CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO
CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI NELL’AMBITO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO
EX ARTICOLO 3, DEL DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 2021 N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2021, N. 233,
a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze
TRA
il Ministero del turismo, con sede in Roma, Xxx xx Xxxxx Xxx, x. 00, 00000 Xxxx, codice fiscale 96480590585, per il quale interviene il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, nato a Cuggiono (MI) in data 8 aprile 1968, in qualità di Ministro pro- tempore del Ministero del Turismo, qui di seguito indicato, per brevità, “Ministero”;
E
l’Associazione Bancaria Italiana con sede in Roma, Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00, 00000 Xxxx, codice fiscale 02088180589, rappresentata dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma in data 22 dicembre 1959, in qualità di Direttore Generale, qui di seguito indicata, per brevità, “ABI”;
E
la Cassa depositi e prestiti S.p.A. con sede in Roma, Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Roma in data 18 agosto 1967, in qualità di Amministratore Delegato, qui di seguito indicata, per brevità, “CDP”;
NONCHE’
ciascuno dei soggetti, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che avrà aderito al presente atto secondo le formalità previste al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) (di seguito, per brevità, la “Banca Finanziatrice”).
Il Ministero, l’ABI, la CDP e ciascuna Banca Finanziatrice sono, in seguito, collettivamente indicati come le “Parti”.
PREMESSO CHE
1. nella presente convenzione (di seguito “Convenzione”), i termini di seguito elencati avranno il seguente significato:
“Atto di Revoca”: indica l’atto di revoca, parziale o totale, degli incentivi concessi al Soggetto Beneficiario, adottato, ai sensi della Normativa Applicabile, dal Ministero;
“Avviso”: indica il decreto del Ministro del Turismo del 5 agosto 2022, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del Decreto FRI;
“Banca Finanziatrice”: indica ciascuna banca, appartenente all’elenco reso disponibile sui siti web del Ministero, dell’ABI e della CDP, avente le caratteristiche di cui all’articolo 8 del Decreto FRI ed alla presente Convenzione, individuata dal Soggetto Beneficiario ai fini della presentazione della domanda di accesso agli incentivi che, a seguito dell’adesione alla Convenzione svolge la Valutazione e, in caso di esito positivo della Valutazione e qualora ricorrano gli ulteriori presupposti del caso, rilascia la Delibera, concede al Soggetto Beneficiario il Finanziamento Bancario e svolge le attività relative alla stipula, all’erogazione e alla gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie,
nonché al recupero dei relativi crediti, così come meglio previsto nella presente Convenzione e nella Normativa Applicabile;
“Contratto di Finanziamento”: indica il contratto con il quale la Banca Finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento Bancario, e in nome e per conto della CDP ai termini e condizioni del Mandato, con riferimento al Finanziamento Agevolato, perfeziona, con il Soggetto Beneficiario, il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP, in conformità alla presente Convenzione, alle Linee Guida ed alla Normativa Applicabile;
“Contributo”: indica l’incentivo, nella forma del contributo a fondo perduto, concesso dal Ministero ai sensi del comma 1 della Legge Agevolativa;
“Decreto di Concessione”: indica l’atto di concessione al Soggetto Beneficiario degli incentivi adottato, ai sensi della Normativa Applicabile, dal Ministero;
“Decreto FRI”: indica il decreto del Ministro del turismo del 28 dicembre 2021, emanato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 6 della Legge Agevolativa e del comma 357 della Legge;
“Delibera”: indica la delibera riferita esplicitamente al Programma di Investimento oggetto della domanda di incentivo (i cui elementi caratterizzanti dovranno essere ivi richiamati) e adottata successivamente all’esito positivo della Valutazione, nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Applicabile, dalla presente Convenzione e dal Mandato. La Delibera attesta la disponibilità della Banca Finanziatrice alla concessione del Finanziamento Bancario e contiene, tra l’altro, l’accertamento del merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la durata del Finanziamento e, se del caso, del preammortamento, le garanzie che potranno assistere il Finanziamento, nonché l’ammontare del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato;
“Finanziamento”: indica l’insieme del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario;
“Finanziamento Agevolato”: indica il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al Soggetto Beneficiario per il Programma di Investimento oggetto della domanda di incentivo a valere sulle risorse del FRI;
“Finanziamento Bancario”: indica il finanziamento di durata pari al Finanziamento Agevolato e di importo pari al 50 per cento del Finanziamento, in conformità alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, destinato alla copertura dell’investimento ammissibile, concesso a tasso di mercato dalla Banca Finanziatrice al Soggetto Beneficiario;
“FRI”: indica il “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca” di cui all’articolo 1, comma 354 della Legge;
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno (diverso dal sabato e dalla domenica) in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività;
“Legge”: indica la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi da 354 a 361, e successive modificazioni e integrazioni;
“Legge Agevolativa”: indica l’articolo 3, del decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha previsto un regime di aiuto volto a sostenere interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale da parte delle imprese operanti nel settore turistico aventi i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;
“Linee Guida”: indica le linee guida per la predisposizione dei Contratti di Finanziamento allegate sub 4 alla Convenzione;
“Mandato”: indica il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP alla Banca Finanziatrice, redatto secondo il modello allegato sub 3 alla Convenzione, per lo svolgimento delle attività ivi previste, tra cui la Valutazione, nonché la stipula, l’erogazione e la gestione del Finanziamento, ivi comprese le attività necessarie alla costituzione, modifica e cancellazione di garanzie, nonché al recupero di crediti;
“Normativa Applicabile”: indica, collettivamente, la Legge Agevolativa, la Legge, il Decreto FRI e l’Avviso;
“Programma di Investimento”: indica il piano di impresa riferito agli investimenti e alle spese, ivi incluso il servizio di progettazione oggetto della domanda di incentivo, in conformità alla Normativa Applicabile;
“SAL”: indica lo stato d’avanzamento dei lavori del Programma di Investimento oggetto della domanda di incentivo;
“Sintesi di Delibera”: indica la comunicazione di sintesi dei contenuti della Delibera adottata dalla Banca Finanziatrice, predisposta secondo il modello allegato sub 2 alla Convenzione, attestante, tra l’altro, il merito creditizio del Soggetto Beneficiario, la disponibilità della Banca Finanziatrice a concedere il Finanziamento Bancario e che la Valutazione è stata svolta in modo unitario, per proprio conto e nell’interesse della CDP;
“Soggetto Beneficiario”: indica l’impresa economicamente e finanziariamente sana che beneficia degli incentivi concessi ai sensi del relativo Decreto di Concessione e stipula con la Banca Finanziatrice il Contratto di Finanziamento avente i requisiti di cui alla Normativa Applicabile;
“Soggetto Gestore”: indica il soggetto incaricato dal Ministero per lo svolgimento delle attività previste dalla Normativa Applicabile ai sensi di quanto ivi previsto;
“Valutazione”: indica la valutazione del merito di credito effettuata a cura delle competenti strutture di analisi creditizia della Banca Finanziatrice sul Soggetto Beneficiario per la concessione del Finanziamento (pertanto, sia con riferimento al Finanziamento Bancario sia con riferimento al Finanziamento Agevolato), secondo i principi di sana e prudente gestione e nel rispetto della presente Convenzione, del Mandato e della Normativa Applicabile, ferma restando la propria autonoma valutazione;
