COMUNE DI VALPERGA
COMUNE DI VALPERGA
Città Metropolitana di Torino
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
CON SCUOLABUS COMUNALE
PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con scuolabus comunale, a favore degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 1 grado, residenti nel Comune di Valperga e nel Comune di Pertusio.
Il servizio sarà effettuato nei giorni dal lunedì al venerdì con le modalità e gli itinerari indicati all’art. 4 del presente capitolato. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare modiche ai percorsi ed al programma delle fermate anche nel corso dell’anno scolastico, concordando con la ditta le modalità di variazione.
La durata temporale annuale del servizio coincide con ogni anno scolastico.
Il Servizio di cui all’oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l’immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore o di scioperi del personale della ditta, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.
ART. 2 – DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO
Il servizio viene appaltato per l’anno scolastico 2018/2019 ed avrà durata pari a quella del calendario scolastico approvato dalle competenti autorità (Ministero della Pubblica Istruzione, Provveditorato agli Studi), in relazione ai giorni di effettiva apertura delle scuole.
Sono escluse le festività, i periodi di vacanza previsti dal calendario scolastico ed i giorni di chiusura delle scuole per consultazioni elettorali.
L’inizio ed il termine del servizio potrà essere discrezionalmente differito o anticipato dall’Amministrazione Comunale in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali.
Al termine del contratto, che coincide con l’ultimo giorno di servizio di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2018/2019 il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.
Il prezzo a base di appalto, in riferimento al quale le imprese dovranno presentare le loro offerte in ribasso, ammonta complessivamente ad € 68,00 oltre IVA 10% per ogni giorno di servizio effettivamente reso per una percorrenza giornaliera di circa 30 km ed è così composto:
a) servizio di trasporto con conducente con scuolabus di proprietà comunale concesso in comodato gratuito da n. 16 + 2 posti a sedere;
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b) manutenzione ordinaria e pulizia del mezzo concesso in comodato come da art. 12 del presente C.S.A. compresa fornitura di carburante, ricovero e custodia;
L’importo contrattuale complessivo dell’appalto ammonta a presunti € 11.764,00 oltre IVA 10% così desunti: (€ 68,00/costo giornaliero x 173 gg. annui presunti);
In caso di necessità temporanea, di utilizzo di mezzi di proprietà e/o possesso a qualunque titolo dell’aggiudicatario, il prezzo giornaliero sarà aumentato del 30%;
Il numero di giorni è puramente indicativo.
Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso per tutta la durata dell’appalto.
La fattispecie del servizio oggetto del presente appalto non determina la necessità di redigere il DUVRI e, pertanto, l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.
Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto, qualsiasi onere espresso e/o non espresso dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.
Non potrà essere preteso dalla ditta appaltatrice alcun onere aggiuntivo per eventuale riorganizzazione dell’orario delle lezioni da parte delle istituzioni scolastiche.
ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto è riservato agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo ed in particolare:
a) n. 2 alunni frequentanti la Scuola Primaria “A. Gays” sita in Piazza Pastore, con i seguenti orari:
- inizio lezioni h. 8.30 dal lunedì al venerdì
- termine lezioni h. 16.30 il lunedì, martedì e giovedì, h. 12.30 il mercoledì e il venerdì;
b) n. 11 alunni frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado “X. Xxxxxxx” sita in Piazza Pastore, con i seguenti orari:
- inizio lezioni h. 8.00 dal lunedì al venerdì
- termine lezioni h. 14,00 dal lunedì al Venerdì, e residenti nel Comune di Valperga e Pertusio.
La ditta aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante.
Qualora, per cause non imputabili all’Amministrazione Comunale, l’impresa aggiudicataria non provveda a dare esecuzione al servizio, incorrerà nella perdita della cauzione e nella risoluzione del contratto, salva l’azione civile per il risarcimento del danno.
