Unione Sindacale di Base
Unione Sindacale di Base
P.I. SCUOLA
Il 2 dicembre è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali concertative (CGIL, CISL, UIL SNALS, GILDA, ANIEF) l’accordo relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero relativo al comparto Istruzione (Scuola, Università e AFAM) e Ricerca che riguarda oltre 1 milione di dipendenti.
Si tratta di un accordo raggiunto vent’anni dopo le modifiche apportate dalla legge n. 83 del 2000 alla legge n. 146 del 1990.
Molteplici sono gli elementi di novità che esponiamo nell’ordine indicato dal provvedimento con un breve commento esplicativo.
ARTICOLO 3 CONTINGENTI DI PERSONALE PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE
Comma 2: esautorazione della RSU dalla contrattazione con il dirigente scolastico in relazione ai contingenti minimi stabiliti nella contrattazione di istituto. Con l’intesa “presso ogni istituzione scolastica ed educativa il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell’art. 43 del d. lgs.
n. 165/2001 individuano, in un apposito protocollo, i contingenti minimi e i lavoratori interessati”. Viene violato pesantemente il CCNL 2016-2018, firmato sempre da Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, che sostiene all’art.22 comma 4 lettera c5 che sono oggetto di contrattazione: “i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge
n. 146/1990”. Il ruolo dei rappresentanti eletti democraticamente dai lavoratori all’interno del singolo istituto e la loro conoscenza, in quanto lavoratori essi stessi, delle necessità e dinamiche interne al posto di lavoro, viene completamente svuotato e viene leso il diritto dei singoli lavoratori alla rappresentanza sindacale, in considerazione del fatto che i sindacati firmatari non sono presenti in ogni scuola e non sono titolati per contratto ad occuparsi della materia succitata.
Comma 4: “In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna
decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile”. L’irrevocabilità della decisione limita la libera scelta di ripensamento, garantita a ciascun cittadino. L’invito scritto alla comunicazione diventa è chiaramente uno strumento di pressione sul lavoratore, ledendo la piena libertà ad esercitare il proprio diritto di sciopero senza forme di coercizione.
Comma 5: alle famiglie verrà data una informazione in cui saranno fornite “l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all’art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell’anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l’indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito”. La scuola è un comparto in cui anche basse percentuali di adesioni allo sciopero sono in grado di creare disservizi alle singole istituzioni scolastiche e far risaltare i contenuti dello sciopero. L’obiettivo della norma è colpire il sindacalismo conflittuale, in primis USB, che negli ultimi anni a partire dalla “Buona scuola”, passando dalle leggi delega, fino ad arrivare al rientro in sicurezza, ha fatto dello sciopero lo strumento principale della propria lotta politico-sindacale. Si utilizza il dato percentuale degli scioperi precedenti e delle RSU come strumento dissuasivo nei confronti dei lavoratori dell’istituzione scolastica e parallelamente delegittimare la sigla sindacale agli occhi delle famiglie e dei lavoratori stessi.
ARTICOLO 10 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
Comma 3: i soggetti che ricevono comunicazione dello sciopero (Dipartimento della Funzione Pubblica e Ministero dell’istruzione in caso di scioperi nazionali, amministrazioni o enti o istituzioni o direzioni scolastiche regionali in caso di vertenze territoriali) “sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell’area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell’azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell’anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate”. L’obiettivo della norma è quello di contenere l’effetto annuncio, che è parte integrante dell’azione di sciopero, avendo come obiettivo di concentrare l’attenzione dell’opinione pubblica sui contenuti dello sciopero. La norma, infatti, elimina tra le note da trasmettere agli organi di stampa le motivazioni per cui viene indetto lo sciopero in questione.
Comma 4 lettera d): “in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di
utenza, l’intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni”. Viene aumentato da 7 a 12 giorni l’intervallo minimo per l’effettuazione di una nuova azione di sciopero, impedendo ad altre sigle sindacali o alla stessa O.S. di indire più di due scioperi al mese nella scuola, con l’obiettivo, in nome della garanzia del diritto allo studio, di diminuire il livello di conflittualità in occasione di provvedimenti governativi che non trovano consenso tra i lavoratori.
Comma 6 lett. a): “gli scioperi, inclusi quelli brevi non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l’erogazione nell’anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe previsione di un limite alle ore di sciopero che complessivamente possono incidere sulla singola classe”. La norma colpisce pesantemente il corpo docenti, limitando enormemente la possibilità di scioperare più volte nel corso dell’anno, generando un conflitto con il diritto precedente di poter scioperare per 8 giorni all’anno.
Comma 6 lettera b): “non possono essere proclamati scioperi dall’1 al 5 settembre; nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia x xxxxxxxx”. Il divieto di scioperare dall’1-5 settembre, non avendo alcuna ricaduta sul diritto allo studio in quanto le lezioni non risultano ancora iniziate, ha il chiaro obiettivo di restringere e limitare gli scioperi politici di inizio anno scolastico, motivati dagli ormai abituali provvedimenti di legge sulla scuola che vengono approvati durante il periodo estivo. La seconda parte della norma mira a limitare il successo degli scioperi, i cui dati di adesioni risultano più alti in determinati periodi dell’anno.
comma 7: “Il contratto collettivo nazionale di comparto definirà altre forme di astensione collettiva che prevedano la prestazione lavorativa, con particolare riferimento allo sciopero “virtuale”, definendo tipologia, modalità attuative e importo della trattenuta da destinare a finalità sociali”. Lo sciopero, definibile come nel rifiuto da parte dei lavoratori di adempiere l’obbligazione lavorativa al fine di costringere la controparte a concedere migliori condizioni economiche o normative di lavoro, viene a perdere la sua connotazione di strumento di autotutela e di lotta concreta, diventando strumento “farsesco” di mera testimonianza. La norma cerca di dare il colpo finale allo strumento di lotta principe del movimento dei lavoratori, che nel corso della storia ha permesso di abbattere dittature, governi, sistemi di potere oppressivi, nonché di modificare provvedimenti legislativi. Cgil, Cisl, Uil, Snals, Xxxxx e Xxxxx, che negli ultimi vent’anni hanno i più bassi dati di scioperi indetti, cercano di strappare ai lavoratori lo strumento dello sciopero, rispondendo alle richieste padronali di conciliare il diritto al dissenso con il diritto al profitto.
ARTICOLO 12 CLAUSOLA SPERIMENTALE
Comma 2: “è istituita una Commissione - composta da ARAN, organizzazioni sindacali rappresentative e Ministero dell’Istruzione – che valuterà sulla base dei dati emersi dal suddetto monitoraggio relativo all’anno scolastico 2020-2021, se la clausola sperimentale di cui al comma 1 possa ritenersi adeguata a conciliare il diritto di sciopero riconosciuto ai lavoratori con il diritto all’istruzione. Laddove da tale monitoraggio emergano criticità, le parti si impegnano a rivedere il presente accordo”. la Commissione Paritetica – composta da Aran, Ministero dell’Istruzione ed i Sindacati rappresentativi e firmatari del CCNL (con totale esclusione di ogni altro soggetto sindacale) – valuterà, se il limite del 10% possa ritenersi adeguato. Nel caso in cui emergessero criticità, la commissione paritetica potrà rivedere la percentuale.