COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
COMUNE DI CAZZAGO SAN XXXXXXX
Provincia di Brescia
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 00000000000
Tel. 030/0000000 - Fax 030/725008 – e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Repertorio N.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO LAVORI
ello unico informatico
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi di DM 22.02.2007 mediante mod
(MUI) per l’importo di euro 45,00 (quarantacinque)
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAZZAGO SAN XXXXXXX
PROVINCIA DI BRESCIA
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Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del Codice, per interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali per gli anni 2019-2021
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L'anno duemiladiciotto, addì del mese di nella residenza comunale, innanzi a me , ufficiale rogante Segretario Comunale del Comune di Cazzago San Xxxxxxx
(BS), autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune di Cazzago San Xxxxxxx, con il presente atto redatto in modalità informatica, sottoscritto con firma digitale e da valere ad ogni effetto di legge, si sono costituiti i signori:
1) ………………………………………., nato a ………………………………………. ( )
il ………………………………………., C.F. ………………………………………., autorizzata ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. LGS 18/08/2000 N. 267, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Cazzago San Xxxxxxx, codice fiscale 82001930179, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica, ove domicilia per ragioni d’ufficio, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Committente”.
E
e l’impresa ………………………………………. (C.F. ……………………….), con sede legale in …………………………. ( ),
Via ……………………………….C.a.p. ……………..), capitale sociale €………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice fiscale n.° ………………………… (C.F ), (eventuale, in caso
di R.T.I.) l’impresa ………………………………………. con sede legale in …………………………. ( ),
Via ……………………………….C.a.p. ……………..), capitale sociale €………………………….., iscritta nel Registro delle Imprese di …………………….. con Codice fiscale n.° ………………………… (C.F ), quale mandataria
del R.T.I. ………………………………. ………………………….(C.F. ………………………), nel prosieguo denominata anche “Appaltatore”, in persona del ……………………………………, nato a …………………… (…….) il
giorno ………………………………. nella sua qualità di …………………………………..della predetta impresa …………………………………………..,giusta poteri risultanti da e per la
carica domiciliato come sopra, (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) agisce nella sua qualità di Procuratore Speciale dell’impresa …………………………….giusta Procura Speciale in data …./…./…….. a rogito Dott. …………………………… Notaio in , iscritto al Collegio Notarile del
Distretto di …………………….., Rep. n. ………./………., che qui si allega con la lettera “ -”, rilasciata dal …………………………………….., nato a …………………………… (……) il ……………………… nella sua qualità di ……………………………. dell’Impresa………………., giusta poteri risultanti da ………………………………………………. - Appaltatore-
Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, di comune accordo tra loro e con il mio consenso rinunciano all’assistenza dei testimoni
PREMETTONO CHE
A. l’Amministrazione aggiudicatrice ha indetto con atto di determinazione dell'Area Tecnica
n. ……………………………………………… del , l’avvio della procedura di affidamento
in regime di Accordi quadro triennali ex art. 54 comma 3 D. L.vo 50/2016 per l’affidamento dell’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ………………………………………………, il cui importo complessivo a base d’appalto è pari ad € ………………………………………………, di cui € per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
B. il metodo e i criteri di gara scelti sono stati: procedura aperta, ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n.50/2016, aggiudicata con il criterio di cui al comma 2 dell’art. 95 del D. Lgs. n.50/2016;
C. all’esito dell’anzidetta procedura è stata disposta ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 con provvedimento n. ……. del …./…./………, l’aggiudicazione in favore di …………………….., comunicata ex art.76 del D.L gs. n. 50/2016 a tutti i concorrenti, ivi compreso il predetto Aggiudicatario;
D. l’Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta e che, divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 in data …./…./……… con apposita determinazione n. ……………………………………………… del ………………………………………………, si può procedere alla stipula del relativo Accordo Quadro il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento, per la durata di 3 (tre) anni dalla stipula del presente atto o fino all’esaurimento dell’importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della decorrenza dei 3 anni;
E. l’Appaltatore conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, che qui si intendono allegate anche se non materialmente allegate in quanto depositate presso gli uffici comunali, ed in particolare di avere offerto il ribasso unico del % in tutte le voci del prezziario a base
di gara esclusi gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
F. l’importo contrattuale, per come sopra determinato, deve intendersi comprensivo dei costi relativi alle eventuali prestazioni migliorative offerte dall’appaltatore in sede di partecipazione alla procedura concorsuale, che qui si intendono allegate anche se non materialmente allegate in quanto depositate presso gli uffici comunali.
