Dote impresa collocamento mirato 2019-20 Fondo Regionale Disabili
Allegato A)
U.O. 10 - Politiche del Lavoro – Istruzione e Formazione Professionale
- Politiche del Lavoro -
Dote impresa collocamento mirato 2019-20 Fondo Regionale Disabili
L. R. 13/03
Avviso Dote Impresa Collocamento Mirato 2019-2020
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 15.04.2021
Allegato A
DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO
Caratteristiche dell’agevolazione e presentazione delle domande | ||
1.9 Pubblicazione, informazioni e contatti 14
1.10 Diritto di accesso agli atti 15
1.11 Definizioni e glossario 15
1.13 NORMATIVA REG. (UE) 1407/2013 “DE MINIMIS” 16
A. INTERVENTO, SOGGETTI E RISORSE
1. Oggetto dell’intervento
Il presente Bando finanzia i seguenti interventi:
- ASSE I incentivi all’assunzione
- ASSE I indennità di tirocinio
2. Finalità e obiettivi
La dote impresa sostiene l’ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità allo scopo, da un lato di ridurre i rischi di emarginazione, esclusione sociale e precariato, dall’altro di favorire una maggiore conoscenza del sistema impresa, promuovendo una più consapevole cultura dell’inclusione della persona con disabilità, mediante specifici interventi di aiuto all’occupazione rivolti ai datori di lavoro con ca- ratteristica di impresa.
Le misure previste rivestono la specifica finalità di incentivazione all’assunzione e al consolidamento dei rap- porti di lavoro, nonché di contributo per le spese connesse alle assunzioni e all’ospitalità nei percorsi di for- mazione e orientamento. In tale prospettiva le misure del presente Bando rispondono anche alla più ampia finalità di sviluppare una collaborazione fra servizi del Collocamento mirato previsti dalla legge n. 68/99 e le imprese che intendono promuovere, nel proprio progetto imprenditoriale, la responsabilità sociale di impre- sa.
L’iniziativa è promossa da Regione Lombardia (in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Svi- luppo della X Legislatura e del Piano d’Azione regionale 2010-2020 per le persone con disabilità) e realizzata dalla Provincia di Lodi, in attuazione della Delibera di Giunta regionale 12 dicembre 2016, n. 5964.
Contribuisce inoltre a conseguire le finalità delle strategie europee di sviluppo contenute nelle seguenti co- municazioni della Commissione Europea:
- “Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo verso la piena occupa- zione”;
- “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità Sociale delle Imprese”.
Il Bando afferma altresì il principio della pari opportunità di genere “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” in ogni situazione e per ogni condizione, riducendo i rischi di precarietà, segregazione e marginalità, implementando rapporti sempre più consolidati con le imprese attraverso forme di sostegno all’assunzione di soggetti in condizione di svantaggio nel mercato del lavoro.
3. Riferimenti normativi
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge 3 marzo 2009, n. 18) e alla Strategia eu- ropea sulla disabilità 2010-2020;
- Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” art. 14, che prevede l’istituzione
1
del Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili, da parte delle Regioni, per finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi;
- D.lgs. 14 settembre 2015 n. 150, disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il la- voro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del la- voro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30” che definisce gli operatori pubblici e privati che erogano servizi al lavoro;
- Legge 8 novembre 1991 n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”;
- L. R. 4 agosto 2003 n. 13 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”;
- L.R. 6 agosto 2007 n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lom- bardia” che ha delineato il nuovo sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia volto a promuovere un modello di sviluppo del capitale umano incentrato sul sostegno alla scelta libera e re- sponsabile delle persone e delle famiglie e nel quale il soddisfacimento della domanda di formazione costituisce obiettivo prioritario per favorire, in particolare, l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità, fascia più debole dell’area del disagio;
- L. R. 36/2015 “Nuove Norme per la Cooperazione in Lombardia”;
- L. R. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” che individua all’art. 13 negli operatori pubblici e pri- vati accreditati coloro che concorrono all’attuazione delle politiche del lavoro accedendo ai finanzia- menti regionali e sviluppando forme di accompagnamento delle persone disabili nell’inserimento del mercato del lavoro.
- Piano d’Azione Regionale sulla disabilità D.g.r. n. IX/983 nel 15 dicembre 2010;
- D.g.r. n. X/1106 del 20 dicembre 2013 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito con la l.r. 4 agosto 2003 n.13 – annualità 2014-2016” e successive modificazioni ed integrazioni ;
- D.g.r. n. X/3453 del 24 aprile 2015 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità e integrazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013”;
- D.g.r. n. X/5504 del 02 agosto 2016 “Determinazioni in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità per l’annualità2016 in attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 1106/2013”;
- D.g.r. n.X/5964 del 12 dicembre 2016 “Determinazione in ordine alle iniziative in favore dell’inserimento e il mantenimento socio lavorativo delle persone con disabilità per le annualità 2017 e 2018;
- Regolamento (UE) n 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- D.g.r. n. X/825 del 25 ottobre 2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”.
4. Soggetti beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede le- gale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Provincia di Lodi. Per impresa privata s’intende ogni entità che, indipendentemente dallo stato giuridico e dalle modalità di finan- ziamento, eserciti un’attività economica, ovvero qualunque attività consistente nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato a prescindere dallo scopo di lucro eventualmente perseguito.
Si specifica che, per quanto riguarda le richieste di indennità di tirocinio, sono ammissibili tutte le domande di rimborso relative a tirocini extracurriculari attivati a persone disabili disoccupate residenti o domiciliate in Re- gione Lombardia (paragrafo A punto 4 del presente avviso) purché la domanda di rimborso sia presentata da un’azienda o da un soggetto promotore con sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Provincia di Lodi.
Per quanto riguarda l’ASSE 1 Attivazione dei tirocini è, inoltre, possibile riconoscere i costi di rimborso per l’attività di tirocinio extracurriculare nel caso in cui il soggetto ospitante sia un datore di lavoro ente pubblico economico e non economico (D.g.r. n.2461 del 18/11/2019 All. B). Possono pertanto essere finanziati tirocini extracurriculari presso organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o con- trollati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatisti- ca, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
Nel caso di prestazioni lavorative in regime di somministrazione, ai sensi degli artt. 20 e 28 del D lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, è beneficiaria del contributo l’impresa utilizzatrice.
Saranno riconosciuti i benefici di cui al presente Bando solo alle imprese uniche che operano nei settori eco- nomici ammissibili ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del tratta- to sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti in “de minimis”.
3.1 Soggetti non ammissibili
Sono esclusi dal presente Bando:
- gli enti privati con personalità giuridica che non svolgono attività economica o di erogazione di servizi sul mercato ;
- gli enti privati senza personalità giuridica;
- le imprese o enti privati costituiti all’estero non altrimenti classificabili che svolgono attività economica in Italia.
Solo per quanto riguarda gli incentivi all’assunzione non sono ammissibili inoltre gli organismi di diritto pubbli- co, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse gene- rale aventi carattere non industriale o commerciale;
3.2 Requisiti del soggetto beneficiario
Al momento della domanda di contributo e fino all’avvenuta liquidazione dell’agevolazione, le imprese richie- denti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le aziende soggette agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 devono essere in regola con gli obblighi di assunzio- ne cui all’art.3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex art. 11 legge 68/99 o una convenzione ex art. 14 D.lgs. 276/2003.
Inoltre, al momento della domanda, gli stessi datori di lavoro, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavo- ratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.
Nel caso in cui emergano delle irregolarità nel possesso dei requisiti sopra indicati o in caso di mancata con- formità della documentazione prodotta, il contributo richiesto non verrà riconosciuto. Qualora, a seguito di ulteriori controlli, risultasse che gli importi erogati sulla base di quanto dichiarato dall’impresa sono stati in- debitamente riconosciuti o qualora risultasse che l’incentivo riconosciuto sia superiore al costo effettivamente sostenuto, la Provincia di Lodi procederà al recupero totale o parziale delle somme eventualmente già liquida- te.
5. Soggetti destinatari
Sono destinatari degli interventi le persone con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni, residenti o domiciliati in Lombardia e in possesso della certificazione richiesta come di seguito specificato:
a) gli iscritti alle liste di collocamento mirato in condizione di disoccupazione;
b) i giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall’art. 1 della L. 68/99;
6. Dotazione finanziaria
Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Bando, ammontano a € 100.000,00.
Ad integrazione di tale importo saranno messe a disposizione le risorse a residuo sulla programmazio- ne precedente (rif. Masterplan approvato con delibera del Presidente n. 3 del 30/01/2020).
B. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE
1 Caratteristiche dell’agevolazione e presentazione delle domande
La tipologia di aiuto finanziario previsto nel presente Bando è la Dote Impresa Collocamento Mirato. L’impresa è l’assegnataria della dote e sceglie le tipologie di servizi a cui avere accesso e il fornitore più affi- dabile, secondo criteri che assicurino un adeguato rapporto qualità/prezzo.
Gli interventi previsti dal presente Bando afferiscono all’Asse I e riguardano le seguenti due misure:
Interventi | Tempistiche | |
Incentivi assunzione | La domanda potrà essere presentata a partire dal | |
26/04/2021. | ||
Sono ammissibili le domande di incentivo per le | ||
assunzioni avvenute dopo la pubblicazione del | ||
presente bando ovvero quelle antecedenti, senza | ||
soluzione di continuità con la programmazione | ||
ASSE I Incentivi | dote impresa 2017/2018 | |
Contributo per l’attivazione di tirocini extracurriculari | La domanda potrà essere presentata a partire dal 26/04/2021. | |
Sono ammissibili le domande di contributo per i | ||
tirocini avviati successivamente alla data di pub- | ||
blicazione del presente bando ovvero per quelli | ||
avviati antecedentemente, senza soluzione di | ||
continuità con la programmazione dote impresa | ||
2017/2018 |
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ul- timo del 31 dicembre 2021.
Non potranno essere presentate domande relative ad assunzioni già finanziate sul precedente avviso, fatta eccezione per i casi in cui la nuova domanda riguardi la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato o l’eventuale proroga.
Fatto salvo per le richieste relative a tirocini o assunzioni già concluse alla data di avvio del presente bando, non saranno ammesse domande presentate successivamente alla data di chiusura del rapporto di lavoro o del periodo di tirocinio.
N.B. La richiesta di incentivo dovrà essere presentata successivamente alla data di avvio del rapporto di la- voro o, in ogni caso, quantomeno successivamente alla data di invio della comunicazione obbligatoria.
Le domande possono essere presentate fino all’esaurimento delle risorse e comunque entro il termine pre- visto dal Bando.
Con riferimento agli interventi dell’ASSE I “Contributo per l’attivazione di tirocini”, la stessa impresa potrà presentare una o più domande di contributo per il rimborso delle indennità di tirocinio, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro per persona a valere sulla medesima azienda.
In caso di proroga del periodo di tirocinio potrà essere presentata una nuova domanda solo nel caso in cui non sia già stato richiesto nella prima domanda l’importo massimo di 3.000 euro. La somma delle due do-
mande non potrà in ogni caso superare l’importo massimo ammissibile di 3.000 euro, fino a concorrenza di tale limite.
In caso invece di prolungamento del periodo di tirocinio senza la richiesta di ulteriori risorse rispetto a quanto prenotato in fase iniziale, l’azienda dovrà chiedere la modifica della data di conclusione del tirocinio prorogato senza presentare una nuova domanda.
Con riferimento agli interventi dell’ASSE I “Incentivi all’assunzione”, la stessa impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo per il medesimo lavoratore, ad eccezione dei casi di trasformazione o di proroga del contratto.
Le domande di contributo di cui al presente Bando dovranno essere presentate dalle imprese (o dal sogget- to delegato nel caso di Tirocini) esclusivamente per mezzo del sistema informativo “Sintesi” – Applicativo COB della Provincia di Lodi territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione o l’erogazione dei servizi, raggiungibile all’indirizzo http://sintesi.provincia.Lodi.it/portale/
L’assegnazione del contributo avverrà con procedura “a sportello” e sarà subordinata al rispetto delle mo- dalità di presentazione della domanda e alla verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Ban- do e alla disponibilità delle risorse.
La domanda, per la richiesta di incentivi all’assunzione, deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16 euro - ai sensi del DPR 642/1972.
Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento “eIDAS” (elec- tronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al Bando potrà essere effettuata con firma di- gitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Car- ta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,
32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".
2 Verifica di ammissibilità delle domande
Ai fini dell'ammissibilità, le domande saranno soggette ad una fase di istruttoria per verificare la completez- za, la regolarità della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi, così come previsto dal Bando e dal “Manuale di gestione Dote Impresa”.
I requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda. In fase di istruttoria si verificherà che il soggetto proponente abbia ancora i requisiti dichiarati al momento di presentazione del- la domanda (in particolare per quanto concerne il massimale per gli aiuti di stato in regime de minimis) pe- na l’esclusione della stessa.
Se richiesto, i beneficiari potranno integrare e/o modificare la documentazione presentata secondo modali- tà e tempistiche stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa”.
L’ammissibilità della domanda verrà notificata al beneficiario attraverso il sistema informativo Sintesi.
3 Stanziamento
Le risorse stanziate sono ripartite percentualmente come segue*:
- ASSE I incentivi assunzione: 80%
- ASSE I indennità di tirocinio: 20%
*tale ripartizione tiene conto dello storico liquidato per misura
La Provincia di Lodi, al fine di garantire l’allocazione ottimale delle risorse in funzione delle effettive richie- ste, si riserva la facoltà di effettuare rimodulazioni delle risorse assegnate alle diverse misure.
4 Regime di aiuto e cumulabilità
Ai fini della disciplina degli aiuti di stato, si specifica quanto segue.
ASSE 1 “Rimborso indennità di tirocini”
Il tirocinio è una misura di politica attiva che consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazio- ne. L’indennità che viene riconosciuta al tirocinante si configura come indennità di partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva, mentre l’attività dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non all’acquisizione di una prestazione professionale. Sulla base di tali principi Il contributo erogabile all’azienda previsto dal presente Bando costituisce rimborso per le spese sostenute dall’azienda ospitante e non si configura come aiuto di Stato.
Tali rimborsi non sono cumulabili con le agevolazioni previste per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Garanzia Giovani.
ASSE 1 “Incentivi assunzione”
Tutti i servizi e i contributi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini di cui al pa- ragrafo precedente, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de mi- nimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica1, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo complessi- vamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo
1 Ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s'intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzio- ne osorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più al- tre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perse- guito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o par- zialmente con risorse di origine comunitaria.
Le imprese sono tenute a conoscere la normativa sopra richiamata illustrata in calce al presente Bando.
Ritenuta d’acconto
Per gli incentivi all’assunzione, il beneficiario sarà tenuto a dichiarare se soggetto o meno alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e alla detraibilità o me- no dell’imposta sul valore aggiunto. Tali dichiarazioni saranno rese tramite la compilazione del modulo al- legato 5) al “Manuale di gestione Dote Impresa”.
1. ASSE I – Incentivi
1.1 Incentivi alle assunzioni
L’incentivo è riconosciuto a favore dell’impresa che assume o utilizza in regime di somministrazione una persona in possesso dei requisiti di cui ai punti a) e b) del paragrafo A.4, per un periodo:
- non inferiore a 3 mesi per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99;
- non inferiore a 6 mesi o, nel caso di contratti in somministrazione non inferiore a 12 mesi, per le as- sunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99.
Sono ammesse all’incentivo le seguenti tipologie contrattuali:
- le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato, avve- nute successivamente alla data di ammissibilità prevista dal presente Bando;
- le prestazioni lavorative in regime di somministrazione ai sensi degli artt. da 20 a 28 del D.Lgs n. 276/2003 e successive modifiche e integrazioni, avvenute successivamente alla data di pubblicazione del presente Bando.
Non sono ammissibili le seguenti forme contrattuali:
- lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoro occasionale;
- lavoro accessorio;
- lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);
- lavoro autonomo nello spettacolo;
- contratto di agenzia;
- associazione in partecipazione;
- lavoro intermittente/a chiamata (job on call). L’incentivo è graduato in relazione:
- alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.g.r. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii.2;
- alla tipologia e alla durata del contratto di lavoro o della missione in somministrazione, secondo i mas- simali indicati nelle seguenti tabelle:
1) Massimali previsti per le assunzioni che non concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:
Fascia d’aiuto | Tempo in- determinato | Tempo determinato/somministrato | ||
esi e fino a 6 mesi | Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi | ltre 12 mesi | ||
Fascia 1 | 12.000 | 2.500 | 4.500 | 9.500 |
Fascia 2 | 13.000 | 3.000 | 5.000 | 10.000 |
Fascia 3 | 14.500 | 3.500 | 6.000 | 11.000 |
Fascia 4 | 16.000 | 4.000 | 7.000 | 12.000 |
2) Massimali previsti per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/99:
Tempo determinato | Somministrato | |||
Fascia d’aiuto | Tempo in- determinato | Oltre 6 mesi e fino a 12 mesi | Oltre 12 mesi | Oltre 12 mesi |
Fascia 1 | 12.000 | 4.500 | 9.500 | 9.500 |
Fascia 2 | 13.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
Fascia 3 | 14.500 | 6.000 | 11.000 | 11.000 |
Fascia 4 | 16.000 | 7.000 | 12.000 | 12.000 |
Ai fini della determinazione del valore dell’incentivo verrà considerata la durata del contratto o del rappor- to in somministrazione prevista al momento della presentazione della richiesta di contributo all’assunzione. In caso di proroghe o trasformazioni avvenute successivamente alla data di presentazione della richiesta di incentivo all’assunzione, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova domanda nei limiti dei mas- simali sopra definiti, secondo le modalità procedurali stabilite nel “Manuale di gestione Dote Impresa” e previa verifica della disponibilità delle risorse.
L’incentivo riconosciuto a seguito di una trasformazione o proroga sarà calcolato tenendo conto di quan- to già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo.
Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’incentivo economico viene riparametrato proporzional- mente sulla base delle ore previste dal contratto individuale di lavoro e dal CCNL di riferimento e maggiora- to in misura pari al 50% del differenziale fra i valori del tempo pieno e quelli del tempo parziale. In caso di dimissione, licenziamento o recesso per giusta causa (non addebitabile, quindi, al datore di lavoro), prima del termine del contratto (o del rapporto in somministrazione) o prima di 12 mesi dall’inizio del rapporto di
2 Sono definite 4 fasce di intensità dei servizi, graduate in relazione alla necessità della persona. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere. I pesi sono quelli stabiliti dalla tabella di cui al punto 3 della DGR 1106/2013 e ss.mm.ii.
lavoro nel caso di contratti a tempo indeterminato, l’aiuto concesso verrà riparametrato in proporzione al periodo in cui ha avuto svolgimento il contratto.
In caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa addebitabile al datore di lavoro, l’impresa non avrà diritto alla liquidazione del contributo richiesto.
Al momento della presentazione della domanda, l’azienda richiedente dovrà dichiarare:
- il costo salariale lordo o il costo della somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
- il costo salariale lordo annuo nel caso dei rapporti a tempo indeterminato, al netto degli altri eventuali aiuti ricevuti per la stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale;
L’azienda sarà tenuta altresì a dichiarare se l’incentivo richiesto supera il costo salariale lordo o il costo del- la somministrazione previsto per la durata complessiva del rapporto di lavoro per cui si chiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
In ogni caso, ai fini del presente Bando, la somma dei contributi ricevuti non potrà superare il 100% dei co- sti salariali sostenuti per l’assunzione per la quale si richiede l’incentivo, riferito ai primi dodici mesi nel caso di contratti a tempo indeterminato.
Qualora la tipologia di assunzione rientri tra quelle previste dall’art.13 della L. 68/99, l’azienda è tenuta ad accedere prioritariamente allo sgravio previsto dalla suddetta norma e a dichiarare il costo salariale al netto di tale incentivo. A tal fine dovrà essere allegata, in sede di domanda, la richiesta di incentivo art. 13 della Legge 68/99 presentata.
L'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda o in aziende ad essa collegate, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.
Il presente incentivo non può essere cumulato con altri incentivi assunzionali a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili.
Modalità e tempi della rendicontazione
L’incentivo è erogato previa verifica della completezza e regolarità della documentazione allegata e dell’effettivo svolgimento o permanenza del contratto/rapporto in somministrazione mediante le comuni- cazioni obbligatorie a cui l’impresa è tenuta ai sensi dell’art. 4 bis del D.Lgs 181/2000.
La domanda di liquidazione dell’incentivo può essere presentata secondo le seguenti scansioni temporali:
- allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del contratto, entro 60 giorni, per i rapporti a tempo indetermina- to e a tempo determinato/in somministrazione superiore a 12 mesi;
- alla scadenza del contratto, entro 60 giorni, per rapporti di lavoro a tempo determinato o in sommi- nistrazione dai 3 fino ai 12 mesi.
1.2 Rimborso per l’attivazione di tirocini
Sono previsti rimborsi per l’attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimen- to/reinserimento lavorativo di persone con disabilità svolti secondo le direttive previste dalla D.g.r. n. 825/2013. Il rimborso è riconosciuto al soggetto che assume l’onere di sostenere i costi del tirocinio.
L’importo rimborsato è pari alla quota dell’indennità effettivamente erogata (se prevista) e alle spese so- stenute per assicurazione, formazione prevista per legge e sorveglianza sanitaria, per un massimo di € 3.000, fermo restando il riconoscimento di un contributo massimo mensile non superiore a 500 euro mese. E’ facoltà del soggetto ospitante concordare con il tirocinante il riconoscimento di un importo superiore, con copertura del costo aggiuntivo a carico del soggetto ospitante o del soggetto promotore. La quota dell’indennità può essere riconosciuta solo a fronte di una percentuale di presenza effettiva mensile non inferiore al 70% sui giorni lavorabili previsti dal progetto di tirocinio e per periodi non inferiori ai 14 giorni, fatti salvi i casi in cui il periodo è inferiore a causa di una chiusura aziendale o una malattia certificata. In tali casi la percentuale del 70% sarà conteggiata scomputando dal calcolo i periodi di chiusura aziendale e ma- lattia certificata. E’ comunque facoltà del soggetto ospitante o del soggetto promotore erogare ugualmente con risorse proprie l’indennità di tirocinio, anche qualora questa non abbia le caratteristiche per essere fi- nanziata dal presente dispositivo.
L’agevolazione non è erogabile nel caso di tirocinanti che abbiano già svolto il tirocinio nella stessa azienda nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede il rimborso.
Modalità e tempi della rendicontazione
La domanda di liquidazione del rimborso può essere presentata:
- entro 60 giorni dalla conclusione del tirocinio, per tirocini di durata fino a 12 mesi;
- allo scadere dei 12 mesi dall’avvio del tirocinio, entro 60 giorni, per tirocini di durata superiore a 12 mesi.
La liquidazione sarà riconosciuta dietro presentazione della documentazione attestante le presenze e l’avvenuto pagamento dell’indennità del lavoratore in azienda, se prevista.
1.3 Obblighi dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari sono obbligati ad:
a. assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni previsti dal presente Bando;
b. assicurare che le attività previste da ciascun intervento vengano realizzate nei termini stabiliti dal pre- sente Bando;
c. assicurare che le attività siano realizzate in conformità alla documentazione/atti presentati a valere sul presente Bando in fase di domanda di partecipazione e che eventuali elementi di difformità siano stati preventivamente segnalati al Responsabile del procedimento e da questo autorizzati e comunque nel pieno rispetto delle previsioni del Bando;
d. avere una sede operativa attiva in Lombardia al momento della presentazione e dell’ammissione della domanda;
e. segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni o quant’altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli inve- stimenti presentati in domanda;
f. comunicare al Responsabile del procedimento eventuali successive modifiche apportate all’intervento in relazione alle quali il Responsabile del procedimento procederà eventualmente a trasmettere relati- va autorizzazione;
g. conservare, per un periodo di 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la docu- mentazione originale di spesa;
h. fornire, su richiesta della Provincia di Lodi, rendiconti sullo stato di realizzazione delle attività, sull’andamento delle operazioni, sul raggiungimento degli obiettivi;
i. impegnarsi a rispettare i limiti di cumulo del contributo previsti dal presente Bando;
j. collaborare ed accettare i controlli che la Provincia di Lodi e gli altri soggetti preposti potranno svolge- re in relazione alla realizzazione dell’intervento.
Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a mettere a disposizione, su richiesta della Provincia, even- tuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’iniziativa finanziata.
1.4 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
Qualora il soggetto beneficiario non presenti la richiesta di liquidazione nei termini previsti per ciascun in- tervento, il diritto al contributo si intende decaduto.
Il beneficio sarà soggetto a decadenza qualora:
- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l’insussistenza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo A;
- siano accertate violazioni delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste dal Responsabile del Procedimento per l’adempimento degli obblighi imposti dal presente Bando a carico dei soggetti beneficiari.
1.5 Ispezioni e controlli
I funzionari provinciali possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche mediante ispezioni e so- pralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione dei progetti.
La Provincia di Lodi può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede del beneficiario, anche ai sensi dell’art. 6 (controllo) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.
I controlli sono finalizzati a verificare:
- l’effettivo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo C “Interventi previsti” del presente Bando di cui i beneficiari abbiamo fatto domanda;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini del
“de minimis”;
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal Bando.
Le imprese beneficiarie si impegnano a tenere a disposizione, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data della comunicazione di ammissione al beneficio, tutta la documentazione contabile, tecnica e ammini- strativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente Bando.
1.6 Monitoraggio dei risultati
La Provincia di Lodi periodicamente effettuerà il monitoraggio delle assegnazioni e trasmetterà gli esiti a Regione Lombardia.
Al fine di misurare l’effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato sono individuati i seguenti indicatori:
- avanzamento della spesa per ciascun intervento previsto;
- per l’ASSE I – Assunzioni e Tirocini attivati rispetto al bacino degli iscritti al collocamento mirato e alla popolazione di riferimento;
In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), potrà essere compilata una customer satisfaction mediante ap- posito link al sistema informativo regionale sia nella fase di adesione sia nella fase di rendicontazione.
Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del Bando, che le utilizzerà in un’ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.
1.7 Responsabile del procedimento
1.8 Trattamento dati personali
I dati personali relativi alla partecipazione al presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale assunzione nel rispetto del GDPR Regolamento europeo 2016/679.
La domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al tratta- mento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alla attività di trattamento dati rela- tivi alla partecipazione al presente bando raccolti presso l'interessato, si forniscono le seguenti informazio- ni:
Titolare del Trattamento: | Provincia di Lodi nella persona del suo legale rappresen- tante il Presidente sig. Francesco Passerini Via Fanfulla, 14, Lodi |
PEC provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it tel. 0371.442.1 | |
Responsabile della Protezione dei dati (RPD) | dott. Paolo Tiberi |
I dati personali che i candidati sono tenuti a fornire ai fini dell’ammissione sono trattati per tutti gli adem- pimenti connessi alla procedura cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari in materia.
Oggetto dell’attività di trattamento: Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività: raccolta, archi- viazione, registrazione e elaborazione tramite supporti informatici, comunicazione a tutto il personale di- pendente dell’Amministrazione Provinciale coinvolto nel procedimento
Modalità di trattamento: Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamen- to Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento.
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità sopra indicate.
Misure di sicurezza: I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative proce- dure.
Comunicazione e diffusione: I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.
Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale dipendente dell’Amministrazione Provincia- le coinvolto nel procedimento
Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla procedura di approvazione del catalogo.
Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura e suc- cessiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione decennale.
Diritti dell’interessato: In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamen- to UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la li- mitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Lodi, Segretario Generale Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
Il Titolare, Provincia di Lodi, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del Regolamento Ue 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti per una finalità diversa da quella individuata nel presente articolo), procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni ulteriore informa- zione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso.
Diritto di proporre reclamo: In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso am- ministrativo o giurisdizionale.
1.9 Pubblicazione, informazioni e contatti
Copia integrale del presente Bando è pubblicato sul sito della Provincia di Lodi www.provincia.lodi.it e sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it
Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta alla casella doteimpresa@provincia.Lodi.it
1.10 Diritto di accesso agli atti
L’accesso agli atti relativi al bando avviene con le modalità e i tempi previsti dalla L. 241/1990 e Titolo II, parte prima della Legge Regionale della Lombardia n.1/2012.
1.11 Definizioni e glossario
1. “Contributo/Agevolazione”: aiuto regionale/provinciale concesso in attuazione del presenteBando;
2. “Bando”: il presente Bando, denominato “Dote impresa – collocamento mirato”, con i relativi allegati;
3. “Impresa unica”: ai fini del regolamento (UE) n. 1407, s’intende per impresa unica l’insieme delle im- prese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di ammini- strazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un con- tratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica;
4. “Firma digitale o elettronica”: la firma digitale (“un particolare tipo di firma elettronica avanzata basa- ta su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, cor- relate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pub- blica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici” ai sensi di quanto previsto all’art. 1 lett. s) del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii.) o firma elettronica tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta Regionale dei Servizi (CRS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". La firma digitale dovrà essere apposta tramite apposita smart card rilasciata da uno degli organismi certificatori riconosciuti a livello nazionale;
5. “Soggetti beneficiari”: i soggetti beneficiari dell’agevolazione concessa a valere sul presente Bando, ossia le imprese private di cui al punto 3 del paragrafo A che, a seguito della presentazione della do- manda vengono ammesse al contributo di cui al presente Bando;
6. “Soggetti destinatari”: i soggetti destinatari degli interventi di cui al presente Bando, ossia le perso-
ne con disabilità, di età compresa tra i 16 ed i 64 anni di cui alle lettere a) b) e c) del punto 4 paragrafo A;
7. “de minimis”: tutti i contributi e i servizi previsti dal presente Bando, ad esclusione del rimborso per i tirocini, sono riconosciuti all’azienda – anche ai fini della loro cumulabilità – in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” in base al quale una impresa unica, come definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, può ottenere aiuti “de minimis” a qualsiasi titolo com- plessivamente non superiori a € 200.000 (€ 100.000 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell’ultimo triennio (art. 3.2). Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma “de minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finan- ziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.
8. “Comunicazioni obbligatorie”: le comunicazioni obbligatorie (COB) sono quelle comunicazioni che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasforma- zione e cessazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell’art. 4 bis del D.lgs. 181/2000;
9. “Sintesi o Sistema informativo”: il sistema informativo della Provincia di Lodi per la presentazione delle domande di contributo del presente Bando raggiungibile all’indirizzo http://sintesi.provincia.lodi.it/sintesi/home.aspx
10. “Cooperativa sociale di tipo B”: cooperative finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svan- taggiate per lo svolgimento di attività diverse dalla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi come definito dall’art 1 lettera b) legge 381/1991 che disciplina le cooperative sociali;
11. “Titolare del trattamento dei dati”: il Titolare del trattamento è "la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche uni- tamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati per- sonali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza" (art.4 L. 196/2003);
12. “Responsabile del procedimento”: in base alla L. 241790, è il Responsabile che opera all’interno della pubblica amministrazione a cui è affidata la gestione del procedimento amministrativo.
10. Riepilogo date e termini temporali
Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo fissato del 31 dicembre 2021.
1.12 Norme di raccordo
Il presente Bando assicura il raccordo con le altre iniziative già avviate nell’ambito del Piano disabili della Provincia di Lodi. A tal fine è possibile avanzare, sul presente Bando, richiesta di contributo/rimborso per avviamenti avvenuti prima della data di pubblicazione del presente dispositivo e non ancora liquidati, nell’ambito del Piano Disabili della Provincia di Lodi attualmente in corso, nonché in continuità con la pre- cedente programmazione della misura “dote impresa 2017/2018” approvata con determinazione dirigen- ziale n. 828 del 26/10/2017.
Le domande di cui al presente paragrafo sono ammissibili nel rispetto dei criteri di cui del presente Bando.
1.13 Normativa Reg. (UE) 1407/2013 “De minimis”
Ai sensi del suddetto Regolamento (art.6, par.1) tale regime prevede che il legale rappresentante di ogni impresa richiedente il contributo, nonché di ogni impresa controllante o controllata secondo la definizione di impresa Unica definita ai sensi dell’art. 2.2 del Regolamento, sia tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli aiuti “de minimis” ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due prece- denti. Le dichiarazioni saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddet- ti, non supera la soglia di € 200.000 e nel caso di aiuti “de minimis”.
Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis”, si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.
L’aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso.
In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi. In caso di scis- sione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti “de minimis” concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti “de minimis”. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto “de minimis” è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.
Sono escluse dai benefici finanziari del presente Bando le imprese che rientrano nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del reg. (UE) n. 1407/2013 e le imprese che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsa- to o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una prece- dente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato co- mune.
Sono escluse altresì le imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente.
AI sensi dell’art. 5 del Reg.(UE) 1407 gli incentivi erogati nell’ambito del presente Bando possono essere cumulati con altri aiuti “de minimis” a condizione che non superino il massimale pertinente.
Gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti “de mi- nimis” che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d’esenzione per categoria o di una de- cisione adottata dalla Commissione.
I contributi:
- sono cumulabili con altri incentivi nazionali o regionali, compatibilmente ai vincoli del regime di aiuto in “de minimis”;
- non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista lacumulabilità.
In caso di accertate violazioni delle previsioni di cui al regolamento (UE) n. n 1407/2013 il beneficio conces- so sarà soggetto a decadenza.