MASTER FABBRICATI PROGRESS
MASTER FABBRICATI PROGRESS
Ampia protezione per tutelare l'immobile, i condomini
e i proprietari
Condizioni di assicurazione
Pagina
3 INTRODUZIONE
4 PREMESSA
SEZIONE I – INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
5 Art. 1 – Cose assicurate
5 Art. 2 – Garanzie ed eventi sempre operanti
7 Art. 3 – Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate
10 | Art. | 4 – Condizioni particolari sempre operanti |
11 | Art. | 5 – Forma di assicurazione |
11 | Art. | 6 – Esclusioni |
SEZIONE II – RESPONSABILITÀ CIVILE
12 Art. 7 – Garanzie ed eventi assicurati
13 Art. 8 – Garanzie operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate
15 Art. 9 – Delimitazione dell’assicurazione – cosa non assicura
16 Art. 10 – Fabbricati in condominio
SEZIONE III – ALTRI DANNI AI BENI
17 ACQUA CONDOTTA
17 Art. 11 – Garanzie ed eventi assicurati
18 Art. 12 – Esclusioni
18 Art. 13 – Forma di assicurazione
19 FENOMENO ELETTRICO
19 Art. 14 – Cose assicurate
19 Art. 15 – Garanzie ed eventi assicurati
19 Art. 16 – Forma di assicurazione
19 Art. 17 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro
20 VETRI E CRISTALLI
20 Art. 18 – Cose, garanzie ed eventi assicurati
20 Art. 19 – Forma di assicurazione
20 Art. 20 – Esclusioni
20 Art. 21 – Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e possibilità di reintegro
NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO
21 Art. 22 – Obblighi in caso di sinistro
21 Art. 23 – Procedura per la valutazione del danno
22 Art. 24 – Mandato dei periti
22 Art. 25 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
23 Art. 26 – Assicurazione parziale – deroga
23 Art. 27 – Assicurazione presso diversi assicuratori
23 Art. 28 – Rinuncia alla rivalsa
24 Art. 29 – Limite massimo d’indennizzo
24 Art. 30 – Pagamento dell’indennizzo
24 Art. 31 – Anticipo dell’indennizzo
25 Art. 32 – Obblighi in caso di sinistro
25 Art. 33 – Assicurazione parziale – deroga
25 Art. 34 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali
SEZIONE IV – ASSISTENZA
26 Art. 35 – Rischi relativi alle parti comuni
27 Art. 36 – Rischi relativi a singole unità abitative/uffici
28 Art. 37 – Norme comuni a tutte le prestazioni
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
30 Art. 38 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
30 Art. 39 – Modifiche dell’assicurazione
30 Art. 40 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e suo aggravamento - buona fede
30 Art. 41 – Diminuzione del rischio
30 Art. 42 – Recesso in caso di sinistro
31 Art. 43 – Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
31 Art. 44 – Oneri fiscali
31 Art. 45 – Adeguamento automatico
31 Art. 46 – Rinvio alle norme di legge
TUTELA GIUDIZIARIA
34 Art. 1 – Oggetto dell’assicurazione
34 Art. 2 – Garanzia condominio
34 Art. 3 – Esclusioni
35 Art. 4 – Estensione territoriale delle garanzie
35 Art. 5 – Insorgenza del caso assicurativo – operatività della garanzia
36 Art. 6 – Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
36 Art. 7 – Gestione del caso assicurativo
37 Art. 8 – Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo/arbitrato
37 Art. 9 – Recupero di somme
DEFINIZIONI
38
Master Fabbricati Progress
Introduzione
■ XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx tra gli Assicurati Master Fabbricati Progress, siamo lieti che abbiate scelto la nostra Società per tutelare un bene così prezioso: la casa.
■ COPERTURA A 360°
Master Fabbricati Progress offre una copertura totale per i danni al fabbricato causati da incendio, gran- dine, vento, atti vandalici, rottura delle condutture di acqua e gas e danni causati da scariche elettri- che.
Offre inoltre una copertura per tutti i danni di Responsabilità Civile derivanti dalla proprietà del xxxxxx- cato e dalla conduzione dello stesso, tutela l’Assicurato nel caso di controversie legali e garantisce un pronto intervento per guasti idraulici ed elettrici.
■ A CHI È RIVOLTA
È un prodotto adatto a tutti coloro che hanno una proprietà immobiliare ed in particolar modo ai con- domìni.
In questo caso infatti Master Fabbricati Progress offre tutta una serie di garanzie a copertura dei danni cagionati o subiti dai singoli Condòmini, come ad esempio la tutela per i danni da Responsabilità Civi- le derivanti dalla conduzione del proprio appartamento e la copertura dei danni da incendio occorsi ad ogni singola unità abitativa all’interno del fabbricato.
Invitiamo a leggere attentamente il presente fascicolo, che forma parte integrante del contratto di assi- curazione.
Master Fabbricati Progress
Premessa
Le Condizioni di assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della poliz- za mod. PA59G200 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
■ si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di poliz- za e sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate;
■ l’assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati sulla Scheda Cose, somme e garanzie assi- curate, fatti salvi i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti eventualmente previsti;
■ le garanzie Terremoto e Inondazione, alluvione e allagamento sono concedibili previa autorizzazione da parte della Società in funzione del luogo ove è ubicato il fabbricato.
Le Definizioni hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle assicurazioni.
Master Fabbricati Progress
Sezione I
Incendio ed elementi naturali
ART.1
COSE ASSICURATE
L’assicurazione è operante nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti delle somme assicurate riportate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.
La Società assicura:
1.1 - Fabbricato
1.2 - Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative
ART. 2
GARANZIE ED EVENTI SEMPRE OPERANTI
Valide per le somme Fabbricato e Contenuto a Primo rischio assoluto delle singole unità abitative se sot- toscritte.
2.1 - Per il Fabbricato
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:
a) incendio;
b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pub- blica via;
g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato;
h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
i) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condut- ture ad appropriati camini.
l) atti vandalici e dolosi, non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti all’Art. 3.1 Pacchetto di garanzie “Eventi Speciali” - Eventi sociopolitici - ferme restando le esclusioni ivi previste.
La Società indennizza altresì,
– purché conseguenti agli eventi di cui sopra:
m) i danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito il xxxxxx- cato stesso oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso;
n) la perdita del canone di locazione o il mancato godimento del fabbricato, danneggiato a seguito di sini- stro indennizzabile in base alla presente Sezione, locato od abitato dall’Assicurato proprietario, per il perio- do necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. I locali abitati dall’Assicurato vengono com- presi in garanzia per l’importo del canone di affitto presumibile ad essi relativo.
In caso di sinistro, l’indennizzo non potrà superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete a ciascuna unità abitativa colpita da sinistro.
– le spese documentate sostenute per:
o) sostituire o riparare infissi relativi ai vani di uso comune, comprese le porte di ingresso delle singole
unità abitative e delle dipendenze, asportati o danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto. Se l’assicurazione riguarda un fabbricato adibito a dimora unifamiliare sono compresi in garanzia sol- tanto gli infissi esterni; le ville a schiera sono parificate ai condomini.
In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 10.000,00 con il limite di Euro 1.500,00 per singolo infisso. Rela- tivamente alle pertinenze (cantine, garage, soffitte) il limite è di Euro 1.000,00 per singolo infisso.
p) riparare gli impianti e apparecchi di misura, di distribuzione e di utilizzazione, di proprietà dell’azien- da telefonica o delle aziende erogatrici di acqua potabile, gas o energia elettrica, che si trovano nell’a- rea di pertinenza del fabbricato delimitata da recinzioni. Sono escluse le cabine di trasformazione del- l’azienda elettrica e ogni impianto che non sia di uso esclusivo del fabbricato stesso. In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 1.500,00.
q) rimpiazzare il combustibile (nafta, gasolio, cherosene) in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento. In caso di uno o più sinistri avvenuti nel medesimo perio- do assicurativo annuo, il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 2.000,00.
Inoltre la Società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, anche in eccedenza alla somma assicurata Fabbricato:
r) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire nella più vicina ed idonea disca- rica i residui del sinistro; in caso di sinistro l’indennizzo non potrà superare Euro 30.000,00 o la mag- gior somma indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.
s) i danni arrecati al fabbricato, dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
t) le spese sostenute per oneri di liquidazione ed altre spese, in caso di sinistro indennizzabile a termi- ni della presente Sezione:
– onorario periti
Le spese di perizia, entro il limite del 2% dell’indennizzo liquidabile, con il massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa, sempre che l’ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente Euro 50.000,00.
– spese di riprogettazione
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per parcelle rilasciate da liberi professionisti rela- tivamente a progetti e/o documentazione indispensabili per la ricostruzione del fabbricato danneg- giato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
– oneri di urbanizzazione
Le spese necessarie ed effettivamente sostenute per oneri di urbanizzazione da pagare in caso di ricostruzione del fabbricato in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzio- ne, con il massimo di Euro 5.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Per tutte le condizioni relative al punto t) oneri di liquidazione ed altre spese, la Società non indenniz- zerà importo complessivo superiore ad Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
Se è espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate la voce Aumento oneri di liquidazione, i limiti relativi alle singole voci nonché quello complessivo, si intendono raddoppiati.
2.2 - Per il Contenuto a Primo rischio assoluto delle singole unità abitative
La Società indennizza i danni materiali e diretti al contenuto delle singole unità abitative ed alle rispettive dipendenze causati da:
a) incendio;
b) fulmine con esclusione dei fenomeni elettrici conseguenti;
c) implosione, scoppio, esplosione non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate esclusi gli ordigni esplosivi;
e) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
f) urto di veicoli stradali, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pub- blica via;
g) urto di natanti, non appartenenti o in uso al Contraente o all’Assicurato;
h) caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
i) sviluppo di fumi, gas, vapori, fuoriusciti a seguito di guasto improvviso e accidentale, verificatosi agli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condut- ture ad appropriati camini.
l) atti vandalici e dolosi, non avvenuti in relazione agli eventi sociopolitici previsti all’Art. 3.1 Pacchetto di garanzie “Eventi Speciali” - Eventi sociopolitici - ferme restando le esclusioni ivi previste.
Relativamente a quanto riposto nelle dipendenze, il massimo indennizzo non potrà superare il 10% della somma assicurata Contenuto a Primo Rischio assoluto delle singole unità abitative.
Inoltre la Società indennizza, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, anche in eccedenza alla somma assicurata Contenuto a Primo Rischio Assoluto delle singole unità abitative:
m) i danni arrecati dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità, allo scopo di impedire, arrestare o limi- tare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione;
n) i danni provocati dallo sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito il xxxxxx- cato stesso oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esso.
Condizione particolare
Il premio della garanzia “Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto delle singole unità abitative” è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate dal Contraente sul modulo di polizza al momento della stipulazione della stessa, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abita- tive presenti nel fabbricato. Qualora all’insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative doves- se risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza del 20% arrotondato all’unità superio- re, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quel- lo che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 3
GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SULLA SCHEDA COSE, SOMME E GARANZIE ASSICURATE
3.1 - Pacchetto di garanzie “Eventi Speciali”
Eventi sociopolitici
La Società a deroga dell’Art. 6 – Esclusioni punto h) indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato descrit- to in polizza, causati da terrorismo e sabotaggio o avvenuti in occasione di scioperi, tumulti popolari, som- mosse, compresi gli atti vandalici e dolosi avvenuti in occasione di tali eventi.
Sono compresi:
– i danni causati al fabbricato dai ladri in occasione di furto tentato o consumato.
– i danni arrecati al fabbricato dall’Assicurato, da terze persone o dall’Autorità allo scopo di impedire, arre- stare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
La Società non indennizza i danni:
– di furto;
– da imbrattamento;
– verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
– avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
– se causati da atto di terrorismo, diretti o indiretti originati da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche;
– subiti da lastre in vetro o cristallo.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
Ordigni esplosivi
La Società a deroga dell’Art. 6 – Esclusioni, punto h) indennizza i danni materiali e diretti cagionati al fab- bricato descritto in polizza da esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi.
Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
Eventi atmosferici
La Società a deroga dell’Art. 6 – Esclusioni, punto h) indennizza i danni materiali e diretti causati al fab- bricato descritto in polizza da:
– grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscon- trabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
– bagnamento dovuto a precipitazioni atmosferiche, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro traspor- tato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non indennizza i danni:
■ causati da:
– intasamento, traboccamento, rottura, rigurgito dei sistemi di scarico;
– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
– mareggiata, penetrazione di acqua marina;
– formazione di xxxxxxxx, accumulo esterno di acqua;
– gelo;
– sovraccarico neve;
– umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
– franamento, cedimento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;
■ subiti da:
– alberi, siepi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
– recinzioni non in muratura, tettoie, insegne, lampioni, antenne, pannelli solari termici ed a cellule fotovoltaiche e simili installazioni esterne, tende esterne (esclusa la struttura), beni all’aperto salvo serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
– vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
– lastre di fibrocemento anche ecologico e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
Grandine
La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni mate- riali e diretti causati da grandine a:
– serramenti compresi tapparelle, persiane e gelosie in materia plastica;
– lastre di fibrocemento anche ecologico.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00 e con il massimo di Euro 20.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.
Sovraccarico neve
La Società, a parziale deroga di quanto previsto alla garanzia Eventi atmosferici, indennizza i danni mate- riali e diretti causati al Fabbricato descritto in polizza da crollo totale o parziale, provocato da sovraccari- co di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento al Fabbricato stesso.
La Società non indennizza i danni causati:
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia);
c) a tende esterne, serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica, antenne e simi- li installazioni, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crol- lo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
d) pannelli solari termici ed a cellule fotovoltaiche;
e) da valanghe e slavine;
f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro, dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00.
Le garanzie 3.2 - Terremoto e 3.3 - Inondazione, alluvione e allagamento sono concedibili previa autoriz- zazione da parte della Società in funzione del luogo ove è ubicato il fabbricato.
3.2 - Terremoto
La Società, a parziale deroga dell'Art. 6 Esclusioni punto i), indennizza i danni materiali e diretti – com- presi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato causati da terremoto.
La Società non indennizza i danni:
a) di inondazione, alluvione, allagamento, maremoto, eruzione vulcanica;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sul fabbricato assicurato;
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
Inoltre:
– il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto dell’1% con il minimo di Euro 30.000,00.
– in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, importo maggiore del 50% della somma assicu- rata Fabbricato.
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garan- zie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comuni-
cazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la ces- sazione della presente garanzia.
In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo del premio al netto dell’imposta e relativo al periodo di rischio non corso.
3.3 - Inondazione, alluvione e allagamento
La Società, a parziale deroga dell'art. 6 – Esclusioni punto l), indennizza i danni materiali e diretti – com- presi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, causati da fuoriuscita d'acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, fra- namento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscon- trabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti al fabbricato causati da allagamento verificatosi all’in- terno del fabbricato stesso a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle cose assi- curate;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) al Contenuto e alle cose mobili all'aperto;
e) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coper- to dalla presente garanzia;
Agli effetti della presente garanzia:
– il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto dell’1% con il minimo di Euro 15.000,00;
– in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma Fabbricato. La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garan- zie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza della presente garanzia. Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comuni- cazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la ces- sazione della presente garanzia.
In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione dell’Assicurato il rateo del premio al netto dell’imposta relativo al periodo di rischio non corso.
ART. 4
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
4.1 - Destinazione e caratteristiche costruttive del fabbricato
L’assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia:
■ adibito ad abitazione civile, uffici o garage per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani coperti e nel residuo terzo non esistano cinematografi, teatri, industrie, discoteche e nights;
■ costruito totalmente in materiali incombustibili. È tuttavia tollerata l’esistenza:
– di materiali combustibili per non oltre il 20% delle strutture portanti verticali, della copertura del tetto, delle pareti esterne;
– di materiali combustibili impiegati per solai, struttura portante del tetto, impermeabilizzazione e rive- stimenti aderenti a strutture continue incombustibili.
4.2 Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente assi- curazione, anche se causati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e delle persone con le quali e delle quali deve rispondere a norma di legge.
4.3 Somme assicurate
La somma assicurata Fabbricato deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, esclu- so il valore dell’area.
Se l’assicurazione è stipulata in relazione a singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.
ART. 5
FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata:
– per la somma “Fabbricato” a Valore Intero.
– per la somma “Contenuto a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto delle unità abitative” a primo rischio assoluto.
ART. 6
ESCLUSIONI
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmu- tazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato. Se la polizza è stipulata da un condominio, in caso di atto doloso di un singolo condomino, non è indennizzabile la quota di danno relativa a quest'ultimo;
d) causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, frane;
e) gli apparecchi o impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetto di materiale;
f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause accidentali.
g) per gli atti vandalici e dolosi di cui all’Art.2.1 l), da imbrattamento e subiti da lastre in vetro o cristallo.
h) relativi alle garanzie: Eventi sociopolitici, Ordigni esplosivi, Eventi atmosferici, Grandine, Sovraccarico neve, di cui all’Art. 3.1 - Eventi speciali se non richiamate.
Operanti salvo esplicito richiamo delle relative garanzie
La Società non indennizza i danni:
i) causati da terremoto;
l) causati da inondazione, alluvione e allagamento.
ART. 7
GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI
Responsabilità civile
La Società si obbliga, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conse- guenza di un fatto accidentale, diverso dallo spargimento d’acqua, verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato o alla conduzione delle parti comuni.
Garanzie sempre operanti
L’assicurazione comprende:
a) i rischi degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato - purché di superficie complessiva non supe- riore a 10.000 metri quadrati - anche tenuti a giardino o parco e relative strade private, comprese even- tuali attrezzature per giochi, impianti fotovoltaici e pannelli solari di pertinenza del fabbricato con esclu- sione di capannoni pressostatici e simili;
b) la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
c) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, arti- gianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini della presente Sezione e i danni a cose conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Relativamente al punto c) il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione dello scoper- to del 10% con il minimo di Euro 250,00; in nessun caso la Società pagherà, per sinistro ed annualità assicurativa importo superiore a Euro 200.000,00.
d) i danni verificatisi durante l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni, imputabili all’Assicurato nella sua qualità di committente anche ai sensi del D.Lgs. 09-04-2008 N. 81. La garanzia opera a condizione che l’Assicurato abbia designato, ove pre- visto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato X.Xxx. e comunque abbia rispettato quan- to previsto dal D.Lgs. stesso.
e) i danni ai cassonetti o ad altri idonei contenitori per rifiuti di proprietà di terzi, posti nell’area di perti- nenza del fabbricato delimitata da recinzioni.
La Società inoltre:
Danni a terzi da Incendio
f) nei casi di responsabilità dell’Assicurato in conseguenza di incendio o di altro evento previsto dalla Sezio- ne I Incendio ed elementi naturali che colpisca il fabbricato assicurato, risponde secondo le Condizio- ni di Assicurazione e nei limiti del massimale di Responsabilità civile, dei danni cagionati a terzi – com- presi i condomini/locatari - dall’evento suddetto ferma restando l'esclusione di cui all'Art. 10 - Xxxxxx- cati in condominio.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione I.N.A.I.L (R.C.O.)
g) nei limiti del 50% del massimale di Responsabilità civile previsto sulla Scheda Cose, somme e garan- zie assicurate e con il massimo di Euro 1.500.000,00 si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenu- to a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
– ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art.13 del D.lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n°276, addetti alla manutenzione ed alla pulizia dei fabbricati e dei relativi impian- ti nonché alla conduzione di questi ultimi;
– ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e X.Xxx. 38/2000, cagionati ai suddetti prestatori di lavoro, per morte o per lesioni perso- nali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi di legge.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs 10/09/2003 n° 276. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del 50% del massimale di Responsabilità Civile previsto sulla Scheda, Cose, somme e garanzie assicurate e con il massimo di Euro 1.500.000,00, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni cagionati ai lavoratori distaccati o somministrati, per morte o per lesio- ni personali da infortunio dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcola- ta sulla base della “Tabella delle menomazioni” ai sensi X.Xxx. 23 febbraio 2000 n.38.
La garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed uti- lizzati nel rispetto delle norme del D. Lgs. 10/09/2003 n. 276.
La garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’Inail ai sensi del Codice Civile.
Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Buona fede I.N.A.I.L.
Qualora l’Assicurato al momento del sinistro non risulti in regola ai fini dell’assicurazione obbligatoria
I.N.A.I.L. relativamente ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti che abbiano subito infor- tunio sul lavoro, tale circostanza non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia a condizione che l’irregolarità derivi esclusivamente da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
ART. 8
GARANZIE OPERANTI SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE SULLA SCHEDA COSE, SOMME E GARANZIE ASSICURATE.
8.1 - Responsabilità civile da conduzione delle singole unità abitative
L’assicurazione di Responsabilità civile è estesa, nei limiti del massimale previsto sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate, a favore dei conduttori (condomini o locatari) dei locali adibiti esclusivamente ad abitazione, uffici e/o studi professionali esistenti nel fabbricato assicurato, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose per fatti avvenuti nelle singole unità abitative comprese le relative dipendenze (cantine, soffitte, garage) in relazione ai seguenti rischi:
– relativamente ai conduttori di locali adibiti ad abitazione, per la Responsabilità Civile di tutti i compo- nenti del nucleo familiare per fatti verificatisi nell’ambito della loro vita privata;
– relativamente ai conduttori di uffici e studi professionali, per la Responsabilità Civile derivante dall’uso
dei locali occupati, comunque esclusa la responsabilità derivante dall’esercizio della specifica attività pro- fessionale.