2. il comma 354 della Legge ha istituito, presso la gestione separata della CDP, il FRI, finalizzato alla concessione alle imprese di Finanziamenti Agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
3. ai sensi dell’articolo 1, comma 359, della Legge e successive modificazioni, l’esposizione di CDP derivante dai Finanziamenti Agevolati erogati a valere sulle risorse del FRI beneficia della garanzia dello Stato, in forza del, e così come regolata nel, decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 luglio 2022, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2022 al n. 1259 (di seguito la “Garanzia dello Stato”);
4. il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, emanato ai sensi del comma 358 della Legge, ha definito le modalità per l’individuazione della misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del FRI;
5. il Decreto FRI individua, tra l’altro, i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per l’accesso ai Finanziamenti Agevolati di cui alla Legge Agevolativa e ai commi da 354 a 361 della Legge e, in particolare, le condizioni economiche e le modalità di concessione, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per la concessione, l’erogazione e la revoca degli incentivi, le modalità di controllo e rendicontazione, la presenza eventuale di mezzi propri, la ripartizione tra Finanziamento Bancario e Finanziamento Agevolato a copertura delle spese di investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del Finanziamento e ogni altro termine, condizione e obbligo richiesti dalle disposizioni che disciplinano gli incentivi concessi;
6. con la Convenzione si intendono individuare gli adempimenti della Banca Finanziatrice, stabilire i compensi a questa spettanti e definire i rapporti tra la Banca Finanziatrice, la CDP, l’ABI e il Ministero;
7. nella presente Convenzione, qualsiasi riferimento a un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
Articolo 1 (Premesse e Allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
La Convenzione definisce i rapporti tra il Ministero, l’ABI, la CDP e la Banca Finanziatrice in merito alle attività di stipula, erogazione e gestione del Finanziamento, nonché in merito al compenso spettante alla Banca Finanziatrice per lo svolgimento del proprio ruolo in relazione al Finanziamento, e delle connesse attività svolte per conto della CDP, ai sensi della Normativa Applicabile.
Articolo 3
(Impegni della Banca Finanziatrice)
La Banca Finanziatrice si impegna, in particolare, a:
a) svolgere, nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità di vigilanza sull’attività creditizia e degli standard internazionali e sotto la propria esclusiva responsabilità, ciascuna Valutazione in maniera unitaria, oltre che per proprio conto anche, in virtù del Mandato, per conto e nell’interesse della CDP, avendo riguardo agli importi sia del Finanziamento Bancario sia del Finanziamento Agevolato ed effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie e/o opportune al fine della stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dell’accertamento della consistenza e acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun Finanziamento;
b) svolgere, nel rispetto delle specificazioni contenute nell’Avviso, la Valutazione, adottare la Delibera e comunicarne gli esiti secondo il modello di Sintesi di Delibera allegato sub 2 alla Convenzione;
c) trasmettere al Ministero, per il tramite del Soggetto Beneficiario ai fini della procedibilità della domanda di accesso agli incentivi, la Sintesi di Delibera. Resta inteso che in caso di riduzione dell’importo delle spese ammissibili oggetto del Programma di Investimento, operata dal Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, nella fase istruttoria, la Banca Finanziatrice si impegna a trasmettere al Ministero un aggiornamento della Sintesi di Delibera;
d) trasmettere alla CDP la Sintesi di Delibera, come eventualmente aggiornata ai sensi della precedente lettera c). Resta inteso che l’efficacia della relativa Delibera potrà essere subordinata all’adozione del Decreto di Concessione;
e) verificare che la documentazione necessaria per l’adempimento dei propri impegni derivanti dalla Convenzione e per lo svolgimento delle attività oggetto del Mandato sia adeguatamente aggiornata fino alla stipula del Contratto di Finanziamento, sia completa, conforme alle previsioni della Normativa Applicabile e sia di per sé sufficiente a consentire la valida ed efficace stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla relativa Delibera, nonché, sulla base dei dati ricavabili dalla documentazione stessa, non vi siano circostanze o elementi tali da impedire la stipula del Contratto di Finanziamento e/o l’acquisizione delle eventuali garanzie previste nella relativa Delibera. La documentazione dovrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti documenti:
- perizie tecniche, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che individuino esattamente i beni, immobili e/o mobili, e/o i diritti oggetto eventualmente di garanzia, ne attestino la regolarità e conformità alla normativa urbanistica, edilizia e tecnica applicabile nonché il valore e la consistenza della eventuale garanzia;
- relazioni notarili ventennali, o altra diversa documentazione fornita ai medesimi fini dal Soggetto Beneficiario, che attestino la proprietà dei beni eventualmente da costituire in garanzia in capo ai concedenti la garanzia, nonché l’eventuale presenza su tali beni di pesi, gravami e vincoli diversi da e/o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Delibera;
- atti societari interni (quali atti costitutivi, statuti e/o delibere) di tutti i soggetti coinvolti, ai sensi dei quali si renda possibile la stipula del Contratto di Finanziamento e l’acquisizione delle eventuali garanzie previste dalla Delibera; e
- la ulteriore documentazione standard per la medesima tipologia di finanziamenti e/o richiesta ai sensi delle policy interne della Banca finanziatrice e/o dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari,
fermo restando che, qualora (i) dall’esame della documentazione ricevuta, oppure (ii) in caso di carenza della documentazione ricevuta, oppure ancora (iii) in presenza di altre circostanze rilevate nello svolgimento delle verifiche di propria competenza ai sensi della Convenzione e del Mandato, la Banca Finanziatrice ritenga sussistenti elementi ostativi alla stipula del Contratto di Finanziamento e/o all’acquisizione delle relative garanzie, la medesima non procederà alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e sottoporrà quanto rilevato al Ministero, al Soggetto Gestore e alla CDP per le valutazioni, integrazioni e autorizzazioni del caso;
f) provvedere, sia fino alla stipula del relativo Contratto di Finanziamento e dei contratti/atti diretti ad acquisire le garanzie, sia successivamente, ad effettuare ogni necessario e/o opportuno aggiornamento delle relative istruttorie tecniche e legali, comunicando tempestivamente l’esito degli aggiornamenti alla CDP e, se del caso, aggiornando la relativa Delibera, anche all’esito dell’istruttoria agevolativa da parte del Ministero e/o del Soggetto Gestore; la Banca Finanziatrice, pertanto, risponderà di qualsiasi pretesa, costo, spesa, responsabilità e/o danno che dovesse derivare da invalidità o carenza delle istruttorie tecniche e legali effettuate e/o dei relativi aggiornamenti;
g) trasmettere a CDP, in occasione della stipula di ciascun Contratto di Finanziamento e in via preliminare rispetto a ciascuna erogazione, nonché in via continuativa con periodicità stabilita in funzione del profilo di rischio, l’attestazione rilasciata dal Soggetto Beneficiario, ai sensi dell’articolo 26 e seguenti del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, mediante compilazione della specifica modulistica resa disponibile dalla CDP, acquisendo altresì i dati e i documenti identificativi e le ulteriori informazioni che si ritengano necessari e/o opportuni, secondo quanto previsto nel Mandato;
h) predisporre e sottoscrivere, secondo le Linee Guida e, in ogni caso, conformemente alle previsioni di cui alla Normativa Applicabile, (i) il Contratto di Finanziamento, che regolerà in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, da stipularsi per atto pubblico o con scrittura privata autenticata, nonché (ii) i contratti e gli atti necessari per l’acquisizione delle eventuali garanzie, così come indicate nella Delibera, assicurando che dette garanzie assistano il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario con il medesimo grado e in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale in linea capitale di ciascuno di essi, verificandone la validità, opponibilità ed efficacia e che tutte le parti firmatarie siano munite di adeguati poteri di rappresentanza, nonché effettuare e/o verificare che vengano effettuati tutti gli adempimenti successivi alla stipula di tali contratti e atti che siano di volta in volta necessari per il perfezionamento, l’opponibilità verso terzi e/o il mantenimento delle garanzie acquisite, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione e del Mandato;
i) stipulare il Contratto di Finanziamento con il relativo Soggetto Beneficiario, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione del Decreto di Concessione trasmesso dal Ministero, fatta salva la facoltà, da parte dell’impresa richiedente o della Banca Finanziatrice, di richiedere al Ministero una proroga del termine indicato non superiore a 90 (novanta) giorni. Nel caso in cui, ai sensi della normativa europea di riferimento, il Programma di Investimento sia soggetto a eventuale notifica individuale alla Commissione europea, il termine per la stipula decorre dal ricevimento da parte della Banca Finanziatrice della comunicazione relativa all’esito positivo della notifica individuale;
j) trasmettere alla CDP e al Ministero, entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla relativa data di stipula ovvero, se successiva, dalla data di rilascio da parte del notaio di copia autentica dello stesso (ma in ogni caso entro e non oltre 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data di stipula), il Contratto di Finanziamento (ove compatibile con la sottoscrizione in forma notarile, sottoscritto digitalmente) ovvero copia per immagine del medesimo contratto e, ove previste, delle relative garanzie, nonché di tutti i documenti/atti relativi a queste ultime accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale sottoscritta, con firma digitale, da un dipendente abilitato della medesima Banca Finanziatrice;
k) una volta ricevuta la comunicazione del Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, attestante il positivo esito delle verifiche di competenza di quest’ultimo ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell’erogabilità della quota di Finanziamento Agevolato e ottenuta la messa a disposizione dei fondi da parte di CDP in conformità all’articolo 4.2 del Mandato, erogare al Soggetto Beneficiario, entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla comunicazione le somme messe a disposizione con il Finanziamento, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato, dal relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, dalla Normativa Applicabile;
l) predisporre, e aggiornare ad ogni erogazione, il piano di ammortamento del Finanziamento e, in generale, calcolare tutti gli importi dovuti dal Soggetto Beneficiario in conformità a quanto previsto dal relativo Contratto di Finanziamento; comunicare i piani di ammortamento e gli altri importi dovuti dal Soggetto Beneficiario, nonché incassare per intero gli importi corrisposti a titolo di rimborso del capitale e/o di pagamento di interessi sul Finanziamento, nonché qualunque altra somma comunque dovuta in dipendenza del Contratto di Finanziamento, nonché accreditare alla CDP le somme a questa dovute ai sensi e secondo le modalità previste nel Mandato; rimane inteso che la Banca Finanziatrice sarà responsabile di verificare che il rimborso del Finanziamento avvenga nel rispetto delle previsioni della Convenzione, del Mandato, del relativo Contratto di Finanziamento e, in ogni caso, della Normativa Applicabile;
m) comunicare prontamente alla CDP e al Ministero ogni variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito, ovvero ancora ogni variazione delle eventuali garanzie a tutela del relativo Finanziamento di cui venga a conoscenza e, fino all’erogazione completa del Finanziamento, effettuare prontamente tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenute modifiche tali da richiedere una nuova Valutazione e/o una nuova Delibera, nonché, ogni qualvolta sia intervenuta una tale modifica: (i) dare pronta informazione alla CDP e al Ministero della modifica stessa e procedere prontamente agli adempimenti necessari all’assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera e (ii) trasmettere alla CDP e al Ministero la nuova Valutazione, qualora abbia esito positivo, e, se adottata, la nuova Delibera, utilizzando la comunicazione redatta secondo il modello allegato sub 2 alla Convenzione, ovvero informare prontamente la CDP e il Ministero dell’eventuale esito negativo di tale nuova Valutazione; successivamente all’erogazione a saldo del relativo Finanziamento, effettuare tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di stabilire se siano intervenuti eventi tali da comportare una variazione negativa dell’ultima Valutazione effettuata e, nel caso, darne pronta informazione alla CDP e al Ministero. I medesimi obblighi di pronta assunzione della nuova Valutazione e, se necessario, della nuova Delibera (ivi inclusa qualsiasi rimodulazione della Delibera prevista dalla Normativa Applicabile), nonché di successiva informativa nei confronti della CDP e del Ministero, si applicano anche in caso di segnalazione da parte del medesimo Ministero di circostanze ritenute suscettibili di incidere sul merito di credito;
n) fornire alla CDP, previa richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta la documentazione sulla base della quale la Banca Finanziatrice ha svolto ciascuna Valutazione e di cui sia in possesso in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione e del Mandato;
o) fornire al Ministero gli elementi informativi e i chiarimenti eventualmente richiesti in merito alla Valutazione effettuata, nonché, sempre previa richiesta, la documentazione di cui la Banca Finanziatrice sia in possesso, in virtù delle attività svolte ai sensi della Convenzione in ordine alla Valutazione, alla Delibera e al Finanziamento;
p) esercitare, nei limiti della Convenzione e del Mandato, la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del, e/o il recesso dal, Contratto di Finanziamento nei casi previsti dal medesimo Contratto di Finanziamento, ivi incluso il caso di adozione di un Atto di Revoca, tenendo conto anche dell'interesse della CDP e usando la diligenza professionale richiesta ai sensi della Convenzione e del Mandato, ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento o per legge;
q) esercitare le facoltà e le tutele previste nel Contratto di Finanziamento nel caso di revoca degli incentivi a norma dell’articolo 15 (Revoca degli incentivi) della Convenzione e nei limiti del Mandato;
r) compiere tutte le attività di recupero dei crediti di CDP derivanti dai Finanziamenti Agevolati e conformemente a quanto stabilito all’articolo 18 (Azioni di recupero del Finanziamento) della Convenzione e nei limiti del Mandato;
s) trasmettere alla CDP, previa richiesta, la corrispondenza, le comunicazioni e tutta l’ulteriore documentazione relativa al Finanziamento;
t) dare entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi notizia alla CDP e al Ministero dell’avvenuta comunicazione dell’intervenuta decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e/o del recesso dal Contratto di Finanziamento, ovvero della richiesta di rimborso anticipato del Finanziamento manifestata dal Soggetto Beneficiario, ovvero di qualsiasi ipotesi di rimborso anticipato, nonché del mancato integrale e puntuale rimborso anche di una sola rata del Finanziamento, del pagamento dei relativi interessi, di commissioni o di altro importo ivi previsto;
u) raccogliere, elaborare e inviare, in via continuativa e, comunque, almeno con cadenza semestrale, alla CDP, in conformità alle previsioni del Mandato, tutti i dati aggiornati necessari per consentire a quest’ultima il monitoraggio del Finanziamento e la verifica della/l corretta/o erogazione/rientro del Finanziamento Agevolato;
v) fornire a CDP e al Ministero i dati concernenti gli oneri, le spese e le commissioni connessi al Finanziamento posti a carico del Soggetto Beneficiario ai sensi del successivo articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento);
w) operare secondo le procedure e i tempi previsti dalla Normativa Applicabile e dalla Convenzione e adempiere agli ulteriori obblighi ivi previsti a suo carico.
Articolo 4 (Impegni della CDP)
La CDP si impegna, in particolare, a:
a) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione, nonché secondo le direttive di volta in volta impartite dal Ministero;
b) conferire il Mandato secondo le modalità di cui al successivo articolo 7 (Mandato), alla Banca Finanziatrice che ne faccia richiesta;
c) monitorare la dotazione del FRI allocata per i Finanziamenti Agevolati, fornendo al Ministero, su richiesta dello stesso, la relativa informazione;
d) deliberare il Finanziamento Agevolato sulla base delle risultanze della Valutazione, che abbia avuto esito positivo, come comunicato nella Sintesi di Delibera trasmessa a CDP, dandone formale comunicazione al Ministero, al Soggetto Gestore e alla Banca Finanziatrice e, comunque, a seguito della positiva istruttoria agevolativa da parte del Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore. L’efficacia delle delibere della CDP è condizionata all’adozione del Decreto di Concessione;
e) comunicare al Ministero e all’ABI i dati relativi agli istituti di credito che non perfezionano il Mandato nei termini previsti dal successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione), ai fini dell’esclusione degli stessi dall’elenco delle Banche Finanziatrici;
f) mettere a disposizione della Banca Finanziatrice le risorse per l’erogazione del Finanziamento Agevolato, secondo le previsioni di cui all’articolo 11 (Provvista dei fondi per l’erogazione del Finanziamento) e del Mandato;
g) pubblicare e mantenere aggiornata, sulla base dei fogli informativi trasmessi dalle singole Banche Finanziatrici, la matrice prevista dall’articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento) per il confronto dei costi massimi posti dalle predette Banche Finanziatrici a carico del Soggetto Beneficiario.
Articolo 5
(Impegni del Ministero)
Il Ministero si impegna - per sé e per fatto del Soggetto Gestore - in particolare a:
a) effettuare gli adempimenti tecnici e amministrativi per l’istruttoria delle domande di incentivo secondo i termini e le modalità indicati dal Decreto FRI, anche al fine di assicurare la conformità con il Regolamento GBER;
b) comunicare, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di ammissione agli incentivi, alla Banca Finanziatrice e alla CDP i risultati dell’istruttoria di merito agevolativo, riportante l’ammontare delle spese ammesse agli incentivi, l’importo del Contributo, degli eventuali mezzi propri, del Finanziamento Agevolato e del Finanziamento Bancario, nonché la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento e quanto altro necessario alle determinazioni di CDP;
c) trasmettere, per il tramite del Soggetto Gestore, la proposta di concessione definitiva a CDP, al fine dell’assunzione, da parte di quest’ultima, della delibera di Finanziamento Agevolato;
d) operare secondo le procedure e i termini previsti dalla Normativa Applicabile e dalla presente Convenzione e adempiere gli ulteriori obblighi ivi previsti a suo carico;
e) adottare e trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della delibera di Finanziamento Agevolato di CDP, al Soggetto Beneficiario, alla Banca Finanziatrice e alla CDP, il Decreto di Concessione indicante l’ammontare delle spese ammesse agli incentivi, l’ammontare e la durata del Finanziamento e del relativo periodo di preammortamento, gli obblighi in capo al Soggetto Beneficiario nonché le condizioni di revoca e l’eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza;
f) comunicare al Soggetto Beneficiario e alla Banca Finanziatrice le determinazioni assunte in relazione all’eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento;
g) comunicare al Soggetto Gestore l’esito delle valutazioni effettuate in merito a variazioni che possono determinare la sospensione delle erogazioni o incidere sulla valutazione del merito di credito già effettuata dalla Banca Finanziatrice, ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento;
h) comunicare prontamente alle Banche Finanziatrici eventuali eventi di cui sia venuto a conoscenza che possano comportare la revoca totale o parziale degli incentivi concessi o la necessità di acquisire una nuova valutazione del merito di credito;
i) procedere all’adozione, nei casi dovuti, dell’Atto di Revoca, dandone contestualmente comunicazione al Soggetto Beneficiario, alle Banche Finanziatrici e alla CDP;
j) in corrispondenza delle singole richieste di erogazione presentate dai Soggetti Beneficiari, fatta eccezione per l’eventuale richiesta di erogazione in anticipazione del Finanziamento, istruire le stesse, valutando la documentazione di spesa relativa a ciascun SAL ovvero al saldo finale, mediante, tra l’altro, accertamento della conformità della realizzazione del Programma di Investimento ammesso agli incentivi, sulla base della Normativa Applicabile;
k) trasmettere entro 30 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione a SAL ovvero entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta di erogazione a saldo le risultanze dell’istruttoria di cui al punto precedente alle Banche Finanziatrici, costituendo la comunicazione attestante il positivo esito delle verifiche di competenza, ai sensi della Normativa Applicabile, ai fini dell’erogabilità, condizione per la richiesta, da parte della Banca Finanziatrice alla CDP, di messa a disposizione dei fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato;
l) effettuare la valutazione delle richieste di variazione dei Programmi di Investimento ovvero del Soggetto Beneficiario secondo quanto previsto nella Normativa Applicabile, dando comunicazione alla Banca Finanziatrice degli esiti della valutazione;
m) valutare l’eventuale richiesta di proroga dei termini di stipula del Contratto di Finanziamento e/o di completamento del Programma di Investimento, inoltrata dal Soggetto Beneficiario;
n) determinare l’importo degli incentivi spettante in via definitiva e darne comunicazione al Soggetto Beneficiario, al Soggetto Gestore a CDP e alla Banca Finanziatrice;
o) impartire, su richiesta della CDP o delle Banche Finanziatrici, specifiche direttive e chiarimenti su questioni applicative e/o interpretative di particolare rilievo;
p) comunicare tempestivamente alla CDP e all’ABI ogni provvedimento modificativo/integrativo della Normativa Applicabile;
q) comunicare tempestivamente, anche con il supporto del Soggetto Gestore, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l’attivazione dei Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del FRI, per l’attuazione dei Programmi di Investimento di cui al Decreto FRI, nonché i correlati contributi alla spesa a valere sulle risorse identificate dal comma 3 della Legge Agevolativa e sulle risorse aggiuntive rese disponibili ai sensi del comma 7 della medesima Legge Agevolativa;
r) fornire tempestivamente, anche per il tramite del Soggetto Gestore, le eventuali informazioni richieste da CDP relative agli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione dei Programmi di Investimento, anche al fine di alimentare i sistemi interni di rendicontazione sullo stato di avanzamento complessivo delle iniziative avviate con le risorse del FRI;
s) effettuare, sotto la propria responsabilità, tutte le verifiche, gli adempimenti, le comunicazioni, i controlli e i calcoli richiesti dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile agli incentivi;
t) procedere, nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della eventuale positiva nuova Valutazione della Banca Finanziatrice ai sensi del precedente articolo 3, lettera m) ad effettuare tutte le opportune verifiche e valutazioni e, in caso di esito positivo delle stesse, a trasmettere alla Banca Finanziatrice e a CDP, anche tramite il Soggetto Gestore, il proprio nulla osta a non dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento e ad assumere, se del caso, una nuova delibera di Finanziamento Agevolato, in ogni caso subordinatamente all’assunzione della nuova delibera da parte della Banca Finanziatrice.
Il Ministero può incaricare il Soggetto Gestore per lo svolgimento di tutte o parte delle attività sopra indicate. Xxxxx inteso che il Ministero rimarrà comunque integralmente responsabile nei confronti delle altre Parti in relazione alle attività delegate al Soggetto Gestore e agli obblighi assunti dallo stesso.
Articolo 6 (Impegni dell’ABI)
L’ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle banche, promuovendo l’adesione di queste ultime alla medesima.
Articolo 7 (Mandato)
Al fine di consentire che il Finanziamento abbia caratteristiche unitarie e sia perfezionato mediante la stipula di un unico atto, come indicato al successivo articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento), CDP conferirà il Mandato a ciascuna Banca Finanziatrice.
Il Mandato dovrà essere perfezionato prima dell’avvio di tutte le attività previste nella Convenzione, entro il termine massimo di cui al successivo articolo 21 (Adesione alla Convenzione) ed è a carattere oneroso come previsto nel successivo articolo 10 (Oneri, spese e commissioni del Finanziamento).
Come contenuto minimo essenziale, il Mandato dovrà riflettere quanto contenuto nel modello allegato sub 3 della Convenzione.
Tra la Banca Finanziatrice e la CDP non sussisterà alcun obbligo di solidarietà per l’erogazione, rispettivamente, del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato, secondo quanto specificato dal Mandato e nelle Linee Guida.
Articolo 8
(Caratteristiche del Contratto di Finanziamento)
Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico Contratto di Finanziamento che regola in modo unitario sia il Finanziamento Agevolato, sia il Finanziamento Bancario.
Il Contratto di Finanziamento è predisposto dalla Banca Finanziatrice e sotto la sua esclusiva responsabilità secondo le Linee Guida e la Normativa Applicabile.
Il Finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento, stipulato dalla Banca Finanziatrice, anche in nome e per conto della CDP, senza vincolo di solidarietà, ha una durata minima di 4 (quattro) anni e massima di 15 (quindici) anni, decorrente dalla data di stipula del Contratto di Finanziamento e incluso il periodo di preammortamento, come previsto dalla Normativa Applicabile, e indicata dal Decreto di Concessione, con ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
L’importo del Finanziamento non può essere superiore alla quota degli investimenti del Soggetto Beneficiario ammessi agli incentivi, al netto del Contributo concesso dal Ministero e dell’eventuale quota di mezzi propri o risorse messe a disposizione dal Soggetto Beneficiario.
La durata del periodo di preammortamento, indicata nel Decreto di Concessione, è commisurata alla durata in anni interi del Programma di Investimento e comunque non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
Il rimborso della quota capitale del Finanziamento Bancario e del Finanziamento Agevolato avviene pari passu.
Le modalità di rimborso del Finanziamento devono assicurare che l’ammontare residuo del Finanziamento Bancario non sia, in ogni tempo, inferiore al 50% dell’ammontare totale residuo del Finanziamento.
Le eventuali garanzie previste dal Contratto di Finanziamento assisteranno con il medesimo grado sia il Finanziamento Agevolato sia il Finanziamento Bancario, in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale di ciascuno di essi.
L’ammontare delle spese ammissibili del Programma di Investimento proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere, al netto dell’IVA, inferiore ad un ammontare unitario pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) e complessivo pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e superiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), fermo restando il rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile in materia di aiuti di Stato.
Articolo 9
(Tasso del Finanziamento)
Il tasso fisso da applicare al Finanziamento Agevolato è pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) nominale annuo.
Il tasso da applicare al Finanziamento Bancario sarà concordato liberamente tra la Banca Finanziatrice e il Soggetto Beneficiario.
Articolo 10
(Xxxxx, spese e commissioni del Finanziamento)
Tutti gli oneri, le spese e le commissioni maturati per le attività svolte dalla Banca Finanziatrice per conto della CDP sono a carico del Soggetto Beneficiario e a favore della Banca Finanziatrice, con esclusione delle spese relative alla gestione del contenzioso, che la Banca Finanziatrice regolerà separatamente con la CDP.
Gli importi relativi a detti oneri, spese e commissioni saranno liberamente concordati, nel rispetto dei limiti massimi indicati ai sensi dei seguenti paragrafi, tra il Soggetto Beneficiario e la Banca Finanziatrice, sulla base di quanto indicato da quest’ultima nella documentazione informativa prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.
Nella documentazione anzidetta la Banca Finanziatrice sintetizza gli oneri, le spese e le commissioni sopra menzionati in quattro voci di costo, relative alle seguenti attività:
a) istruttoria del Finanziamento;
b) stipula del Contratto di Finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del Finanziamento;
c) incasso di ciascuna delle singole rate, anche di soli interessi;
d) modifiche contrattuali e liberazioni delle eventuali garanzie.
Le voci di costo relative ai punti c) e d) sono indicate in termini di importo massimo in valore assoluto; quelle relative ai punti a) e b) in termini di percentuali massime dell’ammontare del Finanziamento, con indicazione di un importo massimo ed eventualmente minimo in valore assoluto.
La CDP provvede a pubblicare e a mantenere aggiornata una apposita matrice di confronto delle quattro voci di costo massimo sopra indicate ad essa comunicate dalle singole Banche Finanziatrici con la trasmissione dei fogli informativi all’avvio dell’operatività o dell’eventuale successiva modifica. La predetta matrice è, altresì, pubblicata nel sito istituzionale del Ministero.
Articolo 11
(Provvista dei fondi per l’erogazione del Finanziamento)
Sulla base della comunicazione del Ministero di autorizzazione alle erogazioni, la Banca Finanziatrice richiederà i fondi relativi alla quota di Finanziamento Agevolato alla CDP, indicando la data della valuta con la quale dovranno essere messi a sua disposizione.
I fondi del Finanziamento Agevolato verranno messi a disposizione dalla CDP alla Banca Finanziatrice, e da quest’ultima accreditati, unitamente alla quota di Finanziamento Bancario, al Soggetto Beneficiario su un conto corrente allo stesso intestato.
Articolo 12 (Erogazione del Finanziamento)
L’erogazione del Finanziamento avviene, previa acquisizione delle eventuali garanzie indicate nella relativa Sintesi di Delibera e l’assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel Contratto di Finanziamento, a SAL, così come stabilito dalla Normativa Applicabile, in relazione allo stato di realizzazione del Programma di Investimento agevolato.
L’erogazione complessiva del Finanziamento Agevolato deve avvenire in non più di due erogazioni a SAL, ad esclusione dell’ultima che avverrà a saldo e dell’eventuale anticipazione.
L’ammontare complessivo delle erogazioni effettuate a SAL (compresa l’eventuale anticipazione) non può superare l’80% del Finanziamento Agevolato.
La quota residua del Finanziamento Agevolato, pari almeno al 20%, è erogata a saldo.
Il Contratto di Finanziamento può prevedere che il Finanziamento sia erogato in anticipazione nel limite del 20%. L’eventuale erogazione in anticipazione è regolata dal Contratto di Finanziamento anche attraverso l’acquisizione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Banca Finanziatrice. Il Soggetto Beneficiario richiede l’eventuale anticipazione direttamente alla Banca Finanziatrice, che ne dà comunicazione al Ministero.
Le singole erogazioni saranno effettuate dalla Banca Finanziatrice a valere sui fondi messi a disposizione da CDP per il Finanziamento Agevolato e dalla Banca Finanziatrice stessa per il Finanziamento Bancario in misura paritetica tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario.
Ciascuna erogazione del Finanziamento, da parte della Banca Finanziatrice, sarà condizionata al previo ricevimento delle somme relative al Finanziamento Agevolato da parte della CDP.
Articolo 13 (Rientro del Finanziamento)
La Banca Finanziatrice provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare, alle scadenze di cui all’articolo 8 (Caratteristiche del Contratto di Finanziamento) che precede, le rate del Finanziamento e provvederà a trasferire alla CDP le quote di competenza del Finanziamento Agevolato, tanto in linea capitale quanto in linea interessi, nonché ad ogni altro titolo, secondo le indicazioni della Normativa Applicabile e del Mandato.
Articolo 14
(Estinzione anticipata del Finanziamento)
Il Soggetto Beneficiario avrà la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di riferimento e in misura tale che sia sempre rispettata la pariteticità tra il Finanziamento Agevolato e il Finanziamento Bancario, dietro corresponsione, da parte del medesimo Soggetto Beneficiario, della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Articolo 15 (Revoca degli incentivi)
In caso di inadempienza da parte del Soggetto Beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dalla Normativa Applicabile e/o dal Contratto di Finanziamento, quest’ultimo potrà essere risolto con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
In caso di adozione di un Atto di Revoca avente ad oggetto la revoca totale degli incentivi, la Banca Finanziatrice dovrà dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Agevolato ed esercitare tutti i conseguenti diritti e/o rimedi ai sensi del Contratto di Finanziamento. In tal caso, resta comunque salva la facoltà della Banca Finanziatrice di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Soggetto Beneficiario e/o la risoluzione del e/o il recesso dal Contratto di Finanziamento per la parte relativa al Finanziamento Bancario, con le conseguenze previste per questa evenienza dal Contratto di Finanziamento.
Articolo 16
(Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento)
Al Finanziamento Agevolato è associato un Contributo a copertura di una quota delle spese ammissibili, concesso dal Ministero, anche per il tramite del Soggetto Gestore, con le risorse di cui all’articolo 2 comma 4 del Decreto FRI e nei limiti previsti dall’articolo 7 del medesimo Decreto FRI. I predetti incentivi sono concessi dal Ministero complessivamente nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 14 e 17 del Regolamento GBER.
Articolo 17 (Diligenza e altri impegni)
Le Parti garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.
Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) in tutti i documenti amministrativi e contabili di cui alla presente Convenzione. Più in particolare, il CUP generato dal Ministero all’atto
dell’ammissione dei Soggetti Beneficiari agli incentivi dovrà essere successivamente indicato anche da CDP, dalla Banca Finanziatrice e dai Soggetti Beneficiari nell’ambito di tutti i documenti amministrativi e contabili che caratterizzano il rapporto di Finanziamento e/o gli incentivi, ivi inclusi il Contratto di Finanziamento, gli atti necessari per l’acquisizione di eventuali garanzie accessorie, gli ulteriori atti che determinino variazioni soggettive o oggettive al Contratto di Finanziamento, la documentazione di natura contabile presentata ai fini dell’ottenimento delle singole erogazioni delle quote del Finanziamento, nonché ad indicare il CUP nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative a ciascuna erogazione.
La Banca Finanziatrice si impegna, altresì, a inserire nel Contratto di Finanziamento un'apposita clausola diretta a garantire il puntuale rispetto, da parte dei Soggetti Beneficiari, degli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla Normativa Applicabile, dall’art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, ivi inclusa l’indicazione di un conto corrente dedicato da utilizzarsi, anche in via non esclusiva, per tutte le operazioni e i pagamenti connessi al Finanziamento e/o agli incentivi.
La Banca Finanziatrice si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale far confluire gli importi ricevuti a titolo di provvista da parte di CDP a valere sui Finanziamenti Agevolati.
Articolo 18
(Azioni di recupero del Finanziamento)
La Banca Finanziatrice procederà tempestivamente al recupero, anche in via coattiva, dei crediti derivanti dal Finanziamento, anche in nome e per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziale o stragiudiziale, anche in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito di cui al Contratto di Finanziamento.
La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un’informativa alla CDP in merito alle attività di recupero intraprese nel relativo semestre. La stessa si impegna, comunque, ad informare la CDP tempestivamente, quando necessario, o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato.
Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca Finanziatrice, in conformità alle previsioni del Mandato, e saranno a carico della CDP e della Banca Finanziatrice in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale in linea capitale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione. Qualora la Banca Finanziatrice ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate dalla CDP integralmente al termine delle azioni di recupero, fermo restando l’obbligo della Banca Finanziatrice di procedere al tempestivo recupero nei confronti del Soggetto Beneficiario immediatamente dopo l’insorgenza della relativa spesa.
Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti saranno ripartite tra la CDP e la Banca Finanziatrice in misura paritetica rispetto all’ammontare iniziale in linea capitale delle rispettive quote di partecipazione al Finanziamento, salvo il caso in cui le somme vengano recuperate in virtù di un privilegio in favore di CDP previsto ex lege, di cui la Banca Finanziatrice non ha diritto di avvalersi. In quest’ultima ipotesi, le somme recuperate in virtù del privilegio saranno corrisposte esclusivamente a CDP. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale.
Eventuali accordi transattivi, piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, concordati o strumenti similari disciplinati dalla normativa sulla crisi d’impresa e sull’insolvenza tempo per tempo applicabile (ivi incluso qualsiasi accordo o strumento che implichi rinuncia parziale al credito) nonché accordi o strumenti aventi natura meramente dilatoria dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzati dalla CDP, fatto salvo per quanto di seguito diversamente previsto in via espressa.
Nel caso in cui la Banca Finanziatrice intenda far ricorso a tali accordi o strumenti è tenuta a fornire a CDP, con un preavviso di almeno 120 giorni per gli accordi o strumenti non oggetto di omologazione giudiziale e di almeno 60 giorni per gli accordi o strumenti oggetto di omologazione giudiziale (salvo che tale tempistica non sia in contrasto con la normativa tempo per tempo vigente o con provvedimenti dell’autorità giudiziaria), comunicazione preventiva circa: (i) la descrizione dei principali elementi costitutivi del Finanziamento cui l’accordo o strumento si riferisce; (ii) l’entità dell’esposizione di CDP a valere sul relativo Finanziamento Agevolato; (iii) la descrizione delle azioni giudiziali o stragiudiziali intraprese per il recupero del credito, ivi inclusa l’escussione delle garanzie reali e personali costituite a tutela del credito; (iv) l’importo riconosciuto a seguito dell’eventuale perfezionamento dell’accordo o strumento; (v) l’attestazione della congruità dell’accordo in relazione alla maggiore possibilità di recupero del credito rispetto ai recuperi attesi dall’esperimento delle azioni esecutive e dall’escussione delle garanzie reali o personali, ove presenti, ovvero rispetto alla liquidazione giudiziale (ovvero, per i soli accordi meramente dilatori, le motivazioni a supporto dell’opportunità della proposta), anche sulla base delle eventuali attestazioni rese dall’esperto
indipendente con riferimento agli accordi oggetto di omologazione giudiziale; e (vi) l’ammontare della somma non oggetto di recupero in base all’accordo e qualsiasi ulteriore informazione richiesta al riguardo da CDP.
La Banca Finanziatrice inoltre comunicherà a CDP le ipotesi in cui siano state già escusse le garanzie personali o reali costituite a tutela del credito, ove presenti e utilmente escutibili, e sia stata esperita ogni utile azione giudiziale e stragiudiziale sul patrimonio del debitore, anche in caso di mancata integrale esecuzione degli accordi o strumenti di cui al precedente paragrafo.
Xxxxx gli obblighi di informativa previsti nel presente Articolo 18 e nel Mandato ed in parziale deroga a quanto sopra previsto: (i) l’adesione a concordati preventivi/fallimentari con effetti meramente dilatori per il credito e riconoscimento, per la dilazione, degli interessi ai sensi di legge o l’accettazione di proposte di rientro dilazionato dell’insoluto, con pagamento in relazione all’insoluto stesso degli interessi contrattualmente dovuti (fermo restando il rispetto degli eventuali limiti e condizioni stabiliti dalla disciplina caso per caso applicabile), purché l’accordo abbia durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi e tali dilazioni non siano in contrasto con la Normativa Applicabile, non sono soggette al preventivo consenso di CDP; e (ii) le richieste di rinegoziazione del piano di ammortamento dei Finanziamenti presentate dai Soggetti Beneficiari ai sensi dell’articolo 52-bis del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 - in conformità a quanto previsto nel medesimo articolo – potranno essere eventualmente acconsentite dalle Banche Finanziatrici senza la preventiva autorizzazione di CDP.
Articolo 19
(Scritture contabili del Finanziamento)
Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.
Articolo 20 (Tutela dei dati personali)
Il trattamento di dati personali afferenti ai Contratti di Finanziamento, effettuato anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, nonché la comunicazione e/o diffusione degli stessi, devono essere effettuati nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016, al decreto legislativo n. 196/2003 e al decreto legislativo n. 101/2018 e successive integrazioni e modificazioni, nonché ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Il Ministero autorizza la CDP a trasmettere i dati relativi al Finanziamento Agevolato:
- alla Banca d'Italia, all’ISTAT, alle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, al fine di permettere l'espletamento delle attività istituzionali dei medesimi enti;
- ad ogni altra categoria di soggetti la cui attività è strettamente funzionale al perseguimento delle finalità della Convenzione.
Articolo 21 (Adesione alla Convenzione)
Il Ministero, l’ABI e la CDP concordano che la Convenzione potrà essere estesa a ciascun soggetto, avente le caratteristiche di cui all’articolo 8, comma 3, del Decreto FRI, che presenti una richiesta di adesione (la “Richiesta di Adesione”) e non si trovi in stato di insolvenza ovvero sottoposto ad una procedura concorsuale, di insolvenza, di risoluzione o liquidatoria allo stesso applicabile.
Per chiarezza, possono presentare una Richiesta di Adesione le banche italiane o le succursali di banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
La Richiesta di Adesione, predisposta secondo il modello allegato sub 1 alla Convenzione, dovrà essere sottoscritta digitalmente da un rappresentante del soggetto richiedente a ciò autorizzato e trasmessa in pari data mediante PEC al Ministero, all’ABI e alla CDP agli indirizzi di cui al successivo articolo 25 (Comunicazioni ed elezione di domicilio), unitamente alla documentazione alla stessa allegata.
Con la sottoscrizione e trasmissione della Richiesta di Adesione, che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione, in conformità al presente Articolo il soggetto richiedente aderirà alla presente Convenzione in qualità di Banca Finanziatrice e diverrà, dunque, Parte della Convenzione in tale capacità, assumendo tutti i relativi obblighi e acquisendone i diritti, a decorrere dall’ultima delle date di ricezione di detta richiesta da parte del Ministero, dell’ABI e della CDP.
Resta inteso che l’adesione alla Convenzione da parte della Banca Finanziatrice verrà meno qualora quest’ultima non abbia sottoscritto il Mandato entro 60 (sessanta) giorni dall’invio della Richiesta di Adesione ovvero qualora vengano meno i requisiti previsti dalla Normativa Applicabile e/o dalla presente Convenzione, ferma restando ogni responsabilità ad essa ascrivibile nei confronti del Ministero, e/o dell’ABI, e/o della CDP.
Articolo 22
(Legge applicabile – Foro competente)
La presente Convenzione è governata dalla legge italiana e dovrà interpretarsi in conformità alla medesima.
Qualsiasi controversia, anche di natura extracontrattuale, che dovesse insorgere e/o derivare e/o essere in qualsiasi modo connessa alla presente Convenzione sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Articolo 23 (Garanzia dello Stato)
Le Parti prendono atto e accettano che la CDP aderisce alla presente Convenzione nel presupposto che la Garanzia dello Stato assista le proprie esposizioni pertanto, nel caso in cui tale presupposto, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno, o siano modificati i termini di escutibilità della Garanzia dello Stato, la CDP potrà, senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti o di terzi, decidere, a propria discrezione, di non avviare e/o di non proseguire l’operatività disciplinata dalla presente Convenzione ovvero sospendere le erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamento già stipulati; ovvero ancora recedere dalla e/o risolvere la Convenzione (e/o i Contratti di Finanziamento), senza che le altre Parti abbiano nulla a che pretendere. A tal fine, ciascuna Banca Finanziatrice dovrà inserire nei Contratti di Finanziamento una clausola che espressamente consenta a CDP di esercitare tali facoltà, ivi inclusa la sospensione delle erogazioni dei Finanziamenti Agevolati ai sensi dei Contratti di Finanziamenti già stipulati e l’esercizio dei suddetti rimedi contrattuali, secondo quanto meglio previsto nelle Linee Guida.
In caso di escussione da parte di CDP della Garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze si surrogherà nella posizione contrattuale di CDP verso il Soggetto Beneficiario per l’importo escusso, fatta eccezione per la porzione dei crediti di CDP che siano stati eventualmente oggetto di rinuncia nell’ambito di un accordo transattivo o strumenti similari con il Soggetto Beneficiario.
Articolo 24 (Durata e registrazione)
La Convenzione avrà immediata efficacia tra il Ministero, l’ABI e la CDP e sarà altresì efficace nei confronti della Banca Finanziatrice dalla data di efficacia della adesione secondo quanto previsto dall’articolo 21 (Adesione alla Convenzione) che precede. La Convenzione sarà, in ogni caso, valida tra il Ministero, l’ABI e la CDP fino alla definitiva estinzione di tutti i Finanziamenti stipulati ai sensi della Convenzione, mentre, nei confronti della Banca Finanziatrice, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21 (Adesione alla Convenzione) che precede, rimarrà valida fino alla definitiva estinzione dei Finanziamenti stipulati da tale Banca Finanziatrice.
La presente Convenzione, le relative modifiche, esecuzioni, formalità di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto rientrante nell'ambito della gestione separata della "Cassa depositi e prestiti S.p.A."
Articolo 25 (Comunicazioni ed elezione di domicilio)
Per qualsiasi comunicazione relativa alla e/o prevista dalla Convenzione, le Parti indicano rispettivamente i seguenti indirizzi:
Ministero:
Ministero del turismo Segretariato Generale
Xxx xx Xxxxx Xxx, 00 - 00000 Xxxx Att. Segretariato Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
ABI:
Associazione Bancaria Italiana Xxxxxx xxx Xxxx, x. 00
00000 - Xxxx
Att. Segreteria Generale
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxx@xxx.xxx.xx
CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A. Xxx Xxxxx x. 0
00000 - Xxxx
Att. Istituzioni Finanziarie - Strumenti Finanziari Agevolati
Indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata): xxxxxx@xxx.xxx.xx
Banca Finanziatrice:
Presso l’indirizzo indicato nella Richiesta di Adesione relativo a ciascuna Banca Finanziatrice.
Ciascuna Parte potrà comunicare alle altre, con lettera raccomandata A.R., ovvero tramite PEC, un diverso indirizzo e/o recapito, purché in Italia, presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni.
Gli indirizzi sopra indicati, come eventualmente modificati in conformità al presente articolo, costituiscono a tutti gli effetti il domicilio eletto, rispettivamente, dal Ministero, dall’ABI, dalla CDP e dalla relativa Banca Finanziatrice in relazione alla Convenzione.
Articolo 26
(Codice Etico e codici di comportamento)
Le Parti (diverse da CDP) dichiarano di aver preso visione del codice etico, del modello organizzativo ex D. Lgs 231 del 2001 della CDP e della policy di gruppo anticorruzione della CDP (rispettivamente il “Codice Etico”, il “Modello 231 di CDP” e la “Policy di Gruppo Anticorruzione di CDP”) disponibili sul sito internet della CDP e di conoscerne integralmente il contenuto. Le Parti (diverse da CDP) a tal riguardo si impegnano, inoltre, nei confronti della CDP a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello 231 di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP da parte dei seguenti soggetti: (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, diamministrazione o di direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera(a), e (c) i collaboratori esterni della CDP.
Articolo 27
(Forma della Convenzione e aggiornamenti tecnici)
La Convenzione è redatta nella forma del documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.
Il Ministero e l’ABI riconoscono che CDP potrà apportare, previa apposita informativa alle altre Parti, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione e ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Roma, 29 agosto 2022
Ministero del turismo Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Ministro del Turismo
firmato digitalmente
XXXXXXX XXXXXXXXXX 29.08.2022 17:51:52 GMT+01:00
Associazione Bancaria Italiana
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Generale
firmato digitalmente
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Documento firmato da:
XXXXXXXX XXXXXXXX 29.08.2022 10:51:01 UTC
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx Amministratore Delegato firmato digitalmente
Firmato digitalmente da: Xxxxx Xxxxxxxxxxx Data: 29/08/2022 12:19:13