ACCORDO
TRaDUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Romania sulla partecipazione della Romania alle forze dirette dall'Unione europea (EUF) nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
L'UNIONE EUROPEa,
da una parte, e La ROMaNIa, dall'altra,
in appresso denominate «le parti», TENUTO CONTO:
— dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'azione comune 2003/92/PESC, del 27 gennaio 2003, relativa all'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia,
— dell'invito alla Romania a partecipare all'operazione diretta dall'UE,
— del completamento positivo del processo di costituzione delle forze e della raccomandazione del comandante dell'o- perazione e del comitato militare dell'UE di approvare la partecipazione delle forze della Romania all'operazione diretta dall'UE,
— della decisione del comitato politico e di sicurezza dell'11 marzo 2003 di accettare il contributo della Romania all'o- perazione diretta dall'UE,
— dello scambio di lettere tra il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e l'SG/aR sulla condotta dell'opera- zione,
— dell'accordo concluso in data 21 marzo 2003 tra l'UE e il governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle EUF e relativo personale,
HaNNO CONVENUTO QUaNTO SEGUE:
Articolo 1
Contesto e definizioni
1. La Romania aderisce alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC relativa alle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, adottata dal Consi- glio dell'Unione europea il 27 gennaio 2003, conformemente alle disposizioni stipulate negli articoli seguenti.
e) «Stati partecipanti»: gli Stati membri che applicano l'azione comune di cui al paragrafo 1 e i paesi terzi che partecipano all'operazione Concordia con forze, personale o mezzi;
f) «commissione congiunta per le richieste di indennizzo»: la commissione congiunta per le richieste di indennizzo isti- tuita ai sensi dell'articolo 13 dell'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repub- blica iugoslava di Macedonia.
2.
zioni:
ai fini del presente accordo, valgono le seguenti defini-
a) «operazione Concordia» l'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia prevista nell'azione comune 2003/92/PESC;
b) «forze dirette dall'Unione europea» (EUF): i comandi militari dell'UE e le unità/gli elementi nazionali componenti che contribuiscono all'operazione Concordia, i loro mezzi e i loro mezzi di trasporto;
c) «personale EUF»: il personale civile e militare assegnato alle EUF;
d) «meccanismo»: il meccanismo di finanziamento operativo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione militare dell'Unione europea nell'ex Repub- blica iugoslava di Macedonia;
Articolo 2
Partecipazione all'operazione
1. La Romania partecipa all'operazione Concordia con un contingente stabilito in occasione della conferenza sulla costitu- zione della forza. Se necessario è garantito un avvicendamento del personale distaccato.
2. La Romania garantisce che le sue forze e il suo personale effettuino la propria missione conformemente alle disposizioni dell'azione comune 2003/92/PESC, al piano di operazione e alle misure di attuazione.
3. La Romania informa il comandante dell'operazione dell'UE, il comandante della forza dell'UE e lo Stato maggiore dell'Unione europea di qualsiasi modifica concernente la propria partecipazione all'operazione Concordia.
Articolo 3
Status
Articolo 5
Informazioni classificate
La Romania adotta le misure adeguate per garantire che, nel trattare informazioni classificate UE, il suo personale rispetti le norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, conte- nute nella decisione 2001/264/CE (1), e gli ulteriori orienta- menti formulati dal comandante dell'operazione.
Articolo 6
1. alle
forze e al personale partecipanti all'operazione
Aspetti finanziari
Concordia si applica l'accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sullo status delle forze dirette dall'Unione europea nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e sulle relative modalità di attuazione.
2. Lo status del personale fornito a comandi o elementi di comando situati al di fuori dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è disciplinato da disposizioni in essere fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Romania.
Articolo 4
Catena di comando
1. La partecipazione della Romania all'operazione Concordia non pregiudica l'autonomia decisionale dell'Unione europea.
2. Tutte le forze e tutto il personale restano pienamente subordinati alle rispettive autorità nazionali.
3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo (OP/CON) al comandante dell'operazione dell'UE. Il coman- dante dell'operazione può delegare i suoi poteri.
4. La Romania ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione Concordia, degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 8, para- grafo 4, dell'azione comune 2003/92/PESC e della decisione FYROM/1/2003 del CPS relativa alla costituzione del comitato dei contributori.
5. La Romania esercita la sua giurisdizione sul proprio personale. Il comandante dell'operazione e il comandante della forza possono in qualsiasi momento richiedere il ritiro del personale della Romania.
6. Un alto rappresentante militare (SMR-Senior Military Representative) è nominato dalla Romania per rappresentarne il contingente nazionale in seno alle EUF. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti
1. Fatto salvo l'articolo 7, la Romania sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione Concordia, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.
2. Qualora la commissione congiunta per le richieste di indennizzo decida di accordare un risarcimento a persone fisiche o giuridiche dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Romania provvede al risarcimento se il decesso, le ferite, i danni o le perdite sono causati dal suo personale o dall'uso dei suoi mezzi, a meno che il meccanismo non decida di risarcire tali danni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 che istituisce il meccanismo stesso.
Articolo 7
Contributi ai costi comuni
1. La Romania contribuisce ai costi comuni dell'operazione con un importo di 36 603,5 EUR per semestre.
2. È concluso un accordo tra l'amministratore del mecca- nismo istituito dalla decisione del Consiglio del 27 gennaio 2003 al fine di provvedere al finanziamento dei costi comuni dell'operazione, e le autorità amministrative competenti della Romania. Tale accordo contempla disposizioni riguardanti:
a) le modalità di pagamento e di gestione del contributo finan- ziario;
b) il sistema di verifica riguardante il controllo e l'audit del contributo finanziario ove opportuno.
3. I contributi della Romania ai costi comuni dell'operazione Concordia sono depositati dalla Romania sul conto bancario che sarà comunicato al suddetto Stato dall'amministratore del meccanismo.
Articolo 8
Inadempienza
Qualora una delle parti partecipanti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha diritto a recedere dal presente accordo previo preav- viso di un mese.
all'operazione Concordia ed è responsabile della disciplina
quotidiana del contingente.
(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
Articolo 9
Entrata in vigore
Il presente accordo entra in vigore alla data della firma.
Esso resta in vigore per la durata del contributo della Romania all'operazione. Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2003, in lingua inglese in quattro copie.
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