E’ vietato il trasporto sugli scuolabus di persone diverse dai destinatari sopra indicati, salvo eventuali deroghe autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
ART. 4 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto eseguito con un solo scuolabus si articolerà indicativamente secondo i seguenti itinerari:
SCUOLA PRIMARIA
ANDATA ITINERARIO N. 1 PARTENZA ORE 7,35 DA PIAZZA SAN FIRMINO PERTUSIO
Corsa antimeridiana per 5 giorni settimanali dal LUNEDÌ AL VENERDÌ
PERTUSIO - Piazza San Firmino,
VALPERGA - Xxx. Xxxxxxxxxxx - Xxx. Xxxxxxx - Xxx. Xxxxxxxxx – Fraz. Gallenca – Piazza Pastore
RITORNO ITINERARIO N. 2 PARTENZA ORE 12,30 DA PIAZZA PASTORE VALPERGA
Corsa pomeridiana per 2 giorni settimanali il MERCOLEDI’ e VENERDI’
VALPERGA - Piazza Pastore VALPERGA - Località Valleri.
RITORNO ITINERARIO N. 3 PARTENZA ORE 16,30 DA PIAZZA PASTORE VALPERGA
Corsa pomeridiana per 3 giorni settimanali LUNEDI’, MARTEDI’ e GIOVEDI’
VALPERGA - Piazza Pastore VALPERGA - Località Valleri.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANDATA ITINERARIO N. 1 PARTENZA ORE 7,35 DA PIAZZA SAN FIRMINO PERTUSIO
Corsa antimeridiana per 5 giorni settimanali dal LUNEDÌ AL VENERDÌ
PERTUSIO – Piazza San Firmino,
VALPERGA – Xxx. Xxxxxxxxxxx - Xxx. Xxxxxxx - Xxx. Xxxxxxxxx – Fraz. Gallenca – Piazza Pastore
RITORNO ITINERARIO N. 2 PARTENZA ORE 14,00 DA PIAZZA PASTORE VALPERGA
Corsa pomeridiana per 5 giorni settimanali dal LUNEDÌ AL VENERDÌ
VALPERGA - Piazza Pastore
VALPERGA - Borg. Braidacroce - Loc. Valleri - Loc. Quassasco - Fraz Gallenca. PERTUSIO - Piazza San Firmino
Al fine di ottimizzare il servizio, la ditta aggiudicataria potrà effettuare parziali accorpamenti e/o suddivisione degli itinerari predetti.
La Ditta deve organizzare le proprie attività per garantire sempre l’efficacia e l’efficienza del servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere dei diversi mezzi e del numero di soggetti trasportati, con l’obbiettivo di svolgere il trasporto di andata e ritorno casa/scuola nel minor tempo possibile, al fine di permettere la minore permanenza possibile degli alunni sul mezzo. L’attività di trasporto, inoltre, dovrà essere organizzata tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione con adeguato anticipo rispetto all’inizio delle lezioni ed alla fine delle lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.
ART. 5 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2106, n. 50, con consultazione di due operatori economici.
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50.
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ART. 6 - VALIDITA’ OFFERTE
Saranno escluse le offerte pari o in aumento.
Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data della loro apertura.
La partecipazione, da parte delle imprese, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel capitolato speciale d’appalto.
ART. 7 – CAPACITA’ DELL’IMPRESA
L’Impresa aggiudicataria dovrà dimostrare, prima della stipula del documento contrattuale, di possedere i requisiti necessari per l’espletamento del servizio, dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, tramite presentazione della relativa idonea documentazione.
ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – ORARIO SCOLASTICO
– NUMERO ALUNNI E NUMERO MEZZI
Il giorno di inizio ed il calendario relativi al servizio annuale verranno comunicati di anno in anno, prima dell’inizio del servizio stesso.
Nell’organizzazione del servizio l’appaltatore dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che verranno impartite nel corso dell’anno dal Responsabile del Servizio.
Il servizio deve essere svolto in modo da trasportare gli alunni in tempo utile a rispettare gli orari di entrata e di uscita antimeridiane e pomeridiane, tenendo conto che gli alunni devono arrivare alla scuola di destinazione cinque minuti prima dell’orario scolastico.
La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente senza incidenti, per i quali il Comune declina fin da ora ogni responsabilità.
Il numero degli alunni trasportati verrà reso noto alla ditta aggiudicataria dell’appalto entro l’inizio dell’anno scolastico.
La ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà esimersi dall’effettuare il servizio e, a tal proposito, dovrà dotarsi di personale di riserva sufficiente.
L’automezzo deve essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione in caso di necessità, senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati.
La ditta aggiudicataria per l’organizzazione del servizio utilizzerà il mezzo di proprietà comunale VOLKSWAGEN CRAFTER 35 di n. 16+2 posti a sedere concesso in comodato gratuito per tutta la durata dell’appalto.
Dovrà utilizzare mezzi a propria disposizione (di proprietà e/o possesso a qualunque titolo da parte della ditta partecipante) per la sostituzione del mezzo comunale in caso di rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione.
ART. 9 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi ed ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo al tipo di attività, alle condizioni, termini e modalità contenute nel presente Capitolato ed alle istruzioni che gli verranno comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante eseguendo tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, pena la risoluzione del contratto.
La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio se non formalmente autorizzate dall’Amministrazione Comunale. A tale fine l’Ufficio Scuole del Comune, all'inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso del medesimo, in caso di eventuali variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti.
Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario è inoltre tenuto:
a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto;
b) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso;
c) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non previa espressa autorizzazione del committente;
d) a non usare il veicolo per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato;
e) a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada ed a osservare le norme vigenti in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
f) a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
g) a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
h) a dare immediata comunicazione al Comune di Valperga di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati;
i) a segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale eventuali episodi di utenti o accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio;
ART. 10 – VARIAZIONI DI PERCORSO E ORARI
I percorsi, gli orari e i giorni indicati nel presente articolo, hanno carattere puramente indicativo, in quanto potranno essere suscettibili di variazione in base al numero degli studenti da trasportare, a sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione dei calendari scolastici, anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti.
Le eventuali variazioni non implicano modifiche delle condizioni contrattuali.
ART. 11 – PERSONALE - OBBLIGHI DELLA DITTA
Il servizio sarà svolto dalla Ditta con proprio personale, in possesso dei seguenti documenti:
1) licenza di esercizio, rilasciata dalla Provincia competente;
2) attestato di idoneità professionale per trasporto di viaggiatori su strada di cui agli artt. 6 e 7 del D.M. n. 448/1991, rilasciato dalla Provincia competente; tale requisito di idoneità professionale deve essere posseduto, qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nell’impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare; in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva;
3) patente di guida “D” con certificato di abilitazione professionale (CQC) di tipo KD;
La Ditta appaltatrice dovrà comunicare per iscritto, prima dell’inizio del servizio, l’organigramma e i nominativi del personale addetto alla guida. L’elenco nominativo dovrà essere corredato degli estremi del documento di patente di guida D e Carta di Qualificazione Conducente – CQC, ai sensi dell’art. 116, comma 3 ed 8 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e dai Decreti del Ministero Infrastrutture e Trasporti della Motorizzazione Civile, restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati inabili. La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle condizioni di idoneità del proprio
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personale al servizio prestato. Il personale eventualmente assente dovrà essere immediatamente sostituito per garantire la regolare continuità di servizio e ogni variazione dovrà essere comunicata con tempestività, fermi restando i requisiti prescritti.
La ditta aggiudicataria è tenuta nei confronti del proprio personale al pieno rispetto sia della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza sia della normativa di sicurezza dei lavoratori; essa risulta responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. Il Comune di Valperga resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Appaltatore ed il personale da esso adibito al servizio, sia tale personale dipendente, socio o ad altro titolo impiegato dall’appaltatore.
L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
La ditta aggiudicataria garantisce la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro; a tal fine, l’appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale ottemperando alle disposizioni recate dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dalle altre comunque previste in materia, ivi compreso l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione e informazione dei dipendenti.
Si intendono a carico dell’aggiudicatario le retribuzioni e i compensi diversi spettanti al proprio personale, nonché i relativi oneri assicurativi e previdenziali.
La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge
n. 146/1990 sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge.
L’inottemperanza di tali obblighi, accertata dall’Amministrazione o a questa segnalata da altri enti, può essere causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione comunale sospenderà i pagamenti ai sensi di legge. Il pagamento delle somme accantonate non avverrà fino quando gli enti competenti non avranno accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento.
In ogni caso, il Comune di Valperga è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
I conducenti dovranno essere identificabili mediante l’esposizione di un tesserino di riconoscimento riportante le generalità dell’autista e dell’impresa, conformemente alle previsioni contenute nell’art. 18, comma 1, lettera u) e art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e dovranno mantenere in servizio un comportamento di assoluta correttezza e decoro verso l’utenza.
E’ assolutamente vietato al conducente, durante lo svolgimento del servizio:
- fumare;
- assumere e comportarsi in modo diseducativo o comunque non consono al proprio ruolo;
- far salire sui mezzi persone non autorizzate.
