SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO TREPPI PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE
SCHEMA DI DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO TREPPI PER IL LANCIO DEL RUZZOLONE
AVVISO DI SELEZIONE PROT. N.
CODICE CIG. N.
Art. 1 (Oggetto e durata)
Costituisce oggetto della presente, l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale dei Treppi per il Lancio del ruzzolone sito in località Frandello di Coscogno, nonché di tutte le attrezzature in dotazione allo stesso e nel dettaglio costituito da:
• n° 9 piste di lancio
• n° 1 punto ristoro realizzato in struttura di legno prefabbricato
• n° 1 magazzino;
come da planimetrie allegate al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale.
Il contratto avrà una durata di anni 3 (tre), a decorrere presumibilmente dal 01.03.2019 (fino al 28.02.2022). L’Amministrazione potrà recedere anticipatamente dal contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, fatto salvo il preavviso di almeno un mese ed il pagamento delle prestazioni effettuate.
Il contratto potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni per egual periodo previo assenso da parte dell’affidatario, mediante adozione di apposito provvedimento amministrativo da parte del competente organo dell’Amministrazione Comunale.
Allo scadere del contratto e nel caso in cui l’Amministrazione comunale non abbia ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l’impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tale fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.
Art. 2 (Importo a base di gara)
L’importo presunto a base di gara, per l’affidamento della gestione è fissato in € 1.000,00 annuo, a carico dell’Amministrazione Comunale da versare all’affidatario con le seguenti modalità:
anno 2019 entro il 31.01.2020, in un’unica rata posticipata; anno 2020 entro il 31.01.2021, in un’unica rata posticipata; anno 2021 entro il 31.03.2022, in un’unica rata posticipata.
L’importo complessivo a base di gara, relativo al periodo 01.03.2019-28.02.2022 è di € 3.000,00.
Il valore stimato per i successivi tre anni, nel caso in cui il contratto sia rinnovato, è di € 3.000,00, per cui l’importo complessivo stimato dell’affidamento è di € 6.000,00.
I costi della sicurezza da interferenze sono nulli.
Art. 3 (Consegna degli impianti)
Gli impianti, comprensivi di tutte le attrezzature, vengono consegnati al affidatario nello stato in cui si trovano.
Dovrà comunque essere assicurato il funzionamento delle apparecchiature elettriche, idrauliche e meccaniche nel rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza.
Impianti e relative attrezzature potranno essere utilizzati esclusivamente in conformità alla loro destinazione ed al termine dell'affidamento, dovrà essere redatta dall'affidatario e verificata dal competente Servizio comunale apposita relazione attestante l'eventuale deperimento di beni a causa dell'uso.
Art. 4 (Custodia degli impianti)
L’affidatario è costituito custode del bene. Alla risoluzione del rapporto il bene stesso, complessivamente inteso come immobile e dotazione di altri cespiti e pertinenze, dovrà essere reso in condizioni di
conservazione compatibili con il normale deterioramento dovuto ad un corretto uso da parte degli utenti.
Art. 5
(Finalità e obiettivi della gestione della struttura)
Il Comune di Pavullo nel Frignano, nel proporre l’affidamento della gestione della struttura, si pone per la stessa i seguenti obiettivi:
a) garantire agli appassionati di questo sport, che tra l’altro risulta essere uno di quelli con il più alto numero di associati nel territorio comunale, la possibilità di fruire dell’impianto sportivo nel miglior modo possibile;
b) di diffondere la pratica di questo sport anche nei confronti dei più giovani, in quanto
favorisce il contatto con la natura, è praticabile da tutti e comunque fa parte della cultura sportiva e ricreativa del nostro territorio.
L’affidatario dovrà provvedere:
- all’apertura e alla chiusura dell'impianto esclusivamente secondo la programmazione di utilizzo predisposta ed approvata dall'Amministrazione Comunale relativamente allo svolgimento delle gare e di tutte le attività agonistiche e/o non agonistiche.
L'utilizzo in particolare delle piste all’interno della struttura dovrà avvenire esclusivamente secondo la programmazione che l’affidatario predisporrà annualmente e sottoporrà per l'approvazione all'Amministrazione comunale.
Altri eventuali utilizzi potranno di volta in volta essere autorizzati dall'Amministrazione comunale. Fermo restando la compatibilità con i calendari di utilizzo dell’affidatario, esso dovrà altresì consentire l’uso dell’impianto a gruppi, organizzazioni, enti, associazioni comunali ed extra-comunali, in primo luogo per gare di tiro della ruzzola autorizzate dalla FIGEST ed anche per manifestazioni differenti dal tiro del ruzzolone (quali, a titolo esemplificativo, iniziative organizzate dalle istituzioni scolastiche, ecc.) sempre che non comportino permanente alterazione dei luoghi.
- a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento presso l'impianto dell'attività sportiva in generale ed in modo particolare a sostegno di quella giovanile, promosse concordemente dall'Amministrazione Comunale, dalle Società sportive, dalle scuole.
Spetta al Comune concedere l'autorizzazione per manifestazioni anche a carattere extrasportivo.
L’affidatario è autorizzato ad esporre cartelli pubblicitari presso l’impianto sportivo oggetto del presente disciplinare, i cui contenuti dovranno essere preventivamente visionati dai funzionari dell’U.O. Sport Turismo e Tempo Libero. Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno introitati e trattenuti direttamente dall’affidatario, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).
Art. 6
(Soste annuali e interruzioni)
Eventuali interruzioni occasionali di attività dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale. La determinazione dell’agibilità dei campi di gara (piste) compete all’affidatario.
Art. 7 (Punto Ristoro)
L’affidatario dovrà gestire il seguente servizio aggiuntivo complementare ed accessorio
all’attività sportiva a servizio dei soli utenti, durante l’attività che si svolgerà all’interno della struttura: servizio di bar: il bar potrà aprire per tutto il tempo di svolgimento delle attività programmate dall’affidatario e durante lo svolgimento di attività programmate dall’Amministrazione Comunale previo accordo con lo stesso.
Art. 8 (Manutenzione e vigilanza)
Sono a carico dell’affidatario, che dovrà provvedervi a propria cura e spese:
a) tutti gli interventi ed oneri accessori previsti a carico del conduttore nella “Tabella ripartizione oneri accessori tra proprietario e conduttore predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma - Atti privati al n. C46286 in data 22.11.1994” per quanto riguarda gli edifici;
b) manutenzione, riparazione e sostituzione arredi, di parti deteriorate per l'uso, o degradati per vetustà;
c) alla pulizia di tutti gli spazi, compresi i servizi igienici, con relativa periodica disinfezione;
d) manutenzione ordinaria delle piste:
e) manutenzione verde: manutenzione di tutte le aree verdi di pertinenza dell'impianto, compresa decespugliazione;
f) vigilanza: servizio di vigilanza finalizzato ad impedire l'accesso agli impianti di persone non autorizzate;
g) tutte le utenze dell’impianto sportivo.
Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendosi per tali quelli previsti nella tabella citata, a carico del proprietario per quanto concerne gli edifici, ad eccezione di quelli imputabili ad un uso non consentito ed alla cattiva gestione e manutenzione ordinaria degli impianti e strutture.
Art. 9
(Obblighi particolari a carico del affidatario)
Interventi di manutenzione straordinaria non spettanti all’affidatario e da quest’ultimo effettuati senza preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale non saranno a nessun titolo indennizzabili e a tal fine il affidatario dovrà sottoscrivere apposita clausola di accettazione di tale condizione rinunciando contestualmente alle eventuali azioni previste dall’art. 2041 del C.C.
Art. 10
(Tariffe per l'utilizzo impianti e introiti derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni sportive)
Le tariffe, su base giornaliera, da praticarsi per l'uso dell'impianto saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale in accordo con l’affidatario. Tali tariffe resteranno di competenza dell'affidatario e saranno riscosse a cura e spese dello stesso.
L’affidatario dovrà rilasciare apposita ricevuta agli utilizzatori degli impianti attestante il pagamento della tariffa citata e tenere la documentazione relativa a tutti gli introiti effettuati a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
Gli introiti derivanti dall'eventuale svolgimento di manifestazioni sportive o di altra natura (biglietti di ingresso) spetteranno agli enti o alle società sportive organizzatrici, alle quali faranno carico tutti gli oneri fiscali tributari, ecc. derivanti da tali proventi.
Art. 11 (Rimborso spese annuale)
L'Amministrazione Comunale corrisponderà all’affidatario il rimborso spese annuo di € 1.000,00 (IVA compresa se dovuta). L’affidatario incasserà inoltre la tariffa giornaliera per l’uso dell’impianto, come meglio precisato al precedente articolo. Tale rimborso sarà erogato in un’unica soluzione a fine anno, previa presentazione di breve relazione sull’attività svolta durante l’anno (compresa di numero di giornate di apertura, manifestazioni organizzate, interventi eseguiti, e riepilogo entrate e uscite).
Art. 12
(Oneri per utenze, ecc.) Tutte le utenze a servizio dell’impianto sono a carico dell’affidatario. Sono a carico dell’affidatario le spese relative:
- tasse sulla pubblicità;
- ogni altra spesa, onere, imposta, tassa assimilabile a quelle citate.
L’affidatario si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche.
Art. 13 (Responsabilità)
Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario. L’affidatario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi, rispetto a se' e utilizzatori dell'impianto, derivanti dall'uso degli impianti.
L’affidatario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione.
Parimenti, poiché utilizzatrice come altre, l’affidatario risponde dei danni a persone e/o cose arrecati a causa di uso e/o comportamenti non corretti da parte dei propri iscritti, e delle responsabilità connesse alla propria struttura societaria.
Art. 14 (Cauzione definitiva)
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contenuti nel contratto, l’affidatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto una cauzione definitiva del 10% dell’importo del contratto, in uno dei modi previsti dalla legge.
Polizza RCT/O
Art. 15 (Assicurazioni)
Il Comune assume i rischi di responsabilità civile derivatigli dalla sua qualità di proprietario.
L’affidatario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e utilizzatori dell’impianto derivanti dall’uso degli impianti.
L’affidatario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall’attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l’esercizio dell’affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione.
L’affidatario, con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di
Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Pavullo) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente appalto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT/O) dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:
RCT: Euro 1.000.000,00 per sinistro, Euro 1.000.000,00 per persona Euro 500.000,00 per danni a cose (compresi animali e piante)
RCO: Euro 500.000,00 per sinistro ed Euro 500.000,00 per persona (solo in presenza di dipendenti) e dovrà prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande, anche distribuiti con macchine automatiche, se attività presenti;
uso e/o conduzione dei locali, strutture, beni mobili ed immobili, compresi aree verdi, alberi, piante, impianti, nonché utilizzo di macchinari, attrezzature loro consegnati e quant’altro di utile e necessario allo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto;
danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza e/o custodia e/o manutenzione; committenza di lavori e servizi;
danni a cose in consegna e/o custodia; danni a cose di terzi da incendio;
danni subiti e cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l’affidatario che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (soci, non soci, volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;
la responsabilità derivante dall’organizzazione, patrocinio di manifestazioni sportive e non;
la responsabilità civile derivante agli Assicurati dall’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in uso dal Comune di Pavullo sono assicurati a cura dell’Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che il Comune si impegna a mantenere efficace per tutta la durata del presente appalto la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti dell’affidatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.
L’affidatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune di Pavullo per danni a beni di proprietà dell’affidatario stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell’ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Pavullo per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze non esonerano l’affidatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, anche in ragione dell’applicazione di scoperti e/o franchigie sui contratti assicurativi.
Art. 16
(Inadempimenti e penalità – Risoluzione del contratto)
L’affidatario, nell’esecuzione della gestione di che trattasi, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio di gestione stesso.
In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario, lo stesso è tenuto a corrispondere all’Amministrazione le seguenti penalità:
Caratteristiche dell’inadempimento | Penalità | ||||
Mancata esecuzione o sospensione attività oggetto dell’affidamento | da | parte | dell’affidatario | delle | € 150,00 per ogni inadempienza accerta con le modalità sotto indicate; |
Svolgimento di attività non autorizzate dall’Amministrazione comunale, nell’ambito della gestione dell’impianto sportivo | € 150,00 per ogni inadempienza accerta con le modalità sotto indicate; |
Il pagamento delle penali avverrà mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento del corrispettivo dovuto all’affidatario.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale l’affidatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:
- qualora si verificassero da parte dell’affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell’affidatario;
- in caso di cessione dell’attività ad altri;
- in caso di subappalto non autorizzato;
per interruzione non motivata del servizio; per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che l’Amministrazione Comunale giudicherà non più sanzionabili, tramite le penali stabilite e quantificate come sopra.
L’Amministrazione Comunale può risolvere il contratto, tale risoluzione va comunicata all’affidatario con raccomandata R.R.
In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere:
- o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall’avviso di risoluzione alle stesse condizioni;
- oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all’affidatario.
E’ sempre comunque fatto salvo il diritto dal risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l’Amministrazione Comunale su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di alcun genere.
Il Comune di Pavullo nel Frignano si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà
essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi dal Comune di Pavullo nel Frignano.
Art. 17 (Pubblicità)
L’affidatario ha il diritto esclusivo di installare cartellonistica pubblicitaria all'interno dell'impianto per il periodo di validità del presente affidamento, i cui contenuti dovranno essere preventivamente visionati dai funzionari dell’U.O. Sport Tempo Libero e Turismo.
L’affidatario ha più precisamente la facoltà di esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie, effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, escludendo inoltre qualsiasi forma di propaganda a favori di partiti e movimenti politici e fatto salvo quanto disposto dalla legge 10/12/93 n. 515.
Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno introitati e trattenuti direttamente dall’affidatario, al quale faranno capo conseguentemente i relativi oneri previsti dalla legislazione italiana (Imposta Comunale sulla pubblicità, ecc.).
Nessuna responsabilità farà carico al Comune di Pavullo per eventuali manomissioni del materiale ad opera degli utenti o comunque di terzi.
In caso di realizzazione di contratti con ditte specializzate in tal senso, questi non dovranno avere una durata superiore a quella della concessione.
Art. 18
(Obblighi contrattuali, previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti) (Contabilità)
L’affidatario si obbliga sui propri dipendenti, a:
- osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivo nazionali di lavoro in vigore per il tempo e nella località dove si svolge la gestione;
- osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro; rimanendo esclusa qualsiasi responsabilità del concedente per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto e per qualsiasi risarcimento fosse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi durante la gestione.
- assicurare la corretta e trasparente tenuta della propria contabilità, dei libri contabili ecc.; L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e discrezione, di richiedere copia della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi citati, nonché di effettuare le verifiche o controlli ritenuti necessari.
Art. 19
(Recesso unilaterale dell’affidatario)
Qualora l’affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.
Art. 20
(Sub-appalto, cessione del contratto e cessioni,trasformazioni ecc. dell’affidatario)
E’ consentito nel rispetto delle norme vigenti in materia, ai sensi e secondo le modalità dell’art.118 D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni, il subappalto esclusivamente di attività accessorie quali ad esempio servizi di pulizia, custodia.
L’affidatario non potrà cedere in tutto o in parte la gestione del servizio ad altro soggetto, sotto la comminatoria della immediata decadenza dall'affidamento della gestione.
Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 116 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 relative alla cessione, trasformazione, fusione, scissione di azienda.
Art. 21
(Poteri ispettivi)
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare, a suo insindacabile giudizio, tutti i poteri ispettivi e di controllo sulla gestione dell'impianto ritenuti necessari per garantire un corretto utilizzo dello stesso.
Art. 22 (Norme applicabili)
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente disciplinare si intendono richiamate le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
Art. 23
(Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
L’affidatario dovrà a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 24 (Definizione delle controversie)
Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente appaltante e impresa aggiudicataria saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Modena.
Art.25 (Trattamento dei dati personali)
Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016/UE, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio. L’utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Pavullo nel Frignano.
Art. 26 (Elezione domicilio)
Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l’affidatario dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell’Amministrazione comunale.
Art. 27 (Spese)
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono per intero a carico dell’affidatario.
Art. 28
(Informazioni fornite dal committente al gestore ed appaltatori sui rischi presenti presso l’impianto sportivo “Treppi del Ruzzolone” di Coscogno secondo l’art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008)
La presente informativa viene redatta ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 che obbliga il committente, nel caso di affidamento di lavori, servizi o forniture ad “imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi” in luoghi di cui ha disponibilità giuridica, a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.
IMPIANTO SPORTIVO OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE:
• Treppi del Ruzzolone - loc. Il Frandello - Coscogno di PAVULLO n/F. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO:
L’impianto sportivo denominato “Treppi del Ruzzolone”, ubicato in località “Il Frandello” a Coscogno di Pavullo n/F, comprende i seguenti immobili:
• n. 9 piste in erba naturale adibite a lancio del ruzzolone, ognuna delimitata con staccionate in legno e reti metalliche plastificate; le piste sono state realizzate in un’area complessiva di circa 70.000 mq (il Comune di Pavullo n/F ha stipulato con i proprietari dei terreni un contratto di comodato d’uso);
• Un fabbricato principale ad uso bar - ristoro a servizio dell'impianto sportivo per il lancio del ruzzolone. La superficie interna è di 160 mq e comprende: la sala bar-ristorante, la cucina, i servizi igienici e due locali adibiti a dispensa. L’immobile comprende anche un’area esterna coperta, annessa al fabbricato, aperta ai lati; l’area è pavimentata ed è di 186 mq;
• Un piccolo fabbricato in legno usato come postazione microfonica e come magazzino-deposito di 20 mq.
DEFINIZIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA FRUIZIONE DELLL’IMPIANTO SPORTIVO “TREPPI DEL RUZZOLONE” ED IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE DA ADOTTARE:
La fruizione dell’impianto sportivo in oggetto può comportare l’esposizione ai seguenti rischi:
1. Rischio incendio, in particolare per presenza di deposito di GPL utilizzato per il riscaldamento dei locali;
2. Rischio elettrocuzione per eventuali anomalie nell’impianto elettrico;
3. Rischio infortunistico.
I rischi in oggetto vengono tenuti sotto controllo tramite le seguenti misure preventive e protettive:
1. Per quanto riguarda il rischio incendio, si precisa che nell’area cortiliva di pertinenza dell’impianto sportivo si trova un serbatoio di GPL soggetto al controllo dei Vigili del Fuoco, per il quale è stata rinnovata la conformità antincendio il 17.06.2014. La conformità antincendio del serbatoio in oggetto, con scadenza il 27.05.2019, dovrà essere rinnovata entro tale data.
Presso l’immobile è presente un congruo numero di attrezzature antincendio, sulla base delle norme vigenti, che sono evidenziate da apposita segnaletica e sottoposte a controllo semestrale da parte del Comune di Pavullo n/F. Si segnala l’esigenza di mantenere almeno un estintore a polvere presso le attrezzature che prevedono l’uso di fiamme libere durante la fase di preparazione dei pasti.
Per la prevenzione del rischio incendio occorre anche:
• utilizzare esclusivamente piani di cottura dotati di termocoppia;
• garantire idonee condizioni di esercizio che non rappresentino ulteriori fonti di rischio, in particolare imporre il divieto di fumo e non stoccare sostanze combustibili ed infiammabili in prossimità dei piani di cottura;
I piani di cottura risultano di proprietà dell’affidatario della gestione che si deve occupare di garantirne la sicurezza.
E’ presente la dichiarazione di conformità dell’impianto di distribuzione di GPL e dell’impianto idraulico a servizio del punto di ristoro. Il gestore, però, deve provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, in particolare dell’impianto di riscaldamento. il Comune di Pavullo n/F si occuperà degli interventi di manutenzione straordinaria;
2. Per quanto riguarda il rischio elettrocuzione, questo è molto contenuto, anche se mai completamente eliminabile, grazie alla conformità alle norme vigenti dell’impianto elettrico dell’immobile adibito a punto di ristoro ed alle verifiche periodiche, a cura del Comune di Pavullo n/F, effettuate all’impianto che permettono di evidenziare eventuali anomalie. Il gestore deve occuparsi degli adeguamenti all’impianto elettrico che rientrano nella manutenzione ordinaria, mentre il Comune di Pavullo n/F si occupa degli interventi di manutenzione straordinaria;
3. Per quanto riguarda il rischio infortunistico, le pavimentazioni interne e dell’area esterna coperta annessa al fabbricato del punto di ristoro sono in ceramica. Queste pavimentazioni non risultano scivolose, anche se potrebbero rappresentare un rischio di caduta per scivolamento se bagnate in caso di pioggia o di neve, soprattutto nella parte esterna.
Le attrezzature della cucina, che risultano di proprietà del gestore, possono essere fonte di rischio infortunistico legato ad ustioni, ferite, tagli, abrasioni.
EMERGENZA ED EVACUAZIONE CON IDENTIFICAZIONE DEGLI APPRONTAMENTI ANTINCENDIO PRESENTI:
Presso l’impianto sportivo sono presenti n. 3 estintori a polvere da 6 kg che possono essere integrati da un ulteriore estintore a polvere da 6 kg da collocare presso i piani di cottura.
Le vie di esodo sono evidenziate da segnaletica e dovranno essere mantenute sempre libere da materiali ingombranti.
Per quanto riguarda la capienza massima della sala bar-ristorante si segnala che dovranno essere presenti al massimo 25 persone, vista la presenza di una sola uscita con senso di apertura verso l’interno. Solo nel caso in cui l’uscita venga mantenuta completamente aperta, la capienza può essere aumentata.
IDENTIFICAZIONE DEGLI APPRONTAMENTI PER IL PRIMO SOCCORSO
Presso l’impianto sportivo dei Treppi del Ruzzolone l’affidatario del servizio di gestione dovrà avere a disposizione una cassetta di primo soccorso si sensi del D.M. 388/2003 che dovrà essere sempre raggiungibile agevolmente e la sua ubicazione dovrà essere evidenziata da segnaletica. Il gestore dovrà provvedere a verificare periodicamente l’idoneità del contenuto ed ad integrarlo.
COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
La società sportiva affidataria del servizio di gestione dell’impianto deve prevedere un proprio piano di emergenza e dotarsi di addetti antincendio e primo soccorso formati secondo le leggi vigenti. Dovrà, inoltre, garantire la presenza di un addetto formato all’uso del defibrillatore in occasione dell’attività sportiva, come previsto dalle leggi vigenti.
L’indicazione generale è che gli addetti alle emergenze abbiano sempre a disposizione il telefono cellulare per le chiamate di emergenza, in assenza dell’’apparecchio telefonico fisso.
In caso di incendio, l’addetto antincendio deciderà come intervenire: se si tratta di principio di incendio interverrà direttamente per lo spegnimento immediato con i mezzi a disposizione (estintori); se, invece, l’evento non è più controllabile, sarà necessario avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco digitando il 115.
Analogamente, in caso di emergenza pronto soccorso, se si tratta di infortunio od evento di lieve entità risolvibile con i mezzi a disposizione (cassetta di pronto soccorso) l’addetto al primo soccorso interverrà direttamente per riportare la situazione alla normalità; se l’emergenza non consente una risoluzione semplice ed immediata è necessario rivolgersi al Pronto Soccorso digitando il 118.
PREVENZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Presso l’impianto sportivo in oggetto si svolgeranno normalmente solo le attività dell’affidatario del servizio.
Possono operare presso i locali anche ditte appaltatrici di cui si avvale il Committente per alcuni servizi (es. controllo attrezzature antincendio, verifiche impianto elettrico) e in modo del tutto occasionale potranno essere presenti operai comunali. Nel caso di attività assimilabile a cantiere edile occorrerà ottemperare al titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In tutti i casi in cui si debbano svolgere lavori o attività che possano comportare rischi infortunistici o per la salute delle persone, si dovranno evitare o contenere il più possibile i suddetti rischi (es. vietando l’accesso alla zona, delimitando l’area interessata dall’intervento o svolgendo le attività in completa assenza di persone).
Nel caso si rilevino costi per la gestione della sicurezza da interferenza, verranno verificati e quantificati di volta in volta a seconda dell’attività e dei lavori svolti.
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