G. (EVENTUALE, in caso di R.T.I.) che con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep.
n. ……………/……………… in data …./…./………. per Dott. ……………………. Notaio in , iscritto al Collegio
Notarile di ……………………, le Imprese ………………………………….. e si sono costituite,
ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l’Impresa ………………………………………., conferendo al legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all’estinzione di ogni rapporto, atto che quivi si allega, in copia conforme all’originale, sotto la lettera “ ”;
H. che ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n.159/2011, si prende atto della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giuste le informazioni/comunicazioni antimafia;
I. che tutti i cennati atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.
Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 VALIDITA’ DELLE PREMESSE
L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti che dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
ART. 2 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli eventuali lavori di manutenzione rientranti nella categoria di opere generali denominata e nelle categorie di opere speciali
denominate ………………………………………………
Gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro riguardano i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione; il Committente potrà utilizzare l’Accordo Quadro per tutte le lavorazioni indicate nell’elenco prezzi posto a base di gara in base alle necessità della stazione appaltante che saranno dettagliate nei contratti applicativi, dove verrà precisato l’oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le lavorazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dal committente nel corso dell'Accordo Quadro.
Il Committente potrà occasionalmente richiedere, in casi specifici e per la completa definizione dell’intervento, l’esecuzione di lavorazioni rientranti nelle categorie indicate nel presente Accordo Quadro, sebbene non comprese nell'elenco prezzi allegato al presente atto. In tal caso l'aggiudicatario concorderà con il Committente già in fase di progettazione dello specifico Contratto applicativo, i nuovi prezzi in conformità a quanto previsto nell’art. 6.3 del CSA Lavori – Parte Generale.
Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo Accordo e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Committente, ai sensi del presente Accordo Quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti.
L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché il Committente non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo Quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Committente, ma unicamente l'obbligo di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'Accordo Quadro stesso.
I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti, secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nel CSA di Lavori – Parte Generale e Parte Tecnica e nei successivi contratti applicativi.
Resta salva la facoltà del Committente, in relazione alle proprie esigenze, di variare le prestazioni oggetto del presente Contratto, secondo le condizioni indicate all’art. 3.9 del CSA Lavori – Parte Generale.
ART. 3 DOCUMENTI COSTITUENTI L’ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, il presente atto, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:
a) Il Capitolato Speciale di Appalto di Lavori – Parte Generale
b) atto di aggiudicazione;
c) le Dichiarazioni formulate dall’appaltatore in sede di gara (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica);
d) Elenco prezzi unitari;
e) CSA -Norme Tecniche -Pavimentazioni stradali/Autostradali;
f) CSA -Norme Tecniche -Segnaletica Orizzontale;
g) Schema di Contratto Applicativo
h) garanzia definitiva – ai sensi del 103 del D.lgs. 50/16 -prodotta dall’Appaltatore con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente contratto;
L’affidamento viene accettato dall’Appaltatore con l’osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nell’Accordo Quadro ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.
Gli oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal CSA – Parte Generale a cui integralmente si rinvia.
L’Appaltatore resta obbligato all’esecuzione delle opere secondo le disposizioni normative vigenti.
ART. 4 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
Il Committente non garantisce un importo minimo dell’Accordo Quadro.
L'importo massimo dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati nei 3 anni in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è di totali euro ………………….
L'importo massimo dell'Accordo Quadro pari ad Euro è così composto:
-Lavori € ………………………
-Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € ………………..
-Totale complessivo massimo degli eventuali appalti applicativi € …………………..
Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori e le provviste necessarie per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d'arte come stabilito nel CSA di Lavori – Parte Generale.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’art. 1664, comma 1 del codice civile.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette lavorazioni prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerto ribasso percentuale pari a ….% (……) all'Elenco prezzi unitari eventualmente integrato durante la vigenza dell'Accordo Quadro come previsto dal precedente art. 2 e comprendono:
• materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
• operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
• lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;
• altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
• Prestazioni offerte dall’Appaltatore nell'offerta tecnica presentata in gara;
ART. 4 BIS ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutto quanto meglio specificato negli articoli del presente Contratto, sono ad esclusivo carico dell’esecutore e da ritenersi compresi e compensati nel corrispettivo dell’appalto tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l’espletamento delle attività di seguito indicate :
• tutti i materiali di risulta provenienti dalle fresature delle pavimentazioni, dagli scavi e/o demolizioni o da qualsiasi altra lavorazione, ritenuti dalla D.L. non idonei al recupero e/o reimpiego, saranno smaltiti a cura e
spese dell’Appaltatore nel rispetto del D.L.vo n.152/2006 e delle normative vigenti, sollevando esplicitamente il Committente ed i suoi funzionari, da ogni onere e responsabilità derivante e/o connessa allo smaltimento. Tali attività, anche se non esplicitamente indicate nella descrizione dei relativi Prezzi Unitari, si intendono comprese e compensate nelle lavorazioni di appalto. In tale circostanza l’Appaltatore assume la qualifica di “produttore del rifiuto” e provvederà autonomamente al suo smaltimento fornendo evidenza dell’adempimento mediante esibizione dei moduli FIR.
• tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l’eventuale obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
• gli eventuali approntamenti e/o macchinari di cui lo stesso intende avvalersi (anche con riferimento alla propria offerta tecnica in fase di gara) e che non sono presenti nell’elenco prezzi posto a base di gara.
ART. 5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L'Accordo Quadro ha una durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso.
In ogni caso, l'ammontare massimo delle lavorazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.
L'Accordo Xxxxxx avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le lavorazioni che il Committente richiederà fino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell'Accordo Quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
L’Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente rispetto alla durata massima in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti applicativi, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.
ART. 6 MODALITÀ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ
6 a) Fatturazione
La fatturazione avverrà secondo le modalità di cui all’art. 6.7 e nei termini di cui agli artt. 5.2 e 6.5 del Capitolato Speciale di Appalto Lavori – Parte Generale
5 b) Termini e modalità di pagamento
Il pagamento verrà disposto in favore dell’impresa mandataria salvo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.
Il Codice Univoco Ufficio (CUU) da indicare tassativamente nelle fatture elettroniche è ……………………………………………….
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti al raggiungimento dell’importo di € 45.000,00 (comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza).
A precisazione di quanto previsto dall’art. 6.5 del CSA Lavori – Parte Generale, i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi entro e non oltre i 45 giorni dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
L'importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a corpo, applicando l'elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d'asta, previo accertamento dell'ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione di detti oneri, in conformità a quanto previsto nell’art. 9.6 del CSA Lavori – Parte Generale.
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte del Committente della fattura elettronica, da emettere sulla base delle modalità indicate nel CSA – Parte Generale.
6 c) Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) dell’appalto, indicati nell’epigrafe del presente contratto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto.
L’Appaltatore, oltre agli obblighi di cui al CSA di Lavori – Parte Generale, è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, deve darne immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati all’impresa mandataria unicamente a mezzo bonifico bancario sui conti correnti dedicati ed intrattenuti presso:
- IBAN ………………………………………………
c/c ………………………………………………Banca ………………………………………………
esonerando il Committente da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. Le persone delegate ad operare sui predetti conti correnti sono il Sig………...
Ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, relativamente all’impresa mandate, il conto corrente dedicato è il seguente, intrattenuto presso:
-……………..
La persona delegata ad operare sul predetto conto corrente è il Sig……………..
L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 giorni, mediante PEC o Raccomandata A.R. ogni modifica relativa agli estremi identificativi dei conti correnti indicati, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
ART. 7 CONTRATTI APPLICATIVI
Ciascun Contratto Applicativo con il quale sarà richiesto all’Appaltatore lo svolgimento di interventi oggetto dell'appalto sarà concluso mediante scrittura privata e sarà conforme al fac-simile allegato “Contratto Applicativo”.
Al suddetto contratto saranno allegati i necessari elaborati progettuali, CSA di Lavori – Parte Tecnica, il Cronoprogramma, l’elenco prezzi.
I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'Elenco Prezzi (allegato) al netto del ribasso offerto. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all'Accordo Quadro e non trova applicazione l'articolo 1664, c. 1, del codice civile.
Pertanto i corrispettivi dovranno intendersi fissi e invariabili e non saranno in alcun modo soggetti a revisione prezzi, né a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
La nomina del Direttore tecnico avverrà per ogni singolo contratto applicativo. I contratti applicativi sono stipulati a misura.
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, con le modalità previste dal CSA di Lavori – Parte Generale.
Il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto applicativo in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I lavori indicati nel singolo contratto applicativo dovranno essere eseguiti in un tempo pari ai giorni determinati nel relativo contratto applicativo.
Sempre nel contratto applicativo sarà definito il cronoprogramma per l’esecuzione del lavoro con identificazione delle date per l’ultimazione delle parti intermedie della lavorazione.
