CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITORE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER FORNITORE
1. Definizioni.
(a) Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto, si forniscono le seguenti definizioni:
(i) CONTRATTO, ogni accordo, in forma scritta o orale, raggiunto tra COLBEN e il Fornitore nell’esercizio dell’attività di impresa di COLBEN;
(ii) FORNITORE, l’impresa, anche individuale, cui XXXXXX chiede di effettuare lavorazioni;
(iii) LAVORAZIONI, l’attività imprenditoriale svolta dal Fornitore sui prodotti o altro tipo di materiali in favore e su richiesta di COLBEN;
(iv) PRODOTTO, i beni o i materiali su cui il Fornitore effettua le lavorazioni;
(v) OFFERTA, la disponibilità data dal Fornitore ad effettuare le lavorazioni richieste da COLBEN;
(vi) ORDINE, l’accettazione dell’offerta da parte di XXXXXX e la richiesta che il Fornitore esegua le lavorazioni determinate.
(vii) CONFERMA D’ORDINE, l’accettazione dell’ordine di COLBEN da parte del Fornitore.
2. Disposizioni Generali.
(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Contratto”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra COLBEN e il Fornitore per le lavorazioni richieste a quest’ultimo. Esse vengono inviate da COLBEN al Fornitore in occasione dell’invio dell’ordine e si intendono accettate con il ricevimento della conferma d’ordine. In nessun caso le eventuali Condizioni generali di Vendita del Fornitore rivestono carattere obbligatorio per COLBEN.
(b) Le Condizioni Generali di Contratto si applicano a tutte le transazioni concluse tra COLBEN e il Fornitore senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione.
(c) Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se presenti nell’offerta del Fornitore ed espressamente accettati per iscritto da parte di COLBEN nell’ordine.
(d) COLBEN si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Contratto, allegando tali variazioni a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto al Fornitore.
(e) In caso di contrasto sulle norme applicabili alla singola transazione, si applica la norma contenuta nel documento più importante, secondo la seguente gerarchia, dal più importante al meno importante:
(i) le disposizioni dell’ordine;
(ii) il contratto;
(iii) le presenti condizioni generali di vendita.
3. Offerte e Ordini.
(a) Gli ordini di COLBEN sono da considerarsi vincolanti per il Fornitore in tutti i loro contenuti e con particolare riferimento alle quantità, alle qualità, ai prezzi e ai termini di consegna.
(b) Le offerte formulate dal Fornitore non s’intendono accettate finché non siano state confermate per iscritto da parte di COLBEN. In nessun caso il Fornitore potrà emettere fatture oppure eseguire lavorazioni senza un preventivo ordine scritto da parte di COLBEN.
(c) Le offerte e/o le modifiche di offerte effettuate verbalmente o telefonicamente devono essere confermate per iscritto da parte del Fornitore entro cinque giorni.
(d) In ogni caso, le uniche disposizioni vincolanti tra COLBEN e il Fornitore sono quelle contenute in un ordine di COLBEN, ai sensi del presente articolo.
(e) Ogni ordine di COLBEN deve essere confermato entro il termine di cinque giorni lavorativi dal Fornitore con la conferma d’ordine.
(f) COLBEN si riserva espressamente il diritto di annullare l'ordine qualora non riceva la conferma d’ordine entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio dell'ordine.
(g) L'accettazione dell'ordine da parte del Fornitore implica che egli abbia verificato che i dati ivi contenuti siano corretti e completi.
4. Date di emissione.
(a) L’ordine si considera emesso nella data in cui è stato inviato per iscritto da COLBEN al Fornitore.
(b) L’offerta e la conferma d’ordine si considerano emesse nella data in cui COLBEN l’ha ricevuta dal Fornitore.
5. Prezzi e Termini di Pagamento.
(a) I prezzi delle lavorazioni non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
(b) Tasse, imposte, spedizione, nonché i costi dell’imballaggio e delle altre procedure di conservazione dei prodotti non sono inclusi nei prezzi se non quotate separatamente.
(c) Il Fornitore non ha diritto di effettuare alcuna compensazione o maggiorazione sul prezzo convenuto.
(d) I termini di pagamento verranno stabiliti tra COLBEN e il Fornitore nell’ordine e nella conferma d’ordine
6. Termini di Consegna.
(a) Si considera termine di consegna il giorno in cui i prodotti oggetto di lavorazione da parte del Fornitore devono essere presenti nel luogo indicato nel contratto o nell’ordine e messi a disposizione di COLBEN.
(b) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato è vincolante per il Fornitore.
(c) COLBEN si riserva il diritto di accettare consegne parziali e anche consegne anticipate.
(d) In nessun caso il Fornitore è liberato dall’obbligo di rispettare il termine di consegna pattuito. Non costituiscono deroga le cause di forza maggiore o altri eventi imprevedibili non imputabili a COLBEN, ivi inclusi, senza alcuna limitazione, scioperi, serrate, disposizioni della pubblica amministrazione, successivi blocchi delle possibilità di esportazione o importazione.
(e) In caso di resa di merce il costo sostenuto è a carico del Fornitore.
7. Ritiro e consegna dei prodotti – penale per ritardo
(a) Qualora il Fornitore non rispetti il termine di consegna pattuito tra le parti, COLBEN si riserva il diritto di applicare una penale, determinata forfettariamente nell’uno per cento del valore dei prodotti o materiali, per ogni settimana di ritardo rispetto al termine pattuito, fino ad un massimo del dieci per cento del valore totale dei prodotti o materiali. In ogni caso, COLBEN si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti per la tardiva consegna dei prodotti o materiali effettuata dal Fornitore, anche se la consegna è stata accettata.
(b) Qualora il Fornitore ritardi nel ritirare i materiali da lavorare rispetto a quanto pattuito tra le parti, COLBEN si riserva il diritto di chiedere il rimborso dei costi di magazzinaggio, determinati forfettariamente nell’uno per cento del valore dei prodotti o materiali, per ogni settimana di ritardo rispetto al termine pattuito, fino ad un massimo del dieci per cento del valore totale dei prodotti o materiali. In ogni caso, COLBEN si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni diretti e indiretti per il ritiro tardivo dei materiali da parte del Fornitore.
8. Modifiche.
Nessuna modifica di prezzo potrà essere richiesta dal Fornitore per lavorazioni aggiuntive o per numero di ore maggiore che si rendessero necessarie nel corso delle lavorazioni. Eventuali modifiche contrattuali dovranno quindi essere concordate direttamente e per iscritto tra la COLBEN e il Fornitore.
9. Diritto di Ispezione e Accettazione del materiale per le lavorazioni.
(a) Al momento della presa in consegna del materiale per le lavorazioni, il Fornitore dovrà immediatamente verificare il materiale e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna. I controlli di cui alla lettera precedente faranno fede per l’accettazione del materiale per la lavorazione.
(b) Nel caso di obiezioni il Fornitore deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla presa in consegna del materiale per le lavorazioni da parte del Fornitore. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che, nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di 1 settimana dalla presa in consegna del materiale per le lavorazioni;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta a COLBEN entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;
(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti;
(iv) il Fornitore metterà subito a disposizione il materiale contestato perché possa essere ispezionato da COLBEN o da un perito nominato da COLBEN.
(c) Nessuna contestazione relativa al materiale di lavorazione potrà essere effettuata dal Fornitore salvo che attraverso la procedura sopra indicata.
(d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dal Fornitore.
10. Termini di Garanzia.
(a) Il Fornitore garantisce che le lavorazioni sono esenti da vizi e conformi all’ordine e alle specifiche tecniche dichiarate.
b) I prodotti sono garantiti per un periodo minimo di due anni a decorrere dalla data di consegna, salvo tipi di prodotti particolari.
c) Durante tale periodo il Fornitore sarà tenuto a riparare o, se necessario, sostituire il prodotto o pezzi del prodotto facendosi carico di tutti i costi aggiuntivi, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal reclamo scritto di XXXXXX.
d) Sui prodotti o parti di prodotti sostituiti e/o riparati ai sensi del paragrafo precedente, si applicherà un nuovo periodo di garanzia di minimo 2 anni a decorrere dalla loro consegna che dovrà essere effettuata nel luogo indicato da COLBEN.
e) Le esigenze di prodotti specifici (per esempio, le proprietà dei materiali, la qualità della saldatura, la conformità con i valori di tolleranza, ecc.) devono essere documentate dal Fornitore con idonei certificati conformi alla legislazione ed alle norme vigenti ed alle specifiche di COLBEN; il Fornitore rimane responsabile dell'assoluta esattezza e dell'esaustività di tali certificazioni.
f) Tutti i certificati richiesti per legge saranno consegnati dal Fornitore a COLBEN in base ai termini ed alle procedure contrattuali ed in ogni caso entro e non oltre la data di consegna finale dei prodotti.
g) I costi di emissione di tutte le certificazioni citate nelle presenti Condizioni generali di Contratto e della relativa spedizione a COLBEN sono interamente a carico del Fornitore.
h) COLBEN ha il diritto di inviare al Cliente finale qualsiasi informazione e/o spiegazione tecnica pubblicata dal Fornitore in qualsiasi forma (a mezzo fax e/o lettera e/o sistema informatico).
11. Limitazione della Responsabilità.
(a) Xxxxxx che nei casi di giustificata contestazione sollevati conformemente a quanto previsto nel precedente articolo 9, al Fornitore non è riconosciuto alcun ulteriore diritto o rimedio.
(b) In particolare, XXXXXX non è responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto o perdita di profitto sopportato dal Fornitore in conseguenza dello svolgimento delle lavorazioni.
(c) XXXXXX farà tutto quanto in suo potere per consegnare il materiale entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamata a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna del materiale per le lavorazioni.
12. Assicurazione
a) Il Fornitore si impegna a sottoscrivere un'idonea polizza assicurativa che copra la responsabilità verso i terzi che potrebbe derivare dal mancato rispetto, totale o parziale, dei suoi obblighi.
b) Il Fornitore si impegna a designare COLBEN come beneficiario della polizza assicurativa indicata nel paragrafo precedente.
c) Il Fornitore si impegna a sottoscrivere un'idonea assicurazione decennale, se applicabile all'oggetto dell'ordine.
d) Il Fornitore fornirà di sua iniziativa una copia delle polizze assicurative e del relativo rinnovo per ogni periodo di validità.
13. Divieto cessione dei crediti e subfornitori.
(a) Il Fornitore si impegna a non cedere, neppure parzialmente, i crediti nei confronti di COLBEN senza l’esplicito consenso di quest’ultima.
(b) Il Fornitore non può fare ricorso a subfornitori senza informarne COLBEN e ottenere da quest'ultima un'autorizzazione scritta. In ogni caso il Fornitore è interamente responsabile di tutti i suoi potenziali subfornitori.
14. Riservatezza e proprietà industriale.
(a) Le macchine, gli utensili e le proprietà industriali e intellettuali appartenenti a COLBEN e utilizzati per eseguire l’ordine, nonché i disegni esecutivi, gli schemi, i documenti e ogni altro elemento necessario in generale per la fabbricazione dei prodotti, sono e rimangono di esclusiva proprietà di COLBEN.
(b) ll Fornitore si impegna a restituire a COLBEN tutte le proprietà materiali e immateriali indicate nella lettera precedente, qualora siano in suo possesso, ma appartengano a COLBEN.
(c) Il Fornitore si obbliga, anche dopo la risoluzione del contratto, l’annullamento dell’ordine, o ogni altra cessazione totale o parziale dei rapporti con COLBEN, a non divulgare nessuna delle informazioni tecniche, disegni, modelli, formule e conoscenze del mercato comunicati e/o ricevuti da COLBEN. Il Fornitore si impegna ad estendere detto obbligo anche ai propri dipendenti, collaboratori, subfornitori e fornitori che dovessero utilizzare tali informazioni.
e) COLBEN ha il diritto di uso del software e della relativa documentazione fornita con i PRODOTTI come da legge e il diritto di produrre una copia di backup anche senza il consenso scritto del FORNITORE.
15. Corrispondenza.
(a) La corrispondenza tra COLBEN e il Fornitore deve sempre recare l’indicazione dell’ordine o offerta cui si riferisce e resta riservata tra le parti.
16. Legge Applicabile.
(a) Qualora il Fornitore sia un soggetto di diritto Italiano, le presenti Condizioni Generali di Contratto e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con COLBEN s’intendono regolati dalla legge Italiana.
(b) Qualora invece il Fornitore sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni Generali di Contratto e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con XXXXXX s’intendono regolati dalla Convenzione di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni.
17. Foro Competente.
Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Vicenza.
18. Trattamento dei Dati Personali.
(a) I dati personali del Fornitore saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati personali (Reg. UE 679/2016 e d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.). COLBEN informa il Fornitore che COLBEN è il titolare del trattamento e che i dati personali del Fornitore vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. Il Fornitore ha il diritto di richiedere a COLBEN l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
19. Disposizioni Finali.
(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
(b) COLBEN ha diritto di recedere dal contratto e/o dall’ordine, informandone per iscritto il Fornitore, qualora quest’ultimo venga sottoposto a fallimento-liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale di cui alla normativa fallimentare e della crisi di impresa, o comunque se è soggetto ad una procedura di insolvenza.
(c) Nel caso in cui le presenti Condizioni Generali di vendita fossero redatte in duplice lingua italiana e inglese, in caso di dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.
(d) Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, il Fornitore approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate:
Art. 2 – Disposizioni generali; Art. 3 – Offerte e Xxxxxx;
Art. 5 – Prezzi e termini di pagamento; Art. 6 – Termini di consegna;
Art. 7 – Ritiro e consegna dei prodotti – penale per il ritardo; Art. 8 – Modifiche;
Art. 9 – Diritto di Ispezione e Accettazione del materiale per le lavorazioni; Art. 11 – Limitazione della responsabilità;
Art. 13 – Divieto di cessione dei crediti e subfornitori; Art. 14 – Riservatezza e proprietà industriale,
Art. 15 – Corrispondenza; Art. 16 – Legge applicabile; Art. 17 – Foro competente.