Assicurazione di annullamento del viaggio per i soggiorni in hotel
Assicurazione di annullamento del viaggio per i soggiorni in hotel
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europäische Reiseversicherung AG, Vienna
Prodotto: Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV)
ATTENZIONE: Qui trovate solo le informazioni principali sulla vostra assicurazione. Per le informazioni complete, sia precontrattuali che contrattuali, si rimanda alla polizza assicurativa, al foglio informativo del prodotto e alle Condizioni di assicurazione di viaggio di EUROPÄISCHE per il settore alberghiero 2012 nella versione Condizione particolare N. 1 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV).
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
eventi imputabili a dolo o colpa grave dell’assicurato viaggi intrapresi nonostante la segnalazione di una situazione di rischio
gli scioperi o le misure disposte dalle autorità notevole peggioramento dello stato di salute psico- fisico dell’assicurato a causa dell’assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o medicinali
casi in cui la causa di annullamento o interruzione del viaggio si era già presentata o era prevedibile
una malattia preesistente, nel caso in cui l’assicurato sia stato sottoposto a cure ambulatoriali negli ultimi
6 mesi oppure a cure ospedaliere negli ultimi 9 mesi antecedenti alla stipula della polizza (in caso di annullamento del viaggio), ovvero antecedenti alla data di inizio del viaggio (in caso di interruzione del viaggio)
Per l’Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV) si tratta di un’assicurazione di annullamento del viaggio per i soggiorni in hotel.
Che cosa è assicurato?
È assicurata la cancellazione o l’interruzione del viaggio.
Eventi assicurati:
malattia grave improvvisa
gravi lesioni corporali dovute a infortunio decesso
gravidanza e gravi complicazioni di gravidanza
danni materiali considerevoli alla proprietà presso il luogo di residenza a causa di catastrofi naturali, incendio, rottura delle tubazioni dell’acqua o reati commessi da terzi
In caso di mancato inizio del viaggio rimborsiamo le spese di annullamento fino al prezzo di viaggio assicurato.
In caso d’interruzione del viaggio rimborsiamo le prestazioni di viaggio prenotate ma non utilizzate fino al prezzo di viaggio assicurato.
Ci sono limiti di copertura?
Le prestazioni sono limitate alla somma assicurata al verificarsi di ogni sinistro coperto dalla polizza.
Dove vale la copertura?
La copertura assicurativa vige all’interno del territorio europeo in senso geografico, in tutti gli stati e le isole confinanti con il Mar Mediterraneo, in Giordania, a Madeira e nelle Isole Canarie.
Che obblighi ho?
• Comunicare immediatamente l’avvenuto caso di sinistro e, per quanto possibile, ridurre al minimo i danni.
• Partecipare all’accertamento delle circostanze di fatto. In particolare fornire tutte le informazioni del caso e trasmettere la
documentazioni in originale.
• Per l’assicurazione di annullamento del viaggio inoltre trova applicazione quanto segue: al verificarsi dell’evento assicurato, il viaggio dovrà essere cancellato immediatamente, o al più tardi nel momento in cui le spese di annullamento dovessero aumentare.
Quando e come devo pagare?
Il premio va pagato in un’unica soluzione anticipata all’atto della stipula dell’assicurazione in base al tipo di pagamento concordato.
Assicurazione di annullamento del viaggio per i soggiorni in hotel
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europäische Reiseversicherung AG, Vienna
Prodotto: Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV)
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa vale per un viaggio di durata massima di 31 giorni e ha inizio solo ad avvenuto pagamento del premio. Assicurazione annullamento: La copertura assicurativa ha inizio all’atto della stipula dell’assicurazione. In caso di stipula dell’assicurazione sulla base di una proposta assicurativa trasmessa unitamente alla conferma della prenotazione, la stipula sarà da ritenersi effettuata al più tardi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla prenotazione del viaggio. Qualora l’assicurazione non venga stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio, in tal caso la copertura assicurativa per le prestazioni di annullamento del viaggio avrà inizio solo a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell’assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale). La copertura assicurativa per tutte le ulteriori prestazioni assicurative decorre dall’inizio del viaggio e termina con la fine del viaggio o allo scadere dell’assicurazione. |
Come posso disdire la polizza? Il contratto termina automaticamente alla fine del viaggio o al raggiungimento della durata massima di viaggio assicurata (31 giorni). |
Il presente foglio informativo si basa sul Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione dell’11 agosto 2017 in relazione alla Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa.
Europäische Reiseversicherung AG, sede in Vienna, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, X-0000 Xxxxxx. Tel.: +43/1/000 00 00, E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Registro delle Imprese HG (Tribunale Commerciale) Vienna FN 55418y, N. di partita IVA ATU 15362408
Autorità di vigilanza: FMA Finanzmarktaufsicht, Settore: vigilanza assicurativa, Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx 0, X-0000 Xxxxxx.
La Europäische Reiseversicherung AG fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi IVASS con il numero 026.
Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV)
Prestazioni
Fino al prezzo di viaggio selezionato (senza franchigia)
1. Annullamento del viaggio:
Spese di annullamento in caso di mancato inizio del viaggio
Per i viaggi già prenotati prima della stipula dell’assicurazione, la copertura assicurativa per la prestazione 1. ha inizio solo il 10° giorno successivo alla stipula della polizza (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale).
Fino al prezzo di viaggio selezionato
2. Interruzione del viaggio:
Rimborso delle prestazioni di viaggio prenotate ma non utilizzate
Fino al 20 % del prezzo del viaggio selezionato, al massimo € 365,-
3. Inizio del soggiorno prenotato in ritardo:
a. Ritardo dell’arrivo al luogo di villeggiatura per cause non dipendenti da voi (es: guasto alla machina): risarcimento delle spese di vitto e alloggio sostenute durante il tragitto
b. Fenomeni naturali sul posto (ad esempio valanghe, allagamenti ecc.): risarcimento delle spese di vitto e alloggio sostenute in loco a causa della strada chiusa.
La copertura assicurativa vale per un viaggio di durata massima di 31 giorni in Europa. La base contrattuale è rappresentata dalle Condizioni di assicurazione di viaggio di EUROPÄISCHE per il settore alberghiero 2012 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV) (ERV-RVB Hotellerie 2012 nella versione Condizione particolare N. 1 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori [HGV]), che trovate alle pagine successive. Per il contratto assicurativo si applica la legge austriaca. Tutte le prestazioni assicurative sono sussidiarie. Con il versamento del premio, l’assicurato si dichiara d’accordo sulle disposizioni e le condizioni assicurative riportate.
Assicuratore: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, X-0000 Xxxxxx. Tel. +43/1/000 00 00-00000, Fax +43/1/000 00 00.
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Sede in Vienna. Registro delle Imprese HG (Tribunale Commerciale) Vienna FN 55418y. Autorità di vigilanza: FMA Finanzmarktaufsicht, Settore: vigilanza assicurativa, Xxxx-Xxxxxx-Xxxxx 0, X-0000 Xxxxxx. L’Europäische Reiseversicherung AG a società fa parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A., Trieste, iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi IVASS con il numero 026.
Prezzo di viaggio fino a | Premio | Prezzo di viaggio fino a | Premio |
€ 300,- | € 15,- | € 5.000,- | € 248,- |
€ 500,- | € 30,- | € 5.500,- | € 273,- |
€ 750,- | € 39,- | € 6.000,- | € 297,- |
€ 1.000,- | € 49,- | € 6.500,- | € 322,- |
€ 1.500,- | € 77,- | € 7.000,- | € 347,- |
€ 2.000,- | € 99,- | € 7.500,- | € 372,- |
€ 2.500,- | € 124,- | € 8.000,- | € 396,- |
€ 3.000,- | € 149,- | € 8.500,- | € 421,- |
€ 3.500,- | € 174,- | € 9.000,- | € 446,- |
€ 4.000,- | € 198,- | € 9.500,- | € 471,- |
€ 4.500,- | € 223,- | € 10.000,- | € 495,- |
Premio
Se desiderate stipulare l’assicurazione per più persone partecipanti al viaggio, selezionate il premio per il prezzo del viaggio (incl. le eventuali spese di servizi aggiuntivi e spese di viaggio) di tutte le persone.
Attenzione: Il massimale della somma assicurata per l’annullamento del viaggio è pari a € 10.000,- per prenotazione/sinistro. Una mag- giore somma assicurata è valida solo previa autorizzazione scritta della Europäische.
Stipula dell’assicurazione
L’assicurazione deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio.
In caso di stipula dell’assicurazione sulla base di una proposta assicurativa trasmessa unitamente alla conferma della prenotazione, la stipula sarà da ritener- si effettuata al più tardi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla prenotazione del viaggio. Qualora l’assicurazione non venga stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio, in tal caso la copertura assicurativa per le prestazioni di annullamento del viaggio avrà inizio solo a partire dal 10° giorno suc- cessivo alla stipula dell’assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale come previsto nell’art. 14).