Sono compresi i danni arrecati all’immobile e sue dipendenze escluso comunque l’appartamento occu- pato dal conduttore a cui è imputabile il sinistro.
Il massimale resta ad ogni effetto unico anche se è coinvolta la responsabilità di più di uno degli assicu- rati.
La garanzia comprende:
– la responsabilità derivante da fatto anche doloso di persone delle quali i conduttori debbano risponde- re a norma di legge (figli minori, personale domestico);
– a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 7 – Garanzie ed eventi assicurati della presente Sezione, i danni causati a terzi dallo spargimento d'acqua, esclusi comunque quelli previsti all’Art. 11 Garanzie ed eventi assicurati – Xxxxx a terzi della garanzia Acqua condotta.
La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti dei conduttori per danni rien- tranti nelle garanzie di cui alla presente Sezione.
Condizione particolare
Il premio della garanzia “Conduzione delle singole unità abitative” è determinato in base al numero delle unità abitative dichiarate dal Contraente sul modulo di polizza al momento della stipulazione della stessa, dove dovrà necessariamente essere riportato il numero totale delle unità abitative presenti nel fabbricato. Qualora all’insorgere di un sinistro il numero totale delle unità abitative dovesse risultare superiore rispet- to a quello dichiarato, con la tolleranza del 20% arrotondato all’unità superiore, la somma dovuta dalla Società sarà ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
8.2 - Responsabilità civile dell'amministratore
La presente garanzia è prestata unicamente se lo stabile assicurato è un condominio e limitatamente allo stabile stesso.
L'assicurazione di R.C.T. è estesa alla responsabilità civile derivante all'Amministratore, ai sensi di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini, nell'esercizio dell'attività professionale di amministratore dello stabile condominiale assicurato, svolta nei modi e nei termini previ- sti dall'articolo 1130 del Codice Civile, nonché di ogni altro obbligo posto a carico dello stesso da dispo- sizioni amministrative o dal regolamento condominiale.
La garanzia comprende:
a) la trattazione e la definizione di pratiche relative all'affitto;
b) i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
c) multe, ammende e sanzioni di natura fiscale inflitte al Condominio od ai suoi singoli condomini per erro- ri imputabili all'amministratore.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Amministratore nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comporta- menti colposi posti in essere dall'Amministratore non oltre cinque anni prima della data di effetto dell'as- sicurazione non noti all'Amministratore stesso prima della stipulazione della polizza.
La garanzia è prestata ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile sulla base delle dichiarazioni rese dall'Amministratore di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano comportare richieste di risar- cimento a termini di polizza. Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla
cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo è stato posto in essere durante il periodo di validità della polizza. In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. A tal fine, più richieste di risarcimen- to originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
In caso di uno o più sinistri denunciati nel medesimo periodo assicurativo annuo, il massimo risarcimento complessivo non potrà superare Euro 50.000,00.
Per quanto riguarda le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte al condominio, il suddet- to massimale si intende ridotto ad 1/3.
Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
Non sono considerati terzi, anche se condomini, l'amministratore, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qua- lunque altro suo famigliare con lui convivente.
Non sono risarcibili i danni:
a) relativi al pagamento di multe o ammende diverse da quelle previste al punto c);
b) conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di titoli al portatore o di denaro;
c) relativi al risarcimento connessi a reclami per mancata godibilità dei locali o per difformità degli stessi dalle caratteristiche presentate;
d) per omissione e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione e nel paga- mento dei premi di assicurazione;
e) che non attengano all'amministrazione del fabbricato assicurato con la presente polizza.
f) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’amministratore e non derivantegli dalla legge.
ART. 9
DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE - COSA NON ASSICURA
Non sono considerati terzi:
a) se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimi- tata, l’amministratore ad eccezione delle lesioni da egli stesso subite e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla punto a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, o rientranti nelle figure professio- nali previste dal D.Lgs. 10-09-2003 n. 276 (lavoratori distaccati o con contratto di somministrazione) subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei xxxxxx- cati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.
La Società non risarcisce i danni:
d) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione salvo quanto pre- visto all’Art. 7 Garanzie ed eventi assicurati punto d);
e) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
f) derivanti dall’esercizio, da parte dell’Assicurato (inquilini, condomini o loro familiari) o di terzi, di indu- strie, commerci, arti o professioni;
g) da conduzione delle singole unità abitative salvo quanto previsto all’Art. 8.1 Responsabilità Civile da con- duzione delle singole unità abitative se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garan- zie assicurate.
h) da furto;
i) alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
l) comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto.
Master Fabbricati Progress
Sezione II
Responsabilità Civile
ART. 10
FABBRICATI IN CONDOMINIO
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà sono considerati terzi i singoli con- domini ed i loro familiari e dipendenti ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun con- domino come tale verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.
Se l’assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la responsabilità per i danni di cui debba rispondere pro quota, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini. In entrambi i casi sono esclusi dall’assicurazione i danni materiali e diretti subiti dal fabbricato assicurato per i quali siano previste le garanzie di cui alla Sezione I incendio.
Master Fabbricati Progress
Sezione III
Altri danni ai beni
ACQUA CONDOTTA
È possibile rendere operativa la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio ed ele- menti naturali e la Sezione II Responsabilità civile.
Le garanzie sotto riportate sono operanti soltanto se espressamente richiamate sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.
ART.11
GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI
Danni alle cose assicurate
Con riferimento alla Sezione I Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato descritto in polizza da fuoriuscita d'ac- qua a seguito di:
– rottura accidentale di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamen- to, tecnici e antincendio, compresi quelli interrati, grondaie e pluviali, pertinenti il fabbricato stesso. Rela- tivamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
– occlusione e rigurgito di condutture ed impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento pertinenti il fabbricato stesso, con il limite di Euro 4.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa. Sono comunque escluse grondaie e pluviali;
– occlusione e rigurgito di grondaie e pluviali pertinenti il fabbricato stesso, conseguenti a neve o gran- dine con il limite di Euro 1.500,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.
– rottura causata da gelo di condutture pertinenti il fabbricato stesso. In caso di uno o più sinistri avve- xxxx nel medesimo periodo assicurativo annuo il massimo indennizzo complessivo non potrà superare Euro 5.000,00. Verrà inoltre applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
Non sono indennizzabili i danni da spargimento d’acqua causato da condutture:
■ installate all’esterno della costruzione o interrate;
■ installate in locali sprovvisti di riscaldamento oppure locali con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Danni a terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale previsto sulla Sche- da Cose, somme e garanzie assicurate, in qualità di proprietario del fabbricato assicurato o conduttore delle parti comuni, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a tito- lo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i loca- tari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidenta- le verificatosi in relazione ai rischi di cui all’Art. 11 - Danni alle cose assicurate.
Relativamente alle condutture ed impianti interrati l’indennizzo non potrà superare la somma di Euro 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.
In caso di sinistro verrà applicata la franchigia indicata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate. Per i danni derivanti da un’unica causa che abbia interessato i punti Xxxxx alle cose assicurate e Xxxxx a terzi, detta franchigia si applica una sola volta qualunque sia la garanzia interessata e il numero dei danneggiati.
