ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA
ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA
TRA
IL MINISTERO DELL’INTERNO
LA REGIONE LOMBARDIA E
ANCI LOMBARDIA
Accordo per la promozione della sicurezza integrata tra il Ministero dell’Interno, la Regione Lombardia e ANCI Lombardia. Art. 3 D. L. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48.
VISTE:
- la legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTI:
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- l'articolo 7 del DPCM del 12 settembre 2000, recante “Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa”, ai sensi del quale sono previste forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
- l’art. 31, comma 7 lett. b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003);
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
VISTI:
- l’art. 1, comma 439, delle legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;
- il decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 8 agosto 2009, che regolamenta le associazioni di osservatori volontari;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTI:
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, che definisce “la cornice organica di strumenti attraverso i quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per l’integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l’innalzamento dei livelli di sicurezza”;
- il decreto del Ministro dell’Interno del 15 agosto 2017, concernente la Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi;
VISTE
- le “Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata” approvate ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato decreto legge n. 14 del 2017, con Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata (in seguito “Linee generali”);
- le “Linee guida per l’attuazione della sicurezza urbana” di cui all’art. 5 del citato decreto legge n. 14 del 2017, approvate con Accordo sancito in Conferenza Stato – Città e Autonomie locali (in seguito “Linee guida”);
- la legge n. 135 del 7 agosto 2012, che, all’art. 19, individua le funzioni fondamentali dei comuni e le modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- la legge n. 466 del 13 agosto 1980 e la legge n. 206 del 3 agosto 2004, recanti le norme in materia di vittime del terrorismo;
- la legge regionale n. 6 del 1 aprile 2015, che indica la disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promuove politiche integrate di sicurezza urbana;
- la legge regionale n. 17 del 24 giugno 2015, recante interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità;
- la legge regionale n. 24 del 6 novembre 2017, che individua gli interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta;
VISTI:
- l’accordo, sancito in data 24 gennaio 2018 tra il Governo, le Regioni e le provincie autonome, l’ANCI e l’UPI, sul documento concernente le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48;
- l’art. 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante: “Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e contabilità pubblica”, convertito con legge 19 marzo 1993, n. 68;
- le direttive in materia di videosorveglianza n. 558/A/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005, n. 558/A/421.2/70/195960 datata 6 agosto 2010, n. 558/A/421.2/70/224632 datata 2 marzo 2012 e n. 558/A/421.2/70/253289 datata 29 novembre 2013;
- il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza datato 8 aprile 2010;
- il decreto del Ministro dell’Interno datato 24 maggio 2012, recante “Delega ai Prefetti per la stipula di convenzioni con Regioni ed Enti locali in applicazione dell’articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006”;
- la direttiva del Ministro dell’Interno, datata 30 aprile 2015, recante: “Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio”;
- il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, con legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;
Considerato che:
- il Ministero dell’Interno, consapevole del proprio ruolo istituzionale, è impegnato a cogliere le nuove istanze di sicurezza provenienti dalla società civile, con l’adeguamento costante delle strategie, delle metodologie operative, delle soluzioni organizzative e gestionali, e con il consolidamento della cooperazione con tutti gli organismi istituzionali interessati, compresi gli Enti territoriali e la Polizia locale;
- la Regione Lombardia ha posto, tra gli obiettivi qualificanti del Programma di Sviluppo della XI Legislatura, il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana della città lombarde;
- le aree metropolitane della Regione Lombardia ed in particolare il capoluogo di regione esprimono livelli di convivenza in progressiva e continua trasformazione, causa di particolare disagio urbano e che si rendono necessari degli specifici interventi relativi a tali aree;
- per il raggiungimento del predetto obiettivo la Regione Lombardia sta realizzando, già da alcuni anni, una serie di azioni finalizzate al miglioramento formativo degli operatori di Polizia locale, a potenziarne le dotazioni strumentali e ad accrescerne l’efficienza;
Rilevato che dal 2000 la Regione Lombardia finanzia progetti specifici, presentati dagli enti locali, per l’accrescimento strumentale e tecnologico delle Polizie locali, nonché per aumentare i servizi sul territorio nelle fasce serali e notturne, e che i suddetti finanziamenti sono caratterizzati da un meccanismo volto a premiare gli enti che gestiscono in forma associata il servizio di polizia locale;
Ritenuto essenziale, per un effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana e territoriale, perfezionare la collaborazione e le sinergie tra le Istituzioni dello Stato responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica e Comuni, Province e Regione, nell’ambito delle rispettive competenze;
Rilevato, che la Regione Lombardia, nel perseguire l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza sul proprio territorio, intende intensificare la collaborazione interistituzionale tra Unione Europea, Stato, Regione ed Enti Locali;
Considerato, quindi, opportuno declinare, in uno specifico accordo, le linee di indirizzo delineate per l’attuazione di politiche di sicurezza integrata previste dal
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 18 aprile 2017, n. 48;
Rilevati i seguenti settori di concertazione, quali punti qualificanti del predetto accordo:
1. monitoraggio costante, anche informatico, dei fenomeni di criminalità e disordine urbano presenti sul territorio, per migliorare la conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini e ottimizzare la distribuzione delle risorse sul territorio regionale;
2. collaborazione operativa tra la Polizia locale, le Forze di polizia dello Stato e le Forze Armate per elevare i servizi di vigilanza e controllo sul territorio;
3. promozione di iniziative di aggiornamento professionale congiunto del personale delle Forze di polizia dello Stato e della Polizia locale attraverso l’individuazione di progetti che possano essere realizzati anche con il concorso e la compartecipazione degli Enti Locali;
4. coinvolgimento delle associazioni di volontariato nelle azioni di miglioramento delle condizioni di vivibilità e sicurezza delle città;
Tutto ciò premesso e considerato, si stipula quanto segue
ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA
tra
il Ministero dell’Interno la Regione Lombardia
e
l’ANCI Lombardia
Articolo 1
(Oggetto dell’Accordo)
1. Oggetto dell’Accordo è l’individuazione dei progetti e delle modalità operative volti alla promozione della sicurezza integrata, che il Ministero dell’Interno, attraverso il sistema delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, e la Regione Lombardia si impegnano a realizzare, nell’ambito delle proprie attribuzioni, in collaborazione con ANCI Lombardia (di seguito denominati Parti) e gli Enti locali interessati.
