Polizza Credito
Documento Informativo Precontrattuale (DIP) relativo al Prodotto Assicurativo Società: Società Cattolica di Assicurazione
Prodotto: "Polizza Credito - BPP CQS"
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
La polizza opera in caso di insolvenze dei soggetti, a cui il Contraente ha erogato un prestito, derivanti da mancato pagamento del debito residuo relativo a prestiti rimborsabili con cessione del quinto dello stipendio.
Che cosa è assicurato?
Il capitale assicurato che l'impresa corrisponderà è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del prestito.
v L'assicurazione copre il rischio derivante dalle perdite patrimoniali (insolvenze) subite dal Contraente per la mancata estinzione di prestiti erogati a lavoratori dipendenti a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi (a condizione che siano decorsi 210 giorni dall'evento):
a) Risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro del Cedente con il Ceduto, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
b) Il pensionamento anticipato del Cedente, qualora il prestito non sia notificabile all'Ente di Previdenza.
Nel periodo di copertura assicurativa il verificarsi di uno di tali eventi comporta per l'Impresa l'obbligo di corrispondere il capitale assicurato per la singola fattispecie.
v L'assicurazione vale per tutti i crediti della Contraente derivanti da operazioni di finanziamento garantite da cessione di credito del debitore.
Che cosa non è assicurato?
x L'obbligo dell'Impresa di corrispondere il capitale assicurato non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte del Ceduto, a beneficio della Contraente (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte del Cedente.
Ci sono limitazioni alla copertura?
! La garanzia assicurativa è prestata, nel caso in cui l'applicazione sia successiva all'erogazione del prestito, non oltre 30 giorni dalla sua erogazione;
! La decorrenza della copertura deve in ogni caso essere precedente alla data di collocamento a riposo obbligatorio del dipendente;
! Il dipendente, alla scadenza del finanziamento, non dovrà superare il limite dei 75 anni per uomini e donne;
! La quota cedibile non sia superiore ad 1/7 della retribuzione netta mensile. Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:
! L'invalidità del contratto di prestito;
! La falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
! La mancata accettazione del Ceduto/Delegato alla delegazione di pagamento;
! Dolo del Contraente/Assicurato/Cedente/Ceduto.
! Non è considerata fattispecie indennizzabile qualsiasi evento che entro 210 giorni dalla data di calendario del sinistro (data da intendersi a partire dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia assicurativa) veda l'Assicurato trovare un nuovo impiego presso un nuovo datore di lavoro anche con contratti a tempo determinato, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, in forma interinale, oppure in forma autonoma, o in forma di socio o socio lavoratore di azienda, in Italia o all'Estero; ovvero avvenga il collocamento in pensione.
Dove sono coperto dall'assicurazione?
L'assicurazione è valida nei territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.
Che obblighi ho?
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.
Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il premio comprensivo di imposte di assicurazione viene anticipato in unica soluzione ed è poi regolato sulla base degli importi delle applicazioni assicurative in relazione ai contratti di finanziamento erogati nell'anno. La regolazione del premio avverrà mensilmente, per tutte le richieste di copertura assicurativa la cui valutazione del rischio abbia avuto esito positivo e per le quali l'Impresa per il tramite dell'Ente Emittente provvederà ad emettere le relative applicazioni assicurative. I premi di regolazione relativi alle singole applicazioni di assicurazione sottoscritte devono essere versati mensilmente dal Contraente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effetto, diversamente la garanzia sarà sospesa con effetto retroattivo e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio;
Il pagamento del premio da parte del Contraente può essere eseguito, tanto per il premio base quanto per quello di regolazione mensile, con le seguenti modalità:
- Assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile;
- Ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale;
- Denaro contante se il premio è inferiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).
Quando inizia e quando finisce la copertura?
La presente polizza ha durata annuale con tacito rinnovo per ugual periodo.
Come posso disdire la polizza?
La disdetta può essere comunicata dalle parti entro 90 giorni prima della scadenza annuale.
Assicurazione del Credito
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Prodotto: Polizza Credito (Rami danni) – INPDAP BPP CQS (Ramo vita)
Data di aggiornamento: 01/08/2019 – Il DIP aggiuntivo Multirischi è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, iscritta nell’Albo delle Società Coop. al n. A100378. Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; città Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 1.757 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 523 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.231 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 972 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 437 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.802 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 1.403 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,85 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Ramo Vita
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Vita, si forniscono le seguenti informazioni integrative relative alla prestazione prevista dal contratto:
– In ogni caso l’importo di capitale assicurato ottenuto come indicato nel DIP vita non potrà mai superare quello dell’analogo valore attuale calcolato al Tasso Annuo Nominale del 4 per cento.
Xxxx Xxxxx
Sono assicurabili i prestiti concessi ai Dipendenti di ENTI PUBBLICI e Dipendenti di AMMINISTRAZIONI PARAPUBBLICHE.
Che cosa è assicurato? Quali sono le prestazioni?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Ramo vita Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Xxxx Xxxxx Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ramo vita
! La Compagnia non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, cumulativamente con una o più coperture assicurative collegate a Contratti di Cessione del Quinto Dipendenti o delega, un Montante superiore a 75.000,00 Euro da intendersi quindi anche come limite massimo di indennizzo. Tale Xxxxxxxx deve tener conto, per tutta la durata contrattuale, anche degli importi relativi ad altre coperture assicurative collegate a finanziamenti di Cessione Quinto Dipendenti o delega in corso con la Compagnia stessa o altre Compagnie.
! Condizioni di carenza:
Qualora il decesso avvenga entro i primi cinque anni dell’adesione dello stesso all’Assicurazione Collettiva e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, per la suddetta causa, dopo cinque anni dall’adesione dello stesso alla Assicurazione Collettiva, il capitale assicurato sarà comunque pagato.
Xxxx Xxxxx
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro Ramo vita Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, gli aventi diritto sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto. Il Contraente, i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti: In caso di recesso dal contratto da parte del Contraente: – richiesta sottoscritta dal Contraente. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Finanziamento: – richiesta del Contraente e, qualora richiesto dalla Compagnia, idonea documentazione che attesti l’estinzione anticipata o il trasferimento del Finanziamento. In caso di decesso: – richiesta di liquidazione dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto; – copia integrale del Contratto di Finanziamento comprensivo del piano di ammortamento e di relativa notifica prevista a norma di legge; – conteggio estintivo relativo all’ammontare del debito residuo rilevato al momento del decesso, risultante dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito, al netto degli interessi; – certificato di morte dell'Assicurato (con indicazione della data di nascita); – a richiesta della Compagnia, documentazione che attesti formalmente le cause del decesso dell’Assicurato; – fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario comunicare i dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale (fotocopia aggiornata) e allegare copia della visura camerale; |
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario. Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione indicata, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma. Xxxx Xxxxx Il Contraente deve denunciare un sinistro entro tre giorni dalla conoscenza dell’evento che lo ha generato. Prima della richiesta dell’indennizzo, la Contraente dovrà, a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge: effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (messa in mora), per mezzo A.R., nei confronti dell’Amministrazione, Fondo Pensione e Cedente/Delegante; effettuare tempestiva istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul TFR in caso di fallimento, azienda in stato di insolvenza, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o Amministrazione Straordinaria, per mezzo A.R.; effettuare tempestiva richiesta all’Ente previdenziale di competenza di estensione della trattenuta sulla pensione; ciò in caso di pensionamento del Cedente; entro il termine di 210 giorni di calendario dalla data dell’evento (definito termine di attesa): negoziare, previa richiesta all’Impresa, un piano di rientro del debito direttamente con il Cedente/Delegante con durata massima pari a quella originariamente prevista per il finanziamento erogato, ferma restando l’obbligo dell’Impresa a corrispondere l’indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente/Delegante; adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro onde rinotificare il contratto di prestito, affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal precedente datore di lavoro e del Fondo Pensione di Previdenza Integrativa). | |
Prescrizione: Ramo vita I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. Xxxx Xxxxx Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Liquidazione della prestazione: Ramo vita e Xxxx Xxxxx Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare. La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel contratto, inviata dal Contraente e/o Beneficiari mediante fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio post vendita e liquidazioni – sinistri – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia. In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’intermediario titolare del Contratto di Finanziamento. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori in favore degli aventi diritto. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non prevista | |
Assistenza diretta/in convenzione: Non prevista |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Ramo vita L’Assicurato ha l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a lui note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: |
A) HA DIRITTO, QUANDO L'ASSICURATO HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto, informandone il Contraente, dichiarando all’Assicurato di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere il premio. | |
B) HA DIRITTO, QUANDO L'ASSICURATO NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato, informandone il Contraente, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, qualora l’Assicurato avesse negato di essere affetto anche da una sola delle patologie indicate nel Questionario Sanitario, considerato che la Società in tal caso non avrebbe dato il suo consenso alla stipula dell’assicurazione; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato in relazione ad ogni altra circostanza di rischio diversa di quella di cui al punto precedente. – Xxxx Xxxxx Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ramo vita Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Xxxx Xxxxx Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Xxxxxxxx | Xxxx vita In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia restituisce al Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Xxxx Xxxxx Non previsto |
Sconti | Ramo vita e Xxxx Xxxxx Non sono previsti sconti. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Ramo vita L’Assicurazione relativa a ciascun singolo Assicurato produce i propri effetti, a seguito della sottoscrizione da parte dell’Assicurato stesso del Modulo di Adesione, dalle ore 24:00 del giorno di erogazione del Finanziamento concesso a ciascun Assicurato, sempre che sia stato pagato il premio. Qualora il premio unico non venga versato l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Qualora nel Modulo di Adesione sia prevista una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24:00 del giorno di decorrenza. La copertura assicurativa non potrà comunque essere inferiore a 24 mesi e superare i 120 mesi. Xxxx Xxxxx Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Ramo vita e Xxxx Xxxxx Non è prevista la sospensione del contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Ramo vita Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Recesso | Ramo vita La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare il premio eventualmente corrisposto relativamente alle singole adesioni. Il recesso esercitato dal Contraente fa venir meno, dalla data di effetto dello stesso, la possibilità di aderire all’Assicurazione Collettiva ivi prevista. Xxxx Xxxxx Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Ramo vita Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. Xxxx Xxxxx Non prevista |
Ramo vita e Xxxx Xxxxx
Sono assicurabili le persone fisiche che:
– siano lavoratori dipendenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetto a gestione previdenziale INPDAP, di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, Parapubblica, ai quali il Contraente (in conto proprio o quale mandatario di un Istituto di Credito) ha concesso un prestito personale rimborsabile mediante cessione/delega di quote dello stipendio (prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche);
– abbiano un’età assicurativa, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, compresa tra 18 e 73 anni.
L’età assicurativa alla scadenza della copertura non può essere superiore ad anni 75.
A chi è rivolto questo prodotto?
Durata della copertura assicurativa | Età assicurativa | Costi gravanti sul premio |
24 mesi | Minore uguale a 63 anni | 25% del premio |
Maggiore di 63 anni | 10% del premio | |
36 mesi | Minore uguale a 62 anni | 25% del premio |
Maggiore di 62 anni | 10% del premio | |
48 mesi | Minore uguale a 61 anni | 25% del premio |
Maggiore di 61 anni | 10% del premio | |
60 mesi | Minore uguale a 60 anni | 25% del premio |
Maggiore di 60 anni | 10% del premio | |
Superiore a 60 mesi | Qualsiasi | 25% del premio |
Ramo vita
- Costi gravanti sul premio:
I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento, la Compagnia trattiene 50,00 Euro di spese amministrative dall’importo del premio da rimborsare al Contraente.
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
Quali costi devo sostenere?
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.
- Costi per riscatto:
Non è previsto il riscatto.
- Costi per l’erogazione della rendita:
Non è prevista la possibilità di convertire il capitale in rendita.
- Costi per l’esercizio delle opzioni
Non sono presenti opzioni contrattuali.
Per tutti i rami
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale del prodotto:
Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi in percentuale)
40,20%
- Costi dei PPI
Non sono presenti ulteriori costi non inclusi nelle altre sezioni.
Xxxx Xxxxx
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:
Tutti i rischi
5,00 %
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI x NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Il presente contratto non prevede alcun valore di riscatto e riduzione. |
Richiesta di informazioni | Non possibile, in quanto il riscatto e la riduzione non sono previsti. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Ramo vita Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Fax 0000000000 – E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per proporre l’azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Ramo vita e Rami Danni Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Ramo vita Imposta sui premi I premi relativi alla garanzia principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. |
Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto sono esenti da imposizione fiscale. Se liquidate in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni. | |
Xxxx Xxxxx Imposta sui premi: 12,50% |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Gruppo Cattolica Assicurazioni
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Polizza Credito - insolvenze derivanti da mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del debito residuo relativo a prestiti concessi ai sensi della Legge 180/50 e successive modifiche ed a prestiti rimborsabili mediante meccanismo delle deleghe di quote dello stipendio disciplinate dall'articolo 1269 Codice Civile e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50.
Le presenti Condizioni di Assicurazione
devono essere consegnate unitamente ai Documenti Informativi Precontrattuali:
DIP Danni
DIP Vita
DIP aggiuntivo multirischi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA CREDITO
Articolo 1. Definizioni / Glossario
Nel testo che segue si intende per:
Applicazione di polizza: è il termine di riferimento nell'ambito della copertura assicurativa per le singole operazioni di finanziamento accettate ai fini della garanzia dalla Impresa.
Beneficiario: il soggetto cui l'Impresa deve corrispondere l'indennizzo in caso di sinistro.
Capitale Assicurato: l'importo massimo garantito dalla Impresa dedotta la percentuale di copertura parametrata per i singoli affidamenti che è pari al valore ottenuto moltiplicando l'importo della rata mensile di restituzione del prestito per il numero delle rate previste.
Cedente/Delegante: lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato con trattamento pensionistico gestito dall'INPS Gestione ex INPDAP.
Ceduto/Delegato: il datore di lavoro (Amministrazione) del Cedente (Dipendente/Lavoratore dipendente) impegnato verso il Beneficiario a versare a favore di questo la quota dello stipendio del Cedente.
Cessione/Delega: prestiti personali disciplinati dalla Legge 180. Contraente: l'Ente Finanziario che ha stipulato la Polizza.
Dipendente/Lavoratore dipendente: lavoratore dipendente di Amministrazione Statale/Ministeriale, Pubblica, in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato con trattamento pensionistico gestito dall'INPS Gestione ex INPDAP.
Ente Emittente: Uffici in appalto, o in economia che provvedono alla emissione delle Applicazioni di polizza, e alle operazioni necessarie per la regolazione dei premi.
Impresa: Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa .
Indennizzo: la somma, dovuta dall'Impresa in caso di sinistro, costituita dal credito residuo della Contraente in relazione al prestito erogato al Cedente.
Intermediario: soggetto iscritto alla Sezione A o B del Registro Unico degli Intermediari cui viene affidata dall'Impresa la conclusione e la gestione della polizza.
Legge "180": il D.P.R. 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Polizza: documento emesso dall'Impresa che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio: l'importo dovuto dalla Contraente all'Impresa.
Prestito: finanziamento personale erogato a lavoratori dipendenti con estinzione a mezzo cessione/delega del quinto di quote dello stipendio.
Scoperto: somma che rimane a carico del Contraente e che non è indennizzabile neanche attraverso la stipula di altre assicurazioni presso altri assicuratori.
Sinistro: evento che colpisce la garanzia le cui modalità e limiti sono disciplinate nella polizza.
Termine di attesa: periodo massimo che deve intercorrere tra il verificarsi dell'evento ed il pagamento dell'indennizzo e durante il quale il contraente è tenuto ad assolvere ad alcune attività.
TFR/TFS: il trattamento di fine rapporto/di fine servizio di cui all'articolo 2120 Codice Civile e successive modificazioni od altra indennità equipollente.
Articolo 2. Oggetto del contratto
La presente Polizza copre il rischio derivante dalle perdite patrimoniali (insolvenze) subite dalla Contraente per la mancata estinzione di prestiti (che generano le singole applicazioni di polizza) come definiti all'articolo 6 erogati a lavoratori dipendenti a seguito del verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 14. Eventi in garanzia - sinistri.
Nel periodo di copertura assicurativa il verificarsi di un evento assicurato con riferimento a singole fattispecie previste in garanzia comporta per l'Impresa l'obbligo di corrispondere il capitale assicurato per la singola fattispecie determinato secondo quanto previsto all'articolo 6. Operazioni di prestito oggetto della garanzia assicurativa credito - Fido massimo concedibile.
Articolo 3 - Globalità
La copertura si intende operante per tutti i crediti della Contraente derivanti da operazioni di finanziamento garantite da cessione/delega di credito del debitore.
Resta comunque facoltà dell'impresa rifiutare singole posizioni di prestito ai fini della copertura prevista dalla presente polizza.
Articolo 4. Coperture Assicurative - applicazioni assicurative
Ai fini della copertura assicurativa è necessario che per ogni singolo finanziamento venga fatta comunicazione all'Impresa, per il tramite dell'Ente Emittente, attraverso l'invio giornaliero della documentazione prevista all'articolo 7 per le applicazioni di polizza e con invio di report mensili di riepilogo indicanti il soggetto che ha ricevuto il prestito ed il relativo importo e sulla base del quale verrà calcolato il premio di regolazione.
Articolo 5. Criteri Assuntivi e limiti
La Contraente ai fini della copertura assicurativa di ogni singola posizione di finanziamento (applicazione di polizza) nei confronti di un Cedente dovrà preventivamente accertarsi che:
al momento dell'erogazione del prestito, abbia un'età non inferiore a 18 anni;
al termine della prevista durata contrattuale, non abbia superato i requisiti in materia di età pensionabile previsti dalla normativa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto di prestito;
non sia assunto con contratto di apprendistato, formazione lavoro o in "periodo di prova";
non sia in aspettativa, in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, con contratti di mobilità, contratti di solidarietà, in malattia o infortunio, in stato di gravidanza o maternità;
non risulti sottoposto a sospensioni disciplinari.
Fermo quanto sopra sono assicurabili i prestiti di cui all'articolo 6. Prestiti oggetto della garanzia assicurativa - Fido massimo concedibile, concesso dalla Contraente ai propri clienti di seguito indicati:
A) - Dipendenti STATALI/MINISTERIALI - Dipendenti di ENTI PUBBLICI
1 - dipendenti degli Organi e dell'Amministrazione dello Stato (Statali/Ministeriali);
2 - dipendenti di Amministrazioni Pubbliche non rientranti nella categoria di cui al punto 1 (Enti Pubblici).
Per entrambe le categorie di dipendenti suindicati sono assicurabili solo le cessioni/deleghe del quinto dello stipendio e le durate di ammortamento dei Prestiti sono previste con durata minima 24 mesi e massima 120 mesi, purché l'anzianità di servizio sia minimo pari a 3 mesi.
1) la decorrenza della copertura deve in ogni caso essere precedente alla data di collocamento a riposo obbligatorio del dipendente;
2) il dipendente, alla scadenza del finanziamento, non dovrà superare il limite dei 75 anni per uomini e donne;
3) la quota cedibile non sia superiore ad un settimo della retribuzione netta mensile.
Per le cessioni/deleghe del quinto dello stipendio di dipendenti Statali/Ministeriali e Pubblici si applicheranno i tassi della Tariffa Allegato n. 1 INPCRED.
Articolo 6. Operazioni di prestito oggetto della garanzia assicurativa credito - Fido massimo concedibile
Sono oggetto della presente assicurazione esclusivamente i prestiti di nuova emissione erogati dalla Contraente/Beneficiario in favore dei dipendenti di Amministrazioni Statali/Ministeriali, Pubbliche.
In particolare sono oggetto della garanzia assicurativa i seguenti prestiti:
prestiti mediante Cessione/Delega del Quinto dello Stipendio rimborsabili con un numero di rate mensili di importo costante; ciascuna rata non dovrà superare 1/5 dello stipendio mensile netto, fermo restando il limite del doppio quinto in presenza di sequestri e pignoramenti (come previsto dall'Articolo 68 del D.P.R. n. 180 del 1950 e successivi ampliamenti e/o integrazioni alla legge). In caso di concorso di cessione, di delegazione e/o pignoramento, etc., la somma degli impegni non potrà in ogni caso superare la metà dello stipendio;
Il capitale assicurato è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del prestito.
Il fido massimo concedibile e pertanto assicurabile per ogni singolo cedente, è quello corrispondente ad un montante lordo non superiore a 75.000,00 € anche nel caso di cumulo di impegni per cessioni, deleghe e/o qualsiasi tipo di prestito od impegno che vincoli il TFR/TFS, salvo quanto diversamente previsto all'articolo 5. Criteri assuntivi e limiti.
Per Montante lordo si intende il prodotto dell'importo della rata di restituzione del prestito per il numero complessivo di rate previste che deve tener conto degli importi relativi ad altri prestiti con modalità cessione o delega in corso. In ogni caso nell'ipotesi di coesistenza di più trattenute sullo stipendio del Cedente, la quota massima complessiva oggetto di cessione/delega è il 20% dello stipendio netto mensile.
Articolo 7. Copertura assicurativa con riferimento alle singole operazioni di finanziamento (applicazione di polizza)
Al momento dell'erogazione dei singoli finanziamenti oggetto della copertura assicurativa, la contraente in relazione alle singole applicazioni di polizza dovrà fornire con riferimento alle singole operazioni unitamente al modello di trasmissione dati (MOD. 2 ED 04/12) i seguenti dati e documenti:
Dati inerenti l'erogazione: montante; data erogazione finanziamento; numero rate mensili; importo rata mensile;
Dati inerenti Cedente: tipologia dell'Amministrazione da cui dipende:
statale/ministeriale, pubblica - data assunzione; retribuzione annua e mensile netta percepita; TFR/TFS maturato libero da vincoli; eventuali trattenute mensili per altri prestiti; codice fiscale Amministrazione; capitale sociale versato; indirizzo completo dell'Amministrazione.
La Contraente , oltre quanto suddetto , dovrà altresì fornire i seguenti documenti:
a) dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato,la data di assunzione e l'ammontare della retribuzione corrisposta al Cedente;
b) certificato di stipendio e/o busta paga, antecedente la richiesta e del modello CUD riferito all'anno precedente del Ceduto/Delegato;
c) fotocopia di documento d'identità e codice fiscale del Cedente.
Per ogni singola applicazione relativamente ad un singolo finanziamento la stessa s'intenderà valida ed
efficace per la Contraente, fermo quanto previsto all'articolo 5. Criteri Assuntivi e limiti.
E' fatta salva la possibilità per l'Impresa di rifiutare in sede di indennizzo il pagamento di quanto dovuto in caso di non corrispondenza tra quanto indicato relativamente ai documenti di cui all'art. 7 e quanto effettivamente risultante al momento dell'evento.
In tal caso troverà applicazione quanto previsto dall'art. 16.
Tutti i casi non rientranti nei parametri assuntivi di cui alla presente Polizza dovranno essere preventivamente sottoposti all'Impresa.
Articolo 8. Decorrenza e durata della garanzia
La presente polizza ha durata annuale dal 02 Aprile 2012 al 02 Aprile 2013 con tacito rinnovo per ugual periodo, salvo disdetta inviata da una delle due parti da inoltrarsi entro 90 giorni prima della scadenza annuale.
Articolo 9. Effetto e durata delle delle singole applicazioni - Estinzione anticipata del Prestito
Per ciò che attiene le singole applicazioni la durata contrattuale coincide con quella fissata per i singoli finanziamenti purché accesi nel periodo di copertura assicurativa di cui al precedente articolo, rispetto i quali la scadenza coinciderà con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del finanziamento e ciò a prescindere dall'eventuale mancato rinnovo della presente polizza per gli anni successivi.
L'eventuale estinzione anticipata del prestito determina l'estinzione della relativa singola applicazione assicurativa fermi restando gli effetti già intervenuti.
L'Impresa a richiesta scritta del Contraente può concedere una proroga della singola applicazione per una durata minima di un mese fino ad un massimo di nove mesi nel caso di prolungamento del singolo finanziamento per accodamento di quote non versate durante da durata contrattuale prevista all'atto della stipula contrattuale, purchè la durata complessiva compresa la proroga non superi 120 mesi.
Articolo 10. Limiti della operatività della garanzia - esclusioni
La garanzia assicurativa è comunque prestata anche nel caso in cui l'applicazione sia successiva all'erogazione del prestito, purché non oltre 30 giorni dalla sua erogazione.
Per le richieste di copertura assicurativa di prestiti la cui valutazione abbia dato esito negativo, l'Impresa ne darà notizia alla Contraente, sempre tramite l'Ente Emittente, entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione prevista.
Articolo 11. Pagamento del premio - Documenti contrattuali
A fronte della copertura assicurativa intesa nella sua globalità è dovuto un premio di base assicurativo comprensivo di imposte di assicurazione anticipato in unica soluzione il cui importo è determinato in euro 5.000,00 oltre imposte.
La presente polizza è soggetta a regolazione del premio sulla base degli importi delle applicazioni assicurative in relazione ai contratti di finanziamento erogati nell'anno. La regolazione del premio avverrà mensilmente, per tutte le richieste di copertura assicurativa la cui valutazione del rischio abbia avuto esito positivo e per le quali l'Impresa per il tramite dell'Ente Emittente provvederà ad emettere le relative applicazioni assicurative.
I premi di regolazione relativi alle singole applicazioni di Assicurazione sottoscritti, devono essere versati mensilmente dalla Contraente all'Ente Emittente entro il giorno 10 del mese successivo a quello di effetto, diversamente la garanzia sarà sospesa con effetto retroattivo e sarà riattivata soltanto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio.
In caso di recesso dal finanziamento invocato da parte del cedente/delegante entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto l'Impresa rimborserà al Contraente il premio al netto delle imposte e dei diritti.
Il pagamento del suddetto premio da parte del Contraente all'Impresa ovvero all'Intermediario può essere
eseguito, tanto per il premio base, quanto per quello di regolazione mensile secondo le seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale;
- denaro contante. Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).
Articolo 12. Protezione dei dati personali
In applicazione a quanto disposto dalle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni), si conviene che con riferimento al trattamento dei dati personali dei soggetti contraenti, l'Impresa ed la Contraente, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano a vicenda che:
- i dati personali dell'altra parte saranno trattati, sia mediante strumenti elettronici che non, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e per quelle connesse agli obblighi di legge;
- i dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: dati anagrafici e di indirizzo (cognome e nome o denominazione sociale, residenza e recapito, numeri telefonici, indirizzi telematici, etc.), altri codici di identificazione, dati fiscali, coordinate bancarie ed altri dati relativi agli accordi in atto;
- il trattamento delle informazioni reciproche è necessario per dare corso alla gestione del suddetto rapporto;
- il trattamento dei dati personali è svolto, unicamente per le suddette finalità, direttamente dagli incaricati preposti dalle parti e da altri soggetti terzi che collaborano con le stesse; ad essi vengono trasmessi solo i dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati;
- i dati personali trattati non saranno oggetto di diffusione, tranne che per i casi previsti da obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie od a seguito di accordi tra le Parti;
- nella loro qualità di interessati hanno il diritto, ai sensi di legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati siano trattati in violazione di legge, le parti hanno il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre si possono opporre in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dati è a disposizione presso le rispettive sedi dei contraenti.
Le parti si impegnano a garantire il rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
In particolare si assumono l'obbligo di adottare idonee e preventive misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Nel quadro di questi generali obblighi di sicurezza le parti si impegnano ad adottare le misure previste dagli articoli 33, 34, 35 e del Disciplinare Tecnico contenuto nell'allegato B della legge, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Articolo 13. Eventi in garanzia - sinistri
L'obbligo dell'Impresa di erogare il capitale assicurato insorge al verificarsi di uno dei seguenti eventi a condizione che siano decorsi 210 giorni dall'evento (termine di attesa) che deve essere denunciato dal Contraente entro tre giorni dalla conoscenza dell'evento:
a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro del Xxxxxxx/Delegante con il Ceduto/Delegato, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
b) il pensionamento anticipato del Cedente/delegante, qualora il prestito non sia notificabile all'Ente di Previdenza.
Per quanto riguarda i suddetti eventi l'obbligo di corrispondere il capitale assicurato non insorge nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte del Ceduto/Delegato, a beneficio della Contraente (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea
del diritto allo stipendio da parte del Cedente/Delegante.
Articolo 14. Obblighi a carico della Contraente in caso di sinistro prima della richiesta di indennizzo
Prima della richiesta dell'indennizzo, la Contraente dovrà, a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di prestito, dalla Legge 180/50 e dalle altre norme di legge:
a) effettuare tempestiva richiesta stragiudiziale (messa in mora), per mezzo A.R., nei confronti dell'Amministrazione e Xxxxxxx/Delegante;
b) effettuare tempestiva istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul TFR/TFS in caso di fallimento, azienda in stato di insolvenza, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o Amministrazione Straordinaria, per mezzo A.R.;
c) effettuare tempestiva richiesta all'Ente previdenziale di competenza di estensione della trattenuta sulla pensione; ciò in caso di pensionamento del Cedente/Delegante;
entro il termine di 210 giorni di calendario dalla data dell'evento (definito termine di attesa):
d) negoziare, previa richiesta all'Impresa, un piano di rientro del debito direttamente con il Cedente/Delegante con durata massima pari a quella originariamente prevista per il finanziamento erogato, ferma restando l'obbligo dell'Impresa a corrispondere l'indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente/Delegante;
e) adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro onde rinotificare il contratto di prestito, affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del prestito (al netto del TFR/TFS eventualmente già recuperato dal precedente datore di lavoro e del Fondo Pensione di Previdenza Integrativa).
Articolo 15. Pagamento delle prestazioni assicurate e limite della operatività della garanzia nel periodo del termine di attesa
La liquidazione del capitale assicurato avviene a seguito della denuncia di sinistro alla quale la Contraente dovrà sempre allegare la documentazione di seguito elencata:
copia integrale del Contratto di prestito comprensivo di relativa notifica prevista a norma di legge;
atto di benestare di pagamento rilasciato dal datore di lavoro;
conteggio estintivo relativo al prestito calcolato al momento del sinistro: quota capitale calcolata sulle rate a scadere al T.A.N. (Tasso Annuale Nominale) applicato al contratto di prestito oggetto del sinistro, comprensivo delle quote insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine servizio/rapporto, Fondo Pensione di Previdenza Integrativa, ecc.) dal Cedente/Delegante o dall'Amministrazione;
copia raccomandata per messa in mora del cliente;
copia del certificato di stipendio;
comunicazione dell'Amministrazione datore di lavoro circa la data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro;
copia dell'avvenuta iscrizione alla liste di collocamento del comune di residenza da parte del Cedente/Delegante.
Trascorso il termine di attesa 210 giorni, l'Impresa esegue il pagamento del capitale assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, purchè il sinistro sia risarcibile a termini di polizza. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso legale in vigore.
Il pagamento del capitale assicurato avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Contraente/Beneficiario previa detrazione dello scoperto fisso, non assicurabile neanche attraverso la stipula di altre polizze con altri assicuratori, che viene fissato nello 1,00% dell'importo del sinistro da liquidare.
Trascorsi due anni dalla data di cessazione dei diritto allo stipendio del Cedente/Delegante o dalla data in cui la Contraente ne è venuta a conoscenza, senza che venga inoltrata la regolare denuncia da parte della Contraente, il sinistro cadrà in prescrizione per l'intero importo, anche se la relativa copertura assicurativa a tale epoca risulta ancora attiva.
In caso di sinistro è facoltà dell'Impresa richiedere la documentazione comprovante la veridicità dei dati
trasmessi.
Non è considerata fattispecie indennizzabile qualsiasi evento che entro 210 giorni dalla data di calendario del sinistro (data da intendersi a partire dalla data di ricezione da parte dell'Impresa della denuncia assicurativa nei modi previsti dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione), veda l'Assicurato trovare un nuovo impiego presso un nuovo datore di lavoro anche con contratti a tempo determinato, a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, in forma interinale, oppure in forma autonoma, o in forma di socio o socio lavoratore di azienda, in Italia o all'Estero; ovvero avvenga il collocamento in pensione.
Articolo 16. Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti, valgono le norme di cui agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. Costituiscono altresì causa di annullamento del contratto di assicurazione:
a) l'invalidità del contratto di prestito;
b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
c) la mancata accettazione del Ceduto/Delegato alla delegazione di pagamento;
d) dolo del Contraente/Assicurato/Cedente/Delegante/Ceduto/Delegato.
Articolo 17. Diritto di surrogazione
L'Impresa che liquida l'indennizzo alla Contraente/Beneficiario rimane surrogata, ex articolo 1916 del Codice Civile, in tutto ai diritti della Contraente/Beneficiario verso il Cedente/Delegante ed a tal riguardo la Contraente si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria prevista nell'articolo 15.
Articolo 18. Imposte di Assicurazione
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'assicurazione sono a carico della Contraente, l'imposta attualmente in vigore è pari al 12,50%.
Articolo 19. Informazioni sui costi
1. Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Impresa, che li detrae dall'importo del premio unico corrisposto.
Il premio non è soggetto a sconti.
Per informazioni sul regime fiscale e sull'imposta nel premio di assicurazione fare riferimento all'art. 18. Imposte di assicurazione.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue:
Premio | Costi di acquisizione, gestione ed incasso |
Per qualsiasi importo | 9% del premio |
2. Provvigioni riconosciute all'Intermediario (Ente Emittente)
Le provvigioni medie riconosciute all'intermediario (Ente Emittente) sono rappresentate nella tabella che segue:
Premio | Provvigioni riconosciute |
Per qualsiasi importo | 5% del premio netto per un importo medio di 30,00 Euro |
Articolo 20. Gestione della Polizza e delle applicazioni assicurative
Per quanto concerne l'incasso dei premi, il versamento verrà effettuato dalla Contraente all'Ente Emittente a cui è assegnata la gestione della polizza.
Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche ai sensi dell'art. 118 Codice delle Assicurazioni ed ai sensi e per gli effetti di quanto prevede l'articolo 1901 Codice Civile, del pagamento così effettuato.
Articolo 21. Prescrizione
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sono prescritti se non sono fatti valere dal Beneficiario entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Articolo 22. Foro competente
Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione od esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Verona
Articolo 23. Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge vigenti.
Emessa in n. 3 originali ognuno dei quali composto da n. 21 pagine il 02 Aprile 2012 in Verona Formano parte integrante della presente polizza i seguenti allegati:
Informativa Privacy (MOD. Privacy 6 - ED. 04/2012) TARIFFE
Xxxxxxx Xxxxxxxx/Deleghe Statali/Ministeriali/Pubblici (Allegato n. 1 INPCRED)
La Contraente dichiara di accettare tutto quanto previsto dalla presente polizza e che contenuto della stessa rappresenta il risultato delle trattative intercorse tra le Parti con riferimento a ciascuna singola clausola ivi contenuta e consente il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali nei limiti previsti dall'Informativa e dalla normativa vigente di cui all'articolo 11. Protezione dei dati personali.
Resta, pertanto, convenuto che la presente polizza annulla e sostituisce integralmente ogni precedente analogo accordo fra le Parti.
Contraente CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
%%SIGN_20_G_CL_Contraente_01%
La Contraente dichiara altresì di aver preso atto della Nota "Informativa alla Contraente" prevista dall'Articolo 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed in conformità a quanto disposto dal Regolamento Isvap n° 35 del 26 maggio 2010, allegata alla presente Polizza.
Contraente
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile la Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Articolo 5. Criteri Assuntivi e limiti; Articolo
13. Eventi in garanzia - sinistri; Articolo 14. Obblighi a carico della Contraente in caso di sinistro prima della richiesta di indennizzo; Articolo 16. Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento; Articolo 17. Diritto di surrogazione; Articolo 22. Foro competente.
Contraente
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni (di seguito chiamata Legge)
I. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI
I Suoi dati personali, forniti da Lei o da altri per suo conto, sono utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione
- Società Cooperativa allo scopo di:
emettere e dare esecuzione al contratto di assicurazione, ivi compresa la gestione e la liquidazione dei sinistri e l'assistenza alla clientela;
qualora necessario, ridistribuire il rischio derivante dalla stipula del contratto di assicurazione, mediante la conclusione di contratti di coassicurazione e di riassicurazione;
adempiere a obblighi di legge, regolamenti o normative nazionali o comunitarie, connessi con l'attività assicurativa.
Tali dati, senza i quali non potremmo dar corso al contratto di assicurazione, si riferiscono alle seguenti categorie: dati anagrafici e altri elementi di identificazione personale, dati attinenti al rischio o il servizio assicurato ivi compresi eventuali dati personali sensibili, dati relativi alle modalità del pagamento premi e del risarcimento sinistri.
II. UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI STATISTICI, INFORMATIVI E PROMOZIONALI
Qualora Lei acconsenta, i Suoi dati personali, a esclusione di quelli sensibili, saranno utilizzati da Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa al fine di:
rilevare la qualità dei servizi e/o bisogni della clientela e svolgere indagini statistiche;
svolgere attività promozionale dei propri prodotti e servizi e di quelli di altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.
In aggiunta questi suoi dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni per il perseguimento, da parte delle stesse, delle medesime finalità statistiche, informative e promozionali.
La mancata prestazione del consenso avrà come unica conseguenza l'impossibilità di trattare i Suoi dati per tali fini e non produrrà alcun impedimento all'esecuzione del contratto di assicurazione.
III. MODALITA' D'USO E CIRCOLAZIONE DEI DATI
I Suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per gli scopi sopra indicati, utilizzando supporti cartacei ed informatici. E' previsto l'uso del telefono e della posta elettronica.
Il trattamento dei Suoi dati personali è svolto direttamente dagli incaricati preposti di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e di altri soggetti, in taluni casi operanti all'estero, che collaborano con la stessa e che svolgono compiti di natura tecnica, organizzativa e assicurativa. A essi vengono trasmessi solo i Suoi dati personali necessari per lo svolgimento dei compiti loro affidati.
Si tratta, in modo particolare, di: intermediari di assicurazione e riassicurazione, società di assicurazione e riassicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per nostro conto quali legali, periti e medici; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria; cliniche mediche; società di riparazione danni; società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e di stampa; società di servizi amministrativi; società di servizi assicurativi quali valutazione dei rischi, gestione e liquidazione dei sinistri; società di servizi postali; società di revisione; società di ricerche di mercato; società di informazione commerciale, società di servizi investigativi, società di recupero crediti.
Sempre per il perseguimento delle medesime finalità potremmo avere la necessità di trasmettere i Suoi dati ad altri soggetti terzi: ANIA, ISVAP, CONSAP, Casellario Centrale Infortuni, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (ad esempio: INPS, INAIL, ecc.), altri organismi consortili propri del settore assicurativo (ad esempio: Polizza Assicurativa Risarcimento Diretto CARD, Concordato Cauzione e Credito, Pool Handicappati, ecc.).
In alcuni caso la comunicazione avviene per obbligo di Legge, regolamento o normativa nazionale o comunitaria (lo prevedono ad esempio la disciplina di antiriciclaggio e la normativa in materia di controllo societario e contabile e di vigilanza sull'attività assicurativa), oppure per l'esercizio di azioni a tutela dell'attività assicurativa, ad esempio, contro le frodi.
Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie di soggetti terzi. I Suoi dati personali non saranno diffusi.
IV. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Lei ha il diritto, ai sensi della Legge, di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali e di conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità di trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'aggiornamento. Qualora i dati saranno trattati in violazione della Legge, Xxx ha il diritto di chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. Inoltre Xxx si può opporre in ogni caso per motivi legittimi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei diritti di cui sopra, nonché per visionare l'elenco aggiornato dei responsabili per i trattamenti, Lei si potrà rivolgere a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, Titolare del trattamento dati, contattando il Centro di Competenza Privacy e Sicurezza delle Informazioni, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xx
00 - 00000 Xxxxxx, oppure inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Allegato n° 1 INPCRED
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Impiego Cessioni/Delega Ministeriali/Pubblici
Durata prestito (espressa in mesi)
Scadenza Cessione/Delega con età Assicurato fino a 65 anni (fermo disposto ultimi due commi dell'art. 7 Polizza)
Durata mesi Cessione | Tasso netto |
24 | 2,489 |
36 | 3,822 |
48 | 5,067 |
60 | 6,400 |
72 | 6,844 |
84 | 7,378 |
96 | 7,911 |
108 | 8,622 |
120 | 9,422 |
Scadenza Cessione/Delega con età Assicurato tra 66 e 75 anni
Durata mesi Cessione | Tasso netto |
24 | 4 |
36 | 4 |
48 | 4 |
60 | 4 |
72 | 6,311 |
84 | 6,311 |
96 | 6,311 |
108 | 6,311 |
120 | 6,311 |
Modalità di calcolo del premio: (Capitale/1000 X Tasso) + 12,50 % di Oneri Fiscali