CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI BOSIO.
CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI XXXXX.
TRA
• l’AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 6 “ALESSANDRINO” di cui all’art. 2 della Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, con sede in Alessandria, Corso Xxxxxxxx Xxxxxx n. 95, in nome e per conto degli Enti che l’hanno costituita, in persona del suo Presidente pro-tempore, in qualità di legale rappresentante in forza dell’art. 9 della Convenzione, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Casale Monferrato il 15/09/1962, codice fiscale XXXXXX00X00X000X e del Direttore Generale dell’ATO 6, xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Gremisco il 22/01/1953, codice fiscale XXX XXX 00X00 X000X, autorizzati con Delibera della Conferenza dell’ATO6 n° 19/2010 in data 25/10/2010 alla stipula della presente Convenzione di gestione del servizio idrico integrato, domiciliati ai fini del presente atto presso l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino”, di seguito A.ato6,
• il COMUNE DI XXXXX con sede in Xxx Xxxxxxx X, Xxxxx (XX), in persona
del Sig. ………, nato a …… il …….. codice fiscale……….
in qualità di
Sindaco pro tempore
da una parte congiuntamente, di seguito concedenti
E
La SOCIETÀ “COMUNI RIUNITI BELFORTE MONFERRATO SRL” (di seguito
“Gestore”), come da atto redatto dal Notaio Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx di Casale Monferrato in data 11 Novembre 2005, rep. n° 63759 racc. n° 12104, con sede legale in Belforte Monferrato, Partita IVA e Codice Fiscale 02102300064, in persona di Xxxxxx Xxxxxx, in qualità di Presidente
PREMESSO:
• con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 36/04 del 2/12/2004 è stato approvato il modello organizzativo della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’ATO6, e disposto l’affidamento del servizio;
• ai sensi del comma quinto dell’art. 7 della L.R. 13/97, l'Autorità d'Ambito garantisce la gestione integrata dei servizi idrici individuando tra i gestori il soggetto che svolge i compiti e le funzioni di coordinamento del servizio, adottando opportune misure di organizzazione e integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata alla loro successiva e graduale aggregazione, al fine di realizzare ed attuare il modello di gestione dell’ATO6;
• che la Società Comuni riuniti Belforte Monferrato srl, è una società totalmente pubblica locale, controllata dai Comuni di Belforte, Lerma, Casaleggio Boiro, Fresonara e Xxxxx ed eroga direttamente l’insieme dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nel Comune di Xxxxx;
• che il Comune di Xxxxx con Deliberazione del Consiglio Comunale n. .. del
…….. ha deliberato l’approvazione dello schema di convenzione di gestione e relativi allegati nella forma predisposta ed approvata dall’ATO6;
• che il Comune di Xxxxx con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2009 aveva deliberato di proseguire direttamente la gestione del SII nella forma in house mediante gestione svolta dalla società Comuni Riuniti Belforte Monferrato s.r.l. di cui il medesimo Comune è socio e sulla quale esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
Vista la Legge Regionale n° 13 del 20.01.1997 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato e disciplina
delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche";
Vista la Convenzione Istitutiva dell’Autorità d’Ambito n° 6 “Alessandrino”, per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato approvata e sottoscritta da parte di tutti gli Enti Locali costituenti l’A.ato6;
…….
Vista la deliberazione della Conferenza dell’ATO n° 19/2010 in data 25/10/2010 con la quale è stato espresso il consenso al Comuni di Xxxxx alla gestione del tramite la Società “Comuni Riuniti Belforte Monferrato Srl”, disposto dal Comune medesimo.
il giorno dell’anno 2010, presso gli Uffici dell’Autorità d’Ambito n. 6
“Alessandrino”, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00 , xx Xxxxxxxxxxx
XX CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: TITOLO I°- DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 1 – Oggetto.
1. Il concedente affida in via esclusiva, ai sensi della Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 19/2010 in data 25/10/2010, l’erogazione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni di Xxxxx, al Gestore come in premessa individuato, che accetta, con decorrenza e per la durata nel prosieguo indicata, alle condizioni di cui alla presente Convenzione di gestione e nei relativi atti allegati, costituenti parti integranti e sostanziali della medesima.
2. Fermo quanto sopra, tutte le obbligazioni scaturenti dalla stipulazione del presente atto, nessuna esclusa, nell’attuale fase organizzativa sono da intendersi in capo al Gestore, che sarà, dunque, responsabile nei confronti dei Concedenti, degli Utenti, e degli Organismi preposti al controllo, del personale, dei terzi e nei
rapporti interni, del corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente atto, per quanto inerente la gestione.
3. Il presente atto definisce la gestione del Servizio Idrico Integrato, di seguito S.I.I., di cui al D.Leg. 3 aprile 2006, n° 152, Parte III, ed alla L.R. 20 gennaio 1997, n°13, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo o meno di reti differenziate, per usi industriali e per tutti gli altri usi, nonché di fognatura, collettamento e depurazione di acque reflue, dell’eventuale relativa riutilizzazione, del trattamento e/o conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo degli scarichi in pubbliche fognature. La gestione del S.I.I. è definita dalle normative comunitarie, statali, regionali e dalle direttive dell’A.ato6.
4. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, e che qui si intendono approvati e sottoscritti per piena ed incondizionata accettazione da parte del Gestore, individua gli affidatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del S.I.I., gli oneri e i relativi costi, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli.
5. L’A.ato6 esercita il controllo sul S.I.I. ed ha titolo ad ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle proprie funzioni.
6. La gestione si intende a rischio e pericolo del Gestore che è autorizzato a percepire dagli Utenti come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico unicamente le tariffe ed i corrispettivi successivamente indicati dal presente contratto e dai suoi allegati
7. Le parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale utilizzazione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni relative al S.I.I. per attività diverse da quelle strettamente attinenti il servizio medesimo non è contemplata dal presente
contratto e riceverà, nel caso, apposita regolamentazione in successivi atti.
Art. 2 - Piano Programma Xxxxx.
1. Il Programma di infrastrutturazione, il relativo piano economico-finanziario e la dinamica tariffaria, per l’erogazione del S.I.I. nel Comune di Xxxxx, approvato con la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 19/2010 in data 25/10/2010, Allegato A, parte integrante al presente atto, congiuntamente con il presente contratto e con i suoi allegati, costituisce lo strumento di programmazione del S.I.I. nei suddetti Comuni.
2. Il Gestore prende atto che nel Piano Programma Xxxxx, nel presente contratto e nei suoi allegati sono coerentemente individuati gli obiettivi qualitativi e quantitativi e le modalità di erogazione del S.I.I., le opere, gli impianti e gli interventi infrastrutturali utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.
3. Le previsioni del Piano Programma Xxxxx, anche a seguito delle verifiche previste negli articoli seguenti, potranno essere adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali, dell’evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi, nonché di fatti naturali od al momento imprevedibili. Tali variazioni potranno determinare l’eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del S.I.I. e della tariffa.
4. Il Gestore dovrà proporre in sede di revisione del Piano Programma Xxxxx, tutte le innovazioni utili al miglioramento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione del S.I.I. e/o capaci di produrre riduzioni dei costi finalizzati al contenimento tariffario.
5. Il Gestore è comunque tenuto in ogni caso ad adeguare le attività di cui al presente atto con le disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti; ove necessario il Gestore comunicherà all’A.ato6 la necessità di revisione del Piano Programma Xxxxx, determinata dall’applicazione di dette norme.
6. Il Gestore è direttamente responsabile degli adempimenti previsti nel Piano Programma Xxxxx, nel presente contratto e nei suoi allegati, sia in relazione alla realizzazione degli interventi programmati, sia in relazione al conseguimento degli standard del servizio previsti. Il Gestore non potrà in alcun caso accampare scusanti circa la mancata realizzazione di quanto previsto, sola eccezione sopravvenienze di cause di forza maggiore.
Art. 3 – Disciplinare tecnico della gestione.
1. Il Disciplinare tecnico della Gestione approvato dall’A.ato6, Allegato B, parte integrante al presente atto, definisce gli elementi caratteristici della gestione del S.I.I. nell’ATO6, esplicita gli standard del S.I.I., il sistema della loro valutazione, monitoraggio e controllo.
2. Le norme tecniche dell’allegato Disciplinare possono essere modificate e/o integrate da parte dell’A.ato6, sentito il Gestore, per meglio renderle rispondenti agli scopi; il Gestore si impegna ad ottemperare alle intervenute modificazioni/integrazioni.
Art. 4 – Destinatari del servizio.
I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio dei Comuni di Xxxxx, facenti parte dell’ATO6 “Alessandrino”, ivi comprese le attività produttive, e non domestiche in genere, di seguito chiamati Utenti, possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il S.I.I. secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l’osservanza del presente atto e delle normative comunitarie, statali, regionali
e delle direttive dell’A.ato6.
Art. 5 – Tariffa e condizioni di fornitura.
1. La tariffa costituisce il corrispettivo dell’erogazione del S.I.I. come precedentemente descritto, assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del Gestore considerate nell’arco di vigenza del Piano Programma Xxxxx.
2. Il Gestore, è tenuto a migliorare costantemente l’efficienza del servizio in relazione agli investimenti previsti nel Piano Programma Xxxxx; tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei costi operativi.
3. La Tariffa e la relativa dinamica definita nel Piano Programma Xxxxx, è applicata dal Gestore agli Utenti del S.I.I. dell’ATO6 sulla base dei consumi.
4. Il Regolamento d’utenza del S.I.I. approvato dall’A.ato6, Allegato D, parte integrante al presente atto, definisce le modalità e le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete da parte degli Utenti.
5. La tariffa media di gestione è stabilita, anno per anno, dal Piano Programma Xxxxx.
6. La tariffa media varia con l’applicazione della metodologia di cui al Disciplinare tecnico allegato, fatto salvo il limite massimo di incremento K, ed oltre il differenziale (in più o in meno) tra l’inflazione considerata nelle previsioni del Piano Programma Xxxxx, e l’inflazione programmata dal più recente DPEF.
7. Ferme restando le previsioni tariffarie del Piano Programma Xxxxx tariffa media, l’articolazione tariffaria per le varie tipologie d’utenza e per fasce di consumi é annualmente stabilita dalla Conferenza dell’A.ato6.
Art. 6 – Penalizzazioni tariffarie.
In caso di mancato raggiungimento dei livelli di servizio previsti, e/o in caso
di mancata od insufficiente realizzazione degli interventi programmati ed autorizzati, si potrà procedere con le modalità stabilite dal Disciplinare tecnico, ad applicare le penalità tariffarie previste. Resta convenuto che in ogni caso l’A.ato6 apporterà una variazione alle tariffe degli anni successivi, sulla base della verifica dell’effettivo capitale investito come risulta dal libro dei cespiti; sono fatte salve le ulteriori penalità per inadempienze previste a carico del Gestore nei successivi articoli del presente atto.
Art. 7 – Modalità di riscossione della tariffa.
1. La tariffa è riscossa, previa emissione di fattura con le modalità e la periodicità prevista nell’allegato Regolamento d’utenza del S.I.I.; ferma restando la sostanziale uniformità della modulistica della bolletta, è consentito anche un sistema di riscossione tariffaria articolato per aree territoriali svolto direttamente dai singoli produttori del servizio. Non è consentito comunque l’invio agli Utenti di più fatture separate per segmenti di servizio.
2. Ai sensi dell’articolo 156 comma 1 del D. Leg. 152/06 Parte III, qualora il servizio idrico sia gestito separatamente la tariffa del S.I.I. è riscossa dal gestore del servizio acquedotto che provvederà al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro trenta giorni dalla riscossione.
Art. 8 – Carta dei servizi e legittimazione degli Utenti.
1. Il Gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 29 aprile 1999, ad adottare e rendere pubblica agli Utenti, la Carta del Servizio Idrico Integrato, Allegato E, parte integrante del presente atto.
2. L’inadempimento alle prescrizioni indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato, costituisce inadempimento parziale del servizio e, ferme restando le penalità previste con il presente atto, gli Utenti possono ottenere il pagamento
della corrispondente penale.
3. Il Gestore si impegna a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta, il grado di soddisfazione degli Utenti, riferendo all’A.ato6 i risultati e le relative procedure.
4. Il Gestore è tenuto verso gli Utenti all’osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il S.I.I. stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n° 241; si impegnano a mantenere per tutta la durata del servizio Uffici di relazione col pubblico idonei a ricevere le richieste degli Utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità dell’erogazione del S.I.I. nonché sul rispetto da parte del Gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente. Il servizio dovrà essere garantito anche per via informatica.
5. Il Gestore si impegna a dare immediato corso alle denunzie di disservizio degli Utenti mantenendo il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, tenendo periodicamente informata l’A.ato6.
TITOLO II°– FUNZIONI DELL’ A.ATO6, CONTROLLO.
Art. 9 – Poteri dell’A.ato6.
1. L’A.ato6 determina gli indirizzi di gestione del S.I.I. con l’approvazione di Piani e Programmi e con l’emanazione di direttive, compie atti di ispezione, controllo, monitoraggio e vigilanza sulla gestione stessa.
2. Gli atti e le direttive dell’A.ato6 e relative modificazioni vincolano il Gestore, salva l’individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui al successivo articolo 22.
Art. 10 – Direttive ed atti di interpretazione.
1. L’A.ato6 può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o
integrare il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati e/o di Piani e Programmi.
2. Gli Uffici dell’A.ato6 possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione del S.I.I. e delle modalità di attuazione di Piani e Programmi, nell’ambito della Direttive stabilite dalla Conferenza dell’A.ato6.
Art. 11 – Funzioni di controllo dell’A.ato6.
1. L’A.ato6 esercita il controllo sull’erogazione del servizio e sull’attività del Gestore al fine di assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I., verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di servizio previsti e la puntuale ed idonea realizzazione degli investimenti, valutare l’andamento economico- finanziario della gestione e nel complesso verificare la corretta attuazione delle previsioni del Piano Programma Xxxxx, del presente contratto e dei suoi allegati.
2. Per lo svolgimento delle suddette funzioni l’A.ato6, sentito il Gestore, oltre a quanto determinato nel presente contratto e nei suoi allegati, potrà definire, integrare e modificare le procedure di rilevazione dei dati e delle informazioni periodiche.
Art. 12 – Modalità di controllo sull’erogazione del servizio.
1. L’A.ato6, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull’attuazione dei propri atti.
2. Il Gestore presenta all’A.ato6, entro il mese di ottobre dell’anno in corso una prima relazione sull’andamento delle gestioni ed entro il mese di giugno dell’anno successivo, il Rapporto Informativo sulla gestione dell’anno precedente, allegando i documenti espressamente richiesti ed esplicitati nel Disciplinare tecnico.
3. Nel Rapporto Informativo sono indicati anche i dati tecnici, economici e
statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento.
4. Per permettere il controllo della gestione, il Gestore è tenuto all’osservanza delle disposizioni dell’art. 9 del Metodo, ex D.M. LL.. PP. 01/08/96, e di quelle contenute nel presente contratto e nei suoi Allegati.
5. Per permettere l’applicazione del Metodo, ex D.M. LL. PP. 01/08/96, il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del servizio separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
6. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto dal Gestore in forma riclassificata secondo il D. Lgs. 9 aprile 1991 n°127.
7. Il Gestore, al fine della comparazione dei dati gestionali con le previsioni di Piano, dovrà altresì redigere il Conto economico caratteristico della gestione e lo stato patrimoniale sulla base della modellistica predisposta dall’A.ato6.
8. Il Gestore si impegna a consentire all’A.ato6, ovvero alle persone dalla stessa incaricate, anche senza preavviso, tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il S.I.I.
Art. 13 – Comunicazione dei dati sul servizio.
1. Il Gestore si impegna a comunicare all’A.ato6 tutti i dati e le informazioni di cui al presente atto ed ai suoi allegati, nei modi e nei termini ivi previsti. Il Gestore si impegna inoltre a comunicare all’A.ato6 ogni altra notizia e/o informazione che la medesima ritenga utile o necessaria per la miglior comprensione di ogni aspetto della gestione del S.I.I..
2. Il Gestore si impegna a rendere ai soggetti competenti le comunicazioni ai sensi dell’articolo 161 commi 1, 2 del D.Leg. 152/06 Parte III, nonché dell’articolo 11 della L.R. n°13/97, dandone copia all’A.ato6.
Art. 14 – Vigilanza sulla gestione.
1. L’A.ato6 può procedere ad ispezioni e ad ogni altro tipo di atto utile a verificare la gestione del servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del Gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
2. Il Gestore, si impegna a fornire ai Sindaci dei Comuni, o loro incaricati, nei quali eroga il servizio, tutte le informazioni dagli stessi richieste in ordine all’erogazione del S.I.I. agli Utenti del proprio territorio, nonché sullo stato manutentivo delle reti e degli impianti.
Art. 15 – Programma di infrastrutturazione.
1. Il Programma di infrastrutturazione previsto dal Piano Programma Xxxxx,
ha ad oggetto lo sviluppo e l’ammodernamento delle reti e degli impianti.
2. Il Gestore, garantisce le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutti gli interventi, i cui oneri sono previsti in tariffa, e che risultano dal Piano Programma Xxxxx.
3. Il Gestore, considerato lo stato delle reti e degli impianti e in rapporto con l’A.ato6, sottoporrà all’A.ato6 medesimo, entro il mese di novembre di ciascun anno, il programma degli investimenti per opere di infrastrutturazione per un importo pari a quello previsto nel Piano Programma Xxxxx. La Conferenza dell’A.ato6 provvederà alla sua approvazione entro il successivo mese di dicembre, ovvero potrà richiedere chiarimenti e/o modificazioni che dovranno
essere fornite dal Gestore entro dieci giorni. Decorso un mese dalla presentazione del Programma e/o dalla presentazione delle integrazioni richieste, il Programma stesso si intende approvato ed il Gestore potrà procedere alla predisposizione dei relativi progetti definitivi degli interventi. Tali progetti saranno sottoposti ad approvazione, tecnica ed economica, da parte dell’A.ato6. Successivamente il Gestore provvederà ad attivare le procedure, nei modi previsti dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, per la realizzazione degli interventi.
4. Gli importi finanziari relativi all’esecuzione dei lavori sostenuti dal Gestore per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Programma Xxxxx, ed autorizzati, rilevanti ai fini della tariffa sono esclusivamente gli esborsi sostenuti dal Gestore al netto dei ribassi d’asta, dell’IVA e di eventuali contributi pubblici.
6. Gli eventuali minori importi degli investimenti rispetto a quanto annualmente previsto nel Piano Programma v, saranno recuperati nella previsione degli investimenti a valere sull’anno successivo. Restano in ogni caso confermate le norme contemplate all’art. 6 del presente atto.
7. Eventuali maggiori investimenti rispetto a quanto annualmente previsto dal Piano Programma Xxxxx, non produrranno effetti sulla tariffa dell’anno successivo e saranno portati a credito sull’ammontare degli investimenti previsti negli anni successivi.
Art. 16 – Varianti al programma di infrastrutturazione.
1. L’A.ato6, sentito il Gestore, si riserva il diritto di variare il Programma di infrastrutturazione per adeguare il servizio a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti e/o per conseguire miglioramenti nell’erogazione del S.I.I.. In tal caso l’A.ato6 comunica al Gestore la variante, con le conseguenti variazioni al Piano economico-finanziario ed alle tariffe, nonché con le modifiche o le integrazioni degli
indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’A.ato6 indica anche al Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi previsti nella variante ed a produrre i piani esecutivi dettagliati entro il termine indicato dall’A.ato6, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest’ultima e decida di agire in sede giurisdizionale. L’eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica il Gestore per l’eventuale ritardo nell’esecuzione delle opere relative alla variante richiesta.
3. Il Gestore può presentare all’A.ato6 domanda di variante al Programma di infrastrutturazione per ottemperare ai nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi ovvero per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata, indicando le conseguenze sul Piano economico- finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
4. Le eventuali varianti proposte dal Gestore sono esaminate e decise dall’A.ato6 entro sei mesi. Nel caso dette varianti, a parità di investimenti e di standard del servizio, non comportino aumenti tariffari l’A.ato6 è tenuta a pronunciarsi entro tre mesi dalla presentazione della domanda di variante.
Nel caso di obblighi discendenti da previsioni normative che richiedano interventi in tempi più rapidi, l’A.ato6 è tenuto a decidere entro un mese dalla presentazione della proposta. Il decorso dei termini suddetti senza un provvedimento espresso dall’A.ato6 equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per tre mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio.
5. Nel caso in cui l’A.ato6 accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, notifica al Gestore la propria accettazione con riserva presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest’ultima proposta vale quanto indicato al precedente punto 2 del presente articolo.
TITOLO III°– OBBLIGHI, ONERI E LEGITTIMAZIONE DEL GESTORE.
Art. 17 – Obblighi di gestione.
1. Il Gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, le direttive e gli atti di interpretazione dell’A.ato6.
2. Il Gestore si obbliga al rispetto del Programma di infrastrutturazione garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico- finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alla realizzazione degli interventi secondo le vigenti normative.
3. Il Gestore è tenuto a collaborare con l’A.ato6, ed inoltre dovrà porre in essere, con carattere di ordinarietà, tutte le attività necessarie all’ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e progetti preliminari e quant’altro richiesto dagli Enti concedenti.
4. Il Gestore è tenuto a versare annualmente all’A.ato6 ed agli Enti locali dell’ATO6 un canone, come stabilito nei successivi punti 5, 6, 7, 8 del presente articolo; nel caso in cui lo stesso non ottemperi entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, si applicherà la previsione di cui al successivo art. 40, comma 2.
5. L’importo annuo del canone A.ato6, di spettanza dell’A.ato6 a copertura delle spese di funzionamento e di assolvimento dei propri compiti istituzionali è,
anno per anno, definito nel Piano d’Ambito e sarà rapportato al perimetro gestionale effettivo , e sarà corrisposto entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce.
6. L’importo annuo del canone di spettanza agli Enti locali di Xxxxx a copertura complessiva dei ratei dei mutui in essere, contratti dai medesimi Enti locali per la realizzazione di opere strettamente connesse al SII, previa verifica e ricognizione definitiva dell’importo dei medesimi ed effettivamente a carico degli stessi comuni, sarà determinato annualmente dall’A.ato6 e sarà direttamente corrisposto agli aventi titolo dal Gestore entro il mese di dicembre dell’anno cui si riferiscono.
7. L’importo annuo del canone perequativo agli altri Enti locali, è determinato dividendo l’importo della somma dei ratei dei mutui di cui al punto sopra per il numero di abitanti dell’ATO 6; il rateo medio pro capite così ottenuto, ridotto al 50% è moltiplicato per gli abitanti dei singoli Comuni; qualora il Comune non abbia contratto mutui, ovvero l’importo del rateo del mutuo da rimborsare sia inferiore alla somma come sopra calcolata, il medesimo viene comunque corrisposto (solo per Comuni e per segmenti di servizio effettivamente gestiti). Tale importo sarà determinato annualmente dall’A.ato6 e sarà direttamente corrisposto agli aventi titolo dal Gestore entro il mese di dicembre dell’anno cui si riferisce.
8. L’importo annuo del canone per le Comunità Montane, previsto dall’art. 8 comma 4 della Legge regionale 13/97, corrispondente al 3% del totale degli introiti tariffari complessivi, sarà determinato dall’A.ato6 a consuntivo e corrisposto all’A.ato6 medesima in un’unica soluzione entro il 31 luglio dell’anno successivo. Il contributo aggiuntivo da destinarsi alle Comunità Montane per l’infrastrutturazione dei servizi idrici nei territori delle medesime, corrispondente al 2% del totale degli introiti tariffari, resterà nella disponibilità del Gestore per la realizzazione diretta
degli interventi stessi nel Comune di Xxxxx. Tali interventi, su proposta delle Comunità Xxxxxxx, dovranno essere, anno per anno, concordati con l’ATO6, e dovranno essere rendicontati dal Gestore separatamente dagli altri investimenti previsti dal Piano Programma Xxxxx, e non produrranno effetti tariffari.
Art. 18 – Responsabilità del Gestore.
1. Il Gestore è responsabile del buon andamento della gestione del S.I.I. secondo le disposizioni del presente contratto e dei relativi allegati.
2. Il Gestore, nell’espletamento della gestione del S.I.I., è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto nonché da ogni altra disposizione di legge vigente in materia. Resta inteso che il Gestore è, altresì, vincolato alle eventuali modifiche legislative e regolamentari che potranno successivamente intervenire, fatti salvi gli eventuali adeguamenti tariffari.
3. Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione di tutte le opere afferenti al S.I.I., comprese quelle successivamente trasmesse al Gestore o realizzate direttamente dal medesimo.
4. Nell’espletamento della gestione del S.I.I., di cui al presente atto, il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.
Art. 19 – Esclusività del servizio.
1. Per la durata prevista dal presente atto il Gestore gode il diritto esclusivo di esercitare la gestione del S.I.I. nell’intero territorio del Comune di Xxxxx.
2. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla rete, nonché le operazioni di derivazione dalla conduttura stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.
Art. 20 – Controllo degli scarichi in pubbliche fognature.
1. Il Gestore, per quanto di sua competenza, esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature, definisce le necessarie norme tecniche con l’adozione di apposito Regolamento, approvato dall’ATO, ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Dell’esercizio dei compiti sopra indicati il Gestore risponderà direttamente ai terzi ed alle Autorità competenti secondo le norme vigenti.
Art. 21 – Oneri di servizio pubblico.
1. Il Gestore potrà opporsi agli atti dell’A.ato6 quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale, ovvero per eventuali aggravi economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi.
2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività imposte dall’A.ato6 al Gestore, che esulano dalla previsione del Piano Programma Xxxxx, dal presente contratto e dai suoi allegati, e che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione, ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.
3. L’opposizione presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall’A.ato6 entro il mese successivo, consentirà all’interessato di agire secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto.
Art. 22 – Beni destinati al S.I.I.
1. Al Gestore ha l’uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari e funzionali all’erogazione del S.I.I., secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed
in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.
2. Il Gestore garantisce l’efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venir meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto ed ai suoi allegati.
3. Il Gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di aver preso visione di tutto l’insieme dei beni afferenti la gestione del S.I.I. del Comune di Xxxxx, senza esclusione alcuna, e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. Tutti i contratti che saranno stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi dovranno includere una clausola che riservi al futuro gestore, eventualmente individuato dall’A.ato6, la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione anticipata del presente contratto.
Art. 23 – Inventario dei beni destinati al S.I.I.
1. Il Gestore tiene un registro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti alla gestione del S.I.I., annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.
2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all’A.ato6, anche per estratto.
3. Il Gestore deve provvedere alla redazione dell’inventario dei beni e delle immobilizzazioni, di cui ai precedenti commi, entro il termine di ventiquattro mesi dalla sottoscrizione del presente atto. Nei sei mesi successivi i contenuti dell’inventario saranno sottoposti a verifica in contraddittorio con l’A.ato6. A
conclusione della procedura di inventariazione il Gestore e l’A.ato6 si impegnano a controfirmare l’elenco definitivo dei beni, risultante dalla suddetta procedura. Il Gestore inoltre, entro il medesimo termine, si impegna a porre in atto tutte le procedure necessarie ed occorrenti per la costituzione e la piena operatività di un Sistema Cartografico Territoriale (SIT), accessibile alla consultazione dell’A.ato6, per la georeferenzazione di tutte le infrastrutture del SII, reti ed impianti, dell’intero ATO6.
Art. 24 – Modalità di conduzione delle opere e impianti.
1. Il Gestore, per l’intera durata del presente contratto e fino alla riconsegna dei beni afferenti il S.I.I., è responsabile della manutenzione dei beni suddetti, al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
2. Il Gestore è responsabile dell’adeguamento di tutti i beni afferenti la gestione del S.I.I., e di quelli successivamente realizzati, alle norme tecniche giuridiche di sicurezza di settore vigenti o emanate successivamente.
Art. 25 – Modalità di realizzazione di nuove opere e impianti.
1. Il Gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel Piano Programma Xxxxx.
2. Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere previste nel Piano Programma Xxxxx, è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche e di quanto stabilito dal presente contratto e dai suoi allegati.
3. Le opere realizzate con risorse proprie dal Gestore in esecuzione del Piano Programma Xxxxx, e dei suoi futuri aggiornamenti sono, dall’origine, vincolate all’uso pubblico esclusivo per l’erogazione del servizio idrico dell’Ente locale di Xxxxx, ai quali dovranno essere trasferite a titolo pieno e senza alcun
onere al termine del periodo di ammortamento, fatto salvo quanto previsto al successivo art.43.
4. E’ facoltà dell’Ente Locale interessato, con risorse proprie e previa stipula di apposita convenzione con il Gestore e con l’A.ato6, nei limiti delle previsioni del Piano Programma Xxxxx, realizzare direttamente, ovvero far realizzare dal Gestore medesimo, in tutto o in parte le opere di adeguamento del S.I.I. previste nel suddetto Piano.
5. Qualora i Comuni adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente, l’ATO6, sentita ai sensi del punto 8.4.10 del
D.P.C.M. 4/3/96, ne darà comunicazione anche al Gestore.
Art. 26 – Interventi previsti dal Piano Programma Xxxxx in corso di realizzazione.
1. Il Gestore potrà stipulare apposite convenzioni con i Comuni e/o con terzi che stanno realizzando interventi previsti dal Piano Programma Xxxxx, e che sono in corso di realizzazione.
2. Gli interventi, cui detti investimenti si riferiscono, potranno essere realizzati, ovvero essere portati a termine a cura e spese dei Comuni e/o soggetti terzi, i quali provvederanno alla gestione degli appalti, all’esecuzione dei lavori, etc. Le opere e/o gli impianti realizzati dovranno essere trasferiti in uso al Gestore una volta effettuato il collaudo.
Art. 27 – Interventi non previsti dal Piano Programma Xxxxx realizzati da soggetti diversi dal Gestore.
Le parti si danno reciprocamente atto che per gli interventi non previsti dal Piano Programma Xxxxx, che il Comune intenda realizzare, con proprie risorse, previa intesa con il Gestore e con l’ATO6, trova applicazione l’art. 157 del D. Leg.
152/06, Parte III.
Art. 28 – Riconsegna di opere ed impianti.
1. Fermo quanto previsto al successivo art. 43, comma 3, il Gestore consegnerà al gestore subentrante indicato dall’A.ato6, alla scadenza del presente contratto, o in ogni altro caso di anticipazione di detto termine, di risoluzione o di decadenza in esso previsto, le opere, gli impianti e le aree destinate alla gestione del S.I.I., comprese quelle opere ed impianti di cui non fosse stata terminata la realizzazione, in buono stato di conservazione e, per quelli in uso, in efficiente stato di funzionamento.
2. Qualora, per intervenute modificazioni delle situazioni originarie, un bene destinato all’esercizio del S.I.I. non risultasse in tal senso utilizzato od utilizzabile, esso dovrà essere restituito all’Ente proprietario in origine, previo parere dell’A.ato6.
Art. 29 – Strade e beni di proprietà degli Enti locali.
1. Gli Enti locali convenzionati, Comuni e Province, come stabilito nella Convenzione istitutiva dell’ATO6, autorizzano il Gestore, per la durata del presente atto, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per l’installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie e/o finalizzate all’effettuazione del S.I.I.
2. Il Gestore dovrà realizzare le suddette opere e/o interventi arrecando il minor disagio possibile e comunque provvedere al ripristino integrale dei siti e dei luoghi interessati dai lavori, a tal fine a garanzia dell’esatto adempimento dei ripristini, gli Enti locali potranno chiedere al Gestore idonee polizze fideiussorie. Art. 30 – Legittimazione del Gestore.
In caso di danni recati ai beni destinati alla gestione del S.I.I., il Gestore
provvede alla sollecita restituzione in efficienza di tali beni ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.
TITOLO IV°- QUALITA’ DEL S.I.I., TUTELA DEGLI UTENTI.
Art. 31 – Qualità del prodotto e del servizio.
1. Il Gestore si obbliga a conformare la propria attività a criteri di efficienza ed efficacia ed economicità nella gestione del S.I.I., osservando l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
2. I livelli minimi di qualità del S.I.I. garantiti dal Gestore agli Utenti sono quelli previsti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, punto 8, riportati nel Disciplinare tecnico allegato.
3. In caso di mancato raggiungimento di un livello di servizio si applicano le penalizzazioni previste dal presente contratto e dal Disciplinare tecnico allegato.
4. Il Gestore presta idonee garanzie assicurative tali da coprire i rischi derivanti dall’espletamento della gestione e comunque qualsiasi danno che possa essere causato all’A.ato6, agli Enti locali ed a terzi.
Art. 32 – Regolamento di utenza del S.I.I. Carta dei Servizi, altri Piani e Regolamenti.
1. Il Gestore prende atto che negli obblighi posti a suo carico rientrano l’adozione e la divulgazione agli Utenti, del Regolamento d’utenza del S.I.I. e della Carta dei Servizi, approvati dall’A.ato6.
2. Il Gestore dovrà conformare la sua attività di gestione in relazione ai Piani approvati dall’A.ato6 e/o che lo saranno successivamente, Piano di gestione delle interruzioni del servizio acquedotto, Piano di emergenza per la sicurezza del servizio collettamento e depurazione dei reflui, Piano di ricerca e riduzione delle perdite in rete.
3. Compete al Gestore la responsabilità in ordine agli adempimenti ed agli obblighi imposti in materia dal D. Lgs. N°626/94, compreso l’onere della redazione del manuale della sicurezza.
4. Compete inoltre al Gestore la responsabilità della predisposizione e dell’adozione di piani e sistemi di sicurezza e di eventuale presidio delle captazioni idriche, degli impianti e delle reti idropotabili al fine di prevenire e proteggere la risorsa e la sua distribuzione agli Utenti da possibili atti terroristici.
Art. 33 – Personale del Gestore.
1. Il Gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare ogni soggetto esecutore di attività del servizio, ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie e ad applicare per i propri dipendenti tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria.
2. Il Gestore si obbliga a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. È esclusa qualsiasi responsabilità dell’A.ato6, degli Amministratori e del Personale dipendente della medesima, nonché del Comune di Xxxxx, dei rispettivi Amministratori e Dipendenti, per infortuni che dovessero derivare dall’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività del Gestore.
4. Il Gestore si impegna ad assumere alle proprie dipendenze il personale già dipendente presso le gestioni attualmente in atto che, per qualsiasi causa, vengano a cessare ed a cui il Gestore medesimo subentri. Il passaggio del personale avviene secondo le modalità e le forme previste dalle vigenti normative.
TITOLO V°– RAPPORTO DI GESTIONE.
Art. 34 – Durata, modificazione e cessazione del rapporto.
1. Il presente atto, disciplinante la gestione del S.I.I. nell’ATO6, decorre dall’ 01/01/2011 e vale sino a tutto il 31/12/2022.
2. In caso di risoluzione anticipata del presente contratto ai sensi dei successivi articoli, il Gestore si obbliga a consentire il subentro del nuovo gestore nei modi e nei termini stabiliti dall’A.ato6.
Art. 35 – Garanzie della compagine sociale dei Gestori.
1. E’ sottoposta a preventivo gradimento e autorizzazione dell’A.ato6 ogni variazione degli assetti societari attuali del Gestore, dell’oggetto sociale, nonché qualsiasi modificazione del capitale sociale che riduca in assoluto ovvero proporzionalmente la partecipazione pubblica. Il gradimento dell’A.ato6 è vincolato sia alla verifica del permanere delle condizioni tecniche, economiche e finanziarie, nonché al permanere della natura delle proprietà e delle condizioni che sono state base dell’emanazione del presente atto. Il gradimento od il motivato diniego di gradimento deve essere espresso entro due mesi dalla data della formale richiesta.
2. Il mancato adempimento agli obblighi del presente articolo è motivo di risoluzione del contratto in danno del Gestore e con l’incameramento da parte dell’A.ato6 delle garanzie prestate dal Gestore.
Art. 36 – Continuità dell’erogazione del S.I.I.
1. Il Gestore, al fine di garantire la continuità dell’erogazione del S.I.I., si obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dal presente contratto e fino alla data di subentro del nuovo gestore che gli sarà comunicata dall’A.ato6, senza che da ciò gli derivi diritto alcuno ad indennità aggiuntive oltre quanto già previsto nel presente atto, salvo il riconoscimento delle quote tariffarie eventualmente maturate e non riscosse, relativamente all’avvenuto periodo di prosecuzione che saranno compensate dal gestore subentrante.
Art. 37 – Divieto di sub-concessione.
Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, è fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, parzialmente o totalmente, la gestione o segmenti della stessa, oggetto del presente atto, sotto pena dell’immediata risoluzione del medesimo, con tutte le conseguenze di legge e con l’incameramento da parte dell’A.ato6 delle garanzie prestate dal Gestore.
Art. 38 – Esecuzione ed esternalizzazione di attività del Gestore comprese nel S.I.I.
Il Gestore, per l’esecuzione di singole attività previste nella gestione del S.I.I., ovvero per la gestione di segmenti del medesimo sull’intero territorio o su parte di esso potrà, nei modi normativamente previsti, avvalersi di prestazioni di servizi svolte da soggetti partecipanti alla compagine sociale, ovvero procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità in ordine ai risultati attesi.
Art. 39 – Cauzione.
Il gestore ha costituito mediante polizza fideiussoria n …… rilasciata dalla
1.
……..in data apposita cauzione a garanzia degli obblighi assunti, a favore
del COMUNE di Xxxxx e dell’ATO6, escutibile a prima richiesta di importo pari al 2% della somma degli investimenti coperti da tariffa previsti nei primi cinque anni di Piano. Per gli anni successivi si provvederà all’adeguamento della cauzione
mediante integrazione della medesima su base delle previsioni degli investimenti.
2. Da detta garanzia fideiussoria i concedenti potranno prelevare l’ammontare degli importi del canone e delle penalità per inadempienze agli obblighi al presente contratto ed ai suoi allegati, eventualmente dovuti dal Gestore e non corrisposti nei termini previsti.
3. Il Gestore dovrà reintegrare la garanzia fideiussoria in misura pari alle somme prelevate entro trenta giorni dalla comunicazione scritta dell’A.ato6, pena la risoluzione di diritto ed in danno del Gestore del presente contratto decorsi due mesi dalla messa in mora senza esito.
Art. 40 – Inadempimenti e penali.
1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive dell’A.ato6 sono contestati per iscritto al Gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle eventuali giustificazioni.
2. Il Gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato nella comunicazione dell’A.ato6, le irregolarità che quest’ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente contratto e dei suoi allegati.
3. La presentazione di eventuali giustificazioni ovvero di ricorsi non fanno venire meno l’obbligo del Gestore alla esecuzione delle attività richieste dall’A.ato6 in attuazione del precedente comma, né in nessun caso, l’obbligo di garantire la continuità di servizio.
4. Salvo il risarcimento dell’ulteriore maggiore danno, e fatte salve le penali previste per le varie fattispecie nell’allegato Disciplinare tecnico, il Gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale, stabilita pari allo 0,02% del fatturato previsto dal Piano Programma Xxxxx, per ogni mese o frazione di esso di ritardo, non giustificato, nell’adempimento degli atti deliberati dalla Conferenza dell’A.ato6.
5. Le penalità previste dal presente articolo, nonché dal Disciplinare tecnico, possono essere applicate dall’A.ato6, trascorso un mese dalla notificazione della penale stessa al Gestore, desumendole direttamente dal deposito cauzionale, che il Gestore dovrà reintegrare secondo quanto stabilito all’art. 40 del presente contratto.
6. Restano fermi i diritti degli Utenti di ottenere i pagamenti dei risarcimenti e delle penali per l’inottemperanza del Gestore a quanto previsto dalla Carta del servizio.
Art. 41 – Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria.
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali attenuanti e vengano compromesse la continuità del S.I.I., l’igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, l’A.ato6 potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l’A.ato6 contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell’inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza.
Art. 42 – Risoluzione.
Qualsiasi inadempienza del Gestore venga accertata dall’A.ato6 e qualora la stessa venga ritenuta di rilevante gravità, l’A.ato6 si riserva di risolvere il presente contratto ove il Gestore non adempia alla preventiva diffida ai sensi dell’art.1454 c.c.
Art. 43 – Cessazione del rapporto, riscatto.
1. L’A.ato6 potrà riscattare il servizio prima della scadenza prevista dal presente contratto.
2. Il riscatto comporta la restituzione di tutti i beni afferenti il S.I.I. in uso al Gestore, nonché degli altri beni successivamente pervenuti o realizzati dal Gestore stesso e funzionali all’espletamento del S.I.I. (beni mobili ed immobili).
3. Nel caso di riscatto anticipato, ovvero di cessazione del presente rapporto, spetta al Gestore un’ indennità nei limiti indicati al comma successivo.
4. Si conviene espressamente che l’indennità è pari al solo capitale effettivamente apportato dal Gestore dedotti gli ammortamenti effettuati fino al momento del trasferimento delle opere stesse, che verrà corrisposto dal gestore subentrante. Il gestore subentrante recupererà tali importi sulle future tariffe.
5. Il ritardo nel pagamento dell’indennità, definita ai sensi del precedente comma, darà luogo a interessi secondo il tasso di sconto BCE a carico del gestore subentrante.
6. Si conviene espressamente che resta esclusa qualsivoglia valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto.
7. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del S.I.I. espletandolo con la massima diligenza e nel rispetto degli obblighi del presente contratto e dei suoi allegati, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la
gestione sia svolta da altri.
8. Fermo restando quanto sopra stabilito, alla cessazione del rapporto i contratti d’utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza ulteriori oneri o corrispettivi, diversi da quanto previsto al precedente punto 4, all’A.ato6 o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione e comunque in condizioni idonee all’uso cui sono destinati ed al buon funzionamento del servizio.
Art. 44 – Recesso.
È escluso il recesso ad nutum del Gestore.
Art. 45 –Obbligazione particolare del Gestore
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’A.ato6 ed il Gestore, in dipendenza del presente contratto e dei suoi allegati, non sospende le obbligazioni assunte con il presente atto, ed in particolare l’obbligo del Gestore ad assicurare la continuità nell’erogazione del S.I.I.
TITOLO VI°– NORME FINALI.
Art. 46 – Coordinamento delle gestioni.
1. l’A.ato6 potrà definire, oltre a quanto già espressamente previsto nel presente atto e nei suoi allegati, con apposite direttive le linee generali per il coordinamento della pluralità di produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell’erogazione del servizio all’utenza.
2. Il Gestore, si impegna ad assumere l’onere del coordinamento favorendo ogni forma di collaborazione tra tutti i produttori del servizio al fine di assicurare una gestione del S.I.I. improntata a metodologie di integrazione.
3. L’obbligo allo svolgimento coordinato dell’attività di gestione sarà esteso
dall’ATO6 a tutti i soggetti che a vario titolo erogano la gestione del S.I.I. nell’Ambito, ivi inclusi i soggetti salvaguardati di cui alla Deliberazione ATO6 n° 36/01 in data 22/10/2001.
Art. 47 – Imposte e tasse.
1. Saranno a carico del Gestore tutte le imposte, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato o dalla Regione, secondo le previsioni di legge vigenti.
2. Sono, altresì, a carico del Gestore le eventuali spese relative alla stipula del presente contratto.
Art. 48 – Disposizione fiscale.
Il canone di cui all’art. 17 non è soggetto ad IVA, salva successiva diversa previsione normativa.
Art. 49 – Rinvio alla normativa.
Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno espresso riferimento alla normativa vigente in materia. Ogni riferimento al Piano d’Ambito si riferisce al più recente documento di programmazione approvato dall’ATO6.
Art. 50 – Interpretazione del contratto e dei suoi allegati.
In caso di discordanze tra il Piano Programma Xxxxx ed il presente contratto e i suoi allegati, si conviene espressamente che prevarrà la disposizione più favorevole all’A.ato6, agli Enti locali e agli Utenti.
Art. 51 – Esclusione espressa di responsabilità dell’A.ato6.
Il Gestore, secondo quanto previsto all’art. 56 del presente atto, è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli Utenti, verso gli Organismi preposti al controllo e verso terzi per ogni aspetto della gestione del S.I.I., nessuno escluso, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti
di controllo o vigilanza dell’A.ato6, sollevando quest’ultima, i suoi Amministratori ed il Personale dipendente dalla medesima, nonché gli Enti Locali costituenti l’ATO6, ed i rispettivi Amministratori da ogni responsabilità.
Art. 52 – Cause di forza maggiore.
Il Gestore non sarà considerato inadempiente alle obbligazioni di cui al presente atto qualora l’adempimento sia reso impossibile da circostanze di forza maggiore, comunicate dal Gestore ed accertate e riconosciute dall’A.ato6. Per cause di forza maggiore si intende qualunque fatto o circostanza non prevedibile, che sia fuori dal controllo del Gestore e che non sia in alcun modo imputabile a colpa o negligenza del medesimo, tale da rendere impossibile e/o estremamente difficoltoso l’adempimento degli obblighi assunti con il presente atto. L’inadempimento o il ritardo nell’adempimento saranno giustificati esclusivamente per tutta la durata dell’evento di forza maggiore. Tutte le normali attività e gli adempimenti sospesi o interrotti ai sensi del presente articolo dovranno essere ripresi non appena sia cessata la causa di forza maggiore.
Art. 53 – Altri servizi svolti dal Gestore.
Il Gestore, qualora economicamente vantaggioso e previa autorizzazione dell’A.ato6, può assumere la gestione di ulteriori servizi non ricompresi tra quelli affidati con il presente atto, ma connessi od accessori, anche per conto di terzi, purché dette attività non pregiudichino l’ottimale svolgimento del S.I.I., ovvero possano determinare maggiori oneri per gli utenti. I proventi derivanti dalla suddetta attività dovranno essere inclusi nel conto economico.
Art. 54 – Commissione tecnica consultiva paritetica tra A.ato6 e Gestore.
1. Per l’esame e la valutazione, in linea tecnica, della complessità dei problemi organizzativi e gestionali, nonché per il monitoraggio dell’andamento delle
variabili gestionali con riguardo alle previsioni del Piano d’Ambito, ed inoltre per l’esame di controversie che dovessero sorgere in merito al rispetto delle clausole del presente contratto, è costituita una Commissione tecnica consultiva paritetica tra A.ato6 e Gestore. La Commissione, con periodicità non superiore al bimestre, verificherà l’andamento effettivo della gestione con riguardo alle previsioni, evidenziando eventuali scostamenti, fattori di criticità, problematiche insorgenti non contemplate dal presente atto, controversie, ecc… In caso di acclarati scostamenti dell’andamento della gestione rispetto alle previsioni, ed anche in ogni altro caso ritenuto opportuno, potrà proporre alla Conferenza dell’ATO6 gli adeguamenti ritenuti necessari. Qualora la Conferenza dell’ATO6 non ritenga di accogliere, in tutto o in parte, le proposte formulate, il Gestore dovranno comunque ottemperare a quanto originariamente previsto, salva facoltà di ricorso.
Art. 55 – Fondo di solidarietà.
1. L’A.ato6 ed il Gestore si impegnano a costituire un fondo di solidarietà da destinarsi ad attività senza scopo di lucro per la realizzazione di interventi nel settore delle infrastrutture idriche in Paesi del Terzo Mondo. Tale fondo sarà costituito:
• dallo 0,5% degli introiti tariffari del Gestore che il medesimo verserà all’A.ato6;
• da risorse messe a disposizione dall’A.ato6, annualmente definite in sede di bilancio;
• da eventuali contributi di altri soggetti pubblici e/o privati;
Tali fondi saranno introitati dall’A.ato6 e gestiti da un Comitato di garanzia.
*****
Il presente atto, che sarà registrato in caso d’uso, consta di pagine -- dattiloscritte, oltre i seguenti allegati:
Allegato A:
Piano Programma Xxxxx, approvato con la Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 19/2010 in data 25/10/2010, di fogli 1 siglato su ogni pagina; Allegato B:
Disciplinare tecnico nella gestione, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 36/2004 in data 02/12/2004, di fogli 12 siglato su ogni pagina; Allegato D:
Regolamento d’utenza, approvato con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n°10/2006 del 20/04/2006, di fogli 12 siglato su ogni pagina;
Allegato E:
Carta dei Servizi Idrici dell’ATO6. approvata con Deliberazione della Conferenza dell’A.ato6 n° 36/2004 in data 2/12/2004, di fogli 12 siglato su ogni pagina;
è firmato dai contraenti e siglato dai medesimi su ogni foglio, ed è redatto in quattro originali, uno consegnato al Gestore e gli altri da conservarsi presso gli Uffici dell’A.ato6, del Comune di Xxxxx;
Comuni riuniti Belforte Monferrato srl
Comune di Xxxxx
Il Direttore Generale dell’A.ato.6
Il Presidente dell’A.ato6
Il Gestore, presa attenta visione di quanto precede dichiara di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli 6, 9, 10, 14, 17, 18, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50,
51 del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Comuni riuniti Belforte Monferrato srl