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Sezione III
Altri danni ai beni
La Società indennizza inoltre:
– i danni subiti dalle cose poste in locali interrati o seminterrati. Il massimo risarcimento non potrà supe- rare la somma di Euro 100.000,00 ad eccezione degli autoveicoli per i quali sarà operante l’intero mas- simale. In caso di sinistro verrà applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00;
– i danni conseguenti a gelo. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
Spese di ricerca e riparazione del guasto
La Società, in caso di danno arrecato da spargimento d’acqua a seguito di occlusione o rottura acciden- tale, anche conseguente a gelo, delle condutture pertinenti il fabbricato (escluse quelle interrate) e inden- nizzabile in base ai punti - Danni alle cose assicurate e/o Danni a terzi rimborsa:
– le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e dei relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
– le spese necessariamente sostenute per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa 5‰ della somma assicurata alla Sezione I Incendio ed elementi naturali - Fabbricato con il massimo di Euro 25.000,00; verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
La Società rimborsa, in caso di dispersione di gas, relativa agli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato stesso, accertata dall’azienda di distribuzione e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco dell’erogazione:
– le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
– le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato. Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopraelencate necessarie per rendere conformi alle normati- ve vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare per sinistro ed annualità assicurativa 5‰ della somma assicurata alla Sezione I Incendio ed elementi naturali - Fabbricato con il massimo di Euro 10.000,00; verrà inoltre applicato lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
ART. 12
ESCLUSIONI
Per le garanzie prestate all’Art. 11 Garanzie ed eventi assicurati - Danni alle cose assicurate - si intende operante l’Art. 6 Esclusioni della Sezione I Incendio ed elementi naturali e per le garanzie prestate all’Art. 11 Garanzie ed eventi assicurati - Danni a terzi si intende operante l’Art. 9 Delimitazione dell’assicurazio- ne - Cosa non assicura.
Inoltre non sono indennizzabili/risarcibili i danni:
a) causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria pubblica;
b) derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agri- xxxx o di servizi.
ART. 13
FORMA DI ASSICURAZIONE
Le spese di ricerca e riparazione del guasto sono prestate a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
FENOMENO ELETTRICO
È possibile attivare la presente garanzia solo se è stata sottoscritta la Sezione I Incendio ed elementi naturali. La garanzia sotto riportata è operante soltanto se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate.
ART.14
COSE ASSICURATE
Apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici
L’assicurazione è operante esclusivamente per le apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici a ser- vizio del fabbricato, esistenti nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza ed è prestata nei limiti della somma assicurata riportata sulla Scheda, Cose, somme e garanzie assicurate.
ART. 15
GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI
Con riferimento alla Sezione I Incendio ed elementi naturali ed alle condizioni tutte per la stessa previste, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati ad apparecchiature ed impianti elettrici e elettronici, pertinenti il Fabbricato. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per sin- golo sinistro dello scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00.
Non sono indennizzabili i danni:
– alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze elettriche scoperte ed ai fusibili;
– causati da usura, manomissione o carenza di manutenzione;
– dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente all’atto di stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per le legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
– ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
– agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle aziende erogatrici.
ART. 16
FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
ART. 17
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
A SEGUITO DI SINISTRO E POSSIBILITÀ DI REINTEGRO
In caso di sinistro la somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate si inten- de ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo ugua- le a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza cor- rispondente restituzione di premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro della somma assicurata; in tal caso la somma stessa sarà reinte- grata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coin- cidenza con il pagamento dell’indennizzo.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 42 delle Norme comuni a tutte le sezioni.
Master Fabbricati Progress
Sezione III
Altri danni ai beni
VETRI E CRISTALLI
La garanzia di seguito riportata è operante soltanto se espressamente richiamata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate e può essere prestata solo se presente la Sezione I Incendio ed elementi naturali.
ART. 18
COSE, GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI
La Società indennizza, nei limiti della somma assicurata riportata sulla scheda Cose, Somme e garanzie assicurate, i danni materiali e diretti per rottura di lastre piane e curve - fisse nella loro installazione o scor- revoli su guide - di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro pertinenti gli ingressi, le scale ed altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza.
In caso di sinistro il massimo indennizzo non potrà superare Euro 2.000,00 per singola lastra.
ART. 19
FORMA DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto
ART. 20
ESCLUSIONI
La Società non indennizza i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione purché il sia in rapporto con tali eventi;
b) che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano impiego di operai;
c) dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.
ART. 21
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE
A SEGUITO DI SINISTRO E POSSIBILITÀ DI REINTEGRO
In caso di sinistro la somma assicurata riportata sulla Scheda Cose, somme e garanzie assicurate si inten- de ridotta, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo ugua- le a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza cor- rispondente restituzione di premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro della somma assicurata; in tal caso la somma stessa sarà reinte- grata nel valore originario, impegnandosi il Contraente a pagare il corrispondente pro-rata di premio in coin- cidenza con il pagamento dell’indennizzo.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’Art. 42 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale.
Master Fabbricati Progress
Norme per la liquidazione del danno
RELATIVE ALLE SEZIONI:
I – INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI
III – ALTRI DANNI AI BENI (ART. 11 ACQUA CONDOTTA - GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI - DANNI ALLE COSE ASSICURATE, FENOMENO ELETTRICO, VETRI E CRISTALLI).
ART. 22
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quan- do ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indenniz- zo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
L’Assicurato od il Contraente deve altresì:
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi previsti all’Art. 2 e all’Art. 3.1 Eventi sociopolitici e Xxxxxxx esplosivi della Sezione Incendio ed elementi naturali, precisando, in particolare: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve esse- re trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per tale titolo, diritto all’indennizzo;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicu- rate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a dispo- sizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Nell’ipotesi di garanzia prestata a primo rischio assoluto l’Assicurato l’obbligo riguarda esclusivamente la dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate sottratte o danneggiate;
f) tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, non- ché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire pres- so terzi.
ART. 23
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, median- te Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su xxxxxx- sta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti contro- versi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del tribu- nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
ART. 24
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 22;
3) stimare il valore a nuovo del fabbricato ed il valore del medesimo al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all’Art. 25;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di peri- zia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punto 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiu- dicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attesta- to dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 25
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Fabbricato
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate, distrutte o sottratte – avevano al momen- to del sinistro, è ottenuta seguendo il seguente criterio:
si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escluden- do soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona;
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrut- te e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui purché il fabbricato venga ricostruito, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di liqui- dazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Per il fabbricato non ricostruito entro il termine prima indicato resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al valore com- merciale al momento del sinistro ovvero applicando alla stima relativa al valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazio- ne, alla destinazione, all’uso ed ad ogni altra circostanza concomitante.
Contenuto delle singole unità abitative, vetri e cristalli, impianto elettrico ed elettronico.
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - avevano al momen- to del sinistro, è ottenuta seguendo il seguente criterio:
si stima il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove, uguali oppure equivalenti, compre- se le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
L’ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per rimpiazzare a nuovo le cose distrutte o sottratte e per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore dei residui e gli oneri fiscali non dovu- ti all’erario. In quest’ultimo caso non potrà essere indennizzato, per ciascun oggetto, importo superiore al triplo del valore effettivo dell’oggetto stesso al momento del sinistro (tenuto cioè conto del deprezzamen- to stabilito in relazione al tipo, alla qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante);
Perdita del canone di affitto o mancato godimento
L’ammontare del danno si determina stabilendo il tempo strettamente necessario per il ripristino dei loca- li danneggiati.
