CIG N 81394316F1
Allegato 7
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E SS., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL BAR E SOMMINISTRAZIONE DI PICCOLA RISTORAZIONE CALDA/FREDDA E DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALIMENTI PRECONFEZIONATI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IN ROMA.
CIG N 81394316F1
Sommario
Art. 1 - Disposizioni generali 4
Art. 2 - Oggetto del contratto 4
Art. 3 - Durata del contrattoe modifiche 5
Art. 4 - Condizioni generali di servizio 5
Art. 5 - Rapporti tra le parti e Governance dell’esecuzione contrattuale 6
Art. 6 - Impegni specifici 6
Art. 7 - Corrispettivo 8
Art. 9 - Livelli di servizio e penali 9
Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 9
Art. 11 - Garanzia definitiva ed Assicurazione 9
Art. 12 - Soddisfazione dei servizi erogati (Customer satisfaction) 11
Art. 13 - Diffida ad adempiere e risoluzione 11
Art. 14 - Clausole risolutive espresse 11
Art. 15 - Procedure di riaffidamento dell’appalto 12
Art. 16 - Recesso 13
Art. 17 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti 13
Art. 18 - Obblighi di segretezza 13
Art.19 - Cessione del contratto e cessione del credito 14
Art. 20 - Osservanza delle norme di sicurezza 14
Art. 21 - Sicurezza ed ambiente di lavoro 14
Art. 22 - Obblighi di tracciabilità finanziaria 14
Art. 23 - Codice di comportamento 15
Art. 24 - Ricorsi giurisdizionali Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 25- Trasparenza e Patto di integrità 15
Art. 26 - Disposizioni antimafia 15
Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali 15
TRA
L’Automobile Club d’Italia, Ente pubblico non economico, per il seguito denominato “ACI”, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, x. 0, partita IVA 00907501001, codice fiscale 00493410583, rappresentato per la stipula del presente contratto dalla d.ssa Giuseppa Scimoni, Dirigente del Servizio Patrimonio, giusto provvedimento prot. n. 8482 del 18.12.2016 del Segretario Generale ed ai sensi dell’art. 20 del Regolamento di organizzazione dell’Ente;
e
la Società…………………..………….., per il seguito denominato anche Concessionario, con sede legale in ……………….……………………..………… codice fiscale ,
partita IVA…………………………………. nella persona di…………………………………………………in qualità di………………………………………………...
PREMESSO CHE
• Con determinazione a contrarre n. ……. del ………………… del Dirigente del Servizio Patrimonio è stato autorizzato, l’espletamento della procedura aperta n. 35/2019, ai sensi degli artt. 56, 60, 164 e seguenti del Codice dei contratti pubblici (di seguito, anche: “Codice”), per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del bar e somministrazione di piccola ristorazione calda/fredda e di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde, snack e alimenti preconfezionati, a ridotto impatto ambientale, presso la Sede Centrale dell’Automobile Club d’Italia in Roma - CIG N 81394316F1.
• con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice;
• la procedura è stata indetta con spedizione del bando alla G.U.U.E. in data ,
pubblicata sulla GURI n….del e gestita con RDO aperta sul Portale Acquisti dell’ACI,
pubblicata sul sito del committente xxx.xxx.xx - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, sul sito di e.procurement dell’ACI xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxx/xxxxx.xxxx nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, il …………….. in data………………. e sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici in data………………e su due quotidiani a diffusione locale Il in
data…………….. e……………….. in data………………, ai sensi dell’art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017;
• contestualmente alla pubblicazione è stata resa pubblica e disponibile on line, per gli operatori economici interessati, la documentazione di gara (capitolato tecnico, disciplinare di gara, schema di contratto, fac-simile documenti per la partecipazione e relativi allegati dal n. 1 al n. 9);
• la Società è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, come da verbale n. ….. del della
Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Segretario Generale n. ……
del ;
• la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, è stata comunicata ai soggetti interessati tramite la piattaforma di e.procurement dell’ACI;
• a seguito delle verifiche effettuate, con esito positivo, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, come risulta dal verbale del RUP n. ………….. del l’aggiudicazione è
divenuta efficace con determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio n.
