CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Xxx X. Xxxxxx, 00 – 34123 Trieste
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE AUTOVEICOLI SOCIALI E POLIZIA STRADALE”
INDICE
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE ART. 3 ENTITÀ E DURATA DELL’APPALTO ART. 4 VARIAZIONE DELLE QUANTITÀ
ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NOLEGGIO ART. 6 SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE
ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 8 LOCALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEI MEZZI ART. 9 TASSE E IMPOSTE DIVERSE
ART. 10 CENTRI DI ASSISTENZA
ART. 11 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
ART. 12 PICCOLE RIPARAZIONI D’EMERGENZA ART. 13 VEICOLO SOSTITUTIVO
ART. 14 SOCCORSO STRADALE ART. 15 UTILIZZO DEI MEZZI
ART. 16 ALLESTIMENTI DELLA COMMITTENTE ART. 17 RITIRO DELLE AUTOVETTURE
ART. 18 PROPRIETA’ DEI VEICOLI ART. 19 GARANZIE ASSICURATIVE ART. 20 RISOLUZIONE ANTICIPATA
ART. 21 CANONI DI NOLEGGIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO ART. 22 PENALITÀ
ART. 23 REVISIONE DEL PREZZO
ART. 24 RISARCIMENTI DANNI E SPESE
ART. 25 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE DEL SERVIZIO ART. 26 SUBAPPALTO
ART. 27 ONERI E SPESE A CARICO DEL FORNITORE ART. 28 CONTROVERSIE.
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, di cui fanno parte integrante e sostanziale il Disciplinare di gara e suoi allegati, regola gli aspetti tecnici e contrattuali della prestazione del “Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente”, da utilizzare da parte del personale dipendente della S.p.A. Autovie Venete o da personale esterno all’uopo delegato.
Il “Servizio di noleggio autoveicoli senza conducente”, oggetto dell’appalto, è suddiviso in n. 3 Lotti.
Il valore complessivo stimato del Lotto 1 ammonta ad € 2.106.784,80.- (duemilionicentoseimila- settecentottantaquattro/80), I.V.A. esclusa.
Il valore complessivo stimato del Lotto 2 ammonta ad € 1.083.778,56.- (unmilioneottantatremila- settecentosettantotto/56), I.V.A. esclusa.
Il valore complessivo stimato del Lotto 3 ammonta ad € 1.002.504,96.- (unmilioneduemilacinquecento- tottoquattro/96), I.V.A. esclusa.
ART. 2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto verrà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., compilando il documento “SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA” facente parte della documentazione di gara.
ART. 3 - ENTITÀ E DURATA DELL’APPALTO
3.1. Quantità noleggio.
Il numero complessivo delle autovetture da fornire, mediante noleggio, è così ripartito:
LOTTO 1
- n° 62 (sessantadue) vetture commerciali diesel vetrate 4/5 posti - 3 porte - EURO 4 Tipo A;
- n° 5 (cinque) vetture commerciali diesel vetrate 4/5 posti - 3 porte - EURO 4 Tipo B;
- n° 9 (nove) vettura berlina 2 volumi 5 posti - 5 porte - EURO 4 Tipo C;
- n° 2 (due) vettura berlina 3 volumi 5 posti - 5 porte - EURO 4 Tipo D;
- n°13 (tredici) FURGONI COMPATTI Tipo E;
- n° 4 (quattro) vetture fuoristrada 4x4 2 volumi 5 posti – 5 porte – EURO 4 Tipo F;
LOTTO 2
- n° 16 (sedici) Mezzi Tipo S.A.V..
LOTTO 3
- - n° 17 (diciassette) mezzi per Polizia Stradale di due tipologie diverse sotto elencate e dovranno avere caratteristiche tecniche e gli allestimenti come descritto al successivo art. 4.
3.2. Durata del servizio e percorrenza
La locazione di ciascuna autovettura avrà durata e percorrenza come indicato nella sottostante tabella. Qualora al termine della locazione venga rilevata una percorrenza differente rispetto al chilometraggio previsto, verrà addebitato ovvero rimborsato, per ciascuna autovettura, l’importo derivante dal rapporto
“canone totale servizi” / “percorrenza contrattuale” moltiplicato per i chilometri in eccesso ovvero in difetto.
L'eventuale differenza chilometrica verrà annotata sul "Verbale di riconsegna" delle autovetture, che dovrà essere firmato in contraddittorio.
Fino alla concorrenza di Km 10.000 in più o in meno non verrà effettuato alcun adeguamento.
Durante il periodo di locazione, il FORNITORE potrà proporre degli aggiornamenti di canoni, per quei mezzi per cui sia prevista un’eccedenza della franchigia predetta, proporzionalmente alla scadenza contrattuale.
In tutti i casi in cui il contachilometri non potrà essere controllato (guasto o furto dell’autovettura), sarà considerata una percorrenza media giornaliera calcolata sulla base del rapporto “chilometraggio assistito” / “durata contrattuale”).
Lotto 1
TIPO AUTOVETTURA | MESI | CHILOMETRI ASSISTITI |
A | 48 | 120.000 |
B | 48 | 160.000 |
C | 48 | 150.000 |
D | 48 | 150.000 |
E | 48 | 120.000 |
F | 48 | 150.000 |
Lotto 2
TIPO AUTOVETTURA | MESI | CHILOMETRI ASSISTITI |
S.A.V. | 24 | 350.000 |
Lotto 3
TIPO AUTOVETTURA | MESI | CHILOMETRI ASSISTITI |
N° 7 POLIZIA STRADALE - A | 36 | 250.000 |
Xx 00 XXXXXXX XXXXXXXX - X | 36 | 190.000 |
3.3 Rinnovo del servizio
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso di necessità la Società si riserva la facoltà di attribuire nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, conformi alle condizioni di base esposte con gli atti di gara, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi ed è computato per la determinazione del valore globale del contratto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L’affidamento avverrà di richiedere una proroga del rapporto per i mezzi ritenuti d’interesse, per una durata massima di mesi 3, durante i quali verranno riconosciute alle medesime condizioni tariffarie del contratto originario relative ai mezzi oggetto di utilizzoproroga; le eventuali eccedenze chilometriche verranno conteggiate in base alla tariffa del predetto contratto, ferme restando le franchigie indicate al precedente art. 3.2; rimane confermato che i chilometraggi assistiti verranno riparametrizzati proporzionalmente al periodo di proroga (es. affidamentouna proroga di 3 mesi – di un nolo 36 mesi/190.000 km - avrò un aumento dei chilometri assistiti da 190.000 a 205.833 km).
ART. 4 - VARIAZIONE DELLE QUANTITA’
Entro la scadenza del periodo di consegne (dicembre 2010), il quantitativo degli automezzi potrà essere aumentato o ridotto, a decisione della Società, entro il limite massimo del 20%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che il FORNITORE possa sollevare eccezioni di sorta.
Nel caso di riduzione del quantitativo, la Società provvederà a darne comunicazione formale entro 60 giorni naturali e consecutivi dal primo giorno del mese programmato di consegna.
Nel caso di aumento del quantitativo, sarà cura del FORNITORE soddisfare la richiesta, inoltrata formalmente dalla Società (anche via fax o posta elettronica), entro 60 giorni naturali e consecutivi, dalla data di ricevimento del documento formale.
ART. 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL NOLEGGIO
Le autovetture costituenti il noleggio dovranno essere di nuova produzione ed immatricolate successivamente alla data di aggiudicazione della gara. Per ciascun “tipo di autovettura” come di seguito indicato dovrà essere fornita un’unica marca e modello e possedere le caratteristiche tecniche e gli allestimenti di seguito elencati.
1. Autovettura tipo A: vetture commerciali diesel vetrate 4/5 posti - 3 porte - EURO 4 - (tipo FIAT PUNTO e equivalente);
Alimentazione: DIESEL; Limiti cilindrata (cc.): 1200 -1500; POTENZA MINIMA (kW): 54; Limiti lunghezza (m): MIN 3,80 - MAX 4,05;
• colore bianco
• ABS;
• climatizzatore manuale;
• servosterzo;
• fendinebbia;
• filtro antiparticolato (FAP);
• chiusura centralizzata con telecomando;
• doppio airbag (lato conducente + lato passeggero);
• tergilunotto;
• alzacristalli elettrici;
• doppi specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente;
• immobilizer;
• appoggiatesta anteriori e posteriori;
• terza luce di stop;
• autoradio;
• serie tappetini in gomma;
• triangolo di soccorso;
• set lampadine di ricambio;
• ruota/ruotino di scorta.
Il FORNITORE dovrà apporre sulle fiancate strisce autoadesive, riportanti il logo societario.
2. Autovettura tipo B: vetture commerciali diesel vetrate 4/5 posti - 3 porte - EURO 4 - (tipo FIAT PUNTO o equivalente);
Alimentazione: DIESEL; Limiti cilindrata (cc.): 1200 -1500; POTENZA MINIMA (kW): 54; Limiti lunghezza (m): MIN 3,80 - MAX 4,05;
• colore bianco;
• ABS;
• climatizzatore manuale;
• servosterzo;
• fendinebbia;
• filtro antiparticolato (FAP);
• chiusura centralizzata con telecomando;
• doppio airbag (lato conducente + lato passeggero);
• tergilunotto;
• alzacristalli elettrici;
• doppi specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente;
• immobilizer;
• appoggiatesta;
• barra lampeggiante a LED ad alta intensità tipo (FEDERAL SIGNAL VAMA con pannello alfanumerico posteriore) conforme alla normativa europea e codice della strada;
• autoradio;
• terza luce di stop;
• serie tappetini in gomma;
• triangolo di soccorso;
• set lampadine di ricambio;
• ruota/ruotino di scorta
• Eventuale collaudo e relativi adempimenti di legge (immatricolazione, aggiornamento libretto, ecc.) al completamento dell’allestimento dei mezzi
Il FORNITORE dovrà apporre sulle fiancate strisce autoadesive, riportanti il logo societario.