Per la disciplina di dettaglio sull’esecuzione dei lavori si rimanda al CSA di Lavori – Parte Generale.
ART. 8 VARIANTI
Ferme restando le disposizioni normative vigenti in materia, le varianti restano disciplinate dagli appositi articoli del CSA di Lavori – Parte Generale.
ART. 9 PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito in ogni contratto applicativo per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo dello specifico contratto applicativo.
Per ogni giorno di ritardo rispetto agli eventuali termini intermedi stabiliti nei Contratti Applicativi, verrà applicata una penale giornaliera calcolata in misura dello 0,5%0 (zero virgola cinque per mille) sull’importo del contratto applicativo.
I relativi importi potranno essere riaccreditati, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ultimando il servizio/la fornitura nel rispetto del termine finale.
L’importo complessivo delle penali irrogate nell’ambito di ciascun contratto applicativo non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del medesimo contratto applicativo, salvo il danno ulteriore. Quando l’importo complessivo delle penali ha raggiunto tale importo, il Committente ha la facoltà di risolvere il solo contratto applicativo ovvero l’intero Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., secondo le modalità di cui al CSA Lavori – Parte Generale.
Il Committente ha altresì la facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod.civ., secondo le modalità di cui al CSA Lavori – Parte Generale, laddove l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi contratti applicativi raggiunga il 10% del valore dell’Accordo Quadro.
ART. 10 COLLAUDO
Non oltre il termine di sei mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dei lavori eseguiti per ogni singolo contratto applicativo, si effettuerà il Collaudo nelle forme e secondo le modalità stabilite dal CSA di Lavori – Parte Generale, dall’art.102 e dall’art. 216 comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 .
All’esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nel termine di 45 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del codice civile, previa verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
ART. 11 GARANZIE E POLIZZE
11. a) Garanzia definitiva
L’Appaltatore, ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita
garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n. …………………………………, emessa in data …./…./……….
dalla compagnia , con firma legalizzata ai sensi di legge.
La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell’Appaltatore, delle obbligazioni previste dal contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Lavori – Parte Generale e dalla vigente normativa.
11 b) Responsabilità Civile Verso Terzi
L’Appaltatore tiene indenne il Committente da ogni responsabilità per danni a persone ed a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso della realizzazione dei lavori.
A tal fine l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori del contratto applicativo risultante dal relativo certificato.
A tal fine l’Appaltatore è obbligato a stipulare per ciascun contratto applicativo una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori avente validità dalla data di consegna dei lavori relativi al primo contratto applicativo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato relativo all’ultimo contratto applicativo.
Gli oneri e gli obblighi derivanti dalla produzione di tali polizza da parte dell’Appaltatore sono disciplinati dal CSA di Lavori – Parte Generale e dalla vigente normativa.
11 c) Ulteriori polizze e garanzie
In relazione ai singoli contratti applicativi, l’Appaltatore dovrà stipulare, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, le garanzie previste agli art. 8.3, 8.6 e 8.7 del CSA Lavori – Parte Generale, nei termini e alle condizioni ivi previste.
ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
E' vietata la cessione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni, di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 3.10 del CSA Lavori – Parte Generale.
ART. 13 SUBAPPALTO, COTTIMO E SUB-CONTRATTI
Ai sensi dell’Art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore intende subappaltare le seguenti categorie di lavori:
-…………………
-…………………
L’Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’affidamento ed indipendentemente dal relativo importo è obbligato all’adempimento delle norme contenute nel CSA Lavori – Parte Generale e della vigente normativa, cui integralmente si rinvia.
Fermo restando quanto dichiarato in sede di gara, l’Appaltatore dovrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto e relativa documentazione entro e non oltre 20 giorni dalla stipula del singolo contratto applicativo.
La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al medesimo subappaltatore potrà essere fatta valere anche per più di un'autorizzazione.
In riferimento a quanto già disciplinato all’art. 4.1 del CSA Lavori – Parte Generale, con riferimento a ciascun contratto applicativo, il subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del medesimo contratto applicativo.
In aggiunta alle condizioni previste nel secondo paragrafo dell’art. 4.1 del CSA Lavori – Parte Generale per l’autorizzazione del subappalto, è altresì necessario che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di gara per l’affidamento del presente appalto.
ART. 14 AVVALIMENTO [EVENTUALE]
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/16, l’Appaltatore si obbliga nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice affinché l’impresa ausiliaria metta a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l’Appaltatore medesimo, in adempimento del contratto stipulato fra l’Aggiudicatario e l’impresa ausiliaria.
Laddove il RUP dovesse accertare che le prestazioni oggetto del contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, la Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Inoltre, ai sensi del comma 4 dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 l’Appaltatore si obbliga comunque a svolgere i seguenti compiti essenziali:………………………………………………………..
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
ART. 15 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
Le attività esecutive devono essere realizzate in ottemperanza alla normativa vigente ed in conformità al Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché al Piano Operativo di Sicurezza che saranno redatti dall’Appaltatore in relazione al singolo Accordo Quadro applicativo ed ivi allegati, nei modi e nei tempi previsti dall’allegato CSA – Parte Generale, cui integralmente si rinvia.
ART. 16 ATTIVITÀ INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITÀ E PROTOCOLLI DI LEGALITA’
Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le disposizioni di cui alla Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel CSA Lavori – Parte Generale.
ART. 17 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Il Committente può disporre la risoluzione del presente atto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1, lett. a), b), c) e d) del D. Lgs. 50/2016.
La risoluzione dell’Accordo Quadro Contratto deve essere disposta nelle fattispecie di cui al successivo comma 2 lett. a) e b) del citato art. 108.
In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto, incluso in caso di mancato rispetto della disciplina contenuta nel CSA di Lavori – Parte Generale in materia di sicurezza, può essere risolto dal Committente, ai sensi dell’art. 108, comma 3 e 4, del D. Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione opera altresì di diritto nei casi previsti negli 1.10 -1.12 -1.13 -3.10 3.11 -6.8 -9.4 – 9.5 -9.6 del CSA Lavori -Parte Generale e in tutte le altre ipotesi in cui si fa espresso richiamo all’art. 1456 codice civile nel CSA Lavori -Parte Generale e nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti applicativi.
Deve considerarsi grave inadempimento che potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’accordo quadro o del contratto applicativo ai sensi dell’art. 1456 c.c. la mancata esecuzione di quanto offerto nell'offerta tecnica.
La risoluzione opera inoltre di diritto in caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. E’ altresì in facoltà del Committente risolvere l’Accordo Quadro nelle ipotesi previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Resta comunque espressamente inteso che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall’esecutore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell’appaltatore con riferimento ad una o più fattispecie di seguito riportate:
-Progetto esecutivo;
-Norme a tutela della sicurezza;
-Dovere di riservatezza;
-Tutela dei dati personali.
ART. 18 RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO
Il Committente ha la facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Accordo Quadro stesso ai sensi dell’art. 109 del Codice degli Appalti e secondo le modalità previste dal Capitolato Generale d’Appalto.
Il Committente ha l’obbligo di recedere dall’Accordo Quadro qualora, al verificarsi di uno dei casi previsti dal comma 17 dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., non sussistano le condizioni che consentano di proseguire l’Accordo Quadro di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice ed in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In tal caso l’Appaltatore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed il pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.
ART. 19 DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Per gli effetti del presente Accordo Quadro l’Appaltatore elegge il proprio domicilio, ai sensi del D.M. 145/2000, presso che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti
dell'Accordo Quadro e si impegna a dare tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del procedimento competente di eventuali variazioni.
Per gli effetti del presente Accordo Quadro, salvo diversa previsione nei singoli contratti applicativi, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC del
Committente e all’indirizzo PEC dell’Appaltatore.
Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento al predetto indirizzo PEC.
Resta ferma la possibilità per il Committente di eseguire le comunicazioni a mezzo raccomandata A/R.
ART. 20 FORO COMPETENTE
Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi saranno devolute alla competenza del Giudice Ordinario, Foro di ………………………………………………
ART. 21 SPESE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente Accordo Quadro comprese quelle notarili e di copisteria, oltre al rilascio di almeno 2 (due) copie autentiche informatiche, comprensive di allegati a favore del Committente, sono a carico dell’Appaltatore.
Per tutte le altre spese a carico dell’Appaltatore si richiama integralmente quanto disciplinato nel CSA di Lavori – Parte Generale.
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito denominato solo Regolamento GDPR) si informa che i dati personali del concorrente verranno trattati secondo quanto disposto dal suddetto Regolamento GDPR con le modalità di seguito dettagliate.
Titolare e Data Protection Officier (DPO).
Il titolare del trattamento è Comune di Cazzago San Xxxxxxx, con sede in via Carebbio n. 32, rappresentata da ………………………………………………, in qualità di , contattabile all’indirizzo mail
xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Il contatto del DPO è xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
Fonti e tipologia di dati
a) Dati Personali acquisiti direttamente dal concorrente. Xxxx Xxxxxx: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.
b) Dati del concorrente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e Autorità Giudiziarie nell’ambito della procedura concorsuale. Dati Giudiziari: dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato, liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione.