………………del ;
• è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto, in conformità al paragrafo 22 del disciplinare di gara;
• La Società……………….. dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;
• la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dalla disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e da tutti gli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
• la Società ha prestato garanzia definitiva sotto forma di ……………………….. per un importo di € …………….., ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del Codice, stipulata con
……………. il …………. n ;
• La Società ha stipulato polizza assicurativa n……………………… con il
…………………….. a copertura dei rischi inerenti l’attività oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile terzi ed incendio per gli impianti ed attrezzature messi a disposizione;
• la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
• il numero di CIG assegnato dall’ANAC è 81394316F1 e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio è regolata:
• dalle clausole del presente contratto;
• dal disciplinare di gara;
• dal capitolato tecnico (allegato n. 1);
• dall’offerta tecnica (allegato n. 2);
• dalla dichiarazione di offerta economica-dettaglio della Società (allegato n. 3);
• dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ;
• dal Patto di integrità (allegato n. 4); e, per quanto non previsto:
• dal Codice;
• dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle Procedure Negoziali dell’ACI, per quanto compatibile, disponibili sul sito dell’Ente - Sezione Amministrazione trasparente;
• dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
• dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta, a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. Il contratto ha per oggetto:
A. il servizio di gestione del bar interno, presso la sede di via Marsala n. 8, 1° piano, comprensivo della preventiva installazione degli arredi (bancone, attrezzature e tutto quanto sia necessario per il perfetto funzionamento) ed incluse le manutenzioni, le pulizie e tutto ciò che è necessario per la buona conduzione del servizio stesso, come descritto nel Capitolato tecnico, nell’offerta tecnica ed economica della Società.
B. l’installazione e la gestione di n.4 distributori automatici, caldo e freddo e/o combinati caldo/freddo,per la somministrazione di alimenti e bevande, calde e fredde, in comodato d’uso, funzionanti con l’uso di moneta, gettoni o altri sistemi di pagamento elettronico, presso le sedi di xxx Xxxxxxx x. 0, xxx Xxxxxxx x. 0 e via Solferino n. 32, negli spazi indicati nelle planimetrie allegate e secondo la seguente dotazione:
- n. 2 distributori caldo e freddo, al 1° piano, sede di via Marsala ( presente collegamento idrico) per circa 360 persone;
- n. 1 distributore combinato caldo/freddo, autosufficienti sotto il profilo idrico, al 5° piano, sede di via Magenta per circa 30 persone;
- n. 1 distributore combinato caldo/freddo, autosufficienti sotto il profilo idrico, al 2°piano, sede di via Solferino, per circa 120 persone.
2. I distributori automatici di alimenti e bevande dovranno avere le caratteristiche tecniche e funzionali descritte nel Capitolato tecnico ed erogare bevande e prodotti conformi alla qualità, alle caratteristiche elencate nel Capitolato tecnico ed offerte dalla Società nella offerta tecnica.
3. I suddetti servizi in concessione sono forniti in linea con le direttive e le scelte dell’ACI in materia di GPP-Green Public Procurement, di CAM-Criteri Ambientali Minimi per i servizi di ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari, con riguardo al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, che privilegia l’uso di prodotti biologici e di commercio equo e solidale, nonchè al progetto “Plastic free”, finalizzato a prevenire la produzione dei rifiuti in plastica.
Art. 3 - Durata del contratto e modifiche
1. Il contratto ha la durata di cinque anni, a decorrere dal al
……………………...
2. Il termine di scadenza potrà essere prorogato, per esigenze dell’ACI, fino a sei mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per la individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice.
3. Dell’avvenuta proroga sarà data tempestiva comunicazione alla Società. Durante tale periodo aggiuntivo, saranno valide tutte le condizioni contrattuali, compreso il canone offerto in sede di partecipazione e la Società è tenuta all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi patti e condizioni, ai sensi del citato art. 106, c. 11, del Codice.
4. L’ACI si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto, come pure di variare il quantitativo e la dislocazione d dei distributori.
5. Durante il periodo di efficacia, il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art.106 del Codice e nel rispetto delle condizioni, dei presupposti e dei limiti previsti dal medesimo articolo.
6. Ai sensi dell’art.106, comma 12, del Codice, l’ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 4 - Condizioni generali di servizio
1. Il Concessionario assicura, per tutta la durata contrattuale, l’erogazione dei servizi di cui all’art. 2 del presente contratto, senza soluzione di continuità, a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni previste nel Capitolato tecnico allegato e nelle offerte, tecnica ed economica.
2. A tale fine Il Concessionario dovrà costantemente ottimizzare l’erogazione dei predetti servizi, effettuarne il monitoraggio e adeguarsi agli standard di qualità previsti.
3. Il servizio bar dovrà essere erogato in via continuativa tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:45 alle ore 16:00 e resterà chiuso nei giorni di sabato, domenica, festivi ed in caso di lavori necessari, senza diritto di indennizzo alcuno.
4. Il Concessionario dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente, nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell’espletamento dei servizi. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
5. Il Concessionario si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali e ad assumere a proprio carico le spese relative alla stipula delle assicurazioni derivanti da leggi e contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi, a favore del personale impiegato, posti a carico del datore di lavoro.
6. Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all’ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni connesse.
Art. 5 - Rapporti tra le parti e Governance dell’esecuzione contrattuale
1. Il Concessionario ha designato i referenti dei servizi ai quali l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento dei servizi e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto.
2. Per l’ACI, i rapporti relativi all’esecuzione del contratto verranno intrattenuti con il Responsabile del procedimento ed il Responsabile dell’esecuzione, i quali controllano i livelli di qualità delle prestazioni ed hanno il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche ed amministrative del contratto, predisporre, in accordo con Il Concessionario, il verbale di inizio delle attività, controllare e certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
3. Al Responsabile del procedimento ed al responsabile dell’esecuzione, oltre ai singoli compiti attribuiti dalle disposizioni del presente contratto, competono il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del servizio, congiuntamente al Direttore del Servizio Patrimonio e/o al Dirigente dell’Ufficio Acquisti, ai quali è demandato ogni intervento in merito all’assunzione di provvedimenti in conformità al sistema di deleghe vigenti nell’Ente.
4. Qualora il Responsabile dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione al Concessionario, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti.
Art. 6 - Impegni specifici
1. Il Concessionario si obbliga:
❖ a gestire il bar, nonché ogni altro servizio annesso, direttamente, con diligenza professionale e decoro, in conformità all’offerta tecnica formulata in fase di gara; ogni modifica che comporti variazioni sostanziali del piano verrà concordata preventivamente con l’ACI.
❖ ad assicurare l’avvio del servizio bar e l’installazione e gestione dei distributori automatici previsti tempestivamente e, comunque, entro trenta giorni lavorativi successivi alla data di consegna dei locali, con contestuale verifica dello stato e redazione di apposito verbale, ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti;
❖ a comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, nei cinque giorni precedenti l’inizio del servizio, l’elenco nominativo del personale - distinto per mansioni - che sarà adibito al servizio stesso;
❖ ad arredare e attrezzare convenientemente i locali, conformemente alla proposta presentata in sede di gara, fornendoli di quanto necessario alla continua, funzionale ed accurata gestione dei servizi. Il Concessionario è obbligato a dotarsi di arredi ed attrezzature conformi alla vigente normativa in materia di pubblici esercizi, sicurezza ed igiene e sanità ed è obbligato ad osservare le prescrizioni dell’Ente. L’ACI non può essere ritenuta in alcun modo depositaria di tutto quanto detenuto nei locali dell’esercizio, rimanendone la custodia e la detenzione a totale carico, rischio e pericolo del Gestore;
❖ ad assumere a proprio carico le spese relative alla stipula delle assicurazioni derivanti da leggi e contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi, a favore del personale impiegato, posti a carico del datore di lavoro;
❖ ad assumere a proprio carico il pagamento delle imposte e delle tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell’affidamento;
❖ ad adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza e l’incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e ad assicurare l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
❖ a dotare il personale delle divise di servizio e degli indumenti di lavoro, che dovranno sempre essere puliti e decorosi;
❖ a provvedere all’acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per la preparazione, conservazione, eventuale confezionamento, somministrazione e consumo dei pasti o dei prodotti del bar (tovaglioli, pellicole ad uso alimentare, sacchetti ad uso alimentare, stoviglie, posate ecc.);
❖ a provvedere all’acquisto, al trasporto e all’immagazzinamento dei generi alimentari per il servizio di gestione bar, dei prodotti necessari alla pulizia (disinfettanti, detersivi ecc.) dei locali e degli arredi e al lavaggio delle stoviglie, del vasellame, della posateria ecc., utilizzando apparecchiature di qualità e lo sterilizzatore/lavastoviglie delle stoviglie di elevata qualità intrinseca e funzionale.
❖ a mantenere puliti giornalmente, con proprio personale, i locali concessi in uso (pavimenti, infissi, vetri, ecc.) e mantenere gli stessi in condizioni di igiene e decoro commisurati alla loro collocazione nell’ambito dell’Ente;
❖ a provvedere allo smaltimento dei rifiuti, in forma differenziata da convogliare negli appositi contenitori per la raccolta e poi conferiti fino ai cassonetti posti al di fuori della sede ACI, per essere smaltiti secondo il calendario dell’AMA;
L’adeguamento a norma deve avvenire in osservanza della legge, nell’ottica del contenimento dei consumi energetici, dell’antinquinamento delle acque, della tutela della sicurezza e dell’ambiente e della prevenzione incendi;
❖ ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari, salvaguardandone le qualità organolettiche e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti dei servizi per l’inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la somministrazione dei cibi e delle bevande;
❖ ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere i servizi in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore e dovrà, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della Concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L. ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere a tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.
❖ ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dal par. 22.2 del Disciplinare di gara (all. 1);
❖ Il Concessionario si obbliga ad osservare tutte le leggi ed i regolamenti disciplinanti l’esercizio di attività commerciali e le disposizioni dell’ACI, nonché ogni disposizione in vigore per la sicurezza, la prevenzione per danni, infortuni, incendi, e quant’altro attiene l’attività derivante dall’affidamento e terrà indenne l’Amministrazione da ogni dannosa conseguenza a persone e/o a cose dell’ACI o di terzi che sia causata per fatto proprio o del personale dipendente.
❖ al versamento mensile, in favore dell’ACI, del canone di concessione, secondo offerta economica presentata in sede di gara;
❖ all’adempimento di tutti gli altri obblighi derivanti dall’applicazione delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico.
2. l’ACI si impegna:
❖ a concedere in comodato d’uso il locale adibito al servizio bar, sito al primo piano della sede centrale di via Marsala n. 8 e costituito da un ambiente della dimensione di circa mq.
50 e da un locale di servizio attiguo di circa mq. 10, come descritti in dettaglio nella planimetria allegata.
❖ a fornire, nelle ore di apertura del bar interno e nei quantitativi necessari per il normale consumo - salvi gli impedimenti dovuti a cause di forza maggiore - l’acqua, l’energia elettrica e la climatizzazione dei locali, nonché la disponibilità di una linea telefonica abilitata alle chiamate interne; è a carico e spese del Concessionario l’eventuale installazione della linea telefonica per uso esterno ed il relativo pagamento dell’utenza.
❖ a consegnare i locali tinteggiati e a provvedere alla tinteggiatura periodicamente, ove necessaria.
Art. 7 - Corrispettivo
1. Il Concessionario pagherà ad ACI il canone annuo per la concessione di
€…………………………, oltre IVA, con cadenza mensile, per un importo pari a
€…………………….., oltre IVA, sulla base dell’offerta presentata in sede di aggiudicazione, mediante bonifico bancario avente beneficiario l’Automobile Club d’Italia, da appoggiare a: BNL-Banca Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx - Xx. x. 00 Xxxx CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000 - BIC/SWIFT: XXXXXXXXXXX.
2. I prezzi per i prodotti del servizio bar e per quelli erogati dai distributori automatici, applicabili anche a prodotti di marche primarie analoghe, sono indicati nella dichiarazione di offerta economica-dettaglio e nel Capitolato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
3. La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l’erogazione dei prodotti e dei pasti veloci sarà versato direttamente dagli utenti, anche a mezzo dei buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, per i quali il Concessionario stesso dovrà adeguare idoneo pos.
4. Il Concessionario, pena la risoluzione del presente contatto, è obbligato a convenzionarsi con le Società che, di volta in volta, si aggiudicheranno l’appalto di fornitura dei buoni-pasto nel corso del periodo contrattuale - senza la previsione di eventuali oneri a carico dei dipendenti dell’Ente - entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del nuovo affidamento.
5. I prezzi stabiliti per i prodotti somministrati sono fissi ed invariabili per i primi due anni di vigenza contrattuale; a decorrere dal terzo anno, il listino prezzi potrà essere adeguato in base all’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). La richiesta di adeguamento dovrà essere corredata dei documenti attestanti la variazione richiesta; in difetto, sarà priva di effetto.
6. A decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale e così per ogni anno successivo, su richiesta espressa del Concessionario, il canone per la concessione potrà essere aggiornato in misura non superiore al 75% della variazione dell'indice ISTAT, calcolato sull’andamento
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno contrattuale precedente.
7. L’adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui sarà pervenuta formalmente ed espressamente, per iscritto, la richiesta del Concessionario; in caso contrario, non verrà riconosciuto l’aggiornamento ISTAT.
Art. 9 - Livelli di servizio e penali
1. Il Concessionario ha l’obbligo di organizzare una struttura ed una procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel Capitolato tecnico e nella offerta tecnica di riferimento.
2. La violazione delle prescrizioni previste per l’espletamento del servizio comporterà l’applicazione delle penali di cui al par. 20 del Capitolato tecnico.
3. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui il Concessionario potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, il Concessionario decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
4. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 11.
5. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
6. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese del Concessionario.
Art. 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. La Società si impegna - assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali - ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali, con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. La Società garantisce ad ACI - esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria - la realizzazione dei controlli necessari ad accertare l’osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l’ACI provvederà a segnalare tale situazione al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Art. 11 - Garanzia definitiva ed Assicurazione
A) Garanzia definitiva
1. La garanzia definitiva di cui alle premesse - prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del Codice, a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni - deve permanere fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
2. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla-osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
3. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
4. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subìto dall’ACI.
B) Assicurazione
1. Il Concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità civile e penale per eventuali danni, di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori proprio o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio (Responsabilità Civile verso Terzi) e per danni causati da incendio e furto. Il Concessionario, ai fini della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del contratto: Automobile Club d’Italia - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone e cose da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o, comunque, in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte.
2. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative:
• rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio;
• danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo;
• danni arrecati a terzi (inclusi l’Automobile Club d’Italia e i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.
3. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.
Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze.
4 In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata:
• in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del Codice, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del Codice;
• in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio stesso.
5. La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria,
previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione definitiva.
Art. 12 - Soddisfazione dei servizi erogati (Customer satisfaction)
1. L’ACI potrà verificare il livello di soddisfazione del servizio oggetto del contratto, erogato dalla Società, mediante interviste da sottoporre ai responsabili degli Uffici, utenti del servizio stesso. La valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’efficienza dei processi di erogazione del servizio verrà effettuata sulla base di elementi che rappresentano la combinazione dei vari fattori che concorrono all’erogazione del servizio e che - a titolo meramente esemplificativo - saranno, tra gli altri, il rispetto dello standard di qualità, la collaborazione fornita dal personale della Società, anche con riferimento alla competenza, alla cortesia ed alla capacità di risoluzione immediata di eventuali problematiche.
2. I risultati verranno comunicati alla Società, evidenziando le eventuali situazioni critiche individuate, le relative cause, al fine di definire le azioni da intraprendere.
Art. 13 - Diffida ad adempiere e risoluzione
1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2 , del Codice dei contratti pubblici.
2. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l’inadempimento permanga, L’ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il RUP nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei capitolati di polizza e negli altri documenti di gara, nel medesimo verbale è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel capitolato di polizza e negli altri documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita all’appalto risolto, l’onere da porre a carico della Società è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1°, del Codice.
Art. 14 - Clausole risolutive espresse
1. Il contratto si risolverà immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Concessionario nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento del
servizio, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. cessazione della attività dell’impresa in capo al Concessionario;
c. mancata tempestiva comunicazione, da parte del Concessionario verso l’ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la P.A., ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
x. xxxxxxx, da parte del Concessionario, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Concessionario nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente”;
i. cessione totale o parziale del contratto da parte del Concessionario;
j. applicazione di penali, da parte dell’ ACI, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
k. mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente articolo 11;
l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;
m. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’ACI;
n. subappalto non autorizzato;
o. inadempimento dell’obbligo, da parte del Concessionario, a convenzionarsi con le Società che, di volta in volta, si aggiudicheranno l’appalto di fornitura dei buoni-pasto nel corso del periodo contrattuale.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’ACI comunicherà al Concessionario la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c;
3. In caso di risoluzione del contratto imputabile al Concessionario, l’ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata, ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’ACI applicherà in danno del Concessionario una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subìti dall’Ente.
4. Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una Convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà del Concessionario di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 15 - Procedure di riaffidamento dell’appalto
1. In caso di fallimento della Società si applica l’art. 110 del Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del
D. Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
3. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 16 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento, mediante comunicazione da inoltrare a mezzo PEC-Posta Elettronica Certificata - nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
c) comportamenti contrari all’interesse dell’ACI;
d) per mutamenti di carattere organizzativo, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - trasferimento, riduzione o soppressione di uffici;
e) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011;
2 L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
3 Nel caso di recesso all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4 L’ACI ha, altresì, la facoltà di recedere parzialmente dal contratto relativamente ad uno o più servizi, senza che l’esercizio di tale facoltà comporti alcuna variazione nelle condizioni tutte del contratto, fatta salva la diminuzione del canone di concessione nella misura corrispondente all’avvenuta riduzione del servizio.
5 Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
Art. 17 - Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti
1. Il Concessionario riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. Il Concessionario garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. Il Concessionario assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
5. Il Concessionario prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
Art. 18 - Obblighi di segretezza
1. Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall’ACI di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione dell’incarico affidato con il presente contratto.
2. Il Concessionario si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dei servizi.
3. Il Concessionario si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art.19 - Cessione del contratto e cessione del credito
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice è fatto divieto al Concessionario di cedere il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all’art. 106 comma 1°, lettera d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del contratto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
3. La cessione del credito può essere eseguita da banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. Si applica, altresì, l’art. 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici.
4. In caso di inadempienza da parte del Concessionario al divieto di cessione, fermo restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per l’ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l’ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 20 - Osservanza delle norme di sicurezza
1. Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio, è tenuto all’osservanza di tutte le norme e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto e si impegna a tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle suddette norme e prescrizioni.
2. L’ACI assicura che nei propri luoghi saranno osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, ove richiesto, si obbliga a fornire al Concessionario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Art. 21 - Sicurezza ed ambiente di lavoro
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in considerazione di quanto indicato con determinazione dell’ANAC n. 3 del 05.03.2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari ad € 100,00, oltre I.V.A. ad anno, per complessivi € 500,00, oltre I.V.A..
Art. 22 - Obblighi di tracciabilità finanziaria
1. Il Concessionario assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario (o postale) dedicato, i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario (o postale) costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 23 - Codice di comportamento
Il Concessionario dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del “Codice di comportamento dell’ACI” disponibili sul sito istituzionale xxx.xxx.xx, sezione Amministrazione trasparente.
Il Concessionario è tenuto a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in concessione; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del contratto.
Art. 24- Trasparenza e Patto di integrità
1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente dichiara di accettare le clausole contenute nel Patto di integrità, di cui all’allegato n. 4.
Art. 25 - Disposizioni antimafia
1. L’ACI si avvale della facoltà, prevista dall’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della Informazione antimafia. L’Ente recederà dal presente contratto, qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa.
2. La Società prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del citato decreto.
3. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subìti.
Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, sottoscritto digitalmente e sarà registrato in caso d’uso.
2. Sono a carico del Concessionario le spese per i bolli, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’imposta sul valore aggiunto che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i..
Roma, li
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA IL CONCESSIONARIO
Il Dirigente del Servizio Patrimonio (G. Scimoni)
Postilla
Il Concessionario dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 4 - Condizioni generali di servizio.
Art. 6 - Impegni specifici
Art. 9 - Livelli di servizio e penali.
Art. 11- Garanzia definitiva e Assicurazione. Art. 13 - Diffida ad adempiere e Risoluzione. Art. 14 -Clausole risolutive espresse.
Art. 15 - Procedure di riaffidamento dell’appalto. Art. 16 - Recesso.
Art. 18 - Obblighi di segretezza.
Art. 19 - Cessione del contratto e cessione del credito. Art. 23 - Codice di comportamento
Art. 24 -Trasparenza e Patto di Integrità. Art. 25 - Disposizioni antimafia.
Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.
Data Per accettazione
(Il Concessionario)
Allegati:
1. Capitolato tecnico;
2. Offerta tecnica;
3. Offerta economica;
4. Patto di integrità.