3. Autovettura tipo C: vetture berline 2 volumi 5 posti - 5 porte - EURO 4 – (tipo FIAT BRAVO o equivalente)
Alimentazione: DIESEL; Limiti cilindrata (cc.): 1600 -1900; POTENZA MINIMA (kW): 88;
Limiti lunghezza (m): MIN 4,40 - MAX 4,80;
• colore Grigio vernice metallizzata;
• ABS;
• climatizzatore manuale;
• servosterzo;
• fendinebbia;
• filtro antiparticolato (FAP);
• chiusura centralizzata con telecomando
• doppio airbag (lato conducente + lato passeggero);
• airbag laterali;
• airbag testa;
• tergilunotto;
• alzacristalli elettrici;
• doppi specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente;
• immobilizer;
• appoggiatesta anteriori e posteriori;
• autoradio;
• terza luce di stop;
• serie tappetini in gomma;
• triangolo di soccorso;
• set lampadine di ricambio;
• ruota/ruotino di scorta.
4. Autovettura tipo D: vetture berline 3 volumi 5 posti - 5 porte - EURO 4 – (tipo ALFA ROMEO 159 o equivalente)
Alimentazione: DIESEL; Limiti cilindrata (cc.): 1800 -2000; POTENZA MINIMA (kW): 110;
Limiti lunghezza (m): MIN 4,52 - MAX 4,80;
• colore Grigio vernice metallizzata;
• ABS;
• climatizzatore manuale;
• servosterzo;
• fendinebbia;
• filtro antiparticolato (FAP);
• chiusura centralizzata con telecomando
• doppio airbag (lato conducente + lato passeggero);
• airbag laterali;
• airbag testa;
• tergilunotto;
• alzacristalli elettrici;
• doppi specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente;
• immobilizer;
• appoggiatesta anteriori e posteriori;
• autoradio;
• terza luce di stop;
• serie tappetini in gomma;
• triangolo di soccorso;
• set lampadine di ricambio;
• ruota/ruotino di scorta.
5. Autovettura tipo E: FURGONE COMPATTO – (tipo FIAT SCUDO o equivalente);
Alimentazione: DIESEL;
Limiti cilindrata (cc.): 1900 -2500; POTENZA MINIMA (kW): 88;
MTT (min/max): 2500/3000; VOLUME vano di carico (min/max) m3: 5/6;
Altezza vano di carico (min/max): 1350/1500; Lunghezza pianale vano di carico (mm): > 2400;
• colore xxxxx xxxxxxx;
• 3 posti con appoggiatesta e cinture di sicurezza;
• paratia divisoria integrale in lamiera;
• porte posteriori non vetrate;
• porta laterale scorrevole destra;
• terza luce di stop;
• ABS;
• climatizzatore manuale;
• servosterzo;
• fendinebbia;
• filtro antiparticolato (FAP);
• chiusura centralizzata con telecomando
• doppio airbag (lato conducente + lato passeggero);
• alzacristalli elettrici;
• doppi specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente;
• autoradio;
• serie tappetini in gomma;
• triangolo di soccorso;
• set lampadine di ricambio;
• ruota di scorta;
• barra lampeggiante a LED ad alta intensità tipo (FEDERAL SIGNAL VAMA con eventuale pannello alfanumerico posteriore) conforme alla normativa europea e codice della strada;
• Eventuale collaudo e relativi adempimenti di legge (immatricolazione, aggiornamento libretto, ecc.) al completamento dell’allestimento dei mezzi
Il FORNITORE dovrà apporre sulle fiancate strisce autoadesive/rimuovibili, riportanti il logo societario.
6. Autovettura tipo F: vetture trazione integrale 2 volumi 4/5 posti - 5 porte - EURO 4 – (tipo FIAT SEDICI o equivalente)
Alimentazione: DIESEL; Limiti cilindrata (cc.): 1600 -1900; POTENZA MINIMA (kW): 88;
Limiti lunghezza (m): MIN 4,00 - MAX 4,40;
• colore Bianco;
• ABS;
• climatizzatore manuale;
• servosterzo;
• fendinebbia;
• filtro antiparticolato (FAP);
• chiusura centralizzata con telecomando
• doppio airbag (lato conducente + lato passeggero);
• airbag laterali;
• tergilunotto;
• alzacristalli elettrici;
• doppi specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente;
• immobilizer;
• appoggiatesta anteriori e posteriori;
• autoradio;
• terza luce di stop;
• serie tappetini in gomma;
• triangolo di soccorso;
• set lampadine di ricambio;
• ruota/ruotino di scorta
• barra lampeggiante a LED ad alta intensità tipo (FEDERAL SIGNAL VAMA con eventuale pannello alfanumerico posteriore) conforme alla normativa europea e codice della strada
• Eventuale collaudo e relativi adempimenti di legge (immatricolazione, aggiornamento libretto, ecc.) al completamento dell’allestimento dei mezzi;
7. Autovettura tipo S.A.V.: FURGONE VETRATO (Tipo XXXXXXXX XXXX o equivalente); Alimentazione: DIESEL; Cilindrata (cc.): superiore a 1900; POTENZA SUPERIORE (kW): 85; Passo indicativamente compreso : tra mm. 3.120 e mm. 3.200 Lunghezza massima indicativa- mente pari a: mm. 5.220; Larghezza massima indicativamente non superiore a: mm. 1.910; Carreggiata anteriore e posteriore indicativamente compresa tra: mm. 1.570 e 1.630; Volume utile in- dicativamente non inferiore a: 5 m3; Versione: vetrato;
Gli automezzi dovranno essere completi di personalizzazioni ed allestimenti per Servizio Ausiliari della Viabilità, aventi di massima le seguenti caratteristiche e specifiche tecniche:
• colore bianco;
• lunotto termico;
• retrovisori esterni elettrici con sbrinamento;
• alzacristalli elettrici;
• fendinebbia;
• vernice “BIANCO”;
• paraurti in tinta;
• sedile conducente regolabile in altezza + bracciolo;
• sedile passeggero singolo;
• telecomando apertura chiusura porte;
• climatizzatore;
• correttore assetto fari;
• terza luce di stop;
• ABS + airbag conducente e passeggero;
• porta posteriore vano di carico unica con cerniera superiore e dotata di luci a led (tipo blitz lampeggianti d’emergenza) di colore giallo visibili a porta sollevata;
• rilevatore temperature Esterne/Xxxxxxxx;
• autoradio di serie con lettore CD;
• orologio digitale;
• triangolo di soccorso;
• ruota di scorta;
• predisposizione kit viva voce bluetooth.
Il FORNITORE dovrà fornire gli autoveicoli completi di allestimento secondo le specifiche di seguito riportate. I relativi oneri di fornitura e montaggio dovranno intendersi a totale carico del FORNITORE e, pertanto, inclusi nel canone di noleggio prospettato.
