CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI OSPITALITÀ TRA
CIRCOSCRIZIONE “XXXXX AUSILIATRICE” PIEMONTE E VALLE D’AOSTA ECONOMATO ISPETTORIALE
COLLEGI UNIVERSITARI SALESIANI
CONTRATTO
DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI OSPITALITÀ
versione 1.7 del 04 giugno 2018
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI OSPITALITÀ TRA
L’Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ORATORIO SALESIANO XXX XXXXXXXXX XX XXXXX, con sede in Xxx Xxxxx XXXXXX (XX), via Xxxxx Ausiliatrice 36, C.A.P. 10152, codice fiscale 00514170018, partita I.V.A. 00514170018, qui rappresentato dal suo legale rappresentante XXXXXX XXXXXXXX, nato il 19/08/1946 a ISEO (BS), residente in XXXX (XX), Xxxxx xxx Xxxxx 0, CAP 25049, gestore della Casa per Ferie - Pensionato Universitario, di seguito indicato come “ente gestore” o “collegio universitario salesiano”, o più semplicemente “collegio” o “CUS”
E
lo studente ,
nato il
/ / a
( ), residente in
( ), via , CAP , di cittadinanza , codice fiscale , telefono , indirizzo mail , iscritto alla facoltà di , presso di , anno di corso ,
di seguito indicato come “studente” oppure “ospite”,
ART. 1 - PREMESSE
1.1 Il collegio garantisce servizi abitativi nella propria struttura a studenti di sesso maschile fuori sede, regolarmente iscritti a corsi universitari, previa presentazione da parte degli interessati di domanda di ammissione e superamento di colloquio conoscitivo con un Incaricato, espressamente designato dall’Ente gestore.
1.2 L’accoglienza di uno studente è in ogni caso riservata all’insindacabile giudizio dell’ente gestore.
1.3 Lo studente ha presentato domanda di ammissione al collegio, ha sostenuto il colloquio conoscitivo ed è stato regolarmente accolto.
1.4 Con la sottoscrizione del presente contratto lo studente si impegna al rispetto delle disposizioni in esso contenute e delle finalità istituzionali perseguite dall’ente gestore, che si configura come organizzazione di tendenza.
1.5 Lo studente dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento operante all’interno del collegio, che costituisce parte integrante del presente contratto, di averne compreso il contenuto e di sottoscriverlo per accettazione senza riserva alcuna.
ART. 2 - OFFERTA ABITATIVA
2.1 Il collegio assegna a ogni singolo ospite una camera arredata e non dotata di servizi igienici
2.2 Inoltre, all’interno del collegio sono a disposizione dell’ospite vari ambienti comuni (ad esempio cucina, soggiorno, lavanderia, servizi igienici etc.), da utilizzare in condivisione con gli altri fruitori della struttura.
ART. 3 - DURATA
3.1 Il contratto di prestazione di servizi di ospitalità ha durata pari ad 11 mesi e non è tacitamente rinnovabile
3.2 Inoltre le parti convengono che la stipula di un contratto di prestazione di servizi di ospitalità per i successivi anni accademici è subordinato ad insindacabile giudizio dell’Ente gestore.
3.3 La permanenza degli ospiti presso il collegio è temporanea. Si può protrarre per un periodo massimo di undici mesi, dal giorno 1 settembre al giorno 31 luglio di ogni anno accademico. Il collegio rimane dunque chiuso durante il mese di agosto.
3.4 Il collegio rimane inoltre chiuso durante il periodo delle festività natalizie e pasquali, così come definito ogni anno dal calendario scolastico della Regione Piemonte.
ART. 4 - CONSEGNA DELLE CHIAVI E VERBALE DI CONSEGNA
4.1 L’ospite, al momento della consegna delle chiavi della camera assegnata e qualora non abbia già provveduto in precedenza, deve presentare al collegio i documenti elencati nella lettera di accoglienza.
4.2 Contestualmente, l’ospite deve sottoscrivere, alla presenza dell’incaricato del collegio e/o di altro soggetto incaricato dall’ente gestore, il verbale di consegna contenente informazioni sullo stato dei luoghi e degli arredi presenti nella camera assegnata. La mancata sottoscrizione del verbale di consegna non consente l’assegnazione della camera.
4.3 Gli ambienti e gli arredi saranno oggetto di verifica congiunta da parte dell’incaricato del collegio e/o di altro soggetto designato dall’ente gestore e dell’ospite medesimo anche all’atto della restituzione delle chiavi, al termine del periodo di permanenza.
4.4 L’ospite sarà ritenuto responsabile di tutte le modifiche e/o danneggiamenti non registrati sul verbale di consegna, salvo il deterioramento o il consumo derivanti dal normale uso dei beni assegnati. In caso di danni o ammanchi, l’ospite o gli obbligati in solido dovranno risarcire il collegio.
4.5 L’ospite conserva le chiavi della propria camera per tutta la durata del rapporto di ospitalità e ne è responsabile.
4.6 È vietata la duplicazione delle chiavi della camera e la cessione a terzi.
4.7 Nel caso di furto, rapina o smarrimento delle chiavi, l’ospite deve sporgere denuncia all’Autorità competente, consegnandone copia all’incaricato del collegio, che provvederà a predisporre un duplicato o ad effettuare la sostituzione della serratura a spese dell’ospite o degli obbligati in solido.
4.8 Con la consegna delle chiavi si dà per conosciuto e accettato il contenuto del presente contratto e del regolamento.
ART. 5 - ACCESSO AL COLLEGIO UNIVERSITARIO
5.1 L’accesso al collegio è riservato esclusivamente agli ospiti che siano stati accolti dall’Ente gestore e che abbiano sottoscritto per accettazione il presente contratto e il regolamento, senza riserve del contenuto.
5.2 Per quanto riguarda l’accesso agli ambienti comuni del collegio da parte di visitatori invitati dagli ospiti, si rimanda a quanto disposto dal regolamento.
5.3 In nessun caso è consentito ospitare persone all’interno della camera assegnata.
5.4 Ogni assenza che si protragga per oltre un giorno deve essere comunicata preventivamente in forma scritta dall’ospite all’Incaricato del collegio.
5.5 Nel caso di assenze superiori ai 30 giorni, non determinate da impegni di studio (partecipazione ad esperienze di studio Erasmus, stage, tirocini formativi, etc.) il rapporto di ospitalità si intenderà risolto e la camera dovrà essere liberata dall’ospite entro il termine indicato dall’incaricato del collegio, salvo diversa ed espressa pattuizione con la direzione del CUS.
5.6 In caso di malattia grave e/o contagiosa contratta da un ospite, l’Ente gestore potrà disporre l’allontanamento o il trasferimento dell’ospite dal collegio, salvo diverse disposizioni impartite dal Servizio Sanitario Nazionale.
ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO, USO DELLA CAMERA E DEGLI AMBIENTI COMUNI
6.1 La vita comunitaria all’interno del collegio deve essere improntata all’osservanza delle regole di civile convivenza; in particolare, gli ospiti devono mantenere un comportamento responsabile, improntato al
reciproco rispetto, alla correttezza, alla buona educazione, collaborando con gli altri fruitori della struttura e con il personale dell’ente gestore.
6.2 Il CUS garantisce il servizio periodico di pulizia delle camere e degli ambienti comuni. È comunque responsabilità degli ospiti il mantenimento del decoro e della funzionalità dei beni messi a disposizione. In particolare, essi devono provvedere al riassetto quotidiano della propria camera e al mantenimento dello stato di pulizia dei servizi igienici privati e degli ambienti comuni, anche attraverso l’eventuale definizione di turni di servizio.
6.3 L’ente gestore provvederà ad effettuare controlli periodici tramite personale incaricato per verificare lo stato di igiene e pulizia delle camere. In caso di non conformità con standard igienico-sanitari accettabili, la pulizia straordinaria sarà addebitata agli ospiti o ai rispettivi obbligati in solido.
6.4 In caso di inadempienze rispetto a quanto disposto dal presente contratto e dal regolamento, gli oneri derivanti dagli interventi di pulizia straordinaria, che si rendessero necessari per il ripristino della qualità degli ambienti comuni, saranno addebitati all’ospite responsabile; in assenza di identificazione di quest’ultimo, tali oneri saranno addebitati in via solidale a tutti gli ospiti del collegio.
6.5 Per le disposizioni di dettaglio circa l’accesso alla struttura, l’utilizzo della camera e degli ambienti comuni, si rimanda a quanto disposto dal regolamento.
6.6 In situazioni di comprovata necessità l’ente gestore si riserva la facoltà di interdire l’accesso agli spazi comuni.
6.7 Nel locale cucina il numero complessivo dei presenti non può essere superiore a quanto consentito dalle norme di sicurezza.
6.8 Gli utenti non devono allontanarsi dalla cucina durante la cottura dei cibi, devono verificare lo spegnimento dei fornelli al termine della cottura dei cibi, devono lasciare la cucina pulita e in ordine dopo l’uso e trattenersi soltanto il tempo necessario alla consumazione del pasto.
6.9 Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’ospite dichiara di aver preso visione dell’informativa in materia di prevenzione incendi ed emergenze disponibile presso la struttura.
6.10 L’ospite prende atto che all’interno della struttura dell’ente gestore sono presenti, oltre al Collegio, le seguenti attività: comunità religiosa, scuola secondaria di primo grado, centro di formazione professionale, oratorio, parrocchia.
6.11 La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel regolamento comporta l’applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 11 del presente contratto.
ART. 7 - MODIFICA DELLE PRESTAZIONI
7.1 Nel corso del rapporto di ospitalità, qualora ricorrano ragioni di funzionalità del servizio e/o della convivenza, l’ente gestore, previa comunicazione, si riserva la facoltà di modificare la camera originariamente assegnata all’ospite e i servizi connessi.
7.2 Qualora le modifiche effettuate determinino un aggravio di spesa ovvero l’erogazione di un servizio di livello inferiore, l’ospite avrà la facoltà di recedere senza oneri con comunicazione scritta da inoltrare, a mezzo raccomandata A.R. o consegna a mano, alla direzione dell’ente gestore entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al paragrafo precedente.
7.3 Nel caso in cui l’ospite reiteri la propria permanenza all’interno del CUS per più anni accademici, l’assegnazione della camera all’inizio di ogni periodo di ospitalità resta nella discrezionalità dell’ente gestore.
7.4 La costante necessità di rendere la struttura adeguata alle esigenze degli utenti e rispettosa delle norme di legge, impone all’ente gestore la realizzazione di periodici interventi manutentivi. Pertanto, il collegio si riserva la facoltà di modificare in tutto o in parte le modalità di erogazione dei servizi, al fine di consentire l’esecuzione delle opere, con il minimo disagio possibile per gli ospiti.
7.5 Le variazioni nell’erogazione delle prestazioni conseguenti alla realizzazione delle opere di cui sopra non possono essere addotte dagli ospiti come motivo di riduzione della retta concordata.
ART. 8 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE
8.1 L’ente gestore garantisce agli ospiti del collegio i seguenti servizi:
a) attività formative: l’ente gestore, anche in collaborazione con gli altri collegi universitari salesiani, organizza incontri di formazione e approfondimento culturale e spirituale, per i quali è richiesta la partecipazione obbligatoria degli ospiti;
b) attività aggregative: l’ente gestore mette a disposizione degli ospiti, ad orari determinati e con modalità definite, le seguenti strutture: sala musica e palestra. Per l’uso dei predetti ambienti gli ospiti si possono organizzare autonomamente o partecipando ad iniziative proposte dal collegio;
c) attività di volontariato: l’ente gestore offre agli ospiti opportunità di servizio, promuovendo il loro coinvolgimento in iniziative di volontariato organizzate in accordo con gli altri settori della Casa salesiana, con gli altri collegi universitari salesiani e con l’Ispettoria.
ART. 9 – CONTRIBUTO ANNUALE E DEPOSITO CAUZIONALE
9.1 Per usufruire del rapporto di ospitalità ogni ospite si obbliga a corrispondere al collegio
a) un contributo di iscrizione pari ad euro , ( /00) entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del collegio relativa all’accettazione della domanda di ammissione inclusivo di quanto al punto 9.7;
b) un contributo annuale pari ad euro , ( /00) da erogarsi in n. rate di importo pari ad euro , ( /00) entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre. Qualora l’ospitalità presso il collegio abbia inizio successivamente al mese di settembre, il contributo annuale sarà riproporzionato agli effettivi mesi di permanenza; in particolare, si precisa che l’utilizzo del servizio per una porzione di mese comporta il pagamento integrale della relativa rata.
9.2 Il pagamento può avvenire nelle seguenti modalità:
a) con assegno bancario intestato all’ente gestore;
b) con bonifico bancario alle seguenti coordinate:
beneficiario: ORATORIO SALESIANO XXX XXXXXXXXX XX XXXXX; codice IBAN: IT 70 B 03069 09606 100000115747.
9.3 Qualora l’ospite inizi la permanenza presso il collegio successivamente al mese di settembre, ma intenda riservarsi anticipatamente la disponibilità della camera, sarà tenuto a corrispondere le rate del contributo annuale relative alle mensilità per le quali ha esercitato l’opzione.
9.4 Il contributo annuale include l’uso della camera assegnata, degli ambienti comuni e delle relative attrezzature, come riportato nel testo del presente contratto e nel regolamento.
