PROVINCIA DI PISA
PROVINCIA DI PISA
OGGETTO: Contratto per la locazione dell’immobile posto in Santa Croce sull’Xxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 00 da adibire a sede del locale Centro per l’Impiego.
FRA
PROVINCIA DI PISA, con sede in Pisa, piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n.14, Codice Fiscale 80000410508, in persona del Segretario Generale incaricato Dirigente Responsabile della U.O. Patrimonio, in forza del Decreto Presiden- ziale n. 128 del 08/11/2019, Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX, nata a Calci (PI) il giorno 6 dicembre 1960, domiciliata per la carica nella sede di tale Ente, la quale dichiara di intervenire e stipulare il presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia rappresen- tata, per la sopra espressa qualifica, (di seguito Locatore).
AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO – ARTI, con
sede in Firenze, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 62, Codice Fiscale 94277540483, in persona del Direttore, Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXX, nata a Torino (TO) il giorno 16 marzo 1967, domiciliata per la carica nella sede di tale Agenzia, la quale dichiara di intervenire e stipulare il presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Agenzia rappresentata, per la sopra espressa qualifica, (di seguito Conduttore).
PREMESSO CHE:
✓ la Provincia di Pisa è proprietaria dell’immobile posto in Santa Croce sull’Xxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 00, rappresentato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Santa Croce sull’Arno al Foglio n. 16, particella n. 267
sub. 1, Categoria B/4, Classe U, Consistenza 4.686 mc., Superficie Catastale 1.070 mq., Rendita Catastale €. 10.648,51 attuale sede del locale Centro per l’Impiego;
✓ l’art. 27, comma 5, della LR 28/2018 prevede che nel caso di immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, la Regione e l’ente locale interessato definiscano accordi sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l’impiego;
✓ ai sensi dell’art. 27, comma 7, della medesima LR 28/2018 entro il mese di dicembre 2018, presso la Presidenza della Regione Toscana, si sono tenuti i Tavoli di Lavoro con le Province, la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni interessati, per la definizione degli accordi di cui al paragrafo precedente, e specificatamente in data 4 dicembre 2018 si è svolto quello relativo alla Provincia di Pisa, all’esito del quale, per quanto di interesse del presente contratto, è emerso che la Provincia di Pisa dal 1° aprile 2019 concederà ad ARTI l’immobile di cui trattasi, dietro pagamento di un canone di locazione, che sarà concordato tra le parti;
✓ con nota prot. n. 10403 del 14/03/2019 l’Ufficio Patrimonio della Provincia di Pisa ha formulato alla Regione Toscana le proposte dei canoni di locazione per le sedi di Pisa e di Santa Croce, stimando il canone per quest’ultima in € 5.509,00 su base mensile;
✓ con decreto del Presidente della Provincia n. 108 del 19/09/2019 si è disposto di approvare l’accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa per la definizione delle modalità di utilizzo degli immobili sedi dei Centri Impiego di Pisa e Santa Croce sull’Arno, ai sensi dell’art. 27,
comma 5 - LRT 28/2018;
✓ successivamente in data 24/09/2019 è stato stipulato l’Accordo tra la Regione Toscana e la Provincia di Pisa di cui al precedente capoverso, che definisce le modalità di gestione degli immobili sedi dei centri impiego di proprietà della Provincia di Pisa, tra cui quello di Santa Croce sull’Arno sito in xxx Xxxxxx x. 00, stabilendone al contempo la concessione in locazione ad ARTI a decorrere dal 1° aprile 2019, dietro corresponsione di un canone da concordare tra le parti;
✓ con Decreto Presidenziale n. 39 del 30/04/2021 è stata approvata la locazione a favore di ARTI dei locali oggetto del presente contratto posti in Santa Croce sull’Xxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 00, da utilizzare come sede del Centro per l’Impiego di Santa Croce sull’Arno, censiti al Catasto dei Fabbricati del Comune di Santa Croce sull’Arno al Foglio n. 16, particella n. 267 sub. 1, Categoria B/4, Classe U, Consistenza 4.686 mc., Superficie Catastale 1.070 mq., Rendita Catastale €. 10.648,51;