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza
Finalità del trattamento e conservazione dei dati.
I dati vengono raccolti per lo svolgimento della procedura concorsuale, per la successiva stipulazione del contratto e della sua esecuzione. In particolare i dati verranno trattati per le seguenti finalità:
• con riferimento all’espletamento della procedura di gara la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
• con riferimento alla stipulazione del contratto la natura del conferimento è obbligatoria e in base alle norme di Legge in materia di pubblici appalti;
• con riferimento all’esecuzione la natura del conferimento è obbligatoria e in base al contratto stipulato tra il Committente e l’Appaltatore e le norme di Legge;
L’acquisizione dei dati per il perseguimento delle suddette finalità ha natura obbligatoria, un eventuale rifiuto al conferimento comporta per la Stazione Appaltante l’impossibilità di gestire la procedura concorsuale in conformità alle norme di legge e di conseguenza l’esclusione del concorrente dalla suddetta procedura.
Soggetti destinatari dei dati
I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati dai seguenti soggetti:
Soggetti non direttamente riconducibili alla Stazione Appaltante che agiscono in qualità di Titolari Autonomi del Trattamento: Prefetture, ANAC, Autorità Giudiziarie, altre Pubbliche Amministrazioni;
Soggetti riconducibili alla Stazione Appaltante che agiscono in qualità di persone espressamente autorizzate dal Committente o in qualità di Responsabili del Trattamento per conto del Committente:
L’elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all’indirizzo: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx;
Conservazione dei dati
I dati personali resi dal concorrente per le finalità sopra esposte verranno conservati per un periodo di tempo illimitato per motivi di interesse pubblico.
Diritti degli interessati
Il “Regolamento GDPR” (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, il concorrente ha diritto di chiedere alla Stazione Appaltante l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il concorrente in qualsiasi momento può chiedere di esercitare i propri diritti inviando alla Stazione Appaltante apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
ART. 23 RECESSO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA
Il Committente recederà dal presente Accordo Quadro qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all’Appaltatore, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.Lgs. 159/2011. In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso ed al pagamento dei materiali utili esistenti in magazzino.
E richiesto, io Segretario del Comune di Cazzago San Xxxxxxx ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico non modificabile da persona di mia fiducia e da me completato, del quale ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, che dopo avermi dispensato, con il mio consenso, dalla lettura degli atti facenti comunque parte integrante e sostanziale del presente contratto, avendo Esse affermato di conoscerne compiutamente il contenuto, lo approvano e lo sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me pubblico ufficiale rogante verificata e più precisamente:
1. firma digitale, apposta alla mia presenza, dal ………………………………………………, nata a ……………………………………………… il ……………………………………………… C.F in
qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cazzago San Xxxxxxx, rilasciata da Infocert Firma Qualificata – Infocert SPA, con certificato di sottoscrizione valevole dal fino
al ……………………………………………… e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009, all’indirizzo xxxx://xxx.xx.xxxxxxxxx.xx/.
2. firma digitale, apposta alla mia presenza del signor………………………………………………, nato a ……………………………………………… (………………………………………………) il ,
domiciliato per la carica in ……………………………………………… ( ),
Via ………………………………………………, in qualità di della
società ……………………………………………… di ……………………………………………… ( ),
Via ……………………………………………… n. ………………………………………………, C.F. e
P.I. ………………………………………………, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ……………………………………………… al n. ………………………………………………, rilasciato da ……………………………………………… con certificato di sottoscrizione valevole dal ……………………………………………… fino al ……………………………………………… e la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione conforme alla Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 Maggio 2009, all’indirizzo xxxx://xxx.xx.xxxxxxxxx.xx/.
Comune di Cazzago San Xxxxxxx
……………………………………………… L'Appaltatore
……………………………………………… Il Segretario Comunale Rogante
………………………………………………
Con l’apposizione della firma digitale, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c si approvano espressamente gli artt.n.1-20 della presente scrittura .
Il presente documento redatto su Microsoft office word 2003 e convertito in formato PDF consta di n. ……………………………………………… (………………………………………………) pagine intere compresa la presente fin qui.
Dopo di che io Pubblico Ufficiale Rogante, dott. ………………………………………………, ho apposto la mia firma digitale dotata di certificato di sottoscrizione con validità dal fino
al rilasciato da Infocamere ScpA.