Le spese di demolizione e di sgombero
Le spese dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
ART. 26
ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispet- tivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato mag- giorato del 10% e quello risultante dalle suddette stime.
ART. 27
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispet- tivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragio- ne dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
ART. 28
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’Art 1916 C.C. verso i condo- mini, inquilini, l’amministratore, loro parenti o affini, loro ospiti e collaboratori domestici purché l’Assicu- rato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
ART. 29
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 C.C. e salvo quanto disciplinato per gli Oneri di liquidazione e per le Spese di demolizione e sgombero, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma mag- giore di quella assicurata.
ART. 30
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizio- ne.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso di esclusione per dolo previsto dall'Art. 6 punto c).
ART. 31
ANTICIPO DELL’INDENNIZZO
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia pre- vedibile in almeno Euro 100.000,00 per la Sezione I Incendio ed elementi naturali.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'acconto non potrà comunque superare l'importo di Euro 250.000,00 per la Sezione I Incendio ed elementi naturali qualunque sia l'ammontare del sinistro.
Per le somme per le quali l'assicurazione è stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'ac- conto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità suddetta, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della xxxxxx- sta.
RELATIVE ALLE SEZIONI:
II – RESPONSABILITÀ CIVILE
III – ALTRI DANNI AI BENI - ART. 11 ACQUA CONDOTTA - GARANZIE ED EVENTI ASSICURATI - DANNI A TERZI
ART. 32
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato od il Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza oppure alla Società entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi del- l’art. 1913 C.C.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
ART. 33
ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell’area) eccede la somma assicurata per il fabbricato, la Società risponde del danno in proporzione al rappor- to tra questa e il predetto valore di ricostruzione e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in ugua- le proporzione.
Resta inoltre convenuto che la regola proporzionale è parimenti applicabile nel caso di somme che l'As- sicurato sia tenuto a pagare in forza della responsabilità civile derivantegli dalla proprietà degli spazi adia- centi di pertinenza del fabbricato qualora la superficie di questi ultimi superi il limite di 10.000 metri qua- drati.
La Società, in questo caso, risponde del danno nella proporzione esistente fra la superficie effettiva e quel- la massima dei suddetti 10.000 metri quadrati.
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 25 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- risulta che il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell'area, eccedevano al momen- to del sinistro di oltre il 10% la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rap- porto fra il valore assicurato maggiorato del 10 % e quello risultante dalla suddetta stima.
ART. 34
GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avva- lendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la doman- da.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa desi- gnati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
ART. 35
RISCHI RELATIVI ALLE PARTI COMUNI
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
1 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni delle parti comuni del fab- bricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
2 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
■ smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o ten- tato furto che rendano impossibile l’entrata al fabbricato assicurato attraverso le porte di accesso dal- l’esterno;
■ guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso dall’esterno del xxxxxx- cato assicurato la cui sicurezza non è più garantita;
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
3 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico del fabbricato assi- curato originatosi nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condo- mini) – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di usci- ta e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Non danno luogo alla prestazione:
■ guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
■ eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato;
■ interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;
■ otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
■ trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
■ guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico del fabbricato assi- curato originatosi nel tratto comune (fino al punto di diramazione ai locali di proprietà dei singoli condo- mini) – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la
Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di usci- ta e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Non danno luogo alla prestazione:
■ corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
■ interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
■ guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
ART. 36
RISCHI RELATIVI A SINGOLE UNITÀ ABITATIVE/UFFICI
Verrà prestata assistenza all’Assicurato, nei modi ed entro i limiti sotto indicati, nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
1 - Invio di un vetraio per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un vetraio a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, che provochino la rottura dei vetri esterni dell’abitazione/ufficio del fab- bricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
2 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro a seguito di:
■ smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura o dell’impianto di allarme, furto o ten- tato furto che rendano impossibile entrare nell’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato;
■ guasto che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso o di altri mezzi di chiu- sura dell’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato la cui sicurezza non è più garantita;
la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione.
3 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico a seguito di guasto all’impianto idraulico dell’abitazione/uffi- cio del fabbricato assicurato – esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione – la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Non danno luogo alla prestazione:
■ guasti o cattivo funzionamento di apparecchi mobili (lavatrice, lavastoviglie, ecc.);
■ eventi dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno ai citati apparecchi mobili ed eventi dovuti a negligenza dell’Assicurato;
■ interruzioni della fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne al fabbricato;
■ otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
■ trabocco dovuto a rigurgito di fogna;
■ guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Questa garanzia opera anche per i magazzini e garage di pertinenza dell’abitazione/ufficio purché situati nel fabbricato.
4 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista a seguito di guasto all’impianto elettrico dell’abitazione/uffi- cio del fabbricato assicurato, esclusi comunque gli eventi successivamente indicati che non danno luogo alla prestazione, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un artigiano, tenendo la Società a proprio carico il costo di uscita e di manodopera fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi ai materiali necessari alla riparazione. Non danno luogo alla prestazione:
■ corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
■ interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
■ guasti al cavo di alimentazione dell’ente erogatore di pertinenza dell’abitazione.
Questa garanzia opera anche per i magazzini e garage di pertinenza dell’abitazione/ufficio purché situati nel fabbricato.
5 - Invio di un sorvegliante
Qualora, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, allagamenti, atti vandalici, furto o tentato furto che abbia- no colpito l’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato, si renda necessaria la vigilanza dell’abitazione/uffi- cio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una Società di vigilanza che invierà una per- sona addetta alla custodia, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di vigilanza.
6 - Rientro anticipato
Nel caso in cui incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, atti vandalici, furto o tentato furto, pro- vochino danni all’abitazione/ufficio del fabbricato assicurato tali da rendere necessario il rientro anticipa- to dell’Assicurato in viaggio utilizzando un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, la Struttura Orga- nizzativa fornirà all’Assicurato stesso un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenen- do la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di Euro 600,00 per sinistro.
Nel caso in cui, a causa del rientro anticipato, l’Assicurato debba abbandonare il proprio veicolo, la Strut- tura Organizzativa metterà a sua disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per il successivo recupero del veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. L’Assicurato, per ottenere la prestazione, dovrà fornire alla Struttura Organizzativa adeguata documenta- zione relativa alle cause del rientro anticipato.
ART. 37
NORME COMUNI A TUTTE LE PRESTAZIONI
1 - Richiesta di assistenza
L’Assicurato, all’atto della richiesta della prestazione, deve comunicare il motivo della richiesta stessa ed il recapito telefonico in cui si trova.
Ciascuna prestazione di assistenza è fornita non più di tre volte per anno assicurativo.
2 - Modalità per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, L’Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:
800.013634
oppure al numero di Milano:
oppure inviare un fax al numero:
00.00000000
00.00000000
qualora si trovi nell’impossibilità di telefonare o inviare un fax, potrà inviare un telegramma a:
EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A.
Xxxxxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
In ogni caso dovrà essere indicato con precisione:
a) il tipo di assistenza di cui necessita;
b) nome e cognome;
c) numero di polizza preceduto dalla sigla TOFA;
d) indirizzo del luogo in cui si trova;
e) il recapito telefonico dove potrà essere reperito nel corso dell’assistenza.
I costi relativi alle chiamate telefoniche successive alla prima sono compresi nella prestazione.
La Struttura Organizzativa, per poter erogare le garanzie previste in polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D. Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del Suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare la Struttura Organizzativa fornisce liberamente il pro- prio consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni e sensibili come indicato nell'apposita Infor- mativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03.
3 - Inesistenza dell’obbligo di fornire prestazioni alternative
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Società non è tenu- ta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
4 - Limiti delle prestazioni
Le prestazioni non sono dovute per eventi:
a) avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, maremoti ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
b) avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulto popolare, scioperi, sommosse;
c) avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmuta- zioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) determinati da dolo dell’Assicurato;
e) causati dall’intervento di Pubbliche Autorità.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Master Fabbricati Progress
RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI.
ART. 38
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è intera- mente dovuto per annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del paga- mento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 Codice Civile.
ART. 39
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 40
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E SUO AGGRAVAMENTO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
In caso di aggravamento del rischio, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione scritta alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell’art. 1898 C.C.
Resta comunque inteso che la mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le inesatte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non com- porteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od ine- sattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 41
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo dirit- to di recesso.
ART. 42
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiu- to dell'indennizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 gior- ni, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso avrà effetto alla sca-
denza della rata di premio in corso, anche di frazionamento, oppure, se la relativa comunicazione è stata spedita dalle Parti meno di 30 giorni prima, alla scadenza successiva.
ART. 43
PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge ed il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 44
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 45
ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Qualora sul modulo di polizza sia indicato l’indice iniziale di adeguamento le somme assicurate, i massi- mali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto, ed il premio, sono collegati all’indice dei “Prezzi al consumo per famiglia di Operai e Impiegati” (base 1985=100), pubblicato dall’Istituto Centrale di Stati- stica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare è adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’in- dice del mese di giugno dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annua di premio, se si è verificata una variazione in più o in meno rispetto all’in- dice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento (o al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio sono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua di premio, dietro rilascio al Con- traente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza mediante let- tera raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stes- sa. In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo espressi in valore assoluto ed il premio, rimarranno quelli risul- tanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
Qualora sul modulo di polizza non sia indicato l'indice iniziale di adeguamento, la presente clausola non sarà operativa.
ART. 46
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Tutela Giudiziaria
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PB59G200.D08
ART. 1
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, con- seguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
■ per l'intervento di un legale;
■ per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
■ di giustizia;
■ liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
■ conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società;
■ di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
■ di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
■ per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
■ degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba esse- re deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
ART. 2
GARANZIA CONDOMINIO
Con riferimento all’Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente/Assicurato qualora:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) debba sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 200,00, relative a:
■ contratti di fornitura/prestazione di beni/servizi commissionati e/o ricevuti dal Condominio; sono com- prese le vertenze derivanti dai lavori di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio; vertenze con condò- mini o conduttori per l’inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali;
■ contratti individuali di lavoro con dipendenti del Condominio.
c) debba sostenere controversie relative alla proprietà o altri diritti reali, riguardanti il Condominio.
La garanzia è estesa inoltre all’Amministratore condominiale e agli eventuali dipendenti del Condomi- nio, qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dei loro incarichi:
d) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
e) subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi.
Sono sempre esclusi i fatti relativi alla proprietà o circolazione di veicoli.
ART. 3
ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
■ danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
■ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per le imputazioni penali che deri- vino da violazioni di legge in tali materie;
■ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quello assicurato, indicato in polizza;
■ operazioni relative all'acquisto di beni immobili;
■ vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.
ART. 4
ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere proces- sualmente trattati ed eseguiti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ART. 5
INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i casi assicurativi che insorgono:
■ dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;
■ trascorsi 60 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;
■ la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del contratto.
Nell’ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto controversie di diritto civile si precisa che:
■ La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momen- to della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modifica- zione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.
■ Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Società per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garan- zia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo con- tratto.
■ Nell’ipotesi di vertenze aventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, ove l’ina- dempienza si riferisse a prestazione di servizi commissionata e successivamente contestata dall’Assi- curato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza.
■ Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l’insorgenza si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro. Per l’eventuale individuazione degli Assi- curati, nonchè la verifica della decorrenza o cessazione del rapporto di lavoro, si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società.
■ Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse.
■ In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraen- te.
Nell’ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto procedimenti penali si precisa che:
■ La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Pre- sentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codi- ce di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
■ Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovu- ti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
DISPOSIZIONE CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 6
DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'As- sicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tra- mite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contempo- raneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria defi- nizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situa- zione di conflitto di interessi con la Società.
La Società avvertirà l'Assicurato di questo suo diritto. L'Assicurato si obbliga a fornire alla Società tutte le notizie, i chiarimenti e la documentazione del caso e a prestarsi per facilitare le azioni che la Società riten- ga di svolgere, per limitare le conseguenze del provvedimento.
ART. 7
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possi- bilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Art. 6.
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure
L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.
Dopo la denuncia del caso assicurativo, ogni transazione volta a comporre la vertenza deve essere preven- tivamente concordata con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica.
Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgen- za e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.
ART. 8
DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO/ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comun- que più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a xxxxxx- sta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro compe- tente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente pro- cedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontra- te, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quel- lo in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ART. 9
RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza del- l'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizial- mente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
D.A.S. - DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.p.A. di Assicurazione specializzata nel ramo "TUTELA LEGALE" Sede e Direzione Generale: 37126 VERONA Xxx XX Xxxxxxxx, 00 - Xxx. Soc. euro 2.750.000,00 - Interamente Versato Aut. D.M. del 26.11.59 n. 3646 - Codice Fiscale, P.I. e Xxx. Imprese VR n. 00220930234 CCIAA VR - REA n. 98740 - Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n. 1.00028 sez. I - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi - Società diretta e coordinata da Assicurazioni Generali S.p.A. - Telefono 000 0000000 - Fax 000 0000000 - xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx - xxx.xxx.xx
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effet- ti delle garanzie di polizza:
■ Abitazione/Ufficio (valida per la sola Sezione IV Assistenza)
La dimora, abituale o non abituale, oppure l’ufficio o studio dell’Assicurato situati nel fabbricato la cui ubicazione è indicata in polizza.
■ Anno di costruzione
Età del fabbricato assicurato con riferimento al momento della stipulazione del contratto, determinato da almeno uno dei seguenti documenti:
– Dichiarazione del Direttore dei lavori per l’iscrizione dell’immobile al Registro catastale.
– Certificato di agibilità.
– Certificato di abitabilità.
■ Arbitrato
È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le pi possono adire per defi- nire una controversia o evitarne l’insorgenza.
■ Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
■ Assicurato (valida per la sola Sezione IV Assistenza)
Per i rischi relativi alle parti comuni:il proprietario del fabbricato nonché gli eventuali condomini e per loro conto, l’amministratore del fabbricato o del condominio; per i rischi relativi ad abitazioni/uffici la persona che dimora o utilizza come ufficio una unità abitativa del fabbricato la cui ubicazione è indi- cata in polizza.