X. Xxxxxxxxxxxx piano di carico in lamiera mandorlata di alluminio;
B. Struttura porta dotazioni in alluminio;
C. Plancia per supporto radio e interruttori comandi in materiale termoformato ergonomicamente funzionali rispetto al conducente;
D. Sospensioni posteriori pneumatiche;
E. Installazione di pannello a Messaggio Variabile FULL – COLOR, fornito a carico della S.p.A. Autovie Venete, dim. 1.100 x 1.100 h. con pittogrammi e scritte memorizzate riprodotte in modo fisso, lampeggiante ed intermittente e relativa tastiera di comando e pannello alfanumerico posteriore integrato nella carenatura (misure 1260x230); l’installazione dovrà comprendere tutte le prestazioni necessarie per garantire il corretto funzionamento dei pannelli compreso motore e telaio di nuova fornitura, ivi compresa l’installazione dei comandi per l’azionamento degli stessi con collegamenti da posizionare nella cabina di guida del mezzo;
F. Carenatura tetto, smontabile, realizzata in vetroresina perfettamente integrata nella linea del mezzo da fornire, per il contenimento del predetto pannello a messaggio variabile e dei relativi meccanismi di sollevamento, completa di decorazioni retro-riflettenti pellicola riflettente di classe 2 a microprismi – tipo Reflexite e barra a Led lampeggianti ad alta intensità posteriore integrata nella stessa (tipo Federal Signal Vama) e due luci laterali integrate nella fiancata di colore bianco alogene;
G. Loghi, decorazioni e scritte AUSILIARI VIABILITA’ e AUTOVIE VENETE con pellicole in materiale PVC adesive colorate retroriflettenti di classe 2 a microprismi – tipo Reflexite e fascia rifrangente di colore bianco su entrambe le fiancate e posteriormente a contorno sagoma;
H. Apparati luminosi composti da:
• n. 01 Faro doppio a LED anteriore, fissati all’interno dell’abitacolo, nuovi
• n. 01 Barra superiore a LED marca Federal Signal Vama modello Phoenix PXL 3W, con dispositivo acustico tipo non prioritario, Faro orientabile a scomparsa NP130-100W 360/180° radiocomandato elettricamente a distanza;
• n. 01 Faro retromarcia con sonoro di avvertimento
• n. 02 Torce ricaricabili a LED di colore giallo e rosso, nuova fornitura
• n. 02 Plafoniera luce interna 20W
• n. 01 Faro portatile con alimentazione da presa 12V
I. Segnaletica verticale temporanea, di nuova fornitura composta da:
• Kit sequenziale a 5 Flasher ricaricabili ø 140
• Cartelli segnaletici di nuova fornitura (disco da 600 mm, triangolo e ottagono lato da 900 mm), realizzati in alluminio (compresi i cavalletti, i supporti su cavalletti per vaschette porta lampade, i porta lampade, il tutto in alluminio e incluso nella fornitura), rivestimento del segnale in pellicola classe 2 a microprismi – tipo Reflexite, con le seguenti simbologie conformi alle normative vigenti:
• n. 02 triangolo “lavori” + pannello integrativo “500m”;
• n. 01 disco “divieto di sorpasso”;
• n. 06 disco girevole “passaggio obbligatorio”;
• n. 01 disco “limite massimo di velocità 110 km/h”;
• n. 01 disco “limite massimo di velocità 90 km/h”;
• n. 01 disco “limite massimo di velocità 60 km/h”;
• n. 01 disco “limite massimo di velocità 40 km/h”;
• n. 01 disco “via libera”;
• n. 01 ottagono “fermarsi e dare precedenza”;
• cartelli rettangolari 900 x 1.350 mm, realizzati in alluminio compresi i cavalletti, che dovranno essere inclusi nella fornitura, rivestimento del segnale in pellicola classe 2 a microprismi – tipo Reflexite, con le seguenti simbologie conformi alle normative vigenti:
• n. 02 Rettangolo “Altri pericoli” (fig. II 391/a,b,c Art. 31) + pannello integrativo “500 m” + blitz lampeggianti a LED 100 Mod. COD. 3;
• n. 02 rettangolo “segnale di corsia chiusa DX/SX” + pannello integrativo “300 m” e “250 m”;
• cartelli quadrati dim. 600 x 600 mm realizzati in alluminio senza cavalletto e completi di attacco magnetico o scorrevole, rivestimento del segnale in pellicola classe 2 a microprismi – tipo Reflexite, con le seguenti simbologie conformi alle normative vigenti:
• n. 01 quadrato “incidente” ;
• n. 01 quadrato “chiusura corsia destra”;
• n. 01 quadrato “chiusura corsia sinistra”
• n. 01 quadrato “uscita obbligatoria”;
• n. 01 quadrato “code”;
• n. 01 quadrato “corsie a larghezza ridotta”;
• n. 10 coni H 500 mm;
• n. 15 zavorre da 7,5 kg.
J. n. 01 Barra di traino, nuova fornitura;
K. n. 01 Fune di traino, nuova fornitura;
X. Xxxxxxxx Medicinali per primo soccorso;
X. Xxxxx a carica 12V con ripiano per compilazione documenti da porre in mezzo ai sedili guida/passeggero;
N. Binocoli più alloggiamento;
O. Predisposizione alloggiamento palmare sulla plancia strumentazione conducente;
P. Batteria ausiliaria da 120 Ah con sistema di ricarica elettronico da rete e controllo dello stato di carica;
Q. N. 1 gancio traino omologato e collaudato
X. Xxxxx materiale in dotazione da installare sul mezzo:
• n. 02 bandierine rosse;
• n. 01 tanica per acqua da 5 litri con rubinetto;
• n. 01 dispenser per sapone liquido
• n. 01 porta rotolo di carta asciugamani;
• n. 01 tagliacinture – rompivetro;
• n. 02 coperte di lana;
• n. 02 lenzuola di tela verdi usa e getta;
• n. 01 coperta ignifuga a camice;
• n. 01 cappuccio ignifugo;
• n. 01 cassetta portautensili: martello, pinza isolante, tre cacciavite, chiave inglese, tronchese;
• n. 01 scopa
• n. 01 badile
• n. 01 paletta in plastica
• n. 01 chiave a croce
S. La massa complessiva del furgone vetrato, completo di allestimento per Servizio Ausiliari della Viabilità, dovrà essere inferiore a kg. 2.800 e la massa massima totale delle combinazioni veicolo + rimorchio = kg 3.500.
T. Xxxxxxxx, quale mezzo speciale e relativi adempimenti di legge (immatricolazione, aggiornamento libretto, ecc.) al completamento dell’allestimento dei mezzi.
Mezzi da consegnare completi di allestimenti
I mezzi forniti dovranno essere nuovi di fabbrica; analogamente dovranno essere nuovi ed a carico del FORNITORE tutti gli allestimenti quali la carenatura del pannello e tutta la componentistica per l’attivazione ed installazione dello stesso (struttura di sostegno, organi di sollevamento, collegamenti per installazione comandi, ecc.), segnaletica stradale, dispositivi segnaletici luminosi, strutture e contenitori per il contenimento delle attrezzature, ecc.
Saranno a carico della S.p.A. Autovie Venete la fornitura dei Pannelli a Messaggio Variabile.
I relativi oneri di fornitura e manutenzione del mezzo, di realizzazione degli allestimenti e relativa installazione, e la successiva manutenzione dovranno intendersi compensati nel canone di noleggio offerto per il servizio.
8. Autovettura tipo POLIZIA STRADALE:; Alimentazione: DIESEL; Limiti cilindrata (cc.): non inferiore a: 1890 cm3; POTENZA NON INFERIORE A (kW): 90; Valore massimo di emissioni di CO2: 155 g/km, (tolleranza ammessa 2 g/km) due ruote motrici; Carrozzeria: station- wagon, quattro porte più portellone posteriore (sono escluse berline, multiuso e fuoristrada); Volume bagagliaio minimo: non inferiore a 360 dm3; Altezza massima vettura da terra non
superiore: a 154 cm (tolleranza 1 cm); Freni: a disco anteriori e posteriori.
Gli automezzi dovranno essere completi di personalizzazioni ed allestimenti per Polizia Stradale, aventi di massima le seguenti caratteristiche e specifiche tecniche: predisposizione, fornitura e montaggio sul tetto della vettura di una barra luminosa carenata a norma europea R 65, del tipo in uso alla Polizia Stradale, con le seguenti caratteristiche:
• Accelerazione da 0 a 100 km/h massima di 11 secondi
• Velocità massima non inferiore a 190 km/h
• colore standardizzato azzurro polizia (RAL 5023)
• sistema frenante con ABS
• sistema di controllo della stabilità/trazione (ESP/ASR o superiore)
• controllo elettronico dell'interruttore del flusso di carburante in caso di incidente, o apparato similare
• cerchi in lega
• airbag sedili anteriori (lato guida e passeggero)
• dispositivo per disattivazione airbag anteriore lato passeggero
• cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore
• appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
• volante regolabile
• climatizzatone a regolazione automatica
• lunotto termico
• tergilunotto
• terza luce di stop;
• fari fendinebbia e retronebbia
• chiusura centralizzata con telecomando
• doppi specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica
• alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
• vetri laterali bagagliaio oscurati con pellicola omologata di gradazione media - n. 2 luci di cortesia nel vano posteriore passeggeri
• dispositivo antiavviamento elettronico (immobilizer)
• kit riparazione pneumatici da collocare nel vano di carico (al posto della ruota di scorta)
• borsa con kit attrezzi di serie
• conformità alle direttive europee antinquinamento Euro 4" o successive
• omologazione vettura categoria M1
• triangolo di soccorso;
• ruota di scorta.
Le autovetture dovranno avere la predisposizione, fornitura e montaggio sul tetto della vettura di una barra luminosa carenata a norma europea R 65, del tipo in uso alla Polizia Stradale, con le seguenti caratteristiche:
a. n. 4 luci stroboscopiche o a led, con frequenze da 120 flash e/o doppio flash per minuto, colore blu;
b. n. 1 faro con luce alogena bianca da 55/100 W ruotabile di 360° nel piano orizzontale e con elevazione da -40° a +90° sul piano verticale, con azzeramento automatico allo spegnimento e a scomparsa;
c. n. 4 luci alogene bianche di cui due laterali e due anteriori;
x. xxxx a led lampeggianti posteriori colore ambra;
e. amplificatore di voce con microfono mobile e comando integrato delle luci, con registrazione di messaggi azionabili da pulsantiera (fissa o mobile), uno o più altoparlanti con potenza complessiva di 100 W;
f. connettore a baionetta o rapido a tenuta stagna, per la connessione dei collegamenti elettrici della barra;
g. comandi barra posizionati davanti alla plafoniera anteriore, riuniti in plancette di comando opportunamente ed ergonomicamente sagomate e sistemate; in alternativa i comandi possono essere realizzati con visualizzazione funzioni sul display e comando touchscreen o con joystick o similare;
h. centralini elettronica di alimentazione delle luci;
i. pannello luminoso a led gialli su fondo nero (sistema ad alta visibilità) per messaggi variabili, con almeno dieci caratteri per riga ed otto righe per messaggio, per un totale di 80 tra caratteri e spazi, almeno quattro lingue disponibili oltre l'italiano (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo), almeno 16 messaggi prememorizzati per ogni lingua, che si elencano:
• RALLENTARE;
• NEBBIA;
• CODE;
• INCIDENTE;
• ALT POLIZIA;
• ACCOSTARE A DX;
• ACCOSTARE A SX;
• RESTARE IN AUTO;
• OBBLIGO USCITA;
• TRAFFICO RALLENTATO;
• CAMBIO CORSIA;
• URGE MEDICO;
• PIOGGIA VELOCITA' MAX 110 KM/H;
• NEVE VELOCITA' MAX 110 KM/H;
• PIOGGIA VELOCITA' MAX 90 KM/H;
• NEVE VELOCITA' MAX 90 KM/H;
• CONTROLLO VELOCITA';
ed almeno tre messaggi per ogni lingua, personalizzabili e memorizzabili a bordo veicolo;
- paratia di separazione tra bagagliaio ed abitacolo in tubolari di acciaio (come per vetture categoria N1);
- catene da neve del tipo prescritto nel libretto uso e manutenzione della vettura segnale mobile di pericolo come previsto dall'art. 162 dei C.d.S.;
- n. 2 giubbetti o bretelle catarifrangenti come previsto dal C.d.S.;
- batteria maggiorata di almeno 10 Ah rispetto a quella prevista di serie; l'alternatore, comunque, dovrà essere idoneo per la ricarica della stessa e fornire, al regime di rotazione del motore di 1000 giri/1', la quantità di corrente necessaria per alimentare i principali utilizzatori: fari anabbaglianti, radio ricetrasmittente accesa in trasmissione, dispositivi luminosi e sonori accesi, pannello a messaggi variabili acceso, sistema di radiolocalizzazione e navigatore satellitare in funzione;
- fornitura ed installazione di apparato radio ricetrasmittente VP180E con telecomando ed antenna radio accordata sulle frequenze in uso alla Polizia di Stato, in posizione da concordare;
- fornitura dei seguenti componenti occorrenti per la predisposizione degli apparati radio:
• antenna autoveicolare marca Caletti;
• insieme cavi;
• insieme cavo antenna;
• insieme slitta 90;
• insieme microfono;
• cavo micro/codice;
• kit micro/codice;
• kit istallazione;
• altoparlante;
- fornitura ed installazione di navigatore satellitare del tipo Divitech RP-NAV 300, munito di modem "E-Where", comprensiva dei relativi cablaggi;
- dispositivo di fissaggio per navigatore satellitare, all'interno dell'abitacolo in plancia;
- caveria specifica per l'alimentazione di tutti gli apparati ausiliari polizia;
- predisposizione,fornitura e montaggio di sirena elettronica bitonale omologata, con frequenza per Polizia di Stato, conforme Dir. 95154/CE;
- n. 1 faro leggimappa nel vano bagagli in posizione da concordare;
- fornitura e montaggio di n. 2 segnalatori luminosi a led da incasso, in colore azzurro, a singolo lampeggio, da 12 Volt, sincronizzati simultanei, completi di centralina e cablaggi, installati all'interno del portellone posteriore, visibili e funzionanti solo a portellone aperto ed a veicolo fermo (di ausilio alla barra luminosa carenata), conformi alla Direttiva 95154/CE;
- n. 4 prese di corrente 12 Volt, di cui n. 2 nel vano bagagli e n. 2 accessibili dal vano posteriore passeggeri, in posizione da concordare;
- centralina porta fusibili per tutti i servizi elettrici ausiliari "Polizia";
- n.1 idoneo porta arma lunga PM12 Beretta, munito di dispositivo di bloccaggio manuale con serratura e di alloggiamento per il secondo caricatore in dotazione(l'arma si deve intendere con caricatore inserito) — Il porta arma dovrà essere collocato anteriormente, lato passeggero, in posizione facilmente accessibile anche con il veicolo in marcia, e realizzato in modo da orientare la canna verso l'esterno della vettura;
- scritte e strisce "Polizia" del tipo 3M Italia S.p.A. — Scotchlite serie 580E o equivalente, provviste del logo della Repubblica Italiana (pellicola retroriflettente autoadesiva di classe D, omologata secondo il Regolamento ONU/ECE 104 gennaio 1998 il cui posizionamento, la forma ed i loghi dovranno essere tempestivamente concordati con l'Amministrazione);
- scudetti della specialità (Centauri) realizzati con la stessa pellicola, rispettando disegni e codice colore della Polizia Stradale, con forma e posizione da concordare;
- n. 2 sedi porta palette di segnalazione su pannelli porta anteriore destra e sinistra n. 2 slitte/carica batterie su apposito supporto centrale tra i sedili anteriori, con alimentazione a motore acceso, per la ricarica di n. 2 torce con lampada alogena a ricarica continua, tipo L500 LED, in posizione da concordare;
- n. 2 torce elettriche a ricarica continua di cui al punto precedente con relativo cono giallo di segnalazione;
- cassetta di sicurezza di colore azzurro, fissata sulla paratia dietro al sedile posteriore lato passeggero;
- n. 1 paio di manette ancorate sotto il sedile posteriore in posizione da concordare;
- n. 2 estintori da kg. 4 da collocare nel vano di carico;
- n. 1 estintore da 4 kg munito di apposito sistema di fissaggio, in posizione da concordare;
- n. 1 attrezzo taglia cinture munito di idoneo alloggiamento, fissato all'interno dell'abitacolo in posizione da concordare;
- n. 2 bandierine rosse con manico in alluminio, su appositi supporti ai lati dei sedili anteriori, in basso.
Fornitura e montaggio nel vano di carico di n. 1 contenitore, realizzato in lega leggera con finitura ad alta resistenza, opportunamente strutturato con ripiani e cassetti idonei ad un facile, ordinato e stabile stivaggio delle attrezzature di seguito riportate:
• n. 5 cartelli completi di cavalletto verticale
• n. 5 coni in gomma;
• n. 1 rotolo di nastro bicolore;
• n. 1 attrezzo multiplo;
• n. 1 tanica per l'acqua da 3 litri;
• n. 1 corda da traino;
• n. 1 kit pronto soccorso omologato;
• n. 1 scatola da 100 guanti in lattice;
• n. 1 kit sacchetti in polietilene con chiusura (10 pezzi);
• n. 2 coperte isotermiche;
• n. 2 coperte antifiamma;
• n. 2 occhiali protettivi;
• n. 2 camici in Tyvek;
• n. 2 maschere antigas con contenitore;
• n. 2 filtri per maschere antigas;
• n. 1 scatola contenitore per gesso;
• n. 1 rotella metrica (esclusa dalla fornitura);
• n.1 pacco di torce a vento a sezione quadra, lunghezza 800 mm n. 1 macchina fotografica (esclusa dalla fornitura);
• n. 1 etilometro del quale verrà fornito il campione (escluso dalla fornitura).
L'alloggiamento dell'etilometro dovrà prevedere apposite prese d'aria per la ventilazione ed un'idonea apertura per il passaggio del cavo elettrico, in modo da consentire di tenere l'apparecchio sempre alimentato.
Il contenitore dovrà essere realizzato con una serie di accorgimenti costruttivi che escludano vibrazioni e rumorosità prodotte dagli oggetti stivati nella struttura; le guide dei cassetti devono essere telescopiche in acciaio a sfera, ad estrazione totale.
Il contenitore dovrà essere dotato di un piano estraibile (scrittoio) su guide telescopiche in acciaio a sfera, mentre il piano di lavoro superiore dovrà essere sagomato per alloggiare una stampante portatile ed un PC tipo notebook (esclusi dalla fornitura), con un idonei sistemi di fissaggio.
Le attrezzature non comprese nella fornitura saranno messe a disposizione dal Ministero e dalla committente, per la realizzazione del prototipo.
Il veicolo completo di tutte le dotazioni e di tutti gli allestimenti sopraelencati, del materiale internamente stivato all'interno del mobile contenitore, nonché dell'apparato radio, dell'apparato di radiolocalizzazione, dell'arma lunga Beretta PM12 completa di caricatore e con cinque persone a bordo, dovrà rispettare sia la massa massima a pieno carico ammissibile che la massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse (il peso convenzionale di ogni persona è da considerarsi pari a 78 kg, tenuto conto anche della dotazione individuale di Polizia).
Per tutti i dispositivi elettrici ed elettronici installati dovrà essere fornita la certificazione riguardante la compatibilità elettromagnetica, in particolare con i sistemi della vettura e con gli apparati radio ministeriali, secondo la normativa EMC 20041108/CEE.
L’allestimento completo della auto Polizia Stradale deve essere come da disposizioni del Ministero dell’Interno.
Rimarranno assunti a carico del FORNITORE tutti gli oneri relativi al preventivo collaudo delle predette auto Polizia Stradale da parte della competente struttura del Ministero dell’Interno per l’immatricolazione e la consegna dei mezzi.
ART. 6 - SERVIZI INCLUSI NELLA LOCAZIONE
I canoni di noleggio dovranno includere i seguenti servizi:
▪ immatricolazione e messa su strada delle autovetture;
▪ tassa di proprietà;
▪ assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, inclusi lubrificanti e rabbocchi olio e degli allestimenti previsti nel presente capitolato a carico del FORNITORE;
▪ assistenza (equilibratura, convergenza e forature) e sostituzione dei pneumatici: la sostituzione dovrà essere effettuata, senza limitazione numerica, ogni qualvolta il battistrada dei pneumatici sia ridotto a 3 millimetri;
▪ traino + soccorso stradale;
▪ consegna e ritiro delle autovetture a fine locazione presso la sede del Centro Servizi di Palmanova;
▪ copertura assicurativa;
▪ eventuale multicard per la fornitura del carburante
tutti i dati relativi alla storia del mezzo dovranno essere forniti/visibili via supporti informatici (WEB).
▪
ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA
Il FORNITORE sarà tenuto a prestare, immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva, il deposito cauzionale definitivo nella misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale aggiudicato, fatta salva la parametrazione di legge ex artt. 75, 113 – D. Llgs. 163/2006; la cauzione che potrà essere prestata con fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà avere validità minima triennale e comunque non potrà essere svincolata fino a che non sarà data esplicita comunicazione liberatoria da parte della Società, e ciò sarà possibile solo dopo verifica positiva dell’intera prestazione, ovvero appena definita ogni eccezione e/o risolta qualsiasi eventuale controversia.
ART. 8 – LOCALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA DEI MEZZI
Il FORNITORE dovrà consegnare gli autoveicoli presso il Centro Servizi di Palmanova, entro i termini indicati nell’offerta e nei relativi documenti di formalizzazione dell’affidamento.
La prestazione del servizio di noleggio avrà inizio a partire dal giorno della consegna del mezzo commissionato ed avrà la durata indicata nell’affidamento formalizzato.
Il termine di consegna per ciascun mese è il primo giorno feriale dello stesso. Pertanto, se la consegna avviene, ad esempio, lunedì 03 agosto 2009 e la durata prevista contrattualmente è di 48 mesi, la scadenza sarà fissata l’ultimo giorno feriale del mese di luglio dell’anno 2013.
Nel caso in cui il ritardo superi i 5 giorni naturali e consecutivi, la scadenza passerà all’ultimo giorno feriale del mese di scadenza successivo a quello originario. Pertanto, se, ad esempio, la consegna del medesimo mezzo avviene lunedì 10 agosto, automaticamente la scadenza sarà fissata l’ultimo giorno feriale del mese di agosto dell’anno 2013, indipendentemente dalla presenza di documentate cause di forza maggiore e senza addebito del canone del primo mese di consegna (nell’esempio sopra citato, agosto 2009).
Eventuali ritardi che dovessero superare i 10 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine previsto per la consegna dei mezzi, qualora non imputabili a cause di forza maggiore, che dovranno comunque essere comunicate con tempestività ed accettate dalla Società, comporteranno penalità indicate nel successivo art. 22.
La dilazione dei termini di consegna per giustificate cause, sarà autorizzata dalla Società esclusivamente in forma scritta.
La consegna dei mezzi dovrà essere effettuata secondo le scadenze riportate nell’allegato A; la stessa sarà formalizzata dalla sottoscrizione del VERBALE DI CONSEGNA che costituirà prova dell’avvenuto ritiro ed accettazione dei mezzi.
Tale verbale dovrà attestare l’efficienza dei veicoli, la rispondenza degli stessi alle prescrizioni contrattuali, la corrispondenza dei numeri di telaio e di targa, la conoscenza delle condizioni d’uso e di manutenzione da parte della Società.
Nel verbale dovranno essere riportate, oltre al chilometraggio del veicolo all’atto della consegna, data ed ora di consegna, eventuali osservazioni sullo stesso e sulle relative dotazioni e documentazioni consegnate.
Al momento della consegna gli autoveicoli dovranno essere corredati dai documenti di Xxxxx.
ART. 9 - TASSE E IMPOSTE DIVERSE
Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento, nei termini di legge previsti, della tassa di proprietà per tutta al durata del rapporto contrattuale.
Gli eventuali aumenti che dovessero verificarsi nel corso dei singoli contratti operativi, così come le eventuali tasse e imposte future, anche a carattere straordinario, inerenti la proprietà, il possesso o la detenzione del veicolo, saranno a carico del FORNITORE e non daranno quindi luogo a variazione dell’importo del corrispettivo.
Le multe relative ad infrazioni al Codice della Strada, che eventualmente venissero notificate al FORNITORE, dovranno dal medesimo essere notificate alla Società, applicando la procedura prevista dall’art. 201 D. Lgs. n. 285 del 30/04/92 e s.m.i.
ART. 10 - CENTRI DI ASSISTENZA
Tutti gli interventi di manutenzione preventiva e di riparazione potranno essere effettuati dal Committente presso tutte le Concessionarie o le Officine Autorizzate della Casa Costruttrice delle autovetture, secondo quanto riportato al successivo art. 11 (Manutenzione e riparazione).
Le operazioni inerenti i pneumatici saranno invece effettuate dal Committente presso i "Centri Assistenza Pneumatici" appositamente convenzionati con l’Appaltatore.
In particolare:
− dovrà essere garantito almeno un Punto di Assistenza entro un raggio di 15 km dai centri di seguito elencati, per ciascun lotto:
Lotto 1: Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, Xxxx xx Xxxxxxx (xxx Xxxxxx 00 e via Lazzaretto Vecchio 26), Posto di Manutenzione di Cessalto, Uffici di Porcia (PN) e Casello di Venezia Est (Quarto d’Altino (VE));
Lotto 2: Cessalto (TV) e Palmanova (UD);
Lotto 3: Palmanova (UD), Gorizia, S. Donà di Piave (VE), Pordenone;
− nel caso in cui uno o più punti di assistenza (ma non oltre il 10%) fossero dislocati ad una distanza maggiore di 15 km, l’Appaltatore si impegna a costituirli entro 30 giorni dalla fornitura delle vetture; nel frattempo e fino alla costituzione dei citati centri, il FORNITORE si impegna, entro 24 ore naturali e consecutive, inclusi i giorni non lavorativi, dalla richiesta di assistenza, a mettere a disposizione un servizio di presa a domicilio delle vetture con mezzi propri; parimenti, entro 24 ore dal completamento dell’intervento, il FORNITORE si impegna alla riconsegna della stesse. Laddove la tipologia del guasto lo permetta, interverrà in loco.
Su richiesta del Responsabile Entità Servizi Manutentivi o altro soggetto da questo indicato sarà possibile convenzionare altri Centri di Assistenza (manutenzione, pneumatici, meccanico, carrozzerie, elettrauto).
Il FORNITORE dovrà fornire alla Società l’elenco di tutti i Centri di Assistenza convenzionati (manutenzione, pneumatici, meccanico, carrozzerie, elettrauto) aggiornato ogni qual volta tale elenco subisca delle variazioni, al massimo 10 giorni entro la variazione stessa.
Il veicolo dovrà essere fornito di un manuale informativo contenente i recapiti telefonici dei Centri assistenza e soccorso stradale appositamente convenzionati con l’appaltatore.
ART. 11 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
La manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazioni) dei veicoli in locazione, compresi rabbocchi olio e sostituzione pneumatici, sarà a carico del FORNITORE.
Le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di garanzia, dovranno essere fornite su tutto il territorio nazionale mediante i punti di assistenza autorizzati dalla Casa Costruttrice.
Fermo quanto sopra la Società si impegna in ogni caso a:
- effettuare la manutenzione programmata alle percorrenze indicate nel libretto "Garanzia e Assistenza" della Casa Costruttrice, presso i Centri di Assistenza;
- curare diligentemente la manutenzione quotidiana (livelli, pressione, etc.);
- controllare i pneumatici dei veicoli in modo da mantenerli sempre conformi alle norme di legge in materia.
Per l’intera durata del rapporto contrattuale il FORNITORE dovrà provvedere a tutti gli interventi di manutenzione e riparazione, comprendenti quanto di seguito evidenziato:
- operazioni di manutenzione programmata, secondo gli intervalli stabiliti dalla casa costruttrice;
- operazioni di manutenzione straordinaria (riparazioni) non cagionate da incidente o improprio utilizzo del mezzo, anche in considerazione del chilometraggio percorso;
- operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli allestimenti previsti nel presente capitolato a carico del FORNITORE, con la sola eccezione dei prodotti di consumo (guanti usa e getta, ricarica estintori, polvere assorbente, torce a vento, ecc.) e degli allestimenti specifici forniti dalla Società (lampeggiante magnetico e torce ricaricabile vetture Lotto 1, pannello a messaggio variabile SAV – Lotto 2, PC stampante portatile ed etilometro Polizia Stradale Lotto 3);
- adempimenti derivanti da norme del Codice della Strada quali ad esempio, revisioni, controllo emissioni gas di scarico, ecc.;
- manodopera e parti di ricambio necessarie (incluse lampadine, spazzole tergicristalli, ecc.);
- lubrificanti e fluidi (inclusi rabbocchi);
- materiali di consumo per ripristino e manutenzione del mezzo;
- sostituzione dei pneumatici qualora difettosi ed usurati e comunque con un battistrada minimo di 3 mm, nonché le periodiche operazioni di equilibratura, convergenza ed assetto;
- installazione, durante la stagione invernale (dal 1 novembre al 31 marzo) di ogni annualità delle gomme termiche, con tenuta in deposito dei pneumatici già in uso, da reinstallare alla fine della stagione invernale, per tutti i mezzi;
- le tipologie dei pneumatici installati, sia normali sia invernali, dovranno essere di primari marchi produttori e dovranno essere preventivamente approvate dalla Società;
- tutti i ripristini, sia meccanici che di carrozzeria, cagionati da eventuali sinistri regolarmente denunciati dalla Società;
- in caso di incidenti di carrozzeria che compromettono la personalizzazione aziendale (loghi e strisce) è previsto il ripristino della stessa danneggiata senza alcun onere aggiuntivo nei confronti della Società
- Qualora a seguito di incidente il mezzo subisca danni sia di carrozzeria, sia di meccanica, sia ai pneumatici od altro, il mezzo dovrà essere ricoverato presso un’unica officina che dovrà eseguire tutte le lavorazioni per restituire la vettura completa di tutte le lavorazioni.
Sarà cura della Società comunicare tempestivamente al FORNITORE l’elenco e/o guasti riscontrati.
Il FORNITORE dovrà organizzare con le officine e carrozzerie convenzionate il programma delle riparazioni e delle manutenzioni ordinarie (tenuto conto di eventuali priorità temporali segnalate dalla Società), che dovrà essere comunicato tempestivamente alla Società, la quale provvederà al trasferimento dei mezzi presso le strutture convenzionate, nei tempi programmati.
Nel caso di impossibilità da parte della Società di ottemperare alla programmazione trasmessa dal FORNITORE, ne verrà data tempestiva comunicazione per gli aggiornamenti di merito.
Per l’esecuzione delle suddette attività di manutenzione il FORNITORE dovrà comunicare alla Società l’elenco dei punti di assistenza ed officine convenzionate come indicato nell’art.4 del presente capitolato. Le normali operazione di manutenzione (tagliandi programmati, sostituzione pneumatici, ecc.), dovranno essere eseguiti entro 24 ore dalla consegna del mezzo, preventivamente concordata tra le parti, presso la struttura convenzionata; gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere completate entro 48 ore dalla consegna del mezzo, salvo i casi di indisponibilità dei ricambi che dovranno comunque essere documentati.
I contatti con le strutture convenzionate, sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie programmati e programmabili, sia per gli interventi non programmabili derivanti da rotture, incidenti, ecc., saranno tenuti dalla Società direttamente con le strutture, previa comunicazione al FORNITORE.
Rimarrà onere della Società:
a) effettuare la manutenzione ordinaria dei tagliandi obbligatori di garanzia e le riparazioni straordinarie di garanzia presso le officine autorizzate dalle case costruttrici e convenzionate con il FORNITORE;
b) effettuare i tagliandi previsti dal programma manutentivo della casa costruttrice e le riparazioni fuori garanzia, presso la rete di officine convenzionate dal FORNITORE;
c) prenotare, presso le strutture convenzionate, gli interventi di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, che rientrano nella programmazione di manutenzione della casa costruttrice, dandone comunicazione al FORNITORE, nel rispetto delle modalità operative che saranno stabilite di comune accordo all’atto della formalizzazione del contratto;
d) controllare lo spessore del battistrada e la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, in modo da mantenerli sempre conformi alle norme vigenti in materia;
e) informare il FORNITORE qualora riscontrasse difetti e/o anomalie sulla funzionalità ed efficienza dei mezzi, degli allestimenti di proprietà del FORNITORE, e dei pneumatici.
ART. 12 - PICCOLE RIPARAZIONI D’EMERGENZA
In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 10, in caso di necessità, la Società potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni, in località ove non sia possibile usufruire della rete di officine convenzionate dal FORNITORE, fino ad un ammontare di € 125,00 I.V.A. esclusa, per ogni singola riparazione effettuata durante il periodo di locazione. La spesa sostenuta dalla Società sarà rimborsata dal FORNITORE a fronte di presentazione di regolare fattura quietanzata, da inviarsi entro 30 giorni data fattura.
ART. 13 – VEICOLO SOSTITUTIVO
Il FORNITORE dovrà provvedere alla fornitura di un veicolo sostitutivo nei seguenti casi operativi:
🞄 per necessità manutentive ed incidente;
🞄 in caso di furto;
🞄 in caso di danno grave;
nel caso si verifichino le condizioni illustrate di seguito, nei punti 13.1, 13.2 e 13.3.
Il veicolo sostitutivo, sarà compreso nel canone previsto per il mezzo commissionato e dovrà essere della stessa categoria (stesse caratteristiche tecniche). Potrà essere di marca e/o modello diverso e potrà non essere nuovo di fabbrica (massimo 2 anni di vita e non più di 50.000 chilometri).
Per gli autoveicoli sostitutivi, dovranno essere applicate le stesse condizioni generali previste per il mezzo commissionato.
All’atto della consegna del mezzo sostitutivo, l’incaricato della Società al ritiro sottoscriverà un verbale di presa in consegna del mezzo, dal quale risulterà lo stato ed il chilometraggio del mezzo ritirato.
La messa a disposizione del mezzo sostitutivo dovrà essere effettuata, a cura e spese del FORNITORE, direttamente presso la struttura convenzionata dove sarà consegnato il mezzo da sostituire, o presso la struttura aziendale indicata dalla Società.
Rimane confermato che sul verbale saranno riportati esclusivamente gli estremi della Società e del contratto di riferimento; in nessun caso potranno essere riportati dati del personale della Società, e relativi documenti dello stesso, considerato che le vetture saranno destinate all’autoparco aziendale ad uso collettivo.
Le sostituzioni, temporanee o permanenti, dovranno essere eseguite secondo quanto riportato nel presente articolo.
Per i Lotti 2 e 3 non essendo attuabile la messa a disposizione del mezzo sostitutivo, per le eventuali necessità manutentive ed incidente (vedi punto 13.1), nel caso di fermi macchina superiori alle 48 ore naturali e consecutive, fatti salvi i casi di indisponibilità di ricambi, che dovranno comunque essere documentati, dovrà essere effettuato lo storno sulla fattura mensile del mese di competenza per i giorni di mancato utilizzo del mese stesso, stimati sulla base del canone mensile del mezzo oggetto del disservizio. Analogamente per i suddetti Lotti 2 e 3, per tutte le necessità derivanti da furto o danno grave (vedi punti
13.2 e 13.3), il canone del mezzo sarà riconosciuto al FORNITORE sino all’ultimo giorno di effettivo utilizzo del mezzo oggetto dell’evento.
13.1. Veicolo sostitutivo per necessità Manutentive ed incidente.
Per ogni veicolo in noleggio costretto a rimanere in “fermo auto” per più di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive, presso l’officina, la carrozzeria o il gommista, per l’esecuzione di interventi di manutenzione, ripristino sinistro, tagliando, ecc., il FORNITORE dovrà garantire la messa a disposizione di un mezzo sostitutivo, ritenendosi il relativo costo coperto dal canone già riconosciuto per l’automezzo temporaneamente fermo.
Il mezzo sostitutivo dovrà essere messo a disposizione, a cura e spese del FORNITORE, presso il punto di assistenza convenzionato ove sarà programmato l’intervento sul mezzo locato alla Società; gli oneri relativi alla consegna, presso il punto di assistenza convenzionato, del mezzo in locazione per il quale si rendesse necessario l’intervento ed il ritiro del mezzo sostitutivo saranno a carico della Società.
Lo stesso dovrà essere disponibile presso la struttura anticipatamente, al fine di consentire alla Società il ritiro contestuale alla consegna del mezzo da sottoporre a manutenzione.
Nei soli casi preventivamente concordati con la Società, la consegna del mezzo sostitutivo dovrà essere effettuata presso la struttura aziendale all’uopo indicata.
Rimarrà obbligo della Società ritirare il mezzo in locazione e rendere il mezzo sostitutivo, presso il punto di assistenza convenzionato, entro 24 ore naturali e consecutive, festivi e sabati esclusi, dall’avvenuta comunicazione del completamento degli interventi programmati sul mezzo in locazione.
Rimane confermato che, qualora non fosse fornito il mezzo sostitutivo in caso di momentaneo fermo, il FORNITORE sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni cagionati, che saranno addebitati allo stesso; sarà onere della Società dimostrare il danno subito e procedere all’oggettiva quantificazione, previa dimostrazione degli oneri da imputare.
Per tutti i mezzi del Lotto 1 dovrà essere prevista l’autorizzazione all’espatrio, il veicolo sostitutivo dovrà essere garantito anche all’estero.
13.2. Veicolo sostitutivo in caso di furto.
In caso di furto del mezzo, il FORNITORE dovrà provvedere alla sostituzione temporanea del veicolo per una durata non inferiore a 60 giorni, con altro mezzo in buone condizioni e di caratteristiche non inferiori a quello sostituito; la messa a disposizione sarà a titolo gratuito, ritenendosi il relativo costo coperto dal canone riconosciuto per l’automezzo temporaneamente non disponibile.
Il mezzo sostitutivo dovrà essere consegnato presso la struttura aziendale all’uopo indicata.
Trascorso il predetto termine, in caso di non ritrovamento, il FORNITORE dovrà provvedere, senza
aggravio di costi per la Società, alla consegna di un nuovo veicolo; tutte le operazioni inerenti alla perdita di possesso saranno a carico del FORNITORE.
Analogamente la Società richiederà la sostituzione, senza aggravio di costi, per i mezzi che, seppur rinvenuti, a seguito ai dei danni subiti all’atto del furto, risultassero in condizioni tale tali da non garantire la piena efficienza, anche dopo un eventuale ripristino.
13.3. Veicolo sostitutivo in caso di danno grave.
Per i sinistri di rilevante entità, per i quali la Società, a proprio insindacabile giudizio, ritenga non opportuna la riparazione, il FORNITORE dovrà provvedere al ritiro del mezzo danneggiato, senza aggravio di costi per la scrivente, nonché alla sostituzione con altro veicolo nuovo di fabbrica.
La sostituzione del veicolo sarà richiesta nei casi in cui sia preclusa la sicurezza dell’autoveicolo, oppure il costo della riparazione del danno sia pari o superiore al 50% del valore di mercato dell’autoveicolo al momento dell’accadimento.
La valutazione sarà effettuata in contraddittorio tra le parti in base ai preventivi di riparazione presentati entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di denuncia del sinistro.
In tali situazioni, in sostituzione dell’autoveicolo locato e ritenuto non riparabile, il FORNITORE provvederà alla messa a disposizione di un autoveicolo sostitutivo, di analoghe caratteristiche, in particolare per quanto riguarda la tipologia del mezzo, il chilometraggio effettivo e le condizioni d’uso, alle stesse tariffe del contratto sottoscritto per il mezzo danneggiato, sino alla scadenza del rapporto contrattuale originario.
Il mezzo sostitutivo dovrà essere consegnato presso la struttura aziendale all’uopo indicata.
Rimane confermato che, qualora la Società ritenesse non necessario procedere alla sostituzione del veicolo non riparabile, il FORNITORE provvederà all’alienazione del mezzo danneggiato senza alcun onere aggiuntivo; in tal caso, il FORNITORE provvederà all’immediato ritiro del mezzo sostitutivo messo a disposizione e per il quale la Società corrisponderà il relativo canone, calcolato in base alle tariffe contrattuali riconosciute per il mezzo danneggiato, sino al giorno di restituzione del veicolo sostitutivo.
ART. 14 – SOCCORSO STRADALE
Il FORNITORE dovrà fornire il soccorso stradale, a mezzo di operatore convenzionato, nel caso in cui un veicolo rimanga immobilizzato a causa di guasto, incidente, incendio, tentato furto, ecc.; il mezzo dovrà essere trasferito presso il punto di assistenza più vicino convenzionato.
Il soccorso stradale dovrà essere prestato, su tutto il territorio nazionale, 24 ore su 24, con oneri a totale carico del FORNITORE.
Per quanto riguarda il soccorso stradale nell’ambito delle estese autostradali dovrà essere richiesto l’intervento esclusivamente di operatori autorizzati al servizio dalle rispettive concessionarie.
Inoltre, qualora il fermo del mezzo si protraesse al di sopra delle 24 ore naturali e consecutive, festivi e sabati esclusi, il FORNITORE dovrà mettere a disposizione, su tutto il territorio nazionale, il mezzo sostitutivo.
I predetti servizi dovranno essere forniti anche nei Paesi Esteri previsti nella Carta Verde Assicurativa. Per effettuare le chiamate di soccorso il FORNITORE dovrà attivare un numero ed una struttura dedicati.
ART. 15 - UTILIZZO DEI MEZZI
I mezzi oggetto del noleggio saranno destinati agli usi del personale aziendale, o da personale esterno all’uopo delegato, per le relative esigenze e necessità operative.
Per tutta la durata del contratto di locazione, rimane impegno della Società:
a) usare e custodire gli autoveicoli con la diligenza del buon padre di famiglia;
b) osservare tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle sull’abilitazione alla guida, sulla validità ed aggiornamento della patente, rimanendo confermata l’assunzione delle conseguenze per eventuali infrazioni derivanti dalla condotta del personale autorizzato e dall’utilizzo non idoneo dei mezzi;
c) usare gli autoveicoli in conformità alla loro normale destinazione, adibendoli agli usi consentiti;
d) non utilizzare gli autoveicoli in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni previste nella polizza assicurativa;
e) non adibire gli autoveicoli al trasporto di persone e/o merce, eccedenti le quantità previste dal Libretto di circolazione, e di quello di “Uso e Manutenzione” rilasciato dalla casa costruttrice;
f) non utilizzare i veicoli per trasporto di persone dietro compenso e per competizioni di qualsiasi natura;
g) non utilizzare gli automezzi per trainare altri autoveicoli, con la sola eccezione dei casi previsti dall’art. 63 comma 2 del Codice della Strada;
h) denunciare per iscritto entro cinque giorni, con raccomandata A.R. anticipabile a mezzo fax, qualsiasi sinistro eventualmente verificatosi, riguardante l’autoveicolo (furto, incendio, incidente, ecc.);
i) non apportare modifiche e/o manomissioni all’autoveicolo, alla strumentazione di bordo, in particolare per quanto riguarda il contachilometri, e gli allestimenti specifici del mezzo in locazione;
j) osservare tutte le istruzioni e prescrizioni delle presenti norme e condizioni e del “Manuale d’Uso e Manutenzione” rilasciato dalla Casa costruttrice del mezzo;
k) richiedere autorizzazione al FORNITORE prima di procedere all’installazione di eventuali dotazioni di bordo che si rendessero necessarie per l’utilizzo operativo del mezzo, qualora la predetta installazione comporti modifiche su parti, sia interne sia esterne, del mezzo stesso;
l) dare notizia alla Ditta di eventuali fatti che, a parere della Società, possano pregiudicare i diritti della ditta stessa.
Rimane confermato che i conducenti degli autoveicoli in locazione dovranno essere persone abilitate alla guida, in forza delle norme del codice della strada vigenti al momento, dipendenti della Società o comunque persone terze autorizzate dalla Società.
ART. 16 – ALLESTIMENTI DELLA COMMITTENTE
Oltre alla personalizzazione richiesta per i mezzi oggetto dell’affidamento, la Società provvederà all’installazione sugli stessi, a propria cura e spese, della ricetrasmittente e relative antenne nonché delle prese ausiliare necessarie all’utilizzo di dotazioni specifiche di bordo (lampeggiante magnetico, ricarica torce portatili, ecc.).
Tali allestimenti saranno, al termine del rapporto tolti, in parte o in toto, a cura della Società, senza procedere al relativo ricondizionamento dei mezzi, che rimarrà pertanto a carico del FORNITORE.
ART. 17 – RITIRO DELLE AUTOVETTURE
Il ritiro dei mezzi oggetto della fornitura dovrà essere effettuato a cura e spese del FORNITORE, presso il Centro Servizi di Palmanova o altro sito aziendale che sarà preventivamente concordato.
I veicoli saranno resi nelle condizioni di fornitura, salvo il normale stato di usura, corredati di tutte le chiavi del veicolo in dotazione, comprese le “chiavi master” e/o eventuali duplicati, delle dotazioni di sicurezza, degli accessori richiesti nell’affidamento, delle targhe e dei documenti di circolazione.
Al momento della restituzione verrà effettuata una verifica congiunta sullo stato del veicolo che sarà formalizzata con un “Verbale di restituzione” da sottoscrivere in contraddittorio tra le parti; nel predetto verbale saranno riportati le condizioni di usura del mezzo ed il chilometraggio finale dello stesso.
La data in cui verrà sottoscritto il predetto verbale, costituirà l’ultimo giorno di cui la Società sarà responsabile sull’utilizzo dei mezzi.
Nel corso della verifica, le parti valuteranno, inoltre, la necessità di eseguire eventuali riparazioni per il ripristino del veicolo, alle condizioni della consegna, non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati; tali spese saranno a carico della Società. Rimane inteso che non saranno a carico della Società le riparazioni derivanti dalla normale usura, in rapporto al periodo trascorso ed al chilometraggio effettuato, o dai sinistri regolarmente denunciati.
Si conferma, inoltre, che eventuali “Verbali di restituzione” non sottoscritti da entrambe le parti non avranno nessun valore ai fini di eventuali successive contestazioni.
Gli oneri derivanti dalla riverniciatura per la spersonalizzazione dei mezzi commissionati con il “Logo aziendale” nonché il ricondizionamento degli stessi derivante dallo smontaggio di tutti gli allestimenti previsti nel presente capitolato a carico del FORNITORE e degli eventuali allestimenti eseguiti a cura della Società (relativi al montaggio delle ricetrasmittenti, delle antenne, delle prese ausiliare) saranno a totale carico del FORNITORE.
Tutti gli interventi di spersonalizzazione dei mezzi dovranno essere effettuati inderogabilmente entro trenta giorni dalla riconsegna del singolo mezzo.
Art. 18 – PROPRIETA’ DEI VEICOLI
I veicoli rimarranno di proprietà unicamente del FORNITORE.
Il canone di locazione remunera esclusivamente l’utilizzo dei mezzi stessi e degli accessori
contrattualmente previsti.
Pertanto la Società non potrà vantare alcun diritto di proprietà sui mezzi oggetto del noleggio; la stessa non potrà, inoltre, sublocare, alienare, ipotecare o sottoporre gli autoveicoli locati dal FORNITORE a qualsiasi forma di privilegio, e permettere che gli stessi siano sottoposti a pignoramento, concedessi in pegno o costituiti in garanzia sotto qualsiasi forma.
Rimarranno invece di esclusiva proprietà della Società, e conseguentemente il FORNITORE non potrà vantare egualmente diritti di sorta, gli eventuali allestimenti installati dalla Società quali ricetrasmittenti, antenne, ecc.
Art. 19 – GARANZIE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI
Il FORNITORE si impegna per ogni autoveicolo oggetto del noleggio e per tutta la durata della locazione a fornire le seguenti coperture assicurative.
a) Responsabilità Civile verso Terzi, compresi terzi trasportati e familiari trasportati, con massimale illimitato, e guida libera;
b) rinuncia di rivalsa per guida con patente scaduta;
c) Polizza Furto/Incendio, senza franchigia a carico della Società, compreso lo scoppio del carburante, e l’azione di fulmini, ed atti vandalici, con la sola esclusione dei danni determinati da dolo o colpa grave della Società;
d) Polizza Eventi naturali, senza franchigia a carico della Società, comprendente grandine, tempesta, uragani, alluvioni, trombe d’aria ecc.;
e) Polizza KASKO, senza franchigia a carico della Società, comprendente urti, collisioni con altri veicoli, uscite di strada, ribaltamenti;
f) Carta verde
Saranno a carico del FORNITORE gli oneri relativi alla stipula dei contratti assicurativi ed alla consegna dei relativi contrassegni e certificati alla Società; gli stessi dovranno essere consegnati a mezzo corriere o posta celere, almeno 10 giorni prima della relativa scadenza.
Saranno assunti a carico del FORNITORE gli oneri relativi alla gestione dei sinistri (R.C.A. - Incendio, furto KASKO ecc.) ed alla relativa assistenza legale; inoltre, il FORNITORE provvederà ad effettuare o far effettuare, a regola d'arte, a proprie spese, tutte le riparazioni necessarie dell'autoveicolo sinistrato e ad espletare tutti gli adempimenti conseguenti.
In caso di furto totale o di incendio, Il FORNITORE provvederà per all’estinzione anticipata del vecchio contratto; tutte le operazioni inerenti la perdita di possesso saranno eseguite a spese del FORNITORE.
La Società in caso di sinistro, R.C.A., incendio, furto, KASKO, ecc., totale o parziale, dovrà informare tempestivamente, e comunque entro cinque giorni lavorativi, il FORNITORE, compilare la denuncia di sinistro, corredata dall’eventuale documentazione ritenuta utile (modulo constatazione amichevole, patente di guida del conducente, denuncia all’autorità competente per furto e/o atti vandalici, ecc.) e farla pervenire allo stesso.
In ogni caso la Società trasmetterà sollecitamente ogni e qualsiasi documento ricevuto, sottoscritto o notificato in relazione a qualsiasi tipo di sinistro, ed in caso di controversia giudiziaria con terzi, fornirà la collaborazione richiesta, prendendo atto che è riservata alla compagnia di assicurazione la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri.
La Società sarà sollevata dalla ogni responsabilità derivante da incendio, furto e danno all’autoveicolo, alle condizioni che il furto sia comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, salvo dolo o colpa grave.
Contestualmente rimane stabilito che il FORNITORE non sarà responsabile dei danni subiti dalla Società per eventuali furti di merce trasportata, bagaglio, oggetti e accessori vari contenuti nell’autoveicolo, con la sola eccezione in cui il furto sia avvenuto in una struttura convenzionata con il FORNITORE; in tal caso la stessa dovrà rispondere integralmente del danno subito dalla Società.
ART. 20 RISOLUZIONE ANTICIPATA O IN DANNO
La Società avrà la facoltà di richiedere l’anticipazione della scadenza del rapporto contrattuale dei mezzi con un preavviso di 30 giorni.
In tal caso al FORNITORE, oltre al pagamento delle prestazioni eseguite, sarà riconosciuta unicamente una penale, pari al 10 % della quota dei canoni residui da corrispondere, a titolo d’indennizzo; al FORNITORE non saranno riconosciuti ulteriori corrispettivi.
La risoluzione anticipata della scadenza, potrà essere richiesta dalla Società in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.
La Società si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 1456 del Codice Civile, a tutto danno e rischio del FORNITORE, qualora avvengano ritardi nelle consegne delle autovetture superiori a trenta giorni o qualora le autovetture siano rifiutate dalla Società per ben due volte per difetti di allestimento e/o per collaudo negativo alla consegna. In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.
ART. 21 CANONI DI NOLEGGIO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il canone di noleggio rimarrà valido ed invariato per tutta la durata del noleggio; opererà la revisione prezzi con le modalità stabilite nel successivo art. 23.
Pertanto non si opererà revisione neanche nei casi di variazione dei costi del bollo di circolazione e per il rinnovo delle polizze assicurative.
Il canone sarà fatturato in forma bimestrale posticipata; il primo canone sarà fatturato l’ultimo giorno del mese successivo alla data di consegna, per un totale di 48 / 36 / 24 mesi, fatto salvo gli eventuali casi di risoluzione anticipata.
Pertanto, nel caso in cui la consegna dell’autovettura sia fatto il 03/08/2009, la fattura relativa al bimestre agosto-settembre, sarà emessa l’ultimo giorno del mese di settembre.
Nel caso in cui la consegna subisca un ritardo superiore a n. 5 giorni naturali e consecutivi (es/ 10 agosto 2009), coerentemente con quanto previsto nell’art. 8 del capitolato, la fattura bimestrale (invariata nell’importo) sarà emessa l’ultimo giorno del mese di ottobre, e coprirà il periodo dal 10 agosto al 31 ottobre 2009.
Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 90 (novanta) giorni, data fattura fine mese, direttamente al FORNITORE; non sarà ammessa la cessione di credito.
Nel canone fatturato dovranno essere evidenziati separatamente gli oneri derivanti dal canone di locazione finanziaria e gestione operativa (inclusi assicurazione e tasse) da quelli derivanti dalle manutenzioni.
Le fatture dovranno essere emessa suddividendo i mezzi forniti in noleggio alla Società a gruppi di targhe omogenee per consegna; in particolare i gruppi dovranno essere definiti sulla base delle vetture consegnate nel mese di riferimento.
Tale aggregazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Nelle fatture emesse, o nei relativi documenti allegati, dovrà essere riportata l’evidenza di tutti i mezzi inclusi nella fattura , con i relativi canoni finanziari e di noleggio.
La Società respingerà le fatture emesse in difformità a quanto sopra prescritto.
ART. 22 - PENALITÀ
Sui termini fissati per la consegne dei mezzi è concessa un proroga di 10 giorni naturali e consecutivi, trascorsi i quali per ogni giorno di ritardo sulle consegne delle vetture verrà applicata una penale pari all’importo giornaliero del rispettivo canone di noleggio, comprensivo di canone finanziario e manutentivo, fino ad un massimo del 10 % dell’ammontare del relativo canone annuo.
Qualora la penale fosse superiore ad eventuale valore massimo la Società procederà alla risoluzione in danno del rapporto applicando quanto previsto al successivo precedente articolo 270.
Rimane confermato che l’applicazione delle penali previste non precluderà il diritto della Società a richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
Nel caso del mancato rispetto dei tempi stabiliti per l’esecuzione dei tagliandi ed operazioni di manutenzione, e per ogni giorno di mancata fornitura del previsto mezzo sostitutivo, sarà applicata una penalità di € 100,00 (cento/00).
Il FORNITORE, al fine di non incorrere nell’applicazione delle penalità dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il ritardo, con la relativa giustificazione dei tempi di esecuzione.
L’eventuale accettazione da parte della Società di tali giustificazioni non comporterà applicazione di penali, ma, superati i n. 5 giorni naturali e consecutivi, sarà applicato un differimento dei termini finali di esecuzione del noleggio al mese successivo rispetto a quello inizialmente previsto, come illustrato nell’art. 8 del capitolato.
La Società, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento degli obblighi assunti.
ART. 23 REVISIONE DEL PREZZO
La revisione opererà sulla base di un'istruttoria condotta ai sensi degli artt. 7 comma 4), lettera c) e 115 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
In ogni caso la revisione del prezzo non è consentita per la prima annualità di durata del contratto. L’adeguamento del canone in corso di contratto sarà previsto in base alla variazione dei prezzi ISTAT riferita al mese di dicembre precedente ed avrà decorrenza dal 1 luglio di ogni annualità.
L’aggiornamento del canone verrà eseguito mediante le seguente formula:
Cr = Co + indice istat *Cfa
Cr = canone di noleggio rivalutato Co = canone di noleggio offerto
Cfa = 00%Xx (xxxxx xxx xxxxxx relativa a interessi, ammortamenti, manutenzione, tassa di possesso, assicurazione, ecc..).
La variazione del canone base per effetto della formula di adeguamento sopra descritta, verrà applicata solo se superiore all’xxxxxxxxxxxx xxx x/- 0,0% xxx xxxxxx baseIl canone contrattuale di noleggio non potrà subire variazione per tutto il corso di durata del contratto.
ART. 24 RISARCIMENTI DANNI E SPESE
Per ottenere il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni ed il pagamento delle penalità, la Società potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti vantati dal FORNITORE per la parte di servizio già effettuato o mediante parziale o totale incameramento della cauzione definitiva, il cui importo dovrà di conseguenza essere immediatamente reintegrato o ricostituito.
ART. 25 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE DEL SERVIZIO
Ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, che derivassero al CLIENTE dalla cattiva esecuzione del contratto da parte del FORNITORE, si intenderà a carico esclusivo del medesimo, rimanendo la Società sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente a violazioni alle vigenti norme di Legge o Regolamento, concernenti il servizio oggetto del Contratto.
ART. 26 SUBAPPALTO
Non è consentito il subappalto.
ART. 27 ONERI E SPESE A CARICO DEL FORNITORE
Saranno a totale carico del FORNITORE le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
ART. 28 CONTROVERSIE
Tutte le controversie, che dovessero insorgere sull’interpretazione del presente Capitolato Speciale od in dipendenza dell’esecuzione del relativo Contratto e che non si fossero potute definire di comune accordo, saranno demandate alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.
ART. 29 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della del D. Lgs.Xxxxx n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle Ditte concorrenti saranno trattati dalla Società esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e gestione del contratto.