Comune di Cormons (Provincia di Gorizia) Repubblica Italiana
Comune di Cormons (Provincia di Gorizia) Repubblica Italiana
Rep. N.
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE TECNICA ED ARTISTICA DEL TEATRO COMUNALE DI CORMONS (2017– 2020)
L’anno duemiladiciassette, addi ………………… del mese di
………………………………………… (……..), nella Sede Municipale di Cormons, avanti a me, Dott. …………………….., segretario comunale, sono personalmente comparsi i signori :
1. Per il Comune di Cormons: La responsabile del servizio
……………………. nata a …………………….. il …………., domiciliata per la sua funzione presso la Sede Municipale di Cormons, sita in Piazza XXIV maggio n°22, che dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del Comune di Cormons (codice fiscale 80002830315);
2. Per il concessionario …………………. : il sig. …………………, nato a
…………….. il …………., in qualità di Legale rappresentante di
………………., con sede legale a …………….. in Via (C.F.
………….. P. IVA ), che dichiara di agire nel presente atto
in nome e per conto di ;
Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di rogare il seguente atto pubblico.
PREMESSO CHE
Con deliberazione n° 23 dd. 29/03/2017 il Consiglio comunale ha definito gli indirizzi per la gestione del Teatro comunale di Cormons per le stagioni 2017/2018 e ss.
Con determinazione a contrarre n°…….. dd. ……….., il Comune di Cormons ha bandito una procedura di gara, ad evidenza pubblica, per l’affidamento in concessione dei servizi per la gestione tecnica ed artistica del Teatro;
A seguito dell’espletamento della procedura di gara, con determinazione n°…… dd. ……………….., la concessione è stata aggiudicata a
………………
E’ stata acquista agli atti d’ufficio l’informativa antimafia, ai sensi del Decreto Legislativo n.150/2011 s.m.;
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Il Comune di Cormons (di seguito denominato “Comune”) affida in concessione a …………….. (di seguito denominata “concessionario”), che nella persona del legale rappresentante accetta, i servizi per la gestione tecnica ed artistica del Teatro comunale di Cormòns (di seguito denominato “Teatro”).
2. La concessione ha per oggetto i servizi descritti nel capitolato tecnico di gara, che il concessionario dichiara di conoscere e di accettare senza condizioni e riserve e al quale si fa rinvio, per quanto non previsto nel presente atto, per le condizioni generali e specifiche di esecuzione.
Per i programmi e le attività artistiche e culturali le parti fanno rinvio al progetto per la gestione del Teatro presentato dal concessionario in sede di gara.
Art. 2. – DURATA
1. La durata della concessione è di 3 (tre) anni con decorrenza dal 01/09/2017. Comprende le stagioni artistiche 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Convenzionalmente, per “stagione artistica” si intende il periodo 01 settembre – 31 agosto di ciascun anno.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, nel caso di buoni risultati conseguiti nella gestione del Teatro, il Comune si riserva l’esercizio del diritto di opzione per la proroga del rapporto di concessione per una ulteriore stagione artistica, alle condizioni economiche e contrattuali vigenti.
3. Il Comune si riserva il diritto potestativo di risoluzione anticipata del rapporto di concessione nel caso di:
a) Mancata realizzazione, anche parziale, del progetto per la gestione del teatro presentato in sede di gara;
b) Gravi inadempimenti contrattuali o violazione delle norme vigenti da parte del concessionario;
c) Gravi danni subiti dal Comune o da terzi;
d) Insoddisfacenti risultati ottenuti dal concessionario nella gestione artistica, tecnica ed economica del Teatro;
e) Per fatti o situazioni riguardanti la capacità economica e finanziaria del concessionario, che possano (a giudizio del Comune) pregiudicare la corretta esecuzione del contratto e la buona qualità del servizio;
f) Per fatti o situazioni riguardanti la perdita o la sospensione della capacità giuridica del concessionario a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti;
g) Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
h) Per la sopravvenuta indisponibilità o inagibilità del Teatro;
Per la risoluzione anticipata del rapporto di concessione, il Comune procederà mediante comunicazione scritta al concessionario, con un termine di preavviso di 6 (sei) mesi, salvi i casi di urgenza o di indifferibilità per i quali si applicano termini di preavviso inferiori.