■ Assicurazione
È il contratto con il quale l’assicuratore, a fronte del pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’As- sicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capi- tale od una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art.1882 del Codice Civile)
■ Assistenza stragiudiziale
È l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le pi, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
■ Conduttura interrata
Tubazione collocata nel suolo sotto uno strato di terra, completamente a diretto contatto con il terreno e interamente protetta o non da strutture murarie.
■ Contaminazione
Inquinamento, avvelenamento, uso mancato o limitato di beni a causa dell’impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
■ Contenuto delle unità abitative
Mobilio ed arredo in genere dell’abitazione nonché quanto di uso domestico e personale anche se ripo- sto in dipendenze non comunicanti con i locali di abitazione, ubicati nel fabbricato assicurato. Arre- damento di normale dotazione di uffici e/o studi professionali.
■ Contraente
Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi che ne derivano.
■ Contravvenzione
È un reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontaria- mente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
■ Corpo
Fabbricato posto nell’ambito di un complesso immobiliare, separato dagli altri fabbricati appartenenti allo stesso complesso, da spazio vuoto non inferiore a metri 20.
■ Cose
Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.
■ Danno extracontrattuale
È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
■ Delitto
È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volonta- riamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
– delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
– delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
– delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
■ Dipendenze
Cantine, garage, soffitte.
■ Diritto civile
È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un con- trasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
■ Diritto penale
È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei sin- goli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a per- sone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civi- le) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene gene- ralmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l’imputato dovrà comunque paga- re le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
■ Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
■ Fabbricato
L’intera costruzione edile con le relative opere di fondazione e gli edifici accessori realizzati nell’area di pertinenza. Sono comprese: autorimesse condominiali, garage privati. Sono comprese le opere di fon- dazione o interrate, gli impianti idrici, igienici e di riscaldamento, gli impianti elettrici, i serramenti, gli infissi nonché le relative pertinenze realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti (gara- ge, cantine, soffitte), le recinzioni anche con cancelli automatici, la centrale termica, gli impianti ter- mici autonomi condotti da singoli condomini od inquilini. Sono inoltre compresi gli impianti e le instal- lazioni considerati immobili per natura o destinazione quali impianti fissi di allarme e di condizionamento d’aria, antenne radiotelericeventi e satellitari solo se centralizzate, esclusi impianti fotovoltaici e pan- xxxxx xxxxxx. Sono altresì comprese le attrezzature sportive quali piscine o campi da tennis ad uso esclu- sivo degli abitanti del fabbricato e dei loro ospiti e le attrezzature per giochi, le tappezzerie, le tinteg- giature, le moquettes e simili, gli affreschi e le statue che non abbiano valore artistico. Si intendono esclu- si parchi ed alberi.
■ Fabbricato a sviluppo orizzontale
Ville a schiera e/o case costituite ciascuna da un numero di unità abitative non superiore a quattro e da numero di piani fuori terra non superiore a tre.
■ Fabbricato a sviluppo verticale
Quanto non rientra nella definizione di sviluppo orizzontale.
■ Fatto illecito
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di ina- dempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, pena- le se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
■ Franchigia
L’importo prestabilito che in caso di danno, l’Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratto dall’indennizzo.
■ Implosione
Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pres- sione interna.
■ Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoe- stendersi e propagarsi.
■ Indennizzo/risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
■ Infisso
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
■ Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Giudiziaria, questo momento deve esse- re successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continua- to, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momen- to nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che deter- mina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
– nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
– nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
– nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle pi avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
■ In viaggio
Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell’Assicurato
■ Massimale
L'importo massimo complessivo che la Società si impegna a corrispondere per il risarcimento dei dan- neggiati.
■ Occlusione
Ostruzione che comporta l’interruzione o la riduzione di un flusso determinata da corpi estranei, esclu- se incrostazioni e sedimentazioni.
■ Onda sonica
Onda acustica determinata da aeromobili od oggetti volanti in genere, nel passaggio a velocità super- sonica e nel rientro a velocità subsonica, detta anche "bang sonico", che possono provocare danni a beni assicurati.
■ Parti comuni
Le parti del fabbricato indicate all’art. 1117 C.C.
■ Piani fuori terra
I piani di un edificio che fuoriescono dal terreno; le mansarde sono equiparate ad un piano mentre inter- rati e seminterrati non sono considerati piani.
■ Polizza
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.
■ Premio
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società a fronte della copertura assicurativa (compresi gli oneri fiscali).
■ Prestazioni
Le assistenze prestate agli Assicurati. Tali prestazioni sono fornite utilizzando la Struttura Organizzati- va che agisce in nome e per conto di Alleanza Toro S.p.A.
■ Primo rischio assoluto
Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile.
■ Procedimento penale
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona median- te Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, pre- terintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
■ Reato
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
■ Rigurgito
Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario a quello naturale.
■ Rischio
Probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
■ Ristrutturazione integrale - Manutenzione straordinaria
Le opere e le modifiche necessarie per sostituire integralmente gli impianti idrici, igienico-sanitari e di riscaldamento presenti nel fabbricato.
■ Sanzione amministrativa
Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel paga- mento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espul- sioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria
■ Scoperto
La quota di danno liquidabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Assicurato.
■ Scoppio
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosio- ne. Gli effetti del gelo e del “colpo di ariete” non sono considerati scoppio.
■ Sinistro (valida per la sola Sezione IV Assistenza)
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione, che deter- mina la richiesta di assistenza dell’Assicurato e che rientra nei termini di polizza.
■ Sinistro o caso assicurativo
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione, che, per la sezione Assistenza, rap- presenta il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del servizio e che deter- mina la richiesta di assistenza all’Assicurato e per la sezione tutela legale è la controversia per la quale è prevista l’assicurazione e per la sezione assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
■ Società
Alleanza Toro S.p.A. e D.A.S. – Difesa Automobilistica Sinistri Spa
■ Solaio
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato e esclu- se pavimentazioni e soffittature.
■ Spese di giustizia
Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale)
■ Spese di soccombenza
Sono le spese che la pe che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice deci- de se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle pi (vedi alla Voce Diritto civile).
■ Spese peritali
Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
■ Struttura Organizzativa
È la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da medi- ci, tecnici ed operatori che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifi- ca convenzione sottoscritta con Alleanza Toro S.p.A. provvede per incarico di quest’ultima, al contat- to telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Alleanza Toro S.p.A., le pre- stazioni di assistenza prevista in polizza.
■ Strutture portanti verticali
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul ter- reno su cui appoggiano, il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
■ Terrorismo
Atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza o minaccia, commesso da qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
■ Tetto
L’insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a copri- re ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Master Fabbricati Progress
Definizioni
Toro - D.A.S.
■ Transazione
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
■ Unico caso assicurativo
Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
■ Unità abitativa
Locale adibito a civile abitazione, ufficio e studio professionale.
■ Vertenza contrattuale
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accor- di, patti o contratti.
■ Valore intero
Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate.
Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l’As- sicurato sopporta una parte proporzionale dei danni (vedere regola proporzionale).
PB59G200.D08
ALLEANZA TORO S.p.A. - Sede legale in Torino xxx Xxxxxxx, 00 XXX 00000 - Xxxx. nel Registro Imprese di Torino, C.F. e Partita IVA n. 10050560019 - Capitale Sociale: Euro 300.000.000,00 i.v. - Società iscritta all’Albo Imprese ISVAP n. 1.00172, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi