REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 1089 del 28-12-2016
O G G E T T O
Approvazione dell'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti tra l'Azienda ULSS 6 "Vicenza" e la Cooperativa Sociale "Casa Bianca" di Noventa Vicentina per la gestione del centro diurno accreditato nell'ambito dei servizi dell'area Salute Mentale per il triennio 2017-2019.
Proponente: U.O.C. Direzione Amministrativa del Territorio (DAT) Anno Proposta: 2016
Numero Proposta: 1167
Il Direttore della Direzione Amministrativa del Territorio riferisce quanto segue:
“Nell’ambito della Area Salute Mentale l’Azienda Ulss 6 “Vicenza” si avvale della Cooperativa Sociale “Casa Bianca” con sede a Noventa Vicentina per l’erogazione delle prestazioni in regime di assistenza diurna rivolta a pazienti del territorio.
Si tratta di Centro Diurno, denominato “Laboratorio Riabilitativo” per pazienti adulti che presentano disabilità sociali, relazionali e lavorative conseguenti o correlate alla malattia mentale, autorizzato all’esercizio con Decreto della Xxxxxxx xxx Xxxxxx x. 00000 del 26/01/2016 e accreditato con DGRV n.638 dell’11/05/2016, per una capacità ricettiva pari a 17 posti, ai sensi della DGR 1616/2008.
L’accordo contrattuale in essere, come da delibera n. 113 del 24/02/2016, è scaduto il 31/12/2016 e, considerato che l’Azienda Ulss 6 “Vicenza” intende continuare ad avvalersi del servizio offerto dalla struttura, si propone l’approvazione del nuovo accordo contrattuale allegato al presente provvedimento, per il triennio 2017-2019.
Detto accordo prevede il trattamento riabilitativo dei pazienti in carico ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale presso il Centro Diurno “laboratorio Riabilitativo” di Noventa Vicentina, da realizzare sulla base di quanto definito nel Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, previa acquisizione dell’autorizzazione del Direttore del Dipartimento stesso.
La Cooperativa propone l’applicazione di una retta giornaliera pari di euro 57,90 omnicomprensiva. Tale importo è ritenuto adeguato in considerazione del servizio complessivamente reso e i livelli di assenza accordati ed è in linea con le tariffe applicate da analoghe strutture.
Considerato che il numero di utenti attualmente inserito è pari alla capacità ricettiva di 17 posti autorizzati e che la previsione è di mantenere tale copertura, il costo annuo è preventivato in euro 200.000,00.
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra.
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’accordo contrattuale con la Cooperativa Sociale Casa Bianca di Noventa Vicentina con sede in Xxx Xxxxxxx, 00, X.X. x X. XXX 00000000000, per l’inserimento di pazienti in carico al DSM presso il Centro Diurno di Noventa Vicentina – triennio 2017-2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);
2. di dare atto che la spesa stimata annua, pari a € 200.000,00, trova riferimento nei bilanci sanitari 2017-2018-2019 (numero di conto 55.04.310) e che tale importo non comporta un aumento di spesa rispetto al 2016;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale o suo delegato alla vigilanza sulle attività oggetto dell’accordo contrattuale;
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo on-line dell’Azienda.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (Xxx.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(Xxx.xx Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Xxx.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx)
Documento Firmato digitalmente da XXXXXX Xxxxxxxx in data 28/12/2016 alle ore 17:28
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 29-12-2016 all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente xxxx viene inviato in data 29-12-2016 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Allegato 1
ACCORDO CONTRATTUALE
PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA L’AZIENDA ULSS 6 “VICENZA” E LA COOPERATIVA SOCIALE “CASA BIANCA” DI NOVENTA VICENTINA PER LA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ACCREDITATO NELL’AMBITO DEI SERVIZI DELL’AREA SALUTE MENTALE
TRA
L'Azienda U.L.S.S n. 6 “Vicenza” con sede legale a Xxxxxxx (XX) xxxxx Xxxxxxx, 00, Codice fiscale/Partita Iva 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
E
la Cooperativa Sociale “Casa Bianca” con sede legale a Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 Codice Fiscale/Partita Iva 01856170244, rappresentata dal Presidente sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx
PREMESSO CHE
La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che operano nell’area della salute mentale e che, in tale contesto, ha provveduto alla classificazione delle strutture e ad indicare i correlati riferimenti normativi e amministrativi contenenti i requisiti strutturali, gestionali e organizzativi per ogni tipologia di struttura;
Alla struttura sanitaria gestita dalla Cooperativa Sociale Casa Bianca ubicata in Xxx Xxxxxxx, 00 – Noventa Vicentina, sulla base del Decreto Regionale n. 00027 del 26/01/2016 è stata rinnovata l’autorizzazione all’esercizio con i requisiti di unità di offerta “Centro Diurno”;
La predetta struttura sanitaria con DGRV n. 638 dell’11 maggio 2016 è stata accreditata ai sensi della L.R. 22/2002 come Centro diurno per pazienti psichiatrici con una capacità ricettiva pari a 17 posti;
L’Azienda U.L.S.S n. 6 “Vicenza” si avvale da alcuni anni della struttura sanitaria sopra indicata per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti dell’unità d’offerta individuata nel rispetto della normativa di riferimento (delibere Ulss n. 372/2013 e n. 113/2015).