Nel caso di risoluzione anticipata, il concessionario potrà vantare esclusivamente la quota di corrispettivo economico di gestione corrispondente ai servizi prestati, fatti salvi l’esercizio delle azioni di responsabilità del Comune nei confronti del concessionario ed eventuali diritti di terzi.
Art. 3 – CONDIZIONI ECONOMICHE
1. Il concessionario assume a proprio carico il rischio dell’equilibrio economico e finanziario nella gestione del Teatro, senza alcun obbligo a carico del Comune per il ripianamento di eventuali perdite di esercizio.
2. Il concessionario ha un rapporto diretto di committenza con le agenzie di spettacolo, con le società di produzione e distribuzione, con le
compagnie artistiche, gli staff tecnici, gli artisti, i soggetti che li rappresentano (procuratori, agenti, ecc.), con gli Enti previdenziali ed assicurativi e con i soggetti che utilizzano il Teatro, assumendo in proprio la titolarità e la gestione di ogni rapporto contrattuale o di obbligazione, anche agli effetti del pagamento di depositi cauzionali, delle tariffe d’uso, dei corrispettivi, cachet, rimborsi spese, ospitalità e di ogni altro onere fiscale, assicurativo, contributivo e previdenziale.
3. Al concessionario viene riconosciuto il diritto di utilizzo economico del Teatro, nel rispetto della sua destinazione d’uso di “luogo culturale”, delle sue finalità istituzionali di Teatro pubblico e delle condizioni stabilite nel capitolato.
Al concessionario viene riconosciuto il diritto all’introito diretto delle entrate derivanti:
a) Dalla vendita dei titoli per l’ingresso agli spettacoli del cartellone artistico annuale (biglietti, abbonamenti ed ogni altra forma di titolo);
b) Dalle attività collaterali;
c) Da pubblicità o sponsorizzazioni;
d) Dall’applicazione delle tariffe per l’uso del Teatro e dei servizi tecnici;
e) Da contributi e sovvenzioni pubbliche;
4. Considerata la natura e l’oggetto della concessione (servizi culturali di non rilevante interesse economico) al concessionario viene riconosciuto un corrispettivo annuo massimo di Euro 98.360,66 (al netto di IVA), a titolo di compartecipazione dell’Amministrazione nelle spese per la realizzazione dei programmi artistici del Teatro secondo i criteri di qualità richiesti al concessionario.
5. Il corrispettivo verrà liquidato al concessionario in due rate:
Acconto pari al 65%, entro 30 giorni dall’approvazione da parte della giunta comunale del programma artistico annuale;
Saldo pari al 35%, entro 30 giorni dalla presentazione da parte del concessionario del rendiconto economico e di gestione relativo alla stagione artistica di riferimento.
6. Il corrispettivo viene incrementato (con decorrenza dal 01/09/2019) nella misura corrispondente all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) relativo al periodo 01/09/2017 – 31/08/2019.
Il corrispettivo, comprensivo dell’indicizzazione di cui al capoverso precedente, rimarrà invariato fino al termine del periodo di durata del rapporto di concessione.
7. Sono a carico del concessionario ogni onere e spesa per la gestione artistica e tecnica del Teatro secondo quanto previsto dal capitolato.