Il Comune ha la facoltà di richiedere alla ditta stessa la sostituzione dell’autista che, ad insindacabile e motivato giudizio dell’Amministrazione, risulti non idoneo o inadatto sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto gli aspetti della disponibilità psicologica con gli utenti del servizio.
In tal caso la ditta dovrà procedere alla sostituzione con urgenza comunque non oltre 3 giorni dalla segnalazione.
ART. 12 - AUTOMEZZO IN COMODATO D’USO
Per lo svolgimento del servizio il Comune di Valperga concederà all’impresa aggiudicataria, mediante contratto di comodato d’uso a titolo gratuito, il seguente automezzo di proprietà del Comune di Valperga : VOLKSWAGEN CRAFTER 35 di n. 16+2 posti a sedere.
Il comodato d’uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle norme del codice civile in materia di comodato.
L’automezzo viene concesso dal Comune nello stato in cui si trova e sarà onere dell’aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive eventualmente necessarie per la sua messa in esercizio in conformità al codice della strada ed al regolamento attuativo nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto conto dell’uso cui l’automezzo è destinato. La Ditta aggiudicataria si impegna ad usare il mezzo di proprietà comunale dato in comodato d’uso per lo svolgimento del servizio con diligenza ed a restituirlo nello stato in cui si trovava al momento della consegna, fatta salva la normale usura.
Per tutta la durata dell’appalto, la ditta appaltatrice deve provvedere a:
- mantenere l’automezzo adibito al servizio in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate;
- mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione del veicolo su strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente; in particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi;
- effettuare il collaudo tecnico del veicolo (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con la periodicità prevista dalla normativa vigente; la carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.
- garantire la continuità del servizio mediante la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo da parte della ditta partecipante), di mezzi, aventi le caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio, da destinare alla sostituzione dei mezzi ordinariamente impiegati nel caso di loro rimessaggio per interventi di riparazione/manutenzione;
Relativamente al suddetto automezzo:
a) resteranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri di seguito indicati:
- collaudo e messa in funzione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti, revisione periodica del mezzo ed ogni altra spesa necessaria per il regolare funzionamento dell’automezzo diversa da quelle indicate al successivo punto b;
- carburante, lubrificanti, oli, filtri e lampadine;
- manutenzione ordinaria e pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna almeno quindicinale;
- ogni altra attività necessaria al fine di conservare l’automezzo in costanti condizioni di efficienza e di sicurezza.
- ricovero e custodia del mezzo in locale messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria.
b) resteranno ad esclusivo carico del Comune di Valperga gli oneri di seguito indicati:
- pagamento della tassa di circolazione e della assicurazione R.C. Auto;
- sostituzione elementi di usura freni e pneumatici
- manutenzione straordinaria, salvo che la stessa consegua a fatto, diverso dal normale deterioramento, addebitabile all’affidatario.
ART. 13 – VIGILANZA E CONTROLLO
L’Amministrazione Comunale, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all’espletamento dell’appalto e a quanto ad esso annesso e connesso farà sempre totalmente ed esclusivamente carico all’Appaltatore, si riserva comunque ogni e più ampia facoltà di controllo sulla corretta effettuazione del
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servizio e gli stessi saranno effettuati alla presenza di almeno un rappresentante della Ditta aggiudicataria. In particolare, potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, l’idoneità del mezzo di trasporto utilizzato e del personale posto alla guida degli autoveicoli.
Le spese relative a dette ultime operazioni di controllo sono a carico della Ditta appaltatrice.
E’ fatto altresì obbligo all’Appaltatore di esibire tutti gli atti e documenti di cui l’Amministrazione faccia richiesta.
Ove richiesto dalla normativa vigente o dalle esigenze di servizio, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di impiegare il proprio personale e/o personale autorizzato per compiti di vigilanza e controllo degli alunni trasportati.
ART. 14 – ONERI A CARICO DELLA DITTA
Il servizio deve essere effettuato dall’impresa con la propria organizzazione, con proprio personale con l’automezzo di proprietà comunale, concesso in comodato gratuito.
Sono ad esclusivo e totale carico della Ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri:
- spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti ivi comprese le spese per l’assicurazione (richiesta obbligatoriamente per i conducenti);
- spese relative all’automezzo di proprietà comunale, concesso in comodato, di cui all’art. 12;
- spese per l’uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario per il ricovero e custodia del mezzo;
- direzione e sorveglianza;
- imposte e tasse;
- spese per danni a terzi o al Comune, causati dal personale o dal mezzo durante lo svolgimento del servizio o per mancato espletamento dello stesso, ivi compresi eventuali danneggiamenti a cose o persone;
- spese di accesso dalla sede dell’azienda al luogo di partenza del servizio e viceversa;
- spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio.
La ditta aggiudicataria, nel sollevare il Comune di Valperga da qualunque responsabilità in merito, non darà corso ad alcun trasporto senza essere assistita da un valido ed idoneo contratto di assicurazione per i terzi trasportati, contratto i cui oneri sono a carico della ditta appaltatrice ed i cui massimali di responsabilità civile devono essere i massimi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
La ditta appaltatrice risponde di qualunque sinistro che colpisca i trasportati e le loro cose durante il trasporto. Non potrà, nel modo più assoluto, trasportare alunni in numero superiore a quello fissato dalla carta di circolazione.
La ditta si obbliga ad esercitare una sorveglianza particolarmente accurata anche sulla disciplina dei trasportati, allo scopo di evitare sinistri.
ART. 15 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’amministrazione comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta appaltatrice, secondo le disposizioni di legge in materia di contabilità degli Enti Locali, calcolati sulla base dei servizi effettivamente resi, che si intende comprensivo di ogni onere previsto dal capitolato e comunque connesso all’esecuzione del servizio. Il pagamento è disposto entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento di regolari fatture al protocollo dell’Ente, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione D.U.R.C. da parte del Comune.
La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora siano stati contestati alla ditta appaltatrice addebiti per i quali sia prevista l’applicazione di penalità, fino all’emissione del provvedimento definitivo.
ART. 16 - GARANZIE E RESPONSABILITA’
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile.
L’impresa aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della propria attività a persone o cose; l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.
L’impresa si obbliga a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate.
L’impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso l’Amministrazione che verso terzi, nell’esecuzione di tutti i servizi assunti, anche per cause di forza maggiore.
A tal fine l’impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una polizza per responsabilità civile
R.C. con massimali minimi di € 2.000.000,00:
- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l’espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati;
- danni subiti dal concedente per danneggiamento o distruzione totale del mezzo concesso in comodato d’uso;
Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quella, obbligatoria per legge, relative al singolo automezzo. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l’alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l’alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile.
L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio durante la salita e la discesa dai mezzi.
La ditta aggiudicataria dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia prevista la copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio oggetto del presente appalto, con particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti al trasporto ed alla presa in consegna e riconsegna da chi di dovere degli alunni destinatari del servizio stesso.
La ditta stessa dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto anche quando non ne sia derivato alcun danno.
L’impresa si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita dei bambini sugli scuolabus e della loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del C.C. precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate.
La ditta si obbliga ad esercitare una sorveglianza particolarmente accurata anche sulla disciplina dei trasportati, allo scopo di evitare sinistri. Eventuali comportamenti indisciplinati da parte degli alunni dovranno essere tempestivamente e circo stanzialmente segnalati per iscritto al Comune affinché possano essere adottati i necessari provvedimenti.
L’appaltatore dovrà documentare all’Amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio, l’adempimento dei suindicati obblighi assicurativi.
ART. 17 – GARANZIA DEFINITIVA
Prima della firma del documento contrattuale, è necessaria la costituzione di una garanzia definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che l’amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
La cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.
La cauzione rimane vincolata fino alla scadenza del contratto o comunque fino alla risoluzione di eventuali controversie o contestazioni.
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso d’inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo del canone d’appalto.
ART. 18- DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DI CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto alla ditta di subappaltare e comunque cedere ad altri in tutto o in parte il contratto, pena l’immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento danni.
ART. 19 – INADEMPIENZE E PENALITA’
In caso di mancata osservanza degli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale contesterà immediatamente e formalmente alla Ditta le inadempienze accertate, assegnando alla stessa un termine perentorio di 10 giorni per formulare le proprie ragioni. Nel caso la Ditta non produca le proprie controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00, in relazione alla gravità dell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato.
Detta somma sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate alcune inadempienze che possono dare motivo di penalità:
- interruzione del servizio;
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari e degli orari concordati con l’Amministrazione;
- impiego ripetuto e continuato di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio;
- mancata osservazione delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell’automezzo rispetto alla tipologia di utenti trasportati, revisione periodica del mezzo, buono stato di manutenzione degli stessi,...)
- gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio od in caso di recidiva delle mancanze di cui al precedente art. 14 l’Amministrazione Comunale potrà, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di raccomandata A/R, risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della Ditta appaltatrice, alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove, ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.
Le inadempienze possono riassumersi come segue:
a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
b) perdita da parte dell’impresa dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria di cui al presente capitolato;
c) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio, salvo i casi di forza maggiore;
d) interruzione del servizio, salvo i casi di forza maggiore;
e) abituali deficienze e negligenze nel servizio, ricorrente inosservanza degli orari stabiliti, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate per iscritto, compromettano, a giudizio dell’Amministrazione, il servizio;
f) formulazione di tre richiami scritti;
g) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio;
h) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale dell’impresa;
i) inosservanza di uno o più impegni assunti verso l’Amministrazione;
j) cessione a terzi del contratto d’appalto;
k) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che rende impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile;
l) inosservanza delle normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.
ART. 21 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRESA
Qualora la Ditta dovesse rescindere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l’Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati.
Sarà inoltre addebitata alla Ditta appaltatrice la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra Ditta a titolo di risarcimento danni.
ART. 22 - SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E AGGIUNTIVI
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire almeno n. 3 uscite didattiche senza costi aggiuntivi per il Comune con trasporti straordinari extra urbani (non oltre i 25 km) effettuati in orari diversi dall'esecuzione del servizio in appalto e con destinazioni diverse da quelle incluse nel servizio (fuori da quanto previsto in capitolato)
Potranno essere, altresì, richiesti dei trasporti per l’espletamento degli esami di fine anno degli alunni delle scuole dell'obbligo e/o servizi integrativi dedicati ad attività didattiche, gite o centri estivi, organizzati dalle Istituzioni Scolastiche e/o dall’Amministrazione Comunale per gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado.
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L’ufficio comunale competente darà preventiva comunicazione del sevizio da espletare, almeno tre giorni prima del suo svolgimento.
In tali occasioni, il trasporto delle scolaresche potrà anche essere continuo per tutto l’arco della giornata, e pertanto l’importo da corrispondere alla ditta nel limite numero di alunni di cui al presente capitolato, sarà:
- in caso di utilizzo dello scuolabus comunale, quello giornaliero previsto per il servizio ordinario rapportato al numero di ore richieste per il servizio integrativo/aggiuntivo, con l’aggiunta dell’importo di € 20,00 orarie per il numero di ore di sosta del mezzo;
- in caso di utilizzo di mezzo di proprietà della ditta aggiudicataria, quello giornaliero previsto per il servizio ordinario maggiorato del 30% rapportato al numero di ore richieste per il servizio integrativo/aggiuntivo, con ulteriore aggiunta di € 20,00 orarie per il numero di ore di sosta del mezzo.
ART. 23– CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere in ordine all’esecuzione del contratto di cui al presente Capitolato verranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria; competente è il Foro di Ivrea.
ART. 24 – SPESE PER OBBLIGHI CONTRATTUALI
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalla vigente normativa ed a quelle specificate nel presente capitolato, sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti l’esecuzione del servizio.
ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI
La ditta appaltatrice si obbliga al rispetto alle disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. per quanto concerne il trattamento di qualsiasi dato riguardante l’utenza. L’amministrazione comunale, titolare del trattamento dei dati personali relativi al servizio di trasporto scolastico, designa l’affidatario Responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.
ART. 26 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ART. 27 – OSSERVANZA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE
L’appaltatore si dichiara edotto del contenuto nel piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, ai sensi del quale durante l’esecuzione del presente contratto, e per il triennio successivo, è fatto divieto per l’appaltatore medesimo di assumere obbligazione contrattuali in genere con gli amministratori e i responsabili di servizio del Comune di Valperga e loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
La ditta si impegna altresì a rispettare la disposizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, come modificato dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 06.11.2012, n. 190.
ART. 28 – NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.
La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di nuove normative.
ART. 29 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile Servizi Generali Sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
– tel. 0124/617146 int. 3 – fax 0124/617627 – e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx – pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
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