REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
Allegato A
alla Deliberazione n°5 dell’Assemblea d’Ambito del 12.03.2010
REGOLAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
CAPO 1 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art.1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue,provenienti da insediamenti residenziali ed industriali, ricadenti nell’area di competenza dell’Ambito Territoriale Ottimale Occidentale.
2. Esso ha lo scopo di:
a) definire i casi per i quali sussiste l’obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
b) stabilire le prescrizioni per il corretto uso del servizio, i comportamenti vietati ed i valori limite di emissione massimi delle sostanze inquinanti;
c) fissare le norme tecniche per la realizzazione degli allacciamenti alla rete fognaria, le caratteristiche degli impianti e delle reti fognarie interne, anche ai fini dei controlli;
d) disciplinare i provvedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni di allacciamento alla rete fognaria e ammissione al servizio di fognatura e depurazione;
e) disciplinare i provvedimenti amministrativi e tecnici per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria;
f) stabilire le sanzioni irrogabili in caso di violazioni delle norme regolamentari;
g) fissare le modalità per l’accesso alle informazioni ambientali;
h) definire, per gli scarichi già in essere alla data di approvazione dello stesso, un regime transitorio di adeguamento degli scarichi;
i) regolamentare in generale i rapporti tra gli utenti, l’Autorità d’Ambito e il Gestore competente.
Art.2 - Obbligo di osservanza
1. Dalla data di approvazione del presente Regolamento, i titolari di scarichi in essere e di futura autorizzazione, di qualsiasi tipo e natura, che si immettono nelle reti fognarie di tipo separato e/o misto, sono tenuti, all’osservanza delle norme, dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
Art.3 - Terminologia
1. Nel presente Regolamento è usata la seguente terminologia tecnica:
• abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
• acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
• acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
• acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate e provenienti da agglomerato;
• acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
• acque meteoriche: acque piovane raccolte da superfici impermeabili (strade, piazzali, tetti, terrazze, ecc.);
• acque di “prima pioggia”: frazione delle acque meteoriche che trasporta con sé con trascinamento o solubilizzazione, il maggior carico inquinante dovuto al dilavamento delle sostanze presenti sulle superfici, determinata secondo i criteri previsti all’Allegato 5 del presente Regolamento;
• acque di raffreddamento: acque utilizzate esclusivamente da scambiatori di calore a fascio tubero o sistemi equivalenti, che non subiscono processi chimici o di contaminazione;
• acque di processo: acque reflue provenienti dai cicli di lavorazione di uno stabilimento industriale;
• acque superficiali: le acque interne, ad eccezione di quelle sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere.
• rilasci idrici: acque derivanti dalle operazioni di preparazione delle acque potabili (quali lavaggi di serbatoi, spurgo delle condotte idriche, ecc.), acque utilizzate per scopi irrigui, acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione degli idrocarburi;
• pozzetto d’ispezione: punto assunto per la misurazione di uno scarico costituito di norma da un manufatto collocato all’esterno della proprietà e che consente il prelievo di campioni secondo le procedure vigenti per il controllo della qualità delle acque di scarico;
• scaricatori di piena: sono considerati sfioratori o scaricatori di piena quei manufatti che consentono lo scarico delle portate di supero, in tempo di pioggia, in determinate sezioni delle reti fognarie urbane di tipo misto, quando le portate superano certi limiti;
• fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
• inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell’aria, nell’acqua o nel terreno che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell’ambiente;
• rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
• fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
• canalizzazione interna privata: l’insieme di uno o più condotti di fognatura, che sviluppandosi all’interno dei singoli fabbricati si prolungano sino al limite della proprietà ed al pozzetto di ispezione;
• canalizzazione esterna: la parte della canalizzazione necessaria al collegamento dal pozzetto d’ispezione posto al limite esterno delle proprietà, fino al collettore fognario pubblico;
• condotta forzata ( o in pressione): un tratto di canalizzazione posto a seguito di un impianto di sollevamento ( nel quale non si potranno realizzare allacciamenti in quanto i regime idraulico regolato delle pompe è di “condotta in pressione”) che permette di superare, in contropendenza dislivelli più o meno accentuati;
• scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo ed in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;
• trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del Decreto n. 152/06;
• trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi totali almeno del 50%;
• trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.;
• disinfezione: trattamento delle acque reflue mirato a ridurre l’attività patogena al di sotto di un determinato livello;
• stabilimento industriale o semplicemente stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8 alla parte terza del Decreto n.152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
• agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
• pozzo perdente o pozzo assorbente: dispositivo di drenaggio collocato in un terreno permeabile in cui viene immessa l’acqua di scarico o l’acqua meteorica per essere filtrata nel terreno;
• vasca o fossa Imhoff: struttura a due piani in cui la parte superiore funge da vasca di sedimentazione e la parte inferiore da digestore anaerobico;
• gestore del servizio idrico integrato: il soggetto che, gestisce il servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato;
• autorità d’ambito: la forma di cooperazione tra Comuni e Province per l’organizzazione del servizio idrico integrato ;
• valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo;
• impianto di depurazione: impianto per il trattamento dei reflui urbani provenienti dalla rete fognaria del bacino di utenza.
• edifici od installazioni isolati, in accordo con la delibera del Comitato interministeriale del 04/02/1977, si intendono insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o 5000 mc, per cui non è previsto l’obbligo di allacciamento ai sensi dell’art.6 del presente Regolamento
Art.4 -Ambito di competenza
1. Il Gestore effettua il servizio di gestione fognatura esclusivamente sulle reti di fognatura pubbliche o ad uso pubblico.
Art.5 - Classificazione delle utenze
1. Nel presente Regolamento i tipi di utenza sono così individuati:
• Scarichi di acque reflue domestiche: si intendono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
• Scarichi di acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
• Scarichi assimilati al domestico: qualsiasi insediamento diverso dal residenziale da cui derivi uno scarico di acque reflue equivalenti alle acque reflue domestiche e indicate dallaL.R.13/02 di cui in allegato o provenienti da:
a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b) imprese dedite ad allevamento di bestiame, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’art. 112, comma 2, d.lgs. n°152/06 e che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell’allegato 5 della terza parte del d.lgs. n°152/06;
c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
f) attività termali fatte salve le discipline regionali di settore1
Art.6 - Prescrizioni e obblighi
1. Tutte le acque di scarico di qualsiasi origine, provenienti da edifici ed insediamenti di qualsiasi specie, adiacenti anche solo in parte, una via, uno spazio pubblico, uno spazio ad uso pubblico od ad uso collettivo percorso da una rete fognaria, debbono venire in esso recapitate, salvo i casi specifici previsti dai successivi articoli.
1 Art.101 comma 7 D.L.152/06
2. L’obbligo di allacciamento alla rete fognaria sussiste quando la distanza, misurata in linea retta, tra il confine di proprietà ed il punto di allacciamento alla rete fognaria, non supera:
• 50 (cinquanta) metri per gli insediamenti ad uso abitativo di tipo singolo;
• 100 (cento) metri per gli insediamenti abitativi plurifamiliari o condominiali nonché per gli insediamenti non residenziali aventi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche;
• 200 (duecento) metri per gli edifici dove si svolgono attività commerciali e/o industriali aventi scarichi non assimilabili ai domestici.
3. In zona non servita da fognatura, per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia ricadenti entro le distanze di cui al comma 2, sussiste l’obbligo della predisposizione all’allacciamento alla futura fognatura pubblica, all’interno della proprietà privata e fino al confine con la strada pubblica.
4. Quanto sopra implica il divieto di effettuare immissioni di acque di scarico in qualsiasi altro recapito diverso dalla rete fognaria.
5. Il Gestore sentita l’Azienda per i Servizi Sanitari e l’ARPA, stabilirà, per casi eccezionali e comprovati, eventuale deroga a quanto prescritto, previa formale e motivata domanda degli interessati.
6. Sono fatte salve le indicazione più restrittive fornite dall’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione allo scarico nei ricettori diversi dalla rete fognaria. Il gestore competente stabilirà caso per caso la possibilità di allacciare alle rete fognarie gli insediamenti posti a distanza superiore di quelle sopra indicate, qualora ne ricorrano i presupposti.
7. Il Gestore comunica ai titolari degli insediamenti interessati dagli interventi di realizzazione della rete fognaria l’obbligo di allacciamento previsto, con le modalità e i tempi di esecuzione fatta salva la possibilità da parte degli interessati di giustificarne la validità del sistema di smaltimento in atto e/o di mostrare l’impossibilità tecnica per la realizzazione delle opere sopra descritte.
Art.7 - Autorizzazioni allo scarico
1. Tutti gli scarichi debbono essere preventivamente autorizzati, ai sensi della legge vigente.
2. La disciplina amministrativa degli scarichi è fissata in base alle caratteristiche delle acque reflue scaricate, più precisamente risultano le seguenti fattispecie e competenze:
A) Scarico di acque reflue domestiche ed assimilate in pubblica fognatura:
A1) Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche, recapitanti nella rete fognaria, sono sempre ammessi nell’osservanza delle norme fissate nel presente Regolamento;
A2) L’ammissione al servizio di depurazione e fognatura sarà regolata attraverso il rilascio di apposita autorizzazione all’allacciamento che potrà contenere le modalità di realizzazione dell’impianto di fognatura rilasciata dal Gestore;
A3) per le acque reflue derivanti dalle imprese agricole di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell’art. 5 del presente regolamento il Gestore si riserverà di imporre l’adozione di specifici trattamenti allo scarico qualora ritenuti necessari.
B) Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche che non recapitano in rete fognaria:
Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche che non recapitano in rete fognaria devono essere autorizzati dall’Amministrazione Comunale nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle disposizioni tecniche dettate dalla normativa vigente.
C) Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura:
Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati con provvedimento espresso.
D) Scarico di acque reflue industriali non recapitanti in fognatura:
Gli scarichi di acque reflue industriali non recapitanti in fognatura devono essere preventivamente autorizzati dalla Provincia con provvedimento espresso
E) Scarico di acque meteoriche e di dilavamento piazzali in pubblica fognatura :
E1) il rilascio dell’autorizzazione all’allacciamento per le acque meteoriche e di dilavamento piazzali è condizionato dalla capacità residua della rete esistente. Il Gestore, potrà richiedere un pretrattamento prima dell’immissione nella rete fognaria, le acque reflue da trattare potranno corrispondere all’intero carico meteorico o alla sola frazione di “prima pioggia”;
E2) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento piazzali e aree esterne impermeabili di particolari insediamenti nei quali vi sia pericolo di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici stesse, sono considerati acque reflue industriali.
E3) ove esiste una fognatura separata lo scarico delle acque meteoriche deve avvenire obbligatoriamente nella rete delle “acque bianche”, pena il pagamento delle sanzioni previste al Capo 8 del presente Regolamento e dei possibili danni o disagi creati.
F) Rilasci idrici in pubblica fognatura :
F1) i rilasci idrici, così come definiti nel precedente art.3, sono ammessi nella rete fognaria nel rispetto delle norme del presente Regolamento, previa autorizzazione;
F2) lo svuotamento nella rete fognaria delle acque contenute nelle vasche antincendio e nelle piscine con volume inferiore a 30 metri cubi non è soggetto ad autorizzazione, ferma restando la possibilità del Gestore, di fornire specifiche prescrizioni o restrizioni in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dello scarico.
Art.8 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue domestiche o assimilate non recapitanti in fognatura
1. Competente al rilascio delle autorizzazioni delle acque reflue domestiche o assimilate non recapitanti in fognatura è il Comune.
2. Il titolare dello scarico dovrà presentare apposita domanda agli uffici comunali competenti secondo la modulistica predisposta.
3. L’autorizzazione dovrà essere richiesta all’ufficio comunale competente e rilasciata dallo stesso nel provvedimento edilizio relativo alla costruzione dell’edificio come previsto dall’art. 22 della L.R. 07/2002. La durata dell’autorizzazione è di quattro anni e si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico.
Art.9 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in fognatura
1. Competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico è il Gestore.
2. Il titolare dello scarico dovrà presentare apposita domanda agli uffici competenti secondo la modulistica predisposta.
3. Il Gestore provvede entro 90 giorni dalla ricezione della domanda. Nel caso il Gestore non provveda entro detto termine,l’autorizzazione si intende temporaneamente concessa per i successivi sessanta giorni, salvo revoca.2
4. Salvo quanto previsto dal d.lgs. 18/02/2005 n.593, le autorizzazioni allo scarico hanno validità di anni 4 (quattro) e deve esserne richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per le autorizzazioni di cui al punto C dell’art. 7 il rinnovo deve essere espresso. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art.108 del d.lgs. n°152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente. Le autorizzazioni di cui al punto B dell’art. 7 sono rinnovate tacitamente qualora non siano intervenute modifiche allo scarico. Nell’ipotesi di intervenute modifiche allo scarico verrà rilasciata nuova autorizzazione, previa autocertificazione da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, attestante le intervenute modifiche allo scarico medesimo.
5. La modifica sostanziale qualitativa e quantitativa dello scarico comporta la richiesta di una nuova autorizzazione allo scarico.
Art.10 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’allacciamento alla rete fognaria e ammissione al servizio di fognatura e depurazione
1. Competente al rilascio delle autorizzazioni all’allacciamento alla rete fognaria e ammissione al servizio di fognatura e depurazione è il Gestore.
2. La richiesta di allacciamento alla fognatura potrà essere accolta solo in presenza della necessaria autorizzazione allo scarico ove prevista.
3. Il titolare dello scarico dovrà presentare apposita domanda agli uffici del Gestore secondo la modulistica predisposta per la programmazione della realizzazione dell’allacciamento alla rete fognaria da parte dell’Ente stesso oppure per ricevere il necessario nulla osta all’esecuzione dell’allacciamento da effettuarsi alla presenza del tecnico incaricato dalla società gestrice per la verifica della corretta esecuzione delle opere e della rete tecnologica interna.
4. Il Gestore rilascerà apposita documentazione relativa alla corretta esecuzione dell’allacciamento e della relativa ammissione al servizio di fognatura e depurazione.
Art.11 - Spese per il rilascio dell’autorizzazione e delle autorizzazioni di allacciamento alla rete fognaria e ammissione al servizio di fognatura e depurazione
1. Le spese per sopralluoghi e l’istruttoria delle autorizzazione, dei rinnovi e dei pareri allo scarico o allacciamento, sono a carico del richiedente.
2. Gli oneri occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle istanze di autorizzazione sono a carico dei titolari dei singoli insediamenti.
3. Il Gestore determina con proprio atto l’importo che il richiedente, titolare dello scarico, è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l’istruttoria si provvederà al calcolo definitivo delle spese sostenute, richiedendo all’interessato l’eventuale importo a saldo.
2 Art.124 comma 7 D.L. 152/06
3 Art.124 comma 7 D.L. 152/06
4. Sono altresì a carico dei richiedenti le spese di notifica e le imposte di bollo relative ai provvedimenti previsti dal presente Regolamento.
CAPO 2 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN RETE FOGNARIA
Art.12- Scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, recapitanti nella rete fognaria, sono ammessi nel rispetto delle norme del presente Regolamento previo ottenimento della autorizzazione all’allacciamento.
2. L’ammissione al servizio di depurazione e fognatura sarà regolata attraverso il rilascio di apposita autorizzazione all’allacciamento da parte del Gestore.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti residenziali che all’entrata in vigore del presente Regolamento già recapitano nella rete fognaria si intendono tacitamente ammessi al servizio purché rispettino quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate anche se provenienti da forme di approvvigionamento idrico autonomo (pozzi a getto continuo, fontane ecc.) saranno soggetti al pagamento della tariffa di fognatura e depurazione come previsto dalla normativa vigente.
Art.13 - Scarichi di acque reflue industriali entro i valori limite di emissione di tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n°152/06
1. Gli scarichi di acque reflue industriali provenienti dagli stabilimenti che recapitano nella rete fognaria sono disciplinati dal presente Regolamento e, salvo i casi riportati all’art.12, sono soggetti al rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A, allegato 5 alla parte terza d.lgs. n°152/06.
2. il Gestore vigilerà sull’osservanza del presente Regolamento, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, riservandosi la facoltà di prescrivere opere di pre-trattamento o di trattamento, e di quant’altro riterrà utile per la salvaguardia ed il funzionamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione primari e secondari.
3. il Gestore potrà richiedere che gli scarichi includenti le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla terza parte del d.lgs. n°152/06, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
4. I valori limite di emissione non possono essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al precedente comma 3, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi, per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento. Il Gestore può prescrivere, in sede di autorizzazione, che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate nella produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.
5. Il titolare dello scarico di acque reflue industriali è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e cose in conseguenza delle sostanze scaricate ed è obbligato al rispetto delle prescrizioni riportate nell’autorizzazione allo scarico.
6. Il titolare dello scarico è obbligato in ogni caso a:
a) gestire in modo accurato l’eventuale impianto di trattamento delle acque reflue prevedendone la periodica manutenzione, al fine di garantire il corretto funzionamento dello stesso ed il rispetto dei valori limite di emissione dello scarico previsti dall’autorizzazione e/o dal presente Regolamento;
b) assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno con la frequenza prescritta nell’autorizzazione allo scarico, alle acque reflue immesse nella rete fognaria (ed eventualmente a quelle di ingresso ed in uscita al depuratore); i risultati di tali accertamenti sottoscritti da tecnici abilitati, dovranno essere messi a disposizione del soggetto preposto al controllo;
c) nel caso di inefficienza dell’impianto di trattamento, dovrà provvedere alla immediata comunicazione all’ Ente gestore, segnalando i disservizi ed i provvedimenti adottati per limitare i fenomeni di inquinamento;
d) attivare immediatamente, qualora di verifichino interruzioni temporanee (parziali e totali) del ciclo depurativo, tutte le procedure che consentano in breve tempo il ripristino della normalità del ciclo depurativo;
e) prevedere, qualora prescritto, un apposito registro per l’annotazione degli interventi di manutenzione effettuati e la registrazione delle analisi;
f) smaltire i fanghi di depurazione nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
7. Il Gestore si riserva di imporre specifiche restrizioni sui singoli scarichi ( sia in termini di portata che di concentrazione) in relazione alle caratteristiche idrauliche della rete fognaria, alla necessità di mantenere il buon funzionamento degli impianti di trattamento al fine del rispetto dei valori limite di emissione previsti dalle vigenti normative. Per esigenze legate al buon funzionamento degli impianti e della rete potranno, inoltre, essere imposti tempi ed orari di immissione delle acque di scarico tali da facilitare od ottimizzare il funzionamento del sistema fognatura/depuratore.
Art.14 - Scarichi di acque reflue industriali in deroga ai valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5 alla terza parte d.lgs. n°152/06
1. Per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognarie previo accordo con il Gestore dell’impianto di depurazione, su richiesta degli interessati, ed a seguito di apposita autorizzazione e convenzione, potranno essere derogati i limiti di emissione previsti dalla tabella 3 allegato 5 alla terza parte d.lgs. n°152/06.
2. Le concentrazioni di ammissibilità per tali sostanze compatibili con i processi di depurazione degli impianti stessi, saranno tali che l’effluente finale in uscita dall’impianto stesso, rispetti i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
3. Il carico totale depurabile dell’impianto (o degli impianti) di depurazione sarà riservato prioritariamente agli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali conformi ai valori limite di emissione regolamentari di cui all’articolo precedente, ubicati nel territorio e, secondariamente, alla necessità delle aziende di immettere nella rete fognaria, scarichi di acque reflue industriali in deroga alle concentrazioni di cui alla tabella 3 allegato 5 alla terza parte d.lgs. n°152/06.
4. Le deroghe ai limiti della succitata tabella 3 allegato 5 alla terza parte d.lgs. n°152/06 potranno essere ammessi solo nelle seguenti condizioni:
a) nel rispetto dei limiti di concentrazione imposti dalla potenzialità residua dell’impianto di depurazione;
b) quando i valori dei parametri (quantità e qualità) delle acque in ingresso all’impianto di depurazione rispettino quanto riportato nel presente Regolamento e comunque quando gli scarichi in deroga non possano interferire o modificare i processi depurativi in atto all’impianto di depurazione;
c) per particolari scarichi di acque reflue industriali in fase di avvio impianto/attività o in regime di adeguamento/riorganizzazione dei cicli produttivi (deroghe temporanee).
5. Le deroghe si appoggeranno ad un programma di autocontrollo concordato tra l’utente e il Gestore dell’impianto di depurazione.
Art.15 - Scarichi di acque meteoriche
1. Gli scarichi di acque meteoriche, provenienti da qualsiasi tipo di insediamento, che non presentano contaminazione significativa (acque raccolte nei giardini, cortili, coperture, ecc…), devono:
- essere raccolte il più possibile con vasche, serbatoi ecc. al fine di un loro riutilizzo a scopi igienici o irrigui (innaffiare orti e giardini o verde pubblico o utilizzati nei servizi igienici);
- in caso di fognature separate, essere allacciati all’apposita fognatura di rete acque bianche;
- in caso di fognatura mista essere smaltiti in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o, in caso di impossibilità, essere allacciati alla rete fognaria di tipo misto compatibilmente con la capacità ricettiva della rete stessa.
2. In ogni caso il Gestore competente, al fine di limitare il carico idraulico delle condotte fognarie ed evitare tracimazioni in occasione di violente precipitazioni, si riserva la facoltà di prescrivere l’individuazione di corpi ricettori diversi. Si riserva altresì di prescrivere alle utenze di qualsiasi tipo, già allacciate o da allacciare alla rete fognaria, anche in sede di autorizzazione all’allacciamento:
- forme di scarico autonomo, anche parziale, delle acque meteoriche stesse;
- l’installazione di specifici dispositivi antiriflusso (ad esempio valvole a “clapet” o simili).
3. Per gli scarichi di acque meteoriche e di dilavamento di piazzali, parcheggi, o aree esterne impermeabili di particolari insediamenti potrà essere prescritta l’installazione di impianti di pretrattamento o trattamento appositamente dimensionati. Le acque da trattare potranno corrispondere all’intero carico meteorico, o alla sola frazione di “prima pioggia”, calcolata in base ai parametri definiti nell’Allegato 5 del presente Regolamento.
Art.16 - Rilasci idrici
1. Le immissioni nella rete fognaria, delle acque che non rientrano nella definizione di scarico, derivanti da:
a) restituzione di acque utilizzate per scopi irrigui (compresa la regimazione dei canali);
b) restituzione delle acque utilizzate per la produzione di energia idroelettrica;
c) sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi (es. terebrazione di pozzi di captazione acqua da destinarsi al consumo umano o agli usi industriali);
d) acque utilizzate in impianti di potabilizzazione (lavaggio serbatoi, spurgo condotte di acquedotto, esubero acqua potabile di rete, ecc..) che non presentano contaminazione significativa;
e) pozzi a getto continuo, fontane o acque prelevate dal sottosuolo mediante sollevamento o pompe;
Sono soggetti a preventiva autorizzazione e devono di norma:
- in caso di rete fognaria separata, venire allacciate alla rete di acque bianche;
- in caso di rete fognaria mista, essere convogliate in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria o, in caso di impossibilità essere allacciate alla rete fognaria di tipo misto.
2. In ogni caso il Gestore, al fine di limitare il carico idraulico delle reti fognarie, si riserva la facoltà di individuare e prescrivere altre forme di scarico prescrivendo, se del caso, particolari pretrattamenti e specifici valori limite di emissione.
3. In caso di scarico non autorizzato in fognatura delle acque sopraccitate saranno applicate le sanzioni di cui al Capo 8.
Art.17 - Scarichi di acque di raffreddamento
1. Le acque usate esclusivamente per il raffreddamento (da scambiatori di calore a fascio tubiero o sistemi equivalenti quali, acque di raffreddamento da climatizzatori, scarico condense di impianti frigo, che non subiscono processi chimici o di contaminazione), ad esclusione delle acque di raffreddamento provenienti da insediamenti industriali, potranno essere scaricate con gli stessi metodi e prescrizioni previsti nel precedente art.13, nel rispetto del parametro di temperatura di cui al successivo art. 18.
2. Nel caso di acque di raffreddamento provenienti da stabilimenti industriali, dovrà essere predisposto l’apposito pozzetto di ispezione per consentire alle autorità competenti ed al personale autorizzato, il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque scaricate, ed essere garantito il rispetto dei valori limite di emissione allo scarico preventivamente autorizzati.
3. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente.
Art.18 - Scarichi ammessi sotto condizione
1. Il Gestore, per superare particolari situazioni di obiettiva, riconosciuta e seria difficoltà, può rilasciare permessi temporanei di scarico anche in parziale deroga al presente Regolamento, eventualmente subordinate alla stipula di apposita convenzione con il titolare dello scarico.
2. Le convenzioni suddette dovranno essere sempre precedute da un’indagine volta a determinare e quantificare eventuali costi e oneri aggiuntivi che il Gestore dovrà sopportare per il convogliamento e la depurazione dei liquami, nonché stabilire le eventuali responsabilità e le modalità di risarcimento in caso di danni arrecati dallo scarico autorizzato, compreso il versamento di un eventuale deposito cauzionale.
3. L’indagine dovrà dimostrare che, nonostante lo scarico autorizzato, anche in deroga alle disposizioni regolamentari, l’effluente finale dell’impianto di depurazione rispetti i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente.
4. L’autorizzazione provvisoria e l’eventuale convenzione decadranno qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dell’affluente all’impianto di depurazione, a causa delle immissioni così autorizzate, risultassero difformi dalle previsioni progettuali dell’impianto stesso.
Art.19 - Scarichi da strutture sanitarie e scarichi infettivi
1. Il Gestore, potrà richiedere che taluni scarichi parziali derivanti da strutture o attività sanitarie subiscano particolari trattamenti prima della loro immissione nella rete fognaria, ovvero siano tenuti separati dallo scarico generale e gestiti come rifiuti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
2. Gli scarichi provenienti dai reparti infettivi degli insediamenti di tipo ospedaliero o sanitario dovranno sempre, fatte salve eventuali prescrizioni fornite dall’A.S.S. competente, essere provvisti di impianti per la disinfezione che garantiscano nell’effluente, almeno per l’80% dei campioni, una concentrazione di coliformi fecali inferiore a 2000 MPN/100 ml. E’
comunque fatta salva l’adozione di provvedimenti più restrittivi in sede di autorizzazione allo scarico, anche su indicazione dell’A.S.S. competente per territorio.