Art. 4 – PAGAMENTI
1. Il pagamento delle fatture sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione, con le modalità stabilite per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. n.136/2010 e s.m., per lo split payment e per la fatturazione elettronica previste dalle norme vigenti per i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Art. 5 – CONDIZIONI GENERALI
1. Il Comune ed il concessionario si impegnano a cooperare nella programmazione culturale del teatro affinché la struttura sia:
a) Un patrimonio ed un luogo culturale della città di Cormons, aperto e accessibile alla comunità;
b) Uno strumento di diffusione della cultura teatrale presso il pubblico di ogni fascia di età e di ceto sociale;
2. Il concessionario deve assicurare un indice annuo di apertura al pubblico e agli utenti del Teatro non inferiore a n. 200 giornate, allo scopo di perseguire uno standard di funzionamento corrispondente alle potenzialità d’uso della struttura e alle risorse investite dall’Amministrazione.
3. Per assicurare la fruibilità del Teatro da parte di associazioni o di terzi per le attività culturali o di aggregazione non incluse nel programma
artistico annuale proposto dal concessionario, le tariffe e le condizioni generali per l’uso della struttura sono stabilite dal Comune.
4. I prezzi di ingresso agli spettacoli, le forme di abbonamento, le riduzioni e le agevolazioni praticate dal concessionario devono permettere l’accessibilità agli spettacoli ad un‘ampia fascia di pubblico, in particolare ai giovani e agli anziani.
5. Compete al concessionario acquisire tutti i titoli autorizzativi (licenze, autorizzazioni, permessi o nullaosta, denunce o dichiarazioni di attività), comunque denominati, necessari per la gestione del teatro e per l’esercizio dell’attività inerente spettacoli teatrali, cinematografici, musicali, di danza e di arte varia.
6. Per la gestione del Teatro il concessionario deve utilizzare personale professionalmente qualificato, adeguatamente formato e con buone capacità ed esperienza professionale per il ruolo organizzativo ricoperto.
Il concessionario deve applicare al personale dipendente, e (se cooperativa) anche ai soci lavoratori, trattamenti economici, previdenziali ed assistenziali non inferiori ai minimi contrattuali stabiliti, per il profilo professionale e livello di inquadramento, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e da eventuali accordi decentrati vigenti nel luogo di esecuzione della concessione.
7. Il concessionario assume a proprio nome la titolarità di ogni rapporto contrattuale o di obbligazione con i soggetti che utilizzano il Teatro, anche agli effetti del pagamento di depositi cauzionali, della riscossione delle tariffe d’uso, dei corrispettivi, di ogni altro onere finanziario e fiscale, nonché dell’introito e della rendicontazione delle entrate derivanti dalla gestione del Teatro.
Art. 6 - USO DEL TEATRO DA PARTE DEL COMUNE
1. Il Comune si riserva il diritto di utilizzare il Teatro e di usufruire gratuitamente dei servizi di gestione tecnica del concessionario per una quota annua di giornate, destinate ad attività culturali e manifestazioni organizzate, promosse o patrocinate
dall’Amministrazione comunale. La quota minima annua di giornate viene stabilita come segue:
Teatro comunale: n. 30 giornate (+ n.3 giornate per spettacoli e manifestazioni programmate all’aperto, nel caso di maltempo);
Ridotto del Teatro: n. 10 giornate.
2. Ai fini della programmazione e dell’utilizzo delle giornate riservate, il Comune comunicherà al concessionario le date e gli orari di norma con un preavviso di almeno 15 (quindici giorni) per la gestione del calendario d’uso del Teatro e l’erogazione in tempo utile dei servizi necessari. Allo scopo di perseguire un uso efficiente del Teatro ed evitare sovrapposizioni, il Comune ed il concessionario cooperano, attraverso la comunicazione ed il dialogo fra le rispettive organizzazioni.
3. Le quote di riserva sono applicabili sia per le manifestazioni ed attività organizzate direttamente dal Comune che per quelle organizzate da terzi e patrocinate e sostenute dal Comune per la loro rilevanza culturale, turistica, sociale.
4. Per la quota di riserva il concessionario è obbligato a fornire tutti i servizi di gestione tecnica del Teatro in modo gratuito (inclusi, per gli spettacoli ed eventi a pagamento, il servizio di prevendita e di biglietteria e la relativa rendicontazione degli incassi ai fini fiscali), senza applicare alcun onere aggiuntivo.
Art. 7 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE TEATRALE
1. Proseguendo nella direzione del consolidamento del ruolo del Teatro di Cormons nel circuito nazionale e regionale, il Comune promuove ed incentiva la funzione del teatro comunale non solo come luogo di “rappresentazione” di spettacoli ma anche come “luogo di produzione artistica”.
2. Per il perseguimento di tali finalità, il concessionario può pertanto utilizzare il Teatro per la propria attività di produzione artistica, di allestimento e di prova degli spettacoli, alle seguenti condizioni:
a) Rappresentazione in prima assoluta nel Teatro di Cormons degli spettacoli prodotti, con successiva distribuzione e commercializzazione negli altri Teatri;
b) Percentuale massima di giornate di utilizzo del Teatro pari al 10 (dieci) % del totale annuo di giornate di apertura al pubblico della struttura;
Art. 8 – IMMOBILE DEL TEATRO
1. Per la gestione artistica e tecnica il Comune concede in uso al concessionario, per la durata della concessione, l’immobile in cui è ubicato il Teatro con le sue pertinenze ed i relativi impianti tecnici e tecnologici in dotazione.
2. Il Teatro è ubicato nel centro storico di Cormons, in Via X. Xxxxx n°17.
3. L’immobile è di proprietà comunale ed ha l’agibilità ai sensi dell’art. 80 del TULPS, approvato con il X.X. 00 giugno 1931, n°773, per la rappresentazione al pubblico di spettacoli teatrali, di proiezioni cinematografiche, nonché per manifestazioni pubbliche quali concerti, conferenze, spettacoli e rappresentazioni varie.
4. Il Teatro ha una capacità ricettiva massima di n°453 posti a sedere (n°311 posti in platea e n°142 in galleria). La sala del “ridotto” ha una capacità di n°64 posti per attività collaterali.
5. L’immobile e la sua dotazione impiantistica vengono concessi in uso nello stato di consistenza e di conservazione in cui si trova, con redazione di verbale di consegna a cura dei Servizi Tecnici comunali e sottoscritto per accettazione dal concessionario.
6. L’immobile può essere utilizzato esclusivamente per i servizi oggetto della concessione e nel rispetto della sua destinazione d’uso di “luogo culturale” e di Teatro pubblico.
7. Il concessionario deve utilizzare il Teatro in conformità alle norme tecniche vigenti in materia di luoghi di pubblico spettacoli, osservando le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di agibilità ai sensi dell’art.
80 del TULPS, approvato con il X.X. 00 giugno 1931, n°773, nel Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di Gorizia per l’attività n° 83 del D.M. 16.02.1982 (cinema – teatro) e nelle specifiche tecniche per l’uso degli impianti in dotazione al Teatro.
8. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in buono stato di conservazione, di decoro e di pulizia, di manutenzione, di funzionalità ed efficienza l’immobile, le pertinenze e la dotazione impiantistica.
9. Eventuali modifiche o variazioni strutturali agli ambienti devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
10. Alla scadenza del rapporto di concessione, l’immobile deve essere riconsegnato al Comune in buono stato di conservazione e di manutenzione, tenuto conto dell’usura e del naturale deterioramento. A tale scopo i Servizi tecnici comunali ed il gestore procederanno, in contraddittorio, alla redazione del verbale di riconsegna.
Art. 9 – DOTAZIONE TECNICA
1. Il Teatro ha in dotazione gli arredi, le attrezzature e gli impianti tecnologici indicati nell’inventario allegato al capitolato di gara.
Detta dotazione tecnica viene concessa in comodato al concessionario, per il periodo di durata della concessione. I beni e gli impianti vengono concessi in uso nello stato di consistenza, di conservazione, di funzionalità ed efficienza in cui si trovano (previo verbale di consegna sottoscritto per accettazione dal concessionario) e possono essere utilizzati esclusivamente per i servizi oggetto della concessione e nel rispetto della loro naturale destinazione d’uso.
Il concessionario ha l’obbligo di mantenere in buono stato di conservazione, di manutenzione, di pulizia, di funzionalità ed efficienza i beni ricevuti in uso.
2. Alla scadenza del rapporto di concessione, i beni devono essere riconsegnati al Comune in buono stato di conservazione e di manutenzione, tenuto conto dell’usura e del naturale deterioramento. A tale scopo i Servizi tecnici comunali ed il concessionario procederanno, in contraddittorio, alla redazione dell’inventario e del verbale di riconsegna.
3. Sono a carico del concessionario:
a) Il completamento e l’integrazione della dotazione attuale di beni del Teatro, con l’acquisto di nuovi arredi, attrezzature e beni ritenuti utili o eventualmente necessari per il funzionamento del Teatro;
b) La sostituzione di beni, arredi ed attrezzature obsolete o non funzionanti, che si rendesse necessaria durante il rapporto di concessione.
c) La tinteggiatura triennale (ed a 30 giorni dallo scadere del rapporto contrattuale, dei vani adibiti a servizi igienici, camerini, spogliatoi, sala prove ed ammezzato);
d) La sostituzione periodica dei materiali di consumo (tra i vari materiali si intendono inclusi anche i cordaggi di scena). L’ultima sostituzione di detti materiali dovrà avvenire non prima di 60 gg. dallo scadere del rapporto contrattuale e non oltre la scadenza dello stesso.
4. Eventuali acquisti, dismissioni, variazioni o modifiche alla consistenza e alla dotazione di beni del Teatro che dovessero intervenire durante il rapporto di concessione verranno inventariati con l’aggiornamento del verbale di consegna;
5. Alla scadenza del rapporto di concessione, i beni di cui al comma 3 che costituiscono migliorie permanenti alla dotazione del teatro vengono acquisiti in proprietà dal Comune ed inventariati nel patrimonio del Teatro, senza alcun onere a carico del Comune. Qualora su detti beni vi siano diritti di terzi (es. leasing, noleggio, finanziamenti o forme rateali per l’acquisto, ecc.), il gestore si impegna a trasferirne gratuitamente la proprietà e la piena disponibilità al Comune, prima della scadenza del rapporto di concessione, liberandolo da qualsiasi onere di riscatto o di pagamento.
Art. 10. – SICUREZZA
1. Nell’ambito della gestione tecnica sono a carico del concessionario gli oneri e gli adempimenti per:
a) La gestione della sicurezza nel Teatro;
b) I controlli di funzionalità e di efficienza degli impianti tecnici e tecnologici, dei dispositivi per la prevenzione incendi e dei presidi di protezione del Teatro;
c) La gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
2. Nell’ambito della gestione della sicurezza nel Teatro, il concessionario deve provvedere:
▪ All’individuazione della figura di datore di lavoro, di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e di responsabile tecnico per la conduzione del Teatro;
▪ Alla conduzione e all’esercizio, a mezzo di personale tecnico qualificato e adeguatamente formato, degli impianti tecnici e tecnologici del Teatro;
▪ Agli interventi di manutenzione tecnica;
▪ Ai controlli e alle verifiche periodiche di funzionalità ed efficienza degli impianti e dei dispositivi di protezione, con le frequenze stabilite dalle norme tecniche vigenti o indicate dai produttori, fornitori e installatori;
▪ Alle registrazioni dei controlli e delle verifiche effettuate, con la tenuta di appositi registri di controllo;
▪ Alla individuazione dei rischi per la sicurezza e delle potenziali emergenze, con l’adozione di specifico documento di valutazione dei rischi (DVR);
▪ Alla definizione ed adozione di specifico Piano per la gestione delle emergenze;
▪ Alla costituzione e formazione della squadra di emergenza, con la frequenza ed il superamento dei corsi in materia di prevenzione incendi previsti dalle norme vigenti;
▪ All’adozione di tutte le misure organizzative dirette a prevenire pericoli per l’incolumità pubblica, del personale e dei soggetti che operano nel Teatro, prevedendo ed attuando opportune forme di
formazione ed informazione agli operatori ed ai terzi che utilizzano il Teatro;
▪ Agli adempimenti previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro dal d.lgs. 81/2008 e s.m.;
3. Il Comune coopera con il concessionario per l’attuazione di quanto indicato al punto precedente, mediante:
a) L’informazione sulle caratteristiche tecniche degli impianti tecnici e tecnologici e dei dispositivi di prevenzione e di protezione in dotazione al Teatro;
b) Il Documento Unico per la valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) ex art.26, D. Lgs. 81/2008, che costituisce parte integrante del presente contratto.
Art. 11 - RESPONSABILITÀ
1. Il concessionario è responsabile di eventuali danni, causati da negligenza o imperizia (sia propria che di operatori o di terzi con i quali abbia rapporti contrattuali o di obbligazione o che operino per suo conto), all’immobile e alle pertinenze del Teatro, alla sua dotazione tecnica, a beni o a persone.
2. Il concessionario deve adottare e attuare, nell’organizzazione e nella gestione del teatro, tutte le misure di informazione preventiva agli operatori ed ai soggetti che utilizzano la struttura in ordine alle precauzioni e norme di comportamento da seguire per prevenire ed evitare situazioni di pericolo o eventi dannosi per la sicurezza e l’incolumità del pubblico e degli operatori stessi.
3. Il concessionario ha la piena ed esclusiva responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi di buona gestione del Teatro, in particolare per i seguenti aspetti:
▪ La qualità dell’offerta artistica e culturale del Teatro;
▪ L’affluenza ed il gradimento del pubblico;
▪ I risultati economici di gestione;
Art. 12 – GARANZIE CONTRATTUALI E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il concessionario, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, ha preventivamente costituito la cauzione definitiva a favore del Comune di Cormons prevista dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016, per l’importo di € ……………… (……………
euro) pari al 10% del valore presunto della concessione, mediante polizza fideiussoria n°……… dd rilasciata dalla società di
assicurazioni …………………………
2. A garanzia degli obblighi di risarcimento di eventuali danni a beni e persone nell’esecuzione del contratto, il concessionario ha preventivamente stipulato polizza assicurativa globale (“All risk”) con la compagnia di assicurazione ……………..
3. Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative. L’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette polizze assicurative.
Art. 13 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. I servizi culturali e gestionali oggetto della concessione devono essere svolti direttamente dal concessionario. Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di decadenza dal rapporto di concessione. Possono essere affidati a terzi i servizi accessori e di supporto tecnico funzionali alla gestione del Teatro. Il concessionario indica nell’offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare a terzi. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del concessionario, che rimane responsabile nei confronti dell’Amministrazione concedente. Si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 174 del Decreto legislativo n.50/2016.
Art. 14 – PERSONALE
1. Il concessionario deve impiegare personale professionalmente qualificato, adeguatamente formato e con buone competenze ed
esperienza per il ruolo organizzativo assegnato nell’organizzazione per la gestione del Teatro.
2. Il concessionario comunica al Comune, all’avvio del servizio, l’elenco nominativo dei dipendenti impiegati con le mansioni assegnate e le eventuali variazioni nel corso della concessione.
3. Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge la prestazione oggetto della concessione. Il concessionario deve inoltre osservare, nei confronti del proprio personale e, se cooperativa, anche ai soci lavoratori, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti in materia di retribuzione ed essere in regola con le disposizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria.
Art. 15 - INADEMPIMENTI E PENALI
1. Nel caso di inadempimenti da parte del concessionario, il Comune potrà applicare una penale da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 per ogni inadempimento riguardante:
a) Ritardi nella rappresentazione degli spettacoli della stagione artistica;
b) La non realizzazione, anche parziale, del progetto per la gestione del teatro presentato in sede di gara;
c) Inadempimenti contrattuali o violazione delle norme vigenti da parte del concessionario;
d) Disservizi o sospensioni del servizio;
e) Danni al Comune o a terzi;
f) La qualità non soddisfacente del programma artistico o difformità dello stesso rispetto ai requisiti di qualità richiesti dal Comune;
L’importo della penale da applicare viene determinato dal Comune sulla base della gravità dell’inadempimento. Per l’applicazione della penale il Comune procede mediante contestazione scritta al concessionario, ed in contraddittorio con lo stesso.
A prescindere dall’applicazione della penale, il Comune si riserva il diritto di risoluzione anticipata del rapporto di concessione e l’esercizio di azioni di responsabilità nei confronti del concessionario.
Art. 16. - MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
1. Il concessionario ha l’obbligo di monitorare annualmente, attraverso idonei strumenti di monitoraggio e di customer satisfaction:
a) L’affluenza del pubblico e degli spettatori;
b) Il gradimento del pubblico per l’offerta artistica e culturale del Teatro;
c) La qualità percepita per i servizi resi dal gestore;
d) L’indice di utilizzo e di apertura del Teatro per le diverse attività rispetto alle sue potenzialità;
e) Il posizionamento del Teatro nell’ambito territoriale di riferimento e le sue prospettive di sviluppo;
f) Ogni altro elemento ed informazione ritenute utili per la valorizzazione del Teatro;
2. Il concessionario ha l’obbligo di rendicontare annualmente i risultati della gestione del Teatro, mediante la presentazione al Comune della seguente documentazione:
1) Relazione sull’attività svolta;
2) Consuntivo economico di gestione (con l’indicazione analitica dei costi e dei ricavi di gestione);
3) Ogni altra documentazione utile;
3. I documenti di cui ai punti precedenti vanno trasmessi al Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alle specificazioni utili alla loro comprensione e riguardanti i criteri ed i metodi utilizzati per la loro predisposizione.
Art. 17 - STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto di concessione viene stipulato mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante del Comune.
2. Tutti gli oneri e le spese relative alla stipula e registrazione del contratto di appalto sono a carico del gestore. Sono a carico del
concessionario i diritti di segreteria nella misura prevista dalle norme vigenti.
3. Ai fini fiscali il valore presunto complessivo della concessione viene stimato in € 900.000,00 (novecentomila,00) al netto di IVA.
4. Si chiede la registrazione del presente atto in misura fissa ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n°131.
Art. 18. - CONTROVERSIE
1. Non è ammesso il ricorso ad arbitrati per la definizione di eventuali controversie riguardanti l’esecuzione del contratto di concessione.
2. Eventuali controversie, non risolvibili in via negoziale tra le parti, sono demandate alla competenza del Foro di Gorizia.
Del presente contratto è stata data lettura alle parti che, trovatolo conforme alla loro volontà, lo hanno con me, ufficiale rogante, sottoscritto. Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia, su numero di fogli di carta legale, oltre agli allegati citati
nell’atto (che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non vengono materialmente allegati allo stesso.
Letto, confermato, sottoscritto
Per il Comune:
Il Responsabile del servizio –
Per il Concessionario:
Il Legale rappresentante
Il Segretario comunale rogante:
Dott
Per l’accettazione espressa, agli effetti dell’art.1341 del codice civile, si sottoscrivono le clausole contrattuali di cui agli artt.: 2.3 , 11, 15, 18
Per il Comune:
Il Responsabile del servizio –
Per il Concessionario:
Il Legale rappresentante
Il Segretario comunale rogante:
Dott