Cause di annullamento coperte in caso di cancellazione del viaggio / interruzione del viaggio
Le cause di annullamento o interruzione del viaggio sono gli eventi sottostanti, la cui comparsa inaspettata fa sì che il viaggio non possa essere intrapreso o debba essere interrotto:
• Malattia grave improvvisa, gravi lesioni corporali dovute a infortunio, gravi reazioni allergiche a seguito di vaccinazioni, o decesso;
• Allentamento delle protesi articolari impiantate;
• Malattia grave improvvisa, gravi lesioni corporali dovute a infortunio o decesso (anche in caso di suicidio) di un componente del nucleo familiare, qualora a seguito di ciò sia richiesta con urgenza la presenza dell’assicurato;
• Gravidanza, qualora questa sia stata diagnosticata solo successivamente alla prenotazione del viaggio, o comparsa di gravi complicazioni fino al
35. settimana di gravidanza;
• Danni materiali considerevoli alla proprietà dell’assicurato presso il luogo di residenza a causa di catastrofi naturali (es. inondazioni, uragani), incendio, rottura delle tubazioni dell’acqua o reati commessi da terzi, qualora a seguito di tali eventi sia richiesta con urgenza la presenza dell’assicurato;
• Perdita involontaria del posto di lavoro a seguito di licenziamento da parte del datore di lavoro;
• Richiamo al servizio militare o civile;
• Presentazione della richiesta di divorzio, ovvero, in caso di unione di fatto regolarmente registrata, presentazione della richiesta di scioglimento prima del viaggio congiunto dei coniugi/partner;
• Scioglimento della convivenza (presso lo stesso indirizzo da 6 mesi) mediante rinuncia alla residenza congiunta prima del viaggio congiunto dei conviventi;
• Mancato superamento dell’esame di maturità o di un esame equivalente in caso di corso di studi superiori almeno triennale;
• Notifica inaspettata di una citazione in giudizio.
Membri della famiglia sono il coniuge (o compagno di vita registrato o il convivente in una famiglia comune), i figli (figliastri, generi e nuore, nipoti, figli adotti- vi), i genitori (genitori passo, suoceri, nonni, genitori adottivi), i fratelli ed i cognati della persona assicurata, nel caso della compagna di vita registrato o il convivente in una famiglia comune anche i loro bambini, genitori e fratelli.
Limitazioni della copertura assicurativa
Annullamento del viaggio / Interruzione del viaggio
Non è prevista nessuna copertura assicurativa ad esempio se la causa di annullamento o interruzione del viaggio
• si era già presentata o era prevedibile;
• è attinente a una malattia preesistente dell’assicurato o di una persona a rischio (es. familiare), nel caso in cui questi sia stato sottoposto a
– cure ambulatoriali negli ultimi 6 mesi oppure
– cure ospedaliere negli ultimi 9 mesi
antecedenti alla stipula della polizza (in caso di annullamento del viaggio), ovvero antecedenti alla data di inizio del viaggio (in caso di interruzione del viag- gio). Sono esclusi dalla presente clausola gli esami di controllo.
Cosa fare in caso di sinistro?
Informazioni sui sinistri
Xxxxxx assicurativo internazionale Assiconsult
Xxx Xxxxxxxxx 0 X-00000 Xxxxxxx
Tel. +39/0471/069 900
Fax: +39/0471/069 911
E-Mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
Annullamento del viaggio: In caso di impossibilità di intraprendere il viaggio informare immediata- mente l’albergatore (hotel, pensione ecc.) ed inviare una dichiarazione del motivo dell’annullamento all’albergatore ed al broker assicurativo internazionale
Assiconsult, Xxxxxxxxxxxxxxx 0,
X-00000 Xxxxxxx (Fax: +39/0471/069 911
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xxx).
In caso di malattia/infortunio, farsi rilasciare un certificato medico/rapporto di infortunio dettagliato – a tale scopo utilizzare l’apposito
modulo di denuncia. Lo trovate online su xxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx.
Allegare la comunicazione di malattia all’ente previdenziale.
Interruzione del viaggio: se il viaggio viene inter- rotto a causa di malattie o incidenti, abbiamo bisogno di un certificato medico del medico curante nel luogo di villeggiatura.
Ritardo nell’inizio del soggiorno prenotato: Presentare alla ditta Assiconsult i documenti relativi ai costi di vitto e pernottamento sostenuti unitamente alla dichiarazione attestante il motivo (certificato medico, dichiarazione rilasciata dalle autorità in merito al blocco stradale, all’incidente, al guasto ecc).
Europäische Reiseversicherung AG Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, X-0000 Xxxx
Mag. Xxxxxxxx Xxxxxxx Mag. (FH) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Condizioni di assicurazione di viaggio di EUROPÄISCHE per il settore alberghiero 2012 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV)
(ERV-RVB Hotellerie 2012 nella versione Condizione particolare N. 1 Assicurazione spese di an- nullamento Unione albergatori [HGV])
ATTENZIONE: Il testo officiale é la versione tedesca delle Condizioni di assicurazione di viaggio di EUROPÄISCHE per il settore alberghiero 2012 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori (HGV) (ERV-RVB Hotellerie 2012 nella versione Condizione particolare N. 1 Assicurazione spese di annullamento Unione albergatori [HGV]), e precisamente le „EUROPÄISCHE Reisever- sicherungsbedingungen Hotellerie 2012 HGV-Stornoschutz (ERV-RVB Hotellerie 2012 i.d.F. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xx. 0 XXX-Xxxxxxxxxxxx)”. Eventuali differenze risultando della traduzione non sono giuridicamente vincolante e non hanno effetti legali per conformità al diritto e intenti d’esecuzioni.
I. Parte Generale
Articolo 1
Chi è il soggetto assicurato?
I soggetti assicurati sono le persone specificate nell’attestato di assicurazione.
Articolo 2
Dove vige la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa vige all’interno del territorio europeo in senso geografico, in tutti gli stati e le isole confinanti con il Mar Mediterraneo, in Giordania, a Madeira e nelle Isole Canarie.
Articolo 3
Quando ha inizio e per quanto tempo è in vigore la copertura assicurativa?
1. La copertura assicurativa per il viaggio si intende in vigore fino alla data di scadenza selezionata. Le seguenti clausole riferite al viaggio trovano applicazione per analogia an- che per i contratti alberghieri.
2. La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui si lascia il proprio luogo di residenza abituale, ovvero di seconda residenza, o il luogo di lavoro, e termina con il rientro nei sud- detti luoghi o alla scadenza anticipata dell’assicurazione. Non sono compresi nella coper- tura assicurativa gli spostamenti tra i vari luoghi precedentemente indicati.
Per le prestazioni di annullamento del viaggio, la copertura assicurativa ha inizio all’atto della stipula dell’assicurazione (in caso di stipula mediante bollettino di versamento, alle ore 00:00 del giorno immediatamente successivo alla data del pagamento) e termina con l’inizio del viaggio assicurato.
Articolo 4
Quando va stipulata l’assicurazione?
1. L’assicurazione deve essere stipulata prima della data di inizio del viaggio.
2. L’assicurazione deve essere stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio.
In caso di stipula dell’assicurazione sulla base di una proposta assicurativa trasmessa uni- tamente alla conferma della prenotazione, la stipula sarà da ritenersi effettuata al più tardi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla prenotazione del viaggio.
Qualora l’assicurazione non venga stipulata contestualmente alla prenotazione del viaggio, in tal caso la copertura assicurativa per le prestazioni di annullamento del viaggio avrà ini- zio solo a partire dal 10° giorno successivo alla stipula dell’assicurazione (fatta eccezione per i casi di infortunio, decesso o catastrofe naturale come previsto nell’art. 14).
3. Non è consentito il prolungamento della copertura assicurativa dopo la data di inizio del viaggio.
Articolo 5
Quando va pagato il premio?
Il premio va pagato all’atto della stipula dell’assicurazione.
Articolo 6
Xxxx non rientra nella copertura assicurativa (esclusioni)?
Non è prevista copertura assicurativa per gli eventi
1. provocati con dolo o colpa grave dall’assicurato. Con “dolo” si intende un atto o un’omissione a seguito dei quali ci si debba ragionevolmente attendere il verificarsi di un danno, che comunque ci si dovrà accollare;
2. che sopraggiungono a seguito di attività od operazioni effettuate durante il servizio prestato presso la marina militare, l’esercito o l’aeronautica militare;
3. legati a situazioni di guerra, guerra civile o condizioni di conflitto e di instabilità interna e che insorgono in relazione a viaggi intrapresi nonostante il monito del Ministero degli Esteri austriaco. Nel caso in cui l’assicurato venga sorpreso da uno di tali eventi durante il viag- gio assicurato, la copertura assicurativa è da ritenersi valida fino all’immediato viaggio di rientro dal paese interessato, al più tardi tuttavia entro il 14° giorno dal verificarsi dell’evento. Non è prevista in ogni caso nessuna copertura assicurativa per la partecipa- zione attiva a guerre, guerre civili, conflitti e disordini interni;
4. risultanti da atti di violenza in occasione di assembramenti o manifestazioni pubbliche, nella misura in cui l’assicurato vi partecipi attivamente;
5. conseguenti a scioperi;
6. provocati dal suicidio o dal tentato suicidio dell’assicurato;
7. conseguenti alla partecipazione a spedizioni ad un’altitudine superiore ai 5.000 s.l.m.;
8. risultanti dalle misure e dai provvedimenti disposti dalle autorità;
9. che insorgono in caso di esposizione dell’assicurato ad un potenziale rischio di infortunio in relazione al lavoro manuale, lavoro con i macchinari, alla manipolazione di sostanze cor- rosive, velenose, facilmente infiammabili o esplosive, nonché al contatto con energia elet- trica o termica (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio). Sono altresì
comprese nella copertura assicurativa le consuete attività da svolgersi nell’ambito di un soggiorno alla pari, così come nelle strutture ricettive o alberghiere;
10. provocati dall’influsso di radiazioni ionizzanti ai sensi della legge austriaca sulla radiopro- tezione (Strahlenschutzgesetz) nella versione di volta in volta in vigore, oppure causati dall’energia nucleare;
11. che compromettono considerevolmente lo stato di salute psico-fisica dell’assicurato attraverso l’assunzione di alcool, sostanze stupefacenti o medicinali;
12. conseguenti all’utilizzo del parapendio o del deltaplano (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
13. conseguenti alla partecipazione a competizioni motoristiche (ivi incluse gare e rally), alle relative sessioni di allenamento, alle corse sui circuiti e alle manifestazioni motoristiche (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
14. risultanti dall’esercizio di attività che rientrano nella categoria del professionismo sportivo, ivi incluse le sessioni di allenamento o di prova (non trova applicazione in caso di annulla- mento del viaggio);
15. conseguenti alla partecipazione a competizioni sportive regionali, nazionali o internaziona- li, nonché alle prove ufficiali di tali manifestazioni (non trova applicazione in caso di annul- lamento del viaggio);
16. risultanti dall’esercizio di attività di immersione nel caso in cui l’assicurato non sia in possesso di un brevetto internazionale valido per effettuare immersioni alla profondità considerata oltre a quello conseguito al termine della partecipazione ad un corso di im- mersione con un insegnante all’uopo autorizzato. In ogni caso non è comunque prevista copertura assicurativa in caso di immersioni ad una profondità superiore a 40 m (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio);
17. risultanti a seguito della pratica di sport estremi o in relazione ad attività particolarmente pericolose, qualora queste comportino un pericolo ben maggiore rispetto ai normali rischi legati al viaggio (non trova applicazione in caso di annullamento del viaggio).
Oltre alle presenti esclusioni di carattere generale dalla copertura assicurativa, ne sono previste altre di natura speciale nell’art. 15.
Articolo 7
Cosa significano le somme assicurate?
1. La somma assicurata rappresenta la prestazione massima dell’assicuratore per tutti i casi di sinistro che si verificano prima e durante il viaggio assicurato.
2. In caso di stipula di più polizze che si sovrappongono con riguardo alla durata della copertura assicurativa, non è prevista una moltiplicazione delle somme assicurate.
Articolo 8
Quali clausole si devono rispettare ai fini del mantenimento della copertura assicurativa (obblighi)?
L’assicurato – pena l’esenzione dalla prestazione – è tenuto a
1. evitare per quanto possibile di incorrere in un caso di sinistro, ridurre al minimo l’entità dei danni, evitare spese inutili e seguire le eventuali istruzioni dell’assicuratore;
2. comunicare immediatamente all’assicuratore l’avvenuto caso di sinistro;
3. fornire all’assicuratore immediata ed esaustiva comunicazione scritta in merito all’evento dannoso e all’entità del danno;
4. fornire all’assicuratore qualunque informazione utile e veritiera, e rendere possibile qualunque analisi ragionevole in merito alla causa e all’entità della prestazione dovuta, e in particolare autorizzare e indurre le autorità, i medici, gli ospedali, gli enti previdenziali e le compagnie di assicurazione private interessate dal caso di sinistro a trasmettere le infor- mazioni richieste dall’assicuratore;
5. denunciare tempestivamente i danni insorti a seguito di un’azione rilevante penalmente, esponendo in maniera precisa le circostanze di fatto e fornendo indicazioni in merito all’entità del danno all’ufficio di polizia competente del posto, e farsi rilasciare la relativa denuncia;
6. trasmettere all’assicuratore in originale le pezze giustificative comprovanti la causa e l’ammontare dell’obbligo della prestazione assicurativa, quali ad esempio verbali di polizia, dichiarazioni delle compagnie aeree, fatture e certificati medici ed ospedalieri, ricevute di acquisto, ecc.
Oltre ai presenti obblighi di carattere generale, ne sono previsti altri di natura speciale nell’art. 16.
In caso di violazione intenzionale di uno degli obblighi elencati, l’assicuratore è da ritenersi esonerato dall’obbligo di prestazione, mentre, in caso di inottemperanza dovuta a negligenza grave, l’assicuratore è da ritenersi esonerato dall’obbligo di prestazione solo nella misura in cui ciò abbia influito sull’accertamento del caso di sinistro o dell’entità delle prestazioni, ovvero sull’entità delle prestazioni stessa.
Articolo 9
In che forma devono essere trasmesse le dichiarazioni?
Per le denunce e le dichiarazioni dell’assicurato da trasmettere all’assicuratore è obbligatoria la forma scritta – salvo diversamente concordato.
Articolo 10
Cosa trova applicazione in caso di pretese risultanti da altre assicurazioni (principio della sussidiarietà)?
Tutte le prestazioni assicurative sono sussidiarie. Pertanto esse vengono erogate soltanto a condizione che non venga richiesto un altro risarcimento ad altri enti previdenziali o compagnie di assicurazione private con le quali sono già state stipulate delle forme assicurative.
Articolo 11
Quando diventa esigibile il risarcimento?
1. Una volta accertato nel merito e nel valore l’obbligo di prestazione, il pagamento del risarcimento diventa esigibile dopo due settimane.
2. Qualora in relazione al caso di sinistro sia stata aperta un’inchiesta o avviato un procedi- mento da parte delle autorità all’uopo preposte, l’assicuratore potrà eccepire l’assenza di esigibilità del pagamento fino alla conclusione di tale inchiesta o procedimento.
Articolo 12
Quando possono essere ceduti o costituiti in pegno i diritti assicurativi?
I diritti assicurativi possono essere ceduti o costituiti in pegno solo nel momento in cui siano stati accertati in via definitiva nel merito e nel valore.
Articolo 13
Qual è il diritto applicabile?
Laddove giuridicamente consentito, il diritto applicabile è quello austriaco.
II. Parte Speciale
A: Annullamento del viaggio e interruzione del viaggio
Articolo 14
Xxxx rientra nella copertura assicurativa?
1. Oggetto del contratto di assicurazione è il viaggio prenotato all’atto della stipula dell’assicurazione (es. sistemazione presso una struttura alberghiera o locazione di una struttura ricettiva). Eventuali prestazioni o spese di viaggio accessorie, già prenotate, pos- sono essere anch’esse assicurate.
2. Si verifica un caso di sinistro se l’assicurato non può intraprendere il viaggio oppure deve interrompere il viaggio a causa di uno dei seguenti motivi:
2.1. Malattia grave improvvisa, gravi lesioni corporali dovute a infortunio, gravi reazioni al- lergiche a seguito di vaccinazioni, o decesso dell’assicurato, qualora a seguito di ciò sopravvenga necessariamente l’inidoneità ad intraprendere o continuare il viaggio prenotato (nell’eventualità di disturbi psichici, solo in caso di ricovero ospedaliero o di trattamento da parte di un medico specialista in psichiatria);
2.2. Allentamento delle protesi articolari impiantate nell’assicurato, qualora ciò comporti necessariamente come conseguenza l’inidoneità ad intraprendere o continuare il viaggio prenotato;
2.3. Gravidanza dell’assicurata, qualora questa sia stata diagnosticata solo successiva- mente alla prenotazione del viaggio. Nell’eventualità in cui la gravidanza fosse già stata accertata prima della data di prenotazione del viaggio, l’assicuratore si farà ca- rico delle spese di annullamento solo in caso di comparsa di gravi complicazioni fino alla 35ma settimana di gravidanza inclusa (da documentare mediante certificato me- dico);
2.4. Malattia grave improvvisa, gravi lesioni corporali dovute a infortunio o decesso (an- che in caso di suicidio) di un componente del nucleo familiare, o di un’altra persona vicina all’assicurato (l’assicurato è tenuto a specificare per iscritto il nome di tale per- sona all’atto della stipula dell’assicurazione; per ogni prenotazione è consentito indi- care solo una persona), qualora a seguito di ciò sia richiesta con urgenza la presenza dell’assicurato;
2.5. Danni materiali considerevoli alla proprietà dell’assicurato presso il luogo di residen- za a causa di catastrofi naturali (es. inondazioni, uragani, ecc.), incendio, rottura delle tubazioni dell’acqua o reati commessi da terzi, qualora a seguito di tali eventi sia ri- chiesta con urgenza la presenza dell’assicurato;
2.6. Perdita involontaria del posto di lavoro a seguito del licenziamento dell’assicurato da parte del datore di lavoro;
2.7. Richiamo dell’assicurato al servizio militare o civile, posto che le autorità competenti non accettino la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio del richiamo in servi- zio;
2.8. Presentazione della richiesta di divorzio (della relativa domanda in caso di separazio- ne consensuale) presso il tribunale competente in data immediatamente antecedente a quella di partenza del viaggio assicurato, il quale prevede la partecipazione di en- trambi i coniugi;
2.9. In caso di unione di fatto regolarmente registrata, presentazione della richiesta di scioglimento (della relativa domanda in caso di separazione consensuale) in data immediatamente antecedente a quella di partenza del viaggio assicurato, il quale prevede la partecipazione di entrambi i partner;
2.10. Scioglimento della convivenza (presso lo stesso indirizzo da almeno sei mesi) me- diante rinuncia alla residenza congiunta in data immediatamente antecedente a quel- la di partenza del viaggio assicurato, il quale prevede la partecipazione di entrambi i conviventi;
2.11. Mancato superamento dell’esame di maturità, o di un esame equivalente in caso di corso di studi superiori almeno triennale, da parte dell’assicurato in data immediata- mente antecedente a quella di partenza del viaggio prenotato prima dell’esame e oggetto di copertura assicurativa;
2.12. Notifica inaspettata di una citazione in giudizio alla persona dell’assicurato, posto che il tribunale competente non accetti la prenotazione del viaggio come motivo di rinvio della citazione.
3. Il caso di sinistro si applica nei confronti dell’assicurato interessato dall’evento ed inoltre nei confronti dei seguenti assicurati equivalenti, anch’essi partecipanti al viaggio:
– componenti del nucleo familiare dell’assicurato;
– un massimo di altre tre persone per ogni evento assicurato.
Con “assicurati equivalenti” si intendono coloro i quali sono parimenti assicurati presso la Europäische Reiseversicherung AG Vienna in caso di sinistro.
4. Con “componenti del nucleo familiare” si intendono il coniuge (ovvero, rispettivamente, il partner registrato in caso di unione di fatto, e il convivente in caso di luogo di residenza congiunto), i figli (figliastri, generi e nuore, nipoti, bambini in affido), i genitori (patrigni e xxxxxxxx, suoceri, nonni, genitori affidatari), fratelli e sorelle, e cognati dell’assicurato – in caso di unione di fatto regolarmente registrata o di convivenza presso lo stesso luogo di residenza, si intendono inoltre i relativi figli, genitori e fratelli dei partner/conviventi.
Articolo 15
Xxxx non rientra nella copertura assicurativa (esclusioni)?
Non è prevista copertura assicurativa se
1. la causa di annullamento del viaggio si era già presentata o era prevedibile all’atto della stipula della polizza, ovvero la causa di interruzione del viaggio si era già presentata o era prevedibile alla data di inizio del viaggio;
2. la causa di annullamento o di interruzione del viaggio è attinente ad una malattia preesi- stente dell’assicurato, nel caso in cui questi sia stato sottoposto a
2.1. cure ambulatoriali nel corso degli ultimi sei mesi
2.2. cure ospedaliere nel corso degli ultimi nove mesi
antecedenti alla stipula dell’assicurazione (in caso di annullamento del viaggio), ovvero an- tecedenti alla data di inizio del viaggio (in caso di interruzione del viaggio). Sono esclusi dalla presente clausola gli esami di controllo;
3. viene fatto valere il diritto di recesso dal contratto di viaggio da parte dell’agenzia di viaggi, o dell’albergatore o del locatore;
4. lo specialista/il medico di fiducia incaricato dall’assicuratore (art. 16, punto 5.) non conferma l’idoneità dell’assicurato ad intraprendere il viaggio;
5. la causa dell’annullamento del viaggio è correlata ad una pandemia o epidemia.
Articolo 16
Quali clausole si devono rispettare ai fini del mantenimento della copertura assicurativa (obblighi)?
L’assicurato è tenuto a
1. al verificarsi della causa di annullamento del viaggio, cancellare immediatamente la prenotazione del viaggio per ridurre al minimo le spese di annullamento;
2. fornire immediata comunicazione scritta del sinistro all’assicuratore, indicando il motivo dell’annullamento ovvero dell’interruzione del viaggio;
3. in caso di malattia o infortunio, farsi rilasciare immediatamente un certificato dal medico curante (in caso di interruzione del viaggio, dal medico operante sul posto);
4. trasmettere immediatamente all’assicuratore la seguente documentazione:
– attestato di assicurazione;
– in caso di annullamento del viaggio: rendiconto delle spese di annullamento e modulo di denuncia xxxxxxxx, debitamente compilato in tutte le sue parti;
– conferma della prenotazione;
– documenti di viaggio inutilizzati o con cambio della prenotazione (es. biglietti aerei);
– ricevute e attestati concernenti il caso di sinistro (es. il cosiddetto”Mutter-Kind-Pass”, ossia un documento che viene rilasciato alle gestanti e contenente tutte le indicazioni degli esami e delle analisi prima e dopo il parto, la cartolina precetto, la richiesta di di- vorzio, il diploma di maturità, il certificato di morte);
– in caso di malattia o infortunio: certificato medico/rapporto di infortunio dettagliato (in caso di malattie psichiche da rilasciarsi a cura del medico specialista in psichiatria), comunicazione di malattia all’ente previdenziale e attestazione dei farmaci prescritti;
5. sottoporsi a visita medica da effettuarsi a cura dei medici indicati dall’assicuratore, dietro sua richiesta.
Articolo 17
A quanto ammonta il risarcimento?
L’assicuratore rimborsa all’assicurato, fino al massimale della somma assicurata
1. in caso di cancellazione del viaggio assicurato, tutte le spese di annullamento contrat- tualmente dovute al momento dell’occorrenza del sinistro;
2. in caso di interruzione del viaggio, le quote già pagate, ma non utilizzate, del viaggio coperto da assicurazione.
Non è previsto il rimborso per le spese di abbattimento e le licenze di caccia in caso di viaggi a scopo venatorio.
B: Inizio del soggiorno prenotato in ritardo
Articolo 18
Quali costi vengono rimborsati in caso di inizio del soggiorno prenotato in ritardo?
1. Caso di sinistro
Si verifica un caso di sinistro se durante il viaggio di andata verso la località di soggiorno prenotata sopraggiunge uno degli eventi di seguito indicati, a causa del quale tale località non può essere raggiunta alla data prenotata:
1.1. Infortunio o incidente stradale dell’assicurato;
1.2. Guasto tecnico all’autovettura privata;
1.3. Ritardo di un mezzo di trasporto pubblico (ivi inclusi i ritardi di volo) di almeno due ore (nella fattispecie si fa riferimento al ritardo di arrivo al luogo di destinazione).
Non è prevista copertura assicurativa in caso di catastrofi naturali, blocchi del traffico aereo, blocchi aeroportuali, blocchi stradali, polveri, ritardi di volo in caso di biglietti regolarmente prenotati e in caso di inosservanza dei tempi minimi per le coincidenze;
1.4. Blocco stradale conseguente ad una catastrofe naturale occorsa sul posto (es. peri- colo di valanghe e slavine, deposito di detriti, inondazioni).
Le circostanze di fatto dovranno essere attestate dalla compagnia aerea, dal vettore di trasporto o dalle autorità competenti.
2. Risarcimento
Vengono rimborsate le spese extra per il vitto e l’alloggio, che risultino necessarie e pos- sano essere documentate, fino al massimale della somma assicurata (copertura singola). Qualora il danno risultante dal verificarsi di un evento (es. situazione meteorologica gene- rale) in relazione a diversi casi di sinistro occorsi nel corso della stessa settimana (da saba- to a venerdì), nell’ambito di applicazione territoriale di cui all’art. 2, superi l’ammontare di €
800.000 (soglia cumulativa), gli indennizzi spettanti ai singoli assicurati saranno ridotti in proporzione. In tal caso l’assicuratore risponde del danno derivante dal singolo contratto in proporzione alla soglia cumulativa in rapporto al totale di tutti gli indennizzi risultanti dai contratti di assicurazione in questione.
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Informazioni sui diritti di recesso, le possibilità di reclamo e l’utilizzo dei dati
Come recedere dal contratto?
Può recedere dal contratto senza fornire giustificazioni entro 14 giorni in forma scritta.
Questo termine decorre dal momento della comunicazione del perfezi- onamento del contratto di assicurazione, tuttavia non prima che abbia ricevuto la polizza di assicurazione e le condizioni di assicurazione, ivi comprese le disposizioni in merito alla fissazione o alla modifica del premio e la presente informativa sul diritto di recesso.
Il recesso deve essere comunicato a:
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx XX, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, X-0000 Xxxxxx Fax: x00 0 00000 00
Conseguenze del recesso:
Nel caso in cui il recesso acquisti efficacia, la Sua copertura assicura- tiva cessa e gli importi già versati Le saranno rimborsati. All’assicuratore spetta il premio corrispondente per la durata della copertura (tempor- anea) eventualmente prestata.
Informazioni particolari:
Il Suo diritto di recesso decade entro e non oltre un mese dal ricevi- mento della polizza di assicurazione e della presente informativa sul diritto di recesso.
Il Suo diritto di recesso decade anche se il contratto è già stato adem- piuto completamente prima che abbia esercitato il diritto di recesso.
A chi rivolgersi per un reclamo?
Può rivolgere i Xxxx reclami a:
• Europäische Reiseversicherung AG
z.Hd. Beschwerdestelle (all’attenzione dell’Ufficio Reclami),
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx
online all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxxxxxxx
• Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (Associazione delle imprese di assicurazione austriache), Informationsstelle (Ufficio Informazioni), Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx, xxx.xxx.xx
• Schlichtungsstelle für Verbrauchergeschäfte (Collegio arbitrale per i contratti con i consumatori) xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La partecipazione dell’Assicuratore alla procedura di conciliazione non è obbligatoria.
• Ministero federale del lavoro, degli affari sociali, della salute e della protezione dei consumatori, Xxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx
• Inoltre, per i soli contratti con i consumatori stipulati online anche Difesa civica Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx o
la piattaforma Internet dell’Unione europea per la risoluzione online delle controversie xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx
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Noi, Europäische Reiseversicherung AG, Kratochwjlestraße 4, A-1220 Vienna, Tel. x00 0 0000000, Fax x00 0 00000 00, in qualità di Assicuratori siamo titolari del trattamento dei Suoi dati personali nell’ambito del contratto di assicurazione.
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Inoltre trattiamo i Suoi dati personali in adempimento agli obblighi di legge (per es. requisiti prudenziali di vigilanza). Come fondamento giuri- dico per il trattamento dei dati si applicano in questo caso le normative pertinenti in combinato disposto con l’art. 6 par. 1 c) del RGPD. Trattiamo i Xxxx dati personali anche nel caso in cui ciò sia neces- sario ai sensi dell’art. 6 par. 1 f) del RGPD per tutelare interessi legittimi nostri o di terze parti. Questo può verificarsi in particolare per finalità di prevenzione e chiarimento di reati.
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