3. Gli scarichi derivanti dall’attività sanitaria, ad esclusione di quelli che contengono sostanze chimiche diverse dai disinfettanti o dai detergenti usualmente utilizzati per la disinfezione e la pulizia dei locali e delle attrezzature, ai fini del presente Regolamento sono assimilati alle acque reflue domestiche.
Art.20 - Scarichi nella rete fognaria tassativamente vietati
1. Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciati alla rete fognaria, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati caso per caso. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, nella rete fognaria.
2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, nella rete fognaria, nemmeno di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione trattati con apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili.
3. Non possono essere scaricate nella rete fognaria:
a) sostanze infiammabili o esplosive;
b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagevoli o di pericolo per l’incolumità delle persone;
d) sostanze radioattive tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l’ambiente sottoposti alle radiazioni o comunque che possano provocare la contaminazione dei manufatti che costituiscono la rete fognaria (vedi ultimo comma art.47);
e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
f) sostanze che nell’intervallo di temperatura 10° - 45° C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
g) acque di scarico a temperatura superiore a 45° C;
h) sostanze solide, viscose od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l’appropriato funzionamento di tutto il sistema di pubblica fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc….)
i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull’uomo non sia noto;
k) materiali grossolani (es. immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc….);
l) fanghi di qualsiasi origine ( per es. di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, fanghi da tritarifiuti per uso domestico, percolati, ecc…);
m) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati ai sensi dell’art.17.
CAPO 3 - SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN RETE FOGNARIA
Art.21 - Campo di applicazione
1. Il presente Capo riguarda la regolamentazione degli scarichi domestici o assimilabili ai domestici che recapitano sul suolo o in acqua superficiale, scarichi la cui autorizzazione è di competenza del Comune ai sensi dell’art.22 della L.R. n.7 del 26.02.2001. L’Amministrazione Comunale rilascerà detta autorizzazione sentita l’ARPA competente per territorio.
2. Rimangono esclusi gli scarichi di tipo industriale la cui autorizzazione allo scarico è rilasciata dalla Provincia
Art.22 - Scarichi su suolo
1. Ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. n°152/06 è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo fatta eccezione :
a) per gli insediamenti, installazioni o edifici isolati che scaricano acque reflue domestiche, secondo i sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che saranno identificati dalla Regione secondo l’art. 100 d.lgs. n°152/06 e nel transitorio, secondo i criteri di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977;
b) per gli altri casi indicati alle lettere b) c) d) e) f) dell’art.103 del d.lgs. n°152/06
2. Per scarico sul suolo si intende lo scarico su strati superficiali del terreno, fosso, e tombinatura stradale non rientrante nella rete fognaria espressamente indicata dal Comune con proprio atto ricognitivo.
Art. 23 - Edifici isolati che scaricano in suolo
1. Per edifici od installazioni isolati, in accordo con la delibera del Comitato interministeriale del 04/02/1977, si intendono insediamenti civili di consistenza inferiore ai 50 vani o 5000 mc, per cui non è previsto l’obbligo di allacciamento ai sensi dell’art.6 del presente Regolamento.
2. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti da detti insediamenti devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli indicati nella delibera (allegato 1), opportunamente dimensionati in funzione degli abitanti equivalenti serviti e secondo i criteri indicati nella stessa.
3. E’ obbligatorio un trattamento di tipo primario dei reflui in uscita sia dalla linea delle acque nere (con vasca Imhoff o similari) che da quelle saponate (mediante bacino condensagrassi). E’ auspicabile un trattamento secondario del refluo (fitodepurazione, ossidazione totale, ecc.) al fine di prevenire fenomeni di inquinamento localizzato o problemi di tipo igienico-sanitari.
4. L’utilizzo di xxxxx xxxx, così come definiti dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 04/02/1977, è vietato salvo i casi previsti nella delibera sopra richiamata e nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. n°152/06 Parte Quarta in materia di rifiuti.
5. Il Comune potrà autorizzare sistemi di trattamento delle acque reflue anche in alternativa a quanto previsto dalla Delibera Interministeriale purché sia dimostrato il rispetto dei limiti di emissione della tab. 4 dell’allegato 5 parte terza del d.lgs. n°152/06, ovvero limiti differenti
stabiliti dalla normativa regionale (ex art.100 comma 3 del d.lgs. n°152/06) e sia garantito il regolare e rapido deflusso delle acque di scarico al fine di evitare ristagni ed odori.
Art.24 - Altri scarichi assimilabili ai domestici che scaricano su suolo
1. Per gli scarichi di acque reflue assimilabili al domestico, per i quali è dimostrata l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità ai sensi dell’art.103 del d.lgs. n°152/06, è ammesso lo scarico su suolo purché vengano rispettati i limiti di emissione della tabella 4 dell’allegato 5 Parte Terza del Decreto e sia garantito il regolare e rapido deflusso delle acque di scarico al fine di evitare ristagni ed odori.
Art.25 - Scarico in acque superficiali
1. Ai sensi dell’art 105 del d.lgs. n°152/06 è consentito lo scarico di acque reflue in acque superficiali purché rispettino i valori limite dell’allegato 5 alla Terza Parte d.lgs. n°152/06.
2. I titolari di tali scarichi dovranno acquisire tutte le autorizzazioni/concessioni/atti di assenso, di compatibilità idraulica previsti dalla normativa vigente, presso gli enti competenti del recapito (ad es. Consorzio di Bonifica, Provincia, Regione Direzione regionale dei Servizi Tecnici) per gli eventuali adempimenti e comunque nel rispetto delle norme di codice civile.
Art.26 – Scarichi da edifici isolati in acque superficiali
1. Gli scarichi di acque reflue domestiche provenienti edifici isolati devono essere dotati di impianti di trattamento in analogia a quelli indicati al punto 7 titolo 5 della Delibera del Comitato interministeriale del 04/02/1977.
2. Il Comune potrà autorizzare sistemi di trattamento delle acque reflue anche in alternativa a quanto previsto dalla Delibera Interministeriale purché sia dimostrato il rispetto dei limiti di emissione della tab. 3 dell’allegato 5 Parte Terza del d.lgs. n°152/06.
Art.27 - Altri scarichi assimilabili ai domestici in acque superficiali
1. Per gli scarichi di acque reflue assimilabili al domestico è ammesso lo scarico in acque superficiali purché vengano rispettati i limiti di emissione della tabella 3 dell’allegato 5 Parte Terza del d.lgs. n°152/06
Art. 28 - Modalità di progettazioni realizzazione e gestione degli impianti
1. In aggiunta a quanto previsto al Capo 5, gli impianti di trattamento delle acque reflue di cui al presente Capo dovranno essere oggetto di relazione da parte di tecnico abilitato che dovrà indicare:
- il tipo di impianto in base al numero di abitanti equivalenti;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera Interministeriale 4/02/1977 o il rispetto dei limiti di emissione fissati nella tabella dell’Allegato del d.lgs. n°152/06 attraverso relazione di calcolo o certificazioni rilasciate dal produttore dell’impianto;
- le modalità di gestione e manutenzione degli impianti con un minimo di un intervento di pulizia ogni anno;
- nel caso di scarico su suolo le caratteristiche fisiche del terreno, il livello della falda freatica, nonché la posizione di qualunque condotta, serbatoio, pozzo od altra opera destinata al servizio di acqua potabile al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni della Delibera Interministeriale 04/02/1977.
2. Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori dovrà rilasciare certificato di regolare esecuzione.
3. Il proprietario sarà responsabile della gestione e manutenzione dell’impianto, in accordo con quanto previsto in progetto e con le prescrizioni eventualmente riportare sull’autorizzazione.
CAPO 4 - NORME TECNICHE PER L’ALLACCIAMENTO
Art. 29 - Allacciamenti in sede stradale
1. I lavori per gli allacciamenti alla rete fognaria, in sede stradale e sui marciapiedi, vengono curati dal Gestore a seguito di formale domanda del privato interessato, che dovrà procedere al pagamento dei contributi previsti a copertura delle relative spese e ottenere il nulla osta da parte degli Enti locali proprietari delle reti e della sede stradale e relative pertinenze.
2. L’allacciamento deve essere realizzato con tubazioni disposte perpendicolarmente al collettore stradale, adottando per l’immissione, che deve essere effettuata nell’estradosso della tubazione stradale, idonei pezzi speciali che assicurino la perfetta tenuta idraulica e l’impermeabilità alla penetrazione delle acque dall’esterno. Tutti gli allacciamenti, ad esclusione degli scarichi di acque reflue domestiche o ad esse assimilate (ex art.101 del d.lgs. n°152/2006), dovranno essere dotati di pozzetto di ispezione ubicato, di norma, su terreno pubblico subito all’esterno della proprietà in luogo di agevole accessibilità per ispezione e prelievi.
Art.30 - Riparazione di tubazioni per gli allacciamenti
1. Tutte le riparazioni o, più in generale, gli interventi necessari per garantire il buon funzionamento degli allacciamenti privati ai collettori stradali, debbono essere sempre curati dal Gestore.
2. Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il Gestore competente constatasse eventuali danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti privati da parte degli utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regolamenti o immissione di scarichi non idonei, tutte le spese occorrenti per la rimessa dei manufatti fognari allo stato primitivo, nonché i costi per i relativi sopralluoghi, saranno a carico del soggetto che ha provocato il danno.
Art.31 - Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti
1. I titolari degli insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria, devono provvedere all’allacciamento come stabilito dal presente Regolamento.
2. Le reti delle acque reflue, interne alla proprietà, saranno allacciate alla rete fognaria previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l’esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative degli stessi (a spese degli interessati).
3. L’allacciamento delle acque reflue domestiche alla rete fognaria collegata all’impianto di depurazione implica, di norma, la disattivazione delle vasche settiche sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, dei pozzi nonché dei dispositivi disperdenti non utilizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente esistenti, a spese del titolare interessato.
4. L’espurgo, il lavaggio, la disinfezione con calce, ed il successivo riempimento con materiale inerte delle vasche e dei xxxxx xxxx succitati, dovrà essere eseguito direttamente dall’interessato a proprie spese.
5. Il Gestore si riserva di prescrivere, a mezzo di avviso o notifica dell’obbligo di adeguamento, la disattivazione dei manufatti sopra citati con le stesse modalità di cui al comma 3 anche per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, qualora si riscontri la loro cattiva manutenzione, il posizionamento non idoneo, la presenza di condizioni igienico sanitarie precarie ovvero su proposta dell’Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
Art.32 - Ripristino degli allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria pubblica
1. il Gestore competente si assume l’onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie, ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di collettori stradali.
2. I titolari degli insediamenti interessati saranno opportunamente preavvisati ed invitati a fornire, per tempo, tutte le informazioni in loro possesso circa il numero e l’ubicazione degli allacciamenti.
Art.33 - Allacciamenti di scarichi industriali
1. Gli scarichi di acque reflue industriali devono essere di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell’insediamento (meteoriche, domestiche, di raffreddamento, ecc.), e saranno dotati di due pozzetti di controllo di cui uno ubicato sul terreno privato e l’altro sul suolo pubblico, o comunque all’esterno della recinzione in posizione di agevole accessibilità ed idonei alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico e di eventuali sedimenti da parte delle autorità competenti al controllo.
2. Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, domestiche, raffreddamento, ecc…) potrà essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico allacciamento alla rete fognaria, fermo restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente fino all’esterno della proprietà o della recinzione e dotato dell’apposito pozzetto d’ispezione prima della miscelazione con le altre acque. Diversamente, per le acque di processo contenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato
5 Parte Terza al d.lgs. n°152/06 il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
3. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, per quanto possibile, alle norme del presente articolo.
4. I titolari dello scarico industriale sono responsabili di qualsiasi danno arrecato a persone e cose, in conseguenza delle sostanze scaricate. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali contratti con “deleghe ambientali” a soggetto “terzo responsabile” (gestore dell’impianto di trattamento) o a personale interno dell’azienda da cui ha origine lo scarico autorizzato.
Art.34 - Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento
1. Le acque reflue dovranno essere scaricate nel collettore fognario semplicemente per gravità. Il sistema fognario non prevede l’allacciamento diretto nella rete fognaria di utenze poste al di sotto dell’estradosso del collettore fognario stradale.
2. Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto dell’estradosso del collettore fognario stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati
dalla pressione della pubblica fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possono verificarsi.
3. Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche ed industriali, che non possono essere immessi per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare dell’attività di fare ricorso ai sollevamenti meccanici, dotati di vasche di accumulo, da realizzarsi secondo progetto approvato dal Gestore in sede di istruttoria.
4. Detto obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia anche solo parzialmente a quota inferiore al piano di scorrimento delle condotte della rete fognaria e sia possibile allacciare per gravità una parte degli scarichi alla rete fognaria.
5. Il pozzetto di sollevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza (troppo pieno) collegato per gravità ad un recapito che garantisca un adeguato smaltimento delle acque non sollevate (es. vasca polmone ).
6. Qualora tale recapito non dovesse essere disponibile o realizzabile, l’impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allargamenti o comunque di condizioni antigieniche.
7. Nel caso di presenza di impianti di sollevamento è buona norma che le acque meteoriche siano smaltite in modo autonomo rispetto alle altre acque reflue presenti nell’insediamento.
Art.35 - Allacciamenti alla rete fognaria tassativamente vietati
1. Gli allacciamenti alle reti fognarie per lo scarico di acque reflue di qualsiasi genere provenienti da ogni tipo di insediamento, devono essere realizzati esclusivamente in conformità al presente Regolamento.
2. In ogni caso non possono essere predisposti allacciamenti alla rete fognaria:
a) senza autorizzazione allo scarico (solo per acque reflue industriali) e all’allacciamento;
b) su caditoie stradali;
c) su tratti fognari in pressione;
d) su canali scolmatori di piena.
3. Gli allacciamenti esistenti, eseguiti in difformità al presente Regolamento, o ricadenti nelle casistiche sopra elencate, dovranno conformarsi allo stesso.
4. Per casi eccezionali e motivati,potranno essere disposte eventuali deroghe a quanto sopra prescritto.
5. Ai soggetti che non avessero provveduto a conformare al presente Regolamento detto allacciamento, verrà notificato “l’obbligo di adeguamento” di cui all’art. 70.
Art.36 - Prescrizioni tecniche e costruttive per gli allacciamenti in sede stradale
1. I manufatti e le condotte per gli allacciamenti delle acque reflue devono essere sempre realizzati con l’impiego di materiali idonei, resistenti alle corrosioni ed all’usura rinforzati da eventuali rinfianchi e calottature, in rapporto alla profondità di posa, alla natura del terreno ed alle sollecitazioni prevedibili dovute ai carichi stradali. Per la realizzazione delle canalizzazioni e degli allacciamenti si potrà fare riferimento alla norma UNI EN 1610 “Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura” e alle norme UNI EN 752.
2. Gli scarichi nella rete fognaria devono essere eseguiti utilizzando gli imbocchi all’uopo predisposti in fase di costruzione dei collettori, ove presenti.
3. Sulle condotte o sui tratti di condotte prive degli appositi imbocchi, si dovrà realizzare l’allaccio sul dorso delle medesime a mezzo di idonei pezzi speciali che assicurino la
perfetta tenuta idraulica e l’impermeabilità delle acque dall’esterno. La presente ha valore di prescrizione tecnica nei confronti del gestore.
4. L’allacciamento potrà essere realizzato mediante un pozzetto cieco sulla condotta stessa.
5. Tutti gli allacciamenti dovranno essere provvisti di un apposito pozzetto di ispezione e di prelievo posto all’esterno della proprietà per consentire le verifiche sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
6. Nessun apparecchio di scarico fognario (condotte, pozzetti ed ogni altro manufatto appartenente alla linea di scarico fognario) interno alla proprietà privata dovrà avere quota di posa inferiore a metri 0,5 dal piano stradale. In caso di comprovate difficoltà tecniche, il gestore potrà autorizzare quote di posa inferiori purché vengano adottati, dal proprietario dello stabile, gli opportuni provvedimenti atti ad evitare la fuoriuscita delle acque in conseguenza ad eventuali funzionamenti in carico della rete fognaria interna alla proprietà privata o della fognatura pubblica stradale. Gli impianti conseguenti dovranno essere sempre funzionanti e facilmente ispezionabili. Ogni danno che potesse derivare agli immobili ad a terzi per effetto dell’esistenza di scarichi a livello inferiore a metri 0,5 dal piano stradale saranno comunque a carico del proprietario dello stabile.
7. Il pozzetto di ispezione esterno, dovrà essere eseguito in cls vibrato e armato tipo Universal di dimensioni pari a 40 x 40 cm con coperchio di classe adeguata ai carichi stradali previsti.
8. Nel caso di edifici adiacenti alla pubblica via, il pozzetto di allacciamento e di ispezione, per evitare interferenze con gli altri servizi sotterranei, non dovrà mai sporgere oltre 50 cm dalla facciata dell’edificio e la tubazione per l’allacciamento dovrà scendere verticalmente in corrispondenza del pozzetto di ispezione.
9. Salva diversa indicazione del Gestore i diametri delle condotte verticali delle acque reflue devono essere comprese tra i 12,5 e 20 cm, tenuto conto che le tubazioni di allacciamento al collettore stradale hanno generalmente diametri tra i 12,5 e 25 cm.
10. Le tubature di allacciamento alla rete fognaria dovranno essere realizzate mediante l’utilizzo di manufatti in PVC- U UNI EN 1401- 1UD con guarnizioni elastometriche a labbro tipo UNI EN 681-1 (ovvero con altri materiali aventi caratteristiche analoghe.).
11. I pluviali della facciata adiacente la pubblica via devono essere incassati nella muratura per la parte compresa fra il piano stradale ed il solaio del primo piano per evitare intralci, danni e rotture ai pluviali stessi oppure dovranno essere provvisti di terminali in ghisa o acciaio o materiale idoneo, fatte salve diverse e più restrittive prescrizioni edilizie o urbanistiche. Le situazioni non conformi al presente comma per quanto possibile dovranno essere adeguate allo stesso.
12. E’ vietato lo scarico diretto dei pluviali sulla sede stradale e sui marciapiedi. E’ altresì proibito il convogliamento sul suolo pubblico delle acque piovane non canalizzate raccolte sulle superfici private (piazzali, tetti, ecc…). Le situazioni esistenti dovranno essere sanate, per quanto possibile, secondo le indicazioni fornite dal Gestore.
13. Eventuali deroghe alle disposizioni dei precedenti commi potranno essere concesse su motivata richiesta accompagnata da apposita relazione tecnica illustrativa.
14. Qualora a causa dei lavori di scavo, sbancamento, posa in opera di canalizzazioni, di scavi, di realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsiasi altra opera, venga arrecato danno all’integrità ed alla funzionalità della rete fognaria e di suoi manufatti, deve essere immediatamente informato il Gestore che prenderà i provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete a totale carico del responsabile. Nel caso che le condotte fognarie venissero sommariamente riparate o venisse occultato il danno, il responsabile, oltre all’onere di cui al precedente periodo, sarà passibile della sanzione restando impregiudicati gli eventuali provvedimenti previsti dalla vigente normativa, relativi alla responsabilità civile e penale del titolare dello scarico in caso di pregiudizio per l’igiene o la sicurezza pubblica.
Art.37 - Predisposizioni di imbocchi nella rete fognaria
1. Nell’imminenza della costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o di interventi su quelli esistenti, i proprietari dei terreni o degli insediamenti interessati dovranno fornire ogni utile indicazione circa gli allacciamenti, per dare al Gestore la possibilità di predisporre sui collettori stradali medesimi tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari.
2. Qualora il Gestore e/o il Comune, su autorizzazione dell’AATO, costruisca contemporaneamente al collettore stradale anche gli allacciamenti per gli insediamenti esistenti, o per quelli di cui è prevista l’imminente edificazione, al fine di evitare ulteriori manomissioni della sede stradale, gli interessati dovranno sostenere le relative spese.
3. Qualora, per particolari e giustificate esigenze costruttive, la realizzazione di un nuovo collettore comporti la variazione della quota degli allacciamenti preesistenti, le relative modifiche interne saranno a carico degli utenti.
Art.38 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne di edifici da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili alle domestiche.
1. Le acque meteoriche,ove possibile, non dovranno essere convogliate alla rete di pubblica fognatura ma rilasciate nel terreno attraverso pozzi perdenti.
2. Gli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un’unica tubazione alla rete fognaria pubblica, fermo restando la divisione delle reti interne in acque meteoriche ed eventuali rilasci idrici ed acque reflue domestiche e/o assimilabili alle domestiche.
3. Le diverse colonne verticali di scarico delle acque meteoriche e domestiche dovranno essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di uscita dotate di idoneo pozzetto di controllo e prelievo, ubicato all’esterno della proprietà privata.
4. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete interna, sia essa di acque meteoriche o di acque domestiche, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione, con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
5. Le condutture interne ai fabbricati, eseguite in orizzontale, dovranno essere costituite da tubi in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all’azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) elle acque che lo percorrono, dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità de vari manufatti,
6. Nel sotterraneo le tubazioni provenienti dai piani superiori dovranno collocarsi in apposite incassature facilmente ispezionabili nel muro o a soffitto. Diversamente si potrà sostenere la condotta con tiranti a soffitto o mensole a parete di acciaio, non soggetti a corrosione. In ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto. Tutti gli apparecchi igienici per l’evacuazione delle acque reflue in comunicazione con la rete fognaria, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone.
7. La ventilazione delle reti interne dovrà essere assicurata attraverso le colonne verticali di scarico.
8. Le caditoie per la raccolta delle acque meteoriche nei cortili e le pilette per la raccolta delle acque negli ambienti siti al pianoterra, dovranno essere muniti di interruzione idraulica.
9. La tubazione di allacciamento dovrà avere pendenze non inferiori all’1% e diametro non superiore a 20 cm e comunque non superiore al diametro del collettore di allaccio principale.
10. Il Gestore potrà autorizzare allacciamenti alla rete fognaria anche con diametri superiori o pendenze inferiori ai limiti succitati, qualora se ne dimostri la necessità purché debitamente documentate. Potranno essere richiesti, discrezionalmente, i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture, quando le aree private da servire siano di notevoli dimensioni.
11. Le pendenze delle canalizzazioni dovranno consentire tempi di permanenza delle acque reflue domestiche nelle condotte tali da evitare sia la formazione di depositi di materiali che dar luogo a fenomeni di settizzazione. Tale indicazione è valida anche per le acque reflue di altra tipologia (ad es. industriali, ecc.)
12. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili (vetture, carrelli elevatori, autocarri, mezzi pesanti in genere) tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche costruttive in relazione al carico superficiale prevedibile.
13. E’ vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante i pluviali.
14. Il Gestore si riserva la facoltà di imporre l’impiego di apparecchiature o manufatti idonei a trattenere sostanze grasse e/o oleose, prima dello scarico nella rete fognaria per utenze speciali, anche provenienti da attività commerciali con scarichi assimilabili ai domestici (cucine, lavanderie e bagni di insediamenti residenziali) che, a giudizio del Gestore stesso, ne debbano essere dotate.
Art. 39 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli stabilimenti industriali
1. Le reti fognarie interne degli stabilimenti industriali devono essere realizzare in modo tale da garantire:
a) un pozzetto di campionamento per gli scarichi delle acque reflue industriali all’esterno della proprietà;
b) la verifica della formazione dei singoli scarichi all’interno dell’insediamento stesso.
2. Tutti i pozzetti di ispezione e di campionamento devono essere accessibili e chiaramente individuati in planimetrie.
3. Gli stabilimenti industriali devono realizzare le reti fognarie interne in modo tale che l’autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all’interno dell’insediamento stesso.
4. Le condotte orizzontali, sia aeree che sotterranee che convogliano le acque reflue industriali devono, di norma essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse, senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche di raffreddamento, servizi igienici, mense, ecc…).
5. Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mensa e spogliatoi e acque reflue meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto all’art.36.
6. Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue industriali, di raffreddamento e acque meteoriche di piazzali impermeabilizzati, dovranno essere costituite da tubi opportunamente dimensionati in materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all’azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione) delle acque che lo percorrono, e dovrà essere inoltre assicurata la perfetta impermeabilità dei vari manufatti.
7. Nel caso di condotte aeree per il trasporto di acque reflue le stesse dovranno essere sostenute con appositi tiranti in acciaio o strutture adeguatamente dimensionate e non soggette a corrosione ed in ogni caso dovrà essere previsto un sostegno in corrispondenza ad ogni giunto.
8. Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio della rete interna, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire il deposito dei materiali.
9. La tubazione di allacciamento dovrà avere pendenze non inferiori all’1% e diametro non inferiore a 20 cm e comunque non superiore al diametro del collettore di allaccio principale.
10. Il Gestore potrà autorizzare allacciamenti alla rete fognaria anche con diametri superiori o pendenze inferiori ai limiti succitati, qualora se ne dimostri la necessità purché debitamente documentate.
11. Nessuna condotta può immettersi in un’altra con diametro minore. I passaggi da un diametro minore ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali a perfetta tenuta.
12. In sede di richiesta di allacciamento o di autorizzazione allo scarico potranno essere richiesti i calcoli idraulici per il dimensionamento delle condutture.
13. Potrà essere concesso lo scarico separato delle acque meteoriche, di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo se presenti in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.
14. Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili (vetture, carrelli elevatori, autocarri, mezzi pesanti in genere) tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche costruttive in relazione al carico superficiale prevedibile.
15. Il Gestore si riserva di richiedere, prima del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, l’esecuzione di specifiche prove a tenuta sulle canalizzazioni di cui al presente articolo.
Art.40 - Prescrizioni tecniche speciali per gli stabilimenti industriali
1. Qualora il Gestore lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale dovrà essere installata una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui scaricati nella rete fognaria, accessibile al personale incaricato del Gestore ed agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature contenute dovranno essere mantenute in perfetto stato di funzionamento ed installate in un locale idoneo e a totale carico dell’utente.
2. Le caratteristiche delle stazioni, dovranno essere preventivamente approvate dal Gestore che, in funzione delle caratteristiche dei reflui e della quantità di acque immesse nella rete fognaria, potrà richiedere:
a) il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento in automatico sia di tipo fisso che mobile;
b) l’installazione di misuratori di portata e la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati) per l’installazione temporanea dei campionatori automatici del Gestore o degli altri soggetti del controllo internamente alla proprietà;
c) l’installazione di strumenti di controllo in automatico (misurazione e registrazione), compresi analizzatori on-line nonché prescrivere le modalità di gestione degli stessi e la conservazione dei risultati che dovranno rimanere a disposizione dei soggetti addetti al controllo (nel caso di scarichi di sostanze pericolose tali dati dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei controlli).
d) misuratori della quantità di acque approvvigionate singolarmente per i diversi usi (uso servizi igienici, raffreddamento, lavaggio,ecc….).
3. Dovrà essere predisposto un punto di campionamento e di misurazione dello scarico subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
4. Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di cui al presente articolo saranno a totale carico del titolare dello scarico autorizzato.
Art.41 - Impianti di trattamento delle acque reflue industriali
1. Gli impianti di trattamento dovranno risultare conformi alle specifiche o al progetto approvato dal Gestore ed allegato alla domanda di autorizzazione allo scarico. In caso di modifiche il titolare dello scarico è tenuto a fornire preventivamente la documentazione integrativa per le eventuali osservazioni.
2. L’approvazione del progetto dell’impianto di trattamento da parte del Gestore non esonera il titolare dello scarico e/o gestore dell’impianto stesso dalla responsabilità e dalla garanzia circa il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
3. E’ facoltà del Gestore, in sede di approvazione dell’impianto o in sede di rilascio dell’autorizzazione allo scarico, di prescrivere l’installazione di sistemi di allarme o telecontrollo sugli impianti di trattamento delle acque reflue industriali immesse nella rete fognaria.
4. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell’art.101 del d.lgs. n°152/06, prima del loro trattamento per adeguarli ai limiti regolamentari, ove le concentrazioni delle stesse non risultassero già entro i limiti di emissione fissati dalla Tab. 3 Parte terza del d.lgs. n°152/06.
5. Per casi di avvio di impianto o di attività, al di fuori delle ipotesi autorizzative degli scarichi provvisori di cui all’art. 54, il Gestore potrà fissare nell’autorizzazione allo scarico, un termine di norma non superiore ai 60 gg per l’allineamento ai valori limite di emissione di cui al presente Regolamento indicando i limiti transitori che lo scarico dovrà rispettare durante tale periodo.
6. Sono fatti salvi i valori limite di emissione inderogabili per legge.
Art.42 - Servitù di acquedotto e fognatura
1. Nel caso in cui il titolare di un insediamento industriale non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue nella rete fognaria se non attraversando l’altrui proprietà, potrà chiedere, in caso di mancato accordo, all’Autorità giudiziaria l’istituzione di una servitù di passaggio di scarico coattivo a norma del Codice Civile (artt. 1033-1043).
2. In tal caso, in deroga a quanto previsto del presente Regolamento, è consentito disporre i pozzetti d’ispezione all’interno della proprietà purché ben individuati in planimetria e accessibili.
3. Nel caso di adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art.68 le scadenze imposte per la realizzazione degli allacciamenti e attraversamenti su altrui proprietà terranno conto delle tempistiche per l’ottenimento delle servitù da parte dell’utente.
Art.43 - Fognature nelle strade e nelle piazze private
1. I proprietari delle strade e piazze private sono obbligati alla costruzione della fognatura lungo le strade e le piazze stesse ed al suo allacciamento alla pubblica fognatura, in tal caso, le distanze dalla pubblica fognatura di cui all’art.6 vengono calcolate dal limite della strada privata.
2. Per tali fognature private dovrà essere previsto lo stesso sistema adottato per la pubblica fognatura recipiente.
3. Il termine prescritto per l’esecuzione delle opere viene indicato dal Gestore nella notifica dell’obbligo di allacciamento di cui al precedente art.6 prescrizioni ed obblighi, e decorre a partire dalla data della notifica stessa.
4. Entro lo stesso termine dovranno essere realizzati anche gli allacciamenti di tutti gli stabili fronteggianti le medesime strade o piazze.
5. Per interventi tecnicamente complessi il Gestore potrà concedere una deroga a tale termine a seguito di apposita richiesta, previa valutazione legata unicamente ai tempi necessari all’esecuzione dei lavori.
6. Qualora i proprietari interessati non provvedano, il Gestore provvederà d’ufficio all’esecuzione delle opere secondo quanto previsto all’art. 70 (esecuzione d’ufficio delle opere di allacciamento).
Art.44 - Misuratori del prelievo idrico autonomo
1. Gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti, a proprie spese, all’installazione ed alla verifica del buon funzionamento di idonei strumenti di misura della portata delle acque prelevate.
2. Il misuratore di portata deve essere installato in posizione di facile accesso, reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
3. Il Gestore potrà imporre, a spese dell’utente, una diversa collocazione del misuratore di portata, qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea
4. L’utente è obbligato a comunicare al Gestore gli eventuali guasti o blocchi del misuratore di portata nonché l’eventuale spostamento dello stesso.
5. Il Gestore provvede, inoltre, ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore di portata qualora lo stesso non ne sia già provvisto.
6. Sono fatte salve le specifiche disposizioni fornite dall’Autorità competente al rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche previste dal R.D. 11.12.1933, n. 1775 e
s.m.i. e quelle degli Enti gestori di rogge e canali di tipo irriguo nei quali viene effettuato il prelievo idrico.
Art.45 - Visite tecniche
1. Prima di effettuare l’allacciamento o di rilasciare al titolare dello scarico l'autorizzazione per la realizzazione dello stesso, il Gestore ha la facoltà di effettuare un sopralluogo sia per la verifica della documentazione presentata a corredo dell’istanza di allacciamento o ammissione al servizio di depurazione, sia per valutare le possibili interferenze con altre reti tecnologiche presenti nel sottosuolo, nonché per fornire le prescrizioni specifiche relative alla realizzazione delle opere.
2. Il Gestore, a scavo ancora aperto, ha la facoltà di effettuare una successiva visita tecnica, per verificare la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni fornite, l’integrità delle strutture utilizzate e verificare il percorso delle reti interne.
3. Il Gestore, si riserva, in qualsiasi momento, la facoltà di effettuare visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento.
4. Qualora a seguito della visita tecnica fossero imposte particolari prescrizioni, il Gestore ne verificherà l'osservanza con successive ispezioni.
5. Le visite tecniche sono finalizzate soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità ai progetti approvati e come tale non costituiscono collaudo tecnico e pertanto non coinvolgono il Gestore in eventuali responsabilità in ordine alle scelte operate dai progettisti o dalle imprese esecutrici.
CAPO 5 - PROCEDURE ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Art.46 - Premesse
1. Le disposizioni e gli adempimenti amministrativi di cui al presente Capo si riferiscono al proprietario degli immobili e si applicano anche ai concessionari, agli usufruttuari ed agli altri soggetti aventi diritti analoghi, nonché agli amministratori di condominio.
2. Per gli scarichi di acque reflue industriali si farà riferimento al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (titolare dello scarico) ovvero il Consorzio tra più stabilimenti, da individuare nel rappresentante legale (o procuratore) della ditta o del Consorzio.
3. Tutte le autorizzazioni vengono rilasciate "salvo il diritto di terzi".
4. Per la presentazione delle istanze di cui al presente Xxxx si potrà utilizzare la modulistica predisposta dal Gestore.
5. Per la predisposizione degli elaborati grafici di cui al presente Capo si potrà fare riferimento, a titolo esemplificativo, alla norma UNI 9511 parte 5a “Rappresentazione delle installazioni. Segni grafici per sistemi di drenaggio e scarico acque usate”
6. Per la presentazione delle istanze sono fatte salve le disposizioni e le procedure di cui al D.P.R.20.10.98, n. 447 e s.m.i. (“sportello unico”).
7. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche non necessitano di autorizzazione allo scarico purché osservino le norme fissate dal presente regolamento ai sensi dell’art. 124 comma 4 del d.lgs. n°152/2006.
8. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche vengono valutate in fase di istruttoria dal Gestore ovvero dal Comune.
Art.47 - Domanda di allacciamento per l’ammissione al servizio di pubblica fognatura e depurazione per scarico di acque reflue domestiche e/o assimilabili
1. Per ottenere l’autorizzazione all’allacciamento e per l’ammissione al servizio di pubblica fognatura e depurazione, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche dovranno inoltrare al Gestore specifica domanda in carta semplice.
2. Nell’istanza dovranno essere indicati:
a) generalità del proprietario, comproprietario, o amministratore in caso di condominio, e relativo codice fiscale;
b) recapito e n. telefonico e di fax (se disponibile);
c) numero degli abitanti o degli utenti previsti;
d) riferimenti catastali;
e) eventuale numero dell’utenza acquedotto o l’indicazione della fonte di approvvigionamento: con indicazione dell’eventuale misuratore di portata;
f) caratteristiche dimensionali dei manufatti e delle reti di scarico.
3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:
a) estratto di mappa catastale in scala in carta semplice con l’ubicazione dell’insediamento e l’individuazione della proprietà
b) scheda tecnica come modello predisposto dal Gestore ;
c) planimetria, asseverata a cura di tecnico abilitato, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
- il tracciato delle condotte fognarie con l’indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc…) ;
- il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza;
- l’ubicazione del punto di allaccio alla rete fognaria pubblica.
L’elaborato di cui alla precedente lett. c) dovrà contenere l’indicazione di eventuali canalizzazioni, fosse settiche, pozzetti esistenti e quali di questi manufatti vadano soppressi o mantenuti prima dell’allacciamento richiesto.
4. Per le acque reflue assimilabili alle domestiche dovrà essere dimostrata l’assimilabilità delle acque di scarico, indicandone la provenienza e/o la composizione presunta tramite apposita dichiarazione a firma del proprietario.
5. Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unita abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico allacciamento per lo scarico delle acque reflue dell’intero insediamento, dovrà essere presentata una unica istanza contestualmente tra tutti i soggetti interessati.
6. Per le nuove costruzioni, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia presentata al Comune, deve essere presentata richiesta al Gestore per l’autorizzazione all’allacciamento alla pubblica fognatura. L’eventuale autorizzazione rilasciata dal Gestore farà parte dell’istruttoria per il rilascio della Concessione edilizia. Il titolare dell’autorizzazione, al termine dei lavori, trasmette al Gestore copia del certificato di ultimazione dei lavori.
7. Nel caso di domanda di autorizzazione all’allacciamento di reti interne esistenti già autorizzate allo scarico su suolo o in acque superficiale, di mera eliminazione delle vasche settiche o di altri sistemi di trattamento, o in casi analoghi di semplice variazione dell’esistente, il Gestore potrà accettare domande prive dell’attestazione di tecnico abilitato.
Art.48 - Domanda di autorizzazione allo scarico per acque reflue domestiche e/o assimilabili che non recapitano in rete fognaria4
1. Per ottenere l’autorizzazione allo scarico in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, i titolari degli scarichi provenienti da insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilabili dovranno inoltrare al Comune competente per territorio specifica domanda in carta legale o resa legale.
2. Nell’istanza dovranno essere indicati:
a) generalità del proprietario, comproprietario, o amministratore in caso di condominio, e codice fiscale;
b) recapito e n. telefonico e di fax (se disponibile);
c) numero degli abitanti o degli utenti previsti;
d) tipologia dello scarico;
e) riferimenti catastali;
f) eventuale n. dell’utenza acquedotto o l’indicazione della fonte di approvvigionamento con indicazione dell’eventuale misuratore di portata;
g) caratteristiche dimensionali e tecniche dei sistemi di depurazione adottati e delle reti di scarico
h) caratteristiche dimensionali e tecniche (ove presenti) dei sistemi di dispersione(pozzi assorbenti, sub-irrigazione ecc.)
i) il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al Capo 3 del presente Regolamento.
3. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:
a) relazione tecnica secondo le modalità previste dall’art. 26 del Capo 3
b) corografia in scala 1:5000 ove sia chiaramente indicata la posizione dell’insediamento;
4 Vedi precedente art. 8
c) estratto di mappa catastale in carta semplice con l’ubicazione dell’insediamento e l’individuazione della proprietà;
d) scheda tecnica su modello predisposto dall’il Gestore
e) planimetria, asseverata a cura di tecnico abilitato, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne ed i sistemi di trattamento, dalla quale risulti chiaramente:
- il tracciato delle condotte fognarie con l’indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni,ecc…);
- l’ubicazione dei sistemi di trattamento primario (o secondario);
- l’ubicazione dei sistemi di dispersione e/o del ricettore finale;
- il diametro delle condotte fognarie ed eventualmente la pendenza;
- l’ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata;
- la rete di distribuzione dell’acqua potabile,
- il pozzetto di campionamento.
4. Nel caso di utenze di tipo residenziale composte da più unita abitative con canalizzazioni in comune e che debbano realizzare un unico scarico delle acque reflue dell’intero insediamento, dovrà essere individuato un soggetto titolare dello scarico e presentata una unica istanza contestualmente tra tutti i soggetti interessati.
5. Per le nuove costruzioni, la richiesta di autorizzazione allo scarico deve essere presentata contestualmente alla richiesta di concessione edilizia. La concessione e, nei casi previsti, l’autorizzazione edilizia costituiscono anche autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria e ne viene data esplicita indicazione nel provvedimento edilizio.
6. A termine dei lavori il proprietario invierà il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.
Art.49 - Domanda di allacciamento e autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali
A) domanda di allacciamento alla rete fognaria
1. Per ottenere l’autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltrare, al Gestore, specifica domanda in carta semplice nella quale dovranno essere indicati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
c) indirizzo dell’insediamento per il quale viene richiesta l’autorizzazione allo scarico;
d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
e) descrizione sommaria dell’attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
f) la provenienza e la tipologia, dello scarico industriale;
g) la fonte di approvvigionamento idrico (nel caso di approvvigionamento parziale o totale da fonte autonoma si dovranno citare gli estremi delle concessioni di derivazione - o di domanda di concessione - ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero gli estremi del contratto di utenza con gli Enti gestori dei canali x xxxxx da cui si effettua il prelievo);
2. All’istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, asseverata a cura di tecnico abilitato:
a) corografie ed estratto di mappa catastale in scala adeguata in carta semplice con
b) l’ubicazione dell’insediamento e l’individuazione della proprietà;
c) planimetria, in duplice copia, in idonea scala (es. 1:100) riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
- il tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque reflue domestiche/assimilabili e meteoriche e rilasci idrici;
- l’indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, macchinari da cui originano gli scarichi anche se parziali, impianto di depurazione,ecc…);
- il diametro delle condutture e la loro pendenza;
- la posizione del punto (o dei punti) di allacciamento alla rete fognaria;
- l’ubicazione del punto o dei punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetto esterno alla proprietà, pozzetto sugli scarichi parziali o in uscita impianto);
- l’ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata;
d) eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere di scarico (del misuratore di portata se presente, sfiori, sifoni, ecc…);
e) relazione tecnico dimensionale dell'impianto di trattamento con calcoli dimensionali delle reti fognarie, pendenze e caratteristiche delle canalizzazioni di scarico al fine di dimostrare l’idoneità delle condotte ad allontanare le acque reflue prodotte nell’insediamento.
3. Nell’ambito dell’istruttoria il Gestore si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare successive visite tecniche prima di concedere l’autorizzazione all’allacciamento.
4. Qualora il titolare dell'istanza intendesse realizzare l’allacciamento alla rete fognaria per uno scarico futuro da non attivare nell’immediato o qualora non siano certe le caratteristiche dello scarico, potrà essere presentata unicamente la domanda di allacciamento omettendo di allegare quanto previsto al comma 1 lettere e), f), g), e al comma 2 lettera d) che non costituirà ammissione al servizio di depurazione.
5. Nel caso di istanza di autorizzazione all'allacciamento presentata da Consorzio di cui al secondo comma 2 dell’art 124 del d.lgs. n°152/06, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda, il titolare di ogni singolo stabilimento, dovrà fornire le informazioni di cui alla lettera A) commi 1 e 2 del presente articolo. Dovranno essere altresì fornite le caratteristiche tecniche dell’eventuale impianto di depurazione consortile.
6. L'autorizzazione per la realizzazione dell’allacciamento per scarichi di acque reflue industriali non comporta necessariamente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico che sarà sempre separato dall’autorizzazione all'allacciamento.
B) domanda di autorizzazione allo scarico
1. Per ottenere l’autorizzazione allo scarico nella rete fognaria i titolari di scarichi di acque reflue industriali dovranno inoltrare al Gestore specifica domanda nella quale dovranno essere indicati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
c) indirizzo dell’insediamento per il quale viene richiesta l’autorizzazione allo scarico;
d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
e) descrizione sommaria dell’attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
f) le caratteristiche quantitative dello scarico (portata giornaliera media e massima, volume giornaliero ed annuo previsti);
g) le caratteristiche qualitative dello scarico (provenienza, tipologia, valori di concentrazione caratteristici dello scarico industriale );
h) la fonte di approvvigionamento idrico (nel caso di approvvigionamento parziale o totale da fonte autonoma si dovranno citare gli estremi delle concessioni di derivazione - o di domanda di concessione - ex R.D. 11.12.1933 n. 1775 ovvero gli estremi del contratto di utenza con gli Enti gestori dei canali x xxxxx da cui si effettua il prelievo).
2. Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell’allegato 5 alla Parte terza al d.lgs. n°152/06 (limitatamente ai processi produttivi ivi indicati) la domanda dovrà altresì indicare:
a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative e per il numero massimo di giorni lavorativi;
b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
3. All’istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, asseverata da tecnico abilitato:
a) scheda tecnica di rilevamento dati su modello predisposto dal Gestore competente;
b) corografia ed estratto di mappa catastale in scala adeguata in carta semplice con l’ubicazione dell’insediamento e l’individuazione della proprietà;
c) planimetria, in duplice copia, in idonea scala (es. 1:100) riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
- il tracciato delle condotte fognarie distinte nei tracciati delle acque di processo, delle acque reflue domestiche/assimilabili e meteoriche;
- l’indicazione di tutti i manufatti presenti (pozzetti, sifoni, vasche di accumulo, macchinari da cui originano gli scarichi anche se parziali, impianto di depurazione, ecc…);
- il diametro delle condutture la loro pendenza;
- la posizione del punto (o dei punti) di allacciamento alla rete fognaria;
- l’ubicazione del punto o dei punti assunti per il controllo dello scarico (pozzetto esterno alla proprietà, pozzetto sugli scarichi parziali o in uscita impianto);
- l’ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del misuratore di portata;
d) relazione tecnica dettagliata sul ciclo produttivo con particolare attenzione per le operazioni che prevedono la formazione di scarichi idrici, con l’indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo/i e nei sistemi di scarico;
e) relazione tecnica e schemi funzionali dell’impianto di trattamento adottato al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti (le informazioni previste in questo punto potranno essere contenute anche nel precedente punto d);
f) eventuali particolari costruttivi necessari a definire completamente le opere di scarico (del misuratore di portata se presente, sfiori, sifoni, ecc…);
g) schede di sicurezza o etichette delle sostanze impiegate nel ciclo produttivo nelle operazioni che originano scarichi idrici;
h) analisi chimica effettuata su campione rappresentativo dello scarico prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri più caratteristici dello scarico (da presentare solo per gli scarichi esistenti - ed autorizzati - e per quelli per cui l’obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal d.lgs. n°152/06 );
i) nominativo del tecnico interno con delega di responsabile ovvero del gestore dell’impianto di trattamento delle acque reflue e copia dell’atto di delega;
j) copia dell’eventuale procura (per le istanze presentate da procuratori) o di eventuali certificazioni ambientali.
4. Nell’ambito dell’istruttoria il Gestore si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriori dati o di effettuare successive visite tecniche prima di concedere l’autorizzazione allo scarico.
5. Nel caso di istanza di autorizzazione allo scarico presentata da Consorzio di cui al secondo comma 2 dell’art.124 del d.lgs. n°152/06, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante del Consorzio. In allegato alla domanda, il titolare di ogni singolo stabilimento, dovrà fornire le informazioni di cui alla lettera B) commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Dovranno essere altresì fornite le caratteristiche tecniche dell’impianto di depurazione consortile.
6. La documentazione già presentata o da presentarsi per la domanda di allacciamento alla rete fognaria si ritiene altresì valida per la successiva domanda di autorizzazione allo scarico.
7. Nel caso di scarichi con presenza di sostanze radioattive dovrà essere allegata una relazione tecnica specialistica attestante che le acque reflue non rientrano nel caso riportato all’art.18, comma 2, lett. d). il Gestore competente si riserva di richiedere ulteriori informazioni e di non accettare nella rete fognaria tali effluenti, anche in presenza dello specifico provvedimento autorizzativo adottato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento di rifiuti radioattivi.
8. All’atto della presentazione della domanda il titolare dello scarico dovrà corrispondere alil Gestore le spese di istruttoria.
Art.50 - Domanda di autorizzazione allo scarico per acque reflue derivanti da rilasci idrici, acque meteoriche e di prima pioggia
1. Salvo quanto previsto agli artt.13 e 14, per ottenere l’autorizzazione allo scarico dei rilasci idrici, delle acque meteoriche e di prima pioggia nella rete fognaria, i titolari devono predisporre specifica domanda al Gestore che rilascia parere vincolante, in carta legale o resa legale nella quale dovranno essere indicati:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale del legale rappresentante;
b) denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA della Ditta;
c) indirizzo dell’insediamento per il quale viene richiesta l’autorizzazione allo scarico;
d) il ricettore dello scarico (indicazione della tratta fognaria);
e) descrizione sommaria dell’attività svolta dalla Ditta e delle materie prime utilizzate;
f) la fonte di approvvigionamento idrico
g) eventuale riferimento all'autorizzazione allo scarico in essere.
2. All’istanza di cui al presente articolo dovrà essere allegata la seguente documentazione tecnica, asseverata da tecnico abilitato:
a) Corografia ed estratto di mappa catastale in scala asseverata da tecnico abilitato in carta semplice con l’ubicazione dell’insediamento e l’individuazione della proprietà;
b) planimetria, in duplice copia, riportante le reti fognarie interne, dalla quale risulti chiaramente:
- il tracciato delle condotte fognarie con l’indicazione dei manufatti (pozzetti, sifoni, eventuali vasche di pretrattamento, ecc…);
- il diametro di dette condutture ed eventualmente la pendenza (se disponibile);
- l’ubicazione del punto di approvvigionamento idrico e del contatore del servizio di acquedotto, del pozzetto di prelievo e dei punti di allaccio alla rete fognaria pubblica;
- relazione tecnica e schemi funzionali dell’eventuale impianto di pretrattamento adottato al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione prescritti.
3. Nel caso di acque meteoriche e/o di prima pioggia dovrà essere indicata la superficie scolante ed il calcolo delle portate, allegando i calcoli dimensionali e le caratteristiche costruttive, dell’impianto di trattamento o del sistema di separazione della frazione di prima pioggia.
4. Nell’ambito dell’istruttoria, il Gestore si riserva la facoltà di richiede ulteriori dati, prima di concedere l’autorizzazione allo scarico per l’ammissione al servizio
Art.51 - Procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’allacciamento e/o allo scarico
1. Il Gestore provvederà all’istruttoria delle domande di cui agli articoli precedenti disponendo i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi e quant’altro, riterrà opportuno, al fine di verificare le reali caratteristiche dei manufatti e delle acque oggetto dell’istanza.
2. Il Gestore provvederà a richiedere l’integrazione della documentazione presentata ove la stessa risulti carente o qualora si rendessero necessarie ulteriori informazioni relative agli scarichi oggetto dell’autorizzazione, mediante lettera raccomandata, fax o altro mezzo equipollente. Dalla data di comunicazione della richiesta di documentazione integrativa, alla data di ricevimento della stessa, sarà sospeso il periodo previsto per la conclusione del procedimento amministrativo di istruttoria. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data di presentazione della documentazione mancante e/o dell’istanza perfezionata.
3. Fermo restando il versamento degli oneri di istruttoria, nel caso che la documentazione di cui al comma precedente non venga presentata nei sessanta giorni successivi dalla richiesta, il Gestore, potrà formulare il diniego formale dell’autorizzazione richiesta, archiviando la relativa pratica. In ogni caso, trascorso inutilmente tale termine, l’istanza si intende rinunciata.
4. Terminata l’istruttoria, il Gestore rilascerà i provvedimenti di cui agli articoli precedenti, qualora non siano emersi elementi in contrasto con la normativa vigente e le disposizioni regolamentari.
5. Nel caso di richiesta di allacciamento di scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, rilasci idrici o acque meteoriche, l’autorizzazione potrà contenere, oltre alle prescrizioni del caso, anche eventuali schemi grafici realizzativi del collegamento alla rete fognaria pubblica.
6. Per gli scarichi di acque reflue industriali di nuova attivazione, salva diversa prescrizione indicata nell’autorizzazione allo scarico, deve essere presentato, entro 60 gg dalla data di notifica del provvedimento, un referto analitico relativo a un campione rappresentativo dello scarico industriale, prelevato secondo le disposizioni vigenti e riguardante i parametri chimici caratteristici dello scarico
7. Se in fase di istruttoria si verifica la mancata assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, il Gestore potrà formulare il diniego formale dell’autorizzazione richiesta, archiviando la relativa pratica, ciò comporterà l’obbligo di presentazione di nuova domanda secondo quanto previsto all’art.47.
Art.52 - Autorizzazione allo scarico
1. L’autorizzazione allo scarico di cui all’art.124 del d.lgs. n°152/06 è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico ovvero in capo al titolare del Consorzio tra più stabilimenti, a seguito di specifica istanza presentata secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 51 del presente Regolamento, l’Autorità preposta provvede all’adozione del provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione della domanda.
2. L’autorizzazione allo scarico è valida per quattro anni dal momento del rilascio salvo quanto previsto dal d.lgs. 18/02/2005 n. 59 e dall’art. 22 della LR 7 del 26/02/2001 che prevede
che la durata dell’autorizzazione delle sole acque reflue domestiche che non recapitano in rete fognaria si intende tacitamente rinnovata qualora non siano intervenute modifiche allo scarico, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, mediante autocertificazione.
3. Per le autorizzazioni allo scarico di tipo industriale, invece, almeno un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo secondo quanto previsto agli art. 8 e 9 del presente Regolamento. Lo scarico delle acque reflue industriali può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art.108 del d.lgs. n°152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
4. L’autorizzazione allo scarico potrà essere soggetta in qualsiasi momento da parte del Gestore all’imposizione di prescrizioni speciali, anche ad integrazione di quelle contenute nel presente Regolamento e nell’autorizzazione stessa, qualora fossero intervenute variazioni allo scarico, all’utilizzo del collettore o alla capacità ricettiva della rete fognaria che possano comportare danni a persone o cose, pregiudizio per l’igiene pubblica, serio aggravio degli oneri manutentivi e di gestione della rete fognaria o dell’impianto di depurazione.
5. L’autorizzazione potrà essere altresì modificata, integrata o revocata in qualsiasi momento in applicazione di nuove norme statali o regionali rilevanti per il servizio oggetto del presente Regolamento.
Art.53 - Riesame delle autorizzazioni all’allacciamento e/o allo scarico. Accertamenti di Assimilabilità
1. Il Gestore si riservano la facoltà di riesaminare e se necessario adeguare, i provvedimenti di autorizzazione rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento.
2. L’autorizzazione allo scarico di cui al presente Regolamento potranno essere periodicamente riesaminati e se necessario adeguati. Le disposizioni in essi contenuti potranno essere superate, modificate o integrate dall’emanazione di norme statali o regionali rilevanti per il settore della tutela delle acque dall’inquinamento, in particolare per quanto attiene ai criteri di assimilabilità o alle specifiche discipline regionali da adottarsi ai sensi del d.lgs. n°152/06.
3. Tutti i provvedimenti rilasciati dall’Autorità d’Ambito, dal Comune e dal Gestore e, indicati al presente articolo, sono soggetti ad accertamenti sulla mantenuta assimilabilità alle acque reflue domestiche delle acque di scarico immesse nella rete fognaria o non recapitanti in fognatura, mediante indagini sulla provenienza e sulla composizione degli scarichi idrici, anche con l’esecuzione prelievi e conseguenti determinazioni analitiche.
Art.54 - Autorizzazioni allo scarico provvisorio
1. Il Gestore potrà adottare in alcuni casi, prima dell’autorizzazione definitiva allo scarico, provvedimenti di natura provvisoria, in particolare:
a) nei casi di avvio impianto, stabilendo un termine di norma compreso tra i 30 ed i 90 gg per l’allineamento ai valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5,Parte Terza, al d.lgs. n°152/06 ed indicando i limiti transitori che lo scarico dovrà rispettare durante tale periodo;
b) per scarichi di acque reflue industriali di tipo temporaneo (durata inferiore a 4 anni) o occasionale;
c) insediamenti esistenti ove per la regolarizzazione degli scarichi alla nuova disciplina di cui al d.lgs. n°152/06, debbano essere effettuati degli studi approfonditi ovvero rilievi o adeguamenti particolarmente complessi o onerosi;
d) per gli scarichi derivanti da Enti pubblici e simili (es. strutture militari, scuole, Aziende Ospedaliere e Sanitarie, ecc…);
e) per i reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici e dalle mense degli operai addetti ai cantieri di lavoro temporanei, (ove possibile, si imporranno allacciamenti utilizzabili in via definitiva dai costruendi stabili; in ogni caso la richiesta di nulla osta allo scarico provvisorio dovrà essere corredata da una relazione tecnica che documenti la qualità e la quantità giornaliera dello scarico);
f) per le autorizzazioni di cui all’art. 18 (autorizzazioni ammesse sotto condizione);
g) per l’istruttoria delle autorizzazioni con rilascio di deroghe ai valori limite di emissione di cui alla tabella 3 allegato 5, Parte Terza al d.lgs. n°152/06 ove si debba valutare la compatibilità dello scarico industriale con il sistema fognario ed i processi di depurazione in atto;
h) per gli stabilimenti di nuova costruzione, per l’attivazione di nuovi processi produttivi e/o nell'ambito dell'istruttoria di cui al D.P.R.20.10.98, n. 447 e s.m.i. (“sportello unico”).
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non potranno in ogni caso avere una durata superiore a diciotto mesi, eventualmente prorogabili a seguito di nuova istanza dell’interessato.
Art.55 - Limiti delle autorizzazioni all’allacciamento e/o allo scarico
1. L’autorizzazione all’allacciamento e/o scarico nella rete fognaria è limitata allo stabile o agli stabili per i quali è stata richiesta l'autorizzazione e per quella consistenza di essi che risulta dalla documentazione presentata a corredo dell’istanza. Non potranno allacciarsi altre parti degli stabili stessi e tanto meno stabili contigui, ancorché della stessa proprietà, senza aver ottenuto la specifica autorizzazione all’allacciamento dal Gestore a seguito di nuova domanda ed aggiornamento della documentazione presentata.
2. L’autorizzazione per l’allacciamento alla rete fognaria di acque meteoriche (compresa l’eventuale frazione di prima pioggia eventualmente depurata) si limita alla superficie (mq) scolante dichiarata nella relativa istanza (pavimentazioni, coperture, zone permeabili, ecc…) e per la relativa destinazione d’uso delle aree esterne pavimentate da cui hanno origine le acque meteoriche immesse nella rete fognaria (presenza o meno di determinate sostanze che devono essere trattate prima dello scarico).
3. L’autorizzazione per l’immissione nella rete fognaria dei rilasci idrici, si limita allo scarico o agli scarichi denunciati o evidenziati nella relativa domanda di ammissione al servizio ed espressamente riportati nell’autorizzazione allo scarico rilasciato al richiedente.
4. L’autorizzazione allo scarico per le acque reflue industriali si riferisce alla tipologia di scarico o degli scarichi (caratteristiche quali-quantitative e provenienza) denunciati o evidenziati nella domanda di autorizzazione ed espressamente riportati sull’atto autorizzativo stesso.
Art.56 – Variazioni
1. I titolari degli stabilimenti industriali soggetti ad autorizzazione allo scarico e allacciamento nella rete fognaria dovranno:
a) richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell’insediamento a seguito delle quali vi sia una modificazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato;
b) richiedere nuova autorizzazione allo scarico e all’allacciamento nella rete fognaria in caso di trasferimento in altro luogo dell’attività da cui ha origine lo scarico autorizzato;
c) comunicare ogni qualsiasi variante da apportare alle condotte stesse sino al punto di recapito della conduttura nella rete fognaria, nonché l’eventuale spostamento del punto assunto per il controllo dei limiti di accettabilità dello scarico (pozzetto d’ispezione);
d) comunicare ogni mutamento che, successivamente alla data del rilascio dell’autorizzazione allo scarico, intervenga nella situazione di fatto in riferimento all’attività da cui ha origine lo scarico ed alla natura delle materie prime e delle sostanze utilizzate;
e) segnalare, con apposita comunicazione scritta, l’eventuale cessione o cambio di attività, di proprietà o di ragione sociale, e l’eventuale variazione del nominativo del titolare dello scarico.
2. I titolari degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche (ad esclusione di quelle costituite da soli servizi igienico sanitari) e delle acque provenienti da rilasci idrici sono soggetti agli stessi obblighi di cui al comma 1.
Art.57 - Trasferimento e volturazione delle autorizzazioni allo scarico
1. In caso di variazione del soggetto titolare dello scarico è fatto obbligo di chiedere la volturazione dell’autorizzazione e comunicare il nuovo nome o la nuova ragione sociale del titolare dello scarico; la comunicazione costituisce voltura con identificazione del nuovo titolare dello scarico responsabile.
2. Nelle domande di voltura del precedente comma il nuovo titolare dell’attività dovrà altresì specificare di non aver apportato alcuna modificazione agli scarichi autorizzati nonché fornire idonea documentazione comprovante la variazione di cui al comma 1.
3. La variazione della ragione sociale della ditta richiedente nel corso dell’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti articoli implica la presentazione di nuova istanza da parte della nuova ditta titolare dell’attività da cui ha origine lo scarico.
Art.58 - Cessazioni dell’autorizzazione all’allacciamento allo scarico
1. Qualora per qualsiasi motivo uno scarico venga a cessare, il titolare dovrà informare mediante lettera raccomandata il Gestore che disporrà i conseguenti provvedimenti di competenza. Sono esonerati da tale obbligo i titolari di scarichi provenienti da insediamenti residenziali e di quelli assimilabili con soli scarichi derivanti da servizi igienico sanitari.
Art.59 - Negazione, revoca e rettifica dell’autorizzazione allo scarico e/o all’allacciamento
1. Sarà negata l’autorizzazione allo scarico o all’allacciamento nel caso che all’atto della presentazione della relativa istanza si evidenzi il mancato rispetto delle disposizioni di legge, di quelle regolamentari o delle prescrizioni fornite per l’allacciamento alla rete fognaria ovvero qualora la domanda presentata risulti mendace, lacunosa od erronea
2. Potrà essere negata la realizzazione di un allacciamento alla rete fognaria qualora la condotta non risulti idonea a raccogliere ed allontanare le acque reflue.
3. A seguito dell’emanazione dell’atto di diniego dell’autorizzazione potrà essere presentata nuova istanza contenente soluzioni tecniche e progettuali alternative, tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l’adozione del provvedimento di diniego, ovvero il materiale
mancante nei casi previsti all’art.49 comma 2. Il nuovo procedimento amministrativo non comporta la reiterazione della documentazione conforme già presentata a corredo della precedente domanda.
4. Le autorizzazioni rilasciate possono essere revocate in qualunque momento, qualora il Gestore o l’Autorità d’Ambito o altri Enti di controllo rilevino, per lo scarico in esame, violazioni alla normativa vigente, mancato rispetto del Regolamento e dei valori limite di emissione o comunque pericoli anche potenziali per la salute e la sicurezza pubblica o per l’ambiente.
5. E’ fatto obbligo del titolare dello scarico di controllare la corrispondenza dei dati indicati nelle autorizzazioni o nei nulla osta allo scarico e di segnalare con la massima tempestività al Gestore le eventuali imprecisioni riscontrate.
Art.60 - Denunce periodiche e trasmissione referti analitici di autocontrollo
1. I titolari degli stabilimenti industriali già classificati “insediamenti produttivi” ai sensi dell’art.1quater D.L. 10.08.1976 n. 544, convertito dalla legge 08.10.1976, n. 690, devono comunicare al Gestore, le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immessi nella rete fognaria nonché la quantità di acqua da prelevare nell’anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell’autorizzazione allo scarico (31 gennaio di ogni anno).
2. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo, sottoscritti da professionisti abilitati e riportanti i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell’autorizzazione allo scarico o nei protocolli di autocontrollo. La mancata presentazione delle analisi di cui al presente articolo comporta l’esecuzione dei prelievi e dei successivi accertamenti analitici da parte del Gestore, che potrà avvalersi anche dell’ausilio di terzi incaricati (es. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente), a totale carico del titolare dello scarico inadempiente. Il Gestore, in relazione al tipo di scarico e alla qualità delle acque reflue scaricate nella rete fognaria dagli stabilimenti, si riserva di richiedere ulteriori referti ad integrazione di quelli prescritti nell'autorizzazione ovvero di ridurne il numero.
3. La presentazione dei referti di cui sopra potrà essere comunque prescritta nell’autorizzazione allo scarico o richiesta dal Gestore anche ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche, assimilabili, meteoriche e di rilasci idrici.
4. Salvo quanto previsto ai commi precedenti i titolari di insediamenti allacciati alla rete fognaria che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono comunicare al Gestore competente, entro il 31 gennaio di ogni anno, la quantità di acqua prelevata nell’anno solare trascorso e la relativa fonte di approvvigionamento, secondo le modalità stabilite dal Gestore.
CAPO 6 – NORME FINANZIARIE
Art.61 - Tariffa o diritti
1. La tariffa per il servizio idrico integrato è determinata tenendo conto della quantità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’Ambito in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi e secondo il principio “ chi inquina paga”.5
2. La tariffa per il servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue, domestiche o assimilate, è fissata e periodicamente aggiornata con provvedimento dall’Autorità d’Ambito.
3. Sono soggetti al pagamento delle quote di Tariffe per il servizio di fognatura e di depurazione tutti gli insediamenti fisicamente allacciati alle fognature o alle stesse allacciabili, ai sensi del presente regolamento. Ai sensi dell’art. 155 comma 1 d.lgs. n°152/06, la tariffa, non è dovuta nel solo caso in cui l’utente sia dotato di sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’Ambito.
Art.62 - Tariffa per scarichi in fognatura di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche
1. Per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, che si approvvigionano da pubblico acquedotto la tariffa è riscossa con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per la riscossione degli importi relativi alla fornitura dell’acqua.
2. Gli utenti che si approvvigionano del tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, devono provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misura e fare denuncia al Gestore delle quantità di acque prelevate. Fino all’installazione di idonei strumenti di misura, il consumo presunto di acqua, per la determinazione tariffaria, verrà conteggiato in 200 (duecento) litri abitante giorno.
3. Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d’acqua scaricata è determinato in misura pari al 100% dell’acqua fornita, derivata o comunque accumulata.
Art.63 - Tariffa per scarichi industriali che rispettano i valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5, Parte Terza al d.lgs. n°152/06
1. Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d’acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi eventualmente imposti dal Gestore.
2. Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali qualora non sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà la tariffa più elevata sull’intero volume scaricato.
5 Art.154 comma 1 D Lgs.152/06
Art.64 - Tariffa per scarichi industriali in deroga ai valori limite di emissione di tabella 3 allegato 5 Parte terza al d.lgs. n°152/06
1. La determinazione e le modalità di pagamento degli importi relativi ai servizi in parola relativamente alle acque reflue con parametri eccedenti i limiti di Tabella 3 allegato 5 Parte Terza al d.lgs. n°152/06, saranno stabiliti a mezzo di apposita convenzione tra il Gestore competente e la Ditta autorizzata.
2. Per la determinazione della tariffa di cui al presente articolo, il volume d’acqua scaricata è quello dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ovvero quello effettivamente accertato anche sulla base di eventuali sistemi di misurazione del flusso degli scarichi eventualmente imposti in sede di autorizzazione.
3. Il rimborso degli eventuali costi sostenuti dal Gestore a causa di danni cagionati alla rete fognaria o all’impianto di depurazione dallo scarico autorizzato in deroga alla Tabella 3 allegato 5 Parte terza al d.lgs. n°152/06 non sono compresi nel corrispettivo.
4. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni allo scarico, delle convenzioni e gli importi già stabiliti antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento.
Art.65 - Imposizione, riscossione e contenzioso della tariffa
1. Per le modalità di imposizione, riscossione e contenzioso con l’utenza, si applicheranno le disposizioni riportare nella circolare del Ministero delle Finanze n. 177/E del 05.10.2000 pubblicata sulla G.U. N. 247 del 21.10.2000 avente per oggetto “Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l’allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile.
2. Il recupero della prestazione pecuniaria a carico dell’utente sarà effettuato applicando i termini di prescrizione quinquennale e di decadenza previsti rispettivamente dagli articoli 2948 e 2964 e segg. del Codice Civile.
3. Nel caso di omessa denuncia nei termini prescritti, il Gestore provvede ad inoltrare all’utente apposito sollecito con invito di presentazione della stessa entro il termine perentorio di 30gg. Qualora l’utente non provvede saranno applicate le sanzioni di cui al Capo 8.
Art.66 - Rimborsi per soggetti che documentino rotture delle tubazioni di adduzione
1. Gli utenti che, a causa di accidentali e documentate rotture delle tubazioni dell'acqua potabile, abbiano dovuto corrispondere elevati diritti di fognatura e depurazione, potranno, dopo la presentazione di apposita istanza, ottenere il rimborso del maggior corrispettivo versato.
2. A tale proposito il richiedente dovrà allegare alla domanda di rimborso la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale l'utente dichiari la causa della rottura, la localizzazione della stessa ed il mancato recapito dell'acqua fuoriuscita nella rete fognaria pubblica, senza quindi usufruire dei pubblici servizi di fognatura e depurazione;
- eventuale documentazione relativa all’intervento di riparazione dell’impianto.
3. Dalle bollette dei due anni precedenti verrà calcolato il consumo medio giornaliero che sarà quindi rapportato al periodo in questione al fine di ottenere il volume d'acqua su cui applicare il corrispettivo di fognatura e depurazione.
4. All'utente verrà rimborsata la differenza tra il maggior corrispettivo corrisposto e quello ricavato con il criterio descritto al comma precedente.
5. il Gestore provvederà a rimborsare l'utente solamente nel caso in cui l’importo effettivamente corrisposto risulti essere maggiore del 20 % del canone ricavato con il criterio sopra descritto. In caso di rimborso il Gestore trattiene le spese relative all’istruzione della pratica.
CAPO 7 – ISPEZIONI E CONTROLLI
Art.67 - Autorità preposta ai controlli
1. I controlli, gli accertamenti ed i sopralluoghi relativi agli scarichi, sono di competenza del Gestore.
2. In ogni caso il Gestore, per quanto riguarda il controllo sulla qualità degli scarichi e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento, potrà avvalersi anche di terzi quali ad esempio:
a) Unità Operative dell'Azienda per i Servizi Sanitari competenti per il territorio;
b) Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.);
c) Polizia Municipale;
d) Organi di polizia Giudiziaria;
e) Professionisti incaricati (di cui l’utenza sia stata informata).
3. Il personale incaricato dal Gestore può accedere negli insediamenti, in qualsiasi momento, per verificare il rispetto del presente Regolamento.
Art.68 - Ispezioni e controlli
1. Il soggetto incaricato del controllo è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.
3. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al Capo 8 del presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico o di inosservanza delle prescrizioni all’allacciamento alla fognatura, il Gestore procederà secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono essere eliminate le irregolarità (ai fini del presente Regolamento tale termine non potrà essere superiore a 60 gg, salvo casi particolari);
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, l'ambiente e per la corretta gestione delle reti fognarie ed i processi depurativi;
c) alla revoca dell'autorizzazione allo scarico in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
Art.69 - Controlli qualitativi degli scarichi
1. Fatti salvi gli obblighi di autocontrollo delle acque reflue immesse nella rete fognaria da parte dei titolari degli scarichi di acque reflue industriali, il Gestore, anche con l'ausilio dei soggetti di cui all'art. 67, si riserva di effettuare prelievi e successive determinazioni analitiche, per verificare il rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati. L’eventuale accertamento, qualora effettuato con spese a carico del titolare dello scarico, sostituisce il successivo referto da presentare a scopo di autocontrollo ai sensi dell’art.58.
2. Tutti gli scarichi devono essere resi e mantenuti accessibili nel punto assunto per la misurazione (pozzetto d'ispezione), per permettere il campionamento o il controllo visivo da parte dei soggetti incaricati. Tale previsione si applica anche agli scarichi parziali degli stabilimenti industriali.
3. Il controllo delle acque scaricate verrà effettuato, di norma, nel pozzetto posto subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria, che dovrà essere posto all’interno della proprietà privata ma in zona sempre accessibile oppure all’esterno della proprietà privata. Nel caso non fosse possibile la realizzazione del pozzetto d’ispezione accessibile dall’esterno della proprietà, il posizionamento alternativo dovrà comunque consentire il diretto ed immediato svolgimento delle attività di controllo e prelievo di campioni. Se l’area su cui è ubicato il pozzetto è presidiata o recintata, l’accesso al punto di misurazione, da parte del personale addetto al controllo, dovrà essere garantito e consentito senza indugi.
4. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5, Parte Terza al d.lgs. n°152/06, il punto di misurazione dello scarico s'intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
5. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di prelievo, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali quelle derivanti: dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, del tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), dal tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc…). Fatto salvo quanto diversamente specificato nella tab. 3 dell'allegato 5,Parte Terza al d.lgs. n°152/06 circa i metodi analitici di riferimento, rimangono valide le procedure di controllo, di campionamento e di misura definite dalla normativa in essere prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n°152/06 e saranno aggiornate con apposito decreto ministeriale su proposta dell’APAT.
6. Il titolare dello scarico è obbligato a consentire l’installazione dei sistemi di campionamento
mobili (campionatori automatici dello scarico), da parte del soggetto incaricato del controllo, durante le fasi di prelievo presso lo stabilimento. In sede di campionamento, è facoltà del soggetto incaricato di accertare contestualmente i flussi interni dello stabilimento, le fasi dei cicli di lavorazione che coinvolgono l’utilizzo dell’acqua e lo stato di funzionamento dei presidi depurativi eventualmente adottati.
Art.70 - Controllo delle utenze allacciate alla rete fognaria
1. Ai fini di un corretta gestione delle reti fognarie e del depuratore il Gestore è autorizzato ad effettuare, anche a mezzo di personale esterno incaricato, specifiche indagini a campione o con metodo sistematico allo scopo di verificare e/o aggiornare il numero e la tipologia delle utenze allacciate, il rispetto degli obblighi di cui all'art.6 del presente Regolamento, e la corretta applicazione all'utenza, della tariffa dovuta per il servizio prestato.
2. Avviso dell'obbligo di allacciamento alla rete fognaria: qualora il Gestore rilevi la presenza di scarichi non allacciati alla rete fognaria provenienti da fabbricati siti in zone servite dalla rete fognaria, comunica, a mezzo di apposito avviso A/R, al titolare dello scarico, le modalità ed i tempi per la presentazione della domanda di allacciamento alla rete fognaria e per la successiva realizzazione delle opere.
3. Ordinanza di allacciamento: Nei confronti di coloro che non avessero realizzato l'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti,su richiesta del Gestore, il Comune competente provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui
al Capo 8, le spese per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari all'istruttoria della pratica ed alla successiva predisposizione dell'ordinanza di allacciamento sono a carico del soggetto inadempiente.
4. Esecuzione d'ufficio: Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati nell'ordinanza di cui al comma precedente, nel caso la stessa sia stata adottata ai sensi dell’art.54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267, il Gestore competente, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, potrà provvedere d'ufficio, a totali spese dei titolari inadempienti, alla chiusura dello scarico non conforme in essere e all'esecuzione delle opere di allacciamento o adeguamento necessarie applicando contestualmente le sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento.
5. Le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano inoltre quando vengano riscontrate altre violazioni alle disposizioni ed ai divieti fissati dal presente Regolamento, anche negli stabili o nelle installazioni già allacciati alla rete fognaria (“avviso di adeguamento” e provvedimenti di “ordinanza di adeguamento”), salva la facoltà del Gestore di provvedere alla chiusura temporanea dello scarico, qualora necessaria.
6. L’inosservanza dei provvedimenti sindacali potrà comportare la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità temporanea dei locali e la segnalazione all’Autorità preposta. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui al Capo 8.
CAPO 8 – SANZIONI
Art.71 - Sanzioni del decreto legislativo 11.05.1999 n. 152
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n°152/06, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133, 134,136, 135, 137, 138, 139, 140 del decreto stesso.
Art. 72 - Sanzioni regolamentari
1. Le contravvenzioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento per le quali non siano già previste specifiche sanzioni amministrative disposte da normative nazionali o regionali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 100,00 (cento euro) ad un massimo di €1000,00 (mille euro), come istituite con l’approvazione del presente Regolamento.
Art. 73 -Altre sanzioni
1. Per quanto non espressamente riportato agli articoli precedenti di questo Capo si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dalle norme e dalle disposizioni applicabili caso per caso che qui si intendono richiamate, ed in particolare:
- Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265;
- Codice Penale;
- L. 28.02.85 n. 47;
- L.R. 19.11.1991 n.52 e L.R. 12.11.1997 n. 34;
- d.lgs. 05.02.97, n. 22;
- d.lgs. 27.01.1992, n. 95;
- Codice della Strada (d.lgs. 30.04.1992, n. 285, pubblicato sul S.O. 114 del 18.05.1992).
Art. 74 –Danni
1. Chiunque provochi deterioramenti o danni alle opere fognarie, all’impianto di depurazione ed a qualunque manufatto di proprietà del Comune o del Gestore, è tenuto al completo risarcimento nei modi e nei tempi previsti dalle leggi vigenti. Qualora il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle altre specifiche disposizioni vigenti in materia.
Art. 75 -Immissione involontaria di sostanze non autorizzate
1. Se involontariamente scarichi o immissioni di sostanze non autorizzate ai sensi del presente Regolamento giungono o si teme che giungano nella rete fognaria, gli utenti del relativo scarico dovranno darne immediatamente notizia al Gestore.
2. Le spese per eliminare l'immissione abusiva involontaria e le sue conseguenze, o impedirla nel caso in cui sia incombente sono a totale carico degli utenti suddetti.
3. Sono fatte salve le specifiche disposizioni di cui al D.M. 25.10.1999, n. 471, recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché le norme di cui al Titolo V del d.lgs. n°152/06.
CAPO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 76 - Disposizioni transitorie
1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono sottoposti all'obbligo del rispetto dei nuovi valori limite di emissione dalla data di approvazione del Regolamento stesso.
2. I titolari di scarichi per i quali l’obbligo di autorizzazione allo scarico è stato introdotto dal d.lgs. n°152/06 provvedono alla richiesta dell’autorizzazione in conformità al presente Regolamento entro i termini previsti.
3. Fermo restando l'obbligo di autorizzazione allo scarico per le acque reflue domestiche che non recapitano nelle reti fognarie ed i divieti di scarico di cui all’art. 103 del d.lgs. n°152/99 e salvo quanto previsto all’art.68, i titolari di insediamenti esistenti localizzati sulle aree dei territori comunali raggiunte dalla rete fognaria, provvedono entro i termini di legge a presentare domanda di allacciamento alla rete fognaria secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti già classificati come “civili” o “assimilabili civili” autorizzati tacitamente, qualora non siano intervenute modificazioni sostanziali agli scarichi, si intendono autorizzati dal presente Regolamento, in quanto sempre ammessi, alla condizione che gli scarichi immessi nella rete fognaria siano costituiti da acque reflue domestiche o assimilabili (con caratteristiche equivalenti) anche se in miscuglio con acque meteoriche e che gli allacciamenti siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento. E’ comunque fatta salva la possibilità del Gestore di provvedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in forma espressa, di prescrivere i pretrattamenti, l’adeguamento delle reti o degli allacciamenti ovvero di richiedere documentazione tecnica ad integrazione di quella già presentata, per le necessità di archivio.
5. Sono fatte salve le altre disposizioni transitorie di cui all’art. 170 del d.lgs. n°152/06 e s.m.i., e le disposizioni previste dal presente Regolamento.
Art. 77 - Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di Edilizia, di Igiene e Polizia Municipale.