SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO LE PALESTRE PER SCUOLE SUPERIORI DI SAN MINIATO
SERVIZIO DI TRASPORTO VERSO LE PALESTRE PER SCUOLE SUPERIORI DI SAN MINIATO
Articolo 1 – Oggetto dell'appalto Articolo 2 – Importo a base di gara Articolo 3 – Durata del contratto Articolo 4 – Esecuzione del servizio
Articolo 5 – Modalità di svolgimento del servizio Articolo 6 – Validità dell'offerta
Articolo 7 – Variazione dell'appalto
Articolo 8 – Tipo e caratteristiche degli autopulman impiegati Articolo 9 – Assicurazione
Articolo 10 – Espletamento del servizio
Articolo 11 – Obblighi del soggetto esercente concernenti il personale addetto al servizio Articolo 12 – Personale scolastico, educativo ed assistente
Articolo 13 – Cessazine del contratto, subappalto e avvalimento Articolo 14 – Pagamenti e tracciabilità
Articolo 15 – Vigilanza e controlli Articolo 16 – Garanzia definitiva
Articolo 17 – Cancellazione dei servizio richiesti Articolo 18 – Danni agli autopulman
Articolo 19 - Penalità
Articolo 20 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare Articolo 21 - Stipulazione del contratto e spese contrattuali Articolo 22 – Recesso
Articolo 23 – Risoluzione del contratto Articolo 24 – Pretese di terzi
Articolo 25 – Trattamento dei dati personali Articolo 27 – Norme finali.
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli studenti delle scuole superiori di Xxx Xxxxxxx - XXX
X. Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, 0 e liceo X. Xxxxxxx Via L da Vinci loc San Donato- dalle rispettive sedi scolastiche verso le strutture sportive per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica
La ditta affidataria avrà l’obbligo di effettuare il servizio sul percorso, per le corse ed il numero degli automezzi e relativo numero di studenti trasportabili, previsti all’articolo 5, secondo le modalità di cui al presente capitolato.
Articolo 2- Importo posto a base di gara
L' importo unitario massimo quale base per la formulazione dell'offerta economica è di euro 30,00 ( IVA esclusa) a corsa per un importo totale presunto pari ad euro 90.480,00 oltre IVA 10%.
Articolo 3 – Durata del Contratto
Il contratto durerà dal 01/01/2011 - o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio e terminerà il 15/06/2012.
Il pagamento del servizio avverrà con le modalità previste dall’articolo 14 del presente capitolato, a cui si rimanda, ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
Articolo 4 – Esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere eseguito secondo gli orari e le modalità indicati al successivo articolo 5.
Il servizio sarà effettuato nel periodo di apertura delle scuole, per il secondo e terzo trimestre dell'anno scolastico 2010/2011 e per l'anno scolastico 2011/2012 secondo il calendario fornito dalla Provincia di Pisa Il servizio sarà svolto con partenza dalle sedi scolastiche, arrivo nelle palestre individuate e r ientro presso le sedi scolastiche come seguito indicato
Indirizzo di partenza | Indirizzo di arrivo |
ITC X. Xxxxxxxx – Via Catena, 3 | Palazzetto Sport CRSM – Via Fontevivo n 1 |
Liceo X. Xxxxxxx – Via L. Da Vinci località . X. Xxxxxx | Impianti sportivi comunali - Via Ribaldagna n. 1 |
Articolo 5 –Modalità di svolgimento del servizio
Il trasporto dovrà essere effettuato durante l’orario scolastico secondo la seguente articolazione: PERCORSO ITC X. XXXXXXXX
ANDATA: partenza via Catena n. 3 - arrivo in xxx Xxxxxxxxx x. 0 (Palazzetto dello Sport CRSM) RITORNO: percorso inverso;
PERCORSO LICEO X. XXXXXXX
ANDATA: partenza via L: da Vinci - arrivo in xxx Xxxxxxxxxx x. 0 (xxxxxxxx sportivi comunali
RITORNO: percorso inverso.
Xxxxx previste presuntivamente:
nel periodo 01/01/2011 – 15/06/2011 n. 1144 corse; nel periodo 15/09/2011 – 31/12/2011 n. 728 corse; nel periodo 01/01/2012 – 15/6/2012 n. 1144 corse.
Il numero delle corse indicato potrà subire variazioni in aumento o diminuzione secondo il calendario scolastico degli Istituti.
Si intende per corsa il percorso di andata o di ritorno dell’autobus con a bordo gli studenti. Il servizio dovrà svilupparsi su sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 14.00 secondo l’orario che verrà dettagliatamente fornito dai singoli Istituti prima dell'avvio dell'anno scolastico;
Mezzi di trasporto: per ogni percorso di andata o di ritorno sarà necessario un autobus con una capienza di circa 50 studenti.
Articolo 6 - Validità dell'offerta
La validità dell'offerta è di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte
Articolo 7 - Variazione dell’appalto
L’Impresa affidataria è tenuta ad accettare eventuali variazioni in aumento o diminuzione del numero di corse, dovute a ragioni di programmazione didattica o, comunque, a motivate esigenze della Provincia, mantenuto invariato il prezzo per corsa.
La Provincia si riserva altresì di indicare, quale destinazione del trasporto degli studenti, una palestra diversa da quelle di cui all’articolo 4, laddove si verifichino circostanze tali da rendere impossibile l’utilizzo delle strutture sopra menzionante. Nel caso in cui l’individuazione della nuova palestra comporti una diminuzione o incremento dei km da percorrere, si procederà a ricontrattare l’importo a corsa.
Articolo 8 – Tipo e caratteristiche degli autopullman impiegati
Il servizio oggetto del presente contratto, compreso quello effettuato con i mezzi di scorta di cui al comma 2, dovrà essere svolto esclusivamente con mezzi autorizzati, in disponibilità dell’impresa in numero e
tipologia idonei a garantire l’espletamento del servizio. Gli autobus dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato di colorazione regolamentare e rispondere alle caratteristiche costruttive a norma delle vigenti disposizioni.
L’Impresa affidataria è inoltre tenuta ad avere in disponibilità mezzi di scorta immediatamente utilizzabili.
Il soggetto esercente i servizi, prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare alla Provincia di Pisa l’elenco dei mezzi in dotazione dell’azienda ai fini dell'espletamento del servizio medesimo. Tale elenco costituisce parte integrante del presente contratto. L’Impresa affidataria, dandone preventiva comunicazione alla Provincia di Pisa, potrà, in corso di esecutività del contratto, sostituire i mezzi elencati con mezzi non inferiori, per numero, tipologia, vetustà e comfort a quelli dichiarati. Ciò fatta salva la possibilità della Provincia di autorizzare deroghe in casi eccezionali.
Articolo 9 – Assicurazione
Il rischio dei danni a persone e/o a cose derivanti da fatti che rientrano nello svolgimento dell’attività richiesta per l’espletamento del servizio in oggetto, deve essere coperto da polizza assicurativa stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione per un massimale unico non inferiore a euro 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila).
Articolo 10 – Espletamento del servizio
L’Impresa affidataria dovrà indicare, al momento dell’affidamento del servizio, il nominativo ed il numero telefonico di persona responsabile a cui la Provincia possa fornire le comunicazioni di servizio.
Articolo 11– Obblighi del soggetto esercente concernenti il personale addetto al servizio
Il soggetto esercente si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, trattamento giuridico, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché dagli eventuali accordi integrativi aziendali. Il soggetto esercente si obbliga inoltre ad avvalersi unicamente di lavoratori iscritti sul libro matricola e delle altre forme di prestazioni di lavoro contrattualmente previste, nonché ad attuare iniziative volte alla realizzazione delle pari opportunità uomo-donna nei luoghi di lavoro, secondo le finalità della legge 125/91.
Il soggetto esercente, prima dell’inizio del servizio, dovrà presentare alla Provincia di Pisa l’elenco nominativo dei dipendenti da utilizzare nell'espletamento del servizio oggetto del presente contratto. In caso di sostituzione, il soggetto esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Provincia, aggiornando costantemente l’elenco anche via posta elettronica all’indirizzo che sarà fornito dalla Provincia di Pisa.
Il soggetto esercente è inoltre tenuto ad applicare tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, quelle relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa. In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 3, la Provincia sospende l’erogazione del corrispettivo e assegna al soggetto esercente un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione del pagamento. Ove il medesimo non si adegui nel termine stabilito, la Provincia trattiene le somme dovute al soggetto esercente al fine di soddisfare gli adempimenti contrattuali e previdenziali.
Articolo 12 – Personale scolastico, educativo ed assistente
L’assistenza sugli autobus agli studenti trasportati presso le strutture sportive sarà assicurata da personale scolastico. Per il trasporto di studenti portatori di handicap è previsto un accompagnatore fornito direttamente dalla scuola.
Il personale in questione vigilerà sul corretto comportamento degli alunni durante il tragitto,
sull’efficienza del servizio, che dovrà essere svolto con puntualità, nonché sulle eventuali inadempienze contrattuali.
La presenza del personale delle scuole sugli autopullmann non solleva l’esercente dalle responsabilità inerenti il servizio di trasporto.
Articolo 13 – Cessione del contratto , subappalto e avvalimento.
Il contratto non può essere ceduto nemmeno parzialmente.
La Ditta, ai sensi dell’art.118 del D. lgs. n.163 del 12/04/2006 e xx.xx. potrà subappaltare a terzi il servizio nei limiti del 30% dell’importo contrattuale. Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Provincia di quanto subappaltato.
Il subappalto è subordinato alle seguenti condizioni:
indicazione all’atto dell’offerta delle parti di servizio e/o lavori che la Ditta intende subappaltare; trasmissione alla Provincia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’attività, unitamente alla documentazione che attesta il possesso, da parte del subappaltatore, dei corrispondenti requisiti di idoneità ad eseguire il servizio previsto nel presente capitolato e nel disciplinare di gara; trasmissione, all’atto del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs n.163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del D.lgs. n.163/2006;
insussistenza nei confronti dell’affidatario del subappalto dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n. 575 del 31/5/1965 e ss.mm.ii
L’affidamento in subappalto di parte del servizio potrà avvenire solo a seguito di autorizzazione da parte della Provincia.
La Provincia provvederà a corrispondere direttamente ed esclusivamente all’appaltatore l’importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori. Pertanto, l’appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanziate. La violazione delle prescrizioni di cui ai precedenti commi può costituire risoluzione immediata del contratto e di azione di responsabilità per i danni causati alla Provincia per l’interruzione del servizio.
Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art.118 del D. lgs.n.163/2006, e successive modifiche e integrazioni.
Ai sensi dell’art.49 del D.lgs 163/2006 e xx.xx. è previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e tecnica. La ditta concorrente e la ditta ausiliaria dovranno fornire le dichiarazioni specificamente indicate al comma 2, lettere a),b),c),d),e),f),g), di cui al citato articolo 49. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito. In caso di ricorso di avvalimento il concorrente e l’impresa ausiliaria risultate aggiudicatarie dell’appalto, dovranno comunicare nei termini concordati con la Provincia, pena la decadenza dall’aggiudicazione, in modo dettagliato, le risorse umane, le attrezzature, l’organizzazione che ciascuna di essa metterà a disposizione per l’esecuzione dell’appalto. Le indicazioni in questione costituiranno obbligo contrattuale.
La stazione appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento indicando l’aggiudicatario.
Articolo 14 – Pagamenti e tracciabilità
La fatturazione dovrà avvenire in cinque tranches con indicazione specifica degli importi per ciascun istituto, secondo il seguente schema temporale: marzo 2011 - giugno 2011 - dicembre 2012 - marzo 2012 - giugno 2012. Nella fattura deve essere indicato il servizio riferito a ciascuna scuola.
Il pagamento dovrà essere effettuato, da parte della Provincia entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della fattura di cui al precedente comma.
L’importo da liquidare sarà pari al corrispettivo del servizio effettivamente reso, detratte eventuali applicazioni di penali di cui al successivo articolo 19.
Non è ammessa, in alcun caso, la cessione, anche parziale, dei crediti, ai sensi dell’art. 1260 – II comma – del Codice Civile.
Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 art.3, comma 8, la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Ditta è obbligata altresì a comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 della Legge 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Articolo 15 – Vigilanza e controlli
La Provincia si riserva la facoltà, insindacabile, di eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sull’esatta osservanza delle norme contrattuali nonché ogni altro tipo di vigilanza sulla regolarità dell’esecuzione del servizio.
Alla ditta aggiudicataria verrà indicato il nominativo della persona referente per ciascuna scuola coinvolta nel servizio di trasporto. Ad ogni scadenza programmata per la fatturazione la scuola attesterà il regolare svolgimento del servizio programmato per l’istituto rilevando eventuali inadempienze contrattuali.
Articolo 16 - Garanzia definitiva
L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
In caso di costituzione della garanzia in contanti, la somma relativa dovrà essere versata sul conto corrente bancario n. 1025000/9-ABI 8562-CAB 7091-CIN V presso Banca di Credito Cooperativo di Fornacette S.C.AR.L. xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 000/0 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx 00000 Xxxxxxxxx (XX). In sede di deposito dovrà essere inserita l’indicazione del soggetto partecipante e la dizione “servizio di trasporto verso le palestre esterne agli edifici scolastici riservato agli studenti delle scuole superiori di San Miniato”. Si precisa che il deposito è infruttifero.
In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/20006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti la fidejussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all'impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del GEIE, raggruppamento o del consorzio.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i
soggetti partecipanti e ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 o equivalente. In caso di GEIE, raggruppamento temporaneo d’impresa o di consorzio ordinario di concorrenti tale certificazione deve essere prodotta da ogni soggetto facente parte del GEIE, aggruppamento o del consorzio.
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in pendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva, dovranno essere presentate corredate da autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario.
