ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE TRA LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI E IL SERVICIO NACIONAL DE MENORES CILENO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DE L’AJA DEL 1993
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE TRA LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI E IL SERVICIO NACIONAL DE MENORES CILENO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DE L’AJA DEL 1993
ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE TRA LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI E IL SERVICIO NACIONAL DE
MENORES CILENO AI SENSI DELLA CONVENZIONE DE L’AJA DEL 1993
La Commissione per le adozioni internazionali e il Servicio Nacional de Menores Cileno (d’ora in avanti le parti contraenti);
✓ Visti gli articoli 3 e 10, comma 1, della Costituzione della Repubblica Italiana;
✓ Visti gli articoli 5, 6 e 7 della Costituzione della Repubblica del Cile;
✓ Vista la “Convenzione sulla Protezione dei Minori e la Cooperazione in materia di Adozione Internazionale” firmata a L’Aja il 29 maggio 1993, entrata in vigore nella repubblica del Cile il 1° novembre 1999 e nella Repubblica Italiana il 1° maggio 2000;
✓ Vista la legge italiana 4 maggio 1983, n. 184, “Diritto del minore ad una famiglia”, come modificata dalla Legge 476/1998 di ratifica della Convenzione dell’Aja, e il DPR itlaiano 108/2007, regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali;
✓ Vista al legge della Repubblica del Cile n. 19.620 in materia di adozione e il suo Regolamento e, inoltre, l’art. 5 del Decreto legge oltre che l’articolo 5 del Decreto Legge n. 2465 del 1979 “oltre che l’articolo 5 del Decreto Legge n. 2465 del 1979;
✓ Considerato che il principio dell’interesse superiore del minore costituisce il fondamento del presente accordo, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia del 1989;
✓ Considerato che, a norma dell’art. 39 comma 2 della Convenzione de l’Aja gli Stati contraenti possono concludere accordi bilaterali tendenti a favorire l’applicazione della Convenzione nei loro reciproci rapporti;
✓ Considerato che, a norma degli artt. 30 e 31 comma 2 della Convenzione de l’Aja, gli Stati contraenti devono conservare, salva riserva e in conformità alle normative interne degli Stati contraenti, le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre ed ai dati sulla salute, che non possono essere utilizzati per fini diversi da quelli per cui sono stati raccolti o trasmessi;
✓ Riconoscendo che l’adozione internazionale può fornire al minore che non ha trovato una famiglia di accoglienza nello Stato di origine una famiglia stabile per il proprio sviluppo, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
✓ Considerato che il minore adottato deve trovare eguale protezione e tutela nello Stato di accoglienza, che dovrà garantirgli diritti equivalenti a quelli dello Stato di origine in materia di adozioni nazionali;
✓ Riconosciuto che il procedimento di adozione del minore deve essere realizzato senza l’ottenimento di indebiti profitti per le persone coinvolte nello stesso.
Concordano quanto segue:
Articolo 1
Tutela dei diritti dei minori
Il presente accordo è concluso al fine di assicurare piena attuazione dell’articolo 3 della Convenzione sui diritti dell’infanzia nel suo superiore interesse.
Le parti contraenti collaborano al fine di garantire che l’adozione dei minori, a seguito di abbandono o di dichiarazione di incapacità da parte del Tribunale dei genitori biologici, rappresenti manifestazione di libera volontà dei genitori adottandi che la effettuano, nell’osservanza delle leggi dell parti contraenti e della normativa internazionale di settore.
Lo Stato di abbandono deve essere attestato da una sentenza definitiva ed esecutiva emessa dal tribunale di famiglia competente del Cile.
Le parti contraenti assumono ogni misura al fine di prevenire e sanzionare le attività illecite nei confronti dei minori adottandi, quali quelle connesse con il ricavo di profitti illeciti derivanti dall’adozione, nonché ogni altra attività contraria agli scopi del presente Accordo de della Convenzione de l’Aja del 1993.
I minori adottati, in attuazione del principio dell’equiparazione dello stato di figlio, non possono subire discriminazioni o disparità di trattamento nei diritti patrimoniali e non patrimoniali.
Le parti contraenti si impegnano a garantire il diritto d’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, nell’ambito delle procedure adottive che li riguardano, tutto ciò in conformità all’articolo 12 della Convenzione sui diritti dell’infanzia.
Articolo 2
Definizioni generali
Ai fini del presente accordo:
a) L’espressione “adozione” indica la creazione di un legame permanente e irrevocabile di filiazione fra il bambino e la sua famiglia adottiva nello Stato di Accoglienza.
b) L’espressione “Stato di accoglienza” designa lo Stato contraente nel cui territorio si è trasferito o si trasferirà il minore dopo la sua adozione da parte di coniugi riconosciuti idonei secondo le leggi vigenti;
c) L’espressione “Stato di origine” designa lo Stato contraente di cui il minore è cittadino e nel cui territorio risiede o ha risieduto stabilmente fino alla sua adozione;
d) L’espressione “parti contraenti” indica le due “Autorità Centrali” della Repubblica italiana e della Repubblica del Cile;
e) I termini “minore” e “bambino, bambina, adolescente” indicano le persone che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Senza pregiudizio a quanto sopra detto, queste definizioni dovranno intendersi conformi alle normative interne delle “Parti contraenti”.
Articolo 3
Impegni delle parti contraenti e reciproche comunicazioni
Le parti contraenti si tengono reciprocamente informate sulle rispettive legislazioni nazionali in materia di adozione, mantengono costanti contatti per assicurare una piena attuazione del presente Accordo e per eliminare gli eventuali ostacoli che potrebbero impedirne l’applicazione e comunicano prontamente e reciprocamente le eventuali variazioni riguardanti le stesse Autorità.
Le parti contraenti collaborano tra loro e promuovono ogni attività necessaria per assicurare la tutela dei minori e realizzare gli obiettivi del presente Accordo, in tutte le fasi della procedura di adozione.
Le parti contraenti devono prendere ogni misura atta ad impedire il lucro e il guadagno improprio nei procedimenti di adozione e per dissuadere tutte le pratiche contrarie ai principi e agli obiettivi di questo Accordo.
Le parti contraenti promuovono la reciproca comunicazione in maniera continuativa su tutti gli aspetti riguardanti le adozioni internazionali, e stabiliranno altresì un sistema informatizzato per lo sviluppo dei fini del presente accordo.
L’Autorità Centrale dello Stato di origine si impegna a comunicare all’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza quanto richiesto agli enti accreditati per approfondire alcuni aspetti riguardanti l’idoneità della coppia adottante, nonché eventuali controlli e verifiche attivati, oltre che l’esito delle stesse. Allo stesso tempo, l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza si impegna a comunicare all’Autorità Centrale dello Stato di origine qualsiasi elemento ritenuto rilevante e opportuno.
Articolo 4
Enti autorizzati e accreditati
Gli Enti autorizzati a espletare le pratiche adottive oggetto del presente Accordo sono gli enti autorizzati per la Repubblica Italiana dalla “Commissione per le Adozioni internazionali”, ai sensi della legge 184/1983, come modificata dalla legge 476/1998 e del DPR 108/2007 e gli enti accreditati dal Servicio Nacional de Menores della Repubblica del Cile, in conformità alla legge. 19.620 e al relativo Regolamento.
Essi operano sotto la vigilanza delle Autorità Centrali competenti di entrambi gli Stati contraenti e devono rispettare i principi contenuti nelle disposizioni della Convenzione de l’Aja, nelle rispettive legislazioni dei due stati e nel presente accordo.
Le parti contraenti comunicano prontamente e reciprocamente informazioni riguardo alle attività svolte degli enti autorizzati e accreditati.
Gli enti autorizzati e accreditati devono assicurare la trasparenza e tracciabilità delle operazioni.
Le parti contraenti si informano prontamente e reciprocamente sulle eventuali variazioni di cui si rendano responsabili gli enti autorizzati e accreditati.
L’Autorità Centrale italiana e cilena si riservano il diritto di rivalutare le autorizzazioni e gli accreditamenti degli enti italiani che intendono occuparsi o si stanno occupando di adozione in Cile, in conformità alle rispettive legislazioni interne.
Articolo 5
Condizioni principali per l’adozione
Le adozioni di cui al presente Accordo possono aver luogo quando l’Autorità competente della Repubblica Italiana e l’Autorità competente della Repubblica del Cile hanno verificato che in conformità alle rispettive legislazioni vigenti, l’adozione internazionale risponde all’interesse superiore di quel determinato minore.
Le parti contraenti devono assicurarsi, qualora sia richiesto un consenso da persone, istituzioni o autorità per l’adozione internazionale, che tale consenso sia dato consapevolmente e liberamente nelle modalità previste dalle leggi vigenti. Il consenso non deve in nessun caso essere ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.
L’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza autorizza l’ingresso e il soggiorno permanente del minore straniero adottato, valutando e certificando la conformità dell’adozione alle disposizioni della Convenzione de l’Aja.
Articolo 6
Intervento dell’Autorità Centrale nelle procedure di adozione
L’Autorità Centrale italiana – Commissione per le adozioni internazionali, tenuto conto delle disposizioni del DPR 108/2007, può proseguire direttamente le procedure di adozione a propria cura intervenendo, in qualsiasi fase del percorso adottivo, in caso di revoca, sospensione o perdita dell'autorizzazione o dell'accreditamento dell'ente autorizzato ad operare nella Repubblica del Cile o nella Repubblica italiana, nonché in casi particolari.
L'adozione avvenuta ai sensi del presente Accordo viene riconosciuta dai rispettivi paesi valida ai sensi e agli effetti di legge. L'Autorità Centrale autorizza l'ingresso del minore adottato sul territorio dello Stato di accoglienza sulla base dell'avvenuta registrazione dell'atto di adozione nello Stato di origine.
Il minore adottato acquisisce la cittadinanza sulla base della normativa in vigore del paese di accoglienza.
Articolo 7
Trascrizione della sentenza di adozione
L'Autorità Centrale dello Stato di accoglienza si impegna a favorire le procedure di riconoscimento interno dell'adozione una volta che il minore sia entrato nel territorio dello Stato di accoglienza, a presentare direttamente la richiesta di trascrizione dinanzi al Tribunale per i minorenni competente e a seguire tutto il relativo iter.
Articolo 8
Fase post-adozione
Dopo l'ingresso del minore adottato, le Autorità dello Stato italiano effettuano il controllo sulle condizioni di vita e di educazione del minore e sull'inserimento nella nuova famiglia e presentano le relazioni periodiche che verranno inoltrate alle Autorità competenti del Paese di origine.
La fase post-adozione avrà una durata di quattro anni successivi all'ingresso del minore nello Stato di accoglienza e le relazioni avranno cadenza semestrale per un numero totale di 8 relazioni post-adottive.
Ogni relazione (corredata di 4-6 foto) dovrà contenere informazioni sufficienti: sullo stato di salute del bambino, la sua integrazione nell'ambito familiare, sociale, il suo inserimento scolastico, notizie sull'organizzazione familiare e informazioni da cui risulti che è stata affrontata la rielaborazione del passato e si è mantenuto il ricordo delle origini.
L'adempimento post-adottivo, così modulato, si applica alle procedure adottive concluse dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Articolo 9
Attività di formazione e cooperazione
Le Autorità Centrali per le adozioni internazionali, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, si impegnano a porre in essere attività di supporto e assistenza tecnica agli adottati maggiorenni che desiderano conoscere le proprie origini e ai minori adottati in situazioni speciali.
Articolo 10
Collaborazione tra le parti contraenti
Le parti contraenti concordano di effettuare un monitoraggio sull'applicazione del presente accordo. A tal fine viene istituito un gruppo di lavoro misto di controllo e attuazione.
Il gruppo di lavoro misto si compone di rappresentanti delle parti contraenti e si riunisce, tendenzialmente, con cadenza annuale, anche al fine di controllare la corretta applicazione del presente Accordo.
Tali riunioni si svolgeranno alternativamente in Italia e in Cile. La data della riunione annuale è stabilita di comune accordo.
Le parti contraenti si impegnano a promuovere la cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori, nonché a promuovere iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo dell'adozione.
Articolo 11
Risoluzione delle controversie
Le parti contraenti, ove verifichino il mancato rispetto di una disposizione contenuta nel presente Accordo, o il rischio manifesto che una disposizione non sia rispettata, si informano immediatamente e reciprocamente.
Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Accordo verrà risolta tramite negoziati tra le parti contraenti.
Articolo 12
Disposizioni finali
Il presente Accordo entrerà in vigore all'atto della firma. Esso ha una durata di tre anni dal momento della data della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato per un ulteriore periodo di tre anni qualora nessuna delle Parti contraenti riceva dall'altra, entro sei mesi dalla scadenza di ogni periodo triennale, notifica scritta di cessazione di validità.
In caso di cessazione di validità del presente accordo le procedure di adozione in corso saranno condotte a termine sino alla loro definizione, anche oltre alla scadenza del periodo indicato al precedente paragrafo, nel superiore interesse del minore.
Le parti concordano di poter mantenere riservato il presente accordo, anche in via autonoma.
Ove necessario, il presente Accordo può essere modificato consensualmente tra le due parti contraenti. In virtù di quanto sopra stabilito, i sottoscritti rappresentanti firmano il presente Accordo.
Fatto a Roma (Italia), il 23 ottobre 2015 in due copie, in lingua italiana e in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
Firmato Firmato
Il Presidente della Commissione Il Direttore nazionale del
per le Adozioni Internazionali Servicio Nacional de Menores Cileno
Xxxxxx DELLA XXXXXX Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX