PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra, sulla valutazione della conformità e l'accetta- zione dei prodotti industriali (PECA)
La COMUNITÀ EUROPEa E La REPUBBLICa DI ESTONIa,
in appresso denominate «le parti»,
CONSIDERaNDO CHE l'Estonia ha presentato domanda di adesione all'Unione europea e che l'adesione comporta l'effet- tiva attuazione dell'acquis comunitario,
RICONOSCENDO CHE l'adozione ed attuazione graduali del diritto comunitario da parte dell'Estonia consentono di estendere taluni benefici del mercato interno e di garantirne l'effettivo funzionamento in alcuni settori prima dell'ade- sione,
CONSIDERaNDO CHE, nei settori contemplati dal presente protocollo, il diritto nazionale estone recepisce già in larga misura il diritto comunitario,
CONSIDERaNDO il loro comune impegno nei riguardi dei principi della libera circolazione delle merci e della promo- zione della qualità dei prodotti, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei loro cittadini e la tutela dell'ambiente, in particolare attraverso l'assistenza tecnica e altre forme di cooperazione reciproca,
DESIDERaNDO concludere un protocollo dell'accordo europeo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali (in appresso denominato «il presente protocollo») che stabilisca l'applicazione dell'accettazione reci- proca dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato dell'una o dell'altra parte, nonché l'applicazione del riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario o nazionale, tenendo conto che l'articolo 75 dell'accordo europeo prevede, se del caso, la conclusione di un accordo sul riconoscimento reciproco,
CONSIDERaNDO CHE le strette relazioni tra la Comunità europea e l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia attraverso l'accordo sullo Spazio economico europeo rendono opportuna la conclusione tra tali paesi e l'Estonia di un accordo europeo parallelo sulla valutazione della conformità equivalente al presente protocollo,
TENENDO PRESENTE il loro statuto di parti contraenti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio e consapevoli in particolare dei loro obblighi derivanti dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'Or- ganizzazione mondiale del commercio,
HaNNO CONVENUTO QUaNTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
L'obiettivo del presente protocollo è facilitare l'azione di elimi- nazione degli ostacoli tecnici agli scambi condotta dalle parti per quanto riguarda i prodotti industriali. Gli strumenti per conseguire tale obiettivo sono l'adozione e l'attuazione graduali da parte dell'Estonia del diritto nazionale, che equivale al diritto comunitario.
Il presente protocollo dispone:
1) l'accettazione reciproca dei prodotti industriali, elencati negli allegati sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali, che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legal- mente sul mercato dell'una o dell'altra parte;
2) il riconoscimento reciproco dei risultati della valutazione della conformità dei prodotti industriali soggetti al diritto comunitario e al diritto nazionale estone equivalente, elen- cati negli allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità.
Articolo 2
Definizioni
ai fini del presente protocollo,
— per «prodotti industriali» si intendono i prodotti menzionati all'articolo 9 dell'accordo europeo,
— per «diritto comunitario» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione della Comunità europea applicabili ad una particolare situazione, rischio o categoria di prodotti industriali, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee,
— per «diritto nazionale» si intendono tutti gli atti giuridici e le prassi di attuazione mediante i quali l'Estonia recepisce il diritto comunitario applicabile ad una particolare situa- zione, rischio o categoria di prodotti industriali.
I termini utilizzati nel presente protocollo sono interpretati secondo le definizioni contenute nel diritto comunitario e nel diritto nazionale estone.
Articolo 3
Ravvicinamento della legislazione
ai fini del presente protocollo, l'Estonia si impegna ad adottare misure adeguate, in consultazione con la Commissione delle Comunità europee, per mantenere o completare il recepimento del diritto comunitario, con particolare riguardo ai settori della normazione, metrologia, accreditamento, valutazione della conformità, sorveglianza del mercato, sicurezza generale dei prodotti e responsabilità del produttore.
Articolo 4
Reciproca accettazione dei prodotti industriali
Le parti decidono che, ai fini dell'accettazione reciproca, i prodotti industriali elencati negli allegati sulla reciproca accetta- zione dei prodotti industriali che soddisfano i requisiti per poter essere collocati legalmente sul mercato di una delle parti, possono essere collocati sul mercato dell'altra parte senza essere soggetti ad ulteriori restrizioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 34 dell'accordo europeo.
Articolo 5
Reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità
Le parti decidono di riconoscere i risultati delle procedure di valutazione della conformità condotte a norma del diritto comunitario o nazionale elencato negli allegati sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità. Le parti non devono chiedere la ripetizione delle procedure né imporre requisiti supplementari ai fini dell'accettazione di detta conformità.
Articolo 6
Clausola di salvaguardia
Qualora una parte ritenga che un prodotto industriale collocato sul suo territorio in virtù del presente protocollo e utilizzato conformemente all'uso previsto possa compromettere la sicu- rezza o la salute degli utilizzatori o di altre persone, o per qual- siasi altra legittima considerazione tutelata dalla legislazione contenuta negli allegati, può adottare le misure idonee per riti- rare tale prodotto dal mercato, proibirne l'immissione, l'immis- sione in servizio o l'impiego, o limitarne la libera circolazione. Gli allegati definiscono la procedura da applicarsi in tali circo- stanze.
Articolo 7
Estensione del campo di applicazione
a mano a mano che l'Estonia procede all'adozione ed all'attua- zione del diritto nazionale che recepisce il diritto comunitario, le parti possono modificare gli allegati o concluderne di nuovi, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14.
Articolo 8
Origine
Le disposizioni del presente protocollo si applicano ai prodotti industriali a prescindere dalla loro origine.
Articolo 9
Obblighi delle parti relativi alle rispettive autorità e orga- nismi
Le parti vigilano sulla continua ed efficace attuazione ed appli- cazione del diritto comunitario e nazionale da parte delle auto- xxxx responsabili nelle rispettive giurisdizioni. Si accertano
inoltre che le suddette autorità dispongano della facoltà e della competenza necessarie, ove opportuno, per notificare, sospen- dere, riammettere o revocare la notifica degli organismi di valu- tazione della conformità, per garantire la conformità dei prodotti industriali al diritto comunitario o nazionale o per imporne il ritiro dal mercato.
Le parti si accertano che gli organismi, notificati nell'ambito delle rispettive giurisdizioni per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale defi- niti negli allegati, soddisfino costantemente tali condizioni stabilite dal diritto comunitario o nazionale. adottano inoltre tutte le misure adeguate a garantire che tali organismi manten- gano le competenze necessarie per svolgere i compiti per i quali sono stati notificati.
Articolo 10
Organismi notificati
Nella fase iniziale, gli organismi notificati ai fini del presente protocollo sono quelli inclusi negli elenchi che l'Estonia e la Comunità europea si sono scambiate prima del completamento delle procedure di entrata in vigore.
In seguito, per la notifica degli organismi incaricati della valuta- zione della conformità in relazione ai requisiti del diritto comu- nitario o nazionale definiti negli allegati si applica la seguente procedura:
a) una parte trasmette la propria notifica per iscritto all'altra parte;
b) a decorrere dalla data di ricezione di una conferma scritta dell'altra parte, l'organismo viene considerato notificato e competente per la valutazione della conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati.
Se una parte decide di revocare un organismo notificato soggetto alla sua giurisdizione, ne informa per iscritto l'altra parte. L'organismo cessa di valutare la conformità in relazione ai requisiti definiti negli allegati al più tardi a decorrere dalla data della sua revoca. Tuttavia, i risultati delle valutazioni di conformità effettuate prima di tale data restano validi, salvo decisione contraria del Consiglio di associazione.
Articolo 11
Verifica degli organismi notificati
Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di sottoporre a veri- fica la competenza tecnica e la corrispondenza ai requisiti di un organismo notificato soggetto alla giurisdizione di quest'ultima. La domanda è giustificata allo scopo di consentire alla parte responsabile della notifica di effettuare la verifica richiesta e riferirne tempestivamente all'altra parte. Le parti possono inoltre sottoporre congiuntamente a verifica l'organismo in questione, con la partecipazione delle autorità competenti. a tale scopo, le parti assicurano la piena cooperazione degli orga- nismi soggetti alle rispettive giurisdizioni. adottano inoltre tutti i provvedimenti necessari e fanno ricorso a tutti gli strumenti a loro disposizione per risolvere gli eventuali problemi accertati.
Qualora tali problemi non possano essere risolti in modo soddisfacente per entrambe le parti, esse possono rendere noto il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione e illustrarne i motivi. Il Consiglio di associazione può decidere sugli opportuni provvedimenti da adottare in merito.
Salvo decisione contraria del Consiglio di associazione e fino a tale momento, la notifica dell'organismo interessato e il ricono- scimento della sua competenza nel valutare la conformità in relazione ai requisiti del diritto comunitario o nazionale definiti negli allegati sono sospesi, parzialmente o interamente, a decor- rere dalla data in cui le parti hanno notificato il loro dissenso al presidente del Consiglio di associazione.
Articolo 12
Scambio di informazioni e cooperazione
al fine di garantire un'applicazione e un'interpretazione corrette e uniformi del presente protocollo, le parti, le loro autorità e i loro organismi notificati devono:
a) scambiarsi qualsiasi informazione pertinente relativa all'ap- plicazione del diritto e della prassi, con particolare riguardo alla procedura volta a garantire la conformità degli orga- nismi notificati ai requisiti necessari;
b) partecipare, se del caso, ai pertinenti meccanismi di infor- mazione e di coordinamento nonché alle altre attività colle- gate delle parti;
c) promuovere la collaborazione dei rispettivi organismi al fine di stabilire accordi di reciproco riconoscimento a titolo volontario.
Articolo 13
Riservatezza
I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni, ottenute nel quadro dell'applicazione del presente protocollo, coperte dal segreto professionale. Dette informazioni non possono essere utilizzate a fini diversi da quelli previsti dal presente protocollo.
Articolo 14
c) la nomina di uno o più gruppi misti di esperti incaricati di verificare la competenza tecnica di un organismo notificato e la sua conformità ai requisiti necessari;
d) lo scambio di informazioni sulle modifiche sia proposte che effettive del diritto comunitario e nazionale di cui agli alle- gati;
e) l'esame di nuove procedure di valutazione della conformità, o di procedure aggiuntive, che abbiano un'incidenza su uno dei settori contemplati dagli allegati;
f) la risoluzione di qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente protocollo.
Il Consiglio di associazione può delegare le suddette responsabi- lità stabilite ai sensi del presente protocollo, in conformità dell'articolo 113, paragrafo 2, dell'accordo europeo.
Articolo 15
Cooperazione e assistenza tecnica
La Comunità può fornire, se necessario, cooperazione e assi- stenza tecnica all'Estonia per contribuire ad un'efficace attua- zione e applicazione del presente protocollo.
Articolo 16
Accordi con altri paesi
Gli accordi sulla valutazione della conformità conclusi da ciascuna delle parti con un paese terzo rispetto al presente protocollo non possono comportare l'obbligo per l'altra parte di accettare i risultati delle procedure di valutazione della conformità effettuate nel paese terzo in questione, a meno che non si pervenga in proposito a un esplicito accordo tra le parti in seno al Consiglio di associazione.
Articolo 17
Entrata in vigore
Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scam- biate note diplomatiche che confermano l'avvenuto espleta- mento delle rispettive procedure necessarie ai fini dell'entrata in vigore del protocollo.
Gestione del protocollo
Il Consiglio di associazione è responsabile dell'effettiva applica- zione del presente protocollo, in conformità dell'articolo 109 dell'accordo europeo. In particolare, esso ha la facoltà di pren- dere decisioni per quanto riguarda:
a) le modifiche degli allegati;
b) l'aggiunta di nuovi allegati;
Articolo 18
Statuto del protocollo
Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca, estone e ciascun testo facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el seis de marzo del dos mil tres. Udfærdiget i Bruxelles den xxxxxx xxxxx to tusind og tre. Geschehen zu Brüssel am sechsten März zweitausendunddrei. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις έξι Μαρτίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Brussels on the sixth day of March in the year two thousand and three. Fait à Bruxelles, le six mars deux mille trois.
Fatto a Bruxelles, addì sei marzo duemilatre. Gedaan te Brussel, de zesde maart tweeduizenddrie.
Feito em Bruxelas, em seis de Março de dois mil e três.
Tehty Brysselissä kuudentena päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattakolme. Som skedde i Bryssel den sjätte mars tjugohundratre.
Sõlmitud Brüsselis kuuendal märtsil kahe tuhande kolmandal aastal.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Eesti Vabariigi nimel
ALLEGATO
ALLEGATO
sulla reciproca accettazione dei prodotti industriali
(da iscriversi a verbale)
ALLEGATO
Sul reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformità
Indice
1. Sicurezza elettrica
2. Compatibilità elettromagnetica
3. ascensori
4. Sicurezza dei giocattoli
SICUREZZA ELETTRICA
SEZIONE I
DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE
Diritto comunitario: Direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, sul ravvicinamento delle legisla- zioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale: Legge sulla sicurezza elettrica (RT I, 18.6.2002, 49, 310);
Regolamento n. 33 del ministero dell'Economia del 28 giugno 2002: «Requisiti per i mate- riali e gli impianti elettrici e la loro compatibilità elettromagnetica, procedura per la valu- tazione della conformità e la certificazione di materiali e impianti elettrici, e requisiti per l'etichettatura di e la fornitura di informazioni sui materiali e gli impianti elettrici» (RTL, 11.7.2002, 76, 1171).
SEZIONE II
AUTORITÀ DI NOTIFICA
Comunità europea:
— Belgio: Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & Énergie/Federale Overheid- sdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
— Danimarca: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Elektricitetsrådet
— Germania: Bundesministerium für arbeit und Sozialordung
— Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ministero dello Sviluppo, segretariato generale dell'Industria)
— Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología
— Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUaLPI
— Irlanda: Department of Enterprise, Trade and Employment
— Italia: Ministero delle attività produttive
— Lussemburgo: Ministère de l'économie, service de l'énergie de l'État
Ministère du travail (inspection du travail et des mines)
— Paesi Bassi: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (beni di consumo)
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (altri beni)
— austria: Bundesministerium für Wirtschaft und arbeit
— Portogallo: sotto l'autorita del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade
— Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
— Svezia: sotto l'autorità del governo svedese:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDaC)
— Regno Unito: Department of Trade and Industry
Estonia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
SEZIONE III
ORGANISMI NOTIFICATI
Comunità europea:
Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
Estonia:
Organismi che sono stati designati/autorizzati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
SEZIONE IV
ACCORDI SPECIFICI
Clausole di salvaguardia
x. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa ai prodotti industriali
1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requi- siti.
2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effet- tuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
X. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa alle norme armonizzate
1. Se l'Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente alle- gato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione preci- sandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in confor- mità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
SEZIONE I
DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE
Diritto comunitario: Direttiva 89/336/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, per il ravvicinamento delle legi- slazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 139 del 23.5.1989, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale: Legge sulla sicurezza elettrica (RT I, 18.6.2002, 49, 310);
Regolamento n. 33 del ministero dell'Economia del 28 giugno 2002 :«Requisiti per i mate- riali e gli impianti elettrici e la loro compatibilità elettromagnetica, procedura per la valu- tazione della conformità e la certificazione di materiali e impianti elettrici, e requisiti per l'etichettatura di e la fornitura di informazioni sui materiali e gli impianti elettrici» (RTL, 11.7.2002, 76, 1171).
SEZIONE II
AUTORITÀ DI NOTIFICA
Comunità europea:
— Belgio: Service public fédéral economie, PME, Classes moyennes & Énergie/Federale Overheid- sdienst Ecobnomie, KMO, Middenstand & Energie
— Danimarca: Telestyrelsen
— Germania: Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
— Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης., Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ministero dello Sviluppo, segretariato generale dell'Industria)
— Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología
— Francia: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DiGITIP) — SQUaLPI
— Irlanda: Department of Enterprise, Trade and Employment
— Italia: Ministero delle attività produttive
— Lussemburgo: Xxxxxxxxx xx x'xxxxxxxx, xxxxxxx xx x'xxxxxxx xx x'Xxxx
— Xxxxx Xxxxx: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
— austria: Bundesministerium für Wirtschaft und arbeit
— Portogallo: sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade
ICP-autoridade Nacional de Comunicações (aNaCOM).
— Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels-och industriministeriet Per gli aspetti relativi alla compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature radio e di telecomunicazione: Liikenne- javiestintäministeriö/Kommunikationsministeriet
— Svezia: sotto l'autorità del governo svedese:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDaC)
— Regno Unito: Department of Trade and Industry
Estonia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
SEZIONE III
ORGANISMI NOTIFICATI E COMPETENTI
Comunità europea:
Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
Estonia:
Organismi che sono stati designati/autorizzati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
SEZIONE IV
ACCORDI SPECIFICI
Clausole di salvaguardia
x. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa ai prodotti industriali
1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requi- siti.
2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effet- tuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
X. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa alle norme armonizzate
1. Se l'Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente alle- gato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione preci- sandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in confor- mità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.
ASCENSORI
SEZIONE I
DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE
Diritto comunitario: Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).
Diritto nazionale: Legge sulla sicurezza delle installazioni di ascensori e impianti a fune (RT I, 19.6.2002, 50, 312);
Regolamento n. 39 del ministero dell'Economia del 1o luglio 2002: «Valutazione e attesta- zione di conformità di ascensori, sottosistemi e componenti di sicurezza» (RTL, 12.7.2002, 77, 1197);
Regolamento n. 38 del ministero dell'Economia del 1o luglio 2002 :«Requisiti per ascensori e componenti di sicurezza, per la loro installazione, per la fornitura di informazioni su tali prodotti e la loro etichettatura con il marchio di conformità» (RTL, 12.7.2002, 77, 1196).
SEZIONE II
AUTORITÀ DI NOTIFICA
Comunità europea:
— Belgio: Service public fédéral économie, PME, Classes moyennes & Énergi/Federale Overheid- sdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
— Danimarca: arbejdstilsynet
— Germania: Bundesministerium für arbeit und Sozialordnung
— Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ministero per lo Sviluppo, segretariato generale dell'industria)
— Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología
— Francia: Ministère de l'équipement, des transports et du logement. Direction générale de l'urba- nisme, de l'habitat et de la construction
— Irlanda: Department of Enterprise, Trade and Employment
— Italia: Ministero delle attività produttive
— Lussemburgo: Ministère du travail (inspection du travail et des mines)
— Paesi Bassi: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
— austria: Bundesministerium für Wirtschaft und arbeit
— Portogallo: sotto l'autorità del governo portoghese: Instituto Português da Qualidade
— Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet
— Svezia: sotto l'autorità del governo svedese:
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDaC)
— Regno Unito: Department of Trade and Industry
Estonia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
SEZIONE III
ORGANISMI NOTIFICATI
Comunità europea:
Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
Estonia:
Organismi che sono stati designati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
SEZIONE IV
ACCORDI SPECIFICI
Clausole di salvaguardia
x. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa ai prodotti industriali
1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti industriali muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indicando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti ai requi- siti.
2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presenti, si comunicano reciprocamente i risul- tati delle loro indagini.
3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effet- tuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
X. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa alle norme armonizzate
1. Se l'Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente alle- gato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione preci- sandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in confor- mità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedimento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.
SICUREZZA DEI GIOCATTOLI
SEZIONE I
DIRITTO COMUNITARIO E NAZIONALE
Diritto comunitario: Direttiva 88/378/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 1), modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993
(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
Diritto nazionale: Decreto governativo n. 36 del 24 gennaio 2001: «Requisiti di sicurezza e procedura per la certificazione di conformità dei giocattoli» (RT I, 31.1.2001, 13, 58);
Regolamento n. 72 del ministero degli affari sociali del 2 novembre 2000: «Restrizioni relative alla manipolazione di prodotti chimici pericolosi per la popolazione e l'ambiente» (RTL, 10.11.2000, 116, 1825);
Regolamento n. 37 del ministero degli affari sociali del 26 maggio 2000: «Procedura per l'identificazione, la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di prodotti chimici perico- losi» (RTL, 13.7.2000, 78, 1184);
Regolamento n. 12 del ministero degli affari sociali dell'8 marzo 1999: «Elenco delle sostanze pericolose» (RTL, 15.3.1999, 39, 508; 39, 509).
SEZIONE II
AUTORITÀ DI NOTIFICA
Comunità europea:
— Belgio: Service public fédéral économie, PME, classes moyennes & énergie/Federale Overheid- sdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
— Danimarca: Økonomi- og Erhvervsministeriet, Forbrugerstyrelsen
— Germania: Bundesministerium für arbeit und Sozialordnung
— Grecia: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας (ministero per lo Sviluppo, segretariato generale dell'Industria)
— Spagna: Ministerio de Ciencia y Tecnología Instituto Nacional de Consumo
— Francia: Ministère de l'économie et des finances
— Irlanda: Department of Enterprise, Trade and Employment
— Italia: Ministero delle attività produttive
— Lussemburgo: Ministère du travail et de l'emploi
— Paesi Bassi: Inspectie gezondheidsbescherming
— austria: Bundesministerium für Wirtschaft und arbeit
— Portogallo: Divisao de Estudos de Produtos do Instituto do Consumidor
— Finlandia: Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet.
— Svezia: sotto l'autoritá del governo svedese::
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
— Regno Unito: Department of Trade and Industry
Estonia: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
SEZIONE III
ORGANISMI NOTIFICATI
Comunità europea:
Organismi che sono stati notificati dagli Stati membri della Comunità europea in conformità del diritto comunitario di cui alla sezione I e che sono stati notificati all'Estonia ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
Estonia:
Organismi che sono stati autorizzati dall'Estonia in conformità del diritto nazionale estone di cui alla sezione I e che sono stati notificati alla Comunità europea ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo.
SEZIONE IV
ACCORDI SPECIFICI
1. Informazioni relative al certificato e alla scheda tecnica
ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 88/378/CEE, le autorità elencate alla sezione II possono ottenere, dietro richiesta, copia del certificato e, dietro richiesta motivata, copia della scheda tecnica nonché le relazioni sugli esami e i test effettuati.
2. Notifica dei motivi di rifiuto da parte degli organismi abilitati
ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 88/378/CEE, gli organismi estoni informano l'autorità di notifica del rifiuto di rilascio di un certificato di omologazione CE. L'autorità di notifica, a sua volta, notifica tale rifiuto alla Commissione delle Comunità europee.
3. Clausole di salvaguardia
x. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa ai prodotti
1. Se una parte ha adottato una misura volta ad impedire il libero accesso al suo mercato ai prodotti muniti della marcatura CE contemplati dal presente allegato, provvede ad informarne immediatamente l'altra parte, indi- cando i motivi della decisione e il metodo di valutazione della non conformità di detti prodotti.
2. Le parti, dopo aver esaminato la questione e gli elementi di prova presentati, si comunicano reciprocamente i risultati delle loro indagini.
3. In caso di accordo sui risultati delle indagini, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
4. In caso di disaccordo, la questione viene sottoposta al Consiglio di associazione, il quale può decidere di fare effettuare una perizia.
5. Se il Consiglio di associazione ritiene che la misura è:
a) ingiustificata, l'autorità nazionale della parte che ha adottato tale misura provvede a revocarla;
b) giustificata, le parti adottano misure idonee a garantire che tali prodotti non siano collocati sul mercato.
X. Xxxxxxxx di salvaguardia relativa alle norme armonizzate
1. Se la Repubblica di Estonia ritiene che una norma armonizzata cui si fa riferimento nella legislazione indicata nel presente allegato non soddisfa i requisiti essenziali previsti da tale legislazione, ne informa il Consiglio di associazione precisandone i motivi.
2. Il Consiglio di associazione esamina la questione e può chiedere alla Comunità europea di procedere in confor- mità della procedura prevista dalla legislazione comunitaria indicata nel presente allegato.
3. La Comunità europea tiene informati il Consiglio di associazione e l'altra parte sugli sviluppi del procedi- mento.
4. I risultati del procedimento sono notificati all'altra parte.
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA SULLA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI ESTONI ALLE RIUNIONI DI COMITATO
Nell'intento di migliorare la comprensione degli aspetti pratici dell'applicazione dell'acquis comunitario, la Comunità europea invita la Repubblica di Estonia a partecipare, alle seguenti condizioni, alle riunioni dei comitati istituiti o citati dalla normativa comunitaria riguardante la sicurezza elettrica, la compatibilità elet- tromagnetica e gli ascensori.
La partecipazione è limitata alle riunioni o alle loro parti in cui si discute dell'applicazione dell'acquis; essa non comporta la partecipazione alle riunioni durante le quali vengono preparati e formulati i pareri sui poteri di attuazione o di gestione demandati alla Commissione dal Consiglio.
L'invito può essere esteso, decidendo caso per caso, a gruppi di esperti riuniti dalla Commissione europea.