✓ con Determinazione Dirigenziale n. 624 del 11/05/2021, in attuazione del sopra citato Decreto Presidenziale n. 39/2021, oltre ad approvare lo schema del presente contratto di locazione, sono state definite le condizioni contrattuali di seguito indicate:
✓ durata stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza 1 giugno 2021 e scadenza 31 maggio 2027, prorogabile per un ulteriore sessennio;
✓ canone mensile pari ad € 4.682,65, per complessivi € 56.191,80 su base annua, al netto della riduzione del 15% operata ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 7 – D.L. 95/2012;
✓ indennità di occupazione extracontrattuale per il periodo 1 aprile
2019 – 31 maggio 2021 calcolata nella stessa misura del canone men- sile pattuito, al netto della riduzione del 15% operata ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 7 – D.L. 95/2012, ovvero € 4.682,65, e quindi per com- plessivi € 121.748,90;
✓ locazione a destinazione Centro per l’Impiego di Santa Croce sull’Arno con divieto di sublocazione sia totale che parziale;
✓ periodicità del canone semestrale anticipato, entro il giorno 15 del mese di giugno e dicembre di ogni anno; contestualmente al paga- mento della prima rata di canone il conduttore dovrà corrispondere anche l’indennità di occupazione extracontrattuale per il periodo 1 aprile 2019 – 31 maggio 2021 calcolata nella stessa misura del xxxx- ne mensile pattuito;
✓ manutenzioni ordinarie a carico del conduttore e straordinarie a cari- co del locatore.
Tutto ciò premesso, dovendosi ora procedere alla stipulazione del contratto di locazione, tra le parti come sopra costituite viene stipulato pattuito e convenuto quanto appresso:
Articolo 1
(premesse)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
(oggetto del contratto)
La Provincia di Pisa di seguito denominata locatore, nella sua qualità di proprietario concede in locazione a ARTI, Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, di seguito denominata conduttore, l'immobile posto in Santa
Croce sull’Xxxx (XX), xxx Xxxxxx x. 00, censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Santa Croce sull’Arno al Foglio n. 16, particella n. 267 sub. 1, Categoria B/4, Classe U, Consistenza 4.686 mc., Superficie Catastale 1.070 mq., Rendita Catastale €. 10.648,51, come risulta da planimetria allegata con il n. 1 (Allegato n. 1).
I locali sopra detti saranno destinati esclusivamente a sede del Centro per l’Impiego di Santa Croce con divieto di variazione della destinazione d'uso, ed a auditorium per il quale può essere previsto l’uso anche a titolo oneroso a favore di terzi soggetti richiedenti.
E' vietata la sublocazione sia totale che parziale dell’immobile.
Articolo 3
La durata della locazione a norma dell’art. 42 L. 392 del 27/07/1978, è stabilita in anni sei (6) con decorrenza 1 giugno 2021 e scadenza 31 maggio 2027.
Alla scadenza dei primi sei anni il contratto sarà prorogato per altri sei anni agli stessi patti e condizioni, previo espresso provvedimento della Provincia. Alla scadenza del secondo sessennio il contratto di locazione termina anche in assenza di disdetta di una delle parti.
Il conduttore ha la facoltà di recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, comma 7, della Legge 392/78 e, comunque con almeno sei mesi di preavviso, comunicato a mezzo raccomandata a.r. o PEC.
Il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego della proroga del contratto alla prima scadenza soltanto per i motivi di cui all'art. 29 della legge n. 392/78.
E’ esclusa in ogni caso la proroga tacita del contratto alla scadenza.
Articolo 4
(canone di locazione e indennità di occupazione extracontrattuale, solve et repete)
Il corrispettivo della locazione è stabilito in € 4.682,65 su base mensile, per complessivi € 56.191,80 su base annua, al netto della riduzione del 15% operata ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 7 – D.L. 95/2012.
Il conduttore si obbliga a pagare il canone annuale in due rate semestrali anticipate dell’importo di € 28.095,90 ciascuna, entro il giorno 15 del mese di giugno e dicembre di ogni anno, con bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario presso Banca d’Italia, Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000 intestato a Provincia di Pisa.
Contestualmente al pagamento della prima rata di canone il conduttore dovrà corrispondere anche l’indennità di occupazione extracontrattuale per il periodo 1 aprile 2019 – 31 maggio 2021 calcolata nella stessa misura del canone mensile pattuito, al netto della riduzione del 15% operata ai sensi dell’art. 3, commi 4 e 7 – D.L. 95/2012, ovvero € 4.682,65, e quindi per complessivi € 121.748,90.
Le rate del canone di locazione sono stabilite a mesi e non a giorni, con tutte le conseguenze che ne derivano.
L’obbligazione di pagamento del canone di locazione e di qualsiasi altra somma di denaro dovuta dal Conduttore al Locatore ai sensi del presente contratto non potrà essere in alcun caso sospesa, differita o compensata, an- che qualora il Conduttore rivendichi qualsiasi diritto o pretesa relativamente all’Immobile, restando inteso tra le parti che il Conduttore potrà far valere
eventuali diritti, pretese, titoli o eccezioni soltanto in separata sede e dopo l’integrale adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente contrat- to.
Il canone di locazione come sopra determinato, sarà aggiornato a far data dal primo giorno del secondo anno locativo, nella misura massima consentita dalla legge sulle locazioni a favore delle amministrazioni pubbliche, prendendo a riferimento la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
Articolo 5
(consumi – servizi comuni)
Sono interamente a carico del Conduttore, direttamente o indirettamente, le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, al riscaldamento ed al condizionamento dell’aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx, all’asporto delle immondizie, nonché alla fornitura di tutti i servi- zi che dovessero essere necessari all’espletamento dell’attività che si svolge nell’immobile, alla pulizia del resede esterno di competenza, e alle altre eventuali spese che per legge e consuetudine fanno carico al Conduttore.
Articolo 6
(stato dei locali consegnati)
Il Conduttore, anche in forza dell’utilizzo preesistente dell’immobile già adi- bito a sede del locale Centro Impiego fin dall’anno 2012, dichiara di aver esaminato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso al quale è destinato e di accettarlo nello stato in cui esso attualmente si trova, rinunziata espressa- mente, anche per gli effetti di cui all’art. 1578 c.c., ogni eccezione in propo- sito.
Le parti danno atto che in data ----------- è stato redatto in contraddittorio il verbale di sopralluogo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi, allegato al presente atto con il n. 2 (Allegato n. 2) a formarne parte integrante e so- stanziale.
Articolo 7
(certificazione energetica)
Il Locatore ha presentato ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 39/2005 e successive modificazioni attestato di prestazione energetica, Codice Identificativo n. 0000233411 del 28/11/2020, dal quale risulta che l’immobile è, ai fini della locazione, classificato in classe “B”. A tal fine il Conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica dell’Immobile.
Articolo 8
(custodia e manutenzione)
Il Conduttore è costituito custode della cosa locata. Non potrà in alcun caso apportare all’immobile trasformazioni, modifiche o innovazioni senza il pre- ventivo assenso scritto del locatore.
Il Conduttore si obbliga a conservare l’Immobile con la diligenza del “buon padre di famiglia”, con impegno, durante il corso del rapporto di locazione, ad eseguire a propria cura e spese e senza diritto ad alcun rimborso, tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, le riparazioni conseguenti a danni pro- vocati da propria negligenza nell'uso dell’Immobile.
Il Conduttore dovrà tenere indenne e manlevato il Locatore da qualunque
onere, spesa, responsabilità e conseguenza pregiudizievole derivante dall'uti- lizzo e dalla manutenzione ordinaria dell’Immobile.
Il Conduttore provvede a propria cura e spese, previa autorizzazione del Lo- catore, all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto.
A titolo esemplificativo non esaustivo, è fatto obbligo al Conduttore ad adempiere all’acquisizione di tutte le autorizzazioni/licenze/nulla osta/certifi- cazioni di competenza dello stesso che sono in relazione all’attività che viene svolta nell’immobile.
Sono a carico del Conduttore, qualora necessari all’esercizio dell’attività og- getto della locazione, anche eventuali interventi per l'adeguamento dell’immobile e degli impianti alle norme, alle misure di sicurezza e di pre- venzione incendi ed all'eliminazione delle barriere architettoniche, vigenti nel corso della durata della locazione.
La manutenzione straordinaria, intesa come necessità di integrale rinnova- mento o sostituzione di parti anche strutturali dell'edificio, e/o degli elementi tecnologici, presenti al momento della consegna al Conduttore, è a carico del Locatore. Gli interventi anche di manutenzione straordinaria per i quali si possa evidenziare un nesso causale in ordine alla mancata o carente manu- tenzione ordinaria, o relativi ad opere eseguite dal Conduttore, sono posti a carico del Conduttore stesso. Sono altresì posti a carico del Conduttore anche eventuali oneri manutentivi che si potranno rendere necessari per l’adegua- mento ad esigenze e personalizzazioni richieste e attuate dal Conduttore stes- so, siano esse di tipo impiantistico o di apparati.
Le utenze, la manutenzione ordinaria (ovvero le opere di riparazione, rinno-
vamento e sostituzione delle finiture e delle componenti degli apparati, intese come parti di un elemento strutturale o tecnologico, sostituibili e rinnovabili senza sostituire l’intero elemento strutturale o tecnologico, e le opere neces- sarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esisten- ti) dell'immobile e delle sue pertinenze anche esterne ed in particolare tutti gli oneri relativi al corretto funzionamento e conduzione degli impianti pre- senti, sono a carico del Conduttore. A norma dell’art. 1609 del C.C. le ripa- razioni di piccola manutenzione sono a carico del conduttore; tali sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da ve- tustà o caso fortuito. Il Conduttore è tenuto a consentire l’accesso all’immo- bile locato da parte del locatore o dei suoi incaricati, sia al fine della verifica delle riparazioni necessarie, sia al fine dei lavori di riparazione, sia per altro giustificato motivo.
Articolo 9
(interventi ed autorizzazioni scritte)
Durante il corso della locazione sarà vietato apportare modifiche di qualsiasi genere od eseguire lavori nei locali affittati, senza l’autorizzazione scritta della Provincia locatrice.
E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto della parte locatrice fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, rimarrà ad integrale carico della parte conduttrice. Ogni aggiunta o innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della parte conduttrice tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell’attività cui è destinata la presente
locazione.
Articolo 10
(miglioramenti e addizioni)
Articolo 11
(responsabilità del Locatore)
Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo dei propri dipendenti o di terzi in genere, tranne che ricorra colpa grave dello stesso locatore; lo esonera altresì da ogni responsabilità in caso di interruzio- ne dei servizi per cause indipendenti dalla volontà del Locatore.
Articolo 12
(assicurazioni)
Il conduttore provvederà a stipulare per l’immobile oggetto della presente locazione con compagnia di assicurazioni legalmente esercente, adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile, dell’incendio e dello scoppio da gas; ogni onere inerente alla polizza è e rimane a carico del conduttore obbligato a comunicarne gli estremi al locatore.
Nell’eventualità di sinistro qualunque differenza tra l’indennizzo pagato dall’assicurazione e il danno è a carico del conduttore.
Articolo 13
(ispezioni)
Il locatore si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di propria fiducia, con preavviso di qualche giorno, l’immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell’immobile, la parte conduttrice si impegna e obbliga a consentire la visita dell’immobile una volta la settimana in orario da stabilire.
