REGIONE UMBRIA
Cod. DX07140050
REGIONE UMBRIA
Modulo M/3
OGGETTO:
LINEE GUIDA OPERATIVE VINCOLANTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTI SENSI REG. CE 853/2004 E PROCEDURE RELATIVE. SICUREZZA ALIMENTARE REGIONE UMBRIA.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
presenti | assenti |
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02/04/2007 n. 510 .
XXXXXXXXXX XXXXX XXXX Presidente XXXXXXXXXX XXXXX Vice Presidente
XXXXXXX XXXXXXXX Assessore
XXXXXXXXXXX XXXXX Xxxxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXX Xxxxxxxxx
XXXXX XXXXX Xxxxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXX Xxxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX Assessore
XXXX XXXXXXXX Xxxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX Assessore
Presidente : XXXXXXXXXX XXXXX XXXX Xxxxxxxx : XXXX XXXXXXXX
Direttore: DI XXXXXX XXXXX
Segretario Verbalizzante : XXXXXXX XXXXX
Esecutiva dal 16/04/2007
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali;
Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell’art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di approvare le “ Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE 853/2004 e procedure relative – Sicurezza Alimentare Regione Umbria“, allegate al presente atto, che ne diventano parte integrante e sostanziale;
3) di abrogare conseguentemente quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n.2944 del 5 aprile 2006 “Sicurezza alimentare Regione Umbria – Riconoscimento stabilimenti periodo transitorio (fino al completamento dell’adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari)”;
4) di considerare decaduto quanto disposto dalla D.G.R. n. 6118 del 28 luglio 1994 “Decreto Legislativo n. 286 del 18.4.1994 “Attuazione delle direttive 91/497 e 91/498 CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sui mercati di carni fresche- note esplicative”, e dalla D.G.R. n. 3943 del 10 luglio 1998 “ Linee guida in materia di applicazione del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495. Riconoscimento di stabilimenti a capacità limitata”, visto che il Reg. CE 853/2004 prevede una sola tipologia di impianti;
5) di stabilire che, qualora in uno stabilimento di lavorazione di prodotti di origine animale, riconosciuto o in corso di riconoscimento ai sensi del Reg.CE 853/2004, si effettuino anche lavorazioni di prodotti di origine vegetale ai sensi del Reg. CE 852/2004, fatte salve le specifiche competenze in materia, l’atto di riconoscimento, rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004, comprenda anche le produzioni vegetali;
6) di stabilire che le sospensioni di attività (totale o parziale) in uno stabilimento riconosciuto possa essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso, e che la riattivazione dell’attività, entro il tempo massimo previsto, debba essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del competente Veterinario Ufficiale circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti e la conseguente comunicazione preventiva alla Regione;
7) di stabilire che, entro 15 giorni dal rilascio dell’atto di riconoscimento ad uno stabilimento, il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente formalizzi al Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali la nomina del Veterinario ufficiale;
8) di stabilire l’esecutività effettiva di quanto disposto dal presente atto a partire dal 23 aprile 2007;
9) di dare mandato al Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;
10)di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL DIRETTORE: DI XXXXXX XXXXX
IL PRESIDENTE: XXXXXXXXXX XXXXX XXXX
IL RELATORE: XXXX XXXXXXXX
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: XXXXXXX XXXXX
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE 853/2004 e procedure relative – Sicurezza Alimentare Regione Umbria
Il 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore su tutto il territorio comunitario le norme del cosiddetto “pacchetto igiene”, costituito inizialmente da quattro Regolamenti, di cui due relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti ( Regolamento n. 852 e Regolamento n. 853 del 29 aprile 2004), e due (Regolamento n.854 e Regolamento n. 882 del 29 aprile 2004) relativi alle modalità di controllo da parte delle Autorità Competenti, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari ( Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 226 del 25 giugno 2004).
Inoltre per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori lungo tutta filiera alimentare, come già previsto dal Libro bianco del 12 gennaio 2000 e dal Reg. 178 del 28 gennaio 2002, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Reg. n. 183 del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 35 del 2 febbraio 2005).
Il nuovo quadro normativo è stato quindi integrato da altri quattro Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2005, n. 2073 “ sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”, n. 2074 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’organizzazione dei controlli ufficiali, a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n, 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, n. 2075 “che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e n. 2076 “che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”, ( Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 338 del 22 dicembre 2005).
Successivamente il “pacchetto igiene” è stato ulteriormente integrato dai Regolamenti CE n. 1662/2006, n. 1663/2006, n. 1664/2006, n. 1665/2006 e n. 1666/2006 del 6
novembre 2006, nonché dalle Decisioni della Commissione n. 2006/765/CE n. 2006/766/CE n. 2006/767/CE del 6 novembre 2006 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 320 del 18 novembre 2006).
La direttiva 2004/41 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ha altresì abrogato alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 157 del 30 aprile 2004) e la relativa normativa nazionale definita “a carattere verticale”.
Alla luce di quanto sopra, le Regioni e le Province Autonome hanno ritenuto opportuno fornire agli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all’applicazione sia del Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, sia del Regolamento 853/2004 CE del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Sono stati altresì precisati alcuni aspetti di detti Regolamenti che danno facoltà
agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.
Pertanto, nel corso di riunioni che si sono tenute nell’ambito della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, coordinate dal Dott. Guaitini, con la partecipazione di rappresentanti dei Servizi Medici e Veterinari di tutte le Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con il Ministero della Salute, e sentite le Associazioni di categoria, sono state predisposte due Linee guida applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004.
Nel medesimo ambito della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, gli stessi rappresentanti dei Servizi Medici e Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome concordavano nel sollecitare il Ministero della Salute (di cui sono presenti agli incontri alcuni Funzionari), per la definizione urgente della materia sanzionatoria in relazione all’intero “Pacchetto Igiene”, essendo legalmente non possibile, tra l’altro, oltre che irrazionale, procedere in tal senso in via autonoma a livello regionale. Concordavano altresì, nell’applicare, provvisoriamente, in caso di tali violazioni, le sanzioni previste dall’art. 17 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962, norma tuttora non abrogata e non risultando tale articolo in contrasto con lo stesso “pacchetto Igiene”.
Scopo dei documenti è quello di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli Organi di controllo del S.S.N. un utile ed omogeneo strumento operativo in considerazione anche della possibilità , concessa dai Regolamenti stessi, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare , disposizioni particolari per adattare alle singole realtà nazionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria .
Con D.G.R. n.1718 del 18 ottobre 2005 “Linee guida in materia di applicazione del Regolamento (CE) n.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi” successivamente integrata dalla Determinazione Dirigenziale n.813 dell’8 febbraio 2006 “D.G.R. n.1718/05 “Linee guida vincolanti in materia di applicazione del Reg.(CE) n.183/2005 del 12/1/2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi” - Modifiche ed integrazioni”, sono state fornite indicazioni applicative nel settore mangimistico.
Il 9 febbraio 2006, con Accordi di repertorio n 2470 e n. 2477, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, venivano sancite le intesa sulle “Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari” e sulle “ Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti di origine animale”, recepite in Umbria con D.G.R. n.
295 del 22 febbraio 2006 ”Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza Alimentare Regione Umbria”;
Il Ministero della Salute, Uffici II e IX del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, e Ufficio IV della Direzione del Sistema Informativo, ha disposto l’adeguamento del Sistema SINTESI (che gestisce l’anagrafe degli stabilimenti nazionali attribuendo ad essi i numeri di riconoscimento ai sensi della normativa “a carattere verticale”), ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852 e 853/2004/CE del 29 aprile 2004, tenendo, ovviamente , conto di quanto previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5 “Specifiche tecniche in
relazione alla lista principale delle liste e le liste degli stabilimenti alimentari approvate dalla UE”, che prevede, tra l’altro, definendone le modalità, l’assegnazione di un numero, “Approval number” ( costituito da codice U.E, da codice Nazionale, da codice Regionale e da codice progressivo), unico per ciascun stabilimento.
Per tale adeguamento (che si propone, tra l’altro, l’integrazione di SINTESI STABILIMENTI e del PORTALE IMPRESE), è stato costituito presso il Ministero della Salute uno specifico Gruppo di Lavoro, con la partecipazione di funzionari ministeriali, di professionisti informatici della Ditta ALMAVIVA (ex Finsiel) che gestisce SINTESI e di rappresentanti di alcune Regioni e Province Autonome ( Xxxxxx Xxxxxxx, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Umbria, (Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx). Si è previsto, tra l’altro, l’inserimento nello stesso sistema SINTESI della materia relativa al Regolamento (CE) n.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.
La proposta di progetto di conversione dell’anagrafe esistente, per il quale sono stati previsti tre successive fasi operative, elaborato dal Gruppo di lavoro, è stato presentata e discussa con le Associazioni di Categoria in riunioni che si sono tenute presso il Ministero della Salute il 22 febbraio e il 25 maggio 2006 (verbali inviati dal Ministero della Salute con lettere prot.13735/P del 3.04.2006 e del 25.05.2006) ed approvata, nel corso delle tre fasi intermedie, dalla Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare.
Tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori e dei tempi previsti per l’adeguamento del sistema SINTESI agli standard comunitari, garantendo, al contempo, la conservazione del patrimonio di dati ed informazioni degli stabilimenti riconosciuti in applicazione della normativa nazionale “a carattere verticale”, in base ai quali il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e le Province Autonome, ha previsto la gestione di un periodo transitorio, finalizzato a garantire comunque il rilascio di numeri di riconoscimento agli stabilimenti che ne facessero richiesta, evitando così interruzioni e/o sospensioni di attività, pur assicurando i livelli igienici-sanitari previsti.
In Umbria, limitatamente alla durata di detto periodo transitorio e fino al completamento dell’adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari, il Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e i Sociali, con Determinazione Dirigenziale n.2944 del 5 aprile 2006 “Sicurezza alimentare Regione Umbria – Riconoscimento stabilimenti periodo transitorio (fino al completamento dell’adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari)” ha previsto l’assegnazione di numeri di riconoscimento per quelle attività di cui al Regolamento 853/2004/CE (non contemplate dalla normativa “a carattere verticale”), secondo la seguente codifica regionale: codice Regionale - codice progressivo.
E’ stato previsto che tale numero di riconoscimento, avente la funzione di consentire l’attività agli stabilimenti che ne facessero richiesta, a validità temporanea, venisse sostituito dall’ “Approval number” (previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5), rilasciato dal Sistema SINTESI ad adeguamento ultimato. E’ stata prevista, ovviamente, la tempestiva comunicazione al Ministero della Salute dei numeri di riconoscimento assegnati, unitamente ai dati del relativo stabilimento, al fine di consentirne l’inserimento nell’anagrafe degli stabilimenti nonché l’abbinamento all’ “Approval number”.
Sono state altresì confermate le tariffe previste per i riconoscimenti nonchè le modalità di pagamento, previste dalla D.G.R. n. 1606 del 12 dicembre 2001 “Ricognizione tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione in
Euro”, nonché dalla Determinazione Dirigenziale n.2526 del 31/3/2004, stabilendo inoltre che l’importo del versamento fosse unico, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più di un riconoscimento. Come pure è stato confermata, fino a diversa comunicazione, l’applicabilità del D.L.vo 432 del 19 novembre 1998 e del relativo costo orario (€ 36,15), di cui alla Circolare Ministeriale n. 17/99 e alla nota del Ministero della Salute prot. 600/24471/88g/790 del 17.3.2000.
Le Associazioni di Categoria, alla luce di quanto previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5 “Specifiche tecniche in relazione alla lista principale delle liste e le liste degli stabilimenti alimentari approvate dalla UE”, in materia di “Approval number” ( costituito da codice U.E, da codice Nazionale, da codice Regionale e da codice progressivo), nel corso delle riunioni che si sono tenute presso il Ministero della Salute, di cui l’ultima il 25 maggio 2006, hanno avanzato richieste, formalizzate con nota della Federalimentare del 12 giugno 2006, indirizzata al Prof. Marabelli, relativamente al mantenimento dei numeri di riconoscimento ( intesi sia come numeri che come composizione grafica) assegnati agli stabilimenti in base alla normativa verticale previgente al pacchetto igiene, e quindi, ovviamente, senza l’aggiunta del codice regionale (il codice regionale a suo tempo assegnato agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del DPR 54/97 è parte integrante del numero di riconoscimento).
Nel corso della riunione della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, che si è tenuta a Roma il 13 giugno 2006, a cui hanno partecipato anche funzionari del Ministero della Salute, sono state accolte le suddette richieste, avanzate dalla Federalimentare, circa il mantenimento dei numeri di riconoscimento, intesi sia come numeri che come composizione grafica, assegnati a suo tempo ai preesistenti stabilimenti, in base alla normativa verticale allora vigente.
Il Ministero della Salute ha successivamente e conseguentemente formalizzato con nota prot. Ex Uff. IX DGVA/ 858 4N/P del 12 luglio 2006 “Numeri di riconoscimento degli stabilimenti – Sistema SINTESI” , che le Ditte in possesso di più autorizzazioni (e quindi con numeri , prefissi e suffissi diversi), dovessero comunicare alle Regioni e alle P.A. di competenza la propria scelta circa il numero, prefisso e suffisso da mantenere, entro il 30 agosto 2006, e che, superata tale data, le Regioni e le P.A. procedessero d’ufficio, in loro sostituzione, alla suddetta scelta nonché alla conseguente revoca dei rimanenti numeri e prefissi/suffissi.
In Umbria il Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e i Sociali, con Determinazione Dirigenziale n.6564 del 19 luglio 2006 “ Sicurezza Alimentare Regione Umbria - adeguamento numero di riconoscimento stabilimenti preesistenti alla nuova normativa comunitaria: modalità operative”, ha regolamentato l’operatività di tale scelta da parte degli operatori.
La Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx
00 xxxxx0000, ha definitivamente approvato all’unanimità, le proposte avanzate dal Gruppo di Lavoro per l’adeguamento del sistema SINTESI agli standard comunitari, garantendo, al contempo, la conservazione del patrimonio di dati ed informazioni degli stabilimenti riconosciuti in applicazione della normativa nazionale “a carattere verticale”. Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene superato il “periodo transitorio”, conseguente all’adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari, e si ritiene di poter definire, così come previsto dall’art. 31 del Reg. CE n. 882/2004, le nuove procedure di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia degli alimenti di origine animale ( G.U.Unione Europea L 226 del 25.06.2004), e successive modifiche ed integrazioni.
Nell’ambito delle azioni prioritarie per la prevenzione, previste dal Piano Sanitario regionale 2003/2005 (D.G.R. n. 314 del 23 luglio 2003 – Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 27 agosto 2003 – S.O.), e cioè “progetto sicurezza alimentare”, se ne propone l’approvazione da parte della Giunta Regionale, insieme alla contemporanea decadenza delle norme ed indirizzi precedenti in contrasto e/o superati.
Perugia, 23 marzo 2007 L’Istruttore (Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx)
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.
Perugia, 23 marzo 2007 Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE
Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.
Perugia, 23.3.2007
Il Dirigente di Servizio (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'
Il Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;
Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;
propone
alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.
Perugia, 27 marzo 2007
Il Direttore
(Ing. Xxxxx Xx Xxxxxx )
DX07140050
sigle operatore
REGIONE UMBRIA
Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali
Servizio IV- Programmazione e Gestione degli interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Allegato LINEE GUIDA OPERATIVE VINCOLANTI IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTI SENSI REG. CE 853/2004 E PROCEDURE RELATIVE
SICUREZZA ALIMENTARE REGIONE UMBRIA
In applicazione di quanto previsto dall’art. 31 del Reg. CE 882/2004, ai fini di una corretta ed omogenea applicazione, da parte dei Servizi Veterinari delle quattro ASL umbre, sull’intero territorio regionale di quanto previsto dal Reg. CE 853/2004 in materia di riconoscimento, nonché per consentire agli operatori del settore alimentare l’individuazione del corretto iter procedurale finalizzato al riconoscimento, si ritiene utile approfondire i seguenti aspetti operativi:
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
❑ Ai sensi del Reg. 853, art. 4, comma 2, gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Reg. 853/2004, possono operare solo previo riconoscimento;
❑ Come previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5 “Specifiche tecniche in relazione alla lista principale delle liste e le liste degli stabilimenti alimentari approvate dalla UE”, distinguiamo le seguenti categorie – attività con relativo codice e prodotti:
SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA’ – CODICE Sanco | PRODOTTI |
0 | Attività generali | ❑ Deposito frigorifero autonomo – CS ❑ Prodotti esposti ❑ Prodotti imball./confez. ❑ Per scambio ❑ Per importaz. | ❑ Carni di ungulati domestici ❑ Carni di pollame e di lagomorfi ❑ Carni di selvaggina allevata ❑ Carni di selvaggina cacciata ❑ Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente ❑ prodotti a base di carne ❑ Prodotti della pesca ❑ Latte e prodotti a base di latte ❑ Uova e ovoprodotti ❑ Cosce di rana e lumache ❑ Grassi fusi – ciccioli |
❑ Impianto autonomo di riconfezionamento – RW | |||
❑ Mercato all’ingrosso - WM | |||
I | Carni di ungulati domestici | ❑ Macello - SH | ❑ Carni di bovino ❑ Carni di ovino ❑ Carni di caprino ❑ Carni di suino ❑ Carni di equino |
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ Carni di ungulati domestici |
1
II | Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate) | ❑ Macello – SH | ❑ Polli ❑ Galline ❑ Faraone ❑ Tacchini ❑ Anatidi ❑ Selvaggina da penna allevata ❑ Lagomorfi (conigli e lepri) |
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ Carni di pollame ❑ Carni di lagomorfi | ||
III | Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti) | ❑ Macello - SH | Grande selvaggina allevata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina all. |
❑ ratiti | |||
❑ Laboratorio di sezionamento – CP | ❑ Carni di selvaggina allevata | ||
IV | Carni di selvaggina cacciata | ❑ Laboratorio di sezionamento – CP ❑ Centro di lavorazione selvaggina - GHE | Grande selvaggina cacciata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina cacciata |
Piccola selvaggina cacciata ❑ Lagomorfi ❑ Anatidi ❑ Uccelli selvatici | |||
V | Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente | ❑ Stabilimento per carni macinate – MM ❑ Stabilimento per preparazioni di carni – MP ❑ Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM | ❑ Preparazioni di carni ❑ Carne macinata ❑ Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti) |
VI | prodotti a base di carne | ❑ Stabilimento di trasformazione – PP | ❑ Estratti e farine di carne |
❑ insaccati freschi ❑ insaccati stagionati ❑ insaccati cotti ❑ carni salate stagionate ❑ carni salate cotte ❑ conserve di carne ❑ prodotti di gastronomia e paste alimentari ❑ prodotti di sangue | |||
VII | Molluschi bivalvi vivi | ❑ Centro di depurazione – PC ❑ Centro di spedizione – DC | |
VIII | Prodotti della pesca | ❑ Nave officina – FV ❑ Nave deposito frigorifero – ZV ❑ Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP ❑ Loc. macellazione acquacoltura ❑ Loc. cernita e sezionamento ❑ Impianto di trasformazione – PP ❑ Mercato ittico – WM ❑ Impianto collettivo aste – AH ❑ Impianto prodotti pesca separati meccanicamente | ❑ Prodotti della pesca freschi ❑ Prodotti della pesca trasformati ❑ Carni di pesce separate meccanicamente |
IX | Latte e prodotti a base di latte | ❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione – PP ❑ Centro di standardizzazione ❑ Stab. Trattamento termico ❑ Stab. trasformazione ❑ Stab. stagionatura | ❑ Latte vaccino ❑ Latte bufalino ❑ Latte ovicaprino ❑ Latte altre specie ❑ Burro ❑ Formaggi > 60 gg. ❑ Formaggi < 60 gg. ❑ Altri prodotti a base di latte ❑ colostro |
X | Uova e ovoprodotti | ❑ Centro di imballaggio – EPC | ❑ Uova in guscio |
❑ Stabilimento produzione uova liquide – LEP | ❑ Uova liquide | ||
❑ Stabilimento di trasformazione – PP | ❑ Prodotti d’uovo |
2
XI | Cosce di rana e lumache | ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | ❑ Cosce rane ❑ lumache |
XII | Grassi animali fusi | ❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | ❑ Grassi fusi ❑ ciccioli |
XIII | Stomaci, vesciche e intestini trattati | ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | |
XIV | Gelatine | ❑ Centro di raccolta pelli - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | |
XV | Collagene | ❑ Centro di raccolta pelli - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP |
In particolare:
❑ DEPOSITI FRIGORIFERI: ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. 36376/P del 12 ottobre 2006, vengono riconosciuti, nella Sezione 0, i depositi frigoriferi autonomi di carni o prodotti non confezionati e non imballati, oppure i depositi frigoriferi di carni o prodotti confezionati e imballati che scambiano o esportano. Presso le celle degli stabilimenti riconosciuti possono essere depositati le carni e i prodotti facenti capo alla medesima Sezione per la quale è riconosciuto l’impianto.
In caso di deposito di carni o prodotti afferenti ad altre Sezioni, deve essere richiesto l’ampliamento del riconoscimento per la Sezione 0 – Deposito frigorifero.
❑ CENTRI DI RICONFEZIONAMENTO: (RW - Sezione 0) comprendono le seguenti attività:
▪ Reimballaggio
▪ Riconfezionamento
▪ Porzionatura (solo per prodotti trasformati)
▪ Grattuggiatura
❑ CENTRI DI IMBALLAGGIO UOVA: è previsto il riconoscimento come Sezione 10 – uova in guscio.
❑ CASCH & CARRY e LABORATORI CENTRALIZZATI DI CATENE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE: devono essere riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.
❑ CENTRI RACCOLTA MATERIE PRIMA (OSSA E PELLI) PER PRODUZIONE GELATINA E COLLAGENE: devono essere riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.
2. ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE:
Il Reg. CE 853/2004 non si applica :
1. Alla produzione di PRODOTTI COMPOSTI: cioè ai prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti di origine animale trasformati (definizione desumibile da art. 1, comma 2 Regolamento n. 853/2004), quali: pizza- paste contenenti prodotti di origine animale trasformati - piatti pronti - prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro - panini con prosciutto/ Formaggio - cioccolato al latte - prodotti trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali) - preparazioni di uovo come maionese.
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2. Alla produzione di GELATI: ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. IX/13016/P del 29 marzo 2006, i gelati rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 852/2004. Per i soli gelati ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trasformazione, è prevista l’applicazione del Reg. CE 853/2004.
3. Alla produzione di MIELE: per il quale il Reg. Ce 853/2004 non prevede i requisiti. Si applica pertanto il Reg. CE 852/2004.
4. Alla “Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale” (sensi Reg. CE 853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera c).
5. Alla “Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche (sensi Reg. CE 853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera d).
6. Ai “ cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale” (sensi Reg. CE 853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera e)”.
Per l’esclusione di cui ai suddetti punti 5, 6 e 7 si rimanda a quanto previsto dalla
D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative Regolamenti
n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza Alimentare Regione Umbria” (s.o. n. 2 al B.U.R. n.16 del 5aprile 2006).
Si ricorda che per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio di commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa e che il “livello locale” viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini; ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.
Le AZIENDE AGRITURISTICHE rientrano nell’esclusione di cui al punto 4 e per esse si applicano comunque i vincoli di mercato previsti dalla normativa di settore.
3. RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI
Per ottenere il riconoscimento di uno stabilimento che tratti alimenti di origine animale ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 il titolare o il legale rappresentante deve presentare istanza di riconoscimento in carta legale alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali - Servizio IV –
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Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare Via Xxxxx Xxxxxxxx - Perugia, utilizzando il facsimile Allegato 1.
All’istanza dovranno essere allegati:
1. planimetria dello stabilimento in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento ai sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
4. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
5. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
6. autorizzazione dell’ARPA per lo scarico delle acque reflue, anche provvisorio, con l’impegno a produrre il definitivo;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull’idoneità al consumo delle acque utilizzate nell’impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
8. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l’effettuazione delle analisi previste dall’autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.
Copia dell’istanza, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente.
4. AMPLIAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI
Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, che intenda ampliare la propria attività (per categoria e/o attività e/o prodotti), nell’ambito delle 15 Sezioni previste dal campo di applicazione del Reg. CE 853/2004, deve presentare istanza di ampliamento del riconoscimento, in carta legale, alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Xxxxx Xxxxxxxx PERUGIA, utilizzando il facsimile Allegato 2.
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All’istanza dovranno essere allegati:
1. planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento ai sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
4. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
5. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull’idoneità al consumo delle acque utilizzate nell’impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
7. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l’effettuazione delle analisi previste dall’autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità) sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.
Copia dell’istanza, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente, che dovrà trasmettere il proprio parere al Servizio IV della Regione entro 10 giorni.
5. MODIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE
Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, che intenda apportare modifiche strutturali ed impiantistiche al proprio impianto, senza alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti, deve inviare comunicazione di modifica strutturale ed impiantistica alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Xxxxx Xxxxxxxx - Perugia, utilizzando il facsimile Allegato 3.
Alla comunicazione dovranno essere allegati:
1. planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata, con indicazione delle modifiche apportate;
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2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, aggiornata, con indicazione delle modifiche apportate, datata e firmata;
3. ricevuta i versamento sensi D.D n.8947 del 20.10.2004 (€ 103,29).
Copia della comunicazione, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente, che dovrà trasmettere il proprio parere al Servizio IV della Regione entro 10 giorni.
6. VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE (VOLTURA)
Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una Ditta alla quale sia intestato il riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, il titolare o il legale rappresentante nella nuova ragione sociale deve presentare istanza di voltura del riconoscimento in carta legale alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Xxxxx Xxxxxxxx - Perugia, utilizzando il facsimile Allegato 4.
All’istanza dovranno essere allegati:
1. atti attestanti la cessione e/o la variazione della ragione sociale (rogito, contratto di affitto, atto di modifica, autocertificazione se prevista e controllabile);
2. ricevuta di versamento sensi D.D n. 8947 del 20.10.2004 (€ 103,29)
3. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento
4. una marca da bollo (se già in possesso del riconoscimento definitivo);
Copia dell’istanza, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente, che dovrà trasmettere il proprio parere al Servizio IV della Regione entro 10 giorni.
7. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’(TOTALE O PARZIALE)
Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, che intenda cessare o sospendere, totalmente o parzialmente, le attività svolte nel proprio impianto, deve inviare comunicazione di cessazione o sospensione totale o parziale di attività alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Xxxxx Xxxxxxxx - Perugia, utilizzando il facsimile Allegato 5.
Copia della comunicazione dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli
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Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente.
Si precisa che la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso, e che la riattivazione dell’attività, entro il tempo massimo previsto, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del competente Veterinario Ufficiale circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Xxxxx Xxxxxxxx Perugia;
8. ITER DEL PROCEDIMENTO
Il Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali, ricevuta l’istanza o la comunicazione, verificata la conformità della documentazione allegata, ed espletati gli accertamenti opportuni, compreso, se del caso, sopralluogo ispettivo, con la partecipazione dell’ASL interessata per territorio, procede, a seconda dei casi:
▪ al rilascio del riconoscimento;
▪ al rilascio del riconoscimento condizionato;
▪ all’aggiornamento del riconoscimento (in caso di ampliamento di categoria e/o attività e/o prodotti);
▪ alla volturazione del riconoscimento;
▪ alla presa d’atto dell’ampliamento strutturale ed impiantistico.
▪ alla presa d’atto della sospensione, totale o parziale, di attività;
▪ alla presa d’atto della cessazione, totale o parziale, di attività, con conseguente atto di revoca, totale o parziale, del riconoscimento;
▪ alla presa d’atto della ripresa, totale o parziale, di attività.
Si precisa che, in applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, e a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa a carattere verticale, ciascuno stabilimento verrà riconosciuto una sola volta con l’attribuzione di un solo numero di riconoscimento. Tale numero di riconoscimento è associato all’impianto ed identifica tutte le attività svolte nell’impianto stesso, risultanti sull’atto di riconoscimento.
9. PRECISAZIONI
⮚ Stabilimenti già riconosciuti in base alle normative a carattere verticale, non più soggetti a riconoscimento bensì a registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004:
Per gli stabilimenti che erano in possesso di riconoscimento, ai sensi di una o più delle norme a carattere verticale, e che, in base ai nuovi Regolamenti , non sono più soggetti al riconoscimento, bensì alla sola registrazione, ai sensi del Reg. CE 852/2004 (come ad esempio gli stabilimenti che producono paste farcite, prodotti di gastronomia, gelati, a partire da alimenti di origine animale già
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trasformati), il Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali, provvederà alla revoca del provvedimento di riconoscimento, previa verifica con i Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente.
In questi casi gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 dicembre 2007 ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati, da loro acquistati prima del 1°gennaio 2 006.
⮚ Impianti a capacità limitata già autorizzati ai sensi della normativa a carattere verticale:
Il Regolamento CE 853/2004 prevede una sola tipologia di impianti, vale a dire quelli riconosciuti ai sensi dell’art. 4, comma 2 del medesimo Regolamento. Pertanto gli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 286/94, dell’articolo 13 del
D.P.R. 495/97 e del D. Lgs. 559/92, già in attività prima del 31.12.2005, possono continuare ad operare commercializzando i loro prodotti esclusivamente in ambito nazionale, fino al 31 dicembre 2009 (ai sensi della deroga concessa dall’art. 4 del Reg. CE 2976/2005), con l’obbligo di rispettare i limiti produttivi fissati dall’atto autorizzativo a suo tempo rilasciato. Qualora entro tale data l’operatore economico non abbia provveduto alla messa a norma degli stessi, secondo i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004, ottenendo il relativo riconoscimento, l’autorizzazione sanitaria verrà revocata d’ufficio dal Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali.
⮚ Riconoscimento provvisorio:
Il riconoscimento provvisorio, previsto dalla normativa a carattere verticale, non è più contemplato dai nuovi Regolamenti Comunitari.
Pertanto, così come previsto dal Reg. CE 853/2004, art. 4, comma 3, l’inizio dell’attività di un nuovo stabilimento soggetto al riconoscimento è subordinato alla concessione, da parte del Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali, del riconoscimento stesso a seguito di visita ispettiva in loco.
A norma dell’art .3 del Reg. CE 854/2004,così come modificato dall’art. 31,comma 2 del Reg. CE 882/2004, potrà essere rilasciato un riconoscimento condizionato, la cui durata non potrà comunque superare i 6 mesi.
⮚ Macellazione rituale (islamico, ebraico, etc. art. 2 D.L.vo n. 333 del 1.9.1998): La macellazione rituale deve essere formalmente autorizzata dal Veterinario Ufficiale, previa istanza del titolare o del legale rappresentante del mattatoio interessato, con allegata dichiarazione di idoneità da parte dell’Autorità religiosa locale interessata a seconda del rito, nonché previa verifica delle attrezzature necessarie da parte del medesimo Veterinario Ufficiale. Immediata comunicazione del tipo di macellazione rituale autorizzata deve essere data al Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale
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Sanita’ e Servizi Sociali, che, a sua volta, inserirà “l’informazione” nel sistema anagrafico degli stabilimenti SINTESI.
⮚ Macellazione ad uso privato:
Per le macellazioni ad uso privato effettuate presso i mattatoi della regione, si applica quanto regolamentato dalla D.G.R. n. 2340/1984 (s.o. al Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 giugno 1984), integrata dalla D.G.R. n. 2115 del 6 dicembre 2007 “Sicurezza Alimentare Regione Umbria – Direttive vincolanti in tema di macellazione bovina ad uso privato di integrazione alla D.G.R. n. 2340/1984” (Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 2007).
Il Veterinario Ufficiale di ogni mattatoio dove si effettuano macellazioni di bovini destinate ad uso privato, deve comunicare al Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali, il giorno della settimana individuato per tali macellazioni.
⮚ Bolli sanitari e marchi di identificazione
Il Veterinario Ufficiale, su richiesta del titolare o del legale rappresentante dello stabilimento riconosciuto, autorizza formalmente l’acquisto dei bolli sanitari, metallici o a patina, che può essere effettuato presso qualsiasi tipografia con spese a carico della Ditta.
Il Veterinario Ufficiale verifica altresì che i marchi di identificazione apposti sui prodotti, sull’involucro o sull’imballaggio, o stampati su un’etichetta, sull’involucro o sull’ìimballaggio, siano conformi a quanto previsto dal Reg. CE 853/2004, Allegato II – Sezione I.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 2076/2005, gli operatori del settore alimentare possono continuare ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d’identificazione prestampati, da loro acquistati prima del 1 gennaio 2006, fino al 31 dicembre 2007.
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Allegato 1
FAC SIMILE ISTANZA RICONOSCIMENTO SENSI REG. CE 853/2004
Marca da bollo
E p.c.
Zootecniche
Alla Regione Umbria
Direzione Generale Sanita’ E Servizi Sociali Servizio IV – Programmazione
E Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare
Via Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
ASL n…….
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale oppure
Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Il sottoscritto ………………………… nato a ………………………. in qualità di
………………………………….della Ditta…………………….. Partita IVA con
sede legale nel Comune di………………………………………….. Prov……….
Via…………….………………………………….. n……..
Telefono fisso ……………………. Cellulare ……………………………. fax e-mail
………………….
Chiede
il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, per lo stabilimento sito nel Comune di ………………………. Prov…….. Via
…………………………………n , destinato allo svolgimento delle seguenti attività:
SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA’ – CODICE Sanco | SPECIE | REMA RKS Sanco | PRODOTTI |
0 | Attività generali | ❑ Deposito frigorifero autonomo – CS ❑ Prodotti esposti ❑ Prodotti imball./confez. ❑ Per scambio ❑ Per importaz. | ❑ Carni di ungulati domestici ❑ Carni di pollame e di lagomorfi ❑ Carni di selvaggina allevata ❑ Carni di selvaggina cacciata ❑ Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente ❑ prodotti a base di carne ❑ Prodotti della pesca ❑ Latte e prodotti a base di latte ❑ Uova e ovoprodotti ❑ Cosce di rana e lumache ❑ Grassi fusi - ciccioli | ||
❑ Impianto autonomo di riconfezionamento – RW | |||||
❑ Mercato all’ingrosso - WM |
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I | Carni di ungulati domestici | ❑ Macello - SH | ❑ B ❑ C ❑ O ❑ P ❑ S | ❑ Carni di bovino ❑ Carni di ovino ❑ Carni di caprino ❑ Carni di suino ❑ Carni di equino | |
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ B/C/O/ S ❑ P | ❑ Carni di ungulati domestici | |||
II | Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate) | ❑ Macello – SH | A L | ❑ Polli ❑ Galline ❑ Faraone ❑ Tacchini ❑ Anatidi ❑ Selvaggina da penna allevata ❑ Lagomorfi (conigli e lepri) | |
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ Carni di pollame ❑ Carni di lagomorfi | ||||
III | Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti) | ❑ Macello - SH | fG | Grande selvaggina allevata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina all. | |
R | ❑ ratiti | ||||
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ Carni di selvaggina allevata | ||||
IV | Carni di selvaggina cacciata | ❑ Laboratorio di sezionamento – CP ❑ Centro di lavorazione selvaggina - GHE | wU wU wG | Grande selvaggina cacciata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina cacciata | |
wL wA wA | Piccola selvaggina cacciata ❑ Lagomorfi ❑ Anatidi ❑ Uccelli selvatici | ||||
V | Carni macinate, preparazio ni di carni e carni separate meccanica mente | ❑ Stabilimento per carni macinate – MM ❑ Stabilimento per preparazioni di carni – MP ❑ Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM | Tutte le specie | ❑ Preparazioni di carni ❑ Carne macinata ❑ Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti) | |
VI | prodotti a base di carne | ❑ Stabilimento di trasformazione – PP | ❑ B/O/C ❑ altre | pap | ❑ Estratti e farine di carne |
❑ B ❑ O/C ❑ P ❑ S | mp | ❑ insaccati freschi ❑ insaccati stagionati ❑ insaccati cotti ❑ carni salate stagionate ❑ carni salate cotte ❑ conserve di carne ❑ prodotti di gastronomia e paste alimentari ❑ prodotti di sangue | |||
VII | Molluschi bivalvi vivi | ❑ peschereccio ❑ Centro di depurazione – PC ❑ Centro di spedizione – DC |
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VIII | Prodotti della pesca | ❑ Nave officina – FV ❑ Nave deposito frigorifero – ZV ❑ Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP ❑ Loc.macellazione acquacoltura ❑ Loc. cernita e sezionamento ❑ Impianto di trasformazione – PP ❑ Mercato ittico – WM ❑ Impianto collettivo aste – AH ❑ Impianto prodotti pesca separati meccanicamente | ❑ Prodotti della pesca freschi ❑ Prodotti della pesca trasformati ❑ Carni di pesce separate meccanicamente | ||
IX | Latte e prodotti a base di latte | ❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione – PP ❑ Centro di standardizzazione ❑ Stab. Trattamento termico ❑ Stab. trasformazione ❑ Stab. stagionatura | ❑ B ❑ B ❑ OC ❑ altre ❑ B ❑ B/O/C ❑ B/O/C ❑ B/O/C ❑ B/O/C | ❑ Latte vaccino ❑ Latte bufalino ❑ Latte ovicaprino ❑ Latte altre specie ❑ Burro ❑ Formaggi > 60 gg. ❑ Formaggi < 60 gg. ❑ Altri prodotti a base di latte ❑ colostro | |
X | Uova e ovoprodotti | ❑ Centro di imballaggio – EPC | ❑ Uova in guscio | ||
❑ Stabilimento produzione uova liquide – LEP | ❑ Uova liquide | ||||
❑ Stabilimento di trasformazione – PP | ❑ Prodotti d’uovo | ||||
XI | Cosce di rana e lumache | ❑ Stabilimento di trasformazione – PP ❑ Macello - SH | fl sn | ❑ Cosce rane ❑ lumache | |
XII | Grassi animali fusi | ❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | ❑ B/O/C ❑ P ❑ altro | mp | ❑ Grassi fusi ❑ ciccioli |
XIII | Stomaci, vesciche e intestini trattati | ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | st | ||
XIV | Gelatine | ❑ Centro di raccolta (ossa, pelli)- CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | |||
XV | Collagene | ❑ Centro di raccolta (ossa,pelli) - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | |||
LEGENDA | |||||
Riferimento normativo | Reg. CE 853/2004 documento Sanco/2179/2005 Revision 5 | ||||
Sigle riferite alle specie | B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi |
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A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata L = lagomorfi (conigli e lepri)
fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata R= ratiti
wU= ungulati selvatici
wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvaticii wL= lagomorfi selvatici (
wA= uccelli selvatici
mp= prodotti a base di carne pap= estratti e farine di carne
st= stomaci trattati, vesciche e intestini fl= cosce di rana
sn= lumache
Xxxxx riferite ai remarks
A tal fine allega alla presente:
10. planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
11. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
12. ricevuta di versamento ai sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
13. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
14. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
15. autorizzazione dell’ARPA per lo scarico delle acque reflue, anche provvisorio con l’impegno a produrre il definitivo;
16. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull’idoneità al consumo delle acque utilizzate nell’impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
17. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l’effettuazione delle analisi previste dall’autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
18. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità) sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.
Data ……………….
FIRMA
………………………………………..
14
Allegato 2
FAC SIMILE ISTANZA AMPLIAMENTO (di categoria e/o attività e/o prodotti) DEL RICONOSCIMENTO SENSI REG. CE 853/2004
Marca da bollo
E p.c.
Alla Regione Umbria
Direzione Generale Sanita’ E Servizi Sociali Servizio IV – Programmazione
E Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare
Via Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
ASL n…….
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale oppure Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Il sottoscritto ………………………… nato a ………………………. in qualità di
………………………………….della Ditta…………………….. Partita IVA con
sede legale nel Comune di………………………………………….. Prov……….
Via…………….………………………………….. n…….. Telefono fisso Cellulare
……………………………. fax ……………………… e-mail ………………….
Chiede
l’ampliamento del riconoscimento per lo stabilimento sito nel Comune di ……………………….
Prov…….. Via …………………………………n………, già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….., con numero di riconoscimento ……………………………… di cui all’atto………………………………, per le seguenti ulteriori attività :
SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA’ – CODICE Sanco | SPECIE | REMA RKS Sanco | PRODOTTI |
0 | Attività generali | ❑ Deposito frigorifero autonomo – CS ❑ Prodotti esposti ❑ Prodotti imball./confez. ❑ Per scambio ❑ Per importaz. | ❑ Carni di ungulati domestici ❑ Carni di pollame e di lagomorfi ❑ Carni di selvaggina allevata ❑ Carni di selvaggina cacciata ❑ Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente ❑ prodotti a base di carne ❑ Prodotti della pesca ❑ Latte e prodotti a base di latte ❑ Uova e ovoprodotti ❑ Cosce di rana e lumache ❑ Grassi fusi - ciccioli | ||
❑ Impianto autonomo di riconfezionamento – RW | |||||
❑ Mercato all’ingrosso - WM |
15
I | Carni di ungulati domestici | ❑ Macello - SH | ❑ B ❑ C ❑ O ❑ P ❑ S | ❑ Carni di bovino ❑ Carni di ovino ❑ Carni di caprino ❑ Carni di suino ❑ Carni di equino | |
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ B/C/O/ S ❑ P | ❑ Carni di ungulati domestici | |||
II | Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate) | ❑ Macello – SH | A L | ❑ Polli ❑ Galline ❑ Faraone ❑ Tacchini ❑ Anatidi ❑ Selvaggina da penna allevata ❑ Lagomorfi (conigli e lepri) | |
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ Carni di pollame ❑ Carni di lagomorfi | ||||
III | Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti) | ❑ Macello - SH | fG | Grande selvaggina allevata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina all. | |
R | ❑ ratiti | ||||
❑ Laboratorio di sezionamento - CP | ❑ Carni di selvaggina allevata | ||||
IV | Carni di selvaggina cacciata | ❑ Laboratorio di sezionamento – CP ❑ Centro di lavorazione selvaggina - GHE | wU wU wG | Grande selvaggina cacciata ❑ Cinghiali ❑ Ruminanti ❑ Altra grande selvaggina cacciata | |
wL wA wA | Piccola selvaggina cacciata ❑ Lagomorfi ❑ Anatidi ❑ Uccelli selvatici | ||||
V | Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicam ente | ❑ Stabilimento per carni macinate – MM ❑ Stabilimento per preparazioni di carni – MP ❑ Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM | Tutte le specie | ❑ Preparazioni di carni ❑ Carne macinata ❑ Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti) | |
VI | prodotti a base di carne | ❑ Stabilimento di trasformazione – PP | ❑ B/O/C ❑ altre | pap | ❑ Estratti e farine di carne |
❑ B ❑ O/C ❑ P ❑ S | mp | ❑ insaccati freschi ❑ insaccati stagionati ❑ insaccati cotti ❑ carni salate stagionate ❑ carni salate cotte ❑ conserve di carne ❑ prodotti di gastronomia e paste alimentari ❑ prodotti di sangue |
16
VII | Molluschi bivalvi vivi | ❑ peschereccio ❑ Centro di depurazione – PC ❑ Centro di spedizione – DC | |||
VIII | Prodotti della pesca | ❑ Nave officina – FV ❑ Nave deposito frigorifero – ZV ❑ Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP ❑ Loc.macellazione acquacoltura ❑ Loc. cernita e sezionamento ❑ Impianto di trasformazione – PP ❑ Mercato ittico – WM ❑ Impianto collettivo aste – AH ❑ Impianto prodotti pesca separati meccanicamente | ❑ Prodotti della pesca freschi ❑ Prodotti della pesca trasformati ❑ Carni di pesce separate meccanicamente | ||
IX | Latte e prodotti a base di latte | ❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione – PP ❑ Centro di standardizzazione ❑ Stab. Trattamento termico ❑ Stab. trasformazione ❑ Stab. stagionatura | ❑ B ❑ B ❑ OC ❑ altre ❑ B ❑ B/O/C ❑ B/O/C ❑ B/O/C ❑ B/O/C | ❑ Latte vaccino ❑ Latte bufalino ❑ Latte ovicaprino ❑ Latte altre specie ❑ Burro ❑ Formaggi > 60 gg. ❑ Formaggi < 60 gg. ❑ Altri prodotti a base di latte ❑ colostro | |
X | Uova e ovoprodotti | ❑ Centro di imballaggio – EPC | ❑ Uova in guscio | ||
❑ Stabilimento produzione uova liquide – LEP | ❑ Uova liquide | ||||
❑ Stabilimento di trasformazione – PP | ❑ Prodotti d’uovo | ||||
XI | Cosce di rana e lumache | ❑ Stabilimento di trasformazione – PP ❑ Macello - SH | fl sn | ❑ Cosce rane ❑ lumache | |
XII | Grassi animali fusi | ❑ Centro di raccolta - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | ❑ B/O/C ❑ P ❑ altro | mp | ❑ Grassi fusi ❑ ciccioli |
XIII | Stomaci, vesciche e intestini trattati | ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | st | ||
XIV | Gelatine | ❑ Centro di raccolta (ossa, pelli)- CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | |||
XV | Collagene | ❑ Centro di raccolta (ossa,pelli) - CC ❑ Stabilimento di trasformazione - PP | |||
LEGENDA | |||||
Riferimento normativo | Reg. CE 853/2004 documento Sanco/2179/2005 Revision 5 | ||||
Sigle riferite alle specie | B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi |
17
A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata L = lagomorfi (conigli e lepri)
fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata R= ratiti
wU= ungulati selvatici
wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvaticii wL= lagomorfi selvatici (
wA= uccelli selvatici
mp= prodotti a base di carne pap= estratti e farine di carne
st= stomaci trattati, vesciche e intestini fl= cosce di rana
sn= lumache
Xxxxx riferite ai remarks
A tal fine allega alla presente:
1. planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all’approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
4. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
5. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull’idoneità al consumo delle acque utilizzate nell’impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
7. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l’effettuazione delle analisi previste dall’autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità) sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.
Data ……………….
FIRMA
………………………………………..
18
FAC SIMILE COMUNICAZIONE MODIFICA STRUTTURALE E/O IMPIANTISTICA A STABILIMENTO RICONOSCIUTO SENSI XXX. XX 000/0000
X x.x.
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Direzione Generale Sanita’ E Servizi Sociali Servizio IV – Programmazione
E Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare
Via Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
ASL n…….
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale oppure Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Il sottoscritto ………………………… nato a ………………………. in qualità di
………………………………….della Ditta…………………….. Partita IVA………………………………… con sede legale nel Comune di………………………………………….. Prov………. Via…………….………………………………….. n……..
Telefono fisso ……………………. Cellulare ……………………………. fax ……………………… e-mail ………………….
comunica
di aver apportato le seguenti modifiche strutturali e/o impiantistiche
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
allo stabilimento sito nel Comune di ………………………. Prov…….. Via …………………………………n………, già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, con numero di riconoscimento ………………………………, di cui all’atto per le seguenti attività:
SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA’ – CODICE Sanco | SPECIE | REMA RKS Sanco | PRODOTTI |
Dichiara che con tale modifica non apporta alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti per cui lo stabilimento è stato riconosciuto.
A tal fine allega alla presente:
1. planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata, con indicazione delle modifiche apportate;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, aggiornata, con indicazione delle modifiche apportate, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento ai sensi D.D n.8947 del 20.10.2004 (€ 103,29)
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.
Data ……………….
FIRMA
………………………………………..
19
FAC SIMILE ISTANZA VOLTURA DEL RICONOSCIMENTO SENSI REG. CE 853/2004
Marca da bollo
E p.c.
Alla Regione Umbria
Direzione Generale Sanita’ E Servizi Sociali Servizio IV – Programmazione
E Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare
Via Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
ASL n…….
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale oppure Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Il sottoscritto ………………………… nato a ………………………. in qualità di
………………………………….della Ditta…………………….. Partita IVA con
sede legale nel Comune di………………………………………….. Prov……….
Via…………….………………………………….. n……..
Telefono fisso ……………………. Cellulare ……………………………. fax e-mail
………………….
Chiede
la volturazione dell’atto di riconoscimento per lo stabilimento sito nel Comune di ……………………….
Prov…….. Via …………………………………n………, già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, con numero di riconoscimento
……………………………… di cui all’atto , per le seguenti attività:
SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA’ – CODICE Sanco | SPECIE | REM ARKS Sanco | PRODOTTI |
da Ditta …….………………………………………….…………………………………………………………….
a Ditta ………………………………………………………………………………………………………………
A tal fine allega alla presente:
5. atti attestanti la cessione e/o la variazione della ragione sociale (rogito, contratto di affitto, atto di modifica, autocertificazione se prevista e controllabile);
6. ricevuta di versamento sensi D.D n. 8947 del 20.10.2004 (€ 103,29);
7. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento
8. una marca da bollo (se già in possesso del riconoscimento definitivo).
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.
Data ……………….
FIRMA
………………………………………..
20
FAC SIMILE COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DI ATTIVITA’ IN STABILIMENTO RICONOSCIUTO SENSI REX. XX 000/0000
X x.x.
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Direzione Generale Sanita’ E Servizi Sociali Servizio IV – Programmazione
E Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare
Via Xxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX
ASL n…….
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale oppure Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
Il sottoscritto ………………………… nato a ………………………. in qualità di
………………………………….della Ditta…………………….. Partita IVA………………………………… con sede legale nel Comune di………………………………………….. Prov………. Via…………….………………………………….. n……..
Telefono fisso ……………………. Cellulare ……………………………. fax ……………………… e-mail ………………….
comunica
di voler cessare /sospendere (barrare la voce che non interessa) le seguenti attività :
SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA’ – CODICE Sanco | SPECIE | REM ARK S Sanc o | PRODOTTI |
svolte nello stabilimento sito nel Comune di ………………………. Prov Via
…………………………………n………, già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, con numero di riconoscimento ………………………………, di cui all’atto……………………………….
Dichiara di essere consapevole che la comunicazione di cessazione totale delle attività svolte, comporterà la revoca definitiva del riconoscimento e che la sospensione totale o parziale delle attività svolte, qualora non sia seguita dalla riattivazione entro un tempo massimo di 12 mesi, comporterà la revoca definitiva. totale o parziale del riconoscimento.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.
Data ……………….
FIRMA
………………………………………..
21