Articolo 2
(Efficacia delle premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Articolo 3
(Progetto 1. Attività di aggiornamento professionale integrato)
1. Le Parti, in sintonia con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del d.l. 14/2017, concordano sull’opportunità di sviluppare progetti in tema di aggiornamento professionale integrato del personale delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale. Al riguardo, si richiamano le Linee Generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata nella parte in cui individuano nella Regione il principale interlocutore per l’avvio dei progetti di aggiornamento professionale integrato tra il personale delle Forze di Polizia statali e la Polizia locale, con il compito di interfacciarsi con gli Enti locali e, per parte statale, con l’Ufficio per il Coordinamento e la pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Ciò anche al fine di verificare, in vigenza del presente Protocollo, la disponibilità della Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia di Roma (struttura istituzionalmente chiamata a curare la formazione dell’alta dirigenza delle Forze di Polizia) a coinvolgere, quali uditori nei “Corsi di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione interforze e cooperazione internazionale, anche funzionari delle Polizie locali della Regione Lombardia, con oneri – connessi all’alloggio dei frequentatori – a carico della Regione medesima. In tale quadro, potrà essere valutata la possibilità di mettere a disposizione la piattaforma informatica,
denominata “SISFOR” (Sistema di Formazione On-line delle Forze dell’Ordine), destinata alla formazione integrata delle Forze di Polizia, in quanto il portale, gestito dalla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sviluppato inizialmente per le sole Regioni “Obiettivo Convergenza” (Campania, Calabria, Sicilia e Puglia), nel corso dell’anno 2019 sarà fruibile dagli operatori delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale) che prestano servizio su tutto il territorio nazionale.
2. Allo scopo di migliorare la professionalità di tutti gli operatori e di creare le condizioni per una sempre maggiore sinergia - nel quadro delle iniziative in tema di sicurezza integrata e urbana - si svolge l’aggiornamento professionale integrato volto ad approfondire le tematiche relative a quei settori nei quali il personale delle Forze di polizia e delle Polizie locali è chiamato ad operare congiuntamente: polizia di prossimità; interconnessione delle sale operative; concorso nei servizi di vigilanza del territorio da parte della Polizia locale; controllo del territorio ai fini della tutela della sicurezza urbana; gli istituti introdotti dagli artt. 9 e 10 del D.L.
n. 14/17 convertito, con modificazioni, nella Legge 48/17 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza nelle città) ovvero gli ordini di allontanamento ed il cd. DASPO “urbano”, utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali e, più in generale, fattispecie delittuose che destano maggiore allarme sociale nella Regione; reati stradali; l’ammonimento per violenza domestica ex art. 3 della Legge 119/2013; comunicazione e diffusione della cultura della legalità; fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; modalità di raccolta dei dati afferenti al disordine urbano e agli episodi di inciviltà; disciplina dell’immigrazione; contrasto all’immigrazione irregolare; sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili; contraffazione di documenti; problematiche concernenti i minori; controllo degli esercizi pubblici; associazionismo antiracket e antiusura, cittadinanza attiva nella sicurezza partecipata; ambiti di polizia amministrativa fondamentali per la tutela del cittadino consumatore/fruitore di servizi.
3. Una particolare attenzione sarà poi posta per la promozione di percorsi professionali e aggiornamento, al fine di fornire un'adeguata preparazione per: interventi di prevenzione; contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza per riconoscere il fenomeno ed evitarne le ulteriori conseguenze lesive; gestire il rapporto con le donne vittime di violenza e la loro presa in carico sin dal
primo contatto, offrire informazioni e assistenza nella fase di denuncia e in quella di. supporto e assistenza con enti pubblici e privati nel caso della soluzione dell’allontanamento / reinserimento.
4. Il Tavolo tecnico di cui all’articolo 13 può proporre al Prefetto di Milano altri temi di interesse trasversale su cui sviluppare iniziative di aggiornamento integrato volte a fornire ai partecipanti conoscenze pratiche e a favorire la condivisione di metodologie e procedure al fine di ottimizzare i risultati e gestire in concreto le risorse in modo integrato e sinergico.
5. Le Parti concordano di elaborare annualmente la programmazione su base regionale, nell’ottica di favorire la più ampia partecipazione degli operatori, tenendo conto delle altre attività formative in essere e utilizzando, oltre l'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (Polis-Lombardia), l’Accademia per gli ufficiali e sottufficiali di polizia locale della Regione Lombardia e le sedi delle Forze di polizia ubicate in Lombardia.
6. Gli enti territoriali, anche in collaborazione con ANCI Lombardia, possono sviluppare attività formative mirate, rivolte agli appartenenti alle associazioni tra cittadini che collaborano con i Sindaci per la segnalazione di eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana, ai sensi delle disposizioni vigenti.
7. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento professionale integrato può essere estesa al personale di altri soggetti istituzionali che operano sul territorio in maniera sinergica con le Forze di polizia qualora, in relazione al tema trattato, si ravvisi un interesse a favorire uno scambio di esperienze e una condivisione di procedure.
8. I costi per la partecipazione dei singoli operatori sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
Articolo 4
(Progetto 2. Patti per l’attuazione della sicurezza urbana)
1. Nell’ambito dell’attività di cooperazione interistituzionale, le Parti si impegnano, secondo le rispettive competenze, a promuovere Patti locali per la sicurezza, al fine di favorire lo sviluppo di azioni coordinate e condivise da attuare nell’ambito delle progettualità elaborate congiuntamente e dagli Enti locali, anche con ANCI Lombardia, e dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e volte a prevenire e reprimere la diffusione di fenomeni illeciti e di devianza sociale e a promuovere la legalità.
2. I Patti locali, esaminati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, sono finalizzati alla realizzazione di politiche e interventi integrati che, a livello locale, si configurano come i più idonei a rispondere efficacemente alle criticità rilevate in materia di sicurezza a livello locale.
3. Avuto riguardo alle singole realtà, i Patti possono riguardare tra l’altro: il rafforzamento dei dispositivi di videosorveglianza, la condivisione delle informazioni e dei dati raccolti dalle Polizie locali e dalle Forze di polizia dello Stato, anche mediante l’utilizzo congiunto degli strumenti tecnologici in dotazione, l’implementazione dei controlli coordinati e congiunti del territorio tra Polizie locali e Forze di polizia dello Stato in zone e/o orari determinati, l’attuazione uniforme ed omogenea sul territorio del Progetto “Controllo del Vicinato”, lo sviluppo di azioni per la rassicurazione della comunità civica rivolte specialmente alle fasce più deboli della popolazione, gli interventi per la riqualificazione dello spazio urbano e contro il degrado ambientale, gli interventi volti all’inclusione sociale, all’educazione alla legalità, nonché delle componenti della società civile attraverso le reti di solidarietà e coesione sociale.
4. I Patti, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, potranno inoltre riguardare progetti di cittadinanza attiva per la promozione della sicurezza partecipata.
5. Qualora dai Patti, di cui al presente articolo, consegua l’attivazione di sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità di verificarne la conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia e alle specifiche tecniche e di interoperabilità definite dal Ministero dell’Interno necessarie alla realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto 4 del presente Accordo.
6. Le progettualità e le azioni sono fondate sull’analisi dei dati raccolti anche mediante il sistema informativo di cui all’articolo 5, comma 1.
7. Nello sviluppo dei citati Patti, si terrà conto degli eventuali Tavoli regionali già attivi sulle diverse tematiche, al fine di definire, per talune progettualità non strutturate, gli ambiti di intervento, gli attori, le competenze, i destinatari e i metodi di approccio.
Articolo 5
(Progetto 3. Scambio informativo tra le Polizie locali e le Forze di polizia)
1. Considerato l’alto livello di definizione di alcuni sistemi informativi in uso alle Polizie locali del territorio lombardo e ribadita la volontà della Regione di sostenere l’implementazione di un Sistema Informativo Regionale delle Polizie Locali, le Parti, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del Gabinetto del Ministro, convengono sull’utilità di avviare la sperimentazione di un sistema di raccordo dei sistemi informativi in uso alle Forze di polizia e alle Polizie locali.
2. Le Parti concordano sull’opportunità di rendere fruibile il sistema a tutte le Prefetture della Lombardia, nonché alle Questure e ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. A tal fine, è istituito un tavolo di lavoro presso la Prefettura di Milano, con la partecipazione dei soggetti coinvolti, al fine di valutare le specifiche esigenze e le modalità di fruizione delle informazioni.
3. Tale sperimentazione svilupperà un sistema di acquisizione reciproca e valutazione congiunta dei dati relativi a fenomeni di insicurezza urbana e delle situazioni di disagio urbano presenti sul territorio della Lombardia, con il coinvolgimento di ANCI Lombardia e dei Comuni capoluogo di Provincia.
4. Il Ministero dell’Interno si impegna a trasmettere alla Regione Lombardia le informazioni sintetiche e analitiche, rese anonime, sulla delittuosità in possesso del Centro Elaborazione Dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché a fornire un monitoraggio periodico sulla presenza di migranti nelle strutture di accoglienza nei singoli comuni lombardi utilizzando il sistema informativo regionale “Migranti”.
5. Avuto riguardo ad esigenze specifiche di analisi di contesto in tema di sicurezza integrata e urbana delle singole realtà territoriali, potrà essere verificata la possibilità, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del Gabinetto del Ministro, di individuare, ai fini dello scambio informativo, elaborazioni sul numero di altre tipologie di reato, rispetto a quelle indicate nelle Linee Generali di cui in premessa, ove in possesso o comunque già predisposte dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.
6. Per realizzare un sistema di rilevazione e analisi statistica dei dati relativi ai fenomeni che incidono sulla sicurezza urbana, Regione Lombardia:
- assicura in collaborazione con ANCI Lombardia il supporto tecnico agli Enti Locali per la raccolta e l’organizzazione informatica, in forma anonima, di dati;.
- si impegna a fornire i dati e le informazioni sintetiche e analitiche, sempre in forma anonima, sui principali fenomeni che comportano potenziale rischio di attività criminose.
7. I risultati della raccolta integrata costituiscono supporto all’attività decisionale delle Parti.
8. Le Parti si impegnano a realizzare, nei Comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti, in via sperimentale, il collegamento delle Polizie locali alla banca dati del CED Interforze, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 del
D.L. 113 del 2018 e secondo le modalità operative indicate nel successivo Decreto del Ministro dell’Interno.
9. Il collegamento alla banca dati del CED Interforze nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e progressivamente, nell’anno 2019, agli altri Comuni capoluogo di provincia, potrà essere attivato esclusivamente dal personale della Polizia locale abilitato, addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo e all’identificazione delle persone al fine di:
a) verificare tempestivamente eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone controllate;
b) acquisire in tempo reale le informazioni da postazioni fisse presso i comandi delle polizie municipali, relative a veicoli e documenti rubati o smarriti e stato dei permessi di soggiorno;
c) raccogliere denunce relative a veicoli e documenti rubati o smarriti e aggiornare direttamente le banche dati centrali gestite dal CED Interforze, con rilascio di copia della denuncia al cittadino e inoltro automatico della pratica in tempo reale, tramite strumenti telematici e PEC, alla competente Autorità Giudiziaria.
10. La tipologie di informazioni contenute nel CED per i predetti Comuni sono rese accessibili in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e dall’art. 18 del D.L. 113 del 2018, nonché del successivo Decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, con cui saranno definite le modalità operative di collegamento al CED, i relativi standard di sicurezza nonchè il numero degli operatori di polizia locale che ciascun Comune potrà abilitare.
11. Gli oneri relativi alle dotazioni informatiche necessarie allo sviluppo del progetto sono a carico della Regione, mentre gli oneri relativi al personale tecnico-operativo dedicato al progetto sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.
12. Le iniziative su questo versante potranno riguardare, in collaborazione con ANCI Lombardia anche la definizione e la sperimentazione di procedure di tipo informatico uniforme per i comuni, per garantire la possibilità per le Forze di polizia di accedere:
a) ai dati anagrafici della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;
b) alle banche dati comunali relative alle carte d’identità rilasciate, alle autorizzazioni ovvero alle segnalazioni certificate di inizio attività afferenti al settore del commercio, all’housing sociale, osservanza degli obblighi scolastici, richieste di contributi o altre forme di sostegno.
13. La Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale di cui all’articolo 15 della citata l.r. 6/2015, procede alla sola trasmissione ai Corpi e Servizi di polizia locale:
1) delle segnalazioni contenenti i dati personali di persone scomparse secondo le procedure di legge e previa autorizzazione della competente Prefettura che coordina le operazioni;
2) delle richieste rivolte da uffici che svolgono indagini di polizia giudiziaria relative a targhe e dati di veicoli.
14. Le Parti individuano altresì le attività da svolgere per gli interventi di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo nonché le attività di conoscenza e prevenzione dei processi di radicalizzazione violenta.
Articolo 6
(Progetto 4. Interconnessione delle Sale Operative delle Forze di polizia e dei Corpi della polizia locale)
1. Le Parti concordano sulla necessità di portare a completamento la realizzazione del sistema di interconnessione delle sale operative delle Forze di polizia dello Stato e delle Polizie locali nei capoluoghi di provincia, anche mediante la predisposizione dei necessari disciplinari operativi.
2. Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare ulteriormente le progettualità già avviate per conseguire le più ampie sinergie tra le sale operative delle Forze di polizia a competenza generale e quelle dei Corpi di Polizia locale e migliorare l’impiego delle risorse sul territorio e consentire tempestività di intervento.
3. Le Parti si impegnano a definire apposite linee guida e indicazioni per lo sviluppo di sistemi di comunicazioni bidirezionali e punto a punto tra le sale operative della Polizia di Stato e dei Corpi di Polizia locale operanti in Lombardia, attraverso “derivazioni telefoniche dirette” per i comuni capoluogo di provincia e ricercando idonee soluzioni per gli altri comuni o loro forme associative. Le Parti valuteranno, inoltre, la sperimentazione dei più idonei metodi di comunicazione tra le sale operative, ricorrendo all’adozione di strumenti di interconnessione, secondo criteri volti a ottimizzare ed integrare i sistemi di videosorveglianza realizzati e proponendo forme migliorative dell’efficacia e dell’efficienza delle tecnologie adottate. Per le medesime finalità suddette, le Parti si impegnano ad attivare sistemi di comunicazione anche con l’Arma dei Carabinieri, previo accordo con il Ministero della Difesa.
4. Al fine di favorire il trasferimento delle immagini gestite da sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità della preventiva verifica di compatibilità delle procedure e delle tecnologie, in conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia e alle direttive ministeriali.
5. I costi relativi alla realizzazione degli interventi sono a carico delle Parti secondo specifiche intese e in ragione delle relative competenze.
6. Per le suindicate finalità la Regione favorisce la condivisione con le Forze di polizia dei dati provenienti dagli apparati di videosorveglianza e rilevamento targhe di cui le polizie locali hanno la disponibilità e contribuisce con finanziamenti alla realizzazione di appositi progetti.
Articolo 7
(Collaborazione con le Associazioni di Volontariato per la rivitalizzazione sociale delle aree urbane)
1. Per il miglioramento della conoscenza dei fenomeni che incidono sulla sicurezza dei cittadini e la rivitalizzazione sociale delle aree urbane pubbliche ed aperte al pubblico, quali parchi, giardini, ospedali e scuole, le Parti concordano di promuovere le attività delle associazioni di volontariato che sviluppano interventi per il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, con particolare riferimento alle associazioni di volontariato delle Forze di polizia in congedo e alle associazioni d’Arma.
