MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo Interno - 4. PROTOCOLLO - GABINETTO DEL MINISTRO
Prot. n.0000052/23 del 02/01/2023
Il Ministro del Turismo
VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero del Turismo;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, contente la riforma dell’organizzazione del Governo, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale); VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 19 giugno 2019 (Modifiche al DPCM 1° ottobre 2012 - Dipartimento per la Trasformazione Digitale e altre strutture);
VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha introdotto nel Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 gli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il comma 3, il quale stabilisce che, con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del Turismo» e «Ministero del Turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo» e «Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo»;
VISTO, altresì, l'articolo 6, comma 1, del citato Decreto Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il
«Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo» è ridenominato «Ministero della Cultura»;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO in particolare, la Missione 1 Componente 3 Misura 4 “Turismo 4.0” Investimento
4.1 "Hub del Turismo Digitale" (altrove indicato anche come “Tourism Digital Hub” o “TDH”) del PNRR che prevede la realizzazione di una piattaforma web dedicata, che
consenta il collegamento dell'intero Ecosistema turistico al fine di valorizzare, integrare, favorire la propria offerta;
CONSIDERATO che gli obiettivi che si intende raggiungere tramite il TDH sono:
- incrementare i flussi, le destinazioni e la spesa, aumentando la qualità dell’offerta e
relativa visibilità dei punti di interesse turistici in Italia (POI);
- valorizzare l’esistente complesso di risorse e beni digitali - ad esempio i portali regionali - senza sovrapporsi, offrendo in aggiunta soluzioni per l’ottimizzazione dei costi;
- rafforzare il ruolo delle risorse digitali del TDH, definendoli come veri e propri punti di riferimento istituzionali per la ricerca di informazioni inerenti ai punti di interesse rispetto alla moltitudine di turisti nazionali ed internazionali;
- coinvolgere l’intero sistema turistico italiano mediante un approccio libero da vincoli (open source) che raccolga informazioni sia in ingresso che in uscita per tutti gli attori coinvolti;
- fidelizzare gli utenti (e quindi, potenziali turisti) attraverso proposte personalizzate rispetto alle loro esigenze e preferenze, offrendo un’esperienza sul portale personalizzata;
- favorire la nascita di una piattaforma che offra informazioni puntuali e corrette sui punti di interesse in Italia – ed il cui dato vada a popolare piattaforme esterne per la localizzazione andando quindi a portare un ulteriore beneficio in termini di visibilità sui più comuni motori di ricerca;
CONSIDERATO che Il Ministero del Turismo, coadiuvato da ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo, ha il compito di coordinare l’intero Ecosistema turistico italiano, promuovendo, in maniera unitaria, il rilancio del settore turistico mediante un’offerta informativa e di servizi coesa ed eterogenea, a fronte dei continui cambiamenti della domanda, nazionale ed internazionale;
OSSERVATO che obiettivo dell’iniziativa TDH è il rilancio di “Xxxxxx.xx”, arricchito con nuovi contenuti prodotti internamente e in collaborazione con le Regioni e Province Autonome, ma anche attraverso integrazioni con partner in ambito Turistico; OSSERVATO che il TDH si pone l’obiettivo di far incontrare profittevolmente la domanda turistica verso l’Italia con la relativa offerta italiana (erogata da diversi attori), mettendo in relazione tra loro gli interessi della persona (turista), le destinazioni e l’offerta prima, durante e dopo l’esperienza turistica, creando valore per tutti gli attori coinvolti; CONSIDERATO che all’interno del TDH è prevista la progettazione e l’implementazione di una Piattaforma di Integrazione per la gestione dell’intero ciclo di vita delle interfacce di programmazione che ha l’obiettivo di supportare l’interoperabilità tra applicazioni e servizi sia esterni che interni al TDH:
- servizi esterni: dati di seconda parte (es. Regioni), dati di terza parte (es Enti Privati e Pubblici integrativi rispetto al sistema nazionale), dati geografici;
- servizi interni: integrazione con applicazioni interne al TDH che coprono moduli specifici;
CONSIDERATO che in un’ottica di raggiungimento dell’obiettivo di coinvolgimento dell’intero sistema turistico italiano, la Piattaforma di Integrazione garantisce il coordinamento informatico e informativo dei dati tra le Amministrazioni (centrali, regionali e locali), gli Enti e Società Terze con l’Ecosistema Digitale del TDH;
RITENUTO pertanto necessario identificare un protocollo di comunicazione standard tra
l’Ecosistema TDH022 e il mondo esterno;
ACQUISITO il parere della Conferenza Stato-Regioni, reso ai sensi dell’articolo 2, comma
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 282 in data 27 luglio 2022;
ACQUISITO il parere favorevole del Garante per la Protezione dei Dati Personali, reso nell’adunanza del 15 dicembre 2022 ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679;
SENTITO altresì, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) del Ministero del Turismo;
DECRETA
Articolo 1
(Finalità dell’Ecosistema TDH022)
L’Ecosistema TDH022 si pone come Standard Digitale a livello Nazionale, preposto allo scambio di dati e contenuti sia “aperti” (open data) che “chiusi” (private data) tra i partecipanti, svolgendo altresì un ruolo di interfaccia di integrazione tra il TDH e gli Operatori di Settore che desiderano far parte dell’Ecosistema e che sono operativi sul territorio nazionale italiano.
Articolo 2
(Interazione con l’Ecosistema TDH)
1. Le modalità di interazione con l’Ecosistema TDH permettono tanto di fruire dei servizi digitali disponibili al suo interno, quanto di svilupparne/erogarne di nuovi mettendoli a disposizione dei soggetti aderenti all’Ecosistema.
2. Le interazioni prevedono che gli operatori (pubblici e privati) aderenti all’Ecosistema TDH022 possano svolgere, a seconda dei casi, funzioni di:
- erogatore di servizi, nel caso in cui mettano a disposizione del TDH servizi e funzionalità;
- fruitore dei servizi, nel caso in cui utilizzino servizi digitali messi a disposizione da soggetti terzi all’interno dell’Ecosistema.
Articolo 3
(Definizione delle linee guida Ecosistema TDH022)
1. Sono definite apposite linee guida (c.d. Linee Guida Ecosistema TDH022) che individuano standard e tecnologie che Pubbliche Amministrazioni (centrali, regionali e locali), Enti e Società Terze dovranno tenere in considerazione per rendere i propri
sistemi informatici interoperabili, al fine di consentire, previa sottoscrizione di accordi di dettaglio, il colloquio tra i sistemi e permettere la raccolta e il coordinamento informativo e informatico dei dati con l’Ecosistema TDH022.
2. Le Linee Guida Ecosistema TDH022, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 5 del presente decreto, assicurano:
- adeguata evoluzione della tecnologia;
- aderenza alle indicazioni del Quadro Europeo di Interoperabilità (European Interoperability Framework - EIF);
- adeguatezza alle esigenze informativo/tecniche delle amministrazioni e dei suoi utenti;
- adozione da parte degli Enti pubblici e dei collaboratori privati interessati;
- ontologie e tassonomie uniformi per la classificazione e l’organizzazione dei
contenuti;
- adozione di adeguati livelli di sicurezza, anche rispetto ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, presentati dai trattamenti di dati personali.
3. Le Linee Guida Ecosistema TDH022 si pongono altresì in linea con le indicazioni emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con il documento “Linee Guida sull’Interoperabilità Tecnica delle Pubbliche Amministrazioni” ai sensi della lettera
b) comma 3-bis articolo 73 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contribuendo alla definizione di un modello di interoperabilità tra gli operatori turistici, focalizzandosi sui processi, le tecnologie e le loro modalità di utilizzo, al fine di assicurare lo scambio di dati e contenuti con il TDH per mezzo dello standard TDH022.
4. Le Linee Guida Ecosistema TDH022 definiscono inoltre:
- i contesti di interazione all’interno dell’Ecosistema TDH022;
- le ontologie ovvero la rappresentazione formale della conoscenza di un determinato dominio, in grado di organizzare, modellare e gestire informazioni e conoscenze, per poi condividerle e riutilizzarle in uno o più domini;
- le modalità di adesione all’Ecosistema TDH022.
Articolo 4
(Modalità di adozione delle Linee Guida Ecosistema TDH022)
1. Le Linee Guida Ecosistema TDH022 sono emanate con determina direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale della Valorizzazione e della Promozione Turistica del Ministero del Turismo.
2. Con la stessa modalità le Linee Guida Ecosistema TDH022 sono aggiornate sulla base delle evoluzioni tecnologiche e/o normative che dovessero emergere.
3. Le Linee Guida Ecosistema TDH022 sono pubblicate nel portale istituzionale del Ministero del Turismo, sezione Normativa e nel portale “docs Italia” gestito dal Dipartimento istituito per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (DPCM) del 19 giugno 2019 (Modifiche al DPCM 1° ottobre 2012 - Dipartimento per la trasformazione digitale e altre strutture).
4. Il Ministero del Turismo comunica all’AgID l’avvenuta pubblicazione delle Linee
Guida Ecosistema TDH022.
Articolo 5 (Trattamento dei dati personali)
1. Nell’ambito dell’Ecosistema TDH022, al fine di valorizzare, integrare e favorire l’of- ferta turistica e promuoverne il rilancio, nonché favorire l’incontro tra domanda e offerta turistica, vengono effettuati trattamenti di dati personali da parte del Mini- stero del Turismo, sul presupposto dell’espressione del consenso da parte dell'inte- ressato o, se necessario, nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto.
2. I trattamenti di dati personali avvengono tramite il portale Xxxxxx.xx e la relativa app, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità ai principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per imposta- zione predefinita di cui all’art. 25 del Regolamento (UE) 2016/679, assicurando che:
a) siano adottate misure volte a garantire un’adeguata informazione degli interes- sati su tutti gli aspetti dei trattamenti, nonché l’espressione di scelte libere, spe- cifiche e consapevoli in relazione alle diverse attività di trattamento effettuate, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza;
b) i processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, effettuabili al solo fine di offrire contenuti e servizi personalizzati, avvengano esclusivamente su ri- chiesta degli interessati, adeguatamente informati sulla logica utilizzata e sull’im- portanza delle conseguenze di tale trattamento, adottando misure idonee a ga- rantire l’utilizzo di procedure matematiche e statistiche appropriate e volte a mi- nimizzare il rischio di errori e di effetti discriminatori, nonché a riscontrare l’ac- curatezza e l’efficacia del modello di analisi adottato;
c) i dati personali raccolti dal Ministero e quelli acquisiti dagli operatori aderenti nell’ambito della piattaforma siano utilizzati esclusivamente per le specifiche fi- nalità per le quali sono stati raccolti nell’ambito di quelle previste dal presente decreto, nel rispetto del principio di limitazione della finalità;
d) i dati personali oggetto di trattamento siano limitati a quelli necessari per il per- seguimento delle finalità previste dal presente decreto, compresi quelli ricavati dal tracciamento della navigazione, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati;
e) i dati personali siano conservati per un arco di tempo non superiore al consegui- mento delle finalità previste dal presente decreto, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione;
f) siano adottate misure necessarie a garantire un agevole esercizio dei diritti da parte degli interessati;
g) siano adottate misure tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli inte- ressati, nel rispetto del principio di integrità e riservatezza nonché degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Il Ministero del Turismo è titolare dei trattamenti di dati personali effettuati nell’am- bito dell’Ecosistema TDH022 e, per il raggiungimento delle finalità previste dal pre- sente decreto, si avvale dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo e di altri soggetti, regolando i rapporti con gli stessi nel rispetto dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. In caso di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un’orga- nizzazione internazionale dovranno essere adottate misure adeguate a garantire la conformità agli artt. 44 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, assicurando il rispetto delle garanzie contenute negli strumenti di trasferimento prescelti per ciascun tra- sferimento, tenuto conto delle caratteristiche dello stesso.
4. Il titolare del trattamento effettua, e mantiene costantemente aggiornata, la valuta- zione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, ove individua anche le misure di dettaglio necessarie a dare attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.
Articolo 6
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dal presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio Ministero del Turismo.
Il presente Decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.
Il presente Decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo. Roma, lì 2 gennaio 2023
IL MINISTRO
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX' 02.01.2023 14:33:56 GMT+01:00