Dal momento che gli accordi contrattuali precedentemente stipulati risultano in scadenza in data 31/12/2016, l’Azienda Ulss 6 intende continuare ad avvalersi della struttura sopra indicata e propone, pertanto, il seguente accordo contrattuale.
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
E’ oggetto del presente accordo contrattuale la gestione degli inserimenti presso il Centro Diurno gestito dalla Cooperativa Sociale Casa Bianca con sede in Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxxx, 00.
La struttura garantisce le prestazioni di assistenza avvalendosi dei servizi, delle attrezzature e del personale come da normativa di riferimento.
Il gestore della struttura, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui al presente accordo è autorizzato ad accogliere utenti residenti nei Comuni dell’Ulss 6 “Vicenza” e in altri territori, previa acquisizione dell’impegno di spesa dell’Ulss di riferimento.
Il Centro Diurno è autorizzato al funzionamento e accreditato per complessivi 17 posti.
Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art. 17 commi 3 e 5 della LR 22/02. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
La Cooperativa Sociale “Casa Bianca” è impegnata a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
Possono accedere alle strutture, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i familiari degli ospiti delle strutture e le persone incaricate della loro tutela.
L’Azienda Ulss può altresì accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
In caso di inadempienze che comportino la revoca del titolo autorizzativo o dell’accreditamento, il presente accordo si intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende Ulss venete e al Comune in cui ha sede la struttura.
Art. 3
Responsabilità della gestione e personale dedicato
L’Ente gestore dell’attività operativa è la Cooperativa Sociale Casa Bianca di Noventa Vicentina che dispone della struttura del Centro Diurno e delle risorse umane necessarie. Per ciò che attiene la dotazione di personale, la Cooperativa s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando, per il personale preposto, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta.
La Cooperativa s’impegna al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dall’Azienda ULSS e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
La Cooperativa prevede l’impiego di idoneo personale, qualitativamente e quantitativamente, per la realizzazione degli interventi e precisamente, con parametri operatori/ utenti previsti dagli standard definiti dalla normativa regionale, come segue:
• n. 1 psicologo (coordinatore del centro diurno)
• n. 1 infermiere
• n. 1 educatore
• n. 1 istruttore tecnico
• n. 1 operatore socio sanitario
• n. 1 amministrativo a part time
Per quanto riguarda la presenza di uno psichiatra referente per la struttura sarà il Dipartimento di Salute Mentale a metterlo a disposizione per gli interventi programmati secondo i termini previsti dalla normativa regionale. La Cooperativa prevede inoltre la presenza di un responsabile, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile è il referente per gli operatori del Centro Diurno e rappresenta l’interlocutore per i familiari degli ospiti.
Art. 4
Procedure di accoglienza. Aspetti operativi e modalità di attuazione
L’accoglienza degli ospiti avviene sulla base del presente accordo e in seguito all’autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, comunicata formalmente dall’Ufficio Amministrativo del DSM. La Cooperativa garantisce l’inserimento entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di autorizzazione del Direttore di Dipartimento, salvo saturazione dei posti disponibili. La data effettiva di inizio dell’inserimento, dopo l’autorizzazione del direttore del DSM, viene comunicata dal responsabile della Cooperativa al medesimo direttore.
Nel caso di una lista di utenti già autorizzata, gli inserimenti procederanno secondo ordine cronologico della data di autorizzazione salvo diversa indicazione del Dipartimento di Salute Mentale.
Per ogni utente inserito viene redatto un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato in conformità al progetto generale definito dallo psichiatra curante.
Detto progetto terapeutico riabilitativo personalizzato contiene le informazioni utili alla conoscenza dell’utente, le finalità che si intendono perseguire, la durata del progetto, le sue fasi, i tempi di accesso e le modalità di verifica.
I percorsi assistenziali e riabilitativi si rivolgono a persone residenti nel territorio dell’Azienda Ulss 6 di Vicenza e anche fuori dal territorio.
Per i progetti di inserimento dei pazienti si prevede:
1. Un periodo di osservazione della durata massima di due mesi, al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni necessarie per definire l’intervento riabilitativo mediante un sistema di valutazione multidimensionale.
2. A conclusione del periodo di osservazione, viene predisposto un aggiornamento del progetto terapeutico- riabilitativo personalizzato che integra le indicazioni della prima stesura con i risultati della valutazione multidimensionale. Il progetto deve riportare:
• una sintesi della storia personale del paziente;
• l’individuazione delle aree problematiche del paziente
• il percorso riabilitativo e i suoi obiettivi
• l’indicazione dei tempi di esecuzione e le modalità di valutazione
• i nominativi delle persone coinvolte ed il responsabile del monitoraggio del progetto
3. Il progetto terapeutico-riabilitativo personalizzato è corredato da una dichiarazione di adesione al percorso riabilitativo da parte dell’utente e può contenere un’ulteriore scheda di condivisione allargata dove tutte le persone coinvolte (utente, equipe del CSM e del Centro Diurno, familiari, medico di Medicina Generale…) possono sottoscrivere una serie di azioni riabilitative alle quali partecipare in tempi concordati, secondo le specifiche posizioni e competenze.
4. Incontri periodici di verifica (indicativamente ogni sei mesi) tra i referenti del Centro Diurno, il medico psichiatra curante e gli altri operatori di riferimento, per valutare l’andamento del progetto, rivedere le priorità degli obiettivi specifici e per le nuove situazioni da affrontare. E’ a cura dei referenti del Centro Diurno presentare documentazione scritta sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti.
Art. 5
Rette e attribuzione dei costi
La retta applicata nel Centro Diurno gestito dalla Cooperativa “Casa Bianca” è interamente a carico del Servizio Sanitario ed è fissata in euro 57,90 /die incl. Iva dovuta ai sensi di legge.
I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte della struttura sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza. Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni normative, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo.
La struttura è altresì tenuta, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.
L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fattura in forma elettronica nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore, allegando il foglio presenza mensile degli utenti.
L’Ente Gestore dovrà trasmettere la fattura elettronica intestata all’Azienda Ulss 6 “Vicenza” nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/
Al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UF18LR, reperibile anche nel sito all’indirizzo xxx.xxxxxxxx.xxx.xx
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto da parte di questa Azienda Ulss previa verifica dei dati contenuti nel foglio presenza mensile degli utenti e a seguito di presentazione di regolare fattura.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi della normativa vigente, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
Art. 6
Impegni delle parti contraenti
La Cooperativa sociale “Casa Bianca”:
• Garantisce l’attivazione e la gestione dei progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati concordati con l’Azienda, avvalendosi dei servizi, delle attrezzature e delle risorse umane nella misura indicata dagli standard regionali e nella misura di appropriatezza accordata negli ambiti del progetto.
• E’ tenuta a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalle normative.
• E’ impegnata a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’Azienda U.L.S.S. circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
• Emette mensilmente fattura elettronica allegando l’elenco nominativo dei pazienti ospitati con il numero delle giornate di effettiva presenza e delle giornate di assenza.
• Informa lo psichiatra referente del DSM qualora si verifichino periodi di rientro a domicilio, un ricovero temporaneo in strutture sanitarie, dimissioni.
• E’ impegnata ad avvisare l’Azienda Ulss in caso di impossibilità ad effettuare la prestazione per cause riferite all’utente. L’avviso deve essere effettuato, con comunicazione scritta entro 5 giorni allo psichiatra referente del DSM che, previa valutazione, comunicherà la continuazione, la sospensione o la cessazione del progetto. La sospensione non può essere superiore a 2 mesi, trascorsi i quali il progetto viene interrotto.
• Con il termine “sospensione” si fa riferimento a eventuali periodi di assenza degli utenti per problemi di vario tipo (ad esempio ricovero o altri motivi legati al percorso terapeutico-riabilitativo). La sospensione prevede la conservazione del posto, previo accordo, fino a un massimo di 60 giorni.
• Per quanto riguarda le giornate di assenza, nelle prime tre giornate di assenza il pagamento della retta giornaliera sarà riconosciuto al 100%. A partire dal 4° giorno lavorativo di assenza, la retta giornaliera si ridurrà del 25%. fino al trentesimo giorno. Trascorso un mese di assenza la Cooperativa può garantire per ulteriori 30 giorni da calendario il mantenimento del posto, fermo restando che, per tale periodo, non sarà corrisposta dall’Azienda Ulss alcuna retta. Al termine di tale periodo il progetto si intende concluso.
• Con il termine “cessazione” s’intende la conclusione del progetto attuata per volontà espressa dell’interessato, del DSM o della struttura, previo accordo dei soggetti coinvolti.
La comunicazione della data di cessazione viene anticipata tramite posta elettronica dallo psichiatra referente del DSM alla Cooperativa e inoltrata anche all’Ufficio Amministrativo del DSM. La cessazione viene poi formalmente comunicata alla Cooperativa con nota scritta a firma del Direttore del DSM.
• Il centro diurno rimarrà chiuso il sabato e nei giorni festivi, nonché nei seguenti periodi:
a) tre settimane nel mese di agosto per le vacanze estive;
b) dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, per le vacanze natalizie;
c) nelle giornate previste per la formazione degli operatori
Per i suddetti periodi la retta non viene riconosciuta la retta.
L’Azienda Ulss 6 “Vicenza”:
• Disporrà delle risorse professionali necessarie alla progettazione degli interventi, alla presa in carico dei pazienti, al monitoraggio in progress, alla valutazione dei risultati.
• E’ impegnata a compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti nel Centro Diurno.
• E’ impegnata a riconoscere le rette stabilite, applicabili nei confronti della tipologia di utenza individuata e al percorso assistenziale accordato. Gli importi derivanti verranno corrisposti mediante la presentazione di fattura mensile.
• Può sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contradditorio con il Legale Rappresentante della struttura o con il titolare dell’accreditamento o suo delegato, o con il responsabile della struttura o suo sostituto con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe socio sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia degli utenti interessati, qualora nominato dal tutore o dall’amministratore di sostegno.
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla D.G.R. 2501 del 6 agosto 2004 e s.m.i in riferimento anche alla carta dei servizi.
Art. 8
Gestione delle inadempienze e obblighi
Si applicano al rapporto disciplinato dal presente accordo le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
L’Azienda ULSS accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
L’accordo è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9 Controversie
Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall’accettazione dell’incarico.
Due arbitri saranno designati dai sottoscrittori del contratto mentre il terzo sarà scelto dai due arbitri di comune accordo. In caso di dissenso, la nomina del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la ULSS ai sensi dell’art. 809 c.p.c.
Gli oneri della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.
Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all’art. 806 e ssg. del c.p.c. e il lodo ha gli effetti di cui all’articolo 824 bis c.p.c.
Art. 10 Durata
Il presente accordo avrà durata triennale, dal 01/01/2017 al 31/12/2019 e non è soggetto a tacito rinnovo.
Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato – fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 3 –
Art. 11 Privacy
La Cooperativa Sociale Casa Bianca è tenuta a garantire il rispetto del segreto d’ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (decreto legislativo 196/2006).
In attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati fornito da detto decreto, con il presente accordo contrattuale l’Ulss 6, titolare del trattamento dei dati personali, designa la Cooperativa Sociale Casa Bianca quale responsabile esterno preposto al trattamento dei dati.
Art. 12 Spese del contratto
Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l’applicazione del bollo, riguarda anche prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso. Per tutto quanto non previsto nell’accordo si fa rinvio alle disposizioni regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative e regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato, lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto considerando le nuove disposizioni.
Letto, confermato e sottoscritto,
Luogo e data …………………………….
PER LA STRUTTURA
………………………………………………………
PER L’Azienda ULSS
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