La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata in base alle liquidazioni effettuate, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato alla fine del servizio salvo l'utilizzo per eventuali inadempimenti nella prestazione del servizio.
Articolo 17 – Cancellazioni dei servizi richiesti
La Provincia ha facoltà di disdire, sulla base delle comunicazioni ricevute dalla scuola, i servizi richiesti inviando un telefax di comunicazione formale o e-mail, 24 ore prima del giorno di effettuazione del servizio medesimo.
Per le corse cancellate non sarà dovuto alcun compenso alla impresa affidataria.
Ai fini del corretto svolgimento del servizio laddove la ditta affidataria riceva comunicazioni inerenti le corse direttamente dalle scuole interessate ne dovrà dare pronta comunicazione alla Provincia.
Articolo 18– Danni agli autopullman
La Provincia di Pisa non risponde di eventuali danni apportati dagli alunni, dagli accompagnatori e da terzi agli autopullman adibiti al servizio di trasporto di cui al presente appalto.
Articolo 19 – Penalità
La Provincia di Pisa, a tutela delle violazioni delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:
a) In caso di mancata effettuazione di uno dei servizi richiesti, oltre a trattenere il corrispettivo dovuto, sarà applicata una riduzione, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di penale, pari al 5 % calcolato sul teorico mensile.
b) Nel caso di ritardi imputabili all’Impresa affidataria, anche per ragioni di traffico urbano, superiori a 20 minuti, sarà applicata una riduzione a titolo di penale, sul corrispettivo della corsa pari al 10% dell’importo dovuto per ogni minuto ulteriore di ritardo fino a 30 minuti, fermo restando l’obbligo, per l’Impresa affidataria, di recuperare il ritardo accumulato in partenza. Laddove il ritardo superi i trenta minuti la corsa s’intende non effettuata e sarà applicata la penale di cui al punto a).
c) La guida pericolosa o le violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti Autorità, comporterà l’applicazione di una riduzione del 40%, sul corrispettivo mensile complessivo, a titolo di
penale, con facoltà per la Provincia di chiedere la sostituzione del personale responsabile dell’inadempienza.
d) Le gravi e reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché l’inosservanza delle norme contrattuali di cui al presente Capitolato, potranno essere causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Tutte le inadempienze di cui alle precedenti lettere del presente articolo dovranno essere formalmente contestate all’Impresa affidataria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata, da inviarsi entro la prima settimana del mese successivo in cui si sono verificate.
Ferma restando la facoltà per la Provincia di Pisa di applicare, in ogni caso, le penalità previste, l’Impresa affidataria potrà formulare controdeduzioni entro i cinque giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione con le stesse modalità di invio delle contestazioni.
Articolo 20 – Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
Il fallimento del fornitore comporta, ai sensi dell’art.81, comma 2 del R.D. 16/03/1942 n.267, lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione. Qualora il fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il fornitore sia un Raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Provincia ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Articolo 21 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali spese di xxxxx, quietanze, diritti fissi, di segreteria, di scrittuarazione ecc, saranno a carico dell'impresa affidataria. Per a l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
Articolo 22 – Recesso
La Provincia si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, in qualunque tempo e fino al termine della servizio. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso la Provincia si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
• prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestante dal verbale di verifica redatto dalla Provincia;
• spese sostenute dall’appaltatore.
Articolo 23 – Risoluzione del contratto
La risoluzione del contratto, oltre che per i motivi previsti nel precedente articolo 19 “Penalità” può essere richiesta dalla Provincia di Pisa anche:
a) in caso di cessione dell’impresa, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Impresa affidataria;
b) in caso di sub-appalto, salvo i casi ed i limiti previsti nel precedente articolo 13;
c) transazioni finanziarie eseguite senza avvalersi delle modalità stabilite dall’art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010.
d) in ogni altro caso previsto dalla legge.
La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Provincia il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria.
La risoluzione anticipata del contratto comporterà l’incameramento della garanzia, l’applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti, ivi compresi i maggiori costi che la Provincia dovrà sostenere per fare eseguire il servizio da un’altra Ditta.
Articolo 24 – Pretese di terzi
L’Impresa affidataria garantisce, in ogni tempo la Provincia di Pisa da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivanti da inosservanza, da parte della stessa Impresa affidataria, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’Impresa affidataria medesima per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.
Articolo 25 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs 196/2003 il fornitore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio. Il fornitore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Articolo 26 – Norme finali
La Ditta partecipante alla gara accetta sin d'ora che, in caso di aggiudicazione del servizio, nel contratto sia inserita la seguente clausola:
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di Pisa e risolte secondo il regolamento di conciliazione da questa adottato.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato, sono applicabili e si intenderanno inserite nel contratto, le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale di indizione della gara, nel disciplinare e in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia.