavori, la se- guente documentazione:
− eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
− un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo dal titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
− un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le scelte autonome dell’appaltatore e le relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza, se il cantiere è soggetto alle norme del titolo IV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
3. nominare, in accordo con le eventuali imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di cantiere e lo comunica al com- mittente ovvero al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori;
4. consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentati dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori;
5. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza;
6. richiedere tempestivamente le disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza;
7. far dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, presidio sanitario, ecc.);
8. designare, prima dell'inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08);
9. organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta an- tincendio e gestione dell'emergenza (art. 18 D.Lgs. n. 81/08);
10. comunicare al coordinatore per l'esecuzione, in funzione dell'evoluzione del cantiere, l'effettiva durata da attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e coordinamento;
11. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singo- le fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministra- tivo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
12. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
13. rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l'obbligo e presenti in can- tiere a sorveglianza sanitaria;
14. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del committente ovvero del responsabile dei lavori e degli or- gani di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
15. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relativo ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
16. assicurare l'utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni, quali infra- strutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto utilizzo;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
17. cooperare con le imprese subappaltatrìcì e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le misure di pre- venzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
18. informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
19. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecni- che e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
30.2 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. 81/08 i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno i seguenti obblighi:
1) I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una uni- ca impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamen- to;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2) L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3 del D.Lgs. 81/08.
Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08 gli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria sono:
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposi- zioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
30.3 Obblighi dei lavoratori autonomi
Ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 81/08, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
I lavoratorin autonomi dovranno consegnare, in conformità al comma 2 dell’Allegato XVII (Idoneità tecnico- professionale) del D.Lgs. 81/08, almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'ap- palto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di mac- chine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
30.4 Coordinatore per l'esecuzione
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a termine dell’art. 92 del D. Lgs. 81/08,:
a. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e il fascicolo di cui all'artico- lo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici ade- guino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d. verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e. segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/08 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei la- voratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei la- vori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
f. sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica de- gli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, del D.Lgs. 81/08 il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) dello stesso decreto.
Il coordinatore per l’esecuzione potrà sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato il coordinatore per l'esecuzione comunicherà per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori, la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente comunicherà, sempre per iscritto, al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad istituire e mantenere un registro giornale per la sicurezza e coordi- namento, all'interno del quale indicherà tutti i fatti salienti del cantiere. In particolare annoterà tutte le indicazioni fornite al direttore tecnico di cantiere, alle imprese e ai lavoratori autonomi, le date e le risultanze delle riunioni di cantiere e quelle afferenti la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori.
Durante lo svolgimento dei suoi compiti, compreso la tenuta del registro sopracitato, il coordinatore potrà chiedere in- formazioni, documenti, dati, registri ecc. che riterrà opportuni senza che l’Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere o le maestranze dell’appaltatore o dei Subappaltatori possano in qualsiasi modo avanzare dinniego od ostacolo.
30.5 Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere Il direttore tecnico di cantiere deve:
1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani per la sicurez- za e nel presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
5. l'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
30.6 Obblighi dei lavoratori dipendenti
L’appaltatore è tenuto a far rispettare ed osservare ai lavoratori dipendenti del cantiere:
1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni;
30.7 P.O.S.
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1. il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantie- re;
2. la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi su- baffidatari;
3. i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestio- ne delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove e- letto o designato;
4. il nominativo del medico competente ove previsto;
5. il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7. il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi ope- ranti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa ese- cutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchi- ne e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previ- sto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
j) la documentazione in merito all'informazione ad alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.
30.8 Normative e circolari di riferimento in materia di sicurezza
L’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle procedure esecutive, degli apprestamenti e dei dispositivi di pro- tezione individuale e collettiva necessari all'esecuzione dei lavori in conformità alle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano generale di sicurezza; nonché dei relativi costi.
L'appaltatore, quindi, non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valuta- ti, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non esclu- se da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente pre- viste nel contratto).
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzio- ne degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.
La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esausti- vo:
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
a) Cantieri temporanei o mobili:
- D.Lgs.81/08;
b) Omologazione, collaudi e verifiche periodiche degli impianti:
- D.M. 12.sett.59 - Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- D.M. 9.ago.60 - Modalità per l’effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12/09/59;
- D.M. 22.feb.65 - Attribuzione all’Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni dei compiti relativi alle verifi- che dei dispositivi e delle installazioni di prevenzione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra;
- D.Lgs. 30.giu.93 n. 268 - Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro a norma dell’art. 1, comma 1 lettera h) della l. 23/10/92, n. 421;
- D.M. 15.ott.93 n. 519 - Regolamento recante autorizzazione all’Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavo- ro ad esercitare attività omologative di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche;
- D.P.R. 18.apr.94 n. 441 - regolamento concernente l’organizzazione il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell’ISPESL;
- D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 891392/CEE, 911368/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine;
- Legge 46/90 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione);
c) Igiene del lavoro
- R.X. 00.xxx.00 x. 1265- approvazione del T.U. delle leggi sanitarie;
- D.P.R. 19.mar.56 n. 303, art. 64;
- D.M. 12 marzo 1959 n. 69100 - presidi medico-chirurgici nei cantieri per lavori in sotterraneo;
- Legge 19 luglio 1961 n. 706 - Impiego della biacca nella pittura;
- Legge 5.mar.63 n. 245 - limitazione dell’impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative;
- Legge 5.mar.63 n. 292 - Vaccinazione antitetanica obbligatoria;
- D.P.R. 7.sett.65 n. 1301 - regolamento di esecuzione della l. 5/03/63, n. 292;
- Legge 17.ott.67 n. 977 - Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;
- Legge 20.mar.68 n. 419 - modificazioni alla legge 05/03/63, n. 292;
- D.M. 22 marzo 1975 n. 130300 - estensioni dell’obbligo della vaccinazione antitetanica ad altre categorie di lavo- ratori;
- D.P.R. 20.gen.76 n. 432 - determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell’art. 6 della l.
17/10/67 n. 977;
- D.P.R. 10.set.82 n. 962 - attuazione delle direttive CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 215 - attuazione delle direttive CEE nn. 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, re- golamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi;
- D.P.R. 24.mag.88 n. 216 - attuazione della direttiva CEE n. 85/467;
- D.Lg 25.gen.92 n. 77 - attuazione della direttiva 88/364/CEE;
- Legge 27.mar.92 n. 257 - norme relative alla cessione dell’impiego dell’amianto;
- D.M. 6 settembre 1994 n. 985500 - normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma e dell’art.
12 comma 2 della legge 27.mar.92 n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
d) Prevenzione infortuni
- Legge 1.mar.68 n. 186 - disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, etc.;
- Legge 6.dic.71 n. 1083 - norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;
- Legge 18.ott.77 n. 791 - attuazione della direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il ma- teriale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
- D.P.R. 8.giu.82 n. 524 - attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
- D.P.R. 21.lug.82 n. 673 - attuazione delle direttive CEE n. 73/361 relativa alla attestazione e contrassegno di funi metalliche catene e ganci;
- D.M. 10 agosto 1984 n. 551600 - integrazione del decreto ministeriale 12/09/58 di approvazione registro infortuni;
- Legge 17.febbr.86 n. 39 - modifiche e integrazioni della l. 8/08/77 n. 572 e del DPR 11/01/80, n. 76;
- D.M. 22-1-2008 n. 37, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione de- gli impianti all'interno degli edifici.;
- D.M. 13.lug.90 n. 442 - regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriali;
- Legge 5.nov.90 n. 320 - norme concernenti le mole abrasive;
- D.M. 17.dic.90 n. 453 - regolamento concernente la normativa relativa ai dispositivi di frenatura per idroestrattori;
- D.P.R. 6.dic.91 n. 447 - regolamento di attuazione l. 5/03/90 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 20.febb.92 n. 283400- Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.;
- ;Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.M. 3 agosto 1995, dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.D.M.
11.giu.92 - approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-prof. delle imprese;
- D.M. 24.ago.92 n. 905800- Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992, concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
- D.M. 3 dicembre 1992 n. 554 - regolamento recante norme sulle modalità di collaudo;
- D.Lg. 4 dicembre 1992 n. 475 - attuazione della direttiva 89/686/CEE del 21/12/89;
- D.P.R. 18 aprile 1994 n. 392 - regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti;
- Legge del 26 ottobre 1995 n. 477 - legge quadro sull’inquinamento acustico;
- DPR 2 settembre 1968 - riconoscimento di efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza;
- D.M. 4.marzo 1982 n. 187400 - Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati;
- D.M. 10 maggio 1988 n. 451 - deroghe alla normativa in vigore relativi a ponteggi;
- Legge 19 marzo 1990 n. 55 - nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza mafiosa;
- D.M. 22 maggio 1992 n. 466 - regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici;
- D.M. 23 dicembre 1993 n. 86800 - osservanza delle prescrizioni in materia di sicurezza e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alla detenzione ed all’utilizzo di sostanze pericolose;
e) Prevenzione incendi
- D.M. 22.dic.58 - Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di agli artt. 329 e 331;
- Determinazione del 26.mag.59 n. 689 - determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della preven- zione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del fuoco;
- Legge 26.lug.65 n. 966 - disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Cor- po nazionale dei Vigili del fuoco;
- Decreto abrogato dall'articolo 12, comma 1, lettera d), del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 150D.P.R. 26.lug.82 n. 577 - approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
- D.M. 30.nov.83 n. 67400 - termini definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
- Legge 7.dic.84 n. 818 - nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- D.M. 8.mar.85 n. 285800 - Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rila- scio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818;
- D.M. 19.mar.90 n. 199000 - Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
30.9 Provvedimenti di viabilità
L'Impresa dovrà provvedere ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di intersezioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i se-
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
gnali prescritti dal Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale di cui al Decreto legislativo n° 285 del 30/04/92 e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada approvato con DPR 16/12/92 n° 495. Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino, ed in genere a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecu- zione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori. Nei casi di ur- genza però, l'Impresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei Lavori.
Inoltre l’Appaltatore non potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. Pure nel caso che Xxxxxxxxx, Comuni od altri Enti, a causa dell'aumentato transito in dipendenza della ese- cuzione dei lavori, dovessero richiedere contributi per manutenzione di strade di loro pertinenza, gli eventuali oneri sa- ranno a carico dell'Impresa.
ART. N. 31 DISEGNI DI RILIEVO
In ossequio all’art. 15 comma 3 del Regolamento sono a carico dell’Appaltatore i disegni di rilievo dei lavori eseguiti e dovranno essere consegnati su supporto magnetico in formato .DWG o .DXF, in ogni caso gestibili col programma Au- tocad della ditta Autodesk nella versione 2000 e dovranno comprendere:
31.1 Sottoservizi
a) Planimetrie di carta tecnica Regionale digitalizzata, fornita dal Comune di Schiavon, sulle quali dovranno essere indi- cati:
1 - il tracciato del condotto posato, quotato planimetricamente;
2 - la denominazione delle strade nelle quali il condotto è stato posato; 3 - la sezione e il materiale del condotto (DN);
4 - le camerette di ispezione con indicazione del numero progressivo da assegnare seguendo il senso di deflusso, con la quotatura planimetria del chiusino rispetto ad almeno due spigoli di fabbricati prospicienti e la quotatura alti- metrica, rispetto alla rete di caposaldi, del fondo e del chiusino;
5 - il verso e il valore della pendenza;
6 - la distanza del condotto dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in modo che esso possa essere individuato in ogni tempo;
7 - i condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti, opportunamente evidenziati;
8 - tutte le interferenze (SIP, ENEL, Acquedotto, ecc.) riscontrate durante lo scavo in sottopassaggio o in sovrapas- saggio con relativa quotatura, planimetrica o altimetrica, e descrizione della loro natura (cavo ENEL, tubo DN ... ecc.);
b) I disegni dei manufatti, in scala appropriata e precisamente:
1 - una sezione trasversale per ogni tipo di condotto eseguito;
2 - pianta e sezioni di una cameretta di ispezione per ogni tipologia adottata;
3 - piante e sezioni delle eventuali camerette d’ispezione con salti di fondo, degli eventuali sifoni e sottopassi, delle camerette di sollevamento e di ogni manufatto speciale in genere.
Su tutti i disegni dovranno essere indicati:
1 - il titolo di progetto del lavoro eseguito;
2 - i capisaldi ai quali è stata riferita la quotazione altimetrica, che dovranno essere quelli di livellazione IGM o, in man- canza, le quote di fondo dei condotti esistenti;
3 - la data di esecuzione del disegno.
La simbologia, i tratti, i layer di collocazione sono descritti in appendice “A” del presente Capitolato; nel caso in cui non siano indicati saranno concordati con l’ufficio gestione della cartografia numerica Consorziale per tramite della Di- rezione dei Lavori.
L’onere relativo alla predisposizione di quanto previsto nel presente articolo non trova un prezzo specifico nei Prezzi unitari di elenco offerti dall’Appaltatore, ma s’intende compensato nell’importo complessivo dell’opera.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
La consegna da parte dell’Appaltatore dei tipi che formano oggetto del presente articolo è condizione necessaria per il buon esito del collaudo finale.
31.2 Impianti
L’appaltatore dovrà consegnare per poter procedere al collaudo dei quadri elettrici la seguente documentazione:
1) schemi elettrici di potenza e funzionali di tutti i quadri MT e bt;
2) distinte materiali quadro MT e bt;
3) analisi dei carichi elettrici e motivazioni di scelta degli interrutori generali di quadri in considerazione dell’attuazione del più adeguato livello di coordinamento di intervento (verifica dei cavi – selettività., filiazione tra le protezioni;
4) planimetrie riportanti il tracciato dei cavodotti, l’ubicazione del pozzetto di sollevamento e del quadro elettrico, la distribuzione dei cavi e le canalizzazioni delle tubazioni, scatole di attestazine e di derivazione e posizionamento di tutte le utenze elettriche e della rete di terra;
5) eventuali disegni tipici d’installazione dei componenti degli impianti di terra;
6) disegno dei fronti quadro e relative quote dimensionali come realizzato (almeno 1 settimana prima del collaudo in officina);
7) dimensionamento hw/sw, integrato con le distinte materiali impiegati per ciascun PLC (sistema di gestione);
8) tutti gli elaborati necessari per l’espletamento di tutte le attività di denuncia agli enti competenti obbligatorie per l’inizio dei lavori.
Resta inteso che la documentazione dovà intendersi completa di quanto necessario anche se non esplicitamente menziona- to. Ciascun elaborato è fornito di n. 2 copie su carta e n. 1 su supporto magnetico in formato autocad (release 2000) se grafico e in formato .doc/xls se testo.
Il fornitore darà tutta la documentazione tecnica richiesta utilizzando la simbologia indicata nella documentazione di pro- getto; in mancanza di indicazioni sarà utilizzata la simbologia CEI con preferenza per il “primo simbolo” ove siano previ- sti più simboli. Per tutta la documentazione finale dovranno essere utilizzati formati unificati.
L’impresa è tenuta, ad ogni stato di avanzamento, a consegnare, nelle modalità previste nel presente articolo, i disegni del- le opere eseguite aggiornati alla data di emmissione del SAL.
In caso di mancata o incompleta consegna della documentazione di cui sopra la Committente riterrà la fornitura non com- pletata e non si procederà all'emissione del SAL.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPENDICE “A” – “Integrazione allo schema di polizza C.A.R./E.A.R.” POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 CONTRAENTE: (l'Appaltatore) ASSICURATO: COMUNE DI SCHIAVON
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXXX (XX) Descrizione lavori:
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3
SEZIONI INTERESSATE:
A. DANNI ALLE COSE - SEZIONE A
Sezione A | Somme assicurate alla stipula | % Scoperto | Franchigia minima | Franchigia massi- ma | |
Partita 1 | Opere | € 205'000,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 |
Partita 2 | Opere ed impianti preesi- stenti | € 20'000,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 |
Partita 3 | Demolizioni e sgombero | € 5'000,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 |
B. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Sezione B | Massimale/sinistro alla stipula | Franchigia |
2.000.000 | € 0,00 |
Clausola obbligatoria: La compagnia assicuratrice assume l’onere di di corrispondere il cento per cento del danno con di- ritto di rivalsa degli scoperti sull’assicurato.
C. INDENNITA’ PER MANUTENZIONE ESTESA
La polizza di indennità della stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione e rifacimento (manutenzione estesa) dovrà avere un massimale almeno pari a quella della partita 1 della sezione A.
La polizza per manutenzione estesa dovrà avere validità per 24 mesi.
In caso di controversie, tra l'ENTE APPALTANTE e l’Istituto di Credito / la Società Assicuratrice, l’unico Foro competen- te è quello di:
Vicenza
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPENDICE “B” – “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ.”
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Codice e titolo progetto:
S.A.L. n.
a tutto il
datato
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) nato/a (luogo di nascita, provincia e data di nascita) residente a (luogo e provincia) in Via (indirizzo e n. civ.) in qualità di della ditta appaltatrice dei lavori suindicati consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
con la presente,
DICHIARA
che nello Stato d’Avanzamento dei Lavori suindicato, ha lavorato la ditta
in qualità di (subappaltatore, cottimista) , giusta autorizzazione rilasciata da COMUNE DI SCHIAVON., il prot. n. qui rappresentata dal sig. in qualità di , maturando un importo pari a € (diconsì euro ), come da fattura allegata.
Si riassume lo stato della situazione:
* A) importo autorizzato da COMUNE DI SCHIAVON €
* B) importo già fatturato (risultante dalle precedenti dichiarazioni) €
* C) differenza (A – B) € Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Lì
L’impresa appaltatrice L’impresa subappaltatrice/cottimista
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente del Comune di Schiavon addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio compe- tente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Visto il Responsabile del Procedimento Visto il Direttore dei Lavori
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Legge n. 136 del 13/08/2010 (G.U. n. 196 del 23/08/2010) “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
nato/a a (luogo di nascita, provincia e data di nascita)
residente a (luogo e provincia)
in Via (indirizzo e n. civ.) codice fiscale nella qualità di legale rappresentante della società (subappaltatrice/cottimista) con sede a (luogo e provincia) in Via (indirizzo e n. civ.) partita IVA codice fiscale
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti dell'ap- plicazione delle disposizioni previste dalla Legge 136/2010 dall'art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari”
DICHIARA
che i conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al contratto identificato con il CUP n°
sono i seguenti:
Istituto di credito/bancoposta Filialiale di
IBAN
Istituto di credito/bancoposta Filialiale di
IBAN
Istituto di credito/bancoposta Filialiale di
IBAN
⮳ che in tali conti sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
(cognome e nome)
nato/a a (luogo di nascita, provincia e data di nascita) residente a (luogo e provincia) in Via (indirizzo e n. civ.) codice fiscale documento n° valida fino al giorno
DICHIARA
inoltre, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, di conoscere che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
(luogo, data)
In fede
La presente dichiarazione va sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente del COMUNE DI SCHIAVON. addetto, ovvero inviata, anche a mez- zo fax, all'Ufficio competente unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità (art. 38 DPR 445/2000).