REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio N. Raccolta N.
Contratto d'affitto di ramo d'azienda
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaundici il giorno XXX del mese di aprile.
XX aprile 2011 In Cagliari, nel mio studio sito in via
Davanti a me , Notaio in Cagliari, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Orista- no,
sono presenti i Signori:
Xxxx Xxxxxxx, nato in Tortolì il 18 dicembre 1942, ivi resi- dente in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00, che interviene quale Presiden- te e legale rappresentante del:
- "AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI", con sede in Cagliari, via Palom- ba n. 64, codice fiscale e partita IVA 00154870927, in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo in data xx xxx 2011;
- XXX XXX
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
L'"AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI", come sopra rappresentato, conce- de a titolo di affitto alla società "XXX" che, come sopra rap- presentata, accetta il ramo dell'azienda commerciale corrente in Cagliari, via Tuveri angolo via Amat, avente ad oggetto
l'impianto di distribuzione di carburanti, nonchè gli arredi e le attrezzature utilizzati per lo svolgimento di detta attivi- tà analiticamente individuati nell'inventario già in possesso delle parti.
Articolo 2
L'affitto ha la durata di ventiquattro mesi a partire dal giorno 1.05.2011 (uno maggio duemilaundici) sino al giorno 30.04.2013 (trenta aprile duemilatredici) e non è rinnovabile tacitamente.
Articolo 3
Il canone d'affitto viene stabilito in complessivi Euro XX (XXX), oltre l'I.V.A. come per legge.
Detto canone dovrà essere corrisposto al domicilio del conce- dente con le seguenti modalità:
- per il 40% (quaranta per cento) dell’importo pattuito, pari a Euro XX (xxx), oltre a IVA come per legge, al momento della stipula del contratto;
- per il 60% (sessanta per cento) dell’importo pattuito, pari a Euro xx (xxx) in 24 (ventiquattro) rate mensili, da pagarsi entro il giorno dieci di ogni mese in via anticipata, in misu- ra pari a Euro XX (XXX) al mese, oltre l'I.V.A. come per leg- ge.
Al momento della sottoscrizione del presente contratto l’affittuario versa una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del valore del contratto biennale, pari a Euro xx
(xxx), che verrà restituita dal concedente al momento della restituzione del ramo di azienda nelle condizioni in cui è stato consegnato.
Articolo 4
Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola mensilità del canone di affitto oltre i trenta giorni dalla scadenza produrrà di diritto la risoluzione del contratto, salva in o- gni caso l'applicazione di interessi moratori nella misura pa- ri al tasso legale maggiorato di un punto da addebitarsi, sen- za necessità di atto di messa in mora, sul canone del mese successivo.
Articolo 5
L'affittuario si impegna a gestire il ramo d'azienda concesso in affitto senza modificarne l'attuale destinazione sotto pena di risarcimento dei danni.
L'affittuario si obbliga a compiere tutti gli atti di gestione necessari, compresa eventualmente la conclusione di un nuovo contratto di gestione nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto attualmente in essere, nonché la conclusione di nuovi contratti di fornitura del carburante; in relazione a quest'ultimo l'affittuario, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a dare alla loro conclusione la massima pubblicità, proponendo lo schema di contratto a tutte le com- pagnie petrolifere operanti sull’intero territorio nazionale, che vantino una rete di distribuzione significativa (orienta-
tivamente 1.500/2.000 impianti), che godano di un sistema di distribuzione a Cagliari, ponendo a base di gara un importo prolitro non inferiore a Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) al litro; inoltre, in considerazione del carattere associativo dell’"AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI" e dell’interesse che lo stesso ha a riservare vantaggi ai propri associati, l’affittuario do- vrà inserire come elemento di valutazione il riconoscimento sia di sconti che di una loyalty di favore per i soci ACI in tutto il territorio nazionale, nonché di investimenti pubbli- citari per iniziative riservate agli associati.
Articolo 6
L'affittuario non può subaffittare il ramo d'azienda, nè in tutto nè in parte, senza il consenso del concedente.
Articolo 7
I debiti e crediti relativi a rapporti sorti anteriormente al- la data del presente atto sono rispettivamente a carico e a favore del concedente; per contro, i debiti e crediti concer- nenti rapporti sorti nel corso dell'affitto, anche se verranno a scadere dopo la cessazione di tale contratto, saranno ri- spettivamente a carico e a favore dell'affittuario.
Articolo 8
Sono a carico dell'affittuario le spese di manutenzione ordi- naria dei beni affittati; le spese straordinarie relative a detti beni sono a carico del concedente.
L'affittuario non potrà pretendere alcun indennizzo per gli
eventuali incrementi dell'attività.
Articolo 9
Il concedente ha diritto di ispezione e controllo dell'azienda ai sensi dell'art. 1619 cod. civ.
L'affittuario si impegna a gestire il ramo d'azienda personal- mente senza modificarne l'attuale destinazione e conservandone l'efficienza.
Tuttavia, in deroga all'art. 2561 cod. civ., le parti conven- gono espressamente che l'affittuario non sia tenuto all'obbli- go di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
Articolo 10
L'affittuario dichiara di aver visionato gli arredi, i macchi- nari e le attrezzature di cui al sopra citato inventario e di averli trovati in buono stato d'uso e in tale stato si impegna a riconsegnarli al concedente alla scadenza del contratto.
Articolo 11
In considerazione di quanto pattuito al precedente art. 9 le parti, ai sensi dell'art. 102, ottavo comma, del D.P.R. 22 di- cembre 1986 n. 917, convengono espressamente che le quote di ammortamento dei beni di proprietà del concedente facenti par- te del ramo d'azienda concesso in affitto con il presente atto saranno fiscalmente dedotti dal medesimo concedente.
Articolo 12
Con decorrenza dalla data odierna, tutte le imposte, tasse, contributi di qualsiasi natura e specie inerenti l'attività
aziendale (ad eccezione della Cosap che rimarrà a carico del concedente avendo quest'ultimo tenuto conto degli effetti eco- nomici della medesima nella determinazione del canone di af- fitto), nonché le spese della fornitura idrica e dell'energia elettrica saranno a carico esclusivo dell'affittuario.
Articolo 13
Le spese e le imposte conseguenti al presente contratto sono a carico dell'affittuario.
Il presente contratto di affitto di ramo d'azienda è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 3, secondo comma n. 1), del
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e a imposta fissa di registro ai sensi dell'art. 40, primo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Richiesto io Notaio, ho redatto il presente atto e ne ho dato lettura alle parti che da me interpellate lo hanno integral- mente confermato e sottoscritto alle ore XXX XXX.
Scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio, occupa sei pagine fin qui di due xxxxx xxxxxxx.