2. I programmi di azione potranno valorizzare il patrimonio delle banche dati territoriali e lo sviluppo di sinergie tra le competenze sanitarie, di welfare e urbanistiche, nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy. Si prevede altresì la possibilità di inserire programmi di mediazione e risoluzione amichevole dei conflitti ai fini di prevenzione di atti di violenza e per favorire la coesione e la partecipazione sociale, anche inserendo adeguate misure di prevenzione sociale nell’ambito educativo e scolastico (con un particolare focus sulla cultura di parità di genere e sul recupero di soggetti a rischio), predisponendo anche strumenti di assistenza e counselling a sostegno delle famiglie.
3. Le parti convengono che sia necessario valorizzare una pianificazione urbanistica che tenga conto dei principi e delle linee guida definiti dal Rapporto Tecnico TC 14383-2 “Prevenzione della criminalità attraverso la progettazione urbana”,
approvato dal Comitato Europeo per la standardizzazione. Si tratta di utili strumenti per incentivare l’uso sociale del territorio e migliorarne la fruibilità da parte delle comunità di riferimento, anche attraverso forme di preventiva consultazione tra le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, che potranno fornire un quadro conoscitivo completo della realtà socio-criminale del contesto territoriale e gli Enti ed Uffici preposti alla redazione ed approvazione degli strumenti di governance del territorio e di programmazione urbanistica dello stesso.
4. Regione Lombardia si impegna a diffondere, in collaborazione con ANCI Lombardia, presso gli Enti locali lombardi i criteri di sicurezza urbana, così come definiti dal rapporto tecnico TC 14383-2 “Prevenzione della criminalità attraverso la progettazione urbana”, attraverso specifici corsi di aggiornamento rivolto al personale tecnico degli enti locali lombardi e promuovendo una valutazione di impatto sulla sicurezza urbana in ogni progettazione urbanistica.
5. Riconoscendo l’indubitabile ruolo della “scuola” nella diffusione di una cultura della prevenzione basata sull’educazione alla cittadinanza e alla legalità, la Regione Lombardia si impegna ad intensificare con l’ufficio Scolastico Regionale della Lombardia la promozione dei Centri di promozione della legalità.
6. Le parti convengono che l’attività di valorizzazione e restituzione alle collettività dei beni confiscati, oltre ad avere una forte valenza nella lotta alla criminalità organizzata, può essere uno strumento di prevenzione del disagio sociale e promozione della sicurezza urbana in quanto il reimpiego degli immobili potrebbe consistere nella loro fruizione da parte di soggetti pubblici e privati per attvittà sociali riqualificanti i siti. Regione Lombardia in relazione alle disponibilità di bilancio promuove con e nei confronti degli Enti Locali, anche in collaborazione di ANCI Lombardia, strumenti di incentivazione per l’impiego e il riutilizzo degli immobili confiscati.
Articolo 8
(Collaborazioni interforze)
1. Le Parti convengono di collaborare per il controllo di aree sensibili e, secondo le linee d’indirizzo formulate dal Ministero dell’Interno e la pianificazione delle competenti Prefetture, nonché in relazione alle aree sensibili da presidiare, valutano l’impiego di contingenti formati da Forze dell’Ordine e Polizia locale e, previo accordo con i Ministeri dell’Interno e della Difesa, anche dalle Forze Armate.
2. Per specifiche esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità, potranno essere sviluppate collaborazioni per l’impiego di Forze dell’Ordine e Polizia locale e, previo accordo con i Ministeri dell’Interno e della Difesa, anche dalle Forze Armate, per le attività previste dalla normativa delle aree metropolitane, in particolare presso la città di Milano, e / o comunque in aree densamente popolate. Potranno essere altresì valutati interventi mirati di prevenzione e di tutela della sicurezza del trasporto pubblico locale.
Articolo 9
(Attività per la gestione di situazioni emergenziali)
1. Le Parti individuano le attività da svolgere per la gestione di situazioni di emergenza e post – emergenza, derivanti da eventi naturali e connessi con l’attività dell’uomo o grandi eventi, prevedendo modalità di interazione tra le Forze dell’Ordine e le Polizie locali nei limiti delle rispettive competenze, strumenti di coordinamento e sistemi di comunicazione, secondo criteri declinati nell’ambito del Gruppo di lavoro di cui al successivo art. 13. Detti criteri comunque si armonizzeranno con i piani elaborati presso le Prefetture presenti sull’intero territorio regionale.
2. Per la gestione degli eventi di cui al comma 1, le Parti intendono promuovere la sinergia operativa tra le sale operative delle Forze di polizia e quelle dei Corpi di Polizia locale così come prevista dal presente accordo, nonché con le sale operative dei Vigili del Fuoco e la sala operativa regionale di Protezione civile, anche con il potenziamento del Cruscotto Emergenze già realizzato in occasione di Expo 2015, promuovendo altresì un utilizzo sinergico, condiviso e integrato delle rispettive dotazioni tecnologiche, con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione ordinari e alternativi di emergenza.
3. Regione Lombardia altresì si impegna a promuovere la formazione di un elenco, su base provinciale, di operatori di Polizia locale impiegabili nelle situazioni emergenziali e post emergenziali; in proposito le Parti si impegnano a garantire la collaborazione tra Forze di polizia e Polizie locali, a favorire specifici accordi di collaborazione tra Polizie locali in motivata deroga ai vincoli territoriali e ad attuare forme flessibili di impiego del personale delle Polizie locali, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti.
Articolo 10
(Servizio di monitoraggio sulle aree a rischio del territorio)
1. Nell’ambito delle attività definite al precedente articolo 9, per un più efficace controllo delle aree a rischio, quali parchi e aree dismesse, le Parti si impegnano a promuovere la realizzazione di interventi di sicurezza urbana, stradale, e ambientale e sociale, incentivando il presidio congiunto del territorio da parte delle Polizie locali e delle Forze dell’Ordine e la riqualificazione delle aree a rischio anche con strumenti di sorveglianza a distanza e strutture per l’aggregazione e la rivitalizzazione ai fini di una corretta fruizione.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, Regione, ai sensi dell’art. 15 della l.r. n. 6/2015, promuove il coordinamento tra i Comandi di Polizia locale interessati e altresì si raccorda con le Prefetture e le Questure competenti territorialmente per attivare le sinergie operative con le Forze dell’Ordine e per le autorizzazioni agli operatori di Polizia locale di portare le armi in dotazione anche al di fuori del territorio dell’Ente di appartenenza nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Le parti si impegnano al reciproco scambio di dati utili ad alimentare i lavori dei Comitati Provinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e del Comitato Metropolitano istituito ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legge 14/2017 convertito con modificazioni in legge n. 48/2017, anche a fini igienico sanitari, per:
a) la mappatura dei siti degradati, possibili sedi di attività illecite, dei terreni con insediamenti abusivi, di edifici industriali dismessi, di locali non più utilizzati da vari Enti con adozione di misure passive anti occupazione a carico degli aventi titolo;
b) il contrasto del fenomeno degli accampamenti e degli insediamenti abusivi per il monitoraggio dei territori sensibili e l’attuazione di immediati interventi che prevengano gli insediamenti non autorizzati in terreni od immobili di proprietà pubblica o privata;
c) lo stazionamento illecito di roulotte e camper, con permanenza abitativa, in aree non autorizzate.
4. Nell’ambito delle azioni di dissuasione di ogni forma d’insediamento abusivo ed occupazione arbitraria, verranno sviluppate, con ANCI Lombardia ed i Comuni interessati, specifiche iniziative per rimuovere le situazioni di illegalità. Le parti
convengono l’incentivazione di progetti proposti dagli enti locali che coniughino la ristrutturazione urbanistica di aree potenzialmente a rischio di degrado con programmi sociali utili a garantire il contenimento delle tensioni, della percezione di insicurezza.
Articolo 11
(Utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio)
1. Le Parti convengono che gli impianti di videosorveglianza urbana rappresentano uno strumento di primaria importanza - sia in fase preventiva che repressiva dei reati - per il controllo del territorio.
2. Le Parti condividono, altresì, l’esigenza di garantire l’omogeneizzazione tra i sistemi attualmente in uso e quelli da installare, al fine di esaltare le potenzialità di tali sistemi, evitando che alcune aree territoriali a rischio presentino una carenza di apparati rispetto ad altre.
3. A tal fine sarà data puntuale attuazione alle direttive emanate dal Ministero dell’Interno con la circolare, citata in premessa, n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, recante “Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale. Direttiva” ed allegato documento di lavoro denominato “Piattaforma della videosorveglianza integrata”, con annesso disciplinare tecnico.
4. Nell’ottica del perseguimento di un utilizzo in comune degli apparati tecnologici in questione, i Prefetti imprimeranno ulteriore impulso al costante monitoraggio dei sistemi già installati o di prossima installazione a cura dei Comuni, avvalendosi all’uopo del supporto tecnico delle forze dell’ordine potenzialmente coinvolte nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per la valutazione dei progetti.
5. Il monitoraggio di cui al precedente art. 5 sarà altresì finalizzato alla “mappatura” dei sistemi esistenti, al fine di assicurare il videocontrollo dei luoghi “a rischio” anche sul piano dei fenomeni di degrado urbano e di criminalità diffusa; in questa prospettiva appare fondamentale l’adozione di standard ed apparati in grado di realizzare un diretto collegamento con le Sale operative delle Forze di Polizia.
6. Assoluta priorità sarà data al capillare collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le Sale Operative delle Forze di Polizia, con possibilità di interrogazione e
analisi remota da parte delle stesse, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle direttive ministeriali emanate a partire dal 2005 e, in particolare, dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 558/A/421.2/70/456 del 8 febbraio 2005. Le attività valutative riguardanti gli obiettivi da visualizzare, operate in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dovranno tenere conto, altresì, dell’articolazione organizzativa e funzionale delle Forze di Polizia.
7. L’utilizzazione in comune degli apparati di videosorveglianza e, quindi, delle immagini riprese, avverrà in maniera selettiva, garantendo alla Polizia Locale di disporre degli apparati delle Forze di Polizia dislocati nelle aree urbane dove si presentano i fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che comunque appaiano di interesse per l’assolvimento degli specifici compiti istituzionali demandati alla stessa Polizia Locale.
8. Tale esigenza di collegamento con le Forze di Polizia viene condivisa anche riguardo agli impianti installati da soggetti privati e si conviene pertanto sull’opportunità di sperimentare la fattibilità di un sistema “attivo” di condivisione degli impianti di videosorveglianza non solamente destinato a mapparne l’esistenza e a consentire l’interrogazione e l’analisi remota da parte delle Sale Operative, ma che risulti anche integrato e coinvolto nel sistema di gestione degli interventi di Polizia e degli interventi di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica, tale da fornire in modo dinamico e in tempo reale al personale di Sala operativa ogni supporto visivo proveniente dagli impianti presenti nel territorio d’interesse, ivi compresi quelli installati da soggetti privati su aree aperte al pubblico.
9. L’elevazione del livello di efficienza dei sistemi in atto, anche privati, potrà essere garantita attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo rappresentativo delle attività maggiormente interessate al ricorso agli impianti di videosorveglianza, anche sulla base di apposite Convenzioni da stipulare per la prevenzione dì specifiche tipologie di reati.
10. Nel richiamare quanto previsto dall’art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con le modifiche di cui all’art. 35-quinquies (Videosorveglianza), comma 1, del decreto- legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al fine di favorire l’implementazione di sistemi basati su standard comuni, nell’ottica della piena interoperabilità degli apparati di videocontrollo, la Regione potrà intervenire attraverso iniziative di sostegno finanziario in favore degli
Enti Locali, secondo quanto previsto dal disposto di cui all’art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 14 del 2017.
Articolo 12
(Promozione della gestione associata delle funzioni di Polizia municipale, polizia amministrativa locale e protezione civile)
1. Le Parti si impegnano ad individuare modalità idonee a promuovere, sostenere e monitorare la gestione associata delle funzioni di polizia municipale, polizia amministrativa locale e protezione civile, in modo da accrescere la qualità dei servizi erogati e rafforzare le condizioni di sicurezza sul territorio regionale attraverso una efficace distribuzione di risorse umane, finanziarie e di mezzi.
2. Ai fini di cui al primo comma, le Parti individuano, anche in collaborazione con ANCI Lombardia, gli enti locali territorialmente interessati e propongono, ai fini della loro attivazione, progetti di sostegno ed accompagnamento ad efficaci forme associative. Tali esperienze saranno monitorate dall'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) per diffondere e promuovere tali esperienze quali buone prassi a livello regionale.
Articolo 13
(Responsabili del coordinamento generale e di progetto.
Tavoli tecnici)
1. Il Ministero dell’Interno, attraverso il sistema delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, la Regione Lombardia ed ANCI Lombardia, nominano, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un proprio rappresentante (Responsabile del coordinamento) incaricato delle attività generali di coordinamento e di attuazione dei programmi e degli impegni assunti.
2. Per ciascuno dei progetti e delle declinazioni operative previste agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,10, 11 e 12, i firmatari del presente accordo, nominano il relativo “Responsabile di progetto” e procedono d’intesa all’individuazione dei componenti di appositi tavoli tecnici per ciascuno dei sopra indicati progetti.
3. Ai Responsabili del coordinamento generale compete:
a) la promozione di verifiche periodiche, almeno annuali, volte all’attuazione dell’accordo e alla soluzione dei problemi emersi;
b) l’armonizzazione delle programmazioni definite dai Responsabili di progetto, con riferimento alle attività che abbiano incidenza in diversi progetti;
c) l’inoltro della programmazione annuale dei progetti alle rispettive Amministrazioni per la relativa approvazione;
d) la facoltà di proporre alle Parti le integrazioni di carattere generale alla programmazione che si rendano necessarie per l’attuazione dei progetti;
e) la raccolta delle istanze di modifiche ai contenuti dell’accordo, sempre in sintonia con le suindicate “Linee generali”, per la trasmissione alle rispettive Amministrazioni per le connesse valutazioni.
4. Ai Responsabili di progetto compete:
a. la proposta di programmazione annuale del progetto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ai bilanci delle Parti;
b. la definizione operativa e la programmazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell’ambito delle scadenze definite per ciascuna area di collaborazione;
c. il coordinamento e la promozione del regolare funzionamento dei Tavoli tecnici sotto indicati;
d. l’attuazione delle attività previste e la formazione dei conseguenti atti.
5. Ai Tavoli tecnici - cui possono partecipare, di volta in volta e in ragione degli argomenti da trattare, rappresentanti dei Comuni capoluogo e degli altri Enti locali interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità nonché esperti di settore - competono, per ciascuno dei seguenti progetti:
a. attività di aggiornamento professionale integrato: approntare la programmazione annuale dell’aggiornamento professionale congiunto nonché i contenuti e le modalità organizzative delle sessioni e la relativa ripartizione degli oneri;
b. Patti per l’attuazione della sicurezza urbana: predisporre studi e progettualità finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 4; scambio informativo tra le Polizie locali e le Forze di polizia: definire i contenuti informativi da privilegiare e il programma di raccolta dei dati, valutandone semestralmente l’andamento e gli sviluppi; predisporre il disciplinare tecnico
operativo del Sistema Informativo Regionale da sottoporre all’approvazione dei Responsabili del coordinamento generale;
c. interconnessione delle sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale: predisporre il disciplinare operativo, da sottoporre all’approvazione dei Responsabili del coordinamento generale; approntare le progettualità operative; monitorare periodicamente il programma di attività;
d. implementazione e potenziamento del Cruscotto Emergenze, già operativo per Expo 2015, per le sue funzioni a livello regionale.
6. I Responsabili di progetto, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, presentano ai Responsabili del coordinamento generale una relazione sugli obiettivi raggiunti, sulle linee di indirizzo della successiva programmazione e sull’attività svolta dai Tavoli tecnici. I Responsabili del coordinamento generale presentano annualmente al Prefetto di Milano, al Presidente della Regione, e al Presidente di ANCI Lombardia una relazione volta a illustrare gli obiettivi perseguiti.
7. Il Prefetto di Milano, il Presidente della Regione e il Presidente di ANCI Lombardia redigono un documento congiunto per informare la Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 20 agosto 1997, n. 281 sullo stato di attuazione e di avanzamento dei progetti.
Conformemente a quanto previsto dalle Linee generali delle Politiche pubbliche per la sicurezza integrata, gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione dell’Accordo e la relazione annuale di sintesi, anche sulla base degli elementi informativi pervenuti dalle Prefetture lombarde, saranno comunicati a cura della Prefettura capoluogo di Regione all’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Ciò anche ai fini di considerare le esigenze di rafforzamento presidiario emerse nell’ambito degli interventi di modulazione della “rete” delle strutture territoriali di polizia, come richiamato dall’articolo 14.
Articolo 14
(Altre forme di coordinamento)
1. Le Parti concordano, ferme restando le valutazioni di competenza dell’Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che le analisi sviluppate attraverso le azioni di monitoraggio di cui all’articolo precedente possono costituire elemento di valutazione ai fini
dell’eventuale rimodulazione della rete dei presìdi “di sicurezza territoriale”, allo scopo di rafforzarne la presenza nelle zone caratterizzate da un maggior grado di disagio o da altre severe criticità, nelle forme e nei modi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia e conformemente alle indicazioni che verranno fornite dal citato Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
2. La programmazione degli interventi di cui al comma 1 per le specifiche finalità del presente accordo tiene conto delle priorità in rapporto agli indici di sicurezza, valutate anche in base alle informazioni del Sistema Informativo Regionale di cui all’art. 5 del presente accordo, alla economicità e razionalità di gestione.
Articolo 15
(Attuazione dell’accordo)
1. All’attuazione dei programmi previsti dal presente accordo sovrintendono, per i profili di rispettiva competenza, il Prefetto del capoluogo di Regione, in collaborazione con i Prefetti delle altre province, uno o più rappresentanti regionali individuati dal Presidente della Regione nonché rappresentanti dei Comuni individuati dal Presidente di ANCI Lombardia.
2. La Regione attiva apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all’attuazione dei programmi previsti dal presente accordo ovvero a progettualità straordinarie destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Xxxxx restando i principi generali, le Parti possono concordemente decidere di modificare i contenuti del presente accordo, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi. In tale quadro, i Xxxxxx aderiranno ai patti territoriali, su base volontaria, tenendo conto dei limiti di spesa previsti dai rispettivi bilanci.
Articolo 16
(Durata)
1. Il presente accordo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della sua scadenza per valutarne l’eventuale rinnovo.
3. Le Parti possono, altresì, chiedere la risoluzione anticipata e/o il recesso dall’Accordo, da comunicare necessariamente con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi, al fine di disciplinare puntualmente, con appositi accordi, gli effetti ed i rapporti conseguenti nonché salvaguardare le iniziative già avviate.
Articolo 17
(Risorse finanziarie)
1. Per l’attuazione dei programmi previsti dal presente accordo, le Parti si impegnano a reperire le necessarie risorse nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
Gli eventuali apporti finanziari da parte degli Enti locali in favore del Ministero dell’Interno dovranno essere comunque regolati, per gli aspetti amministrativi e contabili, da una apposita convenzione, da stipulare tenendo conto dello schema- tipo e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la Circolare n. 750.A.0010.3.250/2934 del 19 novembre 2007; in particolare, la convenzione dovrà prevedere che eventuali costi di manutenzione dei beni acquistati con i contributi finanziari erogati dagli Enti locali o messi a disposizione dagli stessi a titolo gratuito, dovranno essere posti a carico degli Enti medesimi.
Articolo 18
(Armonizzazione con altri strumenti pattizi)
1. Al fine di conferire alle progettualità indicate nel presente accordo la massima efficacia sul territorio regionale, la Regione Lombardia, conformemente alle direttive dei Prefetti territorialmente competenti, promuove con le autonomie locali iniziative coordinate, volte a sviluppare e ottimizzare, nel rispetto delle reciproche competenze, le attività di sicurezza urbana e territoriale delle singole realtà locali, garantendo il necessario raccordo e coordinamento con gli organi centrali e periferici dello Stato.
2. Nell’ambito del quadro delineato dalle linee guida adottate su proposta del Ministro dell’Interno, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali, l’adozione di futuri Patti, Accordi o altri interventi sulla sicurezza urbana sottoscritti con gli enti locali lombardi saranno oggetto di segnalazione alla Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
0. Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx interviene, altresì, nelle forme e nei modi concordati, per realizzare il coordinamento tra le polizie locali relativamente ai servizi di monitoraggio della aree a rischio e nella promozione di patti locali per la sicurezza urbana.
Articolo 19
(Modifiche)
1. Xxxxx restando i principi generali, le Parti potranno concordemente decidere di modificare i contenuti del presente accordo, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.
2. Le Parti potranno congiuntamente valutare la possibilità di stipulare successivi accordi, anche con altre Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con enti locali e, eventualmente, con soggetti pubblici o privati, volti alla definizione di programmi operativi e alla allocazione di risorse in materia di sicurezza urbana e territoriale, come pure la partecipazione ad iniziative a carattere europeo o internazionale, funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo.
3. Il presente Accordo potrà essere successivamente esteso, qualora interessata, anche a U.P.L. – Unione Province Lombarde.
Milano, 29 aprile 2019
Il Prefetto di Milano (Xxxxxx Xxxxxxx)
Il Presidente di Anci Lombardia (Xxxxxxxx Xxxxxx)
Il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia (Xxxxxxx Xxxxxxx)
Alla presenza del Ministro dell’Interno Sen. Xxxxxx Xxxxxxx