POLIZZA N.
POLIZZA N.
Polizza fideiussoria sostitutiva
Autorizzazione codice cliente
della cauzione a garanzia di
anticipazioni su contratti fra
AGENZIA
privati
Mod. 0891 - Xx. 00.0000
Gli importi indicati in Scheda di Polizza e negli Allegati sono espressi in Euro
Contraente
Codice fiscale Partita I.V.A.
Indirizzo | C.A.P. | Località | Prov. | ||||
Durata del contratto | Decorrenza | giorno mese anno | Scadenza | giorno | mese anno | ||
Durata anni | giorni | ||||||
Polizza sostituita | Numero | ||||||
Assicurato | Denominazione |
Estremi del contratto
(la garanzia è
Indirizzo C.A.P. Località Prov.
• 🞏 Contratto stipulato tra le Parti in data e registrato in
il al n. da ritenersi qui di seguito ripetuto e trascrito.
operante per gli obblighi
assunti con l'atto contrassegnato con una X)
• 🞏 Contratto conforme alla copia sottoscritta dalle Parti che, unita alla presente polizza sotto forma di "Allegato", ne costituisce parte integrante.
• 🞏
Descrizione dell'appalto (la garanzia è operante per l'appalto contrassegnato con una X)
• 🞏 lavori di
FAC-SI MILE
• 🞏 fornitura di
• 🞏
Anticipazione
concessa dall'Assicurato al Contraente di pari al % del prezzo
Garanzie
Somma
dell'appalto convenuto tra le Parti per l'importo di
_
garantita Fino alla concorrenza di
( )
corrispondente all'importo della cauzione contrattualmente richiesta.
Allegati Sono operanti gli allegati
Premio Premio iniziale | Premio netto | Accredito per | Conguaglio | Accessori | Imposte | Totale* |
Premio netto | Accessori | Imposte | Totale |
sostituzione
Supplementi
Fatto in il giorno mese anno
Dichiaro di aver giorno mese anno l'importo totale del premio di perfezionamento* Firma dell'Agente o Esattore
ricevuto oggi:
FONDIARIA - SAI S.p.A. è autorizzata all’esercizio dei Xxxx Xxxxxxxx e Credito come da decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 26.11.1984, pubblicato nel Suppl. Ord. n. 2 alla G.U. n. 357 del 31.12.1984 ed è in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10.6.1982 n. 348.
Definizioni
Assicurato La persona, l'ente o la ditta beneficiaria della garanzia.
Contraente La persona, l'ente o la ditta obbligata a prestare cauzione
Contratto L'accordo stipulato tra le Parti allegato alla presente polizza, o da essa richiamato, che forma oggetto della garanzia.
Società L'impresa assicuratrice.
Condizioni generali di assicurazione
1. Efficacia della garanzia
La garanzia prestata con la presente polizza nell’interesse del Contraente - il quale accetta solidalmente per sè e per i propri successori ed aventi causa - ha efficacia fino al completo recupero dell’anticipazione erogata dall’Assicurato.
L'importo della garanzia deve intendersi gradualmente ed automaticamente ridotto in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione effettuato dall'Assicurato nel corso dell'esecuzione del contratto indicato nella scheda di polizza.
La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.
2. Notizie sullo stato dei lavori
Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all’Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.
3. Durata -Calcolo del premio - Supplementi
Il Contraente, all’atto della stipulazione, ha indicato la durata presuntiva del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione ai sensi del successivo art. 5; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.
In caso di minor durata, il premio pagato resterà acquisito alla Società.
In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di premio, nella misura e con la periodicità indicate nella scheda di polizza.
4. Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio
ILE
Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui al precedente art. 3 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all’Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d’ora questi gli conferisce.
Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dai ricevimento dell’avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l’estinzione di ogni obbligazione della Società.
5. Liberazione dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio
Il Contraente, per essere liberato dall’obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:
- l’originale della polizza restituito dall’Assicurato; oppure
- una dichiarazione rilasciata dall’Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell’art. 3, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.
6. Deposito cautelativo
Qualora il graduale recupero dell’anticipazione non avvenga nei termini contrattuali previsti a causa di ritardi - non imputabili all’Assicurato - negli stati di avanzamento dei lavori, il Contraente sarà tenuto a costituire in deposito infruttifero presso la Società, a semplice richiesta di quest’ultima, un importo pari alla somma dei recuperi non potuti effettuare dall’Assicurato.
7. Avviso di sinistro
Quando si sia verificato un fatto o un inadempimento del Contraente per effetto dei quali l’Assicurato abbia diritto a revocare l’anticipazione, questi dovrà promuovere subito, nei confronti del Contraente, tutte le azioni stragiudiziali e giudiziali e ne darà avviso alla Società.
FAC-SI
L’Assicurato dovrà tenere informata la Società di tutti gli stadi delle procedure giudiziali ed eseguire le istruzioni che gli venissero eventualmente date dalla Società medesima.
8. Coesistenza di altre garanzie - Crediti del Contraente verso l’Assicurato - Pagamento del risarcimento
Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l’Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.
Dal risarcimento dovuto all’Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l’importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l’Assicurato e degli eventuali ricuperi effettuati da quest’ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.
Il pagamento del risarcimento verrà effettuato dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell’Assicurato corredata della documentazione probante l’infruttuoso esperimento delle azioni di recupero nei confronti del Contraente. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest’ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento stesso.
9. Rivalsa - Surrogazione
Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall’art. 1952 C.C.
La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all’Assicurato in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo. L’Assicurato faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.
10. Rivalsa delle spese di ricupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il ricupero delle somme versate e comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
11. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
12. Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell’Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Nel caso di contratto stipulato con Contraente che non sia “consumatore” ai sensi dell’art. 1469 bis 2° comma C.C., il foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo dove ha sede la Società, ovvero quello del luogo dove ha sede l’agenzia alla quale è assegnata la polizza.
In tutti gli altri casi, nonché per le eventuali controversie che possano sorgere tra la Società e l’Assicurato, il foro competente è quello previsto dalle disposizioni di legge.
13. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO LA SOCIETA'
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Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni generali:
Art. 1 (efficacia della garanzia); Art. 3 (calcolo del premio - mancato rimborso del premio - supplementi di premio); Art. 4 (estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi); Art. 6
(deposito cautelativo); Art. 9 (rinuncia alle eccezioni da parte del Contraente); Art. 12 (foro competente).
IL CONTRAENTE L'ASSICURATO
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Dichiaro che la firma del Contraente è autentica e che ho accertato i poteri di firma. L'AGENTE _