9.5 Il contributo annuale non comprende ulteriori servizi integrativi.
9.6 Il mancato pagamento nei termini indicati, anche di una sola rata del contributo annuale sopra indicato, determina la risoluzione del rapporto di ospitalità.
9.7 Al momento della consegna delle chiavi della struttura l’ospite è tenuto a versare al collegio un deposito cauzionale infruttifero di 200,00 Euro, già incluso in quanto già indicato a 9.1 a).
9.8 Il deposito cauzionale è a garanzia del pagamento della rata e potrà anche essere trattenuto in caso di recesso anticipato dal presente contratto a fronte di qualunque tipo di causa e quale acconto sull’eventuale maggiore importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni o guasti della struttura.
9.9 Il deposito cauzionale sarà restituito, se e nella misura in cui sarà dovuto, al termine del rapporto di ospitalità solo se non residueranno debiti di qualsiasi natura e specie nei confronti del collegio. In tale ultimo caso, la somma potrà essere ritirata dall’ospite entro 90 giorni dalla data di conclusione del rapporto di ospitalità; oltre tale termine sarà trattenuta dal collegio.
ART. 10 - CONSUMI
10.1 Le spese per le utenze relative ad un uso normale e corretto della struttura sono comprese nella retta.
10.2 Qualora si riscontrassero consumi anomali in conseguenza di usi non conformi (ad es., luci accese, apparecchi elettrici e punti idrici attivi in assenza dell’utente), l’Ente gestore procederà a sistematici controlli per individuare la causa dell’aumento dei costi e adotterà i provvedimenti opportuni tra cui i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 11 del presente contratto.
ART. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
11.1 L’attuazione di comportamenti in violazione del presente contratto di prestazione di servizi e del regolamento o di altre eventuali disposizioni, preventivamente rese note e dirette a garantire il razionale ed economico uso e controllo sulla struttura, nonché a tutelare la civile convivenza degli ospiti, determinano nei confronti dei trasgressori l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a) ammonizione: consiste in un richiamo scritto e motivato dell’incaricato del collegio;
b) sanzione pecuniaria: consiste in una sanzione pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) ad euro 100,00 (cento/00), che l’ospite è tenuto a pagare entro il termine di 10 giorni dal ricevimento del provvedimento scritto;
c) allontanamento: consiste nell’immediata interruzione del rapporto di ospitalità.
11.2 L’incaricato del collegio, previo accertamento dei fatti e delle responsabilità, provvede a comminare la sanzione all’ospite interessato.
11.3 Le suddette sanzioni sono applicate proporzionalmente alla gravità della violazione del presente contratto e del regolamento. La valutazione della gravità è rimessa all’insindacabile giudizio del Direttore pro tempore dell’ente gestore.
11.4 Qualora non sia possibile accertare responsabilità individuali, la contestazione viene effettuata a tutti gli ospiti del collegio.
ART. 12 - RESPONSABILITÀ
12.1 L’ente gestore non si assume alcuna responsabilità per fatti o reati perpetrati da terzi a danno degli ospiti. In particolare, il collegio non si assume alcuna responsabilità nel caso di furto di effetti personali e/o valori degli ospiti o danneggiamenti degli stessi.
12.2 Nel caso in cui gli ospiti si rendano responsabili dei suddetti fatti o reati, saranno applicati nei loro confronti i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 11 del presente contratto.
12.3 L’ospite è responsabile della buona conservazione dei locali e dei beni assegnatigli in godimento, anche in uso temporaneo, i quali dovranno essere restituiti al termine del rapporto di ospitalità nello stesso stato di consegna, fatto salvo il normale deperimento.
12.4 L’ospite è tenuto al risarcimento dei danni arrecati personalmente o dai propri visitatori ai beni avuti in uso.
12.5 L’ospite è tenuto a segnalare all’incaricato del collegio gli eventuali danni o malfunzionamenti riscontrati.
ART. 13 – RECESSO UNILATERALE DELL’OSPITE
13.1 L’ospite ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto mediante comunicazione scritta alla direzione del collegio da inviare a mezzo raccomandata A.R. o da consegnare a mano con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data di cessazione della permanenza. Nella fattispecie predetta, l’ospite sarà tenuto a corrispondere esclusivamente le rate relative all’effettivo periodo di permanenza presso il collegio e perderà il diritto ad ottenere la restituzione del deposito cauzionale.
ART. 14 - COPERTURE ASSICURATIVE
14.1 Gli ospiti sono assicurati mediante polizza stipulata dall’ente gestore con primaria compagnia assicurativa per danni o lesioni alla persona, verificatisi all’interno del collegio e riconducibili alla responsabilità dell’ente medesimo.
ART. 15 – OBBLIGAZIONI SOLIDALI.
15.1 Agli effetti e per l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni pecuniarie a carico dell’ospite, i signori
, nato/a il / / a ( ), residente in
( ), via , CAP , di cittadinanza , codice fiscale , telefono , indirizzo mail attività lavorativa svolta
, nato/a il / / a ( ), residente in
( ), via , CAP , di cittadinanza , codice fiscale , telefono , indirizzo mail attività lavorativa svolta
dichiarano, con la sottoscrizione del presente contratto, di costituirsi co-obbligati in solido con il suddetto ospite.
ART. 16 – REGOLAMENTO.
16.1 Lo studente, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dichiara di avere ricevuto copia del regolamento (versione EI\MB\gt\2018-079) di averne preso visione, e di accettarne integralmente il contenuto.
Torino, lì
Xxxxxx Xxxxxxxx
Legale rappresentante Ente gestore
_
Ospite
Primo obbligato in solido Secondo obbligato in solido
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 x.x. xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx contenute nel presente contratto, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 3 (durata), 4 (consegna delle chiavi e verbale di consegna), 5 (accesso al collegio universitario), 6 (norme di comportamento, uso della camera e degli ambienti comuni), 7 (modifica delle prestazioni), 9 (retta e deposito cauzionale), 10 (consumi), 11 (provvedimenti disciplinari), 12 (responsabilità), 13 (recesso unilaterale), 14 (coperture assicurative), 15 (obbligazione solidale). 16 (regolamento).
Torino, lì
Xxxxxx Xxxxxxxx
Legale rappresentante Ente gestore
Ospite
Primo obbligato in solido Secondo obbligato in solido
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
L’Ente Ecclesiastico Oratorio Salesiano Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, codice fiscale e partita IVA 00514170018, (in seguito, “Titolare” o “Ente”), in qualità di titolare del trattamento, La informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE
n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di seguito indicate.
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, nonché ogni altro dato comune necessario per l’esperimento dell’attività dell’Ente) e sensibili (origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) da Voi comunicati contestualmente alla sottoscrizione del contratto di prestazione di servizi di ospitalità del Collegio Universitario Salesiano.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati, a norma dell’art. 32 GDPR, per consentire l’esecuzione del contratto di prestazione di servizi di ospitalità in favore dell’ospite, con Voi co-obbligato in solido.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione dei dati, sia in modalità cartacea che elettronica.
I dati da Voi conferiti sono trattati per consentire la corretta erogazione dei servizi di ospitalità e di quelli ad essi collegati, al fine di adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti dall’attività svolta dal Titolare in relazione ai servizi resi, nonché di adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria o da ordine dell’Autorità; sono altresì trattati per esercitare i diritti propri del Titolare.
4. Comunicazione dei dati
I Vostri dati non sono diffusi né comunicati a terzi, salvo gli adempimenti di legge e l’ordine dell’Autorità, se non previo Vostro esplicito consenso.
La comunicazione a terzi avviene esclusivamente per consentire il corretto svolgimento dei servizi resi dal Titolare, limitandola al minimo indispensabile.
I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere comunicati e diffusi per i fini strumentali allo svolgimento dei servizi di ospitalità a soggetti terzi che siano legati ad essi da vincolo canonico, associativo o contrattuale, che ne condividano espressamente le finalità statutarie e che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali alla realizzazione delle attività promosse dall’Ente.
I dati particolari di contenuto sensibile saranno trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge, per evitare e prevenire l’insorgere di malattie, intossicazioni, allergie.
In particolare, i Xxxx dati potranno essere comunicati ai terzi gestori di servizi generali, Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti.
5. Durata
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 2 anni dalla cessazione del servizio per il quale i dati sono stati conferiti.
6. Obbligatorietà del trattamento
Il conferimento dei dati per le finalità sopra specificata è obbligatorio, in quanto, in loro assenza, non potranno essere erogati i servizi offerti dal Titolare.
7. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
7.1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
7.2) ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato, se nominati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
7.3) ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
7.4) opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale informativo, mediante e-mail e/o posta cartacea.
7.5) esercitare i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
8. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti inviando:
- una raccomandata all’indirizzo Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
- una e-mail all’indirizzo xxx.xxxxxxxx@00xxxxxxx.xxx
CONSENSO AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali sopra estesa, di accettarne senza riserve il contenuto e di prestare espresso consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali sensibili ai soggetti ivi indicati, per i fini descritti nell’informativa.
Torino, li
Primo obbligato in solido Secondo obbligato in solido