CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
S.p.a. Autovie Venete
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE FORNITURA DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME GENERALI
Si raccomanda al concorrente l’attenta lettura delle presenti Norme Generali in quanto costituiscono lex specialis di gara integrando le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relative al rapporto tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico nella fase di esecuzione del contratto.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 1
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 4
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 5
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari 6
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie 6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 7
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 7
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto 7
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 7
Art. 8. Modifiche dell’Operatore economico 8
Art. 9. Rappresentante dell’Operatore economico e domicilio 8
Art. 10. Risoluzione del contratto 9
Art. 11. Recesso 11
Art. 12. Cessione del contratto 11
Art. 13. Cessione del credito 11
Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini 11
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 12
Art. 15. Consegna e inizio del servizio 12
Art. 16. Durata del servizio 13
Art. 17. Proroghe 13
Art. 18. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC 13
Art. 19. Sospensioni del servizio ordinate dal RUP 14
Art. 20. Penali 15
Art. 21. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio 15
Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 16
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI 17
Art. 23. Servizi a misura 17
Art. 24. Controlli e verifiche delle prestazioni 17
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 18
Art. 25. Pagamenti in acconto 18
Art. 26. Pagamenti della rata di saldo 18
Art. 27. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 19
Art. 28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo 19
Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 20
Art. 30. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile 20
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 21
Art. 31. Garanzia definitiva 21
Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore economico 22
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 23
Art. 33. Modifiche al contratto 23
Art. 34. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali del servizio 24
Art. 35. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari 24
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 26
Art. 36. Obblighi di prevenzione e sicurezza 26
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO 27
Art. 37. Subappalto e cottimo 27
Art. 38. Avvalimento 27
CAPO 10. CONTROVERSIE 28
Art. 39. Riserve, Accordo bonario e transazione 28
Art. 40. Arbitrato e Definizione delle controversie 29
Art. 41. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico 29
CAPO 11. MANODOPERA 30
Art. 42. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 30
Art. 43. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 30
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 32
Art. 44. Ultimazione del servizio 32
Art. 45. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione 32
CAPO 13. NORME FINALI 33
Art. 46. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore economico 33
Art. 47. Requisiti ambientali 33
Art. 48. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni) 33
Art. 49. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 33
Art. 50. Tracciabilità dei pagamenti 34
Art. 51. Disciplina antimafia 34
Art. 52. Spese contrattuali, imposte, tasse 35
Art. 53. Riservatezza delle informazioni 35
Art. 54. Trattamento dei dati personali 35
Art. 55. Disposizioni finali 36
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione del servizio di cui al comma 2.
2. Il servizio è così individuato:
servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei per il personale della S.p.A. Autovie Venete in servizio, inclusa l’organizzazione complessiva delle attività collegate ed il coordinamento del servizio.
3. Il servizio deve essere assicurato secondo lo schema di esercizi convenzionati indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
4. Sono compresi nell’appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, del quale l’Operatore economico dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l’offerta e sul quale l’Operatore economico dichiara di non avere alcuna osservazione.
5. L’esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
6. L’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 144 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
7. Nel presente Capitolato Speciale d’appalto sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
c) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che ha indetto l’appalto e che ha sottoscritto il contratto;
d) Operatore economico: detto anche appaltatore o esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
e) RUP: Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
f) DEC: Direttore dell’esecuzione del contratto nominato e con i compiti previsti dal Codice dei contratti;
g) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
h) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all’articolo 26, comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
i) Costo della manodopera: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del personale stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
j) Oneri di sicurezza aziendali (anche OS): gli oneri che deve sostenere l’Operatore economico per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
k) Costi di sicurezza (anche CS): i costi per l’attuazione del DUVRI, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del DUVRI allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014).
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto
1. L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:
Importi in Euro | TOTALE | |||
1 | Servizi ( Sm ) A MISURA | 919.657,97 | ||
2 | Servizi( Sc ) A CORPO | 0 | ||
3 | Servizi ( S = Sm + Sc) | 919.657,97 | ||
3a | di cui costo della manodopera | 1.738,50 | ||
Importi in Euro | a corpo (OSc) a misura (CSm) | TOTALE CS | ||
4 | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) | --- | --- | 0 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (3 +4) | 919.657,97 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo del servizio (S) determinato al rigo 3, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’Operatore economico in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 4, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in Euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Servizi( S ) colonna (TOTALE) | 919.657,97 | |
2 | Costi di sicurezza da DUVRI (CS) colonna (TOTALE) | 0 |
4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (3+4)» e dell’ultima colonna «TOTALE».
5. L’importo del servizio (S) è stato determinato e quantificato analizzando lo storico degli ultimi 12 mesi ed ipotizzando la situazione futura nell’arco temporale previsto dalla gara.
6. L’importo dell’appalto posto a base di gara è stato formulato secondo il seguente calcolo:
Importi in Euro | TOTALE | |
1 | Consumo stimato (P) per 36 mesi (N° pasti) | 86.191 |
2 | Valore nominale (V) del singolo buono (in Euro) | 10,67 |
3 | Importo del Servizio (I = PxV) | 919.657,97 |
8. Il valore facciale dei buoni pasto rappresenta l’importo spendibile presso gli Esercizi Convenzionati. Il corrispettivo per il servizio in oggetto è rappresentato dal prezzo (al netto dell’IVA al 4%) offerto in sede di gara e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dalla S.p.A. Autovie Venete ed effettivamente consegnato dall’Operatore Economico, fermo restando che il valore facciale di ogni singolo buono pasto è pari a € 11,10. Le variazioni di imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto che verrà stipulato con l’appaltatore.
9. All’interno dell’importo per la prestazione del servizio (S) di cui al rigo 3 delle tabelle del comma 1, soggetti a ribasso, sono ricompresi:
a) il costo del servizio;
b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Operatore economico;
c) le spese generali;
d) l’utile d’impresa.
10. Per quanto riguarda gli eventuali oneri di sicurezza aziendali (OS), gli stessi sono ricompresi nei prezzi unitari utilizzati nel progetto.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto e prezzi unitari
1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità delle singole prestazioni eseguite (pasti fruiti mensilmente), fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
2. I prezzi di cui all’articolo 2 commi 6 e 7, ai quali si applica il singolo ribasso percentuale offerto dall’Operatore economico in sede di gara, costituiscono l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle quantità delle singole prestazioni effettivamente eseguite.
3. I prezzi unitari contrattuali di cui all’articolo 2 commi 6 e 7, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 35 del presente Capitolato speciale relativo ai prezzi applicabili a nuovi servizi non previsti nell’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara.
4. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del disciplinare di gara e del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Operatore Economico e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante.
Art. 4. Prestazioni principali e secondarie
1. In ragione della natura omogena della prestazione, il servizio non è suddivisibile in prestazione principale e prestazioni secondarie ai sensi del comma 2 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 5. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e l’Operatore economico, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.
5. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d’appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato speciale - Norme generali e Norme tecniche;
b) tutti gli elaborati del progetto posto a base di gara
c) l’elenco dei prezzi unitari come definito all’Art. 32 del presente Capitolato Speciale d’appalto;
d) le polizze di garanzia di cui all’Art. 31 e all’Art. 32 del presente Capitolato Speciale d’appalto;
e) fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, l’intera offerta tecnica (incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall’Operatore Economico in fase di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
Art. 7. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d’offerta in merito alla verifica ed all’accettazione delle condizioni poste a base di gara, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d’esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione dei servizi del presente Capitolato speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell’art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore dell’Esecuzione del Servizio dal comma 2 dell’art .111 del Codice dei contratti.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
4. L’Operatore economico è responsabile del corretto adempimento da parte degli esercizi con esso convenzionati delle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d’appalto, delle quali si fa garante.
5. L’Operatore economico, in via esclusiva, assicura i rapporti con gli esercizi convenzionati. Pertanto l’unico referente della Stazione Appaltante deve essere l’Operatore economico aggiudicatario e gli esercizi convenzionati sono tenuti ad avere contatti diretti solo con l’Operatore economico.
6. L’Operatore economico è responsabile dei danni derivanti alla Stazione appaltante, ai suoi dipendenti ed agli eventuali somministrati in occasione del servizio di ristorazione sia per il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere sia per negligenza e colpa del personale degli esercizi convenzionati e/o dell’Impresa stessa.
7. L’Operatore economico dovrà provvedere all’espletamento del servizio con diligenza e regolarità e dovrà impegnarsi a tenere la Stazione appaltante indenne da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi e degli stessi esercizi convenzionati.
8. In nessun caso l’Operatore economico e gli esercizi con esso convenzionati possono assumere atteggiamenti discriminatori nei confronti degli utilizzatori del servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei, né possono rifiutarsi di erogare il servizio, pena la risoluzione del contratto.
Art. 8. Modifiche dell’Operatore economico
1. In caso di fallimento dell’Operatore economico, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al servizio ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
Art. 9. Rappresentante dell’Operatore economico e domicilio
1. L’Operatore economico deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Se l’Operatore economico non conduce direttamente il servizio, deve depositare presso la Stazione appaltante, la procura speciale notarile in originale o in copia autenticata conferita a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante.
3. L’Operatore economico, tramite il referente tecnico nominato dall’Operatore stesso, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio. Il DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del referente tecnico nominato dall’Operatore economico e del personale dell’Operatore stesso per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Operatore economico è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante con un preavviso di 5 giorni a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata PEC; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante della procura speciale notarile in originale o in copia autenticata.
Art. 10. Risoluzione del contratto.
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 10 dell’Art. 33 del presente Capitolato Speciale d’appalto;
d) l'Operatore economico si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all’Operatore economico, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
c) mancato rispetto del numero minimo e delle caratteristiche degli esercizi convenzionati, così come stabilito nelle norme Tecniche;
d) applicazione di sconti percentuali incondizionato e/o termini di pagamento diversi rispetti a quelli indicati in offerta;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DEC, contesta gli addebiti all’Operatore economico e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Come previsto dal comma 7 dell’art. 144 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., la mancata attivazione entro il termine indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa mediante fornitura di buoni pasto cartacei comporta la decadenza dell’aggiudicazione.
4. La Stazione appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall’articolo 108 del codice dei contratti.
5. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione il sopravvenire nei confronti dell'Operatore economico di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Decreto
Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
6. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione la perdita da parte dell'Operatore economico dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.
7. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore economico in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
8. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è trasmessa all’Operatore economico con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Operatore economico o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del servizio.
9. Ai sensi del comma 1 e 2 dell’art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Operatore economico, la Stazione appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione appaltante, procede nel seguente modo:
a) affidando il servizio di completamento e di quello da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo del servizio in contratto nonché del servizio di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo del servizio utilmente eseguiti dall’Operatore economico inadempiente, all’impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, interpellando progressivamente le successive, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento del servizio;
b) ponendo a carico dell’Operatore economico inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento del servizio e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’Operatore economico inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del servizio, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità, dei maggiori interessi per il finanziamento del servizio, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
10.Nel caso l’Operatore economico sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.
Art. 11. Recesso
1. Per il recesso da parte della Stazione appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 109.
Art. 12. Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 13. Cessione del credito
1. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 del Codice dei contratti e
s.m.i. e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata.
2. La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione appaltante prima dell’emissione da parte dell’Operatore economico della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione appaltante ai sensi del comma 13 dell’art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell’atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. La Stazione appaltante istruisce la documentazione relativa alla cessione e ne dà comunicazione all’Operatore economico entro 30 giorni dalla ricezione.
4. L’atto di cessione è valido ed efficace per i crediti dell’Operatore economico relativi alle fatture emesse successivamente alla comunicazione di cui al comma 3.
5. L’Operatore economico è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito. Il mancato rispetto di tale disposizione costituisce grave inadempimento è può comportare, a discrezione della Stazione appaltante, la risoluzione del contratto.
6. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione appaltante non sono opponibili alla Stazione appaltante stessa, l’Operatore economico rimane l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
Art. 14. Convenzioni in materia di valuta e termini
1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in Euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 15. Consegna e inizio del servizio
1. Il DEC previa autorizzazione del RUP, dà avvio all’esecuzione del contratto.
2. Il DEC comunica all’Operatore economico il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna del servizio.
3. La consegna del servizio deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
4. La consegna del servizio deve risultare da verbale redatto in duplice copia in contraddittorio con l’Operatore economico; nel verbale viene specificata la data da cui decorre il termine utile per il compimento del servizio. Una delle due copie del verbale deve essere trasmesso dal DEC al RUP.
5. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche, non si procede alla consegna, e il Direttore dell’esecuzione del contratto ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate proponendo i provvedimenti da adottare.
6. Se nel giorno fissato e comunicato l’Operatore economico non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il DEC fissa una nuova data per la consegna e la comunica all’Operatore economico. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l’Operatore economico non si presenta, la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore economico. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del servizio, l’Operatore economico è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
7. E’ facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d’urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio del servizio determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale che è destinato a soddisfare. La consegna in via d’urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Operatore economico.
8. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d’urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall’Operatore economico per rimborsare le relative spese.
9. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante, l’Operatore economico può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’Operatore stesso ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore allo 0,2 per cento sull’importo del contratto. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione del servizio nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna del servizio.
10. Oltre alle somme espressamente previste nel comma precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta all’Operatore economico.
11. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 14 in caso di accoglimento dell’istanza di recesso, debitamente quantificata, è inoltrata dall’Operatore economico a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti in caso di rigetto dell’istanza di recesso è formulata dall’Operatore economico a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna del
servizio e da confermare, debitamente quantificata.
12. La facoltà della Stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna del servizio superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi. Anche in tal caso, comunque, all’Operatore economico potrà essere riconosciuto unicamente il rimborso calcolato con le modalità di cui al precedente comma 15.
Art. 16. Durata del servizio
1. La durata del servizio oggetto di appalto è fissato in mesi 36 (trentasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio, ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di avvio.
Art. 17. Proroghe
1. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice dei contratti, la durata del contratto può essere modificata limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. Nei casi in cui si manifestasse l’esigenza di una tale proroga, il RUP ne dà comunicazione quanto prima all’Operatore economico ed avvisa la Stazione appaltante. Durante la proroga l’Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.
Art. 18. Sospensioni del servizio ordinate dal DEC
1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, il DEC può disporre la sospensione del servizio redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o di altre modifiche contrattuali di cui all’Art. 33 del presente Capitolato Speciale d’appalto, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l’Operatore economico, deve contenere:
a) l’adeguata motivazione che impone la sospensione del servizio;
b) l’indicazione dello stato di avanzamento del servizio e delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Operatore economico e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l’Operatore economico non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell’art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del servizio tramite apposito ordine di ripresa che,
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale del servizio differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto dall’Operatore economico.
6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Operatore economico, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma.
7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Operatore economico può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate del servizio, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall’Operatore economico, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l’importo del servizio sospeso e l'importo totale del servizio previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo del servizio. Gli importi richiamati sono convenzionalmente definiti sulla base del computo metrico estimativo posto a base di gara, indipendentemente dal fatto che il loro importo a prezzi di contratto sia variato.
9. L’Operatore economico che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio, senza che il RUP abbia disposto la ripresa del servizio stesso, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del servizio, qualora l’Operatore economico intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
10. L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Operatore economico.
11. Ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei contratti, e l’Operatore economico abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, l'Operatore economico stesso può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
12. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 11, per la sospensione del servizio, qualunque sia la causa, non spetta all’Operatore economico alcun compenso o indennizzo.
Art. 19. Sospensioni del servizio ordinate dal RUP
1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione del servizio per cause di pubblico interesse o di necessità; l’ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all’Operatore economico e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 dell’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto ad ordinare a sospendere il servizio e dispone la ripresa del servizio, trasmettendo tempestivamente l’ordine all’Operatore economico e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell’Art. 18 del presente Capitolato Speciale d’appalto relative ai verbali di sospensione e di ripresa del servizio che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
Art. 20. Penali
1. In caso di accertate inadempienze contrattuali (ritardata, cattiva, mancata o parziale esecuzione delle prestazioni) tali da non rappresentare motivo di risoluzione del contratto, il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito a tali inadempienze; il RUP trasmette tramite raccomandata A/R, anticipata via fax, o tramite posta certificata PEC una contestazione all’Operatore economico descrivendo la non conformità rilevata e richiedendo l’attivazione delle apposite azioni correttive.
2. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dalla Società all’appaltatore, il quale dovrà comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione.
Qualora le suddette giustificazioni non venissero formulate entro il termine o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio della Società, saranno definitivamente applicate.
La Società potrà compensare crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva senza necessità di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’appaltatore in nessun caso può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale nemmeno quando siano in atto controversie con la Società.
La misura della penale sarà pari al 1,0 per mille dell’importo contrattuale nei seguenti casi:
- inadempienza per l’interruzione ingiustificata del servizio fino a 10 (dieci) giorni;
- inadempienza da parte degli esercizi convenzionati relativamente all’utilizzo del buono pasto cartaceo.
In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo la ditta appaltante pagherà una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale.
Nel caso di errori nella composizione dei plichi o nella spedizione dei buoni pasto, l’Operatore Economico si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di contestazione notificata dalla Società. In tale caso si applicherà la penale pari allo 0,1 per mille per ogni non conformità riscontrata.
Nel caso in cui l’appaltatore non si attenga alle regole relative alla “sostituzione dei buoni scaduti”, si applicherà una penale pari allo 0,5 per mille per ogni singola contestazione.
3. Per tutte le altre inadempienze non contemplate nelle voci del presente articolo sarà applicata una penale pari al 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
4. L’ottemperanza da parte dell’Operatore economico alla richiesta di esecuzione delle azioni correttive, non impedisce alla Stazione appaltante di esercitare comunque la facoltà di applicare la penale per le inadempienze rilevate nel servizio oggetto delle contestazioni.
5. L’importo della penale, nel caso in cui l’Operatore economico non produca giustificazioni scritte, sempre nel rispetto del termine di 5 giorni, ovvero le stesse non siano ritenute congrue da parte della Stazione appaltante, è trattenuto direttamente in fase di liquidazione delle fatture, previa emissione di fattura attiva da parte della Stazione appaltante.
6. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, la Stazione appaltante può provvedervi affidando l’esecuzione delle prestazioni a terzi, e ciò a tutto carico dell’Operatore economico e salvo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
7. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 2 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se le inadempienze sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
Art. 21. Inderogabilità dei termini per l’ultimazione del servizio
1. Non costituiscono motivo di proroga o differimento dell'inizio del servizio, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Operatore economico non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
2. Le cause di cui al comma 1 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione del servizio, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.
Art. 22. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione del servizio ritardi per negligenza dell'Operatore economico rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Operatore economico deve eseguire il servizio.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Operatore economico, o in sua mancanza con due testimoni, quanto eseguito e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell’Operatore economico.
4. Sono dovuti dall’Operatore economico alla Stazione appaltante i danni subiti da quest’ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi o le spese per l’indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Operatore economico in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
5. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Codice dei contratti.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 23. Servizi a misura
1. La misurazione e la valutazione del servizio a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale, dettagliate nelle Norme Tecniche.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.
3. La contabilizzazione del servizio a misura è effettuata applicando ai pasti richiesti dalla Stazione Appaltante l’«elenco dei prezzi unitari» di cui all’Art. 32, commi 6 e 7 del presente Capitolato Speciale d’appalto. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica dell’Operatore Economico, pertanto i servizi aggiuntivi ai servizi previsti nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzati senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.
4. L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’Operatore economico, ha validità esclusivamente per la definizione della descrizione delle attività, delle unità di misura e dei prezzi unitari.
Art. 24. Controlli e verifiche delle prestazioni
1. Nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione appaltante ha il diritto di svolgere, nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni, tutti i controlli e le verifiche necessari per assicurarsi sulla regolarità delle prestazioni dell’Operatore economico, in termini di qualità del servizio e di puntualità nell’esecuzione.
2. Non sono imputati all’Operatore economico gli effetti negativi evidentemente provocati da terzi successivamente all’esecuzione delle prestazioni.
3. Gli esiti delle verifiche sono annotati e conservati a cura del DEC, per monitorare l’andamento generale del servizio e certificare la presenza o assenza di situazioni anomale.
4. La Stazione appaltante effettua i controlli e verifiche di cui al presente articolo avvalendosi del DEC, al quale l’Operatore economico farà riferimento, e di tutti i componenti dell’Ufficio di Direzione del Contratto appositamente costituito, nonché di altri componenti della Stazione appaltante eventualmente incaricati nell’ambito delle tematiche di specifica competenza (es. RSPP, ufficio Sistema di Gestione Aziendale integrato qualità, sicurezza e ambiente).
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25. Pagamenti in acconto
1. In corso d’opera saranno pagati acconti per le attività effettivamente eseguite sulla base delle fatture emesse in conformità a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’appalto – Norme Generali.
2. L’Operatore economico provvede ad emettere fatture posticipate alla Stazione appaltante per la fornitura dei buoni pasto cartacei richiesti.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di contabilità:
a) al netto del ribasso d’asta percentuale offerto sull’importo a base d’asta e contrattualizzato;
b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo.
4. Fermo restando quanto previsto dall’Art. 27 del presente Capitolato Speciale d’appalto, la Stazione appaltante provvede a corrispondere all’Operatore economico la somma ammessa al pagamento che sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. La fattura deve riportare il codice CIG dell’appalto.
Art. 26. Pagamenti della rata di saldo
1. Il DEC entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’ultimazione del servizio, accerta con apposito verbale di avanzamento finale le prestazioni. Il verbale finale è sottoscritto dal DEC ed è trasmesso al RUP.
2. Con il verbale di avanzamento finale è accertato l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di verifica di conformità e all’emissione della garanzia fideiussoria di cui al comma 6 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
3. Il verbale di avanzamento finale del servizio deve essere sottoscritto dall’Operatore economico entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni.
4. Il RUP esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice dei contratti o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del Codice dei contratti.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Codice dei contratti, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza l’Operatore economico all’emissione della fattura per la rata di saldo, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura stessa. Nel caso in cui l’Operatore economico non abbia preventivamente presentato la garanzia fideiussoria di cui al comma 8, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
6. La liquidazione della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L’Operatore economico rimane quindi responsabile nei confronti della Stazione appaltante per eventuali vizi e difformità che dovessero manifestarsi anche successivamente alla sua emissione.
7. Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato speciale in relazione agli adempimenti sui pagamenti, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla condizione che l’Operatore economico presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di cui all’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto;
d) la garanzia sia accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
Art. 27. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l’indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell’indicazione del C.I.G. dell’appalto e, ove presente, del C.U.P..
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all’acquisizione del DURC dell’Operatore economico e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell’Art. 43, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’appalto; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
c) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e del successivo comma 4, dell’attestazione del revisore o collegio sindacale dell’Operatore economico e dei subappaltatori/cottimisti, se esistenti, o dell’intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal verbale di avanzamento delle prestazioni l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nel servizio. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione appaltante, non rilevano ai fini dell’eventuale applicazione del successivo Art. 28 del presente Capitolato Speciale d’appalto relativo ai ritardi sui pagamenti.
4. Ai sensi del comma 6 dell’art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Operatore economico, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del verbale di avanzamento delle prestazioni trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’Art. 42, comma 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Qualora il pagamento degli acconti non venga effettuato entro il termine stabilito dal presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore economico gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi indicati nel presente Capitolato Speciale d’appalto non sono imputabili alla Stazione appaltante.
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal presente Capitolato
Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore economico, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio.
5. E’ facoltà dell’Operatore economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Operatore economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile.
Art. 30. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile
1. Nei casi in cui l’Operatore economico sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all’aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell’impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell’appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti, richiesta di xxxxxxxxxx, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l’impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dei lavori e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell’esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo mandataria, e la Stazione appaltante, restando a essi estranea la società consortile.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31. Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all’Operatore economico una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico stesso.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art 93 comma 7 del Codice dei contratti.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell’art. 103 del Codice dei contratti.
4. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
5. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell’impresa bancaria o assicurativa che la emette.
6. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
7. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione appaltante all'emissione di apposito certificato, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del Codice Civile.
8. La Stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Operatore economico di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
9. L’Operatore economico deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l’Operatore economico non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all’Operatore economico.
10. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
11. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
12. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 32. Obblighi assicurativi a carico dell’Operatore economico
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Operatore economico è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto; in caso di emissione del certificato di cui all’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto per parti determinate del servizio, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Operatore economico fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) unica non inferiore a € 3.000.000,00. Ovvero può essere prevista una appendice a polizza in essere che preveda espressamente l’estensione per i danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.
4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Operatore economico coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Operatore economico è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione alle attività da esse assunte.
6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al firmatario per conto dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
7. La suddetta copertura assicurativa deve prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di S.p.A. Autovie Venete, del personale di S.p.A. Autovie Venete, degli aventi causa con S.p.A. Autovie Venete e comunque di tutte le persone che usufruiranno del servizio.
8. Tale polizza deve espressamente contemplare come terzi la Società, il personale della Società ed in genere tutti gli aventi causa con la Società, nessuno escluso, e comunque tutte le persone che usufruiranno del servizio, sia per i danni corporali, sia per i danni materiali.
9. Eventuali franchigie previste nella polizza non potranno essere opponibili ai suddetti terzi.
10. L’appaltatore dovrà esibire ad ogni scadenza ricorrente copia della quietanza di pagamento della singola rata e, per i contratti soggetti a regolazione del premio con scadenza annuale, copia dell’appendice di conguaglio quietanzata.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 33. Modifiche al contratto
1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause, le condizioni ed i presupposti a norma dell’art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica. Il RUP approva il progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti se l’incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all’interno del quadro economico del servizio. Se l’incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico del servizio, il RUP propone l’approvazione alla Stazione appaltante.
2. Nessuna modifica del progetto contrattualizzato può essere introdotta dall’Operatore economico se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell’atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l’eliminazione di componenti difformi dal progetto autonomamente introdotte dall’Operatore economico, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest’ultimo. In ogni caso la Stazione appaltante non riconoscerà all’Operatore economico alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio, il cui valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante può imporre all’Operatore economico l’esecuzione di modifiche al servizio oggetto dell’appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L’Operatore economico è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all’Operatore economico che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l’Operatore economico non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall’Operatore economico in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 35 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
6. Le modifiche al contratto relative alla revisione dei prezzi di cui al comma 1 lettera a) dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 29 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
7. Le modifiche al contratto relative alla proroga di cui al comma 11 dell’art. 106 del Codice dei contratti sono consentite unicamente con le modalità previste dall’Art. 17 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
8. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione appaltante, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
9. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell’art. 106, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività eseguite.
10. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell’art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all’importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell’importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell’art. 106 del Codice dei contratti.
11. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto in contratto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l’aggiornamento del programma esecutivo delle attività deve essere accompagnato delle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari, deve essere corredato da un computo metrico estimativo e un quadro economico di raffronto con il progetto originale.
12. La modifica o variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal DEC, l’adeguamento del DUVRI, con i relativi costi non assoggettati a ribasso.
13. L’autorizzazione del RUP e l’Ordine del DEC all’Operatore economico relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l’ultimazione del servizio, nella misura strettamente indispensabile.
14. Rimane inoltre confermato che qualora non fosse raggiunto l’importo contrattuale nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria a titolo di indennizzo o risarcimento dell’eventuale mancato utile.
Art. 34. Modifiche al contratto per errori od omissioni progettuali del servizio
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, il contratto può essere modificato a causa di errori od omissioni del progetto del servizio, che include il Capitolato Speciale d’appalto - Norme tecniche, posto a base di gara che pregiudicano, in tutto o in parte, lo svolgimento del servizio, a condizione che:
a) il valore della modifica sia inferiore:
a.1) alla soglia di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 35 del Codice dei contratti;
a.2) al 15% del valore iniziale del contratto;
b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto.
2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Nel caso l’errore progettuale comporti una modifica al progetto non compatibile con le condizioni di cui al comma 1, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell’art. 108 l’Operatore economico ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti.
Art. 35. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari
1. Le eventuali modifiche alle prestazioni di cui all’Art. 33 e all’Art. 34 del presente Capitolato Speciale d’appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 3, comma 3 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove lavorazioni necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l’Operatore economico, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari sono ricavati, in ordine di priorità:
a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
b) ragguagliandoli, tramite proporzione, a quelli di attività consimili compresi nell’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
c) dai prezziari di riferimento di cui al comma 3.
3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:
a) prezziario della Stazione appaltante;
4. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2. Si applica il ribasso offerto dall’Operatore economico.
5. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, si applica l’art. 106 del Codice dei contratti.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 36. Obblighi di prevenzione e sicurezza
1. L’Operatore economico deve osservare integralmente le disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità del contratto in quanto applicabili e delle eventuali procedure interne alla Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento e situazione, la corrispondenza delle prestazioni rispetto agli obblighi normativi in materia di sicurezza e salute.
CAPO 9. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO
Art. 37. Subappalto e cottimo
1. Il servizio di fornitura dei buoni pasto cartacei può essere effettuato esclusivamente da società abilitate e può essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto, l’Operatore economico, che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione, dovrà aver dichiarato espressamente tale intenzione in sede di offerta formulata durante la procedura di affidamento, indicando anche la parte del servizio che intende subappaltare. Il subappalto, da autorizzarsi dall’Amministrazione con specifico provvedimento, resta disciplinato dall’art. 105 del Codice dei contratti, cui espressamente si rinvia, e dalle altre norme vigenti. In ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’Operatore economico resta comunque responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato.
2. Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/82 e s.m.i..
Art. 38. Avvalimento
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Operatore economico e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, con la precisazione che l’impresa ausiliaria è responsabile di tutte le prestazioni dedotte in contratto, indipendentemente dai requisiti che la stessa ha prestato all’Operatore economico.
2. Ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti che ha prestato all’Operatore economico.
3. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, il programma esecutivo del servizio deve consentire l’univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati.
4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l’Operatore economico utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
5. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’Operatore economico sia all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione del servizio.
CAPO 10. CONTROVERSIE
Art. 39. Riserve, Accordo bonario e transazione
1. Ai sensi dell’art. 206 del Codice dei contratti, le disposizioni di cui all’articolo 205 del medesimo Codice sull’accordo bonario per i lavori si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.
2. Qualora, in corso di esecuzione, l’importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell’importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell’art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
3. Qualora l’importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell’importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell’ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell’importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 2. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
4. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 2 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell’importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell’art. 205 del Codice dei contratti.
5. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all’importo contrattuale vigente al momento dell’iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all’importo contrattuale conseguenti all’avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
6. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 2, ai sensi del comma 4 dell’art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa a maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 2. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti, ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell’importo contrattuale.
7. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell’organo di verifica, può:
a) richiedere alla camera arbitrale di cui all’art. 209 del Codice dei contratti l’indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 la proposta di accordo xxxxxxx così come previsto dall’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 205 del Codice dei contratti;
8. l RUP prima dell’approvazione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 7 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
9. L’esperto, se nominato ai sensi del comma 7 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 7 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l’Operatore economico, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo
bonario, che viene trasmessa alla Stazione appaltante ed all’Operatore economico. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della Stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’Operatore economico o della Stazione appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’Art. 40 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
10. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l’accordo bonario; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 Euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Operatore economico, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Operatore economico, previa audizione del medesimo.
11. La procedura di cui al comma 10 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
12. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Operatore economico non può comunque rallentare o sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L’eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione appaltante e la facoltà di quest’ultima di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 40. Arbitrato e Definizione delle controversie
1. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
2. E’ escluso il ricorso al collegio consultivo tecnico di cui all’art. 207 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Operatore economico confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Trieste.
Art. 41. Contestazioni tra Stazione appaltante e Operatore economico
1. Il DEC o l’Operatore economico comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del servizio. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’Operatore economico per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’Operatore economico.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l’Operatore economico non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma2 da parte del DEC , pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l’inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte nel registro di contabilità relative all’oggetto della contestazione.
CAPO 11. MANODOPERA
Art. 42. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Operatore economico è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del servizio, e in particolare:
a) nell’esecuzione del servizio che formano oggetto del presente appalto, l’Operatore economico si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell’art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Operatore economico anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Operatore economico dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Operatore economico o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Art. 43. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Operatore economico, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio di eventuali autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto, sono subordinati all’acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’Operatore economico e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l’Operatore economico, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’Art. 45 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 30 del Codice degli appalti e dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto
e sulla rata di saldo;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Operatore economico e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all’Art. 10, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
CAPO 12. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 44. Ultimazione del servizio
1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice dei contratti, l’ultimazione del servizio, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Operatore economico per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l’Operatore economico redigendo, nel caso constati che le attività sono effettivamente terminate, apposito verbale in duplice copia. Una delle due copie del verbale deve essere trasmessa dal DEC al RUP.
2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il ripristino di eventuali vizi e difformità di piccola entità, accertate da parte del DEC, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell’opera. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
Art. 45. Termini per la verifica di conformità per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 102 del Codice il servizio oggetto del contratto è soggetto a certificato di verifica di conformità.
2. Il certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione del servizio di cui all’Art. 44 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
3. Durante l’esecuzione del servizio la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche del servizio in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale, nel contratto, dalla normativa vigente.
CAPO 13. NORME FINALI
Art. 46. Oneri e obblighi a carico dell’Operatore economico
1. Sono a carico dell’Operatore economico le spese per il conseguimento di eventuali concessioni, permessi ed autorizzazioni inerenti l’effettuazione del servizio.
2. L’Operatore economico si obbliga inoltre a:
a. eseguire il servizio a perfetta regola d'arte, conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale di appalto ed impartite anche successivamente dalla Stazione appaltante, agli stessi prezzi formulati in sede di presentazione dell’offerta;
b. sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell’Operatore economico ai sensi dell’articolo 1676 del codice civile, nonché a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.
3. L’Operatore economico deve attenersi in generale a tutti quegli obblighi e oneri non specificamente elencati nel presente articolo ma richiamati in altre parti del Capitolato speciale di appalto.
Art. 47. Requisiti ambientali
1. La Stazione appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell’ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Stazione appaltante richiede che le attività vengano svolte dall’Operatore economico e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L’Operatore economico dichiara all’atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti l’oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Art. 48. Facoltà di controllo della Stazione appaltante (verifiche e ispezioni)
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 1662 del codice civile e dal proprio Sistema di Gestione Integrato in accordo alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e UNI ISO 39001 in revisione corrente, di ispezionare e controllare l’andamento delle attività del servizio. In ogni momento la Stazione appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte del servizio e di eseguire ispezioni e controlli, in corso di esecuzione. L’Operatore economico non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento. L’opposizione dell’Operatore economico all’esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Stazione appaltante nel corso del servizio non escludono la responsabilità dell’Operatore economico per vizi, difetti e/o difformità del servizio o di parte di essi.
3. L’Operatore economico si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente a tali iniziative.
Art. 49. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
Art. 50. Tracciabilità dei pagamenti
1. L’Operatore economico è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Operatore economico, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., prima della stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui all’Art. 28 del presente Capitolato Speciale d’appalto.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell’Operatore economico, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono prestazioni o forniscono beni in relazione all’appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art. 51. Disciplina antimafia
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l’Operatore economico non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento della predetta iscrizione.
Art. 52. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 8 del capitolato generale d’appalto, sono a carico dell’Operatore economico senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione del servizio e l’eventuale messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione del servizio;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’Operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Operatore economico e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'Operatore economico restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 53. Riservatezza delle informazioni
1. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi ed alla condotta del servizio.
2. L’Operatore economico, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non posso diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L’Operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante in caso di violazione dell’obbligo di cui ai commi 1 e 2 da parte di un subappaltatore o subcontraente.
Art. 54. Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Operatore economico è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all’esecuzione del servizio e si obbliga a trattarlo esclusivamente a tali fini.
2. L’Operatore economico dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati al trattamento.
3. L’Operatore economico presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 55. Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.