Articolo 14
(osservanza Leggi e Regolamenti)
Il conduttore si impegna a rispettare le disposizioni di Xxxxx; esso esonera il locatore da ogni responsabilità nei confronti di terzi.
Articolo 15
(riconsegna dell’Immobile locato)
Al termine della locazione, l’Immobile dovrà essere riconsegnato dal Con- duttore con tutti gli impianti, servizi e pertinenze in buono stato locativo fat- to salvo il normale deterioramento d’uso.
In difetto di puntuale riconsegna ovvero di danni all’Immobile, il Conduttore sarà tenuto al risarcimento dei danni.
In ogni caso, al termine della locazione tutti i miglioramenti o addizioni ap- portati all’immobile dal Conduttore con il consenso del Locatore rimarranno a beneficio del Locatore, senza che per questo il Conduttore possa pretendere un qualsiasi rimborso e/o indennizzo.
Al termine del rapporto di locazione il Conduttore riconsegnerà l'immobile nello stato effettivo, senza obbligo di riduzione in pristino stato, purché i miglioramenti o addizioni apportati siano stati autorizzati dal Locatore.
Articolo 16
(regime fiscale e spese)
Le spese tutte della presente scrittura privata si considerano a carico della parte conduttrice, eccetto l’imposta di registro che è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti.
Articolo 17
(modifiche)
Qualunque modifica alle pattuizioni contenute nel presente contratto dovrà risultare da atto scritto a pena di nullità.
Articolo 18
(Foro competente)
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto è competente il Foro di Pisa.
Articolo 19
(tutela dei dati personali)
Ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679, in particolare l’art. 13, il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i propri dati personali esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale ad adempimenti connessi al rapporto di locazione.
Articolo 20
(disposizioni generali)
Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nella determinazione dirigenziale n. 624 del 11/05/2021 le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del C.C. e alle leggi vigenti disciplinanti la materia.
Le parti sottoscritte previa lettura delle clausole e condizioni contenute nel presente contratto le dichiarano tutte essenziali e da valere nella loro globale totalità unitamente considerate, espressamente reietta fin da ora ogni eccezione per cui la violazione di una soltanto di queste clausole da parte del conduttore e del locatore darà diritto reciprocamente alla locataria e alla locatrice, anche ai termini di cui all’art. 1456 C.C. di richiedere la risoluzione in tronco del contratto senza necessità di costituzione in mora, per cui la operatività del contratto sarà condizionata a quella di tutte le clausole nessuna esclusa.
Le clausole di cui alla presente scrittura privata saranno valide ed efficaci tra le parti se non derogate da leggi speciali in materia di locazioni in quanto applicabili.
Il presente Contratto, è stipulato mediante scrittura privata con modalità elettronica, senza la presenza contestuale dei firmatari, e si intende perfezionato con l’apposizione dell’ultima in ordine cronologico tra le firme delle parti in formato digitale, la data di stipulazione corrisponde alla data di apposizione di tale ultima firma.
Il presente atto si compone di quindici (15) pagine, di cui quattordici (14) dattiloscritte per intero e l’ultima dattiloscritta per una parte.
Per la Provincia di Pisa, il Segretario Generale-Dirigente U.O. Patrimonio, Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX
Per ARTI, il Direttore, Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXX
***************************************** Approvazione specifica - Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Co- dice Civile il Conduttore dichiara di aver preso visione di quanto precede e approva separatamente ed esplicitamente le clausole contenute nei seguenti articoli del presente atto: art. 4 (canone di locazione e indennità di occupa- zione extracontrattuale, solve et repete), art. 6 (stato dei locali consegnati), art. 8 (custodia e manutenzione), art. 9 (interventi e autorizzazioni), art. 10 (miglioramenti e addizioni), art. 11 (responsabilità del Locatore), art. 15 (ri- consegna dell’immobile locato).
Per la Provincia di Pisa, il Segretario Generale-Dirigente U.O. Patrimonio, Dott.ssa Xxxxxx XXXXXXX
Per ARTI